Introduzione
Negli ultimi anni la crisi economica e l’aumento del costo della vita hanno fatto emergere con forza il problema del sovraindebitamento delle famiglie. Sempre più persone fisiche si trovano nella condizione di non riuscire a onorare le proprie obbligazioni, con il rischio di subire pignoramenti, ipoteche o blocchi dei conti. Il legislatore ha reagito predisponendo strumenti specifici per restituire al debitore onesto una seconda opportunità: tra questi spicca il piano del consumatore, una procedura che consente di ristrutturare i debiti e di ottenere, al termine, la cancellazione delle somme residue. Sottovalutare le scadenze o non conoscere le regole comporta seri pericoli: il mancato rispetto dei termini può far decadere i benefici, mentre una richiesta incoerente o incompleta espone al rischio di rigetto da parte del tribunale. In questo articolo, aggiornato a novembre 2025 e basato sulle fonti normative e giurisprudenziali più recenti, spieghiamo come funziona il piano del consumatore, chi può accedervi e come presentarlo, offrendo una guida operativa rivolta a imprenditori, professionisti e privati.
Per comprendere le opportunità e i limiti di questo strumento è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza a livello nazionale nel diritto bancario, tributario e nella gestione delle procedure di crisi. Il suo studio lavora con un approccio tradizionale e rigoroso, rispettoso delle regole che da sempre disciplinano i rapporti tra debitore e creditore; è fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questo background, l’Avv. Monardo è in grado di offrire assistenza in tutte le fasi della procedura: analisi degli atti, redazione di ricorsi, sospensioni di cartelle, trattative con i creditori, definizione di piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Con un supporto professionale è possibile evitare errori, salvaguardare i beni essenziali e uscire dalla crisi con un piano sostenibile.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Le fonti normative di riferimento
Il piano del consumatore nasce con la Legge 27 gennaio 2012 n. 3, che ha introdotto un percorso di composizione delle crisi da sovraindebitamento per i soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali tradizionali. La legge prevede, all’articolo 6, che il debitore sovraindebitato possa proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC), definendo in un piano le scadenze e le modalità di pagamento . L’articolo 8 stabilisce che la proposta possa prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei, a condizione che il piano assicuri il pagamento alla nuova scadenza, che l’esecuzione sia affidata a un liquidatore nominato dal giudice e che la moratoria non riguardi i crediti impignorabili . Il deposito della proposta avviene presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore e determina la sospensione delle azioni esecutive individuali per non oltre 120 giorni .
Nel 2019 il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riscritto la disciplina, sostituendo l’istituto del piano del consumatore con la “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, disciplinata dall’articolo 67. La norma consente al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori un piano con contenuto libero, indicante tempi e modalità per superare la crisi . La domanda deve essere corredata dell’elenco dei creditori, della consistenza del patrimonio, degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, delle dichiarazioni dei redditi e delle altre entrate . L’articolo 67 consente di falcidiare e ristrutturare i debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto e, soprattutto, prevede che i crediti privilegiati possano essere soddisfatti non integralmente, purché venga garantito un pagamento non inferiore al valore di realizzo; per tali crediti la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione .
Con il correttivo D.Lgs. 136/2024, entrato in vigore a settembre 2024, il legislatore ha introdotto ulteriori modifiche, allungando a due anni la durata della moratoria per i crediti privilegiati e chiarendo i requisiti di accesso. Inoltre, l’art. 69 CCII ha precisato che il consumatore non può accedere alla procedura se ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; tuttavia, la condizione di colpa grave non sussiste quando il consumatore si sia affidato ragionevolmente alle verifiche sul merito creditizio effettuate dai finanziatori . Questa disposizione rafforza la responsabilità degli istituti di credito nella valutazione della solvibilità e tutela il consumatore che abbia ottenuto prestiti sulla base di valutazioni errate.
La disciplina della moratoria è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. La Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549, ha chiarito che l’espressione “fino ad un anno dall’omologazione” contenuta nell’art. 8 della L. 3/2012 non indica il termine entro il quale devono essere soddisfatti integralmente i creditori privilegiati, bensì il momento a partire dal quale il debitore è tenuto a iniziare il pagamento rateale . La Corte ha evidenziato la sovrapponibilità tra la disciplina della L. 3/2012 e quella del CCII, salvo l’allungamento del termine di moratoria da un anno a due anni .
