Accertamento Fiscale a Italiano Residente in Bosnia: Cosa Fare e Come Difendersi

Introduzione

Il tema dell’accertamento fiscale per un cittadino italiano residente in Bosnia non è un problema ipotetico ma una questione sempre più frequente. Molti nostri connazionali lasciano l’Italia per motivi professionali o familiari e trasferiscono la residenza in Paesi limitrofi o dell’ex Jugoslavia. Un eventuale avviso di accertamento inviato dall’Agenzia delle Entrate o dall’ente locale, specie se notificato a chilometri di distanza, può causare ansia e confusione. Ignorare l’atto o sottovalutarne gli effetti può portare a cartelle esattoriali, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, pignoramenti o procedure esecutive sul patrimonio in Italia.

Le conseguenze economiche e patrimoniali sono gravose: oltre alla somma principale si aggiungono interessi, sanzioni e compensi di riscossione. In alcuni casi il fisco utilizza presunzioni legali (per esempio sugli investimenti in Stati a regime fiscale privilegiato) che ribaltano l’onere della prova. Esistono tuttavia strategie difensive efficaci: contestare la presunzione di residenza, eccepire vizi di notifica, dimostrare la regolarità dei redditi, ricorrere a strumenti deflativi come la definizione agevolata (“rottamazione”), il saldo e stralcio, piani di rateizzazione, il piano del consumatore o la procedura di esdebitazione prevista dalla legge sulla crisi da sovraindebitamento.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’autorevolezza e la competenza sono determinanti. Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con lunga esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina un team multidisciplinare di professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti finanziari) attivo su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’Avv. Monardo assiste quotidianamente contribuenti italiani all’estero, predisponendo ricorsi contro avvisi di accertamento, sospensioni di cartelle, trattative per il saldo e stralcio, piani di rientro sostenibili e azioni sia giudiziali che stragiudiziali.

Nel corso di questo articolo troverete un’analisi completa delle norme applicabili, delle sentenze più recenti, delle procedure da seguire e degli strumenti difensivi disponibili. L’obiettivo è mettere il debitore nelle migliori condizioni per tutelare i propri diritti, evitare errori costosi e cogliere eventuali opportunità di definizione agevolata. Per un’assistenza mirata e immediata è consigliabile affidarsi a professionisti esperti.

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1. Contesto normativo

1.1 Residenza fiscale e domicilio

Il primo nodo da sciogliere è determinare se, e in che misura, la persona che vive in Bosnia sia ancora fiscalmente residente in Italia. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), all’art. 2, definisce i presupposti della residenza fiscale. Sono considerati residenti, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni), i soggetti che:

  1. hanno la residenza anagrafica in Italia;
  2. hanno il domicilio in Italia ai sensi dell’art. 43, comma 1 del Codice Civile, cioè il centro dei propri interessi personali e familiari;
  3. si trovano fisicamente presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta .

Il medesimo articolo introduce una presunzione relativa: gli italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente e iscritti all’AIRE sono considerati non residenti se dimostrano di avere stabilito la dimora in un altro Stato per almeno 183 giorni. Viceversa, chi non è iscritto all’AIRE può essere considerato residente in Italia anche se vive all’estero . La riforma attuata dal D.Lgs. 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha attribuito un rilievo autonomo alla presenza fisica, distinguendola dalla residenza e dal domicilio .

Dal punto di vista pratico, un italiano che vive in Bosnia deve quindi:

  • iscriversi tempestivamente all’AIRE presso il consolato italiano competente, come impone la legge 470/1988; l’obbligo si attiva per chi trasferisce la propria dimora all’estero per almeno 12 mesi e deve essere adempiuto entro 90 giorni ;
  • mantenere la documentazione che provi l’effettivo trasferimento del centro degli interessi in Bosnia (contratto di locazione o titolo di proprietà, bollette, iscrizione dei figli a scuola, tessera sanitaria bosniaca, ecc.);
  • aggiornare anche la residenza fiscale presso l’Agenzia delle Entrate; per i soggetti residenti all’estero senza stabile organizzazione, il domicilio fiscale corrisponde al comune in cui si producono i redditi o, se vi sono più comuni, al luogo di maggiore produzione .

1.2 Obblighi dichiarativi e quadro RW

Quando la residenza fiscale rimane in Italia, il contribuente deve dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti (principio di “worldwide taxation”). Gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. La mancata indicazione comporta sanzioni e, in determinate ipotesi, la presunzione di evasione. Gli iscritti all’AIRE che provano di essere residenti all’estero devono invece dichiarare solo i redditi prodotti in Italia ma devono versare l’IMU sugli immobili posseduti nel territorio nazionale .

1.3 Statuto del Contribuente e diritto di notifica

La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisce che l’amministrazione finanziaria deve adottare comportamenti improntati a lealtà e trasparenza. In particolare, l’art. 6 impone all’ente impositore di assicurare la conoscibilità degli atti da parte del contribuente e di comunicare tempestivamente fatti e circostanze che possano determinare la revoca di agevolazioni o l’irrogazione di sanzioni . Nel caso di soggetti residenti all’estero, la notifica deve essere effettuata al domicilio fiscale o secondo le modalità previste dalle convenzioni internazionali.

