Accertamento fiscale a italiano residente in Canada: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Quando un cittadino italiano si trasferisce in Canada e viene raggiunto da un atto di accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate, è naturale sentirsi disorientati. I rischi sono elevati: oltre al recupero delle imposte non pagate, l’avviso può comprendere sanzioni e interessi che, se non impugnati tempestivamente, potrebbero sfociare in cartelle esattoriali, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti o azioni internazionali di recupero del credito. La problematica non riguarda soltanto gli imprenditori ma anche i lavoratori dipendenti e pensionati che hanno spostato la residenza in Canada per motivi familiari o professionali. L’urgenza è dettata dalla ristrettezza dei termini per contestare un accertamento (di norma 60 giorni) ; errori formali come la mancata comunicazione del domicilio estero o la tardiva iscrizione all’AIRE possono ingenerare presunzioni di residenza fiscale in Italia .

L’obiettivo di questo articolo è fornire un vademecum completo, aggiornato al novembre 2025, su come affrontare un accertamento fiscale quando si risiede in Canada. Partendo dal contesto normativo (TUIR, Statuto del contribuente, riforma fiscale del 2023–2024) e dalle pronunce più recenti della Corte di Cassazione, illustreremo le procedure e le strategie difensive. Il taglio è pratico e professionale, con una particolare attenzione alle esigenze del contribuente: spiegazioni chiare, tabelle riepilogative, risposte alle domande più frequenti e simulazioni numeriche.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera in tutta Italia in materia bancaria, tributaria e di gestione della crisi. Cassazionista, da anni coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti con competenze specialistiche. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo staff vanta esperienza in ricorsi tributari, opposizioni a cartelle esattoriali, verifiche bancarie e procedure concorsuali.

Affrontare un accertamento fiscale internazionale richiede non solo competenze giuridiche ma anche capacità di dialogo con l’amministrazione finanziaria italiana e con professionisti canadesi. Lo studio supporta il contribuente in ogni fase: esame dell’avviso, valutazione dei vizi formali e sostanziali, redazione di memorie, presentazione del ricorso dinanzi al giudice tributario, trattative per l’accertamento con adesione, piani di rateazione e richiesta di sospensione della riscossione. Quando l’indebitamento è eccessivo, si esplorano soluzioni alternative come la definizione agevolata (rottamazione), gli accordi di ristrutturazione, il piano del consumatore o la procedura di esdebitazione. Tutte queste opzioni verranno esaminate nel corpo dell’articolo.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Residenza e domicilio fiscale secondo il TUIR

Il punto di partenza è l’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che definisce chi è fiscalmente residente in Italia. In base alla norma, sono considerati residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio nel territorio dello Stato o sono ivi presenti” . È importante sottolineare che, con la riforma attuata dal D.Lgs. 209/2023, la nozione di domicilio non rinvia più al codice civile ma è definita direttamente dal TUIR: rappresenta il luogo “in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona” . Questa modifica si applica solo ai periodi d’imposta successivi al 1º gennaio 2024 ; per i periodi precedenti si continua a fare riferimento alla nozione civilistica e alla giurisprudenza sul centro degli affari e degli interessi vitali.

Il vecchio testo dell’art. 2, comma 2, stabiliva che la residenza fiscale sussisteva quando la persona aveva nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero vi era presente. La norma richiamava la definizione civilistica di domicilio (artt. 43 e segg. c.c.), ossia il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. La riforma del 2023 introduce una definizione autonoma che privilegia il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari, riducendo il peso dell’aspetto patrimoniale; al tempo stesso mantiene la presunzione relativa per chi è iscritto nelle anagrafi italiane per la maggior parte del periodo d’imposta .

1.1.1 Presunzione per i cittadini residenti in Paesi a fiscalità privilegiata

L’art. 2, comma 2‑bis, TUIR prevede una presunzione di residenza in Italia per i cittadini che si trasferiscono in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (cosiddetta black list). In tal caso l’amministrazione finanziaria considera il contribuente residente, salvo prova contraria, ossia salvo che il soggetto dimostri di non avere nel territorio italiano né la residenza né il domicilio ai sensi del codice civile . La presunzione può essere ribaltata con prove documentali (contratti di lavoro, certificato di residenza fiscale canadese, dichiarazioni dei redditi in Canada, ecc.) che attestino il radicamento all’estero. Canada e Italia non rientrano tra i rapporti “black list”, ma è bene ricordare la disposizione per chi, prima di trasferirsi in Canada, ha trascorso un periodo in Paesi a fiscalità privilegiata (p. es. Principato di Monaco, Paesi caraibici).

1.1.2 Differenze tra la disciplina ante 2024 e post 2024

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024, ha precisato che la nuova definizione di domicilio introdotta dal D.Lgs. 209/2023 si applica solo alle fattispecie sostanziali verificatesi dal 1º gennaio 2024 e non ha efficacia retroattiva . Per i periodi antecedenti resta valido il criterio del centro degli affari e degli interessi vitali: il domicilio coincide con il luogo in cui si svolgono in modo abituale e riconoscibile da terzi gli interessi economici e patrimoniali del contribuente . Le relazioni familiari e affettive, pur importanti, assumono rilevanza solo in combinazione con altri elementi che attestino un collegamento stabile con il territorio italiano .

