Minaccia di azione legale da parte di un fornitore: come comportarsi

Introduzione

Quando un fornitore o un professionista minaccia di trascinare un cliente in tribunale per un presunto mancato pagamento l’effetto è spesso destabilizzante. Molti imprenditori, professionisti e privati reagiscono d’impulso: alcuni pagano quanto richiesto pur non dovendo nulla, altri ignorano la minaccia, altri ancora cadono nella trappola di firmare accordi sfavorevoli o di affidarsi a sedicenti mediatori. Affrontare correttamente una minaccia di azione legale richiede invece lucidità, conoscenza delle norme e il supporto di professionisti competenti. È un tema attuale in un contesto economico segnato da crisi, inflazione e difficoltà di liquidità: le imprese non sempre riescono a saldare puntualmente le fatture, mentre i fornitori cercano di recuperare crediti spesso facendo leva su strumenti giudiziari.

Perché è importante conoscere la procedura

Le conseguenze di una minaccia di azione giudiziaria possono essere molto gravi. Dopo un sollecito di pagamento o “messa in mora” il creditore può infatti presentare al giudice una domanda per ottenere un decreto ingiuntivo (la cosiddetta procedura monitoria), che consente l’emissione di un titolo esecutivo senza contraddittorio. A questo può seguire l’atto di precetto che, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., impone al debitore di adempiere entro un termine di almeno dieci giorni, anticipando l’avvio dell’esecuzione forzata . Se il debito non viene saldato o non vi è un’opposizione fondata, il creditore può procedere con pignoramento di beni, crediti, stipendi o immobili. Oltre alla procedura civile esistono profili penali: in alcuni casi la minaccia di azione giudiziaria potrebbe costituire estorsione, mentre in altri è l’esercizio legittimo di un diritto.

Capire cosa prevede la legge, quali sono i termini per difendersi e quali strumenti alternativi (rateizzazioni, definizioni agevolate, sovraindebitamento) sono disponibili è dunque essenziale per non compiere errori irreversibili. In questa guida, aggiornata a novembre 2025, analizzeremo norme e giurisprudenza recenti, offrendo un quadro completo delle opzioni a disposizione del debitore.

La competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie all’esperienza maturata in ambito civile e tributario, lo studio dell’Avv. Monardo è in grado di:

  • analizzare gli atti ricevuti (solleciti, decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti);
  • verificare la legittimità delle richieste e dei titoli esecutivi;
  • proporre ricorsi e opposizioni per contestare debiti ingiusti o vizi di forma;
  • ottenere sospensioni dell’esecuzione quando ricorrono i presupposti;
  • avviare trattative stragiudiziali con il creditore per ridurre l’importo o rateizzare il debito;
  • predisporre piani di rientro sostenibili, accordi di ristrutturazione o piani del consumatore;
  • attivare procedure giudiziali e alternative (sovraindebitamento, negoziazione assistita, mediazione, definizioni agevolate).

Se hai ricevuto un atto o una minaccia di azione legale da un fornitore, non agire da solo: affidati a professionisti che sanno come tutelare i tuoi diritti.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Questa sezione offre un panorama completo delle norme e delle decisioni giurisprudenziali che regolano la minaccia di azioni legali da parte di fornitori e, più in generale, il recupero crediti. Conoscere questi riferimenti permette di valutare se la pretesa del creditore è legittima, quali sono i suoi limiti e quali contromisure il debitore può adottare.

Messa in mora e requisiti legali

La procedura di recupero crediti inizia quasi sempre con la messa in mora: si tratta di un atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine. L’art. 1219 c.c. stabilisce che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta scritta di adempiere e da quel momento “diventa esigibile” l’obbligazione. Le fonti normative e giurisprudenziali chiariscono alcuni elementi fondamentali:

  • Forma scritta e contenuti essenziali: per essere valida la messa in mora deve essere redatta per iscritto e contenere l’indicazione precisa delle parti, la descrizione del credito e un termine per il pagamento. Un approfondimento del portale ilDiritto sottolinea che l’atto deve essere firmato dal creditore o dal suo avvocato e recapitato tramite posta raccomandata o PEC . La Cassazione ha confermato che anche una semplice lettera può costituire messa in mora e interrompere la prescrizione .
  • Conseguenze dell’omessa firma o di vizi formali: la Suprema Corte, con la sentenza n. 2335/2024, ha ribadito che la mancanza della firma del creditore rende inefficace la messa in mora . Pertanto, se un fornitore invia un sollecito anonimo o proveniente da soggetto non legittimato, esso può essere contestato.
  • Termini di pagamento: la messa in mora solitamente concede al debitore 15 giorni per adempiere; scaduto il termine, il creditore può procedere con la fase monitoria (decreto ingiuntivo).
  • Interruzione della prescrizione: l’art. 2943 c.c. prevede che la prescrizione è interrotta dalla costituzione in mora. La giurisprudenza (Cass. n. 18631/2021) ha affermato che anche una raccomandata semplice può interrompere la prescrizione .

Rilievo pratico: se ricevi una messa in mora verifica la sua regolarità (firma, importo, termini) e, se necessario, rispondi per iscritto contestando il credito. Ignorare la messa in mora consente al creditore di attivare le successive fasi esecutive.

