Introduzione
Ricevere un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può generare ansia e incertezza. Molti contribuenti ignorano questo atto pensando che la presunta prescrizione dei debiti li ponga al riparo da qualunque azione, oppure pagano in ritardo senza considerare i costi aggiuntivi e le conseguenze processuali. In realtà l’intimazione, cioè l’avviso con cui l’Agente della riscossione invita il debitore a pagare entro cinque giorni prima di avviare l’esecuzione forzata, è un atto tipico ed autonomamente impugnabile. Le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che chi non la contesta tempestivamente non potrà più eccepire eventuali vizi o la prescrizione maturata tra la cartella e l’intimazione . Pagare in ritardo, oltre a esporre a pignoramenti e ipoteche, comporta interessi di mora, aggio ed eventuali sanzioni.
In questa guida spieghiamo in modo approfondito cosa succede se il pagamento è tardivo, quali difese sono possibili, come funzionano la procedura di riscossione e le alternative (rateizzazioni, definizioni agevolate, procedure di sovraindebitamento). L’obiettivo è fornire al debitore strumenti concreti per evitare errori e proteggere il proprio patrimonio, sfruttando tutte le possibilità di legge.
La competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Lo Studio Legale Monardo è specializzato in diritto bancario e tributario. L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, patrocinante in Cassazione, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La combinazione delle competenze tributarie, bancarie e concorsuali consente allo Studio di offrire consulenze mirate per impugnare atti di riscossione, ottenere sospensioni, proporre ricorsi, negoziare piani di rientro e ricorrere a procedure giudiziali o stragiudiziali.
Il nostro team può aiutarti a:
- analizzare la cartella e l’intimazione per individuare eventuali vizi di notifica o di prescrizione;
- presentare ricorsi alle commissioni tributarie entro i termini, anche con richiesta di sospensiva;
- promuovere trattative con l’Agenzia della Riscossione per rateizzazioni o definizioni agevolate;
- predisporre piani di ristrutturazione o sovraindebitamento presso gli Organismi di composizione;
- difenderti da ipoteche, fermi e pignoramenti con azioni tempestive.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Che cos’è l’intimazione di pagamento
L’intimazione di pagamento è prevista dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973. Quando l’Agente della riscossione non ha avviato l’espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella, prima di procedere deve notificare al contribuente un avviso con intimazione ad adempiere entro cinque giorni. Questo atto fa le veci del “vecchio avviso di mora” disciplinato dall’art. 46 del D.P.R. 602/1973 (norma oggi modificata). La norma dispone che l’intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla sua notifica; se l’esecuzione non inizia in quel periodo, occorrerà un nuovo avviso .
L’intimazione contiene l’indicazione del debito residuo, degli interessi e delle sanzioni. Il contribuente ha a disposizione cinque giorni dalla ricezione per pagare o chiedere un piano di rateizzazione; decorsi i cinque giorni, l’Agente della riscossione può procedere con pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche.
1.2 L’obbligo di impugnazione e la cristallizzazione del credito
Il legislatore qualifica l’intimazione come atto autonomamente impugnabile. L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 (oggi confluito nell’art. 65 del D.Lgs. 175/2024, Testo Unico della Giustizia Tributaria) elenca gli atti contro i quali si può ricorrere in commissione tributaria: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, ruolo e cartella di pagamento, avviso di mora, iscrizione ipoteca, fermo e altri provvedimenti . Poiché l’intimazione sostituisce l’avviso di mora, la giurisprudenza la considera equivalente e quindi rientrante tra gli atti impugnabili .
La Corte di Cassazione, con un’importante pronuncia del 30 ottobre 2025 (ord. n. 28706), ha ribadito che l’intimazione non è una semplice sollecitazione ma un atto tipico che deve essere contestato entro i termini di legge. Se il contribuente non la impugna, la pretesa si cristallizza: non sarà più possibile far valere la prescrizione o altri vizi relativi alle cartelle presupposte . Nella stessa ordinanza la Corte richiama le Sezioni Unite del 2008 e del 2022, affermando che l’intimazione, sebbene nominata diversamente, svolge la stessa funzione del vecchio avviso di mora .
Questo orientamento è stato confermato dalla sentenza n. 6436 dell’11 marzo 2025: la Cassazione ha riconosciuto che l’intimazione corrisponde all’avviso di mora e deve quindi essere impugnata; in caso contrario il debito diventa definitivo e ogni successiva contestazione di prescrizione è preclusa . La decisione contraddice un precedente isolato (Cass. 16743/2024) che riteneva facoltativa l’impugnazione . L’evoluzione giurisprudenziale mostra dunque un netto indirizzo verso l’onere di impugnare, pena la cristallizzazione del debito.
