Introduzione
Ogni anno molti italiani si trasferiscono nel Regno Unito per motivi di lavoro, studio o vita familiare. Alcuni ottengono un impiego presso aziende britanniche o avviano attività in proprio, altri si spostano temporaneamente lasciando in Italia la famiglia o un immobile. Finché tutto procede regolarmente è facile trascurare gli obblighi fiscali previsti dalle norme italiane: dichiarare correttamente i redditi, aggiornare la propria iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e verificare le convenzioni contro la doppia imposizione. Tuttavia l’Amministrazione finanziaria italiana mantiene poteri di controllo anche nei confronti degli italiani residenti all’estero e può inviare un avviso di accertamento imputando redditi non dichiarati in Italia.
Ricevere un accertamento fiscale mentre si vive nel Regno Unito può generare ansia e confusione. La notifica, spesso recapitata per posta raccomandata presso l’indirizzo estero comunicato all’AIRE, apre un procedimento che può avere importanti conseguenze sul patrimonio personale e sugli eventuali beni rimasti in Italia. Per questo è essenziale comprendere in che modo l’Amministrazione italiana determina la residenza fiscale, quali sono i diritti e le garanzie previsti dalle leggi e come impostare una difesa efficace. La normativa è complessa e coinvolge il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), il “nuovo” Statuto del contribuente (L. 212/2000) riformato, il D.Lgs. 472/1997 sul ravvedimento operoso, i decreti sulla riscossione e le convenzioni internazionali come quella tra Italia e Regno Unito.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario e bancario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio assiste contribuenti italiani residenti all’estero nell’analizzare gli atti di accertamento, predisporre ricorsi e istanze di sospensione, avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate, proporre piani di rientro, procedimenti di esdebitazione e altre soluzioni giudiziali o stragiudiziali.
Perché questa guida è importante:
- Rischi elevati: ignorare un accertamento può portare alla formazione di cartelle esattoriali, pignoramenti e ipoteche. I termini per impugnare sono brevi; la difesa va preparata con competenza.
- Normativa complessa: le regole sulla residenza fiscale sono state recentemente modificate dal D.Lgs. 209/2023; la mancata iscrizione all’AIRE può comportare presunzione di residenza e sanzioni fino a 1.000 € l’anno . Inoltre le sentenze della Cassazione hanno consolidato l’orientamento secondo cui le notifiche agli italiani all’estero sono valide se inviate all’indirizzo comunicato all’AIRE e perfezionate per compiuta giacenza .
- Doppia imposizione: la Convenzione Italia–Regno Unito prevede criteri per stabilire quale Paese può tassare il reddito (permanent home, centro degli interessi vitali, dimora abituale, nazionalità) . Se applicata correttamente, può evitare la tassazione in entrambi i Paesi.
- Strumenti difensivi: oltre al ricorso, esistono meccanismi deflattivi (ravvedimento operoso, accertamento con adesione, definizioni agevolate) e procedure di sovraindebitamento per ristrutturare o cancellare i debiti.
Questa guida, aggiornata a novembre 2025, fornisce un’analisi normativa dettagliata, illustra la giurisprudenza recente e offre consigli pratici su come affrontare un accertamento fiscale dall’estero. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata e immediata se hai ricevuto un avviso o temi di essere oggetto di accertamento.
Contesto normativo: residenza fiscale e convenzione Italia‑Regno Unito
1. Definizione di residenza fiscale (art. 2 TUIR)
Il punto di partenza per valutare se un cittadino deve dichiarare i propri redditi in Italia è l’articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR). La norma definisce residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
- Residenza anagrafica o civile: essere iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.
- Domicilio: avere il domicilio nel territorio dello Stato, ossia il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari . Dal 2024 il legislatore ha precisato che il domicilio coincide con il “centro della sfera personale e familiare”, valorizzando gli elementi affettivi piuttosto che la sede lavorativa o economica .
- Presenza fisica: essere presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni).
Il comma 2‑bis prevede inoltre che gli italiani cancellati dall’anagrafe che si trasferiscono in Stati non inclusi nella “white list” si presumono residenti salvo prova contraria . La norma è stata introdotta per contrastare la esterovestizione delle persone fisiche, ossia il trasferimento fittizio della residenza in paradisi fiscali. Anche i soggetti iscritti all’AIRE che risiedono in Paesi a fiscalità privilegiata possono essere considerati residenti in Italia se non dimostrano di risiedere effettivamente all’estero.
