Introduzione
Il piano attestato di risanamento (PAR) è uno strumento stragiudiziale nato nell’ordinamento italiano per consentire agli imprenditori in crisi di negoziare con i creditori un percorso di ristrutturazione sostenibile. La riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ne ha ridisegnato finalità, contenuti e tutele, e le modifiche normative introdotte dal decreto correttivo ter (d.lgs. 136/2024) hanno rafforzato il ruolo del piano nella prevenzione delle insolvenze, estendendone l’obiettivo al riequilibrio patrimoniale oltre che economico‑finanziario . Chi non interviene tempestivamente rischia di vedere aggravarsi il proprio stato debitorio, con l’avvio di procedure esecutive, ipoteche o revocatorie; errori nella gestione della crisi possono compromettere la prosecuzione dell’attività e la posizione degli amministratori.
L’articolo che segue analizza in dettaglio come predisporre un piano attestato conforme alle norme, quali sono le procedure da seguire per ottenerne l’approvazione, quali vantaggi e tutele offre al debitore e quali alternative esistono. Saranno approfonditi i più recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione, i profili fiscali, gli strumenti di composizione della crisi alternativi (tra cui rottamazione quater, definizione agevolata, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione e composizione negoziata), nonché gli errori da evitare e le best practice operative.
Chi siamo
Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con comprovata esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, attivo in tutta Italia, specializzato nella gestione della crisi d’impresa e nella tutela del contribuente. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto‑legge 118/2021. Con il suo staff offre assistenza in ogni fase: analisi dell’atto o della cartella, predisposizione di ricorsi, domande di sospensione e di definizione agevolata, trattative con l’Agenzia Entrate Riscossione, elaborazione di piani di rientro e strategie giudiziali o stragiudiziali.
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1. Contesto normativo: evoluzione del piano attestato di risanamento
1.1 Origini e finalità del piano
Il piano attestato di risanamento è stato introdotto nella legge fallimentare del 1942 (art. 67, comma 3, lett. d) come strumento di natura privatistica che consente all’imprenditore in stato di crisi di negoziare accordi con i creditori e procedere a pagamenti o concessione di garanzie senza l’onere di un’autorizzazione giudiziale. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), il piano è confluito nell’art. 56 CCII, diventando un istituto autonomo. La disposizione definisce il piano come un programma finalizzato al risanamento dell’impresa mediante la soddisfazione dei creditori e la ricostituzione dell’equilibrio economico, finanziario e – a seguito delle modifiche del 2024 – patrimoniale .
L’art. 56, comma 1, prevede che “il debitore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e l’equilibrio dell’impresa” . Il piano è un accordo su base volontaria: non richiede l’approvazione di un giudice né la votazione dei creditori; essi rimangono liberi di aderire o meno alle proposte dell’imprenditore. In quanto strumento stragiudiziale, non determina la sospensione delle azioni esecutive né produce effetti sulla responsabilità patrimoniale dei garanti, salvo che non sia espressamente pattuito.
1.2 Requisiti formali e contenuti obbligatori
Per essere efficace e ottenere le tutele di legge, il piano deve rispettare precisi requisiti formali e sostanziali:
- Forma scritta e data certa: il piano deve essere redatto per iscritto e avere data certa, cioè essere assoggettato a formalità (ad esempio registrazione, autenticazione, o pubblicazione nel Registro delle imprese). Questo requisito serve a dimostrare che atti e pagamenti sono stati eseguiti in esecuzione del piano e beneficiare dell’esenzione dalle azioni revocatorie .
- Contenuti minimi: il comma 2 dell’art. 56 CCII – nella versione coordinata con le modifiche del decreto correttivo – elenca puntualmente le informazioni che devono essere contenute nel piano:
- rappresentazione dell’attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
- indicazione delle cause della crisi o dell’insolvenza;
- descrizione delle iniziative da intraprendere per il risanamento e la relativa tempistica;
- elenco dei creditori e delle parti interessate, con specificazione di quelli che si intende soddisfare e di quelli che rimarranno estranei;
- indicazione delle nuove risorse finanziarie necessarie (ad esempio finanziamenti prededucibili) e delle garanzie offerte;
- esposizione delle modalità e dei tempi per il rimborso dei creditori;
- piani alternativi e misure correttive in caso di scostamento;
- redazione di un piano industriale (piano economico‑finanziario) che dimostri la capacità dell’impresa di generare flussi sufficienti per il rimborso .
- Attestazione indipendente: il piano deve essere asseverato da un professionista indipendente (revisore legale, dottore commercialista o avvocato con specifiche competenze) che, dopo aver acquisito tutte le informazioni, attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’attestatore risponde civilmente e penalmente in caso di dichiarazioni mendaci o colpa grave; l’art. 342 CCII punisce con reclusione l’attestatore che attesti dati falsi o occultati .
