Introduzione
Essere cittadini italiani che lavorano o si trasferiscono nei Paesi Bassi non esime dal rispetto degli obblighi fiscali italiani. L’adesione dell’Italia al sistema Common Reporting Standard (CRS) comporta uno scambio automatico di dati sui conti bancari e sulle attività finanziarie con gli altri Paesi dell’UE. Ogni reddito prodotto all’estero o investimento detenuto nei Paesi Bassi che non viene correttamente monitorato o dichiarato in Italia può determinare l’emissione di un avviso di accertamento con richiesta di imposte, interessi e pesanti sanzioni. Il contribuente rischia il recupero delle imposte, l’applicazione di sanzioni dal 3 al 15 % (fino al 30 % per i Paesi “black list”) sui valori non dichiarati e, se il tributo evaso supera le soglie penali, conseguenze in sede penale.
Il presente articolo, aggiornato a novembre 2025, analizza la normativa italiana sull’accertamento fiscale in relazione ai residenti in Olanda e illustra strategie concrete di difesa dal punto di vista del contribuente. Dopo aver inquadrato le regole sulla residenza fiscale, il domicilio e la notificazione degli atti per i soggetti iscritti all’AIRE, verranno illustrati i termini per impugnare, le modalità per contestare le pretese dell’Agenzia delle entrate, le possibilità di definire il debito tramite rottamazioni, concordato preventivo o strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché gli errori da evitare. La guida contiene tabelle di riepilogo, esempi numerici e una sezione di domande e risposte con i quesiti più frequenti.
Presentazione dello studio legale
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista con pluridecennale esperienza in diritto tributario e bancario. È iscritto all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) come gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale per la tutela dei contribuenti. Lo Studio Monardo può assistere il lettore in:
- analisi degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento;
- presentazione di osservazioni e istanze di accertamento con adesione;
- impugnazione di avvisi davanti alle Corti di giustizia tributaria;
- sospensione delle pretese e opposizione a fermi, ipoteche e pignoramenti;
- negoziazione e piani di rientro con l’Agenzia delle entrate – Riscossione;
- accesso alle procedure di rottamazione-quater/quinquies, saldo e stralcio, concordato preventivo e piani del consumatore.
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1. Contesto normativo
1.1 Residenza fiscale: definizione e riforma 2024–2025
L’obbligo di pagare le imposte in Italia dipende principalmente dalla residenza fiscale. L’articolo 2 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. 209/2023 in vigore dal 1° gennaio 2024, considera residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (conteggiando anche le frazioni di giorno) soddisfano almeno una delle seguenti condizioni :
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno il domicilio nel territorio dello Stato (ora definito dal legislatore come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari) ;
- hanno la residenza ai sensi dell’art. 43 c.c. (dimora abituale);
- sono presenti fisicamente nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta .
Il nuovo testo degrada la mera iscrizione anagrafica a presunzione relativa: l’iscrizione all’anagrafe non è più criterio sufficiente ma solo indizio, superabile con la prova dell’effettivo trasferimento all’estero . La riforma ha introdotto la regola del “day‑count” (conteggio delle frazioni di giorno) e ha lasciato immutato il presupposto speciale dell’art. 2, comma 2‑bis, TUIR secondo cui i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono residenti salvo prova contraria .
Per i cittadini italiani che lavorano all’estero per lo Stato o sono considerati residenti ex art. 2, comma 2‑bis TUIR, il domicilio fiscale rimane nel Comune di ultima residenza in Italia .
1.2 Domicilio fiscale (art. 58 D.P.R. 600/1973)
L’articolo 58 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che ogni soggetto è considerato domiciliato in un comune italiano ai fini fiscali. Le persone fisiche residenti hanno il domicilio fiscale nel comune dove sono iscritte all’anagrafe. I non residenti hanno invece domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito deriva da più comuni, in quello dove è stato prodotto il reddito più elevato . I cittadini italiani che risiedono all’estero per servizio pubblico o perché rientranti nella presunzione dell’art. 2, comma 2‑bis TUIR, conservano il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 366/2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58 nella parte in cui rendeva inapplicabile l’art. 142 c.p.c. alle notifiche per i cittadini italiani iscritti all’AIRE: deve essere sempre garantita la piena conoscibilità dell’atto .
1.3 Notificazioni degli atti impositivi (art. 60 D.P.R. 600/1973)
L’art. 60 del D.P.R. 600/1973 disciplina la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti fiscali. In sintesi:
- La notifica avviene secondo le regole del codice di procedura civile, ma con modifiche come la possibilità di eseguire la notificazione a cura di messi comunali o messi speciali .
- La notificazione deve essere eseguita nel domicilio fiscale del destinatario ; il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o ufficio nel comune .
- Il contribuente non residente può comunicare all’ufficio l’indirizzo estero per la notificazione; l’atto viene inviato con raccomandata con avviso di ricevimento . Se non viene eletto un domicilio e non viene comunicato l’indirizzo estero, la notificazione si fa per raccomandata all’indirizzo AIRE .