2. Iscrizione all’AIRE e sanzioni
I cittadini italiani che risiedono all’estero per più di dodici mesi sono tenuti a iscriversi all’AIRE presso il consolato competente e a comunicare ogni variazione di residenza o indirizzo. La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha modificato l’articolo 11 della L. 1228/1954 (legge anagrafica), introducendo sanzioni amministrative da 200 € a 1.000 € per ogni anno di omissione. La sanzione è ridotta a un decimo se la dichiarazione viene fatta entro novanta giorni dall’omissione. Inoltre la mancata iscrizione all’AIRE non impedisce all’Agenzia delle Entrate di ritenere il soggetto residente in Italia se sono presenti legami affettivi o patrimoniali significativi.
3. Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito
La Convenzione contro la doppia imposizione firmata a Londra l’8 ottobre 1988 (ratificata con legge 329/1990) stabilisce regole per evitare che uno stesso reddito venga tassato due volte. Ai fini della residenza la convenzione prevede criteri “tie‑breaker” in caso di doppia residenza:
- Abitazione permanente: se un individuo possiede un’abitazione permanente in un solo Stato, è considerato residente in quello Stato.
- Centro degli interessi vitali (domicile): se ha abitazioni in entrambi gli Stati, si considera la località in cui si trovano le relazioni personali ed economiche più strette .
- Dimora abituale: se non è possibile determinare il centro degli interessi vitali, prevale lo Stato in cui la persona soggiorna abitualmente.
- Nazionalità: se continua a permanere il dubbio, il soggetto è considerato residente nello Stato del quale possiede la cittadinanza.
- Mutuo accordo: in mancanza di criteri determinanti, le autorità competenti dei due Stati si accordano per risolvere il caso .
Applicare correttamente questi criteri è fondamentale: un italiano che vive stabilmente nel Regno Unito, lavora per un datore di lavoro locale e ha la propria famiglia lì può essere considerato residente nel Regno Unito ai fini della convenzione e non essere tassato in Italia sui redditi esteri. Tuttavia, se mantiene la moglie e i figli in Italia, possiede la casa principale in Italia o trascorre in Italia più di 183 giorni all’anno, l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenerlo ancora residente in Italia e tassarlo. Le autorità italiane possono attingere alle informazioni fornite dalle banche tramite il Common Reporting Standard (CRS) e dalle comunicazioni dell’AIRE.
4. Notifica degli atti agli italiani residenti all’estero
L’articolo 60 del D.P.R. 600/1973 regola la notifica degli avvisi di accertamento. Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 40/2010, per i cittadini non residenti è prevista una procedura semplificata:
- Gli atti sono notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero comunicato all’AIRE o indicato dal contribuente in dichiarazione .
- La notifica è considerata valida anche se la raccomandata non viene ritirata; il perfezionamento avviene per compiuta giacenza .
- Se il contribuente elegge domicilio in Italia per la notifica, l’indirizzo vale decorsi trenta giorni dalla comunicazione .
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22838/2025, ha ribadito che la notifica via raccomandata all’indirizzo AIRE è pienamente valida e non richiede ricerche o notifiche alternative; la mancata consegna non pregiudica la validità dell’atto . È quindi fondamentale mantenere aggiornato l’indirizzo presso l’AIRE e verificare regolarmente la corrispondenza.
Procedura di accertamento: passo dopo passo
L’accertamento fiscale è il procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza delle dichiarazioni dei redditi e, se necessario, determina la maggiore imposta dovuta. La procedura si articola in diverse fasi, dalle verifiche preliminari fino alla riscossione. Comprendere i tempi e i diritti in ogni fase consente di predisporre le strategie difensive adeguate.
1. Verifiche e accessi ispettivi
Le verifiche fiscali sono disciplinate dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000) e dalle norme del Codice di procedura civile. Gli ispettori devono comunicare al contribuente le ragioni e l’oggetto della verifica e consentire l’assistenza di un professionista . La verifica in azienda o presso il domicilio italiano non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di altri 30 in casi complessi e motivati . Durante l’accesso, l’Amministrazione può consultare libri contabili, aprire cassette di sicurezza o perquisire locali con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria .
Al termine della verifica viene redatto il Processo Verbale di Constatazione (PVC), atto pubblico che riporta le risultanze dell’ispezione, le violazioni riscontrate e le osservazioni del contribuente . Il PVC non è un atto impositivo ma rappresenta la base del successivo avviso di accertamento.
2. Contraddittorio preventivo (art. 6‑bis Statuto del contribuente)
Dal 2020 lo Statuto del contribuente prevede che ogni accertamento debba essere preceduto da un contraddittorio preventivo con il contribuente, salvo casi eccezionali. L’articolo 6‑bis stabilisce che l’ufficio debba comunicare al contribuente lo schema di avviso di accertamento e assegnare un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni e richieste che devono essere valutate ai fini dell’adozione dell’atto . La mancata instaurazione del contraddittorio determina la nullità dell’atto di accertamento. La Cassazione ha chiarito che l’avviso emesso prima del termine di 60 giorni è nullo senza che il contribuente debba dimostrare un pregiudizio concreto .
