Introduzione
L’accertamento fiscale nei confronti di un cittadino italiano che abbia trasferito la propria residenza in Croazia è una questione delicata e per molti aspetti insidiosa. La globalizzazione, la libertà di circolazione delle persone e l’integrazione europea hanno reso sempre più frequente il trasferimento di residenza all’estero per motivi familiari o lavorativi, ma il fisco italiano continua a esercitare un controllo attento su chi lascia il Paese. Tra i rischi più frequenti vi sono l’accertamento della residenza fiscale (che, se ritenuta “esterovestita”, comporta la tassazione in Italia di tutti i redditi), le verifiche su redditi non dichiarati e l’eventuale notifica di atti impositivi o cartelle esattoriali all’estero.
È fondamentale comprendere che la semplice iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non basta a dimostrare l’effettiva residenza fiscale in Croazia. Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno ribadito che la presunzione legale di residenza prevista dall’art. 2, comma 2‑bis del TUIR non può essere vinta con meri dati formali, ma richiede “puntuali riscontri fattuali volti a dimostrare il radicamento della persona nello Stato estero” . Questo significa che il contribuente deve provare non solo di aver trasferito il domicilio o la dimora abituale, ma anche che i propri legami familiari, economici e personali si svolgono principalmente in Croazia.
L’accertamento può comportare sanzioni pesanti e il recupero di imposte non pagate, per cui è indispensabile conoscere le procedure di notifica, i termini per impugnare gli atti, le strategie difensive e gli strumenti di definizione agevolata. Questo articolo fornisce una panoramica completa delle norme applicabili, delle sentenze più recenti e delle soluzioni operative per difendersi efficacemente.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario, tributario e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza sia giudiziale sia stragiudiziale. È iscritto come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa) negli elenchi del Ministero della Giustizia; inoltre è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Con la sua squadra l’Avv. Monardo offre consulenza e assistenza in materia di accertamenti fiscali, analizzando gli atti notificati, predisponendo ricorsi alle Corti di giustizia tributaria, chiedendo sospensioni e trattando con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione. Il team valuta la possibilità di aderire a definizioni agevolate (rottamazioni, conciliazioni), predispone piani di rientro o accede agli strumenti del Codice della crisi per ottenere l’esdebitazione. L’approccio è sempre personalizzato: si parte dall’analisi dell’atto (avviso di accertamento, cartella di pagamento o pignoramento) e si costruisce la migliore strategia difensiva, sia giudiziale sia negoziale.
📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo tramite il modulo in fondo all’articolo per una valutazione legale immediata della tua posizione. Prima si agisce, maggiori sono le possibilità di bloccare gli atti illegittimi e ridurre o annullare i debiti.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La nozione di residenza fiscale prima e dopo il 1° gennaio 2024
La determinazione della residenza fiscale è alla base di ogni accertamento tributario. L’art. 2, comma 2 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), nella versione vigente fino al 31 dicembre 2023, considerava fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, o 184 negli anni bisestili), ricorressero almeno uno dei seguenti elementi:
- Iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente.
- Domicilio in Italia: inteso, secondo l’art. 43, comma 1 del cod. civile, come luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi .
- Residenza in Italia: la dimora abituale (art. 43, comma 2 cod. civile) .
La giurisprudenza precedente al 2024 attribuiva particolare rilevanza al domicilio inteso come centro degli interessi economici e vitali, includendo anche i rapporti patrimoniali e commerciali oltre ai legami familiari . L’iscrizione anagrafica, invece, era considerata una presunzione assoluta di residenza, quasi insuperabile .
La riforma introdotta dal D.Lgs. 209/2023
Il D.Lgs. 209/2023, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, ha riscritto l’art. 2, comma 2 del TUIR e introdotto nuovi criteri. Secondo la nuova disposizione, si considerano residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (considerando anche le frazioni di giorno), hanno in Italia:
- la residenza ai sensi dell’art. 43, comma 2 cod. civile;
- il domicilio, definito espressamente come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari” ;
- sono fisicamente presenti sul territorio dello Stato .
Inoltre, salvo prova contraria, continuano a presumersi residenti i soggetti iscritti per la maggior parte dell’anno nelle anagrafi della popolazione residente . La grande novità consiste dunque nell’introduzione del criterio della presenza fisica e nella ridefinizione del domicilio: non più centro degli affari e degli interessi, ma luogo in cui si sviluppano principalmente i rapporti personali e familiari . Tale domicilio fiscale si sgancia dal concetto civilistico e richiede una valutazione qualitativa e non solo patrimoniale .
Non retroattività della nuova definizione e Cassazione 2024
La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 19982 del 19 luglio 2024 e n. 20054 del 22 luglio 2024, ha stabilito che la nuova definizione di domicilio non ha effetto retroattivo. Per i periodi d’imposta anteriori al 2024 occorre continuare ad applicare la precedente nozione di domicilio come centro degli affari e degli interessi vitali; i rapporti affettivi e familiari assumono rilevanza solo in presenza di altri elementi che dimostrino un forte legame con l’Italia . Di conseguenza, un accertamento riferito agli anni precedenti non può basarsi sulla definizione introdotta dal D.Lgs. 209/2023 ma deve valutare il domicilio secondo la legislazione e la giurisprudenza ante riforma.
1.2 La presunzione di residenza nei Paesi a fiscalità privilegiata e l’onere della prova
L’art. 2, comma 2‑bis del TUIR prevede che, salvo prova contraria, si presumono fiscalmente residenti in Italia gli italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi con regime fiscale privilegiato. Sebbene la Croazia non sia un “Paese black list”, le pronunce della Cassazione hanno applicato analoghe valutazioni di sostanza ai trasferimenti in Stati a tassazione ridotta.
Nella sentenza Cass. 1292/2025, la Corte ha affermato che la presunzione legale di cui all’art. 2, comma 2‑bis TUIR non può essere vinta con dati meramente formali (ad esempio l’iscrizione all’AIRE o la produzione di un contratto di locazione), ma richiede puntuali riscontri fattuali volti a dimostrare il radicamento all’estero . La Cassazione ha inoltre precisato che l’archiviazione di un procedimento penale relativo alla contestata esterovestizione è irrilevante in sede tributaria, poiché solo la sentenza irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste” ha efficacia di giudicato nel processo tributario .
Questa rigorosa posizione giurisprudenziale implica che il contribuente debba dimostrare, con elementi oggettivi e documentali, l’effettivo trasferimento del centro dei propri interessi in Croazia: residenza anagrafica, contratto di affitto o acquisto della casa, iscrizione dei figli a scuola, tessera sanitaria, pagamento delle imposte in Croazia, ecc. Documenti formali, come l’iscrizione all’AIRE, costituiscono solo presunzioni relative e non sono sufficienti a vincere l’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria.
1.3 La Convenzione Italia–Croazia contro le doppie imposizioni
Il trasferimento della residenza in Croazia non pone soltanto questioni di residenza fiscale, ma anche di doppia imposizione. L’Italia e la Croazia hanno stipulato un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali firmato a Roma il 29 ottobre 1999 e ratificato con Legge 29 maggio 2009 n. 75 . La legge ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare l’accordo e ne ha disposto l’esecuzione dal momento della sua entrata in vigore . Lo scambio degli strumenti di ratifica ha comportato l’entrata in vigore della Convenzione il 15 settembre 2009 .
La Convenzione, ispirata al modello OCSE, contiene disposizioni chiave:
- Art. 4 (Soggetti interessati e definizione di residente): stabilisce che la residenza è determinata dalle leggi interne; in caso di conflitto di residenza (c.d. “tie‑breaker rules”), si considera residente nello Stato in cui la persona ha l’abitazione permanente; se presente in entrambi gli Stati, rileva il centro degli interessi vitali, quindi la sede delle relazioni personali ed economiche; in mancanza, l’abitazione abituale; da ultimo, il criterio della cittadinanza e la procedura amichevole.
- Art. 7 (Utili di imprese): i redditi d’impresa sono tassati nello Stato di residenza salvo che l’impresa operi nell’altro Stato mediante stabile organizzazione; in tal caso i profitti attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili nello Stato in cui essa si trova.
- Art. 11 (Interessi) e Art. 12 (Canoni): prevedono ritenute limitate o esenzione nello Stato della fonte.
- Art. 15 (Lavoro dipendente): i redditi da lavoro dipendente sono tassati nello Stato di residenza salvo che l’attività sia svolta nell’altro Stato per periodi superiori a 183 giorni.
- Art. 18 (Pensioni): le pensioni e altre remunerazioni simili sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente, a prescindere dall’effettiva tassazione .
La Cassazione ha ribadito che, ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni, non è necessario provare l’avvenuta tassazione all’estero. È sufficiente che il reddito sia potenzialmente tassabile nello Stato di residenza; pertanto, un pensionato residente in un Paese convenzionato ha diritto all’esenzione in Italia anche se la pensione non è stata effettivamente tassata all’estero . Ciò costituisce un importante strumento difensivo per chi riceve redditi in Croazia.
