Introduzione
Le procedure esecutive che colpiscono il reddito da lavoro dipendente sono fra le più temute da chi ha contratto debiti. Pignoramento dello stipendio e cessione volontaria del quinto non sono la stessa cosa: il primo è imposto da un giudice o dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, la seconda è un finanziamento concordato che consente a banche e finanziarie di trattenere alla fonte una quota della retribuzione. Quando queste due trattenute convivono, è fondamentale conoscere i limiti imposti dalla legge e i rimedi per difendere il proprio reddito. Ignorare gli atti esecutivi, confondere tra finanziamenti e pignoramenti o sottovalutare i termini per le opposizioni può comportare il blocco di importi vitali per la famiglia.
In questa guida – aggiornata a novembre 2025 e fondata su normative e giurisprudenza italiane – troverai un’analisi completa dei limiti legali al pignoramento dello stipendio, compresi gli effetti della cessione del quinto e delle più recenti novità normative. Illustreremo il contesto normativo (Codice di procedura civile, D.P.R. 180/1950, D.P.R. 602/1973, Legge 207/2024), le sentenze e le circolari INPS più importanti, la procedura passo‑passo, le difese pratiche e le alternative come le definizioni agevolate o le procedure da sovraindebitamento. L’obiettivo è fornire al debitore una bussola pratica per comprendere cosa può essere trattenuto e cosa invece può essere salvato.
Prima di addentrarci nell’analisi giuridica, è utile presentare i professionisti che possono affiancarti in questo percorso. L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. Lo studio vanta competenze specialistiche in diritto bancario, tributario e delle esecuzioni, nonché nella gestione della crisi da sovraindebitamento. L’avv. Monardo è iscritto negli elenchi dei Gestori della crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia (L. 3/2012), è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e svolge anche il ruolo di esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questa combinazione di competenze consente allo studio di assistere il debitore in tutte le fasi: analisi degli atti, opposizioni al pignoramento, trattative con creditori e Agenzia delle Entrate‑Riscossione, piani di rientro personalizzati e accesso alle procedure concorsuali minori.
Se hai ricevuto la notifica di un pignoramento o temi che il tuo stipendio venga aggredito, non rimandare: i termini per opporsi sono stringenti e ogni settimana persa può ridurre le possibilità di difesa. L’avv. Monardo e il suo staff possono analizzare la tua posizione debitoria, individuare gli errori nella procedura, presentare istanze di sospensione, contestare la legittimità del pignoramento e proporti soluzioni giudiziali e stragiudiziali adeguate. Dopo aver letto questa guida avrai gli strumenti per capire i tuoi diritti, ma per agire servono competenze ed esperienza:
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Nozione di pignoramento dello stipendio
Il pignoramento dello stipendio è una forma di espropriazione presso terzi disciplinata dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile (c.p.c.). Consente al creditore munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento) di chiedere al giudice l’assegnazione di una quota delle somme dovute al debitore dal datore di lavoro. L’atto di pignoramento viene notificato sia al debitore sia al datore di lavoro (terzo pignorato), che assume l’obbligo di accantonare la quota indicata.
L’articolo 545 c.p.c. elenca i crediti impignorabili o pignorabili entro determinate quote. Secondo tale norma, le somme dovute a titolo di stipendio o salario possono essere pignorate nei limiti di un quinto per tributi dovuti allo Stato, province e comuni e nella stessa misura per ogni altro credito. Se concorrono più cause di credito (ad esempio alimenti, imposte e debiti ordinari), la somma delle quote pignorate non può superare la metà dello stipendio . Inoltre, è prevista una tutela specifica per le pensioni: non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, e la parte eccedente può essere aggredita nei limiti del quarto comma . Nel caso di accredito su conto bancario, l’ultimo stipendio versato prima del pignoramento è impignorabile; le somme precedenti sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale . Violare questi limiti rende il pignoramento parzialmente inefficace .
Il legislatore ha previsto regole speciali per il recupero dei tributi erariali. L’articolo 72‑ter D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’agente della riscossione può pignorare le somme dovute a titolo di stipendio nella misura di un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro e un quinto per importi che superano i 5.000 euro . Inoltre, l’ultimo emolumento accreditato non è soggetto agli obblighi del terzo .
Un’altra fonte primaria è il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, che rappresenta il testo unico sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici. L’art. 1 ribadisce il principio generale di impignorabilità, salvo le deroghe previste da norme specifiche. Gli articoli 2 e 52 fissano i limiti quantitativi: fino a un terzo per crediti alimentari e fino a un quinto per debiti verso lo Stato, l’ente datore di lavoro o per tributi . L’art. 67 impedisce di stipulare più cessioni che superino complessivamente la quota di un quinto; l’art. 68 disciplina la coesistenza di cessioni e pignoramenti:
- se il pignoramento è anteriore alla cessione, quest’ultima non può eccedere la differenza tra due quinti dello stipendio e la quota pignorata ;
- se la cessione è anteriore al pignoramento, il pignoramento potrà colpire solo la differenza tra metà dello stipendio e la quota ceduta, fermo il rispetto del limite di un terzo per gli alimenti e di un quinto per gli altri crediti .
Queste norme garantiscono che la somma delle trattenute non riduca il reddito disponibile oltre la metà dello stipendio netto. È importante sottolineare che la cessione volontaria del quinto (prestito tramite banche/finanziarie con trattenuta in busta paga) non riduce la quota pignorabile: il quinto si calcola sull’intero stipendio netto, e non sulla retribuzione al netto della cessione. Di conseguenza, un lavoratore con una cessione del quinto in corso potrebbe vedersi pignorare un ulteriore quinto del salario, finché il totale delle trattenute non superi il 50 % del netto.
