Introduzione
Quando un’impresa, un professionista o un contribuente accumula un indebitamento tale da non riuscire più a far fronte regolarmente alle scadenze, il rischio di precipitare in una procedura esecutiva o addirittura nella liquidazione giudiziale è molto concreto. Le banche possono revocare gli affidamenti, gli enti previdenziali iscrivere ipoteche e l’Agenzia delle Entrate Riscossione avviare pignoramenti. In molti casi si attende troppo a lungo prima di chiedere aiuto, perdendo la possibilità di negoziare una soluzione protetta dalla legge. Per evitare questi errori è fondamentale conoscere gli strumenti offerti dall’ordinamento italiano e agire tempestivamente.
Tra i rimedi più efficaci c’è l’accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Questo istituto consente al debitore di concordare con i propri creditori un piano di rientro, eventualmente con riduzioni o dilazioni, che viene poi omologato dal tribunale. Il legislatore ha introdotto diverse varianti – dall’accordo ordinario richiesto da almeno il 60 % dei crediti , agli accordi agevolati che riducono la soglia al 30 % , fino agli accordi ad efficacia estesa che impongono gli effetti anche ai creditori dissenzienti della stessa categoria . La normativa prevede anche la transazione fiscale per debiti tributari e contributivi e riconosce misure protettive e premiali per chi si attiva tempestivamente.
Accanto agli accordi di ristrutturazione, la legge offre strumenti alternativi come i piani del consumatore e la liquidazione del patrimonio (per soggetti non fallibili), il concordato preventivo, l’esdebitazione e le definizioni agevolate (ad esempio la rottamazione delle cartelle). Conoscere queste soluzioni permette di scegliere la via più adatta alla propria situazione e di evitare che i debiti paralizzino definitivamente l’attività o la vita familiare.
Il ruolo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Lo Studio Legale Monardo è specializzato da anni nella tutela di imprenditori e contribuenti sovraindebitati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario, tributario e fallimentare. Oltre a essere professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), è anche esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Lo Studio affianca imprese e privati in tutte le fasi della gestione del debito: analisi degli atti, ricorsi contro cartelle e pignoramenti, sospensioni dell’esecutività, trattative con banche ed enti, predisposizione di piani di rientro, domande di omologazione e difesa nelle procedure giudiziali e stragiudiziali. Grazie alla presenza di commercialisti e consulenti del lavoro, offre anche assistenza nella redazione dei bilanci, nel calcolo delle passività e nella predisposizione dei piani economico‑finanziari richiesti dalla legge.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Evoluzione normativa
L’istituto dell’accordo di ristrutturazione è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2005 con l’art. 182‑bis della Legge fallimentare. Con il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore a regime dal 15 luglio 2022) l’istituto è stato completamente ridisegnato e collocato negli articoli 57 e seguenti del CCII. La riforma ha ulteriormente rafforzato la logica negoziale e ha ampliato i poteri del tribunale nella gestione della crisi.
Articolo 57 – accordo di ristrutturazione ordinario. L’art. 57 CCII stabilisce che l’imprenditore (anche non commerciale) in stato di crisi o insolvenza può concludere con i creditori un accordo che consente la ristrutturazione dei debiti. Per ottenere l’omologazione occorre l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60 % dell’ammontare dei crediti . I creditori non aderenti devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza del debito se successiva . È necessario l’intervento di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità dell’accordo .
Articolo 60 – accordo di ristrutturazione agevolato. La legge prevede una variante agevolata quando il debitore non chiede misure protettive e non offre una moratoria ai creditori estranei. In questo caso la percentuale richiesta all’art. 57 è ridotta della metà, quindi è sufficiente l’adesione del 30 % dei crediti . Si tratta di un meccanismo pensato per favorire l’avvio tempestivo delle trattative e prevenire l’aggravamento della crisi.
Articolo 61 – accordo ad efficacia estesa. In deroga al principio consensualistico, l’art. 61 consente di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria omogenea (bancaria, finanziaria, ecc.). La norma richiede che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e abbiano ricevuto informazioni complete ; che l’accordo non sia liquidatorio e preveda la continuità aziendale ; che i crediti dei creditori aderenti rappresentino almeno il 75 % della categoria ; e che la soddisfazione dei creditori non aderenti sia non inferiore a quella conseguibile con la liquidazione giudiziale . Gli effetti non possono imporre nuove prestazioni né l’erogazione di nuovi finanziamenti ai creditori non aderenti .
Articolo 62 – convenzione di moratoria. L’impresa può stipulare una convenzione transitoria con i creditori per sospendere temporaneamente i pagamenti e le azioni esecutive. La convenzione è efficace anche verso i creditori non aderenti della stessa categoria se l’85 % dei creditori di quella categoria (75 % se banche e intermediari) vi aderisce e se un professionista attesta la fattibilità e la convenienza . Anche in questo caso non si possono imporre nuove prestazioni o affidamenti ai non aderenti .
Articolo 63 – transazione fiscale e contributiva. La riforma ha introdotto una disciplina dettagliata per la transazione dei debiti erariali e contributivi. Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, depositando la proposta presso l’Ufficio competente. Il tribunale può omologare l’accordo anche se l’Amministrazione non ha aderito, purché la proposta consenta un soddisfacimento non inferiore a quanto incasserebbe la procedura alternativa (liquidazione) . Questa possibilità, nota come “cram‑down fiscale”, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità e valorizza l’interesse concorsuale sopra quello fiscale .