Il domicilio fiscale delle persone fisiche è regolato dagli artt. 58 e 59 del D.P.R. 600/1973: per chi risiede all’estero, coincide con il comune in cui si produce il reddito principale o, in mancanza, con quello di maggiore produzione; l’ufficio può assegnare d’ufficio il domicilio se non vi è comunicazione da parte del contribuente . La variazione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione .

1.4 Presunzione sugli investimenti in Stati “black list”

Per contrastare l’occultamento di capitali, l’art. 12 del D.L. 78/2009 (convertito con modifiche dalla legge 102/2009) introduce una presunzione legale relativa: gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. “black list”) si presumono costituiti con redditi non dichiarati in Italia, salvo prova contraria . La norma prevede inoltre il raddoppio delle sanzioni per l’omessa indicazione nel quadro RW .

Il comma 2-bis dello stesso articolo dispone che i termini per l’accertamento, di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e all’art. 57 del D.P.R. 633/1972 (IVA), siano raddoppiati quando l’accertamento si fonda sulla presunzione del comma 2 . Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento fino a otto anni (o anche 16 anni in caso di dichiarazione omessa) dalla violazione. Tale disciplina ha natura procedimentale e si applica retroattivamente, mentre la presunzione sostanziale non può essere estesa a fatti anteriori al 1° luglio 2009 .

1.5 Convenzioni contro le doppie imposizioni

L’Italia ha stipulato numerose convenzioni per evitare la doppia imposizione. Per gli ex territori jugoslavi (Serbia, Montenegro e Bosnia), è ancora in vigore la convenzione del 24 febbraio 1982, ratificata con legge 974/1984 . Essa si basa sul modello OCSE e individua criteri di collegamento (residenza, sede della direzione effettiva) per attribuire la potestà impositiva e prevenire la doppia tassazione. In caso di conflitto di residenza, si applicano criteri successivi: centro degli interessi vitali, dimora abituale, cittadinanza e, se necessario, un accordo amichevole . La convenzione prevale sulle disposizioni interne ai sensi dell’art. 169 TUIR.

1.6 Assistenza reciproca per il recupero dei crediti

La Direttiva 2010/24/UE e il relativo D.Lgs. 149/2012 consentono agli Stati membri dell’Unione di collaborare per il recupero di crediti fiscali. Sebbene Bosnia non sia membro UE, tali norme sono rilevanti per i rapporti con gli Stati membri limitrofi (es. Croazia) e delineano l’architettura dell’assistenza internazionale. L’art. 14 del decreto stabilisce che il titolo esecutivo dello Stato richiedente è riconosciuto nello Stato richiesto e i crediti sono riscossi secondo le procedure nazionali. Il Centro Operativo di Pescara (COP) dell’Agenzia delle Entrate è competente per le richieste in entrata e in uscita; le domande devono contenere informazioni essenziali (dati del debitore, importo del credito, natura dell’imposta). Le esecuzioni si svolgono come se il credito fosse nazionale . Ciò significa che se un contribuente italiano risiede in un altro Paese UE, l’Italia può ottenere la cooperazione per recuperare le imposte e viceversa.

1.7 Riforma dell’autotutela

L’autotutela è lo strumento con cui l’amministrazione può annullare o rettificare i propri atti illegittimi. Fino al 2023 si trattava di una facoltà discrezionale; il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 10-quater nella Legge 212/2000, stabilendo l’obbligo per l’ente di annullare gli atti manifestamente infondati o illegittimi e di rispondere entro 60 giorni a ogni istanza di autotutela . Il D.Lgs. 220/2023 ha inoltre coordinato l’autotutela con il contenzioso: se durante il processo il fisco annulla l’atto impugnato, deve darne comunicazione al giudice.

2. Procedura dell’accertamento e dei successivi atti

Ogni accertamento segue un iter rigoroso. Comprendere le fasi e i termini è fondamentale per non perdere opportunità difensive. Di seguito un quadro pratico.

2.1 Ricezione dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente un maggiore reddito imponibile e irroga le relative sanzioni. Per i residenti all’estero, l’atto può essere notificato:

  1. per posta internazionale al domicilio fiscale o all’indirizzo estero comunicato all’AIRE;
  2. per posta elettronica certificata (PEC) se il contribuente ha un domicilio digitale iscritto in Italia;
  3. mediante l’autorità consolare o tramite la cooperazione internazionale prevista dalle convenzioni.

L’atto deve contenere l’indicazione precisa della pretesa (periodo d’imposta, tributo, importo), la motivazione, l’ufficio competente e il responsabile del procedimento. La mancanza di motivazione è causa di nullità. Le sentenze della Cassazione richiamano spesso la necessità che la motivazione sia “chiara e intellegibile” e che il contribuente possa capire l’origine del maggior tributo. Ad esempio, la Cass. n. 13279/2025 ha confermato che la cartella di pagamento per crediti esteri deve indicare dati essenziali (Stato estero creditore, annualità e importi), sebbene non sia necessario allegare il titolo estero .

2.2 Termini di notifica e decadenza

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro i termini di decadenza previsti dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973 (per le imposte dirette) e dall’art. 57 del D.P.R. 633/1972 (IVA). In linea generale:

  • Ordinario: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • In caso di dichiarazione omessa o nulla: entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
  • In presenza di investimenti in Paesi black list: i termini sono raddoppiati, come spiegato al §1.4 .

