Introduzione
L’accertamento fiscale notificato dall’Agenzia delle Entrate ad un cittadino italiano che si è trasferito in Irlanda può rappresentare un momento di forte preoccupazione. I rischi sono concreti: imposizione in Italia dei redditi mondiali, pesanti sanzioni per la mancata dichiarazione di attività finanziarie estere, raddoppio dei termini di accertamento per investimenti in paesi a fiscalità privilegiata e potenziali procedure di riscossione (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). Errori banali – come credere che l’iscrizione all’A.I.R.E. basti per essere fiscalmente non residenti o ignorare l’obbligo di dichiarare conti correnti esteri – possono trasformarsi in contenziosi lunghi e costosi.
Chi riceve un avviso di accertamento deve conoscere il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato, sapere quali termini decadenziali osservare, quali strumenti difensivi utilizzare e come evitare ulteriori aggravamenti. Nel presente articolo verranno illustrati i criteri per stabilire la residenza fiscale, gli effetti della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Irlanda, le presunzioni per i paesi “black list” e le principali sentenze della Corte di Cassazione sul tema. Saranno inoltre spiegati passo‑per‑passo i comportamenti da adottare dopo la notifica dell’atto, le strategie legali per contestare l’accertamento o sospenderne gli effetti, gli strumenti alternativi (come le definizioni agevolate e i piani di rientro), gli errori più frequenti e i consigli pratici per tutelarsi.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team nazionale di professionisti esperti in diritto bancario e tributario. Oltre alla professione forense è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È inoltre esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste specializzazioni, lo studio fornisce assistenza integrata con avvocati e commercialisti, elaborando strategie coordinate per la gestione del contenzioso fiscale e bancario.
L’Avv. Monardo e il suo team possono offrire:
- Analisi dell’atto di accertamento e delle prove raccolte dall’Amministrazione finanziaria;
- Ricorsi e difese dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ex commissioni tributarie) per annullare o ridurre le pretese;
- Richieste di sospensione della riscossione, trattative per definizioni in sede amministrativa e domande di adesione o conciliazione;
- Piani di rientro e rateizzazioni, accesso a definizioni agevolate (rottamazioni) e strumenti di regolarizzazione volontaria;
- Procedure giudiziali e stragiudiziali per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o misure cautelari;
- Consulenza in materia di crisi da sovraindebitamento, predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione dei debiti ex L. 3/2012.
Chi si trova a fronteggiare un accertamento fiscale legato alla sua residenza all’estero deve agire tempestivamente: termini e procedimenti sono complessi e perdere anche un solo giorno può compromettere la difesa. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Residenza fiscale secondo il TUIR e le modifiche del D.Lgs. 209/2023
Per determinare chi è soggetto all’IRPEF italiana, l’art. 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986) stabilisce che le persone fisiche sono considerate fiscalmente residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (anche considerando frazioni di giorno), hanno la residenza, il domicilio oppure sono presenti nel territorio dello Stato. A seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, le definizioni sono state aggiornate:
- Il domicilio è ora il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari; questa scelta legislativa dà rilievo alle relazioni private più che agli interessi economici . La circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate precisa che il domicilio coincide con il centro delle relazioni personali e familiari e che tra gli indici di collegamento rientrano legami affettivi stabili, iscrizione a circoli sociali, utilizzo continuativo di un’abitazione in Italia e altre circostanze che dimostrano la volontà di mantenere un legame con il territorio italiano .
- La presenza fisica si valuta sommando tutti i giorni (o frazioni di giorno) trascorsi in Italia, compresi transiti e soggiorni di poche ore . È rilevante distinguere tra presenza temporanea e presenza continuativa: quest’ultima, rafforzata da ulteriori elementi (domicilio o residenza anagrafica), può attrarre la residenza fiscale .
- L’iscrizione all’anagrafe dei residenti (AIRE o Anagrafe comunale) non è più presunzione assoluta di residenza all’estero, ma presunzione relativa: il contribuente deve comunque dimostrare di avere trasferito il centro delle sue relazioni fuori dall’Italia .
Il D.Lgs. 209/2023 precisa inoltre che le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta 2024; per le annualità fino al 2023 continua ad applicarsi la disciplina precedente . Questa distinzione è fondamentale perché molte controversie riguardano periodi ante 2024, nei quali il domicilio era legato al centro degli affari ed interessi economici, secondo l’interpretazione tradizionale della Cassazione.
1.1.1 La presunzione per i paesi “black list”
Il comma 2‑bis dell’art. 2 TUIR stabilisce che i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati residenti in Italia salvo prova contraria . Questa presunzione relativa mira a contrastare le fittizie emigrazioni verso paradisi fiscali: il contribuente deve fornire elementi concreti che dimostrino l’effettiva residenza all’estero. Il D.Lgs. 209/2023 non ha modificato questa norma, che continua ad applicarsi anche dopo il 2024.
1.1.2 Le presunzioni antievasione per investimenti in paesi a fiscalità privilegiata
L’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 (conv. in L. 102/2009) prevede una presunzione di evasione: i redditi derivanti da investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria. La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che tale presunzione ha natura sostanziale e non opera retroattivamente; i successivi commi 2‑bis e 2‑ter, che raddoppiano i termini di decadenza per gli avvisi basati sulla presunzione, hanno invece natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d’imposta precedenti . L’accertamento può avvalersi della presunzione qualificata ma, se la norma non è applicabile retroattivamente, la detenzione di capitali all’estero costituisce comunque presunzione semplice di evasione .
1.2 Obblighi di dichiarazione delle attività detenute all’estero (Quadro RW)
Il D.Lgs. 167/1990 (cd. “Monitoraggio fiscale”) impone ai contribuenti residenti in Italia di dichiarare investimenti, attività finanziarie e cripto‑asset detenuti all’estero. L’art. 4 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti devono indicare annualmente nel quadro RW della dichiarazione dei redditi il valore degli investimenti esteri che possono generare redditi imponibili in Italia; tale obbligo si estende anche ai soggetti che ne sono beneficial owner . Sono esonerati dall’obbligo gli investimenti affidati a intermediari italiani e i conti correnti esteri con saldo massimo inferiore a 15.000 euro .
L’art. 5 del decreto disciplina le sanzioni: l’omessa o infedele dichiarazione di attività detenute all’estero comporta una sanzione tra il 3 % e il 15 % del valore non dichiarato; se le attività sono in paesi “black list” la sanzione sale al 6 %‑30 % . La sanzione può essere ridotta a 258 euro se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dal termine.
