Introduzione
L’italiano che si trasferisce in Russia per motivi professionali o personali rimane esposto agli adempimenti fiscali previsti dall’ordinamento italiano. Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno potenziato i controlli sui residenti italiani all’estero. La nozione di “residenza fiscale” è stata riformata e la Corte di cassazione ha precisato che, ai fini dell’accertamento, conta principalmente il centro degli interessi vitali e professionali, non la mera iscrizione all’A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero). Inoltre, la Federazione russa ha sospeso unilateralmente alcuni articoli della convenzione contro le doppie imposizioni, ma per l’Italia essa resta in vigore . Chi è registrato come AIRE, ma mantiene collegamenti economici o personali con l’Italia, rischia quindi di essere considerato ancora fiscalmente residente e di vedersi recapitare accertamenti, avvisi di accertamento esecutivi o richieste di monitoraggio fiscale.
Ricevere un avviso di accertamento dall’Italia mentre si vive in Russia può generare incertezze e timori. I rischi vanno dall’applicazione di sanzioni amministrative, fiscali e interessi sino all’adozione di misure cautelari (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti). È quindi essenziale sapere come contestare gli avvisi, quali termini rispettare, quali difese attivare e quali strumenti alternativi possono consentire la chiusura agevolata del debito. L’obiettivo di questa guida è fornire al contribuente una panoramica completa e aggiornata (novembre 2025) sulle norme, le sentenze e le procedure da seguire per difendere i propri diritti quando l’Agenzia delle Entrate contesta la residenza fiscale o notifica un accertamento a un cittadino italiano che vive in Russia.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’articolo è redatto con il supporto professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con esperienza ultra‑ventennale in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati, commercialisti e consulenti fiscali operanti su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo Studio Monardo assiste i contribuenti in ogni fase dell’accertamento fiscale, dall’analisi dell’atto alla presentazione di ricorsi, dalla richiesta di sospensioni alle trattative con l’Agenzia delle Entrate, fino alla predisposizione di piani di rientro, istanze di definizione agevolata, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti.
Se hai ricevuto un accertamento fiscale dall’Italia pur vivendo in Russia o temi di riceverlo, contatta subito lo Studio Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: puoi richiedere assistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi, nella gestione delle cartelle, nell’impugnazione di avvisi o nel ricorso contro sanzioni e ipoteche.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
La residenza fiscale, la doppia imposizione Italia–Russia e gli obblighi di monitoraggio dei patrimoni esteri sono disciplinati da una fitta rete di norme interne, convenzioni internazionali e prassi interpretative. Qui vengono illustrate le fonti rilevanti e le sentenze recenti.
1.1 Residenza fiscale secondo il TUIR (articolo 2)
L’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986) stabilisce che si considerano residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 nei bisestili):
- hanno residenza anagrafica nel territorio dello Stato;
- hanno il domicilio in Italia;
- si trovano fisicamente presenti nel territorio dello Stato;
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente .
Dal 2024 una sola di queste condizioni è sufficiente per essere considerati residenti . Il concetto di domicilio è stato aggiornato dal D.Lgs. 209/2023: non coincide più con il centro degli interessi economici, ma si riferisce al luogo in cui sono prevalentemente situati le relazioni personali e familiari . La presunzione di residenza sussiste anche quando l’iscrizione anagrafica è mantenuta in Italia (mancata cancellazione AIRE).
Le riforme introdotte dal 1° gennaio 2024 comportano che l’Amministrazione finanziaria può dichiarare fiscalmente residente un cittadino italiano se rileva che il suo centro degli interessi personali è in Italia, anche se lavora o vive all’estero. La Cassazione ha ribadito che, per gli anni ante 2024, il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali e che la definizione resta quella “tradizionale” fino all’entrata in vigore delle nuove regole . Perciò, nei contenziosi riguardanti periodi fiscali anteriori al 2024 il contribuente dovrà dimostrare che il centro dei propri affari e interessi si trova all’estero (nel nostro caso in Russia). Per gli anni successivi, l’Agenzia può valorizzare i legami personali e familiari per contestare la finta residenza estera.
1.2 Redditi di lavoro dipendente all’estero (articolo 51, comma 8‑bis TUIR)
Per chi presta servizio lavorativo all’estero, l’articolo 51, comma 8‑bis TUIR stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali se il lavoratore opera in modo continuativo all’estero per più di 183 giorni all’anno . Questo regime, applicabile anche ai lavoratori italiani in Russia, permette di assoggettare il reddito a un importo forfettario determinato annualmente con decreto del Ministero del Lavoro. In mancanza dei requisiti (ad esempio se si rientra spesso in Italia o se i giorni di lavoro all’estero sono inferiori), il reddito va tassato secondo le ordinarie regole del TUIR.
1.3 La convenzione contro la doppia imposizione Italia–Russia
La convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e Russia (ratificata con legge n. 80/2011) regola il conflitto di residenza e la ripartizione del potere impositivo. L’articolo 4 stabilisce che, in caso di residenza in entrambi gli Stati, la persona si considera residente dove ha un’abitazione permanente; in mancanza, si guarda al luogo in cui il soggetto ha il centro degli interessi vitali e, in subordine, al luogo di dimora abituale . Una sentenza della Cassazione (10 novembre 2017 n. 26638) ha applicato questi criteri a un cittadino russo convivente in Italia, confermando la prevalenza dell’abitazione permanente in Russia e annullando le sanzioni per investimenti esteri non dichiarati. Tuttavia la stessa Corte, nel 2024, ha ribadito che per l’Italia il centro degli interessi economici resta l’elemento determinante .
Nel 2023 la Federazione russa, a seguito delle tensioni geopolitiche, ha sospeso l’applicazione di alcuni articoli della convenzione con l’Italia, ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la convenzione resta valida dal lato italiano: la sospensione riguarda solo l’ordinamento russo e non incide sulla normativa italiana . Pertanto, i contribuenti possono ancora invocare i benefici della convenzione, in particolare l’eliminazione della doppia imposizione (articolo 24) e il credito d’imposta per le imposte pagate in Russia.
1.4 Obblighi di monitoraggio fiscale e sanzioni (D.L. 167/1990 e IVAFE)
I cittadini fiscalmente residenti in Italia sono tenuti a dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi (modello RW) gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. L’articolo 4 del D.L. 167/1990 (convertito nella legge 227/1990) prevede l’obbligo di monitoraggio per conti bancari, partecipazioni estere, titoli, polizze assicurative e cripto‑valute . La violazione di questo obbligo comporta una sanzione amministrativa dal 3 % al 15 % degli importi non dichiarati, che può raddoppiare (dal 6 % al 30 %) se le attività sono detenute in paesi a fiscalità privilegiata (“black list”) .
Dal 2013, oltre al monitoraggio, è stato introdotto l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), pari al 2 ‰ annuo per i conti correnti (con deduzione di 34,20 €) e al 0,2 % del valore di mercato per titoli, azioni e fondi. Il mancato pagamento dell’IVAFE comporta sanzioni dal 3 % al 15 % dell’imposta dovuta, riducibili tramite il ravvedimento operoso . È essenziale valutare se, nonostante la residenza in Russia, l’Agenzia possa ritenere il contribuente fiscalmente residente in Italia (ad esempio per la presenza di familiari o attività economiche). Se sì, l’omissione del quadro RW e dell’IVAFE può generare ingenti sanzioni.
1.5 Notifica degli atti ai residenti all’estero (articolo 60 DPR 600/1973)
L’articolo 60 del D.P.R. 600/1973 disciplina la notifica degli atti impositivi. Le notifiche devono avvenire presso il domicilio fiscale del contribuente o presso la sede legale delle società; è consentita l’elezione di domicilio mediante raccomandata con avviso di ricevimento . Quando il contribuente è iscritto all’AIRE, la notifica deve essere eseguita seguendo la procedura prevista per i cittadini residenti all’estero: mediante servizio postale internazionale, tramite la sede consolare o con posta elettronica certificata. Una recente sentenza della Cassazione (2025) ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare la diligenza nell’eseguire la notifica all’indirizzo estero; se la raccomandata viene restituita, l’Ufficio deve effettuare nuove ricerche tramite l’anagrafe consolare prima di considerare il destinatario irreperibile . La mancata prova di queste ricerche rende la notifica illegittima e l’atto annullabile.
1.6 Novità della riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024 e legge di bilancio 2023)
Il D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha riformato profondamente la riscossione esattoriale. Tra le principali novità:
- L’Agenzia delle Entrate–Riscossione deve tentare la notifica della cartella di pagamento entro 9 mesi dall’affidamento del carico. Il termine non è decadenziale, ma la tardività può essere contestata .
