Accertamento fiscale a italiano residente in Brasile: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Vivere in Brasile e conservare radici italiane porta con sé molte opportunità ma anche specifici doveri fiscali. L’amministrazione finanziaria italiana dispone di strumenti di cooperazione internazionale e di norme interne per verificare la posizione di contribuenti che dichiarano di risiedere all’estero. Quando l’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento nei confronti di un cittadino italiano residente in Brasile – ad esempio per redditi di lavoro, pensioni o plusvalenze – le conseguenze economiche possono essere rilevanti: oltre all’imposta principale possono maturare interessi e sanzioni, e se non si reagisce tempestivamente si rischiano iscrizioni a ruolo, ipoteche o pignoramenti. In questa guida completa aggiornata a novembre 2025 offriamo al contribuente una bussola per orientarsi tra normative complesse, giurisprudenza recente e strategie difensive efficaci. L’obiettivo è spiegare cosa fare immediatamente dopo aver ricevuto un avviso di accertamento e quali strumenti legali utilizzare per prevenire o fermare azioni esecutive.

La trattazione assume il punto di vista del contribuente o del debitore, analizzando gli strumenti di tutela riconosciuti dalla legislazione italiana e dalle convenzioni internazionali. Prima di entrare nel merito è importante sottolineare che l’ordinamento tributario italiano ha subito diverse riforme recenti: il d.lgs. 209/2023 ha ridefinito i criteri di residenza fiscale, rafforzando il peso del domicilio inteso come centro degli interessi personali e familiari ; alcune sentenze della Cassazione del 2024 e 2025 hanno ribadito che, in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni, l’Italia deve riconoscere il credito per imposte pagate all’estero anche se il contribuente non ha indicato il reddito estero in dichiarazione ; la stessa Corte ha chiarito che la disciplina sul presunto trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata non è applicabile ai periodi anteriori al 2024 e che il “domicilio” coincide con il luogo in cui si concentrano gli interessi economici del contribuente . Questi orientamenti sono fondamentali per impostare una difesa corretta.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

In un contesto così complesso è determinante affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con una lunga esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale che si occupano di contenzioso tributario, sovraindebitamento e crisi di impresa. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team assiste contribuenti e imprese nella fase di analisi delle cartelle e degli avvisi di accertamento, nella predisposizione di ricorsi e istanze cautelari, nelle trattative con l’Amministrazione finanziaria per piani di rientro e definizioni agevolate, nonché nella individuazione di soluzioni giudiziali o stragiudiziali (es. accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, esdebitazione). L’Avvocato Monardo ha maturato particolare competenza nella difesa di cittadini italiani residenti all’estero, con un focus sulle convenzioni contro le doppie imposizioni e sugli accertamenti per trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata.

Come può aiutare concretamente il lettore?

  • Analisi dell’atto notificato: valutazione preliminare della legittimità formale e sostanziale del provvedimento, verifica dei termini di decadenza e prescrizione, esame delle prove acquisite dall’Amministrazione.
  • Ricorsi e sospensioni: predisposizione di istanze di autotutela, istanze di accertamento con adesione, ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione per evitare iscrizioni a ruolo e fermi amministrativi.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’ufficio per definizioni agevolate, rottamazioni delle cartelle o piani del consumatore per la gestione complessiva dei debiti, inclusa la verifica della possibilità di rateizzazione in base alle normative vigenti.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: assistenza nel contenzioso dinanzi alla Cassazione e nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, accesso agli strumenti di esdebitazione e accordi di ristrutturazione.

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Nel corso dell’articolo troverai approfondimenti sulle norme e sulle sentenze, una procedura passo‑passo su cosa fare dopo la notifica di un accertamento fiscale, strategie difensive, tabelle riepilogative, risposte alle domande più frequenti e simulazioni pratiche. Tutte le informazioni sono aggiornate a novembre 2025 e basate su fonti normative ufficiali (leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate) e giurisprudenziali (sentenze di Cassazione, Corte Costituzionale).

Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le principali disposizioni che riguardano l’imposizione sui redditi dei residenti all’estero, la determinazione della residenza fiscale, i metodi per evitare la doppia imposizione e le sanzioni in caso di violazioni. Le norme sono commentate alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione e dei nuovi decreti attuativi della riforma fiscale.

1. La residenza fiscale e il trasferimento all’estero

1.1 Definizione di residenza e domicilio secondo l’articolo 2 del TUIR

Il punto di partenza per determinare se un cittadino è soggetto all’imposta italiana sul reddito è l’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Fino al 31 dicembre 2023, erano considerati fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni) possedevano residenza anagrafica, domicilio o sede principale di affari nel territorio dello Stato oppure risultavano iscritte nelle liste della popolazione residente. La semplice iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non bastava per dimostrare il trasferimento effettivo: l’articolo 2 comma 2 stabiliva una presunzione di residenza per i cittadini cancellati dall’anagrafe ma trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cosiddette black list). La norma poneva a carico del contribuente l’onere di provare la perdita della residenza.

Il d.lgs. 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha riformato l’articolo 2 introducendo nuovi criteri per determinare la residenza delle persone fisiche. Per essere considerato residente in Italia è sufficiente che per la maggior parte del periodo d’imposta il soggetto si trovi in una delle seguenti situazioni:

  1. Residenza anagrafica nel territorio dello Stato.
  2. Domicilio, inteso come luogo in cui si svolgono le relazioni personali e familiari essenziali.
  3. Presenza fisica nel territorio per più di 183 giorni (criterio del soggiorno abituale), a prescindere dalla titolarità di un domicilio o di una residenza anagrafica. Quest’ultimo parametro recepisce l’importanza di identificare la base della vita quotidiana, tenendo conto di lavoratori in smart working o nomadi digitali.
  4. Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, che costituisce ora una presunzione relativa e non più assoluta di residenza fiscale .

La riforma ha dato maggiore rilievo alle relazioni personali e familiari, riducendo il peso dei soli interessi patrimoniali. Tuttavia la Cassazione, con la sentenza n. 19843/2024, ha stabilito che per i periodi d’imposta anteriori al 2024 la definizione di domicilio resta collegata al “centro degli interessi economici” e non a quelli familiari ; pertanto, per valutare gli anni in cui il contribuente era già in Brasile occorre analizzare dove si concentravano le attività lavorative e patrimoniali, non soltanto la presenza della famiglia.

La medesima pronuncia ha ribadito che, nei confronti dei contribuenti trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata (norma che include alcuni Stati sudamericani ma non il Brasile), opera una presunzione legale di residenza fiscale in Italia. La persona deve dimostrare con documentazione robusta di avere il proprio centro degli interessi vitali all’estero . Sebbene il Brasile non rientri più nella black list italiana, questa regola rimane significativa per chi si trasferisce in Stati a tassazione particolarmente favorevole.

1.2 Iscrizione all’AIRE e prova della residenza in Brasile

L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per gli italiani che stabiliscono la propria dimora in Brasile per oltre dodici mesi. Essa prova l’intenzione di trasferirsi, ma non è sufficiente per escludere la residenza fiscale in Italia. L’articolo 2 TUIR richiede la compresenza di residenza, domicilio e presenza fisica all’estero per la maggior parte dell’anno. La Corte ha ritenuto che la cancellazione dalle liste anagrafiche e l’iscrizione all’AIRE comportino solo una presunzione relativa di non residenza: l’Amministrazione finanziaria può disconoscerla se dimostra che il contribuente mantiene in Italia l’abitazione principale, interessi economici prevalenti o relazioni familiari significative . La riforma 2023 ha attenuato questa presunzione ma non l’ha eliminata completamente.

La prova della residenza in Brasile si articola su più piani:

  • Prova dell’effettiva dimora: documenti che attestano la permanenza continuativa in Brasile (contratto di locazione o di acquisto dell’abitazione, bollette, iscrizione a scuola dei figli, iscrizione a sistemi sanitari o previdenziali locali, permesso di soggiorno per cittadini comunitari).
  • Prova dell’attività lavorativa o imprenditoriale: contratti di lavoro o di prestazione d’opera, iscrizione a registri commerciali brasiliani, dichiarazioni fiscali depositate alle autorità locali.
  • Prova dei legami familiari: certificati anagrafici, eventuale residenza dei congiunti in Brasile; anche se con la riforma 2023 le relazioni personali acquisiscono rilievo, per gli anni precedenti la giurisprudenza privilegia gli interessi economici .

