Pignoramento di conto cointestato: quanto possono prendere e come difendersi?

Introduzione

Gestire un conto corrente cointestato può sembrare un modo pratico per organizzare le finanze familiari o di coppia, ma quando uno dei titolari accumula debiti la situazione può diventare molto delicata. Negli ultimi anni la Corte di Cassazione e il legislatore hanno riscritto le regole su cosa può essere pignorato da un conto cointestato e come difendersi. Le recenti decisioni del 2024 e del 2025 evidenziano che la tutela del terzo estraneo non è automatica: la banca blocca l’intera giacenza e spetta al co‑intestatario dimostrare la propria quota o la totale appartenenza delle somme. Questo articolo, aggiornato a novembre 2025, analizza in modo approfondito il contesto normativo e giurisprudenziale, le procedure da seguire e le strategie difensive a disposizione del debitore.

L’importanza del tema

Un pignoramento eseguito sul conto può paralizzare la liquidità della famiglia. Spesso il debitore si accorge del blocco solo quando non riesce più a effettuare prelievi o pagare le bollette, perché la banca ha congelato il saldo a seguito di un atto notificato da un creditore privato o dall’Agenzia Entrate‑Riscossione. Non sapere come comportarsi comporta rischi gravi: perdita di somme che non appartengono al debitore, prelievi non dovuti da parte del creditore e compromissione dei rapporti con l’istituto bancario. Inoltre, se sul conto affluiscono stipendi o pensioni, vigono limiti precisi alla pignorabilità; ignorarli può portare a sottrazioni illegittime. Le novità introdotte dalla riforma del 2022 e confermate dalla Cassazione 2025 impongono una conoscenza aggiornata della disciplina.

Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista, coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale nei settori del diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia), professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021. Grazie all’esperienza maturata in materia di esecuzioni mobiliari, offre una consulenza mirata per:

  • analizzare gli atti di pignoramento notificati dalla banca o dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione;
  • valutare la legittimità del pignoramento e le eventuali irregolarità procedurali;
  • proporre ricorsi in opposizione (ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) per ridurre o annullare il vincolo;
  • ottenere sospensioni delle procedure esecutive mediante istanze al giudice dell’esecuzione;
  • avviare trattative stragiudiziali con i creditori per concordare piani di rientro o definizioni agevolate;
  • strutturare piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti o procedure di esdebitazione ai sensi della L. 3/2012, in modo da salvaguardare il patrimonio familiare.

Alla fine della lettura troverai i riferimenti per contattare direttamente l’Avv. Monardo e ottenere una valutazione immediata della tua situazione.

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

L’analisi del pignoramento del conto cointestato richiede di conoscere diverse norme del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia fiscale. In questa sezione esaminiamo le disposizioni più rilevanti e le pronunce recenti che incidono sulla protezione del cointestatario non debitore.

1.1 Solidarietà e contitolarità nei conti cointestati

Articolo 1854 del codice civile – solidarietà attiva e passiva

Il codice civile stabilisce che quando un conto è intestato a più persone, ogni intestatario è creditore e debitore in solido dei saldi del conto . Ciò significa che:

  • Verso la banca ogni cointestatario può operare sul conto anche da solo e può prelevare la totalità della giacenza (solidarietà attiva);
  • Verso i creditori ciascun cointestatario risponde solidalmente dei debiti derivanti dal conto (es. saldo negativo o scoperto), quindi la banca può pretendere l’intero pagamento anche da un solo cointestatario.

La solidarietà riguarda il rapporto esterno con la banca, ma non determina automaticamente la comproprietà paritetica delle somme. La Cassazione ha chiarito che la cointestazione non fa perdere la proprietà esclusiva delle somme che derivano da uno solo dei correntisti ; la presunzione di comproprietà può quindi essere superata con prove contrarie.

Articolo 1298 del codice civile – presunzione di uguaglianza delle quote

Nei rapporti interni tra co‑debitori o co‑creditori, l’art. 1298 c.c. stabilisce che l’obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori o creditori, salvo che l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno di essi; le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente . Questa presunzione opera anche sui conti bancari cointestati: in mancanza di prova contraria, si presume che le somme appartengano in parti uguali ai cointestatari. Tuttavia, è una presunzione relativa (iuris tantum), superabile dimostrando che i fondi provengono esclusivamente da uno solo dei correntisti o che erano destinati a un uso personale .

Giurisprudenza sulla presunzione di contitolarità

La Cassazione ha costruito un orientamento costante sulla presunzione di contitolarità. Le Sezioni Unite n. 19381/2019 hanno affermato che la cointestazione di un rapporto finanziario crea una presunzione di comproprietà, ma questa può essere superata con prove idonee . Le decisioni più recenti hanno applicato tale principio:

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28772/2023 (17 ottobre 2023) – la Corte ha ribadito che i soldi in un conto cointestato si presumono appartenere a entrambi i titolari; chi rivendica l’esclusiva proprietà deve dimostrarlo . Nel caso di coniugi separati, la Corte ha precisato che un coniuge non può chiedere il rimborso delle spese famigliari fatte dall’altro con i soldi del conto comune , perché si tratta di obblighi di solidarietà.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9197/2023 – ha affermato che la cointestazione non integra una donazione dell’intestatario al co‑intestatario; la prova della diversa appartenenza del denaro può essere fornita anche con presunzioni semplici .
  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3013/2024 (1º febbraio 2024) – pur trattando di un tema diverso, ha ribadito che ciascuno ha diritto al controllo dei propri beni e che l’origine dei fondi è determinante .
  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29253/2024 (13 novembre 2024) – in materia di esecuzioni e riforma Cartabia, ha sottolineato che il giudice dell’esecuzione deve accertare la quota spettante al debitore pignorato e tutelare il co‑intestatario .
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1643/2025 (23 gennaio 2025) – ha cassato una sentenza di merito che aveva attribuito automaticamente metà delle somme all’ex marito cointestatario, riconoscendo invece che la presunzione di contitolarità può essere vinta anche con presunzioni semplici quando le somme provengono da beni personali della moglie . La Corte ha chiarito che l’origine tracciabile del denaro, la destinazione esclusiva o altri elementi univoci possono dimostrare l’appartenenza esclusiva di una quota .

Queste pronunce confermano che il cointestatario che non è debitore può proteggere le proprie somme se riesce a dimostrarne la provenienza; in mancanza di prova, il criterio 50/50 resta il parametro di riferimento.

1.2 Pignoramento presso terzi e protezione delle somme da stipendio o pensione

Il pignoramento di un conto rientra nelle espropriazioni presso terzi disciplinate dal codice di procedura civile. Alcune norme tutelano specifiche categorie di crediti, in particolare stipendi, salari e pensioni.

Articolo 545 c.p.c. – crediti impignorabili e limiti di pignorabilità

L’art. 545 c.p.c. enumera i crediti assolutamente impignorabili (es. crediti alimentari e sussidi di grazia) e stabilisce limiti per stipendi e pensioni. La norma prevede che:

  • Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi allo Stato e in eguale misura per gli altri crediti ; il simultaneo concorso di cause non può estendersi oltre la metà di tali somme .
  • Le pensioni e indennità assimilate non possono essere pignorate per un ammontare pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma . Questa regola è stata introdotta dal D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti bis) e aggiornata all’1 gennaio 2025.
  • Le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione su un conto prima della notifica del pignoramento possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale . Se l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, si applicano i limiti di un quinto (per stipendi) e di un quinto dell’eccedenza rispetto all’assegno sociale (per pensioni) .
  • Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti è parzialmente inefficace .

In pratica, un creditore che pignora il conto non può toccare il cosiddetto “minimo vitale”: ad esempio nel 2025 il doppio dell’assegno sociale corrisponde a circa 1.077 euro mensili (la misura varia ogni anno con l’inflazione). Le somme che eccedono tale soglia sono pignorabili entro i limiti di un quinto. Le tutele valgono anche per i conti cointestati: se sul conto affluiscono lo stipendio o la pensione del co‑intestatario non debitore, tali somme restano protette entro i limiti previsti .

