Introduzione
Le crisi di liquidità e l’insolvenza costituiscono una delle principali minacce per la sopravvivenza delle imprese italiane. Molte aziende, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni, si trovano a dover affrontare debiti fiscali, bancari e commerciali accumulati nel tempo a causa di congiunture economiche avverse, cali di fatturato o decisioni gestionali errate. L’importanza di intervenire tempestivamente è cruciale: ignorare le procedure previste dalla legge o procrastinare gli adempimenti può condurre a pignoramenti, ipoteche e, nei casi più gravi, alla chiusura definitiva dell’attività. Scopo di questo articolo è fornire un quadro completo, aggiornato a novembre 2025, degli strumenti normativi e giurisprudenziali disponibili per ristrutturare i debiti aziendali, tutelare il patrimonio dell’imprenditore e permettere all’impresa di ripartire.
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerosi interventi di riforma volti a prevenire e gestire tempestivamente la crisi d’impresa, culminati nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) di cui al d.lgs. 14/2019. Le successive modifiche, da ultimo il d.lgs. 136/2024, hanno ampliato le moratorie per i creditori privilegiati e aggiornato le procedure di esdebitazione. Accanto ai rimedi concorsuali, misure straordinarie come la rottamazione quater e il saldo e stralcio consentono di definire i debiti fiscali con agevolazioni significative. Cassazioni recenti hanno delineato i criteri di ammissibilità dei piani e confermato la tutela dell’ordine delle cause legittime di prelazione . Comprendere e saper utilizzare correttamente questi strumenti permette di evitare errori che potrebbero compromettere l’intera strategia difensiva.
Sin dalle prime fasi, è fondamentale avvalersi di professionisti esperti. L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti rappresentano un riferimento in materia di diritto bancario e tributario. Cassazionista con pluriennale esperienza, l’avv. Monardo coordina un team multidisciplinare che opera su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Grazie alla sua competenza, il team è in grado di esaminare gli atti di riscossione, predisporre ricorsi, ottenere sospensioni giudiziali e amministrative e guidare l’imprenditore nelle trattative con i creditori per piani di rientro o accordi di ristrutturazione. L’assistenza spazia dalle soluzioni giudiziali (impugnazioni, opposizioni all’esecuzione, concordati) a quelle stragiudiziali (accordi con l’Agenzia delle Entrate, definizioni agevolate, moratorie bancarie), sempre con approccio personalizzato.
Se ti trovi in difficoltà con debiti aziendali o personali, contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale immediata e personalizzata. Ogni giorno di ritardo può ridurre le possibilità di successo; agire tempestivamente è la chiave per salvare l’impresa e ripartire con serenità.
1. Contesto normativo: l’evoluzione legislativa della crisi d’impresa
La disciplina italiana della crisi d’impresa si è sviluppata in modo significativo negli ultimi quindici anni. Originariamente, le procedure concorsuali erano regolate dalla Legge fallimentare (r.d. 267/1942), che disciplinava il fallimento, il concordato preventivo e l’amministrazione controllata. Con l’emanazione della legge 3/2012 si è introdotta una disciplina speciale per i soggetti non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti), volta a consentire la ristrutturazione o l’esdebitazione dei debiti attraverso piani del consumatore o accordi con i creditori. La crisi economica e finanziaria che ha seguito la pandemia ha reso evidente la necessità di una riforma complessiva, sfociata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022 e più volte corretto e integrato.
1.1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019)
Il CCII rappresenta il punto di riferimento per le procedure concorsuali e di ristrutturazione dei debiti. Tra le principali innovazioni si evidenziano:
- Procedura di allerta e composizione assistita (ora sostituita dalla composizione negoziata), volta a segnalare tempestivamente segnali di crisi e favorire soluzioni stragiudiziali.
- Classificazione delle procedure in procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza: accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore e piani del consumatore.
- Introduzione del concordato minore, riservato ai debitori non fallibili diversi dai consumatori, che possono proporre il pagamento parziale dei creditori con l’assistenza dell’OCC .
- Liquidazione controllata, procedura concorsuale per i soggetti sovraindebitati quando non sia possibile una soluzione concordata .
- Esdebitazione dell’incapiente, istituto che consente al debitore meritevole totalmente privo di beni di ottenere la cancellazione dei debiti residui .
Le modifiche apportate dal d.lgs. 83/2022, dal d.lgs. 149/2022 e, da ultimo, dal d.lgs. 136/2024 hanno adeguato il Codice alle direttive europee e alla giurisprudenza. In particolare, è stata estesa da uno a due anni la moratoria per i creditori privilegiati nei piani del consumatore , sono state precisate le modalità di esdebitazione e si è istituito presso l’Agenzia delle Entrate l’Ufficio Crisi d’impresa, competente a rilasciare i pareri obbligatori per gli accordi di ristrutturazione .
1.2 Legge 3/2012: composizione delle crisi da sovraindebitamento
La legge 3/2012 rappresenta ancora un riferimento per la gestione delle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. Essa prevede tre strumenti principali:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: piano sottoscritto con i creditori, approvato da almeno il 60 % dei crediti, omologato dal tribunale; può prevedere falcidie e dilazioni. Il professionista nominato deve attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
- Piano del consumatore: rivolto esclusivamente ai consumatori, non richiede l’approvazione dei creditori e consente di rinegoziare il debito prevedendo eventuali decurtazioni e moratorie. La Cassazione ha confermato che la moratoria per i creditori privilegiati può essere più lunga di un anno e che la falcidia non necessita del voto dei creditori . Il d.lgs. 136/2024 ha elevato la moratoria fino a due anni .
- Liquidazione del patrimonio: procedura simile al fallimento, riservata ai soggetti incapienti per liberarsi dai debiti mediante la vendita dell’intero patrimonio e la successiva esdebitazione.