Decreto ingiuntivo: natura e condizioni

Se il debitore non paga, il fornitore può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo: è un provvedimento con cui il tribunale ordina al debitore di pagare una somma determinata entro 40 giorni. I riferimenti normativi principali sono gli artt. 633 e seguenti c.p.c. Secondo l’art. 633 c.p.c., il giudice può emettere decreto ingiuntivo quando il credito riguarda somme di denaro, cose fungibili o restituzione di beni mobili, a condizione che il creditore fornisca prova scritta del diritto . La prova può consistere in contratti, fatture firmate, estratti autentici dei libri contabili o altri documenti; la norma prevede che anche scritture provenienti da terzi possano costituire prova sufficiente .

Il decreto ingiuntivo è notificato al debitore, che ha 40 giorni per proporre opposizione e difendersi contestando il credito, la competenza del giudice, la prescrizione o la nullità del titolo. Trascorso inutilmente il termine, il decreto diventa esecutivo e il creditore può richiedere l’atto di precetto.

Atto di precetto: forma, requisiti e decadenza

L’atto di precetto è il passaggio immediatamente precedente l’esecuzione forzata. L’art. 480 c.p.c. stabilisce che il creditore, munito di titolo esecutivo, intima al debitore di adempiere nel termine di almeno dieci giorni, avvertendolo che, in mancanza, si procederà all’esecuzione . Il precetto deve essere notificato personalmente e deve contenere:

  • l’indicazione delle parti e del titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo, sentenza, cambiale);
  • la trascrizione integrale del titolo o l’indicazione dell’importo dovuto;
  • l’avvertimento che il debitore può ricorrere a procedure di composizione della crisi (art. 480 c.p.c., come modificato dalla riforma Cartabia);
  • la dichiarazione di residenza o domicilio del creditore; la mancanza di questa indicazione consente al debitore di proporre opposizione presso il luogo di notifica ;
  • la firma del creditore o del suo avvocato.

Il precetto perde efficacia se non si procede all’esecuzione entro 90 giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.); decorso tale termine, il creditore deve notificare un nuovo precetto. Inoltre l’art. 482 c.p.c. prevede che l’esecuzione non può iniziare prima di decorsi dieci giorni dalla notificazione del precetto, salvo che il giudice autorizzi l’esecuzione immediata per giusti motivi.

Un precetto viziato (es. notificato senza titolo valido, con importo errato o senza indicazione del domicilio) può essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notificazione.

Dal precetto al pignoramento: pignoramento e vendita

Se il debitore non adempie al precetto né propone opposizione, il creditore può iniziare l’esecuzione forzata. L’art. 491 c.p.c. stabilisce che l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento . Il pignoramento consiste nel vincolare i beni del debitore (mobiliare, immobiliare o crediti) per soddisfare il creditore. La notifica del pignoramento blocca la disponibilità dei beni pignorati e produce altri effetti: la sospensione della prescrizione e l’inefficacia degli atti dispositivi successivi. Qualora il pignoramento sia irregolare o il titolo sia nullo, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi chiedendo la sospensione ex art. 624 c.p.c.

La responsabilità patrimoniale universale del debitore

L’art. 2740 c.c. sancisce il principio fondamentale della responsabilità patrimoniale universale: il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri . Le limitazioni a tale responsabilità sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge . Ciò significa che, salvo eccezioni specifiche, il creditore può aggredire qualsiasi bene del debitore per soddisfarsi; tuttavia esistono beni impignorabili (es. strumenti di lavoro indispensabili, stipendi entro determinati limiti, beni necessari alla vita dignitosa) che sono esclusi dall’aggressione in virtù di norme speciali (art. 515-545 c.p.c.).

Profili penali: minaccia, estorsione ed esercizio arbitrario

Non tutte le minacce di azione legale sono lecite. La minaccia è disciplinata dall’art. 612 c.p. e punisce chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno con la multa fino a 1.032 euro; se la minaccia è grave, la pena può arrivare fino a un anno di reclusione . La norma richiede che il danno prospettato sia ingiusto: avvisare che si avvierà una causa per tutelare un credito legittimo non è minaccia, mentre minacciare un’azione infondata o sproporzionata può integrare il reato.

L’estorsione è disciplinata dall’art. 629 c.p., che punisce con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro chi, mediante violenza o minaccia, costringe qualcuno a fare o ad omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno . La minaccia di azioni giudiziarie può diventare estorsiva quando è strumentale a ottenere somme non dovute o sproporzionate. La Cassazione, con la sentenza n. 33526/2023, ha chiarito che l’elemento determinante per configurare l’estorsione è la consapevolezza di pretendere somme indebite e di usare la minaccia dell’azione legale per ottenere un profitto ingiusto . Una successiva pronuncia (Cass. n. 50652/2023) ha escluso l’estorsione quando il creditore esercita realmente il proprio diritto rivolgendosi al giudice, poiché l’intervento del giudice elimina la natura coercitiva della minaccia . In sintesi, minacciare un’azione legale per riscuotere un debito fondato non costituisce reato, ma la minaccia diviene punibile se serve a ottenere somme non dovute.

Un’altra fattispecie penalmente rilevante è l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia (art. 393 c.p.). La norma punisce chi, potendo ricorrere al giudice, “si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia” . Anche qui la tutela è la libertà morale del soggetto minacciato e la regolarità del processo: se il creditore ricorre alle vie di fatto per far valere un proprio presunto diritto, integra reato. La sanzione è la reclusione fino a un anno; la pena aumenta se sono usate armi .

