Accertamento fiscale a italiano residente in Argentina: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale contro un italiano che risiede in Argentina è una procedura complessa che può comportare conseguenze gravi: dall’accertamento della residenza in Italia (con tassazione di tutti i redditi mondiali e sanzioni elevate) a eventuali procedure penali per dichiarazione infedele o omessa. Chi si trasferisce all’estero, infatti, è tenuto a cancellarsi dai registri comunali e ad iscriversi all’AIRE; una formalità che non basta da sola a evitare la residenza fiscale in Italia. La Corte di cassazione, con le più recenti pronunce (es. Cass. n. 19843/2024), ha confermato che il centro degli interessi economici e vitali è determinante, mentre l’iscrizione anagrafica è solo una presunzione relativa . La riforma della nozione di residenza fiscale (art. 2 TUIR) introdotta dal D.Lgs. 209/2023, in vigore dal 1 gennaio 2024, ha reso il concetto più aderente agli standard internazionali, inserendo come criterio autonomo la presenza fisica in Italia e chiarendo che la registrazione anagrafica è superabile con prova contraria . Nel frattempo, gli accertamenti sulla residenza si sono intensificati, anche grazie a scambi automatici di informazioni tra Paesi e all’utilizzo di banche dati.

Perché è importante informarsi? Perché un accertamento per residenza può colpire chi vive realmente all’estero ma mantiene legami economici o familiari con l’Italia; l’Agenzia delle Entrate può chiedere le imposte sui redditi mondiali, applicare sanzioni fino al 240 % e, nei casi più gravi, avviare procedimenti penali. L’errore più comune è credere che basti spostare la residenza anagrafica per evitare il Fisco italiano: in realtà occorre dimostrare la reale permanenza in Argentina e lo spostamento effettivo del centro degli interessi.

Quali soluzioni legali esistono? Nel corso dell’articolo vedremo come difendersi dagli accertamenti: dalla presentazione di prove documentali (contratti di lavoro, utenze, biglietti aerei), all’impugnazione degli avvisi, alla richiesta di sospensione e alla definizione agevolata. Verranno illustrati gli strumenti alternativi come la rottamazione‑quater dei ruoli affidati alla riscossione , le procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi) e la nuova esdebitazione del sovraindebitato incapiente introdotta dal Codice della crisi , nonché le tutele offerte dalla Convenzione tra Italia e Argentina contro la doppia imposizione .

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

Lo Studio legale tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è specializzato nel diritto bancario e tributario a livello nazionale. L’avvocato è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in materia di accertamenti fiscali, contenzioso tributario e diritto bancario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Con la sua esperienza, l’Avv. Monardo può assistere concretamente chi riceve un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio per residenza fiscale: analizza l’atto, valuta la legittimità dell’accertamento, propone ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie o dinanzi alla Cassazione, avvia trattative e piani di rientro, attiva procedure di sospensione e, quando necessario, utilizza strumenti di composizione negoziata e di sovraindebitamento.

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Normativa di riferimento e giurisprudenza

1. Le fonti normative

  1. Art. 2 TUIR (D.P.R. 917/1986) – definisce i criteri per considerare una persona fisica residente ai fini fiscali. La versione vigente, modificata dal D.Lgs. 209/2023, stabilisce che sono considerati residenti coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, anche non consecutivi), hanno residenza anagrafica, domicilio, residenza civile o presenza fisica in Italia . La registrazione nel registro della popolazione è una presunzione relativa di residenza .
  2. Art. 2, comma 2‑bis TUIR – introdotto nel 1990, prevede la presunzione di residenza per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Paesi a bassa fiscalità: sono considerati residenti salvo prova contraria . Questa norma mira a contrastare le c.d. “residenze fittizie”.
  3. Legge n. 470/1988 – obbliga i cittadini che si trasferiscono all’estero per oltre 12 mesi a comunicare la cancellazione dall’anagrafe e iscriversi all’AIRE entro 90 giorni. La mancata iscrizione può comportare sanzioni amministrative (introdotte dalla Legge di Bilancio 2024) da 200 € a 1.000 € per ogni anno di omissione.
  4. D.Lgs. 472/1997 – disciplina le sanzioni amministrative tributarie. Per l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi la sanzione può arrivare dal 120 % al 240 % dell’imposta evasa; per l’omesso versamento delle imposte la sanzione è pari al 30 % dell’importo non versato.
  5. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 231‑252 (Legge di Bilancio 2023) – istituisce la definizione agevolata o rottamazione‑quater, che consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di esecuzione; interessi, sanzioni e aggio sono stralciati . Successive norme (D.L. 2024/2024 e Legge 15/2025) hanno prorogato le scadenze e consentito la riammissione in termini per chi non ha pagato le rate.
  6. Legge n. 3/2012 (Legge sul sovraindebitamento) e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – disciplinano le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, liquidazione controllata e esdebitazione. La nuova disciplina prevede l’esdebitazione del debitore incapiente, che opera di diritto alla chiusura della procedura o trascorsi tre anni .
  7. D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021 – introduce la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa per favorire soluzioni consensuali e il risanamento delle imprese in crisi .
  8. Convenzione contro la doppia imposizione Italia–Argentina (L. 747/1979) – evita la doppia imposizione tra i due Paesi: i redditi prodotti in Argentina da residenti argentini sono tassati solo in Argentina; i redditi di fonte italiana possono essere tassati in Italia ma con riconoscimento di un credito d’imposta in Argentina .

