Notifica dell’atto di pignoramento: errori frequenti e come farla annullare

Introduzione

Quando un debitore si vede recapitare un atto di pignoramento, lo shock è spesso accompagnato da un senso di impotenza. La notifica di questo atto segna l’inizio di una procedura esecutiva che può sfociare nel blocco del conto corrente, nel sequestro di beni o nello svuotamento dello stipendio. Come vedremo nel corso di questo lungo articolo, la notifica dell’atto di pignoramento non è un semplice adempimento formale: la legge richiede che il pignoramento rispetti una serie di requisiti sostanziali e procedurali. Se questi requisiti vengono ignorati, l’atto può essere annullato o dichiarato inefficace. Per il contribuente o il debitore è quindi fondamentale conoscere il quadro normativo che disciplina la notifica e comprendere quali sono gli errori più frequenti commessi dai creditori. Solo così è possibile individuare rapidamente eventuali vizi dell’atto e intervenire con strumenti di tutela adeguati.

L’importanza del tema non è secondaria. In tempi di crisi economica, le amministrazioni finanziarie e i creditori privati hanno intensificato le azioni esecutive, spesso affidando la gestione delle notifiche a sistemi automatizzati. I margini di errore sono aumentati, soprattutto con l’introduzione del pignoramento esattoriale previsto dall’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973, che consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di operare senza l’intervento del giudice. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha ricordato che la banca terza pignorata deve trattenere e versare all’erario non solo le somme presenti al momento della notifica, ma anche quelle accreditate entro i sessanta giorni successivi . Questo significa che un conto corrente apparentemente “vuoto” può essere svuotato di tutti gli accrediti futuri.

Per fortuna la legge offre al debitore diversi strumenti per difendersi. Il codice di procedura civile prevede l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), mentre il decreto legislativo 164/2024 (il cosiddetto correttivo Cartabia) ha rafforzato gli obblighi di deposito delle copie dell’atto a pena di inefficacia . Inoltre, la mancata notifica al debitore può determinare l’inesistenza del pignoramento, come ha sancito la Cassazione nel 2023 . Al di là delle difese processuali, esistono strumenti alternativi che permettono di regolarizzare la posizione, come la definizione agevolata dei carichi (rottamazione), la rateizzazione, i piani di rientro e i procedimenti di sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Questo articolo vuole essere una guida completa per chi ha ricevuto, o teme di ricevere, un atto di pignoramento. Adotteremo un taglio giuridico‑divulgativo, ma con rigore professionale. Dopo aver spiegato le norme di riferimento e le pronunce più recenti della Corte di Cassazione e dei tribunali, illustreremo passo per passo cosa accade dopo la notifica dell’atto, quali termini scadenzano e quali diritti ha il contribuente. Analizzeremo le difese possibili, le strategie processuali e gli strumenti alternativi per risolvere il debito. Concluderemo con tabelle riepilogative, domande frequenti e simulazioni pratiche. Tutto il discorso sarà sempre dal punto di vista del debitore, perché crediamo che solo una conoscenza chiara delle regole consenta di giocare ad armi pari con i creditori.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con oltre venti anni di esperienza. Coordina un team di professionisti attivi su tutto il territorio nazionale specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Questa multidisciplinarietà permette allo studio di offrire un’assistenza completa: dalla verifica della regolarità degli atti alla predisposizione di ricorsi, dall’ottenimento di sospensioni alle trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, fino alla predisposizione di piani di rientro e soluzioni stragiudiziali o giudiziali.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. La struttura del pignoramento: norme generali

Il pignoramento è il primo atto dell’esecuzione forzata. Esso consiste in un’ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi sui beni pignorati e di nominare un domicilio legale per le successive notificazioni . La forma del pignoramento è disciplinata dall’art. 492 c.p.c., il quale richiede che l’ufficiale giudiziario intimi al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre i beni pignorati, informandolo del diritto di sostituire i beni con una somma di denaro e invitandolo a dichiarare eventuali ulteriori beni da pignorare .

Il precetto è l’atto che precede il pignoramento: ordina al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni e deve contenere gli elementi identificativi delle parti, la data di notifica del titolo esecutivo, l’avvertimento che l’omesso pagamento comporterà l’esecuzione forzata e l’indicazione del giudice competente . La forma e i requisiti del precetto sono fondamentali perché un vizio dell’atto può essere eccepito con l’opposizione agli atti esecutivi.

2. Notifica del pignoramento di crediti verso terzi (art. 543 c.p.c.)

Il pignoramento di crediti presso terzi (somme dovute da un terzo al debitore) segue regole particolari. L’art. 543 c.p.c. stabilisce che l’atto deve essere notificato personalmente al terzo e al debitore ai sensi degli artt. 137 e seguenti. L’atto deve contenere: l’indicazione del credito per il quale si procede; il titolo esecutivo e il precetto; la citazione del debitore a comparire all’udienza di assegnazione; l’indicazione del domicilio eletto dal creditore; la somma per cui si chiede il pignoramento e le spese; l’avvertimento al terzo di dichiarare il proprio debito . La notifica deve essere effettuata dallo stesso ufficiale giudiziario o da un avvocato munito di procura alle liti.

