Introduzione
Lo sconfinamento non autorizzato si verifica quando il correntista utilizza somme superiori al saldo del proprio conto o al limite di fido concordato con la banca. Le banche chiamano questa situazione “sconfinamento” e la trattano come un affidamento di fatto: da qui derivano commissioni, interessi e possibili segnalazioni in Centrale Rischi. L’argomento è molto attuale per chi ha un conto corrente in Italia perché la normativa degli ultimi anni (Testo Unico Bancario, d.m. 30 giugno 2012 n. 644 e direttiva PSD2) limita notevolmente le spese applicabili, prevede tempi e modalità precise per il rimborso di addebiti non autorizzati e introduce severi obblighi informativi per le banche.
Per il debitore o per il contribuente che si trova in rosso è fondamentale conoscere:
- Quali costi può legittimamente applicare la banca in caso di sconfinamento e quali sono nulli. Il d.m. 30 giugno 2012 consente solo due voci: una commissione di istruttoria veloce (CIV) e il tasso di interesse debitore . La CIV, secondo l’art. 117‑bis TUB, deve essere determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi effettivi sostenuti per l’istruttoria e non può essere calcolata in percentuale . Tutte le altre commissioni applicate in relazione allo sconfinamento sono nulle .
- In quali casi la commissione di istruttoria veloce non è dovuta. La normativa prevede l’esenzione se lo sconfinamento del consumatore non supera 500 € e dura meno di sette giorni consecutivi, oppure se l’addebito deriva da pagamenti a favore della banca (per esempio il pagamento di oneri bancari) .
- Come contestare addebiti e segnalazioni illegittime. L’intermediario deve rispondere al reclamo entro sessanta giorni, ridotti a 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento ; se non risponde o la risposta è insoddisfacente, il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al giudice ordinario. Il procedimento ABF è rapido: la banca deposita le proprie deduzioni entro 30 giorni, il cliente replica entro 25 giorni e la decisione è adottata entro 90 giorni dal completamento del fascicolo . Se l’intermediario non si conforma alla decisione, l’inadempimento è pubblicato .
- Come chiedere il rimborso delle operazioni di pagamento non autorizzate. Secondo gli artt. 10‑12 del d.lgs. 11/2010 (che recepisce la direttiva PSD2), la banca deve rimborsare immediatamente l’utente salvo sospetto di frode . Il cliente che non ha agito in modo fraudolento è responsabile al massimo di 50 € fino alla comunicazione dell’avvenuta sottrazione o smarrimento dello strumento ; dopo la comunicazione non sopporta alcuna perdita e il rimborso deve riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non fosse stata eseguita .
- Quando chiedere il rimborso per addebiti diretti di importo non predeterminato. Se l’importo del prelievo autorizzato non era determinato in anticipo o è superiore alle aspettative, il consumatore può chiedere il rimborso entro otto settimane dall’addebito; la banca deve rimborsare o spiegare il motivo del rifiuto entro dieci giorni .
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- avviare trattative stragiudiziali con gli istituti di credito o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Definizione di sconfinamento e regole generali
Il d.m. 30 giugno 2012 n. 644, emanato dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) per attuare l’art. 117‑bis TUB, definisce lo sconfinamento come:
«somma utilizzata in eccedenza rispetto al limite del fido o, in assenza di affidamento, somma utilizzata oltre il saldo disponibile» .
Questa definizione comprende due situazioni:
- Extrafido: il cliente ha un’apertura di credito (fido) e preleva somme che superano il plafond autorizzato.
- Sconfinamento in assenza di fido (o “scoperto di conto”): il contratto non prevede alcun affidamento ma la banca, per effetto di un addebito non respinto (es. addebito di carta di credito, pagamento di imposta di bollo o spese bancarie), consente il prelievo di fondi oltre il saldo.
In entrambe le ipotesi, la banca non è obbligata a concedere lo sconfinamento; se lo consente applica gli oneri previsti dall’art. 117‑bis TUB.
L’art. 117‑bis prevede che, per remunerare la disponibilità di credito e lo sconfinamento, possano essere applicati solo:
- una commissione onnicomprensiva (CO) proporzionale all’importo e alla durata del fido, per il credito accordato;
- un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente utilizzate;
- una commissione di istruttoria veloce (CIV) fissa e un tasso di interesse debitore, nel caso di sconfinamento .
Qualunque altra commissione è nulla. Il comma 3 dell’art. 117‑bis stabilisce che la nullità della clausola che prevede oneri diversi non travolge il contratto ma comporta la restituzione degli importi indebitamente pagati.
2. La commissione di istruttoria veloce (CIV)
Il d.m. 30 giugno 2012 n. 644 disciplina in dettaglio la CIV:
- Casi di applicazione. La CIV può essere addebitata soltanto quando l’intermediario effettua un’istruttoria per valutare la concessione dello sconfinamento. Essa si applica sia alle operazioni che determinano uno sconfinamento sia a quelle che accrescono uno sconfinamento già esistente . La Cassazione (sent. 12965/2016) ha chiarito che la CIV si addebita se al termine della giornata il saldo risulta negativo e che l’addebito è giustificato dall’attività bancaria necessaria per gestire lo sconfinamento .
- Importo e natura. La CIV deve essere un importo fisso espresso in valore assoluto e commisurato ai costi mediamente sostenuti dalla banca per l’istruttoria . È vietata la determinazione in percentuale sull’importo dello sconfinamento e non può essere applicata se lo sconfinamento non si verifica.
