Introduzione
Ricevere un avviso di intimazione di pagamento può rappresentare per imprenditori, professionisti e privati un momento di forte apprensione. Si tratta dell’atto con cui l’Agente della riscossione sollecita il debitore a versare quanto dovuto entro cinque giorni, preannunciando l’avvio di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. Ignorare la comunicazione o commettere errori nella gestione del debito può comportare la cristallizzazione della pretesa fiscale e l’avvio di azioni esecutive sulla propria casa, sul conto corrente o sullo stipendio.
L’articolo che stai leggendo intende guidarti attraverso la disciplina aggiornata a novembre 2025, spiegando cosa succede dal momento della notifica dell’intimazione fino al pignoramento e come difendersi efficacemente. Vedrai:
- Quali sono le norme che regolano la riscossione e l’intimazione (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 110/2024, D.Lgs. 33/2025 e altre).
- Cosa hanno stabilito le più recenti sentenze di Cassazione (in particolare le decisioni 6436/2025 e 20476/2025).
- Quali sono i termini per pagare, impugnare e far valere la prescrizione.
- Come si svolge la procedura esecutiva (precetto, pignoramento mobiliare, pignoramento presso terzi e immobiliare).
- Come funzionano le rateizzazioni, la definizione agevolata (rottamazione) e gli strumenti della crisi da sovraindebitamento.
- Gli errori da evitare e i consigli operativi per proteggere reddito e patrimonio.
Perché affidarsi ad un professionista
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – avvocato cassazionista con oltre vent’anni di esperienza in diritto bancario e tributario – coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi a livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua competenza, lo Studio Monardo può:
- Analizzare la cartella, l’accertamento esecutivo o l’intimazione ricevuta e verificare vizi formali (notifica, motivazione) o sostanziali (prescrizione, errore di calcolo).
- Predisporre ricorsi al giudice tributario o opposizioni all’esecuzione per bloccare l’attività di riscossione.
- Richiedere rateizzazioni o definizioni agevolate (rottamazione) per ridurre interessi, sanzioni e aggio.
- Negoziare piani di rientro con l’Agente della riscossione o con gli istituti finanziari.
- Attivare procedure di sovraindebitamento o accordi di ristrutturazione per ridurre o cancellare i debiti fiscali, bancari e commerciali.
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1. Contesto normativo: quando e perché nasce l’intimazione
1.1 Dal ruolo all’intimazione: cosa dice il D.P.R. 602/1973
Il decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 (Testo Unico sulla riscossione) costituisce il pilastro normativo della riscossione esattoriale. I passaggi principali sono:
- Affidamento del ruolo e notifica della cartella. Il creditore (Agenzia delle Entrate o altro ente) iscrive il carico nel ruolo; l’Agente della riscossione notifica quindi la cartella di pagamento al debitore. In caso di avviso di addebito INPS o accertamento esecutivo ex art. 29 D.L. 78/2010, l’atto contiene già l’intimazione a pagare e funge da titolo esecutivo .
- Termine di 60 giorni. Dal momento della notifica della cartella o dell’accertamento, il debitore ha 60 giorni per pagare o impugnare l’atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Trascorso tale termine senza pagamento, l’Agente può avviare l’esecuzione forzata.
- Notifica dell’intimazione dopo 1 anno. Se entro un anno dalla notifica della cartella l’Agente non ha avviato l’espropriazione, è obbligato a notificare un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni, prima di procedere all’esecuzione . Questa intimazione, prevista dall’art. 50, comma 2, DPR 602/1973, serve ad aggiornare l’importo dovuto (inclusi interessi, aggio e spese) e a sollecitare il pagamento.
- Validità dell’intimazione. L’intimazione ha efficacia per un anno; se l’espropriazione non inizia entro tale periodo, l’Agente deve notificare una nuova intimazione .
- Procedure esecutive. Trascorsi i cinque giorni senza pagamento o impugnazione, l’Agente può procedere con il pignoramento, l’iscrizione di ipoteca, il fermo amministrativo o altre misure cautelari.
Attenzione: la legge (art. 50 DPR 602/1973) non prevede una proroga del termine annuale. Se l’Agente procede all’espropriazione senza aver prima inviato l’intimazione o se l’intimazione è scaduta, l’esecuzione è viziata e può essere annullata dal giudice.
1.2 La riforma del 2024 (D.Lgs. 110/2024) e il riordino della riscossione
Il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 ha dato attuazione alla legge delega 111/2023 e ha introdotto disposizioni di riordino del sistema nazionale della riscossione. Tra le novità più rilevanti, alcune riguardano direttamente l’intimazione:
- In caso di discarico dei carichi (cancellazione delle quote ritenute non più riscuotibili), l’ente creditore può riaffidare all’Agenzia delle entrate‑Riscossione i carichi qualora emergano nuovi elementi reddituali o patrimoniali. L’azione di recupero deve essere preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell’avviso di intimazione di cui all’articolo 50 del DPR 602/1973 . Ciò rafforza il ruolo della intimazione come passaggio obbligatorio prima dell’esecuzione anche nelle ipotesi di riaffidamento dei carichi discaricati.
