Introduzione
L’accertamento fiscale nei confronti di cittadini italiani che hanno lasciato l’Italia per trasferirsi in Paesi sudamericani come il Perù è un tema diventato cruciale negli ultimi anni. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha intensificato i controlli sui residenti all’estero e in particolare su coloro che, pur iscritti all’AIRE, mantengono legami stabili con il territorio italiano. La materia è resa ancora più delicata dall’assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Perù: questo comporta che il contribuente rischia di essere tassato due volte e che gli organi fiscali italiani possono presumere la sua residenza fiscale in Italia, con conseguente imposizione su tutti i redditi ovunque prodotti. L’ordinamento tributario prevede regole precise per determinare la residenza fiscale, termini per impugnare gli atti e strumenti per difendere i propri diritti; al contempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è pronunciata più volte su casi di connazionali trasferiti in Paesi extra‑UE, stabilendo criteri stringenti per superare la presunzione di residenza.
La trattazione che segue ha un taglio professionale e divulgativo, pensato per imprenditori, professionisti e privati che si trovano a gestire un accertamento fiscale pur vivendo in Perù. L’obiettivo è offrire un quadro normativo aggiornato a novembre 2025, indicare le procedure da seguire, spiegare le strategie difensive e suggerire strumenti alternativi per definire il debito. Il punto di vista sarà sempre quello del contribuente, evidenziando gli errori da evitare e le migliori soluzioni operative.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. Oltre a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione, l’Avv. Monardo è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- autore di numerosi ricorsi e consulenze su accertamenti fiscali, procedure esecutive e piani di rientro.
Grazie a queste competenze, lo studio dell’Avv. Monardo è in grado di assistere il contribuente in tutte le fasi dell’accertamento: dalla valutazione preliminare dell’atto alla redazione del ricorso, dalla richiesta di sospensione delle misure esecutive alle trattative con l’Agenzia delle Entrate, fino alla definizione agevolata tramite piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. L’approccio è personalizzato: analizziamo la posizione fiscale, individuiamo gli errori dell’amministrazione, proponiamo rimedi giudiziali e stragiudiziali e, quando opportuno, accediamo agli strumenti di composizione della crisi per ridurre o azzerare il debito.
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1. Normativa e giurisprudenza sulla residenza fiscale
1.1. Definizione di residenza fiscale secondo il TUIR
La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche è contenuta nell’art. 2 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR). Sino al 31 dicembre 2023 si considerava residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta, era iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, aveva il domicilio o la residenza in Italia ai sensi del codice civile. L’iscrizione all’AIRE non bastava a escludere la residenza: la Corte di Cassazione ha ribadito che occorre valutare l’insieme delle relazioni personali e patrimoniali per capire dove il contribuente abbia collocato il “centro dei propri interessi” .
Con il D.Lgs. 209/2023, in vigore dal 1º gennaio 2024, la definizione è stata aggiornata. Ora è considerato fiscalmente residente chi per la maggior parte del periodo d’imposta (considerando anche frazioni di giorni):
- Ha la residenza anagrafica in Italia;
- Ha il domicilio in Italia, inteso come luogo in cui “si svolgono in via principale le relazioni personali e familiari” ;
- Si trova fisicamente nel territorio dello Stato per la maggior parte dell’anno.
L’articolo introduce una presunzione legale: sono considerati residenti i cittadini che risultano iscritti nelle anagrafi della popolazione per la maggior parte del periodo d’imposta. È prevista un’ulteriore presunzione per chi si cancella dall’anagrafe e si trasferisce in Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “black list”); in tal caso il contribuente deve dimostrare di aver stabilito all’estero il proprio domicilio o residenza . Il Perù non è inserito nella black list, ma la presunzione può comunque operare se l’ufficio dimostra che il centro degli interessi vitali rimane in Italia.
1.2. Presunzioni legali e ruolo dell’iscrizione AIRE
L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) attesta formalmente il trasferimento di residenza all’estero ma, come ripetuto dalla giurisprudenza, non è sufficiente a escludere la residenza fiscale in Italia . La Corte di Cassazione ha affermato che l’iscrizione ha valore indiziario: l’amministrazione finanziaria può sostenere che il contribuente abbia mantenuto il domicilio in Italia se risulta che qui sono radicati gli interessi familiari, professionali o patrimoniali. Ad esempio, la presenza della famiglia, l’utilizzo di immobili, lo svolgimento di attività economiche o professionali e l’esistenza di conti correnti o investimenti in Italia sono elementi che possono far presumere la permanenza del centro di interessi.
Quando il contribuente si trasferisce in uno Stato incluso nella black list, l’onere della prova si inverte: spetta al contribuente dimostrare di aver realmente stabilito all’estero il proprio domicilio. Nel caso di Paesi non inseriti nella black list – come il Perù – l’onere principale rimane in capo all’amministrazione, ma il contribuente deve comunque essere pronto a fornire documentazione idonea (contratti di lavoro, certificati di residenza peruviani, contratti di affitto, fatture relative al mantenimento della famiglia all’estero) per dimostrare la propria estraneità al territorio italiano.