Articolo 546 c.p.c. – obblighi del terzo pignorato

Quando la banca (terzo pignorato) riceve l’atto di pignoramento, diventa custode delle somme dovute al debitore. Secondo l’art. 546 c.p.c. la banca deve custodire i fondi nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato di una quota variabile (1.000 euro per crediti fino a 1.100 euro, 1.600 euro per crediti fino a 3.200 euro e della metà per crediti superiori) . In caso di accredito di stipendio o pensione prima della notifica del pignoramento, gli obblighi del terzo non operano per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; per gli accrediti successivi si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c. . La banca è quindi responsabile se preleva somme oltre tali limiti.

Articolo 72‑bis D.P.R. 602/1973 – pignoramento speciale per i debiti fiscali

Nel caso di debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere con un pignoramento semplificato, previsto dall’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973. La norma consente all’agente della riscossione di ordinare al terzo (ad esempio la banca) di pagare direttamente il credito entro 60 giorni dalla notifica per le somme già maturate e alle scadenze per le somme future . Questo pignoramento si differenzia dalla procedura ordinaria perché il terzo non viene citato in udienza ma riceve un ordine di pagamento diretto.

La Cassazione, con la sentenza 28520/2025, ha stabilito che l’ordine di pagamento previsto dall’art. 72‑bis si estende anche ai crediti futuri, purché derivino da un rapporto già in essere al momento del pignoramento . In altre parole, se la banca riceve un atto di pignoramento fiscale anche quando il conto è a zero o in rosso, deve bloccare e versare al Fisco ogni somma che affluisce entro 60 giorni dalla notifica . La Corte ha chiarito che il periodo di 60 giorni non è un semplice “spatium deliberandi”, ma un vincolo di custodia: per due mesi il conto diventa una “stazione di transito” e le somme non appartengono più al titolare . La banca deve quindi rispettare l’obbligo di versamento e non può liberarsi del vincolo se non dopo il decorso dei 60 giorni .

1.3 Altre leggi rilevanti

  • Riforma Cartabia – D.Lgs. 149/2022: ha modificato alcune disposizioni sul processo esecutivo, velocizzando le opposizioni di terzo e imponendo al giudice dell’esecuzione di accertare la quota effettivamente spettante al debitore nel conto cointestato .
  • Legge 3/2012 (Procedure di sovraindebitamento): consente al debitore non fallibile di accedere a strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata. Tali procedure possono sospendere o impedire le azioni esecutive e pignoramenti.
  • D.L. 118/2021 (Composizione negoziata della crisi d’impresa): introduce la figura dell’esperto negoziatore per le imprese in crisi, consentendo di negoziare con i creditori sotto la vigilanza del Tribunale e di ottenere protezione da azioni esecutive.

2. Procedura passo‑passo del pignoramento del conto cointestato

In questa sezione descriviamo l’iter della procedura esecutiva, dal momento della notifica alla banca fino alla possibile assegnazione delle somme al creditore. Conoscere i passaggi consente al debitore e al co‑intestatario di attivarsi tempestivamente e di far valere i propri diritti.

2.1 Notifica dell’atto di pignoramento

Il pignoramento presso terzi si avvia con la notifica dell’atto al debitore e al terzo pignorato (la banca). L’atto deve contenere:

  1. La copia del titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento);
  2. Il precetto (salvo che si tratti di pignoramento fiscale ex art. 72‑bis);
  3. L’indicazione del credito per cui si procede e delle somme dovute;
  4. L’invito al terzo a dichiarare se esistano crediti del debitore verso di lui.

Nel pignoramento fiscale, l’atto contiene un ordine di pagamento diretto al terzo ai sensi dell’art. 72‑bis ; non è necessaria la citazione in udienza.

2.2 Blocco del conto da parte della banca

Ricevuta la notifica, la banca deve congelare l’intero saldo del conto cointestato (rapporti esterni), in quanto gli intestatari sono debitori solidali del saldo . La banca non può determinare autonomamente la quota pignorabile del debitore; per evitare responsabilità, blocca l’intero importo fino a diversa disposizione del giudice o, nel caso di pignoramento fiscale, fino all’ordine di versamento all’agente della riscossione. La cointestazione non impedisce il blocco totale; eventuali somme spettanti al co‑intestatario estraneo potranno essere svincolate solo su richiesta giudiziale .

Se sul conto affluiscono stipendi o pensioni, la banca deve rispettare i limiti dell’art. 545 c.p.c. Le somme accreditate prima della notifica sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale ; le somme accreditate dopo sono pignorabili nei limiti di un quinto (stipendi) o di un quinto dell’eccedenza (pensioni). Il terzo (banca) deve mettere a disposizione del debitore il tesoretto (doppio assegno sociale, minimo 1.000 euro) . Qualora non lo faccia, l’atto è parzialmente inefficace e il giudice può disporre la restituzione .

2.3 Dichiarazione del terzo e udienza

Nella procedura ordinaria, entro 10 giorni dalla notifica l’atto di pignoramento deve essere depositato presso il tribunale competente. La cancelleria fissa un’udienza per la comparizione delle parti e per l’esame della dichiarazione del terzo. La banca deve depositare una dichiarazione in cui indica:

  • se il conto esiste e quale è il saldo al momento della notifica;
  • l’eventuale esistenza di altri pignoramenti o vincoli;
  • le somme vincolate per effetto dell’art. 545 c.p.c. (stipendi e pensioni).

Se la banca non deposita la dichiarazione o fornisce dichiarazioni false, può essere condannata al pagamento del credito in luogo del debitore. Nel pignoramento fiscale ex art. 72‑bis non vi è udienza: l’ordine di pagamento è immediatamente esecutivo e la banca è tenuta a versare le somme entro 60 giorni .

2.4 Intervento del co‑intestatario estraneo

Il co‑intestatario che non è debitore è un terzo estraneo all’esecuzione. Può tutelare le proprie somme mediante diversi strumenti:

  • Opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.): consente al terzo di chiedere al giudice di escludere dal pignoramento i beni che gli appartengono. Deve essere proposta entro 90 giorni dalla conoscenza del pignoramento. Il co‑intestatario deve dimostrare l’appartenenza delle somme (es. tracciabilità delle entrate, buste paga, bonifici, destinazione delle somme) .
  • Istanza di riduzione o svincolo (artt. 487 e 548 c.p.c.): consente di chiedere al giudice dell’esecuzione di limitare il pignoramento alla quota del debitore. È una procedura più veloce rispetto all’opposizione e può essere proposta anche in via d’urgenza; se sorgono contestazioni, si può convertire in opposizione di terzo .

Per avere successo, il co‑intestatario deve fornire prove convincenti dell’origine delle somme; la Cassazione ha affermato che è sufficiente anche un quadro probatorio basato su presunzioni gravi, precise e concordanti .

2.5 Assegnazione e liberazione delle somme

Se non vi sono opposizioni, il giudice dell’esecuzione emette un’ordinanza di assegnazione, disponendo che la banca versi al creditore le somme pignorate. Nel pignoramento fiscale, l’assegnazione avviene con il versamento diretto della banca all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro 60 giorni .

Nel caso di conti cointestati, il giudice può disporre che solo la quota parte del debitore sia assegnata, mentre la quota del co‑intestatario sia liberata. Se il co‑intestatario prova che le somme gli appartengono integralmente, l’intero saldo viene svincolato. Il giudice può anche autorizzare il co‑intestatario a prelevare le somme impignorabili (stipendi/pensioni) sin da subito, considerato che gli obblighi del terzo non operano per tali somme .

2.6 Termini e scadenze

FaseTermine ordinarioRiferimenti normativi
Notifica dell’atto al debitore e alla bancaImmediatezza, a cura del creditoreArt. 543 c.p.c. (pignoramento ordinario) / Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (pignoramento fiscale)
Deposito del pignoramento presso il tribunale10 giorni dalla notificaArt. 543 c.p.c.
Udienza di comparizioneData fissata dal giudice (solitamente entro 90 giorni)Art. 547 c.p.c.
Presentazione dell’opposizione di terzo90 giorni dalla conoscenza del pignoramentoArt. 619 c.p.c.
Versamento al creditore (pignoramento fiscale)60 giorni dalla notificaArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973
Decorrenza del vincolo per il terzoDalla notifica fino all’ordinanza di assegnazioneArt. 546 c.p.c.

3. Difese e strategie legali per il debitore e il cointestatario

Quando si riceve un atto di pignoramento su un conto cointestato, è essenziale agire con rapidità e con l’assistenza di un professionista. Di seguito sono illustrate le principali tutele giurisdizionali e stragiudiziali.