Queste garanzie si applicano anche agli italiani residenti all’estero. Se l’Agenzia invia un PVC e l’avviso di accertamento senza attendere i 60 giorni per le controdeduzioni, il contribuente può eccepire l’illegittimità dell’atto.
3. Notifica dell’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento deve essere notificato entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Per gli italiani all’estero, come visto, la notifica può avvenire tramite raccomandata all’indirizzo AIRE .
Cosa fare alla ricezione dell’avviso:
- Verificare la data di notifica. La raccomandata è considerata notificata alla data di spedizione, ma i termini per impugnare decorrono dalla data di ricevimento o di compiuta giacenza. Conservate la busta e i documenti di notifica.
- Controllare l’indirizzo. Accertate che l’atto sia stato inviato all’indirizzo AIRE o al domicilio eletto. Un indirizzo errato o la mancata iscrizione all’AIRE può costituire motivo di nullità.
- Richiedere la copia integrale degli atti. In caso di notifica parziale, è consigliabile richiedere la copia integrale dell’avviso e degli allegati per valutare compiutamente le contestazioni.
- Valutare i profili di merito e di legittimità. Ad esempio, se l’Agenzia ritiene il soggetto residente in Italia, occorrerà dimostrare la residenza effettiva nel Regno Unito (contratto di lavoro, bollette, iscrizione al NHS, locazione, ecc.). Se l’accertamento riguarda redditi di fonte estera, andrà verificata l’applicazione della Convenzione.
4. Impugnazione davanti al giudice tributario
L’avviso di accertamento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica mediante ricorso da depositare telematicamente (PEC) presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria). Il termine è sospeso per il mese di agosto . Per le controversie di valore superiore a 3.000 €, la difesa tecnica è obbligatoria.
Il ricorso deve contenere le motivazioni di diritto (ad esempio violazione dell’art. 2 TUIR, contraddittorio, errata qualificazione della residenza), le prove documentali e la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto per gravi e irreparabili danni. Durante il processo sono previste udienze in videoconferenza per i residenti all’estero; l’Avvocato può richiedere la discussione orale.
Se il giudice accoglie il ricorso, l’accertamento viene annullato. In caso di rigetto, si può presentare appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni e successivamente ricorso in Cassazione per motivi di legittimità .
5. Accertamento con adesione
Per evitare il contenzioso è possibile attivare l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), una procedura di negoziazione tra contribuente e ufficio. Può essere richiesta:
- Dal contribuente: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
- Dall’ufficio: che invia un invito a comparire per discutere la proposta.
Il procedimento sospende i termini di impugnazione per 90 giorni. Se si raggiunge un accordo, le imposte dovute sono determinate in forma concordata e le sanzioni sono ridotte a un terzo di quelle irrogate . Eventuali interessi sono calcolati in misura ridotta. L’accordo è formalizzato in un verbale e l’importo deve essere versato entro 20 giorni o rateizzato con interessi. Se non si raggiunge l’accordo, il contribuente può comunque impugnare l’avviso.
6. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una definizione agevolata dei PVC (art. 1 commi 179 ss. L. 197/2022). Il contribuente che riceve un PVC può regolarizzare le violazioni entro 30 giorni inviando una comunicazione all’ufficio competente con i dati dell’atto e degli esercizi interessati . L’adesione comporta il pagamento delle imposte con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e non comporta l’applicazione di interessi e sanzioni ulteriori. La definizione è possibile solo se non sia già stato notificato l’avviso di accertamento e non siano iniziate altre attività istruttorie.
7. Riscossione e cartelle esattoriali
Se l’accertamento diventa definitivo (perché non impugnato o a seguito di decisione sfavorevole), il debito viene iscritto a ruolo e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione emette una cartella di pagamento. Dal momento della notifica decorrono i termini per il pagamento (30 giorni) o per impugnare la cartella se presenta vizi propri. La cartella può riguardare anche fermi amministrativi, ipoteche sugli immobili, pignoramenti di conti correnti o stipendi. È possibile richiedere la rateizzazione del debito, l’esdebitazione o aderire alle “rottamazioni” previste dalla legge.
Difese e strategie legali
Affrontare un accertamento dall’estero richiede un’analisi accurata sia della legittimità formale dell’atto sia dei presupposti di merito. Di seguito sono elencate le principali strategie difensive che lo studio dell’Avv. Monardo utilizza per tutelare i contribuenti residenti nel Regno Unito.