1.3 Decreti-legge e normative emergenziali
Accanto alle norme strutturali, negli ultimi anni sono state introdotte misure straordinarie per mitigare gli effetti economici della pandemia e della crisi energetica. Fra queste si ricordano:
- D.l. 118/2021 (convertito in legge 147/2021), che ha introdotto la composizione negoziata della crisi, una procedura volontaria e riservata che consente all’imprenditore di farsi affiancare da un esperto nella ricerca di accordi con i creditori. Il procedimento è gestito attraverso una piattaforma informatica delle Camere di commercio . L’imprenditore mantiene la gestione dell’azienda, mentre l’esperto facilita le trattative e monitora la situazione.
- Decreti “Rottamazione” e “Saldo e stralcio”, che hanno introdotto definizioni agevolate dei debiti fiscali, prevedendo la possibilità di pagare solo il capitale e le spese senza interessi né sanzioni . La rottamazione quater permette la rateizzazione fino a 18 rate con scadenze fissate dal legislatore ; il Milleproroghe 2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti, concedendo la possibilità di presentare la domanda entro il 30 aprile 2025 .
1.4 Jurisprudenza di riferimento
Un’analisi completa non può prescindere dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che ha definito importanti principi applicativi:
- Cass. civ. n. 28574/2025 (Concordato minore): ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione dei privilegi prevista dagli art. 2740 e 2741 c.c. e che la violazione di tale ordine costituisce causa di inammissibilità anche prima dell’omologazione . La sentenza ribadisce la rilevanza del principio di par condicio creditorum e l’obbligo di assicurare ai creditori privilegiati un trattamento preferenziale .
- Cass. civ. n. 9549/2025 (Piano del consumatore): la Corte ha affermato che, nel piano del consumatore, la moratoria per i creditori privilegiati rappresenta un termine iniziale, non un termine massimo. Il debitore deve iniziare a pagare entro un anno ma può estinguere integralmente il credito anche oltre tale periodo . La falcidia e le dilazioni non richiedono il voto dei creditori e la valutazione del giudice si concentra sull’equità della proposta .
- Cass. civ. n. 14835/2025: la Corte ha precisato che l’esdebitazione dell’incapiente prevista dagli art. 278‑282 CCII non si applica retroattivamente ai fallimenti o alle liquidazioni avviate prima dell’entrata in vigore del Codice; per questi casi restano valide le procedure previste dagli art. 142‑144 L. fall. e art. 14‑terdecies L. 3/2012 .
- Corte Costituzionale n. 99/2025: la Consulta ha evidenziato la distinzione tra procedure volte alla continuità aziendale e procedure liquidative, giustificando il possibile sacrificio di alcune tutele dei lavoratori quando l’impresa è in liquidazione, purché sotto il controllo dell’autorità pubblica e nel rispetto degli interessi collettivi .
2. Procedura passo-passo: cosa fare dopo la notifica dell’atto di riscossione
La corretta gestione della crisi inizia dalla prima notifica di un atto di riscossione. Gli imprenditori spesso sottovalutano l’importanza di reagire tempestivamente, commettendo errori che rendono più difficile la difesa successiva. In questa sezione analizziamo le fasi operative dopo la ricezione di una cartella di pagamento o di un’intimazione di pagamento.
2.1 Cartella di pagamento e intimazione di pagamento
Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica una cartella di pagamento, il contribuente dispone di 60 giorni per pagare o impugnare. Trascorso tale termine senza pagamento o ricorso, la cartella diviene esecutiva e il concessionario può avviare l’esecuzione forzata. Se, dopo la cartella, non viene avviato alcun pignoramento entro un anno, il concessionario deve notificare un’intimazione di pagamento (art. 50, comma 2, DPR 602/1973). Tale atto ingiunge al debitore di pagare entro 5 giorni, pena l’avvio dell’esecuzione . La mancata notifica dell’intimazione rende nulli gli atti esecutivi successivi, ma la giurisprudenza è divisa sul suo carattere impugnabile: la Cassazione equipara l’intimazione all’avviso di mora e richiede l’impugnazione entro 60 giorni .
È essenziale verificare la legittimità della notifica e la corretta indicazione di importi e interessi. Inoltre, l’intimazione ha efficacia limitata nel tempo: trascorso un anno senza pignoramenti, occorre una nuova intimazione . Grazie all’assistenza legale, è possibile eccepire in giudizio la nullità dell’atto, chiedere la sospensione dell’esecuzione e contestare l’inesistenza del credito per prescrizione o per mancanza di titolo.
2.2 Pignoramento, fermo amministrativo e ipoteca
Dopo la scadenza dei termini, l’Agente della Riscossione può procedere al pignoramento dei conti correnti, dei beni mobili o immobili, oppure iscrivere fermi amministrativi sui veicoli e ipoteche sugli immobili. Il pignoramento presso terzi (es. banca o clienti) è particolarmente invasivo e può compromettere la continuità aziendale. Anche in questa fase è possibile presentare opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., eccepire il difetto di notifica o l’estinzione del debito e chiedere la sospensione in attesa dell’esito del giudizio di merito.