- Le notifiche si considerano fatte alla data di spedizione; i termini decorrono dalla data di ricezione .
- Dal 2005 è consentita la notificazione via posta elettronica certificata (PEC) per imprese e professionisti .
A seguito della sentenza costituzionale del 2007, il legislatore con l’art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 40/2010 (convertito dalla L. 73/2010) ha introdotto i commi 4 e 5 nell’art. 60: per i contribuenti iscritti all’AIRE la notificazione deve essere inviata all’indirizzo di residenza estero, con affissione all’albo pretorio solo se la raccomandata non è recapitata . L’ordinanza Cassazione n. 4898/2023 ha ribadito che la notifica all’indirizzo AIRE è obbligatoria anche se il contribuente mantiene la residenza anagrafica in Italia .
1.4 Cartella di pagamento e riscossione (art. 26 D.P.R. 602/1973)
La cartella di pagamento è l’atto con cui l’agente della riscossione richiede il pagamento delle imposte accertate. L’art. 26 del D.P.R. 602/1973 dispone che la cartella sia consegnata dagli ufficiali della riscossione o spedita con raccomandata; per i non residenti si applicano le modalità previste dall’art. 60 . La norma consente l’uso della PEC e fissa l’obbligo per l’ufficio di conservare prova della notifica per cinque anni. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione che escludeva l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. per i cittadini AIRE .
1.5 Obblighi di monitoraggio e Quadro RW
Le persone fisiche residenti in Italia devono indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero, indipendentemente dalle modalità di acquisizione e incluse le cripto‑attività . Il quadro RW va compilato anche ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari (IVAFE) . Non c’è obbligo di monitoraggio per i depositi o conti correnti esteri il cui valore massimo non supera 15 mila euro nel periodo d’imposta . Se i contribuenti non compilano il quadro RW, si applica una sanzione dal 3 al 15 % dei valori non dichiarati, che raddoppia (dal 6 al 30 %) per i beni detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata .
1.6 Tassazione dei redditi prodotti nei Paesi Bassi
Il principio della tassazione mondiale comporta che i residenti italiani sono tassati in Italia per i redditi ovunque prodotti, salvo i meccanismi convenzionali per eliminare la doppia imposizione. La convenzione Italia–Paesi Bassi del 26 luglio 1993 (ratificata con la legge 305/1993) prevede:
- Art. 4 (Residenti) – Il concetto di “residente” è determinato in base alla legislazione interna di ciascun Paese; se una persona è residente di entrambi gli Stati, la residenza è attribuita allo Stato in cui ha l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali o, in mancanza, lo Stato di cittadinanza.
- Art. 10 (Dividendi) – Lo Stato della fonte (Italia) può tassare i dividendi pagati a un residente nell’altro Stato; l’imposta prelevata non può superare il 5 % dell’ammontare lordo se la società beneficiaria detiene oltre il 50 % delle azioni con diritto di voto da almeno dodici mesi. In mancanza di tale requisito, è previsto un prelievo del 15 % . L’Olanda concede un credito d’imposta corrispondente .
- Art. 13 (Utili di capitale) – Gli utili derivanti dalla vendita di beni immobili situati nell’altro Stato sono imponibili nello Stato dove si trova l’immobile . Pertanto la plusvalenza sulla vendita di una casa nei Paesi Bassi è tassabile sia in Olanda sia in Italia; l’Italia concede un credito per le imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR) .
- Art. 15 (Lavoro dipendente) – Le remunerazioni per lavoro dipendente sono imponibili nello Stato della fonte se il dipendente svolge l’attività per più di 183 giorni; tuttavia il trattato con il Kazakhstan (ma analoghi principi valgono per i Paesi Bassi) distingue tra tassazione esclusiva e concorrente: la Cassazione ha chiarito che l’assenza della parola “soltanto” consente la tassazione concorrente di entrambi gli Stati .
- Art. 23 (Eliminazione della doppia imposizione) – Ogni Stato riconosce il credito d’imposta per le imposte pagate nell’altro, nei limiti dell’imposta italiana relativa.
1.7 Presunzioni e onere della prova sui conti esteri
La disponibilità di capitali su conti esteri può far presumere che il contribuente abbia percepito redditi non dichiarati. Tuttavia la presunzione è relativa: il contribuente può dimostrare che le somme depositate non hanno prodotto redditi (esibendo estratti conto) o che le somme derivano da redditi già tassati all’estero. La giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 20032/2011 e n. 7682/2016) ha ribadito che la presunzione di redditività dei capitali esteri è superabile con adeguata prova contraria.
1.8 Contraddittorio preventivo e termini per l’accertamento
La legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) riconosce al contribuente il diritto al contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria. Il D.Lgs. 219/2023 ha abrogato l’art. 12, comma 7, e introdotto l’art. 6‑bis che generalizza l’obbligo di contraddittorio. L’amministrazione deve inviare al contribuente uno schema di atto e assegnare un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni o per consultare gli atti . L’atto definitivo non può essere adottato prima dello scadere del termine; se la scadenza è successiva alla decadenza ordinaria, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni . La Cassazione (sent. n. 23991/2024) ha recentemente affermato che, anche nel caso di accesso mirato, la garanzia al contraddittorio è assicurata dalla concessione di 60 giorni dalla consegna del verbale .