La Cassazione sottolinea che la novella ha natura sostanziale, incidendo sulle condizioni che determinano la soggettività passiva ai fini dell’imposta e sull’onere della prova . Ne deriva che, per gli anni fino al 2023, l’onere di dimostrare il trasferimento effettivo della residenza all’estero resta in capo al contribuente.

1.2 Notifica degli avvisi di accertamento ai residenti all’estero

Una delle prime questioni pratiche che sorgono quando si riceve un atto di accertamento in Canada riguarda la notifica. L’art. 60 del D.P.R. 600/1973 disciplina le modalità di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti tributari. L’atto viene normalmente consegnato mediante messo comunale o ufficiale notificatore nella residenza o nel domicilio fiscale del contribuente; se chi riceve non può o non vuole firmare, l’agente deve darne conto a verbale .

Per i contribuenti non residenti in Italia, la norma permette di eleggere un domicilio nel territorio italiano presso cui ricevere notifiche (p. es. un parente o un professionista). In mancanza, l’avviso può essere spedito per raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero fornito all’AIRE; se il contribuente non ha comunicato un indirizzo, la notifica si considera validamente eseguita quando l’atto è depositato presso il Comune dell’ultima residenza e viene inviata una lettera informativa all’estero . È quindi essenziale comunicare all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) l’indirizzo corretto e tenerlo aggiornato.

1.3 Motivazione degli atti e Statuto del contribuente

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) impone obblighi di trasparenza all’amministrazione finanziaria. L’art. 7 stabilisce che gli atti di accertamento devono essere motivati: devono indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li sorreggono e devono allegare o riprodurre in modo essenziale i documenti richiamati . In assenza di motivazione l’atto è nullo. Lo stesso articolo impone di indicare l’ufficio presso cui ottenere informazioni, l’ufficiale responsabile e l’autorità alla quale presentare un’istanza in autotutela . Queste indicazioni sono fondamentali per la difesa del contribuente.

1.4 Obbligo di contraddittorio preventivo

Il principio del contraddittorio tra fisco e contribuente si è evoluto nel tempo. Già l’art. 12, comma 7, dello Statuto prevedeva che, dopo la consegna del processo verbale di constatazione (PVC), il contribuente avesse 60 giorni per presentare osservazioni e memorie. Con la riforma fiscale attuata dal D.Lgs. 219/2023, è stato introdotto l’art. 6‑bis, che ha generalizzato l’obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo in tutti i procedimenti tributari. Dal 18 gennaio 2024 gli atti impugnabili devono essere preceduti dall’invio di uno schema di provvedimento al contribuente, che dispone di almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni; la mancata instaurazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto . Sono esclusi soltanto gli atti automatizzati e di controllo formale. L’art. 6‑bis inoltre impone che l’atto definitivo tenga conto delle osservazioni e sia motivato sulle ragioni della mancata accoglienza .

La Corte Costituzionale aveva sollecitato il legislatore a estendere il contraddittorio endoprocedimentale (sentenza n. 47/2023); ora l’obbligo riguarda tutti i tributi, compresi quelli locali e le sanzioni . Il contraddittorio, come vedremo in seguito, rappresenta un fondamentale strumento difensivo perché consente di chiarire le circostanze, presentare documenti e ottenere l’eventuale archiviazione prima dell’emissione dell’accertamento.

1.5 Termini di impugnazione e processo tributario

Se il contraddittorio non conduce a un accordo, l’avviso di accertamento diventa definitivo salvo impugnazione. L’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (ancora applicabile fino al 31 dicembre 2025) stabilisce che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto . Per le imposte liquidate a seguito di accertamento parziale l’impugnazione può essere proposta solo dopo il decorso di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di annullamento (tacito rifiuto). Con la riforma del processo tributario (Legge 130/2022) dal 1º gennaio 2024 è stato introdotto il giudice monocratico per le controversie fino a 50 mila euro e sono stati potenziati gli strumenti telematici (deposito telematico, udienze da remoto). È importante attenersi scrupolosamente ai termini, perché il ricorso tardivo è inammissibile.

1.6 Convezione contro la doppia imposizione Italia–Canada

L’ordinamento italiano si coordina con le convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione. La Convenzione tra il Governo italiano e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale, firmata a Ottawa il 3 giugno 2002 e in vigore dal 25 novembre 2011, sostituisce l’accordo del 1977. L’obiettivo della convenzione, secondo l’istruttoria parlamentare, è “evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale” assicurando che i redditi non siano tassati due volte e che ciascun Paese riscuota l’imposta proporzionalmente. La convenzione segue il modello OCSE ma adatta le regole alle differenze tra i sistemi fiscali di Italia e Canada; non si applica alle imposte sul patrimonio.

Sebbene non sia riprodotto qui il testo integrale, è utile ricordare alcune disposizioni rilevanti:

  • Art. 4 (Residenza): definisce il concetto di “residente di un Paese contraente” e prevede una norma di tie‑breaker per le persone fisiche che risultano residenti in entrambi gli Stati. In tale caso si considera residente nello Stato in cui la persona ha l’abitazione permanente; se presente in entrambi, nel Paese con il centro degli interessi vitali; in mancanza, si guarda al soggiorno abituale; se la residenza è in entrambi o in nessuno, la questione è risolta d’intesa fra le autorità competenti.
  • Art. 23 (Metodi per eliminare la doppia imposizione): l’Italia riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate in Canada su redditi prodotti in Canada; reciprocamente il Canada detrae dalle imposte sul reddito di un residente canadese l’imposta italiana pagata.
  • Art. 27 (Scambio di informazioni): le autorità dei due Stati si scambiano le informazioni necessarie per applicare la convenzione e le leggi interne in materia di imposte sul reddito.

