Introduzione
Diventare garante di un mutuo o di un prestito è un atto di fiducia che, se gestito con superficialità, può trasformarsi in un incubo. La fideiussione è infatti un contratto accessorio con cui una persona si obbliga a garantire l’adempimento dell’altrui debito. In caso di inadempimento del debitore principale, il creditore può rivolgersi direttamente al garante e pretendere il pagamento integrale del residuo, con interessi e spese. Il garante rischia pignoramenti su stipendio e conti, iscrizioni ipotecarie e segnalazioni nelle banche dati come la CRIF. La mancata conoscenza dei propri diritti e l’inerzia di fronte agli atti della banca possono aggravare la situazione, trascinando anche il garante nell’insolvenza.
In questa guida giuridica – aggiornata a novembre 2025 – analizziamo in modo completo e pratico cosa succede quando il garante di un mutuo o di un finanziamento diventa insolvente, quali sono i rischi cui è esposto e come può difendersi. L’articolo integra le più recenti disposizioni del codice civile (artt. 1936 ss.), del Codice del consumo, del Testo Unico Bancario e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e dei tribunali italiani. Troverai un inquadramento normativo, una procedura passo‑passo dal primo sollecito fino all’esecuzione forzata, strategie difensive e strumenti alternativi (come rottamazioni e piani del consumatore), tabelle riassuntive, simulazioni numeriche e risposte alle domande più frequenti.
Per affrontare efficacemente una fideiussione contestata o una garanzia escussa servono competenze multidisciplinari e aggiornate. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff compongono un team di avvocati cassazionisti e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo è:
- cassazionista e patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale in materia bancaria, societaria e tributaria;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012);
- professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie a questa esperienza, lo Studio Monardo offre analisi personalizzate del contratto di fideiussione, verifica la validità delle clausole, valuta la possibilità di ricorsi in sede civile e amministrativa, tratta con banche e finanziarie per sospendere le azioni esecutive e strutturare piani di rientro, oltre ad assistere i clienti nelle procedure giudiziali e stragiudiziali di composizione della crisi.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo della fideiussione
1.1 Nozione, forma e oggetto
La fideiussione è disciplinata dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile. L’articolo 1936 definisce il fideiussore come colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui . La garanzia è un contratto consensuale che non richiede forme particolari, ma è accessorio: esiste solo se esiste l’obbligazione principale. L’articolo 1937 precisa che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa ; in pratica non può essere desunta da comportamenti taciti e occorre l’accettazione esplicita del garante.
La fideiussione può essere prestata anche per obbligazioni future o condizionali, ma in questo caso il contratto deve prevedere un importo massimo garantito . Questa previsione serve a evitare che un garante venga vincolato senza limiti a tutti i debiti che il debitore potrà assumere in futuro (le cosiddette “fideiussioni omnibus”). In presenza di più garanti (cofideiussione), ciascuno di loro è obbligato per l’intero debito salvo sia stato pattuito il beneficio della divisione . L’assenza di questo beneficio comporta che il creditore possa chiedere l’intero importo a qualsiasi garante, lasciando a quest’ultimo il diritto di regresso nei confronti degli altri co‑garanti.
1.2 Obbligazione del garante e solidarietà
L’articolo 1944 c.c. stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale . Ciò significa che il creditore può pretendere il pagamento indifferentemente dal debitore o dal garante. Le parti, però, possono convenire il cosiddetto beneficio di escussione: una clausola con cui si obbliga il creditore a escutere prima il debitore principale e solo successivamente il garante. Se il garante vuole giovarsene deve indicare i beni del debitore da sottoporre a esecuzione .
Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore, tranne quelle basate sull’incapacità (ad esempio, minore età) . In base all’articolo 1945 c.c., il garante può eccepire nullità, annullabilità o risoluzione del contratto principale, la pattuizione del beneficio di escussione, l’estinzione dell’obbligazione garantita o qualsiasi altra difesa che il debitore avrebbe potuto far valere . Questa norma è fondamentale per contestare il ricorso del creditore quando la fideiussione presenta vizi di forma o clausole abusive.
1.3 Diritti del garante verso il debitore e altri garanti
Oltre a essere obbligato verso il creditore, il fideiussore gode di alcuni diritti nei confronti del debitore principale e degli eventuali co‑garanti:
- Regresso e surrogazione. Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti del creditore . Egli può quindi agire contro il debitore per recuperare quanto versato e subentra nei privilegi (ipoteca, pegno) che assistevano il credito . Se esistono più debitori solidali, il garante che ha pagato l’intero può ripetere l’intera somma da ciascun debitore .
- Azione di rilievo. L’articolo 1953 c.c. consente al garante, anche prima di aver pagato, di agire contro il debitore perché questi provveda a liberarlo dalla garanzia oppure costituisca garanzie adeguate nei casi in cui: il garante è stato convenuto in giudizio; il debitore è divenuto insolvente; il debitore si era obbligato a liberarlo entro un termine determinato; il debito è scaduto; o sono decorsi cinque anni senza un termine fissato . Questa azione permette al garante di prevenire il rischio di dover adempiere.
- Fideiussore del fideiussore. Qualora una persona presti garanzia per il garante (fideiussore del fideiussore), costei non è tenuta a pagare se non quando sia accertata l’insolvenza del debitore e del primo fideiussore .