1.4 Notifiche di atti tributari a cittadini residenti all’estero
L’accertamento fiscale può essere avviato solo se l’avviso o l’atto impositivo viene regolarmente notificato. L’art. 60 del D.P.R. 600/1973 disciplina le notificazioni degli avvisi e degli altri atti in materia di imposte sui redditi. Per i contribuenti residenti all’estero iscritti all’AIRE, il comma e‑bis prevede che:
- Il contribuente che non ha la residenza nello Stato e non ha eletto domicilio o nominato un rappresentante fiscale può comunicare all’ufficio l’indirizzo estero per la notifica degli atti .
- La notificazione si esegue mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero comunicato .
- Se l’atto non può essere notificato per irreperibilità, si applica la procedura dell’affissione all’albo del comune di ultima residenza (comma e), che però costituisce rimedio estremo .
Il comma 4 stabilisce inoltre che, in alternativa all’art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante raccomandata all’indirizzo di residenza estera risultante dai registri AIRE o al domicilio eletto ; qualora non siano disponibili indirizzi, la spedizione si effettua all’indirizzo indicato per il codice fiscale. Solo in caso di esito negativo si procede all’affissione .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 377/2007, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 60 nella parte in cui consentiva di notificare agli iscritti AIRE mediante affissione in comune senza previa spedizione. Il legislatore è intervenuto con il D.L. 40/2010, convertito nella Legge 73/2010, introducendo i commi 4 e 5 dell’art. 60 che impongono l’invio della raccomandata all’estero e ricorrono all’affissione solo dopo l’accertata irreperibilità . La stessa Cassazione (ordinanza n. 4898/2023) ha ribadito che la notifica agli iscritti all’AIRE deve avvenire al recapito estero comunicato o all’indirizzo di domicilio eletto; la mera affissione al comune italiano è illegittima .
Infine, la Cassazione (ord. 26548/2025) ha sottolineato che, in caso di notificazione semplificata per irreperibilità assoluta ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), il messo notificatore deve indicare le ricerche effettuate; l’omessa indicazione rende nulla la notifica . Questa massima rafforza l’esigenza di verifica puntuale del percorso notificatorio.
1.5 Il contraddittorio preventivo e lo statuto del contribuente
L’accertamento fiscale deve rispettare i principi dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000), fra cui il diritto al contraddittorio preventivo (art. 12, comma 7) per i tributi armonizzati e, a partire dal 2024, anche per l’IRPEF e l’IVA. Prima di emettere l’atto impositivo, l’Ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e documenti, assegnando un termine di 60 giorni. La mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Le recenti riforme della giustizia tributaria (Legge 130/2022 e successivi decreti attuativi) hanno potenziato le garanzie del contribuente, prevedendo l’obbligo di motivazione rafforzata, la tutela della buona fede e la semplificazione delle comunicazioni telematiche. È sempre consigliabile sfruttare il contraddittorio per evidenziare la documentazione che attesta l’effettiva residenza in Croazia e per contestare eventuali errori prima che l’atto venga emanato.
1.6 L’accertamento sintetico e l’onere probatorio
Quando il fisco rileva spese o incrementi patrimoniali incompatibili con i redditi dichiarati, può ricorrere al redditometro o all’accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. 600/1973. La Commissione di Giustizia Tributaria (sentenza 768/2025, richiamata da Itaxa) ha precisato che, per superare un accertamento sintetico, non basta dimostrare l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma occorre provare che tali somme sono state effettivamente destinate a finanziare le spese contestate, con tempestività e tracciabilità . Pertanto, chi risiede in Croazia deve non solo dimostrare di aver percepito redditi esteri esenti, ma anche l’avvenuto impiego di tali redditi per le spese oggetto di verifica.
1.7 Esterovestizione societaria e stabile organizzazione
La problematica della residenza non riguarda solo le persone fisiche ma anche le società. L’art. 73 TUIR, modificato dal D.Lgs. 209/2023, dispone che sono residenti le società aventi sede legale, sede di direzione effettiva o centro principale degli affari e interessi in Italia. La Cassazione, con sentenza n. 23842/2025, ha affrontato un caso di esterovestizione per l’IVA: la Corte ha evidenziato che la residenza fiscale di una società si fonda sulla sostanza economica e sulla gestione effettiva; la mera registrazione all’estero o la costituzione formale non basta . L’assenza di reale autonomia e la gestione delle decisioni operative in Italia comportano l’attribuzione della residenza e la tassazione in Italia . Anche in sede di accertamento verso una persona fisica, la partecipazione in società estere esterovestite può essere indizio di residenza fittizia.
1.8 Conclusioni sul contesto normativo
Il quadro normativo e giurisprudenziale evidenziato mostra che il trasferimento della residenza in Croazia non è sufficiente da solo a sottrarre il contribuente alla potestà impositiva italiana. La riforma del 2024 ha introdotto criteri più stringenti (presenza fisica e centralità delle relazioni personali), ma le norme precedenti continuano ad applicarsi per gli anni passati. L’onere della prova grava sempre sul contribuente, soprattutto in presenza di presunzioni legali. La conoscenza di tali regole è essenziale per costruire una difesa solida.
2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto
2.1 Ricezione dell’avviso di accertamento o della cartella
Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che un cittadino italiano residente in Croazia debba essere tassato in Italia, emette un avviso di accertamento o una cartella di pagamento (se si tratta di recupero coattivo). La notifica, come visto, deve avvenire mediante raccomandata all’indirizzo estero comunicato oppure al domicilio eletto ; in mancanza, mediante affissione dopo infruttuoso tentativo .
Verifica immediata: al ricevimento dell’atto, verificare la correttezza della notifica (indirizzo, data di spedizione, firma del messo) e conservare busta e ricevuta. Ogni irregolarità può essere motivo di nullità.
L’avviso di accertamento contiene la motivi per i quali l’Ufficio ritiene il contribuente residente in Italia e indica le somme dovute (imposte, sanzioni e interessi). Può essere emanato con o senza contraddittorio preventivo; è raccomandato richiedere la copia dell’istruttoria e verificare se l’Ufficio ha acquisito elementi legittimi (banche dati, controlli incrociati).
2.2 Termini per reagire
Una volta notificato l’atto, i termini decorrono dalla data di ricevimento (non dalla data di spedizione) . Le scadenze principali sono:
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: 60 giorni (che diventano 150 in caso di sospensione feriale tra il 1° agosto e il 31 agosto). Il ricorso deve essere depositato telematicamente tramite il Portale della Giustizia Tributaria.
- Istanza di autotutela: può essere presentata all’Ufficio emittente entro lo stesso termine di 60 giorni per chiedere l’annullamento o la riduzione dell’atto (non sospende i termini per il ricorso).
- Pagamento: se il contribuente accetta di pagare, può versare entro 60 giorni ottenendo la riduzione delle sanzioni ad un terzo. Per gli avvisi relativi ad anni fino al 2015 è possibile definire l’accertamento con adesione.
Nel caso delle cartelle di pagamento, i termini sono diversi: si ha 60 giorni per presentare opposizione se si contestano i vizi formali (ad esempio notifica, prescrizione, decadenza), mentre l’opposizione sul merito (es. già pagato, non dovuto) deve essere sollevata in sede di ricorso avverso l’atto presupposto.
2.3 Contestazione della residenza e prove a favore
Il contribuente dovrà contestare i presupposti dell’accertamento dimostrando l’effettivo trasferimento della residenza. Le prove più efficaci includono:
- Documentazione anagrafica: iscrizione all’AIRE, certificato di residenza croato, registrazione presso il Comune croato.
- Dimora abituale: contratto di affitto o atto di proprietà dell’abitazione in Croazia; utenze domestiche (luce, gas, internet) intestate; tessera sanitaria croata; iscrizione dei figli a scuola.
- Relazioni familiari: residenza del coniuge e dei figli; eventuali dichiarazioni di coabitazione; rapporti affettivi prevalenti.
- Interessi economici: sede dell’attività lavorativa (contratto di lavoro o partita IVA croata), conti correnti bancari in Croazia, pagamento di imposte locali, contributi previdenziali.
- Assenza di interessi in Italia: eventuale vendita o locazione della casa in Italia, cessazione dell’attività lavorativa italiana, trasferimento delle auto e altri beni. È importante non mantenere immobili a disposizione, utenze, veicoli o altri segni di permanenza in Italia, poiché il Fisco li considera indicatori di residenza fittizia.
È consigliabile raccogliere questa documentazione prima di ricevere l’accertamento, così da poterla esibire tempestivamente nel contraddittorio e in giudizio.
2.4 Richiesta di sospensione e tutela cautelare
In presenza di un avviso di accertamento con pagamento immediato, o di una cartella esattoriale, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47 del D.Lgs. 546/1992). La sospensione, concessa con decreto motivato, evita che l’Agenzia proceda a pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e altri atti esecutivi.
Per ottenere la sospensione è necessario dimostrare:
- Fumus boni iuris, cioè che la pretesa fiscale è infondata o viziata (ad esempio, non sono state valutate le prove della residenza croata o la notifica è irregolare);
- Periculum in mora, ovvero che l’esecuzione immediata potrebbe recare al contribuente un danno grave e irreparabile (es. blocco del conto corrente, vendita della casa, compromissione dell’attività professionale).