1.3 La Convenzione Italia–Irlanda contro le doppie imposizioni
La Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Irlanda (ratificata con legge 9 ottobre 1974 n. 583) non contiene una tipica clausola “tie‑breaker” come quella del modello OCSE. Secondo l’interpretazione fornita dagli esperti, il trattato prevede che una persona fisica è considerata residente in Irlanda se ha in Irlanda la sede della direzione effettiva e non è residente in Italia, oppure se soggiorna in Italia per meno di 91 giorni nel corso dell’anno . Ciò implica che il numero di giorni trascorsi in ciascun Paese assume particolare rilievo; per evitare la doppia residenza è necessario dimostrare di non avere la sede di gestione in Italia e di soggiornarvi per un periodo inferiore a 183 giorni (ai sensi del TUIR) e a 91 giorni secondo il trattato.
1.4 Lo Statuto dei diritti del contribuente e il contraddittorio
La legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è la carta costituzionale del contribuente. Dal 18 gennaio 2024, il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto un contraddittorio generalizzato attraverso l’art. 6‑bis: tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo con il contribuente . La norma impone all’Amministrazione di comunicare un schema di atto e concedere al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni ; l’atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza di tale termine e deve motivare puntualmente le osservazioni non accolte . Sono esclusi dal contraddittorio gli atti automatizzati o di controllo formale indicati da un decreto ministeriale .
L’introduzione dell’art. 6‑bis ha comportato l’abrogazione del precedente art. 12, comma 7, che consentiva al contribuente di presentare memorie entro 60 giorni dal processo verbale di chiusura. La nuova disciplina rende il contraddittorio presupposto di validità dell’atto e non richiede più che il contribuente dimostri l’utilità della sua partecipazione .
1.5 Il processo tributario e i termini per il ricorso
Il contenzioso contro gli atti fiscali è disciplinato dal D.Lgs. 546/1992 (che sarà abrogato e sostituito a partire dal 2026). L’art. 19 elenca gli atti impugnabili davanti alle Corti di giustizia tributaria: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti che irrogano sanzioni, cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizioni di ipoteca o fermi sui veicoli, atti catastali, dinieghi di rimborso, dinieghi di autotutela, dinieghi di agevolazioni e altri atti per i quali la legge prevede l’autonoma impugnabilità . L’art. 21 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto ; per i dinieghi taciti di rimborso o autotutela l’impugnazione può avvenire dopo 90 giorni dalla domanda e fino alla prescrizione .
1.6 Obbligo di contraddittorio in materia di IVA e accertamenti in materia di imposte dirette
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il contraddittorio preventivo è sempre richiesto per i tributi armonizzati (IVA) e che la violazione dell’obbligo può comportare l’annullamento dell’atto se il contribuente dimostra quale sarebbe stato il contenuto delle sue difese. Per le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) l’obbligo di contraddittorio non deriva da una norma generale e si applica solo quando previsto espressamente. Con ordinanza 16873/2024, la Cassazione ha affermato che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale annulla l’atto di accertamento solo se il contribuente prova di avere patito un concreto pregiudizio; nel caso di specie la Corte ha ritenuto sufficiente l’invio di una richiesta di documenti e questionari come forma di contraddittorio .
1.7 Giurisprudenza sulla residenza all’estero e onere della prova
Le questioni sulla residenza fiscale costituiscono una delle principali fonti di contenzioso. La Cassazione ha elaborato negli anni criteri rigorosi per accertare il centro degli interessi vitali e superare le presunzioni.
1.7.1 Ordinanza Cass. 1292/2025
Nel 2025 la Corte di Cassazione, con ordinanza 1292/2025, ha ribadito che i formalismi (iscrizione all’AIRE, possesso di documenti esteri) non sono sufficienti per dimostrare l’effettivo trasferimento della residenza: il contribuente deve provare che il centro delle sue relazioni personali, economiche e sociali è stabilmente all’estero. La Corte ha richiamato l’art. 2‑bis TUIR, osservando che la presunzione di residenza per chi si trasferisce in un paese black list può essere superata solo con prove sostanziali; l’Agenzia può utilizzare elementi fattuali (ad esempio uso del Telepass, contratti di telefonia, scambi bancari) per dimostrare la presenza in Italia .
1.7.2 Ordinanza Cass. 19843/2024
La Cassazione ha chiarito che le nuove regole del D.Lgs. 209/2023 non hanno efficacia retroattiva. Nelle controversie relative a periodi di imposta antecedenti al 2024, la residenza si determina secondo la disciplina previgente: il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali, e la presunzione per i paesi black list permane . La Corte ha ribadito che la prova dell’effettiva residenza all’estero incombe sul contribuente e che le relazioni familiari hanno rilievo solo se dimostrano il radicamento all’estero.
1.7.3 Cass. 7621/2021
Nel 2021 la Suprema Corte ha affrontato un caso di doppia residenza Italia–Regno Unito. Ha affermato che le presunzioni utilizzate dal Fisco devono essere gravi, precise e concordanti: l’iscrizione all’AIRE, la presenza di figli o l’acquisto della cittadinanza estera possono contribuire a dimostrare la residenza estera, ma sono necessarie prove integrate. L’art. 4 della convenzione Italia–Regno Unito (tie‑breaker) si applica solo dopo aver accertato la residenza in base al diritto interno .
1.7.4 Cass. 21694/2020
Con la sentenza 21694/2020 la Cassazione ha sottolineato che il giudice deve valutare globalmente la documentazione fornita dalle parti per individuare il centro degli interessi. La permanenza in Italia per più di metà dell’anno e l’esistenza di interessi economici rilevanti sul territorio portano a riconoscere la residenza italiana .
1.7.5 Ordinanza Cass. 6409/2025
La Cassazione, con ordinanza 6409/2025, ha esaminato la presunzione antievasiva per investimenti in paesi a fiscalità privilegiata. La Corte ha concluso che il comma 2 dell’art. 12 D.L. 78/2009 ha efficacia sostanziale e non retroattiva; i successivi commi 2‑bis e 2‑ter, che raddoppiano i termini di accertamento, hanno invece carattere procedimentale e si applicano anche ai periodi d’imposta precedenti . Anche se la presunzione qualificata non opera retroattivamente, la detenzione di capitali all’estero può costituire presunzione semplice di evasione e giustificare l’attività istruttoria dell’Amministrazione .
