Pignoramento della pensione con più pignoramenti: i limiti di legge e come difendersi

Introduzione

Il pignoramento della pensione è una procedura esecutiva che consente ai creditori di recuperare i propri crediti trattenendo una parte dell’assegno pensionistico. Tuttavia, la legge impone limiti rigorosi per proteggere il minimo vitale del pensionato e per evitare che più creditori si accaniscano sullo stesso reddito. Con la sent. n. 863/2025, 19 ottobre 2025, Tribunale di Trieste, pubblicata e commentata il 29 ottobre 2025 è stato ribadito che, in presenza di più pignoramenti, la somma delle trattenute non può superare la metà della quota pignorabile . Questo articolo spiega in dettaglio come funziona il pignoramento della pensione, quali sono i limiti legali e quali strategie difensive può adottare il pensionato.

Perché l’argomento è fondamentale

  • Protezione del minimo vitale: la pensione rappresenta spesso l’unica fonte di sostentamento. La legge garantisce una quota impignorabile per assicurare la dignità del pensionato.
  • Concorrenza di più creditori: in caso di più pignoramenti, è essenziale coordinare le trattenute per evitare un prelievo eccessivo .
  • Strumenti di difesa: il pensionato può impugnare pignoramenti illegittimi, chiedere la rateizzazione del debito o aderire a procedure di sovraindebitamento per preservare il proprio reddito.

Soluzioni legali che verranno illustrate

  • I limiti di pignorabilità della pensione previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalla normativa previdenziale.
  • L’analisi della sent. n. 863/2025, 19 ottobre 2025, Tribunale di Trieste, pubblicata e commentata il 29 ottobre 2025 .
  • Le procedure per contestare pignoramenti abusivi o non coordinati.
  • Le possibilità di sospendere o ridurre il pignoramento attraverso rateizzazione, accordi e sovraindebitamento.
  • L’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team per difendere i diritti del pensionato.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, è specializzato in diritto bancario e tributario. Guida un team di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Offre assistenza per analizzare i pignoramenti, proporre ricorsi, ottenere sospensioni, rateizzazioni e soluzioni stragiudiziali.

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1. Quadro normativo del pignoramento della pensione

1.1. Art. 545 c.p.c.: limiti di pignorabilità

L’art. 545 del codice di procedura civile stabilisce i limiti di pignorabilità dei crediti da lavoro, pensioni e rendite:

  • Le pensioni possono essere pignorate nella misura di un quinto (20%) della quota eccedente il minimo vitale, che corrisponde a due volte e mezzo l’assegno sociale (c. 3 dell’articolo).
  • Se la pensione viene accreditata sul conto corrente, il primo accredito rimane impignorabile per un importo pari al triplo dell’assegno sociale (art. 545 c. 7). Solo la parte eccedente può essere pignorata.
  • Per i trattamenti assistenziali (assegno sociale, invalidità civile), il pignoramento non è consentito.

1.2. Concorso di creditori

Quando il pensionato è soggetto a più pignoramenti, la somma delle trattenute non può superare determinati limiti. La sent. n. 863/2025, 19 ottobre 2025, Tribunale di Trieste, pubblicata e commentata il 29 ottobre 2025 ha precisato che le trattenute, sommando diversi pignoramenti (fiscali e civili), non possono superare la metà della quota pignorabile . In altre parole, se la quota pignorabile è 400 €, la somma trattenuta per tutti i pignoramenti non può superare 200 €.

1.3. Norme specifiche per pignoramenti fiscali

Il D.P.R. 602/1973 prevede regole particolari per i pignoramenti esattoriali. L’art. 72-ter fissa limiti di pignorabilità delle pensioni a favore dell’erario, con percentuali che variano in base all’ammontare della pensione:

  • 1/10 per importi fino a 2.500 €.
  • 1/7 per importi compresi tra 2.500 € e 5.000 €.
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 €.

Questi limiti sono calcolati sulla quota eccedente il doppio dell’assegno sociale.

2. Procedura e calcolo della quota pignorabile

2.1. Determinazione del minimo vitale

Per il 2025 l’assegno sociale è pari a 503,27 € mensili. Di conseguenza:

  • Triplo assegno sociale (importo impignorabile sul conto corrente): 1.509,81 €.
  • Due volte e mezzo l’assegno sociale (minimo vitale per pignoramento diretto): 1.258,17 €.

La parte della pensione eccedente questi importi è pignorabile nei limiti di legge.

2.2. Calcolo concreto con un esempio

Supponiamo che la pensione netta di Luigi sia 1.800 € mensili.
– Minimo vitale: 1.258,17 €.
– Quota eccedente: 1.800 € – 1.258,17 € = 541,83 €.
– Pignoramento possibile: 1/5 di 541,83 € = 108,37 €.