Articolo 11 L. 3/2012 – accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per i consumatori e gli altri soggetti non fallibili (professionisti, imprenditori minori), la legge 3/2012 ha introdotto una procedura analoga: l’accordo di ristrutturazione dei debiti. L’accordo deve essere approvato da creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti; i creditori privilegiati, se pagati integralmente, non votano . L’accordo cessa di produrre effetti se il debitore non paga le pubbliche amministrazioni o l’INPS entro 90 giorni dalle scadenze .
1.2 Riforme recenti
Negli ultimi anni il legislatore ha continuato a intervenire per rendere le procedure di ristrutturazione più efficaci. Il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (terzo correttivo al CCII) ha introdotto significative novità: ha esteso la possibilità di ottenere misure protettive anche per gli accordi agevolati, ha previsto l’applicabilità dell’accordo ad efficacia estesa ai creditori finanziari omogenei, ha rivisto la disciplina delle categorie e ha introdotto gli “accordi semplificati” in caso di crisi di minore entità . Il correttivo rafforza l’obiettivo di favorire la continuità aziendale e l’esdebitazione rapida.
Ulteriori modifiche sono giunte con la Legge 18 dicembre 2024 n. 206 e il D.Lgs. 28 giugno 2025, n. 83, che hanno adeguato il CCII alla Direttiva (UE) 2019/1023 e previsto nuove misure protettive, incentivi fiscali e semplificazioni procedurali per gli accordi di ristrutturazione. Le riforme hanno recepito la disciplina della prevenzione tempestiva (early warning), estendendo i doveri di segnalazione degli organi di controllo e degli enti pubblici qualificati, e hanno innalzato le tutele per i creditori vulnerabili.
1.3 Giurisprudenza recente
La giurisprudenza ha avuto un ruolo determinante nell’interpretazione della disciplina. Di seguito le principali pronunce degli anni 2024‑2025, che verranno richiamate nei paragrafi successivi:
- Cassazione 8504/2021 (Sezioni Unite): ha affermato che la transazione fiscale mira a tutelare l’interesse concorsuale e il buon andamento della pubblica amministrazione, consentendo al giudice di omologare l’accordo anche in assenza di adesione dell’Erario se il piano è attestato come più conveniente della liquidazione .
- Cass. 31790/2024 (10 dicembre 2024): ha stabilito che nei piani del consumatore e negli accordi di sovraindebitamento i privilegiati possono essere soddisfatti oltre un anno se partecipano al voto e valutano la convenienza .
- Cass. 4622/2024 (21 febbraio 2024): ha ribadito che la moratoria ai privilegiati può superare l’anno, purché non violi la par condicio e sia attestata .
- Cass. 32996/2024 (17 dicembre 2024): ha chiarito che la dichiarazione di liquidazione giudiziale successiva all’omologazione dell’accordo provoca la risoluzione automatica dell’accordo; le obbligazioni originarie rivivono e si applica la disciplina della liquidazione . La decisione descrive anche le tre tipologie di accordo: ordinario, agevolato e ad efficacia estesa.
- Cass. 44519/2024 (dicembre 2024): ha precisato che l’accordo riduce la base di calcolo del profitto illecito e incide quindi sulla confisca per equivalente in caso di reati tributari .
- Cass. 17501/2025 (29 giugno 2025): ha ritenuto che, una volta che l’accordo cessa per inadempimento, non è possibile modificarlo o integrare il piano; occorre avviare una nuova procedura .
- Cass. 18118/2025 (3 luglio 2025): ha stabilito che, una volta aperta la liquidazione del patrimonio, il debitore non può rinunciarvi; la chiusura è possibile solo se tutti i creditori rinunciano alle domande .
- Cass. 14401/2025 (29 maggio 2025): ha sancito che i compensi dell’OCC non costituiscono spese generali della procedura di liquidazione e non si detraggono dal ricavato dei beni gravati da garanzia .
- Tribunale di Forlì, 14 agosto 2025: ha riconosciuto che l’accordo ex art. 57 può prevedere la riduzione dei tributi locali (IMU), richiamando la decisione delle Sezioni Unite n. 8504/2021 .
Queste pronunce delineano un quadro dinamico in cui l’interpretazione pro‑debitore si affianca alla tutela dei creditori e all’interesse pubblico. Comprendere le implicazioni giurisprudenziali consente di predisporre piani conformi alla legge e di anticipare le possibili contestazioni.
2. Procedura passo‑passo
L’accordo di ristrutturazione è una procedura negoziale assistita dall’autorità giudiziaria. Di seguito sono illustrati i passaggi principali con particolare riferimento agli accordi disciplinati dal CCII. Per semplicità si fa riferimento al debitore come imprenditore, ma molte fasi sono applicabili anche ai professionisti e ai soggetti non fallibili (con le varianti della L. 3/2012).
2.1 Valutazione preliminare e attestazione
- Analisi della situazione debitoria. Occorre raccogliere la documentazione contabile (bilanci, estratti conto, dichiarazioni fiscali), l’elenco dei creditori con importi e privilegi, l’elenco dei contratti in corso e delle garanzie, nonché eventuali contenziosi pendenti. È consigliabile verificare la composizione dei debiti per categorie (bancari, commerciali, pubblici) e la presenza di contenziosi fiscali.
- Scelta dello strumento. Il professionista valuta se ricorrere all’accordo ordinario (60 %), all’accordo agevolato (30 %), ad efficacia estesa, o a strumenti alternativi (piano attestato di risanamento, convenzione di moratoria, concordato, sovraindebitamento). L’analisi tiene conto della dimensione dell’impresa, dell’entità dell’esposizione e della propensione dei creditori.