2.3 Termini e scadenze: tabella riepilogativa
| Atto di riscossione | Termine per agire | Effetti | Rimedi |
|---|---|---|---|
| Cartella di pagamento | 60 giorni per pagare o ricorrere | Dopo 60 giorni diventa esecutiva; può essere iscritto fermo/ ipoteca | Ricorso alla Commissione tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria) per motivi formali o sostanziali |
| Intimazione di pagamento | 60 giorni per impugnare; 5 giorni per pagare | Se non impugnata e non pagata, si avvia l’esecuzione | Opposizione in sede tributaria o civile; contestazione di notifiche o di prescrizione |
| Pignoramento | Opposizione immediata (art. 615 c.p.c.) | Vincolo su conti, beni mobili, immobili | Opposizione all’esecuzione; richiesta di sospensione; conversione del pignoramento |
| Fermo amministrativo | Ricorso entro 60 giorni | Blocco della circolazione del veicolo | Opposizione dinanzi al giudice di pace o alla commissione tributaria |
| Ipoteca | Impugnazione entro 60 giorni | Iscrizione su immobile, vincolo alla vendita | Ricorso per eccesso di potere; opposizione presso la Corte di Giustizia Tributaria |
Le scadenze indicate sono tassative: il mancato rispetto comporta la cristallizzazione del debito e rende più difficile ogni azione successiva. È quindi consigliabile rivolgersi a un professionista subito dopo la notifica, per valutare la strategia più adatta.
3. Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere o definire il debito
Esistono diverse strategie per gestire e ridurre l’esposizione debitoria. La scelta dipende dalla natura del debito (tributario, bancario, commerciale), dall’ammontare, dalla situazione patrimoniale e dai tempi disponibili. Di seguito analizziamo i principali strumenti a disposizione del debitore.
3.1 Impugnazione giudiziale degli atti
L’impugnazione è lo strumento classico per contestare la pretesa creditoria. A seconda della tipologia di debito si ricorre al giudice competente:
- Tribunale civile per contestare le pretese bancarie (es. mutui, leasing, fideiussioni) o per opposizioni all’esecuzione. Ad esempio, è possibile eccepire l’applicazione di interessi usurari o anatocistici, contestare la mancata consegna degli estratti conto o l’illegittima iscrizione di ipoteca.
- Giudice tributario (Corte di Giustizia Tributaria) per contestare cartelle e avvisi dell’Agenzia delle Entrate. Le eccezioni possono riguardare la prescrizione, la decadenza, la mancanza di motivazione, l’inesistenza del titolo o la violazione del contraddittorio.
- Tribunale del lavoro qualora si contestino contributi previdenziali o sanzioni dell’INPS/INAIL.
L’azione giudiziale può essere accompagnata da un’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione, che blocca temporaneamente l’efficacia dell’atto impugnato fino alla decisione di merito. La sospensione richiede la dimostrazione del fumus boni iuris (probabilità di successo) e del periculum in mora (danno grave e irreparabile in caso di prosecuzione dell’esecuzione).
3.2 Definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure di definizione agevolata per i debiti fiscali, con l’obiettivo di permettere ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con uno sconto su interessi e sanzioni. Le principali sono:
- Rottamazione quater: istituita con la legge di Bilancio 2023 e successivamente modificata, consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione, con azzeramento di interessi e sanzioni . Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in massimo 18 rate: le prime due rate (10 % ciascuna) scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le rate successive scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni successivi . Una tolleranza di 5 giorni evita la decadenza per lieve ritardo . Il Milleproroghe 2025 ha riaperto i termini consentendo ai decaduti di essere riammessi presentando domanda entro il 30 aprile 2025 ; dopo la domanda l’Agenzia non può intraprendere nuove azioni esecutive né iscrivere fermi o ipoteche per i debiti interessati .
- Saldo e stralcio: misura straordinaria che consente, ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 € e in grave difficoltà economica, di pagare solo una percentuale del debito in funzione del reddito. È stato introdotto nel 2019 e periodicamente prorogato. Il pagamento estingue il residuo e sospende l’esecuzione. Questa procedura si applica solo a specifiche categorie di debiti (principalmente fiscali e contributivi).
- Definizione agevolata delle controversie tributarie: consente di chiudere un contenzioso pendente versando una percentuale dell’imposta contestata (dal 5 % al 90 % a seconda della fase e dell’esito dei gradi di giudizio). I dettagli delle aliquote variano in base alle normative vigenti e alle ultime leggi di bilancio.
Per aderire alle definizioni agevolate, il contribuente deve presentare apposita domanda entro i termini e, in caso di contenzioso pendente, rinunciare all’impugnazione . È consigliabile richiedere l’assistenza di un professionista per valutare la convenienza economica e verificare la corretta applicazione delle norme.
3.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono strumenti con cui l’imprenditore negozia con i creditori un piano di rientro. L’art. 57 CCII stabilisce che l’accordo può essere proposto dall’imprenditore commerciale o agricolo in stato di crisi o di insolvenza e deve essere sottoscritto da creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti . L’accordo può prevedere la falcidia del debito, dilazioni e la cessione di beni; i creditori non aderenti devono essere soddisfatti integralmente entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti scaduti o entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti . È necessaria la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità dell’accordo .
3.3.1 Modalità di approvazione e parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso di accordi che prevedano il pagamento ridotto delle imposte (c.d. “transazioni fiscali”), l’Agenzia delle Entrate deve esprimere un parere. Dal 1 novembre 2024 questa funzione è svolta dall’Ufficio Crisi d’impresa presso l’Agenzia, istituito dal d.lgs. 136/2024 . L’ufficio rilascia il parere nell’ambito della procedura, verificando che l’importo offerto dallo stato di crisi sia almeno pari all’alternativa liquidatoria e che le ragioni erariali siano tutelate.
3.3.2 Vantaggi e limiti
I principali vantaggi degli accordi di ristrutturazione sono:
- Flessibilità: l’imprenditore può negoziare con i creditori termini personalizzati senza dover coinvolgere tutti i creditori.
- Effetti protettivi: dopo il deposito della domanda e la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive individuali per un periodo determinato (divieto di azioni esecutive).
- Possibilità di finanziamento: il tribunale può autorizzare nuovi finanziamenti prededucibili utili alla continuità aziendale .