1.2 Sentenze e circolari rilevanti
Le norme sopra richiamate sono state interpretate e integrate dalla giurisprudenza e dalle circolari degli enti pubblici.
Tribunale di Cosenza 13 giugno 2025 – coesistenza di cessioni e pignoramenti
Una recente ordinanza del Tribunale di Cosenza (13 giugno 2025) ha chiarito che, nella determinazione della quota pignorabile, il giudice deve tenere conto di tutte le cessioni del quinto notificate e perfezionate prima del pignoramento, comprese le delegazioni di pagamento. Secondo la nota pubblicata su “Diritto del Risparmio”, il Tribunale ha richiamato l’art. 68 D.P.R. 180/1950 e l’art. 545 c.p.c., accogliendo il rilievo del debitore e limitando la quota pignorabile alla differenza tra la metà dello stipendio netto e le cessioni già in atto . Questo orientamento conferma che la coesistenza di più trattenute è sempre subordinata al rispetto del limite del 50 %.
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 22362/2024
La Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione del quinto è un diritto del lavoratore e che il datore di lavoro non può applicare costi amministrativi se non dimostra la necessità di sostenere spese eccezionali. La pronuncia n. 22362/2024, segnalata da DirittoPratico, tutela il lavoratore contro trattenute aggiuntive ingiustificate e ribadisce che l’esercizio della cessione non può essere ostacolato da costi impropri.
INPS – Circolare n. 130 del 30 settembre 2025
L’INPS, con la circolare n. 130/2025, ha fornito istruzioni per la gestione di pignoramenti e trattenute su prestazioni pensionistiche e indennità. Tra le indicazioni rilevanti:
- in presenza di pignoramenti e cessioni del quinto, i pignoramenti devono essere applicati in via prioritaria; soltanto dopo aver soddisfatto l’ordinanza di assegnazione il datore di lavoro o l’ente previdenziale può trattenere le rate del finanziamento ;
- l’importo massimo trattenibile sulle prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, indennità, ecc.) è pari a un quinto dell’importo netto, salvo che concorrano più cause di credito che possono elevare il limite alla metà ;
- la sospensione e il blocco dei pagamenti maggiori di 5.000 euro devono essere gestiti secondo l’art. 48‑bis D.P.R. 602/1973; l’INPS deve verificare eventuali inadempienze del beneficiario e, in presenza di pignoramenti, deve accantonare le somme da versare all’Agente della Riscossione .
Questa circolare ribadisce la gerarchia tra pignoramento e finanziamento: la rata del prestito tramite cessione del quinto non può impedire al creditore pignoratizio di incassare la quota stabilita dal giudice.
Ministero della Giustizia – Circolare UNEP (dicembre 2022)
La riforma introdotta dal D.L. 149/2022 ha modificato l’art. 543 c.p.c., aggiungendo l’obbligo per il creditore di notificare al debitore e al terzo pignorato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi. La mancata notifica o il mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione comporta l’inefficacia del pignoramento . Il Ministero della Giustizia, con circolare UNEP del 5 dicembre 2022, ha chiarito che l’avviso può essere notificato con posta elettronica certificata o tramite ufficiale giudiziario e che, se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia riguarda solo i terzi non destinatari dell’avviso . Per il debitore questo significa che un pignoramento notificato senza la formalità dell’avviso può essere impugnato per inefficacia.
Limiti di pignorabilità delle pensioni e dei conti correnti
Il quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c. fissano tuteli specifiche per pensioni e depositi bancari. Le pensioni sono impignorabili per un importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale (538,69 euro nel 2025) con un minimo di 1.000 euro . Di conseguenza, fino a 1.077,38 euro mensili il pignoramento non può toccare la pensione, salvo crediti alimentari. Inoltre, le somme accreditate sul conto bancario prima del pignoramento sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale, ossia 1.616,97 euro .
La giurisprudenza ha confermato che il datore di lavoro deve calcolare la quota pignorabile sul netto effettivo, escludendo voci non legate alla prestazione lavorativa (indennità una tantum, assegno unico, detrazioni fiscali). Un approfondimento del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano sottolinea che, se sono presenti più pignoramenti o cessioni, bisogna applicare l’art. 68 D.P.R. 180/1950 e che la somma complessiva delle trattenute non può superare la metà dello stipendio netto .
1.3 Evoluzione normativa recente
Nel 2024 la Legge di Bilancio (L. 207/2024) ha introdotto alcune modifiche agli articoli 48‑bis e 72‑bis del D.P.R. 602/1973, riducendo da 5.000 euro a 2.500 euro la soglia per l’obbligo di verifica dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni prima di effettuare pagamenti e prevedendo che le verifiche non si applichino ai pagamenti di salari e stipendi. Dal 1º gennaio 2026, pertanto, i fornitori della PA con compensi superiori a 2.500 euro dovranno dimostrare di essere in regola con il Fisco, altrimenti potranno essere pignorati.
La legge n. 27/2025 (“decreto Crisi e Rilancio”) ha inoltre introdotto l’art. 283‑bis nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consentendo l’esdebitazione immediata per le persone fisiche incapienti, cioè senza beni da liquidare. La norma permette di ottenere la cancellazione dei debiti residui in tempi rapidi, bloccando le azioni esecutive e i pignoramenti. La stessa legge ha agevolato la transazione fiscale e la rateizzazione dei debiti tributari (fino a 144 mesi), strumenti preziosi per il debitore per evitare l’espropriazione del reddito.