- Redazione del piano. Il debitore, assistito da professionisti, predispone un piano industriale e finanziario che illustri le cause della crisi, le strategie di rilancio, i flussi di cassa previsionali e le modalità di pagamento dei creditori. Per essere credibile il piano deve dimostrare la sostenibilità dei pagamenti, l’idoneità a preservare il “going concern” e la convenienza rispetto alla liquidazione.
- Attestazione. Un professionista indipendente iscritto all’albo dei revisori legali (o all’albo dei dottori commercialisti) attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’attestatore assume una responsabilità penale e civile; la sua relazione è fondamentale per l’omologazione.
2.2 Avvio delle trattative e misure protettive
- Comunicazione ai creditori. Il debitore invita i creditori alla negoziazione, trasmettendo il piano, la bozza di accordo e la relazione dell’attestatore. Nel caso di accordo ad efficacia estesa o di moratoria è essenziale che tutti i creditori della categoria ricevano informazioni complete .
- Richiesta di misure protettive. Con il deposito del ricorso ex art. 40 CCII, il debitore può chiedere al tribunale di inibire o sospendere le azioni esecutive e cautelari. Le misure protettive hanno una durata iniziale di 120 giorni, prorogabile per un massimo di ulteriori 60 giorni. Per gli accordi agevolati l’istanza di misure protettive è possibile solo se il debitore rinuncia alla riduzione della percentuale .
- Effetto della protezione. Durante la protezione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o acquisitive sui beni del debitore. Le azioni conservatrici (ipoteche, sequestro conservativo) sono sospese. Le prescrizioni e decadenze sono interrotte. Il debitore può continuare l’attività sotto la vigilanza dell’attestatore e degli organi di controllo.
2.3 Conclusione dell’accordo e deposito per l’omologazione
- Raccolta delle adesioni. Il debitore acquisisce la dichiarazione di adesione dai creditori. Ai fini dell’accordo ordinario occorre raggiungere almeno il 60 % dei crediti complessivi , mentre per l’accordo agevolato la soglia è il 30 % . Per l’accordo ad efficacia estesa occorre il 75 % nella categoria .
- Pagamento o garanzia dei creditori non aderenti. Per l’accordo ordinario, i creditori che non aderiscono devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione . In alternativa il debitore può fornire garanzie idonee (fideiussioni, pegni, ipoteche) o riservare somme su conti vincolati.
- Deposito della domanda. Il debitore deposita presso il tribunale competente la domanda di omologazione, allegando l’accordo sottoscritto, il piano, la relazione dell’attestatore, l’elenco dei creditori e le adesioni. Se l’accordo prevede la transazione fiscale, la domanda deve essere notificata all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e agli altri enti coinvolti .
- Pubblicità. La domanda è iscritta nel Registro delle imprese e pubblicata nel portale del registro di pubblicità legale. Per i soggetti non fallibili la pubblicità avviene nel registro delle procedure di sovraindebitamento. Da tale momento decorre la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e gli amministratori non rispondono per la prosecuzione dell’attività .
2.4 Omologazione
- Udienza e opposizioni. Il tribunale fissa un’udienza per l’audizione delle parti. I creditori non aderenti possono proporre opposizione entro il termine stabilito; nel caso di accordo ad efficacia estesa, l’opposizione deve essere proposta ex art. 48 comma 4 CCII . Le opposizioni più ricorrenti riguardano la mancanza dei presupposti (ad esempio l’insufficiente informazione ai creditori), la non convenienza del piano o l’esistenza di cause di inammissibilità.
- Controllo del tribunale. Il giudice verifica la regolarità della procedura, l’esistenza del numero di adesioni richiesto, l’idoneità del piano a soddisfare i creditori in misura non inferiore rispetto alla liquidazione e l’assenza di violazioni di legge. Se sono presenti debiti tributari o contributivi per i quali l’Erario non ha aderito, il tribunale valuta la proposta e, se la ritiene conveniente, può imporre il cram‑down .
- Decreto di omologazione. In caso di accoglimento, il tribunale emette il decreto di omologazione che rende obbligatorio l’accordo per tutti i creditori aderenti. Nel caso di accordi ad efficacia estesa, gli effetti sono imposti anche ai creditori non aderenti della categoria . Il decreto è pubblicato nel Registro delle imprese. Da quel momento decorrono i termini per i pagamenti.
- Esecuzione del piano. Il debitore dà esecuzione al piano, sotto la vigilanza dell’attestatore o di un commissario nominato dal tribunale. È fondamentale rispettare le scadenze e comunicare eventuali variazioni. Se il debitore non adempie, i creditori possono agire per l’esecuzione forzata; nei casi più gravi il tribunale può revocare l’omologazione e dichiarare la liquidazione . L’accordo cessa di produrre effetti anche se il debitore omette il versamento dei tributi entro 90 giorni .
2.5 Conclusione o cessazione dell’accordo
- Adempimento. Se il piano è eseguito regolarmente, i debiti sono considerati estinti alle condizioni pattuite. I creditori non possono più agire per la parte ristrutturata. I beni eventualmente gravati da pegni o ipoteche sono liberati.
- Risoluzione automatica per liquidazione. Se dopo l’omologazione è dichiarata la liquidazione giudiziale (fallimento), l’accordo si risolve automaticamente e le obbligazioni originarie rivivono . Questo accade quando emergono fatti che rendono impossibile l’esecuzione del piano, come l’insolvenza sopravvenuta.