1.9 Definizioni agevolate e rottamazioni
La legge di bilancio 2023 ha introdotto la rottamazione‑quater: i contribuenti possono estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo le somme a titolo di capitale e spese di notifica, senza interessi e sanzioni . È possibile pagare in unica soluzione (31 ottobre 2023) o in un massimo di 18 rate, con un piano quadriennale ; i termini sono stati prorogati più volte e la legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024) consente la riammissione alla rottamazione per chi è decaduto dai pagamenti: occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e saldare entro il 31 luglio 2025 oppure in dieci rate fino al 2027 . La stessa legge prevede lo stralcio automatico dei debiti residui fino a 1 000 euro affidati dal 2000 al 2015 .
Altre definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies, saldo e stralcio, transazioni fiscali) sono state introdotte o prorogate nel 2024–2025; tali strumenti consentono di chiudere le posizioni pendenti con riduzioni rilevanti di interessi e sanzioni.
1.10 Crisi da sovraindebitamento e negoziazione
La legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa disciplinano le procedure di sovraindebitamento. Il soggetto sovraindebitato (consumatore o piccolo imprenditore) può proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata, beneficiando dell’esdebitazione finale. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere nella predisposizione e nella negoziazione del piano con i creditori, compresa l’Agenzia delle entrate. Il D.L. 118/2021 ha introdotto l’esperto negoziatore per la crisi d’impresa, che facilita le trattative per superare lo stato di insolvenza.
2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto
- Notifica dell’avviso di accertamento o della cartella. L’atto è notificato nel domicilio fiscale o, per i cittadini iscritti all’AIRE, all’indirizzo estero comunicato o risultante dai registri . La data di spedizione rileva ai fini della regolarità, mentre i termini per impugnare decorrono dalla data di ricezione . In caso di notifica irregolare (ad es. invio a indirizzo diverso da quello comunicato), l’atto può essere impugnato per nullità.
- Termine dilatorio di 60 giorni (contraddittorio). Se l’avviso di accertamento segue un verbale di constatazione (PVC) o un accesso, l’ufficio deve inviare uno schema di atto concedendo 60 giorni per presentare osservazioni o chiedere l’accesso agli atti . L’avviso non può essere emesso prima dello scadere del termine; la sua violazione comporta la nullità dell’atto.
- Accertamento con adesione. Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). L’istanza sospende il termine per il ricorso e consente di definire la controversia con uno sconto sulle sanzioni (riduzione a un terzo). In alternativa si può aderire allo schema di atto prima che venga notificato l’avviso definitivo.
- Ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Decorso il termine per il contraddittorio (o in assenza di contraddittorio), l’avviso deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica (90 giorni se il contribuente risiede all’estero). Nel periodo feriale (1 agosto–31 agosto) i termini sono sospesi; ulteriori sospensioni possono derivare da eventi eccezionali (ad es. pandemie, calamità). Il ricorso deve contenere i motivi di diritto e di fatto e deve essere notificato all’Agenzia delle entrate.
- Pendenza del giudizio. La Commissione tributaria provinciale (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) decide nel merito; la decisione può essere impugnata entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Contro la sentenza d’appello è ammesso ricorso per Cassazione solo per violazioni di legge.
- Riscossione frazionata. Durante il processo, la riscossione delle somme accertate avviene in misura ridotta: un terzo in pendenza del primo grado e due terzi in pendenza del secondo. È possibile chiedere la sospensione giudiziale dell’esecutività se il pagamento arreca danni gravi o irreparabili.
- Definizioni agevolate e sanatorie. In qualsiasi fase, il contribuente può valutare la richiesta di definizione agevolata (rottamazione, transazione fiscale o saldo e stralcio) per chiudere la posizione con una riduzione delle sanzioni e degli interessi . Per la rottamazione‑quater, ad esempio, la domanda va presentata telematicamente e comporta il pagamento del solo capitale a rate; la legge 15/2025 consente la riammissione entro il 30 aprile 2025 .
3. Difese e strategie legali per chi riceve un avviso di accertamento dall’Olanda
3.1 Verifica della residenza e del domicilio fiscale
La prima linea di difesa è contestare l’assunto dell’Agenzia delle entrate secondo cui il contribuente è residente in Italia. È necessario dimostrare di non soddisfare i criteri dell’art. 2 TUIR (residenza, domicilio o presenza in Italia per la maggior parte dell’anno). Dopo la riforma del 2024 occorre valutare il numero di giorni esatti trascorsi in Italia (inclusi arrivi e partenze), la sede delle relazioni familiari e personali e i legami economici . La Cassazione ha ribadito che superare 183 giorni all’estero non basta: se il contribuente mantiene in Italia l’abitazione, la famiglia e i conti correnti, si presume il domicilio in Italia . Le prove a favore della non residenza includono:
- contratto di lavoro o documentazione che dimostri l’attività stabile nei Paesi Bassi;
- certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità olandesi;
- bollette e contratti di locazione della casa nei Paesi Bassi;
- iscrizione all’AIRE con indicazione dell’indirizzo estero;
- documenti che attestino lo spostamento del centro degli interessi familiari e sociali.