1.7.6 Sentenza C.G.T. Abruzzo 872/2024
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo (sentenza 872/2024) ha accolto l’appello di un contribuente residente in Svizzera, ritenendo che fosse stata provata l’effettiva residenza estera nonostante l’Amministrazione insistesse sulla presunzione del comma 2‑bis TUIR. Il collegio ha richiamato il modello OCSE, secondo cui per applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni è sufficiente l’astratto e illimitato assoggettamento al sistema fiscale dello Stato estero (full liability to tax); non è necessario dimostrare l’effettivo pagamento delle imposte . La sentenza ha valorizzato i certificati dell’Autorità fiscale estera come prova vincolante .
1.8 Circolari e prassi amministrativa recenti
L’Agenzia delle Entrate ha emanato diverse circolari per interpretare la riforma del D.Lgs. 209/2023. La Circolare 20/E/2024 spiega che il domicilio si identifica con il centro delle relazioni personali e familiari; la presunzione di residenza collegata all’iscrizione anagrafica è ora relativa; le frazioni di giorno si computano ai fini della presenza in Italia; le nuove norme si applicano solo dal periodo d’imposta 2024. Il documento fornisce numerosi esempi pratici, come il caso di un contribuente iscritto all’AIRE che mantiene un’abitazione in Italia e vi trascorre i fine settimana, circostanza che può determinare la residenza italiana .
La Circolare 17/E/2020 (ancora rilevante per i periodi ante riforma) ribadiva che la presunzione del comma 2‑bis TUIR può essere superata solo con la prova dell’effettivo trasferimento all’estero e che la gestione di interessi economici in Italia rappresenta un forte indizio di residenza.
1.9 Elenco dei paesi a fiscalità privilegiata (black list)
Il Ministero dell’Economia aggiorna periodicamente l’elenco dei paesi considerati a fiscalità privilegiata. Nel 2025 rientrano ancora nella black list diversi paesi extra‑UE; la Repubblica d’Irlanda non è inclusa e quindi non si applica la presunzione assoluta del comma 2‑bis TUIR per il semplice trasferimento in Irlanda. Tuttavia, se il contribuente trasferisce redditi o investimenti in paesi della black list (es. Cayman, Bahamas), possono scattare la presunzione di evasione dell’art. 12 D.L. 78/2009 e le maggiori sanzioni del D.Lgs. 167/1990.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento
2.1 Comprendere la natura dell’atto
Gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di contribuenti residenti all’estero possono riguardare:
- Accertamento ordinario (redditi non dichiarati o contestazione della residenza);
- Accertamento parziale (art. 41‑bis D.P.R. 600/1973) basato su dati forniti da soggetti terzi (ad esempio l’anagrafe dei rapporti finanziari);
- Avviso di liquidazione per imposte sostitutive (es. plusvalenze immobiliari);
- Provvedimento sanzionatorio per mancata dichiarazione di attività estere.
L’atto deve contenere la motivazione e indicare il termine entro cui proporre ricorso, oltre alla corte competente . È necessario verificare se l’Amministrazione ha rispettato i termini di decadenza (in genere 5 anni, prorogati a 7 anni nei casi di violazioni legate ad attività estere o in presenza del raddoppio per le black list) e se è stato notificato l’atto presupposto (es. processo verbale di constatazione).
2.2 Pre‑contenzioso e contraddittorio
In presenza di un invito a comparire, un questionario o un avviso bonario, il contribuente deve rispondere con precisione e presentare i documenti che attestano la residenza in Irlanda: iscrizione all’AIRE, contratto di lavoro, contratto di locazione in Irlanda, certificati fiscali irlandesi, iscrizione a scuole dei figli, iscrizione a associazioni sportive o culturali, assenza di residenza o domicilio in Italia. Sottovalutare questi adempimenti può portare a un accertamento sfavorevole.
Dal 2024, il contraddittorio è obbligatorio per la quasi totalità degli atti impugnabili; l’ufficio deve inviare al contribuente una bozza del provvedimento e concedere 60 giorni per controdedurre . Se l’Amministrazione adotta l’atto prima della scadenza o senza motivare il mancato accoglimento delle osservazioni, il provvedimento è annullabile. Resta comunque opportuno collaborare con l’Ufficio per evitare il contenzioso: la partecipazione consente di far valere gli argomenti difensivi e, in alcuni casi, di chiudere la vertenza con un accordo.
2.3 Notifica dell’avviso di accertamento
L’avviso è notificato tramite raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o mediante messo comunale/ufficiale giudiziario. Qualora il contribuente risieda all’estero, la notifica avviene secondo la Convenzione dell’Aja del 1965: l’atto è trasmesso tramite l’autorità centrale irlandese. È importante verificare la correttezza della notifica: un vizio può rendere l’atto nullo. Inoltre, se il contribuente è iscritto all’AIRE, la notifica va effettuata all’indirizzo estero e non al precedente indirizzo italiano.
2.4 Termini per l’impugnazione e scelta della strategia
Entro 60 giorni dalla notifica il contribuente deve proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado . Il ricorso va notificato all’Ufficio che ha emesso l’atto (PEC o raccomandata) e depositato, entro 30 giorni dalla notifica, presso la segreteria della corte tramite il portale SIGIT o tramite deposito cartaceo. Se l’atto è un diniego tacito di rimborso o autotutela, il ricorso può essere presentato dopo 90 giorni dalla domanda e fino alla prescrizione .
Alla luce delle prove e dell’entità delle somme, è necessario valutare la strategia:
- Ricorso in contenzioso: contestare integralmente l’accertamento, deducendo la violazione delle norme sulla residenza, l’errata qualificazione dei redditi, la nullità dell’atto per carenza di motivazione o violazione del contraddittorio;
- Adesione o conciliazione: accettare la pretesa in parte, usufruendo della riduzione delle sanzioni (un terzo in sede di adesione, un terzo in sede di conciliazione giudiziale) e della possibilità di rateizzare. L’adesione deve essere definita entro 20 giorni dalla notifica del PVC o dell’invito a comparire;
- Ravvedimento operoso: se l’atto riguarda sanzioni per mancata compilazione del quadro RW, è possibile regolarizzare la posizione presentando una dichiarazione integrativa con pagamento del tributo, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024 ampliano i casi di ravvedimento e riducono le sanzioni in base al tempo trascorso dalla violazione .
Nella valutazione si devono considerare anche le eventuali definizioni agevolate vigenti (rottamazioni, conciliazioni speciali) che consentono di chiudere il contenzioso con pagamento del solo tributo e delle spese di notifica.