Per gli italiani residenti in Bosnia, l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare la notifica entro i termini. Occorre controllare la data di spedizione e, se necessario, eccepire la tardività o la mancanza di prova della ricezione.

2.3 Avviso bonario e processo verbale di constatazione

Prima dell’emissione dell’accertamento, l’amministrazione può inviare un avviso bonario o un processo verbale di constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza. L’avviso bonario consente al contribuente di regolarizzare con riduzione delle sanzioni; il PVC, invece, comunica le risultanze di una verifica ed è seguito da un invito al contraddittorio. È importante partecipare al contraddittorio, portando documenti che dimostrino la residenza effettiva in Bosnia, la provenienza delle somme o l’inesistenza del reddito contestato.

2.4 Notifica della cartella esattoriale

Trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, questo diventa esecutivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) emette quindi la cartella di pagamento. Per i debiti iscritti a ruolo, la cartella contiene il dettaglio degli importi (imposta, interessi, sanzioni e aggio). In assenza di opposizione, il fisco può avviare azioni cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti di conti correnti, stipendi, pensioni o immobili). Nel contesto transnazionale, l’azione esecutiva in Bosnia è oggi impossibile perché non esiste una convenzione bilaterale di recupero tra Italia e Bosnia. Ciò non significa però che il debito si estingua; esso resta esigibile in Italia e può creare problemi in caso di rientro o di possesso di beni immobili nel territorio italiano .

2.5 Impugnazione della cartella

Contro la cartella di pagamento è possibile:

  1. Chiedere l’autotutela all’ente impositore o all’AER: l’istanza deve essere motivata e può riguardare errori di calcolo, doppie iscrizioni, prescrizione o decadenza. Con la riforma del 2023, l’ufficio ha l’obbligo di rispondere e di annullare l’atto se manifestamente illegittimo ;
  2. Presentare ricorso dinanzi al giudice tributario (artt. 2 e 19 del D.Lgs. 546/1992). Il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla notifica, esclusi i giorni del mese di agosto. Deve contenere: dati del ricorrente, indicazione dell’atto impugnato, motivi in diritto e in fatto, richieste istruttorie e documentali . Il mancato rispetto del termine rende l’atto definitivo;
  3. Chiedere la sospensione del ruolo e dell’esecuzione al presidente della sezione adita se vi è danno grave e irreparabile (art. 47 D.Lgs. 546/1992).

2.6 Gradi del giudizio

Il contenzioso tributario si svolge su tre livelli:

  1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Provinciale): decide in composizione monocratica per controversie fino a 5.000 euro e in forma collegiale negli altri casi . La pronuncia può confermare, annullare o riformare l’accertamento.
  2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale): decide sugli appelli delle parti. Il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
  3. Corte di Cassazione: giudice di legittimità che valuta solo motivi di diritto. Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro 60 giorni; la mancata iscrizione all’AIRE, la corretta notifica all’estero, l’applicazione della presunzione ex art. 12 D.L. 78/2009 o l’interpretazione di convenzioni internazionali sono questioni tipiche di legittimità.

2.7 La prova della residenza effettiva in Bosnia

Uno degli elementi di difesa più frequenti riguarda la residenza. Il contribuente può dimostrare di non essere fiscalmente residente in Italia se:

  • ha trasferito in modo stabile il proprio centro di interessi economici e familiari in Bosnia: contratto di lavoro, iscrizione dei figli nelle scuole locali, proprietà o locazione di un’abitazione, iscrizione al sistema sanitario bosniaco;
  • si è iscritto all’AIRE e mantiene la documentazione che prova la dimora continuativa all’estero ;
  • presenta prove documentali (estratti conto, ricevute di affitto, fatture di utenze, contratti assicurativi) che dimostrano che i redditi contestati derivano da fonti bosniache e non hanno collegamento con l’Italia.

La giurisprudenza riconosce che la semplice iscrizione all’AIRE non è sufficiente se si continuano a mantenere legami economici predominanti in Italia; tuttavia, la presunzione di residenza può essere vinta con un complesso di prove contrarie. La Cassazione ha stabilito che la residenza fiscale va valutata in maniera unitaria, tenendo conto di residenza, domicilio e presenza fisica .

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestare la presunzione di “paradiso fiscale”

La norma del D.L. 78/2009 permette all’ufficio di presumere che gli investimenti in Paesi a regime fiscale privilegiato siano frutto di redditi non dichiarati . Tuttavia, si tratta di una presunzione relativa, che può essere superata dimostrando la provenienza lecita delle somme. Possibili elementi di prova sono:

  • Contratti di compravendita o atti notarili che attestano l’origine dell’investimento (ad esempio vendita di un immobile ereditato in Bosnia);
  • Bonifici bancari tracciabili che dimostrano il trasferimento dei fondi da un conto italiano già dichiarato;
  • Dichiarazioni dei redditi estere che provano che il reddito è stato già tassato in Bosnia;
  • Documentazione reddituale (buste paga, fatture emesse in Bosnia) che dimostra l’assenza di base imponibile in Italia.