Chi è considerato residente in Canada secondo la convenzione può invocare la norma per evitare la doppia tassazione, chiedendo il riconoscimento del credito d’imposta in Italia o la non imponibilità di determinati redditi. Nel seguito si esaminerà come utilizzare concretamente la convenzione.

1.7 Procedure per il sovraindebitamento e strumenti di ristrutturazione dei debiti

Il legislatore italiano ha introdotto meccanismi per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che possono essere utilizzati anche per debiti fiscali quando il contribuente non riesce a far fronte alle richieste dell’erario. La Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce “sovraindebitamento” la situazione di “persistente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni” . Il consumatore o l’imprenditore minore può ricorrere all’Organismo di Composizione della Crisi per proporre ai creditori un piano di rientro.

L’art. 67 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) disciplina il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: il debitore, assistito dall’OCC, può proporre ai creditori un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi, eventualmente prevedendo la soddisfazione parziale dei crediti . Il piano deve contenere l’elenco dei creditori, dei beni, degli atti di straordinaria amministrazione compiuti, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le informazioni sulle entrate del nucleo familiare . All’approvazione del giudice, il piano vincola i creditori e consente la falcidia di sanzioni e interessi di mora.

Queste norme offrono alternative concrete per gestire un debito fiscale ingente, come vedremo nel paragrafo dedicato agli strumenti alternativi.

2 Procedura passo per passo dopo la notifica di un accertamento

2.1 Verifica della correttezza della notifica

Appena si riceve l’avviso di accertamento in Canada, occorre verificare se la notifica è stata effettuata secondo le regole dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973. In particolare:

  • Consegna all’indirizzo estero: se si è iscritti all’AIRE e si è comunicato l’indirizzo canadese, l’atto deve arrivare mediante raccomandata internazionale con avviso di ricevimento . L’Agenzia delle Entrate deve poi conservare la ricevuta di ritorno.
  • Notifica presso un domiciliatario in Italia: se il contribuente ha eletto domicilio nel territorio italiano, la notifica è valida quando l’atto viene consegnato al domiciliatario e ne riceve copia. È consigliabile eleggere il domicilio presso un professionista di fiducia, così da monitorare tutte le notifiche e rispettare i termini di impugnazione.
  • Mancata comunicazione: se non è stato comunicato l’indirizzo estero, la notifica può essere eseguita depositando l’atto presso il Comune dell’ultima residenza e inviando una lettera all’indirizzo noto; in questo caso la decorrenza dei termini potrebbe essere contestata.

Una notifica irregolare può costituire motivo di nullità; tuttavia, se il contribuente ha comunque ricevuto conoscenza dell’atto, il giudice potrebbe ritenere sanata la nullità. Per questo è preferibile impugnare contestualmente sia per vizi di notifica sia nel merito.

2.2 Analisi dell’atto: motivazione e presupposti

Verificato l’aspetto formale, si analizza il contenuto dell’avviso. La motivazione deve indicare dettagliatamente i fatti (es. redditi esteri non dichiarati, importi, base imponibile) e richiamare la normativa applicata . Se l’avviso si limita a citare le conclusioni della Guardia di Finanza senza allegare il processo verbale di constatazione o senza riprodurne gli elementi essenziali, può essere contestato per carenza di motivazione. L’atto deve anche indicare l’ufficio competente, il funzionario responsabile e i termini per presentare richiesta di autotutela .

Occorre poi verificare i presupposti di fatto e di diritto:

  • Residenza fiscale: l’avviso presuppone che il contribuente sia residente in Italia. Bisogna capire se l’Agenzia ha applicato correttamente il criterio della presenza, del domicilio o della residenza; per gli anni ante 2024 la valutazione si concentra sul centro degli interessi vitali .
  • Presunzione di residenza ex art. 2, comma 2‑bis, TUIR: se il contribuente proveniva da un Paese black list, bisogna valutare se l’Agenzia ha basato l’accertamento sulla presunzione di residenza e se il contribuente aveva fornito prova contraria .
  • Ricostruzione del reddito: in molti accertamenti “esterovestizione” l’Agenzia contesta l’omessa dichiarazione di redditi esteri (dividendi, plusvalenze, salari, ecc.) o la detrazione indebita di imposte pagate all’estero; occorre esaminare la ricostruzione dei flussi finanziari e la documentazione a supporto.
  • Termini di decadenza: l’avviso deve essere emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ottavo anno se la dichiarazione è omessa o infedele). Verificare il rispetto dei termini, calcolati con riferimento alla notifica.

2.3 Attivazione del contraddittorio e accertamento con adesione

Se l’avviso è stato preceduto da uno schema di accertamento inviato ai sensi dell’art. 6‑bis (opzione valida per gli accertamenti successivi al 18 gennaio 2024), il contribuente dispone di 60 giorni per presentare osservazioni . In questa fase è possibile produrre documenti che dimostrino la residenza in Canada e la corretta dichiarazione dei redditi, oppure contestare le ricostruzioni della Guardia di Finanza. L’Agenzia è tenuta a motivare l’atto definitivo indicando perché non ha accolto le osservazioni .