1.3. Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Diversi arresti giurisprudenziali hanno chiarito i criteri da utilizzare per accertare la residenza fiscale. Nella sentenza n. 12311/2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 2 TUIR individua tre condizioni alternative (residenza anagrafica, domicilio e residenza) e che la mancanza dell’iscrizione nei registri anagrafici non è decisiva: occorre verificare il domicilio inteso come luogo in cui si concentrano gli affari e gli interessi vitali della persona . La Corte ha sottolineato che la cancellazione dall’anagrafe e l’iscrizione all’AIRE non esonerano il contribuente che mantiene rapporti personali e patrimoniali in Italia.
Più recente è la sentenza della Cassazione del 18 luglio 2024, n. 19843, nella quale i giudici hanno evidenziato l’efficacia temporale del D.Lgs. 209/2023. La nuova definizione di residenza si applica solo ai periodi d’imposta dal 1º gennaio 2024 in avanti; per gli anni precedenti continua a valere la vecchia norma. La Corte ha ribadito che, per i periodi anteriori al 2024, il “domicilio” coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali, non necessariamente con il luogo in cui si trovano le relazioni affettive . La decisione conferma inoltre la presunzione di residenza per chi si trasferisce in Stati a fiscalità privilegiata (con conseguente inversione dell’onere della prova), mentre per gli altri Paesi l’onere della prova rimane sostanzialmente a carico dell’amministrazione .
1.4. Assenza di convenzione contro la doppia imposizione con il Perù
L’Italia non ha stipulato una convenzione per evitare la doppia imposizione con il Perù. Il sito ufficiale InfoMercatiEsteri del Ministero degli Affari Esteri specifica che non esistono accordi bilaterali in materia fiscale tra i due Paesi e che le persone residenti in Perù sono tassate sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi di fonte peruviana . L’assenza di un trattato comporta che, in caso di controversie sulla residenza, il contribuente rischia di dover versare imposte sia in Italia sia in Perù, senza strumenti convenzionali per evitare la doppia tassazione.
2. Procedura di accertamento fiscale: passi e termini
2.1. Notifica dell’avviso di accertamento e requisiti formali
L’accertamento fiscale si concretizza con la notifica di un avviso di accertamento. L’art. 42 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che l’atto deve essere motivato e contenere l’indicazione dell’imponibile, delle aliquote applicate e delle imposte accertate; deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato. La mancanza di motivazione o di sottoscrizione rende l’atto nullo . Nella motivazione l’ufficio deve indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui fonda l’accertamento, compresi i criteri utilizzati per ritenere il contribuente fiscalmente residente in Italia. Il provvedimento deve inoltre richiamare le eventuali controdeduzioni del contribuente formulate in sede di contraddittorio e spiegare perché non le ha accolte.
L’atto è notificato via posta o via PEC all’indirizzo eletto dal contribuente. Dopo la notifica, scatta il termine per l’impugnazione: 60 giorni dalla ricezione, come dispone l’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (nella sua formulazione vigente fino al 2024). Recenti riforme processuali possono prevedere termini differenti; pertanto occorre verificare la data di notifica e consultare la normativa vigente al momento della ricezione.
2.2. Contraddittorio obbligatorio
Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto all’art. 6-bis dello Statuto del contribuente il principio del contraddittorio preventivo. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi ai giudici tributari devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . L’amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare al contribuente lo schema di atto almeno 60 giorni prima dell’adozione, con indicazione dei rilievi mossi e concessione di un termine per presentare controdeduzioni. L’atto non può essere adottato prima della scadenza del termine; se questa scadenza coincide con il termine di decadenza per l’accertamento, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni . Il provvedimento finale deve motivare le ragioni per cui l’ufficio non ha accolto le osservazioni del contribuente .
In presenza di accertamenti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, il diritto al contraddittorio è escluso; tuttavia, per gli avvisi basati sulla residenza fiscale e sul maggior reddito imponibile, l’apertura del contraddittorio è obbligatoria. La mancata osservanza comporta l’annullamento dell’atto.
2.3. Diritti del contribuente e facoltà di accesso agli atti
Durante il contraddittorio e dopo la notifica dell’avviso, il contribuente ha diritto a:
- Accedere al fascicolo: visionare e estrarre copia degli atti sui quali l’ufficio si è basato (contratti, estratti conto, segnalazioni di residenza).
- Formulare controdeduzioni: presentare per iscritto le proprie osservazioni e documenti.
- Farsi assistere da un difensore o da un consulente: l’assistenza di un avvocato, preferibilmente cassazionista, consente di individuare errori formali o sostanziali dell’accertamento e di impostare la strategia difensiva.
- Richiedere un incontro: l’ufficio deve concedere un contraddittorio orale se il contribuente lo richiede, garantendo la completezza del dialogo.
