Liquidazione controllata del debitore: come funziona e cosa comporta?

Introduzione

La liquidazione controllata è la procedura concorsuale introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) che consente al debitore sovraindebitato di rimettere ordine ai propri debiti attraverso la vendita dei beni, sotto il controllo del tribunale e di un liquidatore, con l’effetto conclusivo di ottenere l’esdebitazione. Si tratta dell’evoluzione della liquidazione del patrimonio prevista dalla legge n. 3/2012; il legislatore del 2019 e le successive riforme correttive del 2020 e 2024 hanno avvicinato la procedura alla liquidazione giudiziale (ex fallimento), garantendo la tutela paritaria dei creditori e introducendo un meccanismo di esdebitazione automatica dopo tre anni . Nel contesto attuale molti privati, professionisti e piccoli imprenditori si trovano schiacciati da debiti fiscali, bancari o commerciali: ignorare la notifica di un pignoramento, pagare solo alcune rate di un mutuo o non attivarsi per tempo può portare alla perdita del patrimonio e alla segnalazione come cattivo pagatore.

Perché il tema è urgente? La liquidazione controllata rappresenta l’ultima trincea: se non si presentano alternative (come concordato minore, piano del consumatore o accordo di ristrutturazione), il tribunale apre la procedura e nomina un liquidatore che gestisce l’intero patrimonio. Conoscere la normativa aggiornata consente di:

  • evitare errori procedurali che possono pregiudicare i diritti del debitore;
  • individuare tempestivamente le difese e le eccezioni per contestare l’esistenza dell’insolvenza o la legittimità del titolo;
  • valutare soluzioni alternative (come rottamazioni fiscali o piani del consumatore) prima che sia troppo tardi;
  • comprendere la durata e gli effetti dell’esdebitazione.

Durante l’articolo presenteremo la procedura passo‑per‑passo, illustreremo i principali rimedi e strategie e analizzeremo le pronunce più recenti della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. La prospettiva adottata è quella del debitore/contribuente, con un taglio pratico e divulgativo, pur mantenendo rigore giuridico. In particolare si approfondirà l’intervento del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo ter), che ha riscritto la fase di accertamento del passivo e allineato la durata della procedura a quella della liquidazione giudiziale .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’articolo è redatto dallo studio dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, professionista cassazionista con lunga esperienza in diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale, specializzati nella tutela del debitore e nell’analisi delle procedure esecutive. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, convertito nella legge n. 147/2021. Grazie alla doppia competenza giuridica e contabile, lo studio è in grado di:

  • analizzare atti e cartelle esattoriali, verificando la legittimità della pretesa;
  • predisporre ricorsi e opposizioni per sospendere pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi;
  • condurre trattative e definizioni stragiudiziali con banche o agenzie fiscali;
  • elaborare piani di rientro sostenibili;
  • proporre soluzioni giudiziali (concordati minori, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) e stragiudiziali (rottamazioni fiscali, saldo e stralcio).

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Evoluzione normativa: dalla legge 3/2012 al Codice della crisi

La disciplina del sovraindebitamento nasce con la legge n. 3/2012, che introdusse tre procedure: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. Con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), il legislatore ha riordinato la materia, abrogando progressivamente la legge 3/2012 e prevedendo una sezione dedicata alla liquidazione controllata (capo IX del Titolo V). Ulteriori correttivi (D.Lgs. 147/2020 e D.Lgs. 136/2024) hanno armonizzato la disciplina con la liquidazione giudiziale, introducendo una durata minima di tre anni e riscrivendo la fase di accertamento del passivo .

Il nuovo testo riconosce espressamente la natura concorsuale della procedura: l’apertura è disposta con sentenza del tribunale su ricorso del debitore o di uno dei creditori, si applicano forme di pubblicità simili alla liquidazione giudiziale e viene predisposto un stato passivo con la graduazione dei crediti . La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 19 gennaio 2024 n. 6, ha osservato che l’apertura della liquidazione controllata introduce il concorso tra i creditori e che l’esdebitazione opera di diritto dopo la chiusura o dopo tre anni .

Articolo 268 CCII: presupposti soggettivi e oggettivi

L’art. 268 stabilisce chi può accedere alla liquidazione controllata e con quali condizioni:

  • Legittimazione attiva – La domanda può essere proposta dal debitore persona fisica sovraindebitato o da qualsiasi creditore quando il debitore è in stato d’insolvenza e i debiti eccedono 50 000 € . Questa novità rappresenta una differenza sostanziale rispetto alla legge 3/2012, nella quale solo il debitore poteva attivare la procedura.
  • Esclusione dell’apertura – L’OCC può attestare che non è possibile acquisire attivo da destinare ai creditori; in questo caso, per il debitore persona fisica insolvente la procedura non viene aperta . È una deroga introdotta dal correttivo del 2024 per evitare procedure inutili.
  • Beni esclusi – Sono esclusi dalla liquidazione i beni impignorabili (ad esempio, l’abitazione principale entro i limiti di legge), le somme percepite a titolo di sostentamento e quanto necessario per l’esercizio della professione . La norma sospende, dalla data di deposito della domanda, il decorso degli interessi convenzionali o legali sui debiti chirografari .

La legittimazione dei creditori rende la procedura più affine alla liquidazione giudiziale e incentiva i debitori a intervenire per tempo con soluzioni alternative.