3.1 Opposizione agli atti esecutivi (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi è lo strumento mediante il quale si contesta la validità formale del pignoramento o del titolo esecutivo. Si propone dinanzi al giudice competente per l’esecuzione entro termini ristretti (normalmente 20 giorni dalla notifica dell’atto contestato). I motivi di opposizione possono riguardare:

  • La mancanza di un titolo esecutivo valido;
  • La notifica irregolare dell’atto di pignoramento;
  • La prescrizione o decadenza del credito;
  • La violazione dei limiti di impignorabilità (es. somme da stipendio/pensione, minimo vitale) ;
  • La violazione delle regole sul pignoramento fiscale (es. notifica priva di ordine di pagamento, somme non maturate nei 60 giorni).

L’opposizione può essere proposta sia dal debitore sia dal co‑intestatario se ritengono che il pignoramento abbia colpito somme impignorabili o appartenenti al terzo.

3.2 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)

È lo strumento principale a disposizione del co‑intestatario che non è debitore. Consente di fare valere in sede esecutiva la proprietà esclusiva o pro‑quota delle somme sul conto. L’opponente deve produrre documenti (buste paga, bonifici, prove dell’origine dei fondi) e può far valere presunzioni (es. flusso costante di stipendio/pensione). La Cassazione ha riconosciuto che il giudice può attribuire l’intero saldo al co‑intestatario estraneo se emergono elementi univoci .

3.3 Istanza di riduzione o svincolo

Questa istanza mira a ottenere dal giudice dell’esecuzione un provvedimento che limiti il pignoramento alla sola quota di spettanza del debitore. È spesso utilizzata quando il co‑intestatario non intende instaurare un giudizio a sé stante ma vuole un provvedimento rapido per sbloccare parte delle somme. L’istanza si basa sul principio della presunzione 50/50 e sulle prove fornite dal co‑intestatario estraneo . È consigliabile presentare l’istanza il prima possibile per evitare che la banca versi l’intero saldo al creditore.

3.4 Sospensione della procedura esecutiva

In presenza di motivi gravi, il debitore o il terzo possono chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice. La sospensione può essere concessa quando:

  • è stata proposta opposizione agli atti esecutivi con contestazioni non manifestamente infondate;
  • vi è in corso una procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012) che comporta il blocco delle azioni esecutive;
  • l’esecuzione riguarda somme impignorabili.

Il giudice può sospendere il pignoramento anche d’ufficio se rileva la violazione dei limiti di impignorabilità .

3.5 Transazione e accordi con il creditore

Spesso la soluzione più rapida e meno costosa consiste nel negoziare con il creditore (privato o Agenzia Entrate‑Riscossione). Con l’assistenza di un avvocato è possibile proporre:

  • il pagamento dilazionato dell’importo dovuto;
  • la rottamazione delle cartelle o la definizione agevolata prevista dalle normative fiscali;
  • l’applicazione di piani di rientro che prevedano la sospensione del pignoramento in cambio di rate mensili.

Nel contesto della riscossione fiscale, il piano di dilazione consente al contribuente di ottenere la sospensione delle procedure esecutive a fronte del pagamento rateale del debito. È fondamentale rispettare le scadenze; in caso di mancato pagamento di alcune rate, la procedura esecutiva riprende.

3.6 Procedure di composizione della crisi e esdebitazione (L. 3/2012)

Per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative) la Legge 3/2012 offre strumenti di ristrutturazione del debito che consentono di sospendere le azioni esecutive:

  1. Piano del consumatore – riservato ai soggetti consumatori. Il debitore propone ai creditori un piano di pagamento sostenibile, omologato dal tribunale. La pendenza del piano sospende le esecuzioni in corso.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti – richiede l’adesione della maggioranza dei creditori e viene omologato dal tribunale; comporta la falcidia dei debiti e la sospensione delle procedure esecutive.
  3. Liquidazione controllata – consente di liberarsi dei debiti mediante la liquidazione del patrimonio, con la possibilità di conservare i beni necessari per la vita familiare. Al termine è prevista l’esdebitazione.

L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella predisposizione della domanda, nel dialogo con i creditori e nel percorso di omologa.

3.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese in difficoltà è prevista la composizione negoziata della crisi, che affida a un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) il compito di facilitare le trattative con i creditori. L’accesso alla procedura può comportare la sospensione delle azioni esecutive e dei pignoramenti, se l’imprenditore richiede misure protettive al tribunale e dimostra la possibilità di risanare l’azienda. Questa strada è consigliata per le società o ditte individuali che vogliono evitare l’esecuzione forzata e preservare la continuità aziendale.

4. Strumenti alternativi alla procedura esecutiva

Oltre alle opposizioni e alle procedure di ristrutturazione del debito, esistono altri strumenti che il debitore può valutare per proteggere il conto cointestato o risolvere il debito in modo agevolato.

4.1 Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle

Ogni anno il legislatore introduce forme di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione). Questi strumenti consentono di pagare l’importo dovuto senza sanzioni e interessi di mora, talvolta con sconti sulle somme accessorie. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive. Per il 2025 sono previste nuove rottamazioni: consulta il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per le scadenze e le modalità di adesione.

4.2 Transazione fiscale nel concordato minore

Nell’ambito del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il debitore può proporre una transazione fiscale al fisco, offrendo il pagamento parziale del debito. Il tribunale valuta la proposta e, se la ritiene più vantaggiosa per l’erario, la omologa, sospendendo i pignoramenti. Questo strumento è utilizzabile sia da imprenditori sia da privati nell’ambito delle procedure concorsuali minori.

4.3 Accordi transattivi con i creditori privati

Per debiti bancari, finanziari o con fornitori, il debitore può proporre un accordo stragiudiziale che preveda il pagamento rateale o la decurtazione del debito. In cambio, il creditore rinuncia al pignoramento. Le trattative devono essere condotte con il supporto di un professionista per garantire la validità dell’accordo e l’effettiva estinzione della procedura esecutiva.

4.4 Revisione delle condizioni bancarie

In presenza di un conto cointestato in rosso, si può negoziare con la banca una ristrutturazione del saldo negativo. Molte banche consentono di trasformare lo scoperto in un finanziamento con rate concordate, eliminando il rischio di pignoramenti e segnalazioni negative. Questo strumento non incide direttamente sul pignoramento in corso, ma può ridurre la posizione debitoria e facilitare l’accesso ad accordi con i creditori.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Affrontare un pignoramento su un conto cointestato richiede attenzione. Ecco gli errori più frequenti che possono aggravare la situazione e i consigli per evitarli.

  1. Ignorare la notifica del pignoramento – Non rispondere o non consultare un professionista espone al rischio di perdere somme che potrebbero essere protette. Occorre verificare immediatamente la legittimità dell’atto e i termini per impugnare.
  2. Spostare i soldi senza valutazione legale – Trasferire le somme dal conto cointestato ad altri conti o a terzi dopo la notifica può configurare un comportamento fraudolento e rendere inefficaci le opposizioni. Prima di effettuare movimenti bisogna confrontarsi con un avvocato.
  3. Non raccogliere le prove dell’origine delle somme – Senza documenti che dimostrano che le somme appartengono al co‑intestatario estraneo (buste paga, pensioni, bonifici), il giudice applicherà la presunzione 50/50 e la quota del debitore potrebbe essere maggiore. È essenziale conservare documentazione bancaria e fiscale che attesti la provenienza dei fondi.
  4. Non richiedere la riduzione del pignoramento – Molti co‑intestatari non sanno di poter chiedere al giudice di ridurre il pignoramento alla quota del debitore. Presentare un’istanza di riduzione può sbloccare immediatamente la propria quota.
  5. Mancato rispetto dei limiti di impignorabilità – Quando sul conto affluiscono pensioni o stipendi, bisogna controllare che la banca rispetti il limite del triplo dell’assegno sociale e del quinto. Se il pignoramento supera i limiti, occorre contestarlo .
  6. Non valutare alternative come la rottamazione o il piano del consumatore – Rimandare la soluzione del debito peggiora la posizione del debitore. Esistono strumenti legali che consentono di ridurre o rateizzare il debito e di sospendere i pignoramenti.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali

NormaOggettoPrincipio chiave
Art. 1854 c.c.Conto corrente intestato a più personeSolidarietà attiva e passiva: gli intestatari sono creditori o debitori in solido dei saldi del conto
Art. 1298 c.c.Rapporti interni tra debitori/creditori solidaliLe parti si presumono uguali salvo prova contraria
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabiliLimiti: un quinto di stipendi/salari; doppio assegno sociale (min. 1.000 €) per pensioni
Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzo pignoratoLa banca custode deve rispettare il limite dell’importo del credito precettato e il minimo vitale
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento fiscale presso terziL’atto può contenere un ordine di pagamento diretto da eseguire entro 60 giorni
Sez. Unite n. 19381/2019Presunzione di contitolaritàLa cointestazione fa presumere la comproprietà, ma la presunzione è superabile
Cass. n. 28772/2023Conto cointestato tra coniugiPresunzione 50/50; chi rivendica l’esclusiva proprietà deve provarlo
Cass. n. 1643/2025Prova della diversa proprietàLa presunzione può essere vinta con elementi probatori gravi, precisi e concordanti
Cass. n. 28520/2025Pignoramento fiscale e crediti futuriIl pignoramento ex art. 72‑bis si estende ai crediti maturati entro 60 giorni dalla notifica

6.2 Limiti di pignoramento di stipendi e pensioni

Tipo di redditoPeriodo rispetto al pignoramentoParte impignorabileParte pignorabile
Stipendi / salariAccredito prima della notificaTriplo dell’assegno sociale (min. 1.000 €)eccedenza oltre il triplo dell’assegno sociale
Stipendi / salariAccredito dopo la notificaNessuna soglia minima; si applica il limite di 1/51/5 dello stipendio; il residuo 4/5 resta libero
PensioniAccredito prima della notificaTriplo dell’assegno socialeeccedenza oltre il triplo dell’assegno sociale
PensioniAccredito dopo la notificaEccedenza rispetto al doppio dell’assegno sociale (min. 1.000 €)1/5 dell’eccedenza

6.3 Azioni difensive del co‑intestatario

StrumentoFinalitàTempistiche
Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)Escludere dal pignoramento le somme appartenenti al terzoEntro 90 giorni dalla conoscenza del pignoramento
Istanza di riduzione/svincoloLimitare il pignoramento alla quota del debitorePresentabile in qualsiasi momento durante l’esecuzione
Opposizione agli atti esecutivi (art. 615 c.p.c.)Contestare la validità del pignoramento o del titoloEntro 20 giorni dalla notifica
Ricorso ex L. 3/2012Sospendere le azioni esecutive tramite piano del consumatore, accordo o liquidazionePresentazione al Tribunale competente; sospensione automatica con l’ammissione

7. FAQ – Domande frequenti

1. Il creditore può pignorare tutto il saldo di un conto cointestato?
Sì, in prima battuta la banca blocca l’intero saldo perché gli intestatari sono debitori solidali del conto . Tuttavia, il co‑intestatario estraneo può chiedere la riduzione del pignoramento o l’esclusione delle proprie somme mediante opposizione di terzo .

2. Come si determina la quota pignorabile del debitore in un conto cointestato?
In assenza di prova contraria, si applica la presunzione del 50/50 prevista dall’art. 1298 c.c. . Se il co‑intestatario dimostra che i fondi provengono in prevalenza da lui, può ottenere una ripartizione diversa .

3. La banca può opporsi a un prelievo superiore alla quota di spettanza?
No. La solidarietà attiva prevista dall’art. 1854 c.c. consente a ciascun intestatario di prelevare anche l’intero saldo . La banca non può opporsi, ma il co‑intestatario potrà agire contro chi ha prelevato senza diritto.

4. Cosa succede se sul conto cointestato sono accreditati lo stipendio o la pensione del co‑intestatario estraneo?
Tali somme sono impignorabili entro i limiti dell’art. 545 c.p.c. (doppio dell’assegno sociale, minimo 1.000 euro). La banca deve lasciarle disponibili e pignorare solo l’eccedenza .

5. Il co‑intestatario può aprire un nuovo conto per proteggere le proprie future entrate?
Sì. Dopo il pignoramento è consigliabile aprire un conto personale per i redditi futuri . È vietato spostare le somme già vincolate, ma non aprire un nuovo rapporto. Prima di ogni movimento occorre consultare un legale.

6. È possibile pignorare il conto se al momento della notifica il saldo è negativo?
Secondo la Cassazione 28520/2025, il pignoramento fiscale si estende ai crediti futuri: la banca deve bloccare le somme che affluiranno nei 60 giorni successivi, anche se il saldo era zero o negativo . Nel pignoramento ordinario, la banca potrà pignorare solo le somme che renderanno il saldo positivo .

7. In caso di multipli pignoramenti sulla stessa pensione o stipendio, quale limite si applica?
L’art. 545 c.p.c. prevede che il pignoramento per concorso di cause diverse non può superare la metà della retribuzione . Le somme già pignorate “alla fonte” non possono essere pignorate di nuovo sul conto .

8. Come si calcola il minimo vitale (tesoretto) in caso di pignoramento?
Il minimo vitale corrisponde al doppio dell’assegno sociale mensile, con un minimo di 1.000 euro . Per il 2025, l’assegno sociale è pari a circa 538,89 euro mensili, quindi il minimo vitale è 1.077,78 euro. Tale soglia è impignorabile.

9. È possibile fare opposizione se la banca non rispetta i limiti di pignorabilità?
Sì. Se la banca trattiene somme superiori al limite (es. stipendi o pensioni) o non consente il prelievo del minimo vitale, è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi o di terzo e chiedere la restituzione .

10. Cosa cambia se il pignoramento è eseguito da un creditore privato rispetto all’Agenzia delle Entrate?
Il pignoramento ordinario richiede la citazione in udienza e l’atto di pignoramento deve essere depositato in tribunale entro 10 giorni. Il pignoramento fiscale ex art. 72‑bis prevede un ordine di pagamento diretto e si esaurisce in 60 giorni . Inoltre, nel pignoramento fiscale la banca deve versare anche le somme maturate dopo la notifica, mentre nel pignoramento ordinario ciò non avviene automaticamente. .

11. Quali sono i costi per proporre un’opposizione?
I costi dipendono dal valore del debito e dalla complessità della causa. È previsto il contributo unificato e l’onorario del legale. Tuttavia, considerata l’importanza di salvare la propria quota o il minimo vitale, l’investimento è spesso necessario.

12. Che succede se il co‑intestatario non agisce?
Se non viene presentata alcuna opposizione o istanza, il giudice può assegnare l’intero saldo al creditore. Il co‑intestatario avrà poi difficoltà a recuperare le somme, poiché dovrà agire contro il debitore prelevatore, che potrebbe essere insolvente.

13. È possibile sospendere il pignoramento aderendo a un piano del consumatore?
Sì. La presentazione di una procedura di sovraindebitamento sospende le azioni esecutive. Il piano del consumatore, se omologato, consente di pagare i debiti in misura sostenibile e di liberare il conto dai pignoramenti.

14. Come si dimostra la proprietà esclusiva delle somme?
La prova può essere documentale (estratti conto, bonifici, buste paga) o presuntiva (flusso costante di entrate, utilizzo per spese personali). La Cassazione riconosce che anche presunzioni gravi, precise e concordanti sono sufficienti .

15. Se il co‑intestatario è anch’egli debitore di un diverso creditore, cosa succede?
Ogni pignoramento segue la propria procedura; in caso di più pignoramenti, la banca dovrà rispettare i limiti di capienza e le priorità. Il concorso di cause diverse non può superare la metà della retribuzione o dell’importo pignorabile .

16. La banca deve informare i cointestatari del pignoramento?
La notifica dell’atto di pignoramento deve essere fatta anche al debitore; tuttavia, la banca può non informare il co‑intestatario estraneo. È dunque essenziale monitorare il conto e verificare i movimenti. In caso di sospetto pignoramento, occorre contattare la banca e chiedere copia dell’atto.

17. È possibile evitare il pignoramento trasferendo le somme prima della notifica?
Effettuare trasferimenti a ridosso della notifica può essere considerato un atto in frode ai creditori. Se la notifica non è ancora avvenuta e non vi è un atto di precetto, la libertà di disporre del denaro sussiste; tuttavia, è rischioso e può comportare responsabilità. È preferibile concordare piani di pagamento o ricorrere alle procedure di sovraindebitamento.