2.4. Termini per impugnare
Scaduti i 60 giorni dalla notifica (salvo diversa disciplina sopravvenuta) il contribuente perde la possibilità di proporre ricorso, a meno che non abbia presentato un’istanza di accertamento con adesione o di autotutela, che sospendono i termini. Il ricorso deve essere depositato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex commissione tributaria) competente per territorio; al ricorso va allegata copia dell’atto impugnato, eventuali documenti probatori e la ricevuta del contributo unificato.
3. Difese e strategie legali
3.1. Verifica della residenza e onere della prova
La prima linea difensiva consiste nel dimostrare che il contribuente non possiede la residenza fiscale in Italia. Per superare la presunzione di residenza occorre provare che il centro degli interessi vitali è stabilito in Perù. Tra gli elementi da raccogliere vi sono:
- Documentazione anagrafica: certificato di iscrizione all’AIRE, certificati di residenza peruviani, permesso di soggiorno.
- Famiglia e dimora: contratto di locazione o di acquisto dell’immobile in Perù, iscrizione dei figli a scuola, certificazioni mediche, abbonamenti locali.
- Attività lavorativa: contratto di lavoro con un datore di lavoro peruviano, licenza d’impresa, fatture emesse in Perù, dichiarazioni fiscali peruviane.
- Beni mobili e immobili: vendita o locazione degli immobili italiani, chiusura dei conti correnti in Italia o dimostrata marginalità dei rapporti bancari italiani, eventuale trasferimento del veicolo.
- Prova dell’assenza in Italia: certificati di ingresso/uscita, timbri sul passaporto, biglietti aerei, affitti a lungo termine in Perù.
Alla luce della giurisprudenza 2016 e 2024, è importante dimostrare che la cancellazione dall’anagrafe non è un atto meramente formale, ma che l’intera vita del contribuente si è spostata all’estero .
3.2. Impugnazione dell’avviso di accertamento
Se l’ufficio ritiene che il contribuente sia fiscalmente residente in Italia e notifica l’avviso di accertamento, la difesa deve verificare prima di tutto la legittimità formale dell’atto (presenza di motivazione, sottoscrizione, indicazione dell’imponibile, contraddittorio). Eventuali vizi formali possono essere fatti valere con un ricorso, chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto.
Il ricorso deve essere depositato entro i termini di legge davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. I principali motivi di ricorso in materia di residenza sono:
- Violazione dell’art. 2 TUIR: mancanza dei requisiti di residenza anagrafica, domicilio o presenza fisica; iscrizione all’AIRE; trasferimento effettivo in Perù.
- Violazione dell’art. 42 DPR 600/1973 per carenza di motivazione o di sottoscrizione .
- Violazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 6-bis Statuto del contribuente .
- Errata determinazione del reddito: disconoscimento dei costi, mancata considerazione delle imposte pagate in Perù.
- Incompetenza territoriale: se l’ufficio accertatore non è quello competente per domicilio fiscale.
La struttura del ricorso deve seguire i requisiti processuali: indicare l’atto impugnato, le ragioni di fatto e di diritto, le prove, la richiesta di sospensione dell’atto e, se del caso, la domanda di chiamare in giudizio l’agente della riscossione.
3.3. Accertamento con adesione
Lo strumento dell’accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, art. 6. Il contribuente, una volta ricevuto l’avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità, può chiedere di definire la vertenza mediante accordo con l’ufficio. La domanda deve essere presentata entro il termine per proporre ricorso (normalmente 60 giorni) e sospende i termini per 90 giorni . In caso di contraddittorio preventivo (schema di atto), la domanda va inoltrata entro 30 giorni dalla comunicazione e la sospensione dei termini è di 90 giorni .
Il procedimento si articola in:
- Istanza: il contribuente presenta la richiesta di accertamento con adesione all’ufficio competente, allegando eventuali documenti e indicando i propri recapiti.
- Invito: l’ufficio convoca il contribuente per il giorno fissato, con almeno 15 giorni di preavviso. Il contribuente può farsi assistere dal proprio difensore.
- Contraddittorio: le parti discutono l’accertamento e verificano la possibilità di ridurre le maggiori imposte e le sanzioni. L’ufficio può ricalcolare l’imponibile tenendo conto delle prove presentate.
- Atto di adesione: se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto di adesione contenente le somme da versare e le scadenze. Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo. Il pagamento può essere dilazionato fino a otto rate trimestrali (o dodici se le somme superano 50 000 euro). L’adesione impedisce l’iscrizione a ruolo delle sanzioni residue e preclude ulteriori contestazioni.
3.4. Autotutela
L’autotutela è uno strumento con cui l’Agenzia delle Entrate può annullare, in tutto o in parte, un atto illegittimo o infondato prima ancora che il contribuente presenti ricorso. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, ma non sospende i termini per impugnare. Si consiglia di utilizzarla quando l’atto presenta vizi evidenti (ad esempio, quando si dimostra che il contribuente era residente all’estero e l’amministrazione ha confuso codici fiscali). La risposta dell’ufficio non è obbligatoria; per questo motivo è prudente presentare in parallelo anche un ricorso o un’istanza di adesione.