- È ampliata la possibilità di impugnare il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata, purché sia dimostrato un pregiudizio concreto (partecipazione a gare d’appalto, procedure di crisi d’impresa, finanziamenti) .
- Le richieste di rateazione possono essere concesse sino a 84 rate (7 anni) per debiti fino a 120 000 €, e fino a 120 rate (10 anni) per importi più elevati o casi di particolare difficoltà economica .
- Le richieste di rateazione del debitore principale sospendono la prescrizione anche per i coobbligati solidali e la riscossione coattiva può avvenire solo dopo la notifica della cartella anche a questi ultimi .
- Con il “Decreto Milleproroghe” è stata riaperta (riammissione) la definizione agevolata (rottamazione quater) per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024; essi possono presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate fino al 2027 .
Queste novità sono cruciali per i residenti all’estero: se la cartella non viene notificata tempestivamente o se il contribuente prova il pregiudizio, potrà impugnarla; inoltre la riapertura della rottamazione consente di definire i carichi con un forte abbattimento di sanzioni e interessi.
1.7 Definizione agevolata (“rottamazione quater” e “rottamazione quinquies”)
La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), articoli 1 commi 231‑252, ha introdotto la definizione agevolata (“rottamazione quater”) dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate–Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma permette di estinguere i debiti versando solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione, con la cancellazione di sanzioni, interessi e aggio . Per aderire occorreva presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2023; la riapertura 2025 consente a chi è decaduto di ripresentare domanda entro il 30 aprile 2025 .
Nel 2025 la bozza di Legge di bilancio 2026 prevede l’istituzione della rottamazione quinquies (quinta edizione), che consentirebbe di regolarizzare i debiti affidati fino al 31 dicembre 2023 con rateizzazioni fino a 9 anni e criteri più rigorosi rispetto alle precedenti definizioni. Anche se la misura è ancora in fase di approvazione, conviene monitorare gli sviluppi perché i residenti all’estero potrebbero accedervi.
1.8 Strumenti di gestione della crisi e sovraindebitamento
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022 e più volte modificato (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024), mette a disposizione dei consumatori e piccoli imprenditori diversi strumenti per gestire debiti non più sostenibili:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑70 CCII). Consente al consumatore meritevole di proporre un piano di pagamento graduale, con eventuale moratoria di due anni per i crediti privilegiati . L’omologazione non richiede il consenso dei creditori, ma è subordinata alla verifica delle utilità offerte e all’attestazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC).
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑64 CCII). Permette a debitori non fallibili (professionisti, imprenditori minori) di raggiungere un accordo con i creditori mediante il voto della maggioranza e l’inclusione di una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate. La norma consente di proporre pagamenti parziali o dilazionati e di chiedere la falcidia delle sanzioni tributarie, purché sia garantita la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Concordato minore (artt. 74‑75 CCII). Per gli imprenditori minori e le società; richiede la presentazione di un piano per il soddisfacimento dei creditori e può prevedere finanza esterna. Recenti decisioni dei tribunali hanno riconosciuto la possibilità di proporre concordati basati su redditi futuri o su finanza esterna, purché vi sia un apporto minimo.
- Liquidazione controllata (Titolo V CCII). Sostituisce il fallimento per i soggetti non fallibili; consente al debitore di liquidare il patrimonio con l’assistenza del curatore. L’esdebitazione (cioè la liberazione dai debiti residui) è concessa alla chiusura della procedura o dopo tre anni .
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). Riguarda i debitori persone fisiche “meritevoli” che non possono offrire nessuna utilità ai creditori. Il comma 1 prevede che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può ottenere l’esdebitazione “a costo zero” solo una volta . L’obbligo di pagamento rinasce entro quattro anni se sopravvengono utilità rilevanti pari almeno al 10 % dei debiti . Il giudice deve verificare l’assenza di atti in frode e la meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave) prima di concedere il beneficio .
Queste procedure consentono al contribuente che ha debiti fiscali e bancari di trovare una soluzione complessiva e, in molti casi, di conservare la prima casa. Lo Studio Monardo fornisce assistenza nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con l’OCC.
2. Procedura dopo la notifica dell’accertamento: step e termini
Ricevere un avviso di accertamento o un atto di contestazione mentre si vive in Russia richiede prontezza. Di seguito i passaggi principali.
2.1 Come avviene la notifica
- Prima notifica. L’Agenzia deve inviare l’atto all’ultimo indirizzo noto, che per gli iscritti all’AIRE coincide con il domicilio estero indicato nell’anagrafe consolare. La notifica può avvenire tramite posta raccomandata internazionale, PEC (se il contribuente ha un indirizzo elettronico censito) o tramite autorità consolare.
- Diligenza nella ricerca. Se la prima notifica non va a buon fine (raccomandata restituita o PEC non valida), l’Ufficio deve effettuare ulteriori ricerche presso l’Anagrafe consolare, interrogare l’AIRE o la Questura e tentare nuovamente la notifica . Solo dopo più tentativi potrà considerare il contribuente irreperibile.
- Seconda notifica e deposito. Se anche la seconda notifica non riesce, l’atto può essere depositato presso il Comune dell’ultima residenza in Italia e affisso all’albo comunale. Tuttavia questa procedura è legittima solo se l’Ufficio dimostra di aver compiuto tutte le ricerche. L’iscrizione all’AIRE non basta a giustificare la presunzione di irreperibilità .
- Cartelle di pagamento. Una volta emesso l’avviso di accertamento, trascorsi i termini per il ricorso, l’atto diventa esecutivo e l’Agenzia Entrate–Riscossione emette la cartella. Dal 2025 la cartella deve essere notificata entro nove mesi dall’affidamento del carico .
2.2 Termini per impugnare
- Ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso all’organo giurisdizionale tributario. Il ricorso si notifica all’ufficio che ha emesso l’atto e agli eventuali controinteressati (es. agente della riscossione).
- Mediazione tributaria. Se il valore dell’atto è inferiore a 50 000 € (per gli atti notificati dal 2024) il ricorso deve essere preceduto da un’istanza di mediazione presso l’Agenzia. La presentazione sospende i termini e l’Ufficio deve rispondere entro 90 giorni.
- Definizione agevolata. L’avviso di accertamento può essere definito mediante acquiescenza (pagamento di un terzo della sanzione) o con conciliazione giudiziale (riduzione delle sanzioni di metà) durante il giudizio. Inoltre, se il contribuente accede alla rottamazione, l’accertamento può rientrare nei carichi definibili a condizione che sia già stato iscritto a ruolo.
- Termini per i conti correnti. I contestati per omessa dichiarazione delle attività finanziarie devono presentare il modello RW entro i termini ordinari (30 novembre dell’anno successivo). La regolarizzazione tardiva tramite ravvedimento operoso comporta riduzioni delle sanzioni.
2.3 Diritti del contribuente
Il contribuente ha diritto di:
- Chiedere l’accesso agli atti per conoscere i documenti alla base dell’accertamento.
- Presentare memorie difensive durante il procedimento amministrativo, evidenziando l’errata applicazione della normativa sulla residenza o il mancato rispetto dei termini.
- Eccepire la nullità della notifica se l’Ufficio non ha rispettato la procedura prevista dall’articolo 60 DPR 600/1973 .
- Invocare la convenzione con la Russia se l’imposta è stata già pagata all’estero o se il reddito è ivi tassato; è necessario allegare la documentazione attestante la residenza russa (permesso di soggiorno, contratto di lavoro, bollette, certificati consulari) .
- Richiedere la sospensione amministrativa e giudiziale in caso di impugnazione: la presentazione del ricorso sospende l’esecutività dell’atto, ma è consigliabile chiedere l’sospensione cautelare per evitare misure esecutive come ipoteche o pignoramenti.
3. Difese e strategie legali
3.1 Prova della residenza estera
La difesa principale consiste nel dimostrare che, nel periodo contestato, il centro degli interessi vitali era in Russia. Occorrono prove documentali:
- Contratto di locazione o atto di proprietà dell’abitazione in Russia; attestazioni di residenza russa; registrazione consolare.
- Contratto di lavoro con società russa, buste paga, certificazioni del datore di lavoro e attestazioni fiscali rilasciate dall’autorità russa.
- Tracciamento dei giorni di presenza: biglietti aerei, timbri sul passaporto, visti, registri presenze. È essenziale dimostrare di aver trascorso più di 183 giorni in Russia.
- Tessere sanitarie, contratti telefonici, utenze e ogni documento che attesti la vita quotidiana in Russia.
- Documenti bancari relativi a conti correnti russi, carte di credito e mutui.