Articolo 269 CCII: contenuto della domanda e ruolo dell’OCC

L’art. 269 disciplina la domanda di apertura, che deve essere presentata tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC). La domanda del debitore deve indicare l’elenco dei creditori, l’inventario dei beni e la descrizione delle cause dell’indebitamento. L’OCC redige una relazione particolareggiata sulla completezza della documentazione e sulla meritevolezza del debitore (cause del sovraindebitamento e diligenza nell’assunzione delle obbligazioni) . Entro sette giorni dal deposito, l’OCC deve notificarne copia all’Agenzia delle entrate, all’ente previdenziale e all’agente della riscossione , in modo da consentire eventuali osservazioni sulla domanda.

La riforma del 2024 ha esteso l’accesso ai dati fiscali da parte dell’OCC, precisando che gli organismi possono consultare le banche dati dell’amministrazione finanziaria per completare la relazione; ciò assicura un accertamento preliminare più accurato.

Articolo 270 CCII: apertura della liquidazione e primi effetti

Dopo aver valutato la domanda e la relazione dell’OCC, il tribunale dichiara l’apertura con sentenza. La sentenza:

  1. Nomina il giudice delegato e il liquidatore, di solito individuato nell’OCC stesso . Il correttivo del 2024 ha eliminato l’obbligo per il giudice di indicare i “giustificati motivi” per la sostituzione del liquidatore, lasciando maggiore discrezionalità al tribunale.
  2. Ordina al debitore di depositare entro dieci giorni i bilanci e le scritture contabili degli ultimi tre anni (se tenute) e di consegnare i beni al liquidatore .
  3. Fissa un termine (fino a 90 giorni) per la presentazione delle domande di accertamento del passivo da parte dei creditori ; nel frattempo tutti i creditori sono vietati da iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
  4. Dispone la pubblicità della sentenza mediante iscrizione al registro delle imprese (quando il debitore è imprenditore), trascrizione sui beni immobili e pubblicazione sul sito del tribunale .

La riforma ha previsto che gli effetti della sentenza si estendano anche ai soci illimitatamente responsabili e che il liquidatore possa gestire i contratti pendenti, subentrandovi o recedendo quando ciò conviene ai creditori. Come nella liquidazione giudiziale, la sentenza impedisce ai creditori di acquisire prelazioni individuali e sospende le prescrizioni.

Articolo 271 CCII: termini per proporre procedure alternative

L’art. 271 tutela il debitore dalla liquidazione forzata quando esistono alternative. Se la domanda di apertura è proposta dai creditori, il debitore può chiedere al tribunale un termine non superiore a 60 giorni (prorogabile per giustificato motivo) per presentare domanda di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore . Durante questo periodo la liquidazione non viene aperta e si applicano le regole del procedimento unitario. Decorso inutilmente il termine, la corte decide sull’apertura secondo l’art. 270 .

Articolo 272 CCII: inventario e programma di liquidazione

Il liquidatore, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le domande di ammissione, aggiorna l’elenco dei creditori, redige l’inventario e presenta un programma di liquidazione. Quest’ultimo definisce tempi e modalità delle vendite e deve garantire che la procedura si concluda in un termine ragionevole . La riforma ha fissato un limite massimo di tre anni dalla sentenza, trascorsi i quali la procedura si estingue; eventuali attivi sopravvenuti dopo la chiusura spettano comunque ai creditori fino alla pronuncia di esdebitazione .

Articolo 273 CCII: formazione dello stato passivo

Dopo aver ricevuto le domande di insinuazione, il liquidatore compila un stato passivo provvisorio e lo comunica ai creditori. Entro 15 giorni i creditori possono presentare osservazioni; il liquidatore, esaminate le difese, redige lo stato passivo definitivo, che diventa esecutivo . Gli interessati possono proporre reclamo ex art. 124 CCII. In caso di domande tardive, la riforma richiede che il ritardo sia dovuto a causa non imputabile al creditore, e in ogni caso le domande vanno depositate entro 60 giorni dalla cessazione della causa .

La novità del 2024 consiste nell’affidare interamente al liquidatore la formazione dello stato passivo, senza intervento del tribunale, salvo il controllo eventuale mediante reclamo. Ciò snellisce la procedura e rafforza la responsabilità del liquidatore.

Articolo 274 CCII: azioni del liquidatore

Il liquidatore può compiere ogni atto necessario a reintegrare il patrimonio e tutelare l’attivo. Con l’autorizzazione del giudice delegato, può esercitare azioni revocatorie, azioni di simulazione, domande di risarcimento e azioni surrogatorie nei confronti di soci o terzi . Il correttivo del 2024 ha puntualizzato i casi in cui è necessaria l’autorizzazione del giudice e ha stabilito che il compenso del liquidatore viene determinato dal tribunale in base alla complessità delle operazioni.

Esdebitazione: articolo 282 CCII

L’esdebitazione costituisce il motivo principale per cui un debitore sceglie la liquidazione controllata: consente di liberarsi dai debiti residui una volta conclusa la procedura o decorsi tre anni. L’art. 282, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che:

  • l’esdebitazione opera automáticamente a seguito del decreto di chiusura oppure dopo tre anni dalla sentenza di apertura ;
  • può essere dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore tramite decreto motivato del tribunale, iscritto nel registro delle imprese ;
  • il decreto viene comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo entro 30 giorni ;
  • l’esdebitazione richiede che siano soddisfatte le condizioni generali dell’art. 280 CCII (mancanza di dolo o colpa grave) e che il debitore non abbia riportato condanne per i reati indicati nell’art. 344 .