Se il contribuente risulta iscritto all’AIRE, la notifica degli atti deve avvenire all’indirizzo estero: l’inosservanza di questa regola comporta la nullità della notifica . Lo stesso vale se l’indirizzo estero è stato comunicato in sede di attribuzione del codice fiscale .
3.2 Controllo della regolarità della notifica
Spesso l’accertamento può essere annullato per vizi di notifica. È necessario verificare:
- se l’atto è stato notificato nei termini di decadenza previsti per le singole imposte (generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo per imposte dirette e IVA);
- se la notifica è avvenuta al domicilio fiscale corretto o all’indirizzo estero comunicato;
- se l’atto riporta la relata di notifica e la prova della raccomandata;
- se la notifica via PEC è avvenuta all’indirizzo presente nell’indice INI‑PEC, come richiesto dall’art. 60 .
In presenza di irregolarità (notifica a un indirizzo italiano non aggiornato, mancanza di raccomandata, omissione dell’avviso di deposito), è possibile eccepire la nullità in ricorso.
3.3 Esame del merito dell’accertamento
Una volta verificata la regolarità della notifica, occorre analizzare la pretesa fiscale nel merito. Le contestazioni tipiche riguardano:
- Omessa compilazione del quadro RW. In tal caso le sanzioni possono essere contestate dimostrando che le somme depositate non dovevano essere dichiarate (ad es. importo massimo inferiore a 15 000 euro ) o che non si è residenti. La sanzione proporzionale può essere ridotta tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) se il contribuente regolarizza la violazione spontaneamente, pagando imposta e interessi.
- Imposte sui redditi prodotti nei Paesi Bassi. È necessario verificare se tali redditi sono tassabili in Italia. Per i dividendi l’imposta italiana non può superare il 5 % o il 15 % a seconda della percentuale di partecipazione . Per le plusvalenze immobiliari, l’art. 13 della convenzione consente la tassazione sia nel Paese in cui si trova l’immobile sia in Italia . Tuttavia è possibile dedurre le imposte pagate nei Paesi Bassi mediante il credito d’imposta (art. 165 TUIR ).
- Redditi da lavoro dipendente. Se l’attività lavorativa è svolta per più di 183 giorni nei Paesi Bassi e la remunerazione è pagata da (o per) un datore di lavoro non residente, i redditi sono tassati in Olanda; tuttavia l’Italia può tassarli in via concorrente e il contribuente ha diritto al credito d’imposta . Occorre dimostrare la permanenza all’estero, la sede del datore di lavoro e la tassazione già subita.
- Presunzioni di redditività dei conti esteri. Il Fisco può presumere che i capitali depositati siano redditi sottratti a tassazione. È possibile superare la presunzione esibendo documenti che provano l’origine delle somme (stipendi, eredità, trasferimenti da conti italiani già tassati) o dimostrando che il conto non ha generato interessi.
3.4 Strategie processuali
- Eccepire la nullità della notifica. Nel ricorso si può dedurre la violazione dell’art. 60 se l’atto non è stato notificato all’indirizzo estero o se la raccomandata non è stata inviata . La Cassazione ha più volte annullato gli avvisi notificati a indirizzi errati.
- Dedurre l’assenza di residenza fiscale. Occorre ricostruire dettagliatamente i giorni di permanenza in Italia e all’estero, e dimostrare che il centro degli interessi vitali è nei Paesi Bassi. La giurisprudenza richiede prove concrete (abitazione, lavoro, famiglia, conti correnti) . L’iscrizione all’AIRE rafforza la tesi ma non è sufficiente se non è supportata da trasferimento effettivo.
- Richiedere l’accertamento con adesione. Questa procedura consente di discutere la pretesa con l’ufficio e ridurre le sanzioni. È utile quando la violazione è riconosciuta ma si intende limitare l’esposizione economica. In caso di definizione, le sanzioni sono ridotte a un terzo di quelle previste.
- Invocare la convenzione contro le doppie imposizioni. Spesso l’Agenzia delle entrate non considera correttamente i trattati. È necessario far valere l’art. 10, 13 o 15 della convenzione Italia–Paesi Bassi e l’art. 165 TUIR (credito d’imposta) . Si deve dimostrare che le imposte sono state pagate all’estero con certificazioni delle autorità olandesi e calcolare il credito spettante.
- Controllare il rispetto del contraddittorio. Se l’atto è stato emesso prima del termine di 60 giorni dalla consegna del PVC, è nullo . La Cassazione ha affermato che il termine decorre anche in caso di accesso breve .