- Chiusura (o cessione) dell’abitazione in Italia: dimostrare di non avere casa in Italia, oppure di averla concessa in uso a terzi, è un elemento decisivo secondo la Cassazione .
Se l’Agenzia contesta la residenza basandosi sulla presenza della famiglia in Italia, sarà necessario documentare gli spostamenti dei familiari, la frequenza a scuole in Russia e la partecipazione alla vita locale. La presunzione di residenza derivante dalla permanenza della famiglia in Italia può essere superata dimostrando il luogo effettivo del centro degli interessi vitali.
3.2 Contestazione della notifica
Se la notifica è stata eseguita in modo irregolare (ad esempio mediante raccomandata semplice senza verifica della ricezione, o senza nuove ricerche dopo la restituzione), è possibile eccepire la nullità dell’atto. La sentenza della Cassazione del 2025 sottolinea che l’Ufficio deve provare di aver utilizzato tutte le modalità a sua disposizione per recapitare l’atto . La nullità della notifica rende l’atto inefficace e consente di impugnare anche cartelle emesse a seguito di un avviso divenuto definitivo per mancata impugnazione.
3.3 Difese in caso di contestazione del quadro RW
Se il contribuente viene contestato per omessa o infedele compilazione del quadro RW, la difesa prevede:
- Dimostrazione della non residenza: se il contribuente non è fiscalmente residente in Italia, l’obbligo di monitoraggio non sussiste .
- Irrilevanza dell’errore formale: se la violazione è solo formale (dimenticanza di segnare un conto con saldo zero), è possibile chiedere l’esclusione della sanzione.
- Ravvedimento operoso: se la violazione è stata sanata prima dell’avvio di un controllo, la sanzione può essere ridotta; occorre calcolare la sanzione base (3 %–15 % o 6 %–30 % in caso di black list ) e applicare le riduzioni di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 . Lo Studio Monardo può predisporre la regolarizzazione tardiva.
- Inapplicabilità delle sanzioni: per i conti cointestati con parenti residenti all’estero, la sanzione potrebbe essere limitata alla quota di competenza. Inoltre, se l’Agenzia contesta investimenti in fondi o polizze di diritto russo, si può opporre che tali attività non rientrano nella definizione di “investimenti esteri” prevista dal D.L. 167/1990.
3.4 Rottamazione, rateazione e definizione agevolata
Qualora l’accertamento si sia trasformato in cartella, è possibile chiudere il debito mediante:
- Rateazione ordinaria: presentando richiesta all’Agenzia Riscossione; con la riforma 2025 la dilazione può arrivare a 84 rate (o 120 rate in caso di difficoltà economica), e la richiesta sospende la prescrizione anche per i coobbligati .
- Definizione agevolata (rottamazione quater): consente di pagare solo il capitale e le spese esecutive su carichi affidati dal 2000 al 2022, con domanda entro il 30 aprile 2025 . Chi aveva aderito e non ha pagato le rate può essere riammesso.
- Stralcio dei debiti fino a 1 000 €: previsto dalla L. 197/2022 per i carichi comunali, con cancellazione automatica di sanzioni e interessi. Non si applica ai debiti di natura statale.
- Rottamazione quater 2025/2026 (quinquies): il nuovo disegno di legge potrà includere anche i carichi affidati entro il 31 dicembre 2023, con rate fino a 9 anni e requisiti stringenti.
Lo Studio Monardo assiste i clienti nel calcolo delle somme dovute, nella presentazione telematica della domanda e nel monitoraggio dei pagamenti; l’assistenza legale è fondamentale per evitare errori che comporterebbero la perdita dei benefici.
3.5 Soluzioni concorsuali e sovraindebitamento
Quando i debiti fiscali si sommano a quelli bancari e non si riesce a far fronte ai pagamenti, è opportuno valutare le procedure previste dal Codice della crisi, che offrono la possibilità di ristrutturare o cancellare i debiti. Lo Studio Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può predisporre:
- Piano del consumatore: rivolto a consumatori meritevoli; prevede pagamenti rateali e, grazie alle riforme 2024‑2025, può comprendere una moratoria di due anni per i crediti privilegiati . Gli interessi legali vengono riconosciuti durante la moratoria; il piano può prevedere la falcidia dei crediti assicurando almeno l’importo ottenibile in caso di liquidazione dei beni.
- Accordo di ristrutturazione: può includere la transazione fiscale con l’Agenzia, chiedendo la riduzione delle sanzioni e degli interessi. È richiesta l’adesione di almeno il 60 % dei creditori chirografari; l’omologazione rende l’accordo efficace anche verso i creditori dissenzienti.
- Concordato minore: riservato ad imprenditori minori; consente di proporre un piano basato sui redditi futuri o su finanza esterna, come riconosciuto dalla giurisprudenza del 2025. Il tribunale verifica la convenienza e l’apporto di risorse esterne.
- Esdebitazione dell’incapiente: il procedimento consente al debitore persona fisica, meritevole e incapiente, di essere liberato dai debiti senza pagamenti; il beneficio può essere richiesto solo una volta e permane salvo sopravvenienze utili entro quattro anni . È necessaria la relazione dell’OCC che attesti la meritevolezza e l’assenza di atti in frode .
- Liquidazione controllata: consente di liquidare il patrimonio e ottenere l’esdebitazione al termine; può essere una soluzione per chi possiede immobili o beni che possono soddisfare parzialmente i creditori.
Lo Studio Monardo valuta con il cliente la soluzione più adeguata, considerando i beni posseduti in Italia e in Russia, la situazione familiare e le prospettive lavorative.
4. Errori comuni e consigli pratici
- Pensare che l’iscrizione all’AIRE basti a escludere la residenza fiscale. La Cassazione afferma che l’iscrizione all’anagrafe dei residenti all’estero non è sufficiente a dimostrare la residenza in Russia; occorre provare il centro degli interessi vitali all’estero .
- Mantenere la casa in Italia. Possedere un’abitazione in Italia, anche se inutilizzata, può far presumere la residenza. È consigliabile vendere o concedere in locazione l’immobile e presentare idonea documentazione al fisco.
- Trascurare il modello RW. Chi mantiene conti correnti in Russia o investimenti esteri e risulta fiscalmente residente in Italia è tenuto al monitoraggio. L’omissione comporta pesanti sanzioni . Se sussiste dubbio sulla residenza, conviene comunque presentare il quadro RW (o regolarizzarlo tramite ravvedimento operoso) per ridurre il rischio.
- Non rispondere ai questionari. L’Agenzia invia spesso questionari per raccogliere informazioni sui giorni di presenza, famiglia e lavoro. La mancata risposta è considerata presunzione di residenza e può aggravare la posizione; è meglio rispondere con l’assistenza di un professionista.
- Ignorare i termini. I 60 giorni per il ricorso decorrono dalla data di notifica: se la raccomandata arriva in Russia in ritardo, fa fede la data di consegna. È importante controllare la data del timbro e agire per tempo.
- Sottovalutare la possibilità di definire il debito. Anche se si ritiene illegittimo l’accertamento, è opportuno valutare la rottamazione o la rateazione per bloccare le procedure esecutive e guadagnare tempo per il ricorso.
- Agire senza supporto specialistico. Le questioni di residenza fiscale e doppia imposizione sono complesse; un errore nell’interpretazione della normativa può costare caro. Rivolgersi a professionisti esperti consente di valutare tutte le opzioni, dalla difesa processuale alla pianificazione patrimoniale.