2.5 Eventuale sospensione della riscossione
Se l’accertamento viene iscritto a ruolo, il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione sia in via amministrativa sia in via giudiziale. In sede amministrativa è possibile presentare istanza al Direttore dell’ufficio, allegando garanzia (fideiussione o polizza), per sospendere la riscossione fino alla decisione della Corte. In sede giudiziale, l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 consente di chiedere la sospensione dell’esecuzione quando ricorrono gravi motivi: la Corte può sospendere la riscossione fino alla sentenza di primo grado.
2.6 Calcolo dei termini e sospensioni feriali
Il termine di 60 giorni per l’impugnazione è sospeso nel periodo feriale (1° agosto‑31 agosto), come previsto dall’art. 1 della legge 742/1969 e dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Sono sospesi anche i termini del contraddittorio e di pagamento. È fondamentale monitorare le scadenze con precisione, tenendo conto delle eventuali sospensioni (emergenza pandemica, normative speciali) che possono prorogare i termini.
3. Difese e strategie legali per contestare l’accertamento
3.1 Dimostrare la residenza effettiva in Irlanda
La difesa più efficace consiste nel provare che il contribuente ha effettivamente trasferito il proprio centro di interessi in Irlanda. È necessario predisporre un dossier documentale completo, che includa:
- Iscrizione all’AIRE: certificato di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero e certificazione del consolato irlandese;
- Contratto di lavoro o di collaborazione in Irlanda, buste paga, lettere di incarico, iscrizione alla previdenza irlandese;
- Contratto di locazione o titolo di proprietà dell’abitazione in Irlanda e fatture di utenze (energia elettrica, acqua, internet) intestate al contribuente;
- Certificato di residenza fiscale rilasciato dall’Irish Revenue (Tax Residency Certificate);
- Attività bancaria: estratti conto di conti correnti irlandesi, attestazioni di pagamenti di imposte locali;
- Famiglia: iscrizione dei figli alle scuole irlandesi, contratti di iscrizione a palestre o associazioni culturali, tessere sanitarie;
- Documentazione sanitaria: iscrizione al servizio sanitario irlandese;
- Testimonianze e dichiarazioni di datori di lavoro, colleghi o vicini che confermino la presenza continuativa in Irlanda.
È fondamentale dimostrare anche la assenza di un centro di interessi in Italia: vendita o affitto dell’abitazione italiana, chiusura di conti bancari italiani, assenza di attività lavorative in Italia, trasferimento di automezzi e beni mobili, cessazione della residenza anagrafica. In caso di permanenza temporanea in Italia (visite a familiari o per ferie) occorre documentare la durata e la natura occasionale.
3.1.1 Gestione della presunzione per i paesi black list
Anche se l’Irlanda non è nella black list, molti accertamenti sorgono perché il contribuente trasferisce investimenti in altri paesi o per l’applicazione analogica della presunzione. In questi casi occorre fornire prova contraria rispetto alla presunzione dell’art. 2‑bis TUIR e dell’art. 12 D.L. 78/2009.
I principali elementi di prova includono la documentazione che attesti l’origine delle somme investite, la dichiarazione dei redditi irlandese, la dimostrazione dell’astratto assoggettamento al sistema fiscale estero (full liability to tax), certificati esteri che attestano la residenza e il pagamento delle imposte. Come ha precisato la sentenza della C.G.T. Abruzzo 872/2024, l’effettivo pagamento delle imposte non è richiesto: è sufficiente essere soggetti al sistema fiscale irlandese .
3.2 Contestare la violazione del contraddittorio e vizi dell’atto
Quando l’accertamento è emesso senza contraddittorio o senza motivare la mancata valutazione delle osservazioni del contribuente, si può dedurre la nullità dell’atto. È necessario verificare se l’atto rientra tra quelli per i quali è previsto il contraddittorio generalizzato (art. 6‑bis L. 212/2000) o se si tratta di un tributo armonizzato (IVA) dove il contraddittorio è imposto dai principi UE. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio per scelta del contribuente, la nullità può essere esclusa; l’ordinanza 16873/2024 richiede di dimostrare quale sarebbe stato il contenuto delle proprie difese .
Il ricorso deve anche contestare eventuali vizi di motivazione: l’avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda; il giudice può dichiarare nullo l’atto se la motivazione è generica, contraddittoria o illogica. È altresì necessario verificare la competenza dell’ufficio che emette l’atto, il rispetto dei termini di decadenza e l’avvenuta notifica del processo verbale di constatazione.
3.3 Rilievo della Convenzione contro le doppie imposizioni
Quando il contribuente è residente in Irlanda secondo la convenzione, l’Italia può tassare solo i redditi prodotti nel territorio nazionale. Nelle controversie, è utile invocare le tie‑breaker rules previste dal modello OCSE (luogo della residenza abituale, centro degli interessi vitali, nazionalità e accordo tra autorità competenti). Pur mancando nel trattato Italia–Irlanda un articolo 4 con la tipica clausola, la giurisprudenza applica comunque i criteri internazionali in sede di interpretazione. Dimostrare la residenza irlandese consente di escludere la tassazione dei redditi esteri e di contestare l’applicazione di sanzioni per omessa dichiarazione.
3.4 Prova dell’origine lecita delle somme e quadro RW
Se l’accertamento contesta la mancata indicazione delle attività finanziarie estere o presume l’evasione di redditi sottratti, il contribuente deve dimostrare che i capitali derivano da redditi dichiarati o da somme provenienti da eredità, donazioni o risparmi. La documentazione (contratti di compravendita, estratti conto, dichiarazioni bancarie) può dimostrare che i trasferimenti verso conti esteri non rappresentano redditi occultati. In presenza di attività detenute in Irlanda, è opportuno mostrare che il saldo dei conti non superava 15.000 euro o che l’attività era gestita da intermediari italiani (esonerando così dall’obbligo di monitoraggio) . Il ravvedimento operoso può essere utilizzato per regolarizzare eventuali omissioni nel quadro RW con sanzioni ridotte .
