Introduzione
Il pignoramento è la prima fase dell’espropriazione forzata. In ambito aziendale può tradursi nel blocco di macchinari, veicoli e crediti indispensabili per l’attività, con conseguenze devastanti per l’impresa: produzione fermata, conti correnti paralizzati, immagine danneggiata. La legge disciplina puntualmente le modalità con cui il creditore può aggredire i beni del debitore e prevede numerosi rimedi per il soggetto esecutato. Tuttavia, chi riceve un atto di pignoramento spesso ignora che molte categorie di beni sono protette o relativamente impignorabili e che esistono strumenti per contestare, sospendere o definire il debito.
In questo articolo, aggiornato a novembre 2025, analizziamo come salvaguardare l’azienda di fronte a un pignoramento, esaminando le norme del codice di procedura civile (c.p.c.), le leggi fiscali, la giurisprudenza più recente e le nuove disposizioni del Testo unico versamenti e riscossione che entrerà in vigore nel 2026. Illustreremo passo per passo la procedura esecutiva, individueremo i beni assolutamente e relativamente impignorabili, e spiegheremo come utilizzare la conversione del pignoramento, l’opposizione o le misure di composizione della crisi per evitare il blocco dell’impresa.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto‑legge 118/2021. Grazie a tali competenze, l’avv. Monardo è in grado di:
- analizzare gli atti di precetto e di pignoramento, individuando eventuali irregolarità;
- proporre opposizioni, ricorsi in Cassazione e domande di sospensione;
- avviare trattative con il creditore per accordi stragiudiziali o piani di rientro;
- sfruttare le procedure di definizione agevolata, rottamazione o rateizzazione dei debiti tributari;
- predisporre piani di ristrutturazione o di esdebitazione tramite gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e della legge 3/2012.
L’obiettivo è fornire al cliente soluzioni concrete per evitare il blocco dell’azienda e garantire la continuità produttiva.
📩 Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Forma del pignoramento e obblighi dell’ufficiale giudiziario
L’articolo 492 c.p.c. descrive la forma del pignoramento. Fuoriesce un’ingiunzione con cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di non compiere atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati e i loro frutti . L’atto deve indicare in maniera esatta il credito per cui si procede e contenere:
- l’invito al debitore a dichiarare un domicilio, una residenza o un indirizzo di posta elettronica certificata nel circondario del giudice dell’esecuzione, avvertendolo che in mancanza tutte le comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria ;
- l’avvertimento che il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) depositando un’istanza e una somma pari a un sesto del credito ;
- l’avvertimento che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile se proposta dopo l’ordinanza di vendita o di assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente .
Quando i beni individuati appaiono insufficienti o la liquidazione appare complessa, l’ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare altri beni o crediti utilmente pignorabili . La norma tutela la continuità dell’impresa: se il debitore è un imprenditore, su richiesta del creditore, l’ufficiale giudiziario nomina un commercialista, un avvocato o un notaio per esaminare le scritture contabili e individuare beni e crediti pignorabili . In questo modo la scelta dei beni non ricade solo su quelli visibili ma tiene conto dell’intero patrimonio.
L’articolo 492-bis c.p.c., introdotto con la riforma del 2014 e modificato dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022 e d.lgs. 164/2024), disciplina la ricerca telematica dei beni. Su istanza del creditore munito di titolo esecutivo e precetto, l’ufficiale giudiziario accede alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, dell’anagrafe tributaria e degli enti previdenziali per individuare beni e crediti da sottoporre a esecuzione . Le informazioni relative ai rapporti bancari e ai datori di lavoro consentono di scegliere quali beni aggredire e di notificare direttamente al terzo l’atto di pignoramento . Una volta redatto il processo verbale, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio il verbale al debitore e al terzo, indicando il credito per cui si procede e l’intimazione a non disporre dei beni .
Per evitare che la procedura si protragga senza attività, l’articolo 497 c.p.c. prevede che il pignoramento perda efficacia quando entro 45 giorni dal suo compimento non sia stata richiesta la vendita o l’assegnazione .
Beni assolutamente e relativamente impignorabili
Il legislatore distingue tra beni assolutamente impignorabili e beni relativamente impignorabili.
Beni assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.)
L’articolo 514 c.p.c. elenca i beni che non possono mai essere pignorati. Sono esclusi non solo perché privi di valore economico ma soprattutto per ragioni di tutela della dignità, della vita familiare e della funzione dell’impresa. Secondo la versione aggiornata al 1 agosto 2025, sono assolutamente impignorabili :
- Cose sacre e oggetti destinati all’esercizio del culto ;
- L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti, gli armadi, il frigorifero, i fornelli e le stufe, la lavatrice e gli utensili di casa . La norma esclude i mobili di pregio, salvo i letti ;
- I commestibili e i combustibili necessari per un mese ;
- Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per pubblici servizi ;
- Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e gli scritti di famiglia, i manoscritti ;
- Gli animali da compagnia senza fini produttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza .
La legge 221/2015 ha aggiunto le categorie degli animali da affezione e degli animali per terapie , evidenziando la crescente attenzione del legislatore alle esigenze etiche.
Beni relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c.)
L’articolo 515 c.p.c. tutela i beni strumentali, ossia gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere. La norma stabilisce che tali beni possono essere pignorati nei limiti di un quinto quando il valore degli altri beni non è sufficiente per soddisfare il credito . Il limite non si applica ai debitori costituiti in forma societaria o quando nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro . Ciò significa che le imprese con struttura patrimoniale importante non sono protette dalla regola del quinto; viceversa, per gli artigiani, i professionisti e gli imprenditori individuali la protezione è rilevante.