Il 2024 ha visto l’entrata in vigore del d.lgs. 164/2024 (Correttivo Cartabia), che ha modificato profondamente l’art. 543. La nuova versione prevede l’obbligo per il creditore di depositare presso la cancelleria, entro trenta giorni dalla notificazione dell’atto, una copia conforme del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, sotto pena di inefficacia . Inoltre il creditore deve depositare l’avviso di iscrizione a ruolo entro la stessa scadenza e notificarlo al terzo: la mancata produzione dell’avviso comporta la perdita di efficacia del pignoramento . La Cassazione ha precisato che l’inefficacia scatta automaticamente, ma per farla valere è necessario proporre reclamo ex art. 630 c.p.c. presso il giudice dell’esecuzione .

3. Pignoramento esattoriale: art. 72‑bis D.P.R. 602/1973

Il pignoramento esattoriale è una forma speciale di esecuzione utilizzata dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, art. 72‑bis, consente all’agente della riscossione di pignorare i crediti che il debitore vanta verso terzi senza l’intervento del giudice. L’atto deve essere notificato al debitore e al terzo; la terza parte è obbligata a versare direttamente all’erario le somme dovute. Il pagamento deve avvenire entro sessanta giorni per le somme già esigibili al momento della notifica, mentre le somme che divengono esigibili successivamente vanno pagate alle scadenze . L’art. 72‑bis prevede che il pignoramento resti efficace non solo sulle somme presenti al momento della notifica, ma anche su quelle che maturano successivamente .

La Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha chiarito che la banca terza pignorata ha l’obbligo di versare all’agente della riscossione non solo il saldo esistente al momento della notifica, ma anche le somme che entrano nel conto nei sessanta giorni successivi . La stessa Corte ha spiegato che l’ordine di pagamento rivolto all’istituto di credito dà origine a un processo esecutivo in forma speciale: la notifica dell’atto al debitore e al terzo costituisce il momento iniziale e l’obbligo di pagamento entro sessanta giorni configura il termine finale . Il pignoramento esattoriale, quindi, non richiede un provvedimento di assegnazione del giudice, ma si perfeziona con il pagamento eseguito dal terzo.

4. Altri articoli rilevanti

  • Art. 50 D.P.R. 602/1973 – Dopo la notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può iniziare l’esecuzione trascorsi 60 giorni. Se l’azione non viene intrapresa entro un anno, prima di procedere deve notificare un avviso di intimazione al debitore con l’invito a pagare entro cinque giorni. L’avviso perde efficacia trascorso un anno dalla sua notifica .
  • Art. 557 c.p.c. – Riguarda l’obbligo per il creditore di depositare gli atti nella procedura di esecuzione presso il giudice. Dopo il correttivo Cartabia, il deposito deve avvenire entro quindici giorni nel pignoramento immobiliare; la violazione provoca l’inefficacia del pignoramento e va fatta valere con reclamo .
  • Art. 615 c.p.c. – L’opposizione all’esecuzione consente al debitore di contestare il diritto del creditore a procedere. Può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione mediante citazione davanti al giudice competente; dopo l’inizio, mediante ricorso al giudice dell’esecuzione, che può sospendere l’esecuzione se ricorrono gravi motivi .
  • Art. 617 c.p.c. – Regola l’opposizione agli atti esecutivi per vizi formali del titolo, del precetto o del pignoramento. L’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica dell’atto vizioso o dal momento in cui se ne viene a conoscenza .

5. Giurisprudenza fondamentale

La giurisprudenza degli ultimi anni offre numerosi spunti utili per comprendere quali vizi portano all’annullamento del pignoramento e come farli valere. Tra le decisioni più rilevanti segnaliamo:

  1. Cass. civ. Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520 – La Corte ha stabilito che la banca terza pignorata è tenuta a bloccare e a versare all’erario non solo il saldo esistente, ma anche le somme che maturano nei 60 giorni successivi, estendendo così gli effetti del pignoramento esattoriale . La decisione respinge la tesi secondo cui il pignoramento consumerebbe i suoi effetti dopo il primo pagamento.
  2. Cass. civ. Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513 – La Suprema Corte ha affrontato il nuovo art. 557 c.p.c., chiarendo che l’omesso deposito delle copie conformi entro i termini previsti comporta l’inefficacia del pignoramento. Il rimedio per far valere l’inefficacia è il reclamo ex art. 630 c.p.c., non l’opposizione ex art. 617 .
  3. Cass. civ. Sez. VI-III, 16 dicembre 2024, n. 32671 – La Corte ha affermato che la notifica dell’atto di pignoramento equivale a notifica della cartella esattoriale: se il debitore non solleva tempestiva opposizione, non può contestare tardivamente la cartella .
  4. Cass. civ. Sez. III, 27 marzo 2023, n. 32804 – In questa sentenza la Corte ha dichiarato che la mancata notifica dell’atto di pignoramento al debitore determina l’inesistenza del pignoramento, non una semplice nullità, con la conseguenza che l’intera esecuzione è radicalmente nulla .
  5. Tribunale di Torino, 25 luglio 2024 – Un provvedimento di merito ha ritenuto che l’errore nell’indicazione del luogo di notifica del pignoramento costituisca una nullità sanabile, a condizione che l’atto raggiunga lo scopo e che il vizio sia eccepito entro venti giorni dall’avvenuta conoscenza .
  6. Tribunale di Roma, 2025 (sentenza n. 4475) – Il giudice ha dichiarato che la nullità della notificazione del pignoramento può essere sanata se non è radicale e se il debitore propone tempestiva opposizione; la decisione distingue tra inesistenza e nullità, sottolineando che solo la prima rende la procedura irreversibile .
  7. Cass. civ. Sez. III, 2024, n. 30214 – La Corte ha confermato che, nel pignoramento esattoriale di conto corrente, la banca deve trattenere e versare le somme maturate entro 60 giorni dalla notifica. Il pignoramento resta efficace anche sui saldi futuri, come ribadito dalla decisione del 2025 .