1.3 Termini per proporre ricorso e competenza del giudice
L’art. 67 del Testo Unico della Giustizia Tributaria prevede che il ricorso avverso un atto della riscossione deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica . Per alcuni atti diversi dalle cartelle (ad esempio, gli atti di accertamento esecutivi) il termine può essere di 30 o 40 giorni, ma per l’intimazione si applica la regola generale dei 60 giorni.
Il ricorso va presentato alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, depositando copia dell’atto, del ricorso e della notifica. Oltre al ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione, dimostrando il periculum in mora (possibilità di pregiudizio grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabile fondatezza del ricorso). Se la contestazione riguarda esclusivamente la legittimità di misure esecutive come il fermo amministrativo o l’ipoteca, la giurisdizione può spettare al giudice ordinario (tribunale) ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 602/1973 e dell’art. 615 c.p.c., come affermato dalle Sezioni Unite n. 15354/2015 .
1.4 Prescrizione dei tributi e riapertura del termine con l’intimazione
La prescrizione delle imposte statali è decennale, mentre per imposte locali, contributi INPS/INAIL e multe stradali il termine è quinquennale . Per il bollo auto è triennale. I termini decorrono dalla notifica della cartella o dell’accertamento. Quando l’Agenzia della riscossione notifica un’intimazione, i giudici hanno chiarito che la prescrizione maturata prima dell’intimazione deve essere eccepita immediatamente. Se il contribuente tace e non impugna, il credito si consolida e non potrà eccepire la prescrizione in futuro . L’unica possibilità di contestare la prescrizione dei tributi maturata dopo la notifica della cartella, ma prima dell’intimazione, è impugnare l’intimazione entro 60 giorni .
1.5 Interessì di mora, sanzioni e aggio
Il D.P.R. 602/1973 stabilisce varie tipologie di interessi applicabili alla riscossione:
- Interessi di mora: decorrono dal giorno successivo alla scadenza indicata nella cartella di pagamento, sono determinati annualmente con decreto del Ministero delle Finanze e non possono superare l’interesse legale aumentato di due punti . Dal 1° luglio 2019 e almeno fino al 2025 la misura dell’interesse di mora è pari al 2,68% .
- Interessi per iscrizione a ruolo: pari al 4% e calcolati sulle imposte non pagate alla scadenza originaria.
- Interessi di rateizzazione: pari al 4,5%, applicati alle somme rateizzate .
Oltre agli interessi occorre pagare le sanzioni previste dalla normativa fiscale e l’aggio spettante all’Agente della riscossione, che per il 2025 è pari al 3% delle somme riscosse coattivamente (8% in caso di riscossione spontanea), come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 112/1999.
1.6 Rateizzazioni e lieve inadempimento
L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 disciplina la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento. Fino al 2028 i debiti fino a 120.000 € possono essere rateizzati in un massimo di 84 rate mensili; per le richieste del biennio 2027‑2028 le rate possibili diventano 96, mentre dal 2029 si potrà arrivare a 108 rate . Per debiti superiori a 120.000 € è ammessa la rateizzazione fino a 120 rate. Per ottenere il piano il debitore deve dimostrare la temporanea difficoltà economica tramite specifica documentazione.
L’art. 15‑ter D.P.R. 602/1973 stabilisce che il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione se non paga due rate consecutive. Tuttavia, l’inadempimento lieve (ritardo non superiore a 7 giorni, o pagamento insufficiente non oltre il 3% e massimo 10.000 €) non comporta la decadenza . In questo caso l’Agente della riscossione applica soltanto una sanzione pari al 5% delle somme tardivamente versate .
1.7 Rottamazione‑quater e definizioni agevolate
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la Rottamazione‑quater o definizione agevolata delle cartelle. La misura consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese esecutive, senza sanzioni né interessi di mora . La domanda andava presentata entro il 30 giugno 2023; la legge ha poi previsto la possibilità di riammissione per i decaduti tramite il decreto Milleproroghe 2025, con domanda da inviare entro il 30 aprile 2025 .
Chi è ammesso alla riapertura può pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in dieci rate trimestrali: 31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027 . Le rate sono di importo uguale e prevedono un interesse al 2% annuo; è tollerato un ritardo massimo di 5 giorni. Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio, e le somme versate sono considerate acconti .
1.8 Procedure di sovraindebitamento
Quando il contribuente si trova in uno stato di sovraindebitamento (incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni), il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offre diverse procedure di composizione:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: disciplina contenuta agli artt. 65‑73 del Codice. La proposta viene presentata con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e non richiede il consenso dei creditori. Il tribunale omologa il piano se lo ritiene fattibile e conveniente; al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui .
- Accordo di composizione: riservato a imprenditori minori e professionisti, richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
- Liquidazione controllata: procedura in cui il patrimonio del debitore viene liquidato sotto il controllo del giudice per soddisfare i creditori; consente l’esdebitazione dopo tre anni.
- Concordato minore: per imprenditori minori o società, con requisiti di fattibilità simili al concordato preventivo.
L’accesso a queste procedure richiede la presenza dei requisiti soggettivi e l’assenza di comportamenti dolosi. Il consumatore, ad esempio, non deve aver ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte nella vita .
1.9 Misure cautelari: fermo e ipoteca
L’Agente della riscossione può adottare misure cautelari come il fermo amministrativo dei veicoli e l’iscrizione di ipoteca sugli immobili. Questi provvedimenti sono atti preparatori e non esecutivi: hanno lo scopo di indurre il debitore al pagamento ma non comportano ancora l’esecuzione forzata vera e propria. La Corte di Cassazione ha precisato che il fermo e l’ipoteca non sono atti del processo esecutivo; per impugnarli occorre proporre un’azione ordinaria di accertamento negativo ex art. 615 c.p.c. . Nel 2015 la Cassazione ha anche sancito la nullità delle ipoteche e dei fermi non preceduti da una regolare intimazione di pagamento, ribadendo il principio del contraddittorio endoprocedimentale .
2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’intimazione
2.1 La notifica della cartella di pagamento
Prima di ricevere un’intimazione, il contribuente deve essere stato raggiunto da una cartella di pagamento. L’art. 25 D.P.R. 602/1973 fissa i termini entro i quali la cartella deve essere notificata (generalmente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione) . La notifica avviene mediante ufficiale giudiziario, messo comunale o posta elettronica certificata (PEC) . Se la cartella non è stata notificata regolarmente, l’intimazione è nulla e può essere impugnata.
2.2 L’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973)
Una volta decorso un anno dalla cartella senza avvio dell’espropriazione, l’Agente deve notificare un avviso contenente l’intimazione a pagare entro cinque giorni . L’atto deve indicare l’ammontare dovuto, gli interessi maturati, le sanzioni, l’aggio, la data di notifica della cartella, nonché l’avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà con l’esecuzione. La notifica si effettua con le stesse modalità della cartella (messo comunale, posta raccomandata o PEC).
2.3 Pagamento entro cinque giorni o richiesta di rateizzazione
Il termine di cinque giorni è brevissimo: entro tale periodo il contribuente può:
- Pagarne l’intero importo: il pagamento estingue il debito; se avviene dopo i cinque giorni, l’Agente potrebbe aver già avviato procedure esecutive, ma il pagamento bloccherà l’azione in corso.
- Chiedere una rateizzazione: la domanda può essere presentata anche entro i cinque giorni. Una volta presentata, l’esecuzione è sospesa e il contribuente deve versare la prima rata per attivare il piano . La richiesta non comporta automaticamente la rinuncia al ricorso: è possibile contestare l’atto e contemporaneamente chiedere la rateizzazione.
- Presentare ricorso: entro 60 giorni dalla notifica l’intimazione deve essere contestata davanti alla Commissione tributaria competente. Il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione; occorre chiedere la sospensiva al giudice.
- Richiedere la sospensione dell’atto: in alcuni casi la legge consente di chiedere la sospensione amministrativa se il debito è prescritto o se si è in attesa di una decisione di autotutela. La domanda può essere presentata entro i cinque giorni e sospende la riscossione fino alla decisione dell’Ente.
2.4 Decorso del termine: avvio dell’esecuzione forzata
Se nei cinque giorni successivi all’intimazione il debitore non paga né ottiene la sospensione, l’Agente della riscossione può procedere con l’espropriazione. Gli strumenti più comuni sono:
- Pignoramento mobiliare presso la sede del contribuente (art. 52 D.P.R. 602/1973);
- Pignoramento presso terzi (stipendi, pensioni, conti correnti), attivato tramite l’ufficiale giudiziario ex art. 72‑bis;
- Pignoramento immobiliare (art. 76 e seguenti);
- Fermo amministrativo del veicolo e ipoteca sugli immobili (art. 86 e art. 77); queste misure possono essere adottate anche prima del pignoramento ma non comportano la vendita immediata.
Il debitore può contestare i singoli atti esecutivi solo per vizi propri (es. mancanza di notifica, errori di calcolo). Non potrà eccepire vizi della cartella o dell’intimazione se non li ha impugnati tempestivamente .
2.5 Cosa succede se pago in ritardo
Se il pagamento avviene dopo i cinque giorni, l’Agenzia della Riscossione può aver già intrapreso azioni esecutive. In questo caso:
- Pignoramento in corso: il pagamento integrale estingue il debito e determina la chiusura del pignoramento; tuttavia le spese legali sostenute per l’esecuzione rimangono a carico del debitore.