Tuttavia l’accordo richiede l’adesione di almeno il 60 % dei crediti, e i creditori non aderenti devono essere soddisfatti integralmente entro tempi ristretti, il che può rendere difficile la formulazione di piani sostenibili. Inoltre, se l’accordo prevede sacrifici per l’Erario, l’Agenzia può esprimere parere negativo.
3.4 Concordato minore (art. 74 CCII)
Il concordato minore è destinato agli imprenditori non fallibili (imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, professionisti) e ai debitori diversi dai consumatori, purché abbiano accesso alla procedura tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il debitore può proporre la soddisfazione parziale dei creditori a condizione di garantire una utilità maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale e può prevedere la suddivisione dei creditori in classi . La partecipazione dei creditori è decisiva: è necessario il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi; in mancanza, il tribunale può comunque omologare se ritiene che i creditori dissenzienti ricevano un trattamento non deteriore rispetto alla soluzione alternativa.
3.4.1 Ruolo del principio di par condicio creditorum
La Cassazione ha ribadito, con la sentenza 28574/2025, che il concordato minore deve rispettare l’ordine di prelazione dei creditori sancito dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e dall’art. 112 CCII. In caso di violazione, il tribunale può dichiarare l’inammissibilità della proposta sin dall’udienza preliminare . Ciò significa che l’imprenditore deve assicurare ai creditori privilegiati un pagamento proporzionato al valore delle garanzie, e solo i creditori chirografari possono subire decurtazioni rilevanti. L’inosservanza di queste regole espone il piano al rigetto.
3.5 Piano del consumatore (art. 67 CCII)
Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. È un piano unilaterale che non richiede il voto dei creditori e viene omologato dal tribunale dopo la verifica della meritevolezza del debitore e della fattibilità del piano. L’art. 67 CCII consente di proporre la falcidia di tutti i debiti (anche di natura privilegiata) purché si preveda una moratoria non superiore a due anni . La Cassazione ha chiarito che la moratoria rappresenta il termine entro cui devono iniziare i pagamenti ai creditori privilegiati ma non quello massimo entro cui devono essere conclusi . Inoltre, la falcidia e la dilazione non necessitano del consenso dei creditori .
3.5.1 Meritevolezza e documentazione
Per accedere al piano del consumatore è necessario dimostrare di essere meritevoli, cioè di non aver determinato l’indebitamento con colpa grave, dolo o frode. Il debitore deve depositare:
- elenco dei creditori e delle somme dovute;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- certificato di stato di famiglia e documentazione relativa al reddito e al patrimonio;
- relazione dell’OCC che illustra le cause dell’indebitamento e l’applicazione delle somme proposte.
Il tribunale valuta la sostenibilità del piano e la buona fede del debitore. In caso di esecuzione conforme, il debitore ottiene l’esdebitazione del residuo. Tuttavia, se emergono irregolarità o comportamenti fraudolenti, il beneficio può essere revocato.
3.6 Liquidazione controllata (art. 268 CCII)
Quando non è possibile un accordo con i creditori o il piano del consumatore, il debitore (o i creditori) possono ricorrere alla liquidazione controllata. L’art. 268 CCII prevede che il giudice, su istanza del debitore o di un creditore che vanti almeno 50.000 € di crediti non pagati, apra la procedura se il patrimonio è sufficiente a soddisfare le spese . Sono esclusi dalla liquidazione: i beni impignorabili (es. strumenti indispensabili per l’attività lavorativa, pensioni, salari, assegni familiari) e i beni di famiglia ex art. 514 c.p.c. Inoltre, gli interessi cessano di maturare dal deposito della domanda, salvo quelli assistiti da privilegio reale . La procedura si conclude con la ripartizione dell’attivo tra i creditori e, se il debitore è meritevole, con l’esdebitazione.
3.7 Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII)
L’esdebitazione dell’incapiente è destinata ai debitori persone fisiche che, al momento della domanda, non possono offrire alcuna utilità ai creditori. L’art. 283 CCII richiede che il debitore sia meritevole, abbia cooperato con l’OCC e non abbia ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti. È necessaria la presentazione di un dettagliato elenco dei debiti, degli atti di straordinaria amministrazione, delle dichiarazioni dei redditi e di una relazione dell’OCC che spieghi le cause dell’indebitamento . Se entro tre anni dall’esdebitazione il debitore ottiene risorse che consentirebbero di soddisfare almeno un decimo dei creditori, questi ultimi possono chiedere la revoca del beneficio . La procedura, fortemente innovativa, consente al soggetto incapiente di liberarsi completamente dai debiti e ripartire.
3.8 Composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021)
La composizione negoziata è uno strumento extragiudiziale introdotto per favorire la prevenzione della crisi e la continuità aziendale. È accessibile a tutti gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in situazioni di squilibrio economico-finanziario ma presentano ancora prospettive di risanamento. La procedura si avvia tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio, dove l’imprenditore compila un test di autodiagnosi e richiede la nomina di un esperto indipendente scelto da un elenco gestito dalle CCIAA. L’esperto, una volta nominato, assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori, senza sostituirlo nella gestione . La procedura è riservata (non comporta l’apertura di una procedura concorsuale) e può culminare in accordi stragiudiziali, moratorie, transazioni o convenzioni con uno o più creditori.
3.8.1 Vantaggi della composizione negoziata
- Tempestività e riservatezza: l’attivazione precoce aiuta a prevenire la crisi e a mantenere riservatezza sulla situazione aziendale, evitando il danno reputazionale.
- Intervento mirato dell’esperto: l’esperto ha il compito di facilitare le negoziazioni, formulare proposte e redigere relazioni periodiche sulla fattibilità delle soluzioni, senza sostituirsi all’imprenditore .
