Accertamento Fiscale a Italiano Residente in Serbia: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate può mettere in allarme qualsiasi contribuente, ma per un cittadino italiano che vive e lavora in Serbia la posta in gioco è ancora più alta. Un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio implica che il Fisco ritiene di avere elementi per recuperare imposte non versate, applicare sanzioni o addirittura ipotizzare reati tributari. In questi casi, la rapidità nell’attivarsi e la conoscenza delle norme diventano decisive: i termini per impugnare sono stretti, gli errori procedurali possono comportare la nullità degli atti e la possibilità di accedere a forme di definizione agevolata o di adesione dipende dal comportamento del contribuente.

Chi si trasferisce in Serbia deve affrontare una normativa complessa che richiede di conoscere le regole italiane sulla residenza fiscale e sul monitoraggio delle attività estere, i trattati contro le doppie imposizioni e la legislazione serba. Soprattutto deve sapere come dimostrare la propria residenza all’estero e come contestare gli accertamenti quando l’Agenzia notifica atti in Italia facendo leva sulla presunzione di residenza ex art. 2 TUIR. Le informazioni trasmesse attraverso il Common Reporting Standard (CRS) o su richiesta, le comunicazioni bancarie e i nuovi poteri investigativi consentono al Fisco di incrociare dati e proporre recuperi di imposta anche molti anni dopo il trasferimento.

Questa guida – aggiornata al novembre 2025 e basata su normative vigenti, giurisprudenza e circolari ufficiali – fornisce gli strumenti per affrontare un accertamento relativo a conti, redditi o beni in Serbia. L’approccio è giuridico‑divulgativo: i concetti tecnico‑legali sono spiegati in modo comprensibile ma con rigore professionale. Il punto di vista è quello del contribuente/debitore che deve difendersi e cercare la soluzione più vantaggiosa.

Al centro di questa analisi vi è l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. Avvocato cassazionista e noto tributarista, l’Avv. Monardo coordina professionisti di fiducia in tutta Italia, è gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua squadra assiste i contribuenti nella fase amministrativa (analisi degli atti, predisposizione di memorie, istanze di adesione o di autotutela), nelle trattative e nei ricorsi giudiziari, occupandosi anche di procedure di rottamazione, rateizzazioni, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore e procedure concorsuali.

Perché il tema è urgente

Trasferirsi all’estero non significa smettere automaticamente di essere tassati in Italia. La legge prevede una serie di presunzioni di residenza e di obblighi dichiarativi che, se non rispettati, espongono a pesanti conseguenze. Il Fisco italiano considera residente chi ha in Italia la residenza anagrafica o il domicilio per la maggior parte dell’anno; inoltre, la cancellazione dall’anagrafe dei residenti (AIRE) o il trasferimento in uno Stato non inserito nella white list può attivare presunzioni fiscali. Per chi si sposta in Serbia, Paese che non aderisce al CRS e che offre un regime fiscale competitivo, il rischio di essere considerato ancora fiscalmente residente in Italia è elevato se non si dimostra in modo solido l’effettivo radicamento nel nuovo Stato.

Gli accertamenti su conti o redditi esteri seguono regole procedurali stringenti: la notifica deve essere eseguita correttamente, il contraddittorio è obbligatorio per quasi tutti gli atti, l’Ufficio deve rispettare termini perentori e fornire motivazioni. Il contribuente ha il diritto di presentare osservazioni e prove, di accedere all’accertamento con adesione per ottenere una riduzione delle sanzioni e di impugnare l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria. Chi non reagisce tempestivamente rischia l’irrevocabilità della pretesa e l’avvio di procedure esecutive (ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi).

Come può aiutare l’Avv. Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un’assistenza completa e personalizzata ai contribuenti che ricevono accertamenti legati a conti, redditi o investimenti in Serbia. L’intervento dello studio comprende:

  • Analisi dell’atto: verifica della correttezza della notifica, della competenza dell’Ufficio, dei termini e della motivazione, individuando vizi formali o sostanziali utili per l’annullamento.
  • Valutazione della posizione fiscale: studio della residenza effettiva del contribuente, controllo delle dichiarazioni italiane e serbe, verifica dell’applicazione del trattato contro le doppie imposizioni e del quadro RW.
  • Predisposizione di memorie e osservazioni nell’ambito del contraddittorio preventivo (art. 6‑bis Statuto del contribuente) per ribaltare le presunzioni del Fisco.
  • Richiesta di accertamento con adesione per negoziare una definizione agevolata con sconti sulle sanzioni.
  • Presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sino in Cassazione, con la possibilità di ottenere la sospensione dell’atto e delle procedure esecutive.
  • Gestione di soluzioni alternative: rottamazioni, definizione agevolata delle liti pendenti, rateizzazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione, esdebitazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Residenza fiscale dei cittadini italiani all’estero

Definizione di residenza e domicilio secondo il TUIR

La determinazione della residenza fiscale è il primo nodo da sciogliere in ogni accertamento su cittadini italiani che si trovano in Serbia. L’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), D.P.R. 917/1986, definisce residente il soggetto che per la maggior parte del periodo d’imposta (anche contando frazioni di giorno) ha in Italia:

  • la residenza anagrafica, ossia l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente;
  • oppure il domicilio ai sensi dell’art. 43 del codice civile, inteso come il luogo in cui la persona ha stabilito “la sede principale dei suoi affari ed interessi” (non solo economici ma anche affettivi);
  • oppure la residenza ai sensi del codice civile, il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

La norma prevede inoltre una presunzione relativa: chi è iscritto nelle liste anagrafiche dei residenti per la maggior parte dell’anno è considerato fiscalmente residente salvo prova contraria . Le modifiche introdotte con il decreto legislativo 209/2023 confermano questa impostazione, precisando che la verifica dei 183 giorni considera anche le frazioni di giorno e ribadendo l’alternatività fra residenza, domicilio o presenza fisica . Resta dunque centrale la prova delle relazioni personali e patrimoniali per dimostrare l’effettivo legame con lo Stato estero.