1.3 Modifiche normative del 2024: il decreto correttivo ter
Con il decreto legislativo 136/2024 (c.d. “correttivo ter”) è stata ampliata la portata dell’art. 56 CCII. Le principali innovazioni sono:
- Obiettivo patrimoniale: la finalità del piano non è più solo il riequilibrio economico e finanziario ma anche quello patrimoniale . Ciò consente di ricomprendere nel risanamento anche interventi sul capitale (ad esempio conversione di debiti in equity, riduzioni o incrementi di capitale).
- Soggetti coinvolti: la norma ha sostituito il termine “creditori” con “parti interessate” per includere fornitori, soci e altri stakeholder con cui negoziare accordi .
- Finanziamenti prededucibili: è stato introdotto il comma 4‑bis che consente al debitore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti o a concedere garanzie anche in pendenza di procedimenti esecutivi, con la possibilità di riconoscere la prededuzione (privilegio) ai creditori che li erogano . Questo agevola l’accesso a risorse fresche per il risanamento.
1.4 Benefici del piano
Oltre a favorire la continuità aziendale e una ristrutturazione negoziata, il piano attestato offre notevoli tutele legali:
- Protezione dalle azioni revocatorie: l’art. 166 CCII esclude la revocabilità di atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie concessi in esecuzione di un piano attestato o di un concordato minore, salvo che vi sia dolo o colpa grave del debitore o dell’attestatore e che il creditore ne fosse a conoscenza . In altre parole, i pagamenti effettuati per attuare il piano non potranno essere revocati dal curatore in caso di successiva procedura liquidatoria, a condizione che il piano fosse idoneo e che le parti agissero in buona fede.
- Esenzione da reati di bancarotta: l’art. 324 CCII esclude l’applicabilità dei reati di bancarotta semplice e fraudolenta (artt. 322 e 323) agli atti e alle operazioni eseguiti in adempimento di un piano attestato; di conseguenza, gli amministratori che eseguono pagamenti o garanzie conformi al piano non sono perseguibili per bancarotta .
- Agevolazioni fiscali: l’art. 88, comma 4‑ter, del TUIR prevede che le sopravvenienze attive derivanti da riduzioni di debiti nell’ambito di un concordato, di un accordo di ristrutturazione o di un piano attestato non costituiscono reddito imponibile per la quota eccedente le perdite fiscali, a condizione che il piano sia pubblicato nel Registro delle imprese . Questa norma permette di neutralizzare fiscalmente gli effetti delle rinunce o riduzioni dei creditori.
- Tutela dei nuovi finanziamenti: i finanziamenti erogati in esecuzione del piano godono della prededuzione nel caso di successiva liquidazione giudiziale; ciò incentiva gli investitori a sostenere l’impresa in crisi.
2. Giurisprudenza di riferimento
La Corte di cassazione ha interpretato le norme sui piani attestati delineando i requisiti e gli effetti delle esimenti revocatorie e penali. Di seguito si riportano le decisioni più rilevanti.
2.1 Cassazione n. 13719/2016 – verifica di fattibilità e buona fede
Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719, la Suprema Corte ha affermato che la mera esistenza di un piano attestato non basta a escludere la revocabilità dei pagamenti: il giudice del fallimento deve verificare ex ante la ragionevolezza del piano, la sua capacità di ripristinare l’equilibrio finanziario dell’impresa e l’effettiva applicazione delle misure previste . Se il piano risulta manifestamente irrealizzabile, gli atti compiuti in sua esecuzione possono essere revocati.
2.2 Cassazione n. 9743/2022 – attuazione del piano e valutazione degli effetti
Nel 2022 la Corte di cassazione ha ribadito questa impostazione con la sentenza 9743/2022: l’esenzione dalla revocatoria di cui all’art. 67 legge fallimentare (oggi art. 166 CCII) presuppone che il piano sia non solo attestato ma realisticamente idoneo al risanamento, valutato dal giudice al momento della stipula . L’attestazione professionale è un elemento essenziale, ma non sufficiente; occorre che il piano sia concretamente attuabile e non simulato.
2.3 Cassazione n. 6508/2023 – valutazione dal punto di vista del creditore
La sentenza Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2023, n. 6508 ha ribadito che l’esenzione dalla revocatoria richiede un esame ex ante del piano in relazione al profilo del creditore che ha ricevuto il pagamento o la garanzia. Il giudice deve considerare se, in base alle informazioni a disposizione del creditore, il piano apparisse idoneo a ripristinare l’equilibrio dell’impresa. In caso contrario, la prestazione ricevuta può essere revocata . Questa pronuncia rafforza l’idea che la buona fede del creditore e la correttezza dell’attestazione sono condizioni imprescindibili.