- Fermo amministrativo o ipoteca: una volta pagato il debito, il contribuente può chiedere la cancellazione del fermo o dell’ipoteca. La cancellazione avviene su istanza dell’Agente, che rilascia un nulla osta.
- Interessi di mora e sanzioni: restano dovuti e continuano a maturare fino al versamento. Gli interessi di mora sono calcolati al 2,68% annuo , mentre l’aggio è proporzionale all’importo riscosso.
È importante sottolineare che il ritardo nel pagamento non sana i vizi dell’intimazione. Anche se il debitore salda spontaneamente l’importo, può comunque impugnare l’atto per far accertare la prescrizione o la mancata notifica degli atti presupposti. La Cassazione ha più volte ribadito che il pagamento non implica acquiescenza, salvo quando sia trascorso il termine per il ricorso .
3. Difese e strategie legali
3.1 Verificare la notifica e i vizi formali
La prima verifica consiste nell’accertare se la cartella di pagamento e l’intimazione siano state notificate regolarmente. La cartella deve essere notificata entro i termini di decadenza e con le modalità previste (messo notificatore o PEC) . Se l’atto non risulta consegnato al contribuente o al suo domicilio, la notifica è nulla. Anche la mancanza dell’estratto di ruolo, la firma non autorizzata o l’assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento sono motivi di nullità.
3.2 Eccepire la prescrizione
Come visto, la prescrizione dei tributi varia da tre a dieci anni a seconda della natura del credito . Se tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione è decorso il termine di prescrizione, il contribuente deve eccepirla nel ricorso. Non impugnare l’intimazione preclude definitivamente questa difesa .
3.3 Contestare la legittimità della pretesa tributaria
La difesa può riguardare anche l’an e il quantum del tributo: errori di calcolo, duplicazione di versamenti, applicazione di sanzioni illegittime o di interessi superiori ai limiti di legge. Si può chiedere al giudice la rideterminazione del debito, la cancellazione di somme illegittime e la sospensione dell’esecuzione.
3.4 Ottenere la sospensione cautelare
Presentando domanda di sospensione nel ricorso, il contribuente può bloccare l’esecuzione fino alla decisione di merito. È necessario dimostrare che l’esecuzione arrecherebbe un danno grave e irreparabile (es. rischio di pignoramento dell’unica casa di abitazione) e che il ricorso appare fondato (fumus boni iuris). Se la sospensione è concessa, l’Agente non può procedere con pignoramenti o ipoteche fino alla pronuncia definitiva.
3.5 Richiedere la rateizzazione
La rateizzazione consente di diluire il pagamento. Per importi fino a 120.000 € si possono ottenere fino a 84 rate mensili (fino a 96 dal 2027 e 108 dal 2029) ; per importi superiori si arriva a 120 rate. La domanda può essere presentata online o presso gli sportelli. È consigliabile presentare contestualmente anche il ricorso, poiché l’istanza di dilazione non comporta rinuncia alla contestazione.
Se il debitore si trova in difficoltà economica, può richiedere la rateizzazione semplificata (senza obbligo di documentare la situazione) entro un importo massimo (di norma 60.000 €). In caso di decadenza, l’Agente può concedere una nuova rateizzazione solo per i debiti diversi da quelli decaduti.
3.6 Accedere alla definizione agevolata (Rottamazione‑quater)
Se il debito rientra nel periodo ammissibile (carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), si può aderire alla definizione agevolata. Questa consente di pagare solo il capitale e le spese esecutive, senza interessi di mora e sanzioni . Chi era decaduto dalle precedenti rottamazioni può essere riammesso presentando domanda entro il 30 aprile 2025 . Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate con interessi al 2% .
È importante notare che l’adesione alla rottamazione non esclude la possibilità di impugnare l’intimazione o la cartella per vizi propri. In molti casi è consigliabile richiedere la definizione agevolata per sospendere immediatamente l’esecuzione e parallelamente proporre ricorso per ottenere la cancellazione del debito prescritto.
3.7 Utilizzare le procedure di sovraindebitamento
Quando il debitore non è in grado di far fronte ai debiti complessivi, può avvalersi delle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata). Queste procedure sospendono l’esecuzione e consentono di proporre un piano di pagamento sostenibile. Al termine, il tribunale può concedere l’esdebitazione, liberando il debitore dai debiti residui . Lo Studio Monardo assiste i clienti nella predisposizione delle domande e nel dialogo con l’OCC.
3.8 Trattativa stragiudiziale e transazione fiscale
Oltre ai rimedi giudiziari, è spesso possibile avviare una trattativa con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per concordare un piano di rientro personalizzato, eventualmente abbinato a una transazione fiscale (art. 182‑ter L.F.). In ambito concorsuale, l’imprenditore può proporre ai creditori pubblici un accordo che prevede la riduzione di imposte e contributi. Il Fisco valuterà la convenienza economica rispetto all’alternativa liquidatoria. Tale strumento, se accettato, comporta la definitiva estinzione del debito.