5. Tabelle riepilogative
5.1 Norme sulla residenza fiscale e relativi requisiti
| Normativa | Requisiti principali | Periodo di applicazione | Note |
|---|---|---|---|
| Art. 2 TUIR (DPR 917/1986) | Residenza anagrafica, domicilio, presenza fisica o iscrizione anagrafica per più di 183 giorni | Sino al 31/12/2023 | Presunzione se iscritto all’anagrafe; serve più di una condizione per la residenza. |
| Art. 2 TUIR (come modificato dal D.Lgs. 209/2023) | Una sola delle condizioni (residenza, domicilio, presenza o iscrizione) è sufficiente ; il domicilio si riferisce al luogo delle relazioni personali e familiari | Dal 01/01/2024 | La riforma amplia la platea dei residenti; basta l’iscrizione AIRE per presumere la residenza se non si dimostra il contrario. |
| Art. 51, comma 8‑bis TUIR | Redditi da lavoro dipendente all’estero tassati in base alle retribuzioni convenzionali se il lavoratore opera all’estero > 183 giorni | Sempre | Consente di ridurre il carico fiscale per i dipendenti in Russia. |
| Art. 4 Convenzione Italia–Russia (legge 80/2011) | In caso di doppia residenza, prevalgono: abitazione permanente; centro degli interessi vitali; dimora abituale | Sempre | La convenzione resta valida dal lato italiano . |
| Art. 4 D.L. 167/1990 (monitoraggio fiscale) | Obbligo di dichiarare attività e investimenti esteri nel quadro RW | Sempre (per residenti fiscali) | Sanzioni dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato; raddoppio per black list . |
| Art. 60 DPR 600/1973 | Notifica presso domicilio fiscale; possibilità di eleggere domicilio; obbligo di ricerche per i residenti esteri | Sempre | Notifiche irregolari sono nulle e impugnabili. |
| D.Lgs. 110/2024 | Notifica cartella entro 9 mesi ; maggiori possibilità di impugnazione ; dilazioni sino a 120 rate ; riapertura rottamazione quater | Dal 01/01/2025 | Riforma della riscossione con nuove tutele per il contribuente. |
| Legge 197/2022 (commi 231‑252) | Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2022; pagamento solo del capitale e spese | 2023; riapertura 2025 | Rottamazione quater e futura quinquies. |
| Art. 67 CCII | Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati | Dal 2022; modificato 2024 | Non richiede il consenso dei creditori; moratoria due anni. |
| Art. 283 CCII | Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: il debitore persona fisica meritevole che non può offrire utilità ai creditori può essere liberato dai debiti, a condizione che non sopravvengano utilità entro quattro anni | Dal 2020; corretto nel 2020 e 2024 | Beneficio ottenibile una sola volta; il giudice verifica l’assenza di dolo o colpa grave . |
5.2 Sanzioni e benefici
| Violazione / Strumento | Sanzione / Beneficio | Riduzioni o condizioni |
|---|---|---|
| Omissione quadro RW | 3 %–15 % dell’importo non dichiarato (6 %–30 % per paesi black list) | Ravvedimento operoso con riduzioni proporzionali al ritardo . |
| Mancato pagamento IVAFE | Sanzione 3 %–15 % dell’imposta | Riduzioni con ravvedimento operoso . |
| Notifica irregolare | Nullità della cartella o dell’accertamento | Il contribuente deve eccepire l’irregolarità nel ricorso. |
| Rottamazione quater | Estinzione dei carichi pagando capitale + spese | Domanda entro 30 aprile 2025; perdita dei benefici se si salta una rata. |
| Rateazione 2025 | Possibilità di rateizzare fino a 84 rate (fino a 120 in casi gravi) | Richiesta telematica; la rateazione sospende la prescrizione per i coobbligati . |
| Esdebitazione incapiente | Cancellazione integrale dei debiti | Disponibile una sola volta; è revocabile se sopravvengono utilità >10 %. |
| Moratoria privilegiati (art. 67) | Sospensione di due anni dei pagamenti ai creditori garantiti | Il piano deve garantire il pagamento almeno al valore di liquidazione; interessi legali riconosciuti. |
6. Domande frequenti (FAQ)
- Sono iscritto all’AIRE e lavoro da anni in Russia; posso essere considerato fiscalmente residente in Italia?
- La semplice iscrizione all’AIRE non basta a escludere la residenza fiscale. L’Agenzia verifica se il domicilio (centro degli interessi personali e familiari) è in Italia. Se la famiglia, la casa o l’attività professionale restano in Italia, è probabile che l’Amministrazione vi consideri residenti . Occorre documentare il trasferimento effettivo in Russia.
- Come devo dimostrare di avere il domicilio in Russia?
- È necessario esibire un contratto di locazione o un atto di proprietà dell’abitazione in Russia, il permesso di soggiorno, bollette, iscrizione consolare, contratti di lavoro e documenti bancari. Ogni elemento che attesti la vita quotidiana in Russia rafforza la prova della residenza.
- Le retribuzioni percepite in Russia sono tassate in Italia?
- Se lavorate all’estero per più di 183 giorni e avete un contratto di lavoro con datore russo, potete applicare le retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8‑bis TUIR) . In caso contrario, il reddito è tassato secondo le regole ordinarie e va dichiarato in Italia. La convenzione con la Russia permette di evitare la doppia imposizione attraverso il credito d’imposta.
- Se possiedo conti correnti in Russia, devo dichiararli?
- Solo i contribuenti fiscalmente residenti in Italia devono compilare il quadro RW per i conti esteri . Se siete considerati residenti in Russia, l’obbligo non sussiste. In caso di dubbio, conviene compilare comunque il RW per evitare sanzioni, regolarizzandosi con il ravvedimento operoso se necessario .
- La Russia ha sospeso la convenzione con l’Italia; posso ancora richiedere il credito d’imposta?
- Sì. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nonostante la Federazione russa abbia sospeso unilateralmente alcuni articoli della convenzione, per l’Italia il trattato resta efficace . Pertanto, i residenti in Italia possono ancora applicare il credito d’imposta previsto dall’articolo 24 della convenzione per le imposte pagate in Russia.
- Ho ricevuto un avviso di accertamento in Russia, ma la raccomandata è arrivata in ritardo; quando decorre il termine di 60 giorni per il ricorso?
- Il termine decorre dalla data di effettiva ricezione dell’atto, non dalla data della spedizione. È importante conservare la busta e il timbro postale. Se la notifica è irregolare (ad esempio perché l’Ufficio non ha fatto nuove ricerche), potete eccepire la nullità .
- Posso rateizzare l’accertamento prima che diventi cartella?
- Dopo la notifica dell’avviso, potete presentare istanza di accertamento con adesione o di acquiescenza all’Ufficio; ciò consente di rateizzare l’imposta (fino a otto rate trimestrali) e di ridurre le sanzioni. Tuttavia, per accedere alla rateazione della cartella (fino a 120 rate) occorre aspettare la formazione del ruolo e rivolgersi all’Agenzia Riscossione .
- Ho aderito alla rottamazione quater ma non ho pagato le prime rate; posso rientrare?
- Sì. Il D.Lgs. 110/2024 e il decreto “milleproroghe” prevedono la riammissione per i contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2025; i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate .
- Quali sono i vantaggi dell’esdebitazione per il debitore incapiente?
- L’esdebitazione ex art. 283 CCII permette di cancellare tutti i debiti residui quando il debitore persona fisica meritevole non può offrire alcuna utilità ai creditori . Il beneficio è ottenibile una sola volta e può essere revocato se, entro quattro anni, sopravvengono utilità pari almeno al 10 % del debito . Consente una piena ripartenza senza passività, ma richiede la verifica della meritevolezza .
- Cos’è la moratoria per i crediti privilegiati nel piano del consumatore?
- È la sospensione dei pagamenti dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo fino a due anni . Consente al debitore di riorganizzare le proprie finanze senza perdere il bene gravato (ad esempio la prima casa), purché il piano garantisca ai creditori almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione.
- Posso accedere al piano del consumatore se ho anche debiti d’impresa?
- No. Il piano del consumatore è riservato ai debiti di natura non imprenditoriale. Se possedete una ditta individuale o una società, dovete valutare l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore. I debiti misti (professionali e personali) possono essere gestiti mediante concordato minore.
- Il mio coniuge è russo e risiede stabilmente a Mosca; i suoi redditi sono tassabili in Italia?
- No, salvo che egli abbia la residenza fiscale in Italia o percepisca redditi da fonti italiane. La normativa italiana non tassa i redditi dei non residenti se non derivano da fonti italiane. Tuttavia, se è coniuge a carico e beneficia di deduzioni o detrazioni per familiari a carico, l’Agenzia potrebbe esigere prova del suo stato di residenza.
- Quali spese legali posso detrarre?
- Le spese legali sostenute per l’assistenza nel contenzioso tributario non sono deducibili ai fini IRPEF. Tuttavia, i contributi versati a un organismo di composizione della crisi (OCC) rientrano tra le spese di procedura e sono ripartiti tra i creditori nel piano del consumatore.
- Se l’accertamento riguarda anni antecedenti al 2024, valgono le nuove regole di residenza?
- No. Per i periodi d’imposta precedenti al 2024 vale la definizione tradizionale di domicilio come centro degli affari e degli interessi vitali. La Cassazione ha chiarito che la riforma si applica solo ai periodi successivi .
- Cosa succede se non pago le rate della rateazione?
- Il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa dell’azione esecutiva per l’intero residuo. Nel caso della rottamazione quater, la decadenza fa perdere tutti i benefici e non consente la riapertura se non prevista dalla legge.
- Posso oppormi alla procedura esecutiva in Italia se vivo in Russia?
- Sì, potete opporvi ai pignoramenti o alle ipoteche iscritte in Italia dimostrando la non residenza e l’irregolarità della notifica. Inoltre, se l’atto presupposto è nullo o prescritto, l’esecuzione può essere sospesa dal giudice dell’esecuzione. È fondamentale agire tempestivamente.
