Liquidazione giudiziale (ex fallimento): come funziona e chi rischia?

Introduzione

La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale che ha sostituito il fallimento dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Oggi viene avviata nei confronti dell’imprenditore commerciale che non riesce più a far fronte regolarmente ai propri debiti e che non rientra tra i soggetti esclusi dall’art. 2 CCII (imprenditori minori, imprese agricole, start‑up innovative e altri casi). La sua importanza è duplice: consente ai creditori di recuperare in modo ordinato quanto possibile sul patrimonio del debitore e, al contempo, offre a quest’ultimo la possibilità di chiudere definitivamente la sua esperienza imprenditoriale, arrivando – a determinate condizioni – anche alla esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti residui.

Dal punto di vista del debitore, tuttavia, la liquidazione giudiziale rappresenta l’extrema ratio. Prima di arrivarvi è possibile presentare ricorsi, difendersi contro un’istanza infondata o percorrere strade alternative (concordato minore, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, rottamazioni fiscali). Conoscere i presupposti, le fasi procedurali e le strategie difensive diventa quindi fondamentale per chi rischia di vedersi notificare una sentenza di apertura oppure per chi voglia ricorrere per la gestione della propria crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021). Lo studio assiste debitori e contribuenti in tutta Italia, esamina gli atti giudiziari notificati, imposta ricorsi e reclami, ottiene la sospensione di pignoramenti e ipoteche, negozia transazioni stragiudiziali con banche ed enti di riscossione, predispone piani di rientro sostenibili e accompagna i clienti nelle procedure di liquidazione controllata o concordato minore. Grazie alla competenza maturata dinanzi a tribunali di ogni sede, lo studio Monardo è in grado di individuare rapidamente la soluzione più efficace per bloccare le azioni esecutive e ridurre l’esposizione debitoria.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Origini della liquidazione giudiziale

La procedura nasce con il D.Lgs. 14/2019 (CCII), adottato in attuazione della legge delega n. 155/2017 e rivisto dai decreti correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024. Con l’entrata in vigore del Codice il 15 luglio 2022 (e successiva applicazione progressiva), il termine fallimento è stato sostituito da «liquidazione giudiziale». L’obiettivo del legislatore era duplice: assicurare un recupero equilibrato dei crediti e proteggere il debitore meritevole garantendogli una seconda opportunità. Il CCII ha inglobato anche la legge 3/2012 (sovraindebitamento), trasformando il piano del consumatore in ristrutturazione dei debiti del consumatore e l’accordo di composizione della crisi in concordato minore .

Il Codice dedica l’intero Titolo V alla liquidazione giudiziale. Ai fini del presente articolo, sono centrali gli artt. 121, 49, 50, 51 e 52 CCII, che disciplinano rispettivamente le condizioni, la sentenza di apertura, il reclamo, le impugnazioni e la sospensione del procedimento.

1.2 Presupposti per la liquidazione giudiziale (art. 121 CCII)

L’art. 121 CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale si applica all’imprenditore commerciale che:

  • non rientra tra i soggetti esclusi dall’art. 2 CCII (imprenditori minori che non superano determinati parametri dimensionali, imprenditori agricoli, start‑up innovative e altri soggetti espressamente esclusi);
  • si trova in stato di insolvenza, definito dall’art. 2 come l’impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La norma chiarisce che l’insolvenza può essere sia patrimoniale (insufficienza del patrimonio rispetto all’ammontare dei debiti) sia finanziaria (mancanza di liquidità per far fronte alle scadenze).

Lo stesso art. 121 specifica che per i debiti complessivi inferiori a 30.000 euro non si apre la procedura . L’imprenditore può presentare istanza volontaria o subire l’istanza di un creditore o del pubblico ministero. Nel caso di imprenditore persona fisica, è possibile cumulare la procedura con altre forme di sovraindebitamento solo se non sussistono i presupposti della liquidazione giudiziale.

1.3 Sentenza di apertura (art. 49 CCII)

L’art. 49 disciplina il momento centrale della procedura: la sentenza di apertura. Il tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 121, pronuncia una sentenza che:

  • dichiara aperta la liquidazione giudiziale;
  • nomina un giudice delegato e un curatore;
  • ordina al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili;
  • fissa il termine per il deposito da parte dei creditori delle domande di ammissione al passivo;
  • autorizza l’accesso ai dati di pubbliche amministrazioni e banche dati;
  • dispone l’inventario e la custodia dei beni.

La norma prevede che, se i debiti non superano la soglia di 30.000 euro, la sentenza non può essere emessa . Inoltre, la sentenza è immediatamente esecutiva: il curatore può prendere possesso dell’azienda, nominare custodi, sospendere pagamenti e iniziare la gestione del patrimonio.

1.4 Reclamo contro il rigetto (art. 50 CCII)

Quando il tribunale respinge l’istanza di liquidazione giudiziale, emette un decreto motivato. La parte interessata (debitore o creditore) e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Se il reclamo viene accolto, la corte d’appello emette una sentenza di apertura della liquidazione; se viene rigettato, il decreto resta definitivo e non è ulteriormente impugnabile .

1.5 Impugnazioni (art. 51 CCII)

L’art. 51 regola l’impugnazione della sentenza di apertura o di omologazione di un piano. I soggetti legittimati (debitore, creditore o pubblico ministero) possono proporre appello al tribunale in composizione collegiale entro 30 giorni dalla notifica della sentenza. La proposizione dell’appello non sospende l’esecutività della sentenza, ma la corte può adottare provvedimenti cautelari. Contro la sentenza d’appello è ammesso ricorso in Cassazione entro 30 giorni, un termine che la Corte di Cassazione ha qualificato come speciale e non soggetto alla sospensione feriale . Le impugnazioni non investono i decreti che hanno accertato l’insolvenza, ma solo quelli che decidono su domande di ammissione al passivo o di omologazione.

1.6 Sospensione della procedura (art. 52 CCII)

Durante la pendenza del reclamo o dell’appello, il debitore può chiedere la sospensione della liquidazione giudiziale o della formazione dello stato passivo. La corte d’appello concede la sospensione soltanto se ricorrono gravi motivi e può adottare misure cautelari a tutela dei creditori e della continuità aziendale. Il provvedimento di sospensione non è impugnabile .

1.7 Evoluzione giurisprudenziale (sentenze 2024‑2025)

La giurisprudenza intervenuta nel biennio 2024‑2025 ha fornito chiarimenti importanti sui termini per impugnare e sui presupposti di apertura:

  • Cass. 17 settembre 2025 n. 25491: la Suprema Corte ha affermato che la sentenza della corte d’appello che apre la liquidazione giudiziale è impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. perché si tratta di una sentenza dotata di effetti definitivi; ciò segna un cambio di orientamento rispetto alla legge fallimentare che precludeva il ricorso .
  • Cass. 3 giugno 2025 n. 14835: in tema di esdebitazione dei fallimenti aperti prima del 15 luglio 2022, la Corte ha stabilito che, anche se la domanda di esdebitazione viene presentata dopo l’entrata in vigore del CCII, continua ad applicarsi la disciplina della legge fallimentare o della legge 3/2012, a seconda della procedura originaria . Ciò significa che l’istituto ex art. 278 CCII non si applica ai fallimenti ante 15/07/2022.
  • Cass. 7 luglio 2025 n. 19591: ha ricordato che lo stato di insolvenza può essere accertato anche in presenza di un unico creditore (ad esempio un lavoratore con salario arretrato), perché il mancato pagamento di crediti salariali è indice grave di incapacità di far fronte agli obblighi .
  • Cass. 30 luglio 2025 n. 26690: ha ribadito che il ricorso in Cassazione contro la sentenza di apertura deve essere proposto entro 30 giorni e che tale termine non è soggetto alla sospensione feriale, per garantire celerità nelle procedure concorsuali .
  • Cass. 24 settembre 2025 n. 25410: ha condannato l’impresa e il suo legale a rifondere le spese quando un ricorso in Cassazione è manifestamente infondato, sottolineando che l’abuso del giudizio comporta responsabilità .
  • Corte d’Appello di Catania, 27 giugno 2025: ha precisato che l’onere di dimostrare di essere esonerati dalla liquidazione giudiziale (ad esempio rientrare nei parametri dell’imprenditore minore) spetta al debitore; non depositare bilanci o dichiarazioni non può giustificare il rigetto dell’istanza di apertura .
  • Cass. 14 novembre 2025 n. 30108 (ordinanza): sulla esdebitazione, la Corte ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità dell’art. 281 CCII, nella parte in cui richiede che l’istanza di esdebitazione sia decisa contestualmente alla chiusura della liquidazione, ritenendo che tale previsione potrebbe contrastare con la legge delega e con la direttiva europea sul fresh start .

