Accertamento fiscale a italiano residente in Ucraina: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Per i cittadini italiani che risiedono all’estero, specialmente in Paesi caratterizzati da situazioni politiche o fiscali complesse come l’Ucraina, il risveglio fiscale può rivelarsi un incubo. L’Agenzia delle Entrate italiana negli ultimi anni ha intensificato i controlli sulle residenze estere e dispone di strumenti investigativi sofisticati (dati anagrafici, telepass, celle telefoniche, testimonianze di vicini), così da contestare la residenza estera quando ritiene che il contribuente abbia mantenuto legami sostanziali con l’Italia . Gli errori più comuni consistono nel ritenere che l’iscrizione all’AIRE o il semplice trasferimento anagrafico siano sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia; al contrario, la normativa di diritto interno (art. 2 TUIR) e le convenzioni contro le doppie imposizioni conferiscono peso decisivo a domicilio, presenza fisica, centro degli interessi vitali e altri criteri sostanziali .

Il trasferimento all’estero, inoltre, non sospende i poteri accertativi del Fisco: la presunzione che grava sui cittadini che si trasferiscono in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti Paesi black list) è oggi relativa ma comporta un’inversione dell’onere della prova; il contribuente deve dimostrare l’effettività del trasferimento e la perdita dei legami economici e familiari con l’Italia . Il mancato rispetto delle scadenze (60 giorni per ricorrere avverso un avviso di accertamento ), degli obblighi dichiarativi (quadro RW per gli investimenti esteri) e delle formalità (AIRE, dichiarazione di redditi prodotti all’estero) può comportare sanzioni elevate fino al 240 % e persino profili di responsabilità penale per il reato di dichiarazione infedele o omessa .

Quest’articolo, aggiornato a novembre 2025, offre al contribuente residente in Ucraina una guida completa su come affrontare un accertamento fiscale italiano, quali errori evitare e quali strumenti difensivi utilizzare. Il taglio è pratico e divulgativo, ma fondato su normative vigenti (Testo Unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 546/1992, Statuto del contribuente, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), circolari dell’Agenzia delle Entrate e giurisprudenza recente della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale.

Chi siamo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso gli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con sede a Milano ma operativo in tutta Italia. Vanta competenze riconosciute nel diritto bancario e tributario, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. Il suo team assiste contribuenti e imprese nelle controversie con l’Agenzia delle Entrate, negli accertamenti fiscali internazionali, nei procedimenti di sovraindebitamento e nella definizione agevolata dei debiti. Le attività comprendono:

  • analisi dell’atto di accertamento e verifica dei vizi formali e sostanziali;
  • redazione di istanze di contraddittorio preventivo e richieste di autotutela;
  • presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia tributaria e richieste di sospensione dell’esecuzione ;
  • assistenza nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate e nelle procedure di accertamento con adesione ;
  • elaborazione di piani di rientro, esdebitazione e piani di ristrutturazione del consumatore 【510372704142801†L121-L151】;
  • consulenza sul regime fiscale internazionale (AIRE, quadro RW, doppie imposizioni, rottamazione e definizione agevolata).

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione di residenza fiscale

La residenza fiscale delle persone fisiche è regolata dall’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, a decorrere dal 1° gennaio 2024 si considerano residenti ai fini fiscali le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno residenza, domicilio o presenza fisica in Italia . Il domicilio non coincide più con la sede principale di affari e interessi (criterio civilistico), ma è definito come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari . La riforma ha inoltre trasformato l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in un criterio presuntivo relativo, superabile con prova contraria .

In sintesi, dal 2024 la residenza fiscale si fonda su tre criteri alternativi:

  • Domicilio: luogo di principale svolgimento delle relazioni personali e familiari ; per la Cassazione, esso deve essere riconoscibile a terzi e ancorato agli interessi economico‑patrimoniali del contribuente .
  • Residenza (art. 43 c.c.): luogo in cui la persona ha la dimora abituale ; rilevano anche le frazioni di giorno per superare la “maggior parte” del periodo d’imposta .
  • Presenza fisica: presenza sul territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta .

La nuova disciplina recepisce i criteri dell’OCSE e favorisce un approccio sostanziale, riducendo le controversie basate su meri dati anagrafici. L’iscrizione o cancellazione dall’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) rimane rilevante, ma rappresenta unicamente una presunzione superabile .

1.1.1 Presunzione per cittadini emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata

L’art. 2, comma 2‑bis, TUIR disciplina i casi di trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti Paesi black list). La norma, introdotta dall’art. 10 della L. 448/1998, stabilisce che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in tali Paesi . La presunzione è stata qualificata come norma anti‑elusiva: grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero e la perdita del centro d’interessi economici e familiari in Italia . La Cassazione (sent. n. 1173/2024, n. 1292/2025) ha precisato che l’inversione dell’onere della prova si applica anche quando il trasferimento avvenga tramite un Paese non black list, poiché la norma si fonda su un criterio soggettivo e non sulla sequenza del trasferimento .