L’istanza va presentata contestualmente al ricorso o anche successivamente, entro i termini di legge. La decisione di sospensione può essere impugnata davanti al presidente della sezione o alla corte di secondo grado.
2.5 Fasi del giudizio tributario
Il ricorso avvia la causa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Dopo il deposito, l’Ufficio si costituisce in giudizio depositando la controdeduzione. Le fasi principali sono:
- Deposito del ricorso e richiesta di sospensione.
- Costituzione in giudizio dell’Ufficio con trasmissione del fascicolo istruttorio.
- Deposito di memorie integrative e documenti (entro 30 giorni prima dell’udienza).
- Udienza di discussione (anche in videoconferenza). Le parti espongono le proprie tesi e rispondono alle domande dei giudici.
- Sentenza: viene depositata entro 30 giorni dalla camera di consiglio. In caso di soccombenza, si può proporre appello entro 60 giorni dinanzi alla Corte di secondo grado.
Dal 2023 è stato introdotto il giudice monocratico per controversie fino a 3.000 euro e sono stati ampliati i poteri conciliativi; le nuove regole riducono i tempi e rendono più agevole raggiungere accordi.
3. Difese e strategie legali
3.1 Dimostrazione della residenza effettiva in Croazia
La strategia principale per difendersi da un accertamento per esterovestizione è dimostrare, con prove concrete, che il centro degli affari, degli interessi vitali e delle relazioni personali si trova realmente in Croazia. È opportuno predisporre un dossier documentale con:
- Contratto di locazione o titolo di proprietà della casa in Croazia, corredato da ricevute di pagamento del canone o del mutuo.
- Certificati scolastici dei figli iscritti a istituti croati.
- Contratti di lavoro o di collaborazione con datori croati; iscrizione alla Previdenza croata.
- Tessere sanitarie, assicurazioni mediche e iscrizione al sistema sanitario croato.
- Ricevute fiscali di imposte pagate in Croazia (tasse comunali, imposta sul reddito, contributi).
- Estratti conto bancari da cui risulti l’accredito dello stipendio o di altri redditi in Croazia.
- Dichiarazioni di eventuali testimoni, amici o colleghi croati che attestino la stabile presenza.
Sarà necessario evidenziare l’assenza di “indici di italianità”: intestazione di immobili o auto in Italia, utenze domestiche attive, contratti di lavoro con imprese italiane, presenza continuativa in Italia per oltre 183 giorni (anche non consecutivi). L’uso di carte di credito, telepass o telecamere può costituire prova di presenza; pertanto, un controllo attento dei propri movimenti è fondamentale.
3.2 Utilizzo della Convenzione Italia–Croazia
La Convenzione contro le doppie imposizioni può essere invocata per evitare la tassazione in Italia di redditi prodotti e tassati in Croazia. È opportuno citare gli articoli applicabili (pensioni, redditi da lavoro, redditi d’impresa) e dimostrare di essere residente secondo l’art. 4 della Convenzione, cioè di avere abitazione permanente e centro degli interessi in Croazia. In caso di conflitto, la procedura amichevole prevista dalla Convenzione consente alle autorità dei due Stati di risolvere la controversia.
In base alla giurisprudenza della Cassazione, non occorre dimostrare l’avvenuta tassazione effettiva del reddito in Croazia; è sufficiente che il reddito sia potenzialmente assoggettato a imposta nello Stato di residenza . Per esempio, un pensionato che percepisce una pensione pubblica italiana ma risiede in Croazia deve chiedere l’esenzione dall’IRPEF italiana e fornire all’INPS il certificato di residenza fiscale rilasciato dalla Croazia.
3.3 Contestazione dei vizi formali
Spesso gli accertamenti contengono errori di procedura che ne determinano l’annullamento. Tra i vizi più frequenti:
- Notifica irregolare: l’atto è stato notificato a un indirizzo errato, a un familiare non abilitato, o per affissione senza previo invio all’indirizzo AIRE . La mancata indicazione delle ricerche effettuate dal messo in caso di irreperibilità rende nulla la notifica .
- Mancato contraddittorio: l’Ufficio non ha attivato il contraddittorio preventivo obbligatorio, privando il contribuente del diritto di fornire prove.
- Motivazione insufficiente: l’atto non espone in modo chiaro i fatti e le ragioni su cui si fonda la pretesa fiscale, violando gli artt. 7 L. 212/2000 e 42 D.P.R. 600/1973.
- Falsa applicazione della legge: l’Ufficio ha applicato il criterio del nuovo art. 2 TUIR a periodi precedenti al 2024, sebbene la Cassazione abbia escluso la retroattività .
L’identificazione di questi vizi consente di ottenere l’annullamento dell’atto in via giudiziale o in autotutela.
3.4 Accertamento con adesione e conciliazione
Se l’accertamento si basa su presunzioni non completamente infondate e il contribuente possiede documenti che ridimensionano la pretesa ma non la annullano, può valutare l’accesso a istituti deflattivi come l’accertamento con adesione (artt. 6 ss. del D.Lgs. 218/1997). Questa procedura consente di ridurre le sanzioni fino a un terzo e di rateizzare il pagamento fino a otto rate trimestrali. Tuttavia, per le annualità più recenti è spesso sostituita dalla definizione agevolata (vd. rottamazione) e dalla conciliazione giudiziale.
La conciliazione può avvenire sia in fase pre‑contenziosa (mediazione tributaria, obbligatoria per atti fino a 50.000 euro) sia nel corso del giudizio. Consente una riduzione delle sanzioni al 40 % (conciliazione in primo grado) o al 50 % (in secondo grado). Occorre valutare con l’avvocato se accettare un accordo o insistere nella causa.
3.5 Difesa penale in caso di reati tributari
Se l’accertamento riguarda evasione rilevante (imposte evase superiori alle soglie di punibilità), può scattare anche il procedimento penale per reati tributari (D.Lgs. 74/2000). È importante sapere che l’archiviazione del procedimento penale non influisce sul processo tributario se non c’è una sentenza assolutoria di merito; la Cassazione ha chiarito che solo la sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso ha efficacia di giudicato nel processo tributario . Perciò, anche se l’indagine penale viene archiviata per mancanza di elementi, l’accertamento fiscale può procedere.
La difesa penale richiede la massima attenzione: il contribuente deve evitare false dichiarazioni e presentare tempestivamente la documentazione richiesta; l’assistenza di un avvocato penalista esperto di reati tributari è essenziale.
4. Strumenti alternativi per definire il debito
Quando la pretesa tributaria è fondata o quando non si riesce a dimostrare l’effettiva residenza all’estero, esistono diverse soluzioni per definire il debito, ridurre sanzioni e interessi e ottenere la rateizzazione.
4.1 Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle
La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la “Definizione agevolata” delle cartelle esattoriali, nota come rottamazione‑quater. La procedura consente di pagare solo il capitale e una parte delle somme aggiuntive, azzerando le sanzioni e gli interessi di mora. I contribuenti dovevano aderire entro il 30 aprile 2023 e versare le rate entro scadenze predeterminate. Successive proroghe hanno modificato il calendario:
- La Legge 100/2023 e la Legge 18/2024 hanno posticipato la scadenza delle prime tre rate al 15 marzo 2024 e quella della quinta rata al 15 settembre 2024 .
- I mancati pagamenti oltre i 5 giorni di tolleranza determinano la decadenza dalla rottamazione e il ripristino del debito originario .
Nel 2025 il legislatore è intervenuto con la Legge 15/2025 (conversione del DL “Milleproroghe” n. 202/2024) introducendo la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024. L’adesione alla riammissione comporta:
- versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2025;
- pagamento in un’unica soluzione o in massimo dieci rate; le prime due rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2026 e 2027 ;
- tolleranza di 5 giorni per i versamenti .
Il contribuente che riceve una cartella relativa a imposte contestate a causa della residenza può aderire alla rottamazione se ritiene di non avere valide difese. L’adesione non riconosce la pretesa (non è “acquiescenza”), ma estingue il debito con pagamento agevolato; tuttavia, rinuncia alla possibilità di instaurare o proseguire il contenzioso per lo stesso atto.
4.2 Rottamazione quinquies e rottamazioni future
Nel 2025 sono circolate notizie relative a una rottamazione‑quinquies (definizione agevolata 2026) che dovrebbe ampliare l’ambito temporale dei carichi definibili. La bozza di legge prevede la possibilità di includere cartelle relative a carichi affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023, con pagamento in 18 rate in 5 anni. Al momento (novembre 2025) il disegno è in discussione; si consiglia di seguire gli aggiornamenti normativi.
4.3 Definizione agevolata delle liti pendenti
La Legge 197/2022 ha previsto anche la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, applicabile ai processi in cui l’Agenzia è parte. La misura consente di pagare una percentuale del valore della lite (ad esempio il 90 % in primo grado, 40 % in secondo grado), con riduzione delle sanzioni e interessi. Sebbene le scadenze per la definizione siano scadute nel 2023, è possibile che future leggi ripropongano lo strumento.