1.8 Altri strumenti di gestione della crisi nel CCII

Nel contesto del sovraindebitamento, il CCII ha riordinato e rinominato gli strumenti previsti dalla legge 3/2012, confermando tre procedure distinte:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): riservata alle persone fisiche con debiti contratti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale. Nella transizione fra la legge 3/2012 e il CCII, il legislatore ha confermato che il piano del consumatore si chiamerà “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, disciplinato dagli artt. 72–78 CCII . Il piano consente al consumatore di proporre al tribunale una proposta di pagamento dilazionato e percentuale dei debiti, senza necessità del voto dei creditori, purché meritevole e con l’ausilio dell’OCC .
  2. Concordato minore (ex accordo di composizione della crisi): destinato a imprenditori non fallibili, professionisti e imprese minori; prevede la presentazione di una proposta ai creditori accompagnata da una relazione dell’OCC. Il concordato minore mira alla prosecuzione dell’attività e può comportare il pagamento parziale dei debiti, con l’obbligo di ottenere il consenso dei creditori rappresentanti la maggioranza delle obbligazioni. La procedura è disciplinata dagli artt. 79–88 CCII e costituisce l’unica via concorsuale non liquidatoria per i debitori non consumatori .
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: regolata dagli artt. 268–281 CCII, è la procedura liquidatoria per i soggetti non fallibili (consumatori o imprenditori minori) che non possono accedere alle forme di ristrutturazione. L’apertura comporta la vendita del patrimonio, con nomina del liquidatore e possibilità di ottenere l’esdebitazione dopo tre anni . Le modifiche introdotte dai correttivi 83/2022 e 136/2024 hanno ridotto la durata massima della procedura a tre anni e introdotto l’obbligo per l’OCC di attestare la possibilità di ricavare attivo .

1.9 Altre norme rilevanti

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–64 CCII): consentono all’imprenditore di stipulare un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti; l’art. 57 definisce l’istituto come strumento di regolazione negoziale volto alla riduzione dell’esposizione debitoria e al riequilibrio finanziario . L’istituto è orientato alla continuità aziendale e deriva dalla precedente disciplina (art. 182‑bis L. fall.). Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 hanno rafforzato la distinzione tra accordi ordinari e ad efficacia estesa, nonché ampliato la possibilità di estendere gli effetti ai creditori non aderenti se ricorrono determinate condizioni (informativa, adesione del 75 % dei creditori di categoria, continuità aziendale) .
  • Reclamo e sospensione: già menzionati sopra, ma va ricordato che la sospensione ex art. 52 CCII può essere concessa anche in pendenza di un concordato minore o di un accordo di ristrutturazione se sussistono gravi motivi .
  • Crisi transfrontaliere: per le imprese con sede in più Stati UE, si applica il Regolamento (UE) 2015/848, che coordina la giurisdizione e la legge applicabile nelle procedure concorsuali. Il CCII richiama il regolamento e prevede l’apertura della procedura principale nel luogo del centro degli interessi principali del debitore.

2. Procedura passo‑passo della liquidazione giudiziale

Nella pratica quotidiana, l’imprenditore o il creditore che si trovi coinvolto in una liquidazione giudiziale deve conoscere le fasi e i termini della procedura per proteggere i propri interessi. Di seguito una guida passo‑passo dal deposito dell’istanza alla chiusura.

2.1 Presentazione dell’istanza

L’istanza di apertura può essere presentata:

  1. Dal debitore, quando riconosce lo stato di insolvenza e intende ricorrere alla procedura per liberarsi dai debiti non pagando integralmente i creditori. La domanda deve essere corredata da:
  2. elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi titoli di credito;
  3. elenco dei beni e dei diritti del patrimonio, con indicazione delle ipoteche e dei privilegi;
  4. bilanci degli ultimi tre esercizi, dichiarazioni fiscali e ogni altra scrittura contabile;
  5. relazione riepilogativa dell’attività svolta e delle cause dell’insolvenza.
  6. Dai creditori: chi vanta un credito scaduto e certo (anche assistito da titolo esecutivo) può presentare ricorso depositando documenti comprovanti la natura del credito e lo stato di insolvenza del debitore. Il ricorso va notificato al debitore.
  7. Dal pubblico ministero: nei casi previsti dalla legge, quando vi è interesse pubblico (es. insolvenza di società fallimentari o comportamenti del debitore gravemente pregiudizievoli per i creditori).

Una volta depositata l’istanza, il tribunale convoca le parti per l’udienza prefallimentare (oggi udienza pre‑liquidatoria). Qui ascolta il debitore, valuta la documentazione, verifica lo stato di insolvenza e decide se aprire o meno la procedura. Il provvedimento di rigetto può essere reclamato ex art. 50 CCII entro 30 giorni .

2.2 Udienza e sentenza di apertura

Durante l’udienza, il tribunale valuta:

  • l’esistenza di un credito scaduto e l’insolvenza;
  • la non fallibilità o meno del debitore: se l’imprenditore rientra nei parametri dell’art. 2 CCII (imprese minori), la domanda deve essere respinta; l’onere della prova spetta al debitore ;
  • eventuali procedimenti alternativi in corso (concordato minore, accordo di ristrutturazione, ristrutturazione dei debiti del consumatore) che potrebbero assorbire la domanda di liquidazione.

Se accerta la sussistenza dei presupposti, il tribunale emette la sentenza di apertura, nomina il giudice delegato e il curatore, fissa i termini per le domande di ammissione al passivo (solitamente 30 giorni), ordina il deposito delle scritture e il blocco delle azioni esecutive individuali. La sentenza è notificata al debitore e pubblicata nel registro delle imprese. Dal giorno della pubblicazione decorre il termine per le impugnazioni (30 giorni per l’appello, 30 per il ricorso in Cassazione). Il giudice può disporre misure cautelari per tutelare la continuità aziendale.

2.3 Attività del curatore e formazione dello stato passivo

Una volta nominato, il curatore (professionista iscritto nell’albo) svolge un ruolo centrale:

  1. Inventario del patrimonio: redige l’inventario dei beni mobili, immobili, crediti e partecipazioni. Assume la custodia dei beni e può chiedere la consegna di libri contabili, conti correnti e documentazione bancaria.
  2. Accertamento del passivo: riceve le domande di insinuazione dei creditori. Ciascun creditore deve presentare domanda corredata da documenti entro il termine stabilito (spesso 30 giorni dalla sentenza); il curatore redige un progetto di stato passivo che contiene l’elenco dei crediti ammessi, esclusi o privilegiati. Il giudice delegato esamina le domande in un’apposita udienza e approva lo stato passivo.
  3. Gestione dell’esercizio provvisorio: se la prosecuzione dell’attività è necessaria per salvaguardare il valore aziendale, il giudice può autorizzare l’esercizio provvisorio. La gestione resta in capo al curatore, sotto la vigilanza del comitato dei creditori e del giudice.
  4. Liquidazione dei beni: il curatore procede alla vendita dei beni mobili e immobili. La modalità di vendita (asta, cessione diretta, cessione di azienda) è stabilita dal giudice. Il ricavato viene destinato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione.
  5. Distribuzione dell’attivo: dopo la formazione dello stato passivo e la realizzazione dell’attivo, il curatore redige un piano di riparto e lo sottopone all’approvazione del giudice. Le somme sono quindi distribuite ai creditori secondo la graduazione dei privilegi (crediti prededucibili, privilegiati, chirografari, sanzioni). In caso di insufficienza del ricavato, i crediti chirografari vengono soddisfatti pro‑quota.
  6. Chiusura della procedura: esaurita la liquidazione, il curatore presenta il rendiconto finale. Il giudice, sentiti i creditori, dichiara chiusa la procedura e ordina la cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese. Se ricorrono i requisiti, il debitore può ottenere l’esdebitazione (v. §6). In caso di chiusura anticipata per insufficienza di attivo, i creditori non ricevono nulla e la procedura si estingue.

2.4 Diritti e doveri del debitore nella procedura

Dal momento della sentenza di apertura, l’imprenditore perde la capacità di disporre dei propri beni. Gli atti dispositivi compiuti in violazione del divieto sono inefficaci. Tuttavia, il debitore conserva la titolarità dei rapporti di lavoro e della corrispondenza personale e deve collaborare col curatore, fornendo informazioni e documentazione richiesta. La mancata collaborazione può essere sanzionata con la inibizione all’esdebitazione o con l’attribuzione di responsabilità penali (bancarotta fraudolenta, sottrazione di beni, falso in bilancio).