Presunzioni per cancellazione dall’anagrafe e Paesi non white list

L’art. 2‑bis TUIR stabilisce una presunzione di residenza fiscale per gli italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti black list) non individuati in un decreto del Ministero dell’economia. Chi si trasferisce in Paesi non inclusi nell’elenco e si iscrive all’AIRE è comunque soggetto a verifica: l’iscrizione non è sufficiente per dimostrare la residenza estera se il centro degli interessi rimane in Italia. La Cassazione ha affermato più volte che la cancellazione dall’anagrafe non costituisce prova dell’effettivo trasferimento e che il contribuente deve dimostrare di aver spostato il proprio centro vitale all’estero, fornendo prova del domicilio e dei legami personali (famiglia, lavoro, proprietà immobiliari). Una recente sentenza (Cass. 18 maggio 2023 n. 13753) ha precisato che, in caso di iscrizione all’AIRE, l’Amministrazione deve notificare gli atti al nuovo indirizzo estero, ma può ricorrere alla notifica in Italia solo dopo aver verificato senza esito la residenza estera tramite l’ufficio consolare .

Trattato contro le doppie imposizioni Italia–Serbia

I cittadini italiani che percepiscono redditi in Serbia beneficiano del Trattato per evitare le doppie imposizioni stipulato tra Italia e Jugoslavia (ratificato con la legge 16 luglio 1982 n. 763). Dopo lo scioglimento della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, la Serbia ha dichiarato di essere Stato successore e di assumere gli obblighi contenuti nel trattato . Ciò significa che le regole per l’attribuzione del potere impositivo e per il credito d’imposta si applicano ancora nei rapporti fra Italia e Serbia. L’accordo stabilisce, tra l’altro:

  • criteri per determinare la residenza in caso di doppia residenza (tie‑breaker), dando prevalenza alla sede permanente dell’abitazione, al centro degli interessi vitali, alla dimora abituale e alla nazionalità;
  • ripartizione del potere impositivo su dividendi, interessi, royalties, redditi da lavoro subordinato e autonomo, plusvalenze, pensioni;
  • metodi per eliminare la doppia imposizione mediante credito d’imposta o esenzione;
  • cooperazione tra le Amministrazioni per la scambio di informazioni.

Ai fini del presente articolo è importante ricordare che, mentre la Serbia non aderisce al Common Reporting Standard (CRS) e quindi non partecipa allo scambio automatico di informazioni finanziarie, il trattato consente comunque scambi di informazioni su richiesta per contrastare l’evasione. Inoltre, l’Italia include la Serbia nella white list dei Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, con la conseguenza che i redditi di interessi su titoli pubblici serbi possono godere della riduzione della ritenuta ai sensi del D.Lgs. 239/1996, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni n. 99/E/2013 e n. 11/2025.

Obblighi di monitoraggio fiscale e quadro RW

Il decreto‑legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito dalla legge 227/1990, impone ai residenti italiani di dichiarare investimenti e attività finanziarie detenute all’estero. L’art. 4, comma 1, dispone che persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti, che detengono nel periodo d’imposta investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi . Dal 2013 l’obbligo si estende anche ai titolari effettivi, cioè ai beneficiari finali di trust o società interposte . La mancata compilazione del quadro RW comporta sanzioni dal 3 al 15 % del valore delle attività non dichiarate, aumentate al 6–30 % per attività in Paesi a fiscalità privilegiata . Gli stessi soggetti sono tenuti al versamento dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) ai sensi dell’art. 19 del D.L. 201/2011 .

È fondamentale sottolineare che l’obbligo di monitoraggio sussiste indipendentemente dalla residenza anagrafica: se l’Amministrazione contesta la residenza in Italia, potrà contestare anche l’omessa compilazione del quadro RW e applicare le relative sanzioni. Nella risposta a interpello 11/2025 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’obbligo grava anche sui beneficiari di trust opachi e che le attività estere vanno valorizzate al costo d’acquisto, con indicazione del Paese in cui è istituito il fondo .

Termini per l’accertamento e notifiche degli atti

L’art. 43 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli avvisi di accertamento delle imposte dirette devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno . Il Fisco può emettere accertamenti integrativi entro gli stessi termini se emergono nuovi elementi. Questi limiti si applicano anche alle sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW.

Le notifiche degli atti tributari seguono le regole dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973. Per i contribuenti residenti all’estero iscritti all’AIRE, la norma prevede che l’atto sia notificato mediante invio a mezzo raccomandata al domicilio estero risultante dai registri o comunicato dal contribuente; solo in mancanza di indirizzo estero l’atto può essere inviato all’ultima residenza italiana . La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13753/2023, ha affermato che l’Amministrazione deve compiere tutti i tentativi per notificare all’estero, anche tramite l’autorità consolare, e solo in caso di irreperibilità del destinatario può procedere con la notifica nel Comune dell’ultima residenza . Eventuali vizi nella notifica rendono l’atto nullo e consentono di far valere la nullità anche in occasione dell’impugnazione dell’atto consequenziale (es. intimazione di pagamento) .

Contraddittorio preventivo e accertamento con adesione

Il principio del contraddittorio è un pilastro del diritto tributario. L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), introdotto dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213, sancisce che, salvo eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo. L’Amministrazione deve comunicare una bozza di atto, concedendo al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni; non può emettere l’atto definitivo prima della scadenza del termine e deve motivare l’eventuale mancata accoglienza delle osservazioni . Sono escluse le liquidazioni automatiche, i controlli formali e altre tipologie individuate da decreto MEF.

La riforma del sistema di accertamento, attuata con il D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, estende il contraddittorio generale e riforma l’istituto dell’accertamento con adesione. Per gli atti non soggetti a contraddittorio, il contribuente può richiedere l’accertamento con adesione entro i termini per presentare il ricorso; la richiesta sospende il termine per 90 giorni e blocca la riscossione provvisoria . Per gli atti soggetti a contraddittorio, la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla ricezione della bozza o entro 15 giorni dalla notifica dell’atto definitivo . L’Ufficio deve invitare il contribuente a un contraddittorio entro 15 giorni e la definizione con adesione consente la riduzione delle sanzioni a un terzo.