1.4 Liberazione del garante per fatto del creditore
Il legislatore tutela il garante anche quando il creditore, con il proprio comportamento, compromette la possibilità del garante di rivalersi sul debitore. L’articolo 1955 c.c. prevede che la fideiussione si estingue se, per fatto del creditore, il garante non può esercitare la surrogazione nei diritti, pegni, ipoteche o privilegi del creditore . Ad esempio, se la banca rinuncia all’ipoteca sul bene del debitore o accetta una novazione che estingue l’obbligazione principale senza liberare il garante, quest’ultimo può eccepire la liberazione.
Ancora più rilevante è l’articolo 1956 c.c., che tutela il fideiussore per obbligazioni future. Se il creditore, senza il consenso del garante, concede nuovo credito al debitore pur sapendo che le condizioni economiche di quest’ultimo sono peggiorate, il garante è liberato . Il credito successivo non può essere fatto valere nei confronti del garante; questa norma serve a evitare che il creditore abusi della garanzia prestata, incrementando l’esposizione del garante senza informarlo.
Una decisione recente della Cassazione (ordinanza n. 27857 del 2024) ha ribadito che, per invocare la liberazione ex art. 1956, il garante deve provare che la banca ha erogato nuovo credito senza la sua autorizzazione mentre era consapevole dell’aggravamento delle condizioni economiche del debitore . La Corte ha sottolineato che le banche devono rispettare la diligenza professionale e non possono contare ciecamente sulla solvibilità del garante, specie se il debitore è insolvente o sovraindebitato.
1.5 Durata della garanzia e termine semestrale ex art. 1957 c.c.
La fideiussione non dura per sempre. L’articolo 1957 c.c. dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate . In altre parole, dopo la scadenza del debito, la banca ha sei mesi per chiedere giudizialmente al debitore il pagamento (per esempio, depositando un ricorso per decreto ingiuntivo) e per proseguire con diligenza le azioni esecutive. Se non lo fa, il garante è liberato. La norma si applica anche alle fideiussioni in cui il garante ha limitato la durata al termine dell’obbligazione principale, nel qual caso l’istanza deve essere proposta entro due mesi .
Nel 2022 il Tribunale di Brescia ha stabilito che il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo costituisce “istanza” ai sensi dell’art. 1957, anche se il decreto non è ancora notificato al debitore . Questa interpretazione agevola il creditore: basta depositare la domanda entro sei mesi per conservare la garanzia.
Le clausole che derogano al termine semestrale dell’articolo 1957 (ad esempio, imponendo al garante di pagare “a prima richiesta” senza che la banca debba agire in giudizio) sono considerate abusive nei confronti dei consumatori. La Cassazione con sentenze n. 14687/2025 e n. 20773/2025 ha dichiarato nulla la clausola a prima richiesta che elimina il termine semestrale e impedisce al garante di opporre eccezioni. Secondo la Corte, tale clausola provoca un significativo squilibrio a carico del garante e viola l’art. 33 del Codice del consumo .
1.6 Merito creditizio del debitore e responsabilità della banca
L’art. 124‑bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) impone agli istituti di credito di valutare il merito creditizio del consumatore prima di erogare finanziamenti. Una recente ordinanza della Cassazione (n. 20725 del 22 luglio 2025) ha precisato che la banca può ritenersi diligente se basa la propria valutazione su informazioni adeguate fornite dal cliente e, solo ove necessario, consulta banche dati esterne . La Corte ha evidenziato che il principio di responsabilità nella concessione del credito va bilanciato con l’autoresponsabilità del consumatore. Tuttavia, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69 CCII prevede che il consumatore che ha determinato la propria insolvenza con colpa grave, malafede o frode non può accedere alla procedura, e allo stesso modo il creditore che ha colpevolmente causato il sovraindebitamento (ad esempio, erogando il prestito senza adeguata istruttoria) non può opporsi all’omologazione . Queste norme assumono rilievo quando il garante insolvente tenta di accedere alle procedure di sovraindebitamento per liberarsi del debito.
1.7 Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (CCII)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato nel 2024) prevede una serie di strumenti per le persone fisiche sovraindebitate. L’articolo 65 CCII stabilisce che i debitori indicati dall’art. 2, comma 1, lettera c) (consumatori, professionisti, start‑up innovative) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento . Tra queste, la più importante per il garante è la ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli articoli 67–73. L’articolo 67 prevede che il consumatore, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), possa presentare ai creditori un piano che indica tempi e modalità per superare la crisi; la proposta può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti . Per essere ammissibile, il piano deve essere accompagnato da un elenco dei creditori e del patrimonio, delle dichiarazioni dei redditi e delle entrate familiari .
L’articolo 69, comma 1, CCII, prevede le cause ostative soggettive: il consumatore non può accedere alla ristrutturazione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, se ha beneficiato dell’esdebitazione due volte o se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode . Il comma 2 stabilisce che il creditore che ha violato gli obblighi di valutazione del merito creditizio (art. 124‑bis TUB) non può contestare la convenienza del piano . Queste norme incentivano l’erogazione responsabile del credito e aprono uno spazio difensivo per il garante che, divenuto insolvente, intenda accedere alla procedura.