- Opporsi alle sanzioni sproporzionate. In alcuni casi la Corte di Cassazione ha ridotto le sanzioni per violazione del principio di proporzionalità; si può chiedere la riduzione se la somma è manifestamente eccessiva rispetto alla violazione.
- Ravvedimento operoso. Se l’accertamento non è ancora definitivo, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e pagare imposta e sanzioni ridotte. Per l’omessa compilazione del quadro RW, la sanzione può ridursi da 1/7 a 1/6 del minimo a seconda del ritardo.
- Richiedere la sospensione della riscossione. Durante il contenzioso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione della cartella dimostrando il periculum in mora (danno grave) e la fondatezza del ricorso.
3.5 Strategie stragiudiziali e negoziazione della crisi
Quando il debito risulta elevato e il contribuente non riesce a far fronte ai pagamenti, è possibile attivare percorsi di ristrutturazione:
- Rottamazione‑quater/quinquies e saldo e stralcio. Consentono di estinguere i carichi pagando solo il capitale; la riammissione entro aprile 2025 permette a chi è decaduto di rientrare nella sanatoria .
- Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo come gestore OCC, il debitore può proporre un piano di pagamento ai creditori (incluso il Fisco) sulla base delle proprie capacità economiche. In caso di omologa, le sanzioni e interessi sono falcidiati e alla fine del piano si ottiene l’esdebitazione.
- Piano del consumatore. Per i consumatori sovraindebitati permette di dilazionare e ridurre il debito con l’approvazione del tribunale. L’avvocato può assistere nella predisposizione del piano, nella nomina dell’OCC e nella gestione delle trattative.
- Concordato preventivo biennale (CPB) e regime premiale. Introdotti nel 2023 per le partite IVA, consentono di concordare con l’Agenzia delle entrate il reddito su base biennale e ottenere riduzioni delle sanzioni in caso di adesione.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani e procedure
| Strumento | Presupposti | Benefici | Normativa |
|---|---|---|---|
| Rottamazione‑quater | Debiti iscritti a ruolo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 | Pagamento del solo capitale e delle spese di notifica; rateizzazione fino a 18 rate. Riammissione entro il 30 aprile 2025 per chi è decaduto | Legge 197/2022, art. 1, commi 231‑252; D.L. 202/2024 conv. L. 15/2025 |
| Rottamazione‑quinquies (in bozza) | Potrebbe riguardare i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 | Versamento del capitale e aggio in un massimo di rate; applicazione attesa con la legge di bilancio 2026 | Bozze legislative 2025 |
| Saldo e stralcio | Debiti d’imposta di contribuenti in difficoltà economica (ISEE < 20 000 €) | Pagamento in percentuale del capitale (16‑35 %); cancellazione di sanzioni e interessi | Art. 1, commi 184‑198, L. 145/2018 e successive proroghe |
| Transazione fiscale | Debitore in procedura concorsuale (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione) | Riduzione di imposte, interessi e sanzioni in misura concordata; pagamento rateizzato | Codice della crisi d’impresa |
| Piano del consumatore / Accordo di composizione | Persona fisica sovraindebitata (consumatore o piccolo imprenditore) | Ristrutturazione del debito con falcidia di imposte e sanzioni; esdebitazione finale | Legge 3/2012; D.Lgs. 14/2019 |
| Concordato preventivo biennale (CPB) | Lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni | Concordato del reddito imponibile per due anni; riduzione sanzioni e semplificazioni | D.Lgs. 13/2024 |
| Voluntary disclosure o ravvedimento operoso | Violazioni non ancora accertate o solo contestate | Regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte (1/10, 1/7, 1/6 a seconda del ritardo) | Art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
5. Errori comuni e consigli pratici
- Non iscriversi all’AIRE o non comunicare l’indirizzo estero. L’iscrizione all’AIRE è essenziale per dimostrare la residenza all’estero; occorre sempre comunicare l’indirizzo estero al Fisco per la notifica. In mancanza, l’Agenzia delle entrate notificherà gli atti al domicilio fiscale italiano .
- Non compilare il quadro RW o ignorare i conti cointestati. Anche i conti cointestati o con delega sono soggetti a monitoraggio. L’omessa compilazione comporta sanzioni salate (3‑15 % dei valori non dichiarati) .
- Pensare che superare 183 giorni all’estero sia sufficiente. Come confermato dalla Cassazione, conta il centro degli interessi vitali: se la famiglia e i legami economici restano in Italia, la residenza fiscale persiste .
- Ignorare i termini di impugnazione. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica; attendere oltre comporta la decadenza. È opportuno affidarsi subito a un professionista per valutare gli aspetti procedurali.
- Non richiedere l’accertamento con adesione quando conviene. Spesso è possibile chiudere la posizione con riduzioni significative delle sanzioni evitando il contenzioso.
- Non valutare le sanatorie. Le definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) permettono di estinguere i carichi senza interessi e sanzioni. Per i carichi minimi (fino a 1 000 €) lo stralcio può essere automatico .
- Sottovalutare l’onere della prova. In materia di conti esteri la prova contraria spetta al contribuente; occorre conservare tutta la documentazione bancaria e fiscale.
