Introduzione
Gli italiani che vivono e lavorano in America Latina continuano a essere collegati fiscalmente al Paese d’origine. Anche se risiedono abitualmente all’estero, un accertamento tributario notificato dall’Agenzia delle Entrate può colpirli quando lo Stato italiano contesta un’errata dichiarazione dei redditi, la mancata presentazione di dichiarazioni o la presunzione di residenza in Italia. L’accertamento fiscale non è una mera lettera informativa: è un atto impositivo che può anticipare l’iscrizione a ruolo del presunto debito e l’avvio di procedure esecutive, con gravi ripercussioni patrimoniali e reputazionali. Comprendere come funziona la residenza fiscale, quali sono i diritti del contribuente e quali strumenti difensivi si possono attivare è fondamentale per proteggersi dalle pretese ingiustificate.
In questo articolo analizzeremo la normativa italiana in materia di residenza fiscale e accertamento, con particolare riferimento al caso di un cittadino italiano che si è trasferito in Colombia e riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate italiana. Spiegheremo come la legge definisce la residenza e il domicilio, quali sono gli obblighi dichiarativi, come si sviluppa il procedimento di accertamento e quali strategie legali permettono di contestare o definire l’imposta. Faremo riferimento alle fonti normative, alle circolari dell’amministrazione finanziaria e alle più recenti sentenze di Cassazione, includendo la giurisprudenza del 2024‑2025 che ha interpretato i criteri di residenza e le presunzioni per chi si trasferisce in Paesi a fiscalità privilegiata . L’obiettivo è fornire una guida pratica, aggiornata al novembre 2025, utile a professionisti, imprenditori e privati residenti all’estero che devono fronteggiare un accertamento.
All’interno del testo troverete tabelle riepilogative, esempi pratici, FAQ con risposte rapide, consigli sugli errori da evitare e simulazioni numeriche che mostrano l’impatto economico di diverse opzioni difensive. L’articolo adotta un punto di vista del contribuente: evidenzia i diritti di chi riceve un accertamento, le garanzie procedurali, le opportunità offerte dalla normativa (come la definizione agevolata, la rottamazione e gli accordi di composizione della crisi) e segnala quando è opportuno avvalersi dell’assistenza di un professionista qualificato.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Nella gestione dei contenziosi tributari internazionali l’assistenza di un legale esperto è essenziale. L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, opera su tutto il territorio nazionale. Oltre ad assistere contribuenti in procedimenti di accertamento, l’avvocato è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con comprovata esperienza nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di liquidazione;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa come previsto dal D.L. 118/2021, in grado di assistere imprese e professionisti nel negoziato assistito con creditori e fisco;
- Delegato e custode di beni pignorati da parte dei tribunali, con profonda conoscenza delle procedure esecutive.
L’Avv. Monardo, insieme ai suoi collaboratori, offre un servizio completo che comprende:
- Analisi degli atti di accertamento e dei documenti fiscali;
- Redazione di istanze, memorie e ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione;
- Richiesta di sospensioni dell’esecuzione e trattative per la definizione agevolata o la rottamazione dei ruoli;
- Predisposizione di piani di rientro o di ristrutturazione del debito, anche nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento;
- Attivazione di strumenti giudiziali (accertamento negativo, opposizione all’esecuzione) e stragiudiziali (mediazioni, accordi transattivi).
Gli italiani residenti all’estero spesso sottovalutano l’importanza di impugnare tempestivamente gli atti fiscali, rischiando che diventino definitivi. Grazie all’esperienza maturata nelle più recenti riforme e alla conoscenza della prassi amministrativa, l’Avv. Monardo può guidare il contribuente nelle scelte più opportune per neutralizzare pretese illegittime o ridurre l’impatto finanziario dell’accertamento.
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Contesto normativo e giurisprudenziale sulla residenza fiscale
Per comprendere perché l’amministrazione finanziaria italiana possa effettuare un accertamento su un cittadino residente in Colombia è necessario analizzare la disciplina della residenza fiscale. La normativa principale è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – D.P.R. 917/1986, che all’art. 2 individua i soggetti passivi dell’imposta e definisce chi è considerato residente in Italia .
1. Definizione di residenza e domicilio nel TUIR
Secondo l’art. 2, comma 2, del TUIR, sono considerati fiscalmente residenti, e quindi tenuti a dichiarare in Italia i redditi ovunque prodotti, le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni nell’anno solare) si trovano in una delle seguenti situazioni :
- Sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- Hanno in Italia il domicilio ai sensi dell’art. 43, comma 1, del codice civile (cioè hanno stabilito nel territorio dello Stato la sede principale dei propri affari e interessi) ;
- Hanno in Italia la residenza ai sensi dell’art. 43, comma 2, del codice civile (luogo in cui la persona ha dimora abituale) .
La presenza di uno solo dei tre requisiti per la maggior parte dell’anno è sufficiente per far scattare la residenza fiscale. In altre parole, anche se un contribuente è domiciliato e risiede abitualmente in Colombia, ma non cancella l’iscrizione dall’anagrafe italiana entro il 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerarlo residente in Italia per l’intero anno.
Domicilio e residenza nel Codice Civile
L’art. 43 c.c. distingue tra domicilio e residenza:
- Il domicilio è il luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi . Per i lavoratori autonomi o imprenditori italiani che operano prevalentemente all’estero, la sede operativa dei loro affari (ad esempio l’ufficio principale in Colombia) potrebbe essere considerata il domicilio; tuttavia l’Agenzia potrà considerare i rapporti economici e patrimoniali in Italia (immobili, imprese, conti correnti) per affermare che la sede degli interessi rimane in Italia.
