Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate mentre si vive stabilmente all’estero è un’esperienza che genera preoccupazione, soprattutto quando il fisco contesta redditi prodotti oltre confine. Per i cittadini italiani che hanno spostato la loro vita in Finlandia, l’argomento è attuale: negli ultimi anni l’amministrazione finanziaria italiana ha intensificato i controlli sui redditi esteri, sfruttando le banche dati dell’Unione europea e le nuove norme sullo scambio di informazioni. L’accertamento fiscale può riguardare redditi non dichiarati, investimenti esteri, omissioni nel quadro RW, ma anche aspetti formali come la residenza fiscale o la corretta iscrizione all’AIRE.
Il rischio principale per chi ignora un atto impositivo proveniente dall’Italia consiste nell’aggravarsi delle somme richieste. Le sanzioni per omessa dichiarazione o per irregolarità formali possono arrivare fino al 240 % dell’imposta dovuta, oltre a interessi di mora. Inoltre, un debito d’imposta non contestato nei termini può trasformarsi in una cartella esattoriale e, nel peggiore dei casi, in procedure esecutive su beni presenti in Italia, come immobili o conti correnti. La tempestività è quindi essenziale: dal momento della notifica dell’avviso decorrono scadenze precise per presentare osservazioni, aderire o impugnare l’atto, e ogni giorno perso può compromettere la difesa.
Dal 2024 e fino alla data odierna (novembre 2025) sono intervenuti numerosi aggiornamenti normativi rilevanti per chi si trasferisce all’estero: il decreto legislativo 209/2023 ha ridefinito il concetto di residenza fiscale distinguendo tra residenza, domicilio e presenza fisica, e il bilancio 2024 (legge 213/2023) ha introdotto sanzioni amministrative per i cittadini che non si iscrivono all’AIRE entro 90 giorni dal trasferimento. L’ordinanza della Cassazione 22838/2025 ha inoltre chiarito la validità della notifica per raccomandata all’indirizzo AIRE, richiamando i commi 4 e 5 dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 . Questo articolo, aggiornato a novembre 2025, tiene conto di tali novità e fornisce indicazioni pratiche per affrontare gli accertamenti.
Nell’articolo che segue vengono anticipate le principali soluzioni legali utili al contribuente che vive in Finlandia. Si spiegherà in che modo dimostrare la residenza fiscale in Finlandia per evitare la doppia imposizione, quali strumenti di definizione agevolata o rateizzazione sono disponibili, come contestare i vizi procedurali dell’atto (mancata motivazione, notificazione irregolare, mancato contraddittorio) e quando conviene scegliere la via del ricorso al giudice tributario. Particolare attenzione sarà dedicata ai recenti obblighi di contraddittorio introdotti dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, alla disciplina dell’accertamento con adesione e alle possibilità offerte dalla legge sulla crisi da sovraindebitamento.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto tributario e bancario, guida un network nazionale di avvocati e commercialisti specializzati nella difesa del contribuente. La sua squadra è composta da professionisti esperti in accertamenti fiscali internazionali, contenzioso tributario, pianificazione patrimoniale e gestione della crisi da sovraindebitamento. L’avv. Monardo è:
- Cassazionista abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021;
- Coordinatore di un team multidisciplinare attivo in tutta Italia, con competenze nella fiscalità internazionale, nel diritto bancario e nel diritto civile.
Lo studio dell’avv. Monardo offre un’assistenza completa che parte dall’analisi del fascicolo (processo verbale di constatazione, avviso di accertamento, documenti allegati), continua con la redazione di memorie difensive o istanze (ad es. per chiedere l’annullamento in autotutela o l’accertamento con adesione), comprende la trattativa con l’Agenzia delle Entrate e, se necessario, arriva al ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria. Il team assiste il contribuente nella richiesta di sospensioni, nella predisposizione di piani di rientro o rateizzazioni, nella ricerca di soluzioni stragiudiziali (come la definizione agevolata) e, qualora il debito sia insostenibile, nell’avvio di procedure di composizione della crisi.
📩 Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Residenza fiscale: criteri interni e convenzionali
Per comprendere quando l’Italia può tassare i redditi di un cittadino residente all’estero è necessario partire dalla definizione di residenza fiscale. L’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986) stabilisce che sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato . Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- hanno la residenza ai sensi del codice civile;
- o il domicilio in Italia;
- oppure sono presenti nel territorio dello Stato .
Il comma 2 dell’articolo 2 specifica che, salvo prova contraria, si presumono residenti in Italia le persone iscritte per la maggior parte dell’anno nelle anagrafi della popolazione residente . Il comma 2‑bis introduce una presunzione legale di residenza per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Stati o territori inseriti in un decreto del MEF (c.d. “black list”) . Nel nostro caso la Finlandia non rientra tra i Paesi a fiscalità privilegiata, ma la mancata iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) può comunque indebolire la posizione del contribuente.
La definizione di residenza contenuta nel TUIR è integrata dalla Convenzione tra l’Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981 e in vigore dal 1983. L’articolo 4 della Convenzione chiarisce che il termine “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona assoggettata a imposta in virtù del domicilio, della residenza, della sede della direzione o di criteri analoghi . Quando una persona fisica risulta residente di entrambi gli Stati, il trattato prevede criteri di tie‑breaker: si guarda all’abitazione permanente, al centro degli interessi vitali, al luogo di soggiorno abituale e, in ultima analisi, alla nazionalità . Se le autorità dei due Paesi non trovano un accordo, prevale l’interpretazione ottenuta tramite accordo amichevole.
Modifiche normative dal 2024: distinzione fra residenza e domicilio
Dal 1º gennaio 2024 il decreto legislativo 209/2023 ha aggiornato l’articolo 2 TUIR per adeguare la nozione di residenza ai criteri internazionali e alla giurisprudenza più recente. Viene introdotta una netta distinzione tra residenza in senso civilistico e domicilio: quest’ultimo si identifica con il luogo in cui si sviluppano prevalentemente le relazioni personali e familiari del contribuente. La norma precisa inoltre che, ai fini del calcolo dei 183 giorni, si devono considerare anche le frazioni di giorno di presenza in Italia . Rimane ferma la presunzione di residenza per chi è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, ma essa diviene superabile con prova contraria; per i cittadini cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata permane la presunzione legale prevista dal comma 2‑bis . Questi aggiornamenti rendono ancora più importante documentare il trasferimento effettivo e la presenza continuativa in Finlandia attraverso certificati, contratti di lavoro e prova dell’iscrizione all’AIRE.
Queste norme convenzionali sono importanti perché, in presenza di un conflitto di residenza, consentono di attribuire la potestà impositiva principale allo Stato in cui il soggetto è considerato residente e di evitare la doppia imposizione. La Finlandia applica l’imposizione mondiale sui residenti fiscali e l’Italia fa altrettanto: senza una corretta qualificazione e senza l’attivazione dei meccanismi convenzionali (ad esempio il credito d’imposta previsto dall’art. 165 TUIR), lo stesso reddito rischia di essere tassato due volte.
Obblighi dichiarativi e monitoraggio fiscale
Il cittadino italiano che sposta la propria vita in Finlandia deve valutare se mantiene la residenza fiscale italiana o se può dimostrare un’effettiva residenza finlandese. In caso di residenza italiana, tutti i redditi mondiali vanno dichiarati in Italia e le imposte pagate in Finlandia potranno essere scomputate nei limiti stabiliti dalla Convenzione. Se invece è residente in Finlandia ma possiede investimenti o attività finanziarie in Italia o all’estero, potrebbe comunque essere tenuto a compilare il Quadro RW della dichiarazione dei redditi, destinato al monitoraggio fiscale degli investimenti esteri.
Dal 2017 l’Italia partecipa allo scambio automatico di informazioni (CRS) coordinato dall’OCSE, e la Finlandia fornisce dati sui conti correnti detenuti da residenti fiscali italiani presso banche finlandesi. Pertanto, anche chi vive regolarmente in Finlandia può essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate se non dimostra la propria effettiva residenza all’estero o se omette di dichiarare redditi o patrimoni italiani. Un ruolo centrale in questa materia lo ha la Guardia di Finanza, che può redigere un processo verbale di constatazione (PVC) e segnalarne gli esiti all’ufficio.