- Esenzioni. La CIV non è dovuta quando:
- per i consumatori, l’ammontare dello sconfinamento (extrafido o senza fido) non supera 500 € e dura al massimo sette giorni consecutivi. Questa esenzione può essere applicata una sola volta per trimestre ;
- lo sconfinamento deriva dal pagamento a favore della banca (per esempio pagamento di rate o spese contrattuali) ;
- l’intermediario non autorizza l’utilizzo di somme oltre la disponibilità .
- Obblighi informativi. La CIV deve essere indicata nel contratto o in un documento separato che il cliente riceve prima della stipula; la banca deve comunicare l’importo e le condizioni di applicazione. La mancanza di trasparenza comporta la nullità della clausola e il diritto del correntista a richiedere la restituzione delle somme versate.
- Controllo della legittimità. Numerose sentenze hanno annullato clausole di CIV perché non rispettavano la legge. Il Tribunale di Udine (sent. 1295/2016) ha dichiarato la nullità di una CIV calcolata in percentuale e non commisurata ai costi; la banca è stata condannata a restituire le somme addebitate. L’ABF, in una decisione del 2 febbraio 2023, ha ribadito che la commissione deve essere fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi e che ogni clausola che preveda oneri ulteriori è nulla .
3. Commissione onnicomprensiva (CO) e affidamenti
Per le aperture di credito (fidi) la banca può applicare, oltre al tasso di interesse, una commissione onnicomprensiva, che remunera la disponibilità dei fondi. Il d.m. 644/2012 specifica che la CO deve essere proporzionata all’importo e alla durata del fido e non consente altri oneri legati alla messa a disposizione dei fondi . Le spese di tenuta del conto tecnico e di presentazione dei documenti per anticipi su portafoglio non possono essere addebitate in aggiunta alla CO .
4. Rimborsi di operazioni di pagamento non autorizzate e responsabilità del cliente
L’evoluzione della normativa europea (PSD2) ha portato a un innalzamento delle tutele per l’utente di servizi di pagamento. Gli artt. 10‑12 del d.lgs. 11/2010 impongono alla banca:
- di rimborsare immediatamente l’importo dell’operazione non autorizzata al più tardi entro la giornata operativa successiva alla richiesta, riportando il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’addebito non fosse avvenuto ;
- di addebitare al cliente al massimo 50 € per le perdite avvenute prima della notifica dello smarrimento o furto dello strumento di pagamento ; oltre questo limite la banca sopporta la perdita, salvo che l’utente abbia agito con dolo o colpa grave;
- di non addebitare nulla al cliente se l’operazione non autorizzata è avvenuta senza autenticazione forte (SCA) o se la perdita è dovuta a un’azione o omissione dell’intermediario ;
- di rimborsare immediatamente anche nel caso in cui il cliente abbia agito con diligenza e l’intermediario non abbia richiesto l’autenticazione forte .
Il cliente può essere chiamato a rispondere dell’intera perdita solo se ha agito fraudolentemente o con colpa grave .
5. Rimborso di addebiti diretti con importo non predeterminato
Per gli addebiti diretti (ad esempio pagamenti ricorrenti con carta di credito o domiciliazione bancaria) l’art. 13 del d.lgs. 11/2010 consente al pagatore di chiedere il rimborso nei casi in cui:
- l’importo non era determinato al momento dell’autorizzazione; e
- l’importo addebitato è superiore alle ragionevoli aspettative del pagatore.
La richiesta va presentata entro otto settimane dall’addebito; la banca deve rimborsare l’importo o motivare il diniego entro dieci giorni lavorativi e indicare la possibilità di presentare un esposto alla Banca d’Italia o un ricorso all’ABF .
6. Centralizzazione degli sconfinamenti nella Centrale Rischi
La Centrale dei Rischi (CR) della Banca d’Italia raccoglie le informazioni sulle esposizioni creditizie dei clienti. Le segnalazioni sono previste solo oltre determinate soglie: secondo la guida della Banca d’Italia, un cliente è segnalato se l’importo da restituire all’intermediario è pari o superiore a 30.000 €; la soglia scende a 250 € se il cliente è classificato in sofferenza .
Fino al 2025 la CR rilevava solo gli scoperti di conti “affidati”. Con la nota della Banca d’Italia n. 1284256/25 del 24 giugno 2025, questa distinzione viene superata: la Banca d’Italia ha disposto che, a partire dalla data contabile di giugno 2025, anche gli sconfinamenti sui conti privi di fido devono essere segnalati se superano le soglie di rilevanza . Gli intermediari devono informare tempestivamente i correntisti delle nuove regole, come previsto dall’art. 119 TUB .
7. Procedura di reclamo e ricorso all’ABF
La Banca d’Italia prevede che i reclami debbano essere presentati per iscritto all’intermediario, il quale è tenuto a rispondere entro 60 giorni (15 giorni lavorativi se il reclamo riguarda servizi di pagamento) . Se il cliente non riceve risposta o la risposta è insoddisfacente, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al giudice ordinario.
Il procedimento davanti all’ABF è completamente telematico e prevede:
- Fase preparatoria. L’ABF verifica la regolarità della documentazione presentata e può richiedere integrazioni.
- Completamento del fascicolo. La banca deve depositare le controdeduzioni entro 30 giorni (45 giorni se aderente a un’associazione di categoria); il cliente può replicare entro 25 giorni; la banca può svolgere controreplica .
- Decisione. Il collegio decide entro 90 giorni dal completamento del fascicolo; il termine può essere prorogato nei casi complessi .