La norma fa salva la prosecuzione dei giudizi pendenti e delle operazioni liquidatorie (comma 2‑bis) . In pratica, se la procedura non si conclude entro tre anni, il debitore può comunque ottenere l’esdebitazione e il liquidatore continua l’amministrazione per distribuire eventuali attivi sopravvenuti.

Principali pronunce giurisprudenziali

Per comprendere la portata pratica della liquidazione controllata è utile richiamare alcune pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale:

  1. Cass. civ. 23 ottobre 2025 n. 28161 – La Suprema Corte ha riconosciuto che il liquidatore è autonomamente legittimato a proporre reclami e impugnazioni nell’interesse della procedura senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice delegato, analogamente a quanto avviene per il curatore nella liquidazione giudiziale . La decisione evidenzia che gli atti processuali non costituiscono atti di straordinaria amministrazione e quindi non richiedono autorizzazione.
  2. Cass. civ. 19 agosto 2024 n. 22914 – La Corte ha affermato che il creditore fondiario (creditore assistito da ipoteca su immobile) può continuare la propria azione esecutiva nonostante l’apertura della liquidazione controllata, in virtù del privilegio ex art. 41 T.U.B. (d.lgs. 385/1993). La Cassazione ha esteso tale privilegio, già riconosciuto nella liquidazione giudiziale, anche alla liquidazione controllata . Ciò significa che, in presenza di un mutuo fondiario, la banca può procedere alla vendita dell’immobile anche durante la procedura, salvo che il liquidatore rilevi vizi o abusi.
  3. Cass. civ. 21 febbraio 2024 n. 4622 – In tema di piani del consumatore (oggi ristrutturazione dei debiti del consumatore), la Corte ha stabilito che è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati oltre l’anno dalla omologazione a condizione che i creditori possano esprimersi sulla proposta . La Cassazione ha inoltre precisato che i principi elaborati per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione non si applicano al piano del consumatore, il quale è omologato dal giudice senza accordo tra le parti .
  4. Cass. civ. 2025 n. 28574 (Concordato minore) – La Corte ha ribadito che nelle proposte di concordato minore deve essere rispettato l’ordine delle cause di prelazione (artt. 2740 e 2741 c.c.); la mancata integrale soddisfazione dei creditori privilegiati rende la proposta inammissibile. Sebbene tale decisione riguardi il concordato minore, è rilevante perché rafforza il principio della par condicio creditorum anche nelle procedure di sovraindebitamento.
  5. Corte cost. 19 gennaio 2024 n. 6 – La Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell’esdebitazione “automatica”: l’apertura della liquidazione controllata crea un concorso tra i creditori, e l’esdebitazione si produce ex lege con la chiusura o trascorsi tre anni . La Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale relativa alla durata minima, ritenendo la disciplina conforme ai principi di ragionevolezza e tutela del ceto creditorio.

Queste sentenze delineano i confini applicativi e le tutele per il debitore, suggerendo strategie difensive che saranno approfondite nelle sezioni seguenti.

Procedura passo‑per‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Quando il debitore o un creditore decide di avviare la liquidazione controllata, si innesca una serie di passaggi scanditi da termini perentori. Di seguito la descrizione dettagliata.

1. Verifica della situazione e scelta dello strumento

Il primo passo è analizzare la situazione economica del debitore per verificare se esistono alternative più convenienti. Con l’assistenza di un OCC o di un professionista, si valutano:

  • l’importo totale dei debiti (fiscali, bancari, fornitori), le garanzie reali, i privilegi e i beni disponibili;
  • l’eventuale fattibilità di un concordato minore o di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (se il debitore è consumatore);
  • la possibilità di usufruire di definizioni agevolate (rottamazione quater) o di stralci automatici introdotti dal legislatore.

Se non emergono soluzioni alternative o se i creditori non accettano un accordo, la liquidazione controllata diventa l’unica via per ottenere l’esdebitazione.

2. Presentazione della domanda

Il debitore (persona fisica, professionista o piccolo imprenditore sotto soglia) deve rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC) iscritto presso il Ministero della giustizia. La domanda contiene:

  1. Dati anagrafici e fiscali del debitore e indicazione dell’eventuale coniuge in comunione di beni.
  2. Elenco nominativo dei creditori e delle somme dovute, con distinzione tra crediti chirografari, privilegiati e assistiti da garanzie.
  3. Inventario dei beni mobili e immobili, conti correnti, crediti vantati verso terzi, beni impignorabili e beni in comunione.
  4. Descrizione delle cause del sovraindebitamento (es. perdita del lavoro, malattia, crisi del mercato) e della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni.

L’OCC verifica la completezza dei documenti e redige la relazione di attestazione, in cui sintetizza la situazione patrimoniale e reddituale del debitore .

3. Notifica agli enti fiscali e deposito in tribunale

Entro sette giorni dal deposito della domanda, l’OCC trasmette la relazione all’Agenzia delle entrate, all’INPS e all’agente della riscossione . Ciò consente agli enti di verificare la veridicità dei dati e di preparare eventuali osservazioni.