Questo articolo completa il regime della relativa impignorabilità previsto per l’agricoltore (che non può subire il pignoramento separato dei beni destinati al fondo se non in mancanza di altri beni; art. 515 comma 1) e per la custodia dei frutti non ancora raccolti (art. 516). Inoltre, l’ufficiale giudiziario deve preferire i beni di più facile vendita come denaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito .
La giurisprudenza ha precisato che:
- Il bene strumentale unico è assolutamente impignorabile. Il Tribunale di Trani, nel 2014, ha affermato che se un bene costituisce l’unico strumento di lavoro (ad esempio un macchinario essenziale per la produzione di un artigiano) il pignoramento lo svuoterebbe di ogni funzione, violando la ratio delle norme; pertanto il bene non può essere oggetto di esecuzione . La regola, però, non vale per le società o quando il capitale è prevalente sul lavoro.
- Il debitore che invoca l’impignorabilità deve provarne l’indispensabilità. Il Tribunale di Massa (sentenza 26 luglio 2024) ha stabilito che il veicolo utilizzato per l’attività commerciale può essere considerato bene strumentale solo se il debitore dimostra che il lavoro si svolge prevalentemente con il proprio lavoro personale e che il mezzo è indispensabile. La mancanza di prova comporta la legittimità del pignoramento .
Crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.)
La tutela del debitore si estende anche ai crediti. L’articolo 545 c.p.c. dispone che non possono essere pignorati:
- i crediti alimentari salvo che per cause di alimenti e con l’autorizzazione del presidente del tribunale ;
- i sussidi di grazia o di sostentamento a persone nell’elenco dei poveri, i sussidi per maternità, malattie o funerali ;
- le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità da lavoro; tali somme sono pignorabili solo nel limite di un quinto per i tributi e un quinto per ogni altro credito ; il pignoramento complessivo non può superare la metà delle somme ;
- pensioni e assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro ;
- somme accreditate su conto bancario prima del pignoramento sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale .
Il terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) è obbligato, dal giorno della notifica dell’atto, a custodire le somme fino alla concorrenza del credito precettato più un importo fisso (1.000 euro, 1.600 euro o la metà del credito a seconda della fascia) . Se il debitore subisce pignoramenti presso più terzi, può chiedere la riduzione proporzionale o l’inefficacia di taluni pignoramenti .
Pignoramento presso terzi
Quando il credito riguarda somme o beni detenuti da un terzo (ad es., conti correnti bancari o crediti verso clienti), si procede con il pignoramento presso terzi disciplinato dall’articolo 543 c.p.c. L’atto notificato al terzo e al debitore deve contenere:
- l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto ;
- l’indicazione delle somme o delle cose dovute e l’intimazione al terzo di non disporne ;
- la dichiarazione di residenza e l’indirizzo PEC del creditore ;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente e l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 entro dieci giorni , con l’avvertimento che in mancanza la dichiarazione dovrà essere resa in udienza e, se non resa, il credito pignorato si considera non contestato .
Il creditore deve depositare le copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto entro 30 giorni dalla consegna dell’atto, a pena di inefficacia . Questa modifica, introdotta dal d.lgs. 164/2024, ha sostituito l’obbligo precedente della nota di iscrizione a ruolo, semplificando la procedura. Se l’atto non viene depositato, il pignoramento è inefficace e gli obblighi del terzo cessano .
Il creditore, entro la data dell’udienza, deve notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo; la mancata notificazione rende inefficace il pignoramento . Quando il pignoramento riguarda più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti di quelli per i quali l’avviso non è notificato .
Il terzo deve specificare nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. quali somme deve al debitore e quando le pagherà; deve indicare eventuali sequestri o cessioni . Se non rende la dichiarazione, il giudice può considerare non contestati i crediti indicati dal creditore e provvedere all’assegnazione . La mancata dichiarazione può essere impugnata dal terzo con opposizione ex art. 617 .
Per conservare l’efficacia del pignoramento presso terzi, la legge 2 marzo 2024 n. 19 ha introdotto l’articolo 551‑bis: il pignoramento perde efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo, ma può essere conservato mediante notifica di una dichiarazione di interesse negli ultimi due anni . In mancanza, l’esecuzione si estingue .
Conversione, riduzione e cessazione del pignoramento
Il debitore può sostituire al bene pignorato una somma di denaro, evitando la vendita. L’articolo 495 c.p.c. consente la conversione del pignoramento: prima della vendita o dell’assegnazione, il debitore può depositare un’istanza e offrire una somma pari al credito comprensiva di capitale, interessi, spese e spese di esecuzione . L’istanza è inammissibile se non è depositata con una somma pari ad almeno un sesto del credito . Il giudice fissa un’udienza entro 30 giorni per determinare la somma dovuta e può rateizzare il pagamento fino a 48 mesi . Se il debitore omette una rata o non versa la somma stabilita, le somme versate restano nel pignoramento e il giudice dispone la vendita . L’istanza può essere proposta una sola volta .
L’articolo 496 c.p.c. consente la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni è superiore al credito; l’articolo 497 prevede la cessazione dell’efficacia se entro 45 giorni non si chiede la vendita .
Opposizioni e rimedi giudiziari
La legge riconosce al debitore diversi rimedi per contestare l’esecuzione.
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): chi contesta il diritto del creditore ad agire può proporre opposizione al precetto con citazione al giudice competente. Se l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione e quella relativa alla pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa l’udienza e può sospendere l’efficacia del titolo . La riforma Cartabia ha reso inammissibile l’opposizione se proposta dopo l’ordinanza di vendita o di assegnazione salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che il debitore dimostri di non poter proporla prima .