3.5 Strategie in caso di investimenti in paesi a fiscalità privilegiata
Quando l’accertamento riguarda investimenti in un paese black list (es. conti bancari in Svizzera, Cayman, Emirati Arabi), il contribuente deve affrontare la presunzione di evasione. Le strategie difensive comprendono:
- Dimostrare la provenienza lecita dei fondi attraverso documenti che attestano il pagamento delle imposte in Italia o all’estero, eredità, indennità, vendite di asset e altre operazioni lecite;
- Fornire la prova contraria alla presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009: ad esempio, dimostrare che i redditi erano già stati tassati o che la somma era stata trasferita all’estero per motivi diversi dall’evasione fiscale;
- Contestare la retroattività della presunzione: come stabilito dalla Cassazione, la presunzione del comma 2 non opera retroattivamente e non può essere applicata a periodi d’imposta anteriori al 1° luglio 2009 ;
- Eccepire la decadenza: i termini di accertamento sono raddoppiati per le attività in paesi black list (10 anni), ma solo se il contribuente non ha dichiarato i redditi o non ha compilato il quadro RW; se ha collaborato e ha fornito tutti i dati necessari, non si applica il raddoppio.
3.6 Richieste di rimborso e rimedi in autotutela
Quando il contribuente ha subito ritenute alla fonte più elevate rispetto a quanto previsto dalla convenzione Italia–Irlanda (es. ritenuta del 26 % su dividendi che avrebbero dovuto essere tassati al 15 %), è possibile chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara entro 48 mesi dal prelievo. In caso di diniego espresso o tacito, il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni (o dopo 90 giorni in caso di diniego tacito) .
L’autotutela permette all’Ufficio di annullare o rettificare un atto illegittimo anche dopo la scadenza dei termini per il ricorso. Dal 2024, l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 consente l’impugnazione del diniego di autotutela; la domanda deve essere presentata entro due anni dal pagamento e l’Ufficio è tenuto a comunicare la risposta. Quando l’atto presenta vizi manifesti (es. errata individuazione del contribuente, doppia imposizione evidente), l’autotutela può essere una soluzione rapida.
4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate
4.1 Rottamazione‑quater e definizioni agevolate
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater delle cartelle per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. La definizione consente di estinguere i debiti versando solo il capitale e le spese di notifica, mentre interessi, sanzioni, aggio e somme aggiuntive vengono integralmente stralciati . La domanda andava presentata originariamente entro aprile 2023 ma successivi rinvii (D.L. 51/2023) hanno prorogato i termini; nel 2025 alcune riaperture hanno interessato soggetti che non avevano pagato le rate.
La procedura è particolarmente utile per coloro che hanno ricevuto cartelle per IVA, IRPEF o imposte sostitutive, ma non si applica ai debiti derivanti da risorse proprie dell’UE, ai recuperi di aiuti di Stato e ad altri carichi esclusi per legge. Nel caso di italiani residenti in Irlanda, la rottamazione consente di chiudere le pendenze relative a imposte italiane pregresse, spesso notificate mentre il contribuente era già all’estero. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate. È fondamentale verificare se i carichi rientrano nel perimetro temporale e se conviene aderire o intraprendere un contenzioso.
4.2 Ravvedimento operoso
L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente di regolarizzare volontariamente le violazioni tributarie versando il tributo dovuto, gli interessi al tasso legale e una sanzione ridotta. Il D.Lgs. 87/2024 ha modificato il ravvedimento operoso estendendo la possibilità di avvalersene anche nelle ipotesi di cumulo giuridico di violazioni, introducendo nuove soglie temporali e riducendo ulteriormente le sanzioni nelle ipotesi di ravvedimento “super rapido” (entro 15 giorni) . Per coloro che hanno omesso di indicare nel quadro RW attività detenute in Irlanda (es. conti correnti, fondi comuni), è possibile presentare una dichiarazione integrativa e versare le sanzioni nella misura ridotta: 1/9 del minimo se si ravvede entro 90 giorni; 1/7 del minimo entro un anno; 1/6 del minimo entro due anni.
4.3 Rateizzazione e sospensione delle cartelle
Chi riceve una cartella di pagamento può chiedere la rateizzazione fino a dieci anni (120 rate mensili) se prova la temporanea situazione di difficoltà economica. La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione allegando la documentazione reddituale. Se l’accertamento è stato impugnato, è possibile chiedere la sospensione della riscossione e attendere l’esito del giudizio. In caso di rigetto, il contribuente può accedere alle procedure di ristrutturazione del debito previste dalla Legge 3/2012 o dal Codice della crisi d’impresa.
4.4 La crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012)
La Legge 3/2012 e il successivo Codice della crisi d’impresa consentono a soggetti non fallibili (consumatori, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori) di ristrutturare i propri debiti mediante tre strumenti: accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere i contribuenti in queste procedure.
4.4.1 Accordo di composizione della crisi
Il debitore propone un accordo ai creditori attraverso l’OCC; questo deve garantire il pagamento dei creditori privilegiati e ottenere il consenso della maggioranza dei crediti. L’OCC redige una relazione e trasmette gli atti al tribunale. Il giudice omologa l’accordo se soddisfa i requisiti e l’accordo diventa vincolante per tutti i creditori .
4.4.2 Piano del consumatore
Il piano del consumatore è riservato a chi ha debiti derivanti da contratti di credito al consumo o rapporti personali. Il consumatore presenta una proposta di pagamento graduale, assistito dall’OCC, e il giudice può sospendere le esecuzioni in corso. Il piano è omologato se appare fattibile e non frutto di mala fede; l’omologazione avviene entro sei mesi e l’atto produce gli effetti di un decreto di omologa . In caso di difficoltà nell’esecuzione, l’OCC segnala le irregolarità e il giudice può revocare o modificare il piano .
4.4.3 Liquidazione del patrimonio ed esdebitazione
Se il debitore non può proporre un accordo o un piano, può accedere alla liquidazione controllata del patrimonio: il giudice nomina un liquidatore per vendere i beni e distribuire il ricavato ai creditori. Dopo la liquidazione, è possibile chiedere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui, a patto che il debitore abbia cooperato lealmente. Questa procedura è particolarmente utile per i contribuenti che non riescono a far fronte alle pretese fiscali nonostante i tentativi di definizione agevolata.
4.5 Altri strumenti: saldo e stralcio, definizione transattiva, interpelli
Periodicamente il legislatore introduce misure straordinarie di sanatoria, come il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica (che consente di pagare una percentuale del debito in base all’ISEE), la definizione transattiva dei giudizi pendenti (pagamento del 40 % del tributo in unica soluzione per chi rinuncia al ricorso) o gli interpelli in materia di residenza e regime fiscale. È opportuno monitorare costantemente le novità normative e verificare con il proprio consulente se rientrano nelle nuove agevolazioni.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Credere che l’iscrizione all’AIRE basti a rendere non residenti
Molti contribuenti pensano che, una volta iscritti all’AIRE e cancellati dall’anagrafe italiana, siano automaticamente non residenti. La giurisprudenza ha però chiarito che l’iscrizione anagrafica costituisce presunzione relativa . Se il contribuente mantiene la famiglia in Italia, possiede un immobile a disposizione, trascorre più di metà dell’anno in Italia o continua a gestire attività economiche sul territorio, può essere considerato fiscalmente residente.