È inoltre possibile impugnare il raddoppio dei termini se non sussistono gli elementi soggettivi richiesti o se l’investimento non rientra nell’elenco dei Paesi “black list”. La Cassazione, con l’ordinanza n. 6409/2025, ha chiarito che la presunzione opera solo per fatti successivi al 1° luglio 2009, mentre la proroga dei termini ha natura procedimentale e si applica anche a periodi anteriori . Se l’accertamento riguarda periodi precedenti, il contribuente può eccepire l’irretroattività.

3.2 Eccepire vizi di notifica e motivazione

Verificare la regolarità della notifica è essenziale. In alcuni casi gli avvisi vengono notificati a un indirizzo italiano in cui il contribuente non vive più o a un domicilio fiscale errato. Se la notifica avviene mediante spedizione postale in Bosnia, occorre controllare che siano rispettate le norme sulle notifiche internazionali. La mancanza di motivazione o l’omessa allegazione di documenti essenziali (ad esempio gli esiti di una verifica straniera) può essere fatta valere nel ricorso. Nella decisione n. 13279/2025 la Cassazione ha precisato che la cartella emessa per crediti tributari esteri deve indicare il nome dello Stato estero, la natura del credito, l’annualità e l’importo, ma non è necessario allegare il titolo; spetta al contribuente fare valere eventuali contestazioni nello Stato estero .

3.3 Autotutela e annullamento d’ufficio

Se l’atto contiene errori evidenti (duplicazione dell’imposta, scambio di codici fiscali, calcolo errato), è conveniente proporre un’istanza di autotutela. Con la riforma del 2023, l’ufficio ha l’obbligo di annullare gli atti manifestamente illegittimi e deve rispondere entro 60 giorni . L’istanza non sospende i termini per il ricorso; pertanto, è prudente presentare contestualmente il ricorso per evitare decadenze.

3.4 Ricorso alla giustizia tributaria

Il ricorso è lo strumento principale per opporsi all’accertamento. Deve essere redatto da un professionista abilitato (avvocato o commercialista iscritto all’albo speciale) e depositato con modalità telematiche (sistema SIT) entro 60 giorni . È consigliabile articolare più motivi di censura:

  • Incompetenza dell’ufficio o errata intestazione;
  • Violazione del contraddittorio o mancata convocazione;
  • Motivazione insufficiente;
  • Errata qualificazione del soggetto come residente;
  • Prescrizione o decadenza;
  • Sproporzione e incostituzionalità della sanzione.

Il ricorso può essere accompagnato da un’istanza di sospensione se l’esecuzione dell’atto comporta un pregiudizio grave e irreparabile (fermo dell’auto, blocco del conto corrente). La sospensione può essere concessa in via d’urgenza.

3.5 Rateizzazione del debito

Se non vi sono motivi solidi per contestare l’imposta, è possibile richiedere la rateizzazione della cartella. Fino al 2024, l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consentiva il pagamento in massimo 72 rate mensili; per importi superiori e comprovate difficoltà economiche, era ammessa una dilazione “straordinaria” fino a 120 rate . Il D.Lgs. 110/2024 ha introdotto nuove scadenze: per le domande presentate nel 2025‑2026 si potrà pagare in 84 rate, nel 2027‑2028 in 96 rate e dal 2029 in 108 rate; per importi oltre 120.000 euro resta il limite di 120 rate . La domanda può essere presentata anche da chi si trova all’estero e deve contenere l’ISEE (per le persone fisiche) o indicatori di liquidità (per le imprese).

3.6 Definizioni agevolate: rottamazione e saldo e stralcio

Tra gli strumenti deflativi più utili vi sono le definizioni agevolate, che permettono di estinguere il debito pagando solo una parte delle somme iscritte a ruolo. Le principali sono:

Definizione agevolata “Rottamazione‑quater”: introdotta dall’art. 1, commi 231‑252, della legge 197/2022, consente di pagare solo l’imposta e le spese esecutive, eliminando interessi e sanzioni . Possono essere definibili i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il contribuente può versare in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in 18 rate in cinque anni (con interessi al 2%) . Le scadenze sono state prorogate con il D.L. 51/2023 e successive leggi; occorre verificare le nuove date (nel 2025 potrebbe essere ancora possibile per i carichi inclusi nei decreti “Alluvioni”).

Saldo e stralcio: previsto dalla legge 145/2018 per persone fisiche in difficoltà economica (ISEE fino a 20.000 euro o procedure di liquidazione del patrimonio). Consente di pagare una percentuale del debito (dal 16% al 35%) e cancella interessi e sanzioni . Questa misura si applicava ai carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017; le scadenze sono ormai trascorse, ma residuano effetti per chi vi aveva aderito.

Entrambe le definizioni non sono cumulabili con la rateizzazione ordinaria; bisogna scegliere lo strumento più adatto.

3.7 Piano del consumatore e esdebitazione (Legge 3/2012)

Se il carico debitorio è insostenibile, il contribuente può ricorrere agli strumenti della legge 3/2012 sul sovraindebitamento. La legge offre tre procedure: accordo con i creditori, piano del consumatore ed esdebitazione. Per chi non svolge attività d’impresa, il più indicato è il piano del consumatore, che permette di presentare un progetto di ristrutturazione dei debiti senza necessità di approvazione dei creditori. L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) elabora la proposta che viene poi omologata dal Tribunale. Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori e sospende le azioni esecutive; i creditori con cause pendenti non possono procedere sul patrimonio del debitore .