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda la regolarità formale del titolo o degli atti di pignoramento. Prima che l’esecuzione inizi, l’opposizione si propone con atto di citazione entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto; dopo l’inizio dell’esecuzione, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dal primo atto o dal singolo atto contestato . Il giudice può sospendere la procedura, fissare un termine per la causa di merito ed emettere sentenza non impugnabile .
Pignoramento di crediti fiscali e novità normative
La riscossione coattiva delle imposte è regolata dal D.P.R. 602/1973. Il pignoramento esattoriale presso terzi (art. 72‑bis) consente all’agente della riscossione di intimare al terzo di pagare, entro 60 giorni, le somme che deve al debitore. La Cassazione ha interpretato la norma in modo estensivo:
- Con la sentenza n. 28520/2025, la Corte ha statuito che la banca pignorata deve versare all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non soltanto il saldo esistente al momento del pignoramento ma anche le somme che maturano nei 60 giorni successivi; il terzo pignorato dispone infatti di un spatium deliberandi di sessanta giorni per verificare la sussistenza del credito . La Corte ha definito il pignoramento esattoriale come un vero processo esecutivo e ha spiegato che l’obbligo si estende ai futuri accrediti per evitare situazioni paradossali . Ha altresì rilevato che dal 1° gennaio 2026 la disciplina degli artt. 72‑75‑bis sarà sostituita dagli articoli 169‑176 del d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico versamenti e riscossione) .
- Il nuovo Testo unico approvato con decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 27 marzo 2025, uniforma la disciplina della riscossione; l’art. 47 prevede che quando il pagamento avviene mediante pignoramento, il soggetto terzo deve effettuare una ritenuta del 20 % se è sostituto d’imposta . L’art. 1 specifica che il nuovo testo unico entrerà in vigore dal 1 gennaio 2026 .
Contributo unificato e spese
Il pignoramento mobiliare di somme di denaro comporta il pagamento del contributo unificato. Con un provvedimento del Ministero della Giustizia (16 aprile 2024) è stato chiarito che nei pignoramenti di somme di denaro l’onere del contributo unificato grava sul creditore procedente; la cancelleria che registra la procedura d’ufficio non deve richiedere il pagamento al debitore . Una circolare del 24 marzo 2025 ha evidenziato che non esiste un periodo di tolleranza per il pagamento del contributo unificato: la causa non può essere iscritta se la tassa non è stata versata . Pertanto il debitore deve verificare se il creditore abbia effettivamente pagato il contributo: l’omesso pagamento può portare all’inammissibilità del pignoramento.
Normativa sul sovraindebitamento e composizione della crisi
La legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“legge salva‑suicidi”) consente ai consumatori e ai piccoli imprenditori in stato di sovraindebitamento di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore, con l’assistenza di un organismo di composizione della crisi (OCC). La legge prevede che l’OCC possa essere costituito anche da professionisti nominati dal presidente del tribunale . L’uso di tali procedure permette al debitore di sospendere le azioni esecutive e di ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, come modificato dal d.lgs. 83/2022) è entrato in vigore il 15 luglio 2022 e ha sostituito la legge fallimentare del 1942. Esso disciplina le procedure di ristrutturazione e di liquidazione per tutte le tipologie di debitori (imprese, professionisti e consumatori). La Camera di Commercio di Treviso‑Belluno ricorda che il nuovo codice attua la direttiva UE 2019/1023 e stabilisce che gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) restano competenti per i soggetti non fallibili . La norma affida alle Camere di Commercio la gestione della composizione negoziata della crisi, introdotta dal d.l. 118/2021 e successivamente convertita. Questa procedura consente all’imprenditore di avviare trattative con i creditori con l’ausilio di un esperto indipendente, con l’obiettivo di risanare l’azienda .
Il decreto‑legge 118/2021, convertito nella legge 147/2021, ha istituito la composizione negoziata e ha rinviato al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi. Secondo l’Ordine degli Avvocati di Milano, il decreto consente l’accesso alla procedura tramite una piattaforma telematica e prevede la nomina di un esperto terzo che assiste l’imprenditore e i creditori nelle trattative; la finalità è individuare soluzioni per il risanamento dell’impresa .
Rottamazione e definizione agevolata dei debiti tributari
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti di definizione agevolata per consentire ai contribuenti di chiudere le cartelle esattoriali con sconti su interessi e sanzioni. La cosiddetta “rottamazione‑quater” (art. 1, commi 231 e ss. della legge di bilancio 2023) ha permesso di regolarizzare i debiti iscritti a ruolo entro il 30 giugno 2022 con il pagamento integrale delle somme affidate all’agente della riscossione, al netto di sanzioni e interessi di mora. La legge 15/2025 (conversione del decreto Milleproroghe 2024) ha riaperto i termini per chi era decaduto per mancato pagamento delle rate entro il 31 dicembre 2024, prevedendo la possibilità di rientrare nella rottamazione pagando le somme dovute entro il 30 aprile 2025 . La legge ha stabilito che le scadenze delle prime tre rate (31 marzo 2023, 31 maggio 2023 e 31 luglio 2023) sono prorogate al 15 marzo 2024, con tolleranza di cinque giorni; la successiva scadenza al 31 maggio 2024 e le altre rate (31 agosto 2024, 30 novembre 2024, 28 febbraio 2025) godono anch’esse di un periodo di tolleranza . La perdita di una rata comporta la decadenza dai benefici e le somme già versate sono trattenute a titolo di acconto.
Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento
- Ricezione del precetto e del titolo esecutivo – L’espropriazione forzata inizia con la notifica del titolo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale) e dell’atto di precetto. Il debitore ha dieci giorni per adempiere (termine ordinario dell’art. 480 c.p.c.).
- Notifica del pignoramento – Se non avviene il pagamento, l’ufficiale giudiziario procede al pignoramento, notificando l’atto e intimando al debitore di non disporre dei beni . Nel pignoramento presso terzi l’atto è notificato anche al terzo e deve contenere le indicazioni di cui all’art. 543 .
- Dichiarazione del debitore e dei terzi – Il debitore deve indicare altri beni pignorabili e scegliere un domicilio ; i terzi devono dichiarare entro dieci giorni l’esistenza di crediti o di beni del debitore .
- Iscrizione a ruolo – Il creditore deve depositare in cancelleria le copie conformi degli atti entro 15 giorni per il pignoramento mobiliare (art. 518 c.p.c.) o 30 giorni per il pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) , pena l’inefficacia.
- Intervento degli altri creditori – I titolari di crediti aventi diritto di prelazione devono essere avvisati entro cinque giorni . Gli altri creditori muniti di titolo possono intervenire depositando il ricorso prima dell’udienza di vendita o assegnazione .
- Conversione del pignoramento – Fino all’udienza di vendita o assegnazione il debitore può proporre l’istanza di conversione, depositando almeno un sesto della somma dovuta . Il giudice fissa la somma residua e può consentire il pagamento a rate fino a 48 mesi .
- Riduzione o cessazione – Se il valore dei beni è superiore al credito, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento . Se entro 45 giorni non si chiede la vendita o l’assegnazione, il pignoramento perde efficacia .
- Opposizione – Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615) per contestare il diritto del creditore o l’impignorabilità dei beni; oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617) per vizi formali. L’opposizione va proposta entro 20 giorni dal primo atto esecutivo o dalla notifica del titolo, e in ogni caso prima dell’ordinanza di vendita .
- Istanza di sospensione – In presenza di gravi motivi il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione. Il giudice valuta l’istanza e può subordinare la sospensione alla prestazione di una garanzia.
- Vendita o assegnazione – Se l’esecuzione prosegue, il giudice fissa l’udienza per la vendita o l’assegnazione. Nel pignoramento presso terzi, dopo la dichiarazione del terzo, il giudice può assegnare le somme immediatamente esigibili o ordinarne il versamento .
Difese e strategie legali per proteggere l’impresa
Affrontare un pignoramento non significa subire passivamente. Il debitore, specialmente se è un imprenditore, dispone di vari strumenti per limitare l’espropriazione, contestare gli atti illegittimi e salvaguardare i beni indispensabili per l’attività. Di seguito le principali strategie.
Verifica della legittimità del titolo e del precetto
Il pignoramento può essere avviato solo sulla base di un titolo esecutivo valido (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento) e di un precetto regolarmente notificato. È quindi essenziale verificare:
- Prescrizione del credito: per i crediti commerciali e bancari la prescrizione ordinaria è di 10 anni; per quelli fiscali varia a seconda del tributo. Se il credito è prescritto, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 è fondata.
- Nullità della notifica: se il precetto o il titolo sono notificati a un indirizzo errato o a una persona non autorizzata, il pignoramento può essere annullato.
- Difetti nel titolo: un decreto ingiuntivo privo di provvisoria esecuzione o una cartella esattoriale priva di sottoscrizione sono impugnabili. Per i tributi, la mancata motivazione degli atti impositivi può essere eccepita.
L’avv. Monardo e il suo staff analizzano il titolo e il precetto per individuare tali vizi e proporre la relativa opposizione.
Eccezione di impignorabilità dei beni
L’imprenditore può opporsi alla vendita dei beni indispensabili. Se il bene costituisce l’unico strumento di lavoro (ad esempio un macchinario di una piccola officina), è assolutamente impignorabile . Per i beni strumentali ordinari l’opposizione mira a fare applicare la regola del quinto dell’art. 515 . La difesa deve dimostrare che:
- il bene è indispensabile per la professione o l’impresa;
- l’attività è svolta con il proprio lavoro personale e non con prevalenza del capitale investito;
- non esistono altri beni pignorabili.
Se tali condizioni sussistono, il giudice esclude il bene o ne limita il pignoramento.
Conversione del pignoramento e rateizzazione
La conversione permette di liberare i beni offrendo una somma di denaro. È una strategia utile per salvare macchinari o veicoli senza dover avviare una lunga opposizione. L’imprenditore può finanziare la somma con un prestito bancario o con la liquidità aziendale, versando almeno un sesto del credito e chiedendo la rateizzazione fino a 48 mesi . Questa opzione garantisce la continuità dell’attività produttiva.
Richiesta di riduzione e denuncia di eccesso di pignoramento
Quando il valore dei beni pignorati supera l’importo del credito e delle spese, si può chiedere la riduzione ai sensi dell’art. 496. L’imprenditore deve dimostrare il valore dei beni, ad esempio mediante perizia. Se il pignoramento riguarda più terzi, è possibile chiedere la riduzione proporzionale o l’inefficacia di taluni pignoramenti (art. 546 comma 2) .
Opposizione per vizi formali (art. 617) e per contestare il diritto (art. 615)
L’opposizione agli atti esecutivi consente di contestare i vizi formali dell’atto di pignoramento: mancanza di indicazione del titolo esecutivo, mancanza del domicilio o dell’avviso sul diritto di conversione, inosservanza del termine per l’iscrizione a ruolo . L’opposizione all’esecuzione è invece diretta a contestare il diritto del creditore, ad esempio quando il titolo non è più valido, il credito è estinto, prescritto o contenuto in un titolo giudiziale annullato. L’opposizione deve essere proposta tempestivamente: dopo l’ordinanza di vendita, salvo fatti sopravvenuti, è inammissibile .