Potere di accertamento e termini
Il potere dell’Agenzia delle Entrate di controllare e rettificare le dichiarazioni dei contribuenti deriva dal D.P.R. 600/1973. L’articolo 43 fissa i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento: normalmente l’atto deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione . Nei casi di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla, il termine è esteso al settimo anno . Per determinate categorie di aiuti di Stato o di misure speciali, il termine può arrivare all’ottavo anno . L’avviso può essere integrato da nuovi avvisi entro la stessa scadenza, a condizione che il provvedimento indichi in modo specifico i nuovi elementi su cui si fonda .
Gli accertamenti sui redditi esteri possono essere di tipo analitico–induttivo (basati su prove documentali) o sintetico (redditometro), e spesso nascono da indagini finanziarie. Per i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero, il riferimento è l’art. 51 TUIR e, in presenza di attività all’estero per più di 183 giorni, possono applicarsi le retribuzioni convenzionali. In caso di omessa indicazione di tali redditi, l’Amministrazione può recuperare le imposte e negare il credito per le imposte estere ex art. 165 TUIR.
Statuto del contribuente e contraddittorio preventivo
La tutela del contribuente durante le verifiche fiscali è disciplinata dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000). L’articolo 12 prevede che gli accessi e le ispezioni devono basarsi su effettive esigenze di indagine e devono arrecare la minore turbativa possibile . Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni della verifica, può farsi assistere da un professionista e può chiedere che l’esame dei documenti avvenga in studio . Di particolare rilievo è il comma 7 (oggi abrogato), secondo cui, dopo la consegna della copia del PVC, il contribuente poteva presentare osservazioni entro sessanta giorni; l’avviso di accertamento non poteva essere emanato prima della scadenza del termine . Questo principio continua a valere in quanto ripreso dall’art. 6‑bis, introdotto con la riforma fiscale del 2023–2024, che ha generalizzato l’obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi (ad eccezione di alcuni casi elencati dal decreto 24 aprile 2024). La violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto, come chiarito dalla giurisprudenza recente.
Termini per il ricorso e processo tributario
Se il contribuente decide di opporsi a un avviso di accertamento, deve presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (già Commissione tributaria) entro un termine perentorio. L’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992, ora abrogato dal D.Lgs. 175/2024 ma ancora applicabile ai procedimenti pendenti, stabiliva che il ricorso doveva essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto . Lo stesso termine resta confermato dalle nuove regole processuali che entreranno in vigore nel 2026: superato il termine, l’atto diventa definitivo. In casi particolari (ad es. rifiuto tacito di rimborso) è possibile ricorrere dopo novanta giorni . Per la proposizione del ricorso è necessario versare il contributo unificato e notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate.
Giurisprudenza recente sulla residenza e sulle notifiche
La Corte di Cassazione negli ultimi anni ha ribadito che l’iscrizione all’AIRE non basta a escludere la residenza fiscale italiana. In diverse pronunce del 2024 (tra cui le sentenze n. 5524, 5530 e 5558 depositate il 1º marzo 2024) i giudici hanno affermato che, in presenza di legami familiari e del centro degli interessi in Italia, il cittadino resta fiscalmente residente nonostante la permanenza all’estero; il mancato rispetto degli obblighi dichiarativi comporta l’applicazione di sanzioni. Con l’ordinanza n. 22838/2025 la Cassazione ha invece affrontato il tema della notificazione degli atti tributari ai cittadini iscritti all’AIRE: i supremi giudici hanno confermato che è valida la notifica effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall’ufficio all’indirizzo estero comunicato all’Aire, anche se il plico non viene ritirato e si perfeziona per compiuta giacenza . La decisione richiama i commi 4 e 5 dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 – introdotti dal D.L. 25 marzo 2010 – i quali prevedono che, in alternativa alla procedura del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti avvenga tramite lettera raccomandata all’indirizzo di residenza estera risultante dai registri AIRE; qualora il contribuente non comunichi l’indirizzo o le variazioni, la notificazione resta valida . Il ricorso al messo notificatore è necessario solo nei casi di irreperibilità assoluta; l’onere della prova della mancata ricezione grava sul contribuente.
Dal 2023 in poi la giurisprudenza ha anche consolidato il principio del contraddittorio endoprocedimentale. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 21271/2025, hanno chiarito che la violazione del contraddittorio preventivo comporta l’annullamento dell’atto, senza necessità di dimostrare la c.d. “prova di resistenza” (ossia l’utilità concreta delle osservazioni mancanti). Allo stesso modo, altre sentenze del 2025 hanno dichiarato illegittimi gli avvisi emessi prima della scadenza dei 60 giorni successivi al PVC o senza rispondere alle memorie difensive.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento
1. Verifica della notifica e dei termini
Quando un cittadino residente in Finlandia riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate, il primo controllo da fare riguarda la validità della notifica. Per i residenti all’estero la notifica deve avvenire secondo quanto previsto dal codice di procedura civile (art. 142) e dalla legge n. 890/1982. Dopo le modifiche introdotte nel 2010, l’art. 60 del D.P.R. 600/1973 consente all’ufficio di notificare direttamente gli atti ai non residenti tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo di residenza estera risultante dai registri AIRE . Se il contribuente ha comunicato il proprio indirizzo estero, la notifica per raccomandata si perfeziona anche se il plico non viene ritirato (compiuta giacenza); se non lo ha comunicato, la notifica resta comunque valida ai sensi del comma 5 . In alternativa, rimane possibile la notifica tramite l’autorità consolare italiana. In mancanza di un indirizzo estero comunicato, l’ufficio può notificare l’atto all’ultimo indirizzo in Italia. La giurisprudenza richiede che la notifica sia effettuata in modo da garantire la conoscibilità dell’atto: errori nella traduzione, indirizzi inesatti o l’assenza di raccomandata di ritorno possono costituire motivi di nullità.
Occorre verificare anche il rispetto dei termini di decadenza. Come visto, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo in caso di omissione) . Se, ad esempio, l’avviso riguarda il periodo d’imposta 2019 e la dichiarazione è stata presentata nel 2020, il termine ordinario scade il 31 dicembre 2025. Per i periodi d’imposta 2019 e 2020, le proroghe legate allo stato di emergenza Covid e alle norme sugli aiuti di Stato potrebbero estendere di due anni i termini . In ogni caso la data di notifica deve essere documentata (ricevuta postale, data dell’ufficiale consolare) e comparata con la scadenza legale.
2. Lettura dell’atto e verifica della motivazione
L’avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa tributaria. La motivazione può essere “per relationem”, cioè fare riferimento ad altri atti (come il PVC), ma in tal caso la copia dell’atto richiamato deve essere allegata o messa a disposizione. Se l’avviso non motiva adeguatamente le ragioni del recupero, è nullo. Particolare attenzione deve essere posta alla corretta individuazione della residenza fiscale: l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare perché ritiene che il contribuente fosse residente in Italia e indicare gli elementi (domicilio, famiglia, lavoro) su cui si basa. Il contribuente potrà contestare tali affermazioni fornendo la propria documentazione (contratto di lavoro in Finlandia, certificato di residenza finlandese, iscrizione all’AIRE, bollette, iscrizione dei figli a scuola, ecc.).
3. Valutazione delle opzioni: adesione, autotutela o ricorso
Ricevuto l’avviso, il contribuente può scegliere tra diverse strade:
- Presentare osservazioni e chiedere l’annullamento in autotutela. Se l’avviso contiene errori evidenti (doppia imposizione, indirizzo errato, mancanza di motivazione), è possibile inviare un’istanza di autotutela all’ufficio. L’amministrazione può annullare o correggere l’atto senza necessità di ricorrere.
- Proporre accertamento con adesione. Il D.Lgs. 218/1997 consente al contribuente di definire l’accertamento in modo conciliativo. L’istanza può essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Con l’adesione si ottiene una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo e la possibilità di pagare in rate trimestrali. L’accertamento con adesione è ammissibile anche se il contribuente intende contestare solo parte della pretesa. Per i contribuenti residenti all’estero può essere opportuno avvalersi della rappresentanza di un professionista in Italia che partecipi all’incontro con l’ufficio.
- Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Se l’atto è illegittimo e non si vuole aderire, è necessario notificare il ricorso entro 60 giorni . Il ricorso deve contenere le eccezioni di merito (ad esempio errata qualificazione della residenza, mancata deduzione delle imposte pagate in Finlandia, violazione del contraddittorio) e i vizi procedurali (difetto di motivazione, notifica nulla, decadenza). Il giudice può sospendere l’esecuzione se il contribuente dimostra un grave e irreparabile danno.
- Pagare e rateizzare. Qualora il contribuente ritenga di dover pagare, può saldare gli importi entro 30 giorni dalla notifica per ottenere una riduzione delle sanzioni; in alternativa può chiedere la rateizzazione degli importi in massimo otto rate trimestrali. Per importi superiori a 50.000 euro può essere richiesta una garanzia.
La scelta tra adesione e ricorso dipende dall’entità delle somme, dai vizi dell’atto e dalle prove disponibili. In molti casi è utile presentare osservazioni scritte entro 60 giorni per contestare la residenza fiscale e chiedere il riconoscimento del credito d’imposta per le tasse pagate in Finlandia; la risposta dell’ufficio potrebbe portare all’annullamento parziale o totale dell’atto.
4. Difesa sulla residenza fiscale
Per i cittadini che vivono stabilmente in Finlandia la difesa più importante è dimostrare che l’effettiva residenza fiscale era all’estero. Secondo l’art. 2 TUIR, ai fini dell’imposta sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte dell’anno hanno domicilio o residenza in Italia . È dunque necessario provare che la permanenza in Finlandia ha superato i 183 giorni e che il centro degli interessi vitali era nel Paese scandinavo. La Convenzione Italia–Finlandia fornisce ulteriori criteri: in caso di doppia residenza, prevale lo Stato in cui la persona possiede un’abitazione permanente; se esistono due abitazioni, prevale lo Stato in cui si trovano gli interessi personali ed economici (centro degli interessi vitali); se ancora il dubbio persiste, si guarda al luogo di soggiorno abituale e poi alla nazionalità .
Per contestare l’accertamento il contribuente dovrà raccogliere documenti come:
- certificato di residenza rilasciato dall’autorità finlandese;
- contratto di lavoro e buste paga in Finlandia;
- contratto di locazione o di acquisto dell’abitazione in Finlandia;
- bollette di utenze domestiche, iscrizione dei figli a scuola, tessera sanitaria finlandese;
- iscrizione all’AIRE e cancellazione dal comune italiano;
- eventuale dichiarazione dei redditi finlandese e attestazione delle imposte pagate.
L’onere della prova spetta in primo luogo all’Agenzia delle Entrate, che deve dimostrare gli elementi per affermare la residenza in Italia; tuttavia, una volta che l’ufficio dimostra la presenza di legami significativi con l’Italia, il contribuente deve fornire prove contrarie. La Cassazione ha più volte ribadito che l’iscrizione all’AIRE è un elemento utile ma non decisivo; ciò che conta sono i fatti concludenti (familia residente, luogo in cui la persona mantiene l’abitazione principale, attività lavorativa).
5. Contraddittorio e osservazioni al PVC
Se l’accertamento nasce da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve riceverne copia. L’art. 12 dello Statuto del contribuente (nel testo vigente fino al 2023 e nella nuova versione introdotta dal D.Lgs. 219/2023) attribuisce al contribuente la facoltà di presentare osservazioni entro sessanta giorni . L’ufficio è tenuto a valutare tali osservazioni e a motivare la risposta. La mancata osservazione non impedisce il ricorso ma comporta la perdita di un’occasione per chiarire la posizione. In alcuni casi l’Agenzia può invitare il contribuente a un contraddittorio preventivo (art. 6‑bis), anche telematico, per ridurre il contenzioso. È consigliabile partecipare a tali incontri con l’assistenza di un professionista.
6. Rateizzazione e definizione agevolata
Dopo la notifica, e soprattutto se l’avviso diventa definitivo, il contribuente può rateizzare il debito con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Le rateizzazioni ordinarie consentono di dilazionare il pagamento in un massimo di 72 rate mensili (o 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica). Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (c.d. “rottamazioni”), l’ultima delle quali – la rottamazione–quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 – consente il pagamento delle sole imposte senza sanzioni e interessi di mora in un numero di rate fino a 18. È importante verificare se il proprio debito rientra tra quelli definibili e se i termini per aderire sono ancora aperti. La definizione agevolata non è applicabile agli avvisi di accertamento non ancora iscritti a ruolo, ma solo alle cartelle esattoriali; tuttavia, se il contribuente riceve un avviso bonario o un avviso di accertamento con avvertenza di rateizzazione, può comunque versare in forma ridotta.
Difese e strategie legali
Contestare la residenza fiscale
Come illustrato, la strategia principale per un italiano residente in Finlandia consiste nel dimostrare l’effettiva residenza estera. La difesa si concentra su alcuni elementi chiave:
- Abitazione permanente: fornire documentazione del domicilio in Finlandia (contratto di affitto, spese condominiali, certificato di residenza). Se si possiedono immobili in Italia ma non vi si abita stabilmente, occorre dimostrare che sono dati in locazione o utilizzati saltuariamente.
- Centro degli interessi vitali: dimostrare che le relazioni familiari e professionali sono in Finlandia. Ad esempio: coniuge e figli residenti in Finlandia, iscritti a scuole finlandesi; assicurazione sanitaria locale; partecipazione a club o associazioni locali. Se una parte della famiglia rimane in Italia, occorre fornire spiegazioni (ad esempio, figli maggiorenni che studiano).
- Soggiorno abituale: presentare documenti che attestino la permanenza nel paese nordico per la maggior parte dell’anno (biglietti aerei, timbri di ingresso/uscita, registro di popolazione). È utile un certificato dell’autorità finlandese sul numero di giorni trascorsi nel Paese.
- Nazionalità: come regola residuale, se i criteri precedenti non risolvono il conflitto di residenza, conta la nazionalità. Essendo italiano, il contribuente potrebbe essere considerato residente italiano; tuttavia, se ottiene la cittadinanza finlandese o possiede una doppia cittadinanza, il criterio si attenua.
È fondamentale non limitarsi all’iscrizione all’AIRE. Molti contribuenti, convinti che l’iscrizione basti, si trovano sorpresi dall’accertamento. L’AIRE è un indice ma non la prova determinante: è necessario un quadro probatorio organico.
Impugnare i vizi formali dell’atto
Molti avvisi di accertamento possono essere annullati per vizi formali. I principali sono:
- Notifica nulla o irregolare: se l’atto non è stato consegnato all’indirizzo corretto, se manca la traduzione in lingua comprensibile o se non è stato inviato secondo le forme previste per i residenti all’estero, il contribuente può eccepire la nullità. È importante conservare le buste, le ricevute e verificare la data di spedizione.
- Mancanza di motivazione: l’avviso deve spiegare perché l’ufficio ritiene dovute le imposte. Se il richiamo al PVC non è accompagnato dall’allegazione di quest’ultimo, si può contestare l’illegittimità. La Corte di Cassazione ha annullato diversi avvisi basati su generiche asserzioni.
- Violazione del contraddittorio: se l’ufficio non ha concesso i 60 giorni per presentare osservazioni dopo il PVC o ha emesso l’avviso senza rispondere alle memorie, l’atto è nullo. Le Sezioni Unite hanno confermato che non è necessario dimostrare la prova di resistenza.
- Decadenza: come ricordato, l’avviso deve essere notificato entro i termini di legge . Se la notifica avviene dopo la scadenza, l’atto è inefficace.
- Competenza territoriale: l’avviso deve essere emesso dalla Direzione provinciale competente per il domicilio fiscale. In presenza di residenza all’estero, l’atto può essere emesso dall’ufficio grandi contribuenti o da quello competente per la provincia di ultima iscrizione. Errori sulla competenza possono essere eccepiti.
