Accertamento fiscale a un italiano residente in Austria: cosa fare e come difendersi

Introduzione

In un mondo in cui le persone lavorano, studiano e si trasferiscono con sempre maggiore facilità, la residenza fiscale è diventata un tema delicato. La fiscalità internazionale comporta rischi concreti: chi vive all’estero ma mantiene legami con l’Italia può ritrovarsi destinatario di accertamenti e cartelle esattoriali. Molti professionisti e privati residenti in Austria pensano di essere al riparo dai controlli dell’Agenzia delle Entrate, ma l’esperienza dimostra il contrario. La normativa italiana, unita alle convenzioni contro la doppia imposizione e alle procedure europee di scambio di informazioni, consente al Fisco di verificare la posizione dei residenti all’estero e di recuperare tributi non dichiarati. Ignorare un avviso o sottovalutare un atto notificato può portare a sanzioni, interessi e, nei casi più gravi, al blocco dei conti, al pignoramento di beni o all’iscrizione di ipoteca.

Il presente articolo offre una guida completa per il contribuente italiano residente in Austria che riceva un atto di accertamento o un avviso di pagamento. Verranno esaminati i presupposti della residenza fiscale in Italia, le differenze fra domicilio e residenza, la disciplina dell’estero‐vestizione, la procedura di accertamento, i termini di impugnazione e le strategie difensive per far valere i propri diritti. Verranno inoltre illustrate le soluzioni alternative offerte dalla normativa (definizioni agevolate, rottamazioni, composizione negoziata della crisi, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione) e gli strumenti per evitare sanzioni più gravi. L’articolo si basa su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali aggiornate all’attuale mese e anno e assume il punto di vista del contribuente.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e dottori commercialisti che operano a livello nazionale nelle aree del diritto tributario e bancario. Grazie all’esperienza maturata in materia di accertamenti fiscali, esdebitazione e procedure concorsuali, è in grado di assistere i contribuenti italiani residenti all’estero nella fase preliminare di analisi dell’atto, nella redazione di ricorsi e memorie difensive, nella gestione di sospensioni e piani di pagamento, sino alla composizione giudiziale o stragiudiziale del debito. Il suo intervento professionale può fare la differenza: un avviso tempestivamente impugnato e una difesa ben impostata evitano l’aggravarsi della posizione debitoria.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La residenza fiscale secondo il TUIR

Il primo passo per difendersi da un accertamento riguarda la corretta individuazione della residenza fiscale. L’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) definisce residente in Italia chi per la maggior parte del periodo d’imposta (anche frazioni di giorno) ha la residenza anagrafica o il domicilio in Italia, oppure è comunque presente sul territorio nazionale . La norma prevede una presunzione per chi è iscritto nelle anagrafi comunali, ma anche una presunzione inversa: i cittadini che si cancellano dall’anagrafe e si trasferiscono in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati restano considerati fiscalmente residenti in Italia fino a prova contraria.

Il decreto legislativo 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha modificato la definizione di domicilio: oggi il domicilio è il luogo in cui si sviluppano le proprie relazioni personali e familiari. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale novella non si applica retroattivamente: per i periodi d’imposta anteriori al 2024, la verifica del domicilio si basa sul concetto di “centro principale degli interessi” . Dunque, per un contribuente che ha lasciato l’Italia prima del 2024, l’Agenzia delle Entrate valuterà la residenza tenendo conto delle abitazioni, dei legami familiari e degli interessi economici e sociali.

Convenzione contro la doppia imposizione Italia‑Austria

Per evitare la doppia imposizione sui redditi prodotti in Austria, l’Italia ha stipulato con l’Austria una convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Vienna il 29 giugno 1981 e ratificata con la legge n. 762/1984; essa è entrata in vigore il 6 aprile 1985 ed è stata integrata dal protocollo firmato il 25 novembre 1987 (ratificato con legge n. 365/1989) . La convenzione individua i criteri per attribuire la residenza in presenza di conflitto (c.d. tie‑breaker), stabilisce le aliquote massime applicabili ai dividendi, agli interessi e alle royalties e prevede il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate in Austria. Ai sensi dell’art. 165 TUIR, il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero spetta se: (1) il reddito è incluso nel reddito complessivo; (2) le imposte estere sono definitive; (3) non vi è coincidenza temporale nell’ imponibilità; (4) si produce prova del pagamento. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10642 del 23 aprile 2025, ha affermato che la mancanza o l’erronea indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione non comporta la decadenza dal diritto se sussiste un obbligo internazionale di riconoscere il credito: in tal caso il diritto si prescrive nel termine decennale . La sentenza ribadisce quindi che la tutela convenzionale prevale e che l’errore formale non può privare il contribuente del beneficio del credito .

Notifiche degli atti fiscali e domicilio

Il procedimento di accertamento inizia con la notifica dell’atto. Ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973, la notifica deve essere effettuata seguendo le modalità previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile ma con alcune deroghe: gli atti vanno notificati al domicilio fiscale del contribuente, che può essere eletto mediante comunicazione; la variazione di domicilio produce effetti dopo 30 giorni dalla comunicazione; in mancanza di domicilio eletto o di comunicazione, la notifica si esegue presso il luogo di residenza o, per i residenti all’estero, a mezzo raccomandata al nuovo indirizzo o, se sconosciuto, a mezzo deposito . La legge prevede che, se il contribuente comunica la variazione di domicilio, la notifica effettuata al vecchio indirizzo è valida solo entro 30 giorni, dopodiché è nulla . Pertanto, per chi si trasferisce in Austria è fondamentale comunicare il nuovo domicilio fiscale attraverso il modello AIRE e, quando possibile, eleggere un domicilio di servizio presso un professionista in Italia.