18. Il creditore può pignorare i conti dei familiari del debitore non cointestatari?
No. La responsabilità solidale esiste solo tra i cointestatari. Se un familiare non risulta cointestatario, i suoi conti non sono aggredibili; salvo casi in cui si dimostri una simulazione o l’intestazione fittizia a terzi per sottrarre i beni ai creditori.

19. Cosa succede se il giudice assegna le somme ma il co‑intestatario era già proceduto con un’opposizione?
Se l’opposizione è ancora pendente, l’ordinanza di assegnazione potrebbe essere sospesa o revocata. In caso contrario, il co‑intestatario potrà rivalersi sul debitore responsabile ma non sulla banca o sul creditore.

20. Le somme derivanti da donazioni o eredità sono pignorabili?
Le eredità e le donazioni rientrano nel patrimonio personale del beneficiario. Se tali somme sono state depositate su un conto cointestato, è possibile dimostrarne l’appartenenza esclusiva e sottrarle al pignoramento .

8. Simulazioni pratiche e calcoli numerici

Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento su un conto cointestato, presentiamo alcune simulazioni realistiche.

8.1 Simulazione n. 1 – Pignoramento ordinario su conto cointestato con saldo positivo

Scenario: due coniugi, Anna e Marco, hanno un conto cointestato con un saldo di 20.000 €. Anna è debitrice di un privato per 15.000 €. Il creditore notifica l’atto di pignoramento presso terzi alla banca.

Procedura:

  1. Blocco del conto: la banca blocca l’intero saldo di 20.000 €, in quanto Anna e Marco sono debitori solidali del saldo .
  2. Udienza: la banca deposita la dichiarazione. Marco presenta un’istanza di riduzione allegando le buste paga che dimostrano che 15.000 € provengono dal suo stipendio.
  3. Decisione: il giudice accoglie l’istanza; ritiene che Marco abbia diritto a 15.000 € e Anna a 5.000 € (saldo restante). Dispone che la banca versi 5.000 € al creditore, liberando 15.000 € a favore di Marco.

Risultato: Marco salva la quota di sua pertinenza; il creditore riceve la quota del debitore. Se Marco non avesse presentato l’istanza, il giudice avrebbe potuto assegnare l’intero saldo, lasciando a Marco solo la possibilità di rivalersi su Anna.

8.2 Simulazione n. 2 – Pignoramento fiscale con conto a zero

Scenario: Mario e Lucia hanno un conto cointestato. Mario riceve una cartella esattoriale per 10.000 € e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica un pignoramento ex art. 72‑bis. Al momento della notifica il conto è a 0 €.

Effetti:

  1. Vincolo immediato: la banca blocca il conto e, per 60 giorni, deve versare all’Agenzia Entrate‑Riscossione ogni somma che vi affluisce .
  2. Afflusso di stipendio di Lucia: dopo 15 giorni, sul conto vengono accreditati 2.000 € (stipendio di Lucia). In base all’art. 545 c.p.c., Lucia ha diritto al minimo vitale (1.077,78 €), mentre il restante 922,22 € è pignorabile al 20 %. La banca deve consegnare all’Agenzia 184,44 € e lasciare a Lucia il restante .
  3. Bonifico di un cliente a Mario: dopo 30 giorni arriva un bonifico di 5.000 €. Questo importo è integralmente pignorabile perché costituisce reddito di Mario. La banca trattiene la somma e la versa al Fisco.
  4. Decorso dei 60 giorni: al termine del periodo di custodia la banca liquida le somme al Fisco fino a concorrenza del debito. Se resta un saldo, viene sbloccato; se il debito non è estinto, l’Agenzia potrà ripetere la procedura.

Risultato: Anche con un conto a zero, il pignoramento fiscale consente al Fisco di acquisire i fondi che affluiscono entro 60 giorni . Lucia può salvaguardare una parte del proprio stipendio, ma deve agire tempestivamente con un’istanza di riduzione e con l’eventuale apertura di un conto personale per i futuri accrediti.

8.3 Simulazione n. 3 – Conto cointestato con stipendi e pignoramento ordinario

Scenario: due conviventi, Paolo e Sara, condividono un conto cointestato su cui affluiscono i rispettivi stipendi (1.800 € e 1.200 € al mese). Paolo è debitore di una banca per 8.000 €.

Procedure e limiti:

  1. Blocchi parziali: al momento della notifica del pignoramento, sul conto sono presenti 3.000 €. La banca blocca l’intero saldo. Sara deposita un’opposizione di terzo dimostrando che 2.400 € provengono dal suo stipendio; il giudice libera 2.400 € e assegna 600 € al creditore.
  2. Accrediti successivi: nei mesi successivi sul conto continuano a confluire i due stipendi. La banca deve trattenere un quinto dello stipendio di Paolo (360 €) e lasciare il restante 1.440 € per il suo sostentamento. Per lo stipendio di Sara, che non è debitrice, la banca non può trattenere nulla se Paolo apre un conto personale o se Sara fornisce prova della propria titolarità .
  3. Conclusione: il creditore recupera gradualmente il suo credito con i prelievi mensili; il conto cointestato rimane operativo ma i conviventi scelgono di ricevere gli stipendi su conti separati per evitare ulteriori blocchi.

9. Approfondimenti ulteriori

L’analisi fin qui condotta offre una panoramica completa della disciplina positiva sul pignoramento dei conti cointestati. Per raggiungere una comprensione ancora più profonda del problema è utile affrontare temi collaterali, come la natura del deposito bancario, i rapporti tra coniugi in regime di comunione, le differenze fra co‑intestatario e delegato, la distinzione fra firma congiunta e disgiunta, l’intento di donazione nella cointestazione, l’evoluzione della giurisprudenza e gli ulteriori limiti posti dalle norme procedurali. In questo capitolo sono esaminati gli aspetti più tecnici, arricchiti da esempi pratici, per offrire al lettore strumenti utili a difendersi.

9.1 La natura del deposito bancario e l’art. 1834 c.c.

Per comprendere cosa succede a un deposito di somme di denaro occorre partire dall’art. 1834 c.c. In materia di deposito di denaro in banca la norma stabilisce che la banca diviene proprietaria delle somme depositate e deve restituirle nella stessa specie monetaria su richiesta del depositante . La norma evidenzia la natura irregolare del deposito bancario: il cliente non è proprietario delle singole banconote che consegna, ma un semplice creditore della banca. Questa distinzione è cruciale nel pignoramento: il creditore aggredisce il credito che il correntista vanta verso l’istituto, non le banconote fisicamente depositate.

Dal punto di vista giuridico, l’art. 1834 disciplina anche il luogo di esecuzione del contratto: salvo patto contrario, i prelievi e i versamenti devono avvenire presso lo sportello della banca in cui è stato aperto il conto . Questa disposizione è rilevante nei procedimenti esecutivi, poiché le notifiche rivolte alla banca devono essere effettuate presso la filiale ove il rapporto è radicato.

La cointestazione del conto non incide sulla natura del deposito: anche con più intestatari la banca rimane proprietaria delle somme e i correntisti sono creditori solidali nei suoi confronti. Quando viene notificato un pignoramento, ciò che viene vincolato è il credito nei confronti della banca, e dunque la presunzione di proprietà indivisa deriva dalle norme sulle obbligazioni solidali.

9.2 Rapporti tra coniugi e art. 192 c.c.

Un aspetto spesso trascurato riguarda il regime patrimoniale della famiglia e gli obblighi di restituzione tra coniugi. Nel regime di comunione legale (art. 177 c.c.), i beni acquistati durante il matrimonio appartengono a entrambi. Tuttavia, l’art. 192 c.c. prevede specifiche regole di restituzione. In particolare, ciascun coniuge deve rimborsare alla comunione le somme prelevate per scopi estranei ai bisogni della famiglia e restituire i beni sottratti, salvo che l’atto sia stato compiuto nell’interesse della comunione . Al contempo, ciascun coniuge ha diritto di ottenere dalla comunione il rimborso delle somme prelevate dai propri beni personali e utilizzate nell’interesse comune . La norma prevede che il rimborso avvenga al momento dello scioglimento della comunione, ma il giudice può autorizzarne l’anticipazione; il coniuge creditore può soddisfarsi sui beni comuni seguendo una precisa gerarchia (denaro, mobili, immobili) .