- Recesso per inadempimento. Se il debitore non rispetta i pagamenti o commette atti fraudolenti, i creditori possono chiedere la risoluzione dell’accordo. La legge prevede che l’accordo di sovraindebitamento cessa se il debitore non paga i tributi e i contributi entro 90 giorni . La Cassazione ha chiarito che, una volta che l’accordo è cessato per inadempimento, non è più possibile proporre modifiche; occorre attivare una nuova procedura .
- Esdebitazione. In alcune procedure (sovraindebitamento) l’esdebitazione può essere concessa al termine dell’esecuzione integrale o della liquidazione, liberando il debitore dalle obbligazioni residue. La legge prevede condizioni stringenti per concedere l’esdebitazione: buona fede del debitore, collaborazione con gli organi della procedura e assenza di comportamenti dolosi.
3. Difese e strategie legali
Il successo di un accordo di ristrutturazione dipende dalla qualità della strategia e dalla capacità di anticipare le contestazioni. Di seguito sono illustrati i principali strumenti di difesa per tutelare il debitore e massimizzare le chance di omologazione.
3.1 Impugnazioni preliminari e sospensioni
- Opposizione alle cartelle e agli atti esecutivi. Prima di avviare l’accordo è opportuno verificare la legittimità delle cartelle esattoriali e degli atti di riscossione. In presenza di vizi (notifica irregolare, mancata motivazione, prescrizione) si possono impugnare davanti al giudice tributario o ordinario, chiedendo la sospensione dell’esecutività. Una sentenza favorevole riduce il debito e facilita la ristrutturazione.
- Istanza di sospensione ex art. 48 CCII. Con la presentazione della domanda di omologazione è possibile chiedere la sospensione delle esecuzioni e dei pignoramenti in corso. Il tribunale valuta se la sospensione è funzionale al buon esito della procedura e se il piano offre garanzie sufficienti ai creditori.
- Transazione fiscale. Per i debiti tributari e contributivi è consigliabile predisporre una proposta di transazione che preveda la riduzione degli interessi e delle sanzioni, nonché un pagamento dilazionato. La proposta deve essere depositata presso l’ufficio competente. Se l’Erario non risponde entro il termine, la proposta si intende rifiutata, ma il tribunale può comunque imporre il cram‑down fiscale se la proposta è più conveniente della liquidazione. La giurisprudenza recente valorizza questa possibilità .
- Tutela dei beni essenziali. Durante le trattative è possibile chiedere al giudice l’autorizzazione a compiere atti urgenti (es. pagamento di fornitori strategici, rinnovo di contratti, vendita di beni non strumentali) per preservare l’operatività. La gestione corrente può continuare purché sia coerente con il piano e non leda i diritti dei creditori.
3.2 Negoziazione con i creditori
- Segmentazione per categorie. È utile dividere i creditori in categorie omogenee (banche, fornitori, erario, dipendenti) e predisporre proposte diversificate in base alla posizione giuridica. Per gli accordi ad efficacia estesa le categorie devono essere individuate con precisione, considerando la natura dei crediti e l’interesse economico .
- Stralci e dilazioni. La proposta può prevedere l’abbattimento di una parte del debito (stralcio) e la dilazione del residuo. Le banche sono spesso disponibili a riduzioni in presenza di garanzie reali; i fornitori possono accettare dilazioni se il piano garantisce la continuità. La Cassazione ha confermato che le dilazioni possono superare l’anno anche per i creditori privilegiati se giustificate dalla convenienza .
- Nuova finanza. Per i piani in continuità la concessione di nuova finanza (linee di credito, factoring) è essenziale. L’art. 61 riconosce la prededuzione ai finanziamenti erogati in esecuzione dell’accordo, a condizione che siano previsti nel piano e omologati . La nuova finanza ha privilegio rispetto agli altri crediti e incentiva le banche a partecipare.
- Garanzie collaterali. La proposta può includere garanzie personali (fideiussioni) o reali (ipoteche, pegni) per convincere i creditori più restii. Tuttavia, per i creditori non aderenti dell’accordo ad efficacia estesa non si possono imporre nuove prestazioni .
3.3 Gestione del contenzioso e tutela giudiziale
- Opposizioni all’omologazione. Se alcuni creditori presentano opposizione, il debitore deve dimostrare di aver rispettato tutte le condizioni di legge: correttezza delle informazioni, attestazione indipendente, convenienza della proposta. È possibile depositare memorie difensive e prove documentali. La giurisprudenza richiede un rigoroso controllo dei presupposti, ma tende a privilegiare soluzioni che garantiscono un soddisfacimento superiore alla liquidazione .
- Risoluzione delle controversie. Se un creditore agisce per la risoluzione, si devono dimostrare l’esatto adempimento o la sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di sopravvenuta insolvenza o mancato pagamento dei tributi, il tribunale può dichiarare la risoluzione ex lege . La Cassazione ha precisato che l’accordo non può essere modificato dopo la cessazione .
- Responsabilità degli amministratori. Durante la crisi gli amministratori devono adottare comportamenti diligenti, attivare tempestivamente le procedure e non aggravare il dissesto. La conclusione e l’esecuzione dell’accordo sospendono alcuni obblighi (ad esempio gli obblighi di ricapitalizzazione) e limitano la responsabilità per le operazioni compiute dopo il deposito della domanda . Tuttavia, la responsabilità resta per eventuali atti di frode.