- Non considerare la procedura di sovraindebitamento. Quando la situazione debitoria è insostenibile, le procedure della legge 3/2012 consentono di ottenere l’esdebitazione.
- Affidarsi a consulenze approssimative. La fiscalità internazionale è complessa; è consigliabile rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario internazionale.
6. Domande frequenti (FAQ)
- Sono cittadino italiano iscritto all’AIRE e lavoro nei Paesi Bassi; devo dichiarare i miei redditi in Italia?
Dipende. Se per la maggior parte dell’anno non possiedi né residenza né domicilio in Italia e il centro dei tuoi interessi personali e familiari è nei Paesi Bassi, non sei fiscalmente residente in Italia. Tuttavia alcuni redditi (immobili in Italia, interessi su conti italiani, dividendi di società italiane) restano imponibili in Italia. Per i redditi prodotti nei Paesi Bassi devi verificare la convenzione contro le doppie imposizioni e, se necessario, richiedere il credito d’imposta . - Ho superato 183 giorni fuori dall’Italia: questo mi rende automaticamente non residente?
No. Dopo la riforma del 2024 conta non solo la permanenza ma anche la residenza anagrafica, il domicilio e la presenza fisica nel territorio italiano . Inoltre è necessario dimostrare che il centro degli interessi vitali (famiglia, casa, affari) è all’estero . - Se non dichiaro un conto corrente olandese di 20 000 € cosa rischio?
L’omessa compilazione del quadro RW comporta una sanzione dal 3 al 15 % dell’importo non dichiarato ; per i Paesi “black list” la sanzione sale al 6‑30 %. Puoi regolarizzare con ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta. - Che cos’è l’automatica comunicazione dei dati bancari?
In virtù del Common Reporting Standard (CRS) e delle direttive europee DAC2, le autorità fiscali dei Paesi UE scambiano annualmente le informazioni sui conti finanziari dei residenti reciproci. Le banche olandesi trasmettono al Fisco italiano i dati sui conti intestati a residenti italiani, che usa queste informazioni per i controlli. - Come posso difendermi se ricevo un avviso di accertamento per redditi esteri già tassati nei Paesi Bassi?
Occorre dimostrare che il reddito è stato effettivamente tassato in Olanda (esibendo dichiarazioni, certificati di imposta, contratti). Si invoca l’art. 165 TUIR e gli artt. 10, 13 o 15 della convenzione per chiedere il credito d’imposta e la non imponibilità in Italia . - Quali sono i termini per impugnare l’avviso?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica (90 giorni se risiedi all’estero). Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto e può essere interrotto se presenti istanza di accertamento con adesione. - Cosa succede se non rispetto il contraddittorio di 60 giorni?
Il contraddittorio preventivo riguarda l’Amministrazione: è l’ufficio che non può emettere l’atto prima di 60 giorni dalla consegna del PVC. Se l’Agenzia viola tale termine, l’atto è nullo . - Posso ricevere la notifica via PEC?
Sì, se sei titolare di una impresa o professionista con PEC iscritta nell’INI‑PEC, l’Agenzia può notificare l’atto mediante PEC . Per le persone fisiche non professioniste si continua a utilizzare la raccomandata. - Come funziona l’accertamento con adesione?
Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso puoi chiedere l’accertamento con adesione. L’ufficio ti convoca, discute la tua posizione e può ridurre le sanzioni a un terzo; l’accordo si perfeziona con il pagamento (o rateizzazione) e produce la rinuncia al contenzioso. - Che cos’è la rottamazione‑quater?
È una definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023 che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di riscossione . I pagamenti possono avvenire in 18 rate; la legge 15/2025 prevede la riammissione fino al 30 aprile 2025 . - Posso rateizzare l’avviso di accertamento?
Dopo la definizione dell’accertamento, se non riesci a pagare in un’unica soluzione, puoi chiedere la rateizzazione della cartella all’Agenzia delle entrate–Riscossione (fino a 72 rate, aumentabili a 120 in caso di grave difficoltà). La rateizzazione non sospende la decorrenza degli interessi. - Quali documenti devo conservare per difendermi?
Estratti conto dei conti olandesi, contratti di investimento, certificati di tassazione, bollette e contratti di locazione all’estero, documenti che attestano la residenza nei Paesi Bassi, dichiarazioni dei redditi olandesi, certificati AIRE. Questa documentazione serve a superare le presunzioni e a dimostrare l’esistenza di crediti d’imposta. - Se la casa in Olanda è stata venduta dopo 5 anni, la plusvalenza è tassata?
Le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni non sono tassate in Italia (art. 67 TUIR). Tuttavia occorre considerare le imposte olandesi. Se la plusvalenza è tassata nei Paesi Bassi, l’Italia può applicare la tassazione concorrente solo se dovuta; in ogni caso si applica il credito d’imposta. - Cosa accade se ignoro l’avviso di accertamento?