- Il decreto ha introdotto meccanismi di discarico automatico e di controllo delle quote affidate che non risultino riscosse entro il quinto anno. Anche in questi casi, prima della prosecuzione dell’azione esecutiva dopo il riaffidamento, occorre notificare l’avviso di intimazione .
1.3 Il Testo Unico sui versamenti e sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025)
Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026, ha riordinato organicamente le norme sui versamenti e sulla riscossione. Il nuovo Testo Unico dedica numerosi titoli alla riscossione spontanea e coattiva, integrando molte disposizioni del DPR 602/1973. Secondo quanto riportato da Quotidianopiù, il decreto stabilisce che dal 1° gennaio 2026 si applicheranno le nuove regole sui versamenti con F24, F23, sui rimborsi e sulla riscossione delle singole imposte . Nel contesto dell’intimazione:
- Il nuovo Testo Unico ribadisce che l’avviso di intimazione costituisce atto presupposto per l’esecuzione forzata e che la sua omissione comporta la nullità del pignoramento.
- Vengono riordinate le procedure di notifica degli atti e di pignoramento presso terzi, richiamando le norme del codice di procedura civile per gli atti esecutivi.
Sebbene il D.Lgs. 33/2025 entrerà in vigore nel 2026, è importante conoscerne fin d’ora le novità perché potranno incidere su pignoramenti avviati nel 2026 e sulla gestione delle intimazioni notificate a fine 2025.
1.4 Concentrazione della riscossione nell’accertamento (art. 29 DL 78/2010)
Il decreto‑legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 122/2010, ha introdotto la concentrazione della riscossione nell’accertamento. L’art. 29 stabilisce che gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate devono contenere l’intimazione ad adempiere e diventano esecutivi scaduto il termine per proporre ricorso; trascorsi trenta giorni dal termine per il pagamento, la riscossione viene affidata all’Agente anche ai fini dell’esecuzione forzata . La norma prevede inoltre che decorso un anno dalla notifica dell’accertamento esecutivo, l’espropriazione forzata è preceduta dall’avviso di cui all’art. 50 DPR 602/1973 . In pratica, anche per gli avvisi di accertamento esecutivo vale il principio della intimazione obbligatoria dopo un anno.
1.5 Altri atti della riscossione: ipoteca, fermo e pignoramento presso terzi
Oltre alla procedura ordinaria di esecuzione forzata, il DPR 602/1973 prevede strumenti cautelari che possono precedere o affiancare il pignoramento:
- Iscrizione di ipoteca (art. 77). Dopo il decorso del termine di 60 giorni previsto per pagare, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. L’agente può iscrivere ipoteca solo per debiti di importo pari o superiore a 20.000 euro; prima di procedere deve inviare un preavviso di trenta giorni . L’espropriazione immobiliare può avvenire solo se il debito supera 120.000 euro ed è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi .
- Fermo amministrativo su veicoli (art. 86). Trascorsi i 60 giorni, l’agente può iscrivere un fermo sui veicoli, navi o aeromobili intestati al debitore, previa notifica di un preavviso con un termine di 30 giorni per pagare . Circolare liberamente con un veicolo sottoposto a fermo comporta sanzioni amministrative.
- Pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72‑bis). In forza di questa norma, l’agente può intimare direttamente ai terzi debitori (banche, datori di lavoro) di versare a sé le somme dovute al contribuente. I crediti già maturati devono essere versati entro 60 giorni; i crediti futuri devono essere pagati alla scadenza .
- Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 72‑ter). Le somme derivanti da stipendi e pensioni possono essere pignorate nei limiti previsti: 1/10 per importi fino a 2.500 euro, 1/7 per importi tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per importi superiori. L’ultimo emolumento accreditato sul conto corrente rimane impignorabile .
1.6 I limiti di pignorabilità del codice di procedura civile
Oltre alle norme speciali in materia tributaria, si applicano i principi generali del codice di procedura civile (c.p.c.). L’art. 545 stabilisce che alcuni crediti sono assolutamente impignorabili, come i crediti alimentari; i sussidi di grazia, maternità, malattia o funerale; le somme dovute da privati a titolo di stipendio o salario sono pignorabili nella misura di un quinto per tributi dovuti allo Stato o agli enti locali . Le pensioni non sono pignorabili per un ammontare pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; l’eccedenza è pignorabile nei limiti previsti . Qualsiasi pignoramento che superi tali limiti è parzialmente inefficace e può essere annullato .
Queste norme proteggono il reddito minimo vitale e devono essere rispettate anche nelle procedure esecutive tributarie. L’Agente della riscossione, qualora superi tali limiti, può essere contestato con ricorso al giudice dell’esecuzione.
2. Giurisprudenza recente: la nuova natura dell’intimazione
2.1 Orientamenti precedenti (fino al 2024)
Per anni la giurisprudenza si è divisa sulla natura dell’intimazione di pagamento. Alcune sentenze ritenevano che si trattasse di un atto meramente sollecitatorio e non di un autonomo atto impugnabile; di conseguenza, si riteneva che il debitore potesse contestare vizi della cartella (ad esempio la prescrizione) anche successivamente, impugnando direttamente il pignoramento. L’ordinanza Cass. 17 giugno 2024 n. 16473 aveva confermato questa impostazione, affermando che l’intimazione non fosse equiparabile all’avviso di mora e che l’impugnazione fosse facoltativa .