2.4 Giurisprudenza più recente (2024‑2025)
- Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2025, n. 9811: la Corte ha riaffermato l’orientamento secondo cui la revoca di pagamenti o garanzie è ammessa solo se il pegno o la garanzia non sia stata costituita in conformità alle norme e il piano sia manifestamente inidoneo . Anche se la decisione riguarda un pegno irregolare, ribadisce l’importanza di un piano validamente attestato e della corretta qualificazione degli atti.
- Giurisprudenza di merito: diversi tribunali hanno applicato gli stessi principi, accentuando la necessità di redigere piani realisticamente sostenibili e basati su dati aziendali veritieri. È quindi essenziale predisporre un business plan dettagliato, corredato da analisi economico‑finanziarie e bilanci certificati.
3. Procedura pratica: come predisporre e far approvare un piano attestato
Redigere un piano attestato di risanamento richiede un approccio metodico e multidisciplinare. Di seguito si descrivono le fasi operative principali.
3.1 Analisi preliminare della situazione aziendale
- Raccolta documentale: è necessario reperire bilanci, situazione contabile aggiornata, elenco dei debiti e crediti, contratti pendenti, garanzie concesse e contenzioso in corso.
- Identificazione delle cause della crisi: occorre individuare le origini della difficoltà (es. calo del fatturato, eccesso di indebitamento, contenziosi, inefficienze gestionali) per definire gli interventi correttivi.
- Valutazione della continuità aziendale: l’esperto analizza la capacità dell’impresa di generare flussi finanziari futuri, anche attraverso la redazione di un piano industriale che includa proiezioni di ricavi, costi e investimenti per almeno 3‑5 anni.
- Selezione dei creditori: si predisporre l’elenco dei creditori e delle parti interessate, distinguendo tra quelli che parteciperanno alle trattative e quelli che rimarranno estranei.
3.2 Redazione del piano e attestazione
- Elaborazione del programma di risanamento: il piano deve contenere la strategia per il rientro dei debiti, che può prevedere dilazioni, tagli del capitale, conversione dei debiti in strumenti partecipativi, cessione di rami d’azienda, dismissione di asset, aumento di capitale, reperimento di nuova finanza prededucibile.
- Definizione della tempistica: è importante indicare in modo chiaro le scadenze e le percentuali di soddisfacimento di ciascun creditore. Spesso si prevede un periodo iniziale di moratoria (sospensione dei pagamenti) e successivamente pagamenti rateali.
- Modalità di informazione ai creditori: il piano deve essere comunicato ai creditori con trasparenza, invitandoli a esprimere la loro adesione. La legge non richiede l’approvazione dei creditori, ma in assenza di condivisione il piano rischia di essere inefficace.
- Attestazione: un professionista indipendente verifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. L’attestazione deve essere allegata al documento, riportare l’analisi effettuata e confermare che le proiezioni sono ragionevoli e prudenti. La responsabilità dell’attestatore è elevata, come disciplinato dall’art. 342 CCII .
- Data certa: per usufruire delle tutele (revocatoria e reati), il piano deve avere data certa. Ciò può avvenire mediante registrazione notarile o pubblicazione nel Registro delle imprese. La pubblicazione, sebbene non obbligatoria, è consigliata anche per ottenere le agevolazioni fiscali di cui all’art. 88 TUIR .
3.3 Esecuzione del piano
- Negoziazione con i creditori: l’imprenditore, assistito dai professionisti, negozia con ciascun creditore le condizioni di soddisfacimento. È consigliabile redigere accordi individuali o multilateralvi, in cui il creditore dichiara di aderire al piano e rinuncia a iniziative esecutive.
- Operazioni di cessione o ristrutturazione: il piano può prevedere cessioni di beni non strategici, dismissioni, licenziamenti o integrazione societaria. Le operazioni devono essere coerenti con la normativa (es. obblighi di iscrizione, autorizzazioni antitrust).
- Finanziamenti prededucibili: se necessario, si reperiscono nuove risorse da banche o investitori. Grazie al comma 4‑bis introdotto dal d.lgs. 136/2024, il tribunale può autorizzare tali finanziamenti e garantire la prededuzione .
- Monitoraggio e reporting: l’attestatore o un consulente incaricato segue l’andamento del piano, verificando il rispetto delle scadenze e proponendo eventuali correttivi.