Richiedere l’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione consente di trovare un accordo con l’ufficio e di pagare un’imposta ridotta. Il procedimento è disciplinato dal D.Lgs. 218/1997. Il contribuente presenta un’istanza all’ufficio entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. L’ufficio, ricevuta l’istanza, invita il contribuente a comparire; la comparizione può avvenire anche mediante delega a un professionista. Nel corso del contraddittorio si discute la pretesa e si può concordare l’importo dovuto. Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo previsto e l’imposta può essere rateizzata in un massimo di otto rate trimestrali. Con la firma dell’atto di adesione, il contribuente rinuncia al ricorso, ma conserva il diritto di chiedere il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Il ricorso all’adesione è consigliabile quando i vizi dell’atto non sono tali da comportarne l’annullamento, quando il contribuente riconosce parte della pretesa e quando l’obiettivo principale è ridurre le sanzioni e ottenere una rateizzazione. Nel caso di un italiano residente in Finlandia, l’adesione può essere un’opzione per transare su periodi in cui la residenza era effettivamente italiana, pur contestando altri anni in cui si era all’estero.
Fare ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Se si decide di impugnare l’avviso, il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate e depositato presso la Corte di giustizia tributaria competente entro sessanta giorni . Nel ricorso occorre:
- indicare l’atto impugnato e l’autorità che lo ha emesso;
- esporre i fatti e le ragioni giuridiche in modo circostanziato;
- formulare le eccezioni (nullità della notifica, decadenza, difetto di motivazione, illegittimità della determinazione dei redditi, mancato riconoscimento del credito d’imposta);
- indicare le prove (documenti, testimoni, consulenze);
- chiedere eventualmente la sospensione dell’esecuzione, allegando la prova del danno grave e irreparabile.
Il ricorso deve essere redatto da un avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori se si tratta di Cassazione, mentre davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è sufficiente un avvocato abilitato. Dal 2025 la procedura è completamente telematica: il ricorso va depositato tramite il portale SIGIT e firmato digitalmente. L’avv. Monardo e il suo team assistono il contribuente in tutte le fasi del contenzioso, curando la redazione degli atti, la notifica telematica e la partecipazione all’udienza (in videoconferenza o in presenza).
Chiedere la definizione agevolata e le sanatorie
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di favore per chi ha debiti tributari. Oltre all’accertamento con adesione, si possono citare:
- Ravvedimento operoso: consente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie (dichiarazioni omesse o incomplete) versando l’imposta e una sanzione ridotta proporzionale al ritardo. Più si paga tempestivamente, minore è la sanzione. Si può applicare anche in caso di omessa compilazione del quadro RW.
- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale (art. 1, commi 153 e segg., legge 208/2015 e successive proroghe). Questa procedura permette di versare solo l’imposta e gli interessi, con riduzione integrale delle sanzioni e delle somme aggiuntive.
- Rottamazione delle cartelle: la “rottamazione–quater” introdotta dalla legge 197/2022 permette di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e una parte degli interessi. La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato i termini per versare le rate e ha introdotto nuove definizioni per le cartelle notificate nel 2023–2024.
- Stralcio dei mini‑ruoli: per i carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2015, la legge 197/2022 ha disposto la cancellazione automatica. Nel 2024 e 2025 si sono avute ulteriori misure di stralcio condizionato per i soggetti con ISEE basso.
- Transazione fiscale nel concordato preventivo: per chi svolge attività d’impresa, è possibile proporre ai creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS) un piano di ristrutturazione che preveda il pagamento parziale dei debiti tributari.
Un italiano residente in Finlandia può beneficiare di questi strumenti se ha cartelle a ruolo in Italia. È necessario verificare che i carichi rientrino nel periodo definibile e presentare l’istanza nei termini previsti. Lo studio dell’avv. Monardo assiste nella verifica dei carichi e nella compilazione delle domande di adesione.
Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
Quando il debito fiscale, sommato ad altri debiti (ad esempio bancari o derivanti da sanzioni), diventa insostenibile, il contribuente può valutare l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa). Questa procedura consente a consumatori, lavoratori autonomi, professionisti e imprenditori sottosoglia di proporre ai creditori un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione del patrimonio. Grazie alla legge 3/2012 è possibile ottenere la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) una volta pagato quanto previsto dal piano approvato.
L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, è abilitato a seguire il debitore in tutte le fasi della procedura: dalla predisposizione del piano alla negoziazione con i creditori e all’omologazione da parte del tribunale. In caso di debiti fiscali l’adesione dell’Agenzia delle Entrate è vincolante, ma se l’offerta è superiore all’alternativa liquidatoria (criterio di falcidia), il fisco può approvare un pagamento ridotto. Per i residenti all’estero la procedura può essere richiesta al tribunale italiano del luogo in cui si trovano la maggior parte dei beni o l’ultimo domicilio.
Strumenti alternativi e tutele complementari
Mediazione e negoziazione assistita
Il D.Lgs. 219/2023 e la riforma del processo tributario hanno introdotto la mediazione tributaria obbligatoria per le controversie di valore fino a 50.000 euro: prima di impugnare l’atto, il contribuente deve presentare un’istanza di mediazione all’ufficio. Per i contribuenti residenti all’estero la mediazione è accessibile tramite pec o interfaccia telematica. Se l’ufficio non risponde entro 90 giorni, l’istanza si considera rigettata e il contribuente può proporre ricorso; se viene accettata, si stipula un accordo con riduzione delle sanzioni. Questo strumento è utile per definire contenziosi di modesta entità senza arrivare al giudizio.
La negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, nata per le controversie civili, non è prevista in materia tributaria. Tuttavia, la riforma del 2024 ha introdotto l’esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), figura che supporta l’imprenditore nella negoziazione con i creditori. L’avv. Monardo è esperto negoziatore e può affiancare il contribuente/imprenditore in trattative complesse con l’Agenzia delle Entrate.
Istanza di interpello internazionale
L’art. 11 della legge 212/2000 consente di presentare istanze di interpello per ottenere dall’Agenzia delle Entrate un parere vincolante su casi dubbi. In materia internazionale, l’interpello sui nuovi investimenti e l’interpello sui regimi fiscali (art. 31‑bis D.P.R. 600/1973) permettono di chiedere chiarimenti prima di intraprendere un’attività in Finlandia o di trasferire la residenza. Ad esempio, è possibile chiedere se il proprio status rientra tra quelli agevolati (impatriati, pensionati esteri) o se un determinato reddito estero beneficia dell’esenzione convenzionale. L’agenzia deve rispondere entro 90 giorni; la risposta è vincolante per il fisco ma non per il contribuente. Presentare un interpello può prevenire future contestazioni.
Tutela penale e reati tributari
Se l’accertamento rivela comportamenti penalmente rilevanti, il contribuente può essere perseguito per reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento di scritture contabili). I reati scattano quando l’imposta evasa supera determinate soglie (50.000 euro per l’omessa dichiarazione, 100.000 euro per la dichiarazione infedele). È importante sapere che la definizione dell’accertamento in sede amministrativa non estingue automaticamente il reato, ma può costituire una circostanza attenuante. In caso di residenza estera, la competenza territoriale per il processo penale spetta al tribunale del luogo in cui è stata presentata l’ultima dichiarazione o, in mancanza, al tribunale di Roma. Lo studio dell’avv. Monardo collabora con penalisti esperti per affrontare eventuali profili penali collegati al contenzioso tributario.
Protezione del patrimonio e pianificazione fiscale
Un’altra linea di difesa consiste nella pianificazione patrimoniale, volta a proteggere i beni in Italia da eventuali misure cautelari (ipoteche, pignoramenti) che l’Agenzia delle Entrate può iscrivere dopo la notifica del ruolo. Strumenti come il trust interno, il fondo patrimoniale o la holding familiare consentono di separare i beni personali da quelli professionali e di ridurre la base imponibile legittimamente. Inoltre, per chi vive in Finlandia, esistono regimi fiscali agevolati (flat tax per pensionati, regime dei neo‑residenti, impatriati) che possono essere sfruttati in caso di rientro in Italia. Una corretta pianificazione consente di evitare future contestazioni e di ottimizzare l’imposizione.
Errori comuni e consigli pratici
Affrontare un accertamento mentre si vive in Finlandia comporta insidie. Ecco gli errori più frequenti commessi dai contribuenti e i consigli per evitarli:
- Non iscriversi all’AIRE. Molti cittadini che si trasferiscono all’estero non si iscrivono all’AIRE, pensando che basti vivere fuori dall’Italia. Senza iscrizione l’Italia continuerà a considerarli residenti fiscali e, dal 1º gennaio 2024, si rischiano anche sanzioni amministrative: la legge 213/2023 prevede una multa da 200 a 1.000 euro per ogni anno di mancata iscrizione (fino a un massimo di cinque anni) se il trasferimento non viene dichiarato entro 90 giorni. Consiglio: iscriversi immediatamente all’AIRE tramite il portale consolare e conservare la documentazione dell’avvenuta cancellazione dal comune italiano, così da evitare la presunzione di residenza e le sanzioni.
