Introduzione
Essere un cittadino italiano che vive e lavora stabilmente in Georgia non esonera dal rischio di ricevere accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le verifiche possono riguardare redditi prodotti in Italia nel periodo antecedente al trasferimento o controlli sulla residenza fiscale per i periodi successivi. Chi ignora gli atti o commette errori formali rischia sanzioni, interessi e l’iscrizione a ruolo di imposte non pagate. Per questo motivo è fondamentale comprendere quali sono gli strumenti difensivi, i termini da rispettare e le soluzioni legali che consentono di gestire il debito senza incorrere in conseguenze più gravi.
In questo articolo, aggiornato a novembre 2025, analizziamo in chiave giuridica e divulgativa come affrontare un accertamento fiscale notificato a un italiano residente in Georgia. Dopo aver illustrato il quadro normativo e giurisprudenziale, forniremo una procedura passo‑passo per reagire correttamente alla notifica, spiegheremo le strategie difensive e gli istituti alternativi (rottamazione, definizione agevolata, piani del consumatore, esdebitazione e composizione negoziata), evidenzieremo gli errori più comuni e proporremo esempi concreti con tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte. Il taglio scelto è orientato al contribuente o debitore, con un’attenzione particolare alla tutela dei diritti e alla ricerca di soluzioni pratiche.
Perché rivolgersi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Il prof. Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con oltre vent’anni di esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina un team di avvocati e commercialisti attivi in tutta Italia e specializzati nella tutela del contribuente e nella risoluzione delle crisi debitorie. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze multidisciplinari lo studio Monardo può assistere i cittadini residenti all’estero con:
- Analisi preliminare degli atti di accertamento, delle cartelle e degli estratti di ruolo.
- Impugnazioni e ricorsi tributari in Commissione tributaria e presso la Corte di Cassazione.
- Accertamento con adesione e trattative con l’Agenzia delle Entrate per ridurre sanzioni e interessi.
- Sospensioni dell’esecuzione e tutela contro ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.
- Piani di rientro, rateizzazioni, definizioni agevolate e rottamazioni quater.
- Soluzioni di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di composizione, liquidazione controllata, esdebitazione), con certificazione da parte dell’OCC.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa, grazie all’esperienza come esperto nominato dalla Camera di Commercio.
Per ricevere una consulenza personalizzata e immediata è possibile contattare l’Avv. Monardo compilando il modulo al termine di questo articolo.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Residenza fiscale secondo il diritto italiano
La questione della residenza fiscale è centrale quando un cittadino italiano trasferisce il proprio domicilio in Georgia. L’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986), nella versione aggiornata dalla riforma del 2023, considera residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno domicilio in Italia ai sensi del codice civile;
- hanno residenza in Italia o sono presenti fisicamente sul territorio.
La norma stabilisce una presunzione relativa di residenza per chi è iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ma trasferisce la residenza in un Paese inserito nella “black list”; in tal caso è onere del contribuente dimostrare di avere effettivamente spostato il centro dei propri interessi in quell’altro Stato . La Georgia non figura tra gli Stati a fiscalità privilegiata, ma la prova della permanenza effettiva all’estero resta comunque essenziale.
Il domicilio e la residenza non sono concetti sovrapponibili: l’articolo 43 del codice civile definisce il domicilio come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi e la residenza come il luogo in cui la persona dimora abitualmente . La giurisprudenza ha chiarito che, prima della riforma, il centro degli interessi “vitali” coincideva prevalentemente con il luogo in cui si svolge la vita personale ed economica; gli affetti familiari hanno valore sussidiario . Oggi, la prova della residenza richiede di analizzare complessivamente elementi quali l’abitazione principale, la famiglia, le fonti di reddito, le proprietà immobiliari, la gestione del patrimonio e i movimenti bancari.
1.2 La convenzione tra Italia e Georgia contro la doppia imposizione
Pur non essendoci un accordo bilaterale per la mutua assistenza nella riscossione tra Italia e Georgia, esiste una convenzione contro la doppia imposizione stipulata nel 2000 e ratificata in Italia con legge 20/2004. La convenzione disciplina la ripartizione della potestà impositiva e stabilisce i criteri per evitare la doppia tassazione. L’articolo 4 definisce residente di uno Stato qualsiasi persona che, secondo la normativa interna, è soggetta a imposizione in virtù del domicilio, della residenza o di analoghi criteri, ma esclude chi è assoggettato a imposta solo per redditi di fonte interna . In caso di doppia residenza, si applicano criteri successivi: possesso di abitazione permanente in uno Stato, centro degli interessi personali ed economici, abituale dimora e, in ultima istanza, la nazionalità .
L’accordo non disciplina le modalità di riscossione coattiva dei tributi. Pertanto, se il contribuente vive in Georgia e non possiede beni o conti in Italia, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può procedere direttamente con ipoteche o pignoramenti sul territorio georgiano, salvo accordi specifici tra autorità. Ciò non significa che il debito venga cancellato: le somme restano esigibili in Italia e possono essere recuperate su beni o crediti esistenti nel territorio nazionale.