2.2 La svolta: sentenza 11 marzo 2025 n. 6436
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6436/2025, ha cambiato radicalmente orientamento. La Corte ha stabilito che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, DPR 602/1973 è un atto riconducibile tra quelli impugnabili autonomamente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. L’intimazione, infatti, è equiparata all’“avviso di mora”, contiene l’aggiornamento dell’importo e l’avvertimento di procedere all’espropriazione forzata; per questo motivo va impugnata entro i termini di legge . La Corte ha anche precisato che, se il contribuente non contesta tempestivamente l’intimazione (per esempio per far valere la prescrizione), l’eccezione di prescrizione diventa inammissibile in un successivo giudizio contro il pignoramento .
La sentenza 6436/2025 ha provocato un “terremoto” interpretativo: ciò che prima era una facoltà è diventato un vero e proprio onere. Dal 2025, chi riceve un’intimazione deve impugnare l’atto entro 60 giorni se ritiene il debito prescritto o viziato; in caso contrario, il debito si cristallizza e non sarà più possibile eccepire la prescrizione o altri vizi.
2.3 La conferma: sentenza 21 luglio 2025 n. 20476
Pochi mesi dopo, la Suprema Corte è tornata sul tema con la sentenza n. 20476/2025. Essa ha ribadito che l’intimazione non è un semplice sollecito ma un atto autonomamente impugnabile e che la mancata impugnazione determina la definitività del debito. La Corte ha avvertito che un contribuente non può ignorare l’intimazione confidando sulla prescrizione: se non propone ricorso nei termini, il debito, anche se prescritto, “resuscita” e diventa esigibile . L’effetto sanante riguarda non solo la prescrizione ma qualsiasi vizio della cartella, inclusi eventuali errori di notifica .
Gli operatori parlano di effetto cristallizzante: il debito si consolida e l’Agente può procedere all’espropriazione senza ulteriori contestazioni. La sentenza ha suscitato discussioni accese ma è ormai orientamento consolidato; lo confermano altre pronunce del 2025 e del 2026. I contribuenti devono quindi agire tempestivamente e non attendere il pignoramento per opporsi.
2.4 Impugnabilità degli altri atti: art. 19 D.Lgs. 546/1992
Il decreto legislativo 546/1992 (processo tributario) elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario: l’avviso di accertamento, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione di ipoteca, il fermo amministrativo e “ogni altro atto per il quale la legge ne prevede l’autonoma impugnabilità” . Con le sentenze del 2025, la Cassazione ha fatto rientrare l’intimazione in questa categoria residuale, assimilando l’intimazione all’avviso di mora.
Di conseguenza:
- La mancata impugnazione dell’intimazione nei termini comporta la decadenza da qualsiasi eccezione relativa ai vizi della cartella o dell’accertamento.
- L’impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica, con atto di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente.
- L’atto va notificato all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e all’ente impositore. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione qualora il giudice lo ritenga opportuno, su istanza del contribuente.
2.5 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.)
Oltre al ricorso tributario, esistono rimedi nel codice di procedura civile:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): è lo strumento con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata o la pignorabilità dei beni. Se l’esecuzione non è ancora iniziata (per es. si contesta il precetto), l’opposizione si propone con citazione davanti al giudice competente. Il giudice può sospendere l’efficacia del titolo se ricorrono gravi motivi . Se l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale fissa un termine perentorio per la citazione; l’opposizione è inammissibile se proposta dopo l’ordinanza di vendita, salvo fatti sopravvenuti .
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda i vizi formali del titolo o del precetto. Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto, oppure, se l’esecuzione è già iniziata, entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione . È il rimedio per contestare ad esempio la mancanza di forma dell’intimazione o la notifica irregolare del pignoramento.
Questi rimedi coesistono con il ricorso tributario: se l’intimazione contiene vizi formali non deducibili in sede tributaria (es. mancanza della relata di notifica), occorre proporre l’opposizione ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c. Dinanzi ai dubbi, è opportuno farsi assistere da un avvocato per scegliere la via corretta.
3. Procedura passo per passo: dal ricevimento dell’intimazione al pignoramento
3.1 Notifica della cartella o dell’avviso di accertamento
La procedura di riscossione inizia con la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo. Ecco i passaggi fondamentali:
- Emissione del ruolo o dell’avviso esecutivo. L’ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc.) forma il ruolo e lo consegna all’Agente della riscossione. In alternativa emette un avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell’art. 29 DL 78/2010, contenente già l’intimazione ad adempiere .
- Notifica. La cartella è notificata tramite ufficiale giudiziario, messo comunale o servizio postale. Per gli avvisi esecutivi l’invio può avvenire anche tramite raccomandata. È fondamentale controllare la regolarità della notifica (corretto indirizzo, destinatario, firme), perché un vizio può invalidare l’atto.
- Termine di 60 giorni per pagare o ricorrere. Dopo la notifica, il contribuente dispone di 60 giorni per pagare o per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. In questo periodo l’Agente non può procedere ad azioni esecutive.
Se il pagamento avviene entro 60 giorni, l’esazione si chiude. Se viene presentato ricorso, l’esecuzione è sospesa fino alla decisione. Se, invece, il termine decorre inutilmente senza pagamento o ricorso, il credito diventa esigibile e si apre la strada all’espropriazione.