La Cassazione ha ribadito più volte che il Fisco può notificare gli atti presso l’ultimo domicilio noto se il contribuente non ha correttamente comunicato la variazione; nel 2025 la Suprema Corte ha sottolineato che l’atto notificato entro 30 giorni dalla comunicazione di trasferimento resta valido . Inoltre, le notifiche eseguite mediante il deposito e l’affissione ex art. 140 c.p.c. richiedono l’invio di una raccomandata informativa al destinatario: la mancanza della raccomandata rende inesistente la notifica .

Diritto al contraddittorio e Statuto del contribuente

La tutela del contribuente si fonda anche sul principio del contraddittorio. Il decreto legislativo 219/2023 ha inserito l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente, imponendo all’Agenzia delle Entrate di inviare un progetto di accertamento prima di emettere l’atto definitivo, con un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni. Se l’amministrazione omette il contraddittorio, l’atto è annullabile senza necessità di dimostrare la fondatezza della difesa (assenza di prova di resistenza) . Questo nuovo istituto rappresenta un cambio di paradigma: il contribuente ha più tempo per fornire documenti, far valere la propria residenza estera e proporre soluzioni collaborative, come l’accertamento con adesione.

Accertamento con adesione, autotutela e altri istituti deflativi

Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente può ricorrere agli istituti deflativi per evitare il contenzioso. L’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione: a seguito di accesso, ispezione, verifica o notifica del processo verbale di constatazione, il contribuente può formulare, entro 30 giorni, una istanza di adesione; il termine è sospeso per 90 giorni e l’amministrazione può formulare una proposta di definizione con sanzioni ridotte . Il contribuente può anche attivare l’istituto dell’autotutela chiedendo l’annullamento dell’atto se è palesemente illegittimo.

Ricorso tributario e termini processuali

Se non si raggiunge un accordo, occorre presentare il ricorso davanti al giudice tributario. L’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorso dev’essere notificato all’ente impositore entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . La proposizione del ricorso sospende la riscossione, ma per evitare l’esecuzione è necessario chiedere la sospensione giudiziale. In sede giurisdizionale si possono far valere vizi formali (omessa notifica, notifica a soggetto incapace, mancata indicazione dei termini di impugnazione), vizi sostanziali (errata determinazione della base imponibile, difetto di competenza, esterovestizione) e la violazione delle norme convenzionali.

Riscossione e rateizzazione

Se il ricorso non viene proposto o viene rigettato, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione procede alla riscossione coattiva. L’art. 19 del DPR 602/1973 consente di ottenere una rateizzazione del debito: per importi fino a 120 000 euro, dal 2025 si possono ottenere fino a 84 rate mensili; dal 2027 fino a 96 rate; dal 2029 fino a 108 rate; per importi superiori a 120 000 euro, sono ammesse fino a 120 rate mensili . Il pagamento della prima rata comporta la sospensione delle procedure esecutive; la concessione della rateizzazione blocca la iscrizione di ipoteca e impedisce nuovi pignoramenti . La Cassazione ha inoltre stabilito che l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo dopo aver notificato il preavviso e aver revocato l’eventuale rateizzazione .

Definizioni agevolate (rottamazione)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate delle cartelle. La legge 197/2022, commi 231‑252, ha previsto la cosiddetta rottamazione quater per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022: è possibile pagare soltanto le somme dovute a titolo di capitale e spese di notifica, con stralcio di sanzioni e interessi di mora . Sono esclusi i carichi relativi a recupero di aiuti di Stato e altre tipologie espressamente indicate . Le scadenze originarie prevedevano versamenti in un massimo di 18 rate; successivi decreti hanno prorogato i termini e previsto fino a 10 rate (2023‑2027) . La definizione agevolata consente di evitare l’iscrizione di ipoteche e di pignoramenti una volta perfezionata.

Sovraindebitamento: Legge 3/2012 e D.L. 118/2021

Per i contribuenti in grave difficoltà economica, la Legge 3/2012 prevede la possibilità di accedere a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata. L’avvocato Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere il debitore nella predisposizione di un piano sostenibile e nell’ottenimento dell’esdebitazione. Dal 2022 il Codice della crisi d’impresa ha armonizzato queste procedure con il D.Lgs. 14/2019, e il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi: l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente per condurre trattative con i creditori .

Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica

Questa sezione descrive in dettaglio le fasi tipiche di un accertamento fiscale notificato ad un italiano residente in Austria, con consigli pratici su come reagire.

1. Ricezione dell’atto e verifica preliminare

Quando si riceve un avviso di accertamento o di liquidazione, occorre innanzitutto verificare la validità della notifica. Se l’atto è stato inviato all’indirizzo italiano nonostante la regolare iscrizione all’AIRE, bisogna controllare se la notifica è stata eseguita entro i 30 giorni dalla comunicazione del nuovo domicilio, poiché oltre tale termine l’atto è nullo . Se la notifica è avvenuta con deposito e affissione, occorre verificare se è stata inviata la raccomandata informativa: la mancanza della raccomandata rende inesistente la notifica .