La versione vigente del comma 2‑bis stabilisce che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del MEF . L’elenco dei Paesi black list per le persone fisiche è contenuto nel D.M. 4 maggio 1999, più volte aggiornato. Dal 2023 la Svizzera è stata depennata, ma restano Paesi come Monaco, Panama, Bahamas, Emirati Arabi Uniti, ecc. .

1.2 Iscrizione all’AIRE e obblighi dichiarativi

La L. 470/1988 e le relative circolari definiscono gli obblighi per i cittadini che si trasferiscono all’estero. Chi si sposta per un periodo superiore a 12 mesi deve iscriversi all’AIRE; tale iscrizione costituisce un diritto-dovere necessario per l’esercizio del voto e di altri diritti civili . L’assenza o l’erroneità dell’iscrizione può generare un conflitto di residenza: l’Agenzia delle Entrate considera residente in Italia chi non risulta iscritto; al contempo lo Stato estero potrebbe reputarlo residente secondo la propria legge . La soluzione del conflitto avviene applicando le Convenzioni contro le doppie imposizioni e le tie‑breaker rules dell’art. 4 del modello OCSE .

La giurisprudenza di legittimità ha fornito interpretazioni contrastanti: talune pronunce (Cass. 16634/2018) hanno ritenuto che l’iscrizione all’AIRE integri una presunzione assoluta di residenza in Italia ; altre sentenze più recenti (Cass. 11620/2021, 21694/2020) affermano che l’iscrizione o cancellazione non è sufficiente a escludere la residenza fiscale, che richiede l’assenza di domicilio e residenza sul territorio . Per la Cassazione la residenza fiscale si ancora a un collegamento fisico con il territorio, con particolare rilievo del domicilio come sede principale di affari e interessi .

Dal punto di vista dichiarativo, chi detiene investimenti o attività finanziarie all’estero deve compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per indicare il valore delle attività e gli eventuali redditi; l’omissione comporta sanzioni rilevanti (dal 3 % al 15 % del valore degli attivi non dichiarati, raddoppiate se l’attività è detenuta in Paesi black list).

1.3 Convenzione contro la doppia imposizione Italia–Ucraina

L’Italia e l’Ucraina hanno sottoscritto una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio il 26 febbraio 1997, ratificata con la L. 11 luglio 2002 n. 169 ed entrata in vigore il 25 febbraio 2003 . L’art. 1 specifica che la convenzione si applica alle persone residenti di uno o entrambi gli Stati ; l’art. 2 enumera le imposte considerate, tra cui IRPEF, IRES e imposta locale sui redditi per l’Italia e imposte sul reddito e sul patrimonio per l’Ucraina . L’art. 3 definisce i termini “Italia” e “Ucraina” includendo i territori e le zone economiche speciali .

Il fulcro per i contribuenti è l’art. 4 (non interamente riportato nel documento, ma basato sul modello OCSE): una persona è residente nello Stato in cui è assoggettata a imposizione illimitata; in caso di doppia residenza, si applicano i criteri di tie‑breaking nell’ordine: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, luogo di soggiorno abituale, nazionalità, accordo tra le autorità competenti . La convenzione ripartisce i poteri impositivi su redditi da lavoro dipendente, pensioni, redditi d’impresa, immobili e capital gains, e prevede meccanismi di credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.

1.4 Diritto al contraddittorio e Statuto del contribuente

Dal 2024, il principio di contraddittorio obbligatorio è codificato nell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), introdotto dal D.Lgs. 219/2023. Il Fisco deve inviare al contribuente una bozza di atto e garantire almeno 60 giorni per formulare osservazioni e produrre documenti; gli atti che non rispettano tale contraddittorio sono annullabili . La norma esclude gli atti automatizzati e i casi in cui il contraddittorio metterebbe a rischio l’efficacia dell’azione di contrasto alla frode . La Corte di giustizia tributaria deve valutare se l’Amministrazione ha risposto alle osservazioni; in caso di mancata risposta, l’atto è illegittimo.

1.5 Atti impugnabili e termini per ricorrere

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 disciplina il processo tributario. L’art. 19 elenca gli atti impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (nuova denominazione dal 2022): avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di irrogazione delle sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizioni di ipoteca o fermi amministrativi, dinieghi di rimborso, provvedimenti di revoca di definizioni agevolate, e qualsiasi altro atto per il quale la legge prevede autonomia impugnatoria . Gli atti devono indicare il termine per l’impugnazione e l’organo competente .

L’art. 20 stabilisce che il ricorso deve essere notificato secondo le modalità dell’art. 16 e che, per la notifica a mezzo posta, la data di spedizione equivale alla data di proposizione . L’art. 21 prevede che il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; in caso di silenzio‑rifiuto su un’istanza di rimborso, il termine decorre dal novantesimo giorno e dura fino alla prescrizione del diritto .