Sospensione per gravi motivi e trattativa con il creditore
Il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura se sussistono gravi motivi, ad esempio un evidente errore nell’indicazione del debito o la necessità di attendere l’esito di un giudizio pendente. Durante la sospensione, l’imprenditore e il creditore possono negoziare un accordo di saldo e stralcio o un piano di rientro. Un accordo extragiudiziale, se approvato dal giudice, può condurre all’estinzione del processo.
Definizione agevolata e rottamazione
Per i debiti tributari, la definizione agevolata (rottamazione) consente di pagare le somme dovute senza sanzioni e interessi. La legge 15/2025 ha riaperto i termini per chi era decaduto, permettendo il versamento delle rate scadute entro il 30 aprile 2025 . La procedura sospende le azioni esecutive e, se completata, comporta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche. La domanda deve essere presentata tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; l’avv. Monardo assiste i clienti nella compilazione della richiesta, nella verifica delle posizioni e nel calcolo delle somme dovute.
Accordo di ristrutturazione e piano del consumatore (legge 3/2012)
La legge 3/2012 offre tre procedimenti:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori: richiede il consenso della maggioranza dei crediti e produce effetti anche sui dissenzienti. L’OCC redige la proposta e sorveglia l’esecuzione;
- Piano del consumatore: riservato ai consumatori, non richiede l’approvazione dei creditori; il giudice omologa il piano se giudicato meritevole e conveniente;
- Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore cede i beni ai creditori sotto il controllo di un liquidatore e può ottenere l’esdebitazione.
Il ricorso al giudice sospende le azioni esecutive e i pignoramenti; l’imprenditore individuale e le società semplici possono accedere alla procedura se rispettano i limiti patrimoniali (debiti inferiori a 300.000 euro e patrimonio non superiore a 300.000 euro) e non sono assoggettabili alle procedure concorsuali. Grazie all’iscrizione dell’avv. Monardo nell’elenco dei gestori, lo studio può presentare la domanda presso l’OCC e predisporre le relazioni necessarie .
Composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021) e Codice della crisi d’impresa
Per le imprese in difficoltà, la composizione negoziata rappresenta una soluzione innovativa introdotta dal d.l. 118/2021. L’imprenditore accede a una piattaforma telematica e chiede la nomina di un esperto che assiste nelle trattative con i creditori, suggerendo soluzioni di risanamento (cessione di rami d’azienda, conversione del debito in equity, finanziamenti prededucibili). L’Ordine degli Avvocati di Milano sottolinea che l’esperto deve avere competenze specifiche e favorisce il dialogo tra le parti . Durante le trattative sono sospese le azioni esecutive; l’imprenditore può chiedere misure protettive che impediscono l’avvio o la prosecuzione di pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche. Se l’accordo va a buon fine, il giudice lo omologa; diversamente, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Piano di rientro stragiudiziale e accordi con le banche
Molti pignoramenti nascono da debiti bancari. Uno strumento efficace è il piano di rientro: il debitore negozia con la banca un calendario di pagamenti, spesso accompagnato da una rinegoziazione dei tassi o da una consolidazione dei debiti. L’avv. Monardo e i commercialisti del suo team preparano un piano finanziario che dimostri la capacità di rimborso dell’impresa. Una volta ottenuto l’accordo, la banca sospende le procedure esecutive e revoca il pignoramento.
Esempi e simulazioni pratiche
Esempio 1 – Macchinario indispensabile
Un falegname individuale riceve un pignoramento per un debito di 20.000 euro. L’ufficiale giudiziario individua due macchinari: una sega a nastro del valore di 5.000 euro e una pialla elettrica del valore di 2.500 euro. Non ci sono altri beni. Il debitor dimostra che la sega a nastro è indispensabile per la produzione e che senza di essa non potrebbe realizzare i manufatti. In base all’art. 515 c.p.c. e alla giurisprudenza, il giudice ammette l’impignorabilità assoluta del bene unico . La pialla, invece, è pignorabile nei limiti di un quinto: il creditore potrà aggredire solo 500 euro. Il restante credito deve essere soddisfatto con altri beni o con la conversione.
Esempio 2 – Veicolo aziendale con dipendenti
Una società di autotrasporto subisce un pignoramento relativo a un camion. Invoca l’art. 515 sostenendo che il camion è indispensabile. Tuttavia, la società impiega dieci autisti e dispone di più mezzi. Secondo il Tribunale di Massa, per applicare l’impignorabilità occorre dimostrare che il veicolo è essenziale e che l’attività è svolta con il proprio lavoro personale; in presenza di più dipendenti e di organizzazione aziendale, il pignoramento è legittimo .
Esempio 3 – Conversione del pignoramento presso terzi
Una ditta individuale subisce il pignoramento di un conto corrente con saldo 10.000 euro per un debito di 15.000 euro. Il creditore iscrive a ruolo la procedura presso il tribunale entro 30 giorni . Il debitore decide di non attendere la vendita e chiede la conversione: deposita un’istanza con 2.500 euro (un sesto di 15.000) . Il giudice determina la somma residua in 12.750 euro (comprensiva di spese) da versare in 36 rate mensili. Con il pagamento della prima rata il conto corrente viene sbloccato e la ditta può continuare a operare.
