Introduzione
Negli ultimi anni sempre più italiani si trasferiscono a Malta per motivi professionali, personali o fiscali. Il Paese mediterraneo, infatti, offre un sistema impositivo competitivo e un contesto internazionale favorevole alle attività professionali. Tuttavia la scelta di stabilire la residenza in un altro Stato non mette al riparo da controlli da parte del Fisco italiano. Al contrario, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza monitorano con attenzione i contribuenti che si trasferiscono all’estero per verificare se la residenza dichiarata sia reale oppure fittizia. In caso di residenza apparente, il Fisco può contestare l’accertamento fiscale e chiedere il pagamento delle imposte su tutti i redditi mondiali, con sanzioni rilevanti e possibili ripercussioni penali.
Perché questo tema è importante
Trasferirsi a Malta senza interrompere davvero i legami economici e familiari con l’Italia può esporre il contribuente a richieste fiscali per omessa o infedele dichiarazione, evasione o perfino abuso del diritto. La presunzione relativa di residenza in Italia è stata recentemente rafforzata: l’iscrizione all’AIRE non è più sufficiente per provare la residenza estera, e l’amministrazione finanziaria può utilizzare indagini bancarie, scambi di informazioni internazionali e controlli sullo stile di vita per dimostrare che il centro degli interessi vitali rimane in Italia . La materia è complessa perché coinvolge norme interne, convenzioni internazionali e giurisprudenza, oltre a strumenti difensivi e procedure alternative per sanare le posizioni irregolari.
Anticipazione delle soluzioni legali trattate
Questo articolo analizza, con taglio giuridico‑divulgativo e orientato al punto di vista del contribuente, le regole sulla residenza fiscale, le diverse tipologie di accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei residenti a Malta, le strategie difensive per contestare l’avviso, gli strumenti alternativi (come rottamazioni e definizioni agevolate) e le procedure di sovraindebitamento. Verranno illustrate le sentenze più recenti della Corte di Cassazione, le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), del DPR 600/1973 e delle convenzioni Italia–Malta, fornendo anche esempi pratici e FAQ per guidare il lettore.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale e si avvale di consulenti in diritto internazionale e fiscalità estera. L’avvocato è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Consulente di numerose società e privati in materia di residenza fiscale, pianificazione patrimoniale internazionale e contenzioso tributario.
Grazie a questo background, l’Avv. Monardo offre assistenza concreta e personalizzata: analisi degli atti, redazione di ricorsi e memorie difensive, richiesta di sospensione cautelare dell’atto, gestione di trattative con l’Agenzia delle Entrate, predisposizione di piani di rientro e accesso a procedure giudiziali e stragiudiziali. Il suo team collabora con commercialisti specializzati in fiscalità internazionale per valutare l’effettiva residenza e pianificare le migliori strategie di difesa.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere come difendersi da un accertamento fiscale rivolto ad un cittadino italiano residente a Malta è essenziale esaminare le fonti normative e la giurisprudenza rilevanti. Di seguito vengono analizzati i principali riferimenti.
1. Residenza fiscale secondo l’art. 2 TUIR (D.P.R. 917/1986)
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi definisce la residenza fiscale delle persone fisiche all’articolo 2. A seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, dal 1° gennaio 2024 una persona è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (anche per frazioni di giorno), ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- Residenza anagrafica nello Stato ai sensi del codice civile;
- Domicilio nello Stato inteso come luogo dove si sviluppano prevalentemente le relazioni personali e familiari;
- Presenza fisica nello Stato per la maggior parte del periodo di imposta;
- Iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente (AIRE), che costituisce presunzione relativa di residenza .
La norma precisa che il domicilio è il luogo in cui si svolgono le principali relazioni personali e familiari (principio del centro degli interessi vitali). L’Agenzia delle Entrate può quindi contestare la residenza estera se rileva che il contribuente mantiene in Italia la famiglia, l’abitazione principale, i beni immobili o l’attività lavorativa. La mera iscrizione all’AIRE, come sottolineato anche dalla Circolare 20/E del 4 novembre 2024, non è sufficiente; costituisce solo una presunzione relativa superabile se l’Amministrazione prova che la persona ha il proprio centro di vita in Italia .
Confronto tra normativa ante‑riforma e post‑riforma
Prima del 2024, per essere considerato residente era sufficiente avere residenza anagrafica, domicilio o dimora abituale in Italia per più di 183 giorni. La riforma ha ampliato la nozione di domicilio specificando che conta soprattutto il luogo delle relazioni personali e familiari, mentre la presenza fisica (presenza effettiva in Italia) è entrata come criterio autonomo. Inoltre, l’iscrizione all’AIRE non è più condizione sufficiente per escludere la residenza. Questa evoluzione normativa è importante per chi vive a Malta: se trascorri più di 183 giorni in Italia o mantieni interessi vitali nel territorio, potresti risultare comunque residente in Italia e soggetto a tassazione sui redditi mondiali.
2. Doveri dichiarativi e quadro RW (D.L. 167/1990)
Il Decreto‑Legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 227/1990, ha introdotto l’obbligo di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Le persone fisiche fiscalmente residenti devono indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi:
- investimenti e attività finanziarie estere (conti correnti, depositi, titoli, partecipazioni, polizze, ecc.);
- immobili e altri beni patrimoniali detenuti all’estero;
- proventi derivanti da tali attività, anche se esenti o già tassati all’estero.