4. Strumenti alternativi per risolvere il debito
4.1 Saldo e stralcio
Il saldo e stralcio previsto dalla legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha consentito ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 € di estinguere i debiti derivanti da imposte e contributi, versando una percentuale ridotta del capitale (16%, 20% o 35%) a seconda della situazione economica. Anche questo strumento prevedeva la cancellazione di interessi e sanzioni. Oggi non sono più aperte adesioni, ma potrebbe essere riproposto in future manovre finanziarie.
4.2 Rottamazione‑quater (definizione agevolata)
Abbiamo già visto come funziona la rottamazione‑quater. È utile ricordare che solo i debiti affidati entro il 30 giugno 2022 possono essere rottamati, mentre restano esclusi i carichi derivanti da recupero aiuti di Stato, condanne per reati tributari e sentenze della Corte dei Conti. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive; se non si paga una rata, l’agevolazione decade e riprendono le azioni di riscossione .
4.3 Definizione liti pendenti
L’art. 1, commi 190‑204 della L. 197/2022 ha introdotto la definizione agevolata delle liti pendenti. Chi ha un ricorso pendente in commissione tributaria può estinguere la lite versando una percentuale dell’imposta: 100% in caso di soccombenza del contribuente, 40% se ha vinto in primo grado, 15% se ha vinto in secondo grado. I termini per aderire si sono chiusi nel 2023, ma è utile ricordare questo strumento in caso di riaperture.
4.4 Composizione negoziata della crisi e strumenti dell’imprenditore
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, un percorso volontario che consente all’imprenditore di aprire un tavolo con creditori e Autorità per trovare una soluzione. L’Esperto Negoziatore, figura di cui l’Avv. Monardo possiede la qualifica, assiste l’imprenditore nella gestione della crisi. Questo strumento può portare a un accordo di ristrutturazione, a un concordato semplificato o alla liquidazione controllata. Durante la trattativa il debitore gode di misure protettive (blocco dei pignoramenti) autorizzate dal tribunale.
4.5 Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti (artt. 65‑73 CCII)
Il piano del consumatore consente alle persone fisiche non imprenditori in stato di sovraindebitamento di presentare un progetto di pagamento ai creditori, da realizzare nel tempo. L’OCC prepara una relazione che accompagna il piano; il tribunale valuta la meritevolezza del debitore e l’adeguatezza delle somme proposte . Se il piano viene omologato, il debitore paga secondo il programma e, al termine, ottiene l’esdebitazione.
Per i piccoli imprenditori esistono gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato minore, che richiedono l’approvazione dei creditori ma offrono riduzioni e ristrutturazioni del debito. Chi non dispone di beni sufficienti può accedere alla liquidazione controllata, che prevede la vendita del patrimonio, la distribuzione ai creditori e la liberazione dai debiti residui dopo tre anni.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti commettono errori che possono costare caro. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:
- Ignorare l’intimazione: ritenere che il debito sia prescritto senza contestare l’intimazione è un errore fatale. Impugnare l’atto è l’unico modo per far valere la prescrizione .
- Pagare parzialmente o in ritardo senza richiedere rateizzazione: un pagamento parziale non sospende l’esecuzione; occorre presentare una domanda di rateizzazione per bloccare le azioni.
- Non conservare le prove di pagamento: è fondamentale conservare ricevute, quietanze e attestazioni; in assenza di prova del pagamento, l’Agenzia potrà procedere nuovamente.
- Non verificare la notifica: se la cartella non è stata notificata, l’intimazione è nulla. Chiedi sempre l’estratto di ruolo per verificare gli estremi della notifica.
- Confondere l’impugnazione con la sospensione: il ricorso non sospende automaticamente il pignoramento; occorre richiedere la sospensione cautelare o la rateizzazione.
- Trascurare le scadenze della rottamazione: una rata pagata con più di cinque giorni di ritardo comporta la perdita dei benefici . Imposta promemoria per ogni scadenza.