In alternativa, il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): una procedura di definizione concordata che consente di ridurre le sanzioni a 1/3 del minimo ed evitare il contenzioso. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto (o entro il termine residuo per impugnare); in seguito si apre un contraddittorio con l’ufficio per valutare la rideterminazione del reddito e l’eventuale pagamento rateale.

2.4 Ricorso alla Commissione Tributaria e richieste cautelari

Se non si raggiunge un accordo, occorre depositare il ricorso presso la Commissione tributaria provinciale entro sessanta giorni dalla notifica . Il ricorso deve contenere:

  1. L’indicazione dell’autorità che emesso l’atto impugnato;
  2. I dati del ricorrente e il codice fiscale;
  3. L’esposizione dei fatti e dei motivi di diritto su cui si fonda l’impugnazione;
  4. La prova della notifica dell’atto;
  5. La nomina di un difensore abilitato (salvo controversie di valore inferiore a 3.000 euro).

Nell’ambito del processo si possono chiedere provvedimenti cautelari per sospendere la riscossione: il giudice può sospendere gli effetti esecutivi dell’atto se sussistono gravi e fondati motivi e se il pagamento causerebbe un pregiudizio grave. È opportuno depositare contestualmente un’istanza di sospensione con documenti che attestino la residenza in Canada, le difficoltà economiche e l’insussistenza del debito.

2.5 Tutela in autotutela e conciliazione giudiziale

Oltre al ricorso, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate per chiedere l’annullamento o la revisione dell’atto per vizi evidenti (errore di persona, doppia imposizione, violazione di norme procedimentali). L’ufficio deve esaminare l’istanza anche in pendenza di giudizio e può annullare l’atto in tutto o in parte.

Dal 2024 è stata inoltre reintrodotta la conciliazione giudiziale: le parti possono accordarsi sul riconoscimento di una parte del debito durante il processo; in tal caso le sanzioni sono ridotte del 40% e gli interessi calcolati fino al versamento. Questa soluzione può essere utile per chi desidera definire rapidamente la controversia.

2.6 Rapporti con il Canada: la prova della residenza estera

Per contestare l’accertamento è fondamentale dimostrare la residenza fiscale in Canada. Le prove più rilevanti comprendono:

  • Certificato di residenza fiscale emesso dalla Canada Revenue Agency (CRA): attesta che il contribuente è soggetto a tassazione illimitata in Canada.
  • Iscrizione all’AIRE: dimostra l’avvenuta cancellazione dalle anagrafi italiane e l’iscrizione come residente all’estero.
  • Permesso di soggiorno e visto canadese: documenti di immigrazione che provano la presenza legale in Canada.
  • Contratto di lavoro o registrazione dell’impresa in Canada: dimostrano il centro degli affari e degli interessi economici.
  • Residenza abitativa: contratto di affitto o rogito di acquisto della casa in Canada; utenze domestiche e spese abituali.
  • Legami familiari: certificati di matrimonio o di nascita dei figli residenti in Canada (rilevanti soprattutto dopo la riforma del 2023 che valorizza le relazioni personali e familiari ).

Raccolta la documentazione, occorre depositarla in sede di contraddittorio o allegarla al ricorso. L’onere della prova spetta al contribuente; tuttavia la giurisprudenza recente tende a valutare in modo complessivo tutti gli elementi, considerando i legami economici, professionali e familiari .

2.7 Calcolo del credito d’imposta per le imposte pagate in Canada

Se l’accertamento riguarda redditi prodotti in Canada, è possibile invocare l’art. 23 della Convenzione Italia–Canada chiedendo il credito per le imposte pagate all’estero. In pratica, le imposte pagate in Canada (federal tax e provincial tax) su redditi ivi prodotti vengono detratte dalle imposte italiane sullo stesso reddito, fino a concorrenza dell’imposta italiana. Il TUIR prevede già un credito di imposta per i redditi esteri (art. 165), ma la convenzione disciplina le modalità di applicazione bilaterale.

Per ottenere il credito occorre dimostrare:

  • Che si è residenti in Italia ma si è comunque soggetti a tassazione in Canada per alcuni redditi (p. es. dividendi o pensioni);
  • L’ammontare delle imposte pagate in Canada, attraverso certificazioni della CRA o moduli T2209/T2036.

Nel caso del contribuente residente in Canada che sia erroneamente considerato residente in Italia, l’uso della convenzione serve a dimostrare la residenza in Canada (tie‑breaker) e l’esclusione dell’imposizione italiana, se il reddito è attribuibile esclusivamente al Canada. Le situazioni possono essere complesse: ad esempio, un imprenditore può avere sede in Canada ma amministrare una società italiana; occorrerà distinguere i redditi di fonte italiana (sempre imponibili in Italia) da quelli di fonte canadese (imponibili solo in Canada).

2.8 Riscossione e pignoramenti transfrontalieri

Se il contribuente non impugna l’atto o perde il ricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere a ruolo gli importi e avviare la riscossione. Per i residenti in Canada ciò può comportare:

  • Iscrizione a ruolo in Italia con conseguente emissione di cartella esattoriale e iscrizione ipotecaria su beni italiani (case, terreni, conti correnti).
  • Cooperazione internazionale: sulla base della direttiva europea 2010/24/UE (applicabile ai Paesi UE) e degli accordi OCSE, l’Italia può chiedere al Canada assistenza per la notifica e la riscossione; tuttavia, l’esecuzione in Canada richiede l’attivazione di procedure locali e l’analisi della compatibilità con la normativa canadese.
  • Impossibilità di rientrare in Italia con beni non dichiarati: l’Agenzia può sequestrare beni importati senza dichiarazione o bloccare somme versate da conti bancari italiani.