Il mancato adempimento comporta:
- sanzioni amministrative: dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato per i Paesi collaborativi e dal 6 % al 30 % per i Paesi black list;
- raddoppio dei termini di accertamento: l’Agenzia può accertare entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, anziché nei cinque anni ordinari.
Secondo la giurisprudenza, l’accertamento sui redditi esteri può condurre a contestazioni pesanti se il contribuente non dimostra di aver dichiarato correttamente i proventi e le attività. La Corte di Cassazione ha confermato che il principio del reddito mondiale impone ai residenti italiani di dichiarare tutti i redditi, ovunque prodotti . Per chi si trasferisce a Malta, l’obbligo di monitoraggio fiscale permane se l’Amministrazione considera il soggetto ancora residente in Italia.
3. Termini di accertamento e diritto di difesa
L’art. 43 del DPR 600/1973 stabilisce i termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento. In linea generale:
- per le dichiarazioni valide, la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno d’imposta ;
- per le dichiarazioni omesse o nulle, il termine è esteso al 31 dicembre del settimo anno ;
- in caso di recupero di aiuti di Stato non dovuti o di violazioni relative a investimenti esteri, il termine può arrivare all’ottavo o decimo anno a seconda delle norme speciali.
Il contribuente ha diritto a ricevere atti motivati. L’art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) prevede che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono indicare con precisione i fatti, le prove e le ragioni giuridiche su cui si basa la pretesa; se la motivazione fa riferimento a documenti non noti al contribuente, questi devono essere allegati o riprodotti nell’atto . La mancanza di motivazione può comportare l’annullamento dell’avviso di accertamento.
4. Indagini bancarie e presunzioni ex art. 32 DPR 600/1973
L’Amministrazione finanziaria può effettuare indagini bancarie sui conti correnti e sui rapporti finanziari. L’art. 32 del DPR 600/1973 consente di presumere che i versamenti e i prelievi non giustificati costituiscano redditi non dichiarati. Questa presunzione è relativa: il contribuente può dimostrare che le somme versate o prelevate non rappresentano redditi imponibili (ad esempio, perché derivano da risparmi o da redditi esenti). La Corte di Cassazione (sent. 21 marzo 2025 n. 7552) ha precisato che la presunzione delle indagini bancarie non riguarda solo i titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti . Il soggetto accertato deve quindi fornire prove documentali per superare la presunzione, altrimenti l’amministrazione può quantificare i redditi in via induttiva.
5. Obbligo di motivazione e contraddittorio
La Cassazione (sent. 21 marzo 2025 n. 7552) ha ribadito che un avviso di accertamento è valido quando consente al contribuente di conoscere l’origine della pretesa e le prove raccolte . Eventuali integrazioni di motivazione dopo l’emissione dell’atto devono essere contenute in un nuovo atto autonomo; non è consentito produrre prove nuove senza rinnovare la notifica . È quindi fondamentale verificare che l’avviso di accertamento contenga tutti gli elementi essenziali e che siano state rispettate le garanzie del contraddittorio, soprattutto quando l’accertamento è basato su scambi di informazioni internazionali o su richieste dell’autorità maltese.
6. Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Malta (1981)
L’Accordo tra Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni (firmato il 16 luglio 1981) stabilisce regole per ripartire il potere impositivo tra i due Stati. L’art. 4 definisce la residenza fiscale: se una persona è considerata residente in entrambi gli Stati, la residenza è determinata dalla presenza di un’abitazione permanente; se l’abitazione è in entrambi gli Stati, prevale il centro degli interessi vitali; in caso di incertezza si guarda alla residenza abituale; se ancora dubbia, alla nazionalità; infine, le autorità competenti risolvono tramite accordo . Gli articoli successivi disciplinano la tassazione di redditi specifici (dividendi, interessi, royalty, pensioni, lavoro dipendente e autonomo, ecc.).
Secondo la Cassazione (sent. 29463/2024), nelle controversie sulla residenza internazionale prevalgono le norme della convenzione; le disposizioni interne devono essere interpretate conformemente al trattato . In caso di conflitto, quindi, il contribuente può invocare i criteri della convenzione per dimostrare di essere residente a Malta e non in Italia.
7. Cassazione 9096/2025: trust estero e effettiva titolarità dei redditi
Nel 2025 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dei trust esteri (sent. 7 aprile 2025 n. 9096). La pronuncia ha ribadito che, in presenza di trust formalmente istituiti all’estero, l’amministrazione finanziaria deve verificare la effettiva titolarità dei redditi: se il disponente è anche beneficiario e mantiene il controllo sulle attività, il trust è considerato fittizio e i redditi si imputano a lui. La Corte ha richiamato l’art. 37, comma 3, del DPR 600/1973, che consente di imputare i redditi al reale titolare in caso di interposizione fittizia. Pertanto, anche chi si avvale di trust esteri deve dimostrare che le attività sono davvero gestite da un soggetto terzo e che egli non mantiene poteri di gestione.