- Esecuzione della decisione. Se il ricorso è accolto, la banca deve conformarsi entro 30 giorni . La mancata esecuzione è pubblicata sul sito dell’ABF .
La presentazione di un reclamo non preclude il ricorso al giudice. Qualora la controversia richieda istruttoria complessa (per esempio analisi di estratti conto per lunghi periodi), l’azione giudiziale può essere più adeguata.
8. Giurisprudenza rilevante
La Corte di Cassazione ha consolidato i principi in materia di CIV e sconfinamento:
- Cass. civ. sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965. La Corte ha confermato che, in caso di sconfinamento, possono essere addebitati solo il tasso di interesse debitore e la commissione di istruttoria veloce, la quale deve essere fissata in misura fissa ed essere commisurata ai costi sostenuti. L’ordinanza specifica che la CIV può essere addebitata anche per le operazioni che incrementano uno sconfinamento già in essere, purché al termine della giornata il saldo resti negativo . Ogni altra commissione applicata per lo sconfinamento è nulla.
- ABF, Collegio di Roma, decisione n. 1023/2023. L’ABF ha ribadito che la commissione onnicomprensiva è l’unico onere consentito per la messa a disposizione del fido e che non possono essere addebitate altre spese come la commissione per la presentazione dei documenti o per la tenuta del “conto tecnico”. Ha richiamato gli Orientamenti di Vigilanza della Banca d’Italia secondo cui l’onnicomprensività della commissione impedisce l’addebito di costi ulteriori .
- Nota della Banca d’Italia n. 1284256/25 del 24 giugno 2025. La banca centrale ha chiarito che, per uniformare le segnalazioni, gli sconfinamenti non affidati devono essere comunicati alla Centrale Rischi se superano le soglie previste .
A livello europeo, la direttiva PSD2 e il relativo d.lgs. 11/2010 confermano l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento di rimborsare immediatamente le operazioni non autorizzate e limitano la responsabilità dell’utente a 50 € .
Procedura passo‑passo in caso di sconfinamento
1. Ricezione dell’avviso di sconfinamento
La banca può comunicare lo sconfinamento attraverso l’estratto conto, un messaggio sul canale web oppure una notifica specifica. Se l’addebito deriva da un pagamento irrevocabile (addebito della carta di credito, pagamento di imposta di bollo, spese bancarie), lo sconfinamento si produce automaticamente e potrebbe non essere respinto .
Cosa deve fare il correntista:
- Controllare subito l’estratto conto per verificare se le somme utilizzate superano il saldo o il fido. Può essere opportuno scaricare i movimenti giornalieri per accertare la data e la causa dello sconfinamento.
- Verificare l’importo della CIV applicata: deve essere un importo fisso indicato nel contratto e non può essere calcolato in percentuale. In presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata, la banca deve applicare una sola commissione .
- Verificare se si rientra nei casi di esenzione (sconfinamento ≤500 € per massimo sette giorni consecutivi; addebito a favore della banca) .
- Richiedere immediatamente chiarimenti alla banca, anche con l’assistenza di un professionista, per capire l’origine dello sconfinamento e richiedere l’eventuale rientro.
2. Termine per il rientro e segnalazione alla Centrale Rischi
Lo sconfinamento deve essere rimborsato entro le scadenze previste dal contratto o dalla comunicazione della banca. Se il cliente non rientra, la banca può revocare l’affidamento, segnalare il cliente alla Centrale dei Rischi e avviare il recupero giudiziale.
Con le novità del 2025, la segnalazione alla CR riguarda anche i conti non affidati: saranno inseriti nella banca dati tutti gli sconfinamenti che superano la soglia di 30.000 € (o la soglia ridotta per i clienti in sofferenza) . Gli intermediari devono informare i clienti delle nuove regole .
Consiglio pratico: Per evitare segnalazioni, è fondamentale rientrare dall’esposizione o concordare un piano di rientro con la banca. In presenza di temporanee difficoltà di liquidità, l’assistenza di un legale può facilitare la negoziazione di una dilazione senza spese e senza segnalazione.
3. Reclamo scritto e analisi dell’atto
Se il correntista ritiene che la CIV o gli interessi addebitati siano illegittimi oppure se lo sconfinamento è stato causato da un’operazione non autorizzata (es. frode su carta), deve presentare un reclamo scritto. Il reclamo può essere inviato via PEC, lettera raccomandata o tramite l’area riservata del sito della banca e deve contenere:
- l’indicazione del rapporto di conto corrente;
- la descrizione delle operazioni contestate (data, importo, causale);
- la richiesta di rimborso o di rettifica del saldo;
- la richiesta di esonero da segnalazioni in Centrale Rischi.
La banca deve rispondere entro 60 giorni (15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento) . In risposta, può riconoscere l’indebito, rimborsare quanto dovuto o respingere la richiesta motivando la sua posizione.
4. Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Se il reclamo è respinto o trascorrono i termini senza risposta, il cliente può depositare un ricorso all’ABF tramite la piattaforma telematica. Il ricorso deve essere motivato, allegare la documentazione (reclamo, risposte, estratti conto) e indicare il rimborso richiesto.
Tempistiche:
- Entro 30 giorni la banca deposita le proprie deduzioni; il cliente può replicare entro 25 giorni e la banca può controreplicare .
- La decisione è assunta entro 90 giorni dal completamento del fascicolo .
- Se il ricorso è accolto, la banca deve ottemperare entro 30 giorni .