È importante registrare la data di ricezione dell’atto e conservare la busta o l’avviso di ricevimento. Qualora il destinatario fosse assente al momento della consegna, la raccomandata informativa deve essere recapitata entro dieci giorni; in caso contrario la notifica è nulla. Avere un professionista che monitori la propria posizione AIRE e si assicuri che l’indirizzo sia corretto è fondamentale.

2. Analisi dell’atto: motivi e contenuto

L’atto di accertamento deve contenere la motivazione e l’indicazione delle norme violate. La legge richiede che l’amministrazione esponga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si basa la pretesa; la mancata motivazione o la motivazione apparente costituiscono motivo di nullità. Occorre verificare se l’atto indica i periodi d’imposta contestati, la base imponibile, l’imposta liquidata, le sanzioni e gli interessi, nonché i termini per ricorrere. In mancanza della data o del termine di impugnazione, l’atto può essere contestato per carenza di elementi essenziali.

Nel caso in cui l’accertamento contesti la residenza fiscale in Italia, è indispensabile analizzare le prove raccolte dall’ufficio: ad esempio, l’esistenza di un’abitazione in Italia, l’iscrizione a circoli, la presenza della famiglia, le transazioni con carte di credito italiane, l’iscrizione a ordini professionali o la disponibilità di una partita IVA. La Cassazione ha stabilito che il mero pagamento di imposte in Austria non prova l’effettivo trasferimento; occorre dimostrare la reale “rottura” con l’Italia . Per contro, l’iscrizione all’AIRE e la dimostrazione della vita in Austria (contratti di lavoro, residenza, tessera sanitaria, pagamenti di utenze) costituiscono prova della residenza estera.

3. Valutare la possibilità di definizione anticipata

Dopo la notifica, il contribuente ha la possibilità di valutare varie soluzioni prima di ricorrere:

  1. Autotutela: se l’atto presenta errori evidenti (per esempio doppia imposizione, mancata applicazione della convenzione, persona ormai deceduta), si può chiedere l’annullamento. L’Amministrazione può annullare d’ufficio gli atti illegittimi o infondati.
  2. Accertamento con adesione: è possibile presentare istanza entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale o dell’avviso; ciò sospende i termini per 90 giorni . È un’ottima opportunità per far valere le proprie ragioni, ridurre le sanzioni e rateizzare le somme dovute.
  3. Adesione ai processi verbali di constatazione: se durante una verifica si firma un verbale, la definizione immediata consente di pagare imposte con sanzioni ridotte a un sesto del minimo.
  4. Ravvedimento operoso: se l’inadempienza è limitata a errori dichiarativi (ad esempio mancata indicazione del credito estero), si può correggere la dichiarazione versando spontaneamente sanzioni ridotte.

L’avvocato Monardo valuta insieme al cliente quale strada intraprendere, considerando i documenti a disposizione, la effettiva residenza e la potenziale imposta dovuta.

4. Proporre ricorso dinanzi al giudice tributario

Se non si raggiunge un accordo o se l’atto non è definibile, occorre presentare ricorso. Il ricorso deve essere notificato all’ente impositore e depositato nel termine di 60 giorni . È essenziale allegare i documenti che provano la residenza in Austria e confutare le tesi dell’amministrazione. Il giudice potrà sospendere l’efficacia dell’atto se ricorrono motivi gravi e se il ricorrente presta idonea garanzia (solitamente fideiussione o polizza).

In giudizio si possono far valere:

  • Vizi formali: notifiche inesistenti, mancata indicazione del termine di impugnazione, mancata instaurazione del contraddittorio obbligatorio .
  • Vizi sostanziali: errata qualificazione dei redditi, doppia tassazione, mancata applicazione della convenzione italo‑austriaca, inesistenza della stabile organizzazione.
  • Difetto di motivazione: motivazione generica o basata su mere presunzioni.
  • Violazione del diritto UE: la Corte di Giustizia ha più volte ribadito la necessità di rispettare i principi di non discriminazione e libertà di stabilimento.

5. Riscossione coattiva e misure cautelari

Dopo la notifica di una cartella di pagamento, l’Agente della riscossione può attivare misure esecutive. Per i contribuenti residenti all’estero, l’agente può procedere anche mediante il mutuo riconoscimento europeo: il regolamento UE 2010/24 consente la cooperazione tra Stati membri per la riscossione dei crediti tributari. Sono possibili:

  • Fermo amministrativo: blocco del veicolo registrato in Italia.
  • Ipoteca: iscrizione di ipoteca su immobili posseduti in Italia, possibile solo dopo la notifica di un preavviso e, come chiarito dalla Cassazione, solo se non vi è una rateizzazione attiva .
  • Pignoramento: se il contribuente ha conti o beni in Italia, l’agente può pignorare somme e crediti.

La rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 sospende la riscossione e permette di pagare a rate i debiti . Il pagamento della prima rata estingue l’esecuzione. Per importi inferiori a 120 000 euro, le rate massime sono 84 (2025‑2026), 96 (2027‑2028) o 108 (dal 2029); per importi superiori, fino a 120 rate . In presenza di gravi situazioni personali si può chiedere una rateizzazione straordinaria con importi ridotti nei primi anni.

