Telefonate moleste del recupero crediti: come fermarle legalmente

Introduzione

Ogni giorno migliaia di persone in Italia ricevono telefonate insistenti dai servicer e dalle società di recupero crediti. Le chiamate possono diventare così frequenti e pressanti da trasformarsi in vere e proprie molestie: ripetuti squilli al cellulare o a casa, messaggi preregistrati, solleciti a parenti o colleghi, contatti durante i giorni festivi. Queste pratiche violano la dignità del debitore e possono avere conseguenze pesantissime sulla vita familiare e lavorativa. La normativa italiana offre tuttavia una serie di strumenti per fermare legalmente tali abusi. L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida completa, aggiornata a novembre 2025, per difendersi efficacemente contro le telefonate moleste, partendo dalle fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli.

Nella prima parte analizzeremo le leggi e le sentenze della Corte di Cassazione e del Garante della Privacy che stabiliscono i limiti del recupero crediti, dal Codice Penale (art. 660), al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e alle recenti linee guida del Garante Privacy che disciplinano telemarketing, teleselling e registro pubblico delle opposizioni. Verranno ricordati i requisiti della licenza ex art. 115 TULPS per le società di recupero e le conseguenze sanzionatorie quando le telefonate superano i limiti. La seconda parte descrive passo per passo cosa accade dopo che un’agenzia contatta il debitore, quali sono i termini per agire e come documentare le molestie. Nella terza parte verranno illustrate le difese e strategie legali: denuncia alla polizia per la violazione dell’art. 660 c.p., reclami al Garante Privacy, diffide, opposizione giudiziaria, sospensione dei pagamenti ed eventuali azioni risarcitorie.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti in tutta Italia, con competenze avanzate in diritto bancario, responsabilità degli intermediari, recupero crediti e fisco. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021). In qualità di cassazionista, l’avv. Monardo può rappresentare i clienti in ogni fase, anche davanti alla Corte di Cassazione.

Grazie alla sua esperienza pluriennale, lo studio Monardo è in grado di:

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti principali

L’attività di recupero crediti è disciplinata da una pluralità di norme e atti regolatori. Le più rilevanti sono:

TemaFonte normativa/giurisprudenzialeContenuto essenziale
Molestia e disturbo telefonicoArt. 660 Codice PenalePone la sanzione dell’arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 516 € per chiunque, in luogo pubblico o con mezzo telefonico, rechi molestie o disturbo per petulanza o biasimevole motivo . Le telefonate reiterate finalizzate a recuperare un credito, quando eccessive e vessatorie, integrano questa fattispecie .
Licenza per il recupero creditiArt. 115 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi richiedono licenza del questore; la licenza abilita allo svolgimento dell’attività senza limiti territoriali nel rispetto di leggi e regolamenti .
Norme privacy e telemarketingCodice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e GDPR; Provv. 9 marzo 2023 n. 70 e Provv. 7 marzo 2024 n. 148 (Codice di condotta telemarketing)Stabiliscono i principi di liceità, necessità e proporzionalità per il trattamento dei dati. Il Garante della Privacy afferma che chi esegue campagne di telemarketing o teleselling è titolare del trattamento, mentre call center e list provider sono responsabili . Le violazioni del Registro pubblico delle opposizioni sono sanzionate fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato mondiale .
Garante della Privacy – Vademecum e provvedimentiVademecum “Privacy e recupero crediti” e provvedimenti 2005/2013Impongono il rispetto della dignità del debitore: vietati visite domiciliari, chiamate ripetute, telefonate preregistrate, uso di toni minacciosi e divulgazione della morosità a terzi . La Corte di Cassazione ha sanzionato penalmente le telefonate insistenti (10 telefonate al giorno) come molestia ex art. 660 c.p. .
Registrazione delle chiamateCass. 29 settembre 2022 n. 28398La Corte ha stabilito che la registrazione di una conversazione, anche senza il consenso dell’interessato, può costituire prova ai sensi dell’art. 2712 c.c., se chi contesta non ne nega l’autenticità e se almeno uno dei soggetti è parte in causa. La registrazione a fini difensivi è legittima qualora necessaria per tutelare un proprio diritto .
Codice di condotta UNIREC (febbraio 2025)Codice di condotta per la gestione e tutela del credito (UNIREC)Fissa le best practices per le società di recupero: un solo contatto telefonico al giorno, massimo tre telefonate efficaci a settimana; divieto di minacciare o usare toni offensivi; rispetto di fasce orarie (08:30‑21:00 nei giorni feriali, 08:30‑15:00 il sabato); obbligo di formazione del personale e trasparenza sull’uso di algoritmi .
Definizioni agevolate e rottamazioniLegge 197/2022, art. 1, commi 231‑252, modificata da Legge 15/2025Introducono la “rottamazione‑quater”: i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 possono essere estinti pagando solo capitale e spese esecutive, senza interessi e sanzioni. L’adesione doveva presentarsi entro il 30 giugno 2023; le rate possono arrivare a 18. La legge 15/2025 consente la riammissione dei contribuenti decaduti con domanda entro il 30 aprile 2025 e pagamento in 10 rate .
Procedure di sovraindebitamentoCodice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)L’art. 67 consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano del consumatore al giudice con l’assistenza dell’OCC, anche prevedendo il pagamento parziale dei crediti e la continuazione del mutuo sulla casa . L’art. 283 riconosce ai soggetti incapienti la possibilità di ottenere l’esdebitazione una sola volta, cancellando i debiti a fronte della dimostrata impossibilità di offrire alcuna utilità ai creditori . L’art. 57 disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti tra imprenditori e creditori con adesione di almeno il 60 % dei crediti .
Composizione negoziata della crisiD.L. 118/2021, convertito con legge 147/2021Ha introdotto la figura dell’esperto negoziatore, che assiste l’imprenditore nella trattativa riservata con i creditori per prevenire l’insolvenza. L’esperto è iscritto in elenchi regionali e opera sotto il controllo della camera di commercio.