8. Diritto al credito d’imposta per tasse estere (Cass. 24160/2024)
La Corte di Cassazione ha stabilito (sent. 24 1960/2024) che il contribuente ha diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero anche se non ha indicato il reddito nella dichiarazione italiana . L’art. 165 del TUIR prevede che per usufruire del credito occorre indicare i redditi esteri, ma la Corte ha ritenuto che tale formalità non possa prevalere sulle convenzioni internazionali e sull’art. 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei trattati. Pertanto, se il contribuente prova che il tributo estero è stato pagato in modo definitivo e che sussistono i requisiti, ha diritto alla detrazione dal debito IRPEF anche in mancanza di dichiarazione.
9. Procedure di sovraindebitamento e composizione della crisi
Per i contribuenti che, a causa delle pretese fiscali, si trovano in uno stato di crisi, la legge offre procedure per il sovraindebitamento. Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha sostituito la Legge 3/2012 e definisce il sovraindebitamento come lo stato del debitore che non riesce più a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni . L’Organismo per la Composizione della Crisi (OCC) è un ente terzo e indipendente cui possono rivolgersi consumatori, imprenditori agricoli, startup innovative, professionisti e altri soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie.
L’OCC nomina un Gestore della crisi (professionista iscritto in appositi registri) che, dopo aver esaminato la documentazione, assiste il debitore nella predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata). La normativa individua anche le categorie di soggetti che non possono accedere (ad esempio, chi ha beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni o chi ha agito con malafede) .
Il ricorso a tali strumenti può consentire al contribuente residente a Malta di evitare azioni esecutive su beni in Italia e di rinegoziare i debiti fiscali insieme ad altri debiti commerciali o bancari. L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può accompagnare i contribuenti in questo percorso.
Procedura dopo la notifica dell’atto di accertamento
Ricevere un avviso di accertamento mentre si vive a Malta è un evento che richiede una risposta rapida e organizzata. Ecco cosa accade e quali sono i passaggi da seguire.
1. Ricezione dell’avviso
L’avviso di accertamento può essere notificato tramite raccomandata A/R, PEC o tramite notifica estera (nei casi in cui il contribuente risulti residente all’estero). L’atto deve contenere:
- Intestazione con gli estremi dell’ufficio che lo emette;
- Indicazione dell’anno d’imposta e delle imposte contestate;
- Motivazione dettagliata con riferimento ai fatti e alle prove;
- Somma richiesta (imposte, sanzioni e interessi);
- Termine per il pagamento o per proporre ricorso (in genere 60 giorni);
- Autorità competente per l’eventuale ricorso.
Se l’avviso non contiene tutte queste informazioni o fa riferimento a documenti non allegati, può essere contestato per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente .
2. Verifica dei termini
Occorre controllare se l’avviso sia stato notificato entro i termini di decadenza. Per le dichiarazioni valide, la notifica deve avvenire entro il quinto anno; per quelle omesse entro il settimo anno . Se l’avviso è tardivo, può essere impugnato per decadenza.
3. Analisi della residenza
Il contribuente deve verificare se l’Agenzia delle Entrate ha correttamente applicato i criteri di residenza. In particolare:
- Centro degli interessi vitali: occorre dimostrare dove sono stabiliti i legami familiari, sociali e professionali (casa, famiglia, lavoro, conti bancari, partecipazioni societarie). La Corte di Cassazione (sent. 19843/2024) ha chiarito che prima del 2024 la residenza fiscale coincideva con il luogo in cui la persona gestisce i propri interessi economici e sociali; dal 2024 il domicilio è il centro delle relazioni personali e familiari .
- Presenza fisica: è necessario documentare i giorni trascorsi in Malta e in Italia (ad esempio tramite timbri sul passaporto, carte d’imbarco, contratti di lavoro). La presenza in Italia per più di 183 giorni costituisce presunzione di residenza.
- Iscrizione all’AIRE: costituisce presunzione relativa ma non è decisiva .
4. Raccolta documentale per la difesa
Per contestare l’accertamento e dimostrare la residenza a Malta occorre preparare una dossier con documenti quali:
- Contratto di locazione o atto di proprietà di un’abitazione a Malta;
- Contratti di lavoro o iscrizione a ordini professionali maltesi;
- Utenze domestiche intestate (energia, acqua, internet);
- Iscrizione all’AIRE e cancellazione dall’anagrafe italiana;
- Certificati di residenza rilasciati dall’autorità maltese;
- Conti bancari con movimentazione prevalente a Malta;
- Prove del trasferimento della famiglia (scuola dei figli, abbonamenti, etc.);
- Eventuali comunicazioni con l’Agenzia maltese delle entrate o con la pension authority.
Sarà utile anche documentare l’assenza di interessi economici in Italia (cessazione di attività lavorative, vendite di immobili, chiusura di conti) o l’eventuale collegamento al regime di impatriati maltese.
5. Valutazione delle contestazioni dell’Agenzia
L’avviso di accertamento potrebbe contestare:
- Omessa dichiarazione di redditi esteri;
- Residenza fittizia: sostenendo che il contribuente mantiene il centro degli interessi vitali in Italia;
- Monitoraggio fiscale: mancata compilazione del quadro RW;
- Interposizione fittizia: per l’utilizzo di trust o società estere controllate dal contribuente (CFC);
- Abuso del diritto: aggiramento delle norme fiscali.