Esempio 4 – Opposizione all’esecuzione e sospensione
Un imprenditore riceve un pignoramento mobiliare basato su un decreto ingiuntivo non ancora definitivo. Propone opposizione ex art. 615 sostenendo l’inesistenza del debito. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che il decreto non è passato in giudicato e il credito non è certo, sospende l’esecuzione e rimette la causa al giudice competente. Se la causa di merito confermerà l’inesistenza del credito, il pignoramento verrà annullato e i beni restituiti.
Esempio 5 – Rottamazione e riammissione 2025
Una società ha aderito alla rottamazione‑quater per un debito fiscale di 50.000 euro. Non ha pagato la rata del 31 agosto 2024 e di conseguenza è decaduta. Grazie alla legge 15/2025, presenta domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 e versa tutte le rate scadute . La riammissione sospende il pignoramento sulla sede dell’azienda. L’azienda potrà proseguire l’attività pagando le rate rimanenti entro le scadenze previste (31 maggio 2025, 31 agosto 2025, 30 novembre 2025, 28 febbraio 2026).
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Beni assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.)
| Categoria di beni | Descrizione sintetica |
|---|---|
| Cose sacre | Oggetti sacri e beni destinati al culto |
| Oggetti indispensabili alla vita domestica | Anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli, sedie, armadi, frigorifero, fornelli, stufe, lavatrice e utensili |
| Alimentari e combustibili | Scorte per un mese |
| Armi e oggetti per pubblici servizi | Armi e oggetti che il debitore deve conservare per obbligo di servizio |
| Decorazioni, manoscritti, scritti di famiglia | Oggetti personali senza valore economico commerciale |
| Animali da compagnia e animali terapeutici | Animali senza fini produttivi e animali per terapie o assistenza |
Tabella 2 – Beni relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c.)
| Bene | Regola |
|---|---|
| Strumenti, oggetti e libri indispensabili per la professione, arte o mestiere | Pignorabili nei limiti di 1/5 del valore quando gli altri beni non bastano |
| Debitori in forma societaria o con prevalenza del capitale | Regola del quinto non applicabile |
| Beni agricoli (strumenti per coltivazione) | Pignorabili separatamente solo in mancanza di altri beni; il giudice può escluderli o permetterne l’uso |
Tabella 3 – Limiti di pignorabilità dei crediti (art. 545 c.p.c.)
| Credito | Limite |
|---|---|
| Crediti alimentari | Impignorabili salvo autorizzazione del presidente del tribunale |
| Sussidi per maternità, malattia, funerali | Impignorabili |
| Stipendi, salari e indennità da lavoro | Pignorabili fino a 1/5 per tributi e 1/5 per altri crediti |
| Pensioni e assegni di quiescenza | Impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale, minimo 1.000 euro |
| Stipendi accreditati su conto prima del pignoramento | Pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale |
Tabella 4 – Principali termini procedurali nella espropriazione forzata
| Atto | Termine e norma | Note |
|---|---|---|
| Pagamento dopo il precetto | 10 giorni (art. 482 c.p.c.) | Il debitore può adempiere per evitare l’esecuzione. |
| Iscrizione a ruolo pignoramento mobiliare | 15 giorni dal verbale | Se non depositata, il pignoramento è inefficace. |
| Iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi | 30 giorni dalla consegna | Obbligo di depositare le copie conformi; se omesso, il pignoramento è inefficace. |
| Termini per la dichiarazione del terzo | 10 giorni dalla notifica | La mancata dichiarazione comporta la non contestazione del credito. |
| Istanza di conversione | Prima dell’udienza di vendita o assegnazione | Deve essere depositata una somma non inferiore a 1/6 del credito. |
| Richiesta di vendita o assegnazione | 45 giorni dal pignoramento | Se non richiesta, il pignoramento perde efficacia. |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni | Dal titolo o dal primo atto di esecuzione. |
Tabella 5 – Strumenti per la definizione del debito e protezione dell’impresa
| Strumento | Descrizione | Benefici |
|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione (art. 615) | Si contesta il diritto del creditore ad agire o si eccepisce l’impignorabilità dei beni. | Può sospendere o annullare il pignoramento, ma deve essere proposta prima dell’ordinanza di vendita . |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617) | Si contestano vizi formali nell’atto di pignoramento o nel titolo. | Corretta quando mancano elementi essenziali dell’atto; deve essere proposta entro 20 giorni . |
| Conversione del pignoramento (art. 495) | Il debitore sostituisce il bene con una somma di denaro; richiede il deposito di 1/6 della somma dovuta e consente il pagamento rateale fino a 48 mesi . | Libera immediatamente il bene pignorato, salvaguardando i macchinari e l’operatività aziendale. |
| Riduzione del pignoramento (art. 496) | Quando il valore del bene supera l’importo del credito, il giudice può ridurre il pignoramento . | Evita una sproporzione tra valore dei beni e debito. |
| Legge 3/2012 – sovraindebitamento | Consente accordo con i creditori, piano del consumatore o liquidazione controllata; accessibile a piccoli imprenditori e consumatori . | Sospende le esecuzioni e prevede l’esdebitazione; utile per debiti civili e tributari. |
| Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019) | Stabilisce procedure di risanamento per le imprese, come il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e il concordato semplificato; prevede la composizione negoziata con assistenza di un esperto . | Permette di preservare la continuità aziendale e sospende le azioni esecutive. |
| Composizione negoziata (d.l. 118/2021) | Procedura extragiudiziale con un esperto che assiste l’impresa nelle trattative con i creditori . | Favorisce accordi di risanamento e consente di ottenere misure protettive che bloccano i pignoramenti. |
| Rottamazione/Definizione agevolata | Estingue i debiti fiscali pagando solo le imposte dovute senza sanzioni e interessi; la legge 15/2025 ha riaperto i termini . | Sospende le procedure esecutive e, se completata, comporta la cancellazione di fermi e ipoteche. |
| Piano di rientro stragiudiziale | Accordo privato con il creditore (banca, fornitore) per pagare a rate. | Può fermare l’esecuzione e consentire un pagamento sostenibile. |
Domande e risposte (FAQ)
Cos’è il pignoramento e quando viene avviato?