6. Definizioni agevolate e rottamazioni

Se il debito rientra nei carichi definibili, si può aderire alle definizioni agevolate. La legge 197/2022 prevede la rottamazione dei carichi fino al 30 giugno 2022 con pagamento del solo capitale e spese . Restano esclusi i carichi derivanti da sentenze penali e altri crediti non definibili . Le scadenze dei versamenti sono state più volte prorogate; il pagamento puntuale delle rate è essenziale per evitare la decadenza .

7. Procedure di sovraindebitamento e composizione della crisi

In casi di insolvenza grave, la Legge 3/2012 consente al consumatore di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Per i titolari di partita IVA, la procedura si coordina con il Codice della crisi d’impresa e il D.L. 118/2021 che introduce l’istituto della composizione negoziata . L’avvocato Monardo, come gestore della crisi, può assistere nella predisposizione di un piano che preveda la falcidia dei debiti fiscali e l’esdebitazione residua. Molte volte l’Amministrazione finanziaria accetta un accordo di ristrutturazione nell’interesse della continuità aziendale.

Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere, contestare o definire il debito

Dimostrare la residenza estera: documenti e prova

Per contestare l’accertamento della residenza in Italia, il contribuente deve fornire documenti che dimostrino che il centro di interessi vitali si trova in Austria. Questi documenti possono includere:

  1. Iscrizione all’AIRE e certificato di residenza in Austria.
  2. Contratti di lavoro o di locazione in Austria.
  3. Tessera sanitaria austriaca e ricevute di spese mediche.
  4. Dichiarazioni dei redditi austriache e attestazioni di imposte pagate.
  5. Tracciabilità dei movimenti bancari che attestino spese di vita in Austria.
  6. Iscrizioni a club, palestre, scuole e altre evidenze di vita quotidiana.

L’Agenzia delle Entrate valuta questi elementi in base a criteri oggettivi. La Cassazione ha ripetutamente affermato che non basta aver pagato imposte all’estero per escludere la residenza in Italia; è necessario provare la cessazione dei legami vitali con l’Italia . Presentare un dossier dettagliato e tradotto può convincere l’ufficio durante il contraddittorio preventivo.

Contestare la validità della notifica

Uno degli argomenti difensivi più efficaci riguarda la notifica. Come già visto, la legge impone che l’atto sia notificato al domicilio fiscale corretto e che, in caso di notifica a mezzo posta, sia inviata una raccomandata informativa . Se il contribuente può dimostrare che l’atto è stato notificato a un indirizzo errato oltre il termine di 30 giorni dalla variazione, o che non è stata inviata la raccomandata informativa, l’atto è inesistente e può essere contestato in sede di ricorso. La deduzione di nullità dell’atto per notifica inesistente comporta l’annullamento della pretesa.

Invocare il contraddittorio obbligatorio

Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, l’amministrazione deve instaurare un contraddittorio preventivo, concedendo al contribuente almeno 60 giorni per rispondere . L’assenza di contraddittorio rende l’atto annullabile. Questa norma si applica a tutte le categorie di accertamento, salvo alcune eccezioni (ad esempio accertamenti basati su dichiarazioni di terzi o su richieste urgenti di tutela del credito). Se l’atto è stato emesso senza inviare il contraddittorio, si può eccepire l’annullabilità del provvedimento.

Applicare la convenzione contro la doppia imposizione

In molti casi il Fisco contesta la tassazione in Italia di redditi prodotti in Austria (stipendi, pensioni, dividendi) invocando la residenza italiana. È fondamentale richiamare la convenzione italo‑austriaca. La convenzione prevede che gli stipendi di lavoro subordinato siano tassati esclusivamente nello Stato di residenza, salvo che il lavoro sia prestato in Italia per più di 183 giorni e che il datore abbia una stabile organizzazione in Italia. I dividendi e gli interessi possono essere tassati in entrambi gli Stati, ma l’Italia deve riconoscere il credito d’imposta per l’imposta pagata in Austria . La Corte di Cassazione ha affermato che il diritto al credito non si prescrive per omissione nella dichiarazione se esiste un obbligo internazionale .

Usare l’accertamento con adesione e l’autotutela

L’accertamento con adesione permette di definire le controversie in modo più rapido ed economico. Entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale o dell’avviso, il contribuente può chiedere l’adesione; il termine per impugnare l’atto è sospeso per 90 giorni, durante i quali si svolge la trattativa . La riduzione delle sanzioni (a un terzo del minimo) e la possibilità di rateizzare in 8 rate trimestrali rendono questo strumento vantaggioso. In caso di irregolarità macroscopiche o quando l’atto è inesistente, si può proporre istanza di autotutela, chiedendo all’ufficio di annullare o correggere l’atto; anche se non esiste un termine perentorio, l’ufficio è obbligato a rispondere alle istanze fondate.

Ricorso e difesa in giudizio

Se l’accordo non viene raggiunto, il ricorso è inevitabile. Nel ricorso occorre individuare i vizi dell’atto, richiamare le norme violate e allegare prove. È importante citare la normativa e la giurisprudenza più recente, come la Cassazione 10642/2025 sul credito d’imposta , la Cassazione 5576/2025 sulle notifiche e l’ordinanza 17031/2024 sull’ipoteca e la rateizzazione . La memoria difensiva deve dimostrare che il contribuente non era residente in Italia, che la convenzione è stata violata, che la notifica è invalida o che l’imposta è prescritta.

