Accertamento fiscale a italiano residente in Macedonia del Nord: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale nei confronti di un cittadino italiano che vive in Macedonia del Nord apre questioni complesse legate alla residenza fiscale, all’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e ai poteri dell’amministrazione italiana. La materia è resa più delicata dalla riforma della nozione di residenza fiscale introdotta dal D.Lgs. 209/2023 (in vigore dal 1 gennaio 2024), dall’evoluzione della giurisprudenza di Cassazione su AIRE e interessi vitali e dal rinnovato interesse dell’Agenzia delle Entrate per gli italiani che si trasferiscono all’estero senza dismettere legami economici con l’Italia. Un contribuente che riceve un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio non può limitarsi a lamentare di essere residente all’estero: occorre comprendere le regole applicabili e adottare tempestive strategie difensive.

Questo approfondimento illustrerà, con taglio pratico ma rigoroso, come si determina la residenza fiscale, quali norme e convenzioni disciplinano la tassazione degli italiani in Macedonia del Nord, quali sono le fasi dell’accertamento e quali rimedi sono a disposizione del contribuente. Verranno esaminati anche gli strumenti deflattivi e le procedure agevolate introdotte negli ultimi anni (ad esempio rottamazione‑quater, definizione agevolata degli avvisi di accertamento, piani del consumatore per la crisi da sovraindebitamento) e saranno offerte indicazioni per evitare gli errori più comuni.

Nota sul metodo: l’articolo richiama norme primarie (d.P.R. 917/1986, d.P.R. 600/1973, d.Lgs. 209/2023 ecc.), circolari dell’Agenzia delle Entrate e pronunce della Corte di Cassazione, citandone le parti salienti. Le informazioni sono aggiornate a novembre 2025.

1 – Quadro normativo

1.1 Residenza fiscale dei cittadini italiani

La residenza fiscale determina quale Stato può tassare il reddito complessivo del contribuente. L’art. 2 TUIR (d.P.R. 917/1986) stabilisce che si considerano residenti ai fini dell’imposta sul reddito:

  • le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno residenza o domicilio in Italia;
  • le persone fisicamente presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, la cui iscrizione costituisce una presunzione semplice di residenza .

Nella versione novellata dal D.Lgs. 209/2023, il domicilio non rinvia più al codice civile, ma è definito come il luogo in cui si sviluppano, “in via principale, le relazioni personali e familiari della persona” . La riforma ha quindi ricondotto il criterio della residenza a tre elementi:

  1. domicilio fiscale (relazioni personali e familiari);
  2. residenza ai sensi del codice civile (dimora abituale);
  3. presenza fisica superiore a 183 giorni (anch’essa criterio autonomo di collegamento) .

L’iscrizione all’AIRE rimane indizio ma non elemento decisivo: è una presunzione confutabile, e l’onere della prova può essere invertito solo nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 2‑bis (cittadini cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata) .

L’art. 2, comma 2‑bis TUIR prevede infatti che i cittadini italiani che si cancellano dall’anagrafe e trasferiscono la residenza in Paesi “black list” siano considerati residenti, salvo prova contraria, fino a quando non dimostrino di aver spostato il proprio centro di interessi vitali . Per tali soggetti, è richiesta la prova di effettiva residenza estera attraverso elementi concreti (contratti di locazione, utenze, lavoro stabile, ecc.), come ribadito dalla Cassazione, che richiede ai giudici di merito di valutare le prove prodotte dal contribuente . La Macedonia del Nord non è nella “black list” italiana, ma essendo esclusa dal CRS (Common Reporting Standard) fino al 2025, l’Agenzia delle Entrate tende a monitorare attentamente i trasferimenti in questo Paese.