1.2 Garante Privacy e registro pubblico delle opposizioni

Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte richiamato i gestori del credito a un rispetto rigoroso della privacy del debitore. Nel Vademecum sul recupero crediti e nelle linee guida del 2005/2013 vengono considerate illecite le pratiche che diffondono a terzi la condizione debitoria. Sono vietate le visite domiciliari non richieste, l’invio di buste con la dicitura “recupero crediti” visibile, i solleciti preregistrati e, soprattutto, le chiamate incessanti che generano ansia e stress .

L’Autorità ha sottolineato che il creditore o il servicer deve limitare le informazioni al minimo indispensabile: nome del debitore, importo dovuto e recapiti. È vietato contattare familiari, amici o colleghi allo scopo di esercitare pressioni. I dati personali devono essere cancellati una volta conclusa la pratica, e il debitore può esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica e opposizione (art. 7 Codice Privacy) .

Nel 2022 il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) è stato esteso a tutti i numeri, inclusi i cellulari. Iscrivendosi al registro, il cittadino revoca ogni consenso pregresso e impedisce alle società di telemarketing di contattarlo. Chi viola l’iscrizione rischia sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato mondiale, a seconda di quale sia maggiore . Le società di recupero crediti non possono utilizzare il telemarketing per contattare persone iscritte al RPO se l’attività ha finalità promozionale o non strettamente legata all’adempimento di obblighi contrattuali.

1.3 Art. 660 Codice Penale e giurisprudenza sulla molestia telefonica

L’art. 660 c.p. punisce chiunque rechi molestia o disturbo con il telefono per petulanza o altro biasimevole motivo . La Cassazione Penale ha chiarito che questa norma si applica anche quando il comportamento mira al recupero di un credito: se le chiamate sono reiterate con frequenza elevata e finalizzate a interferire nella vita privata, l’autore commette reato. Nella sentenza n. 29292/2019 la Corte ha confermato la condanna dell’amministratore di una società di recupero crediti che faceva 8‑10 telefonate al giorno a un debitore per due mesi . Per i giudici, il fatto che l’attività perseguisse un fine lecito (il recupero di somme dovute) non giustificava la condotta vessatoria.

Nel Codice di condotta UNIREC (febbraio 2025), le associazioni di categoria hanno inserito regole più restrittive: massimo una telefonata al giorno e tre contatti efficaci a settimana, fasce orarie prefissate e obbligo di registrare solo con il consenso dell’interessato . Le società che si adeguano a tali standard hanno minori rischi di incorrere in responsabilità penale: la Cassazione penale, con la sentenza n. 26018/2023 (riassunta da Credit Village), ha annullato la condanna di un amministratore perché la società seguiva procedure organizzative coerenti con il Codice UNIREC .

1.4 Registrazione delle chiamate a fini di prova

Uno strumento utilissimo per il debitore è la registrazione delle telefonate moleste. La Cassazione (sentenza n. 28398/2022) ha stabilito che la registrazione su nastro magnetico (o digitale) di una conversazione, anche senza il consenso dell’altra parte, può costituire prova in giudizio ai sensi dell’art. 2712 c.c., purché chi contesta la registrazione non neghi che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il contenuto risultante dal nastro . Inoltre, il trattamento dei dati raccolti con la registrazione è lecito se finalizzato alla tutela di un diritto e se non eccede le finalità difensive; la Corte ha sottolineato che il diritto di difesa si estende anche alle attività dirette ad acquisire prove prima dell’instaurazione della causa .

Pertanto, se stai subendo telefonate moleste, è legittimo registrare le conversazioni per documentare la frequenza e i contenuti delle chiamate, a condizione che tu stesso sia partecipante alla conversazione. Le registrazioni potranno essere prodotte in sede civile o penale per dimostrare la molestia, la violazione della privacy e l’eventuale responsabilità dell’operatore di recupero.

1.5 Licenza ex art. 115 TULPS e ruolo dei servicer

Le società che svolgono il recupero stragiudiziale per conto terzi devono essere autorizzate dal questore ai sensi dell’art. 115 TULPS. La norma stabilisce che “le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del questore; la licenza abilita allo svolgimento dell’attività senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorità” . Chi opera senza licenza commette reato, e il debitore può eccepire la nullità degli atti e denunciare l’irregolarità all’Autorità di pubblica sicurezza. L’art. 115 si applica anche ai servicer che gestiscono crediti cartolarizzati per conto di banche e società veicolo.

La giurisprudenza recente (Tribunali di Viterbo, Treviso, Bergamo e Cassazione 7243/2024) è divisa sulla legittimazione processuale dei servicer non iscritti nell’albo ex art. 106 TUB: alcuni giudici ritengono che lo special servicer debba essere iscritto all’albo 106 TUB oltre ad avere la licenza ex art. 115; altri, tra cui la Cassazione, ritengono sufficiente la licenza TULPS . In ogni caso, se chi ti contatta non è in possesso di licenza, puoi segnalare l’abuso al questore e chiedere l’immediata cessazione delle molestie.

1.6 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha introdotto diverse misure per consentire ai contribuenti di definire i debiti con l’agenzia della riscossione, evitando procedure coattive e telefonate insistenti:

  • Rottamazione‑quater (Legge 197/2022 art. 1 commi 231‑252): i debiti affidati alla riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 possono essere pagati senza interessi e sanzioni, versando solo la sorte capitale e le spese esecutive. La domanda doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023, con possibilità di pagamento in unica soluzione (31 ottobre 2023) o fino a 18 rate di 5 anni . La Legge 15/2025, convertendo il D.L. 202/2024, ha consentito ai contribuenti decaduti dalla rottamazione di riammettersi presentando una dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e versando le rate residue in un massimo di dieci rate .
  • Stralcio automatico dei mini‑debiti: per i carichi fino a 1 000 € affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015, la Legge 197/2022 ha previsto la cancellazione d’ufficio al 31 marzo 2023; il capitale dovuto agli enti locali resta dovuto solo se l’ente non delibera la cancellazione .