3.5. Rateizzazione e sospensione
Se il contribuente non intende contestare l’accertamento o preferisce definire il debito senza ricorrere alle vie giudiziali, può chiedere la rateizzazione delle somme dovute al concessionario della riscossione. La rateizzazione ordinaria prevede fino a 72 rate mensili (6 anni); nei casi di particolare difficoltà economica è possibile ottenere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). La presentazione dell’istanza sospende le azioni esecutive dell’agente della riscossione. Per importi superiori a 60 000 euro può essere richiesta una garanzia fideiussoria.
4. Strumenti alternativi di definizione e gestione del debito
La normativa italiana offre diversi strumenti per definire in modo agevolato i debiti fiscali o gestire situazioni di sovraindebitamento. Tra questi spiccano la rottamazione delle cartelle (definizione agevolata), il piano del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e l’esdebitazione. Di seguito una panoramica aggiornata con le novità del 2025.
4.1. Rottamazione “quater” e riammissione (Legge 197/2022 e Legge 15/2025)
La rottamazione-quater è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Essa consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e gli interessi iscritti a ruolo, senza versare le sanzioni e gli interessi di mora. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in cinque anni. A chi aderisce è riconosciuta anche la cancellazione degli interessi di ritardata iscrizione e dell’aggio. In caso di mancato o tardivo pagamento di una rata (oltre i 5 giorni di tolleranza), si decade dal beneficio e le somme residue tornano integralmente esigibili.
Con il Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. 202/2024) convertito dalla Legge 15/2025, il legislatore ha previsto la possibilità di riammissione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater per mancato o insufficiente pagamento delle rate scadute entro il 31 dicembre 2024. Le principali caratteristiche della riammissione, come specificato nelle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’11 marzo 2025, sono:
- Ambito oggettivo: possono chiedere la riammissione solo i debiti già inclusi in un piano di rottamazione-quater per i quali non siano state pagate una o più rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, o siano state versate rate in ritardo o per importo inferiore . I debiti in regola con i versamenti restano disciplinati dal piano originario.
- Domanda online: la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 in modalità telematica sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione . È possibile operare tramite l’area riservata (con SPID, CIE o CNS) o tramite area pubblica con allegazione di documento d’identità.
- Modalità di pagamento: il contribuente può scegliere di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in un massimo di 10 rate. Le prime due rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2025; le successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 . Alle somme si applicano interessi al 2% annuo a decorrere dal 1º novembre 2023 .
- Comunicazione delle somme dovute: entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia invia al contribuente una nuova comunicazione con l’ammontare complessivo dovuto e il piano di pagamento .
- Effetti sulle procedure esecutive: dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza della prima rata, l’agente della riscossione non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e non prosegue quelle già avviate, salvo che il primo incanto sia avvenuto con esito positivo; rimangono comunque fermi eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti . Anche i debiti in riammissione non impediscono il rilascio del DURC.
- Casi particolari: i contribuenti residenti nei territori colpiti dalle alluvioni del 2023 possono presentare la domanda entro le medesime scadenze .
La riammissione rappresenta un’opportunità per chi era decaduto, ma non consente di inserire nuove cartelle non comprese nel piano originario; per queste è possibile richiedere una rateizzazione o valutare altri strumenti.
Tabella riassuntiva della riammissione
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Debiti ammessi | Solo quelli già inclusi nella rottamazione‑quater e decaduti per mancato/insufficiente/tardivo pagamento entro il 31‑12‑2024 |
| Termine domanda | Entro il 30 aprile 2025 |
| Pagamento | In unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o fino a 10 rate (31 luglio e 30 novembre 2025; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027) |
| Interessi | 2% annuo dal 1º novembre 2023 |
| Effetti | Sospensione delle procedure esecutive e cautelari fino alla prima rata |
4.2. Definizioni agevolate pregresse e altre misure
Prima della rottamazione-quater, il legislatore aveva già introdotto la rottamazione-ter e il saldo e stralcio (Legge 145/2018 e Legge 136/2018), che permettevano di estinguere i debiti con sconti su sanzioni e interessi. Anche per queste misure sono state previste proroghe e riammissioni nel corso degli anni. Chi non ha aderito o è decaduto può valutare la rateizzazione ordinaria o la definizione agevolata introdotta di volta in volta dalle leggi di bilancio.
Un’altra opportunità è la definizione agevolata delle liti pendenti: i contribuenti che hanno un contenzioso tributario in corso (primo o secondo grado) possono chiuderlo versando una somma ridotta, in percentuale al valore della causa, secondo lo stato del giudizio. Le recenti leggi di bilancio hanno riaperto i termini per questa definizione; è pertanto opportuno valutare, caso per caso, se la controversia sulla residenza fiscale può essere definita con uno sconto e senza incorrere in ulteriori spese processuali.