La manovra 2026, attualmente in discussione, prevede la “rottamazione quinquies” delle cartelle: presentando domanda di definizione agevolata, il contribuente ottiene la sospensione dei pignoramenti relativi a debiti iscritti a ruolo e derivanti da procedure di verifica presso la Pubblica Amministrazione. Secondo la bozza illustrata da Camera e Senato, la semplice presentazione dell’istanza blocca la procedura esecutiva e impedisce nuove misure cautelari .
2. Procedura passo‑passo: dal precetto alla trattenuta in busta paga
La procedura di pignoramento dello stipendio segue regole precise e scandite da termini rigorosi. Conoscere ogni fase permette di individuare eventuali irregolarità da far valere nell’opposizione.
2.1 Il titolo esecutivo e l’atto di precetto
- Titolo esecutivo: il creditore deve essere munito di un titolo che accerti il suo diritto (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, cartella di pagamento). Senza titolo esecutivo non è possibile avviare il pignoramento.
- Atto di precetto: una volta ottenuto il titolo, il creditore intima al debitore di pagare entro 10 giorni, notificando il precetto. Questo atto costituisce l’ultimo avviso prima dell’esecuzione. Se il debitore non paga, il creditore può procedere al pignoramento.
- Termine di efficacia: il precetto ha effetto per 90 giorni; scaduto tale termine senza che sia stato notificato il pignoramento, occorre un nuovo precetto. Nel caso di cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione il precetto non è necessario: la cartella stessa costituisce titolo e precetto.
2.2 Pignoramento presso terzi: notifica e iscrizione a ruolo
- Notifica al datore di lavoro: il pignoramento presso terzi si perfeziona con la notifica dell’atto al datore di lavoro (terzo) e al debitore. L’atto contiene l’indicazione del credito, la citazione del debitore a comparire all’udienza e l’avvertimento ai sensi dell’art. 492 c.p.c. Il datore di lavoro deve comunicare al creditore se e quali somme deve al debitore.
- Iscrizione a ruolo: il creditore deve iscrivere la procedura a ruolo presso il tribunale competente entro 15 giorni dalla notifica. Dal 2022 il creditore deve inoltre notificare al debitore e al terzo un avviso di iscrizione a ruolo, indicando il numero di ruolo. La mancata notifica o il mancato deposito dell’avviso rende il pignoramento inefficace .
- Udienza di comparizione: il giudice fissa l’udienza per l’interrogatorio del terzo e la verifica del credito. Se il datore di lavoro non compare o non fornisce informazioni, può essere condannato al pagamento del debito ex art. 548 c.p.c.
- Ordinanza di assegnazione: accertata la sussistenza del credito, il giudice emette l’ordinanza con cui assegna al creditore la quota dello stipendio, indicando la percentuale e disponendo che le somme trattenute siano versate a un conto designato. Da questo momento il datore di lavoro diventa custode delle somme e deve provvedere al versamento periodico.
2.3 Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro, una volta notificato l’atto di pignoramento e ricevuta l’ordinanza di assegnazione, assume il ruolo di terzo pignorato e deve:
- accantonare la quota percentuale dello stipendio indicata nell’ordinanza e versarla al creditore entro la data stabilita;
- rispettare la graduazione delle cause di credito: i crediti alimentari hanno priorità rispetto ai debiti ordinari; le imposte erariali seguono le percentuali dell’art. 72‑ter ; i pignoramenti devono essere soddisfatti prima delle rate di cessione del quinto ;
- applicare la ritenuta fiscale IRPEF del 20 % sulla quota trattenuta qualora il creditore sia una persona fisica soggetta a IRPEF (in tal caso la quota trattenuta costituisce reddito per il creditore). Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o una persona giuridica soggetta a IRES, la ritenuta non si applica ;
- depositare annualmente la Certificazione Unica (CU) per le somme pagate ai creditori e indicare i pignoramenti nel modello 770 .
Il datore di lavoro che non ottempera all’ordinanza rischia di essere condannato a pagare di tasca propria le somme dovute (cd. responsabilità del terzo).
2.4 Calcolo della quota pignorabile
Il calcolo della quota pignorabile deve essere effettuato sul netto a pagare della busta paga, dopo le trattenute fiscali e previdenziali e al netto degli importi non legati alla prestazione lavorativa (bonus, assegno unico, rimborsi). Seguendo l’art. 545 c.p.c. e il D.P.R. 180/1950:
- Debiti alimentari (mantenimento, assegni di famiglia): fino a 1/3 dello stipendio netto, salvo diverso provvedimento del giudice .
- Debiti verso lo Stato o l’ente datore: fino a 1/5 dello stipendio netto .
- Debiti fiscali (cartelle esattoriali): 1/10 per stipendi netti fino a 2.500 euro, 1/7 tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 oltre 5.000 euro .
- Coesistenza di cessioni e pignoramenti: la somma delle trattenute (cessionedelegazione + pignoramenti) non può superare la metà dello stipendio netto. Se il pignoramento è precedente, la cessione è limitata alla differenza tra 2/5 dello stipendio e la quota pignorata; se la cessione è anteriore, il pignoramento è limitato alla differenza tra 1/2 dello stipendio e la quota ceduta .
- Ultimo stipendio accreditato: il datore non deve trattenere l’emolumento già accreditato prima della notifica del pignoramento .
È consigliabile verificare sempre che il calcolo sia corretto e, in presenza di errori, contestare l’eccesso di trattenuta con un’istanza al giudice dell’esecuzione o con un reclamo presso l’INPS (per pensioni e NASpI).