Queste procedure riducono drasticamente il debito e interrompono le procedure esecutive e le azioni degli agenti di riscossione, compresi i solleciti telefonici.

1.7 Procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore a pieno regime dal luglio 2022, ha sostituito la Legge 3/2012. Le procedure pensate per i consumatori e i professionisti prevedono:

  • Piano del consumatore (art. 67 CCII): il debitore non imprenditore in stato di sovraindebitamento, con l’aiuto dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre un piano che soddisfi i creditori anche in modo parziale o differenziato; può prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati e la continuità dei pagamenti del mutuo sulla casa . Il piano è omologato dal tribunale ed è efficace anche per i creditori dissenzienti.
  • Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII): se il debitore persona fisica non ha redditi né beni tali da offrire ai creditori e ha un ISEE modesto, può chiedere l’esdebitazione cancellando tutti i debiti senza offrire alcun pagamento. Il giudice valuta la meritevolezza e, se la domanda è accolta, i creditori possono recuperare eventuali utilità sopravvenute solo entro tre anni .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): destinati agli imprenditori (anche agricoli o professionisti), richiedono l’adesione di almeno il 60 % dei crediti e devono garantire l’integrale pagamento dei creditori non aderenti entro 120 giorni. Devono essere accompagnati da una relazione di un professionista attestatore .
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto negoziatore per negoziare con i creditori un accordo stragiudiziale. L’esperto è iscritto in elenchi tenuti dalle Camere di commercio e agisce con imparzialità per facilitare le trattative.

Questi strumenti giuridici possono risolvere alla radice il problema del debito, eliminando così la causa delle telefonate moleste. In molti casi, rivolgersi a un OCC e avviare una procedura di sovraindebitamento consente di ottenere una sospensione immediata delle azioni di recupero.

2. Cosa accade dopo le telefonate di recupero crediti: procedura passo‑per‑passo

Quando ricevi una telefonata da una società di recupero crediti, è essenziale comprendere i passaggi successivi e i tuoi diritti.

2.1 Verifica dell’identità dell’operatore e del credito

  1. Richiedi le generalità di chi ti chiama (nome, cognome, società, numero di telefono). Le società devono identificarsi chiaramente e dichiarare se agiscono come titolari del trattamento o come incaricati del creditore .
  2. Chiedi copia della licenza ex art. 115 TULPS. Puoi domandare all’operatore il numero della licenza e la sede dell’azienda; se rifiuta, diffidalo dal contattarti e segnala l’episodio alla questura.
  3. Domanda la documentazione del debito: contratto originario, cessione del credito, calcolo degli interessi e delle spese. La Cassazione ritiene illegittimi i solleciti generici, privi di documenti giustificativi.
  4. Verifica la prescrizione: molti crediti si prescrivono in 3 o 5 anni (ad esempio, bollette telefoniche e utenze domestiche), mentre altri in 10 anni (mutui, prestiti personali). Se il credito è prescritto, la pretesa non è più dovuta.

2.2 Documentazione delle telefonate moleste

Per poter agire è indispensabile conservare prove dell’avvenuta molestia:

  • Registro delle chiamate: annota data, ora, durata, numero chiamante e contenuto essenziale della conversazione.
  • Registrazione audio: come visto, la registrazione senza consenso è ammissibile in giudizio se finalizzata alla tutela dei propri diritti . Salva i file in un luogo sicuro.
  • Screenshot o estratti della cronologia del telefono, se disponibile.
  • Testimoni: se qualcuno è presente al momento della chiamata (collega, familiare), prendine le generalità; potranno confermare la frequenza e i toni utilizzati.

2.3 Diffida formale e messa in mora

Dopo aver raccolto le prove, è opportuno inviare alla società di recupero:

  • Una diffida formale a cessare le molestie, redatta da un avvocato. Nel documento si intimano all’azienda di interrompere i contatti non autorizzati, di fornire entro un termine perentorio la documentazione del credito e di indicare la base giuridica del trattamento dei dati.
  • Una richiesta di esercizio dei diritti privacy (accesso, rettifica, cancellazione e opposizione) ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15‑21 del GDPR. Puoi chiedere la cancellazione dei tuoi dati e la cessazione dei trattamenti per finalità di marketing.
  • La messa in mora del creditore principale (banca, finanziaria), segnalando che le pratiche di recupero stanno violando la tua privacy e costituiscono molestia; si invita il creditore a vigilare sull’operato dei suoi incaricati.

Con l’assistenza di un avvocato, la diffida può essere inviata via PEC o raccomandata A/R. Spesso la sola minaccia di azioni legali induce le società a moderare i contatti. L’avvocato può anche richiedere al call center la lista nera affinché il tuo numero sia escluso dalle campagne di telemarketing.

2.4 Reclamo al Garante Privacy e al Registro delle Opposizioni

Se le telefonate continuano dopo la diffida, puoi presentare un reclamo al Garante della Privacy tramite il modulo online sul sito ufficiale. Il reclamo deve contenere:

  • I tuoi dati e quelli del soggetto che ti contatta.
  • L’elenco delle telefonate (data, ora) e ogni prova raccolta (registrazioni, screenshot).
  • La descrizione delle violazioni, indicando l’eventuale iscrizione al Registro delle Opposizioni.
  • La richiesta di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 130 del Codice Privacy e dal GDPR.