Il team dell’Avv. Monardo analizza ogni aspetto tecnico e valuta le prove a disposizione dell’Agenzia (estratti conto, rapporti informativi, scambi di informazioni), verificando la legittimità delle indagini bancarie e l’esistenza di autorizzazioni necessarie.
6. Sospensione e ricorso
Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (ridotti a 30 giorni per gli avvisi immediatamente esecutivi), il contribuente può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. L’atto di impugnazione deve contenere:
- Motivi di diritto e di fatto (vizi di motivazione, violazione di convenzioni internazionali, errata applicazione del TUIR, errato calcolo di imposte e sanzioni);
- Richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’avviso (art. 47 D.Lgs. 546/1992), allegando documenti che dimostrino il pericolo di danno grave e irreparabile;
- Prove documentali che attestino la residenza a Malta e la corretta dichiarazione dei redditi.
Durante il contenzioso, il contribuente può valutare con l’assistenza dell’Avv. Monardo la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997) o di accedere a definizioni agevolate per ridurre sanzioni e interessi. L’accordo può sospendere i termini del ricorso e ridurre il contenzioso.
Difese e strategie legali
Un cittadino residente a Malta che riceve un accertamento italiano deve considerare una serie di strategie difensive. Di seguito ne analizziamo le principali.
1. Dimostrare la residenza effettiva a Malta
La difesa più efficace consiste nel provare che il centro degli interessi vitali si trova realmente a Malta. È necessario esibire un fascicolo completo di documenti che dimostrino:
- Spostamento definitivo del nucleo familiare;
- Stabile abitazione a Malta (contratto di affitto, bollette, certificato di residenza);
- Esercizio dell’attività lavorativa nell’isola (contratti, P. IVA maltese, buste paga);
- Utilizzo di conti bancari maltesi per la gestione ordinaria (pagamento di affitti, utenze, spese quotidiane);
- Partecipazione alla comunità locale (iscrizione a scuole, associazioni, attività sportive).
È inoltre opportuno conservare le prove delle entrate e uscite dal territorio italiano, come biglietti aerei, timbri sul passaporto, estratti dei pedaggi autostradali. Qualora il contribuente trascorra in Italia meno di 183 giorni e dimostri che la propria vita familiare e professionale si svolge a Malta, potrà confutare la presunzione di residenza in Italia.
2. Invocare le convenzioni contro le doppie imposizioni
In caso di contestazioni sulla residenza e sulla tassazione dei redditi, si può fare riferimento alla Convenzione Italia–Malta. Se il contribuente è considerato residente in entrambi gli Stati, l’art. 4 del trattato individua i criteri per risolvere il conflitto (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, residenza abituale, nazionalità) . Le convenzioni hanno forza superiore alla legge ordinaria: la Cassazione ha affermato che, in caso di conflitto, prevalgono sul diritto interno . Pertanto, se i criteri convenzionali portano a individuare la residenza a Malta, l’Agenzia delle Entrate non può pretendere l’imposizione in Italia dei redditi mondiali.
3. Contestare la motivazione e le prove dell’accertamento
Spesso gli avvisi di accertamento basati su indagini bancarie o su scambi di informazioni automatiche sono standardizzati e non indicano in modo puntuale la fonte delle informazioni. In base all’art. 7 dello Statuto del contribuente, l’atto deve indicare gli elementi su cui si fonda; se fa riferimento a rapporti con autorità estere (e.g. tramite il Common Reporting Standard), deve allegare o trascrivere i documenti ricevuti, spiegando perché sono considerati attendibili . Se tali documenti mancano o se la motivazione è generica, il ricorso può essere fondato.
Per quanto riguarda le indagini bancarie, la Cassazione ha ribadito che la presunzione sui prelievi e sui versamenti è relativa; il contribuente può fornire giustificazioni provando che le somme derivano da risparmi, da redditi esenti o già tassati . Sarà quindi utile allegare estratti conto esteri, documentazione su trasferimenti interni al gruppo familiare, giustificativi di movimenti in uscita (pagamenti, bonifici a fornitori, investimenti in strumenti finanziari). L’onere della prova, tuttavia, grava principalmente sul contribuente.
4. Richiedere l’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è una procedura che consente di raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate prima del giudizio. Vantaggi:
- Riduzione delle sanzioni fino a un terzo;
- Sospensione degli interessi maturati dopo la notifica;
- Possibilità di rateizzare l’importo concordato.
Per attivare la procedura, il contribuente deve presentare un’istanza entro i termini di impugnazione (60 giorni). L’Ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni dalla presentazione e definisce l’importo dovuto. L’avv. Monardo può assistere il contribuente nella fase di trattativa, tutelando i diritti e verificando la legittimità delle pretese.
5. Ricorrere alle definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (rottamazioni delle cartelle) che consentono di pagare i debiti fiscali senza interessi di mora e con riduzione delle sanzioni. L’ultima rottamazione “quater” (Legge 197/2022) ha permesso ai contribuenti di definire i carichi affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022 pagando solo le imposte e gli interessi legali. Anche se le finestre per presentare la domanda si sono chiuse, è possibile che in futuro vengano introdotte nuove rottamazioni; conviene quindi monitorare le norme e presentare tempestivamente l’istanza.