1.6 Accertamento con adesione

L’istituto dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente al contribuente di definire l’accertamento prima di andare in giudizio. L’art. 1 afferma che gli avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRES, IVA e altri tributi possono essere definiti mediante adesione; l’adesione produce l’estinzione del contenzioso e riduce le sanzioni a un terzo del minimo . L’ufficio invia un invito a comparire con l’indicazione degli elementi su cui si basa la pretesa; se il contribuente aderisce, si sottoscrive un verbale e si effettuano i versamenti nelle forme concordate. L’atto di adesione non è impugnabile.

1.7 Sospensione dell’atto e tutela cautelare

Il contribuente che teme di subire un pregiudizio grave e irreparabile può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992. L’istanza può essere inserita nel ricorso o presentata con atto separato entro lo stesso termine; il giudice fissa l’udienza entro circa 30 giorni e, nei casi di estrema urgenza, il presidente può emanare decreto cautelare . La sospensione blocca l’efficacia esecutiva dell’atto (pignoramenti, ipoteche, fermi) e, dopo la riforma del 2022, la Corte deve fissare la trattazione del merito entro 90 giorni; non opera più la decadenza di 180 giorni .

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

In questa sezione si descrive il percorso tipico dopo la notifica di un avviso di accertamento o di un altro atto impositivo indirizzato a un residente in Ucraina, con i relativi termini e gli strumenti di difesa.

2.1 Ricezione della notifica

Gli atti dell’Agenzia delle Entrate vengono notificati al domicilio fiscale in Italia o all’indirizzo estero indicato nel quadro AE della dichiarazione (se presente). Spesso il contribuente residente all’estero riceve la notifica tramite raccomandata internazionale o notifica via PEC a un domicilio eletto in Italia. È fondamentale:

  1. Verificare la legittimità della notifica. Occorre controllare che l’atto indichi correttamente la persona, il periodo d’imposta e l’imposta contestata. L’atto deve riportare l’indicazione dell’organo competente, dei motivi, della base imponibile e del termine per ricorrere . Eventuali errori possono costituire motivo di nullità.
  2. Annotare la data di ricezione per calcolare i termini processuali. Dal giorno successivo decorrono i 60 giorni per presentare il ricorso . In caso di posta, fa fede la data di spedizione; per la notifica via PEC la ricevuta di consegna è determinante.

2.2 Fase del contraddittorio preventivo

Prima di emettere l’avviso definitivo, l’ufficio è tenuto a instaurare un contraddittorio con il contribuente salvo casi di urgenza. Questo dialogo si realizza mediante:

  • Invito al contraddittorio: la bozza dell’atto con l’indicazione degli elementi presuntivi e la proposta di accertamento; l’ufficio deve inviare la bozza e fissare un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al contribuente di presentare deduzioni .
  • Risposta motivata: l’Agenzia delle Entrate è obbligata a esaminare le osservazioni e a indicare nella motivazione dell’atto le ragioni della mancata accoglienza .
  • Conciliazione amministrativa: in questa fase è possibile accedere all’accertamento con adesione; l’ufficio invita il contribuente a un incontro per valutare la proposta di riduzione delle sanzioni .

Per il contribuente residente in Ucraina questa fase è un’opportunità per fornire documentazione che provi la residenza effettiva (contratto di lavoro ucraino, certificato di residenza, bollette, affitto, attestazione dell’autorità consolare, ecc.) e per contestare l’applicazione della presunzione anti‑elusiva .

2.3 Presentazione del ricorso

Se l’avviso definitivo non viene annullato o ridotto in contraddittorio, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente. I principali passaggi sono:

  1. Termine per ricorrere: 60 giorni dalla notifica . Il termine è perentorio; decorso il termine, l’atto diventa definitivo.
  2. Contenuto del ricorso: deve indicare l’atto impugnato, i motivi di illegittimità, i mezzi di prova e la richiesta al giudice di annullare o ridurre la pretesa. È consigliabile allegare i documenti che provano la residenza effettiva in Ucraina, la convenzione contro la doppia imposizione, certificati di lavoro e pagamenti delle tasse in Ucraina.
  3. Notifica del ricorso: il ricorso va notificato all’ufficio che ha emesso l’atto. La data di spedizione tramite posta o PEC è quella rilevante .
  4. Deposito del fascicolo: entro 30 giorni dalla notifica, il contribuente deve depositare il ricorso presso la segreteria della Corte con la prova della notifica e del pagamento del contributo unificato.
  5. Istanza di sospensione: se l’esecuzione immediata dell’atto può causare un danno grave e irreparabile (pignoramento del conto, blocco dei pagamenti in Italia), il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione . Nella richiesta occorre dimostrare l’urgenza e il pregiudizio (ad esempio, difficoltà a mantenere l’attività lavorativa in Ucraina o a sostenere la famiglia).

2.4 Udienza e decisione

La Corte di giustizia tributaria fissa l’udienza con ordinanza; la riforma del processo tributario prevede la trattazione preferenziale delle sospensive entro 90 giorni . In udienza si discutono le eccezioni preliminari (nullità della notifica, violazione del contraddittorio) e le questioni di merito (sussistenza della residenza in Italia, deduzioni spese, applicazione delle convenzioni). La Corte può:

  • accogliere il ricorso e annullare totalmente l’atto;
  • accogliere parzialmente, riducendo la base imponibile o le sanzioni;
  • rigettare il ricorso;
  • rinviare la causa alla fase istruttoria (ad esempio per acquisire documenti da autorità ucraine) o alla Corte d’appello.