Il Garante può imporre sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato mondiale . Nel 2024 e 2025 l’Autorità ha comminato multe milionarie a diverse società energetiche e call center per telemarketing illecito.

2.5 Denuncia per molestia (art. 660 c.p.)

In presenza di telefonate reiterate e pressanti, che arrecano ansia e disturbo, puoi presentare una querela presso la stazione dei carabinieri o la polizia, contestando la violazione dell’art. 660 c.p. La querela deve essere presentata entro 3 mesi dalla commissione del fatto. Allegando le registrazioni e la lista delle chiamate, potrai dimostrare la petulanza e il carattere persecutorio. Come ricordato, la Cassazione ha ritenuto punibili 8‑10 telefonate al giorno ; secondo il Codice UNIREC, una telefonata al giorno e tre a settimana sono consentite : un’eccessiva frequenza potrà facilmente integrare la fattispecie.

Oltre alla denuncia penale, puoi agire in sede civile per il risarcimento del danno non patrimoniale (stress, ansia) dovuto alla violazione della privacy e all’abuso nel recupero crediti.

2.6 Controllo sulla liceità del credito e opposizione giudiziaria

Non tutte le pretese avanzate dalle società di recupero sono fondate. Prima di pagare, verifica:

  • Titolarità del credito: le cessioni devono essere comunicate; nel caso di crediti ceduti (cartolarizzazioni), chiedi copia del contratto e della notifica di cessione.
  • Prescrizione: ad esempio, i crediti da bollette telefoniche si prescrivono in 5 anni; quelli bancari in 10 anni.
  • Clausole usurarie: molti contratti di finanziamento contengono tassi di interesse superiori alla soglia antiusura. L’avvocato può contestare l’intero contratto e chiedere la restituzione degli interessi indebitamente pagati.
  • Nullità del contratto: mancanza di firma, modalità di sottoscrizione on-line senza adeguate tutele, vizi del consenso.

Se ritieni che il credito sia illegittimo, puoi proporre opposizione alla cartella di pagamento o al decreto ingiuntivo entro i termini di legge (60 giorni dalla notifica per la cartella, 40 giorni per il decreto ingiuntivo). Nelle more del giudizio potrai chiedere la sospensione dell’esecuzione.

2.7 Pagamento, rateizzazione e definizione agevolata

Se il credito è dovuto e non vi sono vizi, puoi definire l’importo:

  • Piano di rientro stragiudiziale: negozia con la società di recupero una dilazione adatta alle tue possibilità. Scrivi tutto per iscritto.
  • Rateizzazione dell’agenzia della riscossione: è possibile ottenere un piano fino a 120 rate mensili per debiti fiscali, presentando l’istanza entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
  • Rottamazioni e definizioni agevolate: verifica se i debiti rientrano nelle definizioni agevolate, come la rottamazione‑quater. Presentando la domanda entro i termini previsti si ottiene la sospensione delle procedure esecutive e la cancellazione di interessi e sanzioni .
  • Stralcio dei mini‑debiti: se i debiti sono inferiori a 1 000 € e risalenti agli anni 2000‑2015, potrebbero essere cancellati d’ufficio .

3. Difese e strategie legali

Questa sezione illustra le principali strategie che un debitore può adottare per fermare le telefonate moleste e risolvere la propria posizione debitoria.

3.1 Invio di diffida e istanza di iscrizione al Registro delle Opposizioni

Una diffida formale, redatta da un legale e spedita via PEC o raccomandata A/R, è spesso il primo atto per far cessare le telefonate. Essa deve:

  1. Contestare la modalità di recupero del credito (chiamate fuori orario, toni aggressivi, contatti a terzi).
  2. Chiedere la cancellazione dei dati per finalità di marketing e la loro conservazione solo per le finalità strettamente necessarie alla gestione del contratto.
  3. Intimare il rispetto delle regole del Codice UNIREC (una telefonata al giorno, tre a settimana) .
  4. Minacciare azioni giudiziarie per molestia ex art. 660 c.p., per trattamento illecito dei dati e per risarcimento danni.

In parallelo, iscriviti al Registro pubblico delle opposizioni attraverso il sito ufficiale. L’iscrizione impedisce alle società di telemarketing di contattarti per fini commerciali; la violazione comporta sanzioni severe .

3.2 Reclamo al Garante e azioni presso l’autorità amministrativa

Se la diffida non sortisce effetto, presenta reclamo al Garante. In alcuni casi il Garante ha emanato provvedimenti in cui ordina alle società di cessare immediatamente i trattamenti illeciti, imponendo sanzioni amministrative e prescrizioni correttive. Ad esempio, il provvedimento del 29 aprile 2025 ha ribadito che chi commissiona una campagna di telemarketing è il titolare del trattamento e deve garantire che i call center agiscano come responsabili, nominati con contratto e soggetti a controlli .

Le sanzioni possono includere:

  • Ammende pecuniarie (fino a 20 milioni di euro).
  • Sospensione o divieto dell’attività di trattamento dei dati.
  • Pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

3.3 Azioni penali: querela per molestia e denuncia per esercizio abusivo di attività

Oltre alla querela per molestia (art. 660 c.p.), è possibile denunciare l’operatore per esercizio abusivo di attività se agisce senza licenza TULPS. Le violazioni del TULPS integrano reato di polizia; la polizia giudiziaria può sequestrare gli elenchi telefonici e interrompere l’attività dell’agenzia. È consigliabile allegare alla querela i documenti attestanti l’assenza di licenza (visura CCIAA, ricerche online o dichiarazioni dell’operatore).

3.4 Azioni civili: risarcimento del danno

Il danno arrecato dalle telefonate moleste può essere risarcito in sede civile. Si può agire per:

  • Danno non patrimoniale derivante dalla lesione della privacy, dallo stress e dall’ansia.
  • Danno patrimoniale (es. costi per assistenza psicologica, perdita di produttività lavorativa).
  • Rimborso delle spese legali sostenute per tutelarsi.