2. Principali pronunce della Cassazione

AnnoPronuncia (Cass. civ.)Principio affermatoCitazione
2018n. 16634/2018L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente era considerata sufficiente per radicare la residenza fiscale, senza possibilità per il contribuente di opporre prove contrarie (orientamento superato dalla riforma del 2023).
2021n. 18702/2021Per l’accertamento basato sulla presunzione dell’art. 2, comma 2‑bis, il Fisco può emettere avviso senza contraddittorio preventivo; spetta al contribuente dimostrare di aver trasferito il centro degli affari all’estero. Il centro degli interessi vitali prevale sui legami familiari .
2023n. 28072/2023L’iscrizione all’AIRE non esclude la residenza fiscale se il centro degli interessi (affari, vitali e patrimoniali) resta in Italia; la scelta soggettiva di “vivere all’estero” non è decisiva .
2024n. 19843/2024Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023 non hanno natura interpretativa, quindi si applicano solo dal 1 gennaio 2024. La definizione di domicilio coincide con il centro degli interessi vitali ed economici; la presenza di legami familiari è valutata come elemento subordinato .
2024n. 29463/2024In tema di doppia imposizione, la Cassazione ha riconosciuto il rimborso delle imposte italiane su pensioni percepite da un residente nel Regno Unito, ritenendo applicabile la convenzione internazionale. La sentenza conferma che le norme convenzionali prevalgono sulle presunzioni di residenza nazionali.(non citato nelle fonti ma menzionato nella dottrina)
2025Cass. 35284/2023 (pubblicata nel 2024)La Corte ha applicato la convenzione Italia–EAU per riconoscere la residenza estera di un contribuente trasferito a Dubai, disapplicando la presunzione dell’art. 2, comma 2‑bis. Ha affermato che il trattato prevale anche se non vi è stata ancora doppia tassazione, purché il soggetto sia potenzialmente assoggettato all’imposta nello Stato estero.(fonte dottrinale)

Accertamento della residenza per gli italiani residenti in Argentina

1. Criteri di residenza fiscale

Il Fisco italiano considera residente chi soddisfa almeno uno dei seguenti criteri per più di 183 giorni all’anno :

  1. Residenza civile (dimora abituale) – la dimora abituale è il luogo dove una persona vive stabilmente. In Italia basta dimorare per almeno 184 giorni (183 in anni non bisestili) per essere considerati residenti; chi lascia il Paese a metà anno deve provare di avere spostato il centro della vita altrove.
  2. Domicilio – definito dall’art. 43 c.c. come luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. La Cassazione ha chiarito che il domicilio coincide con il centro degli interessi vitali (business, patrimonio, relazioni economiche); i legami familiari sono subordinati . Pertanto, un imprenditore che continua a gestire società italiane o possiede significative partecipazioni non può sottrarsi alla residenza fiscale solo perché vive parte dell’anno in Argentina.
  3. Residenza anagrafica – l’iscrizione nel registro della popolazione residente costituisce una presunzione di residenza. Fino al 2023 era considerata presunzione assoluta ; dal 2024 è presunzione relativa : il contribuente può dimostrare con prove contrarie di aver trasferito effettivamente la vita all’estero.
  4. Presenza fisica – introdotta nel 2024, consiste nella permanenza in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. Non occorre la continuità: bastano 183 giorni complessivi; per esempio, il lavoratore smart working che torna periodicamente in Italia può essere considerato residente .
  5. Presunzione per Paesi a fiscalità privilegiata (art. 2, comma 2‑bis) – gli italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati della c.d. black list sono considerati residenti, salvo prova contraria . L’Argentina non è nella lista dei Paesi a fiscalità privilegiata; tuttavia, la norma resta applicabile a soggetti che trasferiscono la residenza in Paesi con imposizione molto bassa.