1.3 Notifiche all’estero e diritti del contribuente
Le notifiche degli atti tributari ai soggetti residenti all’estero sono regolate dall’articolo 60 del D.P.R. 600/1973. La norma prevede che l’atto di accertamento deve essere notificato nel domicilio fiscale del contribuente; se quest’ultimo ha comunicato un indirizzo all’estero o risulta iscritto all’AIRE, la notifica può essere effettuata tramite raccomandata internazionale con avviso di ricevimento . Il comma 3 specifica che, in mancanza di un domicilio in Italia, la notifica all’estero si considera valida quando viene inviata all’indirizzo risultante dal registro anagrafico o comunicato dal contribuente . Il mancato aggiornamento dell’indirizzo non inficia la validità della notifica.
Un’importante garanzia è introdotta dallo Statuto del Contribuente con l’articolo 6‑bis: gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio preventivo in cui l’amministrazione invita il contribuente a presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 60 giorni . L’assenza del contraddittorio rende l’atto annullabile, salvo casi di automatismo (per esempio, liquidazioni derivanti da controlli formali).
1.4 Accertamento e rettifica della dichiarazione dei redditi
L’articolo 38 del D.P.R. 600/1973 disciplina la rettifica delle dichiarazioni e l’accertamento sintetico. Quando l’Agenzia delle Entrate rileva che il reddito dichiarato è inferiore a quello effettivo o che sono state applicate deduzioni non spettanti, può rettificare la dichiarazione. Nel caso dell’accertamento sintetico, l’ufficio ricostruisce il reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute e degli indici di capacità contributiva; il contribuente può dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi esenti o con risparmi accumulati in anni precedenti . Prima di emettere l’atto, l’ufficio deve invitare il contribuente a comparire, fornendo gli elementi per replicare, e può proporre l’accertamento con adesione .
1.5 Accertamento con adesione e definizioni agevolate
Il D.Lgs. 218/1997 consente di definire le controversie tributarie mediante accordo con l’amministrazione. L’invito ad aderire può essere contenuto nello stesso avviso di accertamento; se il contribuente accetta, le sanzioni sono ridotte a un terzo. L’adesione produce la definitiva definizione della pretesa, anche ai fini dell’IVA, e impedisce successive contestazioni penali per i fatti oggetto dell’accordo .
In anni recenti il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate e rottamazioni delle cartelle, tra cui la rottamazione quater prevista dalla legge 197/2022 (commi 231‑252) e successive proroghe. Per i debiti affidati alla riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 la legge consente di estinguere la cartella pagando solo l’imposta e le spese di notifica/esecuzione, con esclusione di interessi e sanzioni . Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di 18 rate: le prime due scadono il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023, le successive scadenze dal 2024 cadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre , con un interesse del 2% annuo sulle rate . L’adesione richiede la presentazione di una dichiarazione telematica entro il termine fissato dal legislatore (originariamente 30 aprile 2023) e comporta la sospensione delle procedure esecutive fino alla prima scadenza . In caso di mancato pagamento di una rata oltre cinque giorni di tolleranza, i benefici decadono e i versamenti effettuati sono considerati acconti . La legge esclude dall’agevolazione alcune tipologie di debiti, come i carichi derivanti da recupero di aiuti di Stato o sanzioni penali . Una successiva proroga con la Legge 18/2024 (c.d. Milleproroghe) ha posticipato i termini di pagamento delle prime tre rate al 15 marzo 2024, con un margine di cinque giorni .
1.6 Soluzioni per la crisi da sovraindebitamento
La Legge 3/2012 offre strumenti di composizione della crisi destinati a privati, professionisti e piccoli imprenditori che non possono accedere a procedure concorsuali ordinarie. L’articolo 6 definisce la finalità della legge e introduce la nozione di sovraindebitamento come squilibrio duraturo tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile; per “consumatore” s’intende il debitore persona fisica che ha contratto debiti per scopi non professionali . L’articolo 7 consente al debitore sovraindebitato di proporre un accordo con i creditori attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), prevedendo la possibilità di non soddisfare integralmente i crediti assistiti da garanzie reali, a condizione che il pagamento sia almeno pari al presumibile realizzo in caso di liquidazione e che i tributi europei e le imposte indirette possano essere solo dilazionati . Il piano può includere la cessione del patrimonio a un gestore per la liquidazione .
Una procedura alternativa è il piano del consumatore, disciplinato dagli articoli 7 e 8, che consente al debitore persona fisica di presentare una proposta di ristrutturazione del debito basata sulla propria capacità di rimborso . Per i debitori incapienti, l’articolo 14‑terdecies prevede l’istituto dell’esdebitazione: il giudice dichiara inesigibili i crediti residui verso il debitore che ha collaborato con la procedura, non ha beneficiato di una esdebitazione negli otto anni precedenti, ha svolto o cercato un’attività produttiva adeguata ed ha soddisfatto almeno in parte i creditori . L’esdebitazione non è ammessa se il sovraindebitamento deriva da ricorso colposo al credito o frodi, e non cancella debiti di natura alimentare, risarcitoria o fiscale accertati successivamente .