L’attore dovrà provare la condotta illecita (registrazioni, diffide, reclami), il nesso causale e l’entità del danno. I tribunali hanno riconosciuto somme variabili da poche centinaia a diverse migliaia di euro a seconda della gravità. La responsabilità solidale può estendersi sia all’operatore di recupero sia al creditore originario che ha omesso di vigilare.

3.5 Ricorso all’OCC e alle procedure di sovraindebitamento

Se il debito è così elevato da non permettere il pagamento, è opportuno valutare le procedure di sovraindebitamento. L’OCC, con un gestore nominato, redige una relazione sulla situazione economica e propone al tribunale un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Durante la procedura, è prevista la sospensione delle azioni esecutive, inclusi i pignoramenti e le attività di recupero. L’esdebitazione dell’incapiente consente la cancellazione dei debiti a carico di chi non può offrire alcuna utilità ai creditori .

L’assistenza di un professionista iscritto all’elenco dei Gestori della crisi (come l’Avv. Monardo) è indispensabile per redigere la domanda, trattare con i creditori e rappresentare il debitore dinanzi al giudice.

3.6 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per gli imprenditori in difficoltà, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 consente di evitare il fallimento. Il titolare o l’amministratore richiedono la nomina di un esperto negoziatore che organizza incontri riservati con i creditori e propone soluzioni stragiudiziali (rifinanziamenti, accordi di moratoria, cessioni di rami d’azienda). In questa fase l’imprenditore può ottenere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive, blocco delle telefonate) e definire il debito in modo sostenibile. L’esperto redige una relazione finale che, se positiva, permette l’omologazione dell’accordo.

4. Strumenti alternativi per risolvere il debito

4.1 Rottamazione e definizione agevolata (rottamazione‑quater)

La rottamazione‑quater, disciplinata dall’art. 1 commi 231‑252 della L. 197/2022 e modificata dalla L. 15/2025, consente ai contribuenti di estinguere i debiti tributari e contributivi affidati alla riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica. Sono esclusi interessi di mora, sanzioni e aggio .

  • Adesione: la domanda doveva essere presentata telematicamente entro il 30 giugno 2023.
  • Pagamento: si poteva pagare in unica soluzione (scadenza 31 ottobre 2023) o in massimo 18 rate (5 anni).
  • Decadenza e riammissione: chi non ha pagato le rate scadute poteva essere riammesso presentando istanza entro il 30 aprile 2025 e versando il dovuto in massimo 10 rate .

Esempio pratico: Mario ha debiti tributari per 15 000 € relativi a cartelle del 2018 e 2019. Accedendo alla rottamazione‑quater, può estinguere il debito pagando solo il capitale (supponiamo 9 000 €) e spese di notifica (300 €), risparmiando 5 700 € di sanzioni e interessi. Rateizzando in 18 rate, verserà circa 522 € al mese per 18 mesi.

4.2 Stralcio dei mini‑debiti

La L. 197/2022 ha previsto lo stralcio automatico dei carichi residui fino a 1 000 € relativi agli anni 2000‑2015. Il 31 marzo 2023 l’agente della riscossione ha cancellato d’ufficio tali importi; i comuni potevano però decidere di non applicare lo stralcio e chiedere il pagamento del capitale . Se hai ricevuto solleciti per importi inferiori a 1 000 €, verifica se sono stati stralciati oppure se l’ente ha optato per il mantenimento della somma.

4.3 Piani di rientro e rateizzazioni

Quando la rottamazione non è possibile o il debito riguarda finanziamenti privati (prestiti personali, carte di credito), la strada più percorribile è l’accordo stragiudiziale o la rateizzazione. Il debitore può proporre un piano sostenibile in base al proprio reddito disponibile, dimostrando la capacità di rimborso. È consigliabile:

  1. Calcolare il budget mensile: sottrai spese fisse e costi essenziali dal reddito netto.
  2. Proporre una rata che non superi un terzo del reddito disponibile.
  3. Preferire un accordo scritto, in cui la società rinuncia agli interessi o addebiti moratori in cambio del pagamento dilazionato.
  4. Evitare pagamenti a mezzo vaglia o contanti; utilizza bonifici tracciabili.

4.4 Procedure di sovraindebitamento e piano del consumatore

Quando le rateizzazioni non bastano, puoi ricorrere al piano del consumatore (art. 67 CCII) con l’aiuto di un OCC. Questo strumento permette di:

  • Sospendere le esecuzioni: dal momento del deposito della domanda e per tutta la durata della procedura, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive.
  • Ridurre il debito: il piano può prevedere il pagamento di una percentuale ai creditori chirografari (es. 20 %) e il saldo integrale dei creditori privilegiati, compatibilmente con il valore del patrimonio .
  • Mantenere l’abitazione: se c’è un mutuo sulla prima casa, si può continuare a pagare le rate e mantenere l’immobile.
  • Durata: la durata media è di 3‑5 anni, ma può estendersi in casi complessi.

Esempio: Anna, lavoratrice con uno stipendio netto di 1 500 € e debiti per 60 000 € (prestiti e carte di credito), presenta un piano del consumatore. Offrendo 300 € al mese per 5 anni (18 000 € totali), ottiene la falcidia dell’80 % del debito. La casa resta fuori dalla procedura perché il mutuo è regolare. I creditori chirografari accettano il 20 % e il giudice omologa il piano.

4.5 Esdebitazione dell’incapiente

Se non possiedi alcun bene e il tuo reddito è al di sotto del reddito di cittadinanza o dell’assegno sociale (parametri ISEE), puoi chiedere l’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII. Il giudice può cancellare tutti i tuoi debiti (tributari, bancari, privati) quando accerta che:

  • Sei meritevole, cioè non hai aggravato il debito con colpa grave o dolo.
  • Non hai redditi o beni tali da offrire ai creditori alcuna utilità.
  • È la prima volta che chiedi questa procedura .