1.2 Giurisprudenza di riferimento

Notifiche ai residenti all’estero e AIRE

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’iscrizione all’AIRE non è sufficiente per escludere la residenza fiscale in Italia e che la prova dell’effettivo trasferimento spetta al contribuente. In particolare:

  • Cassazione n. 13753/2023: la notifica di un avviso di accertamento a un contribuente iscritto all’AIRE deve essere effettuata presso l’indirizzo estero indicato. Solo dopo un tentativo infruttuoso, documentato, e dopo aver consultato gli uffici consolari, l’Amministrazione può procedere alla notifica nel Comune dell’ultima residenza . La sentenza richiama la pronuncia della Corte costituzionale 258/2012, che ha dichiarato illegittima la norma che consentiva la notifica diretta al Comune senza ricerca all’estero. Il contribuente ha anche l’onere di comunicare all’Agenzia l’indirizzo estero per le notifiche.
  • Cassazione n. 2552/2024: la Corte ha esaminato il caso di un contribuente iscritto all’AIRE che aveva ricevuto la notifica di una cartella di pagamento a Vicenza. Pur riconoscendo che l’iscrizione all’AIRE attesta il trasferimento all’estero, la Corte ha dato rilievo al fatto che il contribuente si era reiscritto all’anagrafe italiana e che risultava irreperibile al domicilio estero; la notifica in Italia è stata ritenuta valida in quanto il contribuente era nuovamente residente in Italia . La decisione conferma che l’accertamento dello status di residente o non residente si basa su elementi fattuali (presenza, attività lavorativa, legami familiari) e che la residenza anagrafica non è decisiva.
  • Altre pronunce: la giurisprudenza costante afferma che i criteri del domicilio e della residenza devono essere interpretati tenendo conto del luogo in cui il contribuente ha stabilito il centro dei propri interessi personali e patrimoniali. Anche se il lavoratore presta attività all’estero, può essere considerato residente in Italia se la famiglia e il patrimonio rimangono nel territorio nazionale. Le sentenze Cass. n. 12311/2016 e 32992/2018 hanno ribadito che l’iscrizione all’AIRE è un indizio ma non prova sufficiente di residenza estera.

Esterovestizione e contestazione della residenza delle società

L’esterovestizione riguarda le società estere che, pur avendo la sede legale in un altro Paese, sono amministrate e dirette dall’Italia. La Cassazione ha più volte affermato che la notifica degli atti a società estere sospettate di esterovestizione deve avvenire all’estero; solo dopo la prova dell’irreperibilità è possibile notificare presso l’indirizzo italiano della sede amministrativa. La sentenza n. 22271/2024 ha confermato l’annullamento di un avviso notificato direttamente in Italia a una società lussemburghese senza aver tentato la notifica all’estero . Sebbene la questione riguardi le persone giuridiche, l’orientamento è applicabile per analogia ai contribuenti persone fisiche residenti in Serbia: l’Amministrazione deve tentare la notifica all’estero e, in caso di contestazioni sulla residenza, deve dimostrare la presenza di un centro di interessi in Italia.

1.3 La posizione della Serbia: residenza, fiscalità e scambio di informazioni

La Serbia è una giurisdizione europea non appartenente all’Unione e non partecipante al Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE. Questo significa che le banche serbe non effettuano lo scambio automatico di informazioni finanziarie con le autorità italiane. Ciò non elimina tuttavia i rischi di accertamento:

  • Le autorità italiane possono ottenere dati attraverso scambi di informazioni su richiesta in base al trattato contro le doppie imposizioni e alla Convenzione multilaterale dell’OCSE, cui la Serbia ha aderito.
  • L’Agenzia delle Entrate italiana può ricevere informazioni su trasferimenti bancari da e verso l’estero attraverso la disciplina antiriciclaggio e le comunicazioni degli intermediari finanziari. Il Provvedimento del direttore AdE 9 maggio 2024 (prot. n. 224381) ha aggiornato le regole per la comunicazione dei trasferimenti da/per l’estero sopra 5 000 €, includendo le cripto‑attività .
  • L’assenza di CRS non esonera dall’obbligo di compilare il quadro RW: l’omessa dichiarazione di conti o attività in Serbia espone a sanzioni significative e a presunzioni di evasione.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto di accertamento

Ricevere un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate può generare confusione, specialmente per chi vive all’estero. Comprendere la procedura e i propri diritti consente di intervenire tempestivamente e di utilizzare gli strumenti previsti dalla legge per difendersi.

2.1 Verifica della notifica

  1. Data e modalità di notifica: controllare la data di spedizione (raccomandata A/R, PEC, raccomandata internazionale) e la data di ricezione. La notifica avvenuta via posta si perfeziona al momento della consegna; per i residenti all’estero iscritti all’AIRE la notifica va eseguita all’indirizzo estero . Se l’atto è stato notificato in Italia senza tentativo all’estero, il contribuente può eccepire la nullità.
  2. Competenza dell’ufficio: verificare che l’atto provenga dall’Ufficio territorialmente competente (di solito quello dove il contribuente aveva l’ultima residenza in Italia o quello competente per i non residenti).
  3. Motivazione: l’atto deve contenere l’indicazione dei fatti, degli elementi probatori e delle norme su cui si fonda la pretesa tributaria. L’art. 7 della legge 212/2000 impone che gli atti siano motivati, pena la nullità.
  4. Dati contestati: identificare quali redditi o attività vengono contestati (conti bancari in Serbia, investimenti, redditi da lavoro, dividendi, affitti, plusvalenze). Verificare se i dati derivano da scambi di informazioni, da segnalazioni di intermediari, da accertamenti bancari o da controlli incrociati.

2.2 Osservazioni e contraddittorio preventivo

Se l’atto è preceduto da una comunicazione di accertamento o da un invito al contraddittorio (bozza di avviso), il contribuente ha diritto di partecipare al contraddittorio preventivo ex art. 6‑bis Statuto del contribuente. Le principali tappe sono:

  1. Termine per presentare osservazioni: l’Ufficio deve concedere almeno 60 giorni per inviare memorie, controdeduzioni e documenti . Il termine può essere abbreviato in caso di particolare urgenza ma deve essere motivato.
  2. Contenuto delle osservazioni: è opportuno allegare documentazione che dimostri la residenza in Serbia (certificati rilasciati dalle autorità serbe, contratto di locazione o acquisto immobiliare, contratto di lavoro, iscrizione all’assicurazione sanitaria serba, fatture di utenze, dichiarazioni fiscali serbe), la regolare tassazione dei redditi in Serbia, i trasferimenti di denaro con i relativi giustificativi, l’iscrizione all’AIRE e i motivi del trasferimento. In questa fase si possono contestare errori nella ricostruzione del Fisco e chiedere lo scomputo del credito d’imposta previsto dal trattato.
  3. Incontro presso l’Ufficio: l’Ufficio invita il contribuente o il suo difensore a un incontro per esaminare le osservazioni. È un momento cruciale per chiarire dubbi, proporre soluzioni e arrivare a un accordo. È consigliabile farsi assistere da un professionista esperto.
  4. Esito del contraddittorio: l’Ufficio può accogliere le osservazioni e archiviare il procedimento, emettere un avviso di accertamento con adesione o un invito al pagamento con importi ridotti, oppure rigettare le osservazioni e emettere l’avviso definitivo. In quest’ultimo caso l’atto deve dar conto delle deduzioni del contribuente e motivare l’eventuale rigetto.