2. Giurisprudenza recente su fideiussioni e mutui
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione e numerosi tribunali hanno affrontato questioni cruciali riguardanti le fideiussioni bancarie, l’abusiva concessione del credito e le procedure di sovraindebitamento. Riportiamo le decisioni più rilevanti aggiornate a novembre 2025.
2.1 Clausole a prima richiesta e termine semestrale (Cass. 14687/2025, 20773/2025)
Le sentenze 14687/2025 e 20773/2025 della Corte di Cassazione (Sez. III) hanno dichiarato nulli i contratti di fideiussione standard predisposti dagli istituti bancari che derogano al termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. e impongono al garante di pagare “a prima richiesta” senza che il creditore debba proporre tempestivamente un’azione giudiziale. Secondo la Corte, queste clausole producono “un significativo squilibrio” nei diritti e negli obblighi delle parti, in violazione dell’art. 33 del Codice del consumo . La clausola è considerata vessatoria perché priva il garante della possibilità di opporre le eccezioni ex art. 1945 c.c. e lo assoggetta a un’obbligazione illimitata e di durata indefinita.
2.2 Deposito del ricorso per decreto ingiuntivo come “istanza” ex art. 1957 c.c.
Il Tribunale di Brescia (ordinanza 2 febbraio 2022) ha affrontato la questione della tempestività dell’azione del creditore. Secondo il giudice, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo rappresenta la “istanza” richiesta dall’art. 1957 per conservare l’efficacia della fideiussione . La notifica del decreto al debitore rileva solo ai fini del prosieguo della procedura, ma non è necessaria per evitare la decadenza. Questa pronuncia è stata confermata da successive decisioni di merito.
2.3 Nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI e disciplina antitrust
Molti contratti di garanzia bancaria stipulati negli anni 2002‑2015 riproducono le clausole dello schema ABI (Associazione Bancaria Italiana) sanzionato dall’Autorità Garante della Concorrenza nel 2005 per intesa restrittiva. Le clausole principali sono: pagamento a prima richiesta senza eccezioni; clausola di “reviviscenza” (la garanzia rivive anche dopo la scadenza del rapporto); derogazione all’art. 1957 c.c. La giurisprudenza riconosce la nullità di queste clausole per violazione dell’art. 2 della L. 287/1990 (antitrust), ma grava sul garante l’onere di provare tre elementi: 1) che la fideiussione riproduce integralmente lo schema ABI; 2) l’esistenza di un’intesa restrittiva accertata dall’Autorità; 3) il pregiudizio concreto subito . In mancanza della prova del nesso causale tra l’intesa e la stipulazione della fideiussione, la domanda di nullità viene respinta.
2.4 Liberazione del garante per concessione abusiva del credito (Cass. 27857/2024)
La Cassazione, con ordinanza n. 27857/2024, ha precisato i presupposti della liberazione del garante ex art. 1956 c.c. La banca risponde qualora conceda nuovo credito o proroghe di pagamento senza l’autorizzazione del garante, in presenza di segnali di insolvenza del debitore. Per ottenere la liberazione, il garante deve dimostrare che: (i) la banca era consapevole della situazione economica deteriorata del debitore; (ii) il nuovo finanziamento è stato erogato senza la sua approvazione; (iii) il credito successivo ha aggravato la sua posizione; e (iv) non ricorrono le eccezioni (ad esempio, se il garante è amministratore o socio della società finanziata). La Corte ha ribadito che la banca deve adottare comportamenti improntati a lealtà e correttezza professionale .
2.5 Responsabilità della banca e meritevolezza del debitore nella ristrutturazione dei debiti (Cass. 21048/2025)
La sentenza n. 21048/2025, decidendo in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha chiarito che la negligenza della banca nel valutare il merito creditizio del mutuatario non esclude la colpa grave o la frode del consumatore. Il fatto che la banca non abbia verificato adeguatamente la capacità di rimborso non consente al consumatore di accedere alla procedura se quest’ultimo ha agito in malafede o con comportamenti fraudolenti . La decisione richiama l’art. 69 CCII e sottolinea la natura soggettiva della “meritevolezza” richiesta per il piano del consumatore: la responsabilità della banca è rilevante, ma non assolve il debitore da comportamenti dolosi.
2.6 Valutazione del merito creditizio e art. 124‑bis TUB (Cass. 20725/2025)
Con l’ordinanza n. 20725/2025 la Corte ha affrontato un caso in cui la banca era stata citata in giudizio da una garante che contestava la diligenza nella concessione di un mutuo ipotecario al proprio coniuge. Secondo la ricorrente, la banca avrebbe dovuto verificare le informazioni reddituali mediante banche dati, senza limitarsi alle dichiarazioni del cliente. La Cassazione ha respinto l’argomento, ritenendo conforme all’art. 124‑bis TUB la scelta dell’istituto di credito di basarsi su informazioni rese dallo stesso consumatore e di consultare le banche dati solo ove necessario . La decisione ribadisce che la normativa sul merito creditizio è una norma di comportamento; la violazione non determina l’invalidità del contratto ma può incidere sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca.
3. Cosa accade quando il debitore non paga: procedura passo‑passo
La sequenza degli eventi che porta all’escussione del garante e alle eventuali azioni esecutive segue fasi ben definite. Conoscerle aiuta a prevenire errori e a predisporre tempestive difese.