Rateizzazione, definizioni e concordati

Quando il debito è definitivo, la rateizzazione rappresenta spesso l’unica alternativa per evitare l’esecuzione. Come detto, l’art. 19 DPR 602/1973 consente fino a 120 rate per importi superiori a 120 000 euro . Occorre presentare domanda all’Agente della riscossione, allegando la documentazione sulla situazione economica, e rispettare le scadenze. Un ritardo superiore a 5 giorni fa decadere dalla rateizzazione.

La definizione agevolata (rottamazione) permette di estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese . Conviene aderire se il debito è elevato e non si hanno contestazioni pendenti. In caso di difficoltà finanziaria, si può accedere ai procedimenti di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata. L’esdebitazione consente di liberarsi dai debiti residui. L’esperienza dell’avvocato Monardo come gestore della crisi garantisce la predisposizione di un piano conforme alla legge e l’interlocuzione con il tribunale.

Trattative e composizione stragiudiziale

In molti casi è possibile trovare un accordo con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della riscossione attraverso trattative dirette. Il nuovo istituto del “concordato preventivo biennale” (art. 19 del D.Lgs. 13/2024) consente ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo di accettare un reddito concordato per due periodi d’imposta, ottenendo certezza dei tributi dovuti. La norma prevede che la proposta di concordato possa essere accettata entro il 30 giugno e che comporti la rinuncia a impugnare eventuali avvisi di accertamento relativi ai periodi coperti. Anche se ancora in fase di attuazione, il concordato si potrebbe rivelare utile per chi rientra in Italia o lavora in parte all’estero.

Le trattative stragiudiziali sono spesso il frutto dell’attività dell’avvocato difensore: presentare all’ufficio documenti, proporre un piano di pagamento e dimostrare la residenza estera può convincere l’amministrazione a rivedere la pretesa prima di arrivare in giudizio.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione

Rottamazioni e definizioni agevolate in dettaglio

Le definizioni agevolate hanno avuto un ruolo importante nel ridurre il carico fiscale di molti contribuenti. La rottamazione quater, introdotta dalla legge 197/2022, consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo la quota capitale e le spese, con stralcio di interessi e sanzioni . Sono esclusi alcuni tipi di debiti, come quelli derivanti da aiuti di Stato, le multe e le sanzioni per danno erariale . Le scadenze originarie prevedevano il versamento in 18 rate; il decreto-legge 51/2023 e la legge 18/2024 hanno prorogato al 2024‑2027 con un massimo di 10 rate .

Per aderire alla rottamazione occorre presentare domanda entro il termine stabilito (spesso la fine di aprile) e pagare la prima rata entro il termine previsto. L’omesso versamento di una rata comporta la decadenza e la perdita dei benefici; gli importi già pagati restano acquisiti. La definizione agevolata si applica anche agli avvisi di addebito INPS e alle multe stradali, ma con regole diverse.

Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

La Legge 3/2012 consente al consumatore non fallibile (privato cittadino o professionista) di presentare un piano del consumatore presso il Tribunale del luogo di residenza. Il piano prevede la ristrutturazione dei debiti sulla base del reddito disponibile, con eventuale falcidia dei debiti fiscali. È necessario dimostrare di essere meritevoli, ovvero che l’indebitamento non deriva da colpa grave o da operazioni irragionevoli. Il piano viene approvato dal giudice se garantisce la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria.

Per imprenditori e società non soggette a fallimento, la legge prevede l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Si tratta di una procedura negoziale in cui almeno il 60 % dei creditori deve aderire. L’accordo, una volta omologato, è opponibile anche ai creditori dissenzienti. L’Agente della riscossione può votare l’accordo o presentare osservazioni. Con la riforma del Codice della crisi, l’accordo è sostituibile dal concordato minore, più snello e adatto a professionisti e ditte individuali.

Liquidazione controllata ed esdebitazione

Quando non è possibile proporre un piano di ristrutturazione o un accordo, il debitore può chiedere la liquidazione controllata. Questo procedimento prevede la liquidazione del patrimonio del debitore e, dopo un periodo di 3 anni, l’esdebitazione. L’esdebitazione consente al soggetto di ripartire senza i debiti residui. Nel 2023 la riforma ha semplificato l’accesso all’esdebitazione per chi ha già subito una liquidazione.

Composizione negoziata della crisi

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, un istituto rivolto agli imprenditori in difficoltà che intendono risanare l’azienda evitando il fallimento. L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente dalla Camera di Commercio; l’esperto assiste nelle trattative con i creditori e propone soluzioni come la ristrutturazione del debito, la cessione di rami d’azienda o la ricerca di nuovi soci . Per i contribuenti residenti in Austria ma titolari di imprese in Italia, la composizione negoziata può rappresentare una valida alternativa al fallimento.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti sottovalutano la complessità della normativa fiscale e commettono errori che rendono più difficile la difesa. Ecco gli errori più frequenti e i consigli pratici per evitarli:

  1. Non iscriversi tempestivamente all’AIRE: l’iscrizione all’AIRE e la comunicazione del nuovo domicilio fiscale in Italia sono fondamentali per evitare notifiche valide al vecchio indirizzo . Non comunicare la variazione entro i 30 giorni successivi comporta la validità delle notifiche al vecchio indirizzo .
  2. Non conservare la documentazione: molti pensano che basti un contratto di lavoro estero; invece occorre conservare bollette, estratti conto, tessere sanitarie, contratti di locazione e ogni elemento che dimostri la permanenza all’estero.
  3. Ignorare l’atto: trascorsi i 60 giorni, l’atto diventa definitivo . È quindi essenziale contattare un professionista appena si riceve l’avviso.
  4. Non verificare la notifica: controllate sempre se l’atto è stato notificato correttamente. La mancata raccomandata informativa in caso di notifica con deposito rende la notifica inesistente .
  5. Accettare presunzioni non contestate: l’Agenzia può basarsi su presunzioni; è necessario contestarle con prove contrarie, ad esempio dimostrando che la famiglia risiede stabilmente in Austria e che i redditi sono tassati lì.
  6. Non attivare il contraddittorio preventivo: con la nuova normativa il contribuente deve essere coinvolto prima dell’emissione dell’atto . Presentate osservazioni e documenti durante la fase di contraddittorio.
  7. Non aderire all’accertamento con adesione: spesso conviene proporre l’adesione per ridurre sanzioni e rateizzare l’imposta .
  8. Non considerare la rateizzazione: la rateizzazione sospende le azioni esecutive ; è un’alternativa da valutare se il debito è certo e non contestabile.
  9. Sottovalutare l’importanza di un professionista: solo un esperto con competenze in diritto tributario internazionale può individuare tutte le eccezioni e predisporre una difesa efficace.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Definizione di residenza e domicilio

ElementoNormativaContenuto
ResidenzaArt. 2 TUIRÈ residente chi per la maggior parte del periodo d’imposta ha residenza anagrafica o domicilio in Italia o è comunque presente .
Domicilio pre-2024Art. 2 TUIR (versione ante 2024)Si identifica con il centro degli interessi economici e familiari; la Cassazione ribadisce l’applicazione retroattiva .
Domicilio post-2024D.Lgs. 209/2023Il domicilio è il luogo delle relazioni personali e familiari (non applicabile retroattivamente).
Presunzioni di residenzaArt. 2 TUIRLa semplice iscrizione all’anagrafe costituisce presunzione; chi si trasferisce in paesi a fiscalità privilegiata resta residente fino a prova contraria .
Domicilio fiscaleArt. 60 DPR 600/1973Luogo presso il quale vengono notificati gli atti; la variazione produce effetti dopo 30 giorni .

Tabella 2 – Termini e strumenti di difesa

Fase/StrumentoDescrizioneRiferimenti
NotificaNotifica al domicilio fiscale; variazione efficace dopo 30 giorni; notifica con deposito richiede raccomandata informativaDPR 600/1973 art. 60; Cass. ord. 5576/2025
ContraddittorioInvio di progetto di accertamento; 60 giorni per osservazioni; omissione comporta annullabilitàStatuto del contribuente art. 6‑bis
Accertamento con adesioneIstanza entro 30 giorni; sospensione termini per 90 giorni; sanzioni ridotteD.Lgs. 218/1997 art. 6
RicorsoNotifica all’ente entro 60 giorniD.Lgs. 546/1992 art. 21
RateizzazioneFino a 84/96/108 rate per debiti ≤ 120 000 €; 120 rate per debiti > 120 000 €DPR 602/1973 art. 19
Definizione agevolataPagamento di capitale e spese, con stralcio di sanzioni e interessiL. 197/2022 commi 231‑252
SovraindebitamentoPiano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllataL. 3/2012

Tabella 3 – Errori da evitare e consigli

ErroreRischioConsiglio
Mancata iscrizione all’AIRENotifica valida al vecchio indirizzoIscriversi tempestivamente e comunicare la variazione di domicilio
Mancata verifica notificaAtto definitivo per mancata contestazioneConservare busta e avviso, verificare se è stata inviata raccomandata informativa
Ignorare l’attoDecadenza dei termini di ricorsoContattare subito un professionista
Sottovalutare la rateizzazioneEsecuzione e ipotecaChiedere rateizzazione per sospendere la riscossione
Non partecipare al contraddittorioPerdite di opportunità difensivePartecipare, presentare documenti e osservazioni

Domande e risposte (FAQ)