2.3 Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218) è uno strumento deflativo del contenzioso che consente di ridurre notevolmente le sanzioni. In sintesi:

  • Istanza del contribuente: chi riceve un avviso di accertamento non preceduto da contraddittorio può presentare istanza di accertamento con adesione prima di proporre ricorso, entro il termine di 60 giorni per l’impugnazione. Se l’avviso è preceduto da contraddittorio, l’istanza va presentata entro 30 giorni dalla bozza o entro 15 giorni dall’avviso definitivo .
  • Effetti della domanda: la presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni (30 giorni per gli atti soggetti a contraddittorio) i termini per impugnare e la riscossione provvisoria .
  • Iter: l’ufficio invita il contribuente a comparire entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza. Nel corso dell’incontro le parti discutono i rilievi e possono concordare la pretesa. L’accordo si perfeziona con la sottoscrizione di un atto di adesione e il versamento delle somme dovute entro 20 giorni.
  • Benefici: le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo previsto; non sono dovuti gli interessi di mora successivi alla data di sottoscrizione. L’adesione preclude l’accertamento integrativo per gli stessi elementi, salvo sopravvenienza di nuovi elementi.

2.4 Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria

Se il contribuente non aderisce o non raggiunge un accordo con l’Ufficio, può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o dell’atto di adesione non perfezionato. Il ricorso va depositato telematicamente tramite il processo tributario telematico (PTT) e deve contenere i motivi di contestazione, le prove documentali e la richiesta di sospensione dell’atto per evitare la riscossione.

Nel ricorso il contribuente può eccepire:

  • la mancata o irregolare notifica all’estero o la notifica a un indirizzo errato;
  • la violazione del contraddittorio preventivo e l’assenza di motivazione;
  • la prescrizione o decadenza per superamento dei termini dell’art. 43 DPR 600/1973 ;
  • la violazione del trattato contro le doppie imposizioni e il mancato riconoscimento del credito d’imposta sui redditi tassati in Serbia;
  • la mancata prova della residenza in Italia e l’illegittima presunzione di residenza;
  • l’errata determinazione dei redditi o l’irrilevanza delle evidenze bancarie (ad esempio, somme provenienti da rimborsi, prestiti, vendite di beni non imponibili, ecc.).

Il processo tributario consente di allegare documenti in lingua straniera, corredati da traduzione, e di nominare un difensore abilitato. La decisione di primo grado può essere impugnata in appello entro 60 giorni e successivamente in Cassazione per motivi di legittimità.

2.5 Termine di pagamento e riscossione provvisoria

Durante l’iter amministrativo o giudiziario l’imposta contestata può essere iscritta a ruolo e riscossa in via provvisoria. Tuttavia:

  • se si presenta istanza di accertamento con adesione, la riscossione è sospesa fino alla scadenza del termine di 90 giorni (30 giorni per atti soggetti a contraddittorio) ;
  • se si impugna l’avviso con ricorso, l’iscrizione a ruolo e la riscossione sono sospese, su richiesta del contribuente, quando esistono gravi motivi e il giudice valuta un fumus di illegittimità dell’atto;
  • la presentazione dell’istanza di sospensione al giudice richiede la prova della sussistenza di un danno grave e irreparabile (es. pignoramenti, blocco dei conti correnti, pregiudizio per l’attività lavorativa).

3. Difese e strategie legali per il contribuente

Affrontare un accertamento fiscale non significa limitarsi a contestare la pretesa: è necessario costruire una strategia difensiva basata su elementi di fatto, argomentazioni giuridiche e una corretta gestione dei rapporti con l’Amministrazione. Di seguito si propongono le principali linee difensive utilizzate dallo studio Monardo.

3.1 Dimostrare l’effettiva residenza in Serbia

Uno degli strumenti più efficaci per contrastare un accertamento è fornire prove concrete della propria residenza e domicilio all’estero. Elementi utili includono:

  • Certificato di residenza fiscale serbo: rilasciato dall’autorità tributaria serba, attesta la residenza ai fini fiscali. Deve essere tradotto e legalizzato.
  • Iscrizione all’AIRE e comunicazioni effettuate all’anagrafe italiana per l’elezione del domicilio estero per le notifiche.
  • Contratti di lavoro o di collaborazione in Serbia, attestazioni di pagamento dei contributi previdenziali serbi e dichiarazioni fiscali presentate alle autorità serbe.
  • Documentazione abitativa: contratto di locazione o titolo di proprietà di un immobile, bollette di utenze intestate, attestazioni di residenza rilasciate dal municipio serbo.
  • Vita personale e familiare: iscrizione dei figli a scuole serbe, certificati medici, iscrizione a associazioni o club locali. Le sentenze della Cassazione attribuiscono grande rilievo agli elementi legati al centro degli interessi familiari.

La produzione di questa documentazione deve essere accompagnata da una narrativa coerente che spieghi la ragione del trasferimento, la data di partenza, la permanenza in Serbia, eventuali rientri temporanei in Italia e le modalità di gestione dei beni in Italia.

3.2 Contestare la presunzione di residenza ex art. 2 TUIR

Se l’Agenzia sostiene che il contribuente è fiscalmente residente in Italia perché iscritto nell’anagrafe o perché presente per la maggior parte dell’anno, la difesa può replicare che:

  • l’iscrizione all’anagrafe non coincide con la residenza di fatto e che la cancellazione o l’iscrizione all’AIRE attestano il trasferimento all’estero, come riconosciuto dalla giurisprudenza;
  • la presenza fisica in Italia è stata limitata a periodi inferiori a 183 giorni e motivata da ragioni occasionali (es. visite familiari, cure mediche), fornendo prove come biglietti aerei, timbri sul passaporto, documenti di viaggio;
  • il domicilio (sede principale degli affari e degli interessi) è stato trasferito in Serbia e che in Italia non si hanno più relazioni stabili, investimenti o proprietà immobiliari significative.

L’onere della prova può spostarsi sull’Amministrazione quando il contribuente fornisce un quadro preciso della propria vita all’estero. La sentenza 13753/2023 afferma che l’Ufficio, prima di presumere la residenza, deve dimostrare che il contribuente ha mantenuto legami stabili in Italia .