Perché la norma è rilevante nel pignoramento? Spesso i coniugi depositano indistintamente somme personali su conti cointestati. In caso di pignoramento promosso da un creditore di un solo coniuge, il debitore potrebbe sostenere che i fondi appartengono alla comunione e sono dunque in comproprietà. Tuttavia, l’altro coniuge può invocare l’art. 192 per dimostrare che ha versato somme proprie nella comunione e ha diritto a ricevere il rimborso prima che vengano aggredite. Il giudice dovrà valutare, con il supporto di prove documentali, se le somme appartengano alla comunione o al singolo coniuge.

9.3 Cointestatario o delegato? Differenze operative

Non tutte le persone che possono operare su un conto hanno la stessa posizione giuridica. È fondamentale distinguere tra co‑intestatario e delegato:

  • Co‑intestatario: è titolare giuridico del rapporto e compartecipe del credito verso la banca; il suo nome figura nel contratto di conto corrente. In caso di pignoramento rivolto al creditore cointestatario, il co‑intestatario subisce il blocco dell’intero saldo ma mantiene la facoltà di dimostrare la proprietà esclusiva di parte delle somme.
  • Delegato: è un soggetto abilitato a operare (versamenti e prelievi) sul conto senza esserne titolare. In caso di pignoramento del delegato, la banca non può bloccare il conto perché il delegato non è titolare di alcun credito verso la banca. Questa distinzione è sostanziale: la co‑intestazione comporta solidarietà passiva ai sensi dell’art. 1854 c.c., mentre la delega conferisce soltanto un potere di disposizione, revocabile in ogni momento, senza trasferimento di proprietà.

Nella prassi, la delega è spesso utilizzata per consentire a un figlio di gestire il conto di un genitore anziano o per permettere a un socio di effettuare pagamenti. Tuttavia, se il delegato è debitore di un creditore terzo, quest’ultimo non potrà pignorare il conto; potrà semmai aggredire i beni di proprietà del delegato o gli eventuali crediti di quest’ultimo verso il titolare (ad esempio per la restituzione di somme prelevate). Comprendere la distinzione aiuta a impostare correttamente la propria strategia di tutela.

9.4 Firma congiunta o disgiunta: effetti su pignoramento e responsabilità

Un ulteriore elemento da considerare è la modalità con cui i cointestatari possono operare sul conto: firma disgiunta (ciascun cointestatario può compiere operazioni individualmente) o firma congiunta (occorre la firma di tutti per eseguire le operazioni). La firma disgiunta è prevalente nei conti correnti moderni; consente a ciascun intestatario di operare liberamente e implica una responsabilità solidale nei confronti della banca. In caso di pignoramento, il creditore beneficia di questa libertà: il conto può essere bloccato nella sua interezza perché ciascun cointestatario potrebbe prelevare l’intero saldo .

La firma congiunta, invece, richiede la firma di tutti gli intestatari per ogni operazione. In teoria, dovrebbe offrire una maggiore tutela: se un cointestatario è debitore, la banca non consente il prelievo da parte dell’altro se manca il consenso di entrambi. Ciò non significa, tuttavia, che il pignoramento non sia possibile: la banca rimane obbligata in solido verso i cointestatari per il saldo, e l’art. 1854 c.c. applica comunque la solidarietà. Il co‑intestatario estraneo potrà opporsi dimostrando l’origine delle somme. La forma di firma, dunque, incide sulla gestione quotidiana, ma non elimina il rischio di aggressione da parte dei creditori di un intestatario.

9.5 L’animus donandi nella cointestazione e le sentenze recenti

Un tema frequentemente dibattuto riguarda la natura della cointestazione come dono. Secondo la Cassazione, l’intestazione cointestata non comporta necessariamente il trasferimento di proprietà delle somme a favore dell’altro cointestatario: l’atto può essere interpretato come una procura a operare sul conto oppure come un vero atto di liberalità. La linea di demarcazione dipende dall’animus donandi, cioè dall’intenzione di donare. La recente Cass. 9197/2023 ha affermato che il vincolo di solidarietà tra cointestatari non comporta ex se un trasferimento di proprietà; occorre verificare se colui che versa le somme ha voluto attribuire all’altro la proprietà oppure limitarsi a consentirgli l’utilizzo . Se manca la prova di un’intenzione donativa, il prelevante dovrà restituire le somme alla persona che le ha versate .

La distinzione è importante nel pignoramento: se i fondi derivano da un atto di donazione, il creditore potrà pignorare la quota del donatario; viceversa, se l’atto è una mera autorizzazione a operare, l’altro intestatario non ne diventa proprietario e potrà dimostrare che i fondi appartengono al debitore donante.

9.6 Giurisprudenza storica: l’evoluzione degli orientamenti

Oltre alle sentenze più recenti già analizzate, la Suprema Corte si è espressa molte volte sui rapporti tra cointestatari e sulla pignorabilità delle somme. Di seguito sono sintetizzati alcuni degli arresti più significativi:

  • Cass. 20457/2016: la Corte ha stabilito che il coniuge che preleva somme dal conto cointestato durante la separazione deve dimostrare di averle destinate ai bisogni della famiglia. In assenza di prova, egli deve restituire l’intero importo prelevato . La decisione ribadisce l’onere probatorio a carico di chi effettua il prelievo.
  • Cass. 5071/2017: si afferma che, nei rapporti interni tra cointestatari, l’intestatazione con firma disgiunta comporta la solidarietà attiva e passiva nei confronti della banca, ma non sempre conferisce ad ogni intestatario la proprietà esclusiva delle somme. La quota di ciascuno si presume uguale solo nei rapporti interni .
  • Cass. 13614/2013: la Corte ha precisato che chi, sapendo che i fondi appartengono esclusivamente all’altro cointestatario, non può appropriarsi dell’intero saldo. L’appropriazione indebita comporta obbligo di restituzione .
  • Cass. 16671/2012: nel caso di conti con firma congiunta, la persona che vuole prelevare senza il consenso dell’altro deve dimostrare di avere un’apposita clausola che autorizza le operazioni separate .
  • Cass. 19305/2006: viene ribadito che l’intestazione congiunta non attribuisce automaticamente la metà del denaro; occorre verificare la provenienza delle somme e l’eventuale accordo di contitolarità .

Queste sentenze dimostrano che l’orientamento della Cassazione è stato, negli anni, costante nel valorizzare la provenienza delle somme e la presunzione di pari quote solo in mancanza di prova contraria. Il concetto centrale è la presunzione di contitolarità: ciascun intestatario è considerato proprietario della metà, salvo prova diversa. Chi sostiene l’appartenenza esclusiva delle somme deve fornire documenti o presunzioni gravi e concordanti.

9.7 Ulteriori limiti alla pignorabilità: analisi dettagliata degli artt. 545 e 546 c.p.c.

L’art. 545 c.p.c. disciplina i limiti alla pignorabilità di salari, pensioni e altre indennità. Nei commi 7 e 8 (come modificati dal D.L. 115/2022, cd. Decreto Aiuti bis), si prevede che le somme erogate a titolo di stipendio o pensione sono impignorabili nella misura pari al doppio dell’assegno sociale (attualmente circa 1.077,78 € al 2025) quando vengono accreditate sul conto prima della notifica del pignoramento . Dopo la notifica, i crediti di lavoro e pensione possono essere pignorati nei limiti di un quinto (20 %) della parte eccedente il doppio dell’assegno sociale . Per le pensioni, è prevista una tutela minima: non è possibile scendere al di sotto di 1.000 €. Le somme destinate a finalità assistenziali (indennità di accompagnamento, assegni sociali) sono invece totalmente impignorabili .

L’art. 546 c.p.c. impone alla banca, in quanto terzo pignorato, di dichiarare l’esistenza di crediti a favore del debitore e di trattenere le somme entro il triplo dell’assegno sociale per le somme già accreditate prima della notifica . La banca diventa custode delle somme pignorate e ne risponde verso il creditore e il debitore. Se il conto è cointestato, la banca dovrà considerare i limiti di pignorabilità e la presumibile quota del debitore prima di effettuare il versamento al creditore.