3.2 Decorso dei 12 mesi: notifica dell’intimazione di pagamento
Se l’Agente non avvia l’espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella o dell’avviso esecutivo, deve notificare l’intimazione di pagamento. L’atto deve contenere:
- L’indicazione delle cartelle o degli avvisi presupposti, con importi aggiornati.
- L’ordine di pagamento entro 5 giorni dalla notifica.
- L’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà ad espropriazione forzata.
- Le informazioni sulla possibilità di chiedere la rateizzazione o la definizione agevolata.
L’intimazione è quindi un ultimo avvertimento, ma comporta gravi conseguenze: se il debitore non paga né impugna, l’Agente potrà procedere con il pignoramento. L’atto è valido per un anno; se l’espropriazione non viene iniziata entro questo termine, occorre una nuova intimazione .
3.3 La reazione entro 5 giorni
Dal momento della notifica dell’intimazione, il contribuente dispone di 5 giorni per:
- Pagare integralmente il debito. Il pagamento estingue il carico e impedisce l’esecuzione.
- Chiedere la rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973). La domanda di dilazione, se accettata, sospende l’esecuzione; il versamento della prima rata fa cessare l’efficacia dell’intimazione, ma la decadenza dal piano per mancato pagamento di cinque rate comporta la ripresa delle misure esecutive .
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per contestare la legittimità dell’intimazione (entro 60 giorni). Il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione, ma il giudice può concedere la sospensiva su istanza motivata.
- Attivare procedimenti stragiudiziali (istanza di autotutela all’ente impositore, richiesta di definizione agevolata, presentazione di una procedura di sovraindebitamento).
Ignorare l’intimazione è estremamente pericoloso: come visto, la mancata impugnazione comporta la cristallizzazione del debito e preclude successivi rimedi.
3.4 Avvio del pignoramento
Trascorso il termine di 5 giorni senza pagamento né sospensioni, l’Agente può avviare la espropriazione forzata. Questo avviene mediante notifica del precetto e successivo pignoramento, secondo le regole del codice di procedura civile.
3.4.1 Precetto (art. 480 c.p.c.)
Il precetto è un atto formale con cui il creditore intima al debitore di soddisfare l’obbligazione risultante dal titolo (cartella, avviso esecutivo o sentenza) entro un termine non inferiore a 10 giorni, avvertendo che, in caso contrario, si procederà con l’esecuzione forzata . L’atto deve indicare le parti, la data di notificazione del titolo, l’indirizzo del creditore, le somme dovute e l’avviso sulla possibilità per il debitore di accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o di consumatore. Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla sua notifica . In ambito tributario, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione notifica spesso un precetto unico che contiene più carichi.
3.4.2 Pignoramento mobiliare (art. 492 c.p.c.)
Il pignoramento mobiliare presso il debitore è eseguito dall’ufficiale giudiziario nel luogo in cui il debitore si trova (abitazione o sede dell’impresa). L’atto consiste in:
- Invito al debitore a non sottrarre i beni e a indicare un domicilio o un indirizzo PEC per le comunicazioni successive.
- Elenco dei beni pignorati con descrizione dettagliata.
- Avviso che il debitore può versare una somma pari al valore dei beni per liberare il pignoramento (conversione ex art. 495 c.p.c.) .
- Invito a indicare altri beni se quelli pignorati sono insufficienti.
Il pignoramento mobiliare è raramente usato in ambito tributario perché il valore dei beni mobili spesso non copre il debito e la procedura è onerosa. Tuttavia, può essere utilizzato contro società o lavoratori autonomi con beni strumentali di valore.
3.4.3 Pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c. e art. 72‑bis DPR 602/1973)
Il pignoramento presso terzi consente al creditore di agire direttamente sui crediti che il debitore vanta verso terzi (stipendi, pensioni, conti correnti, canoni di locazione). Esistono due modalità:
- Pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.). L’atto deve essere notificato al terzo e al debitore e deve indicare il titolo esecutivo, il precetto, l’importo dovuto e l’ordine al terzo di non disporre dei beni o crediti indicati. L’atto cita il terzo a comparire in udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione; il pignoramento diventa inefficace se il processo verbale non è depositato entro 30 giorni .
- Pignoramento diretto dell’Agente della riscossione (art. 72‑bis DPR 602/1973). In ambito tributario, l’agente può ordinare direttamente al terzo di versare le somme dovute al debitore, senza l’intervento del giudice. I crediti già maturati devono essere pagati entro 60 giorni; quelli futuri alle scadenze previste . È sufficiente un atto redatto anche da impiegati non abilitati; la violazione da parte del terzo comporta la responsabilità diretta del terzo stesso e l’obbligo di pagamento .
Il pignoramento dello stipendio o della pensione segue le regole dell’art. 72‑ter DPR 602/1973 e dell’art. 545 c.p.c.; ciò significa che l’Agenzia non può trattenere più delle percentuali fissate dalla legge e deve rispettare l’impignorabilità dell’ultima mensilità .