- Conservazione della documentazione: è essenziale conservare tutta la corrispondenza con i creditori, i pagamenti effettuati e le delibere societarie per dimostrare la corretta esecuzione del piano in caso di controlli o azioni giudiziali.
3.4 Esito del piano e possibili scenari
- Riuscita del risanamento: se l’impresa riesce a rispettare il piano, ripristina l’equilibrio finanziario e continua l’attività senza strascichi giudiziari. Le posizioni dei creditori sono definite e l’azienda riprende un percorso di crescita.
- Inadempimento: se l’impresa non rispetta i pagamenti o si verificano scostamenti significativi, i creditori potranno avviare azioni esecutive. Le tutele revocatorie potrebbero venir meno se il piano si rivela manifestamente inidoneo o frutto di dolo.
- Ricorso a strumenti alternativi: se le trattative falliscono, l’imprenditore può ricorrere ad altri istituti, come l’accordo di ristrutturazione, il concordato minore o la composizione negoziata (trattati più avanti).
4. Difese e strategie legali del debitore
Gli imprenditori e i professionisti indebitati devono adottare un approccio proattivo, combinando strumenti di difesa legale e di ristrutturazione. Alcune strategie fondamentali sono:
4.1 Impugnazione degli atti esattoriali e sospensione
- Ricorsi contro cartelle e avvisi: quando l’impresa riceve una cartella di pagamento o un avviso di accertamento, è possibile presentare ricorso innanzi alla Commissione tributaria entro 60 giorni, contestando l’illegittimità dell’atto per vizi di notifica, prescrizione, difetto di motivazione o violazione di norme. La presentazione del ricorso consente di chiedere la sospensione della riscossione per impedire pignoramenti e iscrizioni ipotecarie.
- Istanza di sospensione amministrativa: in presenza di una richiesta di definizione agevolata o di domanda di composizione negoziata, è possibile chiedere all’Agenzia Entrate Riscossione la sospensione dei pagamenti. In sede giudiziale, il giudice può disporre la sospensione delle esecuzioni per evitare pregiudizi irreparabili.
4.2 Opposizione alle misure cautelari e revocatorie
- Opposizione a pignoramenti: il debitore può eccepire l’infondatezza del pignoramento se il bene oggetto di esecuzione rientra nei beni strumentali indispensabili per l’attività o se le somme sono impignorabili. È possibile anche impugnare l’atto di pignoramento per vizi formali.
- Difesa in revocatoria fallimentare: qualora un curatore contesti pagamenti eseguiti prima della procedura, la difesa può dimostrare che gli atti sono stati compiuti nell’ambito di un piano attestato idoneo, con data certa e attestazione professionale. La giurisprudenza richiede che il debitore e il creditore abbiano agito in buona fede e che il piano fosse ragionevole .
4.3 Negoziazione con i creditori pubblici e privati
- Dilazioni e transazioni: l’imprenditore può proporre dilazioni di pagamento all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, presentando un piano di rientro che tenga conto delle disponibilità finanziarie. Molte amministrazioni consentono piani rateali fino a 72 rate o, nei casi di gravi difficoltà, fino a 120 rate.
- Richiesta di stralcio e definizione agevolata: attraverso le misure di “tregua fiscale” introdotte dalla legge di bilancio 2023 e prorogate nel 2024, è possibile definire i debiti con l’agente della riscossione pagando il solo capitale, senza interessi e sanzioni . La rottamazione‑quater, in particolare, sospende le azioni esecutive dall’accoglimento della domanda.
4.4 Nuovi finanziamenti con prededuzione
L’imprenditore può reperire nuova finanza a supporto del piano richiedendo al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili. Questa procedura, introdotta dal comma 4‑bis dell’art. 56, consente di ottenere liquidità con un grado di privilegio elevato in caso di futura liquidazione . Per ottenere l’autorizzazione occorre dimostrare l’utilità del finanziamento per la continuità aziendale e l’impossibilità di reperire risorse alternative.
5. Strumenti alternativi e complementari al piano attestato
Oltre al piano attestato, l’ordinamento offre altri strumenti per risolvere la crisi d’impresa o la posizione debitoria di privati e professionisti. È importante conoscerli per valutare l’opzione più adatta.
5.1 Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII (già art. 182‑bis l.f.) prevedono un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. L’accordo, accompagnato da una relazione di un professionista, è omologato dal tribunale e vincola anche i creditori dissenzienti appartenenti a classi omogenee. Il 2022 ha introdotto la possibilità di accordi agevolati con una soglia ridotta al 30% dei crediti, se le proposte sono favorevoli alle restanti classi. Questi accordi consentono il cram down e la falcidia dei crediti erariali, ma comportano tempi più lunghi e costi giudiziari.