- Sospensione di alcune azioni esecutive: in presenza di elementi concreti, il tribunale può autorizzare la sospensione temporanea delle esecuzioni o l’applicazione di misure protettive.
3.9 Ulteriori strumenti di ristrutturazione
Oltre ai procedimenti principali, esistono altri strumenti che possono essere combinati con le procedure concorsuali:
- Transazioni bancarie: l’imprenditore può negoziare con le banche la rinegoziazione dei mutui, la riduzione dei tassi o la concessione di moratorie; spesso le banche preferiscono ottenere il pagamento, seppur dilazionato, piuttosto che avviare procedure esecutive costose.
- Finanza esterna: la legge consente l’ingresso di nuovi investitori o la concessione di finanziamenti prededucibili autorizzati dal tribunale, che hanno precedenza sui crediti preesistenti .
- Consolidamento dei debiti: attraverso accordi con più creditori (banche e fornitori) è possibile unificare i debiti in un’unica posizione con un tasso medio più basso e rate sostenibili. Questa opzione richiede un’analisi approfondita della situazione economica e patrimoniale.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e altre soluzioni
In questa sezione vengono illustrate le principali alternative e le loro peculiarità. Conoscere le differenze consente al debitore di scegliere la soluzione più adatta alla propria situazione.
4.1 Rottamazione quater: definizione agevolata delle cartelle
La rottamazione quater permette di definire i ruoli affidati all’Agente della Riscossione fino al 30 giugno 2022 (inclusi alcuni carichi 2023) pagando solo imposta e spese esecutive. La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023; tuttavia, il Milleproroghe 2025 consente la riedizione per i contribuenti decaduti, i quali potranno presentare un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2025 . I principali benefici sono:
- Sconto su sanzioni e interessi: si pagano solo capitale e spese, con cancellazione di interessi e sanzioni .
- Rateizzazione fino a 18 rate: prime due rate del 10 % ciascuna con scadenza 31 ottobre e 30 novembre 2023, altre rate quadrimestrali fino a novembre 2026 .
- Tolleranza di 5 giorni: un ritardo inferiore a cinque giorni non fa decadere dalla definizione .
- Sospensione delle azioni esecutive: dopo la presentazione della domanda, l’Agente sospende le procedure esecutive e non iscrive nuovi fermi o ipoteche .
Per accedere, il debitore deve presentare telematicamente l’istanza, rinunciando agli eventuali giudizi pendenti . Se il pagamento avviene regolarmente, le somme residue vengono annullate.
4.2 Saldo e stralcio 2025
Il saldo e stralcio consente ai contribuenti in grave situazione economica di pagare solo una percentuale del debito fiscale e contributivo in base all’ISEE. Per il 2025, la misura prevede:
- Requisito soggettivo: ISEE fino a 20.000 €; presenza di debiti tributari e contributivi affidati all’Agente della Riscossione.
- Percentuali: a seconda dell’ISEE, si paga il 16 %, 35 % o 53 % del debito (variabile secondo la legge vigente), con cancellazione della parte residua e annullamento di sanzioni e interessi.
- Effetti: la presentazione della domanda sospende l’esecuzione e cancella eventuali fermi o ipoteche successivamente al saldo.
Questa misura è rivolta ai contribuenti che non possono accedere alle altre procedure concorsuali e rappresenta una soluzione una tantum. È indispensabile dimostrare la condizione economica attraverso la documentazione ISEE e fornire un piano di pagamento sostenibile.
4.3 Piano del consumatore: esempio pratico e simulazione numerica
Consideriamo un consumatore con debiti complessivi pari a 70.000 €, di cui 30.000 € verso l’erario (IVA e IRPEF) e 40.000 € verso banche e finanziarie. Supponiamo che il suo reddito mensile sia di 1.800 €, con spese vitali pari a 1.200 €, e che disponga di un’auto del valore di 8.000 € e di risparmi per 5.000 €. Non possiede immobili.
Grazie al piano del consumatore, il debitore potrà proporre:
- vendita dell’auto per 8.000 € e destinazione dell’intero importo ai creditori;
- versamento mensile di 200 € per 5 anni (12 mesi × 5 anni = 60 rate → 60 × 200 € = 12.000 €);
- destinazione dei risparmi (5.000 €) ai creditori;
- moratoria di due anni per l’IVA privilegiata , con pagamento rateale a partire dal terzo anno.
Totale offerto: 25.000 € (8.000 € + 12.000 € + 5.000 €). Poiché la liquidazione controllata garantirebbe ai creditori un recupero minore (presumibilmente inferiore a 25.000 € al netto delle spese), il tribunale può omologare il piano. Il debitore, al termine dei pagamenti, ottiene l’esdebitazione del residuo di 45.000 €, ripartendo economicamente.
4.4 Concordato minore: simulazione
Immaginiamo un artigiano con un laboratorio di falegnameria che ha debiti per 200.000 €, di cui 80.000 € verso banche (mutuo ipotecario su capannone), 50.000 € verso fornitori, 40.000 € verso il Fisco e 30.000 € verso dipendenti. Il bene principale è il capannone, valutato 150.000 € e gravato da ipoteca di primo grado per 80.000 €. La attività genera un reddito annuo lordo di 60.000 € con utile netto di 20.000 €.
Il falegname, con l’assistenza di un OCC, propone un concordato minore che prevede:
- mantenimento dell’attività con prosecuzione del lavoro;
- pagamento integrale del debito ipotecario di 80.000 € nei prossimi 10 anni (rate da 8.000 € annui) grazie al reddito generato;
- pagamento del 40 % del debito verso fornitori e dipendenti (32.000 €) grazie alla vendita di un macchinario non essenziale per 20.000 € e alla cessione di un magazzino accessorio per 12.000 €;
- moratoria di due anni per il debito tributario di 40.000 € e pagamento di un 50 % (20.000 €) in cinque anni;
- esdebitazione del residuo dopo la corretta esecuzione del piano.
