Atto di precetto scaduto: è ancora valido? cosa fare subito?

Introduzione

Ricevere un atto di precetto è sempre un momento critico: il creditore, forte di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo, una cambiale, una cartella esattoriale o un atto pubblico), intima formalmente il pagamento entro un termine minimo di dieci giorni e preannuncia che, in caso di inadempimento, avvierà l’esecuzione forzata. Il precetto è dunque l’ultima chiamata prima del pignoramento di beni mobili, immobili, stipendi o conti correnti. Spesso però vengono commessi errori nella notifica, si ignorano i termini di efficacia o le somme richieste sono superiori al dovuto. Con il passare dei giorni cresce l’ansia: un atto di precetto scaduto è ancora valido? Come può tutelarsi chi lo riceve? A queste domande risponde l’analisi giuridica che segue, con un taglio pratico e rivolto a debitori, imprenditori e contribuenti.

L’argomento è divenuto ancora più attuale a causa delle recenti riforme (riforma “Cartabia” nel 2022-2024 e correttivi del 2024) che hanno ridisegnato il processo esecutivo: nuove formalità del precetto, obbligo di indicare il giudice competente per l’esecuzione, avvertimenti sulla composizione negoziale delle crisi e sulla possibilità di rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC). Occorre conoscere i propri diritti e agire tempestivamente per evitare che un pignoramento basato su un precetto scaduto o viziato produca effetti irreversibili.

Chi può assisterti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specialistiche in tutto il territorio italiano; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio Monardo assiste contribuenti, imprenditori e famiglie nella verifica dei titoli esecutivi, nella predisposizione dei ricorsi contro atti di precetto e pignoramenti, nelle trattative per accordi e piani di rientro, nella gestione di procedure concorsuali e di sovraindebitamento.

Oltre alla difesa davanti ai tribunali, lo studio promuove soluzioni stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione del debito). Per ogni posizione viene eseguita un’analisi documentale e si individuano, insieme al cliente, la strategia più efficace per bloccare o sospendere l’esecuzione, ridurre il debito e proteggere il patrimonio.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Efficacia temporale del precetto

Il precetto è disciplinato dagli articoli 480 e 481 del codice di procedura civile (c.p.c.). L’art. 481 c.p.c. stabilisce che il precetto diventa inefficace se entro novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione . La Corte di cassazione ha interpretato questo limite come termine di decadenza e non di prescrizione: se l’esecuzione è avviata in tempo, lo stesso precetto può essere utilizzato per ulteriori espropriazioni anche oltre i novanta giorni . Viceversa, se il creditore resta inattivo il precetto “perisce” e dovrà essere notificato nuovamente .

La giurisprudenza ha chiarito quali atti interrompono o sospendono il termine:

  • Inizio dell’esecuzione: la notifica del verbale di pignoramento o della citazione nel pignoramento presso terzi è considerata inizio dell’espropriazione . Anche il semplice deposito del ricorso per la ricerca telematica dei beni ex art. 492‑bis c.p.c. sospende il termine .
  • Opposizione al precetto: se il debitore propone opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il termine di novanta giorni rimane sospeso fino alla definizione del giudizio . La sospensione è prevista dall’art. 481, comma 2, c.p.c. e confermata dalla Cassazione .
  • Ricerca telematica dei beni: dopo la riforma Cartabia, la domanda di ricerca patrimoniale depositata dall’ufficiale giudiziario sospende l’efficacia del precetto sino al completamento delle indagini .

2. Forma e contenuto del precetto

L’art. 480 c.p.c. indica i requisiti del precetto: esso deve contenere l’intimazione al debitore a adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni; indicare le parti, il titolo esecutivo, il giudice competente per l’esecuzione e l’elezione di domicilio; precisare l’importo esatto con capitale, interessi e spese . Dopo la riforma Cartabia, il precetto deve altresì:

  • Indicare l’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione e l’indirizzo digitale del creditore o del suo avvocato. Se l’indicazione manca, le notifiche al creditore saranno eseguite presso la cancelleria del giudice del luogo di notifica e le opposizioni dovranno essere proposte in quel foro .
  • Avvertire il debitore della possibilità di rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi per accedere a una procedura di sovraindebitamento (accordo, piano del consumatore o liquidazione) oppure a una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. La Cassazione ha chiarito che la mancata inclusione di tale avvertimento è una mera irregolarità e non comporta nullità del precetto .
  • Essere sottoscritto dal creditore o dal suo avvocato ai sensi dell’art. 125 c.p.c. e notificato secondo le regole degli artt. 137 e ss. c.p.c. . La notifica deve essere personale: invii a indirizzi errati o a soggetti non abilitati possono dare luogo a nullità .

3. Conseguenze della scadenza

Se il creditore non avvia l’esecuzione entro novanta giorni, il precetto è inefficace. Le principali conseguenze sono:

  • Nullità degli atti esecutivi successivi: un pignoramento notificato oltre i novanta giorni è viziato e può essere annullato con opposizione . La Corte di cassazione ha stabilito che l’atto di precetto scaduto non può più essere posto a base dell’espropriazione .
  • Necessità di notificare un nuovo precetto: il creditore dovrà rinnovare la diffida prima di avviare ulteriori tentativi di pignoramento . Il nuovo precetto non può includere le spese del precedente atto se l’esecuzione non è iniziata (Cass. 8298/2011 citata in dottrina).
  • Spese e interessi: secondo la Cassazione, le spese dell’atto di precetto scaduto restano a carico del creditore che è rimasto inattivo . Se l’atto viene rinnovato, gli interessi continuano a maturare secondo il titolo esecutivo.

4. Opposizione al precetto e rimedi processuali

Il debitore può reagire al precetto con diverse azioni:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): è esperita quando si contesta il diritto del creditore a procedere, ad esempio perché il titolo è nullo, prescritto, sospeso o la somma non è dovuta. Deve essere proposta con citazione davanti al giudice dell’esecuzione prima che l’esecuzione inizi e può condurre alla sospensione dell’efficacia .
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): è l’azione con cui si denunciano vizi formali dell’atto di precetto o di notifiche (mancata indicazione del titolo, errori nella relata di notifica, omissione del giudice competente, ecc.). Deve essere proposta entro venti giorni dalla notificazione dell’atto . L’omessa notifica del titolo esecutivo prima del precetto è considerata vizio procedurale e non formalità sanabile .
  3. Opposizione cumulativa: il debitore può cumulare le due opposizioni se contesta sia il diritto del creditore sia la regolarità formale dell’atto. La Cassazione 21348/2025 ha precisato che la mancata notificazione del titolo esecutivo è vizio degli atti e va dedotto ex art. 617; la sentenza che decide sull’opposizione è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e non con l’appello .
  4. Richiesta di sospensione: in pendenza di opposizione, il giudice può sospendere l’efficacia del precetto e della procedura esecutiva se sussistono gravi motivi (art. 624 c.p.c.). La sospensione ferma il decorso del termine di novanta giorni .

5. Ulteriori pronunce rilevanti

  • Precetto “per eccesso”: la Cassazione ha ribadito che la richiesta di somme superiori al dovuto non travolge l’atto di precetto, ma comporta l’annullamento parziale e la riduzione alla somma effettivamente dovuta . Il debitore deve proporre opposizione ex art. 615 per contestare il quantum; la revoca integrale è ammessa solo in casi di importi gonfiati in mala fede.
  • Omissione dell’avviso di sovraindebitamento: la Cassazione ha ritenuto che la mancata inclusione dell’avvertimento riguardante la possibilità di ricorrere a un OCC non comporti nullità del precetto, trattandosi di mera irregolarità . Anche la mancata indicazione del giudice competente non genera nullità; la legge assegna la competenza al foro del luogo di notifica .
  • Precetto su sentenza e formula esecutiva: l’ordinanza 7111/2025 ha affermato che, quando il titolo esecutivo è una sentenza, non è necessario indicare nel precetto la data di apposizione della formula esecutiva; l’indicazione è richiesta solo per i decreti ingiuntivi . La riforma Cartabia ha abolito la formula esecutiva e introdotto la copia attestata conforme .
  • Precetto e depositi nel fascicolo esecutivo: la sentenza 28513/2025 ha stabilito che il creditore deve depositare, entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento; la mancanza dell’attestazione di conformità non è mera irregolarità, ma comporta l’inefficacia del pignoramento . Questa disciplina è stata aggiornata dal d.lgs. 164/2024.
  • Omissione della notifica del titolo esecutivo: con la sentenza 21838/2025 la Cassazione ha ribadito che l’opposizione al precetto non sana la mancata notifica del titolo esecutivo; tale omissione configura un vizio procedurale che viola in re ipsa il diritto di difesa del debitore . Il debitore che conosce l’intimazione grazie al precetto non può considerarsi informato anche del titolo, il quale costituisce il fondamento della pretesa esecutiva .