6. Utilizzare le procedure di sovraindebitamento
Se il contribuente non è in grado di far fronte ai debiti fiscali, può ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente di accedere a tre strumenti principali:
- Piano del consumatore: riservato ai consumatori, permette di proporre al giudice un piano di rientro con pagamenti in misura parziale o dilazionati senza necessità del consenso dei creditori. Il Gestore della crisi valuta la fattibilità e redige la relazione particolareggiata.
- Concordato minore: destinato a imprenditori minori, professionisti e società semplici; il piano deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori (per valore) e può prevedere la continuazione dell’attività o la liquidazione dei beni.
- Liquidazione controllata: consente di liquidare i beni del debitore sotto il controllo del Gestore, con pagamento dei creditori secondo l’ordine di prelazione. Al termine è prevista l’esdebitazione per la parte residua.
Accedere a queste procedure richiede la verifica dei requisiti e la predisposizione della documentazione; l’assistenza di un professionista qualificato come l’Avv. Monardo è determinante.
7. Valutare la voluntary disclosure e la collaborazione volontaria
La voluntary disclosure consente di regolarizzare spontaneamente le attività estere non dichiarate, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Anche se le principali finestre si sono chiuse, il legislatore potrebbe riaprire la possibilità di regolarizzazione. La procedura prevede:
- la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate;
- l’indicazione completa di tutti i beni e i redditi esteri non dichiarati;
- il pagamento integrale delle imposte dovute e delle sanzioni ridotte;
- l’esclusione delle sanzioni penali per dichiarazione infedele e omessa.
La voluntary disclosure può essere utile per chi, trasferitosi a Malta, non ha dichiarato correttamente i redditi o le attività estere ma desidera sanare la posizione prima dell’accertamento.
Strumenti alternativi e procedure agevolative
Oltre alle strategie difensive ordinarie, esistono strumenti alternativi che possono ridurre l’impatto dell’accertamento o risolvere il contenzioso in modo più rapido.
1. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
La Legge 197/2022 e provvedimenti successivi hanno introdotto diverse definizioni agevolate, applicabili anche agli avvisi di accertamento. In particolare, la definizione agevolata degli atti di accertamento consente di pagare le somme dovute senza sanzioni e interessi di mora se l’istanza è presentata entro il termine previsto dalla legge. Per usufruire di tale beneficio occorre:
- Presentare domanda all’ufficio competente;
- Pagare in un’unica soluzione o in rate (massimo 20 rate trimestrali);
- Rinunciare ai contenziosi pendenti relativi agli stessi atti.
L’accesso alla definizione agevolata può essere utile anche per i contribuenti residenti a Malta che desiderino chiudere rapidamente la posizione, soprattutto se la residenza italiana non è contestabile ma le sanzioni risultano elevate.
2. Rottamazione delle cartelle esattoriali
Le rottamazioni consentono di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione pagando solo le somme dovute, senza interessi di mora e con sanzioni ridotte. È necessario verificare se il carico fiscale è stato iscritto a ruolo e se rientra nelle date previste dai provvedimenti. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti (ad esempio, per la rottamazione “quater” il termine era il 30 giugno 2023, successivamente prorogato). Anche se le finestre si sono chiuse, il Parlamento potrebbe varare nuove rottamazioni; conviene monitorare.
3. Concordati preventivi e piani di rientro personalizzati
In alcuni casi l’Agenzia delle Entrate accetta piani di pagamento personalizzati (rateazioni) fuori dalle procedure formali. Il contribuente può chiedere la rateazione dell’imposta accertata in massimo 8 rate trimestrali senza garanzie, o fino a 72 rate in caso di comprovate difficoltà economiche. È possibile chiedere la rateazione anche per le somme incluse nella definizione agevolata.
4. Accordi bilaterali di assistenza nella riscossione
La Convenzione Italia–Malta contiene anche un protocollo di assistenza nella riscossione dei tributi. In caso di mancato pagamento, l’Agenzia italiana può chiedere all’autorità maltese l’esecuzione del credito; viceversa, l’autorità maltese può operare in Italia per riscuotere i tributi dovuti a Malta. È quindi importante non sottovalutare gli accertamenti italiani anche se si vive a Malta: l’azione esecutiva può essere trasferita.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Molti contribuenti commettono errori che peggiorano la loro situazione fiscale. Ecco i più frequenti e come evitarli:
- Pensare che l’iscrizione all’AIRE sia sufficiente: come evidenziato dalla normativa e dalla circolare dell’Agenzia, l’iscrizione è solo una presunzione relativa . Occorre dimostrare il trasferimento reale e il centro degli interessi vitali all’estero.
- Ignorare l’avviso di accertamento: se non si reagisce entro i termini, l’atto diventa definitivo e si forma un debito esecutivo. È essenziale consultare un professionista immediatamente e valutare se impugnare o aderire.
- Sottovalutare le indagini bancarie: la presunzione ex art. 32 DPR 600/1973 colpisce anche i privati . Preparate documenti per giustificare i movimenti.