5.2 Concordato preventivo e concordato minore
Il concordato preventivo (art. 84 CCII) è una procedura concorsuale con voto dei creditori e omologazione giudiziale. Può avere finalità liquidatoria (con vendita dei beni) o di continuità aziendale. L’imprenditore presenta una proposta di soddisfacimento con almeno il 20% di rimborso ai chirografari e allega un piano attestato. Il concordato sospende le azioni esecutive e consente il cram down sui crediti pubblici.
Il concordato minore (art. 74 e 283 CCII), invece, è riservato alle imprese sotto soglia (fatturato <2 milioni, debiti <1 milione e dipendenti <10). È gestito dall’OCC e consente di falcidiare i debiti fiscali e previdenziali. Anche qui è necessaria l’attestazione. Gli atti eseguiti in esecuzione del concordato minore sono protetti dalla revocatoria .
5.3 Composizione negoziata della crisi
Introdotta con il d.l. 118/2021 e ora disciplinata dagli artt. 12‑25 CCII, la composizione negoziata è una procedura volontaria assistita da un esperto indipendente (nominato dalla Camera di commercio) che aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori e definire un accordo. Prevede misure protettive automatiche, come il blocco delle azioni esecutive, e può sfociare in un piano attestato o in un accordo di ristrutturazione. È particolarmente indicata per crisi incipienti e consente di accedere a finanziamenti prededucibili. L’esperto redige una relazione finale; se l’accordo non si raggiunge, l’imprenditore può optare per la liquidazione controllata.
5.4 Piano del consumatore ed esdebitazione
I soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative) possono accedere agli strumenti di sovraindebitamento della Legge 3/2012 coordinata con il CCII:
- Piano del consumatore (art. 69‑bis CCII): consente al consumatore sovraindebitato di proporre al tribunale un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti, che può essere omologato anche senza il consenso di tutti i creditori. Prevede la sospensione delle azioni esecutive e la possibilità di falcidia dei crediti fiscali.
- Accordo di composizione della crisi (art. 71 CCII): richiede l’adesione del 60% dei creditori, è gestito dall’OCC e produce effetti simili all’accordo di ristrutturazione.
- Procedura di esdebitazione (art. 283 CCII): consente al sovraindebitato onesto ma incapiente di liberarsi dai debiti residui dopo aver versato ai creditori quanto ricavato dalla liquidazione del proprio patrimonio. È riservata ai soggetti che non hanno alcuna capacità di rimborso e costituisce l’ultima ratio per tornare alla vita economica.
5.5 Definizione agevolata e rottamazione quater
La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto una serie di misure di tregua fiscale, tra cui la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nota come rottamazione quater. Questa permette di saldare i debiti pagando solo il capitale e le spese per le procedure esecutive; interessi, sanzioni e aggio sono annullati . I contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni possono essere riammessi se presentano nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e versano le rate arretrate entro luglio 2025 . La richiesta di definizione agevolata comporta la sospensione delle azioni esecutive e impedisce l’iscrizione di fermi o ipoteche fino alla scadenza delle rate.
6. Errori comuni e consigli pratici
- Sottovalutare la gravità della crisi: molti imprenditori adottano misure tardive, accumulando debiti e compromettendo la continuità. È fondamentale attivarsi ai primi segnali di difficoltà, valutando la composizione negoziata o il piano attestato quando i flussi di cassa iniziano a ridursi.
- Redigere piani superficiali: un piano privo di analisi dettagliate e di proiezioni realistiche viene considerato irrealistico dai giudici e può comportare l’annullamento delle tutele revocatorie . Bisogna coinvolgere professionisti qualificati per realizzare piani industriali basati su dati attendibili.
- Trascurare la comunicazione con i creditori: è essenziale informare e coinvolgere i creditori, soprattutto quelli strategici, spiegando il progetto di risanamento e i benefici comuni. La mancanza di dialogo compromette l’adesione e può innescare azioni giudiziali.
- Omettere la pubblicazione: per usufruire delle agevolazioni fiscali e della protezione revocatoria, occorre che il piano sia registrato o pubblicato con data certa. Trascurare questo passaggio significa rinunciare a benefici importanti .
- Non prevedere piani alternativi: il piano deve considerare scenari diversi e includere misure correttive (exit strategy) per fronteggiare imprevisti. L’assenza di una pianificazione di emergenza può rendere il piano inattuabile.
- Affidarsi a professionisti non qualificati: l’attestatore svolge un ruolo cruciale; deve essere indipendente, competente e aggiornato sulle normative. La colpa o il dolo dell’attestatore può comportare responsabilità penali e far decadere le tutele .
7. Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche per facilitare la consultazione dei principali riferimenti normativi, scadenze e strumenti.
7.1 Norme chiave del piano attestato
| Norma | Oggetto | Elementi principali |
|---|---|---|
| Art. 56 CCII | Piano attestato di risanamento | Forma scritta e data certa; contenuti obbligatori (situazione economica, patrimoniale e finanziaria; cause della crisi; interventi; elenco dei creditori e parti interessate; nuova finanza; tempi; piano industriale); attestazione professionale . |
| Art. 166 CCII | Atti non soggetti a revocatoria | I pagamenti e le garanzie eseguiti in esecuzione del piano attestato non sono revocabili, salvo dolo o colpa grave noti al creditore . |
| Art. 324 CCII | Esenzione da reati di bancarotta | Gli atti compiuti in esecuzione del piano non integrano i reati di bancarotta semplice o fraudolenta . |
| Art. 88, co. 4‑ter, TUIR | Agevolazioni fiscali | Le sopravvenienze attive derivanti da riduzione di debiti nell’ambito di piani attestati non concorrono alla formazione del reddito imponibile per la parte eccedente le perdite fiscali, se il piano è pubblicato nel registro . |
| Art. 342 CCII | Responsabilità dell’attestatore | Prevede sanzioni penali per l’attestatore che, nello svolgimento del proprio incarico, attesti falsamente la veridicità dei dati aziendali . |
7.2 Scadenze e tempistiche (esempio indicativo)
| Fase | Termine indicativo | Descrizione |
|---|---|---|
| Analisi preliminare | 2‑4 settimane | Raccolta dati, analisi bilanci, identificazione cause della crisi. |
| Redazione del piano | 1‑2 mesi | Elaborazione del programma di risanamento, predisposizione piano industriale, definizione interventi. |
| Attestazione e data certa | 2 settimane | Verifica da parte dell’attestatore, registrazione o pubblicazione. |
| Negoziazione con i creditori | 1‑3 mesi | Presentazione del piano, eventuali incontri, adesioni e sottoscrizioni. |
| Esecuzione | Variabile (1‑5 anni) | Pagamenti, cessioni, reperimento di finanza, monitoraggio e adeguamenti. |
7.3 Strumenti alternativi a confronto
| Strumento | Natura | Soggetti ammessi | Approvazione / adesioni richieste | Vantaggi |
|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento | Stragiudiziale | Imprese soggette a liquidazione giudiziale | Non necessita voto; adesione volontaria dei creditori | Rapidità, flessibilità, esenzione revocatoria e penale; tutele fiscali . |
| Accordo di ristrutturazione | Giudiziale | Imprese | Adesione del 60% (o 30% in accordi agevolati); omologazione del tribunale | Effetto vincolante per i dissenzienti; cram down sui debiti fiscali. |
| Concordato preventivo | Concorsuale | Imprese | Votazione dei creditori e omologazione | Sospende esecuzioni; cram down; possibile liquidazione o continuità. |
| Concordato minore | Concorsuale semplificato | Imprese “sotto soglia” | Gestito dall’OCC; approvazione dei creditori | Falcidia dei debiti erariali; tutela revocatoria . |
| Composizione negoziata | Stragiudiziale assistita | Imprese in difficoltà | Nessuna soglia; affiancamento di un esperto | Misure protettive automatiche; possibilità di confluire in altri strumenti. |
| Piano del consumatore | Concorsuale sovraindebitamento | Consumatori | Omologazione del tribunale; non sempre necessita adesione | Sospensione esecuzioni; falcidia crediti fiscali; tutela della prima casa. |
| Esdebitazione | Concorsuale sovraindebitamento | Debitori incapienti | No adesioni; procedura gestita dall’OCC | Cancellazione dei debiti residui dopo liquidazione del patrimonio. |
| Definizione agevolata / rottamazione | Fiscale | Contribuenti con carichi affidati alla riscossione | Istanza individuale; nessun voto | Annullamento di sanzioni e interessi ; sospensione azioni esecutive. |
8. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una selezione di quesiti frequenti che riceviamo da imprenditori e professionisti in crisi.
- Cos’è un piano attestato di risanamento?
È un programma concordato con i creditori per ristrutturare i debiti e ripristinare l’equilibrio economico‑finanziario e patrimoniale dell’impresa. Deve essere redatto in forma scritta, contenere informazioni dettagliate e essere attestato da un professionista indipendente . - Quali imprese possono presentarlo?
Possono predisporre il piano gli imprenditori commerciali soggetti a liquidazione giudiziale (ex fallimento). Le società agricole e i professionisti possono avvalersi di strumenti analoghi nell’ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento. - È necessario l’intervento del tribunale?