3.4.4 Pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c. e art. 76 DPR 602/1973)
Il pignoramento immobiliare è la forma più grave di espropriazione. L’ufficiale giudiziario notifica un atto al debitore contenente l’indicazione precisa degli immobili pignorati (foglio, particella, subalterno), l’intimazione a non alienare i beni e l’avviso che può depositare una somma per liberare il pignoramento . Subito dopo la notifica, l’atto è trascritto nei registri immobiliari per rendere opponibile il pignoramento a terzi. Nel campo tributario, l’espropriazione immobiliare è consentita solo per debiti superiori a 120.000 euro, non riguarda l’unica abitazione non di lusso del debitore e può essere avviata solo dopo che sia stata iscritta ipoteca per almeno sei mesi .
4. Difese e strategie legali
4.1 Verificare la legittimità della cartella e dell’intimazione
La prima difesa è analizzare con attenzione l’atto ricevuto. Occorre verificare:
- Prescrizione: le imposte dirette e l’IVA si prescrivono in 10 anni; altre imposte in 5 anni; i contributi INPS in 5 anni. Se l’atto è notificato oltre i termini, il debito è prescritto. Con le sentenze 6436/2025 e 20476/2025, l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata contro l’intimazione entro 60 giorni, altrimenti il debito si cristallizza .
- Notifica irregolare: se l’atto è stato notificato a un indirizzo sbagliato o a un soggetto diverso dal debitore (es. familiare non convivente), è nullo. Il vizio va contestato con ricorso tributario o con opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni .
- Motivazione e calcolo: verificare che la cartella o l’intimazione rechino la motivazione del debito, gli interessi e le sanzioni aggiornati. Errori di calcolo possono essere fatti valere in sede di ricorso.
4.2 Impugnare l’intimazione
Come visto, l’intimazione è oggi un atto obbligatoriamente impugnabile. L’azione deve essere esercitata con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, deducendo i vizi dell’atto o dei precedenti (prescrizione, mancata notifica della cartella, assenza del ruolo). Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e all’ente impositore; la competenza territoriale si individua in base al domicilio fiscale del contribuente.
Suggerimenti pratici:
- Agire subito: non aspettare l’ultimo giorno per depositare il ricorso; occorre tempo per predisporre l’atto, allegare documenti e calcolare i termini.
- Richiedere la sospensione: nel ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione fornendo prova del danno grave e irreparabile (es. rischio di pignoramento della casa). Il giudice può concederla con decreto motivato.
- Allegare documenti: estratti di ruolo, prove di notifica, estratti conto per dimostrare pagamenti già effettuati.
- Assistenza legale: il procedimento tributario richiede competenze specifiche; affidarsi a un avvocato esperto aumenta le possibilità di successo.
4.3 Rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973)
La rateizzazione consente di suddividere il debito in rate mensili e blocca l’avvio delle procedure esecutive. Secondo l’art. 19 DPR 602/1973, aggiornato dalla riforma del 2024-2025:
- Per debiti fino a 120.000 euro, è possibile chiedere fino a 84 rate se la domanda è presentata nel biennio 2025‑2026, 96 rate per il biennio 2027‑2028 e 108 rate dal 2029 in poi .
- Per debiti superiori a 120.000 euro, il massimo è di 120 rate.
- Il pagamento della prima rata determina la sospensione delle procedure esecutive e la cancellazione di eventuali fermi o ipoteche, se la vendita o l’assegnazione non sono state ancora disposte .
- La rateizzazione blocca i termini di prescrizione e impedisce l’iscrizione di nuove ipoteche o fermi durante la dilazione.
Se il debitore salta cinque rate, anche non consecutive, decade dalla dilazione e l’Agente riprende l’esecuzione. È quindi essenziale pianificare il piano di rientro in modo realistico.
4.4 Definizione agevolata – Rottamazione (“quater”)
La definizione agevolata (nota anche come rottamazione quater) è stata introdotta dalla legge 197/2022 e successive modifiche. Consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione, senza sanzioni né interessi. Il contribuente può pagare:
- In unica soluzione;
- In un massimo di 18 rate (cinque anni).
L’adesione avviene presentando apposita domanda all’Agente; questi comunica l’importo dovuto e le scadenze. La legge 108/2025 (di conversione del DL 84/2025) ha introdotto un’interpretazione autentica: il giudizio pendente relativo ai debiti oggetto di rottamazione si estingue con il versamento della prima o unica rata e il giudice deve dichiarare l’estinzione su istanza del contribuente o dell’Agenzia . Le somme versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili .
Per beneficiare della rottamazione, occorre rispettare rigorosamente le scadenze delle rate. La mancata integrazione di una rata comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa dell’esecuzione. Ricorda che alcune tipologie di carichi (ad esempio, recuperi di aiuti di Stato, multe penali, somme dovute per decisioni della Corte dei conti) non possono essere rottamate.
4.5 Conversione del pignoramento e opposizioni
Alcune strategie sono praticabili anche dopo l’avvio del pignoramento:
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). Il debitore può chiedere al giudice di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari al credito e alle spese. La somma deve essere depositata entro il termine fissato dal giudice. La conversione è utile per evitare la vendita dei beni.
- Istanza di riduzione o sospensione. In determinati casi (es. pignoramento eccessivo rispetto al debito residuo), il giudice può ridurre il pignoramento o sospenderlo.
- Opposizione all’esecuzione per contestare la pignorabilità dei beni, l’abuso del diritto (pignoramento sproporzionato) o la mancanza di titolo. Come visto, le opposizioni vanno proposte tempestivamente .