4.4 Rateazione ordinaria e saldo e stralcio
In alternativa alle rottamazioni, il contribuente può chiedere la rateazione ordinaria delle cartelle (art. 19 D.P.R. 602/1973) fino a 72 rate mensili (o 120 in caso di comprovata difficoltà). È necessario presentare un’istanza all’Agente della Riscossione e dimostrare l’impossibilità di pagare in un’unica soluzione. L’omesso pagamento di cinque rate comporta la decadenza dal beneficio.
Per le situazioni di particolare disagio economico, la Legge 145/2018 ha introdotto il saldo e stralcio delle cartelle sotto i 1.000 euro e per i contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro. Questa procedura si è applicata alle cartelle affidate fino al 2017 ed è stata replicata da successive normative; potrebbe tornare in futuro.
4.5 Sovraindebitamento e Codice della crisi
Se il contribuente residente in Croazia versa in uno stato di sovraindebitamento, cioè non riesce a far fronte ai debiti fiscali e non, può ricorrere alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ha sostituito la Legge 3/2012. Gli strumenti principali sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65-73 CCII): destinato a persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari. È inammissibile se include debiti di natura non consumeristica (ad esempio garanzie societarie); la Cassazione ha ribadito che solo i debiti contratti per scopi non imprenditoriali rientrano nel piano . Il piano consente di proporre un rimborso parziale, pagare in un periodo massimo di tre anni e ottenere l’esdebitazione per la parte residua.
- Concordato minore (artt. 74-83 CCII): destinato agli imprenditori sotto soglia e ai professionisti; prevede un accordo con i creditori con la supervisione del tribunale. È applicabile anche quando vi sono debiti misti (consumatori e attività), attratti alla procedura imprenditoriale .
- Liquidazione controllata dei beni (artt. 268-287 CCII): permette di liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione in tre anni; può essere richiesta anche da chi non ha capacità di pagare alcun debito (debitore incapiente).
- Esdebitazione del debitore incapiente: il CCII consente al debitore privo di beni e redditi di ottenere l’esdebitazione immediata, a condizione che collabori con gli organi della procedura e non abbia commesso atti in frode. L’obiettivo è offrire un “nuovo inizio” anche ai cittadini oppressi dai debiti .
Queste procedure richiedono l’assistenza di un Gestore della Crisi (iscritto presso un OCC) che redige la relazione particolareggiata, verifica la documentazione e assiste il debitore nell’intero percorso. L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi e fiduciario di un OCC, offre questo servizio.
4.6 Piani di rientro e accordi stragiudiziali
Oltre agli strumenti previsti dalla legge, è possibile negoziare con l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della Riscossione piani di rientro personalizzati, soprattutto quando si dimostra la volontà di pagare e si forniscono garanzie. In alcuni casi, tramite l’assistenza di un avvocato o commercialista, si può ottenere un abbattimento degli interessi e una dilazione più lunga. L’Agenzia può concedere sconti sulle sanzioni se la definizione avviene prima del deposito del ricorso o se il contribuente dimostra buona fede.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare la notifica: molti contribuenti residenti all’estero trascurano le raccomandate dell’Agenzia o ritirano in ritardo le notifiche; ciò comporta decadenza dai termini per impugnare. È essenziale monitorare la propria casella postale e comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.
- Non comunicare l’indirizzo estero: chi non comunica l’indirizzo al fisco rischia che l’atto sia notificato per affissione in Italia. Il comma e‑bis dell’art. 60 prevede la comunicazione formale dell’indirizzo estero ; conviene inviare la comunicazione tramite raccomandata o PEC.
- Mantenere troppi legami con l’Italia: l’uso di un immobile in Italia come dimora saltuaria, la permanenza di familiari, l’intestazione di utenze o l’acquisto di beni nel territorio sono elementi che l’amministrazione valuta come indice di residenza fittizia. È consigliabile cedere o locare gli immobili, chiudere le utenze e ridurre la presenza fisica in Italia.
- Sottovalutare l’importanza delle prove: l’iscrizione all’AIRE non basta; occorrono prove documentali e testimonianze che attestino la vita in Croazia. Conservare ogni ricevuta, contratto, fattura e dichiarazione fiscale croata.
- Agire senza consulenza professionale: affrontare un accertamento da soli può comportare errori procedurali. Rivolgersi a un avvocato esperto consente di valutare le opzioni, sfruttare istituti deflattivi, negoziare e evitare sanzioni penali.
- Non sfruttare rottamazioni o definizioni: molti contribuenti non aderiscono alla rottamazione per ignoranza o sfiducia, perdendo l’occasione di chiudere il debito con sconti notevoli. È opportuno valutare attentamente queste opportunità.
- Confondere la riforma del 2024: applicare la nuova definizione di domicilio a periodi precedenti può essere un errore. La Cassazione ha chiarito che la riforma non è retroattiva .
6. Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Principali norme e sentenze di riferimento
| Norma/Sentenza | Contenuto essenziale | Riferimento |
|---|---|---|
| Art. 2 TUIR (prima del 2024) | Residenza fiscale se iscrizione anagrafica, domicilio (centro interessi) o residenza per oltre 183 giorni | TUIR, art. 2, c. 2 (versione ante 2024) |
| D.Lgs. 209/2023 | Introduce dal 1° gennaio 2024 i criteri di residenza, domicilio (relazioni personali/familiari) e presenza fisica | G.U. 18/11/2023 |
| Cassazione n. 19982/2024 e 20054/2024 | Nuova definizione non retroattiva; per gli anni precedenti il domicilio è il centro degli affari e degli interessi | Cass. 2024 |
| Cassazione n. 1292/2025 | La presunzione di residenza ex art. 2, c. 2‑bis TUIR non può essere vinta con dati meramente formali; occorrono riscontri fattuali | Cass. 2025 |
| Art. 60 D.P.R. 600/1973 | Notifica agli iscritti AIRE mediante raccomandata all’indirizzo estero; affissione solo dopo tentativo fallito | DPR 600/1973 |
| Cassazione n. 26548/2025 | La notifica per irreperibilità assoluta è nulla se il messo non indica le ricerche compiute | Cass. 2025 |
| Legge 29/05/2009 n. 75 | Ratifica la Convenzione Italia–Croazia contro la doppia imposizione | G.U. 23/06/2009 |
| Cassazione n. 10308/2024 | Le pensioni sono tassate solo nello Stato di residenza; non serve provare la tassazione effettiva | Cass. 2024 |
| Cassazione n. 23842/2025 | Esterovestizione: prevale la sostanza economica; la gestione effettiva in Italia determina la residenza | Cass. 2025 |
| Sentenza CGT n. 768/2025 | Per superare il redditometro è necessario dimostrare che i redditi esenti sono stati utilizzati per le spese contestate | CGT 2025 |
| CCII (Codice della crisi) | Prevede il piano del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente | D.Lgs. 14/2019 e d.lgs. correttivi |
| Legge 197/2022 | Introduce la definizione agevolata (rottamazione‑quater) e la definizione delle liti pendenti | Legge di bilancio 2023 |
| Legge 15/2025 | Riammissione alla rottamazione quater; scadenza prima rata 31 luglio 2025 | Legge 2025 |
Tabella 2 – Scadenze della Rottamazione‑quater e riammissione 2025
| Scadenza | Rate | Note |
|---|---|---|
| 15/03/2024 | Prima e seconda rata della rottamazione quater (prorogata da leggi 100/2023 e 18/2024) | Pagamento con tolleranza di 5 giorni |
| 15/09/2024 | Quinta rata | Pagamento tardivo causa decadenza |
| 31/07/2025 | Prima o unica rata della riammissione alla rottamazione (Legge 15/2025) | 5 giorni di tolleranza; scadenza effettiva 5 agosto |
| 30/11/2025 | Seconda rata per chi ha rateizzato | |
| 28/02/2026 | Terza rata | |
| 31/05/2026 | Quarta rata | |
| 31/07/2026 | Quinta rata | |
| 30/11/2026 | Sesta rata | |
| 28/02/2027, 31/05/2027, 31/07/2027, 30/11/2027 | Settima, ottava, nona e decima rata |
Tabella 3 – Principali procedure del Codice della crisi
| Procedura | Destinatari | Durata | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| Piano di ristrutturazione del consumatore | Consumatori (debiti personali) | Max 3 anni | Rimborsa parzialmente i debiti, consente l’esdebitazione; inammissibile se vi sono debiti imprenditoriali |
| Concordato minore | Piccoli imprenditori e professionisti | Variabile | Accordo con i creditori; soggetto a voto; attrae debiti misti |
| Liquidazione controllata | Persone fisiche e imprese | 3 anni (esdebitazione) | Vendita dei beni con liquidatore e controllo del tribunale; tutela dell’abitazione principale |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Debitori senza patrimonio | Immediata | Cancella i debiti senza pagamenti se il debitore collabora |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Sono iscritto all’AIRE e vivo in Croazia: devo comunque pagare le tasse in Italia?