- La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale . Se un italiano trascorre più di metà dell’anno in Colombia, di solito perde la residenza in Italia; ma per evitarne la presunzione occorre iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e dimostrare di avere tagliato i legami più rilevanti con l’Italia.
2. La presunzione per chi si trasferisce in Paesi a fiscalità privilegiata
L’art. 2, comma 2‑bis, TUIR prevede che gli italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata siano considerati residenti in Italia, salvo prova contraria . Questa disposizione nasce per contrastare l’esterovestizione: la fittizia localizzazione in paradisi fiscali per sottrarre redditi all’imposizione italiana. Per superare la presunzione occorre dimostrare di non mantenere in Italia il centro principale degli affari e degli interessi e di risiedere stabilmente all’estero.
Tuttavia la stessa norma prevede che il Ministero delle Finanze individui, con decreto, gli Stati da considerare “black list”. Colombia non è attualmente nella lista degli Stati o territori a fiscalità privilegiata ai fini delle persone fisiche (aggiornamento al 2025). Di conseguenza chi si trasferisce in Colombia non subisce automaticamente la presunzione di residenza italiana prevista dal comma 2‑bis. Occorre comunque dimostrare la reale presenza nel paese estero e la fuoriuscita dagli indici di collegamento con l’Italia.
3. Le novità del D.Lgs. 209/2023 e della Circolare n. 20/E/2024
Il decreto legislativo 209/2023 (attuativo della delega fiscale del 2022) ha riformato la nozione di residenza fiscale a partire dal 1° gennaio 2024. Le modifiche principali, illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 20/E del 10 ottobre 2024, possono incidere anche sui contribuenti residenti all’estero:
- Domicilio fiscale: viene introdotto un concetto di “domicilio fiscale” ispirato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con maggiore peso alle relazioni personali e familiari rispetto agli interessi economici . Pertanto un imprenditore italiano che lavora in Colombia ma mantiene il coniuge e i figli in Italia potrebbe essere considerato domiciliato in Italia anche se l’attività economica è prevalentemente estera.
- Presenza fisica: il nuovo art. 2, comma 2, fa riferimento anche alla presenza fisica nel territorio italiano, includendo frazioni di giorno; chi trascorre in Italia la maggior parte dell’anno, anche per smart working, può essere considerato residente .
- Iscrizione all’AIRE: pur restando necessaria, l’iscrizione all’AIRE non è più decisiva; si introduce un “indice di prossimità” che valuta la vicinanza tra residenza effettiva e stati formalmente dichiarati .
Le nuove regole non si applicano retroattivamente; pertanto gli accertamenti relativi ad anni precedenti al 2024 si basano ancora sulla disciplina precedente. Per i periodi d’imposta dal 2024 in poi, l’Agenzia potrà valorizzare la presenza fisica e le relazioni familiari in modo più stringente.
4. Giurisprudenza recente sulla residenza e sull’accertamento
La Corte di Cassazione ha più volte interpretato il concetto di residenza e le presunzioni del comma 2‑bis. Alcune decisioni fondamentali recenti includono:
- Cass. civ., Sez. V, sentenza n. ???/2024 (massima): la Corte ha ribadito che per gli anni antecedenti al 2024 la residenza fiscale si determina in base all’art. 2, comma 2, TUIR e che il criterio del domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi, non con i legami familiari . La presunzione del comma 2‑bis riguarda i Paesi a fiscalità privilegiata e richiede al contribuente la prova contraria.
- Cass. civ., Sez. V, 31 marzo 2025: la Corte ha chiarito che nelle indagini della Guardia di Finanza non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente; la disciplina sulla inutilizzabilità delle prove illegali, introdotta dalla giurisprudenza comunitaria in tema penale, non si applica al procedimento tributario . Ciò significa che eventuali documenti bancari acquisiti senza autorizzazione possono comunque fondare un accertamento.
- Cass. civ., Sez. V, sentenza 2015: la Corte, interpretando il comma 2‑bis, ha precisato che l’onere probatorio a carico del contribuente è gravoso; per superare la presunzione di residenza occorre dimostrare di aver spostato all’estero il centro degli affari e degli interessi e che la famiglia rimasta in Italia non comporta automaticamente la residenza .
Le pronunce giudiziali evidenziano che, nel contenzioso sulla residenza, la prova dei fatti rilevanti (luogo di lavoro, proprietà immobiliari, centro degli interessi finanziari e familiari) spetta al contribuente, il quale deve fornire documentazione adeguata (contratti di lavoro, permessi di soggiorno, bollette, scuole dei figli, ecc.) per dimostrare la permanenza all’estero.
5. Il trattato tra Italia e Colombia contro la doppia imposizione
La presenza di un trattato internazionale può evitare la doppia tassazione dei redditi. Italia e Colombia hanno firmato il “Trattato per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale” a Roma il 26 gennaio 2018; la legge di ratifica (L. 17 luglio 2020, n. 92) ha autorizzato la ratifica del trattato . Il testo del trattato è entrato in vigore per l’Italia il 7 ottobre 2021 .