L’ABF non prevede costi eccessivi: la contribuzione è di 20 € (a carico della banca se il ricorso è accolto). È un rimedio particolarmente efficace per contestazioni di importo contenuto.
5. Azione giudiziaria
Quando il rapporto è complesso (es. numerosi estratti conto, apertura di credito con rimesse ultraventennali, contestazioni di interessi usurari o anatocistici), può essere necessario avviare un giudizio civile per accertare la nullità di clausole e recuperare somme indebitamente pagate. La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) permette di ricostruire i flussi e stabilire l’esatto dare-avere tra le parti.
L’azione giudiziaria può essere proposta:
- per far dichiarare la nullità della clausola di CIV se non rispetta la legge (importo variabile, non commisurato ai costi);
- per ottenere la restituzione degli interessi calcolati con anatocismo illegittimo o oltre i tassi soglia di usura;
- per chiedere il risarcimento dei danni derivanti da segnalazioni illegittime alla Centrale Rischi.
L’intervento del professionista è decisivo per valutare la convenienza economica dell’azione, predisporre l’analisi peritale e individuare la migliore strategia difensiva.
Difese e strategie legali
1. Verificare la pattuizione e la trasparenza contrattuale
La prima linea di difesa consiste nell’esaminare attentamente il contratto di conto corrente e i suoi allegati (documento di sintesi, condizioni generali). Bisogna accertare se la commissione di istruttoria veloce è stata pattuita in forma chiara, scritta e con importo fisso. La nullità della clausola può essere eccepita quando:
- la commissione non è indicata o è calcolata in percentuale;
- non è esplicitato il costo fisso o la modalità di applicazione;
- la banca non ha fornito l’informativa precontrattuale;
- la commissione è addebitata anche in assenza di uno sconfinamento (ad esempio sul saldo per valuta, nonostante il saldo di giornata sia positivo).
In questi casi, il cliente ha diritto alla restituzione delle somme pagate a titolo di CIV e al ricalcolo del saldo. L’ABF e i tribunali riconoscono la nullità delle clausole non determinate o non commisurate ai costi .
2. Contestare l’applicazione della CIV quando ricorrono le esenzioni
Molti sconfinamenti rientrano nelle esenzioni previste dall’art. 4 del d.m. 644/2012. Il consumatore non è tenuto a pagare la CIV se:
- l’importo utilizzato oltre il saldo o il fido è inferiore o pari a 500 €;
- la durata dello sconfinamento non supera sette giorni consecutivi;
- lo sconfinamento deriva da un addebito disposto dalla banca a proprio favore (es. spese di gestione);
- la banca non consente l’utilizzo oltre la disponibilità e non effettua istruttoria .
Nel reclamo occorre richiamare espressamente questi casi e allegare i movimenti per dimostrare l’importo e la durata dello sconfinamento. La banca dovrà dimostrare di avere svolto un’istruttoria e di aver sostenuto costi, altrimenti l’addebito è illegittimo.
3. Verificare la legittimità degli interessi e dell’anatocismo
In caso di sconfinamento, la banca può applicare un tasso di interesse debitore solo se espressamente pattuito. Occorre verificare se i tassi applicati superano il tasso soglia antiusura pubblicato trimestralmente dal MEF e se gli interessi sono stati capitalizzati trimestralmente prima del 2014. La capitalizzazione degli interessi debitori (anatocismo) è stata ammessa dalla legge di stabilità 2014 solo a condizione che sia prevista la stessa periodicità per gli interessi creditori e debitori. Molte pronunce hanno dichiarato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale in assenza di reciprocità e l’obbligo di ricalcolo.
4. Impugnare le segnalazioni alla Centrale Rischi
La segnalazione alla CR può pregiudicare l’accesso al credito, perciò è essenziale verificare la legittimità della segnalazione. Si può contestare quando:
- lo sconfinamento riguarda un conto non affidato e non supera le soglie di segnalazione (attualmente 30.000 €; 250 € per le sofferenze) ;
- la banca non ha informato il cliente preventivamente, come imposto dalla nota del 24 giugno 2025 ;
- il cliente ha contestato l’estratto conto e ha avviato un reclamo; la segnalazione in pendenza di contestazione può essere ritenuta illegittima;
- la posizione è stata classificata “in sofferenza” senza una valutazione complessiva della situazione economica, come richiede la circolare 139/1991 .
L’azione può essere esercitata con reclamo alla banca, ricorso all’ABF o azione giudiziaria per risarcimento danni (illegittima segnalazione).
5. Richiedere il rimborso per operazioni non autorizzate o fraudolente
Quando lo sconfinamento deriva da una frode (ad esempio furto della carta o phishing) o da un’operazione non autorizzata, il cliente deve inviare subito la comunicazione di disconoscimento all’intermediario. La banca deve eseguire il rimborso al massimo entro la giornata successiva e ripristinare il conto ; può sospendere il rimborso solo se ha fondati sospetti di frode e deve darne comunicazione alla Banca d’Italia .
Il cliente è responsabile al massimo di 50 € fino alla comunicazione; dopo la comunicazione non sopporta alcuna perdita . Se la banca non rimborsa, il cliente può presentare reclamo e, se necessario, ricorso all’ABF.
6. Soluzioni stragiudiziali e pianificazione finanziaria
Per chi si trova in sovraindebitamento, l’ordinamento offre strumenti come:
- Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione del debito (L. 3/2012): consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, sotto la supervisione dell’OCC, con esdebitazione finale. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere nella predisposizione della proposta e nella presentazione al Tribunale.