3.1 Inadempimento del debitore e sollecito della banca
Quando il debitore principale cessa di pagare le rate del mutuo o del finanziamento, la banca effettua un primo sollecito di pagamento. In questa fase è fondamentale verificare lo stato del contratto: se il debitore ha temporanei ritardi, può regolarizzare con un piano di rientro. Se i ritardi si protraggono, la banca procede alla decadenza dal beneficio del termine e richiede l’immediato pagamento dell’intero debito residuo, comprensivo di interessi e spese.
Il garante riceverà una comunicazione di escussione con cui la banca richiede il pagamento entro un termine breve (spesso 15 giorni) e avvisa che, in mancanza, inizierà le azioni giudiziali. È essenziale non ignorare tale comunicazione: occorre procurarsi una copia della fideiussione, verificare le clausole (ad esempio se esiste il beneficio di escussione), controllare la correttezza dell’importo richiesto e analizzare eventuali vizi.
3.2 Azione giudiziale della banca: decreto ingiuntivo e termini
Se il debitore e il garante non pagano, il creditore può depositare un ricorso per decreto ingiuntivo presso il tribunale competente. La Corte di Cassazione ritiene che il deposito di tale ricorso costituisca l’“istanza” richiesta dall’art. 1957 c.c. per non far decadere la garanzia . Il creditore deve depositare il ricorso entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (o due mesi se la fideiussione è limitata al termine del debito) ; in difetto, il garante può eccepire la liberazione.
Una volta emesso, il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore e al garante. I destinatari hanno 40 giorni per proporre opposizione: se non si oppongono, il decreto diventa esecutivo e la banca può procedere con pignoramenti. Nella fase di opposizione, il garante può contestare la validità della fideiussione, la nullità delle clausole, l’eccessività degli interessi, l’inosservanza dell’art. 1957 e qualsiasi eccezione spettante al debitore (art. 1945 c.c.).
3.3 Azioni esecutive: pignoramenti e iscrizioni ipotecarie
Se il decreto diventa esecutivo o se il creditore ottiene una sentenza di condanna, può avviare azioni esecutive contro il patrimonio del garante. Le forme principali sono:
- Pignoramento presso terzi: blocco di salari, stipendi, pensioni o conti correnti fino alla soddisfazione del credito.
- Pignoramento immobiliare: se il garante possiede immobili, la banca può iscrivere ipoteca giudiziale e promuovere la vendita forzata.
- Pignoramento mobiliare: se vi sono autovetture o altri beni registrati.
Durante l’esecuzione, il garante può depositare un’istanza di sospensione se dimostra la probabile nullità della fideiussione o la presenza di gravi motivi (artt. 624 bis e 615 c.p.c.). È importante affidarsi a un avvocato specializzato per predisporre l’opposizione all’esecuzione e per sollevare tutte le eccezioni relative al rapporto di garanzia.
3.4 Pagamento da parte del garante e diritto di regresso
Se il garante decide di pagare per evitare l’espropriazione, dovrà versare l’importo dovuto (capitale, interessi e spese). Una volta pagato, il garante si surroga nei diritti del creditore e può agire contro il debitore per ottenere il rimborso. Per tutelarsi, il garante deve notificare al debitore l’avvenuto pagamento, altrimenti rischia di perdere il diritto di regresso se il debitore paga nuovamente il creditore . Dopo la surrogazione, il garante potrà far valere le stesse garanzie (ipoteche, privilegi) che assistevano la banca.
4. Difese e strategie legali per il garante insolvente
Il garante che riceve una richiesta di pagamento o un atto giudiziale non deve rassegnarsi. Diverse norme e pronunce giurisprudenziali offrono spazi di difesa. Ecco le principali strategie per contestare, sospendere o definire il debito.
4.1 Verifica di validità della fideiussione
1) Clausole abusive e nullità parziale. Come ricordato, la Cassazione ha dichiarato nulla la clausola a prima richiesta che elimina il termine semestrale e impedisce al garante di opporre eccezioni . Verificare se nel testo della fideiussione sono presenti la clausola “a semplice richiesta” o la clausola di “reviviscenza” e, in tal caso, contestarne la validità dinanzi al giudice. La nullità può riguardare l’intera garanzia o le sole clausole abusive; solitamente la garanzia residua resta valida, ma il garante può essere liberato se l’equilibrio contrattuale è compromesso.
2) Nullità per intesa restrittiva (schema ABI). Per i contratti predisposti secondo lo schema ABI, il garante può chiedere la nullità delle clausole per violazione della normativa antitrust. È necessario produrre lo schema ABI, dimostrare che il testo della garanzia è conforme e provare il danno subito . La prova può essere difficile; tuttavia, la giurisprudenza di merito mostra apertura soprattutto per i consumatori.
3) Eccessiva onerosità e indeterminatezza. Una garanzia omnibus priva di importo massimo e durata può essere contestata per violazione dell’art. 1346 c.c. (oggetto indeterminato). Dal 1992 la legge sulla trasparenza bancaria ha imposto la previsione di un massimale : l’assenza di questa indicazione può rendere la fideiussione nulla o ridimensionarne l’importo.