2.5 Diritti e rimedi del debitore
Il debitore può tutelarsi in varie fasi:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contestazione del diritto del creditore all’esecuzione (prescrizione del credito, nullità del titolo, pagamento già avvenuto). Va proposta entro 20 giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): impugnazione di irregolarità formali (mancata notifica del precetto, difetto di avviso di iscrizione a ruolo , errore nel calcolo della quota). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto o dell’ordinanza.
- Istanza di riduzione della quota: se la quota trattenuta, sommata alla cessione, supera i limiti legali o compromette il mantenimento familiare, il debitore può chiedere al giudice di ridurre la percentuale. La valutazione tiene conto del numero di familiari a carico, dell’ammontare residuo e della natura dei crediti.
- Procedura da sovraindebitamento: tramite gli strumenti del Codice della crisi d’impresa (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) il debitore può ottenere la sospensione delle procedure esecutive e la ristrutturazione o cancellazione dei debiti. La presenza di un pignoramento non impedisce di accedere a queste procedure; anzi, il giudice può sospendere l’esecuzione.
3. Difese e strategie legali per il debitore
3.1 Verificare la legittimità del titolo e la correttezza della procedura
La prima linea di difesa consiste nell’esaminare attentamente il titolo esecutivo e la regolarità degli atti:
- Prescrizione o decadenza del credito: controlla che il credito non sia prescritto (es. 10 anni per sentenze, 5 anni per rate di mutuo, 3 anni per bollette). La prescrizione va eccepita con opposizione ex art. 615 c.p.c.
- Notifica irregolare del precetto o del pignoramento: se l’atto è stato notificato in modo errato (indirizzo sbagliato, notifiche senza raccomandata, mancato avviso di iscrizione a ruolo), l’esecuzione può essere dichiarata inefficace .
- Mancata indicazione della certificazione di esecutorietà (per decreti ingiuntivi non opposti) o della copia autentica del titolo.
- Difetto di legittimazione del creditore: verifica che il creditore sia titolare del diritto (ad esempio, cessione di credito non notificata, società non più esistente).
Per queste verifiche è spesso necessario l’accesso al fascicolo esecutivo e l’analisi da parte di un professionista. Lo studio dell’avv. Monardo esamina la documentazione, individua vizi formali e materiali e redige l’opposizione nei termini di legge.
3.2 Opposizione al pignoramento e riduzione della quota
Se il titolo è valido ma la quota trattenuta eccede i limiti di legge, è possibile chiedere al giudice la riduzione della percentuale. Ad esempio:
- in presenza di una cessione del quinto notificata prima del pignoramento, il pignoramento non può superare la differenza tra metà dello stipendio e la quota ceduta ;
- se l’ammontare netto dello stipendio varia di mese in mese (straordinari, premi), il datore deve ricalcolare la quota pignorata; un prelievo fisso può risultare illegittimo;
- per i pignoramenti erariali, il passaggio da un decimo a un settimo o a un quinto dipende dallo scaglione di reddito mensile ; una quota superiore può essere contestata.
L’opposizione va depositata al tribunale che ha emesso l’ordinanza di assegnazione. Il giudice può sospendere l’esecuzione se riconosce il fumus boni iuris delle eccezioni, evitando che il debitore subisca prelievi indebiti durante la causa.
3.3 Negoziazione e transazione con i creditori
In molti casi è vantaggioso trattare con il creditore per concordare un piano di rientro o una riduzione del debito in alternativa all’esecuzione. L’avv. Monardo e il suo staff conducono trattative sia con creditori privati sia con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, proponendo:
- rateizzazioni personalizzate: ripartizione del debito in rate sostenibili, con sospensione del pignoramento a fronte del pagamento puntuale;
- saldo e stralcio: pagamento in unica soluzione di una percentuale del debito, con rinuncia del creditore al resto;
- transazione fiscale: nelle procedure concorsuali minori, è possibile proporre all’Agenzia delle Entrate il pagamento di una percentuale del debito tributario, con esenzione di interessi e sanzioni.
L’esperienza dello studio nel settore bancario e tributario consente di valutare l’effettiva convenienza di queste soluzioni rispetto al pignoramento, tenendo conto degli interessi, delle spese e dei rischi di revoca.
3.4 Accesso alle procedure da sovraindebitamento
Se il debitore è una persona fisica o una piccola impresa non fallibile che non riesce a far fronte ai debiti (inclusi pignoramenti e cartelle), può accedere alle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le principali sono:
- Piano del consumatore: riservato al consumatore non imprenditore; consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, con falcidia del debito e durata fino a 5 anni. Il piano è omologato dal tribunale; durante la procedura le azioni esecutive sono sospese.
- Concordato minore: destinato a professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative e imprese sotto soglia; prevede la ristrutturazione dei debiti, anche tributari, con moratoria e transazione fiscale. Può durare fino a 6 anni; gli atti esecutivi sono sospesi.
- Liquidazione controllata del patrimonio: permette la liquidazione dei beni del debitore con il controllo del tribunale, cancellando i debiti insoddisfatti al termine della procedura.
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dall’art. 283‑bis (2025), consente al debitore privo di beni di ottenere l’esdebitazione immediata, una “riabilitazione” a costo zero che estingue i debiti e blocca i pignoramenti.
Queste procedure richiedono l’assistenza di un Gestore della crisi o di un OCC. L’avv. Monardo, in qualità di Gestore iscritto presso il Ministero della Giustizia, può predisporre l’istanza, redigere la relazione sulla situazione economica del debitore e assistere durante l’omologazione.