Per evitare conseguenze gravi, è fondamentale agire tempestivamente, proporre ricorso e, se necessario, richiedere la sospensione della riscossione.

3 Difese e strategie legali

3.1 Prova dell’avvenuto trasferimento e del centro degli interessi vitali

Per contestare l’accertamento l’argomento principale consiste nel dimostrare che il centro degli affari e degli interessi vitali non si trova in Italia. La giurisprudenza di Cassazione (fino alla riforma 2023) considera determinanti gli interessi economici e patrimoniali, mentre i legami familiari assumono importanza solo se congiunti ad altri elementi . Pertanto il contribuente deve produrre documenti che provino:

  1. Attività lavorativa o imprenditoriale in Canada: contratto di lavoro a tempo pieno; registrazione come lavoratore autonomo; bilanci di società canadesi; iscrizione alla camera di commercio locale.
  2. Patrimonio immobiliare e finanziario in Canada: proprietà di immobili, conti bancari, investimenti; cessione o locazione di beni in Italia.
  3. Vita quotidiana in Canada: iscrizione a scuole canadesi per i figli, assicurazioni sanitarie locali, pagamenti di tasse scolastiche o sanitarie.
  4. Iscrizione all’AIRE e cancellazione dalle anagrafi italiane: la mancata iscrizione all’AIRE non impedisce di dimostrare la residenza all’estero, ma la sua assenza fa scattare la presunzione di residenza fiscale in Italia.
  5. Dichiarazioni dei redditi in Canada: modelli T1 o T2 presentati alla CRA, con indicazione dei redditi mondiali e delle imposte pagate.

È consigliabile presentare i documenti in lingua originale con traduzione giurata o almeno con traduzione asseverata; in caso di dubbi il giudice potrebbe nominare un consulente linguistico.

3.2 Contestazione dei vizi formali

Molti avvisi di accertamento sono annullabili per vizi di forma. Tra i motivi più frequenti:

  • Difetto di motivazione: se l’atto non espone in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto, in violazione dell’art. 7 dello Statuto .
  • Omesso contraddittorio: per gli avvisi emessi dopo il 18 gennaio 2024, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 6‑bis comporta annullabilità .
  • Vizi di notifica: atto consegnato in un indirizzo errato; notifica priva di prova dell’avvenuta ricezione in Canada; notifica a un indirizzo diverso da quello indicato all’AIRE .
  • Competenza territoriale dell’ufficio: l’accertamento deve essere emesso dall’ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente; se viene emesso da un ufficio errato, può essere impugnato.
  • Violazione dei termini di decadenza: se l’avviso è emesso oltre i termini prescritti.

La strategia difensiva prevede di contestare contemporaneamente i vizi formali e il merito, per evitare che la motivazione venga integrata in giudizio.

3.3 Utilizzo della Convenzione Italia–Canada

Oltre a dimostrare la residenza, il contribuente può fare leva sulla Convenzione Italia–Canada. L’art. 4 consente di determinare la residenza convenzionale attraverso il test dell’abitazione permanente e del centro degli interessi vitali; se entrambi i Paesi rivendicano la residenza, l’autorità competente dei due Stati deve risolvere la controversia di comune accordo. Questo strumento è utile per evitare la doppia tassazione e può essere invocato anche nel giudizio tributario italiano come parametro di diritto internazionale pattizio.

Il contribuente può inoltre chiedere all’Agenzia delle Entrate l’applicazione dell’art. 23 della convenzione, che prevede un credito d’imposta per le imposte pagate in Canada; se l’Agenzia non lo riconosce, tale mancata applicazione può costituire motivo di ricorso.

3.4 Accertamento con adesione e conciliazione

L’accertamento con adesione è una procedura stragiudiziale utile per ridurre il contenzioso e ottenere una riduzione delle sanzioni. La domanda sospende i termini per impugnare, consentendo di negoziare con l’ufficio. Nel caso di accertamenti per residenza estera, può essere utilizzato per rideterminare il reddito imponibile o per concordare la non imponibilità di alcune categorie di reddito.

La conciliazione giudiziale è invece uno strumento processuale: le parti si accordano davanti al giudice su una somma inferiore a quella indicata nell’atto, ottenendo la riduzione delle sanzioni. È particolarmente utile quando sussistono incertezze sulla prova della residenza estera o sul calcolo del reddito.

3.5 Procedura di sovraindebitamento

Se il contribuente non è in grado di pagare il debito fiscale (magari perché la somma è ingente o perché in Canada ha redditi ridotti), può ricorrere agli strumenti di composizione della crisi. In particolare:

  • Piano del consumatore: permette a un soggetto non imprenditore di presentare ai creditori un piano che prevede la ristrutturazione del debito e, in alcuni casi, la falcidia o la cancellazione di parte del debito . Il tribunale omologa il piano se verifica la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori minori, professionisti e start‑up; richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi. Una volta omologato, consente il pagamento rateale e la remissione di interessi e sanzioni.
  • Liquidazione controllata: simile al fallimento per i non fallibili; prevede la vendita dei beni per soddisfare i creditori e l’esdebitazione finale.