I creditori sono suddivisi in classi: classe 1 (banca ipotecaria), classe 2 (dipendenti e fornitori), classe 3 (erario). La proposta assicura alla banca il pagamento integrale dell’ipoteca e ai lavoratori un pagamento superiore al valore di liquidazione; i creditori fiscali ottengono più della liquidazione. Se la maggioranza delle classi approva, il tribunale può omologare il concordato .
4.5 Liquidazione controllata: simulazione
Supponiamo un piccolo imprenditore che ha cessato l’attività e non è riuscito a pagare debiti per 100.000 € (50.000 € verso banche, 30.000 € verso fornitori, 20.000 € verso l’Erario). Il patrimonio residuo consiste in un’auto del valore di 6.000 € e in alcuni arredi domestici. Non possiede immobili. Il creditore più importante (banca) richiede l’apertura della liquidazione controllata. Poiché il debito supera la soglia dei 50.000 € e il patrimonio è insufficiente a coprire i costi, l’OCC può attestare l’assenza di beni utilmente liquidabili e il tribunale può respingere la domanda; in alternativa, se il valore dell’auto e dei redditi futuri è sufficiente, dispone la liquidazione con vendita dell’auto e prelievo di una quota del reddito futuro per tre anni. Al termine, il debitore potrà ottenere l’esdebitazione.
5. Errori comuni e consigli pratici
In questo paragrafo elenchiamo gli errori più frequenti che imprenditori e professionisti commettono quando affrontano la crisi e i consigli pratici per evitarli.
5.1 Posticipare l’intervento
Molti imprenditori si rivolgono al professionista solo quando la situazione è già degenerata (pignoramenti, ipoteche, blocco dei conti). Ritardare l’azione riduce le soluzioni disponibili e aumenta i costi. Consiglio: attivarsi ai primi segnali di crisi (ritardi nei pagamenti, diminuzione del fatturato, notifica di cartelle), richiedendo una consulenza per analizzare i debiti e predisporre un piano.
5.2 Non verificare la correttezza degli atti
Spesso si dà per scontato che le cartelle, gli avvisi e le intimazioni siano corretti, mentre in molti casi contengono errori di notifica, importi errati, prescrizione o illegittima applicazione di interessi anatocistici. Consiglio: affidare a un legale l’esame degli atti ricevuti per individuare vizi formali e sostanziali che possono portare all’annullamento o alla riduzione del debito.
5.3 Ignorare i termini processuali
Come evidenziato nella tabella dei termini, la legge prevede scadenze perentorie per impugnare. Il mancato rispetto porta alla perdita del diritto di difesa. Consiglio: annotare tutte le scadenze e agire entro i termini, incaricando un professionista per la redazione di ricorsi o istanze di sospensione.
5.4 Trascurare l’aspetto fiscale e contabile
La ristrutturazione dei debiti ha riflessi fiscali (ad es. imposizione sul reddito, IVA, IRAP) e contabili (scritture, bilanci). È quindi importante coinvolgere sin da subito un commercialista esperto per elaborare bilanci realistici, calcolare eventuali vantaggi fiscali (deducibilità delle perdite su crediti) e pianificare la gestione degli ammortamenti o delle plusvalenze derivanti da cessioni di beni.
5.5 Non considerare tutte le opzioni disponibili
Molti imprenditori pensano che la liquidazione sia l’unica via d’uscita. In realtà esistono numerose alternative: accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, saldo e stralcio, transazioni fiscali, composizione negoziata. Consiglio: valutare con il professionista tutte le procedure, comparando costi, tempistiche, requisiti e vantaggi.
6. Tabelle riepilogative
Per agevolare la consultazione, riportiamo di seguito alcune tabelle di sintesi delle principali norme e strumenti difensivi.
6.1 Principali procedure e requisiti
| Procedura | Soggetti ammessi | Condizioni principali | Vantaggi | Normativa |
|---|---|---|---|---|
| Accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) | Imprenditori commerciali o agricoli, anche non fallibili | Adesione di almeno il 60 % dei crediti; soddisfacimento integrale dei non aderenti entro 120 giorni dall’omologazione ; relazione di professionista | Evita procedure concorsuali, consente falcidie e moratorie; sospende azioni esecutive | Art. 57 CCII; d.lgs. 136/2024 (parere Ufficio Crisi) |
| Concordato minore (art. 74 CCII) | Imprenditori non fallibili; debitori diversi dai consumatori | Proposta di soddisfazione non inferiore alla liquidazione; voto favorevole dei creditori; rispetto dell’ordine di prelazione | Continuazione dell’attività, pagamento rateizzato e falcidiato; esdebitazione residua | Art. 74 CCII; Cass. 28574/2025 |
| Piano del consumatore (art. 67 CCII) | Consumatori sovraindebitati | Meritevolezza; relazione dell’OCC; piano unilaterale omologato dal tribunale | Non richiede voto dei creditori; falcidia totale; moratoria fino a 2 anni | Art. 67 CCII; Cass. 9549/2025 |
| Liquidazione controllata (art. 268 CCII) | Debitori non fallibili insolventi | Crediti superiori a 50.000 €; beni idonei alla liquidazione ; esclusione beni impignorabili | Procedura concorsuale residuale; estinzione dei debiti residui con esdebitazione | Art. 268 CCII |
| Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) | Persone fisiche incapienti | Meritevolezza; impossibilità di offrire utilità ai creditori; relazione OCC | Liberazione totale dai debiti; possibile revoca se sopravvengono risorse | Art. 283 CCII |
| Composizione negoziata | Imprenditori commerciali e agricoli in crisi | Attivazione tramite piattaforma; test di autodiagnosi; nomina esperto; redazione di un piano | Riservatezza; negoziazione assistita; protezione da azioni esecutive | D.l. 118/2021 e successive modifiche |
6.2 Definizioni agevolate e misure straordinarie
| Misura | Soggetti beneficiari | Durata e termini | Vantaggi | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione quater | Tutti i contribuenti con ruoli affidati fino al 30 giugno 2022 | Domanda originaria entro 30 aprile 2023; riapertura per decaduti fino al 30 aprile 2025 | Pagamento di solo capitale e spese; cancellazione di interessi e sanzioni; rate fino a 18 con tolleranza di 5 giorni | Legge di Bilancio 2023; Milleproroghe 2025 |
| Saldo e stralcio | Contribuenti con ISEE ≤ 20.000 € in grave difficoltà economica | Variabile a seconda della legge in vigore (cadenza 2019-2025) | Pagamento di una percentuale del debito (16 %-53 %); annullamento del residuo | Decreti su saldo e stralcio (legge 145/2018 e successive) |
| Definizione agevolata controversie tributarie | Contribuenti con contenzioso in corso | Domande fissate dalle leggi di bilancio; percentuali dal 5 % al 90 % | Estinzione della lite tributaria con pagamento ridotto | Leggi di bilancio (2023-2025) |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Chi può accedere al piano del consumatore?