- Esdebitazione del debitore incapiente: consente di ottenere la liberazione dai debiti residui quando non è possibile offrirne pagamento (d.lgs. 14/2019).
- Composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021): strumento per le imprese in difficoltà che vogliono evitare il fallimento, con l’assistenza di un esperto negoziatore come l’Avv. Monardo.
Attraverso queste procedure è possibile ristrutturare i debiti bancari, evitare azioni esecutive e salvaguardare il patrimonio.
Strumenti alternativi e agevolazioni fiscali
Anche se lo sconfinamento riguarda rapporti con la banca, talvolta si connette a situazioni di debito verso l’Erario (cartelle di pagamento, sanzioni fiscali). La legge di Bilancio 2023 e il d.l. n. 119/2018 hanno introdotto le “rottamazioni” e le “definizioni agevolate” che permettono di estinguere i debiti tributari pagando solo il capitale e una quota ridotta di sanzioni o interessi.
- Rottamazione-quater (L. 197/2022): consente di pagare le cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, senza sanzioni e con interessi ridotti. È utile per il correntista che vuole ridurre l’esposizione e rientrare dallo sconfinamento.
- Saldo e stralcio (L. 145/2018): destinato ai contribuenti con ISEE basso e consente di estinguere le cartelle pagando il 16‑35 % del debito.
- Definizione degli avvisi bonari (d.l. 119/2018): riduce le sanzioni al 10 % e consente la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali.
L’Avv. Monardo e il suo staff offrono consulenza per verificare l’accesso a questi strumenti e coordinare il pagamento con la gestione degli sconfinamenti.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare gli estratti conto. Molti correntisti non controllano con regolarità i movimenti; ciò impedisce di accorgersi tempestivamente degli sconfinamenti e di attivarsi per rientrare. Suggerimento: impostare un alert sul proprio internet banking e salvare i movimenti ogni settimana.
- Non contestare per tempo. Il reclamo deve essere presentato appena si scopre un addebito ingiustificato o un’operazione non autorizzata; attendere può pregiudicare la possibilità di rimborso, anche se la legge riconosce 13 mesi di tempo .
- Non rispettare i termini di rientro concordati con la banca. Se si è ottenuta una dilazione per rientrare dallo scoperto, il mancato rispetto può determinare la revoca del fido e la segnalazione in CR.
- Firmare contratti senza leggerli. Le clausole di CIV e CO devono essere espresse in maniera chiara e comprensibile; clausole confuse o importi non determinati sono indici di possibili nullità.
- Confondere saldo per valuta e saldo disponibile. Lo sconfinamento rileva solo sul saldo di fine giornata, non sul saldo per valuta. Le banche talvolta addebitano la CIV anche quando il saldo per valuta è negativo ma il saldo di giornata è positivo; questa prassi è illegittima e può essere contestata.
- Non farsi assistere da un professionista. L’analisi dei contratti e degli estratti conto richiede competenze tecniche. Un avvocato specializzato può individuare clausole nulle, ricostruire i conti e negoziare condizioni più favorevoli.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Norme fondamentali sullo sconfinamento
| Norma/Provvedimento | Contenuto principale | Rilevanza per il correntista |
|---|---|---|
| Art. 117‑bis TUB | Limita gli oneri applicabili in caso di fido e sconfinamento a: i) commissione onnicomprensiva (CO) proporzionale al fido; ii) tasso di interesse debitore; iii) commissione di istruttoria veloce (CIV) fissa in caso di sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi sono nulle . | Dà base legale per contestare costi ulteriori come commissioni di disponibilità fondi, commissioni di presentazione, spese di tenuta conto tecnico. |
| D.m. CICR 30 giugno 2012 n. 644 | Definisce lo sconfinamento ; disciplina la CIV, imponendo che sia fissa, in valore assoluto e commisurata ai costi ; prevede esenzioni per sconfinamenti ≤500 € e inferiori a sette giorni . | Consente di verificare quando la CIV è dovuta e di impugnare gli addebiti in caso di violazione. |
| Nota Banca d’Italia 24 giugno 2025 n. 1284256 | Stabilisce che, a partire da giugno 2025, anche gli sconfinamenti su conti non affidati devono essere segnalati alla Centrale Rischi se superano le soglie di rilevanza . | Impone ai clienti di monitorare anche gli sconfinamenti occasionali per evitare segnalazioni; la banca deve informare tempestivamente il cliente . |
| D.lgs. 11/2010 artt. 10‑12 | Obbliga il prestatore di servizi di pagamento a rimborsare immediatamente le operazioni non autorizzate; limita la responsabilità del pagatore a 50 € fino alla comunicazione ; richiede l’utilizzo dell’autenticazione forte e prevede il rimborso entro la giornata successiva . | Fornisce un’arma per recuperare rapidamente le somme sottratte fraudolentemente e per far valere la responsabilità della banca. |
| D.lgs. 11/2010 art. 13 | Consente di chiedere il rimborso degli addebiti diretti quando l’importo non era predeterminato o è superiore alle aspettative; il rimborso va richiesto entro otto settimane e la banca deve rispondere entro dieci giorni . | Permette di recuperare importi addebitati per prelievi automatizzati (es. abbonamenti) che eccedono quanto ragionevole. |
| Guida Banca d’Italia sulle segnalazioni CR | Prevede la soglia di 30.000 € per la segnalazione alla CR; soglia ridotta a 250 € per le sofferenze . | Aiuta a capire quando la banca può legittimamente segnalare l’esposizione e quando può essere contestata. |