Queste pronunce dimostrano che, oltre alle norme di legge, il contenzioso sull’esecuzione forzata è fortemente influenzato dalla giurisprudenza. Conoscere le sentenze più recenti permette di individuare i vizi che il giudice ha riconosciuto come radicali e quelli che possono essere sanati.

Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento

In questa sezione esamineremo in dettaglio il percorso che si apre dal momento in cui il debitore riceve l’atto di pignoramento. Comprendere ogni fase consente di evitare errori, rispettare le scadenze e utilizzare correttamente gli strumenti di tutela.

1. Verifica del titolo esecutivo e del precetto

Prima di procedere al pignoramento, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, cartella di pagamento ecc.) e notificare il precetto. Il precetto contiene l’ordine di pagamento con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’espropriazione . È essenziale che il titolo e il precetto siano regolari: eventuali vizi (ad esempio mancata notifica del titolo, errori di identificazione del debitore, mancanza di termini) possono essere fatti valere con l’opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.

2. Notifica dell’atto di pignoramento

L’atto di pignoramento deve essere notificato personalmente al debitore e al terzo (per i crediti verso terzi) dal pubblico ufficiale o dall’avvocato incaricato . La notifica avviene secondo le modalità degli artt. 137‑143 c.p.c.: in via generale si consegna la copia all’interessato; se il destinatario non viene trovato, la copia può essere consegnata a un familiare convivente, depositata nella casa comunale o inviata via posta elettronica certificata. L’art. 140 prevede che, se il destinatario è assente, l’atto venga depositato presso il comune con avviso di giacenza e invio di raccomandata .

Consiglio pratico: al ricevimento dell’atto, conservare la busta e la relata di notifica. La relata indica data, ora, luogo e modalità della notifica; la mancanza di uno di questi elementi può rendere nulla la notifica e costituire motivo di opposizione.

3. Deposito dell’atto e formazione del fascicolo

Dopo la notifica, il creditore deve depositare presso la cancelleria del tribunale, entro il termine stabilito, le copie del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento. Nel pignoramento ordinario di crediti verso terzi, il termine è di trenta giorni dalla notifica . Nel pignoramento immobiliare, l’art. 557 prevede un termine di quindici giorni . La mancata osservanza di questi termini comporta l’inefficacia del pignoramento, ma il giudice può dichiararla solo se il debitore propone reclamo ex art. 630 c.p.c.

4. Dichiarazione del terzo pignorato

Nel pignoramento ordinario di crediti, il terzo ha l’obbligo di rendere dichiarazione di quantità (art. 547 c.p.c.) per comunicare la consistenza del credito e l’eventuale esistenza di altri pignoramenti. La dichiarazione deve essere resa entro dieci giorni dal ricevimento dell’atto. In caso di omissione, il creditore può chiedere al giudice che il terzo sia condannato al pagamento delle somme pignorate. Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, non è prevista una dichiarazione di quantità; l’ordine di pagamento è immediato e il terzo deve versare le somme dovute secondo le scadenze di legge .

5. Udienza di assegnazione e provvedimento di assegnazione

Nelle procedure ordinarie, il giudice fissa un’udienza di comparizione per l’assegnazione o la vendita. Il creditore e il debitore si presentano, il giudice verifica le dichiarazioni e può emettere un decreto di assegnazione delle somme. In ambito esattoriale, invece, non è prevista udienza: il pignoramento si perfeziona con il pagamento diretto del terzo all’agente della riscossione.

6. Effetti sui beni e limiti alla pignorabilità

La notifica del pignoramento produce un vincolo giuridico sui beni e sui crediti del debitore. Tuttavia, esistono limiti alla pignorabilità:

  • Stipendi e pensioni – Sono pignorabili nei limiti di un quinto (art. 545 c.p.c.), ma nel pignoramento esattoriale le somme depositate sul conto corrente possono essere prelevate integralmente nei limiti del debito, lasciando solo il minimo vitale.
  • Conti correnti cointestati – Il pignoramento riguarda solo la quota del debitore, salvo presunzione di pari contitolarità.
  • Beni impignorabili – Alcuni beni sono totalmente impignorabili (ad esempio i beni indispensabili all’attività lavorativa, i diritti di usufrutto su uso personale), altri sono parzialmente impignorabili.

7. Termini per le opposizioni

Il debitore che ritiene l’atto viziato deve agire tempestivamente. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica del pignoramento o dalla conoscenza dell’atto . Se il vizio riguarda il diritto del creditore di procedere (per esempio se il titolo è nullo, estinto o prescritto), l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) può essere proposta prima dell’esecuzione con atto di citazione. Una volta iniziato il procedimento esecutivo, l’opposizione all’esecuzione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione e deve essere accompagnata da istanza di sospensione .

Il correttivo Cartabia ha introdotto il reclamo ex art. 630 c.p.c., che consente di far valere l’inefficacia del pignoramento per il mancato deposito delle copie entro i termini. Il reclamo deve essere presentato al giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.