Lo studio dell’Avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, offre assistenza completa in queste procedure, preparando il piano, negoziando con i creditori e presentando la domanda al giudice.

3.6 Richiesta di rateazione e sospensione della riscossione

Nel frattempo, per evitare azioni esecutive, è possibile chiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Normalmente la domanda può essere presentata per debiti fino a 120.000 euro con rate fino a 72 mesi; per importi più elevati occorre documentare la temporanea situazione di difficoltà. In presenza di un ricorso pendente, si può chiedere la sospensione amministrativa in attesa della decisione del giudice. Esiste anche la sospensione automatica prevista dall’art. 6 del D.L. 119/2018 per liti pendenti.

3.7 Rottamazione e definizione agevolata

La rottamazione (definizione agevolata delle cartelle) consente di estinguere i ruoli affidati all’Agenzia Riscossione pagando solo la quota capitale e i costi di notifica, con l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. La legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022, commi 231–252) ha introdotto la rottamazione quater per i carichi affidati dal 2000 al 2022; la legge di bilancio 2025 sta discutendo la rottamazione quinquies con riammissione ai benefici per chi è decaduto. Pur non essendo un’ammissione di colpevolezza, la rottamazione è un’opportunità per chi intende chiudere il contenzioso con pagamento dilazionato fino a 18 rate (5 anni) e con un tasso di interesse agevolato. Sebbene non sia possibile citare qui la norma, si ricorda che le informazioni ufficiali sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La definizione agevolata non è cumulabile con l’accertamento con adesione; pertanto occorre scegliere la strada più conveniente in base all’importo, alle prove a disposizione e alla sostenibilità dei pagamenti.

4 Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un accertamento internazionale richiede attenzione. Di seguito alcuni errori frequenti e consigli per evitarli:

Errore comunePerché è pericolosoConsiglio pratico
Non iscriversi all’AIRELa mancata iscrizione fa scattare la presunzione di residenza fiscale in Italia e rende difficoltosa la prova del trasferimento.Iscriversi tempestivamente all’AIRE presso il consolato italiano e comunicare l’indirizzo corretto in Canada.
Ignorare l’avviso di accertamentoTrascorsi 60 giorni dalla notifica, l’avviso diventa definitivo e può essere iscritto a ruolo .Consultare subito un professionista; valutare se proporre contraddittorio, accertamento con adesione o ricorso.
Non fornire prove concrete della residenza in CanadaLa prova della residenza spetta al contribuente; senza documenti l’Agenzia può confermare l’accertamento .Raccogliere documenti (contratto di lavoro, certificati CRA, conti bancari, permesso di soggiorno) e allegarli alle osservazioni o al ricorso.
Non eleggere domicilio in ItaliaLe notifiche possono essere depositate nel Comune d’ultima residenza e il contribuente potrebbe non riceverle .Eleggere un domicilio presso un professionista di fiducia in Italia per ricevere puntualmente le notifiche.
Non verificare i termini di decadenza e la motivazioneUn avviso tardivo o non motivato è annullabile, ma il vizio deve essere eccepito.Far esaminare l’atto da un esperto; contestare i vizi formali nel ricorso.

