Litisconsorzio e Pignoramento: Cosa Sapere Per Difendersi

Introduzione

Il pignoramento presso terzi è una procedura complessa in cui oltre al debitore e al creditore è coinvolto anche il terzo pignorato (ad esempio la banca, il datore di lavoro o il committente). Uno degli aspetti più delicati è il litisconsorzio necessario, ossia l’obbligo di coinvolgere tutte le parti interessate nel giudizio di opposizione. La Cassazione, con una serie di pronunce recenti culminate nella decisione del 26 novembre 2025, ha ribadito che la mancata partecipazione del terzo pignorato rende nulla la sentenza . Affrontare correttamente questa tematica è fondamentale per tutelare i diritti del debitore e del terzo.

Perché il tema è importante

  • Rischi: la mancata convocazione del terzo pignorato può determinare la nullità dell’intero procedimento di opposizione, con grave pregiudizio per il debitore.
  • Errori da evitare: agire senza coinvolgere il terzo, oppure utilizzare il rimedio processuale sbagliato, può precludere le difese.
  • Urgenza: i termini per proporre le opposizioni sono stretti e l’errata impostazione del giudizio può compromettere la tutela.

Anticipazione delle principali soluzioni legali

In questo articolo analizzeremo:

  • La normativa che impone il litisconsorzio necessario nel pignoramento presso terzi e le recenti sentenze della Cassazione.
  • Le procedure corrette per instaurare un giudizio di opposizione con la partecipazione di tutte le parti.
  • Le difese a disposizione del debitore e del terzo, gli errori da evitare e gli strumenti alternativi per risolvere il debito.
  • Le opzioni giudiziali e stragiudiziali gestite dal team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordinatore di uno staff di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team offre assistenza completa: analisi dell’atto, ricorsi per vizi formali, sospensione dell’esecuzione, trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale sul litisconsorzio necessario

1.1. Il pignoramento presso terzi nel sistema del codice di procedura civile

Il pignoramento presso terzi è disciplinato dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile. L’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore e al terzo debitore del pignorato. Quest’ultimo è tenuto a dichiarare se detiene somme o beni del debitore e, se sì, deve bloccarli in vista dell’eventuale assegnazione.

L’art. 548 c.p.c. prevede che, una volta acquisita la dichiarazione, il giudice, con ordinanza di assegnazione, trasferisce al creditore le somme dovute. In questa fase il terzo diventa a tutti gli effetti parte del giudizio, poiché le sue dichiarazioni sono determinanti per l’esito dell’esecuzione.

1.2. Il litisconsorzio necessario: norma e finalità

Il principio del litisconsorzio necessario impone che, quando gli effetti della sentenza riguardano indissolubilmente più soggetti, tutti debbano essere presenti nel processo. Nel pignoramento presso terzi, il giudizio di opposizione coinvolge tre parti:

  1. Il creditore procedente.
  2. Il debitore esecutato.
  3. Il terzo pignorato (es. la banca).

La giurisprudenza riconosce la necessità di litisconsorzio, poiché la decisione incide su diritti e obblighi del terzo: una sentenza che annulli o confermi l’ordinanza di assegnazione lo obbliga a pagare le somme al creditore o a restituirle al debitore. Pertanto, la sua partecipazione è imprescindibile.

1.3. Norme di riferimento

  • Art. 102 c.p.c.: stabilisce i casi in cui è necessario il litisconsorzio: se l’oggetto del processo è indivisibile o indivisibilmente comune a più persone.
  • Art. 549 c.p.c.: prevede che le controversie sull’obbligo del terzo siano decise con ordinanza previa instaurazione di un giudizio ordinario.
  • Art. 548 c.p.c.: regola la dichiarazione del terzo e l’eventuale ordinanza di assegnazione.

1.4. Evoluzione giurisprudenziale

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha consolidato l’orientamento sul litisconsorzio necessario. La sentenza del 26 novembre 2025 afferma che il terzo pignorato è parte necessaria nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, pena la nullità della sentenza . Questa pronuncia conferma precedenti decisioni (Cass. civ., sez. III, ord. 3 ottobre 2025 e Cass. civ., ord. 21 settembre 2025 ) che hanno sancito l’obbligo di coinvolgere il terzo.

2. Procedura passo‑passo nella gestione del litisconsorzio necessario

2.1. Notifica dell’atto di pignoramento

Il creditore notifica l’atto al debitore e al terzo. L’atto deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 543 c.p.c. Se il terzo è una banca, va indicato anche l’IBAN del conto da pignorare. La notifica può avvenire via PEC; eventuali irregolarità possono determinare la nullità (sanabile) dell’atto .

2.2. Dichiarazione del terzo e ordinanza di assegnazione

Il terzo ha dieci giorni per dichiarare se detiene somme del debitore. Se conferma, il giudice potrà emanare l’ordinanza di assegnazione. È in questo momento che nasce l’obbligo di versare le somme al creditore; per questo il terzo deve essere parte del giudizio, al fine di far valere eventuali eccezioni (prescrizione, compensazione, ecc.).