1.2 Convenzione Italia–Macedonia del Nord contro le doppie imposizioni

L’Italia e la Macedonia (oggi Macedonia del Nord) hanno sottoscritto il 20 dicembre 1996 a Roma la Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, ratificata con legge 19 ottobre 1999 n. 482 e entrata in vigore l’8 giugno 2000. La Convenzione si ispira al modello OCSE. Alcuni punti rilevanti:

  • Art. 4 (Residente) definisce chi è residente di uno Stato contraente. Nel caso di residenza duale, la persona è considerata residente nello Stato in cui ha il “centro degli interessi vitali” (dimora abituale, relazioni familiari, attività economica). Se l’interessato non può determinare il centro degli interessi vitali, prevale il luogo di dimora abituale; in mancanza, la nazionalità.
  • Art. 7 (Utili di impresa) attribuisce alla Macedonia del Nord la potestà impositiva sui redditi d’impresa prodotti nel suo territorio, salvo stabile organizzazione in Italia.
  • Art. 10 (Dividendi) stabilisce che i dividendi pagati da una società residente in Italia a un residente della Macedonia sono imponibili in Italia con una ritenuta non superiore al 10 % sull’ammontare lordo; se il destinatario possiede una partecipazione minima nel capitale sociale della società che paga i dividendi, la ritenuta può essere ridotta al 5 %.
  • Art. 22 (Altri redditi) prevede che gli importi corrisposti a un socio per il recesso dalla società non siano imponibili in Italia se non costituiscono dividendi: l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, in una risposta ad interpello, che somme corrisposte a un socio macedone in recesso non devono subire ritenuta in Italia proprio ai sensi dell’art. 22 .

1.3 Accertamento delle imposte sui redditi

Il sistema italiano prevede vari strumenti di accertamento:

  1. Accertamento analitico: l’ufficio corregge gli errori nelle dichiarazioni dei redditi quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o quando non spettano deduzioni/detrazioni. L’art. 38, comma 1 del d.P.R. 600/1973 afferma che “l’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo” .
  2. Accertamento sintetico (redditometro): l’ufficio può determinare sinteticamente il reddito del contribuente in base alle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta . Si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti; il contribuente può fornire prova contraria dimostrando che le spese sono sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
  3. Accertamento induttivo: fondato su dati extra‑contabili, si applica a imprenditori e professionisti che non tengono le scritture contabili.
  4. Avviso di accertamento con adesione: l’art. 2 del D.Lgs. 218/1997 permette di definire l’accertamento riducendo le sanzioni a un terzo.

La riforma fiscale 2024–2025 ha potenziato gli strumenti di accertamento introducendo il “contraddittorio obbligatorio” per importi superiori a 5 000 €: l’Agenzia delle Entrate deve convocare il contribuente prima dell’emissione dell’avviso, permettendo di discutere e presentare documenti. Solo in assenza di adesione l’Ufficio procede all’emissione dell’avviso.

2 – Procedure dopo la notifica dell’accertamento

Quando un italiano residente in Macedonia del Nord riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate o un atto dell’Agente della Riscossione, deve seguire una procedura rigorosa per evitare che l’atto diventi definitivo.

2.1 Esame dell’atto e termini

  1. Controllare la data di notifica. L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero del settimo anno in caso di omessa dichiarazione). Se la notifica avviene all’estero, è necessario verificare se l’atto sia stato correttamente notificato tramite posta elettronica certificata o per il tramite dell’autorità consolare. La Corte di Cassazione (sentenza 5 ottobre 2023 n. 28072) ha precisato che l’iscrizione all’AIRE non è sufficiente per escludere la residenza fiscale in Italia; conta invece il luogo in cui il contribuente conserva il proprio domicilio e le sue relazioni economiche .
  2. Verificare la motivazione. L’atto deve contenere i fatti contestati, le norme violate e il calcolo dell’imposta recuperata. Nel caso di accertamento sintetico, l’Ufficio deve indicare le spese poste a base del calcolo e il metodo utilizzato. Un avviso carente di motivazione è nullo.
  3. Verificare la residenza e l’applicabilità delle convenzioni. Il contribuente residente in Macedonia deve dimostrare che la propria residenza fiscale è effettivamente all’estero, producendo documenti (contratti di lavoro, locazione, pagamenti di utenze, certificato di residenza macedone) e invocando la convenzione italo‑macedone per escludere la tassazione in Italia. La Cassazione, in una recente ordinanza, ha ribadito che in caso di trasferimento in paese “black list”, l’onere della prova ricade sul contribuente ; pur non essendo la Macedonia nella black list, l’Agenzia può contestare la residenza se permangono legami significativi con l’Italia.
  4. Termine per ricorrere. Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (già Commissione tributaria provinciale). Se il contribuente risiede all’estero, il termine è prorogato di 30 giorni. Dal 2024 il ricorso si propone telematicamente tramite il portale della Giustizia Tributaria (SIGIT).