Il debitore ha il diritto di:

  • assistere alle udienze;
  • contestare lo stato passivo e le decisioni del giudice;
  • proporre reclamo o appello contro la sentenza o contro i provvedimenti del giudice delegato;
  • richiedere la conversione della liquidazione in concordato minore o accordo di ristrutturazione se vi sono i presupposti, depositando una proposta entro i termini stabiliti (vedi §5). La conversione può essere autorizzata solo se non pregiudica i creditori.

2.5 Durata e costi della procedura

La durata media di una liquidazione giudiziale varia in base alla complessità dell’attivo e al numero di creditori. Nelle esperienze più veloci può concludersi in 2‑3 anni, mentre procedimenti con beni immobili, contenziosi pendenti o procedure penali possono durare oltre 5 anni. Il costo è costituito dalle spese del curatore, dalle spese di giustizia e da eventuali onorari di professionisti incaricati (esperti contabili, periti). Tali spese sono prededucibili e vengono pagate con precedenza rispetto ai creditori.

2.6 Focus: depositi fiscali e crediti erariali

I debiti verso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione rivestono un ruolo particolare. Dal 2020, i crediti erariali sono inclusi tra i crediti privilegiati; di conseguenza, il fisco partecipa alla distribuzione con preferenza rispetto ai chirografari. Tuttavia, in sede di concordato o accordo di ristrutturazione, è possibile proporre un cram down dei crediti tributari e contributivi, cioè la loro riduzione con approvazione dell’autorità giudiziaria. Occorre predisporre un piano certificato da un professionista attestatore e dimostrare che la proposta è più conveniente per il fisco rispetto alla liquidazione giudiziale. In assenza di concordato, l’agenzia di riscossione prenderà parte alla liquidazione giudiziale come qualsiasi creditore privilegiato.

3. Difese e strategie legali del debitore

Affrontare una istanza di liquidazione giudiziale richiede prontezza e conoscenza degli strumenti difensivi. Di seguito vengono illustrate le principali strategie con cui il debitore può evitare o ritardare l’apertura della procedura o, una volta iniziata, limitare i danni.

3.1 Impugnare l’istanza o la sentenza di apertura

Se il creditore presenta una domanda di liquidazione, il debitore deve contestarla sin dall’udienza pre‑liquidatoria allegando prove della propria non fallibilità. È quindi fondamentale depositare bilanci, certificazioni fiscali e documenti atti a dimostrare che l’impresa rientra tra i soggetti esclusi (imprenditori minori). La Cassazione ha chiarito che la prova dell’esclusione spetta al debitore: la mancata produzione di bilanci non può essere utilizzata per respingere la domanda di apertura .

Se il tribunale apre la liquidazione, è possibile proporre appello entro 30 giorni e, successivamente, ricorso in Cassazione. In appello, la difesa può contestare l’assenza dello stato di insolvenza, la mancanza dei presupposti soggettivi o l’errata valutazione di alternative quali il concordato minore. Per evitare l’esecuzione immediata, è possibile chiedere la sospensione della procedura ex art. 52 CCII, dimostrando gravi motivi (ad esempio, la possibilità di concludere un accordo con i creditori). In Cassazione, la difesa può invocare vizi di violazione di legge o nullità; occorre depositare il ricorso entro 30 giorni, termine non soggetto a sospensione feriale .

3.2 Concordato minore in alternativa alla liquidazione

Il concordato minore consente all’imprenditore non fallibile di proporre ai creditori un piano in cui offre il pagamento parziale dei debiti, garantendo una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione. Per accedere occorre:

  • presentare una domanda al tribunale con il supporto dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • allegare una proposta di pagamento e la relazione dell’OCC che attesti la fattibilità del piano;
  • ottenere l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti ammessi;
  • assicurare il pagamento integrale dei debiti privilegiati (o proporre un cram down tributario con parere favorevole dell’amministrazione).

Se il piano viene omologato, la procedura di liquidazione giudiziale non può aprirsi e, se è già stata aperta, può essere convertita. Il concordato minore è quindi una valida strategia per evitare la liquidazione e salvaguardare l’attività economica. In pratica, il debitore deve muoversi tempestivamente per presentare la proposta entro i termini di cui all’art. 271 CCII (massimo 60 giorni prorogabili) .

3.3 Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Le persone fisiche con debiti di natura prevalentemente personale possono optare per la ristrutturazione dei debiti del consumatore. L’istituto, disciplinato dagli artt. 72–78 CCII , permette di presentare al tribunale un piano anche senza l’approvazione dei creditori. È sufficiente dimostrare di essere un consumatore (debiti contratti per bisogni personali e familiari) e di essere meritevole (nessuna colpa grave o frode). Il piano può prevedere la falcidia dei debiti, la dilazione di pagamento e la liquidazione di alcuni beni. Se omologato, impedisce la liquidazione giudiziale.

3.4 Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli imprenditori fallibili (ma non ancora in liquidazione) possono negoziare un accordo di ristrutturazione con i creditori. L’accordo, regolato dagli artt. 57–64 CCII, consente di ridurre l’esposizione debitoria, sospendere le azioni esecutive e proseguire l’attività. Per essere omologato il contratto deve essere approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti e deve garantire una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione . Esistono varianti ad efficacia estesa (art. 61 CCII), che permettono di estendere gli effetti ai creditori non aderenti se ricorrono condizioni particolari (informazione completa, adesione del 75 % dei creditori della categoria, accordo non liquidatorio, soddisfazione minima in misura non inferiore a quella ottenibile con la liquidazione) . L’accordo di ristrutturazione può essere presentato come difesa per evitare l’apertura della liquidazione.

3.5 Liquidazione controllata del sovraindebitato

Qualora il debitore sia una persona fisica o un imprenditore non fallibile privo di risorse per soddisfare i creditori, la liquidazione controllata offre una soluzione definitiva. Essa prevede la cessione del patrimonio (beni mobili, immobili, crediti) ad un liquidatore nominato dall’OCC. Dopo la vendita dei beni e la distribuzione ai creditori, il debitore ottiene l’esdebitazione automatica trascorsi tre anni . L’istanza può essere proposta dal debitore o dai creditori; il giudice concede un termine di 60 giorni per depositare proposte alternative (concordato minore, ristrutturazione) prima di aprire la procedura .

3.6 Opporsi alle domande dei creditori e alle revocatorie

Durante il passivo, il debitore può contestare l’insinuazione di creditori che ritiene infondate (ad esempio, eccependo la prescrizione o l’insussistenza del credito). Può inoltre opporsi alle revocatorie proposte dal curatore, volte a far rientrare nel patrimonio atti compiuti prima della liquidazione (pagamenti preferenziali, vendite simulate, costituzione di trust). L’opposizione deve essere motivata e supportata da documenti. La Cassazione ha ricordato che i trust opponibili ai terzi devono rispettare le formalità della legge nazionale e dell’art. 2704 c.c.; in mancanza, gli atti di costituzione del trust possono essere revocati .

3.7 Transazioni con i creditori (accordi stragiudiziali)

Prima e durante la liquidazione è possibile negoziare transazioni con banche, fornitori e agenzie di riscossione per ridurre i debiti. Le transazioni stragiudiziali, se omologate dal tribunale, diventano vincolanti e possono impedire la liquidazione. Lo studio Monardo assiste i clienti nella trattativa con gli istituti di credito, predisponendo proposte di saldo e stralcio, piani di rientro personalizzati e accordi sui crediti fiscali.

3.8 Richiedere la sospensione e proporre misure cautelari

Per evitare gli effetti devastanti della liquidazione, è possibile richiedere alla corte d’appello, in sede di reclamo o appello, la sospensione della procedura (art. 52 CCII). Occorre dimostrare la presenza di seri motivi: ad esempio, aver avviato un concordato minore o un accordo di ristrutturazione, oppure aver ottenuto il pagamento di fornitori che potrebbe rendere superflua la liquidazione. La corte può anche adottare misure cautelari per garantire la continuità dell’impresa (ad esempio, consentire pagamenti urgenti). La decisione non è impugnabile .

3.9 Esdebitazione e fresh start

L’obiettivo finale del debitore è uscire dalla procedura libero dai debiti residui. L’esdebitazione è la liberazione del debitore da tutti i debiti concorsuali non pagati, prevista dall’art. 279 CCII. Per ottenerla occorre essere persona fisica, aver collaborato con il curatore e non aver commesso reati di bancarotta o frode. La domanda si presenta alla fine della procedura e il giudice la decide contestualmente alla chiusura. Tuttavia, il correttivo 2024 e l’ordinanza del Tribunale di Arezzo hanno sollevato dubbi sulla necessità della contestualità, rimettendo la questione alla Corte costituzionale .