- Accordo con il creditore. È sempre possibile negoziare con l’Agente della riscossione un piano di rientro personalizzato; la stipula dell’accordo può comportare la sospensione o la rinuncia alle procedure esecutive.
4.6 Strumenti della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi)
Per i debitori che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, esistono strumenti straordinari che consentono di rinegoziare o cancellare i debiti:
- Piano del consumatore. La L. 3/2012 consente al consumatore in difficoltà di proporre, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un piano di pagamento che prevede la soddisfazione dei creditori in proporzione al proprio reddito e patrimonio, con possibile falcidia del debito. Il piano deve assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e indicare le modalità di liquidazione dei beni. La proposta non è ammessa se il debitore è già soggetto a procedure concorsuali o ha fatto ricorso alla legge nei precedenti cinque anni .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti. Può essere proposto dal consumatore o dal professionista: prevede una ristrutturazione parziale e la soddisfazione dei creditori anche in misura differenziata. Deve essere omologato dal giudice e prevede l’intervento di un esperto (OCC). Il piano può prevedere una moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati e la sospensione delle rate del mutuo per la prima casa .
- Liquidazione controllata. Se il debitore non dispone di reddito sufficiente, può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio con esdebitazione finale. L’adozione di una procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive individuali, incluso il pignoramento fiscale.
Lo studio dell’Avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC e può assisterti nella predisposizione di un piano del consumatore o nella richiesta di un accordo di ristrutturazione, valutando la soluzione più vantaggiosa.
4.7 Negoziazione della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per le imprese in stato di crisi è prevista una procedura di composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 e poi confluita nel Codice della crisi d’impresa. L’esperto negoziatore affianca l’imprenditore e cerca un accordo con i creditori. Durante le trattative, su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può sospendere le azioni esecutive, inclusi i pignoramenti fiscali. Questo strumento consente di ristrutturare il debito con l’erario nell’ambito di un accordo complessivo con banche e fornitori.
5. Errori comuni ed errori da evitare
- Ignorare l’intimazione. Come chiarito dalla Cassazione, non contestare l’intimazione nei termini comporta la perdita definitiva del diritto di opporsi alla pretesa .
- Confondere l’intimazione con la cartella. Alcuni debitori pensano che l’intimazione sia solo un sollecito e non un atto formale; in realtà è un titolo esecutivo a tutti gli effetti e va gestita con attenzione.
- Non controllare la notifica. Errori di notifica sono frequenti; la raccomandata potrebbe essere spedita a un indirizzo errato. Verificare la relata di notifica e conservare la documentazione.
- Non fare ricorso per la prescrizione. Se il debito è prescritto, occorre sollevare la questione contro l’intimazione; farlo successivamente è inutile .
- Sottovalutare l’importanza della rateizzazione. Molti debitori non sanno che il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione e consente di bloccare pignoramenti e ipoteche .
- Non chiedere assistenza professionale. La normativa è complessa; sbagliare un termine o un’istanza può determinare gravi conseguenze. Rivolgiti ad un avvocato esperto per valutare tutte le opzioni.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Termini e scadenze principali
| Fase | Termine | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Notifica cartella/avviso esecutivo | 60 giorni per pagare o ricorrere | D.P.R. 602/1973; art. 29 DL 78/2010 |
| Avvio espropriazione senza intimazione | Dopo 60 giorni, ma non oltre 1 anno dalla notifica della cartella | Art. 50, comma 2, DPR 602/1973 |
| Intimazione di pagamento | Obbligatoria se non si procede entro 1 anno; dà 5 giorni per pagare | Art. 50 DPR 602/1973 |
| Validità dell’intimazione | 1 anno dalla notifica | Art. 50 DPR 602/1973 |
| Precetto | Termine minimo 10 giorni per pagare; efficacia 90 giorni | Art. 480-481 c.p.c. |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla notifica dell’atto o dal primo atto esecutivo | Art. 617 c.p.c. |
| Ricorso contro l’intimazione | 60 giorni dalla notifica | Cass. 6436/2025 |
| Rateizzazione | 84, 96, 108 o 120 rate a seconda dell’importo e del periodo | Art. 19 DPR 602/1973 |
6.2 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni
| Credito | Quota pignorabile | Riferimento |
|---|---|---|
| Stipendi e salari | Fino a un quinto per tributi; cumulativamente non oltre metà dell’importo in caso di più pignoramenti | Art. 545 c.p.c. |
| Pensioni | Impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 euro); eccedenza pignorabile nei limiti di un quinto | Art. 545 c.p.c. |
| Stipendi/pensioni accreditati su conto | Impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale se accreditati prima del pignoramento; per l’eccedenza valgono i limiti generali | Art. 545 c.p.c. |
| Stipendi per debiti tributari | 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500-5.000 €, 1/5 oltre 5.000 € | Art. 72‑ter DPR 602/1973 |
6.3 Strumenti di tutela alternativi
| Strumento | Condizioni | Vantaggi |
|---|---|---|
| Rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973) | Debito rateizzabile; domanda entro 60 giorni o anche dopo l’intimazione | Sospende l’esecuzione; permette di spalmare il debito fino a 84/96/108/120 rate |
| Definizione agevolata (rottamazione quater) | Carichi affidati dal 2000 al 30/6/2022; domanda entro i termini previsti; pagamento di capitale e spese | Sconto totale su sanzioni e interessi; estinzione dei giudizi pendenti con la prima rata |
| Piano del consumatore (L. 3/2012) | Persona fisica sovraindebitata, non soggetta a procedure concorsuali; assistenza OCC | Consente falcidia del debito e sospensione delle procedure esecutive |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (Codice crisi d’impresa) | Debitore con reddito/patrimonio insufficiente; proposta con OCC; possibile moratoria fino a 2 anni | Riduce i debiti e sospende i pignoramenti |
| Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) | Imprese in stato di crisi; nomina di un esperto negoziatore | Sospensione delle esecuzioni fiscali e accordo con l’Erario |
| Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) | Deposito di una somma pari al debito e spese entro il termine fissato dal giudice | Evita la vendita dei beni pignorati |
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Contestazione del diritto di procedere a esecuzione o della pignorabilità dei beni | Può bloccare il pignoramento e far annullare atti viziati |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973?