3.3 Contestare la validità della notifica

Un’arma spesso sottovalutata è la contestazione della notifica. L’atto deve essere notificato correttamente all’estero; in mancanza, è nullo. Le principali eccezioni riguardano:

  • Notifica in Italia senza tentativo all’estero: la Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione deve tentare la notifica all’indirizzo AIRE o a quello comunicato dal contribuente . Se l’avviso è inviato in Italia senza aver effettuato la ricerca all’estero, la notifica è nulla.
  • Indirizzo errato o mancata comunicazione dell’indirizzo: il contribuente deve comunicare un recapito valido per le notifiche. Se l’indirizzo AIRE non è aggiornato, l’Amministrazione può notificare all’ultima residenza; in questo caso occorre dimostrare di aver comunicato tempestivamente il nuovo domicilio e che l’errore è imputabile all’Amministrazione.
  • Omissione del contraddittorio: se l’atto è soggetto a contraddittorio ma l’Ufficio non ha inviato la bozza o non ha atteso i 60 giorni, l’accertamento è nullo . Anche l’inosservanza dei termini dell’accertamento con adesione può comportare invalidità.

3.4 Fare valere il trattato e il credito d’imposta

In presenza di redditi di fonte serba, il contribuente deve dimostrare che tali redditi sono stati assoggettati a tassazione in Serbia e che, in virtù del trattato, l’Italia non può tassarli nuovamente o, se lo fa, deve riconoscere un credito d’imposta. Occorre quindi:

  • allegare la dichiarazione dei redditi serba e le ricevute di pagamento delle imposte;
  • individuare l’articolo del trattato applicabile (dividendi, interessi, royalties, redditi da lavoro dipendente o autonomo) e citare le aliquote convenzionali più basse rispetto a quelle italiane;
  • calcolare il credito d’imposta spettante ai sensi dell’art. 165 TUIR, indicando il cambio valutario e il limite del credito pari all’imposta italiana proporzionale al reddito estero.

Il Fisco contesta spesso l’assenza di documentazione; fornire certificazioni ufficiali e traduzioni giurate consente di annullare la ripresa.

3.5 Dimostrare l’origine delle somme accreditate

Molti accertamenti derivano dall’esame dei movimenti bancari. L’Agenzia ritiene imponibili tutti i versamenti sui conti correnti del contribuente, salvo prova contraria. La difesa deve quindi:

  • ricostruire l’origine delle somme accreditate, distinguendo tra redditi tassati in Serbia, trasferimenti da conti italiani, rimborsi, prestiti, vendite di beni esenti o donazioni;
  • fornire documenti giustificativi (contratti, fatture, bonifici, estratti conto esteri) e spiegare eventuali prelievi;
  • contestare l’applicazione dell’art. 32 DPR 600/1973 quando le presunzioni bancarie non sono supportate da indizi gravi, precisi e concordanti; la giurisprudenza impone all’Ufficio di motivare adeguatamente e di non utilizzare in modo automatico i dati bancari.

3.6 Utilizzare le definizioni agevolate e le rottamazioni

Nel quadro della riforma fiscale degli ultimi anni, il legislatore ha introdotto numerose misure di definizione agevolata (rottamazione delle cartelle, pace fiscale, definizione liti pendenti, stralcio automatico di ruoli fino a 1 000 €). Anche nel 2025 sono previste nuove edizioni della rottamazione per i debiti affidati all’Agente della Riscossione e procedure per definire le liti pendenti con il versamento di una percentuale del debito. Per il contribuente residente in Serbia queste misure rappresentano un’alternativa alla controversia, soprattutto quando la posizione è rischiosa.

È consigliabile rivolgersi a un professionista per valutare:

  • l’ammontare del debito iscritto a ruolo e le eventuali sanzioni eliminabili;
  • la convenienza economica della rottamazione rispetto all’esito del giudizio;
  • la possibilità di rateizzare l’importo residuo.

3.7 Soluzioni concorsuali e sovraindebitamento

Quando le pretese fiscali si sommano ad altri debiti (mutui, prestiti personali, contributi previdenziali), il contribuente può trovarsi in uno stato di sovraindebitamento. La legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consente a persone fisiche, professionisti e piccoli imprenditori di accedere a procedure di composizione delle crisi, come:

  • Piano del consumatore: riservato a chi non svolge attività d’impresa, consente di ristrutturare i debiti con un accordo omologato dal giudice che può prevedere anche stralci e pagamenti rateali. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere nella predisposizione del piano e nell’interlocuzione con l’OCC.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede il consenso della maggioranza dei creditori e l’omologazione da parte del tribunale. È adatto a professionisti e imprenditori minori.
  • Procedura di liquidazione controllata: permette di liquidare i beni del debitore con l’obiettivo di soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione, cioè l’esdebitazione totale dei debiti residui.

Queste procedure sono applicabili anche ai debiti fiscali e consentono di congelare le azioni esecutive e negoziare la soddisfazione del credito con l’Agenzia delle Entrate.

4. Strumenti alternativi per definire il debito e prevenire gli accertamenti

4.1 Ravvedimento operoso e autodenuncia

Prima che inizi l’accertamento, il contribuente che si rende conto di aver omesso la dichiarazione di conti o redditi in Serbia può usufruire del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997. Il ravvedimento consente di regolarizzare la posizione versando imposta, interessi e sanzioni ridotte in misura proporzionalmente decrescente rispetto al tempo trascorso. Per esempio, l’omissione del quadro RW può essere sanata con sanzioni ridotte del 50 % se la regolarizzazione avviene entro un anno dall’omissione. Anche le violazioni relative all’IVAFE possono essere regolarizzate. Il ravvedimento è efficace solo se effettuato prima dell’inizio delle verifiche e comporta l’esclusione delle sanzioni penali in caso di superamento delle soglie.

4.2 Adesione al verbale di constatazione (AVC)

Se la Guardia di Finanza o l’Agenzia hanno redatto un processo verbale di constatazione (PVC) al termine di un’ispezione, il contribuente può definire le violazioni emergenti attraverso l’adesione al verbale. L’adesione comporta la riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo e il pagamento in forma rateale. È uno strumento rapido e conveniente per evitare l’emissione dell’avviso di accertamento.