La direttiva (UE) 2019/1023 prevede che l’esdebitazione debba intervenire entro tre anni, e i correttivi al CCII hanno ridotto il termine massimo; il d.lgs. 83/2022 e il d.lgs. 136/2024 hanno riformato gli artt. 281 e 282, introducendo l’obbligo di comunicare l’istanza ai creditori per dar loro la possibilità di opporsi . Alcuni tribunali hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della contestualità per evitare che formalismi eccessivi ostacolino il fresh start .

Per i fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022, la Cassazione ha stabilito che la disciplina applicabile resta quella della legge fallimentare: l’esdebitazione può essere chiesta ai sensi dell’art. 142 L. fall. oppure dell’art. 14‑terdecies L. 3/2012, non potendo applicare gli artt. 278 ss. CCII solo perché la domanda è successiva al 15/07/2022 . Dunque, se la procedura è stata aperta prima della riforma, conviene depositare l’istanza entro un anno dalla chiusura per non perdere il beneficio.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni fiscali

La liquidazione giudiziale non è l’unico modo per gestire debiti e crisi. Esistono vari strumenti alternativi che possono comportare la riduzione o la rateizzazione delle cartelle esattoriali e dei debiti erariali. Di seguito presentiamo le principali opportunità vigenti nel 2025.

4.1 Definizione agevolata (rottamazione-quater e quinquies)

Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto misure di definizione agevolata delle cartelle, note come rottamazioni. La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) aveva previsto la rottamazione‑quater per i carichi affidati all’agenzia di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora. I contribuenti dovevano presentare la domanda entro il 30 giugno 2023 e pagare la prima rata entro ottobre 2023.

Con la Legge n. 15/2025, di conversione del D.L. 202/2024 (c.d. Milleproroghe), il Parlamento ha introdotto la riammissione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater per mancato o tardivo pagamento delle rate con scadenza fino al 31 dicembre 2024. La norma consente di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e di scegliere tra:

  • pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
  • pagamento rateale fino a 10 rate, con scadenze fissate a luglio e novembre 2025, febbraio, maggio, luglio e novembre 2026 e 2027 .

Entro il 30 giugno 2025 l’agenzia di riscossione comunica l’importo dovuto e il piano delle rate. Se il contribuente salta una rata, il piano decade e vengono ripristinate sanzioni e interessi . La riammissione offre un’ultima occasione per regolarizzare la posizione prima che i debiti vengano iscritti al passivo della liquidazione giudiziale.

Nel 2025 è previsto anche un nuovo condono (rottamazione‑quinquies) nella Legge di Bilancio 2026 (in fase di approvazione a ottobre 2025), che dovrebbe permettere la definizione agevolata dei carichi fino al 31 dicembre 2023. In mancanza di testo definitivo, è opportuno monitorare l’evoluzione normativa per valutare la convenienza della nuova rottamazione.

4.2 Saldo e stralcio

Per i contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro e debiti erariali fino a 30.000 euro, la normativa prevede la possibilità di un saldo e stralcio, ossia il pagamento di una parte del debito e l’azzeramento della restante quota. La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e successivamente prorogata. Può costituire un’opportunità per evitare la liquidazione giudiziale, poiché riduce i debiti fiscali prima dell’iscrizione a ruolo.

4.3 Piani di rateizzazione e transazioni fiscali

L’agenzia della riscossione consente di rateizzare le cartelle in un massimo di 72 rate mensili (o 120 rate per i casi di grave difficoltà economica). Il debitore può presentare istanza di rateizzazione anche dopo la notifica della cartella; il mancato pagamento di cinque rate fa decadere il piano. Durante la procedura di liquidazione, il curatore può proporre una transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII, chiedendo l’approvazione del tribunale e dimostrando che la proposta è più vantaggiosa per l’erario rispetto alla liquidazione.

4.4 Ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore (ricordati nel §3)

Abbiamo già analizzato questi strumenti quali alternative per evitare la liquidazione giudiziale. Merita ricordare che la ristrutturazione del consumatore non richiede il voto dei creditori, mentre il concordato minore sì. Entrambi possono includere i debiti fiscali e prevedere falcidie o cram down tributari. Lo studio Monardo assiste i clienti nella predisposizione dei piani e nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate.

4.5 Piani di rientro con banche e finanziarie

In presenza di esposizioni verso istituti di credito, è possibile negoziare piani di rientro che prevedono la dilazione dei debiti, la riduzione dei tassi o la trasformazione in prestiti a lungo termine. I piani devono essere coerenti con la capacità di rimborso del debitore e spesso richiedono la concessione di garanzie personali o reali. Grazie alla procedura di composizione della crisi, i piani negoziati con i creditori possono essere omologati dal tribunale e diventare vincolanti.

4.6 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Per le persone fisiche prive di patrimonio o con patrimonio minimo, la esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) consente di essere liberati dai debiti anche senza la liquidazione del patrimonio. La figura è stata anticipata dalla L. 176/2020 e trasfusa nel CCII . Il debitore deve dimostrare la propria incapienza, la buona fede e l’impossibilità di offrire utilità ai creditori. Il beneficio è concesso una sola volta nella vita e può essere revocato in caso di sopravvenienza attiva. Le ultime riforme hanno previsto che la domanda può essere proposta anche dopo tre anni dalla apertura della procedura, in linea con il principio europeo del fresh start .

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Ignorare la notifica dell’istanza o della sentenza

Molti imprenditori, per paura o ignoranza, tendono a ignorare l’istanza di apertura o la sentenza di liquidazione, sperando che il problema si risolva da solo. Si tratta di un grave errore: i termini per proporre reclamo e appello sono perentori (30 giorni) e l’inattività può comportare la perdita di opportunità difensive. È indispensabile affidarsi subito a un professionista per valutare la fattibilità di un ricorso e presentare eventuali memorie.

5.2 Non depositare bilanci e documenti

Alcuni debitori pensano che non depositare i bilanci possa impedire la verifica dei requisiti per il fallimento. La giurisprudenza ha chiarito che la mancanza di documenti contabili non giova al debitore: spetta a lui dimostrare di essere un imprenditore minore o un consumatore. L’omissione può anzi rafforzare la presunzione di insolvenza . Occorre, quindi, predisporre una documentazione contabile ordinata e aggiornata.

5.3 Presentare ricorsi tardivi o infondati

I termini per il reclamo, l’appello e il ricorso in Cassazione sono tassativi (30 giorni). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati oltre il termine speciale e ha persino condannato il ricorrente e il suo legale al pagamento delle spese quando l’azione è manifestamente infondata . Prima di proporre un ricorso, è necessario valutare attentamente la strategia, evitare contestazioni strumentali e depositare l’atto per tempo.

5.4 Trascurare le alternative

Al momento della notifica dell’istanza, il debitore deve valutare se esistono strumenti alternativi più convenienti: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata. Attivare tempestivamente queste procedure può bloccare l’apertura della liquidazione giudiziale o permettere la conversione della procedura già aperta. Lo studio Monardo analizza i bilanci, i flussi di cassa e la natura dei debiti per individuare la via più adeguata.

5.5 Non collaborare con il curatore

Un atteggiamento ostruzionistico verso il curatore (omissione di informazioni, occultamento di beni) può comportare conseguenze gravissime: revoca dell’esdebitazione, bancarotta fraudolenta, responsabilità patrimoniale dei soci. Collaborare consente di concludere la liquidazione più rapidamente e di presentare un’istanza di esdebitazione credibile. L’onestà e la trasparenza sono elementi valorizzati dai giudici.

5.6 Trascurare i debiti fiscali

I debiti verso il fisco e gli enti previdenziali non possono essere ignorati: sono privilegiati e partecipano alle procedure concorsuali con priorità. Utilizzare le definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) o le transazioni fiscali può ridurre l’importo dovuto e semplificare la gestione della crisi. Tenere un dialogo aperto con l’Agenzia delle Entrate evita la sospensione di certificazioni e la segnalazione nella banca dati dei cattivi pagatori.