6. Disciplina speciale per i crediti fiscali (D.P.R. 602/1973)

I carichi tributari sono riscossi dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione secondo regole differenti dal codice di procedura civile. L’art. 50 del D.P.R. 602/1973 prevede che l’agente della riscossione debba avviare l’espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella; se non lo fa, deve notificare un avviso di intimazione a pagare con preavviso di cinque giorni e poi procedere entro centottanta giorni . La nullità dell’intimazione può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi, mentre la contestazione del credito deve avvenire con l’impugnazione della cartella ex art. 615 c.p.c. . Nel contesto fiscale, la scadenza del precetto (intimazione) non comporta l’estinzione del debito ma solo l’obbligo di rinnovare la diffida.

7. Interruzione e prescrizione

Secondo gli artt. 2943 e 2945 del codice civile, la notifica di un atto che avvia un processo esecutivo (tra cui il precetto) interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine . La Corte di cassazione ha inoltre affermato che l’interruzione si verifica immediatamente con la notifica del precetto; il pignoramento comporta anche la sospensione della prescrizione . Per i crediti cambiali o assegni sussistono termini speciali di prescrizione fissati dalle leggi bancarie (ad es. 6 mesi per gli assegni, 3 anni per le cambiali).

Procedura passo‑passo dopo la notifica del precetto

Di seguito sono indicate le fasi che seguono la ricezione di un atto di precetto, con consigli operativi per il debitore.

  1. Lettura e verifica del documento. Controllare che il precetto indichi correttamente le parti, la data di notifica del titolo esecutivo, il capitale, gli interessi e le spese. Verificare che il termine concesso sia almeno di dieci giorni. Se mancano elementi essenziali, l’atto può essere nullo .
  2. Verifica del titolo esecutivo. Accertarsi che il titolo (sentenza, decreto, cambiale, contratto notarile, cartella) sia stato correttamente notificato e che sia ancora efficace (non prescritto o sospeso). La mancata notifica del titolo rende nullo il precetto .
  3. Calcolo dei termini. Segnare la data di notifica del precetto: da quella decorrono almeno dieci giorni prima che il creditore possa agire (art. 482 c.p.c.) e al massimo novanta giorni per avviare l’esecuzione . Ricordare che si tratta di un termine sostanziale non sospeso dalle ferie .
  4. Ricerca di eventuali notifiche successive. Verificare se, entro i novanta giorni, il creditore abbia notificato un pignoramento presso terzi (es. banca o datore di lavoro), un pignoramento immobiliare o abbia depositato un ricorso ex art. 492‑bis c.p.c. Anche un pignoramento negativo interrompe la decadenza .
  5. Consultazione di un professionista. È essenziale rivolgersi subito a un avvocato per valutare la legittimità del precetto e predisporre un’eventuale opposizione. L’opposizione ex art. 617 deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica , mentre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 deve essere proposta prima dell’inizio della stessa .
  6. Proposizione della domanda di composizione della crisi (se sussistono condizioni di sovraindebitamento). La presentazione dell’istanza presso un OCC sospende le azioni esecutive e consente di negoziare il debito.
  7. Rinegoziazione o definizione agevolata. Nelle esecuzioni fiscali è possibile accedere a rottamazioni o definizioni agevolate. La legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione-quater, che consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione pagando il capitale e gli interessi iscritti a ruolo, senza sanzioni e con un piano fino a 18 rate. La scadenza della rata ordinaria del 30 novembre 2025 slitta al 9 dicembre grazie ai cinque giorni di tolleranza . I contribuenti riammessi che avevano perso i benefici possono versare le rate ricalcolate secondo le istruzioni della comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate Riscossione .

Difese e strategie legali

1. Contestare i vizi formali

Molti atti di precetto presentano irregolarità che ne comportano la nullità. Tra le più ricorrenti:

  • Mancanza della data di notifica del titolo o errata indicazione dello stesso. L’atto è nullo se non consente al debitore di identificare il titolo su cui si fonda la pretesa .
  • Omissione del giudice competente: non determina nullità, ma comporta che le opposizioni si introducano presso il giudice del luogo di notifica e tutte le comunicazioni al creditore avvengano in cancelleria .
  • Mancanza dell’avvertimento sulla composizione della crisi: è una mera irregolarità secondo la Cassazione; non è motivo sufficiente di opposizione .
  • Firme mancanti o errate nella relata di notifica, indicazione di destinatari errati, notifica in luoghi diversi da quelli previsti dagli artt. 137 ss. c.p.c. Questi vizi possono essere fatti valere mediante opposizione ex art. 617 e portare all’annullamento del precetto .
  • Precetto su titolo privo di formula esecutiva: dopo la riforma Cartabia la formula esecutiva non è più necessaria; tuttavia, se il precetto si fonda su un decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà, l’atto è nullo .
  • Precetto con somme eccessive: comporta annullamento parziale; il giudice ridetermina il credito nella misura effettivamente dovuta .

2. Opporsi all’esecuzione

Se il debitore ritiene che il credito non sia dovuto o sia prescritto, può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Alcuni esempi:

  • Estinzione del debito: il pagamento già effettuato, la compensazione con altri crediti o l’estinzione per prescrizione sono motivi per negare il diritto del creditore a procedere.
  • Titolo invalido: se la sentenza è stata riformata, il decreto ingiuntivo è stato revocato o la cambiale è nulla, il precetto deve essere annullato.
  • Clausole abusive nei contratti di consumo: la Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 ha affermato che quando il contratto da cui nasce il titolo contiene clausole abusive non esaminate dal giudice, l’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche oltre i termini ordinari; il giudice dell’esecuzione deve trasformarla in opposizione tardiva.

L’opposizione all’esecuzione va proposta con atto di citazione entro venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto; il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi (art. 623 c.p.c.).

3. Negoziare un piano di rientro o accordo transattivo

Spesso il creditore è disposto a concordare un piano di rientro rateale o a ridurre il credito pur di evitare i costi e i tempi del contenzioso. Un’adeguata trattativa può portare alla rinuncia all’esecuzione o alla sottoscrizione di un accordo stragiudiziale. Le competenze degli avvocati e dei commercialisti dello studio Monardo permettono di valutare la convenienza dell’offerta, la sostenibilità delle rate e di seguire l’adempimento.

4. Accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012, richiamata all’art. 480 c.p.c. dopo la riforma, offre ai debitori non fallibili (privati, professionisti, startup, imprenditori agricoli) tre strumenti principali:

  1. Accordo di composizione della crisi: prevede la ristrutturazione del debito mediante un accordo con i creditori, omologato dal tribunale. Richiede il consenso della maggioranza dei creditori e offre la possibilità di sospendere le procedure esecutive. Per tutta la durata della procedura le azioni esecutive sono bloccate .
  2. Piano del consumatore: riservato ai consumatori, consente di proporre un piano unilaterale di rientro, sottoposto all’approvazione del giudice, senza necessità di voto da parte dei creditori. È particolarmente utile per famiglie sovraindebitate.
  3. Liquidazione del patrimonio: permette al debitore di liquidare i propri beni sotto la supervisione di un OCC; al termine della procedura il debitore ottiene l’esdebitazione (liberazione dai debiti) salvo limitate eccezioni.

L’accesso a queste procedure richiede l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero della Giustizia e la nomina di un gestore esperto. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore iscritto e fiduciario di un OCC, guida il debitore dalla valutazione preliminare alla presentazione del piano.

5. Accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese in difficoltà il D.L. 118/2021 (convertito nella legge 147/2021) ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi, oggi integrato nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’imprenditore può avviare un percorso assistito da un esperto indipendente volto a negoziare con i creditori soluzioni di continuità aziendale (accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, transazioni fiscali). Durante la procedura i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e il debitore può chiedere misure protettive al tribunale. L’Avv. Monardo, abilitato come esperto negoziatore, assiste le imprese nella redazione del piano e nella gestione della trattativa.