5 Domande frequenti (FAQ)

  1. Se vivo in Canada da molti anni ma non mi sono iscritto all’AIRE, posso essere considerato ancora residente in Italia?
    Sì. L’iscrizione all’AIRE non è costitutiva della residenza fiscale, ma la sua assenza fa scattare una presunzione di residenza in Italia . Sarà necessario dimostrare con documenti concreti che il centro dei propri interessi vitali si trova in Canada.
  2. Quali sono i criteri per stabilire la residenza fiscale dopo la riforma del 2023?
    A partire dal 2024, si è residenti in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta si ha la residenza civile in Italia, il domicilio o la presenza fisica. Il domicilio è il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari . Prima del 2024 si applicava il criterio del centro degli interessi economici e patrimoniali .
  3. Se la mia famiglia è rimasta in Italia ma io lavoro in Canada, rischio la residenza fiscale in Italia?
    Dipende. La presenza della famiglia in Italia è un elemento significativo, ma secondo la giurisprudenza ante 2024 non riveste ruolo prioritario e deve essere valutato insieme ad altri elementi . Dopo la riforma 2023 la rilevanza delle relazioni familiari aumenta; sarà quindi necessario valutare la situazione complessiva.
  4. Come viene notificato l’avviso di accertamento a chi risiede in Canada?
    L’amministrazione può notificare l’atto tramite raccomandata internazionale all’indirizzo comunicato all’AIRE o presso il domicilio eletto. In mancanza, la notifica avviene mediante deposito presso il Comune dell’ultima residenza con comunicazione all’estero .
  5. Quanto tempo ho per presentare ricorso contro l’accertamento?
    Il ricorso alla Commissione tributaria provinciale deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Se si richiede l’accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni.
  6. Che cos’è il contraddittorio preventivo e quando si applica?
    Dal 18 gennaio 2024, l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente impone all’amministrazione di inviare uno schema di provvedimento al contribuente e di attendere le sue osservazioni per almeno 60 giorni; la mancata instaurazione del contraddittorio rende l’atto annullabile .
  7. Posso pagare il debito a rate durante il ricorso?
    Sì. È possibile chiedere la rateazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, se il ricorso è pendente, domandare la sospensione degli atti esecutivi.
  8. È possibile aderire alla rottamazione pur avendo un ricorso pendente?
    No. La definizione agevolata (rottamazione) è incompatibile con l’accertamento con adesione e con la pendenza del processo; occorrerà valutare caso per caso se è più conveniente rinunciare al ricorso e aderire alla rottamazione.
  9. Se ho già pagato le imposte in Canada, posso evitarne il pagamento in Italia?
    In linea di principio, sì. La Convenzione Italia–Canada prevede che l’Italia riconosca un credito d’imposta per le imposte pagate in Canada sui redditi di fonte canadese. Occorre però dimostrare la residenza in uno dei due Paesi e l’ammontare delle imposte pagate.
  10. Cosa accade se non presento il ricorso entro 60 giorni?
    L’avviso diventa definitivo; l’imposta, le sanzioni e gli interessi saranno iscritti a ruolo e la riscossione potrà proseguire con le procedure esecutive (pignoramento, ipoteca). Solo in casi eccezionali si può proporre ricorso tardivo per forza maggiore.
  11. È possibile accordarsi con l’Agenzia delle Entrate senza ricorrere al giudice?
    Sì. Attraverso l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) il contribuente può definire la controversia prima del giudizio, con riduzione delle sanzioni a un terzo e possibilità di rateizzare.
  12. La cancellazione dall’anagrafe italiana è sufficiente per non essere considerato residente?
    No. Secondo la giurisprudenza, la cancellazione anagrafica è solo uno degli elementi; occorre dimostrare che il domicilio e la residenza ai sensi del TUIR si trovano effettivamente all’estero .
  13. Devo presentare la dichiarazione dei redditi italiana se vivo stabilmente in Canada?
    Dipende. Se sei fiscalmente residente in Canada ma possiedi redditi di fonte italiana (p. es. immobili locati in Italia), dovrai presentare la dichiarazione in Italia per quei redditi e potrai applicare le aliquote proporzionate. Se non hai redditi italiani e sei residente in Canada secondo la convenzione, non sei tenuto a presentare la dichiarazione italiana, ma potresti richiedere l’esonero allegando il certificato di residenza estera.
  14. Quali sono i rischi di non presentare la dichiarazione italiana in caso di dubbio sulla residenza?
    Se l’Agenzia accerta che eri residente in Italia, ti contesterà l’omessa dichiarazione di redditi esteri e applicherà sanzioni fino al 240% dell’imposta, oltre agli interessi. In caso di incertezza è consigliabile presentare la dichiarazione e, successivamente, chiedere il credito d’imposta e dimostrare la residenza estera.
  15. È possibile far valere la convenzione Italia–Canada direttamente davanti al giudice tributario?
    Sì. Le convenzioni internazionali hanno forza di legge e prevalgono sulla normativa interna. In sede di ricorso si può dedurre l’errata applicazione o l’omessa applicazione della convenzione.
  16. Se vivo in Canada ma possiedo un’azienda in Italia, dove pago le tasse?
    La residenza fiscale della persona fisica e della società sono distinte. L’azienda italiana sarà soggetta a tassazione in Italia. Se percepisci redditi dalla società (dividendi, compensi), dovrai applicare la convenzione per evitare la doppia imposizione.
  17. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate mi contesta la residenza nonostante abbia il permesso di soggiorno in Canada?
    Il permesso di soggiorno è un elemento probatorio, ma non conclusivo. Occorrerà dimostrare anche la permanenza abituale, l’abitazione permanente e l’attività lavorativa in Canada; al contrario, se mantieni beni e interessi rilevanti in Italia, l’Agenzia potrebbe considerarti residente.
  18. Esistono accordi di collaborazione tra Italia e Canada per la riscossione dei tributi?
    Sì. Oltre alla convenzione fiscale, Italia e Canada hanno aderito ai programmi OCSE di scambio di informazioni e assistenza nel recupero dei crediti. Ciò significa che un debito fiscale italiano può essere riscosso anche in Canada, previa verifica delle autorità canadesi.
  19. Come vengono tassati i pensionati italiani che vivono in Canada?
    La convenzione distingue tra pensioni pubbliche e private. Le pensioni pubbliche sono generalmente tassate in Italia, mentre quelle private sono tassate nel Paese di residenza. Tuttavia, possono esistere ritenute alla fonte italiane che vanno recuperate tramite credito d’imposta.
  20. Quanto costa presentare un ricorso tributario?
    Il costo comprende il contributo unificato (calcolato in base al valore della controversia), l’onorario del professionista e le eventuali spese per le traduzioni. Tuttavia, se il ricorso è accolto, il giudice può condannare l’Agenzia al rimborso delle spese.

6 Simulazioni pratiche e numeriche

6.1 Esempio di accertamento per residenza fiscale in Italia

Scenario: Mario, cittadino italiano, si trasferisce a Toronto nel 2018 per lavorare presso una società canadese. Non si iscrive all’AIRE, ma comunica l’indirizzo canadese al Consolato. Continua a possedere un immobile sfitto in Italia. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate gli notifica un avviso di accertamento per gli anni 2019–2022, sostenendo che è ancora residente in Italia. L’avviso ricostruisce un reddito imponibile di 100.000 € per ciascun anno, applica aliquote progressive e sanzioni del 180% per omessa dichiarazione. Mario ha già pagato in Canada imposte per circa 25.000 € annui.