Se il contribuente è iscritto all’AIRE ma trascorre in Italia oltre 183 giorni, o mantiene la sede principale della propria attività nel territorio nazionale, la presunzione di residenza può essere confermata. L’Agenzia delle Entrate dispone di informazioni provenienti dallo scambio di dati con le autorità brasiliane e dall’accesso a banche dati (registri immobiliari, conto corrente esteri). Sottovalutare questi strumenti costituisce uno degli errori più frequenti e rischiosi, come vedremo più avanti.

1.3 Convenzione Italia–Brasile contro le doppie imposizioni

Per evitare che lo stesso reddito sia tassato sia in Italia sia in Brasile esiste la Convenzione tra Italia e Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, firmata il 3 ottobre 1978 e ratificata con la legge 844/1980. La convenzione contiene regole specifiche per la tassazione dei diversi tipi di reddito e stabilisce meccanismi di eliminazione della doppia imposizione.

L’articolo 18 della Convenzione disciplina le pensioni e le rendite analoghe. La norma prevede che le pensioni e le altre remunerazioni simili pagate in relazione a un impiego precedente sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario ma, se superano una soglia di 5.000 dollari all’anno, anche lo Stato della fonte (Italia) può tassare l’eccedenza . La definizione di “pensione” include pagamenti periodici effettuati dopo il raggiungimento dell’età pensionabile o per inabilità al lavoro, mentre le “annualità” sono somme determinate per testamento o contratto . Secondo la Cassazione n. 14341/2024, questa disposizione consente all’Italia di applicare l’imposta sulla parte eccedente la soglia ma deve riconoscere la detrazione dell’imposta pagata in Brasile .

L’articolo 19 della Convenzione riguarda i salari e le pensioni corrisposte da uno Stato per funzioni pubbliche. Le remunerazioni e pensioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o da un ente locale sono imponibili solo in tale Stato, salvo che la persona residente nell’altro Stato possegga la cittadinanza di quest’ultimo . Le pensioni erogate dall’INPS (che gestisce la previdenza sociale) non rientrano in questa eccezione e sono disciplinate dall’articolo 18, come confermato dalla Cassazione .

L’articolo 23 della Convenzione indica il metodo per eliminare la doppia imposizione: l’Italia deve dedurre dall’imposta sui redditi del residente italiano le imposte pagate in Brasile sullo stesso reddito, entro il limite dell’imposta italiana relativa a tali redditi . Ciò significa che se un contribuente residente in Brasile percepisce un reddito imponibile in Italia, l’imposta pagata in Brasile su quel reddito deve essere riconosciuta come credito d’imposta, evitando la doppia imposizione integrale.

Questi principi convenzionali prevalgono sulle norme interne in virtù dell’articolo 75 del DPR 600/1973 e dell’articolo 169 del TUIR, che affermano il primato delle convenzioni internazionali sulle leggi nazionali. La Cassazione lo ha ribadito con una serie di pronunce recenti. La sentenza n. 24160/2024 ha riconosciuto il diritto al credito d’imposta per le imposte pagate in Brasile anche se il contribuente non aveva indicato il reddito estero nella dichiarazione dei redditi: in presenza di un obbligo internazionale incondizionato, il diniego di credito previsto dall’articolo 165 comma 8 TUIR (che lo nega in caso di mancata indicazione del reddito) non può prevalere . La stessa Corte ha sottolineato che la violazione dell’obbligo dichiarativo resta punibile con sanzioni amministrative, ma non impedisce il riconoscimento del credito . Successivamente, l’ordinanza n. 16699/2025 ha confermato che la convenzione contro le doppie imposizioni prevale sempre sulla disciplina interna, invocando l’articolo 117, primo comma, della Costituzione (adeguamento dell’ordinamento interno alle obbligazioni internazionali) .

1.4 Normativa sulle sanzioni e sul procedimento di accertamento

Quando l’Amministrazione riscontra che un contribuente fiscalmente residente in Italia ha omesso di dichiarare redditi esteri, può emettere un avviso di accertamento con irrogazione di imposta, interessi e sanzioni. La normativa prevede diversi strumenti per la definizione della controversia:

  • Accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997): il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione (PVC) o un avviso di accertamento può chiedere all’ufficio un contraddittorio e la definizione concordata della pretesa. L’istanza deve essere presentata entro 15 giorni dal ricevimento dell’invito al contraddittorio o, se non c’è invito, entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento. La presentazione della domanda sospende i termini per impugnare e per il pagamento per 90 giorni .
  • Ricorso alle Corti di giustizia tributaria (d.lgs. 546/1992): il contribuente può impugnare l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento entro 60 giorni dalla notifica . Nel ricorso può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto se sussistono gravi motivi.
  • Autotutela: prima di intraprendere il contenzioso, il contribuente può presentare un’istanza di annullamento in autotutela all’ufficio, evidenziando errori formali o sostanziali. Questa istanza non sospende i termini per ricorrere, ma se l’atto è manifestamente illegittimo l’amministrazione può annullarlo di propria iniziativa.

Le sanzioni in materia di omessa o infedele dichiarazione di redditi esteri variano dal 90% al 180% dell’imposta evasa (articolo 5 e 5‑bis del d.lgs. 471/1997). Se il contribuente regolarizza spontaneamente tramite il ravvedimento operoso (articolo 13 del d.lgs. 472/1997) può beneficiare di una riduzione graduata delle sanzioni. In caso di mancata indicazione in dichiarazione di attività finanziarie detenute all’estero (quadro RW) sono previste sanzioni dal 3% al 15% dei valori non dichiarati (fino al 30% se in Stati a fiscalità privilegiata). Tuttavia le convenzioni internazionali e le recenti sentenze possono incidere sulla quantificazione concreta della sanzione, come dimostrato dalla Cassazione n. 14341/2024 che ha annullato le sanzioni irrogate a un pensionato residente in Brasile ritenendo che vi fosse incertezza oggettiva sulla disciplina applicabile .

2. La procedura di accertamento nei confronti di residenti all’estero

2.1 Fasi dell’accertamento: dall’inizio delle verifiche alla notifica dell’atto

La procedura di accertamento inizia spesso con controlli incrociati tra l’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione fiscale brasiliana nell’ambito dello scambio di informazioni automatico. Se emergono discrepanze o elementi di rischio (ad esempio, incassi su conti esteri non dichiarati, proprietà immobiliari in Italia non compatibili con i redditi dichiarati), l’ufficio può procedere in diversi modi:

  1. Invio di questionari e richieste di documentazione: l’ufficio può chiedere al contribuente di fornire chiarimenti e documenti. Rispondere in maniera completa e veritiera è fondamentale per evitare accertamenti induttivi.
  2. Accessi e ispezioni: in presenza di indizi di residenza fiscale in Italia o di attività economiche non dichiarate, la Guardia di Finanza può eseguire accessi nei locali italiani e acquisire documenti. Per chi vive in Brasile è più raro, ma possono essere effettuati controlli sui beni e conti intestati in Italia.
  3. Contestazioni formali: sulla base degli elementi raccolti, viene redatto un processo verbale di constatazione (PVC) o direttamente un avviso di accertamento. Nel PVC sono indicati i fatti contestati, le norme violate e la quantificazione delle imposte dovute.

L’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione dell’imposta accertata, delle sanzioni, degli interessi, delle norme violate e delle motivazioni. Se l’atto non è motivato o se mancano le prove dell’effettiva residenza in Italia, esso è impugnabile per difetto di motivazione. Nel caso di contribuenti residenti all’estero, l’amministrazione deve allegare i documenti che dimostrano lo svolgimento in Italia del centro degli interessi vitali: conti correnti, contratti di locazione, spese domestiche, utilizzo di carte di credito italiane, accesso ai servizi sanitari.