4.3. Piano del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)
La Legge 3/2012 disciplina gli strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento delle persone fisiche non fallibili (privati, professionisti, piccoli imprenditori). Tra questi, il piano del consumatore è uno strumento particolarmente utile quando il contribuente non è in grado di pagare integralmente il proprio debito fiscale ma dispone di redditi e beni che consentono un piano sostenibile.
L’art. 12‑bis della legge prevede che il consumatore possa proporre un piano basato sulle previsioni degli artt. 7, 8 e 9; se la proposta soddisfa i requisiti formali e non vi sono atti in frode ai creditori, il giudice fissa l’udienza e può sospendere le procedure esecutive in corso . Una volta verificata la fattibilità e l’idoneità a soddisfare i crediti impignorabili, il giudice omologa il piano. In caso di contestazioni da parte dei creditori sulla convenienza, il giudice lo omologa se ritiene che il credito sia soddisfatto almeno in misura pari all’alternativa liquidatoria . L’omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla proposta e, dal momento dell’omologa, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive . Gli effetti cessano se il debitore non paga i crediti impignorabili o quelli privilegiati.
Il piano del consumatore consente quindi di ridurre o rimodulare il debito fiscale secondo le capacità di pagamento del debitore, ottenendo la sospensione delle procedure e la rateizzazione del dovuto con importi sostenibili. La procedura si svolge con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e richiede la redazione di un’attestazione sulla fattibilità da parte del gestore. La presenza di debiti fiscali non osta alla presentazione, ma l’Agenzia delle Entrate dovrà essere convocata e potrà contestare la convenienza del piano.
Oltre al piano del consumatore, la Legge 3/2012 prevede l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 7‑9) rivolto anche agli imprenditori agricoli e agli imprenditori commerciali sotto soglia fallimentare. L’accordo richiede l’adesione della maggioranza dei creditori e consente di proporre transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, il procedimento è seguito da un OCC e il giudice può sospendere le procedure esecutive.
4.4. Esdebitazione nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019)
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), l’istituto dell’esdebitazione ha assunto un ruolo centrale. Gli artt. 278‑283 disciplinano le condizioni per ottenere la liberazione dai debiti residui dopo la liquidazione giudiziale. In sintesi:
- Oggetto: l’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale .
- Soggetti: possono accedervi tutti i debitori ammessi alla liquidazione giudiziale, incluse le persone fisiche e gli imprenditori minori .
- Requisiti di meritevolezza: il debitore non deve essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica, non deve aver distratto l’attivo o aggravato il dissesto, deve aver collaborato lealmente con gli organi della procedura e non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti .
- Condizioni temporali: l’art. 279 stabilisce che, salvo quanto previsto dall’art. 280, il debitore ha diritto all’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o alla chiusura della stessa, se antecedente. Il termine è ridotto a due anni se il debitore ha presentato tempestivamente un’istanza di composizione assistita della crisi .
- Procedimento: l’art. 281 prevede che il tribunale, contestualmente al decreto di chiusura della procedura, dichiari inesigibili i debiti non soddisfatti se sussistono le condizioni previste. La decisione è comunicata ai creditori, che possono proporre reclamo entro 30 giorni .
L’esdebitazione rappresenta quindi la fase conclusiva di una procedura concorsuale o di liquidazione controllata e può essere un obiettivo a medio termine per il contribuente sovraindebitato che non riesce a estinguere il debito fiscale con altri strumenti.
4.5. Concordato minore, negoziazione assistita e transazione fiscale
Il Codice della crisi introduce anche il concordato minore, un istituto riservato agli imprenditori minori e ai professionisti che consente di proporre un piano di ristrutturazione senza l’apertura di una procedura di liquidazione. La domanda viene presentata al tribunale, che nomina un esperto e convoca i creditori. Anche i debiti fiscali possono essere falcidiati, ma è necessaria l’adesione dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) permette all’imprenditore di avviare un percorso volontario con l’ausilio di un esperto negoziatore (figura di cui l’Avv. Monardo è accreditato) al fine di risanare l’azienda e trattare con i creditori, incluso il fisco. La procedura è riservata alle imprese e prevede la possibilità di chiedere misure protettive.
Infine, nelle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, è possibile proporre una transazione fiscale ex art. 63 del D.Lgs. 14/2019, con cui il contribuente chiede una riduzione delle imposte e degli accessori presentando un piano di pagamento alternativo. L’Agenzia può accettare se la proposta è più conveniente del fallimento.
5. Errori comuni da evitare
- Sottovalutare l’importanza della residenza anagrafica: molti contribuenti ritengono che l’iscrizione all’AIRE basti a dimostrare l’espatrio. In realtà occorre provare l’effettivo spostamento del domicilio e degli interessi vitali.
- Ignorare l’avviso di accertamento: non rispondere o non impugnare un avviso comporta la formazione di un debito definitivo. Anche se si confida nelle proprie ragioni, è necessario presentare ricorso o richiedere l’adesione.