6. Rottamazioni e definizioni agevolate

In ambito tributario, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure di definizione agevolata delle cartelle: rottamazione ter, saldo e stralcio, rottamazione quater e definizione liti pendenti. La rottamazione‑quater (legge 197/2022, commi 231 e seguenti) consente di pagare i carichi affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022 in un massimo di 18 rate, senza sanzioni e con interessi ridotti. Per i contribuenti in regola la decima rata scade il 30 novembre 2025, con cinque giorni di tolleranza che spostano il termine al 9 dicembre . I soggetti riammessi devono versare la seconda rata del nuovo piano entro la stessa data e possono utilizzare il servizio ContiTu per selezionare le cartelle da includere .

7. Piani del consumatore, accordi e ristrutturazioni

Oltre alle procedure di sovraindebitamento, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) prevede accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento e concordato preventivo, strumenti destinati a imprenditori e società. Questi strumenti consentono di sospendere le azioni esecutive, rinegoziare il debito e salvare l’azienda. Grazie alla rete di consulenti dello studio Monardo (avvocati, commercialisti e gestori della crisi), è possibile affiancare i debitori nella scelta dell’istituto più adatto.

Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare

  1. Ignorare la notifica del precetto: molti debitori non ritirano la raccomandata o non aprono la PEC. Tuttavia, la legge ritiene perfezionata la notifica anche in caso di rifiuto; per questo è fondamentale verificare subito il contenuto dell’atto.
  2. Trascurare i termini: scaduti i venti giorni per l’opposizione agli atti o i novanta giorni per l’efficacia del precetto, i rimedi si riducono drasticamente. Annota tutte le date e consulta un avvocato immediatamente.
  3. Confondere l’opposizione agli atti con l’opposizione all’esecuzione: dedurre un vizio di notifica nell’ambito di un’opposizione al merito può essere fatale; la Cassazione ha ribadito che la mancata notifica del titolo è vizio degli atti e va fatta valere ex art. 617 .
  4. Pagare somme non dovute: in presenza di importi gonfiati o interessi usurari, è bene contestare tempestivamente; il pagamento integrale potrebbe precludere la restituzione.
  5. Ignorare le procedure concorsuali: la legge mette a disposizione strumenti di composizione della crisi che permettono di bloccare pignoramenti e ridurre il debito; non approfittarne può portare a perdite maggiori.
  6. Affidarsi a professionisti non specializzati: la materia è complessa e richiede competenze trasversali. Rivolgersi a uno studio specializzato in diritto bancario, tributario e concorsuale è la scelta più sicura.

Consigli operativi

  • Conserva tutta la documentazione: precetto, titolo, relate di notifica, estratti conto, ricevute di pagamento. Questi documenti sono indispensabili per preparare l’opposizione.
  • Richiedi copie conformi del titolo esecutivo e verifica la loro conformità. La Cassazione 28513/2025 richiede che, al momento dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, siano depositate copie conformi di titolo, precetto e atto di pignoramento .
  • Calcola il termine di efficacia sommando i novanta giorni alla data di notifica; se l’ultimo giorno cade di sabato o festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L’eventuale sospensione per opposizione o per ricerca patrimoniale deve essere documentata.
  • Valuta l’adesione a definizioni agevolate: se il precetto si riferisce a tributi o contributi, controlla se il debito rientra nelle rottamazioni in corso.
  • Esplora gli strumenti di sovraindebitamento se i debiti sono superiori alla capacità di rimborso: è possibile azzerare gli interessi, allungare i tempi di pagamento e ottenere l’esdebitazione.
  • Mantieni attiva la PEC: tutte le notifiche giudiziarie vengono inviate tramite posta elettronica certificata; non monitorarla può comportare decadenze o perdita di termini.

Ulteriori approfondimenti: tipologie di pignoramento e diritti del debitore

Pignoramento mobiliare

L’esecuzione mobiliare viene effettuata dall’ufficiale giudiziario presso il luogo in cui il debitore conserva i suoi beni (abitazione, azienda, magazzino). A norma degli artt. 492 e seguenti c.p.c., l’ufficiale giudiziario si presenta con il verbale di pignoramento, individua i beni da sottoporre a vincolo, redige l’inventario e lascia i beni in custodia al debitore o a un custode. Non tutti i beni sono pignorabili: sono esclusi gli oggetti indispensabili per l’esercizio dell’attività lavorativa, i beni di culto, l’ultima abitazione mobiliare del debitore, i vestiti e gli effetti personali necessari alla vita quotidiana. In presenza di beni pignorabili, il debitore può chiedere la conversione del pignoramento versando una somma equivalente o presentando un piano di pagamento; l’art. 495 c.p.c. consente al debitore di sostituire i beni con una somma di denaro offerta al giudice. Il pignoramento mobiliare deve essere trascritto entro sessanta giorni al tribunale competente e può essere impugnato per vizi di forma (mancata indicazione del giudice, difetto di notifica) o per esecuzione oltre il termine di efficacia del precetto . Nel momento in cui riceve il verbale, il debitore ha diritto di assistere alle operazioni, far verbalizzare le proprie eccezioni, proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. e, se necessario, chiedere la sospensione dell’esecuzione.

Pignoramento presso terzi

Questa forma di espropriazione mira a bloccare crediti del debitore presso altri soggetti (datore di lavoro, banca, cliente). Il creditore notifica un atto di pignoramento al terzo e al debitore contestualmente; l’atto deve contenere l’indicazione del giudice competente, la somma dovuta e l’intimazione al terzo a non pagare il debitore. Il terzo è tenuto a dichiarare le somme dovute all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione. Ad esempio, nel pignoramento dello stipendio il datore di lavoro deve versare una percentuale (generalmente un quinto) della retribuzione mensile; nel pignoramento del conto corrente la banca deve bloccare le somme fino a concorrenza del credito. Il pignoramento presso terzi può essere avviato subito dopo la scadenza del termine di 10 giorni del precetto e deve essere seguito dall’istanza di assegnazione; se ciò non avviene nei termini, perde efficacia. Il debitore può far valere vizi formali, contestare l’eccessiva entità delle somme pignorate, chiedere la riduzione della trattenuta se pregiudica la sua sopravvivenza. L’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dalla notifica .

Pignoramento immobiliare

Nel pignoramento immobiliare il creditore sottopone a vincolo uno o più immobili intestati al debitore. L’atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato al debitore entro 90 giorni dal precetto e trascritto nei registri immobiliari; inoltre il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura e depositare le copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento entro 15 giorni . Se queste copie mancano o non sono conformi, il pignoramento è inefficace . Dopo la notifica, si apre la fase di vendita o di assegnazione; il debitore ha la facoltà di liberare l’immobile pagando il debito, presentare un piano di ristrutturazione o chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione per gravi motivi. L’esecuzione immobiliare è lunga (spesso dura anni) e comporta costi rilevanti; pertanto molti debitori preferiscono raggiungere un accordo transattivo con il creditore o aderire a una procedura di composizione della crisi.

Diritti del debitore durante l’espropriazione

In tutte le forme di esecuzione il debitore gode di diritti fondamentali: il diritto di essere informato dell’atto (notifica del precetto e del pignoramento), di partecipare alle operazioni di inventario, di presentare opposizione agli atti e all’esecuzione, di ottenere la sospensione in presenza di motivi gravi e di convertire il pignoramento con un pagamento rateale. L’ordinamento tutela inoltre la dignità e il minimo vitale del debitore, prevedendo limiti alle quote pignorabili dello stipendio, pensione o reddito di cittadinanza e l’impignorabilità della prima casa in molte esecuzioni fiscali. Le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata offrono ulteriori tutele: depositando una domanda presso un OCC o avviando la composizione negoziata, il debitore beneficia di una sospensione generale delle azioni esecutive e può negoziare un accordo con i creditori.