Giurisprudenza recente sulle minacce di azioni giudiziarie

Le corti italiane hanno affrontato in più occasioni casi di minaccia di azione giudiziaria da parte di fornitori o professionisti:

  • Cass. n. 33526/2023: la Corte ha stabilito che minacciare di agire giudizialmente per recuperare un credito ingiustamente preteso o sproporzionato può integrare il reato di estorsione . L’elemento soggettivo è la consapevolezza della pretestuosità della richiesta e l’uso strumentale del sistema giudiziario per ottenere un profitto ingiusto .
  • Cass. n. 50652/2023: la minaccia non integra estorsione se il creditore esercita effettivamente il suo diritto dinanzi al giudice. L’intervento del giudice rompe il nesso coercitivo e rende l’azione legittima .
  • Cass. n. 18631/2021 e n. 2335/2024: le sentenze ribadiscono che la messa in mora deve essere firmata e che basta una lettera raccomandata per interrompere la prescrizione .
  • Cass. n. 9549/2025 (Sez. I Civile): in tema di sovraindebitamento, la Corte ha chiarito che la moratoria di cui all’art. 8, comma 4, della Legge 3/2012 e all’art. 67, comma 4, del Codice della crisi ha natura di termine iniziale, non finale. Il dies a quo è la data di omologazione del piano del consumatore; da quel momento il debitore deve iniziare a pagare i creditori privilegiati entro un anno (oggi due anni nel CCII), ma non necessariamente completare il pagamento . Questa interpretazione consente una maggiore flessibilità nei piani di ristrutturazione.
  • Cass. ord. n. 25576/2025: la Corte ha confermato che la definizione agevolata di un carico (rottamazione) estingue il processo tributario solo per l’importo definito; la controversia prosegue per le somme residue, come gli interessi, confermando la circolare 2/2017 dell’Agenzia delle Entrate .

Questi orientamenti offrono linee guida importanti per valutare quando una minaccia è lecita e quando, al contrario, può essere contrastata anche in sede penale.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la minaccia e quali sono i termini

Conoscere l’iter del recupero crediti è fondamentale per non farsi cogliere impreparati. Di seguito descriviamo le fasi successive alla minaccia di azione legale, i termini entro cui agire e i diritti del debitore.

1. Ricezione del sollecito o messa in mora

La prima comunicazione del creditore è di solito un sollecito di pagamento o una messa in mora. Come visto, deve essere scritta, contenere tutti gli elementi del credito e concedere un termine congruo (generalmente 15 giorni). Dal momento della ricezione decorrono tre conseguenze:

  1. Interruzione della prescrizione: la messa in mora interrompe il corso della prescrizione .
  2. Onere di contestazione: se il debitore ritiene infondata la pretesa, deve contestarla per iscritto, chiedendo eventualmente la prova del credito.
  3. Possibilità di pagare o negoziare: entro il termine indicato, il debitore può saldare il dovuto, richiedere una rateizzazione o formulare una proposta transattiva.

2. Decreto ingiuntivo: notifica e opposizione

Se non c’è accordo o pagamento, il creditore può depositare ricorso per decreto ingiuntivo presso il giudice competente. Il giudice emette un provvedimento che, dopo la notifica, intima al debitore di pagare entro 40 giorni. Il decreto deve essere notificato unitamente alla copia del ricorso e degli allegati che costituiscono la prova scritta. Il debitore può:

  • Pagarlo integralmente per evitare ulteriori spese;
  • Opporsi entro 40 giorni, instaurando un giudizio di cognizione in cui contestare il credito, eccepire la prescrizione, la nullità del titolo o la carenza di prova.

L’opposizione sospende l’efficacia esecutiva del decreto, ma il creditore può chiedere al giudice la provvisoria esecuzione qualora la documentazione appaia idonea. Se il debitore non si oppone o l’opposizione è respinta, il decreto diventa titolo esecutivo definitivo.

3. Atto di precetto: termini per pagare ed eventuale opposizione

Ottenuto il titolo definitivo (decreto non opposto o sentenza), il creditore notifica l’atto di precetto, che costituisce l’ultima diffida prima dell’esecuzione forzata. Il precetto deve concedere almeno 10 giorni per pagare ; in caso di titolo cambiario (assegno, cambiale) il termine può essere ridotto. Se il debitore paga entro il termine, le spese di precetto restano a suo carico. Se non paga, il creditore può iniziare l’esecuzione dopo i 10 giorni e non oltre 90 giorni .

Il debitore può proporre opposizione al precetto nei seguenti casi:

  • Vizi formali: mancanza della firma, della dichiarazione di domicilio del creditore o dell’indicazione del titolo .
  • Pignorabilità dei beni indicati: se il creditore minaccia il pignoramento di beni impignorabili (es. strumenti di lavoro, pensioni entro certi limiti).
  • Sopravvenuta estinzione del credito: ad esempio per prescrizione, pagamento già avvenuto, compensazione o remissione.

L’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica del precetto e consente di chiedere la sospensione dell’esecuzione.

4. Pignoramento e vendita dei beni

Trascorsi almeno 10 giorni dal precetto, se il debitore non ha pagato o non è stata disposta la sospensione, il creditore può procedere al pignoramento. L’espropriazione forzata inizia con la notifica dell’atto di pignoramento ; da quel momento:

  • i beni pignorati diventano indisponibili (non possono essere venduti o donati);
  • il debitore può comunque continuare a usarli fino alla vendita;
  • è possibile proporre opposizione all’esecuzione per far valere vizi del titolo o cause di nullità;
  • se il creditore pignora crediti presso terzi (es. stipendi), il datore di lavoro deve versare la quota pignorata direttamente al creditore.