- La sospensione delle cartelle per pandemia (Decreti Cura Italia) si applica ai residenti all’estero?
- Sì. Le sospensioni dei termini di pagamento e delle azioni di riscossione previste dalle leggi emergenziali (ad esempio i Decreti “Cura Italia”, “Sostegni” e “Rilancio”) hanno carattere generale e si applicano anche ai residenti all’estero. Tuttavia, molte sospensioni sono ormai scadute; occorre verificare la data dell’accertamento.
- È possibile chiedere la rottamazione delle cartelle per imposte non pagate sul reddito di lavoro all’estero?
- Se le cartelle rientrano nel periodo definibile (carichi affidati dal 2000 al 2022 o 2023 secondo la quinquies), potete aderire alla rottamazione. Questo vale anche se l’imposta riguarda redditi di lavoro estero; il vantaggio è la riduzione integrale delle sanzioni e degli interessi. Resta comunque opportuno valutare l’eventuale contestazione della residenza per ottenere l’annullamento totale dell’imposta.
- Che differenza c’è tra la definizione agevolata e lo stralcio dei debiti fino a 1 000 €?
- La definizione agevolata consente di pagare solo il capitale e le spese per debiti fino a decine o centinaia di migliaia di euro; lo stralcio dei debiti fino a 1 000 € riguarda i carichi di enti locali (comuni, province) ed elimina automaticamente sanzioni e interessi per importi di modesta entità. Lo stralcio non richiede domanda.
- Posso trasferire la mia residenza a Dubai o a un altro Paese per evitare l’accertamento?
- Trasferire la residenza in un Paese con fiscalità agevolata può ridurre l’imposizione, ma richiede un effettivo cambiamento di vita. L’Agenzia verifica la sostanza del trasferimento (presenza di una casa, iscrizione anagrafica, lavoro locale). Trasferimenti fittizi, specie verso Stati “black list”, possono essere considerati elusivi e comportare sanzioni maggiorate .
7. Simulazioni pratiche
7.1 Caso 1: Lavoratore italiano a Mosca con doppia residenza contestata
Contesto: Luigi, ingegnere, lavora a Mosca dal 2018. È iscritto all’AIRE dal 2019 e possiede una casa in Italia dove vive la moglie con i figli. Nel 2022 riceve un avviso di accertamento per l’omessa dichiarazione dei redditi esteri 2019–2021 e l’omessa compilazione del quadro RW. L’Agenzia sostiene che, pur essendo iscritto all’AIRE, Luigi mantiene la residenza fiscale in Italia perché il centro degli interessi familiari è nel territorio italiano.
Analisi legale:
- Residenza fiscale: fino al 2023 vige la definizione di residenza tradizionale; Luigi può contestare la presunzione dimostrando che il centro degli interessi economici (lavoro, banca, investimenti) è a Mosca . Tuttavia, la presenza della famiglia in Italia e la casa ancora di proprietà sono indizi forti a favore dell’Amministrazione. Luigi dovrebbe documentare la frequenza minima dei rientri e i costi di mantenimento in Russia.
- Doppia imposizione: i redditi percepiti a Mosca sono tassati in Russia; Luigi può rivendicare il credito d’imposta ai sensi dell’art. 24 della convenzione. Ma se è qualificato come residente in Italia, deve dichiarare in Italia il reddito netto.
- Quadro RW: se considerato residente, Luigi avrebbe dovuto dichiarare il conto russo e le azioni della società; l’omissione comporta sanzioni del 3 %–15 % . Può regolarizzare tramite ravvedimento.
- Difese: dimostrare che l’abitazione in Italia era utilizzata dalla moglie a titolo gratuito; presentare prova del pagamento delle imposte in Russia e del lavoro a tempo pieno; richiedere l’annullamento dell’accertamento per nullità della notifica (se la raccomandata non è stata consegnata correttamente). In alternativa, valutare la rottamazione quater.
7.2 Caso 2: Imprenditore italiano con impresa in Russia
Contesto: Paola possiede una società di consulenza a San Pietroburgo, lavora e vive in Russia da tre anni, ma è socia al 50 % di una S.r.l. italiana. Nel 2024 l’Agenzia contesta la residenza in Italia perché Paola partecipa all’amministrazione della S.r.l., percepisce dividendi e utilizza una casa di famiglia in Italia per alcuni mesi. Riceve un avviso di accertamento per redditi d’impresa non dichiarati.
Analisi legale:
- Residenza 2024: dal 1° gennaio 2024 una sola delle condizioni di cui all’art. 2 TUIR (residenza, domicilio, presenza o iscrizione) è sufficiente per la residenza . Poiché Paola è iscritta all’AIRE ma domicilia abitualmente in Russia, potrebbe essere considerata residente in Italia se la sua partecipazione nella S.r.l. costituisce il centro dei suoi interessi personali. Dovrà dimostrare che le decisioni della società italiana sono prese dagli altri soci e che il suo coinvolgimento è limitato.
- Dividendi: la convenzione Italia–Russia prevede che i dividendi possono essere tassati nello Stato della fonte (Italia) con aliquota ridotta e che il residuo imponibile è tassato nel Paese di residenza con riconoscimento del credito d’imposta. Paola può chiedere l’applicazione della ritenuta convenzionale.
- Difese: documentare la gestione della S.r.l. da parte degli altri soci; dimostrare la residenza in Russia; contestare la notifica se non è stata eseguita presso l’indirizzo consolare; in subordine aderire alla definizione agevolata.
- Pianificazione: se i debiti derivanti dall’accertamento sono ingenti e Paola non riesce a farvi fronte, può valutare un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, chiedendo la falcidia delle sanzioni e la dilazione dei pagamenti.
7.3 Caso 3: Professionista sovraindebitato che rientra in Italia
Contesto: Marco, architetto, si era trasferito a Mosca nel 2017 per collaborare con uno studio locale. Durante la pandemia ha interrotto l’attività e ha accumulato debiti con l’Agenzia delle Entrate e con le banche italiane. Nel 2025 decide di rientrare definitivamente in Italia e riceve numerose cartelle.
Analisi legale:
- Residenza e redditi: per i periodi 2018–2022, Marco può dimostrare la residenza in Russia; per i redditi del 2023 e 2024 dovrà valutare la residua attività in Italia.
- Cartelle esattoriali: se i debiti si riferiscono a carichi affidati prima del 30 giugno 2022, è possibile aderire alla rottamazione quater (riapertura 2025) .
- Sovraindebitamento: Marco può accedere alla procedura di piano del consumatore o accordo di ristrutturazione. Il piano consente di pagare i debiti fiscali e bancari in un periodo di 5–7 anni e di liberarsi delle sanzioni. L’esdebitazione finale gli permetterà di ripartire.
8. Contraddittorio endoprocedimentale e diritti del contribuente
Uno degli strumenti più importanti per difendersi da un accertamento è il contraddittorio endoprocedimentale. Il principio del contraddittorio, sancito dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), prevede che prima di emanare un avviso di accertamento derivante da verifiche fiscali in loco l’Amministrazione debba comunicare al contribuente i risultati del controllo mediante il processo verbale di constatazione (PVC) e concedere un termine di almeno sessanta giorni per presentare deduzioni. Questo passaggio è essenziale: consente al contribuente di correggere eventuali errori, fornire documenti mancanti e avviare un dialogo con l’Ufficio. La giurisprudenza ha chiarito che la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto se l’irregolarità è sostanziale, ossia se la mancata comunicazione ha privato il contribuente della possibilità di difendersi efficacemente.
È però fondamentale distinguere le diverse tipologie di controllo. Nel 2025 la Corte di cassazione, con ordinanza, ha ricordato che l’obbligo di inviare il PVC e rispettare i sessanta giorni riguarda solo gli accessi, ispezioni e verifiche eseguite presso il contribuente (cosiddetto “controllo sul campo”). Diversamente, per gli accertamenti a tavolino (desk audit) basati su documenti e informazioni già presenti nelle banche dati, l’Amministrazione può garantire il contraddittorio attraverso l’invio di questionari o richieste di chiarimenti. Secondo la Cassazione, un questionario contenente le contestazioni e un termine adeguato per rispondere soddisfa il diritto di difesa: non è necessario un PVC se l’Ufficio si limita a verificare dati d’ufficio e non procede con accessi .