Evoluzione del concetto di “meritevolezza”
Un elemento centrale del piano del consumatore è la meritevolezza del debitore. Sotto la disciplina originaria della L. 3/2012, l’art. 12‑bis subordinava l’omologazione del piano alla verifica che il consumatore non avesse colposamente determinato il sovraindebitamento o assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempimento . In pratica, il giudice doveva valutare la prudenza nell’assumere debiti e la proporzionalità rispetto alle risorse. La riforma introdotta dal D.L. 137/2020 (conv. in L. 176/2020) ha abrogato questa valutazione generale e ha introdotto una causa di inammissibilità più specifica: la proposta è inammissibile se il debitore ha determinato la crisi con colpa grave, malafede o frode . Questa causa è ora riportata nell’art. 69, comma 1, CCII ed è interpretata in senso restrittivo dalla giurisprudenza: la mera imprudenza non basta più a escludere l’accesso alla procedura .
Le più recenti pronunce confermano l’orientamento favorevole al debitore. L’ordinanza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 ha affermato che il giudice deve limitarsi a verificare l’assenza di colpa grave, malafede o frode, senza sindacare in generale la prudenza del consumatore . Il Tribunale di Avellino, con provvedimento dell’11 aprile 2024, ha applicato il principio per cui la colpa grave non sussiste se il consumatore si affida ragionevolmente alle valutazioni di banche e finanziarie, come richiede l’art. 124‑bis TUB . Questa impostazione responsabilizza gli istituti di credito e tutela il debitore che ha agito confidando nella correttezza degli intermediari.
Le definizioni fondamentali
Consumatore e sovraindebitamento. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non hanno contratto debiti nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali . Per sovraindebitamento si intende la situazione di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile, nonché l’impossibilità di adempiere regolarmente le obbligazioni . Occorre precisare che il CCII ha ampliato leggermente la nozione di consumatore includendo anche i soci illimitatamente responsabili per debiti personali e abbandonando il riferimento all’aggettivo “esclusivamente” che compariva nella L. 3/2012 . Il consumatore non può accedere alla procedura se ha debiti derivanti da attività d’impresa: in presenza di debiti promiscui la giurisprudenza impone l’uso del concordato minore .
Organismo di composizione della crisi (OCC). Il debitore che intende presentare un piano deve rivolgersi a un OCC iscritto presso il Ministero della Giustizia. L’organismo nomina un gestore della crisi, un professionista imparziale (avvocato, commercialista, notaio o altro iscritto) che verifica la documentazione, redige la relazione da allegare alla domanda, assiste nelle trattative e svolge funzioni di filtro . Il gestore non rappresenta il debitore; per la strategia e la difesa è consigliabile avvalersi comunque di un avvocato esperto . La corretta preparazione della documentazione è essenziale: la giurisprudenza ha rifiutato l’omologazione di piani in cui la relazione del gestore era lacunosa .
Giurisprudenza recente sul piano del consumatore
Oltre alla sentenza n. 9549/2025 sulla moratoria, altre pronunce meritano di essere segnalate:
| Anno e organo | Decisione | Principio affermato |
|---|---|---|
| Cassazione, sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835 | La Corte ha affrontato il tema dell’esdebitazione nella liquidazione giudiziale. Ha ricordato che l’istituto, oggi disciplinato dagli artt. 281 ss. CCII, si collega alla L. 3/2012 e alla direttiva UE 2019/1023. L’ordinanza del Tribunale di Arezzo 25 giugno 2025 ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla tempistica dell’istanza di esdebitazione, evidenziando la necessità di garantire una seconda opportunità al debitore . | Stabilisce che l’esdebitazione deve essere concessa entro un termine ragionevole e che il correttivo 2024 ha modificato i meccanismi di comunicazione ai creditori . |
| Cassazione, ord. 27 luglio 2023, n. 22890 | La Corte ha chiarito che, ai fini del piano del consumatore, il giudice non deve valutare genericamente la prudenza del debitore ma solo verificare se ricorre la condizione ostativa di colpa grave, malafede o frode . | Ha ridotto l’ambito della “meritevolezza”, rendendo più agevole l’accesso alla procedura. |
| Corte d’Appello di Bologna, 20 giugno 2023 | Ha affermato che il piano del consumatore non può includere debiti d’impresa o promiscui, imponendo il ricorso al concordato minore quando il passivo è misto . | Ribadisce la distinzione tra consumatore e imprenditore e tutela il diritto di voto dei creditori. |
| Tribunale di Avellino, 11 aprile 2024 | Ha applicato l’art. 69 CCII stabilendo che la colpa grave non sussiste quando il debitore si affida alle verifiche sul merito creditizio compiute dai finanziatori . | Riconosce la responsabilità degli intermediari nella valutazione della solvibilità e riduce i casi di esclusione dalla procedura. |
Queste sentenze, insieme a molte altre pronunce di merito, delineano un quadro giurisprudenziale favorevole alla tutela del debitore meritevole, pur nel rispetto dei diritti dei creditori.