2.2 Termini di notifica e decadenza

L’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). L’Agenzia delle Entrate può notificarlo anche all’estero; se il contribuente non è più reperibile all’indirizzo italiano, la notifica può essere effettuata tramite l’Autorità consolare o con raccomandata internazionale. È essenziale che il contribuente mantenga aggiornato l’indirizzo di residenza in Brasile e che ritiri tempestivamente eventuali atti notificati presso la sede consolare. La mancata conoscenza dell’atto, se dovuta a negligenza, non impedisce la sua efficacia.

Nel caso in cui l’accertamento concerna redditi prodotti all’estero (per esempio pensioni o lavoro dipendente in Brasile), il termine di decadenza può essere più lungo perché l’Amministrazione deve attivare procedimenti di cooperazione internazionale. Inoltre, se emergono elementi che fanno presumere la residenza in Italia (ad esempio 183 giorni di permanenza, domicilio in Italia), può essere applicato l’articolo 43 del DPR 600/1973 che consente l’accertamento entro il 31 dicembre del settimo anno successivo.

2.3 Notifica di atti e cartelle ai residenti in Brasile

Le notifiche destinate a soggetti residenti all’estero devono rispettare la disciplina internazionale e le convenzioni tra Italia e Brasile. In particolare:

  • Notifica tramite raccomandata estera: l’atto può essere spedito all’indirizzo estero dichiarato dal contribuente. È considerato perfezionato nel momento in cui è ricevuto.
  • Notifica tramite il Consolato: se la raccomandata non va a buon fine, l’atto viene trasmesso all’ufficio consolare italiano in Brasile, che a sua volta provvede a notificarlo al destinatario. La notificazione tramite autorità consolare costituisce notifica valida a tutti gli effetti.
  • Notifica a mezzo PEC o servizio elettronico certificato: la normativa italiana consente l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata anche per soggetti non residenti, purché abbiano un indirizzo PEC valido e comunicato all’Agenzia. Questa modalità è più rapida e consente al contribuente di intervenire tempestivamente.

Il mancato ritiro dell’atto presso l’ufficio consolare non impedisce il perfezionamento della notifica. La Cassazione ha precisato che non spetta all’amministrazione verificare che la notifica sia effettivamente ritirata; l’onere di vigilare sulla propria corrispondenza rimane in capo al contribuente.

2.4 Contraddittorio preventivo e accertamento con adesione

L’articolo 6 del d.lgs. 218/1997 introduce l’accertamento con adesione, uno strumento di natura deflattiva che consente al contribuente di definire la controversia in via conciliativa prima di avviare il contenzioso. Se l’ufficio invia un invito al contraddittorio, il contribuente deve comunicarvi la propria intenzione di partecipare entro 15 giorni. Se l’avviso di accertamento è stato già notificato, il contribuente può comunque presentare una richiesta di adesione entro il termine per proporre ricorso (60 giorni dalla notifica). La presentazione dell’istanza sospende i termini per 90 giorni . Durante l’incontro, le parti discutono i profili contestati; se raggiungono un accordo, l’imposta è ridotta del 30% e le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo. Il pagamento può essere dilazionato.

Nel caso di contribuenti residenti in Brasile, la partecipazione al contraddittorio può avvenire anche tramite procuratore in Italia o mediante collegamento telematico. È consigliabile partecipare per dimostrare la propria buona fede e fornire documentazione che attesti l’effettiva residenza all’estero. L’assenza ingiustificata può essere valutata negativamente.

3. Giurisprudenza recente rilevante

3.1 Cassazione n. 14341/2024 – Pensione italiana percepita in Brasile

La sentenza 14341/2024 ha affrontato un caso di un pensionato italiano residente in Brasile cui era stata contestata la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi della pensione INPS. La Corte ha stabilito che:

  • L’indennità pensionistica erogata dall’INPS non rientra nell’articolo 19 della Convenzione (funzioni pubbliche), ma nell’articolo 18 che regola le pensioni derivanti da rapporto di lavoro o comunque relative alla sicurezza sociale .
  • La pensione è imponibile in Italia solo per la parte eccedente 5.000 dollari. La quota fino a 5.000 dollari spetta allo Stato di residenza (Brasile) .
  • La Corte ha riconosciuto un’incertezza normativa oggettiva circa l’inquadramento della pensione nel 19 o nel 18, annullando le sanzioni amministrative per violazione dell’obbligo dichiarativo .

La decisione è significativa perché ribadisce che, in caso di dubbi interpretativi su norme internazionali, il contribuente non è punibile. Inoltre conferma la necessità di applicare correttamente il metodo di eliminazione della doppia imposizione riconoscendo il credito per le imposte versate in Brasile.

3.2 Cassazione n. 19843/2024 – Residenza e domicilio prima della riforma 2023

Nel 2024 la Cassazione si è espressa sul tema della residenza in un procedimento che riguardava un contribuente trasferitosi nel Principato di Monaco (Paese incluso nella black list fino al 2013). La Corte ha affermato che, per i periodi antecedenti al 2024, la nozione di “domicilio” deve essere intesa come sede principale degli affari e degli interessi economici, non come luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari. La riforma introdotta dal d.lgs. 209/2023 non può essere applicata retroattivamente . Il contribuente, pur essendo iscritto all’AIRE, non aveva provato lo spostamento del centro degli interessi in Monaco; pertanto è stato ritenuto fiscalmente residente in Italia . Questa pronuncia ribadisce l’onere probatorio a carico del contribuente e mette in guardia dall’idea che l’iscrizione all’AIRE possa da sola escludere la residenza fiscale.

3.3 Cassazione n. 24160/2024 e ordinanza n. 16699/2025 – Credito per imposte estere e primato delle convenzioni

La sentenza 24160/2024 e l’ordinanza 16699/2025 hanno affrontato il rapporto tra l’articolo 165 comma 8 TUIR e le convenzioni contro le doppie imposizioni. L’articolo 165 prevede che il credito per imposte estere è riconosciuto solo se il reddito estero è indicato nella dichiarazione dei redditi. Il comma 8 esclude il credito in caso di mancata indicazione. La Cassazione ha però ritenuto che, in presenza di una convenzione internazionale (come quella Italia‑Brasile), questo limite non può essere applicato: la convenzione obbliga l’Italia a evitare la doppia imposizione e la norma interna non può derogare . L’ordinanza 16699/2025 ha rafforzato il principio richiamando l’articolo 117 della Costituzione, secondo cui le convenzioni internazionali prevalgono sulle leggi interne . Pertanto il contribuente ha diritto al credito d’imposta per le imposte pagate in Brasile anche se ha omesso di indicare il reddito nella dichiarazione, fermo restando l’applicazione di sanzioni ridotte.

Queste pronunce sono rilevanti per i residenti in Brasile che percepiscono redditi di fonte italiana (pensioni, dividendi, plusvalenze). Se l’Agenzia contesta la mancata indicazione, il contribuente può invocare la convenzione e chiedere che gli venga riconosciuto il credito per le imposte pagate in Brasile, riducendo o azzerando l’imposta italiana.

4. Interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e delle autorità

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con diverse circolari e risoluzioni. A titolo esemplificativo:

  • Circolare n. 28/E/2012: chiarisce che l’iscrizione all’AIRE costituisce solo elemento di prova della residenza estera e non esclude la residenza fiscale in Italia in presenza di centro degli interessi nel territorio nazionale.
  • Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024: commenta le novità del d.lgs. 209/2023, evidenziando la nuova definizione di domicilio basata sulle relazioni personali e familiari, l’introduzione del criterio della presenza fisica per più di 183 giorni, e la trasformazione della residenza anagrafica in presunzione relativa . La circolare chiarisce che la riforma non ha effetto retroattivo e che per i periodi antecedenti restano validi i precedenti criteri.
  • Risoluzioni in materia di quadro RW: ribadiscono l’obbligo di dichiarare attività e conti detenuti all’estero anche se non producono redditi; la mancata indicazione comporta sanzioni amministrative, ma non influisce sulla possibilità di fruire del credito d’imposta previsto dalle convenzioni.

La prassi amministrativa conferma l’importanza di documentare il trasferimento all’estero e di conservare copia delle dichiarazioni fiscali brasiliane. In caso di verifica, l’amministrazione può chiedere la traduzione asseverata dei documenti.

Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica dell’accertamento

Ricevere un avviso di accertamento mentre si vive in Brasile può generare panico e smarrimento. Di seguito una guida pratica, in ordine cronologico, su come gestire la situazione per tutelare i propri diritti e minimizzare le conseguenze.

1. Verificare la data e la modalità di notifica

Il primo passo consiste nel controllare la data di ricevimento dell’atto. Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica ; se la notifica avviene all’estero, occorre considerare eventuali giorni di sospensione per la consegna postale. Assicurarsi che la notificazione sia avvenuta correttamente: verificare che l’atto sia indirizzato al domicilio estero dichiarato, che l’ufficio consolare abbia rispettato le formalità e che il plico non contenga difformità. Eventuali vizi di notifica possono essere eccepiti nel ricorso.

2. Leggere attentamente il contenuto dell’atto

L’avviso di accertamento deve indicare i redditi contestati (es. pensioni, dividendi, plusvalenze), le ragioni per cui l’Agenzia ritiene il contribuente residente in Italia, gli articoli di legge applicati e la quantificazione di imposta, interessi e sanzioni. Confrontare quanto riportato con i dati effettivi: verificare l’esistenza di eventuali errori di calcolo, doppia imposizione già assolta in Brasile, errata applicazione della convenzione Italia‑Brasile. È utile predisporre una tabella comparativa dei redditi dichiarati in Brasile e di quelli contestati, individuando l’importo per il quale può essere chiesto il credito d’imposta.

3. Raccogliere prove e documentazione

Per contestare la pretesa occorre dimostrare due aspetti: la residenza effettiva in Brasile e l’avvenuto pagamento delle imposte locali. È consigliabile raccogliere:

  • Copia del certificato di iscrizione all’AIRE, contratti di locazione o acquisto dell’abitazione in Brasile, fatture di utenze domestiche.
  • Dichiarazioni dei redditi presentate alle autorità fiscali brasiliane (IRPF), ricevute di pagamento dell’imposta (DARF), certificato di residenza fiscale rilasciato dalla Receita Federal.
  • Contratti di lavoro o di pensione, estratti conto bancari che dimostrino la percezione dei redditi in Brasile e il versamento delle imposte.
  • Documenti che attestino la presenza limitata in Italia (biglietti aerei, registro di ingressi e uscite, certificati di soggiorno turistico, eventuali permessi di soggiorno brasiliani).
  • Se l’amministrazione contesta la non congruità dei redditi rispetto al tenore di vita, occorre presentare giustificativi sulle spese sostenute all’estero e sulle fonti di finanziamento (ad esempio prestiti bancari, risparmi accumulati in precedenti anni, redditi di familiari).

4. Valutare la possibilità di presentare un’istanza di autotutela

Se emergono errori evidenti nell’atto (ad esempio, applicazione dell’articolo 19 al posto dell’articolo 18 della Convenzione, mancata detrazione di imposte pagate in Brasile, errori di calcolo), è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ufficio emittente chiedendo l’annullamento o la rettifica. L’istanza può essere presentata anche via PEC e non sospende i termini per ricorrere; pertanto è opportuno depositarla in tempo utile e, parallelamente, predisporre il ricorso nel caso l’autotutela non venga accolta.

5. Valutare l’adesione e partecipare al contraddittorio

Se l’avviso è preceduto da un invito al contraddittorio, partecipare può consentire di raggiungere un accordo vantaggioso. Come visto, l’accertamento con adesione riduce le sanzioni a un terzo e consente un pagamento rateale. Per i contribuenti residenti all’estero è possibile delegare un professionista in Italia o partecipare tramite videoconferenza. Durante l’incontro è fondamentale presentare la documentazione che prova il pagamento delle imposte in Brasile e chiedere l’applicazione dell’articolo 23 della Convenzione per il riconoscimento del credito d’imposta.

6. Redigere e presentare il ricorso alle Corti di giustizia tributaria

Se non si trova un accordo o se l’ufficio rigetta l’istanza di autotutela, occorre presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere:

  • Indicazione dell’organo giurisdizionale competente (Corte di giustizia tributaria di primo grado del luogo in cui ha sede l’ufficio emittente).
  • Generalità del contribuente e dell’ufficio.
  • Oggetto del ricorso (avviso di accertamento) e motivi: contestazione della residenza, erronea applicazione della convenzione, difetto di motivazione, violazione dei termini di decadenza, errata quantificazione delle imposte e sanzioni.
  • Prova documentale e, se necessario, richiesta di prova testimoniale (ad esempio per dimostrare la permanenza in Brasile).
  • Istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto, evidenziando il pregiudizio grave e irreparabile (per esempio, il rischio di iscrizione a ruolo e pignoramenti su beni in Italia o su eventuali conti bancari italiani).

Il ricorso deve essere notificato all’ufficio tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno e depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria entro 30 giorni dalla notifica all’ufficio. Dopo il deposito l’ufficio può costituirsi e presentare le controdeduzioni. L’udienza viene fissata in data successiva; la difesa può essere svolta anche da remoto.

7. Valutare soluzioni alternative e definizioni agevolate

Oltre all’accertamento con adesione, esistono altri strumenti che permettono di risolvere la controversia o di gestire il debito in modo sostenibile:

  • Rottamazione o definizione agevolata delle cartelle: periodicamente il legislatore introduce misure di definizione agevolata dei ruoli (ad esempio, “rottamazione quater” 2023). Queste procedure consentono di pagare l’imposta senza interessi di mora e con sconti sulle sanzioni. È necessario però che l’atto sia già iscritto a ruolo e il termine di presentazione sia aperto.
  • Concordato preventivo biennale: introdotto dalla riforma fiscale per alcune categorie di contribuenti, consente di concordare preventivamente il reddito imponibile con l’Agenzia per due anni. È riservato principalmente ai titolari di partita IVA residenti in Italia e non si applica ai cittadini residenti all’estero, ma può essere valutato in caso di rientro.
  • Ravvedimento operoso: se si decide di regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima di ricevere l’accertamento, è possibile presentare dichiarazioni integrative e versare imposta, interessi e sanzioni ridotte. Tuttavia il ravvedimento non è più possibile se l’accertamento è già stato notificato.
  • Voluntary disclosure (collaborazione volontaria): attiva fino al 2017, consentiva di regolarizzare attività finanziarie detenute all’estero. Al momento non sono previste aperture generalizzate, ma in caso di introduzione di una nuova edizione conviene valutare l’adesione.

8. Pagamento, rateizzazione e garanzie

Se il ricorso viene respinto o si decide di accettare la pretesa, è necessario pagare l’imposta, gli interessi e le sanzioni. Il pagamento può avvenire:

  • In unica soluzione: entro il termine indicato nell’atto (generalmente 60 giorni dalla notifica), con applicazione degli sconti previsti in caso di adesione.
  • Rateizzato: è possibile chiedere la rateizzazione in base alle disposizioni dell’Agente della riscossione. La durata massima dipende dall’ammontare del debito e dalla situazione economica; possono essere richieste fideiussioni o altre garanzie.
  • Compensazione con crediti d’imposta: se il contribuente ha crediti fiscali (IVA, IRPEF) può compensarli con il debito accertato entro i limiti di legge.

In caso di mancato pagamento, l’atto diventa definitivo e l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili situati in Italia, notificare fermi amministrativi su autoveicoli, pignorare conti correnti e stipendi. Se il contribuente non possiede beni in Italia, l’Agenzia può ricorrere alla cooperazione internazionale con le autorità brasiliane; la riscossione coattiva in Brasile è più complessa ma possibile in presenza di accordi di reciprocità.

Difese e strategie legali

In questa sezione analizziamo le linee difensive più efficaci per contestare l’avviso di accertamento, basandoci su norme e giurisprudenza. Ogni caso ha peculiarità proprie; le indicazioni fornite sono di carattere generale e vanno adattate alla situazione concreta.