Il piano del consumatore è destinato a persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari e non per attività d’impresa. È necessario dimostrare la meritevolezza, ossia l’assenza di colpa grave o frode, e presentare tutta la documentazione patrimoniale e reddituale. Il tribunale valuta la fattibilità del piano e può omologarlo senza il voto dei creditori .
2. Quali sono i requisiti per il concordato minore?
Possono accedere al concordato minore gli imprenditori non fallibili e i debitori diversi dai consumatori. È richiesta la nomina di un OCC, la predisposizione di un piano che assicuri ai creditori un’utilità non inferiore alla liquidazione e il rispetto dell’ordine di prelazione tra creditori . Il piano deve essere approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi, salvo l’omologazione coattiva del giudice.
3. In che cosa consiste la composizione negoziata della crisi?
È una procedura volontaria e riservata che consente all’imprenditore in crisi di nominare un esperto indipendente il quale lo assiste nella ricerca di accordi con i creditori. La richiesta avviene attraverso la piattaforma delle Camere di commercio; la procedura non è concorsuale e consente di prevenire la crisi mantenendo la gestione dell’azienda . Eventuali misure protettive sono autorizzate dal tribunale.
4. Che differenza c’è tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo?
L’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione del 60 % dei creditori e non coinvolge necessariamente tutti i creditori; è uno strumento flessibile e rapido, ma i creditori non aderenti devono essere pagati integrallyal per cento . Il concordato preventivo (disciplina non trattata in dettaglio in questo articolo) è invece una procedura pubblica in cui tutti i creditori sono coinvolti, con votazione e controllo giudiziario più stringente. Il concordato minore è una versione semplificata del concordato preventivo per soggetti non fallibili.
5. È possibile mantenere l’azienda durante la procedura di concordato minore?
Sì. Il concordato minore è pensato per favorire la prosecuzione dell’attività. Il piano può prevedere la continuità aziendale, la moratoria sui debiti e la vendita di beni non essenziali. È tuttavia necessario che il piano assicuri ai creditori un risultato migliore rispetto alla liquidazione .
6. Quali debiti rientrano nella rottamazione quater?
Rientrano i carichi affidati all’Agente della Riscossione fino al 30 giugno 2022 (o 2023 per alcune fattispecie). Non sono inclusi i debiti relativi a risorse proprie dell’UE, multe stradali e altre entrate non tributarie. La rottamazione consente di pagare solo capitale e spese eliminando interessi e sanzioni .
7. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
Il mancato o tardivo pagamento oltre cinque giorni comporta la decadenza dalla definizione agevolata e il ripristino degli importi originari. Le somme versate restano acquisite a titolo di acconto. Tuttavia, per i decaduti, la legge Milleproroghe 2025 permette di presentare una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 .
8. Posso chiedere l’esdebitazione se sono fallito da diversi anni?
Chi è stato assoggettato a fallimento o liquidazione prima dell’entrata in vigore del CCII deve seguire le regole previgenti (artt. 142‑144 L. fall.; art. 14‑terdecies L. 3/2012). La Cassazione ha stabilito che le nuove norme dell’esdebitazione (artt. 278‑282 CCII) non si applicano retroattivamente .
9. L’intimazione di pagamento può essere impugnata?
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’intimazione di pagamento è un atto equiparabile all’avviso di mora e deve essere impugnata entro 60 giorni . La mancata impugnazione rende definitivo il debito. Tuttavia vi è orientamento minoritario che ritiene l’intimazione un atto meramente sollecitatorio. In ogni caso, se vengono riscontrati vizi di notifica o mancanza di un titolo valido, è opportuno proporre ricorso.
10. È possibile sospendere il pignoramento in presenza di un piano di ristrutturazione?
Sì. A determinate condizioni, il tribunale può sospendere o non autorizzare pignoramenti durante le procedure di ristrutturazione. Nel caso di accordi di ristrutturazione o concordati, la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese può inibire nuove azioni esecutive; nella composizione negoziata, il tribunale può concedere misure protettive su richiesta dell’imprenditore .