Altri strumenti di risoluzione: rottamazione e definizione agevolata
Parallelamente alle procedure di sovraindebitamento, il legislatore ha introdotto strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali, noti come rottamazioni. La “rottamazione quater”, prevista dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e successive proroghe, consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando solo il capitale e le spese esecutive, con azzeramento di interessi, sanzioni e aggio . In caso di rateizzazione, le prime due rate (pari al 10% del totale dovuto) scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, mentre le restanti rate si pagano il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno . Per i contribuenti che non hanno rispettato le scadenze del 2024 è prevista la possibilità di riammissione con domanda da presentare entro il 30 aprile 2025 . La misura è stata prorogata per i territori colpiti da calamità naturali, come l’alluvione dell’Emilia Romagna .
La definizione agevolata rappresenta un’alternativa al piano del consumatore per i debiti fiscali: estingue le cartelle esattoriali con uno sconto, ma non incide sui debiti privati e non comporta l’esdebitazione. Per questo motivo, spesso il contribuente valuta se combinare la rottamazione con il piano del consumatore, includendo nel piano solo i debiti privati e regolarizzando separatamente le posizioni con il Fisco.
Procedura passo‑passo: dal deposito all’omologazione
Il piano del consumatore si articola in varie fasi. Di seguito descriviamo l’iter completo alla luce della normativa vigente.
1. Verifica dei requisiti e scelta della procedura
Prima di tutto è necessario valutare se il soggetto rientri nella definizione di consumatore e sia in stato di sovraindebitamento. Devono essere assenti cause ostative: il consumatore non può aver beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti e non deve aver già presentato due domande di esdebitazione . Occorre inoltre verificare l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare la situazione debitoria . Se nel passivo sono presenti debiti d’impresa, occorre valutare il concordato minore .
2. Ricorso all’OCC e nomina del gestore
Il consumatore deve rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi abilitato. L’OCC nomina un gestore della crisi, professionista imparziale iscritto in apposito elenco presso il Ministero della Giustizia, che ha il compito di assistere il debitore nella raccolta dei documenti, verificare la veridicità dei dati, redigere la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla meritevolezza e trasmetterla al tribunale . Il gestore collabora con l’avvocato di fiducia del debitore ma non ne fa le veci .
3. Redazione della proposta e della relazione
Il piano deve indicare con precisione:
- L’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione ;
- La consistenza del patrimonio, la composizione del nucleo familiare e le entrate (stipendi, pensioni, salari, rendite) ;
- Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni ;
- Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ;
- Una relazione del gestore che espone le cause dell’indebitamento, valuta la completezza e attendibilità della documentazione e attesta la fattibilità del piano .
La proposta può prevedere il soddisfacimento dei creditori anche in forma parziale e differenziata ; può falcidiare i debiti derivanti da cessione del quinto e ridurre i crediti privilegiati purché venga assicurato un pagamento non inferiore al valore di realizzo . Per i crediti con privilegio, pegno o ipoteca la proposta può prevedere una moratoria di due anni , mentre per i creditori estranei alla proposta (nella disciplina originaria) la moratoria prevista dall’art. 8 L. 3/2012 è di un anno .
4. Deposito della domanda in tribunale
Il debitore, assistito dal gestore e dal proprio avvocato, deposita la proposta presso il tribunale del luogo di residenza . Il deposito deve contenere la richiesta di sospensione delle azioni esecutive individuali e l’indicazione di eventuali misure protettive. A seguito del deposito, il giudice fissa l’udienza e dispone la pubblicazione del decreto, sospendendo per non oltre 120 giorni le azioni esecutive e i sequestri . L’OCC comunica la proposta a tutti i creditori e pubblica l’atto nel registro delle imprese se il debitore esercita un’attività economica.