- Mantenere famiglia e interessi in Italia. Avere il coniuge e i figli in Italia, possedere immobili utilizzati dalla famiglia o continuare l’attività lavorativa sul territorio italiano sono fattori che fanno presumere la residenza in Italia. Consiglio: trasferire anche la famiglia o spiegare le ragioni della permanenza in Italia (lavoro del coniuge, scuola), dimostrando che il centro degli interessi è in Finlandia.
- Omettere la dichiarazione dei redditi esteri. Anche se si è residenti in Finlandia, la detenzione di immobili o redditi in Italia comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione. Consiglio: dichiarare sempre i redditi di fonte italiana e, se si resta fiscalmente residenti, dichiarare quelli esteri chiedendo il credito d’imposta.
- Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Non aprire le raccomandate o non rispondere alle PEC porta alla decadenza dei termini per impugnare. Consiglio: eleggere un domicilio digitale, consultare regolarmente la PEC e, in caso di dubbi, rivolgersi subito a un professionista.
- Non partecipare al contraddittorio. Ritenere inutile presentare osservazioni comporta la perdita di un’importante occasione difensiva. Consiglio: sfruttare sempre i 60 giorni per inviare memorie, fornire documenti, contestare la residenza o chiedere la definizione agevolata.
- Non conservare la documentazione. Senza prove scritte è difficile dimostrare la residenza all’estero o il pagamento di imposte in Finlandia. Consiglio: conservare contratti, ricevute, certificati, estratti conto, e se possibile farli tradurre in italiano da un traduttore giurato.
- Ritardare l’azione legale. Aspettare l’ultimo giorno per presentare ricorso espone al rischio di errori. Consiglio: consultare un avvocato appena ricevuto l’atto e preparare tempestivamente la difesa.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Termini di notifica dell’avviso di accertamento
| Caso | Termini di decadenza | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| Dichiarazione presentata | Avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno di presentazione | Art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 |
| Omessa dichiarazione o dichiarazione nulla | Avviso entro il 31 dicembre del settimo anno successivo | Art. 43, comma 2, D.P.R. 600/1973 |
| Recupero aiuti di Stato o misure fiscali non dichiarate | Avviso entro l’ottavo anno | Art. 43, comma 2‑bis, D.P.R. 600/1973 |
| Possibilità di integrare l’accertamento | Fino alla scadenza dei termini precedenti con nuovi avvisi motivati | Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 |
Tabella 2 – Residenza fiscale secondo l’art. 2 TUIR
| Criterio | Descrizione |
|---|---|
| Residenza o domicilio | La persona è residente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni) ha la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato |
| Presenza fisica | Anche la mera presenza in Italia per la maggior parte dell’anno determina la residenza |
| Iscrizione anagrafica | Salvo prova contraria, si presumono residenti coloro che risultano iscritti nelle anagrafi della popolazione residente |
| Presunzione per cancellati AIRE | I cittadini italiani cancellati dal comune e trasferiti in Paesi “black list” sono considerati residenti salvo prova contraria |
| Domicilio e frazioni di giorno (dal 2024) | Dal 2024 il domicilio non coincide più con la residenza anagrafica ma con il luogo in cui si svolge la vita personale e familiare; per il calcolo dei 183 giorni si considerano anche le frazioni di giorno trascorse in Italia |
Tabella 3 – Criteri di tie‑breaker nella Convenzione Italia–Finlandia
| Livello di valutazione | Criterio | Riferimento |
|---|---|---|
| 1 | Abitazione permanente | Art. 4, par. 2, lett. a) Convenzione |
| 2 | Centro degli interessi vitali | Art. 4, par. 2, lett. a) Convenzione |
| 3 | Soggiorno abituale | Art. 4, par. 2, lett. b) Convenzione |
| 4 | Nazionalità | Art. 4, par. 2, lett. c–d) Convenzione |
| 5 | Accordo tra Autorità | Qualora i criteri precedenti non risolvano il conflitto, le autorità competenti dei due Stati decidono di comune accordo |
Tabella 4 – Principali rimedi e strumenti difensivi
| Strumento | Descrizione | Vantaggi |
|---|---|---|
| Osservazioni al PVC e contraddittorio preventivo | Presentazione di memorie entro 60 giorni dal processo verbale; partecipazione all’audizione con l’ufficio | Permette di chiarire fatti e contestare la residenza; può evitare l’emissione dell’avviso |
| Accertamento con adesione | Procedura conciliativa avviata con istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; incontro con l’ufficio per concordare il tributo | Riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo; rateizzazione fino a 8 rate trimestrali |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | Impugnazione entro 60 giorni ; processo telematico | Possibilità di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’avviso; sospensione dell’esecuzione |
| Istanza di autotutela | Richiesta di annullamento dell’atto per errori evidenti | Può portare alla cancellazione senza contenzioso |
| Definizione agevolata delle cartelle | Rottamazione, saldo e stralcio, stralcio mini‑ruoli | Pagamento dell’imposta senza sanzioni; cancellazione parziale o totale dei debiti |
| Ravvedimento operoso | Regolarizzazione spontanea prima dell’emissione dell’avviso | Sanzioni ridotte fino a 1/9 del minimo |
| Procedura di sovraindebitamento | Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione ex legge 3/2012 | Possibilità di falcidiare i debiti e ottenere l’esdebitazione |
Domande frequenti (FAQ)
1. Se mi trasferisco in Finlandia e mi iscrivo all’AIRE, sono automaticamente esente dalle imposte italiane?
No. L’iscrizione all’AIRE è necessaria ma non sufficiente per perdere la residenza fiscale italiana. Occorre dimostrare che la permanenza all’estero è superiore a 183 giorni e che il centro degli interessi vitali è in Finlandia. La Cassazione ha chiarito che la semplice iscrizione all’AIRE non basta per evitare la tassazione in Italia se il contribuente mantiene legami sostanziali nel territorio nazionale.
2. Come si determina la residenza fiscale tra Italia e Finlandia?
Si applicano prima i criteri interni dell’art. 2 TUIR (residenza, domicilio, presenza) e, in caso di conflitto, quelli dell’art. 4 della Convenzione Italia–Finlandia: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, luogo di soggiorno abituale e nazionalità . Le autorità dei due Paesi possono accordarsi se i criteri non portano a una soluzione chiara.
3. Quali documenti devo conservare per dimostrare la residenza in Finlandia?
Certificato di residenza rilasciato dall’ente locale finlandese; contratto di lavoro o attestazione dell’azienda; contratto di locazione o atto di proprietà dell’immobile; bollette di utenze; iscrizione dei figli a scuola; attestazione dell’iscrizione all’AIRE; dichiarazioni fiscali presentate in Finlandia; estratti conto bancari; biglietti aerei e carte d’imbarco che provano la presenza.
4. Cosa succede se ricevo un avviso di accertamento in Finlandia?
Devi verificare la validità della notifica e i termini di decadenza. Poi, leggi attentamente l’atto e valuta se presentare osservazioni, chiedere l’accertamento con adesione, impugnare o pagare. Ricorda che hai 60 giorni per proporre ricorso ; se lasci trascorrere il termine, l’atto diventa definitivo e potrà essere iscritto a ruolo.
5. Posso chiedere la traduzione dell’avviso di accertamento?
L’atto deve essere redatto in italiano. Tuttavia, se viene notificato all’estero, puoi richiedere che la copia sia accompagnata da una traduzione in finlandese o in inglese per comprenderne meglio il contenuto. L’assenza di traduzione non comporta la nullità, ma può essere un elemento a favore per contestare la conoscibilità dell’atto.
6. Qual è la differenza tra avviso bonario e avviso di accertamento?
L’avviso bonario è una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici o formali: invita il contribuente a correggere errori ed eventualmente a pagare con sanzioni ridotte. L’avviso di accertamento, invece, è un atto impositivo vero e proprio che rettifica la dichiarazione o liquida un’imposta non dichiarata. L’avviso di accertamento può essere impugnato mentre l’avviso bonario no (salvo errori evidenti), ma la sua mancata contestazione può portare all’iscrizione a ruolo.