11. Come viene calcolata la meritevolezza nel piano del consumatore?
La meritevolezza riguarda la condotta del debitore nel contrarre i debiti e nel cercare di ripagarli. Il giudice valuta se il debitore ha agito con diligenza, se ha fatto ricorso a prestiti in modo responsabile, se ha tentato di evitare l’indebitamento e se la sua situazione è dovuta a cause indipendenti dalla sua volontà (es. perdita del lavoro, malattia). Documentare pagamenti regolari, comunicazioni con i creditori e assenza di operazioni fraudolente aiuta a dimostrare la meritevolezza.
12. È possibile includere i debiti fiscali nel concordato minore?
Sì. I debiti fiscali possono essere inclusi nei piani di concordato minore e accordi di ristrutturazione, purché si garantisca all’Erario una somma non inferiore a quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale. L’Agenzia delle Entrate partecipa come creditore e può esprimere il proprio voto; dal 1 novembre 2024 il parere è di competenza dell’Ufficio Crisi d’impresa .
13. Cosa significa “ordine di prelazione” e perché è importante?
L’ordine di prelazione indica la gerarchia con cui i creditori devono essere soddisfatti: prima i creditori con privilegio speciale o pegno, poi quelli con privilegio generale, infine i creditori chirografari. La Cassazione ha ribadito che, nel concordato minore, il rispetto dell’ordine di prelazione è essenziale e la sua violazione è motivo di inammissibilità . Il debitore deve quindi strutturare il piano in modo da pagare per primi i creditori privilegiati.
14. È possibile chiedere un finanziamento durante la procedura di ristrutturazione?
Sì. Il tribunale può autorizzare nuovi finanziamenti funzionali alla continuità aziendale. Tali finanziamenti sono prededucibili, cioè hanno privilegio di pagamento rispetto ai crediti preesistenti . Ciò significa che l’azienda può ottenere liquidità per proseguire l’attività mentre negozia con i creditori.
15. Quali beni sono esclusi dalla liquidazione controllata?
Sono esclusi i beni impignorabili, come gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione, pensioni, stipendi, assegni familiari, nonché i beni rientranti nella categoria dei “beni mobili assolutamente impignorabili” (art. 514 c.p.c.). Inoltre, in molti casi il giudice consente al debitore di conservare beni necessari alla vita dignitosa propria e della famiglia .
16. Quali sono le differenze tra esdebitazione dell’incapiente e esdebitazione ordinaria?
La esdebitazione ordinaria (artt. 278‑282 CCII) richiede che il debitore abbia eseguito almeno in parte il piano o la liquidazione, dimostrando il pagamento di una percentuale dei debiti. L’esdebitazione dell’incapiente, invece, si applica a chi non può offrire alcuna utilità: è concessa una sola volta, richiede la meritevolezza e la collaborazione piena con l’OCC . Se entro tre anni emergono risorse sufficienti per soddisfare almeno un decimo dei creditori, l’esdebitazione può essere revocata .
17. È possibile proporre un piano del consumatore per debiti misti (fiscali e bancari)?
Sì. Il piano del consumatore può includere debiti di qualsiasi natura purché contratti per esigenze personali. L’importante è dimostrare che i debiti non derivano da attività imprenditoriali e che la proposta assicuri una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione .
18. Quanto dura la procedura di composizione negoziata?
La durata dipende dalla complessità delle trattative e può variare da pochi mesi a oltre un anno. Non vi sono termini rigidi, ma l’esperto redige relazioni periodiche e può proporre la chiusura se non emergono prospettive di accordo. Il decreto prevede la possibilità di proroga se le trattative sono in corso e finalizzate all’accordo .
19. Se il piano del consumatore viene bocciato, posso riproporlo?
Sì, ma è necessario modificare la proposta in modo sostanziale, tenendo conto delle motivazioni del rigetto (ad es. aumento del contributo, modifica della durata, inclusione di nuovi beni). La meritevolezza va nuovamente dimostrata e l’OCC deve attestare la fattibilità del nuovo piano.
20. L’accordo di ristrutturazione può essere combinato con la composizione negoziata?
In teoria sì: l’imprenditore può iniziare con la composizione negoziata per verificare la disponibilità dei creditori e successivamente depositare un accordo di ristrutturazione se si raggiunge il quorum richiesto. Il lavoro dell’esperto e le trattative possono facilitare la raccolta delle adesioni. È tuttavia necessario valutare costi e tempi delle due procedure.
8. Conclusione
La ristrutturazione dei debiti aziendali rappresenta un’opportunità concreta per salvaguardare il patrimonio dell’imprenditore, preservare l’attività e garantire ai creditori una soddisfazione equa. Grazie alle procedure introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e alle misure straordinarie di definizione agevolata, oggi è possibile affrontare la crisi in modo ordinato, con tutela del lavoro e dell’interesse pubblico. Le recenti pronunce della Cassazione – sul rispetto dell’ordine di prelazione nel concordato minore , sulla moratoria nei piani del consumatore , sull’applicabilità dell’esdebitazione – offrono indicazioni chiare agli operatori e ai tribunali.
Agire tempestivamente è la chiave del successo: attendere l’ultima fase della crisi può ridurre drasticamente le possibilità di ristrutturazione. Per questo motivo è essenziale rivolgersi a professionisti competenti. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con esperienza ventennale nel diritto bancario e tributario, è affiancato da un team di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale. In qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario di un OCC ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo offre un servizio completo: analisi degli atti, predisposizione di ricorsi e opposizioni, negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate, redazione di piani del consumatore e concordati minori, assistenza nella composizione negoziata e nel reperimento di finanziamenti prededucibili.
Se stai affrontando una situazione di sovraindebitamento o hai ricevuto notifiche di cartelle, intimazioni o pignoramenti, non aspettare. Ogni giorno può essere determinante. Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Insieme, potrai superare la crisi, tutelare la tua impresa e ripartire con una nuova prospettiva.