L’esecuzione può sfociare nella vendita all’asta dei beni pignorati o nell’assegnazione dei crediti al creditore. Anche in questa fase il debitore può negoziare un accordo per sospendere o estinguere l’esecuzione.

5. Possibili procedure parallele e rimedi

Durante tutte le fasi descritte, il debitore può avvalersi di strumenti legali per alleggerire la posizione o risolvere definitivamente la crisi:

  1. Transazione e accordo stragiudiziale: in qualsiasi momento è possibile concordare con il creditore una somma ridotta o una dilazione.
  2. Mediazione civile e negoziazione assistita: per alcune materie (es. condominio, locazioni, contratti bancari) la legge richiede un tentativo obbligatorio di mediazione. Anche la negoziazione assistita (art. 3 D.L. 132/2014) permette di trovare un accordo con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
  3. Conciliazione giudiziale: durante il giudizio di opposizione il giudice può invitare le parti a conciliare.
  4. Procedure concorsuali e di sovraindebitamento: se il debitore è in gravi difficoltà può accedere alle procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) previste dal Codice della crisi e dal D.Lgs. 14/2019.
  5. Definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle): per i debiti tributari iscritti a ruolo esistono periodicamente misure di definizione agevolata (rottamazione) che consentono di pagare solo il capitale con sconto su sanzioni e interessi.

Difese e strategie legali per il debitore

Nelle controversie con fornitori o professionisti è indispensabile assumere un atteggiamento proattivo: non lasciarsi intimidire ma nemmeno sottovalutare la portata degli atti ricevuti. Le principali strategie difensive sono illustrate di seguito.

Contestare tempestivamente la messa in mora

Se il fornitore invia un sollecito o una diffida di pagamento, è opportuno verificare l’esistenza e l’ammontare del debito. Molto spesso le fatture contestate riguardano prestazioni mai eseguite, lavori difformi o prezzi diversi da quelli concordati. Il debitore deve:

  1. Richiedere la documentazione che dimostra il credito (contratto, ordini, DDT, fatture);
  2. Esaminare la regolarità della messa in mora: firma, indicazione del termine, importo corretto ;
  3. Rispondere per iscritto contestando gli addebiti e precisando eventuali difetti del servizio o difformità;
  4. Proporre una soluzione se il debito è solo parzialmente dovuto (es. pagare la parte non contestata, chiedere la compensazione con un controcredito, formulare un’offerta transattiva).

Una risposta tempestiva dimostra la volontà di cooperare e impedisce al creditore di sostenere che il debitore è inadempiente o ha riconosciuto implicitamente il debito.

Opporsi al decreto ingiuntivo con motivi specifici

L’opposizione a decreto ingiuntivo è l’unico modo per impedire che un provvedimento sommario diventi titolo esecutivo. È necessario depositare atto di citazione in opposizione entro 40 giorni dalla notifica e indicare i motivi di contestazione. Alcune eccezioni tipiche sono:

  • Inesistenza del credito o mancanza di prova scritta: se il fornitore non dispone di contratti o documenti sottoscritti, il decreto ingiuntivo può essere revocato .
  • Eccezione di prescrizione: se il credito è prescritto (5 anni per prestazioni professionali, 10 anni per contratti), l’azione è improponibile.
  • Clausole vessatorie: nei contratti con consumatori, clausole che impongono penali sproporzionate possono essere dichiarate nulle.
  • Compensazione: se il debitore è a sua volta creditore del fornitore.
  • Incompetenza territoriale del giudice: si può eccepire la competenza del foro del debitore se contrattualmente non indicato diversamente.
  • Nullità della procura o della firma: se l’atto introduttivo è firmato da soggetto privo di poteri.

Presentare un’opposizione generica o tardiva è inefficace; perciò è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato.

Impugnare il precetto e chiedere la sospensione dell’esecuzione

L’atto di precetto può essere attaccato per vizi formali (mancanza di indicazioni obbligatorie, omessa domiciliazione), sostanziali (crediti estinti, importi errati) o perché il titolo esecutivo è nullo. L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notifica e può contenere:

  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali del precetto o del pignoramento;
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare l’esistenza del diritto del creditore.

Unitamente all’opposizione il debitore può chiedere la sospensione della procedura (art. 624 c.p.c.) dimostrando che il credito è contestato e che l’esecuzione gli arrecherebbe un danno grave e irreparabile. Il giudice valuta la fondatezza delle doglianze e può sospendere l’efficacia del precetto o del pignoramento fino alla decisione sull’opposizione.

Denunciare abusi o estorsioni

Se il creditore utilizza minacce sproporzionate, linguaggi intimidatori, pressioni telefoniche o visite a domicilio non concordate, può integrare gli estremi di violenza privata o estorsione. In tali casi è opportuno:

  1. Conservare tutte le prove: registrazioni telefoniche, email, messaggi, nomi dei testimoni;
  2. Denunciare l’accaduto alle autorità (Carabinieri, Polizia) e al proprio avvocato;
  3. Valutare con il legale se la condotta integra il delitto di estorsione (art. 629 c.p.) o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.).

Le recenti sentenze hanno stabilito che la minaccia di azioni giudiziarie diventa estorsiva quando mira a ottenere somme ingiuste ; il debitore, quindi, non deve cedere a pretese infondate ma denunciare gli abusi.