La sentenza può essere impugnata in appello entro 60 giorni e successivamente in Cassazione. In presenza di una convenzione internazionale, la Corte di giustizia deve interpretare la normativa nazionale alla luce del diritto convenzionale e disapplicare la norma interna incompatibile.

2.5 Accertamento con adesione e altri istituti deflativi

In alternativa al contenzioso, il contribuente può definire la pretesa tramite accertamento con adesione. La procedura comporta:

  • un invito dell’ufficio a comparire o un’istanza del contribuente;
  • la sospensione dei termini per impugnare per 90 giorni dalla presentazione dell’istanza ;
  • la negoziazione delle componenti imponibili e l’applicazione di sanzioni ridotte a un terzo;
  • la possibilità di rateizzare gli importi dovuti.

Se l’accordo è raggiunto, l’avviso di accertamento viene sostituito dal verbale di adesione e perde efficacia l’originaria contestazione. In mancanza di accordo, il ricorso resta proponibile entro il termine di 60 giorni decorso il periodo di sospensione.

Altri istituti deflativi includono:

  • Mediazione tributaria (per controversie fino a 50.000 €), che consente di trovare un accordo con l’ufficio prima del giudizio;
  • Rottamazione e definizione agevolata: la rottamazione quater (L. 197/2022) permette di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo il capitale e gli interessi legali, con abbuono di sanzioni e aggio; l’adesione sospende fermi e ipoteche e può estinguere pignoramenti . Il Milleproroghe 2025 ha riaperto i termini per chi era decaduto, consentendo di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 ;
  • Definizione agevolata degli avvisi bonari, ravvedimento operoso e autotutela.

3. Difese e strategie legali

3.1 Dimostrare l’effettiva residenza in Ucraina

La difesa principale per chi riceve un avviso di accertamento con presunzione di residenza in Italia consiste nel dimostrare con prove concrete l’effettivo trasferimento e l’esistenza del centro di interessi in Ucraina. La Cassazione ha affermato che gli elementi formali (iscrizione all’AIRE, residenza anagrafica estera) non sono sufficienti; occorre dimostrare che né la residenza né il domicilio si trovano in Italia . Le prove utili comprendono:

  • Certificato di residenza ucraino e permesso di soggiorno;
  • Contratto di lavoro o di collaborazione con datore di lavoro ucraino e buste paga;
  • Atti notarili, contratti di affitto o acquisto di immobili in Ucraina;
  • Bollette e utenze intestate in Ucraina;
  • Iscrizione dei figli a scuole ucraine;
  • Dichiarazioni delle autorità consolari e certificati di registrazione presso l’ambasciata italiana a Kiev;
  • Prova delle imposte pagate in Ucraina e di eventuali crediti d’imposta per imposte estere.

Parallelamente occorre dimostrare la cessazione dei legami con l’Italia:

  • cancellazione dal comune di residenza e iscrizione all’AIRE;
  • chiusura o locazione dell’immobile in Italia;
  • chiusura di conti correnti o trasferimento dell’attività d’impresa;
  • estratti delle transazioni bancarie che mostrino spese abituali in Ucraina;
  • prova dell’effettiva permanenza all’estero (biglietti aerei, timbri sul passaporto, registrazioni geolocalizzate).

3.2 Contestare la base imponibile e le presunzioni

Spesso gli accertamenti nei confronti di italiani residenti in Paesi black list si basano su presunzioni: uso del telepass o dell’utenza telefonica in Italia, presenza di familiari, proprietà di immobili. La strategia difensiva include:

  • Verificare la legittimità delle presunzioni: l’uso sporadico di telepass o la visita a parenti non prova la residenza; occorre analizzare i periodi di permanenza in Italia e dimostrare che non si superano i 183 giorni annui .
  • Contestare la prova ricavata da terzi: la Cassazione ha ritenuto utilizzabili le prove acquisite tramite terzi (dati telematici, celle telefoniche), ma il contribuente può chiedere la loro piena dimostrazione e sostenere che la raccolta abbia violato la privacy.
  • Eccepire la nullità della notifica o la tardività: la notifica deve avvenire entro termini decadenziali; per le imposte dirette il termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ottavo in caso di omessa dichiarazione).

3.3 Invocare la convenzione Italia–Ucraina

La convenzione bilaterale attribuisce la potestà impositiva allo Stato in cui il contribuente è fiscalmente residente. Chi risulta residente in Ucraina secondo la convenzione (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità) può invocare l’art. 4 per ottenere che l’Italia riconosca la residenza estera . Inoltre, la convenzione prevede:

  • Esenzione o tassazione esclusiva: alcune categorie di redditi (pensioni pubbliche, emolumenti di pubblici impiegati) sono tassate solo nello Stato di provenienza.
  • Metodo dell’imputazione a credito: l’Italia concede un credito d’imposta per le imposte pagate in Ucraina, al fine di evitare la doppia imposizione; occorre conservare le prove dei pagamenti.
  • Procedura amichevole: in caso di conflitto di residenza o di doppia imposizione non risolta, il contribuente può attivare la procedura prevista dall’art. 25 della convenzione (Mutual Agreement Procedure) rivolgendosi alle autorità competenti dei due Paesi.