L’atto diventa definitivo, l’imposta diventa esigibile e viene iscritta a ruolo; seguiranno intimazioni di pagamento, fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti e sanzioni penali in caso di superamento delle soglie. Conviene sempre reagire entro i termini. - Posso sanare spontaneamente la mia posizione prima di ricevere l’avviso?
Sì. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni (es. omessa compilazione quadro RW) con sanzioni ridotte (1/10 entro 90 giorni, 1/7 entro 2 anni, 1/6 oltre 2 anni). Occorre presentare la dichiarazione integrativa e versare l’imposta dovuta e gli interessi. - Il trasferimento all’estero dei risparmi costituisce autoriciclaggio?
La Cassazione penale (n. 32255/2018) ha escluso l’autoriciclaggio quando il mero trasferimento all’estero di somme evase è finalizzato a conservarle senza ulteriori operazioni di investimento. Tuttavia restano punibili i reati di omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. - Quando conviene avviare una procedura di sovraindebitamento?
Quando il debito fiscale, sommato agli altri debiti, è insostenibile e non si possiedono risorse sufficienti per saldarlo. Con l’assistenza di un gestore OCC (come l’Avv. Monardo) è possibile proporre un piano a tutti i creditori, ottenere la falcidia di sanzioni e interessi e, al termine, l’esdebitazione. - Gli accertamenti possono essere notificati oltre il termine quinquennale?
In caso di violazioni particolarmente gravi (frodi, reati tributari) l’Agenzia delle entrate può avvalersi dei termini prorogati (8 anni per il periodo 2016–2020). Occorre sempre verificare la corretta applicazione della decadenza. - La mia società è residente nei Paesi Bassi ma opera in Italia; quali imposte devo pagare?
Le società estere con stabile organizzazione in Italia sono soggette a tassazione in Italia per i redditi attribuibili alla stabile organizzazione (artt. 23 TUIR e 162 TUIR). È importante valutare se l’attività in Italia costituisce stabile organizzazione (sede fissa di affari, agente dipendente). In presenza di stabile organizzazione occorre tenere contabilità separata e presentare la dichiarazione dei redditi italiana. - Posso far valere la fiscalità agevolata olandese per evitare tasse italiane?
No. L’esistenza di aliquote più basse nei Paesi Bassi non legittima l’omissione di dichiarazione in Italia. Tuttavia, in base alla convenzione, puoi detrarre le imposte pagate all’estero e beneficiare di regimi speciali (come l’expat regime olandese) solo se sei effettivamente residente nei Paesi Bassi.
7. Simulazioni pratiche
7.1 Conto corrente olandese non dichiarato
Scenario. Luca è un ingegnere italiano che si trasferisce in Olanda il 1° aprile 2023 e si iscrive all’AIRE. In Olanda apre un conto corrente su cui versa 50 000 €. Non compila il quadro RW nella dichiarazione dei redditi italiana 2024.
Accertamento. Nel 2025, l’Agenzia delle entrate riceve dai Paesi Bassi i dati del conto tramite CRS e invia a Luca un avviso di accertamento per l’omessa compilazione del quadro RW. Luca è ancora iscritto all’anagrafe italiana fino al 31 marzo 2023; l’ufficio considera Luca fiscalmente residente in Italia nel 2023 perché vi ha dimorato più di 183 giorni e perché il suo centro di interessi (famiglia) era ancora in Italia.
Calcolo delle sanzioni. Il valore estero non dichiarato è 50 000 €. La sanzione base è il 3 % (1 500 €); l’ufficio applica la sanzione annuale per più periodi se l’omissione persiste. Grazie alla circolare 12/E/2002 e alla sentenza Cassazione n. 22490/2018, la sanzione si applica una sola volta se la violazione è continuata. Se Luca si ravvede entro due anni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/6, pari a 250 €.
Difesa. Luca dimostra di essersi trasferito all’estero con famiglia e lavoro, esibisce l’iscrizione all’AIRE e il permesso di soggiorno olandese. Poiché non era fiscalmente residente in Italia per la maggior parte del 2023, l’omessa compilazione del quadro RW non era dovuta. In alternativa aderisce al ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta.
7.2 Plusvalenza immobiliare nei Paesi Bassi
Scenario. Maria, cittadina italiana residente in Italia, compra un appartamento ad Amsterdam nel 2020 e lo vende nel giugno 2024 con una plusvalenza di 40 000 €. Maria paga l’imposta olandese sulla plusvalenza (10 000 €). Nel 2025 l’Agenzia delle entrate le notifica un avviso per plusvalenza non dichiarata.
Normativa. L’art. 13 della convenzione Italia–Paesi Bassi stabilisce che la plusvalenza immobiliare è tassabile anche nello Stato in cui l’immobile si trova . L’Italia ha diritto a tassare la plusvalenza, ma deve riconoscere il credito d’imposta per l’imposta olandese pagata . Maria può tassare la plusvalenza in Italia come reddito diverso (art. 67 TUIR) oppure, se opta per l’imposta sostitutiva al 20 %, può pagare direttamente al notaio italiano ma ciò non consente il credito d’imposta.