2. Procedure di accertamento

2.1 Notifica dell’avviso e contraddittorio

  1. Accesso e istruttoria – L’accertamento sulla residenza può essere avviato in seguito a controlli incrociati (anagrafe, banca dati di polizia, movimenti finanziari, tracciamento viaggi). L’Agenzia delle Entrate emette un invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 5‐ter D.Lgs. 218/1997, nel quale chiede al contribuente di dimostrare la residenza estera. Dal 2021 la sentenza Cass. 18702/2021 ha stabilito che, nei casi basati sulla presunzione dell’art. 2, comma 2‑bis, l’avviso può essere emesso anche senza contraddittorio .
  2. Avviso di accertamento – Se il contribuente non fornisce prove convincenti, l’Ufficio emette l’avviso di accertamento che recupera le imposte sui redditi mondiali e applica sanzioni. Per le annualità fino al 2023 si applicano le vecchie regole di residenza; dal 2024 valgono le nuove disposizioni, ma non retroattivamente .
  3. Termini – L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ottavo anno per omissioni). Esempio: per il periodo d’imposta 2021 il termine scade il 31 dicembre 2026. La presenza di imposta evasa superiore a determinati limiti può comportare responsabilità penale (art. 4 D.Lgs. 74/2000 – dichiarazione infedele; art. 5 – omessa dichiarazione).
  4. Prescrizione delle sanzioni – Le sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni dalla commissione della violazione (art. 20 D.Lgs. 472/1997). La notifica dell’avviso interrompe la prescrizione.
  5. Cartella di pagamento e riscossione – Una volta definitivo l’accertamento, l’Ufficio iscrive a ruolo l’imposta e invia la cartella di pagamento. Se il contribuente non paga, l’Agente della riscossione può avviare pignoramenti (su conti, stipendi, pensioni), iscrivere ipoteche o fermi amministrativi.

2.2 Prova della residenza estera

La difesa principale consiste nel dimostrare il trasferimento reale. Le prove devono essere “gravi, precise e concordanti” e comprendono:

  • Iscrizione all’AIRE e cancellazione dai registri italiani.
  • Contratto di locazione o atto di proprietà in Argentina.
  • Documenti di lavoro o di studio, permesso di soggiorno, codice fiscale argentino.
  • Utenze domestiche, contratti telefonici, polizze sanitarie.
  • Biglietti aerei, timbri sul passaporto, registri di ingresso/uscita che attestino la permanenza in Argentina per la maggior parte dell’anno.
  • Dichiarazioni fiscali argentine e pagamento delle tasse locali.
  • Testimonianze e certificazioni rilasciate da autorità locali (anagrafe, scuola, medico).

È utile predisporre un dossier completo e conservarne copia: la Cassazione ha chiarito che non basta la mera iscrizione AIRE ; occorre provare l’assenza di legami economici significativi con l’Italia. Nel caso di imprenditori o professionisti, occorre dimostrare che la gestione delle attività avviene dall’Argentina: ad esempio, contratti firmati all’estero, assemblee societarie svolte localmente, contabilità gestita da professionisti argentini, conto bancario operativo in Argentina.

3. Effetti della Convenzione Italia–Argentina

La Convenzione del 1979, ratificata in Italia con L. 747/1979, prevede:

  • Determinazione della residenza – in caso di doppia residenza, la convenzione applica criteri successivi: (a) disponibilità di un’abitazione permanente; (b) centro degli interessi vitali; (c) luogo di dimora abituale; (d) cittadinanza; (e) procedura amichevole. Questi criteri prevalgono sulle presunzioni nazionali e consentono di disapplicare l’art. 2, comma 2‑bis TUIR .
  • Ripartizione della potestà impositiva – i redditi prodotti in Argentina da un residente argentino sono tassati solo in Argentina; i redditi di fonte italiana (pensioni, immobili, dividendi) possono essere tassati anche in Italia ma con credito d’imposta nella dichiarazione argentina .
  • Esclusione o riduzione delle ritenute alla fonte – la convenzione prevede aliquote ridotte per dividendi, interessi e royalties; il contribuente può chiedere il rimborso delle eccedenze versate.

Nel contenzioso italiano, la Cassazione ha ribadito che le norme convenzionali prevalgono sulle presunzioni interne e che basta la potenziale assoggettabilità all’imposta argentina per applicare il trattato (Cass. 35284/2023). Pertanto, chi risiede in Argentina e paga le tasse locali non può essere tassato nuovamente in Italia se dimostra l’applicabilità della convenzione.

Difese e strategie legali

1. Accesso agli atti e contraddittorio preventivo

Ricevuto l’invito al contraddittorio o l’avviso, è fondamentale richiedere gli atti e tutta la documentazione in possesso dell’Ufficio (art. 7 Legge 241/1990). L’accesso consente di verificare le prove raccolte (ad esempio, tracciamenti di utenze, estratti conto bancari) e preparare la difesa. Nel contraddittorio, il contribuente può presentare documenti e memorie; se la questione non si risolve, l’accertamento viene emesso. Un contraddittorio tempestivo può portare a un annullamento in autotutela o a un accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), riducendo le sanzioni a un terzo.

2. Ricorso dinanzi alle Corti tributarie

Se l’accertamento è ritenuto illegittimo o infondato, è possibile proporre ricorso innanzi alle Corti di giustizia tributaria (primo e secondo grado) entro 60 giorni dalla notifica. I motivi di ricorso possono riguardare:

  • Incompetenza o vizi formali (errata notificazione, carenza di motivazione, mancata sottoscrizione).
  • Errata applicazione delle norme sulla residenza – ad esempio, ritenere determinante la residenza anagrafica senza considerare le prove contrarie, oppure applicare retroattivamente le nuove regole (vietato ).
  • Violazione della convenzione contro la doppia imposizione – se il contribuente prova di essere residente in Argentina secondo i criteri convenzionali, l’avviso è nullo.
  • Violazione del diritto di difesa – assenza di contraddittorio preventivo nonostante non ricorrano le condizioni di cui all’art. 2, comma 2‑bis.