5.2 Trascurare la prova del centro degli interessi
Non basta dimostrare di vivere all’estero: occorre provare che il centro degli interessi vitali (personali ed economici) si trova in Irlanda. Mantenere conti correnti, immobili o partecipazioni societarie in Italia può inclinare la bilancia a favore del Fisco. È consigliabile chiudere o trasferire gli investimenti italiani o, se ciò non è possibile, documentare che tali investimenti sono gestiti da terzi senza l’intervento del contribuente.
5.3 Omettere il quadro RW
La mancata compilazione del quadro RW per conti correnti irlandesi o investimenti all’estero è una delle cause più frequenti di sanzioni. Anche se i conti non producono redditi, devono essere indicati se il loro valore supera il limite (15.000 euro massimo) . Il ravvedimento operoso permette di evitare sanzioni pesanti, ma deve essere attivato spontaneamente prima che l’Agenzia contesti la violazione .
5.4 Non rispondere ai questionari o agli inviti dell’Agenzia
Ignorare le richieste dell’Ufficio può portare all’emissione di un accertamento basato su presunzioni. È consigliabile rispondere entro i termini, fornendo la documentazione necessaria. Dal 2024 l’assenza di contraddittorio può rendere annullabile l’atto, ma è sempre preferibile cooperare per dimostrare la propria posizione .
5.5 Presentare ricorso fuori termine
Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni; decorso tale termine l’atto diventa definitivo . È indispensabile controllare la data di notifica e calcolare con precisione i termini, considerando la sospensione feriale. In caso di malattia o errori nella notifica, è possibile chiedere la remissione in termini dimostrando l’impossibilità di agire.
5.6 Pagare subito senza valutare le alternative
Il pagamento immediato dell’accertamento può sembrare la scelta più semplice, ma impedisce di contestare eventuali vizi e preclude l’accesso a sanatorie future. È importante valutare con un professionista la convenienza dell’adesione, del ravvedimento o del contenzioso prima di versare il tributo.
5.7 Ignorare le procedure di crisi da sovraindebitamento
Molti contribuenti in difficoltà non conoscono gli strumenti della Legge 3/2012. In realtà accordi, piani del consumatore e liquidazione controllata possono azzerare i debiti residui e tutelare il patrimonio. Consultare un gestore della crisi come l’Avv. Monardo può aprire nuove possibilità di soluzione.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Criteri di residenza fiscale per le persone fisiche (art. 2 TUIR)
| Criterio | Descrizione | Riferimenti |
|---|---|---|
| Residenza anagrafica | Iscrizione nell’anagrafe dei residenti in Italia per la maggior parte del periodo di imposta; presunzione relativa a partire dal 2024 | Art. 2, comma 2 TUIR – come modificato dal D.Lgs. 209/2023 |
| Domicilio | Luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari; introdotto dal D.Lgs. 209/2023 con applicazione dal 1° gennaio 2024 | Art. 2, comma 2 TUIR; Circolare 20/E/2024 |
| Residenza (civile) | Luogo in cui la persona ha la dimora abituale; non modificato dal D.Lgs. 209/2023 | Art. 2, comma 2 TUIR |
| Presenza fisica | Presenza nel territorio italiano per oltre 183 giorni (considerando anche frazioni di giorno) | Art. 2, comma 2 TUIR; Circolare 20/E/2024 |
| Presunzione black list | Presunzione di residenza per cittadini italiani che trasferiscono la residenza in paesi a fiscalità privilegiata | Art. 2, comma 2‑bis TUIR |
6.2 Termini e atti impugnabili (D.Lgs. 546/1992)
| Atto | Termine per il ricorso | Base normativa |
|---|---|---|
| Avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimento sanzionatorio | 60 giorni dalla notifica | Artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Ruolo e cartella di pagamento; avviso di mora; iscrizione di ipoteca; fermo amministrativo | 60 giorni dalla notifica | Art. 19 D.Lgs. 546/1992 |
| Diniego espresso di rimborso o di autotutela | 60 giorni dal diniego | Art. 19, comma 1, lett. g), g-bis) |
| Diniego tacito di rimborso o autotutela | Ricorso possibile dopo 90 giorni dalla domanda e fino alla prescrizione | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
6.3 Sanzioni per mancata dichiarazione di investimenti esteri (D.Lgs. 167/1990)
| Violazione | Sanzione ordinaria | Sanzione per paesi black list | Base normativa |
|---|---|---|---|
| Omessa o infedele dichiarazione di investimenti e attività finanziarie estere | 3 %-15 % del valore non dichiarato | 6 %-30 % del valore non dichiarato | Artt. 4 e 5 D.Lgs. 167/1990 |
| Presentazione del quadro RW entro 90 giorni dal termine | Sanzione fissa € 258 | N/A | Art. 5 D.Lgs. 167/1990 |
6.4 Strumenti di sanatoria e agevolazioni
| Strumento | Beneficio | Requisiti |
|---|---|---|
| Rottamazione‑quater (L. 197/2022) | Estinzione dei carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 con pagamento solo del capitale e spese; stralcio di interessi, sanzioni e aggio | Domanda entro i termini previsti (proroghe nel 2023–2025); pagamento in massimo 18 rate |
| Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) | Riduzione delle sanzioni in proporzione al tempo trascorso; possibilità di ravvedimento anche per violazioni con cumulo giuridico | Spontanea regolarizzazione prima della contestazione; pagamento di imposta e interessi |
| Rateizzazione cartelle | Pagamento del debito fino a 10 anni; sospensione delle azioni esecutive durante il piano | Dimostrazione di temporanea difficoltà economica; domanda all’Agenzia Riscossione |
| Accordo di composizione/piano del consumatore (Legge 3/2012) | Ristrutturazione dei debiti con soddisfazione parziale dei creditori | Insolvenza del debitore non fallibile; relazione dell’OCC; omologazione del giudice |
7. Domande e risposte (FAQ)
7.1 Se sono iscritto all’AIRE sono automaticamente non residente in Italia?
No. L’iscrizione all’AIRE comporta una presunzione relativa di non residenza; tuttavia, se trascorri oltre 183 giorni in Italia, mantieni un’abitazione a disposizione, hai famiglia e interessi economici in Italia, potresti essere considerato fiscalmente residente . Occorre dimostrare che il centro delle relazioni personali e familiari si trova effettivamente all’estero .