  1. Sono un cittadino italiano residente in Austria da tre anni e ho ricevuto un avviso di accertamento: devo pagare le imposte in Italia?
    Dipende dalla tua residenza fiscale. Se hai mantenuto la residenza e il domicilio in Austria, sei soggetto alla tassazione austriaca. L’Italia può tassare solo i redditi di fonte italiana, concedendo il credito per l’imposta pagata all’estero . Per contestare l’accertamento devi dimostrare la residenza estera attraverso l’iscrizione all’AIRE e documenti che provino la vita in Austria.
  2. Che cos’è il credito d’imposta per le imposte estere e quando si perde?
    Il credito d’imposta consente di detrarre dalle imposte italiane quelle già pagate all’estero (art. 165 TUIR). La Cassazione ha stabilito che la mancata indicazione del credito in dichiarazione non comporta la decadenza se la convenzione internazionale impone di riconoscerlo; il diritto si prescrive in 10 anni .
  3. Come devo fare per comunicare il mio domicilio fiscale in Austria all’Agenzia delle Entrate?
    Devi iscriverti all’AIRE presso il tuo Comune italiano e comunicare la variazione di domicilio all’Agenzia delle Entrate mediante modello dichiarativo. La variazione ha effetto decorsi 30 giorni .
  4. Ho ricevuto un avviso di accertamento spedito in Italia ma vivo in Austria: è valido?
    Se l’atto è stato notificato dopo il termine di 30 giorni dalla tua comunicazione di variazione, è nullo . Controlla la data di iscrizione all’AIRE e se è stata inviata la raccomandata informativa .
  5. Quali documenti devo preparare per dimostrare la mia residenza in Austria?
    Certificato AIRE, permesso di soggiorno, contratti di locazione o acquisto di casa, buste paga o dichiarazioni fiscali austriache, utenze domestiche, iscrizione a scuole o palestre e documenti bancari che mostrano spese in Austria.
  6. Se pago le imposte in Austria, posso evitare di pagarle anche in Italia?
    La convenzione prevede il credito d’imposta: l’imposta pagata in Austria si sottrae dall’imposta dovuta in Italia . Tuttavia, se sei considerato residente in Italia, l’Italia può tassare tutti i redditi ovunque prodotti. La chiave è dimostrare la residenza effettiva in Austria.
  7. Quanto tempo ho per fare ricorso contro un avviso di accertamento?
    Devi notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate o all’ente impositore entro 60 giorni dalla notifica . Se nel frattempo proponi l’istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni .
  8. Che cosa succede se non rispondo al progetto di accertamento dell’Agenzia?
    Se non presenti osservazioni entro 60 giorni, l’Agenzia può emettere l’accertamento definitivo; tuttavia, se l’amministrazione non ti ha invitato al contraddittorio preventivo, l’atto può essere annullato .
  9. Posso rateizzare un debito superiore a 120 000 euro?
    Sì. L’art. 19 DPR 602/1973 consente fino a 120 rate mensili per importi superiori a 120 000 euro . Occorre presentare domanda motivata e fornire documentazione sulla situazione economica. La prima rata sospende l’esecuzione.
  10. Che differenza c’è tra rottamazione e saldo e stralcio?
    La rottamazione consente di pagare solo il capitale e le spese, mentre il saldo e stralcio (L. 145/2018) prevedeva, per situazioni di grave difficoltà economica, il pagamento di una percentuale minima dei debiti. Attualmente non è in vigore un saldo e stralcio.
  11. Ho pagato tutte le rate della rottamazione ma l’Agenzia delle Entrate mi richiede ancora gli interessi: è legittimo?
    No. La rottamazione prevede l’estinzione dei carichi con pagamento del solo capitale e delle spese; sanzioni e interessi sono stralciati . Se ti vengono richieste somme ulteriori, puoi contestarle in autotutela.
  12. Posso accedere alla procedura di sovraindebitamento se ho debiti fiscali?
    Sì. Le procedure di sovraindebitamento consentono di includere i debiti fiscali; l’Agenzia delle Entrate partecipa come creditore. L’accordo o il piano deve però garantire un pagamento non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio.
  13. Il Fisco può iscrivere ipoteca su un immobile in Italia se sono residente all’estero?
    Sì, se il debito è superiore a 20 000 euro e non è stata presentata istanza di rateizzazione. La Cassazione ha precisato che l’ipoteca può essere iscritta solo dopo la notifica di un preavviso e l’eventuale revoca della rateizzazione .
  14. Come funziona la cooperazione tra Italia e Austria per il recupero crediti?
    In base al regolamento UE 2010/24, i crediti tributari possono essere riscossi in un altro Stato membro attraverso la cooperazione tra le amministrazioni: l’Austria può agire per conto dell’Italia, notificare atti e procedere a pignoramenti. Lo stesso avviene se un cittadino austriaco ha debiti fiscali in Italia.
  15. È possibile evitare la pubblicità dell’ipoteca o del pignoramento?
    Presentando domanda di rateizzazione prima che l’Agente iscriva l’ipoteca o notifichi il pignoramento si evita la misura cautelare. Anche l’adesione alla definizione agevolata o al piano di ristrutturazione può bloccare l’iscrizione.
  16. Se mi trasferisco in un paese extra UE, cambia qualcosa?
    Dipende dalla presenza di una convenzione contro la doppia imposizione. In assenza, l’Italia potrebbe tassare tutti i redditi ovunque prodotti e non riconoscere il credito d’imposta. Occorre valutare attentamente.
  17. Cosa succede se pago solo alcune rate della rateizzazione e poi smetto?
    Il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateizzazione e l’intero debito diventa immediatamente esigibile. L’Agente della riscossione può procedere con l’esecuzione.
  18. Posso dedurre le sanzioni pagate con la rottamazione dalle mie imposte?
    Le sanzioni stralciate non sono deducibili perché non vengono pagate. Le somme corrisposte a titolo di imposta e di spese sono deducibili secondo le regole ordinarie.
  19. È vero che se ho una partita IVA attiva in Italia, sono sempre considerato residente in Italia?
    No, ma la presenza di una partita IVA e di un’attività economica in Italia è un forte indizio di residenza. Per superare questo indizio occorre dimostrare che l’attività viene gestita dall’estero e che il centro degli interessi vitali è in Austria. La Cassazione valuta caso per caso.
  20. Posso affidare la gestione della mia posizione fiscale a un professionista in Italia?
    Sì. È consigliabile nominare un professionista come domiciliatario. In questo modo, la posta fiscale verrà indirizzata al professionista, che potrà gestire le notifiche e gli adempimenti.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più comprensibili gli istituti esaminati, proponiamo alcune simulazioni pratiche.