L’esdebitazione, disciplinata dall’art. 14‑terdecies, permette al debitore persona fisica di liberarsi dei debiti residui a conclusione della procedura se ha cooperato lealmente e non ha occultato il patrimonio. Non sono liberabili le obbligazioni per mantenimento, risarcimento da illecito, multe e sanzioni penali . Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), questi istituti sono stati coordinati con le procedure semplificate.

3.8 Altre tutele: istanza di sospensione, rate aziendali, negoziazione assistita

Oltre ai rimedi tradizionali, è possibile:

  • chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare delle misure esecutive (ipoteca, fermo auto) se il ricorso appare fondato e l’esecuzione arreca danno grave;
  • proporre una negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 per regolare le posizioni debitorie con l’Agenzia delle Entrate, se praticabile;
  • ricorrere al patteggiamento fiscale o alle transazioni fiscali in ambito fallimentare, se l’indebitamento coinvolge un’impresa.

4. Strumenti alternativi per ridurre il debito

Il contribuente può utilizzare vari strumenti alternativi alla contestazione giudiziale. Di seguito un elenco ragionato con vantaggi e svantaggi.

4.1 Rottamazione-quater

Vantaggi: consente di pagare solo la quota capitale, spese notifica ed esecutive; elimina sanzioni e interessi; dilazione fino a 5 anni . Svantaggi: non si applica ai carichi affidati dopo il 30 giugno 2022; la mancata puntualità nel pagamento di una rata comporta la decadenza e il ripristino del debito integrale.

4.2 Saldo e stralcio

Vantaggi: riduce la somma dovuta proporzionalmente alla condizione economica; cancella sanzioni e interessi . Svantaggi: misura limitata a determinate categorie di debitori e a carichi ormai datati; per aderire occorreva presentare la domanda entro il 31 luglio 2019 (o successive riaperture). Chi non ha aderito non può più beneficiarne.

4.3 Rateizzazione

Vantaggi: consente di pagare il debito in un numero di rate crescente (72, 84, 96 o 108) senza dover fornire garanzie per importi sotto una certa soglia . Il pagamento dilazionato sospende le procedure esecutive.

Svantaggi: interessi di dilazione; decadenza dal beneficio se si saltano cinque rate anche non consecutive, con conseguente immediata esigibilità del residuo. Per importi elevati occorre dimostrare la temporanea difficoltà economica con ISEE o bilanci aziendali .

4.4 Piano del consumatore ed esdebitazione

Vantaggi: permette di ristrutturare integralmente il debito in proporzione alla reale capacità di rimborso; sospende le azioni esecutive e consente la liberazione dai debiti residui . Il piano non richiede l’approvazione dei creditori e si adatta ai consumatori.

Svantaggi: procedura complessa, richiede l’intervento dell’OCC e l’omologazione del Tribunale; occorre dimostrare la meritevolezza e l’impossibilità di far fronte ai debiti; alcuni debiti non sono esdebitabili (mantenimento, risarcimenti, sanzioni penali).

4.5 Autotutela

Vantaggi: rapida ed economica; l’amministrazione ha l’obbligo di rispondere e di annullare gli atti manifestamente errati . Può prevenire il contenzioso.

Svantaggi: non sospende i termini per il ricorso; la decisione finale rimane discrezionale e, in caso di rigetto, occorre comunque agire giudizialmente.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Trascurare l’AIRE: molti contribuenti si trasferiscono all’estero ma non si iscrivono all’AIRE. Ciò comporta la presunzione di residenza in Italia e l’obbligo di dichiarare i redditi ovunque prodotti . Iscriversi evita presunzioni e sanzioni.
  2. Ignorare gli avvisi di accertamento: non rispondere o non aprire le comunicazioni spedite dall’Italia non annulla l’atto. La notifica internazionale produce effetti; è necessario attivarsi subito verificando i termini.
  3. Non conservare la documentazione estera: contratti, buste paga, certificati di residenza e tutte le prove della vita in Bosnia sono fondamentali per dimostrare la residenza estera e superare presunzioni legali.
  4. Confondere fiscalità e anagrafe: la cancellazione dall’anagrafe italiana e l’iscrizione all’AIRE non sono di per sé sufficienti; serve dimostrare che il centro degli interessi vitali è effettivamente all’estero .
  5. Sottovalutare i termini del ricorso: il termine di 60 giorni è perentorio . Anche se si richiede l’autotutela, è opportuno depositare comunque il ricorso per non decadere.
  6. Non valutare gli strumenti deflativi: rottamazione, rateizzazione e piano del consumatore sono opportunità preziose per ridurre o dilazionare il debito. È consigliabile calcolare l’importo dovuto in ciascun scenario e scegliere quello più conveniente.
  7. Presentare ricorsi generici: la difesa deve essere precisa e documentata; la Cassazione rigetta ricorsi privi di motivi specifici e di prova.
  8. Fidarsi di consigli non professionali: le norme fiscali sono complesse e in continua evoluzione; affidarsi a professionisti esperti è essenziale.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme di riferimento