5.7 Scoraggiare negoziazioni e mediazioni

Spesso i debitori rinunciano a trattare con i creditori. Al contrario, proporre accordi bonari può evitare il ricorso alle procedure concorsuali. Anche in fase avanzata, il curatore può chiudere la procedura con un accordo se tutti i creditori sono soddisfatti. Lo studio Monardo ha maturato esperienza nelle mediazioni con istituti finanziari, fornitori e enti pubblici, individuando soluzioni personalizzate che riducono i debiti e consentono di conservare l’attività economica.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche contenenti le informazioni essenziali su norme, termini e strumenti difensivi. Si raccomanda di leggere la tabella in combinazione con il testo descrittivo, poiché qui sono riportati solo elementi chiave.

Tabella 1 – Norme del CCII sulla liquidazione giudiziale

AmbitoRiferimento normativoContenuto chiave
PresuppostiArt. 121 CCIIStato di insolvenza di imprenditore commerciale; esclusione imprese minori; soglia 30.000 €
Sentenza di aperturaArt. 49 CCIIDichiarazione di apertura, nomina giudice e curatore, ordine di depositare i bilanci, fissazione del termine per insinuazioni
Reclamo contro il rigettoArt. 50 CCIIReclamo alla corte d’appello entro 30 giorni; se accolto si apre la procedura
ImpugnazioniArt. 51 CCIIAppello entro 30 giorni; ricorso in Cassazione entro 30 giorni; termine non sospeso
SospensioneArt. 52 CCIIPossibilità di sospendere la procedura in presenza di gravi motivi; misure cautelari; decisione inappellabile
EsdebitazioneArtt. 279–283 CCIIEsdebitazione dopo tre anni o alla chiusura; obbligo di comunicazione ai creditori; contestualità in discussione
Accordi di ristrutturazioneArtt. 57–64 CCIIAccordo con creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti; finalità di continuità aziendale
Concordato minoreArtt. 79–88 CCIIProposta ai creditori con voto; ristrutturazione del debito per imprese non fallibili
Ristrutturazione del consumatoreArtt. 72–78 CCIIPiano proposto dal consumatore con omologazione giudiziale; non richiede voto dei creditori
Liquidazione controllataArtt. 268–281 CCIILiquidazione per soggetti non fallibili; esdebitazione automatica dopo tre anni

Tabella 2 – Termini procedurali principali

FaseTermineNote
Deposito dell’istanza di liquidazioneNessun termine per il creditore; immediato per il debitoreLa domanda può essere presentata in qualsiasi momento; nel reclamo la corte verifica la tempestività
Reclamo contro decreto di rigetto30 giorniArt. 50 CCII
Appello contro sentenza di apertura30 giorniArt. 51 CCII; non sospende automaticamente l’esecutività
Ricorso in Cassazione30 giorni dalla notifica della sentenza d’appelloTermine speciale non sospeso
Presentazione delle domande di insinuazione al passivoGeneralmente 30 giorni dalla sentenzaIl termine è fissato dal giudice delegato e comunicato nel decreto
Proposta di concordato minore/accordo di ristrutturazione in pendenza di istanza dei creditori60 giorni (prorogabili di altri 60)Art. 271 CCII
Istanza di esdebitazioneAlla chiusura o dopo tre anniArtt. 279–282 CCII; contestualità contestata

Tabella 3 – Strumenti difensivi e requisiti

StrumentoSoggetti ammessiPrincipali requisitiEffetti
Concordato minoreImprese non fallibili, professionisti, imprenditori agricoliProposta con relazione OCC; adesione creditori ≥ 60 %; pagamento integrale o cram down dei privilegiSospende azioni esecutive; evita la liquidazione; consente esdebitazione al termine
Ristrutturazione dei debiti del consumatorePersone fisiche con debiti personaliPiano libero senza voto; meritevolezza del debitore; rispetto requisiti OCCEvita la liquidazione; consente falcidia dei debiti e salvaguarda la prima casa
Accordo di ristrutturazioneImprenditori fallibiliAccordo con creditori ≥ 60 %; attestazione del professionista; continuità aziendaleSospende azioni esecutive; può essere esteso ai creditori non aderenti se 75 % della categoria
Liquidazione controllataConsumatori, imprenditori non fallibili, professionistiStato di sovraindebitamento; impossibilità di accedere ad altre procedure; attestazione OCCLiquidazione del patrimonio; esdebitazione dopo 3 anni
Definizione agevolata (rottamazioni)Tutti i contribuenti con cartelle affidate all’agenziaDomanda telematica; pagamento in un’unica soluzione o rate; rispetto delle scadenzeCancellazione sanzioni e interessi; decadenza per mancato pagamento
Saldo e stralcioPersone fisiche con ISEE < 20.000 € e carichi fino a 30.000 €Domanda entro termini di legge; documentazione ISEEPagamento parziale del debito e cancellazione del residuo
Transazioni fiscaliDebitori con debiti erarialiProposta di riduzione agli enti; attestazione di convenienzaRiduzione del debito fiscale; omologazione giudiziale

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Chi può presentare istanza di liquidazione giudiziale?
Possono presentare la domanda il debitore, uno o più creditori con credito scaduto e certo o il pubblico ministero nei casi previsti dalla legge. La domanda deve essere motivata e accompagnata dalla prova dello stato di insolvenza.

2. Quali sono i presupposti per l’apertura della procedura?
L’imprenditore deve essere commerciale (non agricolo), non rientrare tra le imprese minori o start‑up innovative, e trovarsi in stato di insolvenza. Se i debiti sono inferiori a 30.000 euro, la procedura non si apre .

3. Sono un imprenditore minore. Posso evitare la liquidazione?
Sì. Se rientri nei parametri dell’art. 2 CCII (fatturato inferiore a 700.000 €, debiti inferiori a 500.000 € e attivo non superiore a 300.000 €), sei escluso dalla liquidazione giudiziale e puoi accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata. Devi però dimostrarlo depositando i bilanci .

4. Quanto tempo ho per impugnare la sentenza di apertura?
Hai 30 giorni per proporre appello e 30 giorni per proporre ricorso in Cassazione. Il termine per il ricorso in Cassazione non è soggetto alla sospensione feriale .

5. Il reclamo contro il rigetto dell’istanza deve essere proposto entro quanto?
Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto. Se il reclamo è accolto, la corte d’appello apre la procedura .

6. Posso chiedere la sospensione della procedura?
Sì, puoi chiedere la sospensione alla corte d’appello in pendenza di reclamo o appello se sussistono gravi motivi. La corte può sospendere la liquidazione o la formazione dello stato passivo e adottare misure cautelari .

7. Cosa succede se ignoro la notifica?
L’inerzia comporta la perdita di tutte le difese. La procedura prosegue, il curatore prende possesso dei beni e viene formato lo stato passivo. È essenziale rispondere tempestivamente alla notifica, anche per contestare la legittimazione del creditore.

8. È possibile salvare l’azienda?
Sì. Il giudice può autorizzare l’esercizio provvisorio se la prosecuzione dell’attività è funzionale alla vendita o al miglior risultato per i creditori. Inoltre, la conversione in concordato minore può salvare l’azienda, consentendo il pagamento dilazionato e la continuità operativa.

9. Che differenza c’è tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata?
La liquidazione giudiziale si applica alle imprese commerciali fallibili ed è gestita da un curatore nominato dal tribunale. La liquidazione controllata si applica a soggetti non fallibili (consumatori e imprese minori) e prevede la nomina di un liquidatore da parte dell’OCC; dura tre anni e porta automaticamente all’esdebitazione .

10. Cosa significa esdebitazione?
È la cancellazione dei debiti residui non pagati al termine della procedura. L’esdebitazione nella liquidazione giudiziale richiede il rispetto di condizioni (onestà, collaborazione, assenza di reati) e, secondo l’art. 281 CCII, deve essere pronunciata contestualmente alla chiusura; tuttavia, la Corte costituzionale è stata investita della questione per valutare se sia possibile presentare l’istanza anche successivamente .

11. Se il fallimento è stato aperto prima del 15 luglio 2022, quale disciplina si applica?
Si applicano la legge fallimentare e, per le procedure di sovraindebitamento, la legge 3/2012. La Cassazione ha escluso che gli articoli del CCII sull’esdebitazione siano applicabili ai fallimenti aperti prima di quella data .

12. Cosa accade ai crediti fiscali in liquidazione?
I crediti fiscali sono privilegiati e partecipano alla ripartizione con precedenza. Tuttavia, in sede di concordato minore o accordo di ristrutturazione è possibile proporre un cram down e ridurre l’importo dovuto. Le definizioni agevolate e le transazioni fiscali possono ridurre i debiti prima della liquidazione.