Esempio 1: Dipendente residente in Austria con stipendio da società italiana

Giovanni, ingegnere informatico, si è trasferito a Vienna nel 2022 per lavorare presso una società austriaca. È iscritto all’AIRE da luglio 2022, vive in affitto e possiede un appartamento in Italia che però affitta tramite agenzia. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate che contesta la residenza in Italia e chiede le imposte su tutti i redditi dal 2022 al 2024.

Soluzione:

  1. Giovanni verifica la data di iscrizione all’AIRE (luglio 2022) e nota che l’avviso è stato notificato presso la vecchia abitazione in Italia ad agosto 2025, quindi oltre il termine di 30 giorni; la notifica è nulla .
  2. Tramite l’avvocato Monardo, propone istanza di autotutela indicando la nullità della notifica e allegando certificato AIRE, contratto di lavoro austriaco, bollette e dichiarazioni dei redditi austriache.
  3. In via prudenziale, prepara ricorso: sostiene la residenza in Austria e l’applicazione della convenzione italo‑austriaca, chiedendo il riconoscimento del credito d’imposta .
  4. L’atto viene annullato per notifica inesistente; l’Ufficio rinotifica l’avviso e si apre il contraddittorio. Giovanni dimostra che l’abitazione in Italia era in affitto, la moglie e i figli risiedono in Austria, i conti correnti italiani sono usati solo per spese condominiali. L’Ufficio riconosce la residenza in Austria e limita l’imposizione ai redditi immobiliari italiani.

Esempio 2: Professionista con partita IVA italiana e residenza in Austria

Maria, consulente d’arte, si è trasferita a Graz nel 2021. Continua però a operare con partita IVA italiana, emettendo fatture a gallerie italiane e austriache. È iscritta all’AIRE dal 2021 e paga le imposte sul reddito di lavoro autonomo in Austria. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento sostenendo che Maria è ancora residente in Italia poiché ha la partita IVA, un ufficio a Milano e un’abitazione di proprietà. Viene contestato un imponibile non dichiarato di 100 000 euro e richiesto il pagamento di imposte, sanzioni e interessi per 50 000 euro.

Soluzione:

  1. Maria riceve l’avviso via raccomandata con deposito e raccomandata informativa. Verifica che la raccomandata informativa non è mai stata recapitata: la notifica è inesistente .
  2. Presenta ricorso eccependo l’inesistenza della notifica e la violazione dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (mancato contraddittorio) .
  3. In giudizio dimostra che l’ufficio a Milano è utilizzato solo come recapito, che l’attività è esercitata principalmente in Austria, che l’abitazione italiana è affittata a terzi e che i clienti austriaci sono prevalenti. Fornisce prove di spese in Austria, conti correnti, pagamenti dell’IVA austriaca.
  4. Il giudice annulla l’atto per difetto di notifica; l’Agenzia ripropone l’accertamento rispettando il contraddittorio. Si avvia l’accertamento con adesione e si trova un accordo che riconosce la residenza fiscale in Austria; le imposte italiane sono dovute solo sui redditi prodotti in Italia, con riconoscimento del credito d’imposta. La sanzione viene ridotta a un terzo.

Esempio 3: Rottamazione e rateizzazione

Luca, piccolo imprenditore, ha debiti fiscali in Italia per 50 000 euro relativi agli anni 2015‑2018, iscritti a ruolo nel 2019. Vive in Austria dal 2020 e ha difficoltà a saldare il debito. Nel 2023 aderisce alla rottamazione quater prevista dalla legge 197/2022 . Paga la prima rata nel luglio 2023, ma a causa di problemi finanziari salta la terza e la quarta rata.

Soluzione:

  1. Poiché non paga due rate consecutive, Luca decade dalla rottamazione e l’Agente della riscossione richiede l’intero debito, compresi sanzioni e interessi, minuscole post-rottamazione. Tuttavia, le somme già versate restano acquisite.
  2. Luca chiede allora la rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973. Per importi inferiori a 120 000 euro può ottenere 84 rate mensili . La concessione della rateizzazione sospende l’esecuzione e blocca eventuali ipoteche.
  3. Eventualmente Luca valuta la procedura di sovraindebitamento per ottenere un piano del consumatore e l’esdebitazione residua.

Conclusione

L’accertamento fiscale notificato a un cittadino italiano residente in Austria rappresenta un momento di forte tensione. I rischi sono elevati: si può essere sottoposti a tassazione integrale sui redditi ovunque prodotti, con sanzioni e interessi, e si può subire l’iscrizione di ipoteche o pignoramenti sui beni rimasti in Italia. Tuttavia la normativa e la giurisprudenza offrono molteplici strumenti di difesa: il corretto inquadramento della residenza fiscale, l’applicazione della convenzione contro la doppia imposizione, la verifica della validità della notifica, il contraddittorio preventivo, l’accertamento con adesione, la rateizzazione, le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento. Ricordiamo che la Cassazione ha ribadito il diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero e l’importanza di provare la residenza effettiva .

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