3.4 Richiedere la sospensione dell’esecuzione

In presenza di un accertamento che comporta riscossione immediata, il contribuente può subire il blocco dei conti o il pignoramento dei redditi in Italia. La richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992 è fondamentale per evitare pregiudizi gravi. I requisiti da dimostrare sono:

  • Periculum in mora: danno grave e irreparabile (ad es. impossibilità di mantenere la famiglia in Ucraina o di pagare i lavoratori);
  • Fumus boni iuris: fondatezza del ricorso (ad es. elementi che dimostrano la residenza in Ucraina o la mancanza di motivazione dell’atto).

La Corte decide sull’istanza entro pochi giorni; in caso di accoglimento, sospende l’esecuzione dell’atto fino alla sentenza .

3.5 Usare l’accertamento con adesione

L’adesione può essere una strategia valida per ridurre la controversia, soprattutto quando le prove della residenza estera non sono sufficienti o la pretesa riguarda spese deducibili. I vantaggi sono:

  • Riduzione delle sanzioni a un terzo e possibilità di pagare in un’unica soluzione o in rate ;
  • Eliminazione del contenzioso e chiusura anticipata della lite;
  • Possibilità di far valere deduzioni o spese documentate senza rischiare un aumento delle sanzioni in giudizio.

Tuttavia, l’adesione comporta la rinuncia ad impugnare l’atto e il riconoscimento della pretesa; perciò deve essere valutata con attenzione con l’assistenza di un professionista.

3.6 Strumenti di esdebitazione e sovraindebitamento

Quando l’accertamento fiscale si somma a altri debiti (mutui, finanziamenti, cartelle esattoriali), il contribuente residente all’estero può trovarsi in grave difficoltà economica. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) offre soluzioni per persone fisiche non imprenditori:

  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Consente a un debitore persona fisica che non è in grado di offrire alcun utile ai creditori di ottenere la cancellazione dei debiti residui una sola volta nella vita. L’accesso richiede che il reddito non superi la soglia dell’assegno sociale, che non vi siano atti in frode e che siano trascorsi almeno tre anni. La domanda va presentata tramite un OCC con documentazione completa; il giudice può concedere l’esdebitazione con decreto, riservandosi di revocarla se emergono nuovi beni entro tre anni .
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). Permette di predisporre un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti, moratoria su mutui e crediti privilegiati fino a due anni e riduzione dei prestiti tramite cessione del quinto【510372704142801†L121-L151】. Il piano deve essere sostenibile e approvato dal giudice; la procedura si svolge davanti al tribunale competente e coinvolge un OCC .
  • Piano del consumatore e concordato minore (artt. 65-71 CCII), che consentono a consumatori, imprenditori minori e professionisti di proporre un piano di soddisfacimento dei crediti sostenibile in base al reddito e al patrimonio, con la possibilità di ridurre o cancellare le sanzioni fiscali e i debiti tributari.

Ricorrere a questi strumenti permette di ottenere un respiro finanziario e di evitare l’aggressione del patrimonio in Italia, ma richiede l’assistenza di professionisti qualificati e l’adesione dell’Agente della Riscossione.

3.7 Rottamazione quater e definizione agevolata

Per le cartelle esattoriali già iscritte a ruolo, il contribuente può aderire alla rottamazione quater prevista dalla L. 197/2022. Essa consente di estinguere i debiti relativi al periodo 2000‑2022 pagando solo imposta e interessi legali e ottenendo la cancellazione integrale di sanzioni e aggio . L’adesione estingue fermi amministrativi e ipoteche, oltre a bloccare i pignoramenti; il piano di pagamento può essere in 18 rate. Il Milleproroghe 2025 ha riaperto i termini per chi era decaduto permettendo la riammissione entro il 30 aprile 2025 .

Chi non può aderire alla rottamazione può valutare la definizione agevolata degli avvisi bonari (sconti sulle sanzioni del 3 %) o la definizione delle liti pendenti (pagamento del 40 % o del 50 % del tributo a seconda del grado di giudizio).