Difesa. Maria dimostra l’imposta pagata nei Paesi Bassi tramite certificato dell’amministrazione olandese. Richiede il credito d’imposta (art. 165 TUIR) e versa solo l’eventuale eccedenza rispetto all’imposta italiana. In ogni caso, se la vendita è avvenuta dopo cinque anni dall’acquisto, la plusvalenza sarebbe esente in Italia.
7.3 Lavoratore dipendente in Olanda per oltre 183 giorni
Scenario. Paolo è un dipendente di una multinazionale olandese. Nel 2024 lavora nei Paesi Bassi per 200 giorni; la società olandese gli paga lo stipendio. Paolo mantiene la famiglia e un’abitazione in Italia. Non dichiara il reddito olandese in Italia.
Normativa. Secondo l’art. 15 della convenzione, le remunerazioni per lavoro dipendente sono imponibili nello Stato in cui l’attività è svolta quando il soggiorno supera 183 giorni; tuttavia la Corte di Cassazione ha chiarito che, mancando l’avverbio “soltanto”, la tassazione è concorrente . Inoltre Paolo è residente in Italia perché mantiene il domicilio (famiglia) e la casa .
Difesa. Paolo deve dichiarare in Italia il reddito olandese e può detrarre l’imposta pagata nei Paesi Bassi tramite credito d’imposta. Se l’Agenzia contesta il mancato quadro RW, Paolo può documentare che il conto bancario olandese conteneva solo lo stipendio e che ha versato le imposte in Olanda. L’inosservanza della dichiarazione può essere sanata tramite ravvedimento.
7.4 Rottamazione‑quater con riammissione
Scenario. Chiara aderisce alla rottamazione‑quater nel 2023 per debiti fiscali di 50 000 € (capitale 40 000 € e sanzioni 10 000 €). Paga le prime due rate ma non riesce a versare le rate del 2024 e decede dalla definizione.
Nuova possibilità. La legge 15/2025 consente la riammissione: Chiara presenta entro il 30 aprile 2025 la domanda di riammissione, indicando di voler pagare in dieci rate. Dovrà versare le somme dovute, maggiorate degli interessi al 2 % annuo, a partire dal 31 luglio 2025 .
Vantaggio. Chiara paga solo i 40 000 € di capitale (le sanzioni e interessi sono esclusi) in dieci rate e si libera completamente del debito. Se non avesse aderito, avrebbe dovuto pagare anche sanzioni e interessi. L’Avv. Monardo può predisporre la domanda e gestire la rateizzazione.
7.5 Accordo di composizione della crisi con il Fisco
Scenario. Giovanni, piccolo imprenditore che vive in Olanda, ha debiti con l’Agenzia delle entrate per 100 000 € e altri debiti personali. Le sue entrate attuali non gli consentono di pagare. Teme pignoramenti sui beni in Italia.
Soluzione. Con l’assistenza di un OCC e dell’Avv. Monardo, Giovanni presenta un piano del consumatore ai sensi della legge 3/2012: propone di pagare 50 000 € in cinque anni, utilizzando i suoi redditi futuri. Il tribunale omologa il piano; l’Agenzia delle entrate, come creditore, riceve la percentuale concordata. Una volta completati i pagamenti, Giovanni è esdebitato (liberato da tutti i debiti residui). In caso di contenzioso pendente, è possibile includere i debiti da accertamento e sospendere le procedure esecutive.
Conclusione
L’accertamento fiscale rivolto a un italiano residente nei Paesi Bassi è un atto molto serio che richiede conoscenza della normativa e tempestività. La definizione della residenza fiscale non si basa solo sul numero di giorni ma sulla sede delle relazioni personali e familiari e sul centro degli interessi economici . La notifica degli atti ai cittadini iscritti all’AIRE deve avvenire all’indirizzo estero; diversamente, l’atto è nullo . I redditi esteri (dividendi, plusvalenze, salari) sono tassati in base alla convenzione Italia–Paesi Bassi con possibilità di dedurre l’imposta pagata all’estero . L’omessa compilazione del quadro RW comporta sanzioni pesanti (3‑15 % o 6‑30 %) .
Difendersi efficacemente significa:
- verificare la propria residenza e domicilio fiscale e iscriversi all’AIRE;
- controllare la regolarità della notifica e i termini procedurali;
- documentare le imposte pagate nei Paesi Bassi e invocare il credito d’imposta;
- contestare le presunzioni di redditività fornendo prove contrarie;
- valutare l’accertamento con adesione e le definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) ;
- utilizzare il ravvedimento operoso e le procedure di sovraindebitamento per ridurre le sanzioni e rateizzare il debito.
L’assistenza di un professionista esperto è indispensabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti a:
- esaminare l’atto di accertamento;
- predisporre ricorsi, domande di accertamento con adesione o definizione agevolata;
- sospendere fermi, ipoteche, pignoramenti e altre azioni esecutive;
- negoziare piani di pagamento con l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione;
- assistere nelle procedure di sovraindebitamento e di crisi d’impresa.
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