L’esdebitazione comporta la cancellazione dei debiti e la possibilità per i creditori di recuperare eventuali sopravvenienze solo entro tre anni. È una soluzione estrema ma efficace per chi si trova in uno stato di povertà assoluta.

4.6 Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli imprenditori e i professionisti che vantano posizioni debitorie rilevanti possono optare per gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII). Tali accordi richiedono:

  • Adesione di almeno il 60 % dei creditori.
  • Piano di risanamento attestato da un professionista indipendente che garantisca la soddisfazione integrale dei creditori non aderenti entro 120 giorni .
  • Omologazione del tribunale.

Gli accordi permettono la sospensione delle azioni esecutive, la rinegoziazione dei debiti bancari, la riduzione degli interessi e, se necessari, la cessione di beni non strategici.

4.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per chi svolge attività d’impresa, il D.L. 118/2021 ha introdotto una procedura innovativa. Con l’assistenza dell’esperto negoziatore (professionista iscritto in appositi elenchi), l’imprenditore può incontrare i creditori e proporre soluzioni personalizzate: moratorie, conversione del debito in capitale, ristrutturazione del portafoglio. L’esperto redige una relazione finale e, se positivo, il piano può essere omologato con effetti vincolanti per tutti i creditori. Durante le trattative, il debitore può richiedere al tribunale misure protettive per bloccare le aggressioni dei creditori, incluse le telefonate moleste.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare telefonate moleste richiede lucidità e conoscenza dei propri diritti. Ecco alcuni errori da evitare e suggerimenti pratici:

  • Ignorare le chiamate: non rispondere mai potrebbe peggiorare la situazione. Le agenzie possono intensificare i tentativi. Rispondi almeno una volta per chiedere documenti e per registrare la conversazione.
  • Pagare senza verificare: mai effettuare bonifici o pagamenti a chiunque ti chiami senza aver visto contratti e conti. Potresti pagare debiti prescritti o non dovuti.
  • For fornire dati sensibili: non comunicare il tuo IBAN, la situazione patrimoniale o i dati dei familiari; l’operatore deve limitarsi a parlare del debito.
  • Minacciare o insultare: mantieni la calma e segnala eventuali comportamenti scorretti; la registrazione della tua reazione potrebbe essere usata contro di te.
  • Sottovalutare l’impatto sulla privacy: una telefonata ripetuta può costituire un trattamento illecito di dati. Esercita il tuo diritto alla cancellazione e all’opposizione.
  • Pensare di essere senza speranza: anche chi ha debiti elevati può accedere a procedure di sovraindebitamento o definizioni agevolate; rivolgersi a un professionista ti aiuta a trovare la via d’uscita.

Consigli pratici

  • Organizza un dossier con tutte le prove (registrazioni, diffide, reclami, risposte).
  • Conserva le buste e gli avvisi ricevuti; se contengono diciture indebite (es. “ufficio recupero crediti” visibile), rappresentano una violazione della privacy .
  • Programma con l’avvocato un incontro per analizzare la tua posizione debitoria; un professionista può individuare vizi contrattuali e contestare la legittimità del credito.
  • Attenzione ai falsi operatori: alcuni truffatori si spacciano per recupero crediti; verifica il numero e confrontalo con i contatti ufficiali della banca o della finanziaria.
  • Iscriviti al Registro delle Opposizioni e registra la telefonata in cui comunichi il tuo diniego: se proseguono, potrai dimostrare la violazione.
  • Chiedi rateizzazioni su misura: molti creditori preferiscono recuperare anche parzialmente piuttosto che avviare costose azioni legali.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme e termini principali

NormativaOggettoTermine chiaveNota
Art. 660 c.p.Molestia o disturbo alle personeDenuncia entro 3 mesi dalla commissionePunisce chi rechi molestia con il telefono .
Art. 115 TULPSLicenza per recupero creditiNessun termine; licenza preventivaObbligo per le società che operano stragiudizialmente .
Registro Pubblico delle OpposizioniRevoca dei consensi al telemarketingIscrizione immediata onlineViolazioni sanzionate fino a 20 M€ .
Rottamazione‑quater (L. 197/2022)Definizione agevolata dei carichi 2000‑2022Domanda entro 30 giugno 2023; riammissione entro 30 aprile 2025Pagamento fino a 18 rate (5 anni) .
Piano del consumatore (art. 67 CCII)Ristrutturazione dei debiti dei consumatoriDomanda in qualsiasi momentoCon l’aiuto dell’OCC, può prevedere falcidie e sospensione delle esecuzioni .
Esdebitazione incapiente (art. 283 CCII)Cancellazione totale dei debitiDomanda una volta nella vitaRiservata a chi non dispone di beni o redditi; meritevolezza richiesta .
Accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII)Accordi con i creditori (imprese)Adesione del 60 % dei creditiDevono garantire il pagamento integrale dei non aderenti .