- Non valutare le procedure di sovraindebitamento: chi ha debiti elevati spesso ignora la possibilità di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione che può ridurre drasticamente i debiti e fermare l’esecuzione.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Scadenze e termini principali
| Atto/Procedura | Normativa di riferimento | Termini e scadenze (2025) |
|---|---|---|
| Notifica cartella di pagamento | Art. 25 D.P.R. 602/1973 | Notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione . |
| Intimazione di pagamento | Art. 50 D.P.R. 602/1973 | Invio dopo un anno dalla cartella; pagamento entro 5 giorni . |
| Ricorso tributario | Art. 67 D.Lgs. 175/2024 (ex art. 21 D.Lgs. 546/92) | Presentazione entro 60 giorni dalla notifica . |
| Rateizzazione (fino a 120 k €) | Art. 19 D.P.R. 602/1973 | 84 rate mensili (96 rate per richieste 2027‑28, 108 dal 2029) . |
| Rateizzazione (oltre 120 k €) | Art. 19 D.P.R. 602/1973 | Fino a 120 rate mensili . |
| Rottamazione‑quater | Legge 197/2022; Milleproroghe 2025 | Domanda entro 30 aprile 2025; pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2025 o in 10 rate (31 luglio, 30 novembre 2025; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2026‑27) . |
| Lieve inadempimento (rate) | Art. 15‑ter D.P.R. 602/1973 | Tollerati ritardi ≤ 7 giorni o insufficienze ≤ 3% (max 10.000 €) senza decadenza . |
| Procedure sovraindebitamento | Artt. 65‑73 D.Lgs. 14/2019 | Iter variabile; sospensione esecuzioni dalla presentazione; esdebitazione al termine . |
6.2 Interessi applicabili
| Tipo di interesse | Tasso (2025) | Normativa/Note |
|---|---|---|
| Interesse di mora | 2,68% | Fissato con decreto MEF; decorre dal giorno successivo alla scadenza della cartella . |
| Interesse per iscrizione a ruolo | 4% | Calcolato sulle imposte iscritte a ruolo. |
| Interesse per rateizzazione | 4,5% | Applicato sulle rate concesse ai sensi dell’art. 19 . |
| Interesse rottamazione quater | 2% | Applicato sulle rate trimestrali della definizione agevolata . |
6.3 Riassunto strumenti difensivi
| Strumento | Requisiti principali | Vantaggi | Citazioni utili |
|---|---|---|---|
| Ricorso tributario | Impugnazione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto | Possibilità di far valere prescrizione, nullità, errori di calcolo; sospensione cautelare | |
| Rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/73) | Dimostrazione di temporanea difficoltà economica; prima rata | Diluisce il debito; sospende l’esecuzione; rimuove ipoteche e fermi dopo pagamento | |
| Rottamazione‑quater | Domanda entro il termine; carichi affidati 2000‑2022 | Pagamento solo del capitale e spese esecutive; eliminazione sanzioni e interessi; sospensione esecuzione | |
| Sospensione amministrativa | Documentazione che attesti prescrizione o non debenza | Blocca le azioni esecutive fino alla decisione dell’ente | |
| Piano del consumatore (sovraindebitamento) | Stato di sovraindebitamento; meritevolezza; OCC | Riduzione dell’importo da pagare; sospensione pignoramenti; esdebitazione finale | |
| Accordo di ristrutturazione / Concordato minore | Imprenditore minore o professionista; proposta ai creditori | Possibilità di falcidia, accordo con creditori pubblici (transazione fiscale) |
7. Domande frequenti (FAQ)
7.1 Che differenza c’è tra cartella di pagamento e intimazione?
La cartella è l’atto con cui l’Agente della riscossione riscuote somme iscritte a ruolo e inizia la riscossione. Deve essere notificata nei termini e contiene i dettagli del debito . L’intimazione è l’avviso che viene inviato se, trascorso un anno dalla cartella, non è iniziata l’espropriazione: invita a pagare entro cinque giorni . La cartella può essere impugnata entro 60 giorni, mentre l’intimazione deve essere impugnata per contestare vizi della cartella o far valere la prescrizione.
7.2 Quanto tempo ho per pagare un’intimazione?
La legge prevede cinque giorni dalla notifica per pagare o chiedere la rateizzazione . Il pagamento oltre i cinque giorni può bloccare l’esecuzione, ma non impedisce all’Agente di avviare procedimenti esecutivi prima dell’avvenuto versamento.
7.3 Posso pagare un’intimazione in ritardo?
Sì, ma occorre considerare che durante il ritardo maturano interessi di mora e aggio, e possono essere avviate azioni esecutive. Pagare in ritardo non sana i vizi dell’atto né cancella la possibilità di impugnarlo; tuttavia, se si perde il termine per il ricorso (60 giorni), non si potrà più far valere la prescrizione .
7.4 Se non impugno l’intimazione, posso contestare la prescrizione quando mi pignorano?
No. La Cassazione ha stabilito che la mancata impugnazione dell’intimazione cristallizza la pretesa tributaria . I vizi della cartella o la prescrizione maturata tra la cartella e l’intimazione non possono essere eccepiti successivamente, ad esempio contro un pignoramento o un fermo .