La domanda viene poi depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore. Se la domanda è presentata da un creditore, il debitore ha diritto di chiedere un termine (fino a 60 giorni) per proporre una procedura alternativa (concordato minore o piano del consumatore) .

4. Sentenza di apertura

Il giudice esamina i requisiti: verifica l’esistenza dello stato di insolvenza, l’assenza di procedure concorsuali in corso e la completezza della documentazione. Se ritiene la domanda ammissibile, pronuncia sentenza di apertura che:

  • nomina il giudice delegato e il liquidatore ;
  • dispone la pubblicità della sentenza (registro imprese, siti istituzionali, trascrizioni) per rendere opponibile la procedura ai terzi ;
  • ordina al debitore di depositare le scritture contabili e di consegnare i beni ;
  • fissa il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo (fino a 90 giorni).

Dalla sentenza derivano gli effetti tipici delle procedure concorsuali: sospensione di azioni esecutive, congelamento degli interessi sui debiti chirografari, inefficacia delle cessioni a titolo gratuito compiute dopo il deposito della domanda, protezione del patrimonio da nuove ipoteche.

5. Fase di inventario, vendita e formazione del passivo

Il liquidatore gestisce l’intera procedura:

  1. Inventario – Entro 90 giorni redige un inventario completo dei beni e un programma di liquidazione che stabilisce tempi e modalità di vendita (aste telematiche, trattative private, cessioni di quote sociali). Il programma deve garantire una durata ragionevole e non può eccedere tre anni .
  2. Gestione dei contratti – Il liquidatore decide se subentrare nei contratti pendenti (es. contratti di locazione con canoni attivi) o recedere; in caso di subentro devono essere pagate integralmente le rate scadute .
  3. Aggiornamento dei creditori – Viene predisposto un elenco dei creditori con indicazione dei privilegi e delle garanzie. Tutti i creditori vengono informati e invitati a insinuarsi nel passivo .
  4. Formazione dello stato passivo – Il liquidatore esamina le domande di ammissione, verifica i titoli e redige lo stato passivo . In questa fase possono emergere contestazioni in merito a usura, prescrizione, difetto di notifica o mancanza di titoli esecutivi.
  5. Riparto – Terminata la liquidazione, il liquidatore presenta un progetto di riparto che distribuisce il ricavato secondo l’ordine delle cause di prelazione. I creditori possono proporre osservazioni; in caso di contestazioni il giudice delegato decide.

6. Chiusura della procedura ed esdebitazione

La procedura si chiude quando:

  • il liquidatore deposita la relazione finale e il rendiconto;
  • il giudice approva il rendiconto e dispone il decreto di chiusura;
  • oppure, decorsi tre anni dalla sentenza di apertura, il tribunale dichiara l’esdebitazione automatica anche se la procedura non è stata completata .

Il decreto di esdebitazione libera il debitore da tutti i debiti non soddisfatti, ad eccezione di quelli derivanti da obblighi alimentari, da risarcimenti per danni extracontrattuali, da sanzioni amministrative e penali e da crediti da lavoro subordinato. Il debitore potrà tornare a disporre dei beni futuri, salvo che l’esdebitazione non abbia effetti sui giudizi ancora pendenti .

Difese e strategie legali per il debitore

La liquidazione controllata, pur essendo una procedura volontaria o coattiva, non esclude la possibilità di difendere i propri diritti. Di seguito le principali strategie pratiche.

Contestare l’ammissibilità della domanda

Il debitore può opporsi alla domanda proposta da un creditore invocando:

  • Insussistenza dello stato d’insolvenza: se il debitore dimostra di essere in temporanea difficoltà ma non definitivamente insolvente (es. ha beni facilmente liquidabili o entrate regolari), la domanda può essere rigettata.
  • Debito complessivo inferiore a 50 000 € (limite previsto per la legittimazione dei creditori) .
  • Attivo inesistente o insufficiente: il correttivo 2024 prevede che, per il debitore persona fisica insolvente, la liquidazione non si apre se l’OCC attesta l’assenza di attivo .
  • Omesso esperimento di procedure alternative: se il creditore non ha consentito al debitore di valutare piani del consumatore o concordato minore, il tribunale può concedere un termine per l’elaborazione di tali soluzioni .

Eccepire la nullità del titolo o la prescrizione

Nel corso dell’accertamento del passivo il debitore può contestare i singoli crediti per:

  • mancanza di titolo (cartelle mai notificate, decreti ingiuntivi non passati in giudicato, interessi anatocistici o usurari);
  • prescrizione (ad esempio, tributi prescritti in 5 o 10 anni, contributi previdenziali prescritti in 5 anni);
  • irregolarità nella formazione del debito (sanzioni fiscali illegittime, errori di calcolo, difetto di contraddittorio).

Il liquidatore deve valutare queste eccezioni e, in caso di dubbi, può opporsi all’ammissione del credito. La Cassazione ha riconosciuto che il liquidatore è autonomamente legittimato a proporre reclami senza previa autorizzazione del giudice , potendo così tutelare in modo efficace il patrimonio del debitore.