1. Contestare la residenza fiscale
Spesso l’Agenzia ritiene erroneamente che un cittadino iscritto all’AIRE sia ancora residente in Italia perché mantiene legami familiari o patrimoniali. È fondamentale dimostrare il centro degli interessi vitali nel Regno Unito attraverso documenti quali:
- contratto di lavoro e buste paga britanniche;
- iscrizione al National Health Service (NHS) o a un medico di base nel Regno Unito;
- contratto di locazione o proprietà dell’abitazione nel Regno Unito;
- dichiarazione dei redditi presentata all’HMRC (fisco britannico);
- utenze intestate, iscrizione a scuole/università per i figli;
- tessere elettorali britanniche.
L’orientamento giurisprudenziale più recente valorizza l’aspetto affettivo: il domicilio è il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari . Se la famiglia vive nel Regno Unito e il contribuente trascorre lì la maggior parte del tempo, l’amministrazione deve tenerne conto. Al contrario, se moglie e figli restano in Italia e il contribuente torna spesso, l’Agenzia potrà legittimamente contestare l’esterovestizione.
2. Eccepire vizi di notifica
La notifica dell’atto deve seguire le regole dell’art. 60 D.P.R. 600/1973. Possibili vizi da eccepire:
- Indirizzo errato: se l’avviso è inviato a un indirizzo diverso da quello comunicato all’AIRE o dal domicilio eletto, la notifica è nulla.
- Mancato deposito al consolato: quando l’indirizzo all’estero è sconosciuto, l’atto deve essere depositato presso il consolato; la raccomandata spedita a un indirizzo inesistente è invalida.
- Notifica in Italia: se l’Amministrazione notifica in Italia quando il contribuente è regolarmente iscritto all’AIRE e residente all’estero, l’atto è nullo.
- Mancata prova della spedizione: l’ufficio deve produrre la copia della raccomandata e dell’avviso di ricevimento.
La Cassazione ha più volte annullato gli accertamenti per errata notifica; ad esempio, con la sentenza n. 17306/2025 è stata dichiarata la nullità di un accertamento emesso senza attendere il termine di 60 giorni dopo il PVC .
3. Far valere il contraddittorio e il termine di 60 giorni
Come visto, il contraddittorio preventivo è obbligatorio: l’Agenzia deve inviare al contribuente la comunicazione di irregolarità o la bozza di accertamento e attendere 60 giorni prima di emettere l’atto . Se l’accertamento è stato emesso in fretta, la difesa potrà eccepire l’omessa instaurazione del contraddittorio. Anche l’omessa valutazione delle osservazioni del contribuente è motivo di annullamento .
4. Contestare nel merito le riprese fiscali
Se il contribuente è effettivamente residente nel Regno Unito, l’Agenzia non può tassare i redditi prodotti lì (ad esempio stipendi, utili societari) salvo che siano stati percepiti tramite una sede fissa in Italia o riguardino immobili situati in Italia. Occorre verificare che:
- il reddito contestato sia effettivamente di fonte italiana;
- sia stato applicato correttamente il trattamento previsto dalla Convenzione: detrazione delle imposte pagate nel Regno Unito o esclusione della tassazione.
Nel caso di investimenti o conti correnti all’estero, la normativa sul monitoraggio fiscale (quadro RW) obbliga a dichiarare gli asset; la violazione comporta sanzioni amministrative dal 3% al 15% (doppie per Paesi black list). Tuttavia, se si dimostra che l’omissione non comporta evasione di imposta, è possibile usufruire del ravvedimento operoso con riduzioni significative .
5. Utilizzare gli strumenti deflattivi
In molti casi è consigliabile evitare il contenzioso e utilizzare strumenti che consentono di chiudere la contestazione con sconti sulle sanzioni. Di seguito i principali istituti.
5.1 Ravvedimento operoso
Regolato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, il ravvedimento consente al contribuente di sanare spontaneamente violazioni dichiarative, omessi versamenti o errori, versando l’imposta dovuta e una sanzione ridotta. Le riduzioni variano a seconda del tempo trascorso dalla violazione, ad esempio:
- entro 30 giorni: sanzione ridotta a 1/10 del minimo;
- entro 90 giorni: 1/9;
- entro l’anno: 1/8;
- oltre l’anno ma prima della contestazione: 1/7;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo: 1/6;
- ulteriori termini: il legislatore ha introdotto riduzioni per il ravvedimento “lungo” e “speciale” .
Il ravvedimento è possibile solo se la violazione non è stata già constatata e notificata; per questo è utile agire tempestivamente, anche dall’estero.
5.2 Accertamento con adesione
Lo abbiamo descritto sopra: permette di definire l’accertamento con un accordo, pagando le imposte ed una sanzione pari a un terzo di quella ordinaria . È particolarmente utile per ridurre le sanzioni e per evitare l’iscrizione a ruolo. Gli italiani residenti all’estero possono conferire procura ad un professionista in Italia per partecipare alle riunioni.