4.2 Difese basate sul comportamento del creditore
1) Inosservanza del termine semestrale. Come visto, la banca deve proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza del debito . Se l’azione è tardiva, il garante può eccepire la decadenza. È consigliabile verificare le date di scadenza delle rate, la data di decadenza del beneficio del termine e la data di deposito del ricorso.
2) Concessione abusiva del credito (art. 1956 c.c.). Se la banca ha concesso ulteriori finanziamenti o proroghe senza informare il garante, pur conoscendo l’insolvenza del debitore, si può chiedere la liberazione. Occorre raccogliere documenti che provino l’aggravamento del debito e la mancanza di autorizzazione del garante . La prova è a carico del garante, ma l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutare a reperire la documentazione bancaria.
3) Lesione del diritto di regresso (art. 1955 c.c.). Se la banca ha rinunciato a garanzie (ipoteche, pegni) o ha permesso al debitore di alienare beni senza iscrivere ipoteca, il garante può eccepire l’estinzione della garanzia . Questa difesa è spesso trascurata ma può essere decisiva quando la banca ha omesso atti conservativi.
4) Violazione del merito creditizio. Sebbene la violazione dell’art. 124‑bis TUB non renda nullo il contratto , può essere invocata per dimostrare che la banca ha concorso al sovraindebitamento e, di conseguenza, non può opporsi a una procedura di ristrutturazione (art. 69, comma 2, CCII ). Questa eccezione è utile quando il garante insolvente presenta domanda di ristrutturazione dei debiti e la banca tenta di contestare la convenienza del piano.
4.3 Uso delle eccezioni del debitore e vizi del mutuo
L’art. 1945 c.c. consente al garante di opporre le stesse eccezioni del debitore . Fra le principali eccezioni figurano:
- Nullità o annullabilità del contratto di mutuo, ad esempio per difetto di forma scritta, simulazione, mancanza di causa (mutuo solutorio privo di erogazione), superamento dei tassi usurari.
- Irrigolarità nel calcolo degli interessi e anatocismo: contestare capitalizzazione illegittima, presenza di interessi composti non pattuiti o violazione di normative antiusura.
- Nullità delle clausole di indicizzazione o variabilità se non sono state negoziate individualmente.
- Inadempimento del creditore: ad esempio, erogazione parziale del finanziamento rispetto all’importo indicato nel contratto (mutuo solutorio dichiarato inopponibile ai creditori dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5841/2025).
Sollevare queste eccezioni richiede l’analisi tecnica del contratto e delle scritture contabili; lo Studio Monardo si avvale di consulenti finanziari e contabili per individuare le anomalie.
4.4 Accordi stragiudiziali e piani di rientro
Prima di intraprendere un contenzioso, è spesso possibile negoziare un piano di rientro con la banca. Il piano può prevedere la sospensione delle azioni esecutive in cambio di una ristrutturazione del debito, la riduzione degli interessi di mora, la dilazione delle somme dovute o una transazione a saldo e stralcio. Per essere efficace, l’accordo deve essere formalizzato per iscritto e deve contemplare l’espressa rinuncia del creditore a far valere l’eventuale decadenza del termine di rateizzazione in caso di lieve ritardo. È sconsigliato firmare proposte predisposte unilateralmente dalla banca senza una valutazione legale, poiché potrebbero contenere rinunce a diritti o riconoscimenti di debito.
4.5 Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e altre soluzioni
Quando il garante diventa a sua volta insolvente a causa della garanzia prestata (ad esempio perché deve far fronte a più fideiussioni o ha subito pignoramenti), può accedere agli strumenti di composizione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII). Il garante, in quanto consumatore, può presentare un piano attraverso un OCC. Nel piano è possibile proporre la falcidia e la ristrutturazione dei debiti, con pagamenti proporzionati al proprio reddito; la presenza di debiti derivanti da attività d’impresa o da garanzie prestate per imprese può rendere il piano inammissibile , ma vi sono soluzioni alternative come la liquidazione controllata.
- Concordato minore. Riservato a imprenditori minori, professionisti e società agricole. Se il garante è socio o amministratore di un’impresa per cui ha prestato fideiussione, può accedervi presentando una proposta ai creditori da votare in assemblea.
- Liquidazione controllata dei beni. Consente di liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione residua. È adatta ai casi in cui il garante non dispone di un reddito sufficiente a sostenere un piano.
- Esdebitazione del debitore incapiente. Prevista dall’art. 283 CCII, consente al debitore persona fisica privo di beni di ottenere la liberazione integrale dai debiti residui, a condizione che abbia adempiuto agli obblighi di collaborazione, sia meritevole e non abbia commesso atti in frode.
In tutte queste procedure è decisiva l’assistenza di un Gestore della crisi da sovraindebitamento, figura che l’Avv. Monardo ricopre da anni. Egli e il suo team provvedono alla predisposizione della domanda, alla redazione del piano e alla negoziazione con i creditori, massimizzando le possibilità di omologa.