4. Strumenti alternativi
4.1 Concordato preventivo e strumenti di composizione assistita
Il concordato preventivo consente al debitore insolvente di evitare la liquidazione giudiziale proponendo ai creditori un piano che può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione. Rispetto all’accordo di ristrutturazione, il concordato è più formalizzato, richiede la votazione in assemblea e l’intervento del commissario giudiziale; la percentuale di credito richiesta è maggiore (la maggioranza delle classi). È indicato quando il numero di creditori è elevato o quando occorre una falcidia dei privilegiati non autorizzata nell’accordo.
Il D.L. 118/2021 ha introdotto gli strumenti di composizione negoziata della crisi: si tratta di procedure extragiudiziali in cui un esperto indipendente assiste il debitore e i creditori nelle trattative. Se le negoziazioni riescono, si può proporre un accordo di ristrutturazione, un piano attestato o un concordato semplificato; se falliscono, l’esperto segnala la necessità di accedere alla liquidazione. Lo Studio Monardo, grazie alla qualifica di “esperto negoziatore”, può attivare tali procedure e ottenere misure protettive per sospendere le azioni esecutive.
4.2 Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi (L. 3/2012)
Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli) la legge 3/2012 prevede tre strumenti: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione del patrimonio. Il piano del consumatore è un programma di pagamento proposto dal debitore con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC); non richiede il voto dei creditori ma deve essere omologato dal giudice. Il giudice verifica la meritevolezza (assenza di colpa grave nell’indebitamento) e la fattibilità; può imporre moratorie anche ai privilegiati .
Nel piano del consumatore i creditori privilegiati possono essere soddisfatti oltre un anno se la proposta è più conveniente di una liquidazione . Se il debitore non adempie entro 90 giorni ai pagamenti dovuti alle pubbliche amministrazioni, il piano è revocato . Al termine dell’esecuzione, il debitore può ottenere l’esdebitazione.
4.3 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate dei carichi fiscali iscritti a ruolo. La rottamazione quater (art. 17 D.Lgs. n. 34/2023, convertito in L. 100/2023) consente di definire i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza pagare sanzioni e interessi di mora; restano dovuti il capitale e le spese di notifica. Le rate possono essere pagate in 18 tranche in 5 anni, con scadenze semestrali. Il decreto Milleproroghe approvato il 20 febbraio 2025 ha riaperto i termini per chi era decaduto, consentendo la presentazione delle domande entro il 30 aprile 2025 . In caso di mancato pagamento della rata oltre il termine di tolleranza di cinque giorni, la definizione perde efficacia e gli importi pagati sono considerati acconto .
Sono state poi previste la rottamazione delle ingiunzioni fiscali, la definizione agevolata dei contenziosi tributari pendenti (con stralcio delle sanzioni se il contribuente rinuncia al ricorso) e la conciliazione agevolata per le liti davanti alla Cassazione. La partecipazione a queste definizioni è incompatibile con la transazione fiscale in un accordo di ristrutturazione; occorre valutare quale strumento garantisca maggiore beneficio.
4.4 Concordato minore e liquidazione controllata
Per gli imprenditori minori e le imprese agricole il CCII ha introdotto il concordato minore, una procedura semplificata che consente la continuità aziendale con minori formalità. È previsto un unico organo di controllo (commissario) e non è richiesta l’assemblea dei creditori. Il concordato minore può essere utilizzato anche per cessare l’attività e liquidare i beni con un piano semplificato.
La liquidazione controllata (art. 268 CCII) sostituisce la vecchia liquidazione coatta per i non fallibili. Può essere richiesta dal debitore o dai creditori quando non sussistono le condizioni per altre procedure. Una volta aperta, il debitore non può revocarla ; la procedura è gestita da un liquidatore nominato dal tribunale e porta alla vendita dei beni e al riparto del ricavato. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione se ha cooperato.
4.5 Esdebitazione e liberazione dai debiti residui
L’esdebitazione è il beneficio con cui il debitore onesto ma incapace di soddisfare integralmente i crediti residui viene liberato. Il CCII e la L. 3/2012 prevedono varie ipotesi di esdebitazione: ordinaria (dopo la liquidazione), speciale per l’imprenditore minore e per il consumatore, e esdebitazione del debitore incapiente. La giurisprudenza ha precisato che la concessione dell’esdebitazione richiede la verifica del requisito della meritevolezza e dell’assenza di frodi; i creditori possono opporsi se dimostrano un comportamento doloso del debitore. È importante predisporre la documentazione completa e assicurarsi di aver adempiuto agli obblighi informativi e collaborativi.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Trascurare i segnali di allarme. Molti debitori si attivano solo quando la banca revoca le linee di credito o quando arriva il pignoramento. In realtà la pianificazione preventiva è essenziale: il CCII prevede obblighi di allerta interna ed esterna, e l’accesso tempestivo agli strumenti di crisi consente di limitare i danni.
- Procrastinare i pagamenti fiscali. Il mancato versamento di IVA, ritenute e contributi può portare a reati e impedire l’omologazione dell’accordo. La legge richiede che i debiti fiscali siano trattati con particolare attenzione; gli inadempimenti determinano la cessazione degli accordi .
- Ignorare la categoria dei crediti. Spesso si aggregano tutti i creditori senza distinzione, ma per l’accordo ad efficacia estesa occorre formare categorie omogenee e rispettare il quorum del 75 % . Una categorizzazione errata può rendere l’accordo inammissibile.