Il ricorso può essere integrato con istanza di sospensione dell’esecuzione: il giudice può sospendere la riscossione se il contribuente prova il fumus boni iuris e il periculum in mora (rischio di danno grave e irreparabile).

3. Autotutela e definizione agevolata

In presenza di errori manifesti (es. doppia imposizione già rimossa, scambio di identità, documenti non considerati), si può presentare istanza di annullamento in autotutela all’Ufficio (art. 2‐quater D.L. 564/1994), chiedendo la revoca totale o parziale dell’atto.

Per le somme iscritte a ruolo, la definizione agevolata (rottamazione‑quater) permette di pagare solo la quota capitale dei debiti affidati al riscossore dal 2000 al 30 giugno 2022 . Le norme del 2024/2025 hanno riaperto i termini per i contribuenti decaduti e prorogato le rate; è importante verificare le scadenze attuali (ad esempio, 31 luglio 2025 per la nona rata e 30 novembre 2025 per la decima) e presentare l’adesione tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‐Riscossione.

4. Procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa

Per imprenditori che subiscono accertamenti fiscali ingenti e si trovano in stato di crisi, il D.L. 118/2021 offre la composizione negoziata. È una procedura volontaria in cui un esperto indipendente (iscritto in appositi elenchi) assiste l’imprenditore nel negoziare con creditori, Fisco e istituti bancari un piano di risanamento. La procedura si caratterizza per:

  • Riservatezza e assenza di pubblicità iniziale.
  • Possibilità di richiedere misure protettive per sospendere azioni esecutive e cautelari.
  • Facilitazione delle trattative da parte dell’esperto, che deve operare con imparzialità.
  • Durata limitata con possibilità di proroghe, al termine della quale si raggiunge un accordo o si accede ad altre procedure (accordo di ristrutturazione, concordato semplificato, liquidazione controllata).

La composizione negoziata è utile per evitare il default dell’impresa e gestire il debito fiscale in modo sostenibile, negoziando dilazioni e riduzioni.

5. Procedure di sovraindebitamento e esdebitazione

5.1 Accordo di ristrutturazione e piano del consumatore

La Legge 3/2012, coordinata con il Codice della crisi, offre a consumatori e piccoli imprenditori la possibilità di presentare:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti – si tratta di un accordo con i creditori, omologato dal tribunale, che consente di pagare solo una parte dei debiti in base alle proprie capacità economiche. È necessario il voto favorevole di almeno il 60 % dei creditori.
  2. Piano del consumatore – riservato a chi ha debiti derivanti da esigenze personali o familiari (mutui, finanziamenti, cartelle). Non è richiesta la votazione dei creditori, ma è necessaria l’approvazione del giudice che verifica la meritevolezza e la fattibilità del piano.

Entrambe le procedure prevedono la sospensione delle azioni esecutive e consentono la liberazione dai debiti residui una volta attuato il piano .

5.2 Liquidazione controllata

Se il debitore non può proporre un accordo o un piano, può chiedere la liquidazione controllata (analoga al fallimento per i non fallibili). I beni vengono liquidati sotto la supervisione di un liquidatore nominato; il ricavato è distribuito ai creditori. Alla chiusura della procedura il debitore può ottenere l’esdebitazione.

5.3 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Il nuovo art. 280 del Codice della crisi disciplina l’esdebitazione “automatica”: il tribunale, con decreto, dichiara inesigibili i debiti verso i creditori concorsuali alla chiusura della liquidazione o dopo tre anni dall’apertura .

L’esdebitazione è esclusa se il debitore ha agito con frode o colpa grave, se ha già beneficiato due volte dell’istituto, o se vi sono debiti di mantenimento o sanzioni penali . Per l’incapiente, l’art. 283 consente la liberazione anche senza soddisfare i creditori: il debitore deve essere meritevole, non avere beni o redditi e non aver causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave; l’accesso è ammesso una sola volta .

Questi strumenti permettono al contribuente oberato da debiti fiscali di ottenere una “seconda chance” e ripartire. Lo Studio Monardo opera come gestore e professionista fiduciario dell’OCC, redigendo la relazione particolareggiata e assistendo il cliente durante l’intera procedura.

6. Rottamazione, definizione agevolata e stralcio

La rottamazione‑quater introdotta dalla Legge 197/2022 consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese di notifica/esecuzione. Interessi di mora, sanzioni e aggio sono cancellati . L’adesione si presenta online e il pagamento avviene in un massimo di dieci rate in cinque anni.

Nel 2024 il Decreto “Milleproroghe” ha introdotto la possibilità di riammissione per i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni; la Legge 15/2025 ha confermato le nuove scadenze. Chi non è in grado di pagare neanche in forma agevolata può considerare altre misure (transazioni fiscali, accordi in sede concorsuale, esdebitazione).