4. Errori comuni e consigli pratici

  1. Dare per scontato che l’iscrizione all’AIRE sia sufficiente. Come visto, l’iscrizione è solo un criterio presuntivo; occorre dimostrare l’effettivo trasferimento e l’assenza di domicilio in Italia .
  2. Mantenere legami economici e familiari in Italia. Possedere immobili, conti correnti o un’azienda in Italia può essere interpretato come segno di residenza; è opportuno chiudere, affittare o intestare a terzi gli immobili e spostare il baricentro degli interessi in Ucraina.
  3. Omettere di compilare il quadro RW o di presentare la dichiarazione in Italia. Chi è fiscalmente residente in Italia deve dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti; omettere la dichiarazione costituisce reato e comporta sanzioni pesanti.
  4. Ignorare la notifica o il termine per ricorrere. Anche se si ritiene di essere residenti all’estero, bisogna presentare ricorso entro 60 giorni ; diversamente l’atto diventa definitivo.
  5. Non attivare il contraddittorio. La nuova disciplina impone all’Agenzia delle Entrate di ascoltare le osservazioni; partecipare al contraddittorio consente di chiarire la propria posizione e ridurre la pretesa.
  6. Tralasciare la convenzione contro la doppia imposizione. L’art. 4 della convenzione Italia–Ucraina può essere determinante per evitare la doppia tassazione e per stabilire in quale Stato si è effettivamente residenti .
  7. Affrontare l’accertamento senza un professionista. Le questioni di diritto internazionale, i termini processuali e le strategie negoziali richiedono competenze specializzate; affidarsi a un avvocato tributarista o a un commercialista esperto è indispensabile.

5. Tabelle riepilogative

5.1 Criteri di residenza fiscale

CriterioDescrizioneFonti normative
Residenza (art. 43 c.c.)Dimora abituale nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta; contano anche le frazioni di giornoArt. 2 TUIR novellato
DomicilioLuogo dove si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari; la Cassazione lo collega agli interessi economico‑patrimonialiArt. 2 TUIR novellato
Presenza fisicaPresenza in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta; criterio alternativo ai precedentiArt. 2 TUIR novellato
Iscrizione nelle anagrafiPresunzione relativa: l’iscrizione per la maggior parte dell’anno nelle anagrafi della popolazione residente comporta presunzione di residenza salvo prova contrariaArt. 2 TUIR novellato
Trasferimento in Paesi black listCittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata si considerano residenti salvo prova contrariaArt. 2, comma 2‑bis TUIR
Tie‑breaker rulesAbitazione permanente, centro degli interessi vitali, luogo di soggiorno abituale, nazionalità e accordo tra StatiArt. 4 Convenzione Italia–Ucraina

5.2 Procedura e termini

FaseTermineRiferimenti
Contraddittorio obbligatorioFisco deve concedere almeno 60 giorni per rispondere alla bozza di accertamentoArt. 6‑bis Statuto del contribuente
Ricorso alla Corte60 giorni dalla notifica dell’attoArtt. 19-21 D.Lgs. 546/1992
Sospensione dell’esecuzioneRichiesta contestuale al ricorso; decisione entro circa 30 giorniArt. 47 D.Lgs. 546/1992
Accertamento con adesioneSospensione dei termini per 90 giorni dalla presentazione dell’istanzaD.Lgs. 218/1997
Rottamazione quaterDomanda entro il 30 aprile 2025 per i decaduti; pagamento in 18 rateL. 197/2022, Milleproroghe 2025

5.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoVantaggiNorme
Contraddittorio e autotutelaPossibilità di annullare o ridurre l’atto; evita il contenziosoArt. 6‑bis Statuto del contribuente
Ricorso al giudiceAnnullamento totale o parziale dell’atto; possibilità di sospensioneD.Lgs. 546/1992
Accertamento con adesioneRiduzione delle sanzioni a un terzo; rateizzazione; estinzione del contenziosoD.Lgs. 218/1997
Mediazione tributariaRiduzione del contenzioso per importi fino a 50.000 €; costo ridotto
Rottamazione quaterEstinzione di debiti dal 2000 al 2022 pagando solo imposta e interessiL. 197/2022
Esdebitazione (art. 283 CCII)Cancellazione dei debiti residui per il debitore incapiente; una sola volta nella vitaCCII
Ristrutturazione del consumatorePiano personalizzato con riduzione dei debiti e moratoria fino a due anni【510372704142801†L121-L151】CCII

6. Domande frequenti (FAQ)

6.1 Cos’è la presunzione relativa di residenza per i Paesi black list?

La presunzione relativa deriva dall’art. 2, comma 2‑bis, TUIR. I cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata sono considerati residenti in Italia salvo prova contraria . Ciò comporta che il contribuente deve dimostrare l’effettività del trasferimento (residenza, domicilio, centro di interessi) e la perdita dei legami con l’Italia.

6.2 Sono iscritto all’AIRE: devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?

L’iscrizione all’AIRE non esonera automaticamente dalla dichiarazione. Se il contribuente è considerato residente in Italia (perché mantiene il domicilio o trascorre più di 183 giorni in Italia), deve dichiarare anche i redditi prodotti all’estero e compilare il quadro RW. In caso contrario, può essere soggetto a tassazione esclusiva in Ucraina grazie alla convenzione, ma deve conservare la documentazione che prova la residenza estera e può scegliere di presentare la dichiarazione per fruire del credito d’imposta.

6.3 Quali documenti devo conservare per dimostrare la residenza in Ucraina?

Occorrono attestazioni di residenza dell’anagrafe ucraina, contratti di lavoro e buste paga, contratti di affitto o proprietà, fatture di utenze domestiche, iscrizione dei figli a scuola, certificati dell’ambasciata italiana a Kiev, copia delle dichiarazioni fiscali ucraine e delle imposte pagate. È utile conservare biglietti aerei, visti e timbri sul passaporto per dimostrare la presenza all’estero.