4.3 Rateizzazione e dilazione del pagamento

Per i debiti iscritti a ruolo, inclusi quelli derivanti da avvisi di accertamento non impugnati, è possibile chiedere la rateizzazione all’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione). Esistono piani ordinari (fino a 72 rate) e straordinari (fino a 120 rate) a seconda dell’entità del debito e della situazione economica del contribuente. La domanda può essere presentata anche dall’estero e consente di evitare l’iscrizione di ipoteche e pignoramenti. La rateizzazione può essere combinata con la definizione agevolata per ridurre l’importo dovuto.

4.4 Definizione agevolata delle liti pendenti

Per le controversie pendenti al 30 settembre 2025 sarà probabilmente riaperta, con la prossima legge di bilancio, la possibilità di definire i giudizi tributari versando una percentuale dell’imposta o dell’avviso (es. 40 % in primo grado, 15 % in secondo grado) e azzerando sanzioni e interessi. Questa misura, già adottata nel 2023, permette di chiudere la lite con notevoli risparmi. Il contribuente deve valutare la convenienza tenendo conto della probabilità di vittoria e dell’entità del risparmio. Lo studio Monardo monitora costantemente le novità legislative per cogliere queste opportunità.

5. Errori comuni e consigli pratici

  • Trascurare l’iscrizione all’AIRE o non comunicare l’indirizzo estero: l’omessa iscrizione all’AIRE entro 90 giorni dal trasferimento rende difficile dimostrare la residenza all’estero e consente al Fisco di notificare gli atti in Italia. È fondamentale aggiornare l’indirizzo presso l’anagrafe e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.
  • Non compilare il quadro RW: pensare che l’assenza di CRS con la Serbia equivalga a invisibilità è un grave errore. L’obbligo di monitoraggio sussiste comunque e l’Agenzia può ricevere segnalazioni tramite l’anti‑riciclaggio. Le sanzioni per omessa indicazione sono elevate.
  • Mantenere conti o immobili in Italia senza gestirne correttamente il possesso: se il contribuente mantiene la casa di abitazione o conti cospicui in Italia e non dimostra di averli gestiti con finalità di investimento, l’Amministrazione può considerare che il centro degli interessi è rimasto in Italia.
  • Non conservare la documentazione: per giustificare i movimenti bancari e le fonti di reddito è necessario conservare estratti conto, contratti e ricevute. La mancanza di documenti rende difficile ribaltare le presunzioni del Fisco.
  • Ignorare gli atti: non reagire alle comunicazioni dell’Agenzia o non partecipare al contraddittorio è controproducente. Molte questioni si risolvono a livello amministrativo fornendo le prove corrette.
  • Differire l’incarico a un professionista: pensare di poter gestire da soli la difesa senza conoscenze tecniche è rischioso. L’assistenza di un avvocato tributarista esperto consente di individuare vizi formali, applicare le norme delle convenzioni internazionali, utilizzare gli strumenti deflativi e, se necessario, attivare procedure concorsuali.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme applicabili agli accertamenti su italiani in Serbia

Norma/istitutoContenuto essenzialeRiferimenti
Art. 2 TUIRDefinisce la residenza fiscale: residenza anagrafica, domicilio o presenza per la maggior parte dell’anno. Presunzione per iscritti all’anagrafe .TUIR, art. 2; D.Lgs. 209/2023
Art. 2‑bis TUIRPresunzione di residenza per cittadini cancellati dall’anagrafe che si trasferiscono in Stati con fiscalità privilegiata (black list).TUIR, art. 2‑bis
Trattato Italia–Jugoslavia (applicabile alla Serbia)Regola la ripartizione del potere impositivo e il credito d’imposta; la Serbia è subentrata come Stato successore .Legge 763/1982
D.L. 167/1990 art. 4Obbligo di monitoraggio fiscale: dichiarare investimenti e attività finanziarie estere nel quadro RW .D.L. 167/1990, art. 4
D.L. 167/1990 art. 5–6Sanzioni per omessa dichiarazione dal 3 al 15 % (6–30 % per black list); possibilità di ravvedimento.D.L. 167/1990
DPR 600/1973 art. 43Termini per l’accertamento: 5 anni per dichiarazioni presentate, 7 anni per quelle omesse .DPR 600/1973
DPR 600/1973 art. 60Regole di notifica: per residenti all’estero occorre inviare l’atto all’indirizzo estero; la notifica in Italia è ammessa solo in caso di irreperibilità .DPR 600/1973
Statuto del contribuente art. 6‑bisContraddittorio obbligatorio: l’Ufficio deve inviare una bozza di accertamento e attendere almeno 60 giorni prima di emettere l’atto .Legge 212/2000
D.Lgs. 218/1997 art. 6Accertamento con adesione: sospensione dei termini e riduzione delle sanzioni; istanza da presentare entro 60 giorni o, per atti con contraddittorio, entro 30 giorni .D.Lgs. 218/1997
D.Lgs. 13/2024Riforma del contraddittorio e dell’accertamento con adesione: nuove tempistiche e obblighi per l’Amministrazione .D.Lgs. 13/2024
Cassazione n. 13753/2023La notifica a soggetti AIRE deve avvenire all’estero; solo dopo la verifica consolare si può notificare in Italia .Cass. 13753/2023
Cassazione n. 2552/2024L’iscrizione all’AIRE non esclude la residenza italiana se il contribuente mantiene legami in Italia .Cass. 2552/2024

Tabella 2 – Principali scadenze procedurali

Fase/attoTermineNote
Notifica avviso di accertamentoEntro 31 dicembre del quinto anno (settimo se dichiarazione omessa)Il termine decorre dal periodo d’imposta oggetto di accertamento.
Contraddittorio ex art. 6‑bisL’Ufficio deve concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioniTermine ridotto solo per atti urgenti con motivazione.
Istanza di accertamento con adesione60 giorni dalla notifica dell’avviso; 30 giorni dalla bozza per atti con contraddittorioLa presentazione sospende i termini per 90 giorni (o 30).
Deposito del ricorso60 giorni dalla notifica dell’avviso definitivoIl ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Pagamento per adesione20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesioneÈ possibile chiedere la rateizzazione.
Rateizzazione dei ruoliDomanda da presentare entro 60 giorni dalla notifica della cartellaFino a 72 o 120 rate.

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Vivo in Serbia e ho ricevuto un avviso di accertamento dall’Italia. Cosa devo fare subito?

La prima cosa è verificare la data di notifica e la correttezza della notifica (indirizzo, mittente). Successivamente è opportuno contattare un professionista per analizzare l’atto, valutare se richiedere il contraddittorio o l’adesione e raccogliere la documentazione per dimostrare la tua residenza in Serbia. I termini per impugnare sono stretti (60 giorni), quindi bisogna agire rapidamente.