Il trattato stabilisce criteri di collegamento per determinare lo Stato di residenza a fini fiscali, attribuisce ad uno o all’altro Paese il diritto di tassare determinate categorie di redditi (dividendi, interessi, royalties, redditi da lavoro), fissa aliquote ridotte o esenzioni e introduce procedure di mutua assistenza e di scambio di informazioni (art. 25) . Per i contribuenti italiani residenti in Colombia, il trattato può essere invocato per chiedere il rimborso o l’esenzione in Italia su alcuni redditi già tassati in Colombia o per evitare la ritenuta alla fonte.
Procedura di accertamento: dal ricevimento dell’avviso alla riscossione
L’accertamento è l’atto con cui l’amministrazione finanziaria rettifica la dichiarazione dei redditi o contesta l’omessa dichiarazione, determinando il maggiore tributo dovuto e irrogando le sanzioni. Vediamo le fasi principali della procedura:
1. Contestazione e verifica
- Attivazione del controllo: l’Agenzia delle Entrate può avviare controlli formali o sostanziali sulla base di anomalie riscontrate nelle dichiarazioni, segnalazioni della Guardia di Finanza, scambio di informazioni con altri Paesi, segnalazioni da banche dati e rapporti finanziari. Nel caso di un residente in Colombia, le segnalazioni possono provenire dallo scambio automatico di informazioni previsto dal trattato.
- Invito al contraddittorio: per l’accertamento con adesione (art. 5, comma 1, D.Lgs. 218/1997) e per gli accertamenti sulle imposte sui redditi sono previsti, salvo casi urgenti, momenti di confronto con il contribuente. L’Agenzia invita a comparire o invia un questionario per acquisire documenti. Non rispondere equivale a rinunciare alla chance di definire in via agevolata.
- Raccolta prove: l’ufficio acquisisce documenti bancari (anche tramite richieste di cooperazione internazionale), registrazioni immobiliari, contratti di lavoro, spese effettuate in Italia. Come ricordato dalla Cassazione, l’utilizzabilità delle prove non è limitata da rigidi formalismi .
2. Notifica dell’avviso di accertamento
Quando l’ufficio ritiene di aver accertato un maggiore tributo, predispone l’avviso di accertamento. L’atto deve contenere:
- I riferimenti alla norma violata e alle motivazioni del recupero;
- Il periodo d’imposta interessato;
- Il calcolo dell’imposta accertata, delle sanzioni e degli interessi;
- L’indicazione dell’autorità competente per l’eventuale ricorso e dei termini per impugnare.
La notifica è valida se effettuata secondo le regole degli art. 60 e 149 del D.P.R. 600/1973, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a.r. Se il destinatario è residente all’estero, la notifica può avvenire mediante posta estera o attraverso la consolato. È importante fornire all’amministrazione l’indirizzo corretto all’estero per non rischiare l’irregolare comunicazione.
3. Termini e decadenze
I termini per l’accertamento dipendono dalla violazione contestata:
- Dichiarazione presentata: l’ufficio può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43, D.P.R. 600/1973). Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi 2019 presentata nel 2020, l’accertamento può arrivare fino al 31 dicembre 2025.
- Omessa dichiarazione: in caso di mancata presentazione, il termine è esteso al 31 dicembre del settimo anno successivo all’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Attenzione: l’accertamento può essere notificato entro il 2° anno successivo per i redditi imponibili nel Paese estero se l’Italia è a conoscenza di tali redditi in virtù dello scambio di informazioni. Se la residenza è in discussione, l’ufficio può contestare le annualità successive in base alle prove raccolte.
4. Accertamento con adesione e definizione agevolata
L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire la pretesa prima della notifica dell’avviso (invito a comparire) o successivamente (atto notificato). Presentandosi all’ufficio e fornendo la propria ricostruzione, si può chiudere la lite con uno sconto sulle sanzioni (ridotte a 1/3 del minimo) e versamento rateale. L’atto di adesione, una volta sottoscritto, preclude l’impugnazione salvo vizi fondamentali.
Nel 2023–2024 sono stati introdotti vari strumenti di definizione agevolata e rottamazione delle cartelle (ad esempio la Rottamazione-quater per i carichi 2000–2022). È consigliabile monitorare le normative di fine anno: eventuali leggi di bilancio possono estendere o riaprire i termini per definire i ruoli pendenti.
5. Riscossione e strumenti di tutela
Una volta divenuto definitivo, l’avviso produce effetti immediati: può essere iscritto a ruolo e trasmesso all’Agente della Riscossione. Gli strumenti di tutela includono:
- Istanza di sospensione: se si presenta ricorso, è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione; occorre dimostrare il fumus boni iuris (probabilità di successo) e il periculum in mora (danno grave).
- Rateazione: l’Agente della Riscossione concede dilazioni fino a 72 rate ordinarie o 120 straordinarie. Per chi è residente all’estero è richiesta la nomina di un rappresentante fiscale.
- Rottamazione: se aperta, consente di estinguere il debito versando solo l’imposta e gli interessi; i bollettini sono gestiti da Agenzia Entrate-Riscossione.
- Esdebitazione nel sovraindebitamento: per chi non può pagare, la Legge 3/2012 consente di presentare un piano del consumatore o un accordo di composizione che riducono il debito e congelano le procedure esecutive .
Difese e strategie legali per il contribuente residente in Colombia
Chi riceve un accertamento può intraprendere diverse azioni per difendersi. È fondamentale muoversi tempestivamente perché i termini per reagire sono perentori e l’inerzia comporta l’irrevocabilità dell’atto.