È utile precisare che i limiti di pignorabilità si applicano ai crediti da lavoro e pensione; altre somme (ad esempio redditi da locazione, redditi da lavoro autonomo, interessi) non godono di protezione, e la banca deve versarle integralmente fino a soddisfare il credito. Tuttavia, il co‑intestatario può sempre dimostrare che le somme provengono da redditi impignorabili o che è titolare esclusivo di tali entrate.

9.8 Gestione del conto in caso di separazione, divorzio o decesso

La cointestazione è spesso utilizzata dai coniugi per la gestione delle spese familiari. Tuttavia, in caso di separazione o divorzio, occorre gestire con attenzione il conto per evitare liti e pignoramenti. La Cassazione ha più volte affermato che, se uno dei coniugi preleva somme dal conto cointestato e non dimostra di averle destinate ai bisogni della famiglia, deve restituirle all’altro . Per questo è consigliabile:

  • Mantenere tracciabilità: conservare prove della provenienza delle somme (buste paga, bonifici, fatture) e del loro impiego (ricevute di spese familiari, bollette). In caso di opposizione al pignoramento, tali documenti saranno fondamentali.
  • Aprire conti personali: soprattutto dopo la separazione, è opportuno depositare lo stipendio su un conto personale, evitando di coinvolgere l’ex coniuge in eventuali procedure esecutive.
  • Definire accordi chiari: le parti possono stabilire per iscritto se le somme depositate sono destinate alla comunione o se devono essere rimborsate. Tale scrittura privata potrà essere opposta ai terzi.
  • Prevedere clausole contrattuali: nei contratti di conto corrente è possibile inserire la previsione di firma congiunta o disgiunta, oppure clausole che limitano la responsabilità di ciascun intestatario. Tali clausole non impediscono il pignoramento da parte dei creditori, ma disciplinano i rapporti interni e la possibilità di rivalsa.

In caso di decesso di uno dei cointestatari, la gestione del conto varia a seconda del tipo di firma. Con la firma disgiunta, il saldo è subito disponibile al cointestatario superstite, ma la metà del saldo entra comunque nell’asse ereditario del defunto; gli eredi hanno diritto alla loro quota e il creditore del defunto può pignorare tale quota . Con la firma congiunta, il conto viene bloccato fino alla presentazione della dichiarazione di successione. Occorre quindi fare attenzione a non confondere l’accesso operativo con la titolarità giuridica.

9.9 Consigli pratici per prevenire i pignoramenti

Una gestione accorta del patrimonio può prevenire o limitare gli effetti di un pignoramento. Ecco alcuni suggerimenti utili:

  1. Separare i flussi: utilizzare conti diversi per i redditi propri e per le spese comuni. Ciò consente di dimostrare facilmente la titolarità delle somme in caso di pignoramento.
  2. Non utilizzare il conto comune per attività imprenditoriali: i rischi di impresa dovrebbero gravare su conti dedicati. Mescolare redditi personali e attività d’impresa su un conto cointestato può esporre il co‑intestatario a rischi inutili.
  3. Predisporre dichiarazioni di provenienza: per le somme rilevanti (ad esempio un’eredità o una donazione), è utile redigere una scrittura che attesti che il denaro appartiene esclusivamente a uno dei cointestatari. In caso di pignoramento, la dichiarazione costituisce prova del diritto di esclusione.
  4. Verificare periodicamente la propria posizione debitoria: monitorare eventuali cartelle esattoriali e comunicazioni di creditore. Se si teme un pignoramento, è consigliabile contattare un avvocato per predisporre la difesa prima della notifica.
  5. Utilizzare strumenti di composizione della crisi: in caso di sovraindebitamento, la legge 3/2012 consente di accedere a procedure come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione. La presentazione della domanda comporta la sospensione dei pignoramenti e la ristrutturazione dei debiti.

9.10 Simulazioni aggiuntive

Per chiarire ulteriori aspetti, presentiamo due nuove simulazioni che evidenziano la differenza tra delega e cointestazione e gli effetti dell’animus donandi.

9.10.1 Simulazione n. 4 – Delegato non co‑intestatario

Scenario: un padre, Luigi, titolare di un conto personale, delega il figlio Andrea ad operare. Andrea è debitore di un fornitore per 7.000 € che, ottenuto un decreto ingiuntivo, notifica un pignoramento presso terzi alla banca.

Esito: la banca riceve l’atto di pignoramento ma non blocca il conto di Luigi perché il delegato non è titolare del credito. Il creditore non può soddisfarsi sulle somme depositate poiché appartengono a Luigi; potrà, eventualmente, pignorare il conto personale di Andrea o chiedere la revoca della delega. Questo esempio mostra quanto sia importante distinguere tra delegato e cointestatario.

9.10.2 Simulazione n. 5 – Cointestazione con intento donativo

Scenario: Maria, nonna di Elisa, deposita 50.000 € su un conto bancario intestato a Maria ed Elisa. Maria intende donare la somma alla nipote per aiutarla a comprare casa; tuttavia, non formalizza la donazione con atto notarile. Due anni dopo, un creditore di Elisa notifica il pignoramento.

Questioni: il creditore sostiene che la metà del saldo (25.000 €) è di Elisa e chiede che la banca lo versi; Maria afferma invece che l’importo è suo e che la cointestazione era solo un modo per consentire a Elisa di prelevare quando necessario. La Cassazione insegna che occorre verificare l’animus donandi: se Maria prova di non aver voluto donare (ad esempio esibendo la provenienza della somma e la mancanza di un atto di liberalità), potrà opporsi e ottenere la restituzione. Se invece è provato che l’intenzione era di regalare il denaro, il creditore di Elisa potrà pignorare la quota di Elisa.

Esito probabile: l’esito dipenderà dalle prove; se Maria dimostra che i 50.000 € provenivano dalla vendita di un proprio immobile e che non intendeva cederli, la presunzione di proprietà può essere superata. Il giudice valuterà anche eventuali dichiarazioni scritte e comportamenti successivi (chi paga le tasse sulla giacenza, chi utilizza il denaro). Questa simulazione evidenzia l’importanza di documentare le intenzioni e di non sottovalutare la qualificazione giuridica della cointestazione.

9.11 Bibliografia giurisprudenziale e fonti

Per offrire al lettore una panoramica delle più importanti pronunce, si riportano le sentenze più recenti e rilevanti in materia di conti cointestati e pignoramenti (elenco aggiornato a novembre 2025):

AnnoNumero sentenza e massimaPrincipio sintetico
2025Cass. ord. 28520/2025Nel pignoramento ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 la banca deve trattenere anche le somme future accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica .
2025Cass. ord. 1643/2025La presunzione di proprietà paritaria può essere superata con presunzioni gravi e concordanti, non occorre prova documentale .
2024Cass. ord. 29253/2024Il giudice dell’esecuzione deve bilanciare gli interessi del creditore e del co‑intestatario, valutando l’istanza di riduzione e proteggendo il minimo vitale .
2023Cass. ord. 9197/2023La cointestazione di un conto non è una donazione automatica; occorre provare l’intento di donare. Chi preleva somme di provenienza altrui deve restituirle .
2023Cass. ord. 28772/2023La banca è tenuta a consentire il prelievo del saldo al cointestatario; l’altro intestatario potrà agire per la restituzione senza coinvolgere la banca .
2016Cass. sent. 20457/2016Il coniuge che preleva somme dal conto cointestato durante la separazione deve provare di averle destinate ai bisogni familiari; altrimenti le deve restituire .
2013Cass. sent. 13614/2013Il cointestatario che si appropria di somme sapendo che appartengono all’altro commette un illecito e deve restituirle .
2012Cass. sent. 16671/2012Per i conti a firma congiunta chi invoca la possibilità di operare individualmente deve provare una clausola che consente la firma disgiunta .
2006Cass. sent. 19305/2006La contitolarità non attribuisce automaticamente la metà del denaro; occorre verificare l’accordo delle parti e la provenienza delle somme .
1979Cass. sent. 11750/1979È uno dei primi precedenti in cui la Corte afferma che i conti cointestati configurano una comunione sui crediti verso la banca e non sulle somme materiali.

Queste sentenze, insieme alle norme citate, costituiscono la base di riferimento per l’interpretazione del pignoramento dei conti cointestati.