- Non dichiarare redditi già tassati all’estero: la mancata indicazione del reddito non esonera dall’imposta italiana; tuttavia il credito d’imposta può essere riconosciuto anche senza la dichiarazione .
- Aprire trust o società estere senza effettivo trasferimento: la Cassazione considera fittizi i trust in cui il disponente rimane beneficiario e controllante. Valutate soluzioni legittime e documentate.
- Non monitorare i termini di accertamento: un avviso notificato oltre il quinto o settimo anno può essere annullato. Controllate la data di spedizione e fate valere la decadenza .
- Non richiedere la sospensione: se il debito è elevato e l’esecuzione può provocare danni irreparabili, presentate la domanda di sospensione al giudice tributario.
Per evitare errori, rivolgetevi a un professionista esperto fin dal primo momento.
Tabelle di sintesi
Le tabelle seguenti riassumono le norme, i termini e gli strumenti difensivi. Le tabelle sono concise per agevolare la lettura.
Tabella 1 – Criteri di residenza fiscale dopo la riforma (art. 2 TUIR)
| Criterio | Descrizione |
|---|---|
| Residenza anagrafica | Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia. |
| Domicilio | Luogo dove si svolgono le principali relazioni personali e familiari (centro degli interessi vitali). |
| Presenza fisica | Presenza nel territorio italiano per la maggior parte del periodo di imposta (anche per frazioni di giorno). |
| Iscrizione all’AIRE | Presunzione relativa di non residenza. Non basta da sola a escludere la residenza se sussistono le altre condizioni . |
Tabella 2 – Termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973)
| Tipo di dichiarazione | Termine per la notifica dell’avviso |
|---|---|
| Dichiarazione valida | 31 dicembre del 5° anno successivo |
| Dichiarazione omessa o nulla | 31 dicembre del 7° anno successivo |
| Violazioni riguardanti aiuti di Stato o investimenti esteri | Fino all’8° o 10° anno a seconda delle norme speciali |
Tabella 3 – Principali strumenti difensivi e caratteristiche
| Strumento | Finalità | Vantaggi |
|---|---|---|
| Ricorso tributario | Impugnare l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria | Possibilità di annullamento o riduzione delle pretese; sospensione dell’esecutività se riconosciuta |
| Accertamento con adesione | Definire l’accertamento prima del giudizio | Riduzione sanzioni, sospensione interessi, rateazione |
| Definizione agevolata atti | Estinguere l’atto di accertamento pagando solo imposte e interessi legali | Eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora |
| Rottamazione cartelle | Estinguere i carichi iscritti a ruolo | Annullamento di sanzioni e interessi di mora; pagamento dilazionato |
| Procedure di sovraindebitamento | Gestire una situazione di crisi complessiva | Possibilità di rinegoziare o liquidare i debiti e ottenere l’esdebitazione |
Domande frequenti (FAQ)
1. Se mi sono trasferito a Malta, devo comunque dichiarare i redditi esteri in Italia?
Se l’Agenzia delle Entrate considera la tua residenza ancora in Italia in base ai criteri del TUIR, devi dichiarare tutti i redditi mondiali. Se sei considerato residente a Malta in base alla convenzione, i redditi vanno tassati solo a Malta. È sempre consigliabile dichiarare in Italia i redditi esteri e chiedere il credito d’imposta per le tasse pagate all’estero .
2. L’iscrizione all’AIRE basta per non essere più residente fiscalmente in Italia?
No. Dopo la riforma del 2023 la sola iscrizione all’AIRE costituisce una presunzione relativa: l’Agenzia può dimostrare che il centro degli interessi vitali resta in Italia . Occorre dimostrare la residenza effettiva a Malta (casa, lavoro, famiglia, conti, etc.).
3. Quanti giorni posso trascorrere in Italia senza rischiare la residenza?
La legge considera la presenza fisica per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni). Se trascorri più di metà dell’anno in Italia, l’amministrazione può presumere la residenza. Tuttavia anche una presenza inferiore può non essere sufficiente a escludere la residenza se il centro degli interessi vitali resta in Italia. Bisogna conservare prove dei giorni effettivamente trascorsi all’estero.
4. Devo compilare il quadro RW se vivo a Malta?
Se l’Agenzia delle Entrate ti considera ancora residente in Italia, devi indicare nel quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie estere. Il mancato adempimento comporta sanzioni dal 3 % al 15 % (fino al 30 % per i Paesi non collaborativi) e il raddoppio dei termini di accertamento. Se invece la residenza a Malta è riconosciuta, non dovrai compilare il quadro RW.
5. Quando posso ottenere il credito d’imposta per le imposte pagate a Malta?
Puoi ottenere il credito d’imposta in Italia per le imposte pagate all’estero se il reddito è stato effettivamente tassato e l’imposta è definitiva. La Cassazione ha riconosciuto che il credito spetta anche se il reddito non è stato dichiarato in Italia, purché siano rispettate le condizioni della convenzione .
6. Cosa succede se non rispondo all’avviso di accertamento?
L’avviso diventa definitivo e le somme diventano esecutive. L’Agente della riscossione può iscrivere ipoteche su immobili, bloccare conti correnti, effettuare pignoramenti presso terzi. È quindi indispensabile presentare ricorso o accedere ad una definizione agevolata entro i termini.