1. Contestare la residenza fiscale
Se il motivo dell’accertamento è la presunzione di residenza, il contribuente deve fornire prova contraria. Ecco come procedere:
- Iscrizione all’AIRE: iscriversi all’Anagrafe dei residenti all’estero e conservare il certificato. L’iscrizione, pur non essendo più decisiva, rimane un indice di residenza estera. Occorre dimostrare la data di iscrizione e quella di trasferimento effettivo.
- Documentare la presenza fisica in Colombia: utilizzare timbri sul passaporto, biglietti aerei, contratti di locazione, bollette e certificati di residenza rilasciati dalle autorità colombiane. Essenziale anche documentare eventuali permessi di soggiorno.
- Dimostrare il centro degli interessi: presentare le prove che il lavoro, gli investimenti e la famiglia sono in Colombia: contratti di lavoro con società colombiane, buste paga, iscrizione dei figli a scuola, acquisto o affitto di un’abitazione. Per gli investimenti in Italia, occorre dimostrare che sono marginali e gestiti da terzi.
- Assenza di immobilità fiscale: l’eventuale possesso di un immobile in Italia o l’apertura di conti bancari non implica automaticamente la residenza, ma è necessario dimostrare che tali beni sono utilizzati saltuariamente o sono dati in affitto.
- Corrispondenza: utilizzare un indirizzo estero per la corrispondenza bancaria e tributaria; la domiciliazione presso parenti in Italia può essere usata dall’Agenzia come indizio di residenza.
La giurisprudenza sottolinea che il fardello probatorio è a carico del contribuente . Per questo è opportuno predisporre un fascicolo con tutti i documenti che attestano l’effettiva permanenza all’estero, da esibire in sede di contraddittorio o ricorso.
2. Valutare la convenzione Italia‑Colombia
Se l’accertamento riguarda redditi prodotti in Colombia (stipendio, dividendi, utili d’impresa), bisogna verificare se il trattato contro la doppia imposizione attribuisce allo Stato estero il potere impositivo. Il trattato prevede, ad esempio, che i redditi da lavoro dipendente sono tassati nello Stato di residenza, salvo che l’attività sia esercitata in Italia per più di 183 giorni. Per i dividendi e gli interessi, è prevista una ritenuta ridotta nello Stato della fonte. Spesso, esibendo il certificato di residenza fiscale colombiana e citando gli articoli rilevanti del trattato, si può neutralizzare l’accertamento o chiedere il rimborso delle ritenute subite in Italia.
3. Impugnare l’avviso di accertamento
L’avviso può essere impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (art. 21, D.Lgs. 546/1992). Se il contribuente risiede all’estero, il termine è aumentato di 30 giorni, quindi può presentare ricorso entro 90 giorni. Il ricorso richiede l’assistenza di un avvocato abilitato. Le principali eccezioni da sollevare includono:
- Incompetenza territoriale: se l’ufficio che ha emesso l’atto non è competente in base al domicilio fiscale;
- Nullità della notifica: mancanza di prove dell’avvenuta notifica all’estero, irregolarità della PEC o indirizzo sbagliato;
- Carente motivazione: l’avviso deve indicare i fatti su cui si basa; un semplice rinvio a precedenti comunicazioni o a indagini non consegnate al contribuente può determinare l’annullabilità;
- Violazione dello Statuto del Contribuente: mancato contraddittorio preventivo nei casi obbligatori, violazione del diritto di accesso agli atti, mancato rispetto del termine dei 60 giorni per dedurre difese;
- Errata determinazione del reddito: contestare l’applicazione di presunzioni, l’omessa considerazione di deduzioni, detrazioni o spese documentate;
- Residenza effettiva all’estero: produrre prove e richiamare la giurisprudenza per dimostrare che non sussisteva alcuna presunzione ai sensi del comma 2‑bis perché la Colombia non è un Paese black list.
Il ricorso dev’essere notificato all’Agenzia delle Entrate e depositato telematicamente tramite il sistema PST Giustizia Tributaria. È consigliabile allegare una memoria riepilogativa della normativa, eventuali documenti in spagnolo con traduzione giurata e la certificazione AIRE.
4. Richiedere la sospensione dell’esecuzione
Contestualmente al ricorso, si può depositare un’istanza cautelare per sospendere l’efficacia dell’accertamento e impedire l’iscrizione a ruolo. Il giudice valuta l’esistenza di gravi e fondati motivi. Nel caso di un cittadino residente all’estero, il rischio di subire pignoramenti su beni in Italia (immobili, conti) costituisce un danno grave.
La sospensione può essere concessa anche dall’Agenzia delle Entrate in autotutela, ma richiede un’istanza motivata e la dimostrazione dell’inesistenza del presupposto impositivo.
5. Definizione agevolata del contenzioso
Nei casi in cui il contribuente riconosca parte del debito o voglia evitare la lunga causa, può valutare la conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. 546/1992) o la definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalle leggi finanziarie (es. legge di bilancio 2023). La conciliazione consente di accordarsi con l’ufficio su una somma inferiore, con riduzione delle sanzioni al 60% o al 40% a seconda del grado di giudizio, e rateazione fino a cinque anni.
È inoltre possibile presentare una istanza di autotutela chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto qualora siano stati commessi errori di fatto evidenti (es. doppia imposizione, identità sbagliata, omessa considerazione di un’agevolazione). L’ufficio non ha l’obbligo di accoglimento, ma se riconosce l’errore deve annullare l’atto.