Negoziare e transigere il debito

Spesso il credito vantato dal fornitore è legittimo ma il debitore non può pagarlo in un’unica soluzione. In questi casi la transazione stragiudiziale o la negoziazione assistita sono strumenti preziosi per trovare un accordo senza arrivare all’esecuzione forzata. Il legale può:

  • verificare se le penali o gli interessi richiesti sono conformi alla legge;
  • proporre un piano di rientro a rate, tenendo conto della capacità finanziaria del cliente;
  • negoziare la riduzione dell’importo in cambio di un pagamento immediato;
  • inserire clausole che prevedano la rinuncia alle azioni esecutive da parte del creditore.

Un accordo stragiudiziale consente di risparmiare spese legali e di mantenere un rapporto commerciale positivo. Tuttavia, è essenziale che l’intesa sia formalizzata per iscritto e contenga la dichiarazione del creditore che, ricevuto il pagamento concordato, non pretenderà ulteriori somme.

Accedere alle procedure di sovraindebitamento

Chi si trova in una situazione di indebitamento non sostenibile può ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) e dalla Legge 3/2012. Queste procedure consentono di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale o una liquidazione controllata, con la possibilità di ottenere l’esdebitazione finale. Le principali forme sono:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Il debitore, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), prepara un piano indicando come intende pagare i creditori. Non è richiesta l’approvazione dei creditori; il giudice omologa il piano solo se ritiene meritevole il debitore e fattibile la proposta . Con l’omologazione il piano diventa vincolante per tutti e, se eseguito, comporta l’esdebitazione.
  2. Concordato minore: destinato a imprenditori individuali e professionisti non fallibili. Il debitore propone ai creditori un accordo di ristrutturazione che richiede la maggioranza dei consensi (50% dei crediti) e l’omologazione del giudice. La recente riforma (D.Lgs. 136/2024) ha adeguato la disciplina al diritto europeo e ha previsto una moratoria di due anni per i creditori privilegiati .
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: alternativa per chi non può proporre un piano. Tutti i beni del debitore vengono liquidati sotto la supervisione di un liquidatore e il ricavato è distribuito ai creditori. È possibile ottenere l’esdebitazione totale dopo tre anni, anche per l’incapiente (debitore privo di patrimonio), grazie alla esdebitazione dell’incapiente introdotta dalla Legge 176/2020 e confluita nell’art. 283 CCII .
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: permette alla persona fisica senza patrimonio né redditi di essere liberata dai debiti senza pagare nulla, mettendo però a disposizione eventuali utilità sopravvenute nei quattro anni successivi . È uno strumento destinato a chi non può offrire alcun pagamento ma vuole ripartire.

Per accedere alle procedure è necessario non essere soggetti a fallimento (impresa di ridotte dimensioni) e non aver commesso frodi. La normativa vigente è contenuta negli artt. 65‑83 CCII per piani e concordati e negli artt. 268‑283 CCII per la liquidazione . Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024 hanno armonizzato il sistema, ampliando i soggetti ammissibili e introducendo la figura dell’esperto negoziatore della crisi (DL 118/2021) per le imprese.

Richiedere la rateizzazione o la definizione agevolata dei debiti fiscali

Se il debito deriva da imposte o contributi iscritti a ruolo, è possibile ottenere la rateizzazione presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La disciplina è contenuta nell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 e, a seguito del D.Lgs. 110/2024, ha subito rilevanti modifiche per il periodo 2025‑2030. In particolare:

  • Per le istanze presentate nel biennio 2025‑2026, il numero massimo di rate “ordinarie” su semplice richiesta è stato elevato da 72 a 84 rate (7 anni), con aumenti progressivi a 96 rate (8 anni) per il 2027‑2028 e 108 rate (9 anni) dal 2029 . L’obiettivo è rendere più sostenibile il pagamento dilazionato fino a 120 mila euro.
  • La soglia di importo per accedere alla procedura semplificata è fissata a 120 mila euro; sotto questa soglia è sufficiente una semplice autodichiarazione di temporanea difficoltà . Oltre 120 mila euro è necessario documentare la propria situazione economica.
  • È previsto un simulatore online e sono stati introdotti indici economici (ISEE, indice di liquidità) per calibrare il numero di rate .
  • Per importi sotto soglia, presentando la documentazione si possono ottenere piani estesi fino a 120 rate (10 anni), secondo lo schema progressivo: 85‑120 rate per il 2025‑26, 97‑120 rate per il 2027‑28 e 109‑120 dal 2029 .
  • È stato ridotto il tasso di interesse di dilazione al 2,5% annuo dal 2025, e sono state introdotte semplificazioni (richieste online, possibilità di ottenere una nuova rateizzazione anche dopo decadenza) .

Oltre alla rateizzazione, il legislatore ha varato periodicamente misure di definizione agevolata (cd. rottamazione). L’ultima definizione strutturata è la rottamazione quater (L. 197/2022 e D.L. 34/2023), che consente di pagare solo il capitale eliminando sanzioni e interessi per i carichi affidati fino al 30 giugno 2022. Per il 2025 è allo studio una rottamazione quinquies, prevista dal DDL 1375 esaminato dal Senato, che introdurrebbe:

  • un piano di 120 rate mensili (10 anni), con prima rata al 31 luglio 2025 ;
  • nessuna rata iniziale elevata e decadenza solo se non si pagano otto rate anche non consecutive ;
  • estinzione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando solo il capitale e le spese di notifica ;
  • possibilità per regioni ed enti locali di prevedere proprie definizioni agevolate .

