Pignoramento Del Credito: Come Difendersi e Cosa Fare Assolutamente

Introduzione

Il pignoramento del credito è una forma di espropriazione forzata che colpisce i crediti che il debitore vanta verso terzi (clienti, banche, committenti). Questa procedura obbliga il terzo debitore a trattenere le somme dovute e a versarle al creditore procedente. Tuttavia, anche il debitore pignorato ha precisi obblighi legali: deve dichiarare l’esistenza di altri pignoramenti o procedure concorsuali e collaborare con l’autorità giudiziaria. La sentenza della Cassazione dell’11 novembre 2025 ha ribadito che l’omessa dichiarazione può comportare conseguenze gravi .

Perché la questione è cruciale

  • Responsabilità del debitore: chi non segnala tempestivamente l’esistenza di altri pignoramenti rischia sanzioni e la duplicazione dei pagamenti.
  • Errori frequenti: molti debitori ignorano l’obbligo di dichiarare l’esistenza di altre procedure esecutive o cedono crediti in modo irregolare.
  • Possibili rimedi: conoscendo i propri diritti e doveri, il debitore può difendersi efficacemente, evitare conflitti con il terzo e ridurre l’impatto del pignoramento.

Anticipazione delle soluzioni legali

In questo articolo analizzeremo:

  • Gli obblighi del debitore nel pignoramento del credito previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • Le procedure da seguire per tutelare i propri diritti e evitare la duplicazione dei pagamenti.
  • Le possibili strategie difensive e gli strumenti alternativi per risolvere il debito (rateizzazione, sovraindebitamento, accordi).
  • Le tutele offerte dal team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che assiste i debitori nell’analisi degli atti, nella proposizione dei ricorsi e nelle trattative con i creditori.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021). Grazie a queste competenze, lo studio offre assistenza professionale nella gestione dei pignoramenti, nella predisposizione di opposizioni, nell’ottenimento di sospensioni e nella negoziazione di piani di rientro.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1. Pignoramento del credito: quadro normativo

Il pignoramento del credito è disciplinato dagli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile. Il creditore che intende pignorare un credito del debitore verso un terzo deve notificare l’atto sia al debitore principale sia al terzo. Quest’ultimo (il debitore del debitore) è tenuto a dichiarare le somme dovute e a non pagarle al debitore finché il giudice non emette l’ordinanza di assegnazione.

L’art. 547 c.p.c. impone al terzo di dichiarare entro dieci giorni la sussistenza del credito e di versare le somme indicate. L’art. 548 c.p.c. prevede che il giudice, verificata la dichiarazione, emetta l’ordinanza con cui assegna al creditore le somme.

1.2. Obblighi del debitore pignorato

Il debitore pignorato ha l’obbligo di collaborare con l’autorità giudiziaria e di dichiarare se esistono altri pignoramenti o procedure concorsuali sullo stesso credito. Lo scopo è evitare una doppia assegnazione delle stesse somme e permettere al giudice di coordinare le diverse procedure . La mancata dichiarazione può integrare un comportamento in mala fede e generare responsabilità.

Il debitore deve inoltre:

  • Fornire al giudice e al terzo tutte le informazioni utili per individuare il credito.
  • Segnalare eventuali cessioni del credito o compensazioni già effettuate.
  • Non interferire con il pignoramento (ad esempio, non può alienare il credito pignorato).

1.3. Sentenza della Cassazione dell’11 novembre 2025

La pronuncia della Corte di Cassazione dell’11 novembre 2025 ha stabilito che il debitore, conoscendo l’esistenza di un altro pignoramento o di un procedimento concorsuale, deve dichiararlo nel giudizio. Secondo la Corte, il debitore ha l’obbligo di informare il giudice su circostanze che potrebbero determinare la concorrenza di più creditori, per evitare duplicazioni dei pagamenti . In mancanza, il giudice può ordinare la restituzione delle somme e sanzionare il debitore per comportamenti scorretti.