6.2 Codice di condotta UNIREC – contatti telefonici

RegolaLimiteFuso orario
FrequenzaUna telefonata al giorno; massimo tre conversazioni efficaci a settimana08:30‑21:00 da lunedì a venerdì; 08:30‑15:00 il sabato
Contatti aggiuntiviPer crediti deteriorati (non performing): un’ulteriore telefonata settimanaleIdem
Tentativi senza rispostaNon sono considerati conversazioni efficaci; tuttavia gli operatori devono evitare ripetizioni ingiustificateIdem
Registrazione delle chiamateConsentita solo con informativa e consenso; archiviazione separata e per massimo 6 mesi
Toni e linguaggioVietato usare minacce, falsi titoli, toni intimidatori; obbligo di rispetto e cortesia
Uso di algoritmiDevono garantire trasparenza e non discriminazione; rispetto dell’AI Act europeo

6.3 Procedure alternative di risoluzione del debito

StrumentoDestinatariVantaggiSvantaggi
Rateizzazione dell’agente della riscossioneContribuenti con debiti fiscali fino a 120 rateDilazione lunga; sospensione dell’azione esecutivaInteressi di mora dovuti; revoca in caso di mancato pagamento
Rottamazione‑quaterDebitori con carichi 2000‑2022Cancellazione di sanzioni e interessi; rate fino a 18Termine scaduto il 30 giugno 2023; riammissione solo fino a 30 aprile 2025
Stralcio mini‑debitiDebiti fino a 1 000 € (2000‑2015)Cancellazione automaticaPossibile esclusione se l’ente locale delibera diversamente
Piano del consumatoreConsumatori, professionisti, start‑upRiduzione del debito; sospensione esecuzioni; mantenimento della casaNecessità di meritevolezza; durata pluriennale
Esdebitazione incapientePersone fisiche senza redditiCancellazione totale dei debitiSolo una volta nella vita; controlli dell’OCC
Accordi di ristrutturazioneImprenditori e professionistiPossibilità di continuare l’attività; pagamento gradualeRichiede adesione del 60 % dei crediti; costi professionali
Composizione negoziataImprese in crisiTrattativa riservata con i creditori; misure protettiveNon elimina il debito; serve la presenza dell’esperto negoziatore

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Le telefonate di recupero crediti sono sempre legittime?

No. Sono legittime solo se avvengono nel rispetto delle norme sulla privacy e della dignità della persona. Se il debitore riceve telefonate multiple al giorno, chiamate preregistrate o solleciti a parenti e colleghi, si può configurare la molestia ex art. 660 c.p. .

  1. Quante telefonate può fare l’agenzia secondo il Codice UNIREC?

Il Codice di condotta (febbraio 2025) prevede massimo una conversazione al giorno e tre a settimana, con un’ulteriore chiamata per i crediti deteriorati . Gli operatori devono contattarti solo tra le 8:30 e le 21:00 nei giorni feriali e tra le 8:30 e le 15:00 il sabato.

  1. Posso registrare le telefonate senza il consenso dell’operatore?

Sì. La Cassazione (sentenza n. 28398/2022) ha riconosciuto la legittimità delle registrazioni senza consenso come mezzo di prova, purché chi registra partecipi alla conversazione e la registrazione sia finalizzata a tutelare un diritto .

  1. Che succede se l’agenzia non ha la licenza TULPS?

L’attività di recupero crediti senza licenza è illecita. Puoi denunciare l’agenzia al questore e opporre la mancanza di legittimazione. La licenza ex art. 115 TULPS abilita allo svolgimento dell’attività senza limiti territoriali .

  1. Come posso impedire le chiamate commerciali?

Iscriviti al Registro pubblico delle opposizioni. L’iscrizione revoca tutti i consensi al telemarketing; chi viola il registro può essere multato fino a 20 M€ .

  1. Se non rispondo alle chiamate, le telefonate aumentano?

Sì. Secondo il Codice UNIREC, solo le conversazioni effettive contano ai fini del limite; le chiamate senza risposta non sono considerate contatti . Pertanto, se non rispondi mai, l’operatore può continuare a chiamare. È utile rispondere almeno una volta, richiedere la documentazione e diffidare la società.

  1. Cos’è il Vademecum del Garante sul recupero crediti?

È una guida del Garante che elenca le pratiche illecite: visite non concordate, telefonate preregistrate, solleciti ripetuti, invio di lettere con la dicitura “recupero crediti”, contatti ai familiari. Il Garante ricorda che il creditore deve rispettare la dignità del debitore .

  1. Che cosa devo fare se ricevo minacce durante la chiamata?

Registra la conversazione, avvisa immediatamente un legale e valuta una denuncia per minaccia (art. 612 c.p.) e molestia. Le minacce aggravano la responsabilità penale e possono comportare la revoca della licenza all’agenzia.

  1. Posso ottenere il risarcimento dei danni per telefonate moleste?

Sì. Puoi citare in giudizio l’agenzia e il creditore per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione della privacy e dal disturbo, oltre al rimborso delle spese legali. La quantificazione dipenderà dalla frequenza delle chiamate e dal pregiudizio subito.