- Sottovalutare l’importanza dell’attestatore. La relazione dell’attestatore è la base su cui il tribunale fonda la propria decisione. Scegliere un professionista non adeguatamente qualificato o che non svolge un controllo rigoroso può causare il rigetto dell’omologazione e la responsabilità per dichiarazioni mendaci.
- Non coinvolgere i professionisti giusti. Un accordo di ristrutturazione richiede competenze legali, contabili, fiscali e aziendali. Affidarsi a consulenti inesperti può portare a errori procedurali o a piani irrealistici. Lo Studio Monardo mette a disposizione avvocati, commercialisti e gestori della crisi qualificati.
- Dimenticare gli obblighi di segnalazione e le misure premiali. Il CCII prevede che gli organi di controllo societari e i creditori pubblici qualificati segnalino tempestivamente le situazioni di crisi. Se il debitore si attiva entro 60 giorni, può ottenere misure premiali come la riduzione degli interessi moratori e delle sanzioni .
6. Tabelle riepilogative
6.1 Tipi di accordo di ristrutturazione
| Tipo di accordo | Soglia di adesioni | Presupposti principali | Estensione ai non aderenti | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Ordinario | 60 % dei crediti complessivi | Stato di crisi o insolvenza; piano attestato; pagamento integrale dei non aderenti entro 120 giorni | No | Art. 57 CCII |
| Agevolato | 30 % dei crediti complessivi | Il debitore non richiede misure protettive e non propone moratorie ai creditori estranei | No | Art. 60 CCII |
| Ad efficacia estesa | 75 % dei crediti della categoria | Continuità aziendale; informazione completa ai creditori; i non aderenti non ricevono meno della liquidazione | Sì, per i creditori della stessa categoria | Art. 61 CCII |
| Moratoria | 75 % dei crediti della categoria (85 % se non banche) | Convenzione provvisoria per sospendere pagamenti e azioni esecutive | Sì, con limiti | Art. 62 CCII |
| Transazione fiscale | Quorum dell’accordo, con possibilità di cram‑down | Proposta di pagamento parziale o dilazionato dei tributi | Sì, se omologata dal giudice | Art. 63 CCII |
6.2 Termini e scadenze principali
| Fase | Termine ordinario | Norma |
|---|---|---|
| Durata iniziale delle misure protettive | 120 giorni, prorogabili di 60 | Art. 54 CCII (non riportato nel testo ma parte della procedura) |
| Pagamento dei non aderenti | Entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza originaria | Art. 57 CCII |
| Opposizione all’accordo ad efficacia estesa | Entro il termine fissato dal giudice | Art. 61 CCII |
| Versamento dei tributi dopo l’omologazione dell’accordo di sovraindebitamento | Entro 90 giorni dalle scadenze, pena cessazione | Art. 11 L. 3/2012 |
| Termine per la rottamazione quater | Presentazione della domanda entro il 30 aprile 2025; rate in 5 anni | L. 100/2023, D.Lgs. 108/2024 |
6.3 Strumenti difensivi e benefici
| Strumento | Finalità | Benefici |
|---|---|---|
| Accordo di ristrutturazione | Ristrutturare i debiti e preservare la continuità | Sospensione delle azioni esecutive, riduzione dei debiti, flessibilità nelle dilazioni |
| Concordato preventivo | Evitare la liquidazione mediante un piano collettivo | Protezione più ampia, falcidia dei privilegiati, possibilità di continuità o liquidazione |
| Piano del consumatore | Pagamento sostenibile per soggetti non fallibili | Omologazione senza voto dei creditori, esdebitazione finale |
| Rottamazione/Definizione agevolata | Eliminare sanzioni e interessi sui debiti fiscali | Riduzione del carico fiscale, rateazione fino a 5 anni |
| Liquidazione controllata | Liberarsi dei debiti con vendita dei beni | Possibilità di esdebitazione, disciplina protetta |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Che cos’è un accordo di ristrutturazione dei debiti? È un contratto tra il debitore e i suoi creditori, assistito dall’autorità giudiziaria, che consente di ristrutturare il debito (riduzioni, dilazioni, conversione in capitale) e di conservare l’azienda. L’accordo è omologato dal tribunale e vincolante per i creditori aderenti; in alcuni casi gli effetti si estendono ai non aderenti.
- Quali soggetti possono accedere all’accordo? Possono accedere gli imprenditori commerciali, gli imprenditori agricoli, le società, i professionisti e gli imprenditori minori. I consumatori e altri soggetti non fallibili accedono alle procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012). L’accordo può essere stipulato anche da soci di società di persone per i debiti della società.
- Qual è la differenza tra accordo ordinario e agevolato? Nell’accordo ordinario è necessaria l’adesione del 60 % dei crediti; nell’accordo agevolato, se il debitore rinuncia alle misure protettive e alla moratoria dei creditori estranei, è sufficiente l’adesione del 30 % .
- Si possono ridurre i debiti erariali e contributivi? Sì, attraverso la transazione fiscale prevista dall’art. 63 CCII. Il debitore può proporre il pagamento parziale o rateale dei tributi; l’Agenzia delle Entrate può aderire o meno. In caso di mancata adesione, il giudice può omologare ugualmente se il piano è più conveniente della liquidazione .
- Cosa succede se alcuni creditori non aderiscono? I creditori non aderenti devono essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione . Nei casi di accordo ad efficacia estesa gli effetti possono essere imposti ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria .
- Posso chiedere la sospensione dei pignoramenti? Sì. Con il deposito della domanda di omologazione il debitore può chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive per 120 giorni, prorogabili di 60. Tuttavia, per beneficiare della riduzione della soglia nell’accordo agevolato occorre rinunciare alle misure protettive .
- È possibile proporre un accordo senza il consenso dell’Erario? Sì. La transazione fiscale consente di chiedere l’omologazione anche se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS non aderiscono. Il giudice valuta la convenienza del piano e può forzare l’Erario a rispettarlo (cram‑down fiscale) .
- Cosa succede se interviene la liquidazione giudiziale? La dichiarazione di liquidazione giudiziale successiva all’omologazione determina la risoluzione automatica dell’accordo e il ripristino delle obbligazioni originarie . Gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo restano validi.
- Quanto tempo dura la procedura? La durata dipende dalla complessità dei debiti e dal numero di creditori. In media la fase negoziale richiede alcuni mesi, mentre l’omologazione può avvenire in 2‑3 mesi se non ci sono opposizioni. Le misure protettive durano 120 giorni prorogabili. Le modifiche del 2024/2025 mirano a ridurre i tempi.
- Quali documenti sono necessari? Bilanci e situazioni patrimoniali aggiornate, dichiarazioni fiscali, elenco dei creditori e delle garanzie, contratto sociale o statuto, business plan, relazione dell’attestatore, dichiarazione di adesione dei creditori. Per la transazione fiscale occorre allegare l’elenco dei debiti tributari per singolo tributo e anno.
- Cosa accade ai contratti in corso? I contratti con prestazioni corrispettive in corso possono proseguire; se il creditore ritiene che la ristrutturazione incida sulla sua prestazione può chiedere una garanzia. I contratti in cui la controparte è un’amministrazione pubblica non possono essere risolti senza autorizzazione.
- Posso continuare a gestire l’impresa? Sì. L’accordo consente di proseguire l’attività sotto la sorveglianza dell’attestatore e dell’eventuale commissario. Gli amministratori mantengono i poteri gestori ma devono rispettare il piano e gli obblighi informativi.
- Quali sono i costi? I costi comprendono l’onorario del professionista attestatore, le spese legali e di consulenza, l’imposta di registro e il contributo unificato. Nel piano del consumatore le spese sono ridotte e possono essere anticipate. Le spese dell’OCC non sono considerate spese generali deducibili dal ricavato dei beni gravati da garanzia .
- Cosa accade se il debitore non rispetta l’accordo? In caso di inadempimento il tribunale può revocare l’omologazione e dichiarare la liquidazione giudiziale o controllata. I creditori possono recuperare integralmente i propri crediti, salvo quanto già percepito in esecuzione del piano. L’accordo di sovraindebitamento cessa se il debitore non paga i tributi entro 90 giorni .
- È possibile modificare il piano dopo l’omologazione? In generale no. La Cassazione ha stabilito che, dopo la cessazione dell’accordo per inadempimento, non è ammessa la modifica; occorre presentare una nuova domanda . Eventuali variazioni devono essere richieste prima dell’omologazione e necessitano del consenso dei creditori.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Caso di impresa con debiti bancari e fiscali
Situazione iniziale. La società Alfa S.r.l. opera nel settore della lavorazione meccanica e ha accumulato un indebitamento complessivo di 2 milioni di euro: 1,2 milioni verso tre banche, 400 000 € verso fornitori, 300 000 € di debiti tributari (IVA, IRES) e 100 000 € di contributi previdenziali. Le banche hanno revocato gli affidamenti e l’Agenzia delle Entrate ha iscritto ipoteca sugli immobili. L’azienda dispone di beni strumentali del valore di 1 milione e di un immobile industriale valutato 1,5 milioni; il fatturato è in calo ma le commesse future sono in ripresa. Gli amministratori intendono salvare l’azienda e preservare i posti di lavoro.
Analisi e scelta dello strumento. Dopo un audit contabile, si decide di proporre un accordo di ristrutturazione con continuità aziendale. I debiti bancari rappresentano il 60 % dell’indebitamento complessivo; i fornitori il 20 %; l’Erario e l’INPS il 20 %. Si ritiene che le banche, se garantite, aderiranno; i fornitori sono interessati alla continuità. Si opta per un accordo ad efficacia estesa, creando una categoria per le banche e una per i fornitori.
Piano proposto. Il piano prevede:
- Banche: pagamento del 40 % del credito in 4 anni (10 % all’omologazione, 10 % al secondo anno, 10 % al terzo anno, 10 % al quarto), con rinuncia a interessi e sanzioni. Ai crediti sono offerte garanzie ipotecarie di secondo grado sull’immobile industriale.
- Fornitori: pagamento del 30 % in 3 anni, con contestuale attivazione di contratti di fornitura per nuovi ordini. La riduzione è giustificata dalla convenienza rispetto alla liquidazione (prevede pagamenti inferiori al 20 %).
- Erario e INPS: transazione fiscale che prevede il pagamento integrale dei contributi e del 60 % dei tributi, con dilazione in 5 anni. L’azienda chiede la falcidia di sanzioni e interessi. La proposta è attestata come più conveniente della liquidazione.
- Nuova finanza: una banca investitore concede un finanziamento di 500 000 € con privilegi prededucibili, destinato all’acquisto di nuovi macchinari e al pagamento della prima rata.