3.5 Sospensione e definizioni agevolate dei debiti fiscali
Per i debiti con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione esistono strumenti che sospendono o annullano i pignoramenti:
- Rottamazione‑quater (L. 197/2022): definizione agevolata delle cartelle notificate entro il 30 giugno 2022, con pagamento di solo capitale e interessi legali. L’adesione sospende le procedure esecutive fino al pagamento della prima rata.
- Definizione agevolata liti pendenti (D.L. 119/2018 e successive proroghe): consente di chiudere i contenziosi tributari con uno sconto sulle sanzioni e gli interessi.
- Rottamazione‑quinquies (manovra 2026): in corso di approvazione, bloccherà i pignoramenti disposti a seguito di verifiche presso fornitori della PA se il contribuente presenta la domanda di definizione .
L’assistenza di un professionista è indispensabile per valutare la convenienza di queste sanatorie, rispettare i termini e gestire la sospensione dei pignoramenti.
4. Strumenti alternativi per la risoluzione del debito
Oltre alle opposizioni e alle procedure concorsuali, il debitore ha a disposizione numerosi strumenti per ristrutturare o ridurre il debito, evitando il blocco dello stipendio.
4.1 Consolidamento e rinegoziazione dei prestiti
La presenza di più prestiti e cessioni può essere gestita con un prestito di consolidamento: un’unica operazione che estingue i finanziamenti in corso (anche la cessione del quinto) e ne accorpa il debito residuo in un’unica rata più lunga e sostenibile. Questa soluzione riduce la rata mensile e può liberare una parte dello stipendio prima soggetta a pignoramento. È però necessario valutare i costi complessivi, l’ammontare del TFR impegnato e le garanzie richieste.
4.2 Saldo e stralcio transattivo
Con i creditori privati è spesso possibile concludere un saldo e stralcio: il debitore paga subito una percentuale del debito (ad esempio 40–50 %) e ottiene la remissione del residuo. Per convincere il creditore è utile presentare una perizia patrimoniale che dimostri la ridotta capacità di pagamento. Lo studio dell’avv. Monardo negozia anche con finanziarie e banche per ottenere sconti consistenti, sfruttando eventuali vizi dei contratti (anatocismo, tassi usurari, costi non dovuti). La transazione comporta la rinuncia al pignoramento.
4.3 Mediazione civile e negoziazione assistita
Per i crediti inferiori a 50.000 euro è possibile ricorrere alla mediazione o alla negoziazione assistita. Questi strumenti extragiudiziali sospendono i termini di prescrizione e consentono alle parti di raggiungere un accordo con l’aiuto di un mediatore o degli avvocati. Nel pignoramento dello stipendio, la negoziazione può portare a un accordo di dilazione o riduzione che evita l’esecuzione forzata.
4.4 Piani del consumatore e concordati minori
Come descritto al paragrafo 3.4, i piani del consumatore e i concordati minori, disciplinati dal Codice della crisi, rappresentano una via d’uscita strutturata per chi non riesce a rientrare dai debiti. Si tratta di procedure giudiziali ma meno onerose e più rapide rispetto al fallimento. Grazie alla tutela del giudice, il debitore può proporre un piano di pagamento calibrato sul proprio reddito, ridurre o stralciare i debiti e, al termine della procedura, ottenere l’esdebitazione.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori, presi dallo stress della situazione, commettono errori che aggravano la loro posizione. Ecco i più frequenti e come evitarli:
- Ignorare la notifica del precetto o del pignoramento: non leggere l’atto o metterlo da parte porta alla decadenza dei termini per opporsi. Occorre rivolgersi subito a un professionista.
- Confondere cessione del quinto e pignoramento: la cessione è un finanziamento volontario; il pignoramento è imposto dal giudice. La cessione non “protegge” dallo pignoramento, anzi può ridurre lo spazio disponibile e portare a trattenute fino al 50 % .
- Non controllare il calcolo della quota: spesso il datore di lavoro applica la percentuale al lordo o dimentica di escludere voci non pignorabili. È bene richiedere il cedolino analitico e farsi assistere per la verifica.
- Accettare più finanziamenti: stipulare più cessioni del quinto o delegazioni di pagamento può saturare il margine di pignorabilità. Prima di richiedere un nuovo prestito è opportuno calcolare l’impatto complessivo.
- Pagare rate inutili: alcuni debitori continuano a pagare la cessione del quinto pur in presenza di un pignoramento fiscale. La circolare INPS chiarisce che il pignoramento ha priorità : conviene rinegoziare il prestito o sospenderlo.
- Sottovalutare le procedure di sovraindebitamento: molti ritengono che siano destinate solo alle imprese fallite. In realtà possono essere avviate anche da privati indebitati (ad es. per fideiussioni, prestiti, tasse), bloccando pignoramenti e fermi amministrativi.
- Aspettare la cartella esattoriale per agire: spesso è preferibile contestare la pretesa fiscale già in fase di avviso bonario o di accertamento, perché la cartella porta con sé interessi e sanzioni, e il pignoramento arriva più rapidamente.
- Non tutelare il TFR: la cessione del quinto può prevedere che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il TFR venga versato alla finanziaria integralmente. Tuttavia la giurisprudenza (Cass. 16168/2011) ha precisato che il limite del quinto si applica anche a molte indennità di cessazione; occorre leggere attentamente il contratto e contestare clausole abusive.
Per evitare questi errori è utile predisporre un dossier debitorio completo (contratti, estratti conti, cartelle, buste paga) e rivolgersi a un professionista specializzato, che potrà valutare la situazione nel suo complesso, negoziare con i creditori e proporre la procedura più adatta.