7. L’Agenzia delle Entrate può pignorare beni a Malta?
In base alla Convenzione Italia–Malta e agli accordi europei di mutua assistenza nella riscossione, l’Agenzia delle Entrate può chiedere all’autorità maltese di recuperare le somme dovute. Anche se vivi a Malta, i beni situati in Italia possono essere pignorati immediatamente.
8. Posso aprire un trust a Malta per proteggere i miei beni?
Aprire un trust può essere un valido strumento di pianificazione patrimoniale, ma deve essere reale e non fittizio. La Cassazione ha affermato che se il disponente è anche beneficiario e controlla il trust, esso viene considerato un’interposizione e i redditi si imputano a lui. È quindi fondamentale strutturare il trust con autonomia gestionale e nominare un trustee indipendente.
9. Quali sono le sanzioni penali per i redditi non dichiarati?
La mancata dichiarazione di redditi esteri può integrare i reati di omessa dichiarazione o dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000, quando l’imposta evasa supera determinate soglie (50.000 € per l’IVA e 100.000 € per l’IRPEF). Le pene vanno dalla multa alla reclusione; tuttavia l’adesione alle procedure di definizione agevolata e la voluntary disclosure possono escludere la punibilità.
10. Se l’Agenzia mi contesta di essere un “falso residente”, quali prove posso fornire?
Puoi fornire prove della tua vita a Malta: contratto di locazione, utenze intestate, iscrizione a scuole locali, tessere sanitarie, documenti bancari, contratti di lavoro, timbri sul passaporto. L’obiettivo è dimostrare che il centro degli interessi vitali è realmente sull’isola e che non mantieni legami significativi con l’Italia.
11. Quanto tempo ho per presentare ricorso?
In genere hai 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Se l’atto è immediatamente esecutivo (ad esempio, avviso bonario non impugnabile), i termini possono essere ridotti. È consigliabile contattare un professionista immediatamente per valutare se proporre ricorso o aderire.
12. Posso rateizzare le somme richieste?
Sì. È possibile chiedere la rateazione dell’imposta accertata fino a 8 rate trimestrali senza necessità di garanzie. Per importi elevati o situazioni di difficoltà, si possono ottenere rateizzazioni più lunghe previa documentazione della situazione economica.
13. È possibile aderire al piano del consumatore per debiti fiscali?
Sì. Nelle procedure di sovraindebitamento, il piano del consumatore permette di ristrutturare anche i debiti tributari. Occorre ottenere la relazione favorevole del Gestore della crisi e la successiva omologa del giudice. In caso di approvazione, l’Agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate sono tenuti a rispettare il piano.
14. Come posso capire se l’avviso è motivato correttamente?
L’atto deve indicare i fatti, le prove e le norme su cui si fonda. Se l’atto richiama documenti esteri o rapporti bancari, questi devono essere allegati o almeno sintetizzati. In mancanza di motivazione, l’avviso può essere impugnato . La consulenza di un avvocato esperto è essenziale per valutare la regolarità.
15. Posso ricorrere se la mia società a Malta viene considerata “esterovestita”?
Se l’Agenzia ritiene che la tua società, pur avendo sede legale a Malta, sia in realtà amministrata dall’Italia (cd. esterovestizione), può contestare la residenza italiana e tassare i redditi in Italia. In tal caso occorre dimostrare che la sede amministrativa e l’oggetto principale dell’attività sono effettivamente a Malta (uffici, organi sociali, decisioni). È possibile far valere la convenzione e la giurisprudenza per ribaltare la presunzione.
16. Cos’è la procedura di cooperazione internazionale nella riscossione?
È un meccanismo previsto da convenzioni e regolamenti europei che permette ad uno Stato di riscuotere tributi per conto di un altro. Italia e Malta hanno accordi di mutua assistenza; l’Agenzia delle Entrate può chiedere all’autorità maltese di eseguire il pignoramento di beni sul suolo maltese e viceversa. Ciò significa che la residenza a Malta non protegge dall’esecuzione se il debito è definitivo.
17. Cosa accade se non pago le imposte richieste e non presento ricorso?
Il debito diventa definitivo. L’Agente della riscossione iscrive a ruolo le somme e può procedere con fermi amministrativi, ipoteche su immobili e pignoramenti. Gli interessi di mora continuano a maturare e gli importi crescono. Una volta avviata l’esecuzione, le possibilità difensive si riducono e le sanzioni aumentano.
18. È possibile ottenere l’esdebitazione dei debiti fiscali?
Sì, tramite la liquidazione controllata nelle procedure di sovraindebitamento. Una volta liquidati i beni e soddisfatti i creditori nei limiti del ricavato, il debitore può ottenere l’esdebitazione per i debiti residui. Alcuni tributi (es. IVA e ritenute) sono esclusi, ma la nuova normativa ha ampliato la possibilità di esdebitare anche le imposte erariali.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto di un accertamento e le possibili soluzioni, proponiamo alcune simulazioni indicative.
Simulazione 1 – Contestazione di residenza fittizia e ricorso
Scenario: Mario, imprenditore italiano trasferito a Malta, riceve a settembre 2025 un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2023 in cui l’Agenzia sostiene che egli è ancora residente in Italia. La pretesa riguarda 80.000 € di IRPEF e 40.000 € di sanzioni per omessa compilazione del quadro RW.