5. Udienza e omologazione
All’udienza il giudice verifica l’assenza di frode, il rispetto delle formalità e la fattibilità del piano. I creditori non votano: il piano del consumatore, a differenza del concordato minore, non è soggetto ad approvazione assembleare . Il giudice può omologare la proposta se:
- il consumatore è meritevole (assenza di colpa grave, malafede o frode);
- il piano assicura il pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al valore di realizzo;
- il piano è sostenibile rispetto alle entrate future;
- la moratoria proposta non eccede i limiti di legge (un anno nella L. 3/2012, due anni nel CCII).
In caso contrario il giudice può chiedere modifiche o rigettare la domanda. L’omologazione rende il piano vincolante per tutti i creditori i cui diritti siano sorti prima del deposito .
6. Esecuzione del piano
Una volta omologato, il consumatore deve attenersi alle scadenze previste. Il gestore e l’OCC vigilano sull’esecuzione e riferiscono al giudice eventuali inadempimenti. Durante l’esecuzione le azioni esecutive e i pignoramenti restano sospesi; solo in caso di inadempimento grave i creditori possono chiedere la risoluzione del piano. Al termine, se il consumatore ha rispettato integralmente gli impegni, ottiene l’esdebitazione dei residui non pagati.
Difese e strategie legali per il consumatore
Contestazione e sospensione degli atti di riscossione
Molti debitori arrivano al piano del consumatore dopo aver ricevuto cartelle esattoriali o atti di precetto. È importante sapere che, una volta depositata la domanda di ristrutturazione, il giudice può sospendere per 120 giorni tutte le azioni esecutive . Tuttavia, prima ancora di presentare il piano, è possibile utilizzare strumenti difensivi per impugnare cartelle o intimazioni che presentino vizi formali o sostanziali: mancanza di notifica, prescrizione, calcolo errato degli interessi, violazione del principio di proportionalità. L’Avv. Monardo e il suo staff analizzano ogni atto e, se esistono irregolarità, propongono ricorsi amministrativi o giudiziari per ottenere la sospensione o l’annullamento dell’atto.
Trattative e accordi stragiudiziali
In molti casi è possibile negoziare accordi diretti con i creditori, specialmente con le banche e le finanziarie. Queste trattative possono portare a piani di rientro meno onerosi, a riduzioni di interessi di mora o a rinegoziazioni dei prestiti. Il vantaggio di avviare negoziazioni prima del piano del consumatore è duplice: si riduce l’entità del passivo e si dimostra al giudice la volontà del debitore di cooperare, elemento che incide positivamente sulla meritevolezza. Lo studio Monardo affianca i debitori in queste fasi, valutando offerte transattive e assicurandosi che gli accordi siano sostenibili nel medio-lungo periodo.
Utilizzo delle rottamazioni e definizioni agevolate
Come visto, la rottamazione quater consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione versando solo il capitale e le spese esecutive . Per chi ha debiti fiscali significativi, l’adesione alla rottamazione può alleggerire il carico complessivo da inserire nel piano. È importante, tuttavia, rispettare le scadenze: l’omesso pagamento di una rata entro i termini di legge fa decadere l’intera definizione agevolata . Lo studio valuta caso per caso se conviene inserire i debiti fiscali nel piano del consumatore (sottoponendoli a falcidia o moratoria) oppure aderire alla rottamazione e riservare il piano ai soli debiti privati.
Scelta tra piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata
Quando il passivo comprende debiti misti (personali e d’impresa) o quando non è possibile formulare un piano sostenibile, il consumatore deve considerare alternative previste dal CCII:
- Concordato minore: procedura aperta a imprenditori, professionisti e consumatori con debiti d’impresa; prevede la votazione dei creditori e consente un trattamento unitario di tutti i debiti . È indicata per chi ha un passivo eterogeneo e può ottenere il voto favorevole della maggioranza.
- Liquidazione controllata: è la “nuova” liquidazione del patrimonio introdotta dal CCII, alternativa estrema per chi non può proporre un piano fattibile. Tutti i beni vengono liquidati sotto la vigilanza del tribunale; al termine il debitore può chiedere l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti. È indicata quando non si dispone di entrate sufficienti per onorare un piano di ristrutturazione.
- Esdebitazione dell’incapiente: introdotta con la L. 176/2020 e oggi disciplinata dall’art. 283 CCII, consente al debitore privo di beni o redditi, meritevole e in regola con gli obblighi informativi, di ottenere la cancellazione dei debiti senza nemmeno avviare una procedura di liquidazione . È una misura eccezionale, applicabile solo a chi dimostra di non poter offrire alcun soddisfacimento ai creditori.