7. Posso aderire all’accertamento e contemporaneamente presentare ricorso?
No. L’adesione è un accordo con l’amministrazione che comporta la rinuncia al ricorso. Puoi, tuttavia, presentare istanza di adesione e, in caso di esito negativo o mancata risposta, proporre ricorso. Fino alla conclusione dell’adesione il termine per il ricorso è sospeso per 90 giorni.
8. In caso di doppia imposizione, come ottengo il credito d’imposta?
Se sei fiscalmente residente in Italia e percepisci redditi prodotti in Finlandia, devi dichiararli in Italia e puoi detrarre le imposte pagate all’estero nei limiti dell’art. 165 TUIR. Se, invece, sei residente in Finlandia, devi richiedere la mutual agreement procedure prevista dalla Convenzione o l’interpello all’Agenzia delle Entrate per evitare la doppia tassazione.
9. Quanto tempo ho per rispondere al processo verbale di constatazione?
Hai 60 giorni dalla consegna della copia del PVC per presentare osservazioni e richieste . L’Agenzia delle Entrate deve valutare le tue osservazioni prima di emettere l’avviso. Con la riforma introdotta dall’art. 6‑bis, il principio del contraddittorio è stato esteso a tutti gli atti impositivi.
10. Che succede se l’avviso è stato notificato dopo il termine di decadenza?
L’atto è nullo. Puoi eccepire la decadenza nel ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Devi dimostrare la data esatta di notifica (tramite ricevuta postale o attestazione dell’autorità consolare) e confrontarla con la scadenza legale.
11. Posso richiedere la rateizzazione se contesto l’avviso?
Se presenti ricorso, la rateizzazione non è concessa fino alla definizione del contenzioso. Tuttavia, dopo la cartella esattoriale, puoi chiedere la rateizzazione anche se hai proposto ricorso, ma devi dimostrare di aver versato una parte delle somme. La rateizzazione ordinaria non comporta la rinuncia alla lite.
12. Quali sono le sanzioni previste per l’omessa dichiarazione di redditi esteri?
In caso di omessa dichiarazione dei redditi, la sanzione varia dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta (art. 1 D.Lgs. 471/1997). La sanzione può essere ridotta a un terzo con l’accertamento con adesione o al 90 % con la definizione agevolata. Se c’è incertezza normativa oggettiva o si dimostra la residenza estera, è possibile chiedere l’esonero dalle sanzioni.
13. Qual è il ruolo della Guardia di Finanza nelle verifiche sui redditi esteri?
La Guardia di Finanza svolge indagini su conti bancari, investimenti e redditi esteri grazie allo scambio di informazioni con gli altri Paesi. Può redigere un PVC che viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha diritto a ricevere copia del PVC e a presentare osservazioni entro 60 giorni.
14. La procedura di sovraindebitamento è applicabile ai debiti fiscali?
Sì. La legge 3/2012 consente di includere i debiti fiscali in un piano del consumatore o in un accordo di ristrutturazione. L’Agenzia delle Entrate deve valutare il piano e può accettare una falcidia se il pagamento proposto è superiore a quello ottenibile in caso di liquidazione. Al termine della procedura il contribuente ottiene l’esdebitazione.
15. Posso presentare l’istanza di adesione dall’estero?
Sì. L’istanza di accertamento con adesione può essere presentata a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata, indicando un domicilio digitale. È possibile delegare un professionista residente in Italia per partecipare al contraddittorio in sede di ufficio. L’atto di adesione può essere firmato digitalmente e inviato per PEC.
16. Cosa si intende per “prova di resistenza” e perché è stata superata?
La “prova di resistenza” era un principio elaborato dalla giurisprudenza secondo cui l’atto non sarebbe stato annullato se la partecipazione del contribuente al contraddittorio non avrebbe modificato la decisione dell’ufficio. Con la sentenza n. 21271/2025 la Cassazione ha superato questo principio: la mera violazione del contraddittorio preventivo comporta l’invalidità dell’atto, indipendentemente dall’utilità concreta delle osservazioni del contribuente.
17. Come si svolge il processo tributario telematico?
Dal 2025 la notifica del ricorso e il deposito degli atti si effettuano esclusivamente per via telematica attraverso il portale SIGIT. Il ricorso deve essere firmato digitalmente e accompagnato dagli allegati. L’udienza può svolgersi in videoconferenza su richiesta delle parti. È indispensabile disporre di un domicilio digitale (PEC) e farsi assistere da un avvocato specializzato.
18. Quali sono i limiti per l’accesso alla rottamazione delle cartelle?
La rottamazione–quater riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. Non rientrano le multe stradali, i crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti e le somme recuperate per aiuti di Stato. Per aderire è necessario presentare domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro i termini indicati e pagare la prima rata nei tempi previsti, altrimenti si perde il beneficio.
19. È possibile richiedere un interpello preventivo per chiarire la propria residenza?
Sì. L’interpello internazionale può essere utilizzato per chiedere all’Agenzia delle Entrate una interpretazione vincolante sul proprio status fiscale, sul riconoscimento del credito per le imposte pagate in Finlandia o sull’applicazione di regimi agevolati. La risposta è vincolante per il fisco, quindi rappresenta una tutela preventiva contro futuri accertamenti.
20. Cosa accade se il mio avviso riguarda un periodo prescritto?
Se l’avviso si riferisce a un periodo per il quale sono decorsi i termini di decadenza (quinta, settima o ottava annualità ), l’atto è irrimediabilmente nullo. Devi eccepire la prescrizione nel ricorso, allegando le prove della data di presentazione della dichiarazione e della data di notifica dell’avviso. Se l’ufficio emette un nuovo avviso oltre il termine previsto, non può essere sanato con l’integrazione.
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Avviso di accertamento per redditi non dichiarati
Fatti: Maria, cittadina italiana residente in Finlandia dal 2018, iscritta all’AIRE e titolare di un contratto di lavoro a Helsinki, riceve nel novembre 2025 un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2021. L’Agenzia delle Entrate ritiene che Maria fosse ancora residente in Italia e le contesta redditi esteri per 60.000 euro, applicando un’aliquota media del 30 % e sanzioni pari al 200 % dell’imposta.
Calcolo del fisco:
- Imposta dovuta: 60.000 × 30 % = 18.000 euro.
- Sanzioni (200 %): 18.000 × 200 % = 36.000 euro.
- Interessi (stimati): 3.000 euro.
- Totale richiesto: 57.000 euro.
Difesa: Maria raccoglie i seguenti documenti: certificato di residenza finlandese, contratto di lavoro, attestazione di iscrizione all’AIRE, contratti di locazione a Milano fino al 2017, bollette finlandesi, iscrizione dei figli al liceo di Helsinki. Presenta osservazioni al PVC e, poiché l’Agenzia non le accoglie, propone ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Nel ricorso eccepisce la violazione dell’art. 2 TUIR e dell’art. 4 della Convenzione , dimostrando il trasferimento all’estero dal 2018. Eccepisce anche la decadenza per l’anno 2021 se l’avviso è notificato oltre i termini.
Esito possibile: Il giudice accerta che Maria era residente in Finlandia e annulla l’avviso. In via subordinata, riconosce il credito per le imposte pagate in Finlandia e riduce l’imposta dovuta. Le sanzioni vengono annullate o ridotte per legittimo affidamento e per violazione del contraddittorio.
Esempio 2 – Adesione all’accertamento con riduzione delle sanzioni
Fatti: Luca, imprenditore italiano che ha trasferito la sede della sua start‑up a Espoo, riceve un avviso di accertamento per il 2020. L’Agenzia delle Entrate contesta la mancata dichiarazione di dividendi percepiti dalla società finlandese, per un imponibile di 80.000 euro. Luca riconosce di non aver dichiarato correttamente i redditi ma vuole evitare contenziosi.
Scelta: Presenta istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni. Durante il contraddittorio, l’ufficio propone di tassare i dividendi al 26 % (aliquota italiana su redditi di capitale), riconosce un credito per le imposte pagate in Finlandia e riduce le sanzioni a un terzo del minimo.