| Orientamenti di vigilanza Banca d’Italia | Definiscono l’onnicomprensività della commissione di affidamento e vietano oneri aggiuntivi come commissioni per presentazione o tenuta conti tecnici . | Strumento utile per contestare spese improprie nei contratti di apertura di credito. |
Tabella 2 – Termini e scadenze principali
| Evento | Termine e riferimento normativo | Azione consigliata |
|---|---|---|
| Richiesta di rimborso per operazione non autorizzata | Immediata; rimborso entro la giornata operativa successiva | Comunicare alla banca appena si scopre l’operazione; richiedere il rimborso e il ripristino del saldo. |
| Responsabilità del cliente per operazioni non autorizzate | Fino a 50 € fino alla comunicazione dello smarrimento/furto | Notificare subito la perdita dello strumento; conservare la prova della comunicazione. |
| Richiesta di rimborso per addebito diretto non predeterminato | 8 settimane dall’addebito | Inviare domanda motivata alla banca; allegare documentazione del pagamento. |
| Risposta della banca ai reclami | 60 giorni (15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento) | Sollecitare in caso di mancata risposta; poi ricorrere all’ABF. |
| Controdeduzioni della banca nel procedimento ABF | 30 giorni (45 se appartenente ad associazioni); replica del cliente entro 25 giorni | Preparare la replica con documenti; chiedere assistenza legale. |
| Decisione dell’ABF | 90 giorni dal completamento del fascicolo | Attendere la decisione; se favorevole, la banca deve adempiere entro 30 giorni . |
| Segnalazione alla Centrale Rischi | Soglia generale 30.000 €; 250 € per sofferenze | Monitorare gli sconfinamenti; evitare di superare le soglie o concordare piani di rientro; contestare segnalazioni illegittime. |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e soluzioni alternative
| Strumento | Descrizione | Vantaggi | Limiti |
|---|---|---|---|
| Reclamo bancario | Istanza scritta alla banca che denuncia la violazione di norme o la presenza di addebiti illegittimi. | Obbliga la banca a dare risposta motivata entro termini brevi; condizione necessaria per ABF; costo nullo. | Se la banca respinge il reclamo, occorre passare a ulteriori rimedi; richiede chiarezza nella redazione. |
| Arbitro Bancario Finanziario | Procedura stragiudiziale gestita dalla Banca d’Italia; decisione vincolante sul piano morale e reputazionale. | Rapida (decisione in 90 giorni), costi bassi, non richiede assistenza legale obbligatoria; adatta per importi contenuti. | Non esegue istruttorie complesse; l’inadempimento non è direttamente coercibile (occorre causa in tribunale). |
| Azione giudiziaria | Ricorso al tribunale civile per far dichiarare la nullità di clausole, il ricalcolo di conti o il risarcimento danni. | Consente istruttoria approfondita, perizie contabili e ottenimento di sentenza esecutiva; applicabile a importi elevati. | Costi e tempi più elevati; necessita di assistenza legale; richiede anticipo di contributo unificato e spese per CTU. |
| Piano del consumatore (L. 3/2012) | Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la supervisione dell’OCC. | Sospende le azioni esecutive; consente di pagare i debiti in maniera sostenibile e ottenere l’esdebitazione finale. | Richiede l’approvazione del giudice; necessaria la nomina di un Gestore; i creditori possono opporsi. |
| Accordo di ristrutturazione | Accord. negoziato con i creditori (soprattutto imprese), assistito da un esperto nominato; introdotto dal d.l. 118/2021. | Permette di evitare il fallimento, ristrutturare i debiti bancari, mantenere l’operatività dell’azienda. | Necessaria la collaborazione dei creditori; procedure complesse; richiede un piano industriale credibile. |
| Rottamazione e definizioni agevolate | Misure fiscali per ridurre o eliminare sanzioni e interessi su debiti tributari. | Riduce l’importo complessivo da pagare; libera risorse per rientrare dallo sconfinamento. | Termini e requisiti stringenti; non applicabile ai debiti bancari ma utile per liberare liquidità. |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è uno sconfinamento non autorizzato?
È l’utilizzo di somme superiori al saldo del conto o al fido accordato, senza che la banca abbia prestabilito un’ulteriore linea di credito . Avviene spesso per addebiti irrevocabili (es. carte di credito) o pagamenti a favore della banca. - La banca può addebitarmi qualsiasi spesa quando vado in rosso?
No. La legge consente soltanto una commissione di istruttoria veloce (CIV) fissa, commisurata ai costi, e un interesse debitore sullo sconfinamento . Altre commissioni sono nulle . - Quanto può essere alta la CIV?
Deve essere un importo fisso indicato nel contratto e non può essere proporzionale all’ammontare dello sconfinamento. Ogni banca determina la propria CIV in base ai costi; secondo l’indagine Banca d’Italia 2023 la CIV media applicata era 13,7 € . - Se sforo di 100 €, la banca può addebitarmi la CIV?
Per i consumatori, la CIV non è dovuta se lo sconfinamento non supera 500 € e dura meno di sette giorni consecutivi . In questo caso la banca non può addebitare la CIV. - Quali sono i tassi di interesse applicabili sullo sconfinamento?
Devono essere pattuiti nel contratto e non possono superare il tasso soglia antiusura (pubblicato trimestralmente). Se il tasso supera il limite, gli interessi sono nulli ai sensi della legge antiusura. - Cosa posso fare se la banca applica una CIV variabile o percentuale?