Chiedere la sospensione o la revoca delle esecuzioni individuali

La sentenza di apertura sospende automaticamente le esecuzioni, ma in casi particolari può essere necessario agire con urgenza:

  • Opposizione agli atti esecutivi per contestare pignoramenti iniziati poco prima della presentazione della domanda.
  • Sospensione dell’asta per beni immobile ipotecato se sono emersi vizi (ad esempio, difetto di notifica) o se la proposta di concordato minore offre un miglior soddisfacimento.
  • Reclamo al collegio ex art. 124 CCII contro provvedimenti del giudice delegato. Il provvedimento che ammette o esclude un credito può essere impugnato entro 30 giorni .

Valutare la convenienza del privilegio fondiario

La sentenza Cass. 22914/2024 evidenzia che il creditore fondiario può continuare l’esecuzione ipotecaria . Per il debitore, ciò significa che l’immobile gravato da mutuo fondiario potrebbe essere comunque venduto all’asta. È quindi opportuno valutare:

  • la possibilità di rinegoziare il mutuo o di cedere il bene prima che il creditore proceda;
  • l’opportunità di proporre un piano del consumatore che preveda la liquidazione del bene a condizioni più favorevoli;
  • la fattibilità di un saldo e stralcio con la banca, sfruttando i tempi lunghi dell’esecuzione.

Utilizzare strumenti di composizione negoziale

La procedura di liquidazione non è l’unica soluzione. Prima di arrivare alla liquidazione controllata, il debitore può optare per:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore: destinato ai consumatori che non esercitano attività d’impresa, consente di proporre un piano di pagamento rateale con falcidia dei debiti; l’omologazione è concessa dal giudice e vincola i creditori anche senza il loro consenso, purché siano garantiti i creditori privilegiati.
  • Concordato minore: rivolto a imprenditori sotto soglia e professionisti, prevede la ristrutturazione dei debiti tramite pagamento parziale e riorganizzazione dell’attività. La Cassazione ha ribadito che la proposta deve rispettare integralmente i diritti dei creditori privilegiati; la violazione rende la procedura inammissibile (Cass. 28574/2025).
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): richiede l’adesione della maggioranza dei creditori e consente di evitare la liquidazione. È più complesso ma offre la possibilità di proseguire l’attività.

Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 271 permette al debitore di scegliere una di queste procedure prima che il tribunale apra la liquidazione .

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti

Il piano del consumatore, ora ridenominato “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, è rivolto alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Può essere proposto anche quando sono pendenti procedure esecutive e consente di dilazionare il pagamento dei crediti privilegiati oltre un anno; la Cassazione ha riconosciuto la legittimità di tale dilazione . La procedura richiede:

  • relazione dell’OCC sulla meritevolezza e sostenibilità del piano;
  • approvazione del giudice (non è necessario l’accordo dei creditori);
  • pagamento integrale dei creditori muniti di privilegi o garanzie, salvo espressa rinuncia;
  • possibilità di falcidia dei debiti chirografari.

Al termine, se il debitore adempie alle obbligazioni, ottiene l’esdebitazione immediata. Il piano del consumatore è preferibile alla liquidazione controllata perché consente di salvare l’abitazione e di rateizzare i debiti senza vendere tutti i beni.

Concordato minore

Il concordato minore (artt. 74 – 83 CCII) è dedicato a imprenditori non fallibili, professionisti e imprese agricole. Prevede la presentazione di un piano che illustri le modalità di soddisfacimento dei creditori (ad esempio, vendita di alcuni beni e pagamento rateale del residuo). I creditori votano sulla proposta e il tribunale omologa se viene raggiunta la maggioranza prevista. La Cassazione ha sottolineato l’obbligo di rispettare l’ordine delle cause di prelazione; eventuali violazioni determinano l’inammissibilità della proposta.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione, disciplinato dagli artt. 57 e ss. CCII, consente all’imprenditore di concordare con i creditori la ristrutturazione del debito, con falcidie e dilazioni. È necessario il consenso di almeno il 60 % dei crediti ammessi e l’adesione dei creditori privilegiati se i loro diritti sono alterati. Questa procedura evita la liquidazione e salvaguarda la continuità aziendale.

Esdebitazione del debitore incapiente

L’art. 283 CCII prevede che il consumatore persona fisica privo di beni o con patrimonio insufficiente possa ottenere l’esdebitazione immediata senza liquidazione, a condizione di dimostrare di avere agito con meritevolezza e di non avere attivo da liquidare. Il correttivo 2024 ha allineato la durata della liquidazione controllata a tre anni per evitare scelte opportunistiche, ma ha conservato la possibilità di beneficiare dell’esdebitazione “veloce” dell’incapiente.

Rottamazioni e definizioni agevolate

Il legislatore fiscale ha introdotto negli ultimi anni diverse misure di definizione agevolata dei debiti affidati all’agente della riscossione. La legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto la rottamazione‑quater all’art. 1 commi 231–252, consentendo ai debitori di estinguere i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale senza interessi e sanzioni . Il saldo può avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023;
  • oppure in 18 rate con scadenze distribuite su cinque anni .

Per aderire occorreva presentare la dichiarazione entro il 30 aprile 2023 . Sono previste proroghe per i pagamenti (ad esempio, la rata del 30 novembre 2025 deve essere versata per non decadere dai benefici). Le definizioni agevolate permettono di ridurre l’esposizione fiscale e, se concluse con successo, di limitare l’attivo che sarà oggetto di liquidazione.