NormaContenuto essenzialeRiferimento
Art. 2 TUIRdefinisce la residenza fiscale; la presenza in Italia per più di 183 giorni, domicilio o residenza anagrafica determinano la residenza; la mancata iscrizione all’AIRE comporta presunzione di residenza
Art. 6 Statuto del Contribuenteobbligo per l’amministrazione di comunicare tempestivamente atti e circostanze rilevanti e di notificare gli atti al reale domicilio
Art. 12 D.L. 78/2009presunzione di redditi non dichiarati per investimenti in Stati “black list”; raddoppio sanzioni e termini di accertamento
Legge 197/2022, commi 231‑252definizione agevolata “rottamazione‑quater”, pagamento del solo capitale e delle spese
Legge 145/2018saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica
D.Lgs. 110/2024modifica le rateizzazioni: 84, 96 o 108 rate per domande future
Legge 3/2012, art. 12‑tereffetti dell’omologazione del piano del consumatore: sospende le azioni esecutive
Legge 3/2012, art. 14‑terdeciesesdebitazione del consumatore con condizioni e esclusioni
D.Lgs. 219/2023obbligo di autotutela e risposta entro 60 giorni
Art. 19 D.P.R. 602/1973disciplina la rateizzazione delle cartelle e le condizioni per ottenerla
Art. 43 D.P.R. 600/1973 – Art. 57 D.P.R. 633/1972termini di decadenza dell’accertamento (5 o 7 anni, raddoppiati per paradisi fiscali)

6.2 Termini e scadenze principali

Fase/strumentoTermine standardNote
Avviso di accertamento31 dicembre del 5° anno successivo (7° se dichiarazione omessa); raddoppio per investimenti black listcontrollare sempre la data di spedizione
Ricorso60 giorni dalla notifica dell’attomese di agosto sospeso
Rateizzazione ordinariafino a 72 rate (fino al 2024), 84/96/108 rate dal 2025decadenza dopo 5 rate non pagate
Rottamazione‑quaterdomanda entro le scadenze stabilite (inizialmente 30 aprile 2023, proroghe successive); pagamento in unica soluzione o 18 rateverifica proroghe annuali
Saldo e stralciodomanda entro 31 luglio 2019 (ormai scaduta)effetti residui per chi ha aderito
Autotutelarisposta dell’ente entro 60 giorninon sospende i termini processuali
Ricorso per Cassazione60 giorni dalla notifica della sentenza di secondo gradogiudizio limitato alle questioni di diritto
Iscrizione all’AIREentro 90 giorni dal trasferimento all’esteroobbligo per tutti i cittadini che si stabiliscono all’estero > 12 mesi

6.3 Strumenti difensivi a confronto

StrumentoAmbitoVantaggiCriticità
Ricorso tributariotutte le imposte e sanzionipermette di contestare merito e diritto, sospendere l’esecuzione, ottenere sentenzacosti di giustizia, tempi lunghi, necessita di assistenza tecnica
Autotutelaerrori manifesti o duplicazionieconomica, tempi rapididecisione discrezionale, non sospende termini
Rateizzazionecarichi iscritti a ruolodiluisce l’onere in più anniinteressi di dilazione, perdita dell’agevolazione se si salta una rata
Rottamazione‑quatercartelle affidate tra 2000 e 30/6/2022elimina sanzioni e interessinecessità di rispettare tutte le rate, importi successivi esclusi
Saldo e stralciopersone fisiche con ISEE ≤20.000 euroriduce il debito in base alla capacità economicamisura conclusa, accessibile solo a chi ha aderito
Piano del consumatoredebitori non imprenditorisospende le azioni esecutive, riduce il debitoprocedura complessa con intervento dell’OCC
Esdebitazionedebitori sovraindebitati che hanno concluso un pianolibera dai debiti residuinon tutte le obbligazioni sono liberabili

7. Domande frequenti (FAQ)

7.1 Devo iscrivermi all’AIRE se mi trasferisco in Bosnia?

Sì. La legge 470/1988 impone l’iscrizione all’AIRE entro 90 giorni a chi si stabilisce all’estero per oltre 12 mesi . Senza iscrizione, l’Italia presume la residenza fiscale e può tassare tutti i redditi ovunque prodotti .

7.2 Se non mi iscrivo all’AIRE, cosa rischio?

Rischi di essere considerato residente in Italia, di dover dichiarare i redditi prodotti in Bosnia e di subire sanzioni per omessa dichiarazione . Potresti anche perdere diritti civili come il voto per corrispondenza o il rinnovo di documenti.

7.3 Come viene notificato l’avviso di accertamento all’estero?

La notifica può avvenire tramite posta internazionale, PEC, autorità consolare o tramite cooperazione giudiziaria. L’atto deve comunque garantire la conoscenza dell’interessato .

7.4 Quali sono i termini per impugnare una cartella se vivo in Bosnia?

Il termine è sempre di 60 giorni dalla notifica (escluso agosto) . L’aver ricevuto l’atto all’estero non allunga il termine, quindi è essenziale agire rapidamente.