13. Posso recuperare la prima casa?
Nel concordato minore e nella ristrutturazione del consumatore è possibile prevedere la salvaguardia della casa di abitazione. In liquidazione giudiziale, invece, il curatore deve procedere alla vendita anche dell’abitazione, salvo che sia gravata da mutuo ipotecario che ne rende antieconomica la vendita.

14. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
In caso di riammissione alla rottamazione‑quater (Legge 15/2025), il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e il ripristino di sanzioni e interessi . Pertanto, chi aderisce deve rispettare le scadenze per non perdere i benefici.

15. Quali sono i principali vantaggi di un accordo di ristrutturazione?
L’accordo di ristrutturazione consente di evitare l’apertura della liquidazione, sospende le azioni esecutive e permette di rinegoziare il debito con i creditori. Può essere esteso ai creditori non aderenti se si raggiunge la soglia del 75 % nella categoria e si rispettano le condizioni di informazione e continuità aziendale .

16. Come posso sapere se sono un consumatore o un imprenditore minore?
La qualifica dipende dalla natura dei debiti e dal volume d’affari. Sei consumatore se i debiti derivano da spese personali o familiari (prestiti, mutui, carte di credito). Sei imprenditore minore se non superi i limiti di fatturato, debiti e attivo previsti dall’art. 2 CCII. Per la prova, è necessario depositare bilanci e dichiarazioni fiscali .

17. Le sentenze di omologazione del piano del consumatore o del concordato minore sono impugnabili?
Sì. Le sentenze di omologazione possono essere impugnate con l’appello ex art. 51 CCII entro 30 giorni. L’impugnazione non sospende la procedura, ma la corte può adottare misure cautelari .

18. In quali casi il trust è opponibile ai creditori?
Secondo la Cassazione, la costituzione di un trust per separare beni deve rispettare le formalità previste dalla legge nazionale (art. 2704 c.c.) e dalla legge fallimentare. In assenza di pubblicità o certificazione di data certa, il trust è inefficace nei confronti dei creditori e i beni possono essere revocati .

19. Posso proporre la liquidazione controllata se ho già subito un fallimento?
Sì, alcune sentenze di merito hanno ammesso l’apertura della liquidazione controllata anche a favore di imprenditori individuali già falliti, purché i debiti oggetto della nuova procedura siano distinti. Tuttavia, è necessario attendere la chiusura del fallimento precedente.

20. Cosa accade se la mia domanda di esdebitazione viene rigettata?
Il rigetto può essere impugnato con reclamo al tribunale in composizione collegiale. Se definitivamente rigettato, il debitore resta obbligato verso i debiti non soddisfatti e non potrà ottenere l’esdebitazione per almeno cinque anni, salvo accedere a una nuova procedura di sovraindebitamento.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso A – Piccola impresa individuale

Scenario: Mario Rossi gestisce un’officina meccanica con un fatturato annuo di 400.000 € e debiti verso fornitori per 200.000 €, debiti bancari per 150.000 € e un debito fiscale di 80.000 € composto da cartelle esattoriali. Le vendite sono calate e Mario ha accumulato ritardi nei pagamenti. Nel 2025 riceve l’istanza di liquidazione giudiziale da un fornitore.

Analisi:

  1. Soggetto non fallibile o fallibile?
    Mario supera la soglia di fatturato (700.000 €) e debiti (500.000 €)? No, i ricavi sono inferiori ma i debiti complessivi (200.000 + 150.000 + 80.000 = 430.000 €) sono inferiori ai 500.000 €. Potrebbe dunque rientrare tra gli imprenditori minori e accedere al concordato minore.
  2. Documentazione.
    In udienza il suo avvocato deposita i bilanci, dimostrando l’andamento dell’officina e l’entità dei debiti. Il giudice rileva che l’impresa non raggiunge le soglie dell’art. 2 CCII; pertanto rigetta l’istanza di liquidazione. Il creditore ricorrente propone reclamo ma la corte d’appello lo respinge.
  3. Proposta alternativa.
    Mario, assistito dallo studio Monardo, presenta un concordato minore con pagamento del 50 % dei debiti in cinque anni (quota di 215.000 €) e una transazione fiscale con l’agenzia delle entrate per ridurre il debito fiscale a 50.000 €. La proposta prevede il mantenimento dell’officina e un piano di rientro. Il 65 % dei creditori aderisce e il tribunale omologa il concordato. Mario continua l’attività e, al termine del piano, ottiene l’esdebitazione.

Conclusione: attraverso la prova della qualifica di imprenditore minore e la proposta di concordato minore, Mario ha evitato la liquidazione giudiziale e salvato la sua attività.

8.2 Caso B – Società a responsabilità limitata in stato di insolvenza

Scenario: La società Beta s.r.l., attiva nel settore edile, presenta debiti per 2 milioni di euro verso fornitori, banche e fisco. Le commesse sono state sospese e l’azienda ha cessato i pagamenti. Un istituto di credito propone l’istanza di liquidazione giudiziale nel gennaio 2025.

Analisi:

  1. Presupposti.
    La società è un imprenditore commerciale e i debiti superano la soglia; è quindi soggetta a liquidazione giudiziale. Lo stato di insolvenza è evidente (ritardi nei pagamenti, esposizioni scadute, protesti).
  2. Udienza.
    Il tribunale apre la procedura, nomina un curatore e ordina il deposito dei bilanci. La società tenta di proporre un accordo di ristrutturazione ma non ottiene il consenso del 60 % dei crediti.
  3. Gestione dell’esercizio.
    Il curatore ritiene conveniente proseguire l’attività per completare alcuni lavori e vendere i beni a prezzi migliori. Autorizza l’esercizio provvisorio, avvia la cessione di un ramo d’azienda e incassa 500.000 €. Successivamente vende macchinari e immobili all’asta recuperando 1.200.000 €.
  4. Riparto.
    Dopo le vendite, il curatore ammette al passivo crediti privilegiati per 600.000 € e chirografari per 1.400.000 €. Prededuce 150.000 € per le spese. Distribuisce ai creditori privilegiati 600.000 €, ai chirografari 950.000 € (pari a circa 68 % dei loro crediti). Dopo il riparto, la procedura viene chiusa.
  5. Esdebitazione.
    In quanto società, Beta s.r.l. non può ottenere l’esdebitazione: l’esdebitazione spetta solo alle persone fisiche. Tuttavia, il liquidatore scioglie la società e cancella l’iscrizione dal registro delle imprese. Gli amministratori restano responsabili per eventuali passività personali.

Conclusione: per le società di capitali la liquidazione giudiziale determina la cessazione dell’attività e la cancellazione della società. Non essendo ammessa l’esdebitazione, eventuali debiti non soddisfatti restano a carico della società, che però si estingue con la cancellazione.

8.3 Caso C – Consumatore sovraindebitato

Scenario: Lucia, impiegata, ha accumulato debiti per 50.000 € (prestiti personali, carte di credito e debiti fiscali). Non possiede immobili, vive in affitto e non è in grado di pagare le rate. Nel 2025 riceve la notifica di un pignoramento sul conto corrente.

Analisi:

  1. Qualifica di consumatore.
    Lucia ha debiti contratti per esigenze personali; non svolge attività d’impresa. Può quindi accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
  2. Proposta.
    Assistita dall’OCC, Lucia presenta un piano in cui propone di pagare 20.000 € in cinque anni, grazie al contributo di un terzo e a una cessione del quinto dello stipendio. Per il residuo 30.000 €, chiede la falcidia. Il tribunale, verificata la meritevolezza e l’esistenza di un contributo, omologa il piano senza chiedere il voto dei creditori .
  3. Esdebitazione.
    Al termine dei pagamenti, Lucia ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. Grazie al piano, evita la liquidazione giudiziale e conserva la dignità sociale.

Conclusione: la ristrutturazione del consumatore consente alle persone fisiche di ottenere un fresh start anche quando non sono imprenditori, evitando l’apertura della liquidazione giudiziale.

8.4 Caso D – Riammissione alla rottamazione‑quater

Scenario: Giovanni, artigiano, aveva aderito alla rottamazione‑quater nel 2023 con un debito di 15.000 € verso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, dilazionato in dieci rate. A causa di difficoltà finanziarie, salta la rata di settembre 2024 e decade dalla definizione agevolata. Temendo l’iscrizione a ruolo e l’apertura di procedure esecutive, nel 2025 legge della possibilità di riammissione.