1. Contestazione della residenza fiscale

La difesa principale dei residenti in Brasile consiste nel dimostrare la perdita della residenza fiscale in Italia. Occorre provare che, per la maggior parte del periodo d’imposta, il contribuente non aveva né la residenza anagrafica né il domicilio in Italia né vi trascorreva oltre 183 giorni. In particolare:

  • Assenza di residenza anagrafica: la cancellazione dalle liste comunali e l’iscrizione all’AIRE non sono prove sufficienti ma costituiscono un primo elemento a favore del contribuente. È consigliabile allegare certificati anagrafici e comunicazioni ufficiali del Comune.
  • Domicilio all’estero: per gli anni antecedenti al 2024 (prima della riforma), il domicilio coincide con il centro degli interessi economici . Pertanto occorre dimostrare che l’attività lavorativa, la gestione di patrimoni e gli investimenti si svolgevano in Brasile. Per gli anni dal 2024 in poi, il domicilio è il luogo delle relazioni personali e familiari; in questo caso, la presenza della famiglia in Brasile assume maggiore rilevanza. Documentare l’iscrizione dei figli a scuola, la residenza dei coniugi e la partecipazione alla vita sociale locale può rafforzare la difesa.
  • Soggiorno in Italia: dimostrare che non si sono trascorsi in Italia più di 183 giorni all’anno. È utile ricostruire i movimenti con timbri di ingresso e uscita, biglietti aerei, registri d’albergo o dichiarazioni doganali.

Se l’Agenzia invoca la presunzione di residenza per trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 2 comma 2‑bis TUIR), ricordiamo che il Brasile non rientra attualmente nella black list italiana. Tuttavia la presunzione può essere applicata ai periodi in cui il Paese era considerato a fiscalità privilegiata. In tal caso, la difesa deve essere ancora più rigorosa nel dimostrare la perdita del centro degli interessi in Italia.

2. Invocare la Convenzione Italia‑Brasile e il credito d’imposta

Quando l’Agenzia contesta la mancata indicazione di redditi esteri (pensioni, dividendi, interessi) occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 18 e 23 della Convenzione, l’Italia deve riconoscere il credito per le imposte pagate in Brasile . Pertanto la base imponibile in Italia deve essere ridotta dell’imposta estera. Per far valere il credito è necessario fornire la prova del pagamento (DARF, ricevute di pagamento) e la traduzione asseverata. Anche se il reddito non è stato indicato nella dichiarazione, la Cassazione riconosce il diritto al credito . Quindi l’avviso deve essere ricalcolato, e le sanzioni eventualmente applicate devono tener conto della riduzione d’imposta.

3. Contestare l’applicazione di sanzioni

Il contribuente può chiedere la disapplicazione o la riduzione delle sanzioni nei casi in cui:

  • Incertezza normativa: come nella sentenza 14341/2024, se vi era dubbio oggettivo sulla norma da applicare (es. se la pensione rientrasse nell’articolo 18 o nell’articolo 19 della Convenzione), le sanzioni possono essere annullate .
  • Errori dell’amministrazione: se l’ufficio non ha considerato il credito d’imposta spettante, ha calcolato erroneamente la residenza o ha notificato fuori termine, si può chiedere l’annullamento delle sanzioni.
  • Buona fede: l’articolo 6 comma 5 del d.lgs. 472/1997 prevede che non siano applicate sanzioni quando il contribuente dimostra di aver commesso la violazione in buona fede, ad esempio perché si è affidato a un parere professionale o ha interpretato una norma ambigua. È comunque necessario fornire elementi documentali a supporto.

Se si aderisce all’accertamento con adesione, le sanzioni sono automaticamente ridotte a un terzo del minimo. Nel contenzioso, il giudice può disapplicare la sanzione o ridurla nell’ambito del proprio potere equitativo.

4. Eccepire difetti formali e procedurali

L’avviso può essere impugnato anche per vizi formali o procedurali. Tra i principali:

  • Difetto di motivazione: l’atto deve esporre in maniera chiara i fatti, le norme applicate e le ragioni della pretesa. Un avviso che si limiti a richiamare genericamente l’articolo 2 TUIR o la “presunzione di residenza” senza descrivere gli elementi che la giustificano è nullo per difetto di motivazione.
  • Violazione del contraddittorio: in alcuni casi la normativa prevede l’obbligo per l’ufficio di invitare il contribuente al contraddittorio prima dell’emissione dell’atto (ad esempio quando l’accertamento è basato su indagini bancarie). La mancata attivazione del contraddittorio può comportare la nullità dell’accertamento.
  • Notifica invalida: se l’atto è notificato ad un indirizzo errato o a persona diversa dal destinatario, oppure se la notifica all’estero non ha seguito le procedure previste dal diritto internazionale, il ricorso può eccepirne la nullità.
  • Decadenza: se l’avviso è stato notificato oltre i termini previsti dalla legge (ad esempio oltre il quinto anno dal periodo d’imposta), esso è invalido. È necessario verificare la data della dichiarazione e la data di notifica.

5. Difesa nel merito sui redditi contestati

Nel merito, il contribuente può contestare la quantificazione dei redditi imponibili. Ad esempio:

  • Pensione INPS: come visto, soltanto la parte eccedente 5.000 dollari è imponibile in Italia ; occorre verificare il cambio dollaro/euro utilizzato dall’ufficio e il calcolo della quota italiana.
  • Lavoro dipendente e autonomo: se l’attività si svolge interamente in Brasile, i redditi non sono imponibili in Italia ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione. Il dipendente può essere tenuto a dichiarare in Italia solo i redditi per attività svolte in territorio italiano.
  • Dividendi e interessi: la Convenzione prevede che i dividendi corrisposti da società italiane a soggetti residenti in Brasile siano imponibili in Italia con una ritenuta alla fonte ridotta, ma il reddito concorre comunque al reddito complessivo estero; l’imposta pagata in Italia può essere detratta dalle imposte brasiliane.
  • Plusvalenze: la cessione di partecipazioni in società italiane è imponibile in Italia se le partecipazioni rappresentano più del 20% dei diritti di voto o del capitale; occorre verificare la percentuale e la residenza effettiva della società.

La difesa deve quindi confrontare la normativa convenzionale con la realtà dei redditi contestati.

6. Strategie negoziali e accordi stragiudiziali

Oltre al processo, è possibile intraprendere strategie negoziali per ridurre il contenzioso e ottenere un risultato più rapido:

  • Conciliazione giudiziale: anche dopo la proposizione del ricorso è possibile concludere un accordo con l’ufficio, che può essere omologato dalla Corte di giustizia tributaria. Le sanzioni sono ridotte a un terzo.
  • Transazione fiscale nell’ambito della crisi da sovraindebitamento: se il contribuente è sovraindebitato, può presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione ex L. 3/2012; la transazione fiscale permette di proporre un pagamento ridotto anche dei debiti tributari. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere nella redazione del piano e nella negoziazione con l’Agenzia.
  • Istanza per la non applicazione degli interessi di mora: in alcuni casi è possibile chiedere la sospensione degli interessi, ad esempio se il ritardo è imputabile all’amministrazione.

Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione

Quando il debito tributario è elevato o quando il contribuente è indebitato anche verso altri creditori (banche, finanziarie, fornitori), occorre considerare strumenti alternativi che permettano di gestire in maniera complessiva la situazione. Di seguito alcuni strumenti disponibili a novembre 2025.

1. Definizione agevolata delle cartelle (rottamazione)

Negli ultimi anni il legislatore italiano ha introdotto varie misure di definizione agevolata dei ruoli, comunemente chiamate “rottamazioni”. L’ultima rottamazione prevista dalla legge di bilancio 2023 (cosiddetta “rottamazione quater”) consentiva di definire i ruoli affidati all’Agente della riscossione entro giugno 2022 pagando solo l’imposta e le somme maturate per interessi legali; le sanzioni e gli interessi di mora venivano azzerati. La scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 30 giugno 2023. Ad oggi (novembre 2025) non è in vigore una nuova rottamazione, ma il Governo potrebbe reintrodurla con una futura legge di bilancio. È quindi consigliabile monitorare gli sviluppi legislativi.

2. Stralcio dei debiti inferiori a 1.000 euro

La legge di bilancio 2023 prevedeva lo stralcio automatico dei debiti iscritti a ruolo fino a 1.000 euro riferiti al periodo 2000‑2015. Ciò non riguarda la maggior parte degli accertamenti per redditi esteri, che spesso superano tali importi; tuttavia, se il contribuente ha anche cartelle di piccolo importo, esse possono essere annullate automaticamente.