1.4. Ulteriore giurisprudenza

Altre pronunce hanno affrontato temi collegati:

  • Cass. civ., ord. 13 settembre 2025: ha ribadito che i pagamenti effettuati dal terzo dopo la notifica del secondo pignoramento sono inefficaci .
  • Cass. civ., ord. 17 settembre 2025: ha chiarito che la notifica del pignoramento interrompe la prescrizione del credito .
  • Cass. civ., ord. 30 ottobre 2025: ha affermato il principio di priorità temporale tra pignoramento e sequestro .

2. Procedura passo‑passo e obblighi del debitore

2.1. Ricezione dell’atto di pignoramento

Al momento della notifica del pignoramento, il debitore deve:

  1. Verificare i dati: controllare che l’atto riporti l’identità del terzo, l’importo pignorato, il titolo esecutivo.
  2. Controllare eventuali pignoramenti preesistenti: se lo stesso credito è già stato pignorato da un altro creditore, occorre comunicarlo immediatamente.
  3. Valutare la prescrizione: se il credito è prescritto, è possibile proporre opposizione all’esecuzione.

2.2. Obbligo di dichiarare altri pignoramenti

La legge non prevede un termine specifico, ma impone la collaborazione. Appena il debitore è a conoscenza di un altro pignoramento (o di un fallimento, concordato, procedura di sovraindebitamento) deve informarne il giudice e le parti. Questo obbligo deriva dal principio di buona fede e correttezza processuale.

2.3. Comunicazione di cessioni o compensazioni

Il debitore deve comunicare se il credito è stato ceduto a terzi o se è stato compensato con debiti propri. Se la cessione è avvenuta prima del pignoramento ed è opponibile al creditore, il giudice non potrà assegnare le somme. In caso contrario, la cessione non ha effetto.

2.4. Pagamento al creditore: quando è legittimo

Il debitore non deve pagare il creditore una volta ricevuto l’atto di pignoramento; deve attendere l’ordinanza di assegnazione. Pagare prima dell’ordinanza può esporre al rischio di un doppio pagamento o di un’azione di rivalsa da parte del creditore. Solo dopo l’ordinanza e nel rispetto dell’importo assegnato il debitore potrà considerare estinto il proprio debito verso il creditore procedente.

2.5. Opposizione del debitore

Se il debitore ritiene che il credito non esista o sia estinto, può proporre:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), contestando l’esistenza o la validità del titolo.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), in caso di vizi formali del pignoramento.
  • Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), se il debitore ritiene che il credito appartenga a un altro soggetto.

L’opposizione deve essere proposta entro i termini di legge (20 o 60 giorni). È importante includere il terzo pignorato se l’opposizione riguarda l’obbligo del terzo .

3. Difese e strategie del debitore

3.1. Verifica dei vizi formali

La prima difesa consiste nel controllare la regolarità dell’atto: deve contenere tutti gli elementi richiesti dall’art. 543 c.p.c., essere notificato correttamente e indicare l’importo esatto del debito. Vizi di notifica, omissioni e irregolarità formali possono invalidare il pignoramento .

3.2. Eccezione di prescrizione

Se il credito è prescritto, il debitore può eccepire la prescrizione tramite opposizione all’esecuzione. La notifica del pignoramento interrompe la prescrizione, ma solo se il titolo è ancora valido. La Cassazione ha confermato che la prescrizione è interrotta al momento della notifica .

3.3. Coordinamento con altri pignoramenti

Se esistono altri pignoramenti, è necessario coordinarli per evitare che le somme vengano assegnate due volte. Il debitore deve collaborare con il terzo e informare il giudice, altrimenti rischia responsabilità per comportamento scorretto .

3.4. Negoziazione con il creditore

È possibile raggiungere un accordo transattivo o richiedere la rateizzazione del debito (art. 19 D.P.R. 602/1973 per debiti fiscali), riducendo l’impatto del pignoramento. Un avvocato esperto può negoziare con il creditore, anche proponendo la sostituzione del pignoramento con una garanzia alternativa (es. ipoteca volontaria).