5.3 Definizione agevolata dei PVC e delle liti pendenti
La legge 197/2022 e i provvedimenti successivi hanno introdotto varie definizioni agevolate:
- Definizione dei PVC: se il contribuente accetta integralmente i rilievi contenuti nel PVC e paga le imposte entro 30 giorni, le sanzioni sono ridotte e non si applicano interessi .
- Rottamazione quater (Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione): introdotta con la legge di bilancio 2023, consente di pagare solo l’imposta e le spese, senza sanzioni e interessi, per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2022. È possibile optare per un’unica soluzione o un piano fino a 18 rate con interessi al 2% . La legge 15/2025 ha riaperto i termini per chi non ha versato le prime rate richiedendo una domanda entro il 30 aprile 2025.
- Definizione delle liti pendenti: permette di definire le controversie tributarie in corso pagando una percentuale dell’imposta in base al grado di giudizio (90% in primo grado, 40% in appello, 15% in Cassazione).
5.4 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)
Per i contribuenti in grave difficoltà economica, la Legge 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento offre la possibilità di raggiungere un accordo con i creditori o proporre un piano del consumatore. L’articolo 6 definisce la situazione di sovraindebitamento come uno squilibrio tra debiti e patrimonio che determina la rilevante difficoltà o l’impossibilità di adempiere .
Il debitore, con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC), può:
- Proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 7, garantendo il pagamento dei crediti impignorabili e presentando un piano con scadenze e modalità di pagamento .
- Presentare un piano del consumatore (art. 8) se i debiti sono contratti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Il piano può prevedere la cessione di beni, la dilazione del pagamento e, in presenza di garanzie reali, la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati .
La procedura si conclude con l’omologazione del tribunale e l’esdebitazione del debitore al termine della corretta esecuzione. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia, può assistere i residenti all’estero nell’avviare tali procedure e ottenere la liberazione dai debiti fiscali residui.
6. Errori comuni da evitare
- Non iscriversi o non aggiornare l’AIRE: la mancata iscrizione o l’indicazione di un indirizzo errato impedisce di ricevere correttamente gli atti e rende più difficile dimostrare la residenza estera. Inoltre comporta sanzioni fino a 1.000 € l’anno.
- Ignorare le raccomandate: la raccomandata inviata all’indirizzo AIRE è valida anche se non ritirata . Occorre monitorare la corrispondenza e attivarsi subito.
- Sottovalutare i 60 giorni: non rispondere al PVC o non presentare osservazioni entro 60 giorni può impedire di far valere vizi successivi .
- Non conservare la documentazione: contratti, bollette, dichiarazioni fiscali estere sono indispensabili per dimostrare la residenza estera. Conservateli ordinatamente.
- Non farsi assistere da un professionista: la normativa è complessa; un errore procedurale può compromettere la difesa. Rivolgersi a un avvocato esperto permette di valutare correttamente i termini e le strategie.
Tabelle riepilogative
Per sintetizzare le regole principali, ecco alcune tabelle utili. Le tabelle contengono parole chiave e numeri per facilitarne la consultazione.
Tabella 1 – Criteri di residenza (art. 2 TUIR)
| Criterio | Descrizione | Presunzione |
|---|---|---|
| Residenza anagrafica | Iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per più di 183 giorni | Presunzione relativa di residenza |
| Domicilio | Luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiari, valorizzando gli aspetti affettivi | Basta anche solo il domicilio per essere considerati residenti |
| Presenza fisica | Presenza nello Stato per almeno 183 giorni (anche frazioni di giorni) | Se supera i 183 giorni scatta la residenza |
| Iscrizione AIRE | Presunzione di residenza all’estero, ma può essere superata se si dimostra il centro degli interessi in Italia | Agli italiani iscritti all’AIRE che si trasferiscono in Paesi non white‑list si applica la presunzione di residenza |
Tabella 2 – Principali termini del procedimento
| Fase | Termine e riferimento normativo | Effetti |
|---|---|---|
| Durata della verifica | 30 giorni lavorativi, prorogabili di altri 30 con motivazione (art. 12 Statuto) | Superare il termine senza proroga può viziare il successivo accertamento |