8. Cosa accade in caso di pignoramento esattoriale

Per i debiti fiscali, la procedura è in parte diversa. Dopo la notifica della cartella di pagamento, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione deve attendere 60 giorni prima di iniziare l’esecuzione. Se non procede entro un anno, deve notificare l’avviso di intimazione . L’avviso perde efficacia dopo un anno. Una volta notificato l’atto di pignoramento esattoriale, l’agente ordina al terzo di pagare entro 60 giorni le somme già esigibili e alle scadenze future le somme che maturano . La Corte di Cassazione ha precisato che l’obbligo riguarda anche i saldi futuri . È importante verificare che l’agente abbia rispettato l’obbligo dell’avviso di intimazione: la sua omissione può portare alla nullità dell’atto .

9. Ricerca telematica dei beni e pignoramento presso terzi

L’ufficiale giudiziario può accedere alle banche dati fiscali per individuare i beni pignorabili (art. 492‑bis c.p.c.). Questo consente al creditore di individuare più facilmente conti correnti, stipendi e crediti. Nonostante ciò, la notifica deve sempre essere personale e contenere tutti gli elementi previsti dalla legge. La presenza di nuovi strumenti tecnologici aumenta il rischio di automatismi: controllare che l’atto sia stato notificato correttamente è essenziale per non subire un’esecuzione illegittima.

Difese e strategie legali per annullare la notifica

Quando si riceve un atto di pignoramento, la prima reazione dovrebbe essere quella di controllare se la notifica è valida. Errori frequenti possono riguardare la forma dell’atto, la sua notifica o le scadenze. In questa sezione analizziamo le principali strategie difensive.

1. Contestare la nullità o l’inesistenza della notifica

La nullità e la inesistenza della notifica sono concetti giuridici diversi. Si ha nullità quando l’atto contiene vizi formali che non impediscono di comprendere il contenuto dell’atto e che possono essere sanati; l’inesistenza, invece, si verifica quando l’atto manca di un elemento essenziale (ad esempio non è stato notificato al debitore) e non produce effetti.

La Cassazione ha precisato che la mancata notifica dell’atto di pignoramento al debitore determina l’inesistenza del pignoramento . In questo caso l’esecuzione è radicalmente nulla e può essere annullata anche dopo il decorso dei termini. Se la notifica è stata effettuata in modo irregolare (ad esempio è stato indicato un indirizzo errato), si parla di nullità. Il Tribunale di Torino ha chiarito che l’errore sull’indirizzo può essere sanato se l’atto raggiunge il suo scopo e che l’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dall’avvenuta conoscenza .

Per contestare la nullità della notifica bisogna proporre l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni dalla notifica o dalla conoscenza del vizio. La domanda va presentata al giudice dell’esecuzione, che può sospendere la procedura in presenza di gravi motivi. Se si sostiene l’inesistenza, la domanda può essere proposta in qualsiasi momento ed è imprescrittibile.

2. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

L’opposizione all’esecuzione è il rimedio per contestare il diritto del creditore di procedere. Può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (opposizione preventiva) o dopo l’inizio (opposizione successiva). Si ricorre all’art. 615 quando, ad esempio, il titolo esecutivo è nullo, prescritto, annullato o si contesta l’esistenza del credito. L’opposizione deve essere proposta con citazione avanti al giudice competente (prima) o con ricorso al giudice dell’esecuzione (dopo), e può portare alla sospensione dell’esecuzione se sussistono gravi motivi .

3. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Questo rimedio è utilizzabile per contestare vizi formali del titolo esecutivo, del precetto o dell’atto di pignoramento. L’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica dell’atto o dal momento in cui se ne ha conoscenza . È la strada più comune per far valere errori nella notifica o nella redazione dell’atto: mancanza di firma, errori nell’indicazione delle parti, omissione delle avvertenze di legge, notifica presso un indirizzo errato, depositi fuori termine.

4. Reclamo per inefficacia ex art. 630 c.p.c.

Il correttivo Cartabia ha introdotto l’inefficacia automatica del pignoramento in caso di mancato deposito degli atti entro il termine previsto. Per far valere tale inefficacia è necessario proporre reclamo ex art. 630 c.p.c. entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito. La Cassazione ha ribadito che il rimedio corretto non è l’opposizione ex art. 617, ma il reclamo .

5. Contestare l’avviso di intimazione

Nel pignoramento esattoriale, l’omesso avviso di intimazione previsto dall’art. 50 D.P.R. 602/1973 rende nullo l’atto di pignoramento . Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’esecuzione inesistente per mancata prova dell’avviso di intimazione, richiamando precedenti di Cassazione. Il debitore può far valere questo vizio con l’opposizione agli atti esecutivi, chiedendo l’annullamento del pignoramento e la restituzione delle somme.

6. Azione di ripetizione e istanza di restituzione

Se il pignoramento è dichiarato nullo o inefficace, il debitore ha diritto a recuperare le somme indebitamente prelevate. Può proporre un’azione di ripetizione contro il creditore o il terzo pignorato. Nei pignoramenti esattoriali, la restituzione delle somme indebitamente trattenute deve essere richiesta all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; se quest’ultima si rifiuta, si può ricorrere al giudice tributario o ordinario a seconda della natura del debito.