1.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021, convertito con modificazioni dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, destinata alle imprese in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L’articolo 2 consente all’imprenditore commerciale o agricolo che ritiene ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’azienda di richiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente . L’esperto agevola le trattative con i creditori e le parti interessate per individuare una soluzione di superamento della crisi, anche mediante la cessione dell’azienda o di rami di essa . La procedura si svolge sulla piattaforma telematica predisposta da Unioncamere e gestita dalle Camere di Commercio, che mette a disposizione checklist, test pratici e protocollo operativo . L’elenco degli esperti è composto da professionisti con esperienza in ristrutturazione aziendale, iscritti agli albi di avvocati, dottori commercialisti o consulenti del lavoro da almeno cinque anni .
All’imprenditore è concessa la possibilità di richiedere misure protettive per salvaguardare il patrimonio: l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e, da quel momento, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, né possono acquisire diritti di prelazione non concordati . La protezione dura fino alla conclusione delle trattative; durante questo periodo, non può essere pronunciata la sentenza di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza e i creditori non possono risolvere anticipatamente i contratti o modificarli in danno dell’imprenditore per il mancato pagamento di debiti pregressi .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un accertamento
Quando un italiano residente in Georgia riceve un avviso di accertamento o una cartella esattoriale, è essenziale conoscere i termini e le azioni da intraprendere. La seguente procedura, suddivisa in fasi, aiuta a evitare decadenze e a impostare una corretta difesa.
2.1 Ricezione e verifica della notifica
- Verifica la corretta notificazione. L’atto deve essere notificato al domicilio fiscale o, se dichiarato, all’indirizzo estero. Se l’indirizzo non è aggiornato, la notifica all’ultimo domicilio comunicato è comunque valida . L’atto dovrebbe indicare la data di spedizione e l’avviso di ricevimento.
- Controlla la data di consegna. I termini per impugnare decorrono dalla ricezione. Se l’atto è stato depositato presso il comune per irreperibilità relativa, occorre verificare la data di affissione dell’avviso.
- Esamina il contenuto. Verifica l’anno d’imposta contestato, le violazioni contestate e l’ammontare del tributo, delle sanzioni e degli interessi.
- Richiedi l’estratto di ruolo (se l’atto è una cartella di pagamento). L’estratto permette di conoscere tutti i carichi pendenti, i pagamenti effettuati e gli eventuali fermi o ipoteche iscritti.
2.2 Termini per impugnare
La legge riconosce al contribuente diversi termini:
- 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado).
- 30 giorni per impugnare l’avviso di addebito INPS o le cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati.
- 60 giorni dal ricevimento dell’atto per presentare osservazioni nell’ambito del contraddittorio preventivo, se previsto .
- 90 giorni se l’atto è stato notificato via PEC (poiché la notifica telematica è equiparata a quella postale, ma esistono varie interpretazioni; conviene rispettare comunque i 60 giorni).
2.3 Valutare la residenza fiscale e preparare le prove
Nella contestazione di residenza, il contribuente deve dimostrare di aver trasferito effettivamente il proprio centro di interessi personali ed economici in Georgia. Sono elementi rilevanti:
- Iscrizione all’AIRE e certificato di residenza georgiana.
- Contratto di locazione o prova dell’acquisto di un immobile in Georgia.
- Nucleo familiare: presenza del coniuge e dei figli nel nuovo Stato o prova di visite occasionali in Italia.
- Fonti di reddito e attività professionale svolte in Georgia, con dichiarazioni dei redditi georgiane e buste paga.
- Conti correnti: estratti conto georgiani che dimostrino operazioni abituali; chiusura o inattività dei conti italiani.
- Utenze e iscrizioni scolastiche dei figli.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il mero possesso di un immobile o la registrazione all’anagrafe non sono sufficienti: occorre dimostrare concretamente lo spostamento del baricentro degli interessi .
2.4 Scegliere la strada migliore: ricorso, adesione o definizione agevolata
Una volta valutate le prove, il contribuente deve scegliere la strategia:
- Ricorso tributario: se si contesta nel merito l’accertamento (ad esempio perché la residenza fiscale è davvero in Georgia o perché le spese presunte non corrispondono ai redditi effettivi), si presenta ricorso entro 60 giorni. Il ricorso si propone telematicamente attraverso il Portale della Giustizia Tributaria e deve contenere le motivazioni, la prova documentale e la richiesta di annullamento o riduzione della pretesa.
- Accertamento con adesione: se si ritiene di poter trovare un compromesso, si può aderire all’invito dell’ufficio presentando un’istanza entro 15 giorni dall’invito o proponendola autonomamente prima di proporre ricorso. La conclusione dell’accordo riduce le sanzioni a un terzo e preclude il contenzioso .
- Definizione agevolata e rottamazione quater: se l’accertamento è già passato a riscossione, è possibile valutare le agevolazioni previste dalla legge 197/2022, con pagamento in rate fino a 18 scadenze . È necessario presentare la domanda entro i termini stabiliti e rispettare le scadenze di pagamento .
- Ravvedimento operoso: se l’errore è oggettivamente riconosciuto, il contribuente può regolarizzare la posizione prima che arrivi l’atto, pagando il tributo dovuto più sanzioni e interessi ridotti.