6. Liquidazione del debito e procedure di sovraindebitamento
Se il contribuente non riesce a far annullare l’accertamento e non può pagare il tributo, può ricorrere agli strumenti per la composizione della crisi:
- Piano del consumatore e accordo di composizione (Legge 3/2012) : consentono di rateizzare il debito fiscale, tagliarne una parte in proporzione alle capacità economiche, sospendere gli atti esecutivi e ottenere una sorta di “riabilitazione”. È necessario presentare un’istanza presso l’Organismo di Composizione della Crisi competente e farsi assistere da un professionista.
- Liquidazione controllata (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza): in casi più gravi, il debitore può chiedere la liquidazione del patrimonio con integrale esdebitazione dei debiti residui dopo tre anni.
7. Procedure internazionali: ruling e mutual agreement procedure (MAP)
Il trattato Italia‑Colombia prevede la possibilità di attivare una procedura amichevole (MAP) per risolvere controversie relative alla doppia imposizione. Il contribuente può presentare domanda alle autorità competenti dei due Stati per ottenere un accordo che elimini la doppia tassazione. Il MAP può essere attivato anche quando il contribuente non ha esperito i rimedi interni, ma potrebbe comportare tempi lunghi.
In alternativa, è possibile richiedere un ruling internazionale all’Agenzia delle Entrate per avere certezza sul regime fiscale applicabile a determinati redditi. Il ruling (art. 31‑ter, D.P.R. 600/1973) è particolarmente utile per aziende che pianificano investimenti in Colombia e vogliono evitare contestazioni future.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani e accordi
L’ordinamento prevede numerosi strumenti per regolarizzare la posizione fiscale o ridurre l’esposizione debitoria. Vediamo i principali.
1. Rottamazioni e definizioni agevolate
Dal 2016 al 2025 il legislatore ha varato diverse edizioni della cosiddetta rottamazione delle cartelle. Questi provvedimenti consentono di saldare i debiti iscritti a ruolo versando solo l’imposta e gli interessi legali, con esonero dalle sanzioni e dagli interessi di mora. Le rottamazioni sono gestite dall’Agenzia Entrate-Riscossione e richiedono la presentazione di una domanda nei termini previsti. Nel 2023 la “rottamazione‑quater” ha interessato i carichi affidati dal 2000 al 2022; non è escluso che nella legge di bilancio 2025 siano previste ulteriori definizioni.
2. Definizione agevolata degli avvisi bonari
Per le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) relative ai redditi 2019, 2020 e 2021 è stata prevista la possibilità di pagare con sanzioni ridotte al 3% entro 30 giorni. In alcuni casi, l’agente della riscossione consente la rateazione e la sospensione della riscossione per chi presenta ricorso.
3. Tregua fiscale e sanatoria delle violazioni formali
Le recenti leggi di bilancio hanno introdotto la cosiddetta “tregua fiscale”:
- Stralcio dei mini-ruoli: cancellazione automatica delle cartelle inferiori a 1.000 euro, affidate dal 2000 al 2015;
- Sanatoria delle violazioni formali: possibilità di regolarizzare errori o omissioni che non incidono sulla base imponibile versando un importo fisso (200 euro per periodo d’imposta) ed evitando così future contestazioni;
- Definizione agevolata delle liti pendenti: chi ha un contenzioso tributario può chiuderlo versando una percentuale dell’imposta in disputa; la percentuale varia in base al grado di giudizio e all’esito dei precedenti gradi.
4. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Quando il debito fiscale risulta troppo gravoso per le risorse del contribuente, la Legge 3/2012 consente di accedere a strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento . Le opzioni principali sono:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori; consente di proporre al giudice un piano di pagamento dei debiti (fiscali e non) con eventuale taglio delle somme dovute in base alla capacità di rimborso. Il piano, una volta omologato, vincola l’Agenzia delle Entrate e sospende le esecuzioni. Al termine il debitore ottiene l’esdebitazione.
- Accordo di composizione della crisi: prevede la negoziazione con i creditori (compreso il fisco) di un accordo che ristruttura il debito; richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
- Liquidazione controllata: se non è possibile proporre un piano, il debitore può chiedere la liquidazione dei suoi beni per soddisfare i creditori; dopo la chiusura della procedura ottiene l’esdebitazione.
Gli italiani residenti in Colombia possono accedere a queste procedure se hanno debiti fiscali verso l’Italia; occorrerà nominare un gestore della crisi (ad es. l’Avv. Monardo) iscritto presso un OCC.
5. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per imprenditori e professionisti che svolgono attività economica, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 consente di affrontare la crisi dialogando con i creditori, con l’assistenza di un esperto negoziatore designato dalla Camera di Commercio. Il procedimento mira a evitare il fallimento e permette di ottenere misure protettive contro le azioni esecutive durante le trattative. L’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, può coadiuvare l’imprenditore italiano in Colombia che ha debiti fiscali in Italia e vuole trovare un accordo sostenibile con l’Agenzia delle Entrate.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Affrontare un accertamento fiscale dall’estero presenta molte insidie. Ecco gli errori più frequenti e i consigli su come evitarli:
| Errore comune | Perché è pericoloso | Come evitarlo |
|---|---|---|
| Ignorare l’avviso di accertamento | La mancata impugnazione entro i termini lo rende definitivo; l’Agenzia può iscrivere a ruolo l’importo e procedere al pignoramento dei beni in Italia. | Leggere attentamente l’avviso, annotare la data di notifica e contattare immediatamente un professionista. |
| Non iscriversi all’AIRE | L’assenza di iscrizione fa scattare la presunzione di residenza fiscale in Italia e rende più difficile dimostrare l’effettiva presenza all’estero. | Iscriversi all’AIRE subito dopo il trasferimento e conservare la documentazione. |
| Mantenere il domicilio fiscale in Italia | Se la corrispondenza bancaria o fiscale continua ad arrivare a un indirizzo italiano, l’Agenzia può considerarlo indizio di residenza. | Aggiornare gli indirizzi presso banche, Inps, Inail e enti pubblici, indicando quello estero. |
| Non dichiarare i redditi in Italia nonostante il trattato | Alcuni redditi (ad esempio affitti di immobili italiani) restano imponibili in Italia anche per i non residenti; omettere la dichiarazione espone a sanzioni. | Dichiarare in Italia i redditi imponibili secondo le regole del TUIR, anche se si è residenti all’estero. |
| Affidarsi a consulenti non qualificati | Errori nella gestione del contenzioso possono compromettere la difesa; interpretare male una disposizione del trattato può portare a pagare il doppio. | Scegliere un professionista specializzato in diritto tributario internazionale con esperienze in contenziosi con l’estero. |
| Trascurare le scadenze | La legge impone termini rigidi (ricorso entro 60/90 giorni, definizione agevolata entro 30 giorni, pagamento rate entro le date stabilite); saltare una rata comporta la decadenza. | Creare un calendario delle scadenze e verificare sempre fuso orario e ferie; se si è in Colombia, considerare anche la tempistica dei servizi postali internazionali. |
| Sottovalutare l’impatto delle prove | L’Agenzia può acquisire prove anche tramite scambio di informazioni; nascondere un conto estero o un’immobile può portare a contestazioni penali (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione). | Dichiarare correttamente i beni e i redditi; in caso di dubbi, chiedere un ruling. |
Tabelle riepilogative
Di seguito alcuni schemi sintetici per orientarsi nella normativa e negli strumenti difensivi.
Tabella 1 – Definizione di residenza fiscale (pre e post 2024)
| Normativa | Requisiti per la residenza | Presunzioni | Note |
|---|---|---|---|
| Art. 2, comma 2, TUIR (prima del 2024) | Iscrizione anagrafica, domicilio o residenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta . | Nessuna presunzione automatica salvo il comma 2‑bis per i Paesi black list . | Il domicilio è il centro degli affari e degli interessi; la residenza è la dimora abituale . |
| Art. 2, comma 2 (come modificato dal D.Lgs. 209/2023) | Presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno; domicilio determinato secondo un indice di prossimità alle relazioni personali e familiari . | Iscrizione all’anagrafe non decisiva; presenza fisica e relazioni familiari hanno peso predominante . | Applicabile dal periodo d’imposta 2024; circolare 20/E/2024 fornisce esempi di smart working e lavoro transnazionale. |
Tabella 2 – Termini di accertamento e ricorso
| Fattispecie | Termine di accertamento | Termine per il ricorso (residenti all’estero) |
|---|---|---|
| Dichiarazione presentata | 5 anni dal termine di presentazione (es. dichiarazione 2021 → accertamento entro 31 dicembre 2026) | 90 giorni dalla notifica dell’avviso (60 giorni + 30 per residenza estera). |
| Omessa dichiarazione | 7 anni dal termine previsto per la presentazione (es. dichiarazione 2020 omessa → accertamento entro 31 dicembre 2027) | 90 giorni dalla notifica. |
| Imposte indirette (IVA) | 8 anni o 10 anni in caso di reati penali | 90 giorni dalla notifica. |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici previsti
| Strumento | Descrizione | Benefici |
|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Confronto con l’ufficio per definire l’imposta e ridurre le sanzioni prima o dopo la notifica. | Sanzioni ridotte a 1/3 del minimo; possibilità di pagamento in rate trimestrali. |
| Ricorso tributario | Azione davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; eventuale ricorso in Cassazione. | Possibilità di annullare l’avviso; sospensione dell’esecuzione; riesame delle prove. |
| Conciliazione giudiziale | Transazione in corso di giudizio con l’ufficio; riduzione delle sanzioni. | Sanzioni ridotte al 60% (primo grado) o al 40% (secondo grado); pagamento rateale. |
| Rottamazione | Estinzione dei debiti iscritti a ruolo versando solo l’imposta e gli interessi legali; sanzioni azzerate. | Azzeramento delle sanzioni; dilazione lunga; stralcio di interessi di mora. |
| Definizione agevolata delle liti | Pagamento di una percentuale dell’imposta per chiudere il contenzioso pendente. | Riduzione del tributo; chiusura definitiva della lite; annullamento delle sanzioni. |
| Piano del consumatore / Accordo di ristrutturazione | Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento . | Riduzione del debito in proporzione alla capacità di rimborso; sospensione delle azioni esecutive; esdebitazione finale. |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021) | Procedura per la crisi d’impresa assistita da un esperto negoziatore. | Misure protettive dai creditori; ristrutturazione del debito; continuità aziendale. |
FAQ – Domande frequenti
- Se mi sono trasferito in Colombia da più di tre anni ma non mi sono iscritto all’AIRE, posso essere considerato residente in Italia? – Sì. L’iscrizione all’AIRE è uno degli elementi che dimostrano l’effettiva residenza all’estero. Senza l’iscrizione, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerarti residente in Italia in base alla registrazione anagrafica o al domicilio di interessi . È ancora possibile difendersi dimostrando concretamente di aver vissuto in Colombia (contratti di lavoro, scuola dei figli, affitto), ma l’onere della prova sarà più alto.