7.5 Quali vizi posso eccepire contro un’intimazione?
È possibile eccepire la mancata notifica o l’irregolarità della cartella, la prescrizione del credito, l’inesistenza del ruolo o la decadenza. Si può contestare l’illegittimità degli interessi o dell’aggio, l’inesistenza della firma o l’assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento.
7.6 Come faccio a verificare se la cartella è stata notificata?
Si può chiedere l’estratto di ruolo presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o accedere online con SPID. L’estratto contiene gli estremi della cartella (numero, data di notifica, importo). Se la cartella non risulta notificata, l’intimazione è nulla e va impugnata.
7.7 Posso impugnare l’intimazione se ho già pagato la cartella?
Sì. Il pagamento della cartella non esclude la possibilità di impugnare l’intimazione se questa risulta viziata. Ad esempio, se tra il pagamento della cartella e la notifica dell’intimazione è decorso il termine di prescrizione, l’atto deve essere contestato entro 60 giorni .
7.8 Cosa succede se chiedo la rateizzazione e non pago le rate?
Se si saltano due rate consecutive, si decade dal beneficio e l’intero debito diventa immediatamente esigibile . In caso di “lieve inadempimento” (ritardo fino a 7 giorni o insufficienza non oltre il 3%, massimo 10.000 €), la decadenza non si verifica .
7.9 Quali documenti servono per la rateizzazione?
Occorre allegare alla domanda: copia dell’intimazione e della cartella, documentazione attestante la difficoltà economica (dichiarazioni dei redditi, bilancio, certificati ISEE), eventuali sentenze di pendenza di giudizi. Per importi fino a 120.000 € non è necessario documentare la difficoltà.
7.10 Posso chiedere sia la rateizzazione sia la rottamazione?
No. Se si aderisce alla rottamazione, il piano di rateizzazione ordinario viene sostituito da quello previsto dalla definizione agevolata. Tuttavia, chi non viene ammesso alla rottamazione può chiedere la rateizzazione ordinaria.
7.11 Cosa succede se non pago una rata della rottamazione entro 5 giorni?
L’agevolazione decade. Le somme versate vengono considerate acconti sul debito, che torna ad essere integralmente dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi di mora .
7.12 Il fermo amministrativo può essere impugnato?
Sì. La Cassazione ha chiarito che il fermo è una misura cautelare e può essere impugnato con azione di accertamento negativo davanti al giudice ordinario . È possibile contestare la carenza dei presupposti o la mancata notifica di un’intimazione precedente.
7.13 Posso salvaguardare l’abitazione principale?
Sì. La legge vieta il pignoramento dell’unica casa di abitazione non di lusso se il debitore vi risiede anagraficamente. Tuttavia, è possibile l’iscrizione di ipoteca, che potrà essere cancellata solo dopo il pagamento o la definizione del debito.
7.14 Quando conviene avviare la procedura di sovraindebitamento?
Conviene farlo quando i debiti sono tali da non poter essere pagati regolarmente. La procedura consente di ottenere una riduzione o falcidia dei debiti e, al termine, l’esdebitazione . È necessario rivolgersi a un OCC con l’assistenza di un avvocato esperto.
7.15 Devo avere un avvocato per presentare il ricorso?
Non è obbligatorio, ma fortemente consigliato. La procedura tributaria è complessa; solo un professionista esperto può valorizzare tutte le eccezioni e difese. In Cassazione la rappresentanza tecnica è obbligatoria, e l’Avv. Monardo è abilitato al patrocinio dinanzi alle Sezioni tributarie.
7.16 Che cos’è l’inadempimento lieve?
È un ritardo nel pagamento della rata di rateizzazione non superiore a 7 giorni o un pagamento insufficiente non oltre il 3% della rata, con un massimo di 10.000 € . In tal caso, non si perde la rateizzazione ma si applica una sanzione ridotta .
7.17 La notifica via PEC è valida?
Sì. L’art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che la cartella e l’intimazione possano essere notificate anche tramite PEC . È importante verificare che la notifica sia partita da un indirizzo PEC istituzionale e che l’atto sia firmato digitalmente.
7.18 Posso impugnare l’intimazione per mancata indicazione del responsabile del procedimento?
Sì. L’art. 7 della L. 241/1990 prevede l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento nell’atto. La giurisprudenza ritiene che la sua mancanza possa determinare la nullità della cartella o dell’intimazione.
7.19 Posso scegliere la sede competente per il ricorso?
No. La competenza si determina in base al domicilio fiscale del contribuente o del soggetto iscritto a ruolo. Tuttavia, se l’intimazione riguarda tributi locali, il ricorso va presentato alla Commissione Tributaria del comune che ha emesso il ruolo.