L’assistenza di un professionista consente di valutare quale procedura sia più adatta in base alla composizione del passivo, alla disponibilità di redditi futuri e alla presenza di beni immobili o mobili.
Errori comuni e consigli pratici
Sulla base dell’esperienza maturata, l’Avv. Monardo e il suo team segnalano gli errori più frequenti commessi dai debitori:
- Ignorare le notifiche: non ritirare raccomandate o pec contenenti cartelle o avvisi accertativi non elimina l’obbligo di pagamento; al contrario, fa decorrere termini di impugnazione e può aggravare la posizione. Bisogna sempre prendere visione degli atti e rivolgersi tempestivamente a un professionista.
- Rivolgersi a consulenti improvvisati: la complessità della normativa richiede competenze specifiche. Affidarsi a soggetti privi di abilitazione espone al rischio di piani infondati e rigettati.
- Omettere creditori o beni: la proposta deve contenere l’elenco completo dei creditori e la descrizione del patrimonio ; la mancata indicazione può essere qualificata come malafede e comportare l’inammissibilità. Lo studio esamina la situazione patrimoniale per evitare omissioni.
- Sottovalutare la meritevolezza: anche se la riforma del 2020 ha ridotto l’ambito di valutazione, il giudice può escludere chi ha agito con colpa grave, malafede o frode . È fondamentale documentare le cause del sovraindebitamento (perdita del lavoro, malattia, separazione, ecc.) e dimostrare la buona fede.
- Presentare piani troppo ottimistici: il piano deve essere realistico e sostenibile rispetto alle entrate. Proposte che prevedono pagamenti eccessivi in tempi ridotti rischiano di essere considerate inattendibili. Meglio prevedere rate compatibili con il reddito, anche se ciò comporta un allungamento della durata.
- Trascurare la rottamazione dei debiti fiscali: prima di inserire i debiti fiscali nel piano, occorre valutare se sia più vantaggioso aderire alla definizione agevolata, che consente di pagare solo capitale e spese .
- Non affiancare il gestore con un avvocato: il gestore è imparziale e non fornisce consulenza strategica ; l’assistenza di un legale esperto è indispensabile per tutelare gli interessi del debitore.
Tabelle riepilogative
Norme e termini essenziali
| Ambito | Norma principale | Contenuto chiave | Durata/Limite |
|---|---|---|---|
| Definizione di sovraindebitamento | L. 3/2012, art. 6 | Situazione di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile; definitiva incapacità di adempiere | – |
| Requisiti per l’accesso | CCII, art. 67; L. 3/2012 | Persona fisica non imprenditore; elenco creditori, patrimonio, atti, redditi | Non aver beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti |
| Moratoria creditori estranei | L. 3/2012, art. 8 | Moratoria fino a 1 anno per i creditori estranei, se il piano assicura il pagamento e la moratoria non riguarda crediti impignorabili | 1 anno |
| Moratoria crediti privilegiati | CCII, art. 67, co. 4 | Possibilità di prevedere la moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati con pagamento almeno pari al valore di realizzo | 2 anni |
| Cause di inammissibilità | CCII, art. 69; L. 3/2012, art. 7 | Colpa grave, malafede o frode del debitore | Esclusione dalla procedura |
| Esdebitazione | CCII, artt. 281–283 | Cancellazione dei debiti residui dopo l’esecuzione del piano; istituto riorganizzato con i correttivi 2024 | In genere 3 anni dalla chiusura della liquidazione giudiziale |
| Rottamazione quater | L. 197/2022 e successive modifiche | Definizione agevolata dei debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022; si pagano solo capitale e spese | Rate fino a 5 anni; riammissione entro 30 aprile 2025 |
Principali strumenti e benefici
| Strumento | A cosa serve | Benefici | Fonti |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Ristrutturare tutti i debiti personali di una persona fisica non imprenditore. | Sospensione azioni esecutive; moratoria per crediti privilegiati; esdebitazione finale. | L. 3/2012; CCII, art. 67 |
| Rottamazione quater | Definire i debiti con Agenzia Entrate–Riscossione evitando interessi e sanzioni. | Riduzione del debito fiscale; rateizzazione fino a 18 rate con interessi al 2% . | L. 197/2022; Decreti successivi |
| Concordato minore | Ristrutturazione dei debiti d’impresa e personali insieme, con voto dei creditori. | Possibilità di trattare debiti misti; prevalenza della volontà della maggioranza. | CCII, artt. 74 ss. |
| Liquidazione controllata | Realizzare la liquidazione del patrimonio quando non è possibile proporre un piano. | Liquidazione unica e accesso all’esdebitazione; adatta a debitori senza redditi sufficienti. | CCII, artt. 268 ss. |
| Esdebitazione dell’incapiente | Cancellare i debiti di chi non dispone di beni o redditi e ha agito con meritevolezza. | Seconda opportunità senza liquidazione; tutela del debitore onesto ma privo di risorse. | CCII, art. 283; L. 176/2020 |
Domande frequenti (FAQ)
- Chi può presentare un piano del consumatore? Possono presentare il piano le persone fisiche sovraindebitate che non hanno contratto debiti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale . È consentito avere un piccolo reddito o un patrimonio limitato; conta l’impegno a proporre un piano serio e sostenibile.