2. Se sono iscritto all’AIRE non posso essere più considerato residente in Italia?

L’iscrizione all’AIRE è un elemento importante ma non sufficiente. Il Fisco può presumere la residenza se dimostra che il centro degli interessi personali e patrimoniali resta in Italia (famiglia, casa, lavoro). Sarai tu a dover provare il contrario con documentazione che attesti la tua vita stabile in Serbia.

3. La Serbia è nella white list? Ho diritto a tassazione agevolata?

Sì. La Serbia è considerata Stato successore della Jugoslavia e rientra nella white list; pertanto i redditi di interessi su titoli pubblici serbi possono beneficiare di ritenute agevolate. Il trattato contro le doppie imposizioni consente di applicare aliquote ridotte e di recuperare il credito d’imposta.

4. Devo compilare il quadro RW per conti bancari in Serbia?

Se sei fiscalmente residente in Italia, sì: devi dichiarare i conti, depositi, partecipazioni e altri investimenti detenuti in Serbia, anche se non producono redditi. L’omissione comporta sanzioni tra il 3 e il 15 % del valore non dichiarato, aumentate se il Paese fosse black list . Se sei residente in Serbia e riesci a dimostrarlo, non sei tenuto al monitoraggio in Italia.

5. La Serbia non aderisce al CRS: sono al sicuro da controlli?

No. L’assenza di CRS non elimina il rischio di accertamenti. Le autorità italiane possono ottenere informazioni su richiesta o tramite l’anti‑riciclaggio. Inoltre, movimenti bancari transfrontalieri superiori a 5 000 € sono comunicati all’Agenzia delle Entrate . La mancata dichiarazione può portare a contestazioni.

6. Quali sono le sanzioni se non dichiaro i redditi percepiti in Serbia?

Il Fisco recupera l’imposta non versata con interessi e sanzioni dal 90 al 180 % dell’imposta evasa. Se i redditi derivano da fonti estere e non sono dichiarati, si applicano anche le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW. Superate determinate soglie (ad esempio 50 000 € di imposta evasa) possono configurarsi reati tributari.

7. Posso pagare le imposte solo in Serbia?

Se sei considerato residente fiscale in Serbia e dimostri che il reddito è stato tassato in Serbia, in base al trattato l’Italia può tassare solo alcune tipologie di redditi (es. redditi immobiliari) o deve riconoscere il credito d’imposta. Tuttavia, se risulti residente in Italia o se mantieni il domicilio in Italia, l’Italia può tassarti su tutti i redditi ovunque prodotti (principio della worldwide taxation).

8. Quanto tempo ho per presentare l’istanza di accertamento con adesione?

L’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Se l’avviso è stato preceduto da contraddittorio, il termine è di 30 giorni dalla bozza e di 15 giorni dall’avviso definitivo . La presentazione sospende il termine per impugnare e la riscossione.

9. Posso partecipare al contraddittorio dall’estero?

Sì. Il contraddittorio può avvenire anche da remoto attraverso videoconferenza. È importante inviare le osservazioni per iscritto nei termini e farsi rappresentare da un difensore che possa partecipare all’incontro fisico presso l’Ufficio in Italia.

10. Se non pago l’avviso, cosa succede?

Trascorsi i termini, l’Agenzia emette una cartella di pagamento o un avviso di addebito e iscrive il debito a ruolo. L’Agente della Riscossione può procedere con ipoteca, fermo amministrativo dei veicoli e pignoramento di conti correnti e immobili in Italia. Anche se vivi in Serbia, i beni in Italia possono essere aggrediti. Per evitare questo, è bene impugnare l’atto o definire la posizione con adesione o rottamazione.

11. Posso chiedere la rateizzazione se non riesco a pagare?

Sì. Per gli importi iscritti a ruolo si può chiedere la rateizzazione (72 o 120 rate). Per l’accertamento con adesione è possibile chiedere il pagamento in tre rate (30 % al momento della sottoscrizione, 40 % entro il mese successivo e 30 % entro due mesi). È consigliabile presentare la richiesta di rateizzazione appena si riceve la cartella.

12. È possibile annullare totalmente l’avviso?

Sì, quando l’atto è viziato da nullità formale (irregolarità della notifica, violazione del contraddittorio) o sostanziale (inesistenza dei presupposti impositivi). Documentare la residenza in Serbia, la tassazione già subita e l’origine delle somme può portare all’annullamento totale o parziale della pretesa.

13. Cosa prevede il piano del consumatore?

Il piano del consumatore (legge 3/2012) permette a chi non svolge attività d’impresa di proporre ai creditori (incluse Agenzia delle Entrate e INPS) un piano di rientro con riduzioni e dilazioni. Una volta omologato dal tribunale, il piano sospende e poi cancella i debiti residui dopo l’adempimento. È uno strumento utile per chi ha accumulato debiti fiscali e personali.

14. Se ho un conto cointestato con un parente in Serbia, devo comunque dichiararlo?

Se sei fiscalmente residente in Italia e hai la disponibilità del conto, devi indicare nel quadro RW il valore per intero o pro‑quota. Sono obbligate alla dichiarazione anche le persone che hanno la mera delegazione ad operare sul conto . Solo i conti riconducibili interamente a persone residenti all’estero possono essere esclusi.

15. È vero che i bonifici dall’Italia alla Serbia sono sempre sospetti?

Non sempre, ma trasferimenti ripetuti senza una giustificazione economica possono indurre l’Agenzia ad avviare controlli anti‑riciclaggio. È consigliabile conservare le ricevute e le causali (pagamento di fatture, trasferimento di risparmi, investimento) per dimostrare l’origine lecita. Movimenti superiori a 5 000 € sono comunicati all’Agenzia .

16. Che documenti devo allegare al ricorso?

Oltre al ricorso motivato, bisogna allegare:

  • copia dell’avviso impugnato e della busta di notifica;
  • certificato AIRE e certificato di residenza fiscale serba;
  • dichiarazioni dei redditi italiane e serbe;
  • estratti conto, contratti, fatture e documenti che provano l’origine delle somme;
  • eventuali interpellanze o risposte della Agenzia;
  • delega al difensore.

17. Posso essere accusato di reato tributario?

Sì, se l’imposta evasa supera determinate soglie (per esempio, 50 000 € per l’omessa dichiarazione) si può configurare il delitto di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) o di omessa dichiarazione (art. 5). Le pene vanno da 1 a 6 anni. Dimostrare l’inconsapevolezza dell’errore o la residenza all’estero può escludere l’elemento soggettivo.