6.4 Ho una casa in Italia ma vivo in Ucraina: sono considerato residente?

La presenza di un immobile in Italia non comporta automaticamente la residenza, ma può costituire indizio se rappresenta l’abitazione permanente o se la famiglia vi dimora. Occorre dimostrare che la casa è locata, che non ci si vive abitualmente e che il centro degli interessi vitali (famiglia, lavoro, vita sociale) è in Ucraina.

6.5 Posso trasferire la mia azienda in Ucraina e pagare le imposte solo lì?

Per le società, la residenza fiscale dipende dalla sede legale o dalla sede dell’amministrazione effettiva. Se l’azienda continua a essere gestita in Italia (riunioni del CdA, decisioni), è considerata residente fiscalmente in Italia. Occorre spostare effettivamente la sede amministrativa in Ucraina, tenere le riunioni e i libri sociali là, e rispettare la normativa ucraina.

6.6 Come funziona il credito d’imposta per le imposte pagate in Ucraina?

La convenzione prevede che l’Italia riconosca, entro il limite dell’imposta italiana corrispondente, un credito per le imposte pagate in Ucraina sui redditi ivi prodotti. Ad esempio, se si percepisce un reddito da lavoro dipendente tassato al 18 % in Ucraina e l’Irpef italiana per quel reddito sarebbe del 23 %, l’Italia tassa la differenza del 5 %. È necessario presentare la certificazione delle imposte ucraine pagate.

6.7 Cosa succede se non presento il ricorso entro 60 giorni?

L’avviso di accertamento diventa definitivo e non può più essere contestato; l’imposta dovuta entra a ruolo e l’Agenzia della Riscossione può iniziare le procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi). È quindi essenziale rispettare il termine .

6.8 Posso ricorrere da solo o devo avvalermi di un avvocato?

Per ricorsi davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, l’assistenza tecnica è obbligatoria se il valore della controversia supera 3.000 €. Inoltre, per istruire adeguatamente le prove (traduzioni, certificazioni, norme ucraine) e gestire i tempi processuali è fortemente consigliato avvalersi di un professionista.

6.9 Che cos’è l’accertamento con adesione e conviene aderire?

L’accertamento con adesione è una procedura di conciliazione con l’Agenzia delle Entrate che consente di definire la pretesa prima del giudizio, con riduzione delle sanzioni e possibilità di rateizzare. Conviene quando la posizione è debole o quando l’atto presenta errori sanabili con una riduzione della pretesa. Se invece si dispone di prove solide della residenza estera, può essere preferibile ricorrere.

6.10 Qual è la differenza tra rottamazione e saldo e stralcio?

La rottamazione quater riguarda i debiti iscritti a ruolo e permette di pagare solo imposta e interessi legali . Il saldo e stralcio (legge di bilancio 2019) si applica solo a contribuenti in difficoltà economica con ISEE basso e prevede il pagamento di una percentuale variabile (16-35 %) del debito. Ogni legge può avere requisiti diversi; è importante verificare la normativa vigente.

6.11 Posso ottenere la sospensione della cartella se attivo la rottamazione?

Sì. La presentazione della domanda di rottamazione sospende i termini di pagamento delle cartelle e blocca fermi e ipoteche, sino alla definizione della procedura . Se la domanda è accolta e si rispettano le scadenze, i debiti sono estinti; in caso di decadenza, i carichi riprendono vigore.

6.12 Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non risponde alle mie osservazioni nel contraddittorio?

L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente prevede che gli atti emessi in assenza di contraddittorio o senza risposta motivata alle osservazioni del contribuente siano annullabili . Pertanto, se l’Agenzia non risponde, si può eccepire l’illegittimità dell’atto in sede di ricorso.

6.13 È possibile rateizzare l’imposta contestata mentre il ricorso è pendente?

Sì. Durante il contenzioso si possono richiedere piani di rateizzazione straordinaria all’Agente della riscossione o presentare garanzie a tutela; in alternativa si può chiedere la sospensione dell’esecuzione .

6.14 Posso essere perseguito penalmente per l’omessa dichiarazione?

Sì. Se il reddito evaso supera 50.000 € per anno e l’omissione riguarda la dichiarazione annuale, si configura il reato di omessa presentazione di dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) o di dichiarazione infedele (art. 4); la pena può variare fino a 3 anni di reclusione. È dunque fondamentale adempiere agli obblighi dichiarativi, anche se si ritiene di non essere residenti.

6.15 La riforma del 2024 ha eliminato la presunzione per l’iscrizione anagrafica?

No. La riforma del D.Lgs. 209/2023 ha trasformato la presunzione da assoluta a relativa: l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente è ancora un indice di residenza ma può essere superata con prova contraria .