Passaggi della difesa:

  1. Verifica della notifica: l’avviso è stato spedito all’indirizzo canadese via raccomandata; la notifica è valida. Mario non potrà eccepire vizi formali sulla notifica.
  2. Esame della motivazione: l’atto indica che Mario era iscritto all’anagrafe italiana fino al 2022 e che la famiglia risiedeva in Italia. Tuttavia non allega il PVC né fornisce elementi sui rapporti economici in Italia. Si può eccepire la carenza di motivazione ai sensi dell’art. 7 .
  3. Residenza fiscale: per gli anni 2019–2022 si applica la disciplina precedente al 2024; occorre dimostrare che il centro degli interessi vitali era in Canada, producendo contratti di lavoro, dichiarazioni CRA, conti bancari e la prova che l’immobile italiano era sfitto. Le relazioni familiari (moglie e figlio sono rimasti in Italia fino al 2020) devono essere bilanciate con gli interessi economici.
  4. Credito d’imposta: Mario chiede l’applicazione dell’art. 23 della Convenzione, producendo certificati delle imposte canadesi; l’Agenzia potrebbe rideterminare l’imposta dovuta in Italia a importo ridotto.
  5. Contraddittorio e accertamento con adesione: se l’avviso è stato preceduto dallo schema, si presentano osservazioni. In alternativa si chiede l’accertamento con adesione; il contribuente offre la prova della residenza in Canada e propone di pagare eventualmente solo l’imposta su redditi di fonte italiana.
  6. Ricorso: se non si raggiunge l’accordo, si presenta ricorso entro 60 giorni; si chiede la sospensione della riscossione e si deduce la violazione dell’art. 2 TUIR e della Convenzione.
  7. Eventuale rottamazione: se dopo qualche anno Mario non ottiene esito favorevole, potrebbe aderire alla definizione agevolata per ridurre l’onere.

6.2 Calcolo del credito d’imposta su redditi da lavoro canadese

Supponiamo che un contribuente residente in Italia lavori temporaneamente in Canada nel 2025 e percepisca un reddito di 50.000 CAD, pagando imposte canadesi per 10.000 CAD (circa 6.800 €). In Italia dichiara il reddito estero (convertito in euro) pari a 35.000 €. L’aliquota marginale italiana è del 30%, quindi l’imposta lorda sarebbe di 10.500 €. L’art. 165 TUIR e l’art. 23 della Convenzione consentono di detrarre le imposte pagate all’estero: il credito spettante è pari al minore tra l’imposta italiana proporzionale al reddito estero (10.500 €) e l’imposta effettivamente pagata in Canada (6.800 €). In questo caso il contribuente pagherà in Italia solo 3.700 € (10.500 – 6.800) e non subirà doppia imposizione.

6.3 Simulazione di rateizzazione e sovraindebitamento

Consideriamo un contribuente che, dopo aver perso il ricorso, si trova a dover pagare 200.000 € tra imposte, sanzioni e interessi. Non dispone di liquidità e vive in Canada con un reddito annuo di 30.000 €. Lo studio dell’Avv. Monardo analizza tre possibilità:

  • Rateizzazione standard: l’Agenzia concede 72 rate mensili da circa 2.780 €; la rata supera il reddito disponibile, quindi non è sostenibile.
  • Definizione agevolata: aderendo alla rottamazione quater il debito si riduce a 100.000 € (capitale), da versare in 18 rate semestrali da circa 5.555 €; comunque insostenibile.
  • Procedura di sovraindebitamento: mediante un piano del consumatore si propone ai creditori un pagamento complessivo di 60.000 € in 8 anni (625 € al mese). Il tribunale può approvare il piano riducendo interessi e sanzioni. Dopo l’esecuzione del piano, il contribuente otterrà l’esdebitazione.

In questo caso la terza soluzione appare l’unica praticabile; il piano verrà predisposto con il supporto dell’OCC, e il debito residuo verrà cancellato.

7 Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un italiano residente in Canada è un procedimento complesso, che richiede conoscenze approfondite di diritto interno e internazionale. La riforma del 2023–2024 ha introdotto importanti novità: la definizione autonoma di domicilio nel TUIR, applicabile dal 2024 ; l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, la cui violazione rende l’atto annullabile ; e l’ampliamento delle garanzie del contribuente nello Statuto e nel processo telematico. La giurisprudenza continua a valorizzare il centro degli interessi vitali per i periodi precedenti , confermando che non basta la presenza saltuario in Italia per essere considerati residenti.

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento deve muoversi prontamente: verificare la notifica, analizzare la motivazione, raccogliere le prove della residenza canadese, sfruttare il contraddittorio e, se necessario, ricorrere. Le strategie difensive vanno calibrate sul caso concreto: impugnazione per vizi formali e sostanziali, accertamento con adesione, applicazione della convenzione Italia–Canada, rateazione, rottamazione, piani di sovraindebitamento. Ogni errore procedurale dell’Agenzia può comportare l’annullamento dell’atto; tuttavia la difesa dev’essere preparata con rigore e competenza.

Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo vanta una lunga esperienza in queste tematiche. Da cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo coordina un network di professionisti che possono assistere il contribuente dalla fase amministrativa a quella giudiziale, dalla trattativa con l’ufficio alla redazione del piano di rientro. Ogni pratica viene esaminata collegialmente, valutando anche gli aspetti bancari, societari e internazionali.

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