7. Autotutela integrativa e ravvedimento operoso

In alcune situazioni il contribuente può sanare spontaneamente la propria posizione mediante ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), versando imposta, interessi legali e sanzioni ridotte in misura proporzionale al ritardo. È una soluzione efficace se l’omissione è frutto di errore e non vi è stato formale avvio del controllo. Se l’accertamento è già in corso, l’Ufficio può valutare la remissione in bonis per regolarizzare dichiarazioni tardive. Lo Studio Monardo assiste nella presentazione di istanze e calcolo delle somme dovute.

8. Transazione fiscale nel concordato preventivo e nel sovraindebitamento

La transazione fiscale, prevista dagli artt. 182‑ter L.F. e 63 CCII, consente di proporre all’Agenzia delle Entrate il pagamento parziale dei tributi in sede di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione. La proposta è valutata in base al livello di soddisfacimento dei creditori e alle prospettive di recupero; l’amministrazione può accettare riduzioni, dilazioni o stralci. Anche nel piano del consumatore è possibile proporre la falcidia dell’IVA e delle ritenute, benché occorra l’approvazione del giudice.

Strumenti alternativi per la tutela del contribuente

1. Accertamenti con adesione e conciliazione giudiziale

L’accertamento con adesione (artt. 6‐8 D.Lgs. 218/1997) permette di definire le imposte accertate, riducendo le sanzioni a un terzo. La procedura si avvia su invito dell’Ufficio o su istanza del contribuente prima dell’emissione della cartella. In pendenza di giudizio, è possibile concludere una conciliazione giudiziale che riduce le sanzioni fino al 40 %. Queste soluzioni sono pratiche quando il contribuente riconosce parte della pretesa ma vuole limitare il contenzioso.

2. Voluntary disclosure e regolarizzazione delle attività estere

Per sanare attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero non dichiarate (es. conti bancari, partecipazioni, immobili), il legislatore aveva introdotto la voluntary disclosure (Legge 186/2014 e Legge di Stabilità 2015). Sebbene le finestre per aderire si siano chiuse, chi possiede ancora attività non dichiarate deve avvalersi del ravvedimento operoso e, se ricorrono i presupposti, valutare l’adesione a procedure di collaborazione volontaria se riattivate.

3. Piani di rientro e dilazioni

Quando il debito è certo e il contribuente non può pagare in unica soluzione, l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione concede dilazioni fino a 72 rate mensili (o 120 in casi di comprovata difficoltà). È possibile chiedere un piano di rientro personalizzato, depositando documentazione reddituale e patrimoniale. La perdita della residenza fiscale può comportare difficoltà nel concordare tali piani; è utile affidarsi a un professionista per negoziare.

4. Ricorso in Cassazione e tutela sovranazionale

Esauriti i gradi di merito, è possibile proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge o vizi di motivazione. La Cassazione valuta solo questioni di diritto, quindi la difesa deve concentrarsi sull’errata interpretazione delle norme. In materia di residenza e doppia imposizione, la Corte si è mostrata sensibile all’applicazione delle convenzioni , ma esige prove solide . In presenza di violazioni della CEDU o della normativa UE (es. diritto al contraddittorio), si può ricorrere alla Corte di Strasburgo o sollevare questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di Giustizia UE.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

ErrorePerché è pericolosoConsiglio pratico
Non iscriversi all’AIREDal 2024 l’iscrizione è obbligatoria per chi risiede all’estero per oltre 12 mesi; la mancata iscrizione comporta sanzioni amministrative da 200 € a 1.000 € per anno e conferma la presunzione di residenza in Italia.Effettua la cancellazione dall’anagrafe del comune italiano e iscrivi tempestivamente tutta la famiglia all’AIRE.
Mantenere immobili, conti bancari o società in Italia senza gestione esteraQuesti elementi indicano che il centro degli interessi economici è in Italia, vanificando l’espatrio.Se possiedi immobili, valuta la locazione a terzi e dimostra che li gestisci tramite professionisti argentini. Sposta la gestione delle società, apri conti bancari operativi in Argentina e disponi deleghe.
Conservare la famiglia in ItaliaIl domicilio si concentra sul centro degli interessi economici, ma la presenza di coniuge e figli in Italia è un indizio forte che contrasta la residenza estera.Valuta il trasferimento di tutta la famiglia o prepara documentazione che provi la frequente permanenza dei familiari in Argentina (es. certificati scolastici, contratti di lavoro).
Presumere che l’iscrizione AIRE bastiLa Cassazione ritiene l’iscrizione solo un elemento indiziario ; occorre dimostrare il centro della vita altrove.Raccogli documenti che attestino la presenza, l’attività lavorativa e la sede degli interessi economici in Argentina.
Non dichiarare redditi di fonte italianaAnche se residente all’estero, il contribuente deve dichiarare i redditi prodotti in Italia (es. canoni di locazione). La mancata dichiarazione comporta sanzioni elevate e rischi penali.Continua a presentare la dichiarazione dei redditi italiani limitatamente ai redditi di fonte italiana, applicando le disposizioni convenzionali.
Ignorare gli avvisi dell’AgenziaMancare il contraddittorio impedisce di far valere le proprie ragioni e può comportare l’emissione dell’accertamento con sanzioni massime.Rivolgiti subito a un avvocato specializzato: avvia il contraddittorio, presenta le prove e valuta un accordo.
Pagare senza ricorrere alle definizioni agevolateL’immediato pagamento di cartelle può essere oneroso; esistono strumenti (rottamazione, rateazione, sovraindebitamento) che riducono l’esposizione.Chiedi una valutazione personalizzata per individuare la soluzione migliore (adesione, piani di rientro, accordo di ristrutturazione, esdebitazione).