- Confondere termini e procedure: ogni strumento ha scadenze diverse. La richiesta di adesione sospende i termini del ricorso, ma la domanda di autotutela no. È fondamentale rispettare i 60 giorni per l’impugnazione e i 30 giorni per le osservazioni nel contraddittorio.
- Pagare in ritardo le rate di rottamazione: superare i cinque giorni di tolleranza comporta la decadenza dal beneficio. Si consiglia di programmare i pagamenti con anticipo e di verificare la disponibilità dei fondi.
- Omettere la documentazione: non allegare prove delle spese sostenute in Perù o dei redditi esteri limita la possibilità di ridurre l’imponibile.
6. Tabelle riepilogative
6.1. Norme principali richiamate
| Norma | Contenuto essenziale | Nota |
|---|---|---|
| Art. 2 TUIR (DPR 917/1986) | Definisce la residenza fiscale: residenza anagrafica, domicilio (centro delle relazioni personali e familiari) o presenza fisica prevalente | Versione aggiornata dal 1º gennaio 2024; prevede presunzioni legali. |
| Art. 42 DPR 600/1973 | Requisiti dell’avviso di accertamento: motivazione, sottoscrizione, indicazione dell’imponibile. La loro assenza comporta nullità | Stabilisce anche il diritto al recupero di perdite e la sospensione dei termini . |
| Art. 6‑bis Statuto del contribuente | Introduce il contraddittorio obbligatorio per gli atti impugnabili: l’amministrazione deve comunicare lo schema di atto e attendere le osservazioni del contribuente | Esclude gli atti automatizzati e richiede motivazione delle osservazioni non accolte . |
| Art. 6 D.Lgs. 218/1997 | Disciplina l’accertamento con adesione: richiesta entro il termine per ricorrere; sospensione di 90 giorni; convocazione per la definizione | Riduce le sanzioni a un terzo del minimo e consente la rateizzazione. |
| Art. 12‑bis e 12‑ter L. 3/2012 | Regolano il procedimento di omologazione del piano del consumatore e gli effetti dell’omologazione | Il piano sospende le esecuzioni e vincola i creditori. |
| Art. 278‑283 D.Lgs. 14/2019 | Disciplinano l’esdebitazione: requisiti di meritevolezza , condizioni temporali e procedimento | Consentono la liberazione dai debiti dopo la liquidazione. |
6.2. Termini principali
| Atto o procedura | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Contraddittorio obbligatorio | Comunicazione 60 giorni prima dell’adozione; termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni | Art. 6‑bis Statuto contribuente |
| Impugnazione avviso | 60 giorni dalla notifica (termine tradizionale, salvo riforme) | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Istanza accertamento con adesione | Entro il termine per ricorrere (di norma 60 giorni); sospensione per 90 giorni | Art. 6 D.Lgs. 218/1997 |
| Domanda riammissione rottamazione | Entro il 30 aprile 2025 | Legge 15/2025 |
| Pagamento riammissione | Unica soluzione entro 31 luglio 2025 o 10 rate (2025‑2027) | FAQ AdER |
| Omologa piano consumatore | Entro 6 mesi dalla proposta | Art. 12‑bis L. 3/2012 |
| Esdebitazione | Dopo 3 anni dall’apertura della procedura o alla sua chiusura; termine ridotto a 2 anni se c’è composizione assistita | Art. 279 D.Lgs. 14/2019 |
7. Simulazioni pratiche
7.1. Caso di un ingegnere trasferito in Perù
Scenario: Marco, ingegnere italiano, si trasferisce a Lima nel gennaio 2023 per seguire un progetto internazionale. Si iscrive all’AIRE e inizia a lavorare per un’azienda peruviana. Nel corso del 2024 riceve un avviso di accertamento: l’Agenzia ritiene che sia ancora fiscalmente residente in Italia per il 2023 e gli contesta redditi imponibili per 60 000 euro, con maggiori imposte e sanzioni per complessivi 22 000 euro. Marco ha già pagato in Perù un’imposta del 30% sui suoi redditi.
Analisi della residenza: per contestare l’avviso, Marco deve dimostrare di non essere fiscalmente residente in Italia nel 2023. Poiché la nuova definizione di residenza del D.Lgs. 209/2023 si applica solo dal 2024 , si applicano i criteri precedenti: residenza anagrafica, domicilio e residenza. Marco è iscritto all’AIRE, quindi non è residente anagraficamente; tuttavia l’ufficio ritiene che il suo domicilio sia rimasto in Italia, forse perché la sua famiglia non l’ha seguito o perché possiede immobili. Marco raccoglie la seguente documentazione:
- contratto di locazione dell’appartamento a Lima;
- iscrizione dei figli a scuola a Lima;
- certificato di residenza rilasciato dall’autorità peruviana;
- estratti conto che dimostrano il pagamento di utenze e spese in Perù;
- contratto di lavoro con l’azienda peruviana;
- dichiarazione dei redditi presentata in Perù.