  1. Se il debito è prescritto ma continuo a ricevere chiamate, cosa devo fare?
  • Contestare la prescrizione per iscritto e diffidare l’agenzia dal proseguire. La prescrizione estingue il diritto di esigere il pagamento; le telefonate diventano illecite.
  1. Cosa sono i servicer e perché mi chiamano?
  • I servicer sono società incaricate di gestire e recuperare crediti per conto di banche o veicoli di cartolarizzazione. Devono essere autorizzati ex art. 115 TULPS e, secondo alcuni orientamenti, iscritti all’albo 106 TUB. Se agiscono senza autorizzazione, le telefonate sono illecite .
  1. Quali sono i termini per opporsi a una cartella di pagamento?
  • Entro 60 giorni dalla notifica per motivi di merito (ad esempio, mancata notifica dell’avviso di accertamento) e entro 20 giorni per motivi riguardanti vizi dell’esecuzione. Rivolgiti subito a un avvocato per valutare la strategia.
  1. Posso avviare un piano del consumatore se sono un lavoratore dipendente?
  • Sì. Il piano del consumatore è destinato ai debitori non imprenditori (lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti) che si trovano in stato di sovraindebitamento. Con l’assistenza dell’OCC, è possibile ridurre il debito e sospendere le azioni esecutive .
  1. Che cos’è l’esdebitazione e a chi si rivolge?
  • L’esdebitazione dell’incapiente cancella tutti i debiti di una persona fisica che non dispone di beni o redditi; richiede meritevolezza e può essere ottenuta una sola volta nella vita .
  1. È obbligatorio rivolgersi a un avvocato?
  • Non sempre, ma è altamente consigliato. Un avvocato esperto può individuare vizi del credito, redigere diffide efficaci, gestire le procedure di sovraindebitamento e rappresentarti in sede civile o penale. Inoltre, senza un legale rischi di incorrere in errori procedurali.
  1. Cosa succede se non pago un debito legittimo?
  • Il creditore può agire in via giudiziale, ottenendo un decreto ingiuntivo e, in caso di inadempimento, procedere con il pignoramento dei beni o dello stipendio. Tuttavia, puoi ancora proporre un piano di rientro o accedere alla rateizzazione. Evita di accumulare interessi di mora e spese legali.
  1. Se il creditore cede il debito a un’altra società, devo essere informato?
  • Sì. La cessione del credito deve essere notificata al debitore; in caso contrario, la società cessionaria non può chiedere il pagamento. Chiedi sempre la prova della cessione.
  1. È vero che il Garante può sanzionare fino al 4 % del fatturato mondiale?
  • Sì. Il GDPR prevede che per le violazioni più gravi (come la mancanza di base giuridica, la mancata informativa o la violazione del RPO) la sanzione amministrativa può raggiungere 20 milioni di euro o il 4 % del fatturato globale, se superiore .
  1. Posso rivolgersi all’OCC anche per debiti fiscali?
  • Certo. Le procedure di sovraindebitamento riguardano anche i debiti tributari; l’adesione dell’agenzia fiscale è obbligatoria se il piano offre un soddisfacimento maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria.
  1. Cosa succede se il creditore rifiuta un accordo di ristrutturazione?
  • Nel piano del consumatore la decisione finale spetta al giudice, che può omologare il piano anche in presenza di creditori dissenzienti se ritiene la proposta equilibrata. Negli accordi di ristrutturazione, invece, senza il 60 % delle adesioni non si può procedere .

8. Simulazioni pratiche

8.1 Calcolo del beneficio con la rottamazione‑quater

Supponiamo che Luca abbia ricevuto due cartelle esattoriali relative a IRPEF e IVA del 2017 e 2018 per un importo complessivo di 20 000 €, di cui 13 000 € capitale, 4 000 € di sanzioni e 3 000 € di interessi. Con la rottamazione‑quater potrà estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese di notifica (circa 500 €). Il beneficio economico è pari a:

  • Sanzioni risparmiate: 4 000 €
  • Interessi risparmiati: 3 000 €
  • Spesa residua: 13 500 € (capitale + notifica)

Se opta per 18 rate trimestrali, ogni rata sarà di circa 750 €. Se non riesce a pagare due rate, decade dalla definizione e rientra nel ruolo ordinario; con la L. 15/2025, però, potrà essere riammesso presentando domanda entro aprile 2025 .

8.2 Piano del consumatore con falcidia del 70 %

Giulia è un’impiegata con uno stipendio netto di 1 800 € e debiti per 90 000 € (prestiti bancari e debiti fiscali). Non possiede immobili. Con l’aiuto dell’OCC propone un piano del consumatore della durata di 5 anni:

  • Disponibilità mensile: 500 €.
  • Somma complessiva offerta: 500 € × 60 mesi = 30 000 €.
  • Falcidia: 60 000 € (70 % del debito) vengono stralciati.

Il giudice omologa il piano perché garantisce ai creditori più di quanto otterrebbero dalla liquidazione. Durante i 5 anni tutte le azioni esecutive (pignoramenti, telefonate di recupero) sono sospese. Alla fine del piano, Giulia è esdebitata.

8.3 Denuncia per molestia e risarcimento danni

Franco riceve dalle 8:00 del mattino alle 22:00 dieci telefonate al giorno da una società di recupero che lo insulta e minaccia di pignorare la casa. Con l’assistenza di un avvocato, Franco registra le conversazioni e presenta una querela per molestia. Il giudice penale condanna il rappresentante della società ai sensi dell’art. 660 c.p. e, nel processo civile parallelo, riconosce a Franco 3 000 € per danno non patrimoniale, oltre alle spese legali.

8.4 Contestazione della prescrizione

Paolo riceve solleciti per un vecchio contratto telefonico del 2014. L’ultima fattura è stata pagata nel 2015 e non ha più ricevuto solleciti scritti fino al 2025. La prescrizione dei servizi telefonici è quinquennale; dunque il credito è prescritto. L’avvocato invia all’operatore una diffida ad abbandonare ogni pretesa. L’agenzia smette di chiamare e Paolo evita il pagamento.

Conclusione

Le telefonate di recupero crediti possono trasformarsi in un incubo per il debitore. Tuttavia, la normativa italiana offre strumenti efficaci per difendersi e per porre fine a pratiche abusive. Abbiamo visto come il Codice Penale punisca la molestia telefonica , come la licenza TULPS sia indispensabile per operare e come il Garante Privacy sanzioni severamente le violazioni del Registro pubblico delle opposizioni . Le sentenze della Corte di Cassazione puniscono le chiamate insistenti e legittimano la registrazione delle conversazioni . Inoltre, le soluzioni normative più recenti – rottamazione‑quater, stralcio dei mini‑debiti, piani del consumatore e esdebitazione – permettono di ridurre o cancellare il debito e di sospendere le azioni di recupero.

La tutela del debitore richiede tempestività: occorre diffidare l’agenzia, raccogliere prove, presentare reclamo al Garante, denunciare eventuali reati e valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. L’assistenza di un professionista esperto consente di evitare errori, negoziare piani sostenibili e ottenere risarcimenti.

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