7.5 Se l’Italia non può recuperare il debito in Bosnia, posso ignorarlo?

No. Anche se non esiste una convenzione bilaterale di recupero, il debito resta e può essere riscosso quando torni in Italia o sui beni che possiedi qui . Inoltre, gli interessi continuano a maturare.

7.6 Cosa succede se investo in un Paese “black list”?

Gli investimenti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato sono presumibilmente costituiti con redditi non dichiarati, salvo prova contraria . Le sanzioni raddoppiano e i termini di accertamento si allungano .

7.7 Posso contestare la presunzione “black list”?

Sì. È una presunzione relativa; puoi fornire documentazione che dimostri la provenienza lecita dell’investimento (contratti, bonifici, dichiarazioni fiscali estere) . Puoi anche eccepire l’irretroattività della norma per periodi pre‑luglio 2009 .

7.8 Quali documenti mi servono per dimostrare la residenza in Bosnia?

Contratto di affitto o proprietà in Bosnia, certificato di residenza, iscrizione all’AIRE, buste paga o fatture emesse in Bosnia, iscrizione dei figli a scuola, tessera sanitaria, estratti bancari che dimostrino spese e redditi fuori dall’Italia .

7.9 Posso pagare il debito a rate se vivo all’estero?

Sì. Puoi chiedere la rateizzazione presentando il modulo all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Per importi sotto 120.000 euro, bastano l’ISEE o un’autodichiarazione di difficoltà; dal 2025 potrai avere fino a 84 rate e poi 96 o 108 . Le rate si pagano con addebito in conto o online.

7.10 Cos’è la rottamazione-quater?

È una definizione agevolata introdotta nel 2023 che consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese esecutive, senza interessi e sanzioni . Si può pagare in un’unica soluzione o in 18 rate .

7.11 Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?

Se ometti o ritardi il pagamento di una rata oltre cinque giorni, perdi i benefici e l’intero debito si ripristina con interessi e sanzioni. Non sono ammessi rate recuperatorie.

7.12 Cos’è il saldo e stralcio?

È una misura per contribuenti con gravi difficoltà economiche (ISEE ≤ 20.000 euro) che consente di pagare solo una parte del debito. Le domande si sono chiuse nel 2019, ma chi ha aderito continua a beneficiare dell’abbattimento .

7.13 Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione?

Sì. Con il ricorso puoi presentare un’istanza di sospensione al presidente della sezione adita se c’è rischio di danno grave e irreparabile. Il giudice valuta sommariamente la fondatezza del ricorso e può sospendere il pagamento o i pignoramenti.

7.14 Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo con i creditori?

Il piano del consumatore è destinato a persone fisiche non imprenditori e non richiede l’approvazione dei creditori; è omologato dal Tribunale e sospende le azioni esecutive . L’accordo con i creditori richiede, invece, il consenso della maggioranza dei creditori e può riguardare anche gli imprenditori agricoli o i liberi professionisti.

7.15 Cosa prevede l’esdebitazione?

L’esdebitazione è l’istituto che consente, dopo l’esecuzione di un piano, di cancellare i debiti residui se il debitore ha agito in buona fede e non ha beneficiato di altre esdebitazioni negli ultimi otto anni . Non copre debiti per mantenimento, sanzioni penali o risarcimento danni.

7.16 Cosa succede se non impugno la cartella entro i termini?

L’atto diventa definitivo e il fisco può procedere con le azioni esecutive (pignoramento conto corrente, stipendio, ipoteca). Sarà più difficile ottenere la riduzione del debito; restano soltanto strumenti come l’autotutela (se vi sono errori evidenti) o la rateizzazione.

7.17 È possibile un accordo stragiudiziale con il fisco?

In alcuni casi sì. Si può cercare un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agenzia Riscossione, specialmente se il credito è incerto o di difficile recupero. Tuttavia, tali accordi non sono previsti da una norma generale e richiedono l’assistenza di un professionista esperto.

7.18 Le sanzioni sono sempre dovute?

No. In caso di obiettiva incertezza normativa o di errore scusabile, il giudice può disapplicare le sanzioni; inoltre, con la rottamazione o il saldo e stralcio le sanzioni vengono cancellate .

7.19 Devo dichiarare i conti correnti bosniaci?

Se sei considerato fiscalmente residente in Italia, sì: devi indicare i conti e gli investimenti esteri nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, a meno che tu non dimostri la residenza estera. In caso contrario, rischi le sanzioni della legge 167/1990.

7.20 Chi può assistermi in queste procedure?

Un avvocato cassazionista con competenze tributarie e un team di commercialisti può analizzare l’atto, predisporre il ricorso, valutare le opportunità di rottamazione o rateizzazione e accompagnarti nella procedura di sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre assistenza specializzata a italiani residenti all’estero.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Investimento in un Paese black list

Scenario: Giovanni, cittadino italiano trasferitosi in Bosnia nel 2020, investe 50.000 euro in un fondo domiciliato alle Isole Cayman (black list). Non iscrive il fondo nel quadro RW e non si iscrive all’AIRE. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate gli notifica un avviso di accertamento contestando un reddito non dichiarato di pari importo e applicando la presunzione di cui all’art. 12 D.L. 78/2009. L’ufficio raddoppia i termini e notifica l’atto entro l’ottavo anno (2032).