7. Soluzioni transattive e accordi stragiudiziali

In presenza di un debito certo, liquido ed esigibile, il pignoramento può essere un’occasione per definire la posizione con un accordo. Il debitore può cercare un accordo stragiudiziale con il creditore per ridurre l’importo o rateizzare il pagamento. Spesso i creditori preferiscono un pagamento volontario, che evita i costi e le incertezze dell’esecuzione. Nel pignoramento esattoriale, la presentazione della domanda di rateizzazione o della definizione agevolata sospende le procedure esecutive non ancora definite.

8. Interventi del gestore della crisi e sovraindebitamento

Per le persone fisiche e per i piccoli imprenditori, il Codice della crisi e dell’insolvenza offre strumenti specifici per superare lo stato di sovraindebitamento. Il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata sono procedure che consentono di ristrutturare i debiti e ottenere la esdebitazione (cancellazione delle passività residue) una volta ultimato il piano. Gli articoli 66‑73 del Codice disciplinano il piano del consumatore, riservato alle persone che agiscono per scopi non imprenditoriali . Il consumatore sovraindebitato può proporre un piano di rientro, presentato con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e assistito da un avvocato, che deve essere omologato dal tribunale. Una volta approvato e attuato, il piano può portare alla esdebitazione, permettendo al debitore di ripartire senza i debiti residui.

L’Avv. Monardo è gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC: può assisterti nella predisposizione del piano e nell’interlocuzione con il giudice e i creditori. Questo strumento è particolarmente utile per i debitori che hanno debiti tributari e bancari ingenti e che vogliono evitare la vendita coattiva dei beni.

Strumenti alternativi: rottamazione, definizione agevolata, rateizzazione

Oltre ai rimedi processuali, il legislatore prevede strumenti di definizione agevolata e di rateizzazione che consentono di estinguere il debito con benefici significativi. Queste opzioni sono particolarmente utili per i debiti fiscali.

1. Rottamazione quater e definizione agevolata

La rottamazione quater (definizione agevolata) introdotta dalla legge di bilancio 2023 (e prorogata più volte) permette di estinguere le cartelle esattoriali relative ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo le imposte e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni. La legge 197/2022 e successive modifiche hanno fissato un calendario di rate: le prime due rate sono scadute il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; altre scadenze si sono susseguite nel 2024; la decima rata è in scadenza il 30 novembre 2025 con un periodo di tolleranza di cinque giorni fino al 9 dicembre . Il mancato pagamento determina la decadenza dalla definizione agevolata e le somme versate sono considerate acconti. Per chi è decaduto nel 2024, il decreto legge 18/2024 e la legge 15/2025 hanno previsto la riammissione alla rottamazione a condizione che fossero versate le rate scadute entro il 30 aprile 2025 .

La rottamazione è un’opportunità per sospendere i pignoramenti: il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive in corso, purché non sia ancora intervenuta l’assegnazione delle somme . È importante verificare se i propri carichi rientrano nei periodi ammessi e valutare la convenienza rispetto alla rateizzazione ordinaria.

2. Rateizzazione ordinaria

L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente ai contribuenti in difficoltà di chiedere un piano di rateizzazione fino a un massimo di 72 rate mensili; in casi eccezionali, il numero può arrivare a 120. Presentando la domanda di rateizzazione, il debitore ottiene la sospensione delle procedure esecutive a condizione che paghi regolarmente le rate. Se il debitore non adempie, la rateizzazione decade e il pignoramento riprende.

3. Definizioni agevolate introdotte nel 2024 e 2025

Oltre alla rottamazione quater, nel 2024 e 2025 sono state introdotte altre misure, come la definizione agevolata delle liti pendenti e la regolarizzazione delle irregolarità formali, che permettono di estinguere il debito con aliquote ridotte. È opportuno consultare un professionista per verificare se si rientra nelle condizioni per aderire e per valutare l’impatto sul pignoramento in corso.

Errori comuni nella notifica e consigli pratici

Un’analisi delle prassi applicative e delle sentenze degli ultimi anni rivela alcuni errori frequenti che possono compromettere la validità del pignoramento. Di seguito ne elenchiamo alcuni con indicazioni operative su come accorgersene e reagire tempestivamente.

Errore 1: mancata notifica al debitore

La notifica è un requisito essenziale. Se l’atto non viene notificato al debitore o viene notificato a una persona che non ha il potere di ricevere l’atto, il pignoramento è inesistente . Come verificarlo? Controllare la relata di notifica: se l’indirizzo è sbagliato o la persona che ha ricevuto l’atto non è convivente, è possibile impugnare l’atto.

Errore 2: notifica a indirizzo errato o domicilio digitale sbagliato

Dal 2022 molti atti vengono notificati tramite posta elettronica certificata (PEC). Un errore nel domicilio digitale (indirizzo PEC non aggiornato, errato o non comunicato al Registro) può invalidare la notifica. È consigliabile mantenere aggiornati i propri recapiti presso l’Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio.

Errore 3: assenza dell’avviso di intimazione

Nel pignoramento esattoriale, se l’esecuzione non è iniziata entro un anno dalla cartella, è obbligatorio notificare l’avviso di intimazione . L’omissione rende nullo l’atto di pignoramento . Occorre quindi verificare la data della cartella e se l’avviso è stato regolarmente notificato.