| Contraddittorio preventivo | 60 giorni dal PVC per presentare osservazioni (art. 6‑bis Statuto) | L’avviso emesso prima dei 60 giorni è nullo |
| Impugnazione avviso | 60 giorni dalla notifica; sospensione ad agosto | Il ricorso va depositato telematicamente alla Corte di giustizia tributaria |
| Accertamento con adesione | Richiesta entro 60 giorni; sospensione di 90 giorni | Sanzioni ridotte a 1/3; imposte rateizzabili |
| Definizione PVC | Comunicazione entro 30 giorni | Sanzioni ridotte a 1/18 |
| Ravvedimento operoso | Varie scadenze: entro 30 giorni (1/10), entro 90 giorni (1/9), entro l’anno (1/8), ecc. | Consente di regolarizzare le violazioni con sanzioni ridotte |
| Rottamazione quater | Domanda entro 30 giugno 2023; riapertura termini entro 30 aprile 2025 | Pagamento solo dell’imposta e spese; fino a 18 rate |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e vantaggi
| Strumento | Quando si applica | Vantaggio principale | Norma |
|---|---|---|---|
| Ravvedimento operoso | Prima dell’attività accertativa | Riduzione sanzioni fino a 1/10 | Art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
| Accertamento con adesione | Dopo la notifica dell’avviso di accertamento | Sanzioni ridotte a 1/3 | D.Lgs. 218/1997 |
| Definizione PVC | Dopo la ricezione del PVC, prima dell’avviso | Riduzione sanzioni a 1/18 | Legge 197/2022 |
| Rottamazione quater | Cartelle affidate 2000–2022 | Eliminazione di interessi e sanzioni | Legge 197/2022 e legge 15/2025 |
| Piano del consumatore / Accordo di ristrutturazione | Sovraindebitamento di privati | Possibilità di ristrutturare o cancellare i debiti | Legge 3/2012 |
Domande frequenti (FAQ)
- Sono iscritto all’AIRE e lavoro stabilmente nel Regno Unito: devo presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?
Dipende. Se il centro dei tuoi interessi vitali (famiglia, dimora abituale, legami affettivi) è nel Regno Unito e non trascorri più di 183 giorni in Italia, in base all’art. 2 TUIR sei considerato residente nel Regno Unito . Dovrai dichiarare i redditi nel Regno Unito e non in Italia, salvo redditi di fonte italiana (immobili, pensioni, ecc.). Ricorda però di aggiornare l’iscrizione all’AIRE. - L’Agenzia delle Entrate mi ha notificato un avviso di accertamento via raccomandata a un vecchio indirizzo: è valido?
La notifica ai residenti all’estero deve essere inviata all’indirizzo comunicato all’AIRE o al domicilio eletto . Se l’indirizzo è obsoleto e non corrisponde più a quello registrato, la notifica può essere contestata. Mantieni sempre aggiornato l’indirizzo AIRE. - Ho ricevuto un PVC dall’Agenzia ma non ho risposto entro 60 giorni: posso ancora contestare l’avviso?
È possibile, ma più difficile. Il contraddittorio preventivo obbliga l’ufficio a rispettare il termine di 60 giorni per emettere l’avviso . Se non hai presentato osservazioni, potrai contestare solo eventuali vizi di notifica o contestazioni di merito. Presenta comunque un ricorso per non far passare il termine. - Posso essere considerato fiscalmente residente in Italia se mantengo la famiglia e l’abitazione principale in Italia, pur lavorando in UK?
Sì. La Cassazione e la normativa confermano che il domicilio si identifica con il centro degli interessi personali e familiari . Se la famiglia risiede in Italia e torni frequentemente, l’Agenzia può considerarti residente e tassarti sui redditi worldwide. - Quali prove posso usare per dimostrare la mia residenza nel Regno Unito?
Contratto di lavoro, buste paga, iscrizione al NHS, polizza sanitaria, contratto di locazione, utenze intestate, conto corrente, iscrizione scolastica dei figli, tessere elettorali, iscrizione al registro elettorale, certificazioni HMRC e documenti bancari. - Se non ritiro la raccomandata all’indirizzo AIRE, la notifica è nulla?
No. La raccomandata si considera notificata per compiuta giacenza; il termine per impugnare decorre dalla data in cui termina la giacenza . È quindi necessario monitorare la posta e ritirare le raccomandate. - Quanto tempo ho per presentare il ricorso contro l’avviso di accertamento?
60 giorni dalla notifica dell’avviso . Il termine è sospeso per il mese di agosto. Il ricorso va notificato alla Corte di giustizia tributaria competente e, per valore superiore a 3.000 €, occorre l’assistenza di un avvocato. - Cos’è l’accertamento con adesione e conviene aderire?
È un accordo transattivo con l’ufficio che permette di definire la contestazione con imposte ridotte e sanzioni a un terzo . Conviene se le ragioni del fisco sono fondate e si vuole evitare contenziosi lunghi e costosi. - Posso aderire alla rottamazione quater se vivo all’estero?