2.3. Opposizione agli atti esecutivi: coinvolgimento del terzo

Se il debitore ritiene che l’atto di pignoramento sia viziato (ad esempio per mancata notifica della cartella, prescrizione del credito, calcolo errato delle somme), può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). La citazione deve essere notificata sia al creditore che al terzo pignorato. L’omessa citazione del terzo rende la sentenza nulla .

2.4. Opposizione all’esecuzione: litisconsorzio necessario?

Nell’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) non sempre è necessario citare il terzo. Se si contesta l’esistenza del titolo (ad esempio perché il debito è prescritto), la controversia riguarda solo creditore e debitore. Tuttavia, se l’esito dell’opposizione può incidere sul terzo, la sua partecipazione è consigliabile.

2.5. Sentenza e sue conseguenze

Il giudice, all’esito del giudizio, potrà:

  • Dichiarare nullo il pignoramento; in tal caso il terzo non è tenuto a versare nulla e restituirà le somme eventualmente depositate.
  • Confermare l’ordinanza di assegnazione; il terzo deve versare al creditore le somme dovute.
  • Modificare l’importo, ad esempio riducendo la quota pignorabile.

La sentenza produce effetti diretti sul terzo, motivo per cui la sua presenza è imprescindibile.

3. Difese e strategie legali per il debitore e il terzo

3.1. Vizi di notifica e validità dell’atto

Il primo passo è verificare la regolarità dell’atto di pignoramento. Se la notifica presenta vizi (ad esempio è stata effettuata da un soggetto non autorizzato, o la PEC non è certificata), il debitore può contestarne la nullità . Anche il terzo può eccepire vizi relativi alla propria notifica.

3.2. Prescrizione e decadenza del credito

Nel giudizio di opposizione è possibile eccepire la prescrizione del credito. Questo aspetto viene spesso sottovalutato, ma può portare all’annullamento del pignoramento. Per debiti erariali la prescrizione è generalmente quinquennale.

3.3. Coinvolgimento del terzo: analisi dell’obbligo

Se il terzo ritiene di non essere debitore del contribuente (ad esempio perché il conto corrente è cointestato o il credito è estinto), deve farlo valere nel giudizio. È opportuno che si costituisca in giudizio con un avvocato per fornire prove (estratti conto, contratti di lavoro) che dimostrino l’assenza di somme pignorabili.

3.4. Negoziazione e accordi transattivi

Il debitore può avviare una trattativa con il creditore per ridurre o rateizzare il debito. La partecipazione del terzo non esclude la possibilità di accordi, ma occorre sempre considerare i tempi della procedura e i vincoli imposti dalla legge (art. 72-bis D.P.R. 602/1973).

3.5. Procedura di sovraindebitamento

Se il debitore non riesce ad estinguere il debito, può ricorrere alla Legge 3/2012. In tale contesto, la partecipazione del terzo viene superata, perché il giudizio di pignoramento viene sospeso e il debito viene incluso nel piano. La partecipazione dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e del giudice consentono di ristrutturare le passività e ottenere l’esdebitazione finale.

4. Strumenti alternativi e soluzioni pratiche

4.1. Rateizzazione e definizioni agevolate

L’Agente della Riscossione può concedere la rateizzazione del debito; ciò può sospendere la procedura esecutiva. Il debitore deve presentare istanza formale; nel caso di pignoramento su stipendio o pensione, la trattenuta viene ridotta o sospesa. Le definizioni agevolate (es. rottamazione) possono consentire di estinguere il debito con un importo inferiore.

4.2. Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

In casi estremi, quando l’esecuzione viola il diritto di proprietà o principi fondamentali, è possibile rivolgersi alla Corte di Strasburgo. Tuttavia, è una strada complessa e residuale.

4.3. Transazione fiscale nel concordato preventivo

Le imprese possono accedere al concordato preventivo con transazione fiscale per definire i debiti con l’erario. Questa soluzione sospende le esecuzioni individuali e consente di rinegoziare l’importo da pagare.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Omettere la chiamata in causa del terzo: la mancanza del terzo in giudizio rende nulla la sentenza .
  2. Confondere i rimedi: talvolta si propone opposizione agli atti esecutivi per motivi che andrebbero trattati con opposizione all’esecuzione e viceversa. È essenziale scegliere il rimedio corretto.
  3. Non verificare la prescrizione: molti contribuenti non controllano se i debiti sono prescritti.
  4. Attendere troppo prima di agire: i termini per proporre opposizione sono perentori.
  5. Sottovalutare il ruolo del terzo: il terzo pignorato ha interesse diretto e può essere alleato del debitore; è importante collaborare con lui.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Ruolo delle parti nel pignoramento presso terzi

ParteCompiti principaliConseguenze se assente
CreditoreNotifica l’atto, instaura il giudizio, richiede l’assegnazione.L’azione esecutiva non si perfeziona.
DebitoreRiceve la notifica, può opporsi, segnala eventuali vizi.Se non si difende, subisce l’assegnazione.
Terzo pignoratoDichiara l’esistenza di somme o crediti, partecipa al giudizio.Se non partecipa, la sentenza è nulla per violazione del litisconsorzio .