Riforma Cartabia e novità 2023–2025

La riforma del processo civile (cosiddetta riforma Cartabia, d.lgs. 149/2022) e i decreti correttivi del 2024 hanno modernizzato l’esecuzione forzata, introducendo obblighi e possibilità inediti. Ecco i principali aggiornamenti:

  1. Obbligo di indicare il giudice competente e l’indirizzo digitale: il precetto deve specificare l’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione e l’indirizzo PEC o il domicilio digitale del creditore o del suo avvocato. L’omissione di tali indicazioni non comporta nullità, ma determina che le notificazioni siano eseguite presso la cancelleria e che l’opposizione si proponga davanti al foro del luogo della notifica .
  2. Avviso sulla composizione della crisi: il precetto deve avvertire il debitore della facoltà di rivolgersi a un OCC per la composizione della crisi o alla composizione negoziata. La mancata indicazione è una mera irregolarità .
  3. Abolizione della formula esecutiva: con la riforma la formula esecutiva è stata eliminata; i titoli esecutivi devono essere rilasciati in copia attestata conforme. La Corte di cassazione ha precisato che per le sentenze non è necessario indicare la data di apposizione della formula esecutiva nel precetto .
  4. Ricerca telematica dei beni ex art. 492‑bis: le nuove regole prevedono che, dopo la notifica del precetto e il decorso del termine di 10 giorni, l’ufficiale giudiziario possa accedere direttamente alle banche dati per individuare i beni da pignorare . L’istanza può essere proposta anche prima della notifica del precetto, con autorizzazione del presidente del tribunale in caso di pericolo nel ritardo . La proposizione dell’istanza sospende il termine di 90 giorni di efficacia del precetto .
  5. Certificato di pendenza della procedura esecutiva: la prassi introdotta dal Ministero della Giustizia consente al creditore, durante una procedura esecutiva già avviata, di ottenere un certificato attestante la pendenza dell’esecuzione; con tale certificato può notificare ulteriori pignoramenti anche oltre i novanta giorni . Tuttavia, per ragioni pratiche, molti Uffici UNEP rifiutano di accettare pignoramenti fondati su precetti scaduti e i creditori preferiscono notificare un nuovo precetto .
  6. Deposito delle copie conformi: il d.lgs. 164/2024 ha disciplinato il termine per depositare le copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento: 15 giorni per l’espropriazione immobiliare e 30 giorni per l’espropriazione presso terzi. La mancata attestazione di conformità rende inefficace il pignoramento .

Queste novità rafforzano la tutela del debitore, stabilendo maggiore chiarezza e digitalizzazione, ma impongono ai creditori rigorosi adempimenti. Conoscere tali regole è fondamentale per contestare gli atti viziati e sfruttare le opportunità offerte dalla normativa.

Approfondimento: procedure concorsuali e esdebitazione

La crisi economica e la pandemia hanno spinto il legislatore a rafforzare gli strumenti di composizione della crisi e di liberazione dai debiti. Oltre agli accordi e piani previsti dalla Legge 3/2012, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) introduce procedure flessibili per diversi soggetti:

  • Piano del consumatore con esdebitazione: come visto, il piano del consumatore consente ai debitori persone fisiche di presentare un piano di rimborso sostenibile. La guida dello Studio Monardo sottolinea che la conclusione positiva del piano permette di ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione definitiva dei debiti residui . La procedura richiede la meritevolezza del debitore, la collaborazione con l’OCC e l’approvazione del giudice. Non è necessario il consenso dei creditori e possono essere cancellati anche debiti fiscali, contributivi e bancari .
  • Accordo di composizione: destinato a professionisti, imprenditori agricoli, start-up e lavoratori autonomi. Prevede la negoziazione di un accordo con i creditori sotto la supervisione dell’OCC; richiede il voto favorevole della maggioranza dei crediti ma sospende le esecuzioni già in corso e può prevedere stralci e dilazioni. L’accordo è omologato dal tribunale e consente l’esdebitazione al termine della procedura .
  • Liquidazione controllata e esdebitazione del debitore incapiente: quando il debitore non ha beni sufficienti o non può proporre un piano, può scegliere la liquidazione controllata (o nel CCII “liquidazione giudiziale del sovraindebitato”). Tutti i beni vengono liquidati e, dopo la ripartizione del ricavato, il giudice può concedere l’esdebitazione del debitore incapiente . Questa procedura è aperta anche ai debitori fiscali .
  • Concordato minore e concordato semplificato: introdotti dal d.lgs. 83/2022 e dal d.lgs. 136/2024, questi strumenti si rivolgono ai piccoli imprenditori e alle società che non hanno i requisiti per il concordato preventivo. Consentono di proporre ai creditori una soddisfazione parziale mediante cessione dei beni o continuità aziendale. I creditori votano e, se l’accordo è approvato, si ottiene l’esdebitazione.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa: il d.l. 118/2021 ha creato un percorso volontario e riservato che consente alle imprese in crisi di negoziare con i creditori assistite da un esperto indipendente. La procedura prevede la sospensione delle azioni esecutive, l’accesso a misure protettive e la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti . Il debitore resta alla guida dell’azienda e, se il piano riesce, evita la liquidazione giudiziale .

Tutte queste procedure offrono al debitore la possibilità di congelare o estinguere le esecuzioni fondate su precetti (anche scaduti) e di definire in modo sostenibile i debiti. È fondamentale rivolgersi a professionisti esperti per scegliere la procedura adatta, preparare la documentazione e negoziare con i creditori.

Approfondimento: rottamazione e definizione agevolata dei carichi fiscali

Oltre alle procedure concorsuali, il legislatore ha introdotto specifiche misure per i debiti tributari. La rottamazione‑quater e la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (Legge 197/2022 e successive modificazioni) permettono ai contribuenti di estinguere i carichi versando il solo capitale e gli interessi di mora, con stralcio integrale di sanzioni e interessi di ritardata iscrizione a ruolo. La definizione è riservata a cartelle e avvisi affidati all’agente entro il 30 giugno 2022 e consente di rateizzare l’importo fino a dieci rate semestrali.

Secondo le fonti ufficiali, la rata finale della definizione 2023‑2025 scade il 30 novembre 2025; poiché tale data cade di sabato e la legge prevede cinque giorni di tolleranza, l’ultimo giorno utile per pagare è il 9 dicembre 2025 . I contribuenti ammessi sono suddivisi in due gruppi:

  • Debitori in regola: coloro che hanno pagato le prime tre rate entro il 31 maggio 2024 continuano a pagare le successive rate semestrali fino al 2027. È importante rispettare le scadenze, poiché il mancato pagamento di cinque rate determina la decadenza dal beneficio.
  • Debitori riammessi: la legge di conversione del d.l. 69/2024 ha previsto la riammissione per chi non aveva versato le prime due rate; costoro devono regolarizzare gli arretrati entro il 20 dicembre 2024 e poi proseguire con le rate successive . In mancanza, la definizione decade e gli importi pagati sono considerati a titolo di acconto.

La domanda di adesione si presenta online mediante il servizio ContiTu dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il contribuente inserisce le cartelle da definire, sceglie il numero di rate e riceve il prospetto dei pagamenti. Una volta accettata la domanda, l’Agenzia sospende le procedure esecutive in corso; eventuali pignoramenti e ipoteche sono congelati finché il contribuente è in regola con i versamenti. Se le rate vengono pagate regolarmente, al termine l’ente di riscossione rilascia la liberatoria e cancella i carichi residui.

La definizione agevolata conviene soprattutto quando le cartelle contengono sanzioni elevate (ad esempio per violazioni tributarie o contributive), poiché consente di ridurre sensibilmente l’importo dovuto. Tuttavia è necessario valutare se le rate siano sostenibili; in caso contrario può essere preferibile un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione che permetta di rinegoziare l’intero debito, compresi i carichi fiscali. Lo Studio Monardo assiste i contribuenti nella scelta della soluzione migliore, verificando la corretta iscrizione a ruolo, la prescrizione dei tributi e l’eventuale illegittimità delle cartelle.

Glossario dei principali termini esecutivi

  • Atto di precetto: diffida scritta con cui il creditore, in possesso di un titolo esecutivo, intima al debitore il pagamento entro un termine non inferiore a dieci giorni e avverte che, in mancanza, inizierà l’esecuzione forzata. La sua efficacia dura 90 giorni .
  • Titolo esecutivo: documento che prova l’esistenza del credito e legittima l’esecuzione (sentenze passate in giudicato, decreti ingiuntivi muniti di esecutorietà, cambiali, assegni, atti notarili, cartelle di pagamento).
  • Pignoramento: atto con cui si assoggettano a vincolo i beni del debitore (mobili, immobili o crediti verso terzi) al fine di venderli e soddisfare il credito. Può essere mobiliare, immobiliare o presso terzi.
  • Formula esecutiva: dichiarazione apposta sui titoli esecutivi che li rende idonei all’esecuzione; abolita dalla riforma Cartabia e sostituita dalla copia conforme .
  • Esdebitazione: liberazione definitiva dai debiti residui a seguito del completamento di una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) .
  • OCC (Organismo di composizione della crisi): ente iscritto al registro del Ministero della Giustizia che assiste i debitori nel sovraindebitamento, nomina un gestore e supervisiona le procedure .
  • Composizione negoziata: procedura stragiudiziale in cui un imprenditore in crisi, assistito da un esperto nominato dalla Camera di commercio, negozia con i creditori piani di risanamento, beneficiando della sospensione delle azioni esecutive .