2.2 Fase di contraddittorio e adesione

Il nuovo art. 6‐bis del d.Lgs. 218/1997 (introdotto dal D.Lgs. 156/2015 e modificato nel 2023) prevede che l’Agenzia convochi il contribuente per un contraddittorio obbligatorio, salvo casi di urgenza. In questa fase è possibile:

  • Produrre documentazione per dimostrare la residenza estera o per giustificare le spese contestate;
  • Evidenziare violazioni del termine o difetti di motivazione;
  • Concordare l’adesione all’accertamento con riduzione delle sanzioni.

In caso di adesione, si paga l’imposta (o la maggiore imposta) e le sanzioni sono ridotte a un terzo. L’atto di adesione è definito e non impugnabile. In mancanza di accordo, l’Agenzia emette l’avviso definitivo, contro il quale si può proporre ricorso.

3 – Difese e strategie legali

3.1 Dimostrazione della residenza estera

Il contribuente deve fornire prove serie e coerenti dell’effettivo trasferimento all’estero. La giurisprudenza richiede di provare che il centro degli interessi vitali sia situato nella Macedonia del Nord: ciò significa dimostrare che la sede principale degli affari e delle relazioni personali/familiari è ivi stabile. La massima della Cassazione 5 ottobre 2023 n. 28072 precisa che l’iscrizione all’anagrafe degli italiani all’estero “non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale nello Stato” se il soggetto conserva in Italia il domicilio e le principali relazioni . Occorre quindi dimostrare:

  • Dimora abituale in Macedonia (contratto di locazione, bollette, abbonamenti telefonici, tessere sanitarie);
  • Legami familiari: se la famiglia risiede in Italia, la prova è più difficile;
  • Attività lavorativa o imprenditoriale stabilmente esercitata in Macedonia;
  • Assenza di attività economiche rilevanti in Italia: immobili locati, società partecipate, conti bancari. Eventuali immobili o conti in Italia costituiscono indizi di residenza.

Nel caso di trasferimento in un Paese a fiscalità privilegiata, l’art. 2, comma 2‑bis comporta l’inversione dell’onere della prova. La Macedonia del Nord non rientra nella black list dal 2022, ma per lungo tempo è stata considerata Paese a bassa cooperazione; pertanto è opportuno fornire comunque la documentazione richiesta.

3.2 Invocazione della convenzione Italia–Macedonia

La convenzione del 1996 consente di evitare la doppia imposizione. Il contribuente può invocarla per dimostrare che alcuni redditi sono tassabili esclusivamente in Macedonia. Ad esempio:

  • Redditi da lavoro dipendente (art. 15 Convenzione): sono tassabili in Italia solo se il lavoro è svolto in Italia o se il datore di lavoro è residente in Italia. Se il lavoro si svolge esclusivamente in Macedonia per un datore di lavoro macedone, i redditi sono tassati solo in Macedonia.
  • Dividendi (art. 10): i dividendi pagati da società italiane a soggetti residenti in Macedonia possono subire una ritenuta massima del 10 %. Se l’aliquota applicata è superiore, il contribuente può chiedere il rimborso della parte eccedente.
  • Plusvalenze (art. 13): le plusvalenze su partecipazioni o immobili sono tassate nello Stato di residenza salvo che si tratti di immobili situati nell’altro Stato.
  • Altri redditi (art. 22): importi corrisposti a un socio macedone in caso di recesso non sono considerati dividendi e non sono soggetti a ritenuta in Italia . Questo principio si applica anche ad altre somme che non derivano da utili societari.