Se esistono due pignoramenti, la somma delle trattenute non può superare 108,37 € × 0,5 = 54,18 € . In pratica, ciascun creditore otterrà una quota proporzionale senza superare il tetto complessivo.

2.3. Pignoramenti successivi

Il primo creditore che avvia il pignoramento ha priorità. Successivi pignoramenti devono coordinarsi con il primo per non superare il limite cumulativo. Il giudice verifica tutti i pignoramenti e dispone la ripartizione.

3. Difese e strategie del pensionato

3.1. Verifica della notifica e del titolo

Come per altri pignoramenti, è essenziale verificare:

  • La regolarità della notifica dell’atto di pignoramento. Se l’atto è stato notificato da un soggetto non abilitato, il pignoramento è nullo ma sanabile .
  • La validità del titolo esecutivo (cartella di pagamento, sentenza, decreto ingiuntivo). In mancanza, si può proporre opposizione all’esecuzione.

3.2. Eccezione di impignorabilità

Il pensionato può eccepire che la trattenuta supera i limiti legali:
– Se la trattenuta supera il quinto della quota eccedente, il pignoramento va ridotto.
– Se il pignoramento riguarda prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensione di invalidità), è totalmente illegittimo.

3.3. Coordinamento tra più pignoramenti

La sent. n. 863/2025, 19 ottobre 2025, Tribunale di Trieste, pubblicata e commentata il 29 ottobre 2025 stabilisce che le trattenute cumulative non possono superare la metà della quota pignorabile . Il pensionato può chiedere al giudice la revisione delle trattenute se più pignoramenti eccedono il limite.

3.4. Opposizioni e sospensioni

  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se l’atto è formalmente viziato.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se il debito non esiste o è prescritto.
  • Istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.) per gravi motivi, ad esempio se il pignoramento impedisce di soddisfare bisogni essenziali.

3.5. Rateizzazione e accordi

Il pensionato può richiedere la rateizzazione del debito per ridurre l’importo pignorato mensile. In presenza di pignoramento esattoriale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può accettare un piano di rateizzazione che sospende o riduce la trattenuta. È anche possibile negoziare con il creditore un saldo e stralcio.

3.6. Sovraindebitamento

Se la pensione non è sufficiente a coprire i debiti, il pensionato può accedere alle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012). Attraverso un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione, è possibile ottenere la falcidia dei debiti e l’esdebitazione finale.

4. Errori da evitare

  1. Accettare trattenute superiori ai limiti: molte banche o enti erogatori possono applicare trattenute errate; occorre verificare.
  2. Non comunicare l’esistenza di altri pignoramenti: il pensionato deve informare il giudice e l’ente pagatore della presenza di più creditori .
  3. Ignorare i termini per l’opposizione: non opporsi tempestivamente preclude la possibilità di contestare vizi formali.
  4. Confondere pignoramento con cessione del quinto: la cessione del quinto è un contratto volontario; il pignoramento è un atto d’imperio. Il cumulo dei due può superare i limiti legali.
  5. Sottovalutare le procedure di sovraindebitamento: molti pensionati non conoscono la possibilità di ristrutturare i debiti e liberarsi dai pignoramenti.

5. Tabelle di sintesi

5.1. Limiti di pignorabilità della pensione

Valore di riferimento (2025)ImportoSignificato
Assegno sociale503,27 €Base per calcolare il minimo vitale
Triplo assegno sociale1.509,81 €Importo non pignorabile sul conto
Due volte e mezzo assegno sociale1.258,17 €Minimo vitale per pignoramento diretto
Quota pignorabileEccedenza rispetto al minimo vitalePignorabile nella misura del 20%

5.2. Percentuali di pignoramento

Tipo di pignoramentoPercentuale massimaNote
Pignoramento ordinario1/5 della quota eccedenteArt. 545 c.p.c.
Pignoramento esattoriale1/10 fino a 2.500 €; 1/7 tra 2.500 e 5.000 €; 1/5 oltre 5.000 €Art. 72-ter D.P.R. 602/1973
Concorso di più pignoramentiLa somma delle trattenute non può superare 1/2 della quota pignorabileSentenza Cass. 29 ott 2025

5.3. Strategie difensive

StrategiaDescrizioneUtilità
Opposizione agli attiContestare vizi formali dell’atto di pignoramentoAnnulla o corregge le trattenute
Opposizione all’esecuzioneContestare la validità del titolo o la prescrizioneAnnulla l’esecuzione
Istanza di sospensioneChiedere al giudice di sospendere il prelievo per gravi motiviPuò ridurre temporaneamente le trattenute
RateizzazioneDilazione del debito presso l’Agenzia delle Entrate-RiscossioneRiduce l’importo pignorato
SovraindebitamentoProporre un piano del consumatore o accordoBlocca le esecuzioni e riduce i debiti