Le definizioni sopra riportate aiutano a orientarsi tra gli istituti ricorrenti nella materia dell’esecuzione forzata e del sovraindebitamento.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Articoli principali del codice di procedura civile (c.p.c.)

ArticoloOggettoSintesi
Art. 480 c.p.c.Forma del precettoDeve contenere l’intimazione a pagare entro almeno 10 giorni, indicazione delle parti, del titolo esecutivo, del giudice competente, delle somme dovute; deve essere sottoscritto e notificato .
Art. 481 c.p.c.Cessazione del precettoIl precetto diventa inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla notificazione; il termine è sospeso in caso di opposizione o di ricerca telematica dei beni .
Art. 482 c.p.c.Termine per iniziare l’esecuzioneL’esecuzione non può essere iniziata prima che sia trascorso il termine indicato nel precetto (almeno 10 giorni), salvo autorizzazione del giudice per motivi d’urgenza .
Art. 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutiviConsente di impugnare i vizi formali del precetto e delle notifiche; deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica .
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzioneSi propone quando si contesta il diritto del creditore a procedere; il giudice può sospendere l’esecuzione .
Art. 492‑bis c.p.c.Ricerca telematica dei beniConsente al creditore di ottenere dall’ufficiale giudiziario la ricerca dei beni del debitore; il deposito del relativo ricorso sospende il termine di efficacia del precetto .

Tabella 2 – Termini principali

TermineDurata e decorrenzaNorme applicabili
Pagamento intimatoAlmeno 10 giorni dalla notifica del precetto prima di poter procedere al pignoramento .Art. 482 c.p.c.
Efficacia del precetto90 giorni dalla notifica; termine sostanziale non sospeso dalle ferie . Sospeso in caso di opposizione o ricerca telematica dei beni .Art. 481 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi20 giorni dalla notificazione del precetto o dell’atto viziato .Art. 617 c.p.c.
Deposito delle copie conformi nel pignoramento15 giorni (esecuzione immobiliare) o 30 giorni (esecuzione presso terzi) dalla consegna dell’atto di pignoramento; la mancata attestazione di conformità comporta inefficacia del pignoramento .Artt. 543 e 557 c.p.c.
Rottamazione-quaterScadenza della decima rata 30 novembre 2025, con tolleranza fino al 9 dicembre 2025 .Legge 197/2022, commi 231 e seguenti

Tabella 3 – Strumenti di composizione della crisi

StrumentoDestinatariCaratteristiche principali
Accordo di composizione della crisi (Legge 3/2012)Debitori civili, professionisti, imprenditori agricoliAccordo con i creditori che consente di ristrutturare il debito; richiede l’assenso della maggioranza e sospende le esecuzioni; comporta l’esdebitazione al termine.
Piano del consumatore (Legge 3/2012)ConsumatoriPiano di rientro proposto unilateralmente, approvato dal tribunale senza voto dei creditori; adatto a famiglie sovraindebitate.
Liquidazione controllata (Legge 3/2012)Debitori incapientiLiquidazione del patrimonio sotto supervisione di un OCC; consente di ottenere l’esdebitazione con cessione dei beni.
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprese in crisiPercorso assistito da esperto per negoziare con i creditori. Le azioni esecutive sono sospese; possibile ottenere concordati e piani attestati.
Rottamazione-quater (Legge 197/2022)Contribuenti con cartelle affidate fino al 30 giugno 2022Definizione agevolata con pagamento del solo capitale e interessi iscritti; fino a 18 rate; decima rata scade il 9 dicembre 2025 .

Domande frequenti (FAQ)

1. Se sono trascorsi più di novanta giorni dalla notifica, il precetto è nullo in ogni caso?

Sì. L’art. 481 c.p.c. dispone che il precetto diventa inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni . Qualunque pignoramento notificato oltre questo termine è viziato . Il creditore dovrà notificare un nuovo precetto.

2. Cosa si intende per “inizio dell’esecuzione” ai fini della decadenza?

Il termine si interrompe con il primo atto esecutivo: di solito la notifica del verbale di pignoramento presso terzi o del pignoramento immobiliare. Anche il semplice deposito del ricorso per ricerca telematica dei beni ai sensi dell’art. 492‑bis c.p.c. sospende il termine .

3. La sospensione feriale interrompe il termine di novanta giorni?

No. La Cassazione considera il termine di efficacia del precetto come sostanziale; pertanto non è sospeso durante il mese di agosto . I novanta giorni decorrono in modo continuo.

4. Posso contestare l’atto di precetto solo perché manca l’avvertimento sulla crisi da sovraindebitamento?

La Cassazione ha chiarito che la mancata inclusione dell’avviso sulla possibilità di rivolgersi a un OCC è una mera irregolarità che non comporta nullità del precetto . È comunque opportuno far valere questo difetto insieme ad altri vizi per richiedere la sospensione.

5. Cosa accade se il precetto indica il giudice competente in modo errato o non lo indica affatto?

Dopo la riforma Cartabia l’omessa indicazione del giudice competente non determina nullità ma fa sì che tutte le opposizioni si propongano davanti al giudice del luogo di notifica e che le notificazioni al creditore avvengano in cancelleria .

6. Ho pagato una parte del debito: il precetto è interamente nullo?

No. La Cassazione ha stabilito che la non debenza di una parte della somma precettata comporta l’annullamento parziale del precetto e la riduzione alla somma effettivamente dovuta . Il debitore deve proporre opposizione per ottenere la riduzione.

7. Il precetto deve contenere la data di apposizione della formula esecutiva della sentenza?

L’ordinanza 7111/2025 ha affermato che, per le sentenze, non è necessario indicare nel precetto la data di apposizione della formula esecutiva; è invece necessario per i decreti ingiuntivi (art. 654 c.p.c.) . Dopo la riforma Cartabia il concetto di formula esecutiva è stato abolito e sostituito dalla copia attestata conforme .

8. Come posso oppormi se non ho ricevuto il titolo esecutivo?

La mancata notifica del titolo esecutivo è vizio procedurale che arreca un pregiudizio immediato alla difesa e rende nullo il precetto . Deve essere contestata con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). L’opposizione al precetto non sana l’omissione .

9. Ho ricevuto un precetto scaduto e successivamente un nuovo precetto: posso contestare le spese del primo?

In linea di principio le spese del precetto scaduto non possono essere recuperate dal creditore quando rinnova la diffida; la Cassazione ha ritenuto che tali oneri restano a carico del creditore . Tuttavia alcuni giudici ammettono la ripetizione se l’inerzia è imputabile al debitore.

10. Il precetto interrompe la prescrizione del credito?

La notifica del precetto interrompe la prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. e fa decorrere un nuovo termine . Tuttavia, secondo parte della dottrina, il precetto non impedisce la prescrizione intercorrente di altri titoli (ad es. cambiali) se l’esecuzione non è avviata .

11. Posso proporre opposizione al precetto per contestare solo gli interessi?

Gli interessi e le spese sono elementi di merito; l’opposizione ex art. 615 è lo strumento corretto per contestare l’eccesso di importo. L’opposizione agli atti (art. 617) è ammessa solo per vizi formali. La Cassazione 20238/2024 ha ribadito che l’errore nel calcolo degli interessi comporta solo la riduzione dell’intimazione .

12. È possibile sospendere l’esecuzione mentre si valuta un piano del consumatore?

Sì. La presentazione dell’istanza di piano del consumatore presso l’OCC, con la relazione di fattibilità del gestore, sospende le procedure esecutive e consente di ottenere misure protettive sino all’omologazione del piano. L’accesso richiede requisiti di meritevolezza e sostenibilità del debito.