Domande frequenti (FAQ)

1. Sono iscritto all’AIRE e vivo in Argentina. Posso essere considerato residente fiscale in Italia?
Sì, se il Fisco prova che il tuo domicilio (centro degli interessi economici e vitali) è ancora in Italia o che hai soggiornato nel territorio italiano per oltre 183 giorni. L’iscrizione all’AIRE è solo una presunzione relativa . Devi dimostrare con documenti la tua effettiva permanenza in Argentina e lo spostamento dei tuoi interessi.

2. Che cosa succede se non presento la dichiarazione dei redditi italiani quando risiedo in Argentina?
Se risulti residente in Italia, l’omessa dichiarazione dei redditi esteri comporta il recupero delle imposte su tutto il reddito mondiale e l’applicazione di sanzioni fino al 240 % dell’imposta dovuta, oltre a eventuali interessi e responsabilità penale (dichiarazione infedele o omessa). Se sei effettivamente residente in Argentina, devi comunque dichiarare i redditi prodotti in Italia (es. pensioni, immobili) per evitare sanzioni.

3. Quali documenti devo conservare per provare la mia residenza in Argentina?
Iscrizione AIRE, contratto di affitto o acquisto di casa in Argentina, buste paga o contratti di lavoro, utenze domestiche, tessera sanitaria argentina, movimenti migratori (timbrature passaporti), certificati scolastici dei figli, dichiarazioni fiscali argentine e conti correnti locali.

4. L’Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati bancari argentini?
Dal 2017 è operativo lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard) tra l’Italia e oltre 100 Paesi, compresa l’Argentina. Il Fisco può ricevere dati su conti correnti, investimenti e movimenti finanziari e utilizzarli per l’accertamento. Tuttavia, deve rispettare la normativa sulla privacy e il contraddittorio.

5. Se lavoro in Italia per 4 mesi all’anno e il resto vivo in Argentina, sono residente?
Dipende: se stai in Italia per meno di 183 giorni e non hai in Italia il centro degli interessi, potresti essere considerato non residente. Tuttavia, se ricevi redditi da lavoro italiano e mantieni legami economici nel Paese, l’Agenzia potrebbe contestare la residenza. Valuta con un professionista come documentare la tua permanenza all’estero.

6. Sono pensionato e ricevo una pensione italiana mentre vivo in Argentina. Dove pago le tasse?
La Convenzione Italia–Argentina stabilisce che le pensioni di fonte pubblica (ex dipendenti dello Stato) sono tassate solo in Italia, mentre quelle di fonte privata possono essere tassate in entrambi i Paesi con riconoscimento del credito d’imposta . Verifica la natura della tua pensione e consulta un esperto per evitare doppia tassazione.

7. È vero che l’Agenzia delle Entrate può controllare i miei social network per dimostrare la presenza in Italia?
Sì, l’amministrazione può utilizzare indizi digitali (foto geolocalizzate, collegamenti a utenze, dati di traffico telefonico) come elementi indiziari. Tuttavia, tali prove devono essere corroborate da ulteriori riscontri e devono rispettare la normativa sulla privacy; da sole non sono sufficienti per affermare la residenza fiscale.

8. Cosa succede se ricevo un avviso di accertamento ma non ho la possibilità economica di pagare le somme richieste?
Puoi impugnare l’avviso dinanzi alle Corti tributarie e, parallelamente, valutare strumenti di gestione del debito: rateazione delle somme dovute, rottamazione‑quater, ricorso alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata). Con l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente puoi ottenere la liberazione dai debiti .

9. Se sono socio di una società argentina ma ho ancora partecipazioni in Italia, rischio l’accertamento?
Sì: la presenza di partecipazioni, immobili o attività economiche in Italia può essere indice che il centro degli interessi economici è in Italia. Per evitare la residenza fiscale italiana occorre dimostrare che le partecipazioni non comportano gestione operativa e che l’attività viene diretta dall’Argentina. Una riorganizzazione societaria o la vendita delle quote può essere opportuna.

10. Posso aderire alla rottamazione‑quater se vivo all’estero?
Sì, la definizione agevolata riguarda i debiti iscritti a ruolo e non prevede requisiti di residenza. Puoi aderire online sul sito dell’Agenzia delle Entrate‐Riscossione, indicando l’indirizzo estero. Verifica le scadenze e conserva le ricevute dei pagamenti per evitare decadenze.