3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione del debito (L. 3/2012)

La Legge 3/2012 e successive modifiche (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consente ai consumatori e ai professionisti sovraindebitati di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione del debito. Questi strumenti permettono di proporre ai creditori (inclusa l’Agenzia delle Entrate) il pagamento parziale dei debiti in un arco temporale concordato, con possibilità di stralcio di una parte degli importi. Il piano deve essere omologato dal tribunale e richiede l’assistenza di un gestore della crisi designato da un OCC. L’Avv. Monardo, essendo gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può accompagnare il contribuente in tutto il percorso.

Il piano del consumatore presenta alcuni vantaggi:

  • Non richiede l’approvazione dei creditori (diversamente dall’accordo di ristrutturazione che richiede la maggioranza).
  • Consente di proporre la falcidia dei debiti tributari (riduzione dell’importo), previa autorizzazione del giudice e parere dell’Agenzia.
  • Garantisce l’esdebitazione al termine del piano, cioè la liberazione dai debiti residui non pagati.

Per chi risiede all’estero, la procedura può essere avviata presso il tribunale italiano competente in base all’ultimo domicilio o, se ancora iscritti all’AIRE, nel tribunale del comune dell’ultima residenza in Italia. È necessario nominare un rappresentante e partecipare alle udienze.

4. Esdebitazione del debitore incapiente

Dal 2021 il Codice della crisi prevede l’esdebitazione del debitore incapiente, ovvero la possibilità per chi non ha alcuna capacità contributiva di ottenere l’esdebitazione immediata dei debiti, pagando solo un importo minimo simbolico. Questo strumento è riservato ai consumatori che non possono accedere alle procedure di sovraindebitamento tradizionali e che non possiedono beni mobili o immobili da liquidare. Per un cittadino residente in Brasile potrebbe essere applicabile se non dispone di beni o redditi in Italia e se il debito tributario risulta insostenibile. Anche in questo caso l’assistenza del gestore della crisi è fondamentale.

5. Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazioni fiscali

Le società o imprenditori individuali che hanno trasferito la sede all’estero ma conservano interessi in Italia possono ricorrere agli accordi di ristrutturazione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate, previsti dagli articoli 182‑bis e 182‑ter della Legge Fallimentare (e ora dal Codice della crisi). Tali accordi permettono di concordare un pagamento dilazionato o ridotto dei debiti fiscali nel contesto di una procedura concorsuale. È uno strumento più complesso ma efficace per evitare il fallimento o la liquidazione.

Errori comuni e consigli pratici

Quando si affronta un accertamento fiscale dall’estero, alcuni errori ricorrenti possono compromettere la difesa. Di seguito elenchiamo i più frequenti e offriamo consigli per evitarli.

1. Confondere iscrizione all’AIRE con la perdita automatica della residenza fiscale

Molti contribuenti pensano che iscriversi all’AIRE basti per essere considerati residenti all’estero. Come abbiamo visto, l’iscrizione è solo un elemento della prova: è necessario dimostrare l’effettivo trasferimento del centro degli interessi. L’errore consiste nel non raccogliere documentazione sufficiente (contratti di lavoro, bollette brasiliane, certificati fiscali) e nel mantenere legami significativi in Italia (casa di proprietà, famiglia, gestione di società). È importante pianificare il trasferimento e conservare tutti i documenti utili.

2. Non dichiarare i redditi percepiti in Italia

Alcuni pensionati o investitori credono che, risiedendo in Brasile, non debbano più dichiarare le pensioni o i redditi di capitale di fonte italiana. La Convenzione prevede che la pensione INPS sia tassata sia in Italia (per la parte eccedente 5.000 dollari) sia in Brasile ; è quindi necessario dichiararla in Italia, richiedendo il credito d’imposta per le imposte pagate in Brasile . Omessa dichiarazione comporta sanzioni, sebbene la Cassazione consenta comunque il credito .

3. Ignorare le richieste di informazioni dell’Agenzia delle Entrate

Quando l’ufficio invia questionari o richieste di chiarimenti, molti residenti all’estero non rispondono, ritenendo di non essere tenuti. In realtà la mancata risposta consente all’Agenzia di emettere accertamenti presuntivi, attribuendo al contribuente redditi elevati o qualificandolo come residente in Italia. È sempre consigliabile rispondere con il supporto di un professionista, fornendo documenti e spiegazioni.

4. Sottovalutare i poteri di indagine e lo scambio di informazioni

L’Agenzia può accedere ai conti correnti italiani, ai registri immobiliari, agli atti notarili e ai contratti; inoltre, grazie al Common Reporting Standard (CRS) e ad accordi bilaterali con il Brasile, riceve informazioni su conti bancari esteri e investimenti. Non dichiarare un conto o un immobile sperando che resti ignoto è rischioso. Bisogna sempre considerare che l’Amministrazione conosce molteplici fonti di reddito e spese e, se emergono incongruenze, potrà agire.

5. Non considerare soluzioni alternative e attendere troppo

Molti contribuenti si attivano solo quando le somme vengono iscrizioni a ruolo. Attendere può ridurre le opzioni difensive: l’accertamento con adesione non è più esperibile dopo che i termini per il ricorso sono scaduti; le definizioni agevolate hanno scadenze ristrette; l’unica soluzione può diventare il contenzioso. Agire tempestivamente consente di sfruttare strumenti deflattivi, ridurre le sanzioni e ottenere piani di rientro sostenibili.

6. Affidarsi a consulenti non specializzati

La normativa fiscale internazionale richiede conoscenze approfondite di diritto tributario, diritto internazionale e prassi amministrativa. Affidarsi a consulenti improvvisati può portare a errori di valutazione, come non considerare la prevalenza delle convenzioni, non presentare le istanze entro i termini o non documentare adeguatamente la residenza. È importante scegliere professionisti qualificati e con esperienza specifica nella difesa di italiani residenti all’estero, come l’Avv. Monardo e il suo team.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione presentiamo alcune tabelle sintetiche con i principali riferimenti normativi, i termini e gli strumenti difensivi. Le tabelle non contengono frasi lunghe ma parole chiave e valori.

Tabella 1 – Criteri di residenza fiscale in Italia

PeriodoCriteri di residenzaRiferimentoNote
Fino al 2023Residenza anagrafica, domicilio (centro interessi economici), presenza > 183 giorni, iscrizione anagrafeart. 2 TUIR (versione ante 2024)Iscrizione all’AIRE è presunzione relativa di non residenza
Dal 2024Residenza anagrafica, domicilio (relazioni personali/familiari), presenza fisica > 183 giorni, iscrizione anagrafe presunzione relativad.lgs. 209/2023Introduce criterio della presenza fisica e riduce peso degli interessi economici

Tabella 2 – Tassazione pensioni e credito d’imposta Italia–Brasile

RedditoConvenzione Italia–BrasileRegola principaleSentenza di riferimento
Pensioni INPSArt. 18 ConvenzioneTasse in Brasile per quota fino a 5.000 USD; eccedenza tassata in Italia con credito per imposte estereCass. 14341/2024
Pensioni pubbliche (funzioni statali)Art. 19 ConvenzioneTassate solo dallo Stato che le eroga, salvo cittadinanza dell’altro StatoNon applicabile a pensioni INPS
Credito per imposte estereArt. 23 ConvenzioneL’Italia deduce le imposte pagate in Brasile entro il limite dell’imposta dovuta in ItaliaCass. 24160/2024, ord. 16699/2025【928543…447】

Tabella 3 – Procedura e termini dell’accertamento

FaseTermineRiferimento
Notifica avviso di accertamento31 dicembre del quinto anno successivo (ottavo in caso di omessa dichiarazione)DPR 600/1973, art. 43
Presentazione ricorso60 giorni dalla notificad.lgs. 546/1992, art. 21
Richiesta accertamento con adesioneEntro 15 giorni dall’invito al contraddittorio o entro il termine per ricorrered.lgs. 218/1997, art. 6
Sospensione termini per adesione90 giorni dalla presentazione dell’istanzad.lgs. 218/1997
Pagamento in caso di adesioneEntro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione (rateizzabile)d.lgs. 218/1997

Tabella 4 – Principali sanzioni in caso di violazioni

ViolazioneSanzioneRiferimento
Omessa dichiarazione di redditi esteri120% – 240% dell’imposta evasa (ora 90% – 180% a seguito della riforma)d.lgs. 471/1997, art. 5
Omessa indicazione di attività finanziarie estere (quadro RW)3% – 15% del valore (fino al 30% per Paesi a fiscalità privilegiata)d.lgs. 471/1997, art. 5‑quinquies
Inutile attivazione dell’accertamento con adesionePossibilità di riduzione delle sanzioni a un terzod.lgs. 218/1997
Sospensione sanzioni per incertezza normativaAnnullamento o riduzione se vi è incertezza oggettivaCass. 14341/2024

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una sezione con 18 domande pratiche e risposte sintetiche per chiarire i dubbi più comuni.