13. Come funziona la ricerca telematica dei beni (art. 492‑bis c.p.c.)?

Il creditore può chiedere all’ufficiale giudiziario di accedere a banche dati pubbliche (Catasto, PRA, Anagrafe tributaria) per individuare i beni del debitore. Il deposito del ricorso sospende il termine di efficacia del precetto . L’ufficiale giudiziario emette un verbale che consente di proseguire l’esecuzione su beni specifici.

14. Cosa accade se il creditore non deposita le copie conformi di titolo, precetto e pignoramento entro il termine?

La sentenza 28513/2025 ha stabilito che la mancanza dell’attestazione di conformità delle copie depositate all’iscrizione a ruolo non è una mera irregolarità: il pignoramento è inefficace e il processo esecutivo deve essere estinto . Dopo il d.lgs. 164/2024, il termine per depositare le copie conformi è di 15 giorni nell’esecuzione immobiliare e 30 giorni nell’esecuzione presso terzi .

15. È possibile cumulare l’opposizione agli atti e l’opposizione all’esecuzione?

Sì. Il debitore può proporre una sola citazione contenente più domande: opporsi all’esecuzione (art. 615) contestando il diritto del creditore e opporsi agli atti (art. 617) lamentando vizi formali del precetto. La cassazione 21348/2025 ha precisato che, quando si deduce la mancata notifica del titolo, l’azione corretta è ex art. 617 e la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione .

16. Se il creditore elegge domicilio in un Comune dove il debitore non possiede beni, posso sollevare eccezioni di competenza?

La Cassazione ha statuito che l’elezione di domicilio in un luogo dove il creditore non dimostri la presenza di beni pignorabili non radica la competenza; il debitore può proporre opposizione nel foro del proprio domicilio. È quindi utile verificare la correttezza dell’elezione di domicilio.

17. Devo pagare contributi unificati e spese per proporre opposizione al precetto?

L’opposizione richiede il pagamento del contributo unificato e delle spese di notifica, che variano in base al valore della causa. Tuttavia, se si accede a procedure di sovraindebitamento, sono previsti costi ridotti e la possibilità di rateizzare i compensi dell’OCC.

18. Il precetto può essere notificato a mezzo PEC?

Sì, se il destinatario possiede un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi (INI‑PEC o Registro imprese). In caso contrario la notifica deve essere eseguita dall’ufficiale giudiziario. La mancanza di allegazione dell’avviso di ricevimento o la notifica a un indirizzo sbagliato può rendere l’atto nullo .

19. In caso di crediti fiscali, il precetto è necessario prima del pignoramento?

Per i tributi riscossi coattivamente non si parla di precetto ma di intimazione di pagamento: ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973 l’agente della riscossione deve notificare l’intimazione se non inizia l’espropriazione entro un anno dalla cartella . Dopo l’intimazione l’esecuzione deve essere avviata entro 180 giorni .

20. Cosa succede se il creditore avvia l’esecuzione durante l’opposizione al precetto?

L’opposizione non impedisce al creditore di iniziare o proseguire l’esecuzione. La Cassazione ha rilevato che l’opposizione sospende solo il termine di efficacia del precetto, ma non l’esercizio dell’azione esecutiva . Per bloccare l’esecuzione occorre ottenere dal giudice un provvedimento di sospensione.

21. Qual è la differenza tra decadenza e prescrizione nel termine del precetto?

Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 481 c.p.c. è un termine di decadenza e non di prescrizione: esso attiene all’inattività processuale del creditore e non all’esistenza del diritto . Ciò significa che, se l’esecuzione non viene iniziata entro novanta giorni, il precetto diventa inefficace e non è più utilizzabile; non è possibile invocare sospensioni o interruzioni salvo quelle previste dalla legge (opposizione, ricerca telematica). La prescrizione, invece, riguarda l’estinzione del diritto di credito per inattività sostanziale; essa è interrotta dalla notifica del precetto e decorre di nuovo dalla data di tale notifica. Confondere i due istituti può portare a perdere tutele: mentre il termine di decadenza è rigido e non è prorogabile, il termine prescrizionale può essere sospeso o interrotto da atti giudiziali o stragiudiziali.

22. Il precetto notificato a un familiare convivente o a un portiere è valido?

La notifica dell’atto di precetto può essere eseguita anche mediante consegna a persona diversa dal destinatario se la persona si trova presso la residenza, il domicilio o il luogo di lavoro e dichiara di accettare l’atto. Tuttavia il messo deve dare notizia dell’avvenuta consegna al destinatario mediante raccomandata e riferire nel verbale il rapporto con il destinatario; la consegna al portiere dell’edificio è ammessa solo dopo aver tentato la consegna diretta. Una notifica eseguita in luogo diverso o senza avvisi di rito può essere impugnata con opposizione agli atti esecutivi. Il debitore deve contestare tempestivamente il vizio entro venti giorni .

23. Quando il giudice può autorizzare l’immediata esecuzione senza attendere i dieci giorni?

In casi di urgenza o rischio di dispersione dei beni, l’art. 482 c.p.c. consente al presidente del tribunale di autorizzare l’esecuzione immediata senza il rispetto del termine minimo di dieci giorni . L’autorizzazione deve essere richiesta dal creditore e allegata al precetto. Il giudice valuta se il ritardo pregiudicherebbe irrimediabilmente il recupero del credito (ad esempio, rischio di vendita dell’immobile o dissipazione dei beni). Il debitore può opporsi a tale autorizzazione se ritiene insussistenti i requisiti di urgenza.

24. Cosa succede se il creditore notifica due precetti per lo stesso credito?

La pluralità di precetti notificati per il medesimo credito costituisce un abuso del frazionamento del credito, vietato dalla giurisprudenza. Se il creditore notifica un nuovo precetto senza rinunciare al precedente o senza attendere la scadenza del termine di efficacia, il debitore può eccepire la nullità del secondo precetto per violazione del principio di unicità dell’atto e per aggravamento ingiustificato. Secondo la nota del Ministero della Giustizia, dopo aver avviato l’esecuzione entro novanta giorni è possibile notificare ulteriori pignoramenti senza nuovo precetto . Pertanto, la duplicazione dei precetti è ammessa solo quando il primo è scaduto o inefficace.

25. Per quanto tempo dura il giudizio di opposizione al precetto?

La durata dipende dal carico del tribunale, ma l’opposizione segue il rito sommario di cognizione; il giudice fissa la prima udienza entro 40 giorni dal deposito e decide con ordinanza o sentenza. Nel frattempo può essere emesso un provvedimento cautelare di sospensione. In media le opposizioni vengono decise in 4–12 mesi. In caso di appello o ricorso per cassazione i tempi possono allungarsi. È essenziale corredare l’atto di opposizione con tutta la documentazione (titoli, notifiche, pagamenti) per favorire una decisione rapida.

26. Posso ottenere la cancellazione dell’ipoteca sulla prima casa?

Nel sistema italiano la prima casa del debitore è soggetta a tutela in caso di pignoramento immobiliare da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: l’ente non può pignorare l’abitazione principale se il debitore vi risiede anagraficamente e possiede un unico immobile. Tuttavia i privati (banche, finanziarie) possono pignorare anche la prima casa. Se esiste un’ipoteca iscritta su un immobile oggetto di precetto scaduto, il debitore può tentare di cancellarla dimostrando l’inefficacia del precetto o accedendo a un accordo di ristrutturazione; la cancellazione richiede un provvedimento del giudice o un accordo con il creditore. Nelle procedure di sovraindebitamento è possibile prevedere la conservazione dell’abitazione in cambio di pagamenti rateali.

27. Quali beni sono assolutamente impignorabili?

Oltre ai beni necessari alla vita (vestiti, letti, utensili per cucina) e agli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione, sono impignorabili il reddito di cittadinanza, le borse di studio, i beni sacri, le corone e i registri di stato civile. Le pensioni e gli stipendi sono pignorabili solo nei limiti di legge (generalmente un quinto). I depositi bancari contenenti somme derivanti da sussidi pubblici sono parzialmente protetti. In ambito immobiliare, la prima casa non può essere pignorata per debiti tributari inferiori a 120.000 euro. Conoscere questi limiti permette di individuare errori dell’ufficiale giudiziario e proporre opposizione.

28. Cosa succede se pago parzialmente il debito dopo la notifica del precetto?

Il pagamento parziale riduce il debito ma non elimina l’atto di precetto. È opportuno dare pronta notizia al creditore e chiedere lo scomputo, contestando eventuali interessi non dovuti. Se l’importo residuo è inferiore a un quinto del credito originario, il creditore deve proporzionalmente ridurre la misura del pignoramento, specialmente nel pignoramento dello stipendio o del conto. In assenza di accordo, si può chiedere al giudice la riduzione del pignoramento.