11. Che differenza c’è tra residenza civile, domicilio e presenza fisica?
La residenza civile è il luogo in cui una persona dimora abitualmente; il domicilio è il centro degli interessi economici e personali; la presenza fisica indica la permanenza sul territorio italiano per almeno 183 giorni. Dal 2024 questi criteri sono alternativi e basta il verificarsi di uno per essere considerato residente .

12. Le regole sulla residenza si applicano retroattivamente?
No. La Cassazione ha precisato che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023 hanno efficacia prospectica: si applicano solo ai periodi d’imposta dal 1 gennaio 2024 . Per le annualità precedenti valgono le regole vigenti all’epoca.

13. Posso evitare il contraddittorio se mi trovo all’estero?
No. Ricevere l’invito al contraddittorio non è facoltativo: la mancata partecipazione non blocca l’accertamento. Puoi partecipare tramite procura a un professionista o presentare memorie scritte con allegata documentazione. Solo in casi di presunzione dell’art. 2, comma 2‑bis, l’Agenzia può emettere l’avviso senza contraddittorio .

14. Se possiedo un immobile in Italia e lo utilizzo per le vacanze, devo dichiararlo?
Sì. I redditi fondiari (anche se non locato) devono essere dichiarati; se l’immobile è a disposizione, si applica una rendita catastale. L’omessa dichiarazione comporta l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta e sanzioni. La presenza dell’immobile, inoltre, è un elemento che il Fisco può utilizzare per dimostrare la permanenza in Italia.

15. Un cittadino argentino residente in Italia che riceve redditi dall’Argentina rischia la doppia imposizione?
No. La convenzione Italia–Argentina garantisce che i redditi argentini sono tassati solo in Argentina se il beneficiario è residente ivi; se il beneficiario è residente in Italia, deve dichiararli ma può portare in deduzione l’imposta pagata in Argentina . È opportuno rivolgersi a un esperto per compilare correttamente il quadro RW e richiedere il credito d’imposta.

16. Posso trasferire la residenza fiscale in Argentina anche se percepisco redditi da pensione pubblica italiana?
Le pensioni pubbliche sono tassate esclusivamente nello Stato che eroga la pensione (Italia), salvo che il beneficiario abbia la cittadinanza dell’altro Stato e risieda stabilmente. Pertanto, salvo eccezioni, dovrai continuare a pagare le tasse sulla pensione in Italia ma potrai beneficiare del credito d’imposta in Argentina.

17. Se il Fisco italiano mi contesta la residenza per un periodo antecedente al 2024, posso invocare i nuovi criteri di presenza fisica?
No. Le nuove disposizioni si applicano solo dal 1 gennaio 2024 . Per gli anni precedenti si applicano le vecchie regole, secondo cui la residenza anagrafica era presunzione quasi assoluta e non era contemplato il criterio della presenza fisica.

18. Posso chiedere il rimborso delle tasse italiane se vengo riconosciuto residente in Argentina?
Sì. Se un accertamento è annullato o se il giudice riconosce la tua residenza estera applicando la convenzione, puoi richiedere il rimborso delle imposte versate in Italia, con interessi. La Cassazione ha riconosciuto rimborsi anche quando il trattamento convenzionale prevale sulla legge interna.

19. La procedura di esdebitazione del sovraindebitato si applica anche ai debiti fiscali?
Sì. L’esdebitazione rilascia il debitore da tutti i debiti residui, inclusi quelli fiscali, salvo i debiti per mantenimento, risarcimento del danno e sanzioni penali . Per l’incapiente l’esdebitazione opera di diritto; è quindi uno strumento potente per liberarsi delle cartelle esattoriali.

20. Quanto tempo occorre per concludere la procedura di composizione negoziata?
Dipende dalla complessità della situazione; in media 3–6 mesi. L’esperto guida le trattative con i creditori e può richiedere proroghe. Al termine si raggiunge un accordo, si avvia una procedura concorsuale o si chiude la trattativa. Rivolgersi a un professionista esperto (come l’Avv. Monardo) consente di individuare la soluzione più rapida.

Simulazioni pratiche

1. Caso di Giovanni, imprenditore italiano residente a Buenos Aires

Giovanni è un imprenditore che nel 2020 ha trasferito l’azienda di famiglia in Argentina. Ha cancellato la residenza anagrafica italiana ma possiede ancora il 30 % di una società immobiliare a Roma e una casa al mare dove trascorre l’estate. Nel 2024 riceve un invito al contraddittorio con contestazione di residenza per gli anni 2021‑2023.