Sì. La rottamazione riguarda i carichi affidati alla riscossione e non richiede la residenza in Italia. Puoi presentare la domanda tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il piano consente di pagare solo l’imposta e le spese, escludendo sanzioni e interessi . - Se non ho liquidità per pagare le imposte, posso chiedere la rateizzazione?
Sì. Sia l’accertamento con adesione sia la rottamazione prevedono piani di rateizzazione (fino a 8 rate annuali per l’adesione e fino a 18 rate per la rottamazione). Puoi anche chiedere la rateizzazione della cartella esattoriale direttamente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. - Che cos’è il piano del consumatore?
È una procedura prevista dalla Legge 3/2012 che permette al debitore non imprenditore di proporre al tribunale un piano per pagare i debiti in misura sostenibile e ottenere l’esdebitazione al termine dell’esecuzione . Può includere i debiti fiscali ed è particolarmente utile per chi non riesce più a far fronte alle imposte. - Le multe per omessa dichiarazione dei conti esteri sono sempre dovute?
La sanzione per omessa compilazione del quadro RW va dal 3% al 15% (6–30% in Paesi black list). Tuttavia, se si dimostra che i redditi sono stati tassati all’estero e non c’è evasione, si può accedere al ravvedimento operoso con sanzioni ridotte . In alcuni casi la Cassazione ha annullato le sanzioni per mancanza di volontà evasiva. - È necessario un avvocato per presentare ricorso in Commissione tributaria?
Per controversie di valore fino a 3.000 € il contribuente può difendersi da solo; oltre tale soglia è obbligatoria l’assistenza di un avvocato o di un commercialista abilitato . Tuttavia, anche per importi minori è consigliabile farsi assistere per evitare errori procedurali. - Cosa succede se l’Agenzia non rispetta i 60 giorni tra il PVC e l’avviso?
L’avviso emesso senza rispettare il termine di 60 giorni è nullo. La Cassazione ha stabilito che non è necessaria la prova di resistenza: la violazione del termine comporta la nullità a prescindere . Occorre eccepirlo nel ricorso. - Se trasferisco la residenza a metà anno, come viene tassato il reddito?
La Convenzione Italia–Regno Unito prevede il frazionamento del periodo d’imposta (split year), per cui i redditi percepiti prima del trasferimento restano tassati in Italia e quelli successivi nello Stato estero . È necessario dimostrare la data esatta del trasferimento (iscrizione all’AIRE, residenza nel Regno Unito) e applicare le tie‑breaker rules. - Cosa succede se non presento ricorso e non pago?
L’accertamento diventa definitivo e il debito è iscritto a ruolo. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere con cartelle, pignoramenti, ipoteche e fermi. I beni in Italia possono essere aggrediti anche se si vive all’estero. Per questo è fondamentale agire tempestivamente. - È possibile contestare l’estero‑vestizione delle società?
Sì. La Cassazione (sentenza n. 23707/2025) ha stabilito che per stabilire la sede effettiva di una società occorre valutare concretamente dove avviene l’amministrazione e la direzione; contratti di servizi o consulenze con soggetti esteri non bastano a dimostrare l’esterovestizione . Anche le società devono dimostrare che le decisioni fondamentali sono prese all’estero per evitare l’imposizione in Italia. - Posso richiedere la sospensione dell’esecutività dell’accertamento?
Sì. Nel ricorso si può chiedere la sospensione dell’atto dimostrando che l’esecuzione immediata arrecherebbe un danno grave e irreparabile. Il giudice può sospendere l’atto fino alla decisione di merito . - Cosa succede se l’Agenzia invia l’accertamento dopo la scadenza dei termini?
L’avviso è nullo. L’Amministrazione deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (ottavo per omessa dichiarazione). Il termine è interrotto solo da notifiche valide. La prescrizione deve essere eccepita dal contribuente nel ricorso. - Come posso evitare future contestazioni?
Tenere la contabilità in ordine, dichiarare i redditi esteri nel Paese di residenza, compilare il quadro RW per gli investimenti esteri, iscriversi e aggiornare l’AIRE, consultare un professionista in caso di dubbi. L’Agenzia dispone di banche dati internazionali: meglio essere trasparenti che rischiare sanzioni.
Simulazioni pratiche
Per rendere concreti i concetti illustrati, si riportano alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono indicative e servono a mostrare le differenze tra le varie opzioni.
Simulazione 1 – Avviso di accertamento per redditi da lavoro estero non dichiarati
Scenario: Maria è un’ingegnera italiana che vive a Londra da tre anni, iscritta all’AIRE. Nel 2024 rientra occasionalmente in Italia (60 giorni) e continua a lavorare per una società britannica percependo 60.000 £ (circa 70.000 €). Dimentica di compilare il quadro RW relativo a un conto corrente inglese con saldo medio di 20.000 £. L’Agenzia italiana, ritenendola residente, emette un avviso di accertamento nel 2025 contestando:
- mancata dichiarazione di redditi di 70.000 € (aliquota media 30%);
- omessa compilazione del quadro RW (sanzione 15% del valore del conto, cioè 3.000 €).