6. Tabelle riepilogative
Per agevolare la consultazione delle norme e delle strategie descritte, di seguito alcune tabelle sintetiche. Ogni tabella riporta solo parole chiave, numeri o brevi frasi.
6.1 Tipologia di credito e quota pignorabile
| Tipo di credito | Percentuale massima | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Crediti alimentari (mantenimento) | Fino a 1/3 dello stipendio | Art. 2 D.P.R. 180/1950, art. 545 c.p.c. |
| Debiti verso lo Stato e datori di lavoro | Fino a 1/5 dello stipendio | Art. 2 D.P.R. 180/1950 |
| Debiti tributari (pignoramento fiscale) | 1/10 ≤ 2.500 €, 1/7 2.500–5.000 €, 1/5 > 5.000 € | Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 |
| Somma massima complessiva | 1/2 dello stipendio netto | Art. 68 D.P.R. 180/1950 |
| Pensione (minimo impignorabile) | Impignorabile fino a 2 × assegno sociale (min. 1.000 €) | Art. 545 c.p.c. |
| Conto corrente (ultimo stipendio accreditato) | Ultimo emolumento non pignorabile | Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 |
6.2 Cessione del quinto vs. pignoramento
| Caratteristica | Cessione del quinto | Pignoramento dello stipendio |
|---|---|---|
| Natura | Finanziamento volontario | Espropriazione forzata |
| Fonte normativa | D.P.R. 180/1950 | Codice di procedura civile, D.P.R. 602/1973 |
| Quota massima | 1/5 dello stipendio netto | 1/5 per debiti ordinari; 1/3 per alimenti; quote ridotte per crediti fiscali |
| Priorità su altre trattenute | Secondaria: prevale il pignoramento | Primaria: si soddisfa prima della cessione |
| Possibilità di recesso anticipato | Previa estinzione del debito e liberatoria | Solo con pagamento integrale del debito |
| Impatto sul TFR | Spesso viene vincolato per l’estinzione | Pignoramento applicato anche al TFR nei limiti di legge |
6.3 Fasi procedurali e termini
| Fase | Descrizione sintetica |
|---|---|
| Ottenimento del titolo esecutivo | Sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale |
| Atto di precetto | Intimazione a pagare entro 10 giorni |
| Notifica del pignoramento | Atto notificato al datore di lavoro e al debitore |
| Iscrizione a ruolo | Da fare entro 15 giorni con avviso a debitore e terzo |
| Udienza di comparizione | Interrogatorio del datore di lavoro; verifica del credito |
| Ordinanza di assegnazione | Il giudice fissa la quota da trattenere |
| Opposizione agli atti esecutivi | Entro 20 giorni dall’atto o dalla conoscenza |
| Opposizione all’esecuzione | Entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento |
6.4 Soluzioni alternative e relative leggi
| Strumento | Breve descrizione | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Rottamazione‑quater | Definizione agevolata delle cartelle notificate entro giugno 2022, pagamento senza sanzioni | Legge 197/2022 |
| Rottamazione‑quinquies (2026) | Sospensione dei pignoramenti per fornitori PA che aderiscono alla definizione agevolata | Bozza manovra 2026 |
| Piano del consumatore | Piano di rientro per persone fisiche non imprenditrici, con falcidia dei debiti | D.Lgs. 14/2019 |
| Concordato minore | Procedura di ristrutturazione per professionisti e piccole imprese | D.Lgs. 14/2019 |
| Liquidazione controllata | Liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale | D.Lgs. 14/2019 |
| Esdebitazione incapiente | Cancellazione immediata dei debiti per chi non ha beni | Art. 283‑bis D.Lgs. 14/2019 |
| Saldo e stralcio transattivo | Pagamento di una percentuale del debito e remissione del residuo | Accordo privato, art. 1372 c.c. |
| Prestito di consolidamento | Estinzione dei finanziamenti in corso e accorpamento dei debiti | Contratti bancari |
6.5 Importi minimi impignorabili (2025)
| Voce | Importo 2025 | Note |
|---|---|---|
| Assegno sociale (mensile) | 538,69 € | Valore ISTAT 2025 utilizzato per calcolare soglie |
| Minimo pensione impignorabile | 1.077,38 € (2 × assegno sociale) | Non si può scendere sotto 1.000 € |
| Saldo non pignorabile in conto | 1.616,97 € (3 × assegno sociale) | Riguarda somme accreditate prima del pignoramento |
| Reddito fino a 2.500 € | 10 % di pignorabilità per debiti fiscali | Valido per stipendi netti |
| Reddito 2.501–5.000 € | 14,285 % (1/7) per debiti fiscali | – |
| Reddito oltre 5.000 € | 20 % per debiti fiscali | Applicazione del quinto ordinario |
7. Domande e risposte frequenti (FAQ)
- Cos’è il pignoramento dello stipendio?
È una procedura esecutiva in cui il giudice ordina al datore di lavoro di trattenere una quota dello stipendio del debitore per soddisfare un creditore. In caso di debiti tributari, l’ordine può essere emesso direttamente dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. - Qual è la differenza tra pignoramento dello stipendio e cessione del quinto?
La cessione del quinto è un prestito volontario con trattenuta in busta paga di una quota fino a 1/5 dello stipendio; il pignoramento è un’ordinanza giudiziale o dell’Agente della Riscossione che obbliga il datore di lavoro a versare una quota al creditore. Il pignoramento ha priorità sulla cessione . - Quanto possono pignorarmi dallo stipendio?