4.6 Rottamazione e definizione agevolata dei debiti fiscali
Se il garante è anche debitore di cartelle esattoriali o avvisi di accertamento, può usufruire degli strumenti di definizione agevolata previsti di volta in volta dal legislatore (come la “rottamazione quater” del 2023 o la definizione agevolata delle liti pendenti). Tali misure consentono di pagare l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora, in un numero di rate predeterminato. Non riguardano direttamente le fideiussioni, ma possono liberare risorse da destinare al piano del consumatore. Lo Studio Monardo monitora tutte le novità normative per proporre la soluzione più vantaggiosa.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti garanti finiscono in difficoltà per aver sottovalutato l’impegno assunto o per aver agito con ritardo. Ecco gli errori più frequenti e i suggerimenti per evitarli:
- Firmare senza leggere. Spesso i moduli di fideiussione sono precompilati dalla banca; il garante li firma senza verificare l’importo massimo, la durata o la presenza del beneficio di escussione. È fondamentale farsi consegnare una copia integrale del contratto e farla analizzare da un professionista prima della firma.
- Assumersi garanzie illimitate. Prestare fideiussioni omnibus senza massimale espone a rischi incalcolabili. Chiedi sempre che sia indicato l’importo massimo garantito.
- Non controllare lo stato del debitore. Prima di fare da garante informati sulla situazione economico‑finanziaria del debitore: un cattivo pagatore o un imprenditore in difficoltà aumentano il rischio di escussione.
- Ignorare le comunicazioni della banca. Non rispondere alle lettere di sollecito significa permettere al creditore di agire indisturbato. Contatta subito un avvocato per valutare la tua posizione.
- Pagare senza riserva. Se decidi di pagare, invia al debitore una raccomandata in cui lo informi dell’intenzione di adempiere. Ciò preserva il diritto di regresso .
- Rinunciare a contestare clausole abusive. Molti garanti non sanno che le clausole a prima richiesta o conformi allo schema ABI possono essere nulle; contestarle può ridurre o annullare l’obbligazione.
- Attendere troppo prima di attivarsi. Molte difese (come l’eccezione di decadenza ex art. 1957) richiedono di essere sollevate tempestivamente. Rivolgiti subito a un avvocato; la tempestività è spesso decisiva.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme fondamentali della fideiussione
| Norma | Contenuto essenziale | Punti chiave |
|---|---|---|
| Art. 1936 c.c. | Definisce la fideiussione come impegno personale del garante per l’adempimento di altrui obbligazione . | Fideiussione accessoria; forma libera; obbligazione personale. |
| Art. 1937 c.c. | Richiede che la volontà del garante sia espressa . | Nessuna forma particolare ma volontà chiara; contratto non tacito. |
| Art. 1938 c.c. | Consente fideiussioni per obbligazioni future/condizionali con indicazione del massimale . | Imprescindibile massimale; evita garanzie illimitate. |
| Art. 1944 c.c. | Fideiussore obbligato solidalmente con il debitore; possibile patto di beneficio di escussione . | Solidarietà; il creditore può chiedere a uno solo. |
| Art. 1945 c.c. | Il garante può opporre le eccezioni del debitore . | Difese su nullità, risoluzione, usura, beneficio di escussione. |
| Art. 1955 c.c. | Estinzione della garanzia se per fatto del creditore il garante perde il diritto di surrogazione . | Rinuncia a ipoteca o pegno libera il garante. |
| Art. 1956 c.c. | Liberazione del garante se il creditore concede nuovo credito senza il suo consenso nonostante l’insolvenza del debitore . | Protezione contro la concessione abusiva del credito. |
| Art. 1957 c.c. | Decadenza se il creditore non propone azione entro sei mesi dalla scadenza . | Termine decadenziale; clausole che lo derogano sono nulle. |
| Art. 69 CCII | Cause ostative al piano del consumatore: esdebitazioni precedenti; colpa grave o frode; divieto per il creditore negligente di opporsi . | Meritevolezza del debitore; responsabilità del creditore nel merito creditizio. |
6.2 Strategie difensive per il garante
| Strategia | Descrizione | Norme/giurisprudenza |
|---|---|---|
| Eccepire la nullità della clausola a prima richiesta | Contestare clausole che eliminano il termine semestrale e impediscono eccezioni, invocando l’art. 33 Codice del consumo. | Cass. 14687/2025, Cass. 20773/2025 |
| Invocare la decadenza ex art. 1957 | Verificare se la banca ha depositato l’istanza entro 6 mesi; in difetto, eccepire la liberazione. | Art. 1957 c.c. ; Trib. Brescia 2022 |
| Far valere il beneficio di escussione | Se pattuito, chiedere che la banca agisca prima sul debitore e indicare i suoi beni. | Art. 1944 c.c. |
| Opporre le eccezioni del debitore | Sollevare vizi del mutuo (usura, anatocismo, nullità), inadempimenti del creditore, prescrizione. | Art. 1945 c.c. |
| Contestare l’intesa ABI | Produrre lo schema ABI e dimostrare l’esistenza di un’intesa restrittiva e del danno. | Cass. e Tribunali; art. 2 L. 287/1990 |
| Invocare l’art. 1956 | Dimostrare concessione abusiva del credito senza consenso con conoscenza della insolvenza. | Cass. 27857/2024 |
| Valutare la procedura di sovraindebitamento | Se il garante è insolvente, presentare un piano del consumatore o altra procedura con l’assistenza di un OCC. | Artt. 65–69 CCII |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Cosa significa fare da garante in una fideiussione? Significa obbligarsi personalmente a pagare il debito di un’altra persona qualora quest’ultima non adempia. L’obbligazione del garante è accessoria ma solidale .