Questa distinzione ha conseguenze pratiche per i residenti all’estero. Molti accertamenti rivolti a italiani in Russia sono avviati tramite incroci di informazioni (quadro RW, depositi bancari, rapporti con la Russia) e quindi rientrano nella categoria degli accertamenti a tavolino. Ciò non significa che il contraddittorio sia assente: l’Agenzia può inviare un questionario all’indirizzo noto o via PEC, chiedendo spiegazioni sui redditi esteri, sulla residenza fiscale e sui beni detenuti in Russia. È fondamentale rispondere tempestivamente e allegare documenti (contratti di lavoro, certificati di residenza, tasse pagate in Russia). La mancata risposta può essere interpretata come ammissione di irregolarità e portare a un accertamento induttivo.
In caso di accesso fisico (per esempio se l’Agenzia effettua un’ispezione presso l’immobile in Italia o presso la sede italiana della società), il PVC e il termine di sessanta giorni sono obbligatori. La mancata notifica del PVC rende l’avviso nullo, ma la nullità deve essere fatta valere dal contribuente nei modi e nei termini di legge. È consigliabile, dopo aver ricevuto il PVC, consultare un professionista per redigere osservazioni puntuali e sfruttare la finestra di contraddittorio per spiegare la propria posizione o proporre un’adesione.
Come esercitare efficacemente il contraddittorio
Il contraddittorio endoprocedimentale è una fase delicata e offre al contribuente la possibilità di evitare il contenzioso. Di seguito alcuni consigli pratici:
- Esaminare attentamente il PVC o il questionario: leggere le contestazioni, individuare gli importi contestati e i periodi oggetto di verifica.
- Raccogliere le prove: per i residenti in Russia, documentare l’orientamento della vita (contratti di affitto o proprietà in Russia, visa e permesso di soggiorno, estratti conto bancari, certificati di iscrizione all’AIRE, dichiarazioni dei redditi pagate in Russia).
- Presentare osservazioni scritte: entro il termine indicato (60 giorni per il PVC, termine variabile per i questionari) inviare una memoria dettagliata che contesti i rilievi, spieghi le ragioni di eventuali omissioni, offra chiarimenti e dimostri la buona fede.
- Richiedere l’adesione: se le contestazioni sono fondate ma vi è margine di trattativa, è possibile proporre un’adesione parziale che consenta di ridurre le sanzioni ed evitare il contenzioso giudiziario.
Ricordiamo che l’Agenzia non è tenuta a effettuare ulteriori ricerche per reperire l’indirizzo estero del contribuente. La Cassazione ha stabilito che, in caso di iscrizione all’AIRE, il contribuente deve comunicare formalmente il domicilio fiscale; altrimenti la notifica presso l’ultimo indirizzo italiano è valida . Questa decisione sottolinea l’importanza di mantenere aggiornato il proprio domicilio fiscale presso l’anagrafe tributaria e di eleggere un domicilio digitale.
8.1 L’obbligo di comunicare il domicilio e la notifica degli atti
L’obbligo di comunicare il domicilio fiscale deriva dagli articoli 58 e 60 del D.P.R. 600/1973. La notifica degli atti tributari ai residenti all’estero segue regole particolari: l’atto deve essere notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’ultima residenza o domicilio eletto in Italia; solo se non è possibile consegnare la raccomandata l’Amministrazione può considerare l’atto notificato mediante deposito. La giurisprudenza più recente precisa che l’Agenzia non deve svolgere indagini telematiche sul nuovo domicilio estero se il contribuente non ha provveduto a dichiararlo. Pertanto, un cittadino trasferito in Russia che non comunichi la variazione potrà ricevere notifiche valide all’indirizzo italiano, con tutte le conseguenze (decorrenza dei termini di impugnazione, decadenza del diritto di ricorso). La Corte costituzionale e la Cassazione hanno comunque stabilito che, quando la notifica fallisce, l’Amministrazione deve tentare altri strumenti (come i servizi consolari) prima di procedere con la notifica per irreperibilità .
I contribuenti registrati all’AIRE sono spesso convinti che la sola iscrizione basti a esonerarli dagli obblighi fiscali italiani. In realtà la registrazione all’AIRE crea solo una presunzione di trasferimento all’estero: la residenza fiscale deve essere valutata secondo l’art. 2 TUIR e, come visto, la mancata comunicazione del domicilio comporta la validità della notifica all’indirizzo italiano . Per evitare contestazioni, occorre:
- iscriversi all’AIRE e comunicare l’indirizzo estero all’Anagrafe e all’Agenzia delle Entrate;
- eleggere un domicilio digitale (PEC) dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali;
- se si mantiene un immobile in Italia, valutare di eleggere un domicilio diverso (per esempio presso un avvocato) per evitare notifiche presso la casa di famiglia.
8.2 Conseguenze del mancato contraddittorio e rimedi
Se l’Amministrazione emette l’avviso di accertamento senza contraddittorio, il contribuente può impugnare l’atto per violazione del diritto di difesa. La giurisprudenza è però divisa: la nullità è generalmente riconosciuta per gli accertamenti derivanti da accessi fisici, mentre per le verifiche a tavolino la mancanza di contraddittorio non è causa di invalidità. In ogni caso, la violazione deve essere eccepita con ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla notifica. Nel ricorso occorre dimostrare che la mancata interlocuzione ha determinato un pregiudizio (per esempio impossibilità di fornire documenti o di aderire). È consigliabile allegare la documentazione che si sarebbe potuta produrre se il contraddittorio fosse stato concesso.
In conclusione, il contraddittorio endoprocedimentale è uno strumento centrale per difendersi dagli accertamenti. Il cittadino residente in Russia deve essere consapevole dei propri diritti, rispondere ai questionari, comunicare il domicilio e, in caso di accesso fisico, presentare osservazioni. Uno studio legale può assistere nell’esaminare le contestazioni, preparare la memoria difensiva e, se necessario, impugnare l’atto per violazione del contraddittorio.
9. Composizione negoziata e riforma della crisi d’impresa
L’accertamento fiscale può sfociare in debiti ingenti. Quando il contribuente non è in grado di pagarli con le proprie risorse, occorre considerare gli strumenti di composizione della crisi e del sovraindebitamento. La normativa italiana ha subito importanti modifiche nel 2021 e soprattutto nel 2024 con il D.Lgs. 136/2024, che ha coordinato e corretto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Tra gli strumenti più innovativi figura la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e ora disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del CCII. Questa procedura, pensata per imprese e professionisti, consente di anticipare l’emersione della crisi e di gestirla con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di commercio.
9.1 Cos’è la composizione negoziata
La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale. L’imprenditore o il professionista che si trova in stato di crisi o insolvenza (anche incipiente) può presentare istanza presso la Camera di commercio del proprio territorio. L’istanza deve essere accompagnata da documenti contabili, piani finanziari e un progetto di risanamento. Il presidente della Camera nomina uno o più esperti indipendenti che hanno il compito di assistere le parti nelle trattative con i creditori e verificare la fattibilità del piano. La procedura dura massimo 180 giorni, prorogabili se necessario, durante i quali l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive contro azioni esecutive e cautelari .
L’esperto svolge un ruolo di mediatore: facilita il dialogo con banche, fornitori, Fisco, enti previdenziali, e redige relazioni periodiche sullo stato delle trattative. Se il piano di risanamento trova l’accordo dei creditori, può essere formalizzato in un contratto che prevede la ristrutturazione del debito, il pagamento dilazionato, la rinuncia a parte dei crediti, il conferimento di beni o la conversione di crediti in capitale. La procedura si chiude con l’omologazione del tribunale solo se è previsto un intervento giudiziale (per esempio per la transazione fiscale o per il cram down); diversamente, il piano resta un accordo di diritto privato.
9.2 Novità del D.Lgs. 136/2024 e accesso per i soggetti insolventi
Il D.Lgs. 136/2024 ha ampliato la portata della composizione negoziata: ha abrogato l’art. 12-quinquies del D.L. 118/2021, integrando il meccanismo nella struttura del CCII e chiarendo che anche le imprese già in stato di insolvenza possono accedervi . Ciò evita il dubbio, sorto in dottrina e giurisprudenza, se l’insolvenza precludesse la procedura. La norma ora stabilisce che la composizione è aperta a imprenditori commerciali, agricoli, professionisti e persino startup innovative, purché dimostrino la concreta possibilità di risanamento. Le banche, da parte loro, non possono unilateralmente chiudere i conti correnti o revocare affidamenti: devono comunicare le eventuali sospensioni e mantenere le linee di credito quando la revoca non è richiesta da norme prudenziali .
Un’altra novità è l’introduzione del cram down fiscale e previdenziale. Sino a qualche anno fa i debiti verso lo Stato non potevano essere falcidiati senza il consenso dell’ente. Il D.Lgs. 136/2024 ha previsto che, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione e della composizione negoziata, il giudice può omologare l’accordo anche in mancanza del consenso dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, se viene garantito il pagamento di almeno l’importo che questi creditori otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale . Ciò consente di ridurre i debiti fiscali e previdenziali e rende la composizione un’alternativa concreta al concordato preventivo.