Errore 4: mancato deposito delle copie entro i termini

Dopo il correttivo Cartabia, il creditore deve depositare le copie del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento entro i termini (30 o 15 giorni). La mancata produzione comporta l’inefficacia del pignoramento . Il debitore può far valere l’inefficacia con reclamo ex art. 630 c.p.c. .

Errore 5: omissione delle avvertenze obbligatorie

L’atto di pignoramento deve contenere l’indicazione del credito, del titolo esecutivo, del precetto, del giudice competente, del domicilio eletto e degli avvertimenti di legge (ad esempio la possibilità per il debitore di nominare un difensore e di sostituire i beni con una somma di denaro). L’omissione di queste avvertenze può rendere l’atto nullo.

Errore 6: importi eccessivi o interessi non dovuti

È frequente che l’atto di pignoramento indichi importi maggiorati da sanzioni e interessi non dovuti. Occorre verificare l’esattezza del calcolo, confrontando il debito con il piano di ammortamento o con le cartelle. Errori di computo possono essere fatti valere con l’opposizione all’esecuzione.

Errore 7: notifiche multiple senza rispetto dei termini

Alcuni creditori tentano di rinnovare l’atto di pignoramento dopo la scadenza dei termini di deposito, sperando di evitare l’inefficacia. Tuttavia la legge prevede che la nuova notifica debba rispettare i termini e i requisiti previsti. Le notifiche effettuate senza rispettare il termine legale possono essere impugnate.

Suggerimenti pratici

  • Conservare tutta la documentazione. Buste, relazioni di notifica, copie di atti e comunicazioni sono indispensabili per dimostrare i vizi.
  • Verificare le date. Confrontare la data del titolo esecutivo, del precetto, della cartella esattoriale e dell’avviso di intimazione. Controllare se il pignoramento è stato notificato entro l’anno dalla cartella e se l’avviso è stato inviato.
  • Controllare i termini per le opposizioni. Non lasciar trascorrere i venti giorni dall’atto vizioso; in caso di dubbio, si può proporre l’opposizione e integrarla successivamente.
  • Rivolgersi a un professionista. La materia è complessa: un avvocato esperto può individuare vizi nascosti e suggerire la migliore strategia difensiva.

Tabelle riepilogative

Di seguito presentiamo alcune tabelle che sintetizzano norme, termini, strumenti difensivi e benefici. Le tabelle contengono parole chiave e numeri per facilitare la consultazione.

Tabella 1 – Principali norme sul pignoramento

NormaOggettoPunti salienti
Art. 492 c.p.c.Forma del pignoramentoIngiunzione al debitore, obbligo di astenersi da atti dispositivi, invito a dichiarare beni
Art. 480 c.p.c.PrecettoDeve contenere indicazione del titolo, parti, importo dovuto, giudice competente
Art. 543 c.p.c.Pignoramento di crediti verso terziNotifica al debitore e al terzo, obbligo di deposito delle copie entro 30 gg a pena di inefficacia
Art. 557 c.p.c.Deposito nel pignoramento immobiliareTermine di 15 gg per depositare le copie, pena inefficacia
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzioneContestazione del diritto di procedere, sospensione se vi sono gravi motivi
Art. 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutiviContestazione dei vizi formali dell’atto, termine di 20 gg dalla notifica
Art. 50 D.P.R. 602/73Avviso di intimazioneNecessario se l’esecuzione non inizia entro un anno dalla cartella, efficacia annuale
Art. 72‑bis D.P.R. 602/73Pignoramento esattorialeOrdine di pagamento diretto, obbligo di versare somme entro 60 gg e alle scadenze future

Tabella 2 – Termini principali da ricordare

Atto o eventoTermineRiferimento
Pagamento del precettoMinimo 10 giorniArt. 480 c.p.c.
Deposito atti pignoramento ordinario30 ggArt. 543 c.p.c. (post Cartabia)
Deposito atti pignoramento immobiliare15 ggArt. 557 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi20 gg dalla notifica o conoscenzaArt. 617 c.p.c.
Opposizione all’esecuzionePrima o dopo l’esecuzione (nessun termine fisso)Art. 615 c.p.c.
Pagamento somme nel pignoramento esattoriale60 gg per somme già esigibili; alle scadenze future per altre sommeArt. 72‑bis D.P.R. 602/73
Avviso di intimazioneEffetto di un annoArt. 50 D.P.R. 602/73

Tabella 3 – Strumenti difensivi e rimedi

RimedioQuando si usaTermine
Opposizione ex art. 615 c.p.c.Contestare il diritto del creditore (titolo nullo, prescritto, estinto)Prima dell’esecuzione con citazione; dopo con ricorso; sospensione discrezionale del giudice
Opposizione ex art. 617 c.p.c.Vizi formali dell’atto (mancanza di requisiti, errori di notifica)20 gg dalla notifica o dalla conoscenza
Reclamo ex art. 630 c.p.c.Inefficacia per mancato deposito delle copie entro i termini30 gg dalla scadenza per il deposito
Opposizione per inesistenzaMancata notifica al debitore, atto inesistenteSenza termine; imprescrittibile
Istanza di restituzione sommePer recuperare somme pignorate illegittimamenteDopo l’annullamento o l’inefficacia dell’atto
RateizzazionePer sospendere i pignoramenti pagando a rateDomanda al concessionario, rispetto del piano
Rottamazione quaterPer definire i debiti pagando solo capitale e speseScadenze variabili; decima rata 30/11/2025
Piano del consumatorePer ristrutturare i debiti e ottenere esdebitazionePresentazione del piano tramite OCC e approvazione del giudice