Con questi elementi può dimostrare che il centro dei suoi interessi personali e professionali è a Lima. Inoltre, può provare di aver affittato l’appartamento italiano e di non aver utilizzato conti correnti in Italia. Il ricorso dovrà evidenziare che l’amministrazione non ha adeguatamente motivato perché ritiene sussistente il domicilio in Italia, violando l’art. 42 DPR 600/1973 .
Calcolo del debito: supponiamo che il reddito di 60 000 euro sia tassato in Italia con IRPEF progressiva. L’IRPEF lorda per i primi 70 000 euro è circa 18 000 euro; con le addizionali e le sanzioni, l’avviso arriva a 22 000 euro. Se il ricorso è accolto integralmente, Marco non dovrà nulla; se invece desidera definire la lite in via amministrativa, può chiedere l’accertamento con adesione, cercando di ridurre la sanzione a un terzo. Ad esempio, potrebbe concordare un maggior reddito imponibile minore (ad es. 20 000 euro in più), con un’imposta dovuta di 6 000 euro più sanzioni ridotte. In alternativa, se non dispone della liquidità, potrebbe rateizzare o, se la sua situazione economica si deteriora, presentare un piano del consumatore.
7.2. Caso di un piccolo imprenditore con cartelle esattoriali
Scenario: Laura, titolare di una piccola impresa artigianale trasferitasi in Perù, ha accumulato cartelle esattoriali per 70 000 euro relative a IVA, IRPEF e contributi non versati prima della partenza. Nel 2023 aderisce alla rottamazione-quater, prevedendo di pagare 50 000 euro in 18 rate. Durante il 2024 incontra difficoltà e non versa le rate di agosto e novembre. Nel marzo 2025 presenta la domanda di riammissione alla rottamazione-quater.
Riammissione: la legge le consente di essere riammessa perché i suoi debiti erano già inclusi nella rottamazione-quater e non ha versato le rate in scadenza al 31 dicembre 2024 . Presenta la domanda online entro il 30 aprile 2025 e sceglie la dilazione in 10 rate. Riceve la nuova comunicazione delle somme dovute a giugno: dovrà versare 55 000 euro (capitale residuo senza interessi) più interessi al 2%, per un totale di 56 100 euro. Le prime due rate di 5 610 euro ciascuna scadono a luglio e novembre 2025; le successive rate di 5 610 euro scadono quattro volte l’anno nel 2026 e nel 2027 . In questo modo evita l’esecuzione forzata, poiché l’agente non avvia o prosegue le procedure cautelari .
Alternative: se Laura non fosse stata ammessa, avrebbe potuto richiedere una rateizzazione ordinaria o valutare la composizione negoziata della crisi d’impresa, nominando un esperto. In extrema ratio, avrebbe potuto presentare un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore (se avesse chiuso l’attività), chiedendo anche l’esdebitazione dopo tre anni.
8. Domande frequenti (FAQ)
- Sono iscritto all’AIRE e vivo in Perù. Posso essere considerato ancora residente fiscale in Italia?
Sì. L’iscrizione all’AIRE è un indizio ma non prova automaticamente il trasferimento della residenza fiscale. Occorre dimostrare che il domicilio (centro delle relazioni personali e familiari) e la residenza sono effettivamente all’estero .
- Quali sono i criteri attualmente applicati per definire la residenza fiscale?
Dal 2024 si applica la definizione introdotta dal D.Lgs. 209/2023: residenza anagrafica, domicilio (inteso come luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiari) o presenza fisica per la maggior parte dell’anno . Per i periodi precedenti vale la disciplina precedente.
- Il Perù è nella black list?
No. Il Perù non è considerato a fiscalità privilegiata; pertanto non si applica la presunzione assoluta di residenza. L’amministrazione deve provare che il centro degli interessi è rimasto in Italia, ma il contribuente deve collaborare e fornire documenti.
- Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento?
Verifica la data di notifica e consulta un professionista. Controlla se l’atto è motivato e firmato . Presenta eventuali osservazioni nel contraddittorio e valuta se proporre un’istanza di accertamento con adesione o un ricorso entro 60 giorni.
- Quanto tempo ho per presentare ricorso?
Di norma 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Se presenti un’istanza di accertamento con adesione, i termini sono sospesi per 90 giorni . È importante non confondere la sospensione con l’interruzione: se la trattativa non si conclude, il termine riprende a decorrere.
- Cosa comporta il contraddittorio obbligatorio?
L’amministrazione deve inviarti un avviso con la proposta di accertamento e concederti almeno 60 giorni per formulare osservazioni . Se non lo fa, l’atto è annullabile.
- Posso pagare a rate le imposte dovute?
Sì. Puoi chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di adesione o di rottamazione, il numero di rate e gli importi sono stabiliti dalla legge. La rateizzazione ordinaria consente fino a 72 rate mensili; quella straordinaria fino a 120.
- Cos’è l’accertamento con adesione e quali vantaggi offre?