- È possibile includere i debiti tributari? Sì. Il piano del consumatore può includere cartelle esattoriali, IVA, IRPEF, IMU e altri tributi, prevedendo una falcidia o una dilazione se compatibile con la sostenibilità . Tuttavia, occorre valutare se convenga aderire a una definizione agevolata (rottamazione) in alternativa o in combinazione .
- Quali documenti servono per presentare il piano? Occorrono l’elenco dei creditori con le somme dovute, la descrizione del patrimonio, gli atti compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli stipendi o altre entrate e una relazione del gestore sulla meritevolezza .
- Quanto dura la procedura? La durata dipende dalla complessità del caso e dalla disponibilità dei documenti. La moratoria per i creditori privilegiati può raggiungere due anni , ma l’esecuzione del piano può estendersi per più anni a seconda delle rate previste. Il periodo di sospensione delle azioni esecutive è limitato a 120 giorni dalla presentazione .
- Che cosa significa moratoria? È il periodo durante il quale il debitore può sospendere il pagamento dei crediti privilegiati o estranei. La L. 3/2012 prevede una moratoria di un anno per i creditori estranei ; il CCII consente una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati . Secondo la Cassazione, la moratoria fissa il momento a partire dal quale devono iniziare i pagamenti, non il termine entro cui devono essere integralmente saldati .
- I creditori devono votare il piano? No. Il piano del consumatore non richiede l’approvazione dei creditori; l’omologazione è decisa dal giudice se ritiene la proposta equa e sostenibile . Se il passivo è promiscuo (debiti personali e d’impresa) occorre invece il voto dei creditori nel concordato minore .
- Cosa succede se emergo comportamenti in malafede? Il piano è inammissibile se il debitore ha determinato la crisi con colpa grave, malafede o frode . È essenziale dimostrare la buona fede e fornire documentazione completa. La semplice imprudenza o la dipendenza da prestiti concessi da banche che non hanno valutato correttamente il merito creditizio non precludono l’accesso .
- Si possono includere debiti garantiti da ipoteca sulla casa? Sì, ma la proposta deve assicurare ai creditori privilegiati un pagamento almeno pari al valore di realizzo dell’immobile e può prevedere una moratoria fino a due anni . È inoltre possibile prevedere il rimborso alla scadenza delle rate del mutuo ipotecario se il debitore è in regola con i pagamenti .
- Cosa accade ai fideiussori o ai garanti? La giurisprudenza esclude che i fideiussori di un’attività d’impresa possano accedere al piano del consumatore; devono ricorrere al concordato minore o alla liquidazione controllata . I garanti restano obbligati per la quota non soddisfatta dal piano.
- È possibile presentare un nuovo piano se il precedente è stato revocato? La legge prevede che il consumatore non possa presentare una nuova proposta se ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o se ha ottenuto due volte l’esdebitazione nel corso della vita . Se il piano è stato revocato per inadempimento, il consumatore può accedere alla liquidazione controllata.
- Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione? L’accordo di ristrutturazione (oggi “concordato minore”) richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e può essere utilizzato anche dagli imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale. Il piano del consumatore non richiede votazione e si applica esclusivamente alle persone fisiche non imprenditrici. Entrambe le procedure necessitano dell’intervento dell’OCC.