7.20 Cosa succede se l’Agenzia non mi risponde alla richiesta di sospensione?
Se entro 220 giorni dalla richiesta di sospensione l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non risponde, l’istanza si intende accolta. Tuttavia, è consigliabile sollecitare la risposta e, in caso di diniego, proporre ricorso nei termini.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Calcolo degli interessi di mora per pagamento tardivo
Supponiamo di ricevere un’intimazione per un debito di 10.000 €. Non paghiamo nei cinque giorni ma saldiamo dopo tre mesi. Gli interessi di mora sono al 2,68% su base annua. Calcolo:
- Interessi di mora = 10.000 € × 2,68% × 3/12 = 67 €.
- Aggio (3%) sull’importo = 10.000 € × 3% = 300 €.
- Totale da versare = 10.000 € + 67 € + 300 € = 10.367 €.
Questo esempio dimostra che il ritardo comporta costi contenuti se il versamento avviene poco dopo, ma può aumentare in caso di importi più elevati o ritardi più lunghi. In ogni caso conviene pagare entro i termini per evitare l’avvio di azioni esecutive.
8.2 Esempio di rateizzazione
Un contribuente ha ricevuto un’intimazione per 30.000 € e chiede la rateizzazione. L’Agenzia concede 84 rate mensili da 357,14 € ciascuna (escluse spese di notifica). Gli interessi di rateizzazione sono al 4,5%. La prima rata viene pagata; dopo due anni il contribuente salta due rate consecutive. In tal caso decade dal beneficio: l’Agenzia gli chiede il saldo residuo e avvia l’esecuzione . Per evitare questa situazione, il debitore può presentare istanza di rimodulazione del piano o di “lieve inadempimento” se il ritardo è di pochi giorni .
8.3 Simulazione di rottamazione‑quater
Un contribuente con ISEE sopra 20.000 € ha debiti affidati all’Agente della riscossione per 50.000 €, compresi interessi e sanzioni. Grazie alla rottamazione‑quater, paga solo il capitale e le spese di notifica (supponiamo 42.000 €). Presenta domanda entro il 30 aprile 2025 e sceglie di pagare in 10 rate trimestrali. Ogni rata ammonta a 4.200 € più interessi al 2% (circa 84 € per rata). Se salta la rata del 31 maggio 2026, ha cinque giorni per rimediare; decorso il termine perde i benefici e dovrà pagare nuovamente tutte le sanzioni e gli interessi .
8.4 Procedura di sovraindebitamento con piano del consumatore
Mario, piccolo imprenditore non fallibile, ha debiti complessivi di 200.000 € (50.000 € con l’Erario e 150.000 € con banche). Non riesce a far fronte alle rate e rischia pignoramenti. Si rivolge allo Studio Monardo, che lo assiste nel predisporre un piano del consumatore. L’OCC verifica la documentazione e redige la relazione; il piano propone:
- pagamento integrale dei debiti erariali (50.000 €) in 60 mesi;
- falcidia del 40% dei debiti bancari (paga 60.000 € in 60 mesi);
- sospensione immediata delle azioni esecutive.
Il tribunale omologa il piano ritenendolo conveniente rispetto alla liquidazione; Mario paga regolarmente le rate e al termine ottiene l’esdebitazione per i debiti residui . Questa simulazione mostra come la procedura di sovraindebitamento possa offrire un’alternativa efficace alla riscossione coattiva.
9. Conclusione
L’intimazione di pagamento è un atto cruciale nella procedura di riscossione. La sua natura di atto tipico autonomamente impugnabile, equiparato al vecchio avviso di mora, implica che il contribuente debba agire tempestivamente: ignorare l’intimazione o pagare in ritardo senza contestarla significa rinunciare per sempre alla possibilità di far valere la prescrizione o altri vizi . La Cassazione lo ha ribadito con forza nelle recenti pronunce del 2025, sancendo la cristallizzazione del debito se l’intimazione non viene impugnata .
Per il debitore che riceve un’intimazione è fondamentale conoscere i propri diritti: verificare la regolarità della notifica, controllare la prescrizione, valutare la rateizzazione o la definizione agevolata, considerare le procedure di sovraindebitamento e, soprattutto, affidarsi a un professionista esperto. Gli errori (come trascurare i termini o pagare parzialmente senza fare domanda) possono comportare il pignoramento dei beni, l’iscrizione di ipoteche e l’aggravamento dei costi.
Lo Studio Monardo, con la guida dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, è in grado di assisterti in tutte le fasi: dall’analisi dell’atto al ricorso, dalla negoziazione con l’Agente della riscossione alla predisposizione di piani di sovraindebitamento. Grazie alla competenza multidisciplinare, all’abilitazione al patrocinio in Cassazione e alla qualifica di Gestore della crisi, potremo individuare la strategia più efficace per proteggere i tuoi diritti e ridurre il debito.
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