Calcolo senza difesa:
Imposta 70.000 × 30% = 21.000 €; sanzione per omessa dichiarazione 120% = 25.200 €; sanzione quadro RW 3.000 €; interessi 3% = 2.100 €. Totale 51.300 €.
Strategia difensiva:
L’avvocato dimostra che Maria vive stabilmente nel Regno Unito: contratto di lavoro, bollette, tessera NHS. In base al TUIR non è residente in Italia . L’avviso viene annullato. Maria presenta comunque ravvedimento per il quadro RW: sanzione ridotta a 3% del saldo (600 €) . Totale da pagare: 600 €.
Simulazione 2 – Accertamento con adesione e rottamazione
Scenario: Luca, imprenditore italiano, si trasferisce a Manchester nel 2022 ma non si iscrive all’AIRE e mantiene la famiglia in Italia. L’Agenzia considera i redditi d’impresa 2023 (100.000 €) imponibili in Italia. Invia nel 2024 un avviso con imposta dovuta 28.000 €, sanzioni 100% (28.000 €) e interessi 1.400 €. Valore totale 57.400 €.
Opzione A – Ricorso: Luca sostiene di essere residente in UK ma non può dimostrarlo (niente contratto di locazione, famiglia in Italia). Probabile soccombenza.
Opzione B – Accertamento con adesione: L’avvocato propone l’adesione. L’ufficio concorda su un reddito imponibile ridotto (80.000 €). Imposta 22.400 €, sanzioni ridotte a un terzo: 7.466 €, interessi 1.000 €. Totale 30.866 €. Risparmio rispetto all’avviso: 26.534 €. Pagamento in otto rate trimestrali.
Opzione C – Rottamazione delle cartelle: se Luca non paga e riceve successivamente la cartella, può aderire alla rottamazione quater. Supponendo che il carico affidato sia di 57.400 €, potrà pagare solo l’imposta e le spese, circa 29.400 € , in 18 rate con interessi 2%.
Simulazione 3 – Piano del consumatore con debiti fiscali
Scenario: Paola, cittadina italiana residente a Cardiff, accumula debiti fiscali per 80.000 € in Italia e 20.000 £ in UK. Non ha più entrate sufficienti, possiede solo una piccola auto e vive in affitto. Decide di attivare la procedura di sovraindebitamento.
Procedimento: Paola si rivolge a un OCC con l’assistenza dell’Avv. Monardo. Viene predisposto un piano del consumatore. In base all’art. 6 L. 3/2012, la situazione di sovraindebitamento è uno squilibrio tra debiti e patrimonio . Il piano prevede:
- versamento del 20% dei debiti (16.000 €) rateizzato in 5 anni con il supporto di un familiare garante;
- pagamento integrale delle risorse proprie e dei crediti privilegiati come IVA ;
- esdebitazione finale del restante 64.000 €.
Il tribunale omologa il piano; l’Agenzia delle Entrate viene soddisfatta in parte. Paola ottiene l’esdebitazione dopo il corretto adempimento.
Conclusione
Affrontare un accertamento fiscale mentre si risiede nel Regno Unito richiede preparazione, tempestività e competenza. La normativa italiana e le convenzioni internazionali forniscono regole precise ma complesse: definizioni di residenza, presunzioni legali, notifiche all’AIRE, contraddittorio preventivo, ravvedimento, rottamazioni, piani di ristrutturazione. La giurisprudenza più recente ha rafforzato i diritti del contribuente (obbligo di attendere 60 giorni dopo il PVC , nullità delle notifiche irregolari ) ma ha anche confermato la validità della notifica all’indirizzo AIRE anche se non ritirata .
Per difendersi efficacemente è necessario analizzare l’atto, verificare i termini, raccogliere le prove della residenza effettiva nel Regno Unito e scegliere la strategia più idonea (ricorso, adesione, definizione agevolata, procedura di sovraindebitamento). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare, con competenze che spaziano dal diritto tributario alle procedure concorsuali, possono assisterti in ogni fase: dalla richiesta di documenti all’Agenzia delle Entrate, alla redazione del ricorso, alla negoziazione di un accordo, fino all’eventuale piano del consumatore per estinguere i debiti.
Non aspettare che l’accertamento diventi definitivo. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: potrai valutare con un professionista la tua posizione fiscale, far valere i tuoi diritti e scegliere la soluzione più conveniente per proteggere il tuo patrimonio e la tua tranquillità.