- È obbligatorio nominare un gestore della crisi? Sì, il CCII prevede che il consumatore debba rivolgersi a un OCC che nomina un gestore incaricato di verificare la documentazione e redigere la relazione . Il gestore è imparziale e non può rappresentare il debitore .
- Il piano può prevedere la cessione del quinto dello stipendio? Il CCII consente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione . La proposta può quindi ridurre tali debiti, salvo quanto previsto dal comma 4 in materia di crediti privilegiati.
- Cosa significa “verifica del merito creditizio”? Gli intermediari finanziari devono valutare la capacità di rimborso del cliente prima di concedere un prestito (art. 124‑bis TUB). Secondo l’art. 69, comma 2, CCII, se il consumatore si affida ragionevolmente a queste verifiche, non può essergli imputata colpa grave . Ciò protegge chi, pur sovraindebitato, è stato incoraggiato a indebitarsi oltre misura dalle banche.
- Se non ho redditi o beni, posso comunque ottenere l’esdebitazione? Sì. L’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) consente al debitore privo di patrimonio di ottenere la cancellazione dei debiti senza presentare un piano, a condizione che sia meritevole . È però necessario dimostrare di non essere in grado di offrire alcuna utilità ai creditori.
- I creditori possono proporre modifiche al piano? Nell’ambito del piano del consumatore i creditori non votano e non hanno facoltà di proporre modifiche. Tuttavia, possono formulare osservazioni in merito alla convenienza e alla sostenibilità; il giudice le valuta ma non è vincolato da esse. Nel concordato minore, invece, i creditori votano e possono proporre soluzioni alternative.
- Come viene calcolata la percentuale di pagamento ai creditori? Il piano deve assicurare ai creditori privilegiati una percentuale non inferiore al valore di realizzo dei beni gravati . Per i creditori chirografari la percentuale dipende dalla capacità di pagamento del consumatore. Il gestore prepara un piano finanziario basato su redditi presenti e futuri, valutando l’eventuale intervento di terzi.
- Cosa succede se nel corso del piano perdo il lavoro o subisco un grave evento? In caso di sopravvenienze negative non imputabili al debitore (es. perdita dell’occupazione, malattia, calamità), il consumatore può chiedere la modifica del piano o la sospensione dei pagamenti. Il giudice valuta la richiesta e può concedere una proroga o una rimodulazione delle rate; in caso estremo può disporre la liquidazione controllata.
- Posso scegliere quale OCC contattare? Sì, il debitore può rivolgersi a qualsiasi OCC iscritto nell’elenco ministeriale, ma generalmente sceglie quello territorialmente competente. Una volta ricevuta la domanda, l’organismo nomina un gestore. È consigliabile farsi assistere da un avvocato per individuare l’OCC più adatto alla propria situazione.
- Quanto costa la procedura? I costi comprendono il compenso del gestore (determinato sulla base del Regolamento sui compensi) e le spese di giustizia. Tali costi possono essere rateizzati nel piano e sono generalmente inferiori ai benefici derivanti dall’esdebitazione. L’Avv. Monardo fornisce un preventivo trasparente, indicando le spese prevedibili e le modalità di pagamento.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1: Debitore con reddito stabile e debiti misti
- Situazione iniziale: Luca, 45 anni, dipendente con stipendio netto di 1 700 € al mese, ha 40 000 € di debiti: 15 000 € di carte di credito, 10 000 € di prestiti personali, 5 000 € di arretrati di bollette, 10 000 € di cartelle esattoriali. Non possiede immobili ma ha un’auto di valore 8 000 €. È in regola con le rate del mutuo sulla casa della madre, di cui è coobbligato.
- Scelta della procedura: Essendo persona fisica e non imprenditore, Luca può accedere al piano del consumatore. Valuta se aderire alla rottamazione quater per i 10 000 € di cartelle; il 30% della somma è costituito da sanzioni e interessi che la definizione agevolata azzererebbe . Decide quindi di aderire alla rottamazione per questi debiti e di inserire nel piano solo i 30 000 € di debiti privati.
- Piano proposto: Prevede il pagamento di 30 000 € in 5 anni, con rate mensili da 500 € (pari a circa il 29% dello stipendio), garantite dalla cessione del quinto e dal contributo della sorella (5 000 €). La proposta prevede la sospensione delle azioni esecutive e una moratoria di due anni per eventuali crediti privilegiati inesistenti. Il valore dell’auto viene indicato tra i beni disponibili ma non liquidato in quanto strumentale alla sua attività lavorativa.