Le definizioni agevolate sono soggette a frequenti modifiche legislative; occorre verificare i bandi e le scadenze pubblicate dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

Ricorrere alla negoziazione assistita e alla composizione negoziata della crisi

Per le imprese in difficoltà la negotiated crisis settlement (composizione negoziata) introdotta dal DL 118/2021 rappresenta una via alternativa alla procedura concorsuale: consente di avviare un percorso di risanamento guidato da un esperto nominato dalla Camera di commercio. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere l’imprenditore nella predisposizione del piano di risanamento, nella trattativa con i creditori e nell’eventuale omologazione presso il tribunale.

Strumenti alternativi: piani del consumatore, concordati minori, liquidazione controllata e rateizzazioni — Tabelle riepilogative

Per rendere più chiaro il ventaglio di opzioni a disposizione di chi subisce la minaccia di un’azione legale, si riportano di seguito alcune tabelle riepilogative con i principali strumenti difensivi e le loro caratteristiche. Le tabelle sono sintetiche e contengono solo parole chiave; le spiegazioni dettagliate sono nel testo.

Tabella 1 – Termini essenziali nel recupero crediti

Fase/AttoTermine/DescrizioneRiferimento normativo
Messa in moraLettera scritta con indicazione del credito e termine di pagamento (15 giorni abituali); interrompe la prescrizioneArt. 1219 c.c.; Cass. 18631/2021
Opposizione a decreto ingiuntivo40 giorni dalla notifica per contestare il credito e bloccare l’esecutivitàArtt. 641‑645 c.p.c.
Atto di precettoIntimazione a pagare entro almeno 10 giorni; diventa inefficace dopo 90 giorni se non seguito da esecuzioneArt. 480‑481 c.p.c.
Opposizione al precetto20 giorni dalla notifica; consente di sospendere l’esecuzioneArtt. 615 e 617 c.p.c.
PignoramentoPuò essere avviato trascorsi 10 giorni dal precetto; apre la fase esecutivaArtt. 491 ss. c.p.c.
Rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/73Fino a 84 rate per richieste 2025‑26; 96 rate per 2027‑28; 108 rate dal 2029 ; possibile estensione a 120 rate con documentazioneArt. 19 D.P.R. 602/1973 (mod. D.Lgs. 110/2024)
Moratoria privilegiatiNei piani del consumatore il pagamento dei crediti privilegiati deve iniziare entro 1 anno (ora 2 anni) dall’omologazioneArt. 8 L. 3/2012; Art. 67 CCII

Tabella 2 – Strumenti alternativi per risolvere la crisi

StrumentoDestinatariCaratteristiche principaliVantaggi
Piano di ristrutturazione del consumatorePersone fisiche non imprenditriciProposta di pagamento parziale senza necessità di approvazione dei creditori; omologata dal giudiceBlocca azioni esecutive; esdebitazione finale
Concordato minoreImprenditori e professionisti non fallibiliRichiede consenso dei creditori (50%); controllato dal tribunale; prevede moratoria privilegiati fino a 2 anniRistruttura i debiti aziendali; protegge il patrimonio
Liquidazione controllataDebitori non fallibili con patrimonio insufficienteLiquidazione dei beni sotto controllo giudiziale; esdebitazione dopo 3 anniCancella i debiti insoddisfatti; consente di ripartire
Esdebitazione dell’incapientePersone fisiche senza beni o redditiConsente l’esdebitazione senza alcun pagamento, con obbligo di cedere utilità future nei 4 anniOffre una seconda opportunità a chi non può pagare
Composizione negoziata (DL 118/2021)Imprese in crisiPercorso di risanamento assistito da esperto; trattativa con creditoriEvita il fallimento; tutela la continuità aziendale
Rateizzazione fiscaleDebitori fiscali (persone fisiche e imprese)Pagamento dilazionato fino a 84–120 rate; riduzione interessiEvita pignoramenti; permette il rientro graduale
Definizione agevolata (rottamazione)Debitori iscritti a ruoloPaga solo capitale e spese, sconto su sanzioni e interessi; 120 rate nel DDL rottamazione quinquiesRiduce l’onere complessivo; blocca le azioni esecutive

Domande frequenti (FAQ)

Questa sezione raccoglie le domande più comuni che imprenditori, professionisti e privati rivolgono allo studio legale in caso di minaccia di azione legale. Le risposte sono di carattere generale e non sostituiscono una consulenza personalizzata.