Per i debiti ordinari il limite è un quinto dello stipendio netto; per i crediti alimentari può arrivare a un terzo; per i debiti fiscali è del 10 % fino a 2.500 €, del 14,285 % tra 2.500 e 5.000 € e del 20 % oltre i 5.000 € . Se sono presenti più trattenute, il totale non può superare la metà dello stipendio . - La cessione del quinto riduce la quota pignorabile?
No. Il quinto si calcola sull’intero stipendio netto. In presenza di una cessione, il pignoramento potrà colpire la differenza tra metà dello stipendio e la quota ceduta . - È vero che le pensioni non sono pignorabili?
Le pensioni sono tutelate fino al doppio dell’assegno sociale (538,69 € nel 2025), con un minimo di 1.000 € . La parte eccedente può essere pignorata nei limiti del quarto comma dell’art. 545 c.p.c. (un quinto per debiti ordinari, un terzo per alimenti). - Il datore di lavoro può applicare costi amministrativi sulla cessione del quinto?
La Cassazione (sentenza 22362/2024) ha affermato che i costi di gestione possono essere addebitati solo se il datore prova di aver sostenuto spese eccezionali; in difetto, non può trattenere commissioni sullo stipendio del lavoratore. - Posso oppormi al pignoramento se la notifica è irregolare?
Sì. Se l’atto di pignoramento non è stato notificato correttamente o se il creditore non ha inviato l’avviso di iscrizione a ruolo al debitore e al datore, il pignoramento è inefficace e può essere impugnato con opposizione ex art. 617 c.p.c. - Come si calcola la quota pignorabile in presenza di più pignoramenti?
Si sommano le quote nel rispetto della priorità (alimenti, debiti fiscali, altri debiti) fino alla metà dello stipendio. Se un pignoramento arriva dopo una cessione del quinto, la quota pignorabile è la differenza tra 1/2 dello stipendio e la quota ceduta . - Se il mio stipendio viene accreditato sul conto corrente, il pignoramento blocca tutto il saldo?
No. Il saldo del conto è pignorabile solo per l’importo eccedente tre volte l’assegno sociale (1.616,97 € nel 2025) per somme accreditate prima del pignoramento . L’ultimo stipendio accreditato non può essere pignorato . - Il TFR può essere pignorato o ceduto?
Sì, ma con limiti. Nella cessione del quinto il TFR viene spesso vincolato per l’estinzione del prestito; tuttavia, il principio del quinto si applica alla maggior parte delle indennità di cessazione. Nel pignoramento il TFR è aggredibile nei limiti di un quinto, salvo per i crediti alimentari. - Devo continuare a pagare la cessione del quinto se arriva un pignoramento fiscale?
Secondo la circolare INPS n. 130/2025, il pignoramento ha priorità. Le rate del finanziamento dovrebbero essere sospese o rinegoziate . - Posso chiedere la riduzione della quota pignorata?
Sì. Se la somma trattenuta compromette il sostentamento familiare o supera i limiti legali, si può presentare istanza di riduzione al giudice. È utile dimostrare le spese vive (affitto, alimentari, farmaci) e il numero di familiari a carico. - Cosa succede se il datore di lavoro non versa le somme al creditore?
Il datore rischia di essere condannato a pagare di persona il debito (art. 389 c.p.c.), oltre a interessi e spese. Il debitore può segnalare l’inadempimento al giudice dell’esecuzione. - Come posso bloccare un pignoramento fiscale?
Presentando un’istanza di sospensione al giudice (se vi sono vizi di forma), aderendo a una definizione agevolata (rottamazione) o avviando una procedura di sovraindebitamento. L’accoglimento del piano o la rateizzazione sospende l’esecuzione. - Le procedure da sovraindebitamento sono costose?
Hanno costi contenuti rispetto al fallimento. In molti casi è possibile ottenere l’esdebitazione dell’incapiente a costo zero. Le spese (compenso del Gestore, contributo unificato) vengono di solito ripartite in percentuale sul ricavato del piano. - Posso pignorare lo stipendio di un mio debitore se non conosce il datore di lavoro?
È necessario indicare nell’atto di pignoramento il datore di lavoro; se non lo si conosce, si può richiedere al giudice di autorizzare l’accesso alle banche dati o chiedere all’INPS informazioni. In caso contrario il pignoramento può essere dichiarato nullo. - Il pignoramento può essere rinnovato su un nuovo lavoro?
Sì. Se il debitore cambia datore di lavoro, il creditore può notificare l’ordinanza al nuovo datore. È consigliabile comunicare il cambio di lavoro al giudice o all’INPS per evitare trattenute indebite. - Esistono tempi di prescrizione per i pignoramenti?
Il pignoramento non estingue il credito, ma l’ordinanza di assegnazione perde efficacia se il creditore non compie atti esecutivi per oltre 10 anni. Inoltre, se il pignoramento è iscritto a ruolo ma non viene concluso entro 90 giorni dal precetto, occorre un nuovo precetto. - È possibile revocare l’ordinanza di assegnazione?
Sì. Se si dimostra che il credito è stato estinto, prescritto o se il giudice ha violato i limiti di legge, si può richiedere la revoca dell’ordinanza con ricorso in opposizione. - L’accettazione dell’eredità può comportare il pignoramento dello stipendio?
Sì. Il patrimonio ereditario risponde dei debiti ereditati. Per evitare che le obbligazioni del defunto ricadano sul proprio reddito è possibile accettare l’eredità con beneficio d’inventario o rinunciarvi.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Dipendente con stipendio netto di 2.000 euro e cessione del quinto
Mario percepisce uno stipendio netto mensile di 2.000 euro e ha in corso un prestito con cessione del quinto da 400 euro (1/5 del netto). Riceve un atto di pignoramento per un debito ordinario di 8.000 euro.