7.2 Cosa si intende per “domicilio” ai fini fiscali?
Dal 2024 il domicilio è il luogo dove si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari , non più il centro degli interessi economici. Per individuare il domicilio si considerano legami affettivi stabili, iscrizione a club, utilizzo di un’abitazione e altre interazioni sociali .
7.3 Quanti giorni devo trascorrere in Italia per essere considerato residente?
È considerato residente chi permane in Italia per più di 183 giorni nell’anno (inclusi giorni parziali) . Tuttavia la presenza fisica è solo uno dei criteri: se il contribuente ha il domicilio o la residenza anagrafica in Italia, può essere residente anche con un numero di giorni inferiore. Il trattato con l’Irlanda prevede un limite di 91 giorni per determinare la residenza irlandese .
7.4 Il trattato Italia–Irlanda contiene le tie‑breaker rules?
No. La Convenzione non contiene un articolo simile al modello OCSE. Prevede che la residenza dipenda dalla sede di direzione effettiva e dalla permanenza di meno di 91 giorni in Italia . Tuttavia, in caso di conflitti, la giurisprudenza applica i criteri del modello OCSE (residenza abituale, centro degli interessi vitali, nazionalità) .
7.5 Sono tenuto a dichiarare un conto corrente aperto in Irlanda?
Se sei fiscalmente residente in Italia devi compilare il quadro RW per i conti esteri con valore medio annuo superiore a 15.000 euro . Il conto va indicato anche se non produce redditi. Se sei fiscalmente non residente, non devi compilare il quadro RW per i conti esteri.
7.6 Quali sono le sanzioni se non dichiaro un investimento estero?
La sanzione ordinaria è tra il 3 % e il 15 % del valore non dichiarato; sale al 6 %‑30 % se l’investimento è in un paese della black list . Il ravvedimento operoso consente di ridurla se la violazione è regolarizzata prima della contestazione .
7.7 Come posso provare la mia residenza in Irlanda?
Raccogli documentazione completa: certificato di residenza fiscale rilasciato dall’Irish Revenue, contratto di lavoro, affitto o acquisto dell’abitazione in Irlanda, iscrizione all’AIRE, estratti conto irlandesi, tessera sanitaria, iscrizione dei figli a scuola e ogni documento che dimostri la presenza continuativa e la rottura dei legami con l’Italia.
7.8 Cosa succede se non rispondo al questionario dell’Agenzia?
L’Agenzia può procedere con un accertamento usando presunzioni semplici o qualificate. Dal 2024 l’amministrazione deve comunque garantire il contraddittorio; tuttavia, la Cassazione richiede che il contribuente dimostri di aver subito un pregiudizio per far valere l’annullamento . Rispondere è sempre consigliato.
7.9 Posso chiedere la sospensione della riscossione se presento ricorso?
Sì. Puoi chiedere la sospensione all’Ufficio (in via amministrativa) o alla Corte di giustizia tributaria (in via giudiziale). Per la sospensione amministrativa serve una garanzia fideiussoria; quella giudiziale è concessa per gravi motivi.
7.10 Qual è la differenza tra accertamento e liquidazione?
L’accertamento è l’atto con cui l’Agenzia contesta l’esistenza di redditi non dichiarati o l’errata determinazione degli stessi; l’avviso di liquidazione, invece, è emesso per liquidare imposte dovute in misura fissa o già definite (es. imposta di registro, successione). Entrambi sono impugnabili entro 60 giorni .
7.11 Posso definire l’accertamento senza fare ricorso?
Sì. È possibile aderire all’accertamento versando il tributo e una sanzione ridotta a un terzo; il pagamento può essere rateizzato. È anche possibile definire il giudizio in sede di conciliazione con la Corte, pagando il tributo, gli interessi e una sanzione ridotta a un terzo.
7.12 Come funziona il ravvedimento operoso per il quadro RW?
Presentando una dichiarazione integrativa e versando il tributo (IVAFE o IVIE) e gli interessi, puoi beneficiare della sanzione ridotta: 1/9, 1/7 o 1/6 del minimo a seconda del tempo trascorso . Se la violazione risale a più di due anni, la sanzione è 1/5; se oltre tre anni, 1/6.
7.13 Quali prove possono essere utilizzate contro di me?
L’Agenzia può acquisire elementi come: transazioni bancarie, accessi telematici ai conti, dati dell’anagrafe tributaria, pedaggi autostradali, spese per utenze italiane, contratti di locazione, testimonianze. Secondo la Cassazione, questi elementi possono dimostrare che il centro degli interessi vitali resta in Italia .
7.14 Cos’è l’autotutela e quando conviene?
L’autotutela è la possibilità dell’Amministrazione di annullare un proprio atto illegittimo. Conviene quando l’atto presenta errori evidenti (duplicazione del tributo, errata identificazione del contribuente). Dal 2024 la mancata risposta all’istanza di autotutela può essere impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria .
7.15 Posso usufruire della Legge 3/2012 se ho debiti fiscali?
Sì. Se sei un consumatore o un professionista senza requisiti per la procedura concorsuale, puoi ricorrere all’accordo di composizione della crisi o al piano del consumatore. L’accordo consente di proporre ai creditori un piano di rientro e ottenere l’omologa del tribunale ; il piano del consumatore è omologato senza bisogno del consenso dei creditori se è fattibile e onesto .
7.16 È necessario pagare le imposte in Irlanda per essere considerati residenti?
No. Come evidenziato dalla sentenza 872/2024, per applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni non è necessario aver effettivamente pagato imposte nello Stato estero; è sufficiente essere potenzialmente assoggettati in via illimitata al sistema fiscale di quel Paese (full liability to tax) .
7.17 Che differenza c’è tra raddoppio dei termini di accertamento e presunzione di evasione?
Il raddoppio dei termini (commi 2‑bis e 2‑ter art. 12 D.L. 78/2009) consente all’Amministrazione di notificare gli avvisi fino a 10 anni se il contribuente detiene attività in paesi black list. La presunzione di evasione (comma 2) attribuisce agli investimenti esteri la presunzione di essere costituiti con redditi non dichiarati . La prima ha natura procedimentale; la seconda ha natura sostanziale e non è retroattiva.
7.18 Cosa succede se perdo il ricorso?
Se il ricorso è respinto, puoi proporre appello alla Corte di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Se l’appello è rigettato, puoi ricorrere in Cassazione. Nel frattempo l’Agenzia può procedere alla riscossione coattiva; è quindi essenziale valutare la rateizzazione o le procedure di composizione della crisi.