Il pignoramento è l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata. L’ufficiale giudiziario o l’agente della riscossione intima al debitore di non compiere atti sui beni specificati e ne assume la custodia . Si avvia dopo la notifica del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale) e del precetto, se il debitore non paga entro il termine indicato.
Quali beni aziendali non possono essere pignorati?
Sono sempre impignorabili le cose sacre, gli oggetti indispensabili alla vita domestica, le decorazioni, i manoscritti, gli animali da compagnia e gli animali per terapie . Gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione o dell’arte sono pignorabili solo nel limite di un quinto e solo se non esistono altri beni . Se il bene è l’unico strumento di lavoro, la giurisprudenza lo considera assolutamente impignorabile .
La regola del quinto vale anche per le società?
No. Il limite di un quinto non si applica ai debitori costituiti in forma societaria o quando nel business prevale il capitale sul lavoro . In tal caso i beni strumentali sono pignorabili senza limiti. Tuttavia, è possibile chiedere la riduzione del pignoramento se il valore dei beni è eccessivo (art. 496).
Possono essere pignorati gli stipendi dei dipendenti dell’azienda?
Il pignoramento riguarda i beni del debitore. Se il debitore è la società, non possono essere pignorati gli stipendi dei dipendenti. Se invece il debitore è un imprenditore individuale o un dipendente, lo stipendio è pignorabile nei limiti di un quinto , salvo credito alimentare o altre limitazioni.
Il conto corrente aziendale può essere pignorato?
Sì. Nel pignoramento presso terzi l’atto è notificato alla banca, che deve bloccare le somme fino a concorrenza del credito. La Cassazione ha stabilito che, nel pignoramento esattoriale, la banca deve versare anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi . Tuttavia, se il conto contiene stipendi o pensioni accreditati prima del pignoramento, tali somme sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale .
Cosa accade se il creditore non iscrive a ruolo l’atto di pignoramento?
Nel pignoramento mobiliare l’atto perde efficacia se entro 15 giorni il creditore non deposita le copie conformi ; nel pignoramento presso terzi la decadenza si verifica se entro 30 giorni non depositano l’atto . In tal caso gli obblighi del terzo cessano e il pignoramento è nullo.
Come si propone l’opposizione al pignoramento?
L’opposizione all’esecuzione (art. 615) si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione se l’esecuzione è già iniziata; altrimenti con citazione al giudice competente. Deve essere proposta prima dell’ordinanza di vendita o di assegnazione, altrimenti è inammissibile . L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617) deve essere proposta entro 20 giorni dalla notificazione del titolo o dal primo atto .
È possibile sospendere un pignoramento?
Sì. Il giudice può sospendere l’esecuzione su istanza di parte, quando ricorrono gravi motivi, ad esempio un evidente errore nel titolo, l’impignorabilità dei beni, la pendenza di un giudizio sul credito o la conversione in corso. La sospensione può essere subordinata a un deposito cauzionale. Nel pignoramento esattoriale la sospensione può essere ottenuta mediante il piano di rateizzazione o definizione agevolata.
Cosa succede dopo la conversione del pignoramento?
Con la conversione, il debitore versa una somma di denaro che sostituisce i beni pignorati. Il bene è liberato immediatamente e il creditore riceve i versamenti secondo il piano stabilito dal giudice . Se il debitore non rispetta le rate, la procedura riprende e le somme versate restano nel pignoramento .
È possibile pignorare beni non indicati nell’atto?
No. L’atto di pignoramento deve indicare i beni assoggettati e l’esecuzione è limitata a tali beni. Se il creditore scopre altri beni o crediti, può chiedere all’ufficiale giudiziario di integrare il pignoramento .
Come sono tutelati gli animali da compagnia?
Gli animali da compagnia e quelli impiegati per terapie o assistenza sono assolutamente impignorabili . Se l’animale è destinato alla produzione, ad esempio una vacca da latte o un cavallo da lavoro, non rientra nel divieto assoluto ma può essere oggetto di pignoramento secondo le regole comuni.
Quando il pignoramento esattoriale diventa inefficace?
Nel pignoramento fiscale, il terzo deve versare le somme dovute entro 60 giorni . Se l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non effettua la notifica di vendita entro un determinato termine (di norma 180 giorni), il pignoramento può perdere efficacia. Dal 2026 la disciplina sarà regolata dal d.lgs. 33/2025, che prevede regole più chiare e l’obbligo per il terzo di trattenere il 20 % dell’importo se è sostituto d’imposta .
In che cosa consiste il piano del consumatore?
Il piano del consumatore è una procedura della legge 3/2012 che consente al consumatore sovraindebitato di proporre al giudice un piano di rimborso commisurato alle proprie possibilità. Non richiede il consenso dei creditori, ma deve essere ritenuto meritevole e conveniente dal giudice. Se omologato, sospende i pignoramenti e consente l’esdebitazione a fine piano.
Qual è la differenza tra concordato preventivo e composizione negoziata?