1. Sono un pensionato italiano residente in Brasile. Devo dichiarare la pensione in Italia?

Sì, se la pensione è erogata dall’INPS o da altro ente previdenziale italiano, è imponibile in Italia per la parte che supera 5.000 dollari statunitensi l’anno . Puoi però detrarre dall’imposta italiana le imposte pagate in Brasile sulla stessa pensione . La quota fino a 5.000 dollari è tassata esclusivamente in Brasile. Devi inserire la pensione nella tua dichiarazione dei redditi italiana e compilare il quadro CE per il credito d’imposta. Se non presenti la dichiarazione, rischi sanzioni ma puoi comunque chiedere il riconoscimento del credito .

2. Come posso dimostrare la mia residenza in Brasile?

Devi documentare la cancellazione dalla residenza anagrafica italiana (iscrizione all’AIRE), la presenza continuativa in Brasile per la maggior parte dell’anno e il trasferimento del centro degli interessi. Presenta contratti di locazione o proprietà in Brasile, bollette di utenze domestiche, iscrizione al sistema sanitario, contratti di lavoro, dichiarazioni fiscali brasiliane e prove dell’iscrizione di familiari all’anagrafe locale. Se possibile, allega anche certificati di iscrizione ad associazioni, tessere sanitarie e biglietti di viaggio. Ricorda che per gli anni antecedenti al 2024 il domicilio coincide con il centro degli interessi economici .

3. Sono iscritto all’AIRE ma ho trascorso oltre 183 giorni in Italia. Posso essere considerato residente fiscale?

Sì. La riforma del 2023 prevede che la presenza fisica per più di 183 giorni sia un criterio autonomo di residenza . Anche prima, la legge considerava residente chi rimaneva in Italia per la maggior parte dell’anno. Pertanto, l’iscrizione all’AIRE non ti tutela se trascorri più di sei mesi in Italia. La residenza fiscale dipende dai fatti concreti.

4. Vivo in Brasile da molti anni ma conservo un appartamento in Italia. È un problema?

Possedere una casa in Italia non ti rende automaticamente residente, ma può essere un elemento che l’Agenzia usa per dimostrare il centro degli interessi se l’immobile è abitato regolarmente o genera reddito. Per evitare contestazioni, assicurati di dimostrare che la tua dimora abituale e la tua attività lavorativa sono in Brasile. Se l’immobile è locato, dichiara il canone in Italia e versa l’imposta, anche se sei residente in Brasile.

5. L’Agenzia delle Entrate mi ha inviato un questionario. Devo rispondere?

Sì. È consigliabile rispondere entro il termine indicato (generalmente 30 giorni), fornendo le informazioni richieste e allegando documenti che dimostrano la tua residenza estera e il pagamento delle imposte in Brasile. Ignorare il questionario può portare ad accertamenti induttivi. Puoi farti assistere da un professionista per redigere la risposta in modo da non auto‑incriminarti.

6. Posso chiedere l’accertamento con adesione se vivo in Brasile?

Sì. La procedura è aperta a tutti i contribuenti, anche non residenti. Puoi presentare l’istanza entro i termini e partecipare al contraddittorio tramite un procuratore o collegamento telematico. L’adesione consente di ridurre le sanzioni e ottenere la rateizzazione . Se raggiungi un accordo, paga l’importo definito e considera l’impatto delle imposte brasiliane.

7. Che succede se non pago l’avviso di accertamento?

Se non presenti ricorso o non raggiungi un accordo, l’atto diventa definitivo e l’Agente della riscossione può iscrivere a ruolo le somme. In caso di mancato pagamento, sono possibili ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti su conti italiani e azioni di recupero attraverso la cooperazione internazionale. È quindi consigliabile reagire entro i termini.

8. La convenzione Italia‑Brasile prevale sulle leggi italiane?

Sì. Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni hanno rango superiore rispetto alle leggi interne. La Cassazione ha affermato che il credito per imposte estere deve essere riconosciuto anche in deroga all’articolo 165 comma 8 TUIR e che il primato delle convenzioni deriva dall’articolo 117 della Costituzione . Tuttavia, la violazione degli obblighi dichiarativi resta punibile con sanzioni.

9. Qual è il termine di prescrizione per l’accertamento?

L’Amministrazione può notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (settimo o ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). Per redditi esteri la scadenza può essere prorogata se occorre acquisire informazioni tramite cooperazione internazionale. Controlla la data di notifica per verificare il rispetto dei termini.

10. Posso dedurre le imposte pagate in Brasile anche se non ho indicato il reddito nella dichiarazione?

Sì. La Cassazione 24160/2024 ha stabilito che il credito per imposte estere deve essere riconosciuto anche se il reddito non è stato dichiarato, in quanto la convenzione internazionale prevale sulla norma interna . Tuttavia potresti subire sanzioni per l’omessa dichiarazione, salvo casi di incertezza normativa.

11. Come calcolo la quota di pensione imponibile in Italia?

L’articolo 18 della Convenzione stabilisce che la pensione è imponibile in Italia solo per la parte che supera 5.000 USD annui . Devi convertire l’importo in euro utilizzando il tasso di cambio medio annuale del dollaro pubblicato dalla Banca d’Italia e sottrarre la soglia di 5.000 USD. La parte eccedente è soggetta all’IRPEF italiana con aliquote progressive. In dichiarazione devi richiedere il credito d’imposta per l’IR brasiliana pagata su quella parte .

12. Ho un conto corrente in Brasile. Devo dichiararlo in Italia?

Sì. Se sei residente fiscale in Italia, devi indicare nel quadro RW della dichiarazione i conti correnti esteri di cui sei titolare, anche se non producono redditi. Se sei residente in Brasile ma l’Agenzia ti considera erroneamente residente in Italia, è utile dimostrare la tua residenza estera. La mancata indicazione comporta sanzioni che possono arrivare al 15% del saldo【d.lgs. 471/1997】.

13. Posso detrarre anche l’IRPF pagata in Brasile su redditi diversi dalla pensione?

Sì. L’articolo 23 della Convenzione consente di dedurre le imposte pagate in Brasile su qualsiasi reddito di fonte brasiliana imponibile in Italia . Ad esempio, se lavori in smart working per un’azienda italiana ma svolgi l’attività in Brasile, potrai detrarre l’IRPF pagata sul reddito brasiliano se l’Italia ritiene il reddito imponibile. Ricorda di conservare le ricevute dei pagamenti.

14. Quali sono le conseguenze penali dell’omessa dichiarazione?

L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o la dichiarazione infedele può integrare reato tributario se l’imposta evasa supera determinate soglie (50.000 euro per l’omessa dichiarazione, 150.000 euro per la dichiarazione infedele). Tuttavia, l’elemento soggettivo è fondamentale. Se dimostri di aver agito in buona fede o in presenza di incertezza normativa, potresti evitare le sanzioni penali. Le convenzioni internazionali e la giurisprudenza sulla residenza giocano un ruolo anche nel processo penale.

15. Posso richiedere la sospensione dell’esecuzione se non posso pagare subito?

Sì. Nel ricorso puoi chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto dimostrando che il pagamento immediato ti arrecherebbe un danno grave e irreparabile. Devi allegare prova della tua situazione patrimoniale e reddituale (ad esempio, documentazione che attesti che i tuoi beni e redditi sono in Brasile). Il giudice decide sulla sospensione valutando il fumus boni iuris (probabilità di successo nel merito) e il periculum (pregiudizio). Spesso la sospensione viene concessa in presenza di profili di incertezza sulla residenza o sull’applicazione della convenzione.