Analisi:

  1. Verifica normativa.
    La Legge n. 15/2025 consente di riammettere i contribuenti decaduti che non hanno pagato le rate in scadenza entro il 31 dicembre 2024 .
  2. Domanda di riammissione.
    Giovanni presenta domanda entro il 30 aprile 2025. L’agenzia calcola l’importo residuo (11.000 €) e gli invia il piano di pagamento in dieci rate. Giovanni decide di pagare in due rate: 5.500 € a luglio 2025 e 5.500 € a novembre 2025.
  3. Effetti.
    Grazie alla riammissione, Giovanni evita che il debito venga iscritto nell’eventuale stato passivo di una liquidazione giudiziale e risparmia sanzioni e interessi. Il rispetto delle rate gli consente di chiudere il debito in modo agevolato.

Conclusione: le definizioni agevolate, se rispettate, sono strumenti efficaci per sanare le posizioni fiscali e prevenire l’apertura di procedure concorsuali.

Conclusione

La liquidazione giudiziale è uno strumento necessario per tutelare i creditori e garantire la parità di trattamento nella crisi di un imprenditore. Tuttavia, per il debitore rappresenta una procedura invasiva che comporta la perdita della gestione dell’azienda, la vendita del patrimonio e la pubblicità della crisi. Per questo è fondamentale conoscere come funziona la procedura, quali diritti e doveri sorgono, quali termini rispettare e, soprattutto, quali alternative esistono.

Gli articoli del Codice della crisi disciplinano in modo dettagliato presupposti, sentenza di apertura, impugnazioni, sospensioni e reclami . La giurisprudenza recente della Cassazione e delle Corti d’appello ha chiarito la portata di questi istituti, ribadendo l’importanza della tempestività nei ricorsi , dell’onere della prova in capo al debitore e della corretta applicazione del nuovo Codice ai procedimenti pendenti . La normativa continua ad evolversi, come dimostrano i decreti correttivi del 2022 e del 2024 e la Legge 15/2025 sulle definizioni agevolate, e ciò impone di monitorare costantemente le modifiche legislative e giurisprudenziali.

L’esperienza dimostra che muoversi tempestivamente e affidarsi a professionisti specializzati consente di trasformare una crisi in un’opportunità. Il concordato minore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata sono strumenti che, se ben gestiti, permettono di ridurre i debiti, salvare l’attività o evitare la dispersione del patrimonio. Le definizioni agevolate e le transazioni fiscali completano il quadro, offrendo soluzioni per chi ha pendenze erariali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti seguono quotidianamente imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi e consumatori nella gestione delle loro crisi. Come cassazionista e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento accreditato, l’Avv. Monardo è in grado di valutare la procedura più idonea, presentare ricorsi, predisporre piani di rientro, negoziare transazioni con le banche e l’Agenzia delle Entrate e difendere i clienti davanti al tribunale.

Call to action finale: se sei preoccupato per la tua situazione debitoria, hai ricevuto una notifica di liquidazione o vuoi evitare il fallimento, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Lo studio è pronto ad ascoltarti, analizzare la tua posizione e offrirti strategie legali concrete per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle, con l’obiettivo di proteggere il tuo patrimonio e restituirti serenità.

9. Approfondimenti dottrinali, profili comparati e novità legislative del 2025

Per superare il traguardo meramente procedurale e comprendere appieno la portata della liquidazione giudiziale, è utile soffermarsi sui presupposti storici, sugli interventi legislativi più recenti e su alcune considerazioni comparatistiche.

9.1 Origine e evoluzione della disciplina concorsuale italiana

L’Italia ha conosciuto per decenni la disciplina del fallimento regolata dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Nel dopoguerra, questa normativa è rimasta quasi immutata fino alla grande stagione di riforme avviata nel 2005 con la Legge n. 80 (che introdusse l’accordo di ristrutturazione dei debiti). Nel 2006 il decreto legislativo n. 169 ha modificato numerose norme della legge fallimentare, introducendo il principio della par condicio fra creditori e misure a favore della continuità aziendale (concordato preventivo e accordo). A partire dal 2012, la legge 3/2012 ha riconosciuto per la prima volta ai consumatori e ai professionisti non fallibili la possibilità di accedere a procedure di sovraindebitamento, anticipando il concetto europeo di fresh start e ispirando il successivo Codice della crisi.

La legge delega n. 155/2017 ha poi ordinato al Governo di riformare organicamente la materia concorsuale, unificando leggi frammentate e adeguandole alle direttive europee. Ne è scaturito il D.Lgs. 14/2019 (CCII), entrato in vigore in parte nel 2019 e definitivamente nel luglio 2022. Il Codice ha abrogato la legge fallimentare e ha assorbito la legge 3/2012, concentrando la disciplina in un unico testo suddiviso in 390 articoli, con sezioni dedicate al diritto societario, agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure concorsuali.

9.2 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 e ruolo dei decreti correttivi

La direttiva (UE) 2019/1023 – nota come “direttiva Insolvency” – impone agli Stati membri di garantire procedure di ristrutturazione efficaci e rapide, favorendo la preservazione delle imprese e il reinserimento dei debitori onesti nel circuito economico. Tra i principi cardine vi sono:

  • la riduzione dei tempi per ottenere la esdebitazione (massimo tre anni per imprenditori onesti);
  • l’accesso a strumenti di allerta precoce per individuare tempestivamente lo stato di crisi;
  • la possibilità di sospendere le azioni esecutive individuali durante le trattative di ristrutturazione;
  • la previsione di procedure che consentano la ristrutturazione dei debiti senza il consenso unanime dei creditori (cram down).

L’Italia ha recepito la direttiva attraverso i decreti correttivi al CCII (D.Lgs. 83/2022, 149/2022 e 136/2024). Questi provvedimenti hanno introdotto le seguenti principali novità:

  • Nuovi termini per l’esdebitazione: ridotti a tre anni per le persone fisiche, salvo che la procedura si concluda prima; introdotto l’obbligo di comunicare l’istanza ai creditori e la possibilità di opposizione ;
  • Nuove regole sulla liquidazione controllata: obbligo di attestazione da parte dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo; riduzione della durata; ampliamento dei poteri del liquidatore ;
  • Modifiche agli accordi di ristrutturazione: possibilità di accordi ad efficacia estesa, parametri per l’informazione ai creditori, distinzione fra accordi ordinari e accordi con banche e intermediari finanziari ;
  • Introduzione di misure di allerta: nelle imprese minori, le Camere di commercio segnalano inadempimenti che possono costituire campanello d’allarme; l’imprenditore può accedere a un composizione negoziata con l’ausilio di un esperto nominato dalla Commissione nazionale.

9.3 Principi costituzionali e giurisprudenza europea

Le procedure concorsuali devono rispettare i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), iniziativa economica (art. 41), giusto processo (art. 111) e tutela del credito (art. 47). La Corte costituzionale ha più volte bilanciato questi valori, evidenziando l’esigenza di coniugare l’efficienza delle procedure con la tutela dei diritti dei debitori e dei creditori.

Nella sentenza n. 181/2008 (era in vigore la legge fallimentare) la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 143 L.fall. nella parte in cui non prevedeva la partecipazione dei creditori alla domanda di esdebitazione proposta dopo la chiusura del fallimento. Tale principio è stato recepito dal legislatore nella disciplina attuale, che impone la comunicazione ai creditori e la possibilità di presentare osservazioni. Nelle recenti ordinanze (Tribunale di Arezzo 25 giugno 2025) si segnala un contrasto fra l’esigenza di decidere l’istanza di esdebitazione contestualmente alla chiusura (art. 281 CCII) e il diritto a un ricorso effettivo e alla partecipazione dei creditori .

A livello europeo, la Corte EDU ha sottolineato l’importanza di non introdurre formalismi eccessivi nelle procedure che limitano il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU). Nel caso Patricolo e altri c. Italia (23 maggio 2024), la Corte ha criticato l’uso di decadenze rigide che impediscono al debitore di ottenere una decisione in tempo utile. Questa giurisprudenza potrà influire sull’interpretazione del CCII.

9.4 Novità fiscali del 2025 e impatto sulle procedure concorsuali

Il 2025 ha visto l’approvazione di importanti leggi fiscali che incideranno sulla gestione delle crisi d’impresa:

  • Legge n. 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024) ha riaperto i termini della rottamazione‑quater e previsto la riammissione dei contribuenti decaduti . Questa misura riduce l’esposizione fiscale e può evitare che i debiti vengano inseriti nello stato passivo, limitando l’attivo distribuibile in liquidazione.
  • Il d.l. 181/2025 (in corso di conversione al 29 novembre 2025) prevede ulteriori misure di agevolazione per le imprese energivore, con crediti d’imposta che potranno essere ceduti nell’ambito dei piani di ristrutturazione. Tali crediti, se ceduti al curatore, possono aumentare l’attivo a beneficio dei creditori.
  • La bozza della Legge di Bilancio 2026, approvata dal Consiglio dei ministri a metà ottobre 2025, introduce la rottamazione‑quinquies per i carichi affidati alla riscossione sino al 31 dicembre 2023, con riduzione degli interessi e possibilità di pagamento in dodici rate. Il testo, ancora in discussione, dovrà essere monitorato per valutare l’opportunità di aderire.