È l’atto con cui l’Agente della riscossione, trascorso un anno dalla notifica della cartella o dell’accertamento esecutivo senza che sia stata avviata l’espropriazione, ordina al debitore di pagare entro cinque giorni, avvertendolo che, in mancanza di pagamento, si procederà al pignoramento .
2. L’intimazione è impugnabile?
Sì. Con le sentenze Cass. 6436/2025 e 20476/2025, la Suprema Corte ha stabilito che l’intimazione è equiparata all’avviso di mora e rientra tra gli atti autonomamente impugnabili (art. 19 D.Lgs. 546/1992). Il ricorso va presentato entro 60 giorni .
3. Se non impugno l’intimazione, posso far valere la prescrizione in un secondo momento?
No. La mancata impugnazione dell’intimazione determina la cristallizzazione del debito: non potrai più eccepire la prescrizione o altri vizi . Per questo è essenziale agire subito.
4. Ho ricevuto una cartella notificata cinque anni fa e ora arriva l’intimazione. È valida?
L’agente deve notificare l’intimazione entro un anno dall’ultima notifica utile (cartella o avviso esecutivo). Tuttavia, se per vari motivi l’intimazione arriva a distanza di molti anni, occorre verificare se il debito non sia già prescritto e impugnare l’atto per far valere la prescrizione.
5. Cosa succede se pago entro i cinque giorni?
Il pagamento estingue il debito e impedisce l’avvio delle azioni esecutive. Conserva la ricevuta per eventuali contestazioni future.
6. Posso chiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto l’intimazione?
Sì. La domanda di rateizzazione sospende l’esecuzione se accettata. Il pagamento della prima rata cancella l’intimazione e impedisce l’esecuzione .
7. Posso aderire alla definizione agevolata (rottamazione) dopo aver ricevuto l’intimazione?
Se i carichi rientrano nel periodo ammesso dalla normativa (2000-30/6/2022), puoi presentare la domanda di definizione agevolata. Il versamento della prima rata determina l’estinzione dei giudizi pendenti .
8. L’agente può pignorare subito il conto corrente?
Dopo la scadenza dei cinque giorni, l’agente può procedere al pignoramento presso terzi. Nel caso di conti correnti, il pignoramento può essere diretto (art. 72‑bis DPR 602/1973) e non richiede l’intervento del giudice. Tuttavia devono essere rispettati i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c., cioè l’importo pari al triplo dell’assegno sociale per l’ultima mensilità .
9. Quali beni non possono essere pignorati?
Sono impignorabili i beni essenziali per la vita quotidiana (vestiti, letti, frigoriferi), gli strumenti indispensabili per lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’unica abitazione non di lusso del debitore (per debiti tributari inferiori a 120.000 €), i sussidi di maternità o malattia, i crediti alimentari e parte dello stipendio/pensione .
10. Cosa è il precetto?
È l’atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni, avvertendo che in mancanza procederà all’esecuzione .
11. Quanto dura il precetto?
Il precetto perde efficacia se non è seguita l’esecuzione entro 90 giorni .
12. Posso impugnare un pignoramento se non ho impugnato l’intimazione?
È molto difficile. L’omessa impugnazione dell’intimazione preclude la possibilità di contestare la prescrizione in sede di opposizione all’esecuzione. Tuttavia, si possono contestare eventuali vizi formali del pignoramento (mancata notifica, violazione dei limiti di pignorabilità) con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) .
13. Cosa fare se l’intimazione è stata inviata all’indirizzo sbagliato?
Un’errata notifica è motivo di nullità; occorre proporre ricorso o opposizione entro 20 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo successivo .
14. Come evitare l’iscrizione di ipoteca sulla casa?
Pagando o rateizzando entro i termini; l’iscrizione di ipoteca avviene solo per debiti superiori a 20.000 € . Inoltre, l’espropriazione immobiliare non può essere avviata se il debito non supera 120.000 € e se il bene è l’unica abitazione non di lusso .
15. È possibile conciliare con l’Agente della riscossione?
Sì. L’Agente può accettare piani di rientro personalizzati, soprattutto se l’importo è elevato e il debitore dimostra volontà di pagare. La negoziazione può prevedere la sospensione dell’esecuzione e la rinuncia alle misure cautelari.