L’iscrizione all’AIRE costituisce solo una presunzione di residenza all’estero. Se il fisco ritiene che il centro dei tuoi interessi sia ancora in Italia, può accertare la residenza fiscale e tassarti. Devi dimostrare con prove concrete (casa, lavoro, famiglia, imposte pagate in Croazia) che la tua vita si svolge prevalentemente in Croazia .
- Quali sono i criteri per determinare la residenza fiscale dopo la riforma del 2024?
Dal 1° gennaio 2024 sono considerati residenti i soggetti che per la maggior parte dell’anno (anche frazioni di giorno) hanno in Italia la residenza, il domicilio (luogo delle relazioni personali e familiari) o la presenza fisica . Si presumono residenti i soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente .
- La nuova definizione di domicilio si applica agli anni precedenti?
No. La Cassazione ha chiarito che la riforma del 2024 non è retroattiva. Per gli anni fino al 2023, il domicilio si identifica con il centro degli affari e degli interessi vitali; solo in presenza di più elementi economici e familiari si considera la residenza .
- Che documenti servono per dimostrare la residenza in Croazia?
Contratto di locazione o atto di proprietà della casa in Croazia, utenze intestate, certificati scolastici dei figli, contratto di lavoro croato, attestazione di iscrizione al sistema sanitario croato, dichiarazioni fiscali e pagamenti di imposte locali, estratti bancari croati e certificato di residenza rilasciato dalle autorità croate. È utile anche dimostrare la chiusura delle utenze italiane e la vendita o locazione degli immobili in Italia.
- Cosa succede se la notifica è stata fatta al comune italiano invece che al mio indirizzo croato?
L’art. 60 D.P.R. 600/1973 prevede che la notifica agli iscritti AIRE debba essere effettuata tramite raccomandata all’indirizzo estero comunicato ; l’affissione è ammessa solo dopo un tentativo infruttuoso . Se l’atto è stato notificato direttamente al comune, puoi eccepire la nullità per violazione della procedura .
- Quali sono i termini per fare ricorso contro un avviso di accertamento?
Hai 60 giorni dalla data di ricevimento per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Se il termine cade in agosto, si applica la sospensione feriale e il termine riprende a settembre. È possibile anche presentare un’istanza di autotutela nello stesso termine, ma ciò non sospende i termini del ricorso.
- Posso rateizzare il pagamento del debito mentre faccio ricorso?
Sì. Puoi chiedere la rateazione della cartella fino a 72 rate (o 120 in caso di comprovata difficoltà). Se stai impugnando l’atto, puoi altresì chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione; in tal caso il pagamento viene congelato fino alla decisione sulla sospensione.
- Conviene aderire alla rottamazione‑quater se contesto la residenza?
Dipende. La rottamazione estingue il debito con il pagamento del solo capitale e di una parte delle spese, rinunciando però al contenzioso. Se hai prove forti della tua residenza in Croazia, potresti ottenere l’annullamento totale dell’atto. Se le prove sono deboli o vuoi evitare rischi, la rottamazione può essere conveniente. Parla con un professionista per valutare il rapporto tra somma dovuta e probabilità di successo.
- Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
Il mancato pagamento di una rata oltre i 5 giorni di tolleranza determina la decadenza dalla rottamazione: il beneficio viene revocato e il debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, diviene immediatamente esigibile . Per le riammissioni, la Legge 15/2025 stabilisce analoghe conseguenze .
- In cosa consiste il piano di ristrutturazione del consumatore?
È una procedura del Codice della crisi riservata ai consumatori con debiti personali. Permette di proporre un pagamento parziale ai creditori (anche con rate) entro un periodo massimo di tre anni e di ottenere l’esdebitazione per la parte residua. Non è applicabile se il piano comprende debiti di natura imprenditoriale o da garanzie societarie .
- Se ho debiti misti (personali e societari) posso accedere al piano del consumatore?
No. La Cassazione ha chiarito che il piano di ristrutturazione è inammissibile se il passivo comprende anche un solo debito di natura non consumeristica . In tal caso occorre ricorrere al concordato minore o alla liquidazione controllata .
- Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?
È l’istituto che consente di cancellare i debiti di una persona fisica che non possiede beni o redditi sufficienti. Il CCII prevede che, a certe condizioni, il debitore privo di patrimonio ottenga l’esdebitazione immediata senza versare alcuna somma, ma deve collaborare con l’OCC e non aver commesso frodi .
- Posso essere perseguito penalmente se il fisco ritiene falsa la mia residenza?
Sì. L’esterovestizione può integrare il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) o omessa dichiarazione. Se l’imposta evasa supera determinate soglie (50.000 euro per le imposte dirette), scatta la sanzione penale. È importante presentare tutte le prove e collaborare con le autorità; l’assistenza di un penalista è fondamentale.
- È vero che le pensioni sono tassate solo nello Stato di residenza?
Sì. Secondo la Convenzione Italia–Croazia (art. 18) e la giurisprudenza della Cassazione, le pensioni private sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore; non è necessario provare l’avvenuta tassazione in Croazia . Bisogna però dimostrare la residenza fiscale e comunicare all’ente pensionistico italiano il certificato di residenza.
- Se risiedo in Croazia e possiedo una società estera, rischio l’accertamento per esterovestizione?
Sì. La Cassazione ha stabilito che la residenza fiscale di una società si determina in base alla sede di direzione effettiva e al luogo in cui si svolgono le decisioni strategiche e operative . Se la gestione avviene di fatto in Italia, la società può essere considerata residente in Italia e tassata sui redditi mondiali . Per evitare contestazioni, occorre dimostrare che le decisioni e la gestione avvengono in Croazia.
- Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento mentre sono in vacanza?
I termini decorrono dalla data in cui la raccomandata è consegnata all’indirizzo estero o al recapito eletto. Se non ritiri l’atto entro il periodo di giacenza, la notifica si perfeziona trascorsi 30 giorni. È consigliabile delegare qualcuno di fiducia o attivare il servizio di posta elettronica certificata (PEC) per ricevere gli atti.
- Posso dedurre le imposte pagate in Croazia dall’imposta dovuta in Italia?
In base al TUIR, se un reddito è tassato in entrambi gli Stati, spetta un credito d’imposta per le imposte estere (art. 165 TUIR) entro il limite dell’imposta italiana. Tuttavia, se la Convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusiva alla Croazia (come per le pensioni), l’Italia non può tassare quel reddito.
- Qual è il ruolo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo in questi procedimenti?
L’Avv. Monardo assiste il contribuente in tutte le fasi: analisi dell’atto, predisposizione del ricorso, raccolta delle prove, richiesta di sospensione, negoziazione con gli uffici, adesione a definizioni agevolate, predisposizione di piani di ristrutturazione o concordati. In qualità di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, può seguire anche le procedure di sovraindebitamento e redigere il piano del consumatore.
- Quanto tempo richiede un giudizio tributario?
I tempi variano in base al carico dei tribunali. In media, il primo grado si conclude in 12‑24 mesi. Con le riforme recenti e l’introduzione del giudice monocratico, alcuni procedimenti di valore modesto si risolvono in pochi mesi. L’appello richiede ulteriori 18‑24 mesi. È possibile tentare una conciliazione per ridurre i tempi.
- Come evitare future contestazioni della residenza?
È fondamentale:
- comunicare tempestivamente l’indirizzo estero all’Agenzia delle Entrate (art. 60, e‑bis);
- chiudere o locare gli immobili in Italia, dismettere le utenze e vendere i veicoli;
- documentare la presenza stabile in Croazia e pagare le imposte locali;
- evitare di soggiornare in Italia per periodi superiori a 183 giorni complessivi;
- tenere un dossier aggiornato con tutti gli elementi di prova. Affidarsi a un consulente di fiducia consente di monitorare la propria posizione e prevenire accertamenti.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Caso A: lavoratore dipendente che si trasferisce in Croazia
Scenario: Mario, cittadino italiano, si trasferisce a Zagabria il 1° marzo 2022 per lavorare presso un’azienda croata. Si iscrive all’AIRE e prende in affitto un appartamento a Zagabria. Nel 2023 trascorre in Italia 60 giorni per visite familiari e mantiene la proprietà di un appartamento a Milano, che decide di locare. L’Agenzia delle Entrate, nel 2024, emette un accertamento sostenendo che Mario sia ancora residente in Italia e chiedendo il pagamento dell’IRPEF su redditi di lavoro corrisposti in Croazia.
Valutazione:
- Periodo 2022‑2023: si applica la vecchia definizione di domicilio; occorrerà dimostrare che il centro degli interessi economici e vitali è in Croazia (contratto di lavoro, pagamento imposte croate, affitto a Zagabria, locazione dell’immobile italiano). L’aver trascorso 60 giorni in Italia non costituisce presenza significativa.
- Prove da fornire: buste paga croate, certificato AIRE, contratto di affitto, bollette, iscrizione a eventuali corsi di lingua, imposte pagate in Croazia, registrazione locazione immobile italiano. È opportuno anche mostrare che i redditi d’affitto italiani sono stati dichiarati in Italia (Quadro RL). Così si dimostra la volontà di adempiere.