Inoltre, sono stati introdotti gli accordi agevolati e la transazione fiscale semplificata, strumenti che permettono di ridurre i tempi e i costi della procedura. Gli accordi agevolati possono essere utilizzati anche dai consumatori e dai professionisti; prevedono la possibilità di falcidiare i debiti con il consenso del 60 % dei creditori e l’estensione dell’accordo ai creditori dissenzienti. La transazione fiscale semplificata consente di definire i debiti tributari con una riduzione concordata con l’Agenzia, senza necessariamente ricorrere al giudice.
9.3 Procedura e vantaggi per il contribuente
Il procedimento si articola in alcune fasi:
- Accesso alla piattaforma: il richiedente presenta l’istanza e carica i documenti richiesti. È prevista l’assistenza di un professionista (commercialista o avvocato) che redige il piano preliminare.
- Nomina dell’esperto: la Camera di commercio individua l’esperto iscritto nell’albo degli OCC. L’esperto convoca un incontro preliminare per analizzare la situazione e definire la strategia.
- Trattativa con i creditori: l’esperto contatta banche, fornitori e Fisco; vengono discusse proposte di ristrutturazione e possibili moratorie. L’esperto valuta la sostenibilità del piano e redige relazioni.
- Misure protettive: il debitore può chiedere al tribunale la sospensione di pignoramenti, ipoteche e sequestri. Il tribunale concede le misure se il piano appare idoneo a soddisfare i creditori.
- Definizione dell’accordo: se le trattative vanno a buon fine, si sottoscrive l’accordo. In caso contrario, il debitore può accedere a procedure concorsuali semplificate (concordato semplificato o liquidazione controllata).
La composizione negoziata offre numerosi vantaggi:
- Flessibilità: è una procedura personalizzata, che consente di ristrutturare solo alcuni debiti e di scegliere gli strumenti più idonei (falce, moratoria, conversione in equity).
- Riduzione dei debiti fiscali: grazie al cram down fiscale, è possibile ridurre imposte, sanzioni e interessi se si garantisce ai creditori pubblici un trattamento non peggiore della liquidazione.
- Salvaguardia dell’attività: il debitore può continuare a gestire la propria impresa mentre negozia, mantenendo i contratti di fornitura e i rapporti con i clienti.
- Protezione del patrimonio: le misure protettive evitano che l’Agenzia delle Entrate proceda con ipoteche e pignoramenti, consentendo di lavorare nella sicurezza che i beni non verranno aggrediti durante la trattativa.
9.4 Direttiva UE 2019/1023 e prospettive europee
La composizione negoziata si inserisce nel più ampio contesto delle direttive europee in materia di insolvenza. La direttiva (UE) 2019/1023 ha imposto agli Stati membri di introdurre procedure di ristrutturazione preventiva che consentano alle imprese in difficoltà di continuare l’attività. L’articolo 3 stabilisce che gli Stati devono garantire che i debitori possano accedere a un quadro di ristrutturazione efficiente, con la possibilità di chiedere una moratoria temporanea sulle azioni esecutive e la protezione delle forniture essenziali . La direttiva ha sottolineato l’importanza della second chance per gli imprenditori onesti e ha introdotto il concetto di esdebitazione rapida per i fallimenti personali.
L’Italia ha recepito la direttiva con il CCII e le successive modifiche. Il D.Lgs. 136/2024 ha perfezionato l’attuazione, estendendo la composizione anche ai consumatori sovraindebitati e offrendo strumenti di allerta precoce. Per i contribuenti italiani residenti in Russia che si trovano in difficoltà finanziarie a causa di accertamenti fiscali, la composizione negoziata può rappresentare una via d’uscita: consente di proporre un piano di rientro alle autorità italiane, di ottenere una riduzione del debito e di rientrare gradualmente in Italia senza subire pignoramenti.
9.5 Ruolo dello Studio Monardo nella composizione negoziata
Lo Studio Monardo, con la sua esperienza nel diritto tributario e nella crisi d’impresa, assiste i clienti in ogni fase della composizione negoziata. Il team multidisciplinare analizza la situazione patrimoniale, predispone la domanda, elabora il piano di risanamento e negozia con i creditori. Grazie alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore dell’Avv. Monardo, lo Studio può assumere direttamente l’incarico di esperto o affiancarsi a quello nominato dalla Camera di commercio. In questo modo il contribuente che vive in Russia può gestire da remoto la procedura, evitando spostamenti e riducendo i tempi.
10. Moratoria sui privilegi ed esdebitazione degli incapienti
Oltre alla composizione negoziata, il Codice della crisi offre altri strumenti per gestire i debiti derivanti da accertamenti fiscali, in particolare per le persone fisiche e i consumatori che non hanno attività imprenditoriale. Tra questi spiccano la moratoria sui creditori privilegiati e l’esdebitazione dell’incapiente.
10.1 Moratoria dei creditori privilegiati
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore permette di dilazionare i pagamenti ai creditori privilegiati, come l’Agenzia delle Entrate, le banche ipotecarie o l’INPS. L’art. 67 CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024, reintroduce la possibilità di chiedere una moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti assistiti da privilegio o da garanzia reale. Durante la moratoria il consumatore paga solo gli interessi legali, mentre il capitale viene pagato successivamente; al termine della moratoria, i pagamenti riprendono secondo il piano approvato . La moratoria consente al debitore di destinare le risorse disponibili al soddisfacimento dei creditori chirografari e alle spese di sostentamento, recuperando capacità finanziaria.
Il piano deve assicurare ai creditori privilegiati un importo almeno pari al valore di liquidazione dei beni su cui grava il privilegio. Ciò significa che il piano non può ridurre il capitale dovuto ma solo rinviarlo nel tempo. La moratoria rappresenta quindi un compromesso che tutela sia il debitore, evitando il rischio di azioni esecutive immediate, sia i creditori privilegiati, i quali ottengono la garanzia del pagamento integrale del capitale. La sua concessione non richiede il consenso dei creditori interessati: è il giudice che, verificata la fattibilità del piano e l’adeguatezza della proposta rispetto al valore di liquidazione, può omologare la moratoria. Questa innovazione risponde all’esigenza di proteggere la prima casa o i beni strumentali, spesso minacciati da ipoteche e pignoramenti, e permette al debitore di concentrarsi sulla chiusura dei debiti chirografari.
10.2 Esdebitazione dell’incapiente
L’esdebitazione dell’incapiente è disciplinata dall’art. 283 CCII e rappresenta una misura di clemenza per le persone fisiche che non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva. La norma, in vigore dal 15 luglio 2022, è stata modificata dal D.Lgs. 136/2024 per specificare che l’incapienza si verifica quando il reddito netto disponibile è inferiore a un importo calcolato sulla base dell’assegno sociale moltiplicato per il nucleo familiare . Il debitore incapiente può ottenere l’esdebitazione immediata, che comporta la cancellazione dei debiti residui senza dover cedere beni o stipulare un piano. Questa procedura consente ai soggetti in estrema difficoltà di ripartire.
Non tutti, tuttavia, possono accedere a questo beneficio. La legge prevede alcune condizioni:
- il debitore deve dimostrare di essere meritevole, cioè di non aver determinato lo stato di insolvenza con colpa grave o dolo; non deve aver contratto debiti per scopi voluttuari o con la consapevolezza di non poterli pagare ;
- deve essere incapiente, ossia non possedere beni e avere un reddito insufficiente secondo i parametri fissati dalla norma; la presenza di un contratto di cessione del quinto dello stipendio può escludere l’incapienza, perché una parte del reddito è già destinata ai creditori ;
- non deve aver ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti e non deve aver beneficiato di esdebitazioni successive a procedure di sovraindebitamento.
Il giudice verifica la documentazione, convoca il debitore e accerta l’assenza di atti in frode ai creditori. Se tutto è regolare, emette il decreto di esdebitazione che libera il debitore da tutti i debiti antecedenti. L’esdebitazione non opera automaticamente sui debiti futuri: se nei quattro anni successivi l’incapiente riceve eredità, vincite o incrementi patrimoniali di almeno il 10 % del debito originario, l’esdebitazione può essere revocata . Questa clausola tutela i creditori nel caso in cui sopravvenga una capacità patrimoniale significativa.