3.5. Sovraindebitamento e procedure concorsuali

In caso di difficoltà economica rilevante, il debitore può accedere alle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) con il supporto di un Gestore della Crisi. Questo consente di bloccare le azioni esecutive e ristrutturare il debito mediante un piano omologato dal tribunale.

4. Strumenti alternativi

4.1. Rateizzazione e definizioni agevolate

L’Agente della Riscossione consente piani di dilazione fino a 72 rate. In presenza di pignoramento, la rateizzazione può sospendere l’esecuzione o ridurre l’importo prelevato. Le definizioni agevolate (rottamazione-quater e similari) permettono di estinguere il debito con sconti su sanzioni e interessi.

4.2. Composizione negoziata e transazione fiscale

Per le imprese, la composizione negoziata (D.L. 118/2021) e la transazione fiscale nel concordato preventivo consentono di trattare con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli altri creditori per trovare un accordo globale sui debiti. Ciò può comportare la sospensione del pignoramento.

4.3. Esdebitazione

Al termine delle procedure di sovraindebitamento o del fallimento, è possibile ottenere l’esdebitazione, che libera il debitore dai debiti residui. Questa misura consente di ripartire da zero ed è applicabile anche ai debiti fiscali.

5. Errori comuni da evitare

  1. Non comunicare l’esistenza di altri pignoramenti: può determinare responsabilità e duplicazione dei pagamenti .
  2. Pagare il creditore senza attendere l’ordinanza di assegnazione: il pagamento è inefficace e il debitore può essere tenuto a pagare nuovamente.
  3. Non opporsi entro i termini: la decadenza dai termini impedisce la contestazione di vizi formali o sostanziali.
  4. Ignorare la procedura di sovraindebitamento: molti debitori non conoscono gli strumenti che consentono la ristrutturazione dei debiti.
  5. Gestire il pignoramento senza assistenza legale: la procedura è complessa e la mancanza di un professionista può portare a errori irreversibili.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Obblighi del debitore pignorato

ObbligoDescrizioneRiferimento
Dichiarare l’esistenza di altri pignoramentiInformare il giudice e le parti se lo stesso credito è stato pignorato da altri creditori o è assoggettato a procedure concorsuali.Cass. 11 nov 2025
Non pagare il creditore fino all’ordinanza di assegnazioneEvitare pagamenti diretti dopo la notifica del pignoramento; attendere l’ordinanza del giudice.Art. 548 c.p.c.
Fornire informazioni al terzoCollaborare con il terzo pignorato per individuare il credito, evitando contestazioni.Art. 547 c.p.c.
Contestare vizi entro i terminiProporre opposizione agli atti o all’esecuzione entro 20/60 giorni.Artt. 615-617 c.p.c.

6.2. Rimedi difensivi del debitore

RimedioQuando si applicaVantaggiNecessità di terzo
Opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.)Mancanza del titolo, prescrizione, estinzione del debitoAnnulla l’esecuzioneTerzo facoltativo
Opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.)Vizi formali dell’atto di pignoramentoAnnulla l’atto; nuova proceduraTerzo necessario
RateizzazioneDebiti fiscali e contributiviSospende o riduce il pignoramentoNon richiede terzo
Piano di sovraindebitamentoDebitori non fallibiliBlocca le esecuzioni e riduce i debitiIl giudice del sovraindebitamento coordina