Calcolo:
- Imposta dovuta: 80.000 × 26 % = 20.800 euro.
- Sanzioni minime (30 %): 6.240 euro → ridotte a un terzo = 2.080 euro.
- Interessi: 1.500 euro.
- Totale dovuto: 24.380 euro.
Luca accetta l’adesione e paga in 8 rate trimestrali. Evita così un contenzioso lungo e costoso e beneficia della riduzione delle sanzioni.
Esempio 3 – Sovraindebitamento e piano del consumatore
Fatti: Giulia, libera professionista italiana residente in Finlandia, accumula debiti fiscali per 100.000 euro e altri debiti bancari per 50.000 euro. Le entrate attuali non le consentono di pagare. Si rivolge all’avv. Monardo per cercare una soluzione.
Procedura: Lo studio prepara un piano del consumatore in cui Giulia si impegna a versare 30.000 euro in cinque anni (rate annuali da 6.000 euro) grazie al reddito da lavoro e alla liquidazione di un piccolo immobile in Italia. Il piano prevede la falcidia del 70 % dei debiti fiscali e l’esdebitazione finale. L’OCC valuta positivamente il piano e il tribunale lo omologa. L’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole ritenendo la proposta più vantaggiosa della liquidazione.
Esito: Dopo cinque anni Giulia paga regolarmente le rate e ottiene la cancellazione dei debiti residui. Può continuare la sua attività in Finlandia senza il peso dell’insolvenza.
Esempio 4 – Recupero delle ritenute estere e credito d’imposta
Fatti: Alessandro lavora per una società tecnologica finlandese e riceve anche royalty da brevetti registrati in Italia. Nel 2024 presenta la dichiarazione finlandese e subisce ritenute in Italia sulle royalty. L’Agenzia delle Entrate nel 2025 gli notifica un avviso per omessa compilazione del quadro RW e per mancata indicazione di redditi esteri. L’avviso quantifica un’imposta di 5.000 euro più sanzioni.
Errore: Alessandro non ha indicato nel modello 730 le ritenute subite in Italia né ha chiesto il credito d’imposta in Finlandia. L’ufficio, non potendo verificare l’effettivo pagamento delle imposte all’estero, ritiene il reddito imponibile in Italia.
Difesa: Presentando osservazioni al PVC e successivamente ricorso, Alessandro dimostra che le royalty sono state tassate in Finlandia e che su di esse sono state applicate ritenute a titolo definitivo in Italia. Chiede il riconoscimento del credito d’imposta ex art. 165 TUIR e la detrazione delle ritenute. Produce documentazione bancaria, certificazioni delle ritenute e moduli fiscali finlandesi. Nel giudizio, eccepisce la violazione della Convenzione Italia–Finlandia in materia di canoni e interessi, che attribuisce la potestà impositiva esclusivamente allo Stato di residenza.
Esito possibile: Il giudice riconosce la spettanza del credito d’imposta e annulla le sanzioni. Alessandro evita la doppia imposizione e ottiene il rimborso delle ritenute versate in Italia.
Esempio 5 – Residenza fittizia e presunzione di esterovestizione
Fatti: Una famiglia italiana si trasferisce in Finlandia nel 2022 e costituisce una società finlandese che gestisce patrimoni immobiliari. La Guardia di Finanza, sospettando che la società sia solo un veicolo per trasferire utili in Finlandia senza pagare le imposte in Italia, redige un PVC per presunzione di esterovestizione. L’avviso contesta la residenza della società e quella dei soci, sostenendo che il centro amministrativo e decisionale resti in Italia.
Normativa: Ai sensi dell’art. 73 TUIR le società estere sono considerate fiscalmente residenti in Italia se hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. La giurisprudenza del 2025 (Cassazione n. 23707/2025) ribadisce che la sede dell’amministrazione coincide con il luogo in cui si svolgono effettivamente le riunioni degli organi sociali e si assumono le decisioni .
Difesa: La società dimostra che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengono regolarmente a Helsinki, che l’amministratore delegato risiede in Finlandia e che i contratti principali sono stipulati in territorio finlandese. Viene prodotto lo statuto sociale, le convocazioni e i verbali del CdA, nonché documenti che attestano il pagamento delle imposte in Finlandia.
Esito possibile: Se le prove confermano che la sede dell’amministrazione si trova in Finlandia, l’estero‑vestizione non sussiste e la società non è imponibile in Italia. In caso contrario, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare i redditi e tassarli integralmente in Italia.
Esempio 6 – Definizione agevolata e rottamazione delle cartelle
Fatti: Francesca, architetta italiana residente a Turku, ha ricevuto nel 2023 diverse cartelle di pagamento relative a omessi versamenti IRPEF dal 2015 al 2018 per un totale di 35.000 euro. Nel 2024 il governo italiano introduce la rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252, legge 197/2022) che consente di definire i carichi affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi. Francesca vorrebbe approfittare della sanatoria ma teme di perdere i benefici se presenta la domanda dall’estero.
Procedura: L’avv. Monardo assiste Francesca nella compilazione della domanda di adesione alla rottamazione, verificando che i carichi rientrino nel perimetro della sanatoria. Presenta la richiesta tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e sceglie il pagamento in 18 rate in 5 anni. Viene spiegato alla cliente che l’omesso o tardivo pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni di riscossione.
Esito possibile: Grazie alla rottamazione, Francesca estingue il debito pagando circa 20.000 euro e beneficia della cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora. Le comunicazioni e i pagamenti avvengono online, consentendole di gestire la procedura dalla Finlandia.
Rimedi e soluzioni alternative
Affrontare un accertamento non significa necessariamente intraprendere un contenzioso giudiziale. La normativa italiana offre una serie di strumenti per definire i debiti in modo agevolato o per ristrutturare la posizione fiscale.
- Definizione agevolata degli avvisi bonari. Gli avvisi bonari emessi a seguito di controlli automatizzati o formali della dichiarazione possono essere regolarizzati pagando l’imposta e gli interessi con una sanzione ridotta al 3 % o al 10 %. Questa soluzione è particolarmente utile se l’irregolarità riguarda errori di calcolo o omesse comunicazioni e consente di evitare l’iscrizione a ruolo.
- Ravvedimento operoso. In caso di omissioni o errori nella dichiarazione, il contribuente può spontaneamente presentare una dichiarazione integrativa e pagare le imposte dovute beneficiando di sanzioni ridotte proporzionalmente al ritardo. Il ravvedimento è ammesso anche per l’omessa compilazione del quadro RW e per la mancata indicazione di investimenti esteri.
- Accertamento con adesione internazionale. Per i soggetti residenti all’estero o che hanno avuto contatti con l’estero è possibile aderire all’accertamento ottenendo la riduzione delle sanzioni e la definizione delle contestazioni. L’adesione consente di discutere con l’ufficio non solo l’entità delle imposte ma anche il riconoscimento dei crediti esteri e l’applicazione della Convenzione.
- Rottamazione e stralcio dei debiti. Le varie “rottamazioni” degli ultimi anni (ter, quater) permettono di pagare solo l’imposta e gli interessi senza sanzioni e aggio. È necessario verificare se i carichi sono stati affidati entro le date previste e presentare domanda nei termini stabiliti dalla legge. I contribuenti residenti all’estero possono delegare un professionista in Italia per la trasmissione delle istanze.
- Procedure di sovraindebitamento e strumenti di composizione della crisi. Per chi ha debiti elevati e non può pagarli è disponibile la procedura di piano del consumatore o di accordo di ristrutturazione dei debiti presso l’Organismo di composizione della crisi. Queste procedure consentono di proporre ai creditori (compreso il fisco) un piano di rimborso compatibile con le proprie possibilità, con la prospettiva dell’esdebitazione finale.
Focus sull’AIRE e le nuove sanzioni
L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero non è solo un diritto ma un obbligo. A partire dal 1º gennaio 2024 la legge 213/2023 ha introdotto un regime sanzionatorio per chi non registra il trasferimento all’estero entro 90 giorni: l’omissione è punita con una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura, fino a un massimo di cinque anni. Le sanzioni non sono retroattive e non si applicano per il periodo precedente al 2024. Questa novità ha rafforzato l’importanza dell’iscrizione, poiché la mancanza di registrazione non solo comporta la presunzione di residenza fiscale in Italia ma espone anche a multe rilevanti. Per iscriversi è possibile utilizzare il portale Fast It del Ministero degli Affari Esteri, allegando i documenti che attestano il trasferimento (contratto di lavoro, certificato di residenza finlandese, cancellazione dal comune italiano). Chi si è trasferito prima del 2024 dovrebbe comunque regolarizzare la propria posizione per evitare contestazioni future.