16. Sono titolare di una società in Brasile che fattura anche in Italia. Devo preoccuparmi?

Le società residenti in Brasile ma con stabile organizzazione in Italia sono soggette a tassazione italiana per i redditi prodotti attraverso tale stabile organizzazione. Se fornisci servizi in Italia, l’Agenzia potrebbe qualificare la tua attività come stabile organizzazione. Occorre analizzare la durata e la natura delle prestazioni, l’utilizzo di sedi fisse o personale in Italia. La convenzione Italia‑Brasile stabilisce criteri per individuare la stabile organizzazione. È consigliabile rivolgersi a un esperto per valutare la struttura societaria e pianificare la fiscalità.

17. Posso usufruire del piano del consumatore se risiedo in Brasile?

Sì, se sei sovraindebitato e possiedi debiti in Italia, puoi presentare un piano del consumatore presso il tribunale competente (di solito quello dell’ultima residenza in Italia). Dovrai nominare un gestore della crisi e predisporre un piano di rientro che preveda il pagamento parziale dei debiti. La procedura può essere gestita anche a distanza, con l’assistenza di un professionista in Italia. Al termine del piano otterrai l’esdebitazione e sarai liberato dai debiti residui.

18. Qual è il ruolo di un avvocato cassazionista in queste controversie?

Un avvocato cassazionista ha il diritto di patrocinare le cause davanti alla Corte di Cassazione. Nelle controversie tributarie complesse, soprattutto se riguardano questioni interpretative di norme internazionali, il ruolo del cassazionista è essenziale per tutelare i diritti del contribuente nella fase finale del giudizio. Inoltre, un avvocato esperto in diritto bancario e tributario può affiancare il contribuente fin dall’inizio, predisporre la difesa, partecipare al contraddittorio, negoziare soluzioni stragiudiziali e, se necessario, proporre ricorso in Cassazione avverso le decisioni dei giudici tributari. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre queste competenze e coordina un team multidisciplinare capace di affrontare tutte le fasi della procedura.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere concreti i concetti illustrati, presentiamo tre esempi numerici che mostrano l’impatto della Convenzione Italia‑Brasile, le opzioni difensive e il calcolo delle imposte e sanzioni.

Esempio 1 – Pensionato con pensione INPS di 15.000 USD

Luigi, cittadino italiano residente in Rio de Janeiro e iscritto all’AIRE dal 2018, percepisce una pensione INPS di 15.000 USD all’anno. Luigi dichiara regolarmente l’importo in Brasile e paga l’IRPF. Nel 2023 riceve un avviso di accertamento italiano per omessa dichiarazione della pensione.

Calcolo dell’imposta:

  • Quota esente in Italia: 5.000 USD (circa 4.500 € al cambio medio). Questa parte è tassata solo in Brasile .
  • Quota imponibile in Italia: 10.000 USD (circa 9.000 €). Aliquota media IRPEF ipotizzata: 23%. Imposta italiana dovuta: 9.000 € × 23% ≈ 2.070 €.
  • Imposta pagata in Brasile sull’intera pensione: 15.000 USD × 15% = 2.250 USD (circa 2.025 €). Credito d’imposta spettante: 9.000 € × (2.025 €/13.500 €) ≈ 1.350 €. Pertanto l’imposta netta dovuta in Italia è 720 €.

Difesa:

Luigi può presentare ricorso chiedendo il riconoscimento del credito d’imposta integrale e l’applicazione della soglia di esenzione. Se l’Agenzia non ha considerato la convenzione, Luigi può chiedere l’annullamento delle sanzioni per incertezza normativa . In sede di adesione potrebbe ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo.

Esempio 2 – Lavoratore in smart working con soggiorni frequenti in Italia

Maria lavora per una società italiana ma vive in San Paolo dal 2022 e si è iscritta all’AIRE nel 2023. Trascorre circa 200 giorni in Brasile e 165 in Italia per motivi familiari. Nel 2024 l’Agenzia la considera residente in Italia, sostenendo che il centro delle relazioni familiari è a Roma e che la presenza in Italia supera i 183 giorni sommando i soggiorni nel 2022.

Analisi:

  • Per il 2022 la residenza è determinata ai sensi dell’articolo 2 TUIR (versione ante 2024). Maria trascorre più di 183 giorni in Italia e mantiene domicilio familiare a Roma; pertanto è considerata residente. Dovrà dichiarare in Italia i redditi da lavoro e chiedere il credito per le imposte pagate in Brasile.
  • Per il 2023 e 2024 si applicano i criteri del d.lgs. 209/2023. Maria trascorre in Italia meno di 183 giorni; tuttavia il domicilio coincide con il luogo delle relazioni personali e familiari . Occorre dimostrare che la famiglia si è trasferita in Brasile e che l’attività lavorativa è svolta all’estero.

Difesa:

Maria può provare la residenza in Brasile dal 2023 tramite iscrizione all’AIRE, contratti di affitto e certificati scolastici dei figli. Può contestare la presunzione di residenza per il 2024 ed evidenziare che, secondo la nuova normativa, è la presenza fisica a prevalere. Se l’Agenzia ha applicato retroattivamente la riforma, la difesa può eccepire la violazione del principio di irretroattività.

Esempio 3 – Omissione di dividendi e conto estero

Paolo, imprenditore italiano residente a Salvador, detiene quote di una società italiana che gli distribuisce dividendi per 50.000 €. Paolo ha anche un conto corrente in Brasile con saldo medio di 200.000 €. Paolo non ha indicato né i dividendi né il conto nella dichiarazione italiana del 2021. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento con imposta, sanzioni e contestazione dell’omessa compilazione del quadro RW.

Calcolo delle sanzioni:

  • Reddito non dichiarato: 50.000 €. Sanzione per omessa dichiarazione (nel 2021 la sanzione era 90% – 180%): ipotizziamo 90%, quindi 45.000 €.
  • Attività finanziaria estera non dichiarata: saldo 200.000 €. Sanzione quadro RW: 3% del saldo = 6.000 €.

Difesa:

Paolo può invocare l’articolo 23 della Convenzione per detrarre l’imposta pagata in Brasile sui dividendi. Se non ha pagato imposte brasiliane (perché i dividendi provengono dall’Italia), la tassazione può avvenire in Italia con la ritenuta alla fonte già operata. Per quanto riguarda la mancata indicazione del conto, la sanzione è dovuta. Tuttavia può chiedere la riduzione sanzionatoria tramite ravvedimento operoso (se ancora possibile) o in sede di adesione. Paolo dovrà predisporre la dichiarazione integrativa e dimostrare di non essere residente in Italia per evitare la contestazione degli interessi vitali.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un cittadino italiano residente in Brasile è una vicenda complessa che coinvolge norme interne, convenzioni internazionali, giurisprudenza e prassi amministrativa. La riforma introdotta dal d.lgs. 209/2023 ha modificato i criteri di residenza, privilegiando le relazioni personali e la presenza fisica , ma per i periodi antecedenti continua a valere il principio del centro degli interessi economici . Le convenzioni contro le doppie imposizioni, come quella Italia–Brasile, prevalgono sulle leggi interne e garantiscono al contribuente il diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ; le pronunce della Cassazione del 2024 e 2025 hanno rafforzato questo principio . Il contribuente deve essere consapevole dei propri diritti ma anche degli obblighi: iscrizione all’AIRE, dichiarazione dei redditi italiani (pensioni, dividendi), compilazione del quadro RW per gli assets esteri, risposta alle richieste dell’Agenzia.

Per affrontare un accertamento è indispensabile agire tempestivamente: verificare la notifica, analizzare l’atto, raccogliere prove della residenza in Brasile, valutare l’accertamento con adesione, predisporre il ricorso e chiedere la sospensione dell’esecuzione. Gli errori più comuni – ignorare i questionari, non dichiarare i redditi, affidarsi a consulenti improvvisati – possono essere evitati con la dovuta attenzione. In alcuni casi, strumenti come il piano del consumatore, l’esdebitazione o le definizioni agevolate permettono di gestire il debito in modo sostenibile.

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