- La Colombia è considerata un paradiso fiscale per l’Italia? – No. La Colombia non rientra nell’elenco degli Stati a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 2, comma 2‑bis, TUIR. Pertanto non opera la presunzione di residenza italiana per i cittadini che si trasferiscono in Colombia. Tuttavia, se l’Agenzia contesta la residenza, dovrai comunque dimostrare di avere il centro degli interessi all’estero.
- Ho un appartamento in Italia che affitto regolarmente: devo presentare la dichiarazione dei redditi? – Sì. Chiunque percepisca redditi da immobili situati in Italia è tenuto a dichiararli, anche se residente all’estero. L’imposta dovuta può essere ridotta grazie alle detrazioni per ristrutturazioni o alle cedolari secche. Conviene affidarsi a un commercialista per redigere la dichiarazione.
- Cosa succede se non rispondo al questionario dell’Agenzia delle Entrate inviato tramite PEC? – Non rispondere a un questionario o a un invito può essere considerato comportamento non collaborativo e portare all’emissione di un accertamento basato su presunzioni. È sempre consigliabile rispondere, fornendo spiegazioni e documenti. Se i termini sono stretti, si può chiedere una proroga motivata.
- Posso farmi rappresentare da mio padre in Italia per ricevere le notifiche? – È possibile nominare un domiciliatario in Italia (spesso un avvocato) per ricevere gli atti e depositare i ricorsi. Tuttavia, scegliere un parente può essere un indice di collegamento con l’Italia. È meglio utilizzare la PEC o l’indirizzo estero e nominare un professionista per le notifiche.
- Devo pagare le tasse in Italia per il mio stipendio colombiano? – Se sei residente fiscalmente in Colombia e non in Italia, in linea di principio l’imposta si paga solo in Colombia. Tuttavia, se svolgi una parte del lavoro in Italia per più di 183 giorni o se il tuo datore di lavoro ha una stabile organizzazione in Italia, potrebbe sorgere un obbligo fiscale italiano. Il trattato Italia‑Colombia chiarisce quale Stato può tassare il reddito. Consulta un esperto per una verifica.
- Quanto tempo ho per impugnare un avviso se sono all’estero? – Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica. Se il ricorrente risiede all’estero, sono concessi 30 giorni aggiuntivi. Nei periodi di sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto) i termini restano sospesi per 31 giorni.
- Posso pagare l’avviso in forma ridotta e rateizzare? – Sì. Dopo la notifica dell’avviso puoi presentare richiesta di accertamento con adesione e chiudere con sanzioni ridotte; oppure puoi versare quanto dovuto e presentare ricorso solo per la parte contestata. La rateizzazione fino a 8 rate trimestrali (o 16 se l’importo supera 50.000 euro) è possibile.
- Se vinco il ricorso, posso recuperare le somme versate? – Sì. In caso di vittoria, l’Agenzia deve rimborsare quanto versato oltre alle spese di giudizio; se hai pagato in parte per la definizione agevolata, potresti aver rinunciato a contestare l’imposta versata.
- Cosa succede se la sentenza di secondo grado mi è favorevole ma l’Agenzia ricorre in Cassazione? – L’iscrizione a ruolo resta sospesa ma l’Agenzia può chiederti la prestazione di una garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) a copertura del debito fino alla decisione definitiva della Cassazione.
- Se ricevo un avviso relativo ad anni anteriori al 2024, valgono le nuove regole sulla residenza? – No. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2024. Per gli anni precedenti si applica la disciplina previgente .
- Posso chiedere alla Colombia di non fornire le mie informazioni finanziarie all’Italia? – No. Il trattato e le normative sulla cooperazione internazionale obbligano le autorità colombiane a trasmettere informazioni rilevanti. Tentativi di occultare dati possono configurare reati come l’evasione o l’elusione fiscale.
- L’Agenzia può pignorare beni in Colombia? – In linea di principio no, perché le procedure esecutive italiane hanno efficacia nel territorio nazionale. Tuttavia, grazie agli accordi di assistenza reciproca e alle convenzioni bilaterali, l’Italia può chiedere l’assistenza della Colombia per recuperare i crediti erariali. Inoltre, se hai conti o beni in altri Paesi europei, il pignoramento può essere esteso tramite il Regolamento UE n. 655/2014.
- Se l’avviso si basa su documenti acquisiti illecitamente (es. registrazioni bancarie non autorizzate), posso farli escludere? – La Cassazione ha affermato che nel processo tributario non vige un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegali . Tuttavia, se l’illecito viola diritti fondamentali (segreto professionale, privacy) si può invocare l’inutilizzabilità in sede di ricorso. Bisogna valutare la casistica con un avvocato.
- Se mi trasferisco in un altro Paese in futuro, devo informare l’Agenzia? – È consigliabile comunicare all’AIRE il nuovo Paese di residenza e aggiornare la propria situazione. Ogni trasferimento richiede una nuova valutazione dei requisiti di residenza.
- Perché affidarsi all’Avv. Monardo per un accertamento ricevuto in Colombia? – Perché l’Avv. Monardo è cassazionista, gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, con esperienza in contenziosi internazionali. Coordinando avvocati e commercialisti su tutto il territorio italiano, può analizzare l’atto, proporre ricorso, sospensioni e negoziare con l’Agenzia per ridurre o annullare il debito. Inoltre, essendo esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere imprese o professionisti trasferiti all’estero che hanno debiti fiscali in Italia.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto economico di un accertamento e delle diverse opzioni difensive, presentiamo due esempi concreti (nomi di fantasia).