2.5 Attivare misure protettive e sospensive
In caso di riscossione già avviata (fermi, ipoteche, pignoramenti), il contribuente può chiedere al giudice tributario la sospensione degli effetti dell’atto esecutivo. Se l’interessato è un imprenditore, può presentare istanza di misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi; la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese inibisce l’avvio o il proseguimento delle azioni esecutive . La durata della protezione copre l’intero periodo delle trattative, impedendo anche la dichiarazione di fallimento .
2.6 Conclusione della procedura e possibili scenari
Dopo la presentazione del ricorso o dell’adesione, l’ufficio potrà:
- Accogliere le istanze presentando un annullamento totale o parziale dell’accertamento.
- Rilascire un provvedimento di autotutela, in caso di errori evidenti.
- Convocare il contribuente per definire l’adesione e quantificare le somme dovute.
- Rigettare le richieste, nel qual caso la controversia proseguirà innanzi al giudice tributario.
Ogni fase deve essere monitorata costantemente, verificando le comunicazioni via PEC e assicurandosi di rispettare i termini per la successiva impugnazione.
3. Difese e strategie legali
3.1 Eccezione di nullità della notifica
Una delle difese più efficaci consiste nel contestare la notifica irregolare. Se l’atto non è stato notificato all’indirizzo corretto o se l’amministrazione non ha rispettato le modalità previste dall’articolo 60 del D.P.R. 600/1973, il contribuente può eccepire la nullità e chiedere l’annullamento dell’accertamento. La prova della notifica spetta all’amministrazione; in mancanza di avviso di ricevimento o ricevuta di consegna, l’atto è inefficace.
3.2 Vizi dell’avviso di accertamento
L’accertamento deve contenere l’indicazione puntuale delle violazioni contestate, delle norme applicate e dei calcoli effettuati. Sono cause di nullità:
- Motivazione carente: se l’ufficio non espone le ragioni che hanno determinato la rettifica o si limita a richiami generici.
- Errata quantificazione del reddito o delle detrazioni.
- Difetto di contraddittorio: assenza di invito a comparire o di 60 giorni per presentare osservazioni quando la legge lo impone .
- Violazione dei termini: decadenza dei poteri di accertamento (in genere 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
3.3 Dimostrare la residenza all’estero
La prova della residenza in Georgia è spesso complessa: occorre documentare che il centro degli interessi personali ed economici è stabilmente lì. In giudizio possono essere prodotti:
- Atti di proprietà o contratti di locazione georgiani;
- Bollette delle utenze e spese domestiche sostenute in Georgia;
- Contratti di lavoro o di consulenza con datori georgiani;
- Certificati scolastici dei figli;
- Ricevute fiscali o dichiarazioni dei redditi georgiane;
- Testimonianze e certificati dell’ambasciata.
Le presunzioni legali del TUIR (iscrizione all’anagrafe, domicilio italiano) possono essere superate solo con una prova rigorosa e documentata. La Cassazione ha affermato che i legami affettivi e familiari hanno valore solo sussidiario e non bastano se il centro degli interessi economici è in Italia .
3.4 Ricorso e contenzioso tributario
Se le prove sono solide, il ricorso è lo strumento principale. Va depositato telematicamente e articolato in motivi di fatto e diritto. È opportuno:
- Richiedere la sospensione cautelare dell’atto, dimostrando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione.
- Dedurre tutti i vizi riscontrati (notifica, motivazione, residenza, decadenza, errata ricostruzione reddituale).
- Proporre eventuale compensazione con imposte versate all’estero (credito d’imposta), se applicabile in base alla convenzione internazionale.
- Chiedere spese e onorari a carico dell’Agenzia delle Entrate in caso di soccombenza.
Nelle controversie complesse è consigliabile farsi assistere da un avvocato cassazionista esperto in materia tributaria, come l’Avv. Monardo, poiché la normativa richiede competenze specifiche e gli orientamenti giurisprudenziali sono in continua evoluzione.
3.5 Accertamento con adesione e definizioni agevolate
L’accertamento con adesione consente di evitare il contenzioso e ottenere una riduzione significativa delle sanzioni. La procedura prevede:
- Accesso agli atti: l’ufficio mette a disposizione del contribuente i documenti posti a base dell’accertamento.
- Redazione di un’istanza di adesione: il contribuente propone le modifiche alla pretesa erariale e chiede la riduzione delle sanzioni. Le parti possono concordare la ripartizione del debito in rate.
- Sottoscrizione dell’accordo: comporta l’obbligo di versare almeno un terzo delle somme dovute entro 20 giorni e la rinuncia al ricorso .
- Definitiva inoppugnabilità: l’accordo definisce la pretesa anche ai fini dell’IVA e preclude i profili penali collegati .
Per le cartelle già in riscossione, la definizione agevolata (rottamazione quater) è uno strumento interessante: consente di estinguere il debito senza pagare sanzioni e interessi, versando solo l’imposta e le spese di riscossione . Il pagamento può essere rateizzato e, se si rispettano le scadenze, sospende le procedure esecutive . Tuttavia, l’omesso pagamento anche di una sola rata comporta la perdita dei benefici .