Oltre alla rottamazione‑quater, alcune leggi hanno previsto lo stralcio dei debiti fino a 1 000 € affidati tra il 2000 e il 2015 (art. 1 comma 222 legge 197/2022) e la definizione agevolata delle liti tributarie. Anche nel 2025 il legislatore potrebbe introdurre nuove rottamazioni; è quindi consigliabile monitorare le normative e valutare l’adesione prima di intraprendere la liquidazione controllata.

Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori affrontano la liquidazione controllata senza una preparazione adeguata. Gli errori più frequenti sono:

  1. Ignorare le notifiche: non ritirare raccomandate o PEC non annulla l’atto. La notifica si perfeziona in ogni caso, e agire tardivamente può far decadere da rimedi come l’opposizione agli atti esecutivi.
  2. Non predisporre una documentazione completa: l’assenza di documenti contabili o l’elenco incompleto dei creditori comporta l’inammissibilità della domanda. L’OCC deve verificare la completezza della documentazione .
  3. Sottovalutare il termine per presentare procedure alternative: se la domanda è proposta da un creditore, il debitore ha solo 60 giorni per proporre un concordato minore o un piano del consumatore .
  4. Ignorare i privilegi: proporre piani che non soddisfano i creditori privilegiati può portare all’inammissibilità del concordato o del piano del consumatore (Cass. 28574/2025).
  5. Rinunciare a contestare i crediti: molti debitori accettano passivamente l’importo indicato dai creditori. È invece fondamentale verificare la validità dei titoli, l’eventuale prescrizione e la correttezza del calcolo degli interessi. Il liquidatore, come detto, può proporre reclami senza previa autorizzazione .
  6. Non programmare la protezione dei beni impignorabili: alcuni beni sono esclusi dalla liquidazione (ad esempio, i beni necessari alla vita quotidiana e l’abitazione principale entro i limiti di legge). È opportuno segnalare puntualmente tali beni nella domanda, in modo che il liquidatore non li venda .

Consiglio pratico: affidarsi a un professionista sin dalla fase preliminare, predisporre l’elenco completo dei debiti, valutare la convenienza di soluzioni alternative e monitorare costantemente i termini processuali. La tempestività è la chiave per difendere i propri beni e ottenere l’esdebitazione.

Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle che sintetizzano le norme, i termini e gli strumenti illustrati.

Norme principali della liquidazione controllata

Articolo CCIIOggettoElementi chiave
268Presupposti e beni esclusiLegittimazione di debitore e creditori; insolvenza > 50 000 €; beni impignorabili e somme necessarie alla vita quotidiana escluse; sospensione degli interessi
269Domanda e relazione OCCLa domanda contiene elenco dei creditori e inventario; l’OCC redige una relazione sulla completezza e meritevolezza e notifica gli enti fiscali entro 7 giorni
270Sentenza di aperturaNomina giudice delegato e liquidatore; ordina deposito scritture; fissa termine per le domande di passivo; pubblicità della sentenza
271Termine per procedure alternativeIl debitore ha fino a 60 giorni per proporre concordato minore o ristrutturazione dei debiti se la domanda è dei creditori
272Inventario e programma di liquidazioneIl liquidatore redige inventario e programma entro 90 giorni; durata massima della procedura tre anni
273Stato passivoIl liquidatore forma lo stato passivo; osservazioni entro 15 giorni; reclamo ex art. 124; domande tardive per causa non imputabile
274Azioni del liquidatorePossibilità di azioni revocatorie e recupero crediti con autorizzazione del giudice
282EsdebitazioneEsdebitazione di diritto alla chiusura o decorsi tre anni; decreto motivato; condizioni di meritevolezza; reclamo entro 30 giorni

Termini e scadenze principali

FaseTermine
Notifica della relazione dell’OCC a enti fiscali7 giorni dalla domanda
Presentazione domande dei creditoriFino a 90 giorni dalla sentenza di apertura
Termine per proporre procedure alternative (se domanda dei creditori)Fino a 60 giorni
Redazione programma di liquidazione e inventario90 giorni dalla scadenza per le domande
Presentazione osservazioni allo stato passivo15 giorni dalla comunicazione
Domande tardive60 giorni dalla cessazione della causa che ne ha impedito il deposito
Durata massima della procedura3 anni
Reclamo contro decreto di esdebitazione30 giorni

Principali strumenti alternativi

StrumentoDestinatariCaratteristiche
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore)Consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’impresa)Relazione OCC; omologazione giudiziale; possibile dilazione oltre un anno per i crediti privilegiati ; esdebitazione immediata al termine del piano
Concordato minoreImprenditori sotto soglia, professionisti, società agricolePiano con pagamento parziale; voto dei creditori; rispetto dei privilegi; inammissibilità in caso di violazione dell’ordine di prelazione (Cass. 28574/2025)
Accordo di ristrutturazione dei debitiImprenditoriRichiede consenso del 60 % dei creditori; possibilità di falcidia e dilazione; evita la liquidazione
Esdebitazione dell’incapienteConsumatori senza beniPrevede la liberazione immediata se l’OCC attesta l’assenza di patrimonio da liquidare
Rottamazione‑quater (legge 197/2022)Debiti affidati all’agente della riscossione tra 2000 e 2022Estinzione con pagamento del solo capitale; possibilità di rateizzare fino a 18 rate ; dichiarazione entro il 30 aprile 2023