Tali misure confermano che l’ordinamento tributario continua a proporre definizioni agevolate quale strumento di prevenzione della liquidazione giudiziale. Il debitore deve tuttavia prestare attenzione ai termini e alle condizioni di accesso per non perdere i benefici.

9.5 Comparazioni con l’ordinamento francese e tedesco

Alcune considerazioni comparate possono aiutare a comprendere la specificità del modello italiano. In Francia, il Code de commerce prevede diverse procedure di insolvency: la sauvegarde (salvataggio) e il redressement judiciaire (ristrutturazione) mirano a preservare l’attività e l’occupazione, mentre la liquidation judiciaire è riservata ai casi più gravi e porta alla cessazione dell’impresa. L’imprenditore può ottenere la cancellazione dei debiti entro un massimo di due anni se prova la buona fede e la cooperazione con il liquidatore. La procedura francese è più flessibile nel mantenere l’attività, ma in caso di frode prevede pesanti sanzioni penali.

In Germania, la Insolvenzordnung distingue tra Regelinsolvenz (insolvenza ordinaria) e Verbraucherinsolvenz (insolvenza del consumatore). La riforma del 2014 ha introdotto la possibilità di ottenere la Restschuldbefreiung (scarico dei debiti) entro tre anni se il debitore paga almeno 35 % dei debiti e le spese di procedura. Se non raggiunge questa soglia, il periodo si estende a sei anni. L’ordinamento tedesco impone un forte incentivo alla ristrutturazione: l’imprenditore può presentare un piano di insolvenza e ottenere l’approvazione con il voto della maggioranza dei creditori, senza la supervisione di un giudice fallimentare se tutti i creditori concordano.

Rispetto a questi modelli, l’Italia si colloca in una posizione intermedia: la riforma del CCII ha introdotto strumenti negoziali (concordato minore, accordo di ristrutturazione) simili alla sauvegarde francese o al Insolvenzplan tedesco, ma conserva l’intervento giudiziale e il controllo del curatore. L’esdebitazione automatica dopo tre anni avvicina il sistema italiano a quello tedesco, mentre la ristrutturazione dei debiti del consumatore senza voto ricorda la consumer insolvency tedesca.

9.6 Implicazioni per il management e la responsabilità degli amministratori

Le nuove norme concorsuali hanno incrementato la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo (collegio sindacale, revisore). In particolare:

  • L’art. 2086 c.c., come modificato dal decreto sulla crisi d’impresa, impone agli imprenditori l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per rilevare tempestivamente la crisi e adottare le misure necessarie.
  • Gli amministratori rispondono verso creditori e soci se non attivano con tempestività le procedure di composizione assistita della crisi o non presentano l’istanza di liquidazione giudiziale quando l’insolvenza è irreversibile.
  • Le sanzioni includono l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e, in alcuni casi, la responsabilità penale per bancarotta semplice o fraudolenta.

Nel contesto della liquidazione giudiziale, l’amministratore deve quindi dimostrare di aver agito con diligenza, di aver monitorato i segnali di crisi e di essersi rivolto per tempo a professionisti (OCC, negoziatore) per evitare la dispersione del patrimonio. Lo studio Monardo assiste le società nella predisposizione degli assetti organizzativi e nella governance della crisi, riducendo il rischio di responsabilità.

9.7 Ruolo degli organi di composizione della crisi (OCC) e del negoziatore

Gli Organismi di Composizione della Crisi sono enti iscritti presso il Ministero della Giustizia che assolvono funzioni di assistenza e gestione nelle procedure di sovraindebitamento. L’OCC:

  • nomina un professionista (gestore della crisi) che assiste il debitore nella predisposizione del piano o della domanda di liquidazione controllata;
  • redige la relazione per il giudice e attesta la fattibilità del piano;
  • monitora il corretto adempimento degli accordi omologati.

Il negoziatore (istituito dal D.L. 118/2021) è una figura scelta dalle Camere di Commercio per la composizione negoziata della crisi. Può essere richiesto anche dalle imprese medio‑grandi per evitare la liquidazione. L’esperto negoziatore ha il compito di facilitare le trattative tra debitore e creditori, individuare soluzioni concordate e predisporre un contratto di risanamento. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, supporta i clienti in queste fasi, riducendo i tempi e aumentando le probabilità di successo.

9.8 Ulteriori esempi pratici e varianti

Per completare la panoramica, proponiamo altre simulazioni con varianti che evidenziano la flessibilità degli strumenti.

9.8.1 Caso E – Start‑up innovativa

Una start‑up digitale con fatturato di 200.000 € e debiti per 150.000 € non rientra nella liquidazione giudiziale perché è espressamente esclusa dall’art. 2 CCII. I soci decidono di avviare un accordo di ristrutturazione con i creditori per allungare i termini di pagamento. L’OCC redige la relazione e il tribunale omologa l’accordo. La start‑up prosegue l’attività, favorendo la continuità e l’innovazione.

9.8.2 Caso F – Agricoltore

Giovanni è un imprenditore agricolo con debiti di 300.000 €. L’art. 2 CCII esclude espressamente gli imprenditori agricoli dalla liquidazione giudiziale. Giovanni ricorre alla liquidazione controllata presentando la domanda tramite l’OCC. Il giudice apre la procedura, nomina un liquidatore e, dopo la vendita delle attrezzature e dell’azienda agricola, concede l’esdebitazione. Giovanni potrà così ricominciare una nuova attività senza i debiti pregressi.

9.8.3 Caso G – Procedura transfrontaliera

Una società italiana con sede secondaria in Germania presenta l’istanza di liquidazione giudiziale. Il tribunale italiano verifica che il centro degli interessi principali (COMI) della società si trova in Italia e apre la procedura principale ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848. Tuttavia, i creditori tedeschi ottengono l’apertura di una procedura secondaria in Germania per tutelare i propri interessi. Il curatore italiano coopera con quello tedesco per condividere le informazioni e coordinare la distribuzione dell’attivo. Questa simulazione evidenzia l’importanza di conoscere le norme europee e la necessità di cooperazione tra autorità giudiziarie di Stati diversi.

9.8.4 Caso H – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Maria, casalinga, ha debiti derivanti da cure mediche per 40.000 € e non possiede beni. L’OCC certifica che non è possibile ricavare alcun attivo; pertanto, Maria non accede alla liquidazione controllata. Presenta domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). Il tribunale verifica la buona fede e la documentazione, concede il beneficio e libera Maria dai debiti. Questa procedura, introdotta dalla L. 3/2012 e confluita nel CCII , consente di tutelare i più deboli e di favorire il reinserimento sociale.

9.9 Sintesi delle tendenze future

L’analisi della normativa e della giurisprudenza 2024‑2025 consente di individuare alcune tendenze destinate a caratterizzare le procedure concorsuali nel prossimo futuro:

  • Razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure: l’utilizzo di piattaforme telematiche per depositare le domande, la formazione dello stato passivo e la gestione delle aste, con notevole riduzione dei tempi e dei costi;
  • Ampliamento delle misure di allerta e prevenzione: incentivi ad attivarsi tempestivamente mediante la composizione negoziata, con l’assistenza di esperti e il supporto delle Camere di commercio;
  • Maggiore tutela del debitore onesto: riduzione della durata delle procedure e garanzie per la seconda opportunità (fresh start), in linea con le direttive europee;
  • Semplificazione delle transazioni fiscali e introduzione di definizioni agevolate periodiche, a sostegno di chi voglia regolarizzare la propria posizione fiscale senza dover subire la liquidazione giudiziale;
  • Responsabilizzazione degli amministratori e degli organi di controllo, chiamati a prevenire le situazioni di crisi e ad attivare le procedure con anticipo.

Questi sviluppi suggeriscono che la gestione della crisi d’impresa sta diventando sempre più dinamica e orientata alla ristrutturazione, con la liquidazione giudiziale relegata a ipotesi residuali. Il successo dipenderà dall’adozione di modelli organizzativi efficaci, dalla professionalità degli operatori e dalla capacità di sfruttare le opportunità offerte dalle normative in costante evoluzione.

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