3.6 Procedure di sovraindebitamento: accordi, piani e esdebitazione
Se il contribuente versa in una situazione di grave squilibrio finanziario, può ricorrere agli strumenti previsti dalla legge 3/2012. Le procedure principali sono tre:
- Accordo di composizione della crisi: il debitore, assistito da un OCC, negozia con i creditori un piano di ristrutturazione. Il piano deve prevedere la soddisfazione di alcuni creditori privilegiati almeno in misura pari al valore di realizzo e può includere la cessione del patrimonio a un gestore . Dopo l’omologazione del tribunale, i creditori devono attenersi al piano.
- Piano del consumatore: riservato alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi personali. Prevede una proposta di pagamento commisurata alla capacità reddituale del debitore . Il piano non richiede l’accordo dei creditori ma necessita dell’omologazione giudiziale.
- Liquidazione controllata ed esdebitazione: in assenza di possibilità di ristrutturazione, il debitore può richiedere la liquidazione del proprio patrimonio. Al termine, se ricorrono le condizioni (cooperazione, mancanza di frodi, attività lavorativa svolta), il giudice può concedere l’esdebitazione, liberando il debitore dai debiti residui . Non sono esdebitabili i debiti per obblighi alimentari, danni da fatto illecito o tributi accertati successivamente .
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, piani e crisi d’impresa
4.1 Rottamazione quater e definizioni agevolate
La rottamazione quater ha l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti con carichi iscritti a ruolo. Di seguito una sintesi delle caratteristiche principali:
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Periodo dei carichi | Debiti affidati alla riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 |
| Benefici | Cancellazione di sanzioni, interessi e aggio; pagamento di imposta e spese di notifica/esecuzione |
| Scadenze originali | 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023 per le prime due rate; dal 2024 rate su febbraio/maggio/luglio/novembre |
| Numero massimo di rate | 18 rate, con interessi al 2% annuo |
| Presentazione della domanda | Dichiarazione telematica entro il termine stabilito; indicazione delle pendenze giudiziarie e rinuncia al contenzioso |
| Effetti della domanda | Sospensione della riscossione, interruzione delle procedure esecutive, blocco dei fermi e delle ipoteche fino alla scadenza della prima rata |
| Decadenza | Omesso pagamento di una rata oltre cinque giorni comporta la perdita dei benefici, con riattivazione della procedura e imputazione dei versamenti a titolo di acconto |
| Esclusioni | Recupero di aiuti di Stato, risorse proprie UE, sanzioni penali, importi risultanti da sentenze della Corte dei Conti, carichi relativi a piani del consumatore o a procedure di sovraindebitamento |
Le proroghe successive hanno spostato i termini. La Legge 18/2024 ha consentito il pagamento delle prime tre rate entro il 15 marzo 2024, con tolleranza di cinque giorni . Ulteriori misure introdotte nel 2025 potrebbero aver riprogrammato alcune scadenze: è importante verificare costantemente le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
4.2 Stralcio parziale dei mini‑carichi e saldo e stralcio
Accanto alla rottamazione, la legge 197/2022 ha previsto lo stralcio parziale dei carichi fino a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2015: gli enti creditori devono cancellare automaticamente sanzioni e interessi entro il 31 ottobre 2023. Per i carichi superiori a 1.000 euro, il saldo e stralcio (introdotto nel 2019) non è stato prorogato, ma può essere riproposto dal legislatore in futuro. Il contribuente residente all’estero deve monitorare eventuali riaperture.
4.3 Piani del consumatore e accordi di composizione (legge 3/2012)
I piani del consumatore e gli accordi di composizione rappresentano soluzioni strutturate per chi non riesce a sostenere i carichi fiscali e altri debiti. Elementi essenziali:
- Autonomia rispetto alla rottamazione: possono riguardare anche debiti iscritti a ruolo, che verranno trattati come crediti chirografari o privilegiati nel piano.
- Compatibilità con la definizione agevolata: se l’accertamento è definito con rottamazione, le somme residue possono rientrare in un piano; la legge richiede di specificare se la definizione ha ridotto il carico.
- Tutela del debitore: una volta omologato il piano, non sono avviabili azioni esecutive; il debitore versa le somme previste sotto il controllo dell’OCC. Al termine, può ottenere l’esdebitazione .
4.4 Composizione negoziata e misure protettive (D.L. 118/2021)
Per le imprese che operano in Italia ma hanno soci o amministratori residenti in Georgia, la composizione negoziata può essere uno strumento efficace. Il procedimento si avvia su domanda dell’imprenditore, che deve trovarsi in squilibrio patrimoniale tale da rendere probabile la crisi. L’esperto nominato dalla camera di commercio facilita le trattative, propone soluzioni operative e vigila sul rispetto degli obblighi. Grazie alle misure protettive, dal momento della pubblicazione dell’istanza i creditori non possono iniziare o proseguire esecuzioni e non possono risolvere anticipatamente i contratti . La procedura è volontaria e può sfociare in accordi di ristrutturazione, convenzioni di moratoria o cessione dell’azienda. Anche se la residenza del titolare è all’estero, l’impresa italiana può accedere alla procedura.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti residenti all’estero commettono errori che compromettono la loro posizione. Ecco i più frequenti e i relativi consigli:
- Trascurare le notifiche: anche se si vive in Georgia, le notifiche inviate all’ultimo indirizzo noto sono valide. È fondamentale attivare un servizio di domiciliazione o indirizzo PEC per essere sempre informati.