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa devo fare se ricevo un pignoramento del mio credito?
    Verifica l’atto, controlla se il credito è prescritto o se vi sono altri pignoramenti, e contatta un avvocato. Collabora con il terzo e non pagare direttamente il creditore.
  2. Devo dichiarare un pignoramento precedente?
    Sì. La Cassazione impone al debitore di dichiarare l’esistenza di altri pignoramenti o procedure concorsuali .
  3. Cosa succede se non dichiaro un altro pignoramento?
    Rischi che il giudice assegni le somme due volte e potresti essere sanzionato per comportamento scorretto. Il creditore pretermesso può agire per ottenere le somme.
  4. Posso pagare il creditore prima dell’ordinanza?
    No. Pagare prima dell’ordinanza espone al rischio di doppio pagamento e non estingue il debito verso gli altri creditori.
  5. Se il credito è stato ceduto a un terzo prima del pignoramento, cosa succede?
    Se la cessione è opponibile, il creditore procedente non può pignorarlo. Occorre provare che la cessione è stata notificata o accettata dal debitore prima del pignoramento.
  6. Posso oppormi alla cessione del credito dopo il pignoramento?
    La cessione successiva al pignoramento non ha effetto; il creditore procedente mantiene il diritto sul credito. Il debitore non può opporsi a una cessione successiva.
  7. Quali termini ho per oppormi?
    20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi dalla conoscenza dell’atto; 60 giorni dalla notifica del titolo per l’opposizione all’esecuzione.
  8. Come si calcola la prescrizione del credito?
    Dipende dalla natura del credito: la maggior parte dei tributi si prescrive in 5 anni; altre entrate (es. tariffa rifiuti) seguono termini diversi. La notifica del pignoramento interrompe la prescrizione .
  9. È possibile il pignoramento su crediti futuri?
    In linea generale no, salvo quando i crediti sono già determinati nella loro esistenza. La Cassazione ha escluso la pignorabilità di crediti futuri derivanti da contratti ceduti .
  10. Cosa fa il giudice se ci sono più creditori?
    Il giudice ripartisce le somme secondo il criterio della priorità temporale e può sospendere la procedura per coordinare i pignoramenti .

8. Esempi pratici

8.1. Debitore con due pignoramenti sullo stesso credito

Tizio deve 10.000 € al Creditore A e 8.000 € al Creditore B. Entrambi pignorano lo stesso credito di Tizio verso un suo cliente. Tizio, avvisato del primo pignoramento da parte di A, non comunica a B l’esistenza del primo pignoramento. Il giudice, accorgendosi della duplicità, sospende l’esecuzione. Tizio rischia di dover pagare due volte; inoltre può essere sanzionato per omessa dichiarazione . È fondamentale informare immediatamente il secondo creditore dell’esistenza del primo pignoramento per evitare duplicazioni.

8.2. Cessione del credito prima del pignoramento

Caio cede il suo credito di 5.000 € a una società di factoring. Il creditore pignora lo stesso credito successivamente, non conoscendo la cessione. Il debitore deve dimostrare che la cessione è stata notificata al terzo prima del pignoramento; in tal caso il pignoramento non avrà effetto. Se la cessione non è stata notificata, il pignoramento prevale.

8.3. Coordinamento con procedura di sovraindebitamento

Sempronio ha debiti tributari e commerciali e subisce un pignoramento del credito. Si rivolge all’Avv. Monardo e accede alla procedura di sovraindebitamento. Il giudice del sovraindebitamento sospende il pignoramento e inserisce il debito nel piano, consentendo a Sempronio di pagare in maniera sostenibile e ottenere l’esdebitazione finale.

9. Conclusione

La gestione del pignoramento del credito richiede una profonda conoscenza della normativa e degli obblighi del debitore. Le sentenze recenti, tra cui la decisione della Cassazione dell’11 novembre 2025, impongono al debitore di dichiarare l’esistenza di altri pignoramenti e di collaborare con il giudice per evitare duplicazioni e responsabilità . Ignorare questi obblighi può avere conseguenze gravi, come l’inefficacia degli atti, il pagamento di somme non dovute o la perdita delle tutele processuali.

Per proteggere il proprio patrimonio, il debitore deve agire tempestivamente, verificare la regolarità dell’atto, proporre opposizioni nei tempi previsti e, se necessario, ricorrere a strumenti alternativi come la rateizzazione o il sovraindebitamento. L’assistenza di un professionista è indispensabile per evitare errori procedurali e individuare la strategia migliore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono una consulenza completa: analisi dell’atto di pignoramento, verifica dei vizi formali e sostanziali, proposizione delle opposizioni, trattative con i creditori e accesso alle procedure di sovraindebitamento. La loro esperienza in diritto bancario e tributario garantisce soluzioni personalizzate e tempestive.

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