È possibile contestarla per violazione dell’art. 117‑bis TUB; le clausole che prevedono oneri non conformi sono nulle . Il cliente può richiedere il rimborso delle somme versate a tale titolo. - Lo sconfinamento influisce sulla mia reputazione creditizia?
Sì. Se l’importo supera le soglie di rilevanza (30.000 € o 250 € in sofferenza) la banca deve segnalare l’esposizione alla Centrale dei Rischi . Dal giugno 2025 anche gli sconfinamenti su conti non affidati sono segnalati . - Come posso contestare una segnalazione alla Centrale Rischi?
Occorre inviare un reclamo alla banca chiedendo la rettifica; se non ottiene risposta, ci si può rivolgere all’ABF o al giudice. È fondamentale dimostrare che la soglia non era superata o che la segnalazione è stata effettuata senza informativa . - Se la mia carta viene clonata e il conto va in rosso, devo pagare le spese?
No. In caso di operazioni non autorizzate, la banca deve rimborsare l’importo entro la giornata successiva e il cliente è responsabile al massimo di 50 € fino alla comunicazione della sottrazione . - Ho firmato un contratto di conto corrente molti anni fa: posso ancora contestare le CIV?
Sì, perché la nullità delle clausole che prevedono oneri non conformi è assoluta e può essere fatta valere in ogni tempo. Tuttavia, per richiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate occorre dimostrare gli addebiti (ad esempio mediante estratti conto) e agire entro il termine di prescrizione ordinario. Il supporto di un professionista è utile per ricostruire il saldo e quantificare l’indebito. - Perché dovrei rivolgermi a un avvocato se esiste l’ABF?
L’ABF è uno strumento efficace per liti di valore contenuto e questioni semplici; tuttavia, non può compiere perizie complesse né condannare la banca al pagamento di danni ulteriori. Un avvocato può valutare la strategia migliore, assistere nell’istruttoria e seguire eventuali azioni giudiziarie. - Cosa succede se non rientro dallo sconfinamento?
La banca può revocare il fido, chiedere il rientro immediato e avviare azioni esecutive (pignoramento del conto, di crediti o di beni). Può inoltre segnalare l’inadempimento alla Centrale Rischi e alle banche dati dei cattivi pagatori. È preferibile attivarsi subito per concordare un piano di rientro. - Posso prevenire gli sconfinamenti?
Sì. È consigliabile impostare avvisi di saldo sul proprio home banking, controllare i pagamenti ricorrenti, verificare il plafond delle carte e tenere un margine di liquidità sul conto. Per le imprese, è utile negoziare linee di credito adeguate ai flussi di cassa. - La banca può rifiutare un pagamento se il conto è in rosso?
In assenza di fido, la banca può rifiutare di eseguire pagamenti se non vi sono fondi. Tuttavia, alcuni addebiti sono irrevocabili (es. imposte, rate di mutuo) e generano uno sconfinamento automatico . Il cliente deve quindi monitorare il saldo e assicurare la provvista. - Che cos’è la commissione onnicomprensiva (CO)?
È la commissione applicata sui contratti di apertura di credito (fidi). Remunera la disponibilità dei fondi e sostituisce la commissione di massimo scoperto. Deve essere proporzionale all’importo e alla durata del fido e non consente l’applicazione di spese aggiuntive . - Cosa sono gli Orientamenti di Vigilanza della Banca d’Italia?
Sono indicazioni fornite dall’Autorità per orientare l’attività delle banche. In materia di affidamenti e sconfinamenti, precisano che la commissione di affidamento deve essere onnicomprensiva e che non possono essere addebitate ulteriori spese per presentazione di documenti o per conti tecnici . - Se ho un contratto con fido, posso revocarlo in qualsiasi momento?
La banca può revocare l’affidamento con preavviso e richiesta di rientro, ma deve rispettare le condizioni contrattuali e i principi di buona fede. In caso di revoca immotivata o abusiva, il cliente può chiedere il risarcimento dei danni. - L’ABF può condannare la banca al risarcimento?
L’ABF può riconoscere un risarcimento nei limiti del danno patrimoniale (ad esempio rimborso di spese) ma non può liquidare danni non patrimoniali complessi. Per tali voci occorre l’azione giudiziaria. - Cosa succede se la banca non esegue la decisione dell’ABF?
L’inadempimento è reso pubblico sul sito dell’ABF e nella relazione annuale; ciò incide sulla reputazione dell’intermediario . Il cliente, tuttavia, deve agire in giudizio per ottenere esecuzione forzata. - Il correntista può richiedere la cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi?
Sì, se la segnalazione è errata o se l’esposizione è stata estinta. La banca deve provvedere tempestivamente alla rettifica; in caso contrario, l’interessato può rivolgersi alla Banca d’Italia o al giudice ordinario.
Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1 – Sconfinamento inferiore a 500 €
Luca ha un conto corrente senza fido. Il 1° aprile un addebito per 350 € (bollo annuale) lo porta in rosso di 200 €. Dopo cinque giorni accredita uno stipendio di 1.000 €, riportando il saldo positivo.
- Applicazione della CIV: Lo sconfinamento è stato inferiore a 500 € e non ha superato i sette giorni. Secondo l’art. 4 del d.m. 644/2012 la CIV non è dovuta . La banca può applicare solo gli interessi per i giorni di scoperto, a tasso pattuito.
- Segnalazione alla CR: l’importo è ampiamente sotto la soglia di rilevanza (30.000 €). Nessuna segnalazione.