Per invocare la convenzione occorre allegare il certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità macedoni e presentare la richiesta di applicazione dell’aliquota convenzionale all’intermediario italiano prima del pagamento (per dividendi, interessi e royalties). In sede di accertamento, la convenzione può essere opposta anche per la disapplicazione di eventuali sanzioni.

3.3 Rilievi formali e vizi dell’atto

Oltre alla prova sostanziale della residenza estera, il contribuente può contestare l’atto per:

  1. Incompetenza dell’ufficio notificante. Se l’avviso è emesso da un ufficio territorialmente incompetente (es. ufficio che non coincide con l’ultima residenza in Italia), l’atto è nullo.
  2. Omessa sottoscrizione. L’avviso deve essere sottoscritto dal dirigente dell’ufficio o dal funzionario delegato. L’assenza di sottoscrizione comporta nullità.
  3. Violazione del principio del contraddittorio. Se l’Ufficio non ha convocato il contribuente o non ha garantito un termine adeguato per la produzione di documenti, il successivo avviso è illegittimo. La Corte di Cassazione ha riconosciuto il contraddittorio come principio immanente al giusto procedimento.
  4. Decadenza dei termini. Occorre verificare il periodo accertato. Ad esempio, per i redditi 2019 (dichiarazione presentata nel 2020), il termine di decadenza è il 31 dicembre 2025.
  5. Errori di notificazione. La notifica all’estero deve rispettare le regole del Regolamento UE n. 2020/1784 (se il contribuente è domiciliato in UE) o della Convenzione dell’Aja 1965 per Paesi extra UE. La Cassazione 22838/2025 (che però non abbiamo potuto consultare integralmente) avrebbe affrontato le regole di notifica agli iscritti AIRE: in generale, l’atto può essere notificato per posta elettronica certificata all’indirizzo digitale, ma la prova della notifica deve essere integrale e completa. Se la notifica è irregolare, l’atto è nullo.

3.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se l’adesione non è ritenuta conveniente, si deve proporre ricorso. È importante, nella memoria introduttiva:

  • dedurre l’inesistenza della residenza fiscale in Italia e produrre i documenti attestanti la residenza macedone;
  • eccepire eventuali vizi di notifica, incompetenza dell’ufficio o carenza di motivazione;
  • chiedere la disapplicazione delle sanzioni, eventualmente invocando la buona fede e la mancanza di colpa, soprattutto quando il contribuente ha fatto affidamento sulla convenzione o su consulenze professionali;
  • chiedere la sospensione dell’atto impugnato, dimostrando il periculum in mora (ad esempio il rischio di pignoramenti) e il fumus boni iuris (ragioni di fondatezza dell’impugnazione).

La Corte di giustizia tributaria può sospendere l’efficacia dell’atto; la decisione sul merito interviene generalmente entro 12–18 mesi. È possibile proporre appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e successivo ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

3.5 Accordi preventivi e ruling internazionali

Per evitare contenziosi sull’attribuzione di redditi transnazionali, i contribuenti che trasferiscono la residenza all’estero possono richiedere accordi preventivi all’Agenzia delle Entrate (art. 31‑ter d.P.R. 600/1973). Tali ruling sono utili per definire in anticipo la tassazione di dividendi, interessi, royalties o di attività di lavoro prestato in Italia da non residenti. In caso di residenza in Macedonia, un ruling può definire se determinati redditi sono esclusivamente tassabili in Macedonia secondo la convenzione.