9.12 Conto corrente e libretto di risparmio: differenze e impatto sul pignoramento

Nel linguaggio comune si parla spesso di conti correnti e libretti di risparmio come se fossero equivalenti, ma dal punto di vista giuridico hanno caratteristiche differenti che incidono sulla procedura esecutiva.

Il conto corrente bancario è un contratto regolato dagli artt. 1852‑1857 c.c. e prevede la reciproca annotazione delle operazioni e la possibilità per il cliente di utilizzare strumenti di pagamento (assegni, carte, bonifici). Il deposito è di tipo irregolare: come visto all’art. 1834, la banca acquisisce la proprietà delle somme e restituisce al correntista un equivalente . In caso di pignoramento, il creditore aggredisce il credito del correntista verso la banca. Questo credito è incorporato in un rapporto contrattuale; per bloccarlo è sufficiente notificare l’atto di pignoramento alla banca presso la sede del conto.

Il libretto di risparmio, invece, è un titolo di legittimazione emesso dall’istituto di credito che rappresenta il deposito. Spesso è al portatore o nominativo, può essere cointestato e non consente l’uso di strumenti di pagamento. Il libretto rappresenta fisicamente il credito verso la banca: chi lo possiede e lo esibisce può esigere il rimborso. Dal punto di vista del pignoramento, esistono due possibili modalità:

  1. Pignoramento presso terzi: il creditore può notificare il pignoramento alla banca come per il conto corrente, vincolando il credito del depositante. Anche in questo caso si applica la presunzione di contitolarità in presenza di cointestazione. La banca dovrà indicare l’ammontare depositato e versarlo nei limiti stabiliti dal giudice.
  2. Pignoramento mobiliare presso il debitore: poiché il libretto è spesso un documento al portatore, il creditore può chiedere all’ufficiale giudiziario di recarsi presso l’abitazione del debitore per pignorare fisicamente il libretto. In tale circostanza si presuppone che il possesso del libretto coincida con la titolarità del credito; ciò, tuttavia, non impedisce al cointestatario di dimostrare l’origine delle somme o di opporsi.

Tra conto e libretto esistono differenze anche in termini di prescrizione (10 anni per i libretti dormienti) e di annotazioni (il libretto deve essere presentato per ogni operazione). Dal punto di vista del pignoramento, tuttavia, i principi di solidarietà e di presunzione di pari quota restano gli stessi, salvo prova contraria. In entrambi i casi, il debitore può avvalersi delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 619 c.p.c. per tutelare le somme di sua esclusiva pertinenza.

9.13 Conti esteri e crediti transnazionali

Sempre più persone detengono conti correnti o depositi presso banche estere, sia nell’Unione europea che in Paesi extra‑UE. È quindi importante comprendere come si applicano le norme sul pignoramento in ambito transnazionale.

In linea generale, un creditore italiano può pignorare un conto estero di un debitore se il titolo esecutivo è riconosciuto nello Stato in cui si trova la banca. Nell’ambito dell’Unione europea, il Regolamento (UE) n. 655/2014 istituisce la procedura di ordinanza europea di sequestro conservativo (European Account Preservation Order – EAPO). Tale procedimento consente al creditore di congelare, senza preavviso, i conti bancari del debitore in un altro Stato membro, sulla base di una decisione giudiziaria esecutiva. Il tribunale italiano, su richiesta del creditore, può emettere l’ordinanza che viene poi trasmessa all’autorità dello Stato in cui il conto è detenuto. La banca estera deve bloccare le somme e comunicare l’importo disponibile. La procedura è finalizzata a evitare la dispersione del patrimonio e integra la tutela offerta dal pignoramento tradizionale.

Al di fuori dell’Unione europea, la possibilità di pignorare un conto estero dipende dalle convenzioni internazionali e dal diritto interno dello Stato interessato. Occorre spesso avviare un’azione di exequatur (riconoscimento del titolo esecutivo) o ricorrere alla cooperazione giudiziaria internazionale. La prassi suggerisce che i creditori valutino attentamente i costi e la durata del procedimento, tenendo conto della possibilità che la legge straniera preveda una maggiore protezione per il debitore o richieda prove più rigide sulla titolarità delle somme.

In caso di conti esteri cointestati, i principi di presunzione di contitolarità restano validi, ma la legge straniera può prevedere criteri diversi di distribuzione. È fondamentale raccogliere documenti che attestino la provenienza delle somme e, se possibile, trasferire eventuali redditi impignorabili su conti italiani soggetti alle tutele previste dal codice di procedura civile.

9.14 Simulazioni ulteriori: libretto e conto estero

Per completare la panoramica, proponiamo due ulteriori simulazioni che illustrano il pignoramento di un libretto di risparmio e di un conto estero.

9.14.1 Simulazione n. 6 – Pignoramento di libretto di risparmio cointestato

Scenario: due fratelli, Giovanni e Luca, possiedono un libretto di risparmio cointestato con firma congiunta su cui hanno depositato 30.000 €. Giovanni è debitore di un creditore privato che notifica un pignoramento presso terzi alla banca.

Procedura: la banca, ricevuta l’ingiunzione, blocca il credito e comunica l’importo depositato. Poiché il libretto è cointestato, il giudice presume che la metà (15.000 €) appartenga a Giovanni e l’altra metà a Luca. Luca deposita un’opposizione, allegando prove che 20.000 € derivano dalla vendita della sua auto. Il giudice, accogliendo la domanda, libera 20.000 € a favore di Luca e dispone il versamento di 10.000 € al creditore. Giovanni rimane debitore del residuo. La simulazione evidenzia che il libretto, pur essendo uno strumento diverso dal conto corrente, è soggetto alle stesse regole di presunzione e di possibile superamento attraverso la prova della provenienza.

9.14.2 Simulazione n. 7 – Conto estero e ordinanza europea di sequestro

Scenario: Roberto, imprenditore italiano, ha un conto cointestato con la moglie Sofia presso una banca francese. Roberto è debitore di una società italiana che, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, chiede al Tribunale di Milano di emettere un’ordinanza europea di sequestro conservativo (EAPO).

Procedura: il tribunale, accertata la sussistenza del credito e il rischio di dispersione, emette l’ordinanza ai sensi del Regolamento 655/2014. L’atto è trasmesso alle autorità francesi, che lo notificano alla banca. Quest’ultima blocca il conto per l’importo indicato (50.000 €), applicando la presunzione di pari quota tra i cointestatari. Sofia, che non è debitrice, può proporre opposizione dinanzi al tribunale francese, dimostrando che le somme sono sue. Nel frattempo la banca non può consentire prelievi.

Risultato: l’ordinanza europea consente di superare i confini nazionali e di proteggere il creditore; tuttavia, il co‑intestatario estraneo mantiene il diritto di opporsi e di ottenere la restituzione della propria quota. La procedura dimostra l’importanza di conoscere i diversi sistemi giuridici e di agire in coordinamento con professionisti specializzati in diritto internazionale.

10. Conclusione

La disciplina del pignoramento del conto cointestato è complessa e in costante evoluzione. Le norme del codice civile e del codice di procedura civile, integrate dalle leggi speciali e dalle sentenze della Corte di Cassazione, creano un equilibrio tra l’esigenza del creditore di soddisfare il proprio credito e la tutela del co‑intestatario estraneo. La solidarietà attiva e passiva prevista dall’art. 1854 c.c. consente alla banca di bloccare l’intero saldo, ma la presunzione di contitolarità può essere superata dimostrando l’effettiva appartenenza dei fondi .

I limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni, aggiornati dal Decreto Aiuti bis, proteggono il minimo vitale (doppio assegno sociale) . La Cassazione 28520/2025 ha poi chiarito che nel pignoramento fiscale la banca deve trattenere anche le somme future che affluiscono sul conto entro 60 giorni . In questo scenario, agire tempestivamente è fondamentale: raccogliere le prove della provenienza delle somme, presentare opposizioni o istanze di riduzione, avviare procedure di sovraindebitamento o negoziare con i creditori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare la tua situazione e individuare la strategia migliore. Grazie alla competenza in diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi da sovraindebitamento, possono intervenire per bloccare pignoramenti, proporre ricorsi e sospensioni, negoziare piani di rientro o predisporre piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. Ogni caso richiede un intervento su misura: agire per tempo significa salvaguardare il proprio patrimonio e ridurre l’impatto dell’esecuzione.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!