2. Il garante può limitare la propria responsabilità? Sì. È consigliabile indicare un importo massimo garantito (massimale) e prevedere il beneficio di escussione. In questo modo la banca dovrà escutere prima il debitore e il garante non sarà tenuto oltre il massimale.
3. Cosa succede se il contratto di fideiussione prevede il pagamento “a prima richiesta”? Le clausole che eliminano il termine semestrale dell’art. 1957 e impediscono al garante di opporre eccezioni sono considerate vessatorie e nulle . Il garante può contestarle in giudizio e chiedere la riduzione o la nullità della garanzia.
4. La banca deve informare il garante prima di concedere nuovo credito al debitore? Sì. Ai sensi dell’art. 1956 c.c. la banca non può concedere ulteriore credito senza il consenso del garante se conosce l’insolvenza del debitore; in caso contrario, il garante può essere liberato .
5. Quanto tempo ha la banca per chiedere il pagamento al debitore e conservare la garanzia? Deve proporre le sue istanze (ad esempio, un ricorso per decreto ingiuntivo) entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale , proseguendo le azioni con diligenza. Se la garanzia è limitata al termine dell’obbligazione principale, l’istanza va proposta entro due mesi.
6. Se pago come garante posso recuperare quanto versato? Sì. Pagando, il garante subentra nei diritti del creditore (surrogazione) e può agire in regresso contro il debitore. È importante comunicare al debitore l’intenzione di pagare e la data del pagamento .
7. Posso evitare il pignoramento se negozio un piano di rientro? In molti casi sì. È possibile negoziare con la banca una dilazione del debito o un saldo e stralcio, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive. Tuttavia, è consigliabile farlo tramite un avvocato per tutelare i propri diritti.
8. La banca può pignorare il mio stipendio se sono garante? Sì. Una volta ottenuto un titolo esecutivo, la banca può chiedere al giudice il pignoramento di una quota dello stipendio o della pensione. Esistono limiti di legge (non più di un quinto dello stipendio netto) e la possibilità di proporre opposizione se la fideiussione è nulla.
9. Cosa succede se la fideiussione è stata firmata per un debito aziendale? Se il garante è consumatore e la garanzia è stata prestata per un debito imprenditoriale, la fideiussione viene considerata debito “non consumeristico” e non può essere inserita nel piano del consumatore; tuttavia, è possibile accedere ad altre procedure come il concordato minore o la liquidazione controllata .
10. L’inosservanza dell’art. 124‑bis TUB rende nullo il contratto di mutuo? No. La Cassazione ha chiarito che la norma sul merito creditizio è una norma di comportamento; la violazione può comportare responsabilità per danni ma non l’invalidità del contratto .
11. È possibile cancellare la segnalazione in CRIF se il debito è stato estinto? Sì. Se il garante paga o se il piano del consumatore viene omologato, è possibile chiedere la cancellazione della segnalazione negativa. La richiesta deve essere inviata agli istituti di credito e ai sistemi di informazioni creditizie allegando la documentazione attestante l’estinzione.
12. La fideiussione cessa automaticamente alla morte del garante? La morte del fideiussore non estingue la garanzia; gli eredi rispondono nei limiti dell’eredità. È opportuno valutare la rinuncia all’eredità se i debiti superano l’attivo.
13. Se la banca rinuncia alla garanzia ipotecaria sul bene del debitore, il garante è liberato? Sì. Se per fatto del creditore il garante perde la possibilità di surrogarsi nelle garanzie (ipoteche, pegni), la fideiussione si estingue .
14. Posso revocare la fideiussione? Di regola no, trattandosi di un contratto a tempo determinato o fino all’estinzione del debito. Tuttavia, è possibile recedere da una fideiussione per obbligazioni future se è pattuito nel contratto; il recesso produce effetti solo per le obbligazioni future non ancora sorte.
15. Quali sono le alternative se non riesco a pagare come garante? Oltre a contestare la fideiussione, puoi valutare le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) o cercare un accordo stragiudiziale con la banca. In caso di debiti fiscali, puoi aderire alle definizioni agevolate e liberare risorse.
16. Cosa succede se il debitore paga dopo che il garante ha già versato? Il garante che non ha avvisato il debitore prima di pagare non può rivalersi se il debitore paga ugualmente . Per evitare questo rischio, il garante deve sempre comunicare la sua intenzione di pagare.
17. Il garante può essere chiamato a pagare se il contratto di mutuo è nullo? No. La fideiussione è accessoria; se il mutuo è nullo, la garanzia è inefficace. Il garante può sollevare questa eccezione in giudizio .
18. È possibile impugnare un decreto ingiuntivo per vizi della fideiussione? Sì. Il garante può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica e contestare il titolo, sollevando tutte le eccezioni di merito e di diritto.
19. La banca può segnalare il garante alla Centrale dei Rischi prima di ottenere un provvedimento giudiziale? In genere sì: la segnalazione può avvenire dopo il primo sollecito. Tuttavia, se il garante impugna la fideiussione e ottiene la sospensione dell’esecuzione, può chiedere la cancellazione della segnalazione per iscrizione illegittima.