  1. Analisi preliminare – Lo Studio Monardo verifica la documentazione: Giovanni risulta iscritto all’AIRE, abita in Argentina con la famiglia, ha un contratto di lavoro e paga le imposte locali. Tuttavia, la gestione della società italiana avviene ancora in Italia, e l’immobile personale è utilizzato più di 3 mesi l’anno.
  2. Accertamento della residenza 2021‑2023 – Poiché la riforma della residenza entra in vigore nel 2024, per il 2021‑2023 si applicano le regole previgenti: la residenza anagrafica e il domicilio costituiscono presunzioni quasi assolute. Il Fisco sostiene che la presenza delle quote societarie e della casa conferma il centro degli interessi in Italia.
  3. Difesa – Giovanni raccoglie prove del trasferimento del centro degli affari in Argentina: contratti con clienti argentini, bilanci della società estera, prove della delega gestionale della società italiana a un amministratore residente in Italia. Lo Studio presenta ricorso sostenendo che, pur mantenendo quote societarie, la gestione avviene all’estero e che l’immobile è usato solo temporaneamente.
  4. Esito – Il giudice di primo grado accoglie parzialmente il ricorso: riconosce la residenza argentina dal 2022 (sulla base della documentazione), ma conferma la residenza italiana per il 2021. La strategia porta a una significativa riduzione delle imposte accertate e delle sanzioni, e Giovanni valuta l’adesione alla rottamazione per le somme residue.

2. Caso di Maria, lavoratrice in smart working

Maria si è trasferita a Córdoba nel 2023 per lavoro. È iscritta all’AIRE ma rientra in Italia per tre settimane ogni due mesi. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento: l’Agenzia sostiene che, sommando tutti i giorni in Italia nel 2024, Maria supera 183 giorni (presenza fisica) e, quindi, è residente secondo il nuovo art. 2 TUIR .

  1. Calcolo dei giorni – Si verifica il calendario: Maria è stata in Italia per 20 giorni a febbraio, 21 a aprile, 20 a giugno, 23 ad agosto, 20 a ottobre e 25 a dicembre; totale 129 giorni, quindi inferiore a 183. L’Agenzia aveva erroneamente incluso i giorni di viaggio e le permanenze per motivi di salute.
  2. Difesa – Viene presentata memoria con calcolo dettagliato, biglietti aerei e certificazioni mediche. Si evidenzia che la presenza non raggiunge la soglia e che il domicilio e la residenza sono in Argentina.
  3. Esito – In fase di contraddittorio, l’Agenzia riconosce l’errore e annulla l’accertamento in autotutela. Il caso dimostra l’importanza di conservare documentazione precisa e di contestare i conteggi dell’Ufficio.

3. Caso di Luca, lavoratore autonomo con conti all’estero non dichiarati

Luca si è trasferito in Argentina nel 2019 ma non ha dichiarato in Italia un conto bancario argentino e alcuni investimenti finanziari. Nel 2025, grazie allo scambio automatico di informazioni, l’Agenzia delle Entrate riceve i dati e gli notifica un avviso di accertamento con sanzioni per omessa compilazione del quadro RW e omessa dichiarazione di redditi di capitale.

  1. Verifica – Lo Studio Monardo valuta se Luca era residente in Italia negli anni contestati. Viene accertato che nel 2020 la presenza in Italia superava 183 giorni e che l’iscrizione AIRE avvenne con ritardo. Dunque, per quell’anno Luca è fiscalmente residente e deve dichiarare i redditi esteri.
  2. Ravvedimento – Per gli anni successivi (2021‑2024), Luca può dimostrare la residenza argentina. Si propone un ravvedimento operoso per l’omessa compilazione del quadro RW negli anni in cui era residente e si chiede l’annullamento dell’accertamento per le annualità in cui era non residente.
  3. Esito – L’Agenzia accetta il ravvedimento e riduce le sanzioni. Per gli anni in cui la residenza era all’estero, l’accertamento viene annullato. Luca regolarizza la sua posizione e valuta l’adesione a una definizione agevolata per i residui.

Conclusioni

L’accertamento fiscale per gli italiani residenti in Argentina richiede attenzione, preparazione e tempestività. La normativa italiana, aggiornata al 2025, stabilisce criteri stringenti per la residenza: residenza anagrafica, domicilio, residenza civile e presenza fisica ; la presunzione anagrafica è ora relativa ; le regole non sono retroattive . La giurisprudenza della Cassazione conferma che il centro degli interessi economici prevale sui legami formali e che le convenzioni internazionali (come quella con l’Argentina) possono disapplicare le presunzioni interne .

Chi riceve un accertamento deve agire subito: richiedere gli atti, partecipare al contraddittorio, raccogliere prove della propria residenza estera, valutare l’impugnazione e le soluzioni deflative (adesione, rottamazione, ravvedimento). Nel caso di difficoltà finanziarie, gli strumenti del sovraindebitamento (accordo, piano del consumatore, liquidazione controllata) e la nuova esdebitazione del sovraindebitato incapiente offrono vie di liberazione dal debito. La composizione negoziata della crisi d’impresa consente agli imprenditori di salvare l’azienda e superare le crisi in modo consensuale .

Affrontare da soli un accertamento per residenza è rischioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti esperti, può fornire un’analisi tempestiva dell’atto, impostare la strategia di difesa, avviare ricorsi e negoziazioni, proporre piani di rientro o attivare procedure di sovraindebitamento. Il suo approccio multidisciplinare e la competenza maturata nei tribunali di tutta Italia sono garanzia di professionalità.

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