6.2. Rimedi processuali a confronto

RimedioOggettoTerminiNecessità di citare il terzo
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Vizi formali dell’atto di pignoramento20 giorni dalla conoscenzaSì, il terzo è parte necessaria
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Contestazione del titolo (es. prescrizione)60 giorni dalla notifica del titoloGeneralmente no, ma consigliato se la decisione incide sul terzo
Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)Rivendicazione di beni da parte di soggetti estranei20 giorni dalla data del pignoramentoIl terzo è l’attore e cita debitore e creditore

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Chi è il terzo pignorato?
    È il soggetto che detiene somme o beni del debitore (banca, datore di lavoro, cliente). Deve dichiarare l’esistenza del credito e partecipare al giudizio.
  2. Devo sempre citare il terzo nella mia opposizione?
    Sì, quando si propone opposizione agli atti esecutivi. La Cassazione ha affermato che la mancata partecipazione rende la sentenza nulla .
  3. Cosa accade se il terzo non viene convocato?
    La sentenza emessa senza il terzo è nulla. Il procedimento va riassunto con la partecipazione di tutte le parti.
  4. Il giudizio può proseguire senza il terzo se è stato convocato ma non si presenta?
    Sì. È sufficiente che il terzo sia stato regolarmente citato; se non si costituisce, il giudizio può procedere, ma la sentenza sarà efficace anche nei suoi confronti.
  5. Il terzo può contestare il pignoramento?
    Certo. Può farlo con l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) o costituendosi nel giudizio per eccepire l’inesistenza del credito.
  6. Cosa succede se il terzo paga il debitore dopo il pignoramento?
    Il pagamento è inefficace e il terzo può essere condannato a pagare al creditore .
  7. Il litisconsorzio necessario vale anche per pignoramenti immobiliari?
    No, riguarda soltanto il pignoramento presso terzi, dove è coinvolta una terza parte debitrice.
  8. Se il terzo è una banca, è sufficiente citare la sede centrale o bisogna individuare la filiale?
    La notifica va fatta alla sede legale o al legale rappresentante della banca. Indicazioni erronee possono comportare nullità sanabile.
  9. È obbligatorio coinvolgere il terzo anche per contestare la prescrizione?
    In genere no, perché la controversia riguarda il titolo e non l’obbligo del terzo. Tuttavia, se la decisione incide sul terzo, è consigliabile citarlo.
  10. La mancata partecipazione del terzo è sanabile?
    Sì, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio entro un termine; in mancanza, la sentenza è nulla.

8. Simulazioni pratiche

8.1. Opposizione senza terzo e nullità della sentenza

Scenario: Caio riceve un pignoramento presso terzi in cui la banca è terzo pignorato. Propone opposizione agli atti esecutivi contro il creditore ma non cita la banca.
Decisione: il giudice accoglie l’opposizione e dichiara nullo il pignoramento. Il creditore ricorre in Cassazione, che annulla la sentenza per violazione del litisconsorzio necessario . La causa dovrà essere riassunta con la partecipazione della banca.

8.2. Terzo che dichiara somme inesistenti

Fatto: Tizio è debitore di 15.000 €, l’AER notifica pignoramento a Banca X. La banca dichiara di non avere somme. Il creditore contesta e produce estratti conto. Nel giudizio viene convocato anche il terzo. Il giudice, accertato il credito, condanna la banca a versare le somme e a pagare una sanzione per la dichiarazione mendace.

8.3. Prescrizione del credito in presenza di terzo

Caso: Sempronio propone opposizione all’esecuzione eccependo la prescrizione quinquennale. Non cita la banca perché ritiene che il terzo non sia necessario. Il giudice accoglie l’opposizione. La Cassazione conferma: in questo caso il litisconsorzio non era necessario perché la questione era limitata alla prescrizione e non incideva sull’obbligo del terzo. Ciò dimostra che la valutazione deve essere fatta caso per caso.

9. Conclusione

Il litisconsorzio necessario nel pignoramento presso terzi è una garanzia di corretto contraddittorio e tutela per tutte le parti coinvolte. La giurisprudenza, in particolare la Cassazione con la decisione del 26 novembre 2025, ha ribadito che l’assenza del terzo in giudizio comporta la nullità della sentenza . Per il debitore è essenziale scegliere il rimedio giusto (opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione) e assicurarsi che il terzo sia regolarmente convocato.

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