FAQ aggiuntive
21. Ho pagato le imposte in Finlandia ma l’Italia me le contesta. Come mi difendo? È necessario dimostrare il pagamento delle imposte all’estero e chiedere l’applicazione del credito d’imposta previsto dall’art. 165 TUIR. Occorre allegare le dichiarazioni finlandesi, le ricevute di pagamento e le attestazioni delle autorità fiscali. Se la Convenzione attribuisce allo Stato di residenza l’esclusiva potestà impositiva, puoi eccepire la nullità dell’avviso.
22. Devo indicare nel quadro RW i conti correnti finlandesi? Sì, i residenti fiscali italiani sono tenuti a compilare il quadro RW per monitorare gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Se sei residente in Finlandia e non in Italia, non devi compilare il quadro RW; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate potrebbe presumere la tua residenza in Italia in base ai criteri dell’art. 2 TUIR . È quindi importante conservare la documentazione che attesti la residenza in Finlandia.
23. La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Finlandia incide sulla residenza fiscale? Sì. La mancata presentazione della dichiarazione nel Paese di effettiva residenza può essere interpretata dall’Agenzia delle Entrate come indizio di residenza in Italia. È consigliabile adempiere agli obblighi dichiarativi in Finlandia per dimostrare l’inserimento nel sistema fiscale finlandese.
24. Posso chiedere la rateizzazione di un avviso di accertamento mentre sono in Finlandia? Sì. L’Agenzia delle Entrate consente il pagamento rateale degli avvisi di accertamento e degli avvisi bonari. Per importi fino a 5.000 euro non è necessaria alcuna garanzia; per somme superiori può essere richiesta una fideiussione. La domanda può essere presentata online o tramite intermediari abilitati.
25. Le sanzioni per mancata iscrizione all’AIRE sono cumulabili con altre sanzioni tributarie? In linea di principio sì: la sanzione amministrativa per mancata iscrizione all’AIRE si aggiunge alle sanzioni tributarie per omessa dichiarazione o per l’omessa indicazione di redditi esteri. Tuttavia, il giudice può ridurre le sanzioni complessive in considerazione della collaborazione del contribuente e del legittimo affidamento sulla normativa.
26. Possiedo un immobile in Italia: questo fa presumere la mia residenza fiscale? Il semplice possesso di un immobile in Italia non determina automaticamente la residenza fiscale, ma la sua disponibilità può essere un indice da valutare insieme ad altri elementi. Se l’immobile è destinato alla famiglia o è abitato dal coniuge e dai figli, l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere che il centro degli interessi vitali resti in Italia. È consigliabile documentare l’effettivo trasferimento all’estero e l’utilizzo dell’immobile (ad esempio locandolo a terzi con contratto registrato).
27. Sono un lavoratore da remoto che opera per un’azienda italiana mentre vivo in Finlandia. Dove pago le imposte? I lavoratori da remoto devono verificare i criteri di residenza fiscale: se trascorrono più di 183 giorni in Finlandia e vi hanno il centro degli interessi vitali, saranno tassati in Finlandia anche per il reddito da lavoro subordinato. L’Italia potrebbe tassare il reddito se il lavoro si considera “prestato” nel territorio italiano; in tal caso si applica la Convenzione contro le doppie imposizioni e il credito d’imposta. È consigliabile stipulare un accordo con il datore di lavoro che identifichi chiaramente il luogo di svolgimento dell’attività.
28. Sono un libero professionista iscritto all’Ordine italiano ma residente in Finlandia. Devo continuare a pagare l’INPS? L’obbligo di contribuzione previdenziale dipende dall’applicazione dei regolamenti europei sulla sicurezza sociale. In genere, il professionista che esercita prevalentemente l’attività in Finlandia versa i contributi al sistema previdenziale finlandese; tuttavia, l’iscrizione all’Ordine italiano può comportare l’obbligo di iscrizione all’ente di previdenza italiano. È consigliabile consultare un consulente del lavoro per determinare la legislazione applicabile e verificare la possibilità di totalizzare i periodi contributivi.
29. La Finlandia è considerata un Paese a fiscalità privilegiata? No. La Finlandia non rientra tra gli Stati a fiscalità privilegiata individuati dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Di conseguenza, il comma 2‑bis dell’art. 2 TUIR (presunzione di residenza per i cittadini trasferiti in Paesi “black list”) non si applica. Tuttavia, la mancata iscrizione all’AIRE o la conservazione di legami familiari e patrimoniali in Italia possono ugualmente comportare l’accertamento della residenza italiana.
30. Come posso prepararmi in anticipo per evitare contestazioni future? Pianificare la gestione fiscale prima del trasferimento è fondamentale. Occorre comunicare al comune italiano la cancellazione dall’anagrafe e iscriversi all’AIRE entro 90 giorni, trasferire effettivamente il centro degli interessi vitali (famiglia, lavoro, abitazione) in Finlandia, presentare la dichiarazione dei redditi nello Stato di residenza, conservare documenti e prove del trasferimento (contratto di lavoro, certificato di residenza, utenze), e, se necessario, richiedere un interpello all’Agenzia delle Entrate. Una corretta pianificazione riduce il rischio di accertamenti e sanzioni.
Glossario dei termini chiave
- Residenza fiscale: la condizione in base alla quale un soggetto è assoggettato all’imposizione sui redditi worldwide in Italia. Dipende dalla residenza civilistica, dal domicilio (luogo in cui si sviluppano le relazioni personali) o dalla presenza fisica per la maggior parte dell’anno .
- Domicilio: a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023, non coincide più con il luogo di residenza anagrafica ma con quello in cui si collocano stabilmente le relazioni personali e familiari del contribuente .
- Contraddittorio endoprocedimentale: il dialogo tra contribuente e amministrazione durante la fase di accertamento. Dal 2022 è diventato un principio generale del diritto tributario: la mancata instaurazione del contraddittorio può comportare la nullità dell’atto .
- AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero): registro dei cittadini italiani che soggiornano fuori dall’Italia per più di dodici mesi. L’iscrizione è obbligatoria entro 90 giorni dal trasferimento; la mancata iscrizione comporta presunzione di residenza e sanzioni.
- Esterovestizione: fenomeno per cui una società o un cittadino trasferisce formalmente la sede all’estero ma mantiene il centro degli affari o degli interessi in Italia. La giurisprudenza valuta la sede effettiva e il luogo in cui si svolge la direzione amministrativa .
Conclusione
Difendersi da un accertamento fiscale quando si vive all’estero richiede competenza, tempestività e conoscenza degli strumenti disponibili. Chi si trasferisce in Finlandia deve essere consapevole che l’iscrizione all’AIRE non è sufficiente a evitare la residenza fiscale italiana; è necessario dimostrare il trasferimento del centro degli interessi e compilare correttamente la dichiarazione dei redditi. Quando arriva un avviso di accertamento, è fondamentale verificare la validità della notifica, il rispetto dei termini di decadenza , la completezza della motivazione e la possibilità di avvalersi del contraddittorio . Le osservazioni al PVC, l’accertamento con adesione, il ricorso alla Corte di giustizia tributaria, la definizione agevolata e le procedure di sovraindebitamento sono gli strumenti principali per ridurre o azzerare il debito.
Agire con tempestività è la chiave per evitare che l’accertamento si trasformi in una cartella esattoriale e sfoci in misure esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. Con l’assistenza di un professionista esperto è possibile contestare la presunta residenza italiana, dimostrare la validità delle imposte pagate in Finlandia e negoziare il miglior accordo possibile. Lo studio dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team di avvocati e commercialisti offre un servizio completo: dalla verifica dell’atto alla predisposizione delle difese, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla tutela giudiziale e all’assistenza nelle procedure di sovraindebitamento. Grazie all’esperienza maturata a livello nazionale e alle competenze multidisciplinari, lo studio è in grado di individuare la strategia più adatta a ogni situazione.
📞 Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.