7.19 Come posso contestare la residenza se ho solo un conto in Italia?
La presenza di un conto bancario in Italia non basta per affermare la residenza, ma può costituire indizio se il conto è movimentato per spese quotidiane. Puoi dimostrare che il conto è utilizzato solo per investimenti, che non hai prelevato somme in Italia e che le spese di vita sono sostenute in Irlanda.
7.20 Posso trasferire la residenza in Irlanda e lavorare in Italia in smart working?
Le prestazioni lavorative rese a distanza per un datore di lavoro italiano possono attrarre la residenza fiscale italiana se il contribuente trascorre più di 183 giorni in Italia o se il centro degli interessi è qui. Per evitare contestazioni occorre dimostrare che l’attività è svolta prevalentemente all’estero e che le decisioni strategiche sono assunte in Irlanda.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Conto corrente estero non dichiarato
Supponiamo che un contribuente residente in Italia abbia un conto corrente in Irlanda con saldo medio di € 50.000 nel 2023 e non l’abbia indicato nel quadro RW. L’Agenzia contesta la violazione nel 2025. L’aliquota ordinaria della sanzione è il 3 %‑15 % del saldo: ipotizzando il 5 %, la sanzione sarebbe € 2.500. Se il conto fosse stato in un paese black list, la sanzione raddoppierebbe a 10 % per € 5.000 . Con il ravvedimento operoso entro due anni, la sanzione può essere ridotta a 1/6 (circa € 416) oltre interessi legali, a condizione di presentare una dichiarazione integrativa.
8.2 Determinazione della residenza con il criterio dei giorni
Una lavoratrice italiana si trasferisce a Dublino il 1° marzo 2025 e torna in Italia per alcuni periodi: dal 15 giugno al 30 giugno (16 giorni), dal 1° settembre al 15 settembre (15 giorni) e per le festività natalizie dal 20 dicembre al 5 gennaio (17 giorni). Totale presenza in Italia: 16 + 15 + 17 = 48 giorni. Nel 2025 la lavoratrice trascorre in Italia 48 giorni su 365, quindi non raggiunge il limite di 183 giorni. Tuttavia l’Agenzia potrebbe sostenere che conserva il domicilio in Italia se non ha trasferito il centro delle relazioni personali; sarà necessario dimostrare con documenti che la famiglia, l’abitazione, la tessera sanitaria e l’attività lavorativa sono effettivamente a Dublino.
8.3 Rottamazione di cartelle per un italiano all’estero
Un contribuente residente in Irlanda riceve cartelle per IVA e IRPEF relative agli anni 2015–2018 per un importo totale di € 20.000 (di cui € 6.000 di interessi e sanzioni). Con la rottamazione‑quater può estinguere il debito pagando solo il capitale (€ 14.000) e le spese di notifica (€ 200). Rateizzando in 18 rate, verserà circa € 780 al bimestre. Se decidesse di non aderire e avviasse un contenzioso, dovrebbe valutare i costi processuali e l’alea della lite. In presenza di vizi formali o prescrizione, il ricorso può essere conveniente; altrimenti la definizione agevolata permette un risparmio considerevole.
8.4 Accordo di composizione della crisi
Maria, consulente informatica residente in Irlanda, ha accumulato debiti per € 150.000 (mutuo ipotecario, imposte italiane e prestiti personali) a causa di un calo di lavoro. Non ha patrimonio eccetto un appartamento in provincia di Cosenza del valore di € 80.000 gravato da ipoteca. Tramite l’OCC, propone un accordo di composizione offrendo ai creditori il ricavato della vendita dell’appartamento e il pagamento rateale di € 20.000 in cinque anni. L’accordo è accettato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale. Maria paga le somme concordate e, al termine, ottiene l’esdebitazione del residuo. Questa soluzione le consente di preservare le risorse necessarie per la vita quotidiana e riprendere l’attività in Irlanda.
8.5 Simulazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni in caso di ravvedimento
Giovanni ha omesso di dichiarare € 10.000 di redditi da lavoro autonomo percepiti in Irlanda nel 2022. L’aliquota IRPEF media è del 38 %; l’imposta dovuta ammonta a € 3.800. Nel 2025 Giovanni decide di ravvedersi prima che l’Agenzia avvii un accertamento. Oltre ai € 3.800 di imposta dovrà versare:
- Interessi legali: ipotizzando un tasso dell’1,5 %, gli interessi per tre anni sono circa € 171;
- Sanzione ridotta: l’omessa dichiarazione comporta una sanzione ordinaria del 90 %‑180 % dell’imposta (massimo € 6.840). Con il ravvedimento entro tre anni la sanzione si riduce a 1/7: € 977. Se si ravvedesse entro due anni sarebbe 1/6: € 1.140. Sommando, l’esborso totale è € 4.948 circa.
Senza ravvedimento, in caso di accertamento la sanzione potrebbe arrivare a € 5.700 (150 % dell’imposta), oltre interessi e spese.
9. Conclusione
L’accertamento fiscale notificato a un italiano residente in Irlanda richiede competenza, tempismo e strategia. La normativa italiana sulla residenza fiscale è complessa e dal 2024 è stata resa più rigida: il domicilio coincide con il centro delle relazioni personali e familiari , la presenza fisica si calcola anche in base alle frazioni di giorno , l’iscrizione all’AIRE non basta più a provare la non residenza . Le presunzioni per i paesi black list, le sanzioni per investimenti esteri non dichiarati e i raddoppi dei termini di accertamento rendono indispensabile una pianificazione accurata.
Il contribuente che riceve un avviso deve analizzare subito l’atto, verificare i termini per il ricorso, raccogliere documenti che attestano la residenza in Irlanda e valutare con un professionista le soluzioni possibili: ricorso, adesione, ravvedimento, rottamazione, rateizzazione o, in caso di sovraindebitamento, ricorso agli strumenti della Legge 3/2012. La giurisprudenza recente sottolinea l’importanza di prove sostanziali e la necessità di partecipare al contraddittorio per evitare che l’accertamento diventi definitivo .
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti in grado di affrontare ogni fase del contenzioso fiscale. Dalla redazione del ricorso alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate, dalla preparazione dei documenti per provare la residenza all’estero alla gestione delle definizioni agevolate e dei piani di rientro, lo studio offre assistenza qualificata e tempestiva. Non aspettare che l’accertamento diventi definitivo:
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