- Consiglio: Luca dovrebbe contestare eventuali addebiti di CIV e può richiedere il rimborso immediato.
Esempio 2 – Sconfinamento extrafido con esenzione e restituzione
Maria ha un fido di 2.000 €. Il 15 maggio effettua un bonifico che porta l’utilizzo a 2.400 € (sconfinamento di 400 €). Entro tre giorni versa 500 € e rientra nel fido.
- Applicazione della CIV: Anche se vi è un extrafido, l’importo non supera 500 € e la durata è inferiore a sette giorni; la CIV non è dovuta .
- Interessi: la banca può addebitare gli interessi extra-fido per tre giorni, al tasso pattuito.
- Tutela: se la banca addebita la CIV, Maria può presentare reclamo e chiedere il rimborso.
Esempio 3 – Sconfinamento di 600 € per 10 giorni con CIV dovuta
Paolo ha un conto senza fido. Un addebito di carta di credito di 2.100 € lo porta in rosso di 600 €. Dopo dieci giorni accredita 700 €.
- Applicazione della CIV: Lo sconfinamento supera 500 € e dura più di sette giorni; la CIV è dovuta e deve essere applicata una sola volta (anche se l’estratto conto riporta più addebiti) . L’importo della CIV dev’essere quello indicato nel contratto (es. 15 €).
- Interessi: la banca può addebitare gli interessi debitori per 10 giorni.
- Segnalazione CR: se la banca segnala l’esposizione alla CR (ma l’importo è inferiore a 30.000 €) la segnalazione non dovrebbe essere effettuata. La nota del 24 giugno 2025 impone tuttavia la segnalazione di sconfinamenti non affidati, ma sempre entro le soglie di rilevanza . Qui la soglia non è superata.
Esempio 4 – Frode on‑line e rimborso
Giulia subisce un furto dei dati della carta e vengono effettuati tre prelievi per un totale di 1.500 € che portano il conto in rosso. Scopre la frode dopo due giorni e comunica immediatamente l’accaduto alla banca.
- Responsabilità: Giulia è responsabile al massimo di 50 € fino alla comunicazione ; dopo la comunicazione, la banca deve rimborsare l’intero importo e riportare il conto al saldo originario entro la giornata successiva .
- CIV: Nessuna CIV è dovuta perché lo sconfinamento deriva da operazioni non autorizzate; la banca non può addebitare costi.
- Procedura: Se la banca rifiuta il rimborso, Giulia può inviare reclamo e poi ricorrere all’ABF.
Esempio 5 – Addebito diretto di importo variabile
Marco ha autorizzato l’addebito diretto di una polizza assicurativa. L’importo mensile è di circa 100 €, ma in un mese viene addebitata una rata straordinaria di 300 € che lo porta in rosso.
- Rimborso art. 13 d.lgs. 11/2010: l’importo non era predeterminato e supera le ragionevoli aspettative di Marco; egli può chiedere il rimborso entro otto settimane .
- Procedura: La banca deve rimborsare entro dieci giorni o spiegare il motivo del diniego, indicandogli la possibilità di presentare un esposto alla Banca d’Italia o ricorso all’ABF .
- CIV: l’eventuale CIV applicata per lo sconfinamento di 200 € non è dovuta poiché l’importo è inferiore a 500 € e la durata è inferiore a sette giorni.
Conclusione
Lo sconfinamento non autorizzato è un fenomeno sempre più frequente, legato sia alla gestione quotidiana del conto sia alla diffusione di strumenti di pagamento digitali. Tuttavia, la disciplina italiana ed europea tutela in modo forte il correntista: limita i costi applicabili, impone rimborsi rapidi per operazioni non autorizzate e sancisce la nullità di clausole abusive. Conoscere le norme e agire tempestivamente consente di evitare spese ingiustificate, segnalazioni alla Centrale Rischi e conseguenze patrimoniali gravi.
Nel corso di questo articolo sono stati analizzati i riferimenti normativi (TUB, d.m. 644/2012, d.lgs. 11/2010), gli orientamenti della Banca d’Italia e le più recenti pronunce giurisprudenziali. Abbiamo illustrato la procedura di reclamo e di ricorso all’ABF, le strategie per contestare la CIV quando non dovuta, le tutele in caso di operazioni non autorizzate e le soluzioni per uscire dallo sconfinamento attraverso piani di rientro o procedure di sovraindebitamento.
L’elemento determinante è la tempestività: chi riceve un addebito ingiustificato o un avviso di sconfinamento deve reagire subito, raccogliere la documentazione, contestare gli addebiti e, se necessario, ricorrere agli strumenti di tutela.
Perché affidarsi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti mettono a disposizione competenza, esperienza e capacità negoziale per difendere i diritti del correntista. Come cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia, egli offre:
- Analisi approfondita degli atti e degli estratti conto per individuare clausole nulle e addebiti illegittimi;
- Ricorsi e azioni giudiziarie volte a ottenere la restituzione delle somme e a bloccare le iniziative esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermo amministrativo);
- Sospensione di cartelle e procedure esecutive tramite ricorsi d’urgenza e negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Piani di rientro e ristrutturazione del debito personalizzati, inclusi piani del consumatore e accordi di ristrutturazione;
- Trattative stragiudiziali con le banche per ottenere condizioni più favorevoli e cancellare segnalazioni in Centrale Rischi.
Agire con tempestività e con il supporto di un professionista esperto significa ridurre al minimo le conseguenze negative dello sconfinamento, salvaguardare la propria reputazione creditizia e costruire un percorso di rientro sostenibile.
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