  1. Cos’è la messa in mora e cosa succede se non rispondo?
    La messa in mora è una diffida scritta con cui il creditore chiede il pagamento entro un termine. Interrompe la prescrizione e consente al creditore di avviare il decreto ingiuntivo. Ignorarla espone al rischio che il giudice emetta un titolo esecutivo senza contraddittorio.
  2. La messa in mora deve essere firmata?
    Sì. La Cassazione ha ribadito che la messa in mora deve essere firmata dal creditore o dal suo avvocato; la mancanza della firma la rende inefficace .
  3. Posso pagare solo una parte del debito per interrompere l’azione?
    Il pagamento parziale può costituire riconoscimento del debito e non sempre arresta la procedura. È preferibile concordare formalmente un piano di rientro o contestare l’importo. Pagare a caso potrebbe essere interpretato come ammissione.
  4. Cosa posso fare se il decreto ingiuntivo non mi viene notificato?
    L’assenza di notifica rende il titolo inesistente nei tuoi confronti. Se vieni a sapere informalmente dell’esistenza di un decreto, è consigliabile effettuare visura presso la cancelleria e, se non notificato, depositare un ricorso per accertarne la nullità.
  5. Quanto tempo ho per oppormi a un decreto ingiuntivo?
    40 giorni dalla notifica. Se l’atto è notificato oltre confine o in periodi festivi, il termine può subire sospensioni. L’opposizione sospende l’esecutività salvo provvisoria esecuzione.
  6. Quali sono i costi di un’opposizione?
    Variano in base al valore della causa. Oltre al contributo unificato ci sono le spese legali. Talvolta, se l’opposizione è fondata, il giudice può condannare il creditore alle spese.
  7. Il precetto può essere impugnato?
    Sì. Puoi proporre opposizione agli atti esecutivi per vizi formali (mancanza di requisiti obbligatori) o opposizione all’esecuzione se il credito non esiste. Il termine è 20 giorni dalla notifica.
  8. Dopo quanto tempo dal precetto il creditore può pignorare?
    Trascorsi almeno 10 giorni e non oltre 90 giorni . Se decorsi 90 giorni il pignoramento non è stato avviato, è necessario notificare un nuovo precetto.
  9. Cosa succede se il pignoramento riguarda il mio stipendio o la pensione?
    La legge prevede limiti alla pignorabilità: in generale può essere trattenuto un quinto dello stipendio o della pensione, salvo minimi vitali. Borse di studio, assegni di famiglia e pensioni minime sono parzialmente impignorabili.
  10. La minaccia di un’azione legale è sempre lecita?
    Dipende. Se il creditore minaccia di rivolgersi al giudice per tutelare un diritto legittimo non commette reato. Diventa illecito quando la minaccia mira a ottenere un profitto ingiusto, come somme non dovute .
  11. Il fornitore può recarsi di persona a casa mia o in azienda per sollecitare il pagamento?
    No. Può inviare lettere o incaricare un’agenzia di recupero nel rispetto della privacy. Visite intimidatorie possono integrare reati come violenza privata o stalking.
  12. Posso registrare le telefonate del creditore che mi minaccia?
    Le registrazioni effettuate dal soggetto presente alla conversazione sono lecite e possono costituire prova in giudizio di eventuali minacce o estorsioni.
  13. Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
    Le persone fisiche, professionisti, start‑up e imprenditori non fallibili (ossia sotto certe soglie di ricavi) che si trovano in stato di sovraindebitamento e sono meritevoli . Restano escluse le grandi imprese e chi ha beneficiato due volte dell’esdebitazione negli ultimi 5 anni .
  14. La moratoria sui crediti privilegiati del piano del consumatore è definitiva?
    No. La Cassazione ha chiarito che il termine di un anno (ora due anni) previsto per iniziare a pagare i creditori privilegiati è un termine iniziale; dopo la scadenza è comunque necessario corrispondere le rate concordate .
  15. Posso accedere alla rateizzazione se ho già un piano decaduto?
    Dal 2025, grazie al D.Lgs. 110/2024, è possibile ottenere una nuova rateizzazione anche se si è decaduti da un piano precedente, senza dover prima saldare tutte le rate scadute .
  16. La rottamazione cancella anche le sanzioni penali?
    No. Le definizioni agevolate riguardano solo le somme iscritte a ruolo (tasse, contributi, multe). Gli eventuali reati tributari restano perseguibili.
  17. Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?
    La decadenza avviene se non si pagano cinque rate non consecutive per le dilazioni ordinarie o otto rate per alcune definizioni agevolate. Dopo la decadenza si perde il beneficio e riprendono le azioni di riscossione.
  18. Devo recarmi fisicamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per rateizzare?
    Dal 2024 è stato introdotto il portale “Rateizza adesso” che consente di presentare l’istanza online con SPID. La gestione completamente digitale semplifica e velocizza la procedura .
  19. Se aderisco alla rottamazione quinquies devo rinunciare ai giudizi pendenti?
    Sì. Il DDL prevede che, per aderire, occorre dichiarare di rinunciare ai giudizi tributari relativi ai carichi oggetto di definizione . La presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e impedisce nuove azioni esecutive.
  20. Una minaccia ipotetica di futuro danno costituisce reato?
    La Cassazione ha chiarito che una minaccia generica riferita a un evento futuro incerto non è sufficiente a integrare la minaccia penalmente rilevante; occorre che il male prospettato sia concreto e dipenda dalla volontà dell’agente .

Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più concreto l’impatto delle varie soluzioni illustrate, proponiamo alcune simulazioni basate su cifre esemplificative. I calcoli hanno scopo illustrativo e non sostituiscono la valutazione di un professionista.

Simulazione A – Rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/73 (84 rate)

Supponiamo che un imprenditore abbia ricevuto cartelle esattoriali per un totale di € 20 000 e, nel maggio 2025, voglia rateizzare il debito. Le nuove regole consentono fino a 84 rate. Con un tasso di interesse di dilazione del 2,5% annuo , l’importo della rata (approssimato) si calcola con la formula della rata a tasso fisso:

Capitale (C): € 20 000
Numero rate (n): 84
Tasso mensile (i): 2,5% annuo / 12 ≈ 0,2083% = 0,002083

La rata mensile R è data da: . Inserendo i valori otteniamo:

.