- Calcolo del massimo pignorabile: la metà dello stipendio netto è 1.000 euro (2.000 × 50 %). Poiché la cessione assorbe 400 euro, la differenza residua è 600 euro. In base all’art. 68 D.P.R. 180/1950 il pignoramento può colpire al massimo 600 euro , ma non oltre 1/5 dello stipendio (400 euro). Pertanto la quota effettiva sarà 400 euro.
- Quota mensile complessiva: Mario subirà una trattenuta totale di 800 euro (400 euro di cessione + 400 euro di pignoramento). Gli resteranno 1.200 euro.
- Durata stimata: dividendo il debito per 400 euro mensili il pignoramento durerà 20 mesi, salvo interessi.
- Possibili rimedi: chiedere al giudice la riduzione della quota se le spese familiari rendono insostenibile una trattenuta del 40 %; valutare una procedura di sovraindebitamento per ottenere la falcidia del debito.
8.2 Dipendente con reddito di 3.200 euro e debito fiscale
Giulia ha uno stipendio netto di 3.200 euro e una cartella esattoriale di 15.000 euro. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica l’ordine di pignoramento.
- Applicazione dell’art. 72‑ter: per stipendi compresi tra 2.501 e 5.000 euro si applica la quota del 1/7, pari a circa 14,285 %. Giulia subisce quindi una trattenuta di 457,14 euro (3.200 × 1/7) .
- Ulteriore pignoramento per debito ordinario: sei mesi dopo, un altro creditore ottiene un pignoramento per 5.000 euro. La quota si calcola sulla differenza tra la metà dello stipendio (1.600 euro) e la quota fiscale (457,14 euro), ossia 1.142,86 euro. Poiché il limite di un quinto è 640 euro, il giudice potrà assegnare al massimo 640 euro. La trattenuta complessiva sarà quindi 1.097,14 euro (457,14 + 640).
- Consigli: Giulia potrebbe chiedere l’adesione a una definizione agevolata (rottamazione‑quater) per ridurre il debito fiscale e sospendere il pignoramento; in alternativa, può presentare un piano del consumatore per ristrutturare i debiti.
8.3 Pensionato con assegno di 1.400 euro
Antonio percepisce una pensione lorda di 1.900 euro, corrispondente a un netto di 1.400 euro. Riceve un pignoramento per un debito bancario di 4.000 euro.
- Applicazione del minimo impignorabile: la pensione è impignorabile fino a 1.077,38 euro (due volte l’assegno sociale). La parte eccedente (322,62 euro) può essere pignorata nei limiti del quinto. 1/5 di 1.400 euro è 280 euro, ma il pignoramento effettivo non potrà superare 161,31 euro (322,62 × 50 %) se concorrono altre trattenute.
- Quota assegnabile: il giudice assegna 161,31 euro al mese. Antonio continuerà a percepire 1.238,69 euro, che garantiscono il minimo vitale.
- Alternative: Antonio può valutare la procedura di esdebitazione incapiente; la cancellazione del debito comporterebbe la cessazione del pignoramento.
8.4 Cambiamento del datore di lavoro
Luisa è stata pignorata dal suo ex datore di lavoro. Pochi mesi dopo cambia impiego. Il creditore notifica l’ordinanza al nuovo datore. Poiché il pignoramento non era stato ancora esaurito, la trattenuta prosegue sul nuovo stipendio. In questo caso Luisa può:
- Verificare la quota: se il nuovo stipendio è inferiore, la quota pignorata deve essere rideterminata in proporzione.
- Richiedere la sospensione: se la notifica al nuovo datore avviene oltre un anno dall’ultima azione esecutiva, potrebbe invocare la decadenza del pignoramento.
- Rinegoziare il debito: il cambio di lavoro è spesso un momento favorevole per trattare un saldo e stralcio con il creditore.
9. Conclusione
Il pignoramento dello stipendio, soprattutto quando si cumula con una o più cessioni del quinto, può ridurre sensibilmente il reddito disponibile e mettere in crisi l’equilibrio familiare. Tuttavia, la legge italiana prevede limiti rigorosi: la quota trattenibile non può superare il quinto dello stipendio per la maggior parte dei debiti e può arrivare a un terzo solo per i crediti alimentari . I pignoramenti fiscali hanno aliquote ridotte (1/10 o 1/7), e in ogni caso la somma delle trattenute non può eccedere la metà del netto . Le pensioni sono protette fino al doppio dell’assegno sociale e le somme già accreditate sul conto hanno una soglia di impignorabilità .
La giurisprudenza recente, come l’ordinanza del Tribunale di Cosenza 2025, ha rafforzato la necessità di considerare tutte le cessioni anteriori al pignoramento , mentre la Cassazione ha vietato trattenute amministrative indebite sulla cessione del quinto. La circolare INPS n. 130/2025 stabilisce che i pignoramenti devono essere prioritari rispetto alle rate dei finanziamenti . Sul fronte legislativo, la riforma della crisi d’impresa del 2025 amplia gli strumenti di esdebitazione e transazione con il fisco; la manovra 2026 introduce la rottamazione quinquies, destinata a sospendere alcuni pignoramenti .
Di fronte a un pignoramento è cruciale agire tempestivamente: verificare la legittimità degli atti, contestare eventuali vizi, richiedere la riduzione della quota se supera i limiti e valutare soluzioni alternative come le procedure di sovraindebitamento, le sanatorie fiscali o il saldo e stralcio. Non esistono soluzioni generiche valide per tutti; ogni caso richiede un’analisi personalizzata.
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