Caso A: Ingegnere italiano residente a Medellín con avviso da 50 000 euro
Contesto: Mario si trasferisce a Medellín nel 2019 per lavorare come ingegnere per una società colombiana. Omette di iscriversi all’AIRE e mantiene un conto corrente e un appartamento sfitto in Italia. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento relativo al 2019, con cui l’Agenzia lo considera residente in Italia e recupera le imposte su 40 000 euro di redditi da lavoro colombiano, contestando anche sanzioni e interessi per un totale di 50 000 euro.
Analisi:
- L’anno d’imposta 2019 rientra nella disciplina ante‑2024. La Colombia non è Paese black list, quindi non opera la presunzione di residenza. Tuttavia l’Agenzia contesta la residenza perché Mario non si è iscritto all’AIRE e ha mantenuto un immobile e un conto in Italia.
- Mario può dimostrare con documenti (contratto di lavoro, permesso di soggiorno, estratti conto, polizza sanitaria, dichiarazioni presentate in Colombia) che il centro dei suoi affari e interessi era in Colombia . L’immobile italiano è rimasto vuoto; il conto corrente è servito solo per pagare il mutuo.
- Presenta ricorso entro 90 giorni; chiede la sospensione dell’esecuzione e la riduzione delle sanzioni.
Esito possibile: se il giudice ritiene adeguate le prove, l’avviso può essere annullato integralmente. In alternativa, l’Agenzia può proporre una conciliazione, riconoscendo la residenza in Colombia e tassando solo i redditi prodotti in Italia (affitto percepito, ma non tassato perché l’immobile era sfitto). Le sanzioni potrebbero essere ridotte da 20 000 a 5 000 euro. Mario risparmierebbe circa 45 000 euro.
Caso B: Imprenditore italiano con redditi da dividendi, doppia imposizione e rottamazione
Contesto: Laura, imprenditrice di Milano, trasferisce la sede operativa della sua startup tecnologica a Bogotá nel 2021 e si iscrive all’AIRE. Nel 2023 percepisce dividendi da una società partecipata italiana e non li indica nella dichiarazione colombiana. L’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento per 20 000 euro di imposte e 5 000 euro di sanzioni. Nel 2025 riceve anche una cartella relativa ad anni precedenti per 30 000 euro.
Analisi:
- I dividendi sono tassabili in Italia con ritenuta alla fonte; secondo il trattato Italia‑Colombia, la ritenuta è fissata al 10% se la partecipazione è inferiore al 25%. Laura ha già subito la ritenuta.
- Grazie alla residenza in Colombia e alla prova della ritenuta, Laura può chiedere l’annullamento della doppia imposizione. Presenta istanza di autotutela e nel frattempo aderisce alla rottamazione‑quater per il vecchio debito, versando solo le imposte e gli interessi legali per 30 000 euro in 18 rate, con esonero da 10 000 euro di sanzioni.
- Per i dividendi, in sede di contraddittorio, l’Agenzia riconosce l’errore e annulla l’avviso.
Risultato: Laura evita la doppia imposizione, riduce le sanzioni da 5 000 a 0 e definisce il vecchio debito con un risparmio di 10 000 euro sulle sanzioni grazie alla rottamazione.
Conclusione
Ricevere un avviso di accertamento fiscale mentre si vive e lavora in Colombia può suscitare smarrimento e preoccupazione. Il legislatore italiano considera residenti coloro che per la maggior parte dell’anno sono iscritti alle anagrafi, hanno il domicilio o la residenza in Italia . La presunzione di residenza per i Paesi a fiscalità privilegiata non si applica alla Colombia, ma la prova della residenza estera grava comunque sul contribuente . È essenziale dimostrare con documenti che il centro degli interessi è all’estero, iscriversi all’AIRE e aggiornare gli indirizzi.
Il procedimento di accertamento prevede contraddittorio, notifica, termini perentori e possibilità di definire la pretesa in via agevolata. Il contribuente dispone di diversi strumenti: accertamento con adesione, ricorso tributario, conciliazione, rottamazione, definizione agevolata, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. Le sentenze della Corte di Cassazione del 2024 e 2025 offrono indicazioni importanti sulla determinazione della residenza e sull’utilizzabilità delle prove . Il trattato Italia‑Colombia, in vigore dal 7 ottobre 2021, evita la doppia imposizione e può essere invocato per limitare la tassazione .
L’assistenza di un professionista competente è fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto tributario e bancario. La sua esperienza come professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa permette di offrire un supporto completo: dall’analisi dell’atto alla predisposizione del ricorso, dalla richiesta di sospensione alle trattative per la definizione agevolata, fino all’eventuale ricorso agli strumenti di sovraindebitamento e di composizione negoziata.
Agire tempestivamente è l’unica strategia vincente: impugnare l’avviso nei termini, fornire la prova della residenza estera, valutare l’opportunità di aderire a rottamazioni e definizioni, richiedere la sospensione dell’esecuzione e, se necessario, ricorrere a procedure giudiziali e stragiudiziali. La complessità del diritto tributario internazionale impone un’assistenza qualificata per evitare errori e sfruttare tutte le opportunità offerte dalla normativa.
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