29. Qual è la differenza tra pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi?

Come illustrato nella sezione “Tipologie di pignoramento”, il pignoramento mobiliare riguarda beni mobili e viene eseguito con inventario presso il debitore; il pignoramento presso terzi riguarda crediti e somme dovute al debitore da altri soggetti (datore di lavoro, banca) e prevede l’intervento del terzo; il pignoramento immobiliare colpisce beni immobili e richiede la trascrizione nei registri. Ogni procedura ha tempi, costi e garanzie diverse: l’esecuzione presso terzi è più rapida, mentre quella immobiliare può durare anni e comportare vendita all’asta. Nel caso di precetto scaduto, qualsiasi tipo di pignoramento è inefficace .

30. Posso accordarmi con il creditore per un piano di rientro dopo la notifica del precetto?

Sì. La legge incoraggia le transazioni e i piani di rientro. Il debitore può proporre un pagamento dilazionato o una riduzione del capitale, anche dopo la notifica del precetto. In caso di accordo, il creditore può sospendere l’esecuzione e firmare un atto di rinuncia. Le banche spesso accettano piani rateali se garantiti da fideiussioni o ipoteche. Con il supporto di un professionista è possibile negoziare una riduzione degli interessi, inserire la transazione in un accordo di composizione della crisi o in un piano del consumatore.

31. Il pignoramento immobiliare si estingue se non viene trascritta la vendita entro un certo termine?

Se il creditore non richiede la vendita o l’assegnazione del bene entro i termini di legge, il pignoramento perde efficacia. La riforma ha ridotto i tempi: il creditore deve depositare l’istanza di vendita entro 45 giorni dalla pronuncia del decreto di trasferimento; diversamente, l’esecuzione si estingue d’ufficio. L’estinzione comporta la cancellazione del pignoramento dai registri immobiliari, ma non estingue il debito. Il creditore potrà notificare un nuovo precetto e riprendere la procedura.

32. Come incide il pignoramento sul patrimonio di un imprenditore o di una società?

Nel pignoramento di beni aziendali il creditore può aggredire macchinari, magazzino, crediti commerciali e immobili di proprietà dell’impresa. Ciò può paralizzare l’attività. Tuttavia, l’imprenditore può chiedere la conversione del pignoramento, offrendo una somma a garanzia, o accedere alla composizione negoziata per bloccare le esecuzioni e proporre un piano di risanamento. È fondamentale agire prima che il pignoramento provochi danni irreversibili alla continuità aziendale .

33. Il pignoramento può estendersi anche ai beni in comunione con il coniuge?

Sì. Se il credito è personale, il pignoramento può colpire la quota del bene in comunione del debitore; il coniuge potrà intervenire nel processo esecutivo e chiedere la divisione. Nel caso di beni in comunione legale, il creditore deve pignorare l’intero bene, e la quota del coniuge sarà tutelata in sede di distribuzione del prezzo. Per i debiti congiunti (mutui, fideiussioni) l’esecuzione si estende a entrambi i coniugi.

34. È possibile impugnare l’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e ottenere la sospensione?

L’intimazione di pagamento è un atto esecutivo autonomo disciplinato dall’art. 50 D.P.R. 602/1973. Può essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi propri (errori di notifica, mancanza dei requisiti, scadenza del termine annuale). Tuttavia, per contestare il credito sottostante (cartella, avviso di accertamento) occorre utilizzare i mezzi di impugnazione tributaria (ricorso alla commissione tributaria). Nel frattempo il contribuente può chiedere la sospensione in via amministrativa all’Agenzia o in via giudiziale se sussistono gravi motivi .

35. Posso rateizzare il debito intimato nel precetto?

La rateizzazione non è prevista dal codice di procedura civile, ma è possibile se il creditore accetta un piano di pagamento. In ambito fiscale, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente di rateizzare le cartelle in 72 rate standard o 120 rate per comprovata situazione di difficoltà. Nei rapporti bancari o privati, la rateizzazione può essere concordata tramite transazione o attraverso un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. È importante che l’accordo sia formalizzato per iscritto e che il creditore sospenda le azioni esecutive.

36. Quando posso chiedere la cancellazione di ipoteche o fermi amministrativi legati a un precetto scaduto?

Se il precetto è scaduto e la relativa esecuzione è stata dichiarata inefficace, il debitore può agire per far cancellare le iscrizioni ipotecarie o i fermi amministrativi. La cancellazione può avvenire tramite accordo con il creditore (che rinuncia alle iscrizioni) oppure con un provvedimento del giudice che accerti la nullità del pignoramento. Nelle procedure di sovraindebitamento, l’omologazione del piano o dell’accordo comporta la cancellazione di ipoteche e fermi. In materia fiscale, dopo la definizione agevolata o la rottamazione la cancellazione avviene d’ufficio una volta saldate le rate .

37. Quali altri beni sono protetti dal pignoramento oltre a quelli già menzionati?

L’elenco dei beni assolutamente impignorabili comprende, oltre agli strumenti necessari per la vita e per la professione, le protesi e gli ausili per persone con disabilità, gli animali da compagnia, le lettere e i manoscritti di valore affettivo, le medaglie al valore e i beni dichiarati di interesse culturale. Sono parimenti esclusi dalla pignorabilità i sussidi per calamità naturali, le indennità di accompagnamento e le somme depositate su libretti nominativi derivanti da donazioni con vincoli di destinazione. Questi beni non possono essere aggrediti né con un precetto né con il pignoramento, e la loro inclusione nell’elenco dei beni pignorati costituisce vizio rilevante ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

38. Cosa accade se il creditore notifica più precetti per lo stesso debito?

La notificazione di più precetti per lo stesso credito non è vietata, ma può integrare un abuso del processo. In linea di principio ogni precetto ha efficacia di 90 giorni ; se il creditore lascia decorrere il termine, deve rinnovare la diffida e non può recuperare le spese del precetto scaduto . La notificazione di un nuovo precetto mentre il precedente è ancora efficace potrebbe essere contestata come condotta vessatoria e portare a una condanna alle spese. Il debitore può opporsi chiedendo al giudice di riunire le procedure e valutare l’abuso.

39. Devo depositare il titolo esecutivo, il precetto e il pignoramento in tribunale?

Sì. Il d.lgs. 164/2024 prevede che nelle espropriazioni immobiliari il creditore depositi le copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento entro 15 giorni dall’iscrizione a ruolo; nelle espropriazioni presso terzi il termine è di 30 giorni . La mancata attestazione di conformità o il deposito oltre i termini comportano l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura . Pertanto è fondamentale verificare che il creditore abbia rispettato tali adempimenti: in caso contrario il debitore può proporre opposizione agli atti.

40. Posso contestare un precetto fondato su un contratto con tasso di usura?

Se il titolo esecutivo si basa su un contratto di mutuo o di finanziamento con tassi usurari o interessi anatocistici illegittimi, il debitore può contestare il credito nel merito con opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). È necessario dimostrare, attraverso consulenza tecnica, che il tasso effettivo supera la soglia di legge. In tal caso il creditore potrebbe perdere il diritto agli interessi o addirittura restituire somme percepite. La Cassazione ha affermato che i vizi del titolo travolgono anche l’atto di precetto .

41. Quanto dura mediamente un giudizio di opposizione al precetto?

La durata dipende dalla complessità del caso e dall’ufficio giudiziario. In genere, una causa di opposizione agli atti esecutivi si definisce in sei‑dodici mesi; l’opposizione all’esecuzione può richiedere più tempo poiché necessita di istruttoria. È possibile chiedere la sospensione immediata dell’esecuzione con ricorso al giudice dell’esecuzione. Per accelerare la decisione è consigliabile depositare tutta la documentazione e proporre istanze istruttorie tempestive. Se l’opposizione viene rigettata, è possibile ricorrere in cassazione nei termini previsti dalla legge .