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’atto di pignoramento?
    È l’atto con cui si avvia l’esecuzione forzata. Contiene l’ingiunzione al debitore di non disporre dei beni pignorati e invita il terzo, se si tratta di crediti verso terzi, a dichiarare il proprio debito .
  2. Devo sempre ricevere il precetto prima del pignoramento?
    Sì. Il precetto ordina di adempiere entro almeno dieci giorni e deve precedere il pignoramento . L’assenza del precetto rende l’esecuzione nulla e può essere eccepita.
  3. Cosa succede se l’atto mi viene notificato all’indirizzo sbagliato?
    Se l’atto non raggiunge il suo scopo, la notifica è inesistente e il pignoramento è radicalmente nullo . Se raggiunge comunque il destinatario, si parla di nullità sanabile .
  4. Qual è il termine per opporsi alla notifica?
    L’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del vizio .
  5. Posso contestare la cartella esattoriale con l’opposizione al pignoramento?
    No, salvo che la cartella non sia stata precedentemente notificata. La Cassazione ha affermato che la notifica del pignoramento equivale a notifica della cartella e quindi non è più contestabile in via autonoma .
  6. Cosa succede se il creditore non deposita gli atti entro i termini?
    Il pignoramento diventa inefficace. Il debitore deve proporre reclamo ex art. 630 c.p.c. per far dichiarare l’inefficacia .
  7. Come funziona il pignoramento del conto corrente?
    La banca è obbligata a bloccare le somme presenti e a versare anche i successivi accrediti entro sessanta giorni . Nel pignoramento esattoriale non c’è un giudice che assegnino le somme: l’ordine è diretto.
  8. Se il conto è a zero, sono al sicuro?
    No. La Cassazione ha chiarito che anche se il saldo è nullo, i successivi accrediti entro 60 giorni sono pignorabili .
  9. Cosa posso fare se il pignoramento riguarda la mia pensione?
    Puoi chiedere al giudice la riduzione nei limiti di legge (un quinto). Nel pignoramento esattoriale, la banca può trattenere l’intera somma depositata, salvo il minimo vitale. È possibile presentare ricorso per chiedere la restituzione del minimo vitale.
  10. È possibile sospendere il pignoramento pagando a rate?
    Sì. La presentazione della richiesta di rateizzazione sospende i pignoramenti se non è ancora avvenuta l’assegnazione delle somme . Occorre però rispettare puntualmente il piano.
  11. Cos’è la riammissione alla rottamazione quater?
    È la possibilità, prevista dalla legge 15/2025, di essere riammessi alla definizione agevolata pagando le rate scadute entro il 30 aprile 2025 .
  12. Posso chiedere la restituzione delle somme se il pignoramento è stato annullato?
    Sì. Si propone istanza di restituzione al creditore o, per i debiti fiscali, all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. In caso di rifiuto, si può agire giudizialmente.
  13. Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e esattoriale?
    Nel pignoramento ordinario interviene il giudice che assegna le somme; nel pignoramento esattoriale l’ordine è diretto e si perfeziona con il pagamento del terzo .
  14. Come posso aderire al piano del consumatore?
    Devi rivolgerti a un OCC e presentare un piano di rientro che preveda il soddisfacimento dei creditori compatibile con il tuo patrimonio. Il tribunale omologa il piano se ritiene che sia fattibile .
  15. Cosa succede se non presento opposizione entro i termini?
    Per i vizi formali la decadenza è di 20 giorni. Decorso questo termine, non potrai più contestare la notifica se non per inesistenza. Rimane possibile l’opposizione all’esecuzione se il titolo è nullo o inesistente.
  16. È obbligatorio farsi assistere da un avvocato?
    Nelle opposizioni e nei reclami la rappresentanza tecnica è necessaria. Un avvocato esperto saprà quali rimedi proporre, valutare la sussistenza dei vizi e seguire le udienze.
  17. Il pignoramento può essere rinnovato?
    Sì, ma solo rispettando i termini e le condizioni previste dalla legge. La nuova notifica deve essere eseguita correttamente e depositata nei termini; altrimenti è inefficace.
  18. Cos’è il reclamo ex art. 630 c.p.c.?
    È un rimedio introdotto dal correttivo Cartabia che consente di far dichiarare l’inefficacia del pignoramento per mancato deposito degli atti. Deve essere presentato entro 30 giorni dalla scadenza per il deposito .
  19. Il pignoramento riguarda anche i beni del coniuge?
    Solo se i beni sono in comunione legale. In caso di comunione separata, possono essere pignorati solo i beni intestati al debitore o le quote di comproprietà.
  20. Posso evitare la notifica mediante negoziazione?
    In alcuni casi è possibile concordare con il creditore un pagamento spontaneo o rateizzato prima che venga avviata l’esecuzione. Un avvocato può interloquire con il creditore per trovare un accordo stragiudiziale.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Pignoramento di conto corrente con saldo zero

Scenario: Anna ha un debito tributario di 15.000 euro. Il 5 novembre 2025 riceve via PEC un atto di pignoramento dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Preoccupata, verifica il conto corrente e scopre che il saldo è negativo. Crede di essere al sicuro.