No, il piano è un accordo di natura privatistica. Tuttavia il tribunale può intervenire per autorizzare finanziamenti prededucibili e, in alcuni casi, per adottare misure protettive. L’omologazione non è richiesta. - Serve il consenso di tutti i creditori?
Il piano non ha effetti vincolanti per i creditori dissenzienti: essi possono rifiutare di aderire e attivare azioni esecutive. Per questo è fondamentale coinvolgere i principali creditori e negoziare condizioni di reciproca soddisfazione. - Quali sono i vantaggi rispetto ad altre procedure?
Rapidità, riservatezza (non essendo necessariamente pubblico), assenza di formalità giudiziali, esenzione dalle azioni revocatorie e dai reati di bancarotta . Inoltre può permettere di godere di agevolazioni fiscali se pubblicato . - Il piano sospende le azioni esecutive?
No, a differenza del concordato preventivo non produce automaticamente effetti sospensivi. Tuttavia, se i creditori aderiscono volontariamente o se si accede alla composizione negoziata, è possibile chiedere misure protettive. - Come si ottiene l’attestazione?
Occorre incaricare un professionista indipendente (revisore, commercialista, avvocato) che esamina la documentazione aziendale, verifica la veridicità dei dati e valuta la fattibilità del piano. L’attestatore redige una relazione che viene allegata al piano. In caso di falsità risponde penalmente . - Cosa accade se il piano non viene rispettato?
I creditori possono avviare o riprendere le azioni esecutive. Gli atti eseguiti in esecuzione del piano potrebbero essere esposti a revocatoria se il piano era manifestamente inidoneo o fraudolento . - È possibile modificare un piano in corso d’opera?
Sì, il piano può prevedere clausole di adeguamento e l’attestatore può intervenire per apportare modifiche in caso di scostamenti. Le modifiche devono essere comunicate ai creditori e, se sostanziali, necessitano di una nuova attestazione. - Quali costi comporta?
I costi includono l’onorario del professionista attestatore, eventuali consulenze legali e finanziarie, e le spese per la registrazione. Tuttavia, questi costi sono generalmente inferiori a quelli di procedure giudiziali e si compensano con i vantaggi fiscali. - Gli amministratori rischiano responsabilità penale?
Se gli atti sono compiuti in conformità al piano, gli amministratori sono esenti dai reati di bancarotta . Tuttavia, se agiscono con dolo o violano gli obblighi di conservazione della documentazione, potrebbero rispondere di reati fallimentari o fiscali. - Il piano può prevedere l’allungamento dei termini di pagamento dei debiti fiscali?
Sì, ma solo mediante adesione dell’Agenzia delle Entrate o attraverso strumenti specifici (accordo di ristrutturazione). Il piano attestato in sé non può imporre la dilazione ai creditori pubblici, salvo adesione volontaria. - È compatibile con la rottamazione quater?
Il piano può coesistere con la definizione agevolata per i debiti fiscali: l’impresa può includere nel piano la previsione di adesione alla rottamazione per i carichi affidati alla riscossione e beneficiare della sospensione delle azioni esecutive . - Che differenza c’è con l’accordo di ristrutturazione?
L’accordo di ristrutturazione è omologato dal tribunale e vincola anche i creditori dissenzienti se si raggiunge il quorum del 60% (o 30% negli accordi agevolati); consente il cram down e la falcidia dei debiti fiscali. Il piano attestato è un accordo privatistico che non richiede omologazione né votazione e non vincola i non aderenti. - Quali sono i rischi per i creditori che aderiscono?
Se il piano è ben strutturato, i creditori ottengono un recupero maggiore rispetto a un’eventuale procedura liquidatoria. I rischi derivano dalla mancata attuazione del piano; tuttavia la buona fede e la ragionevolezza del piano riducono la possibilità di revoca. Il creditore che accetta pagamenti in esecuzione di un piano manifestamente inidoneo potrebbe essere soggetto a revocatoria . - È necessario pubblicare il piano?
La pubblicazione non è obbligatoria ma fortemente consigliata. Permette di ottenere la detassazione delle sopravvenienze attive e dà data certa al documento, rafforzando le tutele. - Quanto dura in media un piano attestato?
La durata varia in base alla dimensione dell’impresa e al livello di indebitamento. Di norma l’elaborazione richiede alcuni mesi e l’esecuzione può estendersi da uno a cinque anni. Un monitoraggio periodico è essenziale per adeguarsi alle variazioni del mercato. - Il piano può includere la conversione del debito in capitale?