È una procedura di definizione basata su un accordo con l’ufficio, che consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di rateizzare il dovuto . Consente anche di evitare il contenzioso e di ottenere una determinazione più equa dell’imponibile.
- In cosa consiste la rottamazione-quater?
È una misura di definizione agevolata dei ruoli che permette di estinguere i debiti versando solo l’imposta e gli interessi iscritti a ruolo, senza sanzioni e interessi di mora. Per il 2023‑2025 le scadenze sono state prorogate e sono previste procedure di riammissione .
- Se sono decaduto dalla rottamazione-quater, posso rientrare?
Sì, grazie alla Legge 15/2025 puoi presentare la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 se non hai pagato le rate scadute entro il 31 dicembre 2024 . Dovrai versare le somme dovute in unica soluzione o in 10 rate con interessi al 2% .
- Cos’è il piano del consumatore e chi può accedervi?
È un piano di ristrutturazione del debito rivolto alle persone fisiche (consumatori) previsto dalla Legge 3/2012. Puoi accedervi se non sei soggetto a procedure concorsuali e se sei in stato di sovraindebitamento. Il piano è omologato dal giudice, sospende le esecuzioni e consente di pagare i creditori secondo le tue capacità .
- Quali sono i requisiti per ottenere l’esdebitazione?
Devi aver completato una procedura di liquidazione giudiziale, non essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o altri gravi reati, non aver aggravato il dissesto e aver collaborato con gli organi della procedura. Puoi ottenere l’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura della procedura o dopo due anni se hai presentato una composizione assistita .
- La doppia imposizione Italia‑Perù si può evitare?
Poiché non esiste una convenzione bilaterale , non vi è meccanismo automatico di eliminazione della doppia imposizione. Tuttavia, il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero può essere riconosciuto ai sensi dell’art. 165 TUIR (previo limite) e la corretta qualificazione della residenza può evitare la doppia tassazione.
- Cosa succede se non pago una rata della riammissione?
Se non paghi la rata entro la scadenza, con i cinque giorni di tolleranza, decadi dal piano e il debito residuo torna integralmente esigibile con sanzioni e interessi .
- Quali costi devo sostenere per presentare ricorso?
Devi versare il contributo unificato (importo variabile a seconda del valore della controversia) e le spese legali. In caso di soccombenza dell’amministrazione potrai ottenere il rimborso delle spese.
- È possibile evitare l’accertamento presentando la documentazione prima?
Sì. In caso di controlli o questionari, è consigliabile rispondere tempestivamente e fornire prove del trasferimento. La collaborazione preventiva può evitare l’emissione dell’avviso.
- Se ho immobili in Italia, sono automaticamente residente?
No. Il possesso di immobili non determina di per sé la residenza; tuttavia l’utilizzo frequente o la disponibilità di un’abitazione può essere indice del domicilio. È bene dimostrare che l’immobile è locato a terzi e che tu non lo utilizzi.
- Posso presentare il piano del consumatore per debiti maturati all’estero?
Sì, purché il tribunale italiano sia competente (ad es. se hai ancora la residenza anagrafica in Italia o se i debiti sono sorti quando eri residente). È necessario l’intervento dell’OCC e la procedura può riguardare anche crediti verso l’erario estero se i creditori accettano.
- Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e piano del consumatore?
L’accordo richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e può essere proposto anche da soggetti che hanno svolto attività d’impresa sotto soglia; il piano del consumatore non richiede l’approvazione dei creditori e si rivolge esclusivamente ai consumatori.
- Cosa succede se l’accertamento riguarda un anno successivo al 2023?
Per i periodi d’imposta dal 2024 in avanti, l’amministrazione può applicare la nuova definizione di domicilio introdotta dal D.Lgs. 209/2023, che considera la sede principale delle relazioni personali e familiari . Pertanto, anche se lavori all’estero, se la tua famiglia vive in Italia e frequenti abitualmente l’Italia, potresti essere considerato residente.
9. Conclusione
L’accertamento fiscale nei confronti dei cittadini italiani residenti in Perù presenta molteplici profili di complessità: dall’individuazione della residenza fiscale alla gestione delle cartelle, dalla tutela processuale alle opportunità offerte dagli strumenti di composizione della crisi. Le norme in materia sono in continua evoluzione, come dimostrano la riforma del D.Lgs. 209/2023 sulla residenza, l’introduzione del contraddittorio obbligatorio e le nuove procedure di riammissione alla rottamazione-quater . La giurisprudenza della Cassazione continua a chiarire i confini tra residenza anagrafica, domicilio e centro di interessi, ponendo l’accento sull’effettività dei rapporti .
Per il contribuente è essenziale agire con tempestività: rispondere alle richieste dell’amministrazione, raccogliere la documentazione idonea a dimostrare il proprio status di non residente, impugnare gli atti viziati, valutare l’accertamento con adesione e aderire alle definizioni agevolate. In presenza di un debito insostenibile, strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e l’esdebitazione possono offrire una via d’uscita.
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