- Omologazione e risultato: Il giudice omologa il piano, valutando la sostenibilità rispetto al reddito. Dopo cinque anni, Luca avrà versato 30 000 € e otterrà l’esdebitazione dei residui; i debiti fiscali saranno stati estinti tramite la rottamazione, pagata in 18 rate con interessi al 2% . Grazie alla strategia combinata, Luca evita pignoramenti e salva l’auto.
Simulazione 2: Debitrice con debiti fiscali elevati
- Situazione iniziale: Maria, 50 anni, lavoratrice autonoma cessata, ha 80 000 € di debiti: 20 000 € di fornitori, 50 000 € di cartelle esattoriali (principalmente IVA e IRPEF) e 10 000 € di contributi previdenziali. Non ha redditi attuali ma percepirà una pensione di 1 200 € tra tre anni; possiede un appartamento gravato da ipoteca e un’auto. La sua attività imprenditoriale è cessata da più di due anni.
- Scelta della procedura: Maria non è più imprenditrice ma ha debiti d’impresa (IVA) che non possono essere inclusi nel piano del consumatore . Potrebbe accedere al concordato minore oppure alla liquidazione controllata. Dopo aver valutato la convenienza, sceglie la liquidazione controllata: la vendita dell’appartamento consentirà di soddisfare i creditori in parte e di ottenere l’esdebitazione dei residui. Il piano del consumatore non sarebbe praticabile perché i debiti fiscali derivano dall’attività d’impresa e richiederebbero l’approvazione dei creditori.
- Procedura: L’OCC nomina un gestore che redige la relazione. Il tribunale apre la liquidazione controllata, la casa viene venduta e l’auto viene conservata per consentire a Maria di cercare lavoro. Dopo la liquidazione, Maria chiederà l’esdebitazione; i debiti non soddisfatti saranno cancellati.
Simulazione 3: Debitore incapiente
- Situazione iniziale: Antonio, 55 anni, disoccupato, senza patrimonio, è gravato da debiti per 25 000 € (bollette arretrate e finanziamenti). Vive in affitto e non dispone di entrate fisse. Ha tentato di trovare lavoro senza successo.
- Scelta della procedura: In assenza di beni e redditi, Antonio non può proporre un piano sostenibile. Grazie alla esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), può ottenere la cancellazione dei debiti dimostrando la propria meritevolezza e la mancanza di risorse . Presenta domanda al tribunale tramite l’OCC e ottiene l’esdebitazione senza dover intraprendere la liquidazione.
- Risultato: I debiti vengono eliminati; Antonio potrà ripartire senza pendenze. Questa soluzione è riservata ai soggetti privi di beni e redditi e rappresenta un’extrema ratio.
Conclusione
La procedura del piano del consumatore rappresenta un tassello fondamentale della normativa italiana sul sovraindebitamento. Frutto di una tradizione giuridica che tutela la dignità del debitore onesto, si fonda su princìpi che richiamano il rispetto del passato e la solidarietà fra parti. Grazie alla Legge 3/2012 e al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il consumatore può presentare un progetto di ristrutturazione equo, ottenere la sospensione delle azioni esecutive, rinegoziare i debiti e, in caso di adempimento, vedere cancellate le somme residue. Le riforme successive hanno rafforzato l’istituto, estendendo la moratoria fino a due anni e limitando le cause di esclusione ai casi di colpa grave, malafede o frode .
In questo quadro, è fondamentale agire tempestivamente. Ignorare le cartelle o ritardare la presentazione della domanda può comportare la perdita dei benefici, mentre un piano ben strutturato e documentato consente di salvaguardare il patrimonio e di uscire dalla crisi con una prospettiva di rinascita. Le simulazioni mostrano che combinando la procedura con strumenti come la rottamazione quater e la liquidazione controllata si può costruire una strategia su misura per ogni situazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff, con un approccio tradizionale e rigoroso, sono a disposizione per assisterti in tutte le fasi: valutazione preliminare, scelta della procedura, preparazione della documentazione, negoziazione con i creditori, rappresentanza in giudizio e monitoraggio dell’esecuzione. La loro competenza nel diritto bancario e tributario, unita all’esperienza come gestori della crisi e fiduciari di un OCC, garantisce una tutela completa e personalizzata. In un contesto complesso e in continua evoluzione, affidarsi a professionisti esperti è la chiave per evitare errori e ottenere il massimo beneficio dalla normativa vigente.
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