18. Posso trasferire la mia residenza in Serbia e continuare ad avere una ditta individuale in Italia?

È rischioso: l’esercizio abituale di una impresa in Italia è indice di residenza e può determinare la tassazione in Italia dei redditi d’impresa. Se si continua l’attività, occorre verificare se costituisce stabile organizzazione in Italia e, in caso, tassarla come tale. In alternativa, si può costituire una società serba e operare tramite una sede operativa in Serbia.

19. Ho pagato le imposte in ritardo: posso evitare le sanzioni?

Puoi ricorrere al ravvedimento operoso pagando l’imposta e gli interessi con sanzioni ridotte. Le sanzioni variano in base al ritardo (ad esempio, 1/10 del minimo entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/7 entro due anni). Se l’accertamento è già stato notificato, è difficile evitare le sanzioni se non ci sono vizi procedurali.

20. L’adesione con l’Ufficio preclude ogni successivo controllo?

L’accertamento con adesione impedisce ulteriori accertamenti sugli stessi elementi salvo la sopravvenienza di nuovi elementi. Tuttavia, l’Amministrazione può controllare altri periodi d’imposta o altri redditi. Per questo è importante regolarizzare per intero la propria posizione.

8. Simulazioni pratiche e casi esemplificativi

Esempio 1 – Conto corrente in Serbia non dichiarato da un residente italiano

Scenario: Mario, cittadino italiano iscritto all’anagrafe di Milano, si trasferisce a Belgrado per motivi di lavoro ma non si iscrive all’AIRE. Nel 2022 apre un conto bancario in Serbia con un deposito di 100 000 € derivante da risparmi accumulati in Italia. Non compila il quadro RW né dichiara gli interessi percepiti (2 000 €). Nel 2025 riceve un avviso di accertamento per omessa dichiarazione del conto estero e dei relativi interessi.

Analisi:

  • L’Agenzia ritiene Mario ancora residente in Italia perché non risulta l’iscrizione all’AIRE e perché ha mantenuto la residenza anagrafica. Il deposito non dichiarato è soggetto a sanzione del 3–15 % del valore (3 000–15 000 €) .
  • Gli interessi esteri sono tassati in Italia; l’imposta (aliquota 26 %) è calcolata su 2 000 € (520 €), più sanzioni dal 90 al 180 % dell’imposta (468–936 €).
  • Mario può proporre ricorso dimostrando che ha trasferito il centro degli interessi in Serbia, ma la mancata iscrizione all’AIRE complica la difesa. Se non riesce a provare la residenza estera, può chiedere l’accertamento con adesione e ridurre le sanzioni.

Possibili soluzioni:

  1. Presentare documenti che attestino la residenza effettiva in Serbia (contratto di lavoro, residenza fiscale serba, affitto). Dimostrare di aver trascorso meno di 183 giorni in Italia.
  2. Chiedere l’adesione con riduzione delle sanzioni e pagamento rateale.
  3. Valutare il ravvedimento operoso per gli anni successivi.

Esempio 2 – Residente in Serbia con contestazione di plusvalenza immobiliare

Scenario: Lucia risiede a Novi Sad dal 2019, iscritta all’AIRE e in possesso di certificato fiscale serbo. Nel 2023 vende un appartamento in Italia, acquistato nel 2015, realizzando una plusvalenza di 50 000 €. Non presenta dichiarazione dei redditi in Italia ritenendo di essere tassata solo in Serbia. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate le notifica un avviso di accertamento per omessa dichiarazione della plusvalenza.

Analisi:

  • La plusvalenza da cessione di immobili situati in Italia è tassata in Italia indipendentemente dalla residenza del cedente. La tassazione può avvenire tramite imposta sostitutiva (a seguito di opzione in atto) o tramite dichiarazione dei redditi. Lucia, pur residente in Serbia, avrebbe dovuto pagare l’imposta sostitutiva o dichiarare la plusvalenza.
  • L’Agenzia contesta l’omissione e applica l’aliquota progressiva IRPEF più sanzioni e interessi. Il trattato Italia–Serbia non esclude la tassazione in Italia dei redditi immobiliari.

Possibili soluzioni:

  1. Pagare l’imposta con sanzioni ridotte tramite adesione o ravvedimento. Dimostrare la buona fede (ritenendo di essere tassata solo in Serbia) per ottenere la riduzione.
  2. Utilizzare eventuale credito d’imposta pagato in Serbia se ha versato l’imposta locale sulla plusvalenza.

Esempio 3 – Residente in Serbia con società italiana

Scenario: Giovanni trasferisce la propria residenza in Serbia nel 2020 e apre una ditta individuale di consulenza. Nel 2022 però mantiene una s.r.l. in Italia di cui è amministratore unico e socio maggioritario. L’Agenzia, sulla base dei movimenti bancari e dell’attività della società, presume che Giovanni abbia mantenuto il centro degli interessi in Italia e gli notifica avvisi di accertamento per gli anni 2021–2023.

Analisi:

  • La gestione quotidiana della s.r.l. e la percezione di compensi in Italia sono indizi di residenza; l’Agenzia può sostenere che la residenza non è stata effettivamente trasferita.
  • Giovanni deve dimostrare che la società è gestita autonomamente da un direttore in Italia e che lui svolge attività in Serbia. La presenza di un domicilio professionale in Italia può rendere difficile la difesa.

Possibili soluzioni:

  1. Documentare la delega di poteri ad amministratori o procuratori in Italia e l’attività svolta in Serbia.
  2. Valutare la trasformazione della società italiana in stabile organizzazione della società serba o la cessione delle quote.
  3. In alternativa, definire l’accertamento con adesione per ridurre sanzioni e avviare un piano del consumatore se i debiti superano la capacità di pagamento.

9. Conclusione

La gestione degli accertamenti fiscali per un italiano residente in Serbia richiede competenze specifiche e un approccio tempestivo. La normativa italiana prevede presunzioni di residenza, obblighi di monitoraggio, termini stretti e sanzioni elevate, ma offre anche strumenti di difesa come il contraddittorio preventivo, l’accertamento con adesione e varie forme di definizione agevolata. Le convenzioni internazionali e la giurisprudenza danno tutela al contribuente che riesce a dimostrare la residenza effettiva all’estero e la correttezza dei propri comportamenti.

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