4 – Strumenti alternativi e definizioni agevolate

4.1 Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto procedure di definizione agevolata per ridurre carichi fiscali pendenti:

  • Rottamazione‑ter (art. 3 del D.L. 119/2018): consente di pagare il debito iscritto a ruolo senza sanzioni né interessi di mora.
  • Rottamazione‑quater (art. 1, commi 231–252, L. 197/2022): ha riaperto i termini per definire i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti residenti all’estero possono aderire presentando domanda online; l’importo può essere versato in un’unica soluzione o in rate fino a cinque anni.
  • Definizione agevolata degli avvisi di accertamento (art. 11 D.L. 34/2019): permette di definire gli avvisi rinunciando all’impugnazione e versando il dovuto con riduzione delle sanzioni a un diciottesimo.
  • Stralcio dei debiti fino a €1 000 (Legge di Bilancio 2023): prevede l’annullamento automatico dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a €1 000.

4.2 Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento

Il contribuente che si trova in grave difficoltà economica può ricorrere agli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Le procedure più rilevanti sono:

  • Piano del consumatore: riservato a persone fisiche non imprenditori; consente di proporre ai creditori (compreso l’Erario) il pagamento parziale dei debiti in base alle proprie possibilità. Necessaria l’attestazione dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e l’omologa del giudice.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede il consenso di almeno il 60 % dei creditori e consente l’esdebitazione integrale al termine dell’esecuzione.
  • Procedure familiari: introdotte dal 2021, consentono a più membri della stessa famiglia di proporre un unico piano.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: per le persone prive di patrimonio e reddito che non possono far fronte ai debiti, la legge consente l’esdebitazione integrale una sola volta nella vita.

Per i contribuenti residenti all’estero è possibile presentare la domanda presso il tribunale del luogo dell’ultimo domicilio in Italia. L’intervento di un professionista specializzato in diritto tributario e crisi da sovraindebitamento è fondamentale.

5 – Errori comuni da evitare

  1. Trasferirsi all’estero senza formalizzare la cancellazione anagrafica. La mancata iscrizione all’AIRE comporta la presunzione di residenza in Italia e rende difficile provare il trasferimento.
  2. Mantenere in Italia la famiglia o l’abitazione principale. La Cassazione considera il centro degli interessi vitali prevalente sulla residenza anagrafica ; mantenere legami familiari e immobili in Italia fa presumere la residenza italiana.
  3. Non dichiarare redditi percepiti dall’estero. I residenti fiscali in Italia sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti (principio del worldwide taxation). Anche se si risiede in Macedonia, occorre monitorare eventuali periodi di permanenza in Italia per evitare la doppia residenza.
  4. Confondere il concetto di residenza anagrafica con quello fiscale. La residenza fiscale si basa su domicilio, residenza o presenza in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta e non sulla sola iscrizione anagrafica.
  5. Non aderire alla fase di contraddittorio. Non presentarsi al contraddittorio o non rispondere agli inviti comporta la perdita di opportunità di chiarire la posizione e beneficiare di riduzioni di imposta e sanzioni.
  6. Ignorare la possibilità di definizione agevolata. In presenza di atti iscritti a ruolo, aderire a rottamazioni o rateizzazioni può evitare misure cautelari (ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti). Il mancato pagamento delle rate concordate comporta la decadenza dal beneficio.

6 – Tabelle riepilogative

6.1 Criteri di residenza fiscale (art. 2 TUIR)

CriterioDescrizione e note principali
DomicilioLuogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari del soggetto (definizione introdotta dal D.Lgs. 209/2023) . L’esistenza di affetti e legami stabili in Italia fa presumere la residenza italiana.
ResidenzaDimora abituale ai sensi dell’art. 43 cod. civ. La permanenza in Italia per più di 183 giorni nel periodo d’imposta comporta la residenza fiscale.
PresenzaDal 2024 è criterio autonomo; si è residenti se si soggiorna fisicamente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta .
Iscrizione anagraficaL’iscrizione nelle anagrafi italiane è mera presunzione di residenza; la cancellazione e l’iscrizione all’AIRE non sono di per sé sufficienti per dimostrare l’estero .
Paesi “black list” (art. 2 2‑bis)Se il soggetto si trasferisce in Paesi a fiscalità privilegiata, si presume residente in Italia salvo prova contraria (onere probatorio aggravato) . La Macedonia del Nord non è più considerata black list, ma l’onere della prova resta elevato.