- Non iscriversi all’AIRE: l’iscrizione è obbligatoria per chi si trasferisce all’estero per oltre 12 mesi e costituisce una delle prove della residenza estera.
- Ignorare i termini: presentare ricorsi oltre i termini rende l’atto definitivo. È consigliato rivolgersi subito a un professionista.
- Non conservare documentazione: la prova della residenza richiede documenti precisi (contratti di affitto, bollette, dichiarazioni dei redditi georgiane). È bene organizzare una cartella con tutti gli atti.
- Affidarsi a consulenti improvvisati: la materia è complessa; occorrono avvocati e commercialisti con esperienza specifica in diritto tributario internazionale.
- Sottovalutare la rottamazione: molti credono che le definizioni agevolate cancellino automaticamente i debiti; in realtà, occorre presentare la domanda nei termini e pagare tutte le rate per non decadere.
- Non valutare le procedure di sovraindebitamento: spesso i contribuenti con molti debiti si concentrano sulle cartelle fiscali e dimenticano di includere banche e finanziarie. Le procedure ex legge 3/2012 offrono un quadro organico e possono portare all’esdebitazione.
- Non richiedere le misure protettive: per le imprese, la composizione negoziata può evitare pignoramenti e bloccare la dichiarazione di fallimento; ignorare questa possibilità può essere fatale.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme e termini principali
| Normativa | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|
| Art. 2 TUIR (D.P.R. 917/1986) | Residenza fiscale | Considera residenti le persone iscritte all’anagrafe o con domicilio/residenza in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta; presunzione per gli iscritti in Paesi black list |
| Art. 43 c.c. | Domicilio e residenza civile | Domicilio: sede principale degli affari e interessi; residenza: dimora abituale |
| Art. 60 D.P.R. 600/1973 | Notifiche | Atto notificato al domicilio fiscale; se residente all’estero, notifica via raccomandata internazionale all’indirizzo AIRE o comunicato dal contribuente |
| Art. 6‑bis Statuto del Contribuente | Contraddittorio | Obbligo di invito a fornire osservazioni con termine non inferiore a 60 giorni |
| Art. 38 D.P.R. 600/1973 | Rettifica e accertamento sintetico | Rettifica del reddito dichiarato; accertamento basato sulle spese; onere della prova al contribuente di dimostrare che le spese derivano da redditi esenti o risparmi |
| D.Lgs. 218/1997 | Accertamento con adesione | Possibilità di definire l’accertamento con accordo; riduzione delle sanzioni; effetto estensivo all’IVA e preclusione penale |
| Legge 197/2022, commi 231‑252 | Rottamazione quater | Definizione agevolata dei debiti affidati a riscossione dal 2000 al 2022; pagamento di imposta e costi, esclusione di interessi e sanzioni; rateizzazione fino a 18 rate e sospensione delle procedure |
| Legge 3/2012 | Crisi da sovraindebitamento | Definizione di sovraindebitamento e consumatore ; accordi di composizione ; piani del consumatore ; esdebitazione |
| D.L. 118/2021 | Composizione negoziata | Nomina di un esperto indipendente su richiesta dell’imprenditore in crisi ; l’esperto agevola le trattative ; misure protettive e divieto di azioni esecutive |
6.2 Scadenze e termini di pagamento (Rottamazione Quater)
| Rata | Scadenza originaria | Scadenza aggiornata (2024) | Note |
|---|---|---|---|
| 1ª rata | 31 luglio 2023 | 15 marzo 2024 (5 giorni di tolleranza) | Comprende il 10% del debito |
| 2ª rata | 30 novembre 2023 | 15 marzo 2024 | Cumula 10%; pagamento insieme alla prima rata |
| 3ª rata | 28 febbraio 2024 | 15 marzo 2024 | Rata successiva; oltre 5 giorni di tolleranza si perde il beneficio |
| 4ª‑18ª rata | Da maggio 2024 a novembre 2027 | invariato | Scadenze il 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Sono iscritto all’AIRE e vivo in Georgia. Posso comunque ricevere un accertamento fiscale italiano?
Sì. L’iscrizione all’AIRE non basta a escludere la residenza fiscale italiana. L’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza se ritiene che il centro dei tuoi interessi sia ancora in Italia. È necessario dimostrare con documenti che vivi stabilmente in Georgia. - Come viene notificato un avviso di accertamento all’estero?
L’atto è inviato tramite raccomandata internazionale all’indirizzo comunicato o risultante all’AIRE . In alternativa può essere notificato alla residenza o domicilio fiscale in Italia se non è stata comunicata una sede estera. L’atto è valido anche se non lo ritiri, purché sia stato spedito correttamente. - Posso impugnare l’accertamento se non ho ricevuto l’avviso di invito a comparire?
Se l’atto rientra tra quelli che richiedono il contraddittorio preventivo (per esempio accertamenti analitici o sintetici), l’omissione dell’invito rende l’atto annullabile . Occorre dedurre il vizio nel ricorso. - Quanto tempo ho per fare ricorso?
In generale 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Per le cartelle di pagamento derivanti da controllo automatizzato il termine è di 30 giorni. Le notifiche via PEC possono concedere 90 giorni, ma è prudente rispettare i 60 giorni. - Se non rispondo entro i termini, cosa succede?