42. Qual è la differenza tra il pignoramento di un conto corrente e lo stipendio?

Nel pignoramento del conto corrente l’istituto bancario è vincolato a bloccare immediatamente le somme disponibili e a versarle al creditore fino a concorrenza del credito. Eventuali accrediti successivi rimangono liberi, salvo nuova notifica. Nel pignoramento dello stipendio, invece, il datore di lavoro trattiene mensilmente una quota (normalmente un quinto) e la versa all’ufficiale giudiziario. La quota è calcolata sul netto percepito e deve salvaguardare il minimo vitale del debitore. Entrambe le forme di pignoramento possono essere avviate solo dopo il decorso dei dieci giorni del precetto; se il precetto è scaduto, i pignoramenti sono inefficaci .

43. Il creditore rischia sanzioni se avvia l’esecuzione con un precetto scaduto?

Sì. Avviare un pignoramento oltre i novanta giorni dall’atto di precetto espone il creditore alla condanna al pagamento delle spese di giudizio e, nei casi di dolo o colpa grave, ai danni per lite temeraria (art. 96 c.p.c.). La giurisprudenza ha ritenuto che le spese del precetto scaduto non possano essere addebitate al debitore ; inoltre il giudice può condannare il creditore al risarcimento se l’azione appare manifestamente infondata. Per evitare responsabilità, i creditori prudenzialmente notificano un nuovo precetto prima di procedere.

44. Se ricevo un pignoramento ma non ho mai ricevuto il precetto, cosa devo fare?

L’atto di precetto è condizione di procedibilità per le esecuzioni sulla base di titoli giudiziali o stragiudiziali (ad eccezione dei provvedimenti cautelari e di alcune ipotesi fiscali). La mancata notifica del precetto rende nullo il pignoramento e può essere eccepita con opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni . Il debitore deve depositare in giudizio la prova della mancata notifica (richiesta di relata all’ufficiale giudiziario) e chiedere l’estinzione del processo. Nel frattempo può richiedere la sospensione urgente dell’esecuzione.

45. Cosa succede se l’ufficiale giudiziario deposita l’istanza di ricerca dei beni e io saldo il debito?

La proposizione dell’istanza di ricerca telematica dei beni sospende il termine di efficacia del precetto . Se il debitore nel frattempo salda integralmente il debito, la procedura di ricerca viene archiviata; l’ufficiale giudiziario non può più accedere alle banche dati. È consigliabile comunicare l’avvenuto pagamento all’Ufficio UNEP e chiedere la restituzione della documentazione depositata. In caso di pagamento parziale, il creditore può riprendere l’esecuzione per la somma residua notificando un nuovo precetto.

46. L’esecuzione può iniziare immediatamente senza aspettare i dieci giorni del precetto?

L’art. 482 c.p.c. stabilisce che l’esecuzione non può essere iniziata prima della scadenza del termine indicato nel precetto e, comunque, prima di dieci giorni dalla notificazione . Tuttavia, in casi di pericolo nel ritardo, il giudice può autorizzare l’esecuzione immediata con decreto motivato da unirsi al precetto. Questa ipotesi è residuale e richiede la dimostrazione di un pregiudizio imminente (ad esempio rischio di sottrazione dei beni). Il debitore può impugnare il decreto chiedendo la revoca.

47. È possibile convertire il pignoramento pagando una somma per evitare la vendita?

Sì. Ai sensi dell’art. 495 c.p.c. il debitore o un terzo può chiedere la conversione del pignoramento offrendo una somma di denaro sufficiente a soddisfare il creditore comprensiva di spese e interessi. La richiesta va presentata prima della vendita dei beni e deve essere corredata da un deposito iniziale (di solito pari a un quinto del credito). Se il giudice accoglie l’istanza, fissa un termine per il versamento del saldo. La conversione consente di evitare la vendita e di liberare i beni pignorati; se il pagamento non avviene nei termini, l’esecuzione riprende.

48. Quali novità introduce la riforma 2024‑2025 in tema di aste telematiche?

La riforma Cartabia e i successivi decreti attuativi hanno reso obbligatorie le aste telematiche per la vendita dei beni pignorati, salvo rare eccezioni. Le vendite si svolgono su piattaforme autorizzate dal Ministero della Giustizia e l’offerente può partecipare online depositando la cauzione tramite bonifico. Sono state semplificate le procedure di pubblicità e ridotti i termini tra i diversi esperimenti d’asta, con l’obiettivo di velocizzare le vendite. I debitori possono seguire le aste da remoto e, in caso di aggiudicazione, chiedere l’accertamento della congruità del prezzo. Sebbene non vi siano specifici riferimenti al precetto, le novità sulle aste incidono sui tempi e sui costi dell’esecuzione.

49. Quando conviene preferire la definizione agevolata alla procedura di sovraindebitamento?

La definizione agevolata (rottamazione) è indicata quando il debito riguarda prevalentemente cartelle esattoriali e l’importo dovuto, al netto di sanzioni e interessi, è sostenibile. Essa consente di estinguere il debito in un arco di tre‑cinque anni e sospende le esecuzioni in corso. La procedura di sovraindebitamento, invece, è più adatta quando il debitore ha debiti di diversa natura (bancari, fiscali, personali) e non è in grado di pagarli integralmente; con il piano del consumatore o l’accordo si può proporre una falcidia significativa e ottenere l’esdebitazione . Spesso le due soluzioni sono complementari: si può aderire alla definizione per le cartelle e inserire i restanti debiti in un piano.

50. Sono previste altre riforme del processo esecutivo nel prossimo futuro?

Al novembre 2025 il legislatore sta monitorando l’impatto della riforma Cartabia e dei decreti correttivi. Sono allo studio proposte per semplificare ulteriormente l’esecuzione e ridurre i tempi delle aste, nonché per uniformare la disciplina delle notifiche digitali. Non sono ancora operative nuove norme, ma è probabile che entro il 2026 vengano emanati regolamenti e decreti attuativi che interesseranno la forma del precetto, le modalità di ricerca dei beni e la tutela del debitore. Per questo è consigliabile aggiornarsi costantemente e affidarsi a professionisti che seguano l’evoluzione normativa.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio gli effetti di un precetto scaduto e le possibili difese, proponiamo due scenari con numeri esemplificativi.

Scenario A – Precetto su mutuo bancario non pagato

Contesto: la banca invia un decreto ingiuntivo per un residuo di mutuo di €120.000; il tribunale emette il decreto e, dopo 40 giorni, lo stesso diventa esecutivo. La banca notifica il titolo e, dopo altri 30 giorni, notifica il precetto intimando il pagamento entro dieci giorni. Il precetto indica interessi moratori al tasso del 6% e spese di €1.500.

Decorso del termine: la banca non avvia l’esecuzione entro 90 giorni dalla notifica. Trascorso il termine, il debitore riceve un pignoramento presso terzi (pignoramento del salario) basato sul precetto scaduto.

Difese: l’esecuzione è illegittima perché avviata oltre i novanta giorni; il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi chiedendo l’annullamento del pignoramento . Nel frattempo la banca notifica un nuovo precetto; tuttavia non potrà addebitare al debitore le spese del primo precetto .

Esito: il giudice annulla il pignoramento; la banca deve riavviare la procedura con il nuovo precetto. Se il debitore, assistito dallo studio Monardo, avvia una procedura di sovraindebitamento, potrà proporre un piano del consumatore rimborsando una somma sostenibile (ad esempio €70.000 in dieci anni) e ottenere l’esdebitazione per la parte residua.

Scenario B – Intimazione dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione

Contesto: un imprenditore ha cartelle esattoriali per €50.000 affidate alla riscossione nel 2022. Dopo la notifica della cartella, l’agente non avvia l’espropriazione entro un anno; nel 2024 notifica un avviso di intimazione richiedendo il pagamento entro cinque giorni. L’imprenditore non paga.

Decorso del termine: l’agente avvia il pignoramento del conto corrente dopo 200 giorni. Il precetto (avviso di intimazione) si considera scaduto perché l’esecuzione doveva iniziare entro 180 giorni .

Difese: si propone opposizione agli atti esecutivi contestando la nullità del pignoramento basata sull’art. 50 D.P.R. 602/1973; l’agente dovrà notificare un nuovo avviso. Parallelamente l’imprenditore valuta la rottamazione-quater: può estinguere il debito versando solo il capitale e gli interessi di ruolo in 18 rate, con scadenze semestrali; ad esempio €50.000 divisi in 18 rate da €2.777 circa ciascuna.

Esito: l’opposizione porta all’annullamento del pignoramento; con l’adesione alla rottamazione l’imprenditore evita ulteriori azioni esecutive e beneficia della riduzione delle sanzioni.

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