FAQ – domande frequenti

  1. Cos’è la liquidazione controllata? È la procedura concorsuale prevista dagli artt. 268 ss. CCII che consente al debitore sovraindebitato di liquidare il proprio patrimonio sotto il controllo del tribunale e ottenere l’esdebitazione al termine.
  2. Chi può richiederla? Può presentare domanda il debitore persona fisica (consumatore, professionista, piccolo imprenditore) o qualsiasi creditore se i debiti superano 50 000 € .
  3. Quali beni sono esclusi dalla liquidazione? Beni impignorabili come l’abitazione principale entro i limiti di legge, gli arredi indispensabili, le somme necessarie al mantenimento e gli strumenti di lavoro .
  4. Cosa succede ai contratti in corso? Il liquidatore decide se subentrare o recedere dai contratti pendenti. Se subentra deve pagare integralmente le prestazioni scadute .
  5. Come si formano i crediti da pagare? I creditori presentano domanda di ammissione entro il termine fissato dal tribunale. Il liquidatore verifica le domande e redige lo stato passivo .
  6. È possibile contestare i crediti? Sì, il debitore può eccepire la prescrizione, l’inesistenza del titolo o l’usura. Il liquidatore è legittimato a proporre impugnazioni per escludere i crediti senza necessità di autorizzazione del giudice .
  7. Qual è la durata della procedura? La procedura deve concludersi entro tre anni dalla sentenza di apertura . Dopo tre anni l’esdebitazione opera comunque .
  8. Cos’è l’esdebitazione? È la liberazione dai debiti residui ottenuta alla chiusura della procedura o decorso il termine di tre anni. Richiede meritevolezza e assenza di dolo o colpa grave .
  9. I creditori possono proseguire le azioni esecutive? La sentenza sospende tutte le azioni. Tuttavia il creditore fondiario può proseguire la procedura esecutiva sul bene ipotecato grazie al privilegio ex art. 41 T.U.B. .
  10. Posso salvare la casa? L’abitazione principale è esclusa dalla liquidazione se impignorabile; in caso contrario può essere venduta. È possibile proporre un piano del consumatore per conservare l’immobile.
  11. Che differenza c’è tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale? La prima riguarda persone fisiche e piccoli imprenditori non fallibili; la seconda (ex fallimento) si applica alle imprese sopra soglia. Con il correttivo 2024 la disciplina è stata armonizzata e i principi della liquidazione giudiziale trovano applicazione anche nella liquidazione controllata .
  12. Come si sceglie l’OCC? Il debitore può rivolgersi a un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia. L’OCC nomina un gestore della crisi che assisterà il debitore.
  13. Quali costi comporta la procedura? Sono previsti onorari del gestore O numerati a norma del decreto ministeriale n. 202/2014; il tribunale può disporre un anticipo. I creditori contribuiscono alle spese in proporzione al proprio credito.
  14. È possibile presentare la domanda se ho già beneficiato della liquidazione del patrimonio? Sì, ma occorre attendere 7 anni dalla precedente esdebitazione, salvo che il nuovo sovraindebitamento dipenda da cause imprevedibili.
  15. Cosa succede se ricevo una cartella esattoriale durante la procedura? I debiti sorti dopo l’apertura non rientrano nella procedura; è necessario pagarli altrimenti rimarranno dovuti anche dopo l’esdebitazione.
  16. Le sanzioni amministrative e penali vengono cancellate? No, l’esdebitazione non si estende alle sanzioni penali, agli obblighi alimentari e ai danni da responsabilità extracontrattuale.
  17. Posso aderire alla rottamazione‑quater mentre è in corso la liquidazione? Sì, ma il pagamento deve avvenire entro i termini previsti; in caso di mancato pagamento il debito rientra nel passivo.
  18. Se non ho beni da liquidare posso ottenere subito l’esdebitazione? È possibile se il gestore attesta che non esiste attivo e il debitore è meritevole. La procedura di esdebitazione dell’incapiente consente di liberarsi dai debiti senza liquidazione.
  19. Posso aprire un’attività durante la procedura? Sì, la liquidazione controllata non vieta di lavorare o avviare un’attività; i redditi futuri non entrano nel passivo, ma devono essere comunicati al liquidatore che può chiedere un contributo.
  20. È consigliabile farsi assistere da un avvocato? Assolutamente sì. La procedura richiede competenze giuridiche e contabili, la gestione delle opposizioni e la verifica della documentazione. Un professionista esperto può individuare le migliori strategie per proteggere il patrimonio e ottenere l’esdebitazione.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1: Debitore consumatore con debiti fiscali e bancari

Situazione iniziale: Andrea, dipendente di un’azienda metalmeccanica, contrae debiti con l’Agenzia delle entrate (50 000 € di imposte e sanzioni), con una banca (mutuo residuo 120 000 € su prima casa) e con la finanziaria (prestito personale 30 000 €). A causa di una lunga malattia, perde parte del reddito e non riesce più a pagare le rate. Riceve la notifica di un pignoramento immobiliare.

Valutazione delle alternative: Il mutuo è assistito da ipoteca fondiaria; la banca minaccia di proseguire l’esecuzione. Andrea potrebbe:

  • proporre un piano del consumatore offrendo ai creditori privilegiati (banca) il pagamento integrale del mutuo mediante la vendita dell’immobile e rateizzare i debiti chirografari su 5 anni;
  • aderire alla rottamazione‑quater per le cartelle fiscali riducendo le sanzioni e gli interessi.