6.2 Principali scadenze dopo la notifica

TermineAzione
30 giorniProporre istanza di autotutela o partecipare al contraddittorio.
60 giorni (90 per residenti all’estero)Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (primo grado).
30 giorniPagare in forma rateizzata gli importi dovuti in caso di adesione all’accertamento.
5 anni dalla dichiarazioneDecadenza per l’accertamento analitico; 7 anni in caso di omessa dichiarazione.

6.3 Ritenute su dividendi, interessi e royalties Italia–Macedonia

Tipo di redditoAliquota convenzionale massima
Dividendi10 % (ridotto al 5 % se il beneficiario detiene almeno il 25 % del capitale)
Interessi10 %
Royalties10 %
Altri redditi (art. 22)Nessuna ritenuta se non qualificati come dividendi; rilevanza nel caso di recesso da società

7 – Domande frequenti (FAQ)

1. Sono cittadino italiano, vivo e lavoro in Macedonia del Nord da due anni e sono iscritto all’AIRE. Se ricevo un avviso di accertamento italiano, posso contestare la mia residenza?
Sì. L’iscrizione all’AIRE non basta a escludere la residenza fiscale in Italia. Dovrà dimostrare che il domicilio (relazioni personali e familiari) e la dimora abituale sono effettivamente in Macedonia, producendo contratti di locazione, bollette, certificati di residenza, documenti di lavoro e prova dell’assenza di attività economiche in Italia .

2. La Macedonia del Nord è considerata Paese a fiscalità privilegiata?
No. La Macedonia non è nella lista nera (“black list”) dei Paesi a fiscalità privilegiata, ma fino a pochi anni fa non partecipava allo scambio automatico di informazioni. L’art. 2 2‑bis TUIR non si applica automaticamente; tuttavia l’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza in Italia se emergono legami significativi .

3. Quali documenti devo presentare per dimostrare la residenza in Macedonia?
Certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità macedoni; contratto di lavoro; contratto di locazione; bollette e utenze; estratti conto bancari; eventuale iscrizione presso il sistema sanitario macedone; dichiarazione dei redditi locale; documentazione che dimostri l’assenza di abitazione, famiglia o attività in Italia.

4. Se ho lasciato la mia famiglia in Italia, posso essere considerato residente in Italia?
Sì. Il centro degli interessi vitali si individua dando prevalenza al luogo in cui la gestione degli interessi economici e affettivi è esercitata abitualmente . Se il nucleo familiare rimane in Italia, l’Agenzia delle Entrate può considerarla indicazione di residenza italiana.

5. La Convenzione Italia–Macedonia evita la doppia imposizione su tutti i redditi?
La Convenzione disciplina i redditi da lavoro, dividendi, interessi, royalties, pensioni e altri redditi. Tuttavia alcuni redditi (es. utili immobiliari situati in Italia) rimangono tassabili in Italia. Occorre verificare articolo per articolo.

6. Posso essere tassato in Italia per i dividendi di una società italiana anche se risiedo in Macedonia?
Sì, ma l’aliquota della ritenuta è limitata al 10 % (o 5 %) dalla Convenzione. Può chiedere l’applicazione dell’aliquota convenzionale presentando il certificato di residenza macedone al sostituto d’imposta.

7. Come si calcola la maggior parte del periodo d’imposta per la residenza?
Dal 2024 la normativa considera anche le frazioni di giorno . Se nell’anno trascorre più di 183 giorni (considerando anche ore e frazioni di giorno) in Italia, si sarà considerati residenti.