L’atto diventa definitivo e l’agenzia procede alla riscossione coattiva. Potresti ricevere una cartella esattoriale con sanzioni e interessi maggiorati. È essenziale agire tempestivamente. - È possibile rateizzare il debito?
Sì. In fase di accertamento con adesione si può chiedere la rateizzazione; lo stesso vale per le cartelle, presentando domanda di rateazione alla riscossione. La rottamazione quater consente fino a 18 rate . - La rottamazione quater cancella anche il tributo?
No. Vengono stralciati sanzioni, interessi di mora e aggio, ma l’imposta deve essere pagata integralmente . - Se pago alcune rate e poi non riesco più, cosa accade?
Il mancato pagamento anche di una sola rata oltre cinque giorni di tolleranza determina la decadenza dalla rottamazione; le somme versate sono trattenute a titolo di acconto e riprendono le procedure esecutive . - Posso aderire alla rottamazione anche se ho un contenzioso pendente?
Sì, ma devi dichiarare di rinunciare al ricorso e depositare la rinuncia in giudizio. L’organo giudicante sospenderà il processo fino al perfezionamento della definizione . - Posso utilizzare il credito d’imposta estero per compensare l’imposta italiana?
La convenzione Italia‑Georgia prevede l’eliminazione della doppia imposizione mediante credito d’imposta: le imposte pagate in Georgia possono essere detratte dall’imposta italiana dovuta su redditi esteri, entro i limiti previsti dalla legge italiana. Per applicare il credito è necessario che il reddito sia effettivamente assoggettato a tassazione in Georgia e che il contribuente sia considerato residente di quel Paese . - Che differenza c’è tra accordo di composizione e piano del consumatore?
L’accordo di composizione è destinato a imprenditori, professionisti o soggetti che hanno contratto debiti misti; richiede il consenso dei creditori e la proposta dell’OCC . Il piano del consumatore è rivolto alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi personali e non necessita del consenso dei creditori ma solo dell’omologazione del giudice . - L’esdebitazione cancella tutti i debiti?
L’esdebitazione ex art. 14‑terdecies cancella i debiti concorsuali residui ma ha esclusioni: non opera per obblighi di mantenimento, debiti da risarcimento del danno o tributi accertati successivamente . Inoltre è concessa solo se il debitore ha collaborato e non ha beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi otto anni . - Posso utilizzare la composizione negoziata se vivo all’estero?
Sì. La procedura riguarda la sede legale dell’impresa in Italia; la residenza del titolare all’estero non impedisce la richiesta. Ciò che conta è la presenza di un’impresa iscritta nel registro delle imprese italiano e la presenza di squilibri patrimoniali. L’esperto nominato facilita le trattative con i creditori e le misure protettive sospendono le esecuzioni . - Un debito fiscale italiano è esigibile in Georgia?
Attualmente non esiste un accordo bilaterale tra Italia e Georgia per la riscossione coattiva delle imposte. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate non può pignorare beni situati in Georgia. Tuttavia, il debito resta valido e può essere recuperato in Italia o attraverso eventuali accordi futuri. È pertanto consigliabile regolarizzare la posizione per evitare maggiorazioni. - È possibile essere condannati penalmente per imposte non versate mentre si vive all’estero?
L’omessa dichiarazione o il mancato versamento di imposte può integrare reati tributari (come dichiarazione infedele o omessa dichiarazione). L’accordo di adesione esclude la punibilità per i fatti oggetto dell’accordo . In assenza di tale accordo, le autorità giudiziarie italiane possono procedere penalmente; la residenza in Georgia non è di per sé un’esimente. - Come posso dimostrare di non essere più fiscalmente residente in Italia per i redditi percepiti?
Devi presentare documentazione completa: certificato di residenza georgiana, contratto di lavoro, prova del versamento delle imposte in Georgia, estratti bancari locali, bollette, eventuale chiusura del conto italiano e prova che la tua famiglia vive stabilmente all’estero. È opportuno affiancare queste prove a dichiarazioni giurate e alla consultazione di un professionista. - Se ho un immobile in Italia, sarò considerato automaticamente residente?
No. Il possesso di immobili non comporta automaticamente la residenza fiscale, ma rappresenta un elemento che l’amministrazione può valutare. È necessario dimostrare che l’immobile non è usato come abitazione principale e che i costi sono sostenuti da terzi o coperti da redditi esteri. - Come funziona il credito d’imposta per le imposte pagate in Georgia?
L’articolo 4 della convenzione Italia‑Georgia stabilisce la definizione di residente e, in combinato disposto con l’art. 24, consente di detrarre le imposte pagate in Georgia dall’imposta italiana. Il credito d’imposta è riconosciuto fino a concorrenza dell’imposta italiana dovuta sullo stesso reddito. Serve attestazione dell’autorità fiscale georgiana. - Le sanzioni fiscali comminate dall’Italia sono riconosciute in Georgia?
No. Non esiste un accordo di riconoscimento reciproco delle sanzioni amministrative fiscali tra Italia e Georgia. Tuttavia, le sanzioni restano valide in Italia e possono ostacolare il rientro o l’acquisto di beni nel territorio italiano. - Posso delegare la gestione del contenzioso a un avvocato in Italia senza rientrare?