Calcolo del reddito: supponiamo che Mario abbia percepito 40.000 € netti l’anno dall’azienda croata. Il fisco italiano contesta che, essendo residente, deve tassare il reddito secondo l’IRPEF italiana. L’aliquota media al 38 % comporterebbe un’imposta di 15.200 €, oltre sanzioni (dal 90 % al 180 % del tributo) e interessi. Difendendosi, Mario può ottenere l’applicazione della Convenzione Italia–Croazia (art. 15: redditi da lavoro dipendente tassati nello Stato di esercizio se la permanenza supera 183 giorni) e la non imponibilità in Italia. In alternativa, può beneficiare del credito d’imposta per le imposte pagate in Croazia.
Esito: grazie alle prove e all’invocazione della Convenzione, Mario ottiene l’annullamento dell’accertamento. In mancanza di prove, avrebbe potuto aderire alla rottamazione e pagare solo il capitale.
8.2 Caso B: pensionato con residenza in Croazia
Scenario: Lucia, pensionata pubblica, si trasferisce a Spalato nel 2020 per ricongiungersi con la famiglia. Si iscrive all’AIRE ma non comunica l’indirizzo all’Agenzia delle Entrate. Nel 2023 riceve una cartella per IRPEF non versata sulla pensione 2021‑2022.
Analisi:
- Le pensioni del settore pubblico, secondo la Convenzione, possono essere tassate esclusivamente in Italia o nello Stato di residenza a seconda della natura (pensioni pubbliche sono di solito tassate nel Paese erogante, salvo eccezioni). Tuttavia, Lucia percepisce una pensione di lavoro privato per la quale l’art. 18 attribuisce la potestà impositiva allo Stato di residenza. La Cassazione ha ribadito che non è necessario dimostrare l’effettiva tassazione estera .
- La cartella è stata notificata per affissione nel comune italiano perché Lucia non aveva comunicato l’indirizzo estero. La notifica potrebbe essere irregolare se non si è tentata la raccomandata .
Importo: la cartella richiede 5.000 € tra imposta, interessi e sanzioni. Lucia decide di impugnare l’atto per notifica irregolare e applicazione della Convenzione; in via prudenziale, aderisce alla rottamazione quater.
Esito: il giudice annulla la cartella per notifica illegittima; l’Ufficio emette nuovo atto, e Lucia ottiene l’esenzione totale applicando la Convenzione. In alternativa, la rottamazione le permetteva di pagare circa 3.000 € in 18 rate.
8.3 Caso C: imprenditore che gestisce società croata dalla Toscana
Scenario: Sergio, imprenditore toscano, costituisce una società a Zagabria per commercializzare mobili. Nomina come amministratore la moglie croata ma continua a gestire i contratti, la contabilità e i rapporti commerciali dalla sua villa in provincia di Pisa. Nel 2024 l’Agenzia italiana avvia un accertamento per esterovestizione societaria (art. 73 TUIR) e gli contesta redditi non dichiarati.
Difesa:
- La Cassazione (sent. 23842/2025) ha stabilito che per individuare la residenza fiscale di una società occorre valutare la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria . Se tali attività si svolgono in Italia, la società è considerata residente in Italia a prescindere dalla sede legale .
- Sergio dovrebbe dimostrare che l’azienda è gestita a Zagabria: decisioni del consiglio di amministrazione tenute in Croazia, firme dei contratti, contabilità e bilanci depositati in Croazia, personale amministrativo croato, stabilimento produttivo o magazzino in Croazia. Diversamente l’accertamento verrà confermato.
Importo: la società ha fatturato 500.000 € con un utile di 80.000 €; l’accertamento comporta il recupero dell’IRES (24 %) e dell’IRAP, oltre a sanzioni e interessi. Sergio può valutare la chiusura con accertamento con adesione.
8.4 Caso D: contribuente sovraindebitato
Scenario: Anna, residente in Croazia, accumula debiti per 60.000 €: 20.000 € di tasse italiane, 15.000 € di cartelle per contributi INPS, 15.000 € di prestiti bancari e 10.000 € di debiti verso fornitori. I suoi redditi croati sono modesti (stipendio mensile di 1.200 €) e possiede solo un’auto.
Strategia:
- Anna può accedere al piano di ristrutturazione del consumatore: presenta un progetto di pagamento delle cartelle e dei debiti bancari in misura proporzionale (ad esempio versando 300 € al mese per tre anni) e chiede l’esdebitazione del residuo. Il gestore della crisi redige la relazione e il giudice omologa il piano.
- Alternativamente, può richiedere la liquidazione controllata e offrire ai creditori la cessione di parte del proprio stipendio, ottenendo l’esdebitazione dopo tre anni.
Risultato: con l’assistenza dell’Avv. Monardo, Anna ottiene l’omologa del piano: paga complessivamente 10.800 € in tre anni, soddisfacendo parzialmente i creditori e ottiene l’esdebitazione per il resto del debito. Senza procedura avrebbe subito pignoramenti e sarebbe rimasta indebitata per anni.
9. Conclusione
L’accertamento fiscale a carico di un cittadino italiano residente in Croazia è un’operazione complessa che richiede una conoscenza approfondita delle norme internazionali, nazionali e della giurisprudenza recente. La riforma della residenza fiscale introdotta dal D.Lgs. 209/2023 ha aggiunto nuovi criteri (presenza fisica e centralità delle relazioni personali) , ma per gli anni pre‑2024 continuano ad applicarsi le regole precedenti . La presunzione di residenza può essere superata solo con prove concrete e non con meri formalismi ; la Cassazione è molto rigida nel valutare la sostanza dei rapporti economici e familiari.
È essenziale verificare la regolarità della notifica degli atti e sfruttare i termini di ricorso e di autotutela. Le procedure deflattive e le definizioni agevolate (rottamazione‑quater, rottamazione quinquies in arrivo) consentono di ridurre l’importo dovuto. Nei casi di sovraindebitamento, il Codice della crisi offre strumenti per la ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione.
Agire tempestivamente è la chiave per prevenire o contrastare efficacemente l’accertamento. Documentare la propria presenza in Croazia, comunicare l’indirizzo estero, evitare legami patrimoniali in Italia, richiedere il contraddittorio e affidarsi a un professionista possono fare la differenza tra l’annullamento dell’atto e la condanna al pagamento di imposte e sanzioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono a disposizione per valutare la vostra situazione, analizzare gli atti ricevuti, predisporre ricorsi efficaci, sospendere le procedure esecutive e trattare con l’Agenzia delle Entrate per ottenere la soluzione più vantaggiosa. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo può anche assistere nelle procedure del Codice della crisi, offrendo una tutela completa a 360 gradi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: un’analisi tempestiva della tua posizione può prevenire sanzioni, bloccare pignoramenti e ipoteche e consentirti di pianificare al meglio il tuo futuro fiscale.
10. Approfondimento sulla Convenzione Italia–Croazia
Finora abbiamo richiamato soltanto i principi generali della Convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata tra Italia e Croazia e ratificata con Legge 75/2009 . È utile fornire un approfondimento sui singoli articoli della Convenzione che riguardano le persone fisiche e che possono avere impatto sulle contestazioni fiscali. La Convenzione è strutturata sul modello OCSE e contiene norme che disciplinano la ripartizione della potestà impositiva.
10.1 Definizione di residente (art. 4)
L’art. 4 della Convenzione stabilisce che il termine “residente di uno Stato contraente” designa la persona assoggettata ad imposta in quello Stato in ragione della residenza, domicilio, sede di direzione o altri criteri analoghi. Se una persona fisica è considerata residente in entrambi gli Stati, vengono applicate le tie‑breaker rules: (1) si considera residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente; (2) se possiede abitazioni in entrambi, si valuta il centro degli interessi vitali, cioè le relazioni personali ed economiche più strette; (3) in difetto, rileva il luogo della dimora abituale; se è abituale in entrambi gli Stati, la residenza è determinata dallo Stato di cui è cittadino; in ultima istanza le autorità competenti dei due Stati si accordano per risolvere il caso. Queste regole sono utili quando l’Amministrazione italiana contesta la residenza, perché consentono di dimostrare che, pur avendo qualche legame con l’Italia, il centro degli interessi vitali è in Croazia.
10.2 Immobili e redditi da fabbricati (art. 6)
L’art. 6 attribuisce allo Stato in cui è situato l’immobile il diritto esclusivo di tassare i redditi da fabbricati. Pertanto, se un cittadino italiano residente in Croazia possiede una casa in Italia e la concede in locazione, l’IRPEF sulle locazioni sarà dovuta in Italia; il reddito dovrà essere dichiarato anche in Croazia, ma quest’ultima dovrà riconoscere il credito d’imposta per le imposte pagate in Italia (art. 23). Viceversa, se lo stesso cittadino possiede una casa in Croazia e percepisce canoni da locazione, la tassazione spetta esclusivamente alla Croazia.