Azioni:
- Mario consulta l’Avv. Monardo entro 30 giorni dalla notifica e raccoglie documenti (contratto d’affitto a La Valletta, buste paga maltesi, carte d’imbarco che provano la permanenza a Malta per 210 giorni nel 2023, iscrizione AIRE, certificato di residenza maltese).
- Viene presentato ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, chiedendo l’annullamento dell’avviso per difetto di residenza e mancanza di motivazione (non erano allegati i documenti di indagine).
- Si chiede la sospensione dell’esecutività: il giudice concede la sospensione perché, in assenza di motivazione, la pretesa appare infondata.
- Nel corso del giudizio, l’Agenzia propone un accertamento con adesione: si definisce l’imposta a 50.000 € con sanzioni ridotte di un terzo.
- Mario accetta l’accordo e rateizza l’importo in 8 rate trimestrali. Grazie alla difesa, le sanzioni si riducono e la pretesa iniziale diminuisce del 50 %.
Simulazione 2 – Manca la compilazione del quadro RW
Scenario: Laura, manager trasferita a Malta nel 2022, non ha indicato un conto corrente estero con saldo medio di 60.000 € nel quadro RW. Nel 2025 riceve una contestazione per omesso monitoraggio. L’Agenzia applica una sanzione del 3 % del valore (1.800 €) e raddoppia i termini di accertamento fino al 2032.
Azioni:
- Laura presenta un’istanza di ravvedimento operoso prima della notifica dell’avviso, versando spontaneamente la sanzione ridotta del 1,5 % (900 €) e regolarizzando il quadro RW.
- In caso di notifica già avvenuta, può chiedere l’accesso alla definizione agevolata o alla voluntary disclosure (se ancora disponibile) per ridurre la sanzione e evitare l’applicazione di sanzioni penali.
Simulazione 3 – Sovraindebitamento e piano del consumatore
Scenario: Gianni, professionista con partita IVA a Malta, accumula debiti fiscali in Italia (120.000 €) e debiti bancari (50.000 €). Le sue entrate sono diminuite e non riesce a pagare. L’Agenzia ha avviato pignoramenti sui beni in Italia.
Azioni:
- Gianni si rivolge all’Avv. Monardo, Gestore della crisi. Si verifica che Gianni è un consumatore ai sensi del Codice della crisi (non esercita attività imprenditoriale in Italia).
- Si predispone un piano del consumatore: si propone di pagare 60.000 € in 5 anni (10.000 € l’anno), destinando parte del proprio reddito a Malta al rimborso e l’altra parte al proprio sostentamento. Il piano prevede la falcidia dei debiti fiscali al 50 %.
- Il Giudice omologa il piano, l’Agenzia e la banca accettano. Gianni paga regolarmente le rate e, alla fine, ottiene l’esdebitazione per i debiti residui.
Conclusione
L’accertamento fiscale rivolto ad un cittadino italiano residente a Malta rappresenta una situazione complessa e delicata. La normativa italiana, arricchita dalle riforme recenti, prevede criteri stringenti per stabilire la residenza e obblighi severi di dichiarazione e monitoraggio. La giurisprudenza – soprattutto le pronunce della Corte di Cassazione – rafforza il principio del centro degli interessi vitali, estende la presunzione delle indagini bancarie a tutti i contribuenti e riconosce il primato delle convenzioni internazionali . Per i residenti a Malta ciò significa che la mera iscrizione all’AIRE non li tutela automaticamente; occorre dimostrare in modo concreto e documentato la residenza effettiva.
Abbiamo visto quali sono le strategie difensive: dalla verifica della motivazione dell’atto alla raccolta di prove documentali, dal ricorso tributario all’accertamento con adesione, dalla voluntary disclosure alle procedure di sovraindebitamento. È fondamentale conoscere i termini di notifica e impugnazione, le sanzioni applicabili e le possibilità di regolarizzazione. Ricordiamo che le convenzioni contro le doppie imposizioni possono prevalere sul diritto interno e che il credito d’imposta per le tasse pagate a Malta spetta anche in assenza di dichiarazione .
Agire in modo tempestivo e con l’assistenza di professionisti esperti può fare la differenza tra un esito favorevole e uno svantaggioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, offre consulenza specializzata per:
- Analizzare l’avviso: verificare la legittimità, i termini, le motivazioni e le prove;
- Predisporre ricorsi e memorie difensive: contestare la residenza fittizia, l’errata imputazione dei redditi, l’illegittimità delle indagini;
- Richiedere sospensioni e rateazioni: evitare pignoramenti e bloccare l’esecutività degli atti;
- Valutare soluzioni conciliative: accertamento con adesione, definizioni agevolate, rottamazioni;
- Seguire procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata;
- Pianificare la residenza fiscale: strutturare correttamente il trasferimento a Malta, predisporre trust e società estere in modo legale, minimizzare i rischi.
Agendo per tempo, è possibile bloccare azioni esecutive, impedire pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, ridurre notevolmente sanzioni e interessi e, in molti casi, ottenere l’annullamento totale dell’accertamento.
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