10.3 Altri strumenti per i consumatori
Accanto all’esdebitazione vi sono altri strumenti, come il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Il piano del consumatore consente di proporre un pagamento parziale e dilazionato dei debiti sulla base del reddito e del patrimonio futuro; il giudice omologa il piano anche senza il consenso dei creditori se ritiene che questi ricevano un trattamento non inferiore a quello ottenuto in caso di liquidazione. L’accordo di ristrutturazione richiede invece il consenso di almeno il 60 % dei creditori e non può essere omologato contro il voto dell’Agenzia delle Entrate se non viene offerto il pagamento integrale dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute. Il D.Lgs. 136/2024 ha reso questi strumenti più accessibili, introducendo il cram down fiscale e riducendo le rigidità procedurali .
10.4 Ruolo dell’assistenza legale nella scelta dello strumento
La scelta tra moratoria, esdebitazione, piano del consumatore e accordo di ristrutturazione richiede una valutazione approfondita della situazione del contribuente. Lo Studio Monardo fornisce una consulenza strategica per individuare lo strumento più adeguato. Il team valuta il reddito, il patrimonio, la presenza di beni ipotecati, il numero e la qualità dei creditori e la possibilità di proporre transazioni fiscali. In molti casi, combinare la composizione negoziata (per i debiti imprenditoriali) con un piano del consumatore (per i debiti personali) consente di ristrutturare l’intero patrimonio. Se invece il debitore non ha alcuna capacità di rimborso, la strada dell’esdebitazione dell’incapiente permette di ottenere una “seconda vita” liberandosi dei debiti.
11. Conclusione
La posizione di un cittadino italiano residente in Russia nei confronti del fisco italiano è oggi più complessa che in passato. La riforma della residenza fiscale ha ampliato i criteri per considerare una persona residente in Italia, valorizzando anche i legami familiari e la semplice iscrizione anagrafica . La Cassazione continua a interpretare il domicilio come centro degli interessi vitali ed economici , con conseguenze incisive sui lavoratori all’estero. Nel frattempo la convenzione contro la doppia imposizione resta operativa dal lato italiano, nonostante la sospensione unilaterale della Russia .
Chi riceve un avviso di accertamento deve agire rapidamente: controllare la regolarità della notifica, valutare la propria residenza fiscale, raccogliere prove della vita in Russia e considerare la definizione agevolata o le procedure concorsuali per gestire il debito. La riforma della riscossione 2025 offre nuove tutele (termine di 9 mesi per la notifica della cartella, rateazioni più lunghe e riapertura della rottamazione quater ), ma richiede attenzione ai termini.
Lo Studio Monardo, con le competenze multidisciplinari dei suoi professionisti, è pronto a:
- analizzare l’avviso di accertamento e la posizione reddituale;
- proporre ricorsi, istanze di sospensione e trattative con l’Agenzia delle Entrate;
- assistere nella compilazione del quadro RW e nel ravvedimento operoso;
- accompagnare il cliente nell’adesione alla rottamazione o alla rateazione;
- predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o pratiche di esdebitazione.
Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti valuteranno la tua situazione, analizzeranno gli atti notificati e predisporranno una strategia legale concreta e tempestiva. Sia che tu viva in Russia o che tu stia rientrando in Italia, potrai difenderti efficacemente, evitare errori e trovare la via più vantaggiosa per mettere in sicurezza il tuo patrimonio e chiudere i conti con il fisco.
12. Appendice: normativa e giurisprudenza di riferimento
Per facilitare la consultazione, riepiloghiamo qui le principali fonti normative, le pronunce giurisprudenziali e le circolari che sono state richiamate in questo articolo. Ogni riferimento offre al lettore uno spunto per approfondire e comprendere meglio i concetti trattati. Questa appendice non sostituisce il testo completo delle norme, ma fornisce una mappa delle disposizioni chiave.
12.1 Normativa nazionale
- Articolo 2 TUIR (D.P.R. 917/1986) – definisce la residenza fiscale delle persone fisiche. Fino al 2023 sono necessari la residenza anagrafica, il domicilio o la presenza per la maggior parte del periodo d’imposta; dal 2024 basta uno solo di questi requisiti . Il domicilio è inteso come centro degli interessi personali e familiari .
- Articolo 51 TUIR, comma 8-bis – stabilisce che i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero per più di 183 giorni sono determinati sulla base di retribuzioni convenzionali , dato utile per chi lavora in Russia.
- D.Lgs. 209/2023 – modifica l’art. 2 TUIR, introducendo dal 2024 il criterio della presenza come autonomo requisito di residenza e specificando che il domicilio coincide con il centro dei rapporti personali . Questa riforma rende più facile considerare residente chi ritorna spesso in Italia.
- D.P.R. 600/1973, artt. 58–60 – disciplinano la scelta del domicilio fiscale e le modalità di notifica degli atti. L’art. 60 consente la notifica tramite raccomandata all’ultimo domicilio noto e prevede l’elezione di un domicilio speciale; la notifica all’estero richiede la collaborazione dei servizi consolari .
- D.L. 118/2021 e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – introducono la composizione negoziata e regolano le procedure di ristrutturazione, il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione, la liquidazione controllata e l’esdebitazione. Il D.Lgs. 136/2024 coordina e modifica il codice, estendendo la composizione agli insolventi, introducendo il cram down fiscale , la moratoria biennale sui privilegi e la definizione di incapienza .
- Legge 197/2022, commi 231–252 – disciplina la rottamazione quater, consentendo di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese . Le riaperture 2025 ampliano l’accesso, con domanda entro aprile 2025 e prima rata a luglio .
- D.L. 167/1990, artt. 4 e 5 – introducono l’obbligo di monitorare gli investimenti all’estero mediante il quadro RW e stabiliscono sanzioni dal 3 % al 15 % dell’importo non dichiarato (raddoppiate per Paesi a fiscalità privilegiata) . Le sanzioni possono essere ridotte con il ravvedimento operoso .
12.2 Convenzioni internazionali e prassi
- Convenzione Italia–Russia contro le doppie imposizioni (ratificata con legge n. 80/1998) – regola la ripartizione delle potestà impositive su redditi e patrimoni. L’art. 4 contiene le clausole per risolvere i conflitti di residenza (residenza abituale, interessi vitali, cittadinanza) richiamate dalla Cassazione . Sebbene la Russia abbia sospeso la convenzione nel 2022, l’Italia continua a considerarla in vigore , riconoscendo il credito d’imposta e le aliquote ridotte per dividendi, interessi e royalties.
- Accordi OCSE e direttiva UE 2019/1023 – influenzano la definizione di residenza e le procedure di ristrutturazione preventiva. La direttiva richiede strumenti di allerta precoce, moratorie e accesso alla seconda chance .
12.3 Giurisprudenza significativa
- Cass. civ., sez. V, sentenza n. 14684/2024 – ha sancito che l’amministrazione non è tenuta a cercare l’indirizzo estero del contribuente iscritto all’AIRE: se non comunica il nuovo domicilio, la notifica all’ultimo indirizzo italiano è valida . Questa pronuncia chiarisce la distinzione tra residenza anagrafica e domicilio fiscale.
- Cass. civ., ord. n. 34521/2025 – ha precisato che il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12 dello Statuto del contribuente è necessario solo per i controlli in loco; per gli accertamenti a tavolino è sufficiente l’invio di un questionario . L’ordinanza conferma il valore del questionario come strumento di difesa preliminare.
- Cass. civ., sez. V, sentenza 10 novembre 2017, n. 26377 – in tema di doppia residenza Italia–Russia, ha applicato l’art. 4 della convenzione e riconosciuto la residenza in Russia a chi disponeva di casa stabile a Mosca e non in Italia . La sentenza evidenzia l’importanza del luogo di dimora abituale.
- Cass. civ., sez. V, ordinanza 18 luglio 2024 – ha ribadito che per il periodo anteriore al 2024 il domicilio coincide con il centro degli interessi economici, non solo dei rapporti personali . Ciò significa che la semplice iscrizione all’AIRE non basta per escludere la residenza fiscale se il centro degli interessi economici resta in Italia.
12.4 Circolari e prassi amministrativa
- Circolari Agenzia delle Entrate – Le circolari n. 38/E/2013 e n. 25/E/2022 forniscono chiarimenti sulla compilazione del quadro RW, sulle sanzioni e sul ravvedimento. Le circolari sul regime degli impatriati offrono esempi di applicazione della convenzione Italia–Russia, illustrando la tassazione dei dividendi e dei redditi da lavoro dipendente.
- Risposte a interpelli – L’Agenzia ha chiarito che i residenti all’estero che possiedono conti correnti o immobili in Italia devono comunque compilare il quadro RW se risultano fiscalmente residenti; inoltre ha confermato che i proventi da criptovalute detenute su exchange esteri rientrano nel monitoraggio.