Sì. È possibile conferire una procura speciale a un avvocato cassazionista che ti rappresenti in tutte le fasi del processo. Lo studio dell’Avv. Monardo, grazie alla sua rete nazionale, può seguire il contenzioso senza necessità di rientrare, aggiornandoti costantemente via telefono o e‑mail.
8. Simulazioni pratiche e casi numerici
Per comprendere l’impatto delle diverse soluzioni, proponiamo due simulazioni semplificate. Le cifre sono indicative e non sostituiscono un calcolo preciso, che andrebbe effettuato su dati reali.
8.1 Caso A: Accertamento per presunta residenza in Italia
Situazione iniziale: Marco si è trasferito in Georgia nel 2022 e si è iscritto all’AIRE. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento per l’anno 2023, in cui l’Agenzia delle Entrate contesta che la sua residenza sia rimasta in Italia e gli attribuisce un reddito imponibile di 50.000 euro, con imposta IRPEF dovuta di 15.000 euro, sanzioni per 4.500 euro e interessi per 1.000 euro.
Scelta 1: Ricorso
- Marco raccoglie la documentazione che prova la residenza in Georgia (contratto di lavoro, paghe, abitazione, bollette, estratti conto).
- Presenta ricorso entro 60 giorni, chiedendo l’annullamento integrale dell’accertamento per difetto di residenza e mancanza di contraddittorio.
- Il giudice tributario, accertata la reale residenza all’estero e l’assenza di centro d’affari in Italia, annulla l’avviso. Marco non paga nulla.
Scelta 2: Accertamento con adesione
- Marco ritiene di avere argomenti deboli e preferisce evitare il contenzioso.
- Accetta l’invito a comparire dell’ufficio e concorda l’adesione sul reddito contestato, ottenendo una riduzione delle sanzioni da 4.500 a circa 1.500 euro (un terzo).
- L’importo complessivo da versare è 15.000 (imposta) + 1.500 (sanzioni ridotte) + 1.000 (interessi) = 17.500 euro, rateizzabili.
- Il procedimento si chiude e non sorgono profili penali.
Conclusione: se la prova della residenza è solida, conviene impugnare; altrimenti l’adesione riduce le sanzioni.
8.2 Caso B: Cartella iscritta a ruolo con rottamazione
Situazione iniziale: Anna ha ricevuto una cartella esattoriale per debiti IRPEF degli anni 2015‑2016 pari a 10.000 euro di imposta, 4.000 euro di sanzioni e 2.000 euro di interessi, per un totale di 16.000 euro. Risiede in Georgia dal 2021.
Opzione 1: Pagamento integrale con rateazione ordinaria
- Anna chiede la rateizzazione in 72 rate mensili.
- Paga l’intero importo di 16.000 euro più l’aggio e gli interessi di rateazione.
- La rata mensile è di circa 230 euro (escluse spese).
- La procedura esecutiva si sospende solo se tutte le rate sono pagate regolarmente.
Opzione 2: Rottamazione quater
- Anna presenta domanda di rottamazione quater entro i termini.
- Sono stralciati i 4.000 euro di sanzioni e i 2.000 euro di interessi.
- Dovrà pagare 10.000 euro di imposta e le spese di notifica (ipotizziamo 600 euro).
- Dividendo in 18 rate, le prime due di 1.100 euro (compresi interessi) e le altre di 600 euro circa, Anna verserà complessivamente 10.600 euro più un interesse del 2% annuo.
- Se rispetta le scadenze, nessuna procedura esecutiva può essere avviata. In caso di ritardo, torna a dover pagare l’intero importo originario.
Conclusione: la rottamazione consente un risparmio di circa 5.400 euro tra sanzioni e interessi, ma richiede puntualità nei versamenti.
9. Conclusione e call to action
Affrontare un accertamento fiscale mentre si è residenti in Georgia richiede conoscenza della normativa, vigilanza sui termini e capacità di dimostrare la reale residenza all’estero. In questo articolo abbiamo illustrato:
- Le regole sulla residenza fiscale e le presunzioni legali del TUIR ;
- Le disposizioni della convenzione Italia‑Georgia sulla doppia imposizione ;
- Le norme sulle notifiche e sul contraddittorio ;
- Le procedure di accertamento, rettifica e accertamento sintetico ;
- Gli strumenti difensivi: ricorso, accertamento con adesione, definizione agevolata, piani del consumatore ed esdebitazione ;
- Le soluzioni per le imprese tramite la composizione negoziata e misure protettive ;
- Gli errori da evitare e i consigli per tutelarsi.
Il tempo è un fattore decisivo: il mancato rispetto dei termini o la sottovalutazione degli atti può trasformare un contenzioso gestibile in un debito insostenibile. Per difendersi efficacemente è indispensabile affidarsi a professionisti qualificati che conoscano le normative italiane, internazionali e le prassi amministrative.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, offre consulenze personalizzate ai cittadini italiani residenti all’estero e si occupa della difesa contro accertamenti, cartelle e procedure esecutive. La sua esperienza nel diritto bancario e tributario, la qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore della crisi d’impresa garantiscono un approccio completo e multidisciplinare.
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