Difesa: Giovanni può contestare l’accertamento dimostrando che i 50.000 euro provengono dalla vendita di un immobile in Bosnia, regolarmente registrata e tassata. Presenta i contratti di vendita, i bonifici dal conto bosniaco e la sua iscrizione all’AIRE dal 2020. Contesta inoltre l’irretroattività della presunzione per periodi ante 1° luglio 2009 (non applicabile qui ma utile come principio). Nel ricorso chiede anche la sospensione perché la cartella blocca il suo conto italiano.

Esito possibile: Il giudice, valutate le prove, potrebbe annullare l’accertamento. In alternativa, se le prove non sono sufficienti, potrebbe ridurre la sanzione o disapplicare il raddoppio dei termini ritenendolo illegittimo.

8.2 Definizione agevolata con rottamazione-quater

Scenario: Maria, residente in Bosnia dal 2018 e iscritta all’AIRE, riceve nel 2023 due cartelle per IRPEF e IVA relative agli anni 2015‑2016 per un totale di 30.000 euro (capitale 15.000 euro, interessi e sanzioni 15.000 euro). Nel 2023 la legge 197/2022 introduce la rottamazione‑quater e Maria decide di aderire.

Calcolo: Maria presenta domanda entro il termine e sceglie il pagamento in 18 rate. Deve versare solo la quota capitale (15.000 euro) più le spese esecutive; le sanzioni e gli interessi (15.000 euro) sono cancellati . Dividendo l’importo in 18 rate, pagherà circa 833 euro a rata, con aggiunta di un modesto interesse (2%). Se paga regolarmente tutte le rate, il debito si estinguerà senza ulteriori sanzioni. .

Risultato: Risparmio del 50% del debito complessivo e chiusura della posizione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la definizione decade e Maria dovrà pagare l’intero debito con sanzioni.

8.3 Piano del consumatore

Scenario: Luca, libero professionista italiano trasferitosi in Bosnia, accumula debiti fiscali per 80.000 euro (tra IRPEF, IVA e contributi previdenziali) e altri debiti personali. Il suo reddito attuale è di 1.500 euro al mese. Presenta una domanda di piano del consumatore tramite l’OCC.

Piano proposto: Pagamento di 300 euro al mese per 5 anni (totale 18.000 euro), con falcidia del resto. Offerta ai creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate e previdenza) di un pagamento proporzionale al valore dell’immobile in Italia venduto all’asta. Nessun bene essenziale ceduto (abitazione principale in Bosnia).

Effetto: Con l’omologazione il Tribunale blocca i pignoramenti e sospende le azioni esecutive . Al termine del piano, Luca ottiene l’esdebitazione e il residuo 62.000 euro è cancellato .

8.4 Richiesta di rateizzazione

Scenario: Elena, dipendente di un’azienda bosniaca, riceve una cartella da 12.000 euro per redditi non dichiarati. Non avendo liquidità immediata, presenta domanda di rateizzazione nel 2025. Secondo il D.Lgs. 110/2024, potrà pagare l’importo in 84 rate mensili (pari a 142,86 euro al mese). Allegherà all’istanza l’ISEE e una dichiarazione di temporanea difficoltà economica. Se rispetterà tutte le scadenze, eviterà qualsiasi azione esecutiva .

8.5 Istanza di autotutela

Scenario: Roberto riceve un avviso di pagamento per un debito già prescritto. L’atto riporta erroneamente l’anno d’imposta 2016 ma la cartella è notificata nel 2025. Roberto presenta un’istanza di autotutela motivata, evidenziando che è trascorso il termine massimo di 7 anni (2016‑2023) e che l’atto è decaduto.

Esito: Con il nuovo art. 10‑quater dello Statuto del Contribuente l’ufficio è obbligato a riesaminare l’atto e annullarlo se manifesta illegittimità . Roberto riceve l’annullamento senza dover ricorrere al giudice.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale per un italiano residente in Bosnia è un tema complesso che unisce diritto interno, convenzioni internazionali e procedure di cooperazione. Per difendersi efficacemente occorre conoscere le norme sulla residenza e sul domicilio fiscale, i termini di accertamento, le presunzioni legali relative agli investimenti esteri e gli strumenti deflativi come rottamazione, saldo e stralcio, rateizzazione e piano del consumatore. I casi concreti dimostrano che l’Agenzia delle Entrate può contestare somme considerevoli ma che il contribuente dispone di molteplici rimedi per contestare, ridurre o dilazionare il debito.

Agire tempestivamente è fondamentale: presentare l’istanza di autotutela o il ricorso entro i termini, raccogliere documenti che provino la residenza in Bosnia, valutare la convenienza di una definizione agevolata. Il supporto di un professionista è essenziale per individuare la strategia più idonea e per evitare errori procedurali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare la tua posizione, sospendere o annullare le cartelle, predisporre ricorsi mirati, avviare trattative con l’ufficio, elaborare piani di rientro o attivare procedure di sovraindebitamento. La conoscenza delle norme nazionali e internazionali, l’esperienza nei contenziosi transfrontalieri e l’approccio orientato alla soluzione permettono di affrontare con sicurezza anche le situazioni più delicate.

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