Procedura: L’atto di pignoramento viene notificato correttamente a Anna e alla sua banca. Poiché si tratta di un pignoramento esattoriale, il terzo (la banca) è obbligato a bloccare e a versare all’Erario tutte le somme presenti e future entro 60 giorni . Pertanto ogni stipendio o bonifico accreditato sul conto di Anna sarà trattenuto fino a concorrenza del debito.

Come difendersi: Anna può presentare un’istanza di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il pagamento della prima rata sospende il pignoramento, a condizione che non sia ancora avvenuta l’assegnazione . Se l’atto di pignoramento contiene vizi (ad esempio manca l’avviso di intimazione previsto dall’art. 50 D.P.R. 602/73), potrà proporre opposizione agli atti esecutivi per farne dichiarare la nullità .

Simulazione 2 – Pignoramento ordinario con notifica errata

Scenario: Marco riceve a luglio 2025 un atto di pignoramento del proprio credito verso un cliente, notificato presso il luogo di lavoro. La notifica non viene consegnata a Marco ma al portiere dell’edificio, che non lo avvisa. Marco ne viene a conoscenza solo quando il cliente gli comunica di aver versato le somme al creditore.

Analisi: L’atto di pignoramento dovrebbe essere notificato personalmente al debitore. La consegna al portiere è ammessa solo se nell’edificio vi è la residenza o il domicilio del destinatario. L’atto è quindi nullo. Tuttavia, se Marco non propone l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla conoscenza, il vizio viene sanato .

Come difendersi: Appena scoperto il pignoramento, Marco deve rivolgersi a un avvocato e proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c., chiedendo la sospensione dell’esecuzione per vizio di notifica. In giudizio potrà dimostrare che l’atto non è stato consegnato a lui o a un convivente.

Simulazione 3 – Mancato deposito delle copie entro i termini

Scenario: Un istituto finanziario notifica a dicembre 2024 un atto di pignoramento di crediti verso terzi a Carla. L’atto viene depositato in cancelleria dopo 45 giorni. Carla, assistita dall’Avv. Monardo, contesta l’atto ritenendo che il termine di 30 giorni introdotto dal correttivo Cartabia sia stato violato.

Analisi: L’art. 543 c.p.c. modificato prevede l’obbligo di depositare una copia dell’atto entro 30 giorni dalla notifica a pena di inefficacia . Carla può proporre reclamo ex art. 630 c.p.c. entro 30 giorni dal decorso del termine per il deposito , chiedendo al giudice di dichiarare l’inefficacia del pignoramento.

Esito: Il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento e ordina la cancellazione del vincolo. Carla può richiedere al terzo la restituzione delle somme eventualmente trattenute.

Simulazione 4 – Assenza dell’avviso di intimazione

Scenario: Francesco riceve un atto di pignoramento esattoriale ad aprile 2025 per una cartella notificata nel 2023. Non gli è mai stato recapitato l’avviso di intimazione.

Analisi: L’art. 50 D.P.R. 602/73 richiede l’avviso di intimazione se l’esecuzione non inizia entro un anno dalla cartella . L’assenza dell’avviso rende il pignoramento nullo .

Come difendersi: Francesco deve proporre l’opposizione agli atti esecutivi, dimostrando la data di notifica della cartella e l’assenza dell’avviso. In giudizio potrà chiedere la restituzione delle somme.

Simulazione 5 – Pignoramento e sovraindebitamento

Scenario: Lucia, titolare di una piccola attività, si trova sovraindebitata a causa di debiti bancari e tributari per 200.000 euro. Riceve vari pignoramenti e ha già venduto alcuni beni mobili.

Soluzione: Lucia si rivolge allo studio dell’Avv. Monardo. Dopo un’analisi, si opta per un piano del consumatore nell’ambito della procedura di sovraindebitamento. Con l’ausilio di un OCC si presenta un piano che prevede il pagamento del 40% dei debiti in cinque anni, usando i proventi dell’attività e la vendita concordata di alcuni beni. Il tribunale omologa il piano e ordina la sospensione dei pignoramenti. A conclusione del piano, Lucia ottiene l’esdebitazione .

Conclusione

L’atto di pignoramento rappresenta un passaggio cruciale per il debitore, ma non è inevitabile subire le conseguenze di un’esecuzione illegittima o sproporzionata. La normativa italiana offre strumenti per verificare la regolarità dell’atto, impugnarlo quando presenta vizi e negoziare soluzioni più sostenibili. Le pronunce recenti della Corte di Cassazione e dei tribunali hanno chiarito che la mancata notifica al debitore comporta l’inesistenza del pignoramento , che il mancato deposito delle copie nei termini rende l’atto inefficace , e che nel pignoramento esattoriale la banca deve trattenere le somme accreditate nei 60 giorni successivi . L’avviso di intimazione è essenziale nei debiti fiscali .

Per il debitore è fondamentale agire tempestivamente: raccogliere tutta la documentazione, verificare i termini e avvalersi di un professionista esperto. Un avvocato specializzato saprà utilizzare l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi e il reclamo per inefficacia, oltre a suggerire strumenti come la rateizzazione, la definizione agevolata, il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione. L’obiettivo non è solo bloccare il pignoramento, ma gestire in modo strutturato il proprio debito, evitando che gli errori procedurali dei creditori compromettano definitivamente la propria situazione economica.

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