10.3 Utili d’impresa (art. 7)
I profitti delle imprese sono tassati esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa, salvo che l’impresa svolga attività tramite una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente. Per le persone fisiche, questo significa che i redditi d’impresa conseguiti in Croazia da un cittadino italiano non sono imponibili in Italia salvo che egli disponga di una stabile organizzazione nel territorio italiano. Tuttavia, se l’Amministrazione dimostra che la società croata è in realtà gestita da una sede direzionale in Italia (esterovestizione), può attrarre la residenza d’impresa in Italia . È quindi necessario che la gestione e l’amministrazione effettive avvengano in Croazia.
10.4 Lavoro dipendente (art. 15)
Il reddito derivante da lavoro subordinato è imponibile nello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa. Fa eccezione il caso in cui il lavoratore resti in Italia per meno di 183 giorni, la retribuzione sia pagata da un datore non residente e non gravi su una stabile organizzazione del datore in Italia. Nel caso del lavoratore che si trasferisce in Croazia, il reddito da lavoro dipendente svolto per un datore croato è tassato in Croazia. Se, per periodi limitati, presta la propria attività in Italia a favore dell’azienda croata, i redditi corrispondenti restano tassabili in Croazia, a condizione di rispettare le tre condizioni sopra indicate.
10.5 Compensi degli amministratori (art. 16)
Gli emolumenti percepiti dagli amministratori e altri organi di direzione di società residenti in uno dei due Stati sono tassabili nello Stato di residenza della società. Se una persona fisica residente in Croazia è amministratore di una società italiana, i compensi dovranno essere tassati in Italia; se l’amministratore vive in Italia ed è dirigente di una società croata, i compensi sono tassati in Croazia. È essenziale verificare la qualifica e la residenza della società.
10.6 Pensioni (art. 18)
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in relazione a un impiego privato sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore, salvo che il lavoro sia stato svolto per un ente pubblico (in tal caso è imponibile nello Stato che paga la pensione). La Cassazione ha interpretato questa norma in senso favorevole al contribuente: non è necessario dimostrare che la pensione sia effettivamente tassata in Croazia; è sufficiente che, in base alla legge croata, tale reddito sia potenzialmente imponibile . Per ottenere l’esenzione in Italia, occorre presentare all’INPS il certificato di residenza croato e la richiesta di applicazione della Convenzione.
10.7 Elusione e clausola anti‑abuso (art. 23)
L’art. 23 prevede il metodo dell’imputazione per eliminare la doppia imposizione: lo Stato di residenza riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate nell’altro Stato. In Italia, l’art. 165 TUIR regola il credito d’imposta, che non può superare l’imposta italiana dovuta sullo stesso reddito. Tuttavia, la Convenzione contiene anche clausole anti‑abuso e prevede che le agevolazioni non si applichino quando lo scopo principale di un accordo o transazione è ottenere benefici indebiti. Pertanto, i trasferimenti di residenza o la creazione di strutture societarie in Croazia non devono essere artificiali ma supportati da ragioni economiche concrete.
11. Accertamenti internazionali e cooperazione tra Stati
Il contrasto all’evasione fiscale internazionale si avvale non solo di verifiche domestiche, ma anche di strumenti di cooperazione tra Stati. È importante conoscerli perché l’accertamento della residenza o dei redditi esteri non avviene in un vacuum: l’Agenzia delle Entrate può ricevere e inviare informazioni alla controparte croata.
11.1 Scambio di informazioni automatico e su richiesta
Dal 2017 l’Italia aderisce al Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE, che prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati partecipanti. Le banche croate trasmettono periodicamente i dati dei conti intestati a residenti italiani all’autorità croata, la quale li condivide con l’Agenzia delle Entrate italiana. Analogamente, l’Italia informa le autorità croate sui conti di loro residenti in Italia. Ciò consente di accertare la reale residenza fiscale e l’esistenza di conti o redditi non dichiarati. Inoltre, la Direttiva UE 2011/16/UE (DAC) e sue successive modifiche disciplinano lo scambio di informazioni nel contesto europeo.
11.2 Controlli congiunti e audit simultanei
L’accordo multilaterale tra le amministrazioni fiscali consente la realizzazione di controlli congiunti o audit simultanei su soggetti di interesse comune. Ad esempio, se un imprenditore italiano trasferisce la sede legale in Croazia ma prosegue l’attività in Italia, le autorità dei due Paesi possono condurre congiuntamente l’accertamento per verificare la corretta allocazione dei redditi e della residenza. Questa modalità riduce il rischio di doppia imposizione e rafforza la collaborazione.
11.3 Assistenza al recupero coattivo dei crediti
La Direttiva UE 2010/24/UE disciplina l’assistenza reciproca per il recupero dei crediti tributari. Se un contribuente italiano residente in Croazia non paga una cartella esattoriale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può richiedere all’autorità croata di recuperare il debito in Croazia con le procedure ivi previste. Viceversa, l’autorità croata può chiedere l’assistenza italiana. Pertanto, trasferirsi all’estero non garantisce l’impunità: i debiti tributari seguono il contribuente e possono essere riscossi anche nel Paese di residenza.
11.4 Contenzioso internazionale
In caso di conflitti sulla residenza o su redditi attribuiti in modo errato, la Convenzione prevede la procedura amichevole (art. 25) che consente ai due Stati di raggiungere un accordo per evitare la doppia imposizione. Il contribuente può presentare istanza entro tre anni dalla notifica dell’accertamento. Se la procedura amichevole non risolve la controversia, alcune convenzioni (non quella con la Croazia) prevedono l’arbitrato obbligatorio. Anche nel caso della Convenzione Italia–Croazia, nulla impedisce alle parti di concordare un arbitrato ad hoc.
12. Procedura esecutiva: pignoramenti, ipoteche e fermi
Se l’accertamento diventa definitivo e non viene pagato, l’Agente della riscossione può procedere con misure esecutive o cautelari, anche nei confronti dei residenti all’estero. Conoscere le regole aiuta a tutelarsi.
12.1 Ruolo dell’Agente della riscossione
La riscossione dei tributi erariali è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Una volta che l’avviso di accertamento diventa esecutivo, l’ente iscrive a ruolo la somma e notifica una cartella di pagamento. Se il contribuente non paga, l’Agente può iscrivere ipoteca sugli immobili, procedere al pignoramento dei conti o del quinto dello stipendio/pensione, disporre il fermo amministrativo sui veicoli. Anche se il contribuente risiede all’estero, le misure possono colpire i beni situati in Italia (ad esempio l’appartamento locato a Milano).
12.2 Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi consente di bloccare somme dovute al debitore da parte di terzi (es. locatari, datori di lavoro). L’atto di pignoramento notificato al terzo deve indicare l’importo del credito e l’obbligo di versare direttamente all’agente riscossore. Se l’italiano residente in Croazia percepisce un canone di locazione da un immobile in Italia, l’Agente può pignorare quel canone. Il pignoramento dello stipendio o della pensione è possibile anche se il datore o l’ente pensionistico è italiano; non si può pignorare direttamente lo stipendio pagato da un datore estero, ma l’Agenzia può chiedere collaborazione alle autorità croate.
12.3 Ipoteca e fermo amministrativo
L’ipoteca su immobili può essere iscritta per debiti superiori a 20.000 euro; è un atto cautelare che non comporta immediata esecuzione, ma preclude la vendita libera del bene. Il fermo amministrativo sui veicoli scatta per debiti superiori a 100 euro e impedisce la circolazione; per i residenti all’estero con auto immatricolate in Italia, il fermo può essere applicato e registrato nel PRA.
12.4 Opposizione agli atti esecutivi
Il contribuente può opporsi agli atti esecutivi per vizi formali o sostanziali (ad esempio prescrizione, pagamento già effettuato, carenza di titolo) entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento o di ipoteca. Può chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione dimostrando la fondatezza delle sue ragioni. La tempestiva impugnazione consente di bloccare la procedura esecutiva e di cercare un accordo.
12.5 Prescrizione dei crediti tributari
I crediti tributari si prescrivono in 10 anni; per le sanzioni amministrative la prescrizione è di 5 anni. Tuttavia, gli atti interruttivi (notifica di una cartella, intimazione di pagamento) fanno decorrere un nuovo termine. È importante verificare se sono trascorsi i termini di prescrizione, poiché la Corte di Cassazione ha in più occasioni annullato cartelle emesse dopo la scadenza. La prescrizione decorre dalla definitività dell’atto impositivo.
13. Diritti del contribuente e Statuto del contribuente
Il diritto tributario non è solo un insieme di obblighi, ma riconosce anche diritti fondamentali ai contribuenti, sanciti nello Statuto del contribuente (Legge 212/2000) e nella legislazione europea. Il rispetto di questi diritti è fondamentale nel contenzioso con l’Amministrazione.
13.1 Diritto all’informazione e motivazione degli atti
Gli artt. 5 e 7 dello Statuto impongono all’Agenzia di fornire al contribuente, fin dall’inizio, informazioni complete sulle norme applicabili e di motivare gli atti con l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto. Una motivazione insufficiente rende l’atto nullo e viola il principio di trasparenza. È quindi importante verificare che l’avviso indichi chiaramente le norme applicate, i periodi contestati, le prove a sostegno e i calcoli effettuati.