Tuttavia l’importo complessivo supera le sue capacità; la banca non accetta la dilazione. Andrea, assistito dall’Avv. Monardo, decide di presentare domanda di liquidazione controllata.

Procedura:

  1. Andrea si rivolge a un OCC e prepara con il gestore una relazione che descrive le cause della crisi, l’elenco dei creditori e l’inventario dei beni (casa, auto, conto corrente). L’OCC notifica la relazione agli enti fiscali .
  2. Il tribunale apre la liquidazione; nomina il liquidatore e ordina ad Andrea di consegnare i beni. La casa viene stimata 200 000 €; il liquidatore decide di subentrare nel contratto di mutuo fino alla vendita.
  3. Dopo tre mesi il liquidatore redige il programma di liquidazione: mette in vendita l’immobile tramite asta telematica e dispone la vendita dell’auto. Le domande dei creditori vengono esaminate: la banca presenta un credito privilegiato di 120 000 €, l’Agenzia delle entrate si insinua per 50 000 € ridotti a 20 000 € grazie alla rottamazione, la finanziaria per 30 000 €.
  4. Lo stato passivo viene approvato senza contestazioni. La casa viene venduta a 210 000 €; il ricavato viene distribuito: 120 000 € alla banca (integrale), 20 000 € all’Agenzia delle entrate, 30 000 € alla finanziaria, il residuo alle spese della procedura. I debiti residui vengono azzerati.
  5. Due anni dopo l’apertura, il liquidatore presenta il rendiconto e il giudice emette il decreto di chiusura. Andrea ottiene l’esdebitazione. Dopo la chiusura, eventuali redditi futuri non potranno più essere aggrediti.

Commento: Grazie alla liquidazione controllata Andrea ha trasformato una situazione insostenibile in una liberazione completa. La casa è stata venduta, ma la procedura ha assicurato la cancellazione dei debiti residui. Un intervento tempestivo avrebbe consentito di valutare un piano del consumatore e salvare l’immobile, ma la tardiva consultazione ha reso inevitabile la liquidazione.

Esempio 2: Creditore fondiario e prosecuzione dell’esecuzione

Fatti: Maria, titolare di un negozio, ha un debito di 60 000 € con l’Agenzia delle entrate e un mutuo fondiario di 150 000 € garantito da ipoteca sulla casa familiare. Presenta domanda di liquidazione controllata. Nel frattempo la banca creditrice ha già avviato la procedura esecutiva e la casa è stata pignorata.

Problematiche:

  • L’apertura della liquidazione sospende le esecuzioni in corso, ma la Cassazione ha stabilito che il creditore fondiario può continuare l’esecuzione in virtù dell’art. 41 T.U.B. ;
  • il liquidatore può subentrare nel contratto di mutuo e cercare di vendere l’immobile per soddisfare i creditori in modo più rapido e vantaggioso.

Sviluppo:

  1. La banca insiste per proseguire l’asta, avvalendosi del privilegio fondiario. Il liquidatore propone reclamo, ma il tribunale conferma l’applicazione dell’art. 41 T.U.B. La procedura esecutiva continua.
  2. Il liquidatore interviene nell’asta per controllare il prezzo di vendita e per evitare ribassi eccessivi. Grazie alla collaborazione con l’Avv. Monardo, si riesce a trovare un acquirente disposto a pagare 180 000 €, superiore alle offerte iniziali.
  3. La somma ricavata viene destinata alla banca (150 000 €) e ai creditori chirografari con il residuo. La liquidazione si chiude in tempi rapidi e Maria ottiene l’esdebitazione, potendo ripartire senza debiti.

Commento: questo caso mostra l’importanza di conoscere il privilegio fondiario. Sebbene la liquidazione sospenda le esecuzioni, i creditori fondiari hanno un diritto speciale e la soluzione migliore è negoziare con la banca o monitorare l’asta per evitare svendite.

Conclusione

La liquidazione controllata del debitore è una procedura complessa ma fondamentale per uscire da situazioni di sovraindebitamento. La disciplina aggiornata dal D.Lgs. 136/2024 ha reso la procedura più simile alla liquidazione giudiziale, introducendo una durata massima di tre anni, rafforzando i poteri del liquidatore e prevedendo l’esdebitazione automatica . Dalle norme emerge un equilibrio tra tutela dei creditori (par condicio creditorum, rispetto dei privilegi) e recupero del debitore (esdebitazione, esclusione dei beni necessari). La giurisprudenza ha chiarito aspetti cruciali: l’autonomia del liquidatore nell’impugnare i crediti , la possibilità per i creditori fondiari di proseguire l’esecuzione , la dilazione ultrannuale nel piano del consumatore e la legittimità dell’esdebitazione automatica .

Per i debitori è essenziale agire tempestivamente: raccogliere la documentazione, rivolgersi a un OCC, valutare soluzioni alternative come piani del consumatore, concordati minori o accordi di ristrutturazione, aderire alle rottamazioni fiscali e contestare i crediti infondati. Un’assistenza professionale consente di evitare errori, salvaguardare i beni impignorabili e ottenere la liberazione dai debiti.

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