Il debitore pagherà quindi circa € 298 al mese per sette anni; l’importo totale versato sarà di circa € 25 032 (capitale + interessi). Se l’imprenditore dimostra maggiore difficoltà e opta per un piano 120 rate, la rata scenderà a circa € 195, ma l’esborso complessivo salirà a circa € 23 400 (grazie al tasso ridotto e alla maggiore dilazione).

Simulazione B – Rottamazione quater (definizione agevolata)

Un contribuente ha debiti iscritti a ruolo per € 15 000, composti da € 10 000 di capitale e € 5 000 tra sanzioni e interessi. Con la rottamazione quater (procedura prevista dalla L. 197/2022) potrà pagare solo il capitale e le spese di notifica, eliminando sanzioni e interessi. Dovrà quindi versare € 10 000 (più circa € 200 di spese) in un massimo di 18 rate in 5 anni. La rata sarà di circa € 566 i primi due anni e di € 383 nei successivi. Risparmierà € 5 000 di oneri.

Se entrerà in vigore la rottamazione quinquies, lo stesso debitore potrà dilazionare il pagamento in 120 rate di circa € 84 al mese . Il vantaggio sarà la maggiore sostenibilità, ma occorrerà attendere l’approvazione della legge.

Simulazione C – Piano di ristrutturazione del consumatore

Una persona fisica con debiti complessivi per € 60 000 (di cui € 20 000 verso fornitori, € 30 000 verso l’erario e € 10 000 verso una finanziaria) non dispone di beni immobili e percepisce uno stipendio di € 1 500 al mese. Presenta un piano del consumatore attraverso l’OCC. Il piano prevede:

  • il pagamento di € 300 al mese per 5 anni (totale € 18 000);
  • la remissione del residuo € 42 000 alla fine del piano.

Il giudice verifica la meritevolezza e l’effettiva impossibilità di soddisfare integralmente i creditori. Se omologa il piano, tutte le azioni esecutive vengono sospese e, completato il piano, il debitore otterrà l’esdebitazione totale. La recente giurisprudenza (Cass. 9549/2025) chiarisce che il pagamento dei creditori privilegiati (es. Agenzia delle Entrate, INPS) deve iniziare entro un anno dall’omologazione , ma può essere completato in seguito.

Errori comuni e consigli pratici

Spesso i debitori commettono errori che compromettono le loro possibilità di difesa. Di seguito alcuni consigli pratici per evitarli:

  1. Non sottovalutare i solleciti: ignorare la messa in mora o i solleciti può accelerare la procedura esecutiva. Rispondi sempre per iscritto.
  2. Non improvvisare versamenti: pagare importi casuali senza accordo scritto può essere interpretato come riconoscimento del debito e non impedisce l’azione esecutiva.
  3. Evita accordi verbali: tutti gli accordi (rateizzazioni, sconti) devono essere formalizzati per iscritto e firmati dalle parti.
  4. Verifica l’identità di chi ti contatta: molte società di recupero crediti non sono autorizzate; chiedi l’incarico scritto e segnala comportamenti illeciti.
  5. Documenta le minacce: registra telefonate e conserva email o sms; serviranno a dimostrare eventuali abusi o estorsioni.
  6. Consulta subito un legale: un avvocato esperto può analizzare il caso e indicare la strategia corretta; affidarsi a soluzioni fai‑da‑te è rischioso.
  7. Non firmare cambiali o assegni in bianco: talvolta i fornitori chiedono titoli di credito come garanzia; ciò può aggravare la posizione del debitore.
  8. Attiva la procedura di sovraindebitamento se appropriata: non aspettare che la situazione degeneri; i piani del consumatore e i concordati minori offrono una soluzione legale e definitiva.
  9. Verifica la prescrizione: molti crediti professionali e commerciali si prescrivono in 5 anni; trascorso il termine, il debitore non è più tenuto a pagare.
  10. Mantieni la calma: la minaccia di un’azione legale è spesso utilizzata come leva negoziale. Informati e reagisci con cognizione di causa.

Conclusione

La minaccia di un’azione legale da parte di un fornitore non deve essere sottovalutata, ma neppure temuta in modo irrazionale. Come abbiamo visto, l’ordinamento italiano mette a disposizione del debitore numerosi strumenti di difesa: dalla contestazione della messa in mora all’opposizione al decreto ingiuntivo e al precetto, fino ai piani di ristrutturazione del consumatore e alle rateizzazioni fiscali. La giurisprudenza più recente conferma che la minaccia di azioni giudiziarie è lecita solo quando mira a far valere un credito fondato; al contrario, l’uso strumentale del sistema giudiziario per ottenere somme ingiuste può configurare estorsione .

Il tempismo è fondamentale: molte opposizioni devono essere proposte entro termini perentori (40 giorni per l’ingiunzione, 20 giorni per il precetto). Rinviare o agire senza consulenza può comportare la perdita di diritti. Inoltre, è possibile alleggerire la posizione tramite rateizzazioni, definizioni agevolate o procedure di sovraindebitamento, che permettono di diluire o ridurre l’importo dovuto.

Affidarsi a un professionista esperto consente di evitare errori formali, di individuare la strategia più efficace e di negoziare con i creditori da una posizione di forza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono assistenza completa: analisi degli atti, ricorsi, sospensioni, trattative, piani del consumatore, concordati, liquidazioni controllate, rateizzazioni fiscali e difesa in sede penale in caso di estorsioni. La loro competenza, riconosciuta a livello nazionale, garantisce un supporto qualificato per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e per ridurre o azzerare il debito.

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