13.2 Diritto al contraddittorio preventivo
La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto al contraddittorio, ossia la possibilità del contribuente di dialogare con l’Ufficio prima dell’emissione dell’accertamento, presentando controdeduzioni e documenti. Anche se non espressamente previsto per tutte le imposte, il contraddittorio è considerato principio generale e la sua omissione può determinare l’annullamento dell’atto.
13.3 Diritto di difesa e accesso agli atti
Il contribuente ha diritto di farsi assistere da un difensore e di accedere al fascicolo istruttorio per conoscere le prove a suo carico. L’accesso agli atti consente di verificare se l’Amministrazione ha rispettato le norme procedurali. Il difensore può chiedere l’accesso agli atti ex art. 24 L. 241/1990 e impugnare l’eventuale diniego.
13.4 Diritto alla privacy e segreto bancario
Le indagini bancarie sono disciplinate dall’art. 32 D.P.R. 600/1973, che consente all’Agenzia di ottenere informazioni dai conti correnti previa autorizzazione del Direttore; tuttavia, deve essere rispettata la proporzionalità e la normativa sulla protezione dei dati personali. Il contribuente può eccepire l’illegittimità di accertamenti basati su dati acquisiti senza autorizzazione o oltre l’oggetto della verifica.
13.5 Diritto alla rateizzazione e alla definizione agevolata
Lo Statuto prevede la possibilità di pagare in forma rateale e di accedere alle definizioni agevolate. La legge consente di estinguere il debito in forma agevolata e di ridurre le sanzioni; la stessa amministrazione deve promuovere il pagamento spontaneo e l’adempimento collaborativo. È opportuno verificare se l’Ufficio ha informato correttamente il contribuente sulle possibilità di definizione e sulle dilazioni.
14. Ulteriori domande frequenti
Per completare l’analisi e rispondere alle perplessità più diffuse, aggiungiamo ulteriori domande frequenti.
- Se percepisco redditi da locazione in Italia mentre vivo in Croazia, dove devo dichiararli?
I redditi da locazione di immobili situati in Italia sono imponibili in Italia, indipendentemente dalla tua residenza. Devi quindi dichiararli in Italia nel quadro RL o RB della dichiarazione dei redditi e pagarvi l’IRPEF o la cedolare secca. In Croazia dovrai dichiarare gli stessi redditi ma potrai dedurre le imposte italiane come credito d’imposta.
- Posso usare i giorni di presenza in Italia per visite mediche senza rischiare di essere considerato residente?
Sì, purché non superi complessivamente 183 giorni nell’anno. Le visite brevi per cure mediche o familiari non spostano la residenza. È però consigliabile conservare documenti che provino il motivo del soggiorno (biglietti, ricevute mediche) e mantenere un diario delle presenze.
- Se ho una società di comodo in Croazia per pagare meno tasse, l’Agenzia può disconoscere la residenza?
Sì. La costituzione di società all’estero solo per fruire di un regime fiscale favorevole è considerata esterovestizione. L’Agenzia esamina la sostanza economica dell’operazione: se la sede decisionale e gli affari si svolgono in Italia, la società è considerata residente in Italia e tassata come tale . La Cassazione conferma questa impostazione .
- Come influisce la Brexit sulle convenzioni fiscali?
Questa domanda è trasversale ma rilevante: la Brexit non riguarda direttamente la Croazia, ma ricorda che le convenzioni fiscali restano in vigore anche dopo l’uscita di uno Stato dall’UE. Le regole di scambio informazioni e assistenza al recupero restano efficaci se previste da accordi bilaterali o multilaterali. Per la Croazia, essendo membro dell’UE, continuano a applicarsi le direttive UE in materia di scambio di informazioni e recupero crediti.
- Devo sempre iscrivermi all’AIRE se mi trasferisco in Croazia?
L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per i cittadini che trasferiscono la residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi. Non iscriversi comporta sanzioni e fa presumere la residenza in Italia. L’iscrizione è un primo passo, ma non è sufficiente a dimostrare l’effettivo trasferimento .
- È possibile evitare la sanzione amministrativa in caso di omessa iscrizione all’AIRE?
La sanzione per omessa iscrizione è di importo limitato ma può essere ridotta se si regolarizza spontaneamente. L’importante è dimostrare di aver effettivamente trasferito la residenza e di non aver avuto intento evasivo. In alcuni casi si può chiedere l’archiviazione della sanzione in autotutela.
- Cosa succede se l’Agenzia mi convoca per un contraddittorio in Italia mentre risiedo in Croazia?
Puoi chiedere che l’incontro avvenga in videoconferenza o presso l’Ambasciata/Consolato italiano. Il diritto al contraddittorio può essere esercitato anche a distanza. È consigliabile farsi assistere da un professionista per presentare le prove.
- Se ho versato acconti d’imposta in Italia prima di trasferirmi, posso chiederne il rimborso?
Sì, se dimostri che la residenza per l’anno di riferimento era in Croazia, puoi chiedere il rimborso dell’IRPEF versata in eccesso. Presenta un’istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento, allegando il certificato di residenza estero e le prove del trasferimento.
- Quali sono le sanzioni per chi simula la residenza all’estero?
Oltre alle imposte evase e agli interessi, sono previste sanzioni amministrative fino al 180 % del tributo e, in caso di superamento di determinate soglie (sopra 50.000 €), si rischia il reato di omessa dichiarazione o dichiarazione infedele (D.Lgs. 74/2000). Le pene prevedono la reclusione fino a tre anni. L’esterovestizione societaria può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
- La Croazia applica una tassazione più favorevole per i redditi personali?
La Croazia applica un sistema progressivo con aliquote inferiori rispetto a quelle italiane, ma occorre considerare i contributi sociali e le addizionali. Trasferirsi esclusivamente per motivi fiscali, senza spostare effettivamente la propria vita, può essere contestato dall’Agenzia come abuso di diritto. È opportuno valutare costi e benefici con un professionista.
- Come funziona la sanatoria per le cripto‑valute?
Nonostante non riguardi direttamente la residenza in Croazia, molti italiani detengono criptovalute su piattaforme estere. La normativa italiana prevede l’obbligo di monitoraggio (quadro RW) e imposte sulle plusvalenze. Chi si trasferisce in Croazia deve verificare anche la normativa croata. L’eventuale sanatoria (c.d. “voluntary disclosure”) permette di regolarizzare gli investimenti esteri. È fondamentale presentare il quadro RW per evitare sanzioni.
- Qual è l’impatto della riforma del processo tributario introdotta dal D.Lgs. 156/2015?
La riforma ha introdotto il principio della motivazione rafforzata delle sentenze, l’obbligo di conciliazione, l’informatizzazione del processo e l’istituzione del giudice monocratico per le liti di valore fino a 3.000 euro. Per i contribuenti, ciò comporta maggiore rapidità e l’opportunità di accordi con l’Ufficio. Tuttavia, resta fondamentale presentare un ricorso ben argomentato.
15. Riflessioni finali
L’analisi svolta dimostra che la questione della residenza fiscale è estremamente complessa e implica una fitta rete di norme nazionali e internazionali. Trasferire la propria vita in Croazia non significa automaticamente liberarsi dagli obblighi fiscali italiani: serve documentare ogni aspetto del proprio spostamento, mantenere un comportamento trasparente e collaborare con le autorità.
La Convenzione Italia–Croazia, la riforma del TUIR, le pronunce della Cassazione e gli strumenti di definizione agevolata offrono opportunità e tutele, ma devono essere conosciute e utilizzate nel modo corretto. L’esterovestizione comporta conseguenze gravi; al contrario, un trasferimento autentico e motivato consente di beneficiare della tassazione croata e di evitare contestazioni.
In questa prospettiva, il ruolo del professionista è essenziale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, opera con un team di esperti per assistere i contribuenti nella pianificazione fiscale internazionale, nella difesa contro accertamenti illegittimi e nella gestione delle crisi debitorie. Ogni caso è unico: un’analisi personalizzata permette di individuare la soluzione migliore, che sia il contenzioso, la conciliazione, la rottamazione o l’accesso al Codice della crisi.
La chiarezza normativa, l’agire tempestivo e la raccolta scrupolosa delle prove sono la base per una difesa efficace. Chi vive in Croazia deve inoltre tenersi aggiornato sulle evoluzioni legislative (come la possibile rottamazione quinquies o altre definizioni agevolate future) e sfruttare gli strumenti dell’Unione europea per tutelare i propri diritti.
📌 Conclusione operativa: Non lasciare che un accertamento fiscale comprometta la tua serenità. Documenta la tua residenza in Croazia, mantieni contatti limitati con l’Italia, comunica sempre l’indirizzo estero e, in caso di notifica, rivolgiti immediatamente a un professionista. L’Avv. Monardo e il suo staff sono pronti ad offrirti un supporto completo per difendere i tuoi diritti, ridurre i debiti e pianificare al meglio il tuo futuro fiscale.