16. La procedura di sovraindebitamento blocca i pignoramenti fiscali?
Sì. L’ammissione alla procedura (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata) sospende tutte le azioni esecutive individuali e inibisce il pignoramento .
17. Cos’è il discarico dei carichi?
È l’eliminazione contabile delle quote affidate all’Agente della riscossione che non sono state recuperate entro un certo termine. Con il D.Lgs. 110/2024, le quote discaricate possono essere riaffidate se emergono nuovi elementi patrimoniali; in tal caso, l’azione esecutiva deve essere preceduta da una nuova intimazione .
18. Posso presentare domanda di rateizzazione dopo l’avvio del pignoramento?
Sì, ma l’Agente della riscossione non è obbligato a concedere la dilazione. In genere, la domanda viene accettata se la procedura di vendita non è ancora conclusa. È comunque consigliabile presentare l’istanza prima dell’avvio dell’esecuzione.
19. Qual è il rapporto tra giudizio tributario e procedimenti civili?
Il ricorso tributario contro l’intimazione attiene alla legittimità del credito; l’opposizione all’esecuzione (civile) riguarda invece la procedura esecutiva e i limiti di pignorabilità. È possibile che i due giudizi si svolgano parallelamente; occorre coordinare le difese per evitare contraddizioni.
20. Perché rivolgersi allo Studio Monardo?
Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti vantano una competenza specifica in diritto tributario e bancario. Possono assisterti dall’analisi della cartella all’impugnazione dell’intimazione, dalla rateizzazione alla procedura di sovraindebitamento, garantendo soluzioni personalizzate e tempestive.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Caso A: cartella prescritta ma cristallizzata
- Fatti: Nel 2017 Tizio riceve una cartella di pagamento per IRPEF 2011; non impugna e non paga. Nel maggio 2025 (otto anni dopo) riceve un’intimazione di pagamento per lo stesso debito.
- Analisi: il debito IRPEF si prescrive in 10 anni; pertanto nel 2025 non è ancora prescritto. Tuttavia l’Agente avrebbe dovuto notificare l’intimazione entro un anno dalla cartella (2018). L’intimazione tardiva potrebbe essere nulla. Se Tizio non impugna l’intimazione entro 60 giorni, il debito si cristallizza e la nullità non potrà più essere fatta valere .
- Soluzione: Tizio dovrebbe ricorrere subito per far valere l’omessa intimazione entro un anno e la irregolarità della notifica. In alternativa, può chiedere la rateizzazione per evitare l’esecuzione.
8.2 Caso B: debito prescritto e pignoramento su stipendio
- Fatti: Caio riceve nel 2014 una cartella per contributi INPS 2008 (prescrizione 5 anni). Non impugna. Nel giugno 2025 riceve un’intimazione di pagamento. Caio ritiene il debito prescritto e non presenta ricorso. Dopo 90 giorni, l’Agente pignora il suo stipendio con un prelievo del 20%.
- Analisi: il debito era prescritto; tuttavia la mancata impugnazione dell’intimazione ha sanato la prescrizione . Caio potrà opporsi solo per far valere i limiti di pignorabilità (1/10 o 1/7 dello stipendio, a seconda dell’importo) .
- Soluzione: Caio dovrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione per ridurre il prelievo nel rispetto dell’art. 72‑ter DPR 602/1973 e dell’art. 545 c.p.c., ma non potrà ottenere l’annullamento del debito.
8.3 Caso C: rottamazione e estinzione del giudizio
- Fatti: Sempronio impugna nel 2023 un accertamento per IVA. Nel 2024 aderisce alla rottamazione quater versando la prima rata; tuttavia il giudizio resta pendente.
- Analisi: la legge 108/2025 prevede che l’estinzione dei giudizi relativi ai debiti oggetto di rottamazione si realizza con il versamento della prima rata e che il giudice deve dichiarare l’estinzione su istanza delle parti .
- Soluzione: Sempronio (o l’Agenzia) deve depositare la documentazione dell’avvenuto versamento; il giudice dichiara l’estinzione e le somme versate restano acquisite .
Conclusione
L’intimazione di pagamento non è più un semplice sollecito: grazie alle riforme legislative e alle pronunce della Corte di Cassazione del 2025, è divenuta un atto esecutivo a tutti gli effetti. Dal momento in cui ricevi l’intimazione hai pochissimi giorni per reagire: puoi pagare, chiedere la rateizzazione, aderire alla definizione agevolata o impugnare l’atto. Ignorare l’intimazione comporta la cristallizzazione del debito e la perdita di qualsiasi eccezione, inclusa la prescrizione. La procedura può poi sfociare in un pignoramento sul tuo conto, sul tuo stipendio o sui tuoi beni immobili.
Per tutelare il tuo patrimonio è fondamentale agire tempestivamente e con competenza. Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, grazie alla sua esperienza in materia tributaria e bancaria, può aiutarti a:
- Analizzare la legittimità della cartella, dell’intimazione e del pignoramento.
- Proporre ricorso nei termini per far valere la prescrizione o altri vizi.
- Accedere a rateizzazioni, definizioni agevolate o procedure di sovraindebitamento.
- Negoziare piani di rientro e bloccare l’esecuzione.
- Difendere la tua casa e il tuo reddito dai pignoramenti.
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