20. Quali vantaggi offre rivolgersi a un avvocato esperto come l’Avv. Monardo? L’Avv. Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, conosce i profili civilistici, bancari e tributari del problema. Può analizzare il contratto, individuare vizi, predisporre ricorsi efficaci, negoziare con le banche e assisterti nelle procedure di sovraindebitamento, aumentando le probabilità di successo.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto di una fideiussione e le conseguenze dell’inadempimento, presentiamo alcune simulazioni basate su casi reali (i dati sono esemplificativi).
8.1 Garanzia di un mutuo con importo limitato
Scenario: Maria firma una fideiussione con importo massimo garantito di 50 000 € a favore del fratello Luca, che ottiene un mutuo di 100 000 €. Dopo cinque anni Luca smette di pagare le rate; il debito residuo è di 70 000 € più interessi. La banca invia a entrambi un sollecito.
Analisi: Poiché l’obbligazione garantita eccede il massimale, Maria risponde solo fino a 50 000 €; la banca dovrà agire nei confronti di Luca per l’eccedenza. Se Luca non paga, la banca potrà ottenere un decreto ingiuntivo e pignorare il conto di Maria fino al massimale. Maria potrà poi rivalersi su Luca grazie alla surrogazione. Se la banca non deposita il ricorso entro sei mesi dalla scadenza delle rate (ad esempio entro il 30 giugno 2026), la garanzia si estingue .
8.2 Fideiussione “a prima richiesta” dichiarata nulla
Scenario: Giovanni firma nel 2010 una fideiussione per 200 000 € a favore di sua moglie imprenditrice. Il testo riproduce lo schema ABI: pagamento a prima richiesta, clausola di reviviscenza e derogazione all’art. 1957. Nel 2023 l’azienda fallisce e la banca chiede a Giovanni di pagare.
Analisi: Giovanni impugna la fideiussione eccependo la nullità delle clausole abusive. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, dimostra che la garanzia aderisce integralmente al modello ABI sanzionato dall’Antitrust e che le clausole violate comportano un significativo squilibrio. Il tribunale accoglie la domanda, dichiara nulle le clausole a prima richiesta e di reviviscenza e, per l’effetto, limita l’obbligazione al termine semestrale ex art. 1957. La banca non aveva depositato istanza entro sei mesi; il giudice dichiara estinta la garanzia.
8.3 Concessione abusiva del credito e liberazione del garante
Scenario: Laura fa da garante per la sua società. Nel 2021 la banca concede alla società un primo finanziamento di 100 000 €; nel 2024, nonostante i bilanci in perdita, concede un secondo finanziamento di 80 000 € senza informare Laura. Nel 2025 la società fallisce e la banca chiede a Laura 180 000 €.
Analisi: Laura ricorre in giudizio invocando l’art. 1956 c.c. e la concessione abusiva del credito. Dimostra che la banca era consapevole della crisi della società (bilanci depositati, segnalazioni in centrale rischi) e non l’ha informata. La Cassazione, seguendo l’ordinanza 27857/2024 , ritiene che la banca abbia violato i doveri di prudenza e correttezza; l’ultimo finanziamento viene escluso dalla garanzia e Laura risponde solo per il primo prestito.
8.4 Garante insolvente e piano del consumatore
Scenario: Paolo, piccolo imprenditore, ha prestato fideiussione per un mutuo chirografario di 70 000 € della sua società. Nel 2025 perde il lavoro e non riesce più a pagare le rate; inoltre, ha cartelle esattoriali per 20 000 €. La banca ottiene un decreto ingiuntivo contro Paolo.
Analisi: Paolo si rivolge all’Avv. Monardo. Poiché il debito garantito deriva da un’attività imprenditoriale, non può accedere al piano del consumatore per quella sola fideiussione , ma può presentare un concordato minore: propone ai creditori la vendita di un immobile di famiglia (valore 120 000 €) e il pagamento dilazionato della residua somma. Per i debiti fiscali beneficia della definizione agevolata. Il tribunale omologa il concordato; la banca riceve una somma inferiore al credito nominale, ma accetta per evitare la liquidazione giudiziale.
Conclusione
La fideiussione è uno strumento diffuso ma insidioso: può coinvolgere il garante nel fallimento economico del debitore, fino a mettere a rischio il suo patrimonio e la sua stabilità familiare. Come abbiamo visto, però, l’ordinamento italiano offre numerosi rimedi per difendere il garante: dalla possibilità di opporre tutte le eccezioni del debitore , alla nullità delle clausole abusive , alla liberazione per concessione abusiva del credito , fino alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore . La giurisprudenza più recente valorizza l’equilibrio contrattuale e la tutela dei consumatori, sancendo la nullità delle fideiussioni a prima richiesta e ribadendo l’obbligo delle banche di agire tempestivamente.
Affrontare una richiesta di pagamento come garante richiede rapidità, competenza e una strategia su misura. Rivolgersi a un avvocato specializzato sin dal primo sollecito consente di salvaguardare i propri diritti, individuare eventuali vizi della fideiussione e valutare le soluzioni più efficaci, tra negoziazione, contenzioso e procedure di composizione della crisi. Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, grazie all’esperienza maturata in ambito bancario e tributario e alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, è in grado di assisterti in ogni fase: dall’analisi del contratto alle opposizioni giudiziali, dai piani di rientro agli accordi con i creditori, fino alla presentazione del piano del consumatore o del concordato minore.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.