- Continuity plan: la società prevede un ritorno alla marginalità attraverso nuovi contratti e investimenti in tecnologia; il piano industriale elaborato con un advisor prevede ricavi per 3 milioni annui con EBITDA al 15 %.
Esito della trattativa. Le banche A e B (70 % dei crediti bancari) aderiscono; la banca C resta neutra ma viene inclusa attraverso l’accordo ad efficacia estesa, avendo ricevuto tutte le informazioni e potendo ottenere il 40 % in 4 anni. I fornitori per l’80 % accettano la proposta. L’Agenzia delle Entrate aderisce alla transazione, mentre l’INPS si oppone; il tribunale, verificata la convenienza, impone il cram‑down fiscale .
Omologazione e risultati. L’accordo è omologato; l’azienda ottiene la sospensione delle esecuzioni e una ristrutturazione complessiva del 50 % dei debiti, mantenendo l’immobile e i macchinari. Dopo tre anni l’azienda ha ripreso la redditività; nel quarto anno versa l’ultima rata e l’accordo si chiude. I creditori ottengono una soddisfazione superiore al 30 % che avrebbero ricevuto in liquidazione.
8.2 Piano del consumatore con esdebitazione
Situazione iniziale. Mario, dipendente pubblico, ha accumulato 70 000 € di debiti a seguito della perdita del lavoro del coniuge e di spese sanitarie. I debiti sono così ripartiti: 25 000 € di prestiti personali, 15 000 € di saldo carta di credito, 20 000 € di debito fiscale (IVA non versata da una precedente attività), 10 000 € di scoperto bancario. Mario dispone di uno stipendio netto di 1 600 € al mese, di un’auto del valore di 5 000 €, ma non ha immobili di proprietà. Le entrate familiari non consentono di coprire tutte le rate e l’Agenzia delle Entrate ha avviato un fermo amministrativo.
Ricorso al piano del consumatore. Mario si rivolge a un OCC e, con l’assistenza di un avvocato, formula un piano del consumatore. La proposta prevede di versare il 35 % dei debiti in 5 anni (rate mensili di 400 €), cedendo volontariamente l’auto per 5 000 € e destinando l’intero ricavato alla procedura. Il piano prevede l’esenzione completa delle sanzioni e degli interessi sui tributi, proponendo la dilazione del debito fiscale. La famiglia riduce le spese e dispone di 1 100 € al mese per il sostentamento.
Omologazione. Il giudice verifica la meritevolezza di Mario, accertando che l’indebitamento non deriva da colpa grave e che il piano è fattibile. Non essendo prevista la votazione dei creditori, l’omologazione è basata sulla convenienza: la liquidazione giudiziale renderebbe meno del 25 % del credito. Il giudice omologa, ammettendo la moratoria ai privilegiati oltre un anno .
Esecuzione e esdebitazione. Mario versa regolarmente le rate per 5 anni e al termine ottiene l’esdebitazione: i debiti residui sono cancellati, il fermo amministrativo è revocato e può ripartire senza il peso delle obbligazioni pregresse.
8.3 Rottamazione quater per un contribuente decaduto
Situazione. Lucia aveva aderito nel 2023 alla rottamazione quater per le cartelle esattoriali relative a imposte non pagate tra il 2000 e il 2015. A causa di difficoltà familiari non ha versato alcune rate e si è trovata decaduta. Nel 2025 il decreto Milleproroghe consente a chi è decaduto di presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e di versare le rate residue in 5 anni .
Procedura. Lucia presenta la domanda, che viene accolta: deve versare il 10 % del debito entro luglio 2025 e il resto in 16 rate semestrali. Grazie alla definizione non paga le sanzioni e gli interessi di mora. La definizione è compatibile con eventuali accordi di ristrutturazione ma non con la transazione fiscale; Lucia decide quindi di definire prima le cartelle e poi valutare un piano per gli altri debiti.
Esito. La rottamazione consente a Lucia di risparmiare circa il 30 % del debito e di evitare nuove azioni esecutive. Il rispetto delle scadenze è fondamentale: il mancato pagamento anche di una rata comporterebbe la decadenza e la perdita dei benefici .
9. Conclusione
L’accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta uno strumento centrale della moderna disciplina della crisi. La riforma del CCII ha potenziato questo istituto, introducendo varianti (agevolate, ad efficacia estesa) che riducono le soglie di adesione e permettono di coinvolgere categorie di creditori omogenee. La transazione fiscale e le misure protettive completano il quadro, offrendo al debitore una via percorribile per uscire dalla crisi senza perdere l’azienda. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno ulteriormente chiarito i limiti e le potenzialità di tali strumenti, rafforzando la tutela del debitore in buona fede e premiando i comportamenti tempestivi.
Per sfruttare al meglio queste opportunità è indispensabile agire con tempestività, scegliere la procedura più adatta e redigere piani realistici e sostenibili. Occorre evitare gli errori più comuni – dalla sottovalutazione dei debiti fiscali alla mancanza di attestazioni adeguate – e coinvolgere fin dall’inizio professionisti qualificati.
Lo Studio Legale Monardo, grazie alla competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare, è in grado di accompagnare imprese e privati in ogni fase: dall’analisi preliminare al dialogo con i creditori, dalla predisposizione del piano alla difesa nelle eventuali opposizioni, fino alla chiusura della procedura e all’ottenimento dell’esdebitazione. Il valore aggiunto dello studio è dato dalla combinazione di competenze legali, fiscali, bancarie e aziendali, oltre alla capacità di sfruttare gli strumenti negoziali e giudiziali più recenti.
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