Il concordato preventivo è una procedura giudiziale del Codice della crisi che richiede la presentazione di un piano e l’approvazione dei creditori. La composizione negoziata è una procedura extragiudiziale introdotta dal d.l. 118/2021 in cui un esperto indipendente aiuta imprenditore e creditori a raggiungere un accordo . La composizione negoziata è più flessibile e consente misure protettive immediate; il concordato è più strutturato e prevede l’omologa del tribunale.
Cosa succede se il terzo non rende la dichiarazione nel pignoramento presso terzi?
Se il terzo non comunica la dichiarazione entro dieci giorni e non compare all’udienza, il credito pignorato si considera non contestato e il giudice può provvedere all’assegnazione . Il terzo può impugnare l’ordinanza di assegnazione solo per irregolarità della notificazione o per forza maggiore .
Quali sono le conseguenze della rottamazione quater?
La rottamazione quater consente di estinguere i debiti tributari pagando solo le imposte dovute senza interessi e sanzioni. Le rate devono essere pagate nei termini stabiliti; la legge 15/2025 ha concesso la riammissione per chi era decaduto . La presentazione della domanda e il pagamento della prima rata sospendono i pignoramenti, i fermi amministrativi e le ipoteche. Se il debitore completa i pagamenti, il debito è estinto e i beni sono liberati.
Come si accede alla composizione negoziata?
L’imprenditore deve collegarsi alla piattaforma telematica gestita da Unioncamere, inserire i dati aziendali e richiedere la nomina di un esperto. L’esperto è scelto tra professionisti iscritti in un elenco (avvocati, commercialisti, consulenti d’impresa) e ha il compito di facilitare le trattative. Durante la procedura l’imprenditore può chiedere misure protettive per evitare azioni esecutive. Se si raggiunge un accordo, il giudice lo omologa; in caso contrario l’imprenditore può optare per il concordato semplificato.
Chi paga il contributo unificato nel pignoramento di somme di denaro?
Secondo il provvedimento del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2024, il contributo unificato nei pignoramenti mobiliari di somme di danaro è a carico del creditore . La circolare del 24 marzo 2025 ha specificato che il contributo deve essere pagato immediatamente e che non vi è alcun termine di tolleranza . Se il contributo non è versato, la causa non può essere iscritta e il pignoramento è inefficace.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare gli atti – Molti debitori non aprono le raccomandate o sottovalutano le notifiche. È essenziale leggere subito il titolo esecutivo e il precetto: procrastinare fa perdere i termini per opporsi o per aderire alla definizione agevolata.
- Non verificare la regolarità dell’atto – Controllate sempre che l’atto di pignoramento contenga tutte le indicazioni previste dall’art. 492 o 543. La mancanza di una voce può rendere nullo l’atto. L’avv. Monardo esamina l’atto per scoprire eventuali errori.
- Non invocare l’impignorabilità – Molti imprenditori non sanno che strumenti, macchinari e veicoli indispensabili per il lavoro sono protetti. È importante dimostrare l’indispensabilità con documentazione (fatture, bilanci, dichiarazioni del consulente) .
- Non proporre l’opposizione per tempo – L’opposizione deve essere presentata entro 20 giorni e prima dell’ordinanza di vendita . Ritardare significa perdere la possibilità di contestare l’esecuzione.
- Rinunciare alla conversione – Molti debitori temono di non avere la liquidità per la conversione. Ricorrere a un prestito o chiedere aiuto a parenti può salvare macchinari e automezzi. La conversione consente anche la rateizzazione fino a 48 mesi .
- Non sfruttare la definizione agevolata – Per i debiti fiscali, la rottamazione permette di risparmiare su sanzioni e interessi. Chi non aderisce perde un’occasione di riduzione dell’esposizione. Con la legge 15/2025 il legislatore ha concesso una seconda chance .
- Trascurare le procedure di sovraindebitamento – I piccoli imprenditori e i professionisti possono accedere alla legge 3/2012 e ottenere l’esdebitazione. Ignorare questa possibilità significa subire i pignoramenti senza una prospettiva di risanamento.
- Non agire sulla composizione negoziata – La composizione negoziata è uno strumento potente per le imprese in crisi, che consente di fermare le esecuzioni e negoziare con i creditori. Tardarvi può comportare il fallimento o la vendita all’asta degli asset.
Conclusione
Il pignoramento aziendale è un evento drammatico ma non privo di rimedi. La normativa italiana offre una pluralità di strumenti per salvaguardare l’impresa e i beni indispensabili: l’impignorabilità assoluta per le cose sacre e per gli animali da compagnia , la relativa impignorabilità degli strumenti di lavoro , i limiti al pignoramento degli stipendi e delle pensioni . La procedura impone termini rigorosi per l’iscrizione a ruolo, la dichiarazione del terzo e la richiesta di vendita ; un errore del creditore può comportare l’inefficacia dell’esecuzione. Il debitore può difendersi con l’opposizione, la conversione e la riduzione del pignoramento, oppure utilizzare la definizione agevolata, la legge 3/2012 o la composizione negoziata per risolvere in via strutturale il proprio indebitamento.
Agire tempestivamente è fondamentale. L’assistenza di professionisti esperti consente di individuare la strategia più adatta e di evitare che l’esecuzione comprometta la continuità dell’impresa. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, offre consulenze personalizzate, predisposizione di opposizioni, piani di rientro, pratiche di definizione agevolata e procedure di ristrutturazione. Grazie alle competenze certificate come esperto negoziatore (d.l. 118/2021) e professionista fiduciario di un OCC, lo studio può guidare imprenditori, professionisti e privati nella scelta dello strumento più efficace per evitare o limitare i pignoramenti e per rilanciare l’attività.
📞 Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.