6.16 Come viene calcolato il periodo di permanenza in Italia?

Per la valutazione della residenza, si considerano i giorni (o frazioni di giorno) di presenza fisica in Italia. Ad esempio, se un contribuente trascorre 100 giorni in Italia per motivi personali e 90 giorni in Ucraina per lavoro, non viene considerata la maggioranza. È necessario non superare i 183 giorni, conteggiando eventuali rientri e vacanze.

6.17 Se possiedo quote societarie in Italia, sono considerato residente?

La mera partecipazione azionaria non determina la residenza; tuttavia, se la società è controllata e amministrata da voi, e se partecipate attivamente alla gestione in Italia, l’Agenzia può ritenere che il centro degli interessi vitali sia ancora in Italia. Occorre dimostrare che le decisioni vengono prese in Ucraina e che gli utili sono percepiti e tassati all’estero.

6.18 Quali spese si possono dedurre nel caso si dimostri la residenza in Ucraina?

Se, nonostante la residenza in Ucraina, si è soggetti a tassazione italiana per redditi di fonte italiana, si possono dedurre le spese deducibili previste dal TUIR (contributi previdenziali, spese mediche, interessi passivi su mutui) in proporzione al reddito tassato in Italia. È necessario conservare la documentazione originale e la traduzione conforme.

7. Simulazioni pratiche

7.1 Confronto tra tassazione in Italia e Ucraina

Consideriamo un contribuente italiano residente a Kiev che percepisce un reddito annuo da lavoro dipendente di 40.000 € e un reddito da locazione di un immobile in Milano pari a 12.000 €. Supponiamo che in Ucraina l’aliquota media dell’imposta sul reddito sia del 18 % e che l’Italia applichi l’aliquota Irpef marginale del 27 % per il medesimo scaglione.

  • Se il contribuente è fiscalmente residente in Italia: deve dichiarare entrambi i redditi in Italia. Paga l’Irpef sul totale (52.000 €) secondo le aliquote progressive e può dedurre le imposte pagate in Ucraina come credito d’imposta entro il limite dell’imposta italiana corrispondente. In tal caso, l’Irpef dovuta in Italia sul reddito estero sarà 27 % – 18 % = 9 % (3.600 €). Sulle locazioni italiane paga l’intera Irpef.
  • Se è fiscalmente residente in Ucraina secondo la convenzione: il reddito da lavoro dipendente è tassato in Ucraina e l’Italia può tassare solo il reddito immobiliare, che è imponibile per 12.000 € con aliquota progressiva. Il contribuente paga l’imposta ucraina (7.200 €) e, in Italia, l’Irpef sul reddito immobiliare (circa 2.700 €).

La differenza nel carico fiscale totale può superare 5.000 €, oltre alle sanzioni evitabili in caso di corretta applicazione della convenzione. Questa simulazione mostra l’importanza di determinare correttamente la residenza e di avvalersi del credito d’imposta.

7.2 Effetti della rottamazione quater

Immaginiamo che il contribuente abbia debiti iscritti a ruolo per 30.000 € (capitale 20.000 €, sanzioni e interessi 10.000 €). Con la rottamazione quater paga solo il capitale (20.000 €) e gli interessi legali (ad esempio 1.000 €), risparmiando 9.000 € tra sanzioni e aggio . Può rateizzare l’importo in 18 rate semestrali da circa 1.170 €. Se non aderisse, dovrebbe pagare l’intero importo più l’aggio (30.600 € circa). La rottamazione rappresenta quindi un risparmio del 30 % circa.

7.3 Uso dell’esdebitazione

Un contribuente sovraindebitato con debiti fiscali per 50.000 € e reddito annuo di 8.000 € (inferiore all’assegno sociale) può accedere all’esdebitazione del debitore incapiente. Presentando domanda tramite un OCC con l’elenco dei creditori, le ultime dichiarazioni e dimostrando di non avere beni, il giudice può dichiarare l’esdebitazione con decreto . I creditori possono opporsi entro 30 giorni; in assenza di opposizioni, il contribuente è liberato dai debiti e può ripartire. Se entro tre anni acquisisce beni significativi, la procedura può essere revocata .

Conclusione

La difesa contro un accertamento fiscale italiano per un cittadino residente in Ucraina richiede conoscenze approfondite di diritto tributario nazionale e internazionale, oltre a una scrupolosa raccolta delle prove di residenza estera. La riforma del 2024 ha reso più flessibile la nozione di residenza, introducendo criteri alternativi e una presunzione anagrafica relativa ; tuttavia, la presunzione per i Paesi black list permane e impone al contribuente l’onere di dimostrare l’effettivo trasferimento . La giurisprudenza recente conferma che gli elementi formali non bastano; è necessario provare la cessazione del domicilio e la localizzazione all’estero dei propri interessi .

È fondamentale agire tempestivamente: partecipare al contraddittorio, presentare ricorso entro 60 giorni , chiedere la sospensione dell’esecuzione , valutare l’accertamento con adesione e sfruttare le opportunità offerte da rottamazione ed esdebitazione. L’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, in particolare quella con l’Ucraina, consente di evitare la doppia imposizione e di ripartire la tassazione tra gli Stati .

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