8. Cos’è l’accertamento sintetico (redditometro) e come ci si difende?
È una modalità di accertamento che stima il reddito in base alle spese sostenute (viaggi, auto, immobili). Il contribuente può difendersi dimostrando che le spese sono state sostenute con redditi esenti, con risparmi o con finanziamenti. La norma impone all’ufficio di indicare analiticamente le spese e ammette il contraddittorio .

9. Cos’è la prova contraria nel caso di residenza all’estero?
È l’onere di dimostrare che la residenza fiscale non è in Italia, attraverso elementi di fatto (contratti, utenze, ecc.). Nel caso di Paesi black list, la prova è più rigorosa .

10. Posso fare ricorso se l’avviso mi viene notificato oltre cinque anni dopo la dichiarazione?
Sì. L’avviso deve essere notificato entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo in caso di omessa dichiarazione). L’atto notificato oltre tale termine è decaduto.

11. È possibile chiedere la rateizzazione del debito?
Sì. Dopo la notifica della cartella, il contribuente può chiedere all’Agente della Riscossione una dilazione fino a 72 rate (6 anni), estensibile a 120 rate se dimostra uno stato di grave difficoltà economica.

12. Esistono sconti sulle sanzioni?
In caso di adesione all’accertamento, le sanzioni sono ridotte a un terzo. Se si ricorre ma si paga entro 60 giorni dalla sentenza di primo grado, le sanzioni sono ridotte alla metà. Le rottamazioni previste dalle leggi di bilancio consentono di cancellare sanzioni e interessi di mora.

13. Cosa succede se non presento il ricorso nei termini?
L’avviso diviene definitivo e il debito viene iscritto a ruolo. L’Agente della Riscossione può avviare procedure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche). È quindi fondamentale rispettare i termini per l’impugnazione.

14. Posso chiedere la sospensione dell’atto per gravi motivi?
Sì. In sede di ricorso, si può presentare istanza cautelare allegando documenti che dimostrino sia la fondatezza della contestazione sia il rischio di subire un danno grave e irreparabile (pignoramento dell’unica abitazione, blocco del conto bancario, ecc.).

15. È possibile definire un accertamento in modo agevolato anche se vivo all’estero?
Sì. Le definizioni agevolate (adesione, rottamazione, definizione avvisi) si applicano anche ai contribuenti residenti all’estero. Occorre presentare la domanda telematicamente e scegliere la modalità di pagamento.

16. Che differenza c’è tra residenza fiscale e domicilio fiscale?
La residenza fiscale è determinata dai criteri indicati nell’art. 2 TUIR (domicilio, residenza anagrafica, presenza fisica). Il domicilio fiscale è il comune presso cui il contribuente ha sede ai fini delle imposte; per le persone fisiche coincide con il comune di residenza anagrafica salvo iscrizione AIRE e fornisce rilevanza per la notifica degli atti.

17. Devo pagare contributi previdenziali italiani se lavoro in Macedonia?
No, se il rapporto di lavoro è con un datore macedone e se non vi è distacco temporaneo da un datore italiano. Dal 2025 è in corso la ratifica di un accordo bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Macedonia (Legge 16 ottobre 2025 n. 153) che disciplinerà il riconoscimento reciproco dei contributi.

18. I redditi di pensione italiana sono tassati in Italia o in Macedonia?
Le pensioni pubbliche sono tassate esclusivamente dallo Stato che eroga la pensione (Italia); le pensioni private sono tassate nello Stato di residenza salvo particolari previsioni della Convenzione. Nel dubbio è opportuno richiedere il certificato di residenza e applicare l’art. 18 della Convenzione.

19. Posso beneficiare del regime degli impatriati se torno in Italia dopo alcuni anni?
Sì, se ha risieduto all’estero per almeno due anni e trasferisce la residenza fiscale in Italia per almeno due anni. Il regime degli impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015) è stato modificato nel 2024: dal 2024 la percentuale di esenzione scende al 50 % (90 % per chi si trasferisce in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). Occorre valutare caso per caso.