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Quanto della mia pensione possono pignorare?
    La legge consente il pignoramento fino a 1/5 della quota eccedente il minimo vitale. Per i pignoramenti fiscali, le percentuali variano a seconda dell’ammontare della pensione.
  2. Se ho più pignoramenti, quanto mi tolgono?
    La somma delle trattenute non può superare la metà della quota pignorabile . Il giudice ripartisce l’importo tra i creditori.
  3. Il pignoramento si applica anche alle pensioni di invalidità?
    No. Le pensioni di invalidità e le prestazioni assistenziali sono impignorabili.
  4. Cosa posso fare se la banca trattiene più del dovuto?
    Devi presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione o un reclamo all’INPS se si tratta di pignoramento su pensione. È consigliabile l’assistenza di un avvocato.
  5. Posso oppormi al pignoramento se il debito è prescritto?
    Sì. Devi proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), eccependo la prescrizione.
  6. Il pignoramento della pensione vale anche per i TFR?
    Il TFR può essere pignorato con limiti diversi (fino a 1/5). Tuttavia, se il TFR è già stato erogato e depositato sul conto, si applicano le regole del conto corrente.
  7. Posso chiedere la sospensione del pignoramento?
    Sì. Se il pignoramento impedisce di soddisfare bisogni essenziali, è possibile chiedere la sospensione (art. 624 c.p.c.).
  8. E se aderisco a una rottamazione?
    L’adesione a una definizione agevolata sospende il pignoramento e consente di pagare il debito in forma ridotta.
  9. I pignoramenti si applicano anche a pensioni estere?
    Dipende dagli accordi internazionali e dalla residenza fiscale. In genere, il giudice italiano può pignorare solo pensioni erogate in Italia.
  10. Posso usufruire delle procedure di sovraindebitamento se sono pensionato?
    Sì. Le procedure di sovraindebitamento sono aperte a tutti i consumatori, compresi i pensionati. Consentono di ridurre i debiti e liberarsi dai pignoramenti.

7. Simulazioni pratiche

7.1. Pensione con due pignoramenti concorrenti

Maria percepisce una pensione di 2.000 € netti. Ha due pignoramenti: uno a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (debito fiscale) e uno di un creditore privato.
– Minimo vitale: 1.258,17 €; quota pignorabile: 741,83 €; 1/5 di 741,83 € = 148,37 €. – Con due pignoramenti, la somma trattenuta non può superare 74,18 € . Il giudice ripartisce 74,18 € tra i due creditori in proporzione ai rispettivi crediti.

7.2. Pensionato che aderisce alla rottamazione

Giorgio ha un pignoramento in corso sulla pensione per debiti fiscali. Decide di aderire alla rottamazione-quater 2025 e ottiene la rateizzazione del debito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende la trattenuta mensile sulla pensione e Giorgio inizia a pagare rate più sostenibili.

7.3. Contestazione per trattenuta eccessiva

Lucia riceve 1.400 € di pensione. La banca trattiene 200 € al mese per un pignoramento. Lucia, assistita dall’Avv. Monardo, propone opposizione, dimostrando che il prelievo supera il quinto della quota pignorabile. Il giudice riduce la trattenuta a 70 € e ordina la restituzione delle somme prelevate in eccesso.

8. Conclusione

Il pignoramento della pensione rappresenta un delicato equilibrio tra il diritto del creditore al soddisfacimento del proprio credito e il diritto del pensionato a conservare un minimo vitale. Le norme e la giurisprudenza – in particolare la sent. n. 863/2025, 19 ottobre 2025, Tribunale di Trieste, pubblicata e commentata il 29 ottobre 2025 – tutelano il pensionato stabilendo limiti rigorosi e impedendo che la somma delle trattenute superi metà della quota pignorabile . È fondamentale conoscere questi limiti per difendersi da prelievi illegittimi e per coordinare più pignoramenti.

Se hai ricevuto un pignoramento sulla tua pensione, agisci tempestivamente: verifica l’atto, controlla il calcolo della trattenuta, informa il giudice se esistono altri pignoramenti e, se necessario, proponi opposizione o richiedi la rateizzazione. Le procedure di sovraindebitamento possono offrirti una via d’uscita definitiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti ad aiutarti: analizzano la regolarità del pignoramento, calcolano i limiti di legge, presentano ricorsi per vizi formali e sostanziali e negoziano piani di rientro o rottamazioni. Grazie alla loro competenza in diritto bancario e tributario, possono proteggere il tuo reddito e garantirti la migliore strategia di difesa.

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