Sì, il piano può prevedere la conversione dei crediti in strumenti partecipativi (equity), con conseguente rafforzamento patrimoniale. Le modalità devono essere descritte nel piano e approvate dai creditori coinvolti. Tale operazione può richiedere modifiche statutarie e l’intervento del notaio. - È possibile predisporre più piani in successione?
In linea teorica sì, ma occorre dimostrare che il nuovo piano è la prosecuzione o la revisione del precedente e non una semplice dilazione artificiosa. Inoltre, l’abuso degli strumenti di risanamento può comportare responsabilità degli amministratori. - In quali casi è preferibile scegliere il concordato o l’accordo di ristrutturazione?
Quando è necessaria una moratoria immediata delle azioni esecutive o quando si vuole imporre la ristrutturazione ai creditori dissenzienti (cram down), l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo sono strumenti più adeguati. Se invece si mira a una soluzione flessibile, rapida e riservata, con consenso volontario dei creditori, il piano attestato è preferibile.
9. Simulazione pratica
Per comprendere come funziona un piano attestato, immaginiamo il caso di Società Alfa S.r.l., azienda manifatturiera con 4 milioni di euro di debiti. La società presenta una perdita di esercizio e ha un portafoglio clienti in diminuzione. I debiti si suddividono in:
- 1,5 milioni verso banche;
- 1 milione verso fornitori;
- 1 milione verso l’Agenzia delle Entrate (IVA e imposte);
- 0,5 milioni verso dipendenti e altri creditori.
9.1 Elaborazione del piano
- Analisi iniziale: Alfa incarica un consulente che redige un business plan quinquennale mostrando che, grazie a una ristrutturazione produttiva e a un investimento in tecnologia, l’EBITDA può tornare positivo nel terzo anno.
- Interventi proposti: vendita di un capannone per 1 milione; conversione di 0,5 milioni di debiti bancari in quote di partecipazione; immissione di 0,5 milioni di nuova finanza da parte dei soci; riduzione del personale con incentivo all’esodo.
- Proposte ai creditori:
- Banche: rimborso del 50% in 5 anni, conversione del 25% in equity e rinuncia al restante 25%.
- Fornitori: pagamento del 70% in 3 anni; il restante 30% convertito in crediti forniture future.
- Agenzia Entrate: richiesta di definizione agevolata per la parte rientrante nella rottamazione; saldo del residuo in 5 anni mediante rateazione.
- Dipendenti: pagamento integrale secondo accordo sindacale.
- Attestazione: un commercialista indipendente attesta la veridicità dei dati e giudica il piano realistico, in quanto la vendita del capannone genera liquidità immediata e la conversione dei debiti rafforza il patrimonio.
- Data certa: il piano viene pubblicato nel registro delle imprese per beneficiare delle esenzioni fiscali .
9.2 Esecuzione e monitoraggio
Nei primi due anni Alfa rispetta i pagamenti ai fornitori e alle banche, ma registra difficoltà nel settore export a causa di uno shock di mercato. L’attestatore propone una revisione del piano con un allungamento delle scadenze; i creditori accettano le modifiche. Nel quarto anno la società torna all’utile; i debiti verso l’Agenzia Entrate vengono regolati tramite la rottamazione quater. Alla fine del quinto anno, Alfa ha saldato l’80% dei debiti e ha rafforzato il patrimonio grazie alla conversione in equity.
Questo esempio mostra come un piano attestato possa consentire all’azienda di superare la crisi, coinvolgere i creditori in un progetto di rilancio e ridurre l’esposizione fiscale mediante misure agevolative.
Conclusione
Il piano attestato di risanamento rappresenta una soluzione flessibile e pragmatica per le imprese che vogliono uscire da una crisi senza sottoporsi ai tempi e ai costi delle procedure concorsuali. Affinché funzioni, occorre predisporre un progetto serio, basato su dati trasparenti e certificati, e coinvolgere attivamente i creditori. La normativa vigente, aggiornata al novembre 2025, offre tutele rilevanti: esenzione dalle azioni revocatorie , immunità dai reati di bancarotta , agevolazioni fiscali e possibilità di finanziamenti prededucibili . Tuttavia, la giurisprudenza impone rigore: i giudici verificano la fattibilità del piano e la buona fede delle parti .
Rivolgersi a professionisti esperti è determinante. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti ad assistere imprenditori, professionisti e privati nella predisposizione di piani attestati e nell’adozione degli strumenti più efficaci per la gestione del debito: dalla composizione negoziata alla rottamazione quater, dai ricorsi tributari ai piani del consumatore. Agire tempestivamente significa aumentare le probabilità di salvare l’azienda e tutelare il proprio patrimonio.
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