20. È necessario rivolgersi a un professionista?
Data la complessità della normativa e l’elevata sanzione di errori formali, è consigliabile farsi assistere da avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario internazionale. Essi possono analizzare l’atto, individuare i vizi, attivare tempestivamente la procedura di contraddittorio e, se necessario, predisporre il ricorso, oltre a valutare la convenienza di adesioni o rottamazioni. Nessun contenuto di questo articolo costituisce consulenza legale individuale; per una valutazione personale è necessario consultare un professionista qualificato.

8 – Simulazioni pratiche

8.1 Caso 1: dividendi da società italiana a residente macedone

Un socio italiano ha trasferito la residenza in Macedonia nel 2024 e riceve dividendi dalla società Alfa S.r.l. (Italia) per €20 000. Secondo l’art. 10 della Convenzione, l’Italia può applicare una ritenuta del 10 % (se la partecipazione è inferiore al 25 %) o del 5 % (se la partecipazione è almeno del 25 %). Supponendo che il socio possieda il 30 % della società, la ritenuta sarà del 5 %: €1 000. In assenza di Convenzione l’aliquota sarebbe il 26 %. Il socio deve fornire il certificato di residenza macedone alla società prima dell’erogazione.

8.2 Caso 2: recesso da società italiana e somme percepite

Una cittadina macedone recede dalla società Beta S.p.A. (Italia) ricevendo €200 000. Ai sensi dell’art. 22 della Convenzione Italia–Macedonia, le somme percepite a titolo di rimborso della quota non sono qualificabili come dividendi e pertanto non sono assoggettate a tassazione in Italia. L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad interpello, ha confermato che tali importi non devono subire ritenuta . La società dovrà verificare la qualifica dell’operazione (recesso tipico/atipico) e, se l’operazione genera plusvalenza tassabile, applicare la ritenuta convenzionale.

8.3 Caso 3: accertamento sintetico per spese sostenute in Italia

Un lavoratore autonomo che vive in Macedonia viene sottoposto a redditometro per l’anno 2021 poiché ha acquistato un’auto di lusso in Italia. L’Agenzia stima un reddito superiore al dichiarato. Il contribuente può difendersi dimostrando che la spesa è stata finanziata con risparmi accumulati all’estero o con redditi tassati in Macedonia. È fondamentale conservare la documentazione bancaria che dimostri l’origine delle somme, poiché l’accertamento sintetico si basa su presunzioni che possono essere vinte fornendo prova contraria .

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un cittadino italiano residente in Macedonia del Nord richiede un’attenta analisi delle regole sulla residenza fiscale, delle clausole della Convenzione bilaterale e delle procedure di accertamento. La riforma introdotta dal D.Lgs. 209/2023 ha innovato i criteri di residenza, ponendo l’accento sul luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari e sulla presenza fisica in Italia . La giurisprudenza di Cassazione continua a ribadire che l’iscrizione all’AIRE e l’anagrafe non sono determinanti se il contribuente mantiene in Italia il centro dei propri interessi ; viceversa, è possibile dimostrare la residenza estera attraverso documenti concreti e la prova dell’assenza di legami economici con l’Italia .

Per difendersi efficacemente occorre:

  • Dimostrare la residenza effettiva all’estero con documentazione completa;
  • Esaminare attentamente l’atto di accertamento per individuare vizi formali e sostanziali;
  • Attivare il contraddittorio e valutare l’adesione quando conveniente;
  • Invocare la Convenzione Italia–Macedonia per evitare la doppia imposizione e ridurre le ritenute su dividendi, interessi e royalties;
  • Considerare le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento per gestire carichi fiscali ormai certi;
  • Agire tempestivamente, nel rispetto dei termini processuali, per evitare l’iscrizione a ruolo e le azioni cautelari.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!