Introduzione
L’accertamento fiscale nei confronti di cittadini italiani che risiedono stabilmente in Cile rappresenta una delle questioni più delicate della fiscalità internazionale. La mobilità internazionale, il crescente numero di italiani che si stabiliscono oltreoceano e l’evoluzione normativa degli ultimi anni hanno trasformato la residenza fiscale in un campo ricco di insidie e, al contempo, denso di opportunità per chi conosce gli strumenti a disposizione. Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate mentre si vive e lavora in Cile può generare timori: si rischia infatti la duplicazione dell’imposta, l’applicazione di sanzioni elevate o addirittura l’avvio di procedure esecutive in Italia. Comprendere fin da subito i corretti criteri di residenza, i diritti previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni e le difese esperibili è fondamentale per evitare di pagare più del dovuto.
Nel corso dell’articolo analizzeremo le fonti normative italiane e internazionali che disciplinano la residenza fiscale (nuovo articolo 2 del TUIR, introdotto dal d.lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 , e relativa circolare 20/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate ), illustreremo le regole del redditometro e dei controlli analitico‑induttivi (art. 38 DPR 600/1973 e successive modifiche ), spiegheremo in quale misura le convenzioni internazionali, in particolare quella tra Italia e Cile (ratificata con legge 3 novembre 2016 n. 212) prevalgono sul diritto interno . Approfondiremo poi la procedura di contestazione, dai primi atti istruttori alla fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente , e gli strumenti transattivi quali l’accertamento con adesione . Accanto alla difesa stragiudiziale e contenziosa vedremo anche le misure di definizione agevolata del debito (rottamazione‑quater ), i piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e le procedure di composizione negoziata assistite dall’esperto ex d.l. 118/2021 .
Per affrontare correttamente queste sfide è indispensabile rivolgersi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio italiano. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi, esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021 e opera abitualmente nel diritto bancario e tributario. Il suo team assiste i contribuenti sia in fase preventiva (analisi degli atti, redazione di risposte ai questionari ex art. 32 DPR 600/1973) sia in fase contenziosa (ricorsi, sospensioni giudiziali, domande di accertamento con adesione) e negoziale (trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro, rottamazioni). Rivolgersi tempestivamente a professionisti come l’Avv. Monardo permette di verificare la regolarità dell’avviso, raccogliere la documentazione sulla residenza estera, far valere le convenzioni internazionali e proporre soluzioni idonee a ridurre o annullare il debito.
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1. Quadro normativo e giurisprudenziale
1.1 La nuova definizione di residenza fiscale
Dal 1º gennaio 2024 la residenza fiscale delle persone fisiche in Italia è disciplinata dal d.lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, che ha sostituito l’art. 2 del TUIR. La norma prevede tre criteri alternativi: residenza anagrafica, domicilio e presenza . In particolare:
- Residenza anagrafica: la persona è iscritta per la maggior parte del periodo d’imposta nell’anagrafe della popolazione residente. La registrazione anagrafica costituisce una presunzione relativa di residenza; l’interessato può vincerla dimostrando l’effettiva dimora all’estero .
- Domicilio: è il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona . Il legislatore abbandona l’accezione civilistica di domicilio (sede degli affari e interessi) per adottare un criterio personalistico improntato all’OCSE, valorizzando i legami familiari e sociali.
- Presenza fisica: la presenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche frazioni di giorno .
Per individuare la residenza occorre verificare se almeno una di queste condizioni è soddisfatta per più di 183 giorni in un anno. La circolare 20/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’entrata in vigore delle nuove regole non modifica l’ordine gerarchico dei criteri convenzionali e che le tie‑breaker rules previste dalle convenzioni bilaterali prevalgono sulle norme interne . In caso di conflitto tra le normative nazionali degli Stati contraenti, la convenzione attribuisce la residenza sulla base dell’abitazione permanente, del centro degli interessi vitali, del soggiorno abituale e, da ultimo, della nazionalità .
1.1.1 La presunzione per i Paesi a fiscalità privilegiata
L’art. 2 comma 2‑bis del TUIR prevede una presunzione legale di residenza per i cittadini che si trasferiscono in Stati a fiscalità privilegiata: il trasferimento anagrafico non produce effetti e il contribuente è considerato residente in Italia salvo prova contraria. Il Cile non rientra tra i Paesi “black list”; pertanto per gli italiani stabiliti a Santiago o Valparaíso l’onere di provare la residenza in Italia spetta all’Agenzia delle Entrate . Il contribuente può dimostrare la residenza cilena producendo certificati di residenza, contratti di lavoro, bollette cilene e altri documenti che attestino la presenza familiare e lavorativa all’estero .
1.1.2 Giurisprudenza recente sulla residenza
Nel 2024‑2025 la Corte di Cassazione ha più volte ribadito la centralità delle convenzioni internazionali e della prova della residenza estera:
- Cass. n. 19843/2024: la Corte ha affermato che per i periodi antecedenti al 2024 il domicilio fiscale rilevante è quello basato sui legami economici e patrimoniali; la nuova definizione, incentrata sui rapporti familiari, si applica dal 2024 . La sentenza riguarda un contribuente che sosteneva di essere residente nel Principato di Monaco; la Corte ha considerato determinante l’esistenza di interessi economici in Italia.
- Cass. ord. 22838/2025: per gli italiani residenti all’estero l’Agenzia delle Entrate può notificare gli atti via raccomandata A/R inviata all’indirizzo AIRE; la notifica è valida anche se il plico non viene ritirato e resta in giacenza . Questo orientamento rende essenziale controllare la propria casella AIRE e mantenere un recapito aggiornato.
- Cass. n. 994/2024: in materia di doppia imposizione la Corte ha stabilito che, quando una convenzione attribuisce l’imponibilità esclusiva allo Stato estero, non è necessario dimostrare di aver effettivamente pagato le imposte in quel Paese; basta la sola residenza fiscale estera per escludere la tassazione italiana . Nel caso deciso, un lavoratore distaccato negli Emirati Arabi Uniti aveva chiesto il rimborso delle imposte trattenute in Italia; la Cassazione ha riconosciuto il diritto al rimborso senza pretendere la prova del pagamento all’estero.
- Cass. n. 2950/2025: la Corte ha riaffermato che l’accertamento sintetico richiede la prova del nesso fra spese sostenute e redditi; l’Agenzia delle Entrate non può basare il redditometro su indizi vaghi o su tenori di vita ipotetici .
1.2 Il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate
Il DPR 600/1973 disciplina i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulle imposte dirette. L’art. 38 prevede che il fisco possa correggere il reddito dichiarato con accertamenti analitici (sulle singole voci) o sintetici (redditometro) quando ritiene che il reddito effettivo sia superiore a quello dichiarato . L’accertamento sintetico si basa su spese e patrimoni: i costi sostenuti per immobili, auto, viaggi, investimenti e altri beni sono rapportati a coefficienti standard per stimare un reddito presunto. La norma, modificata dal d.lgs. 5 agosto 2024 n. 108, limita l’applicazione del redditometro ai casi in cui il reddito accertato superi di almeno un quinto quello dichiarato e sia superiore a dieci volte l’assegno sociale . Inoltre l’accertamento sintetico è ammesso solo se l’Agenzia invita preventivamente il contribuente al contraddittorio e gli concede 60 giorni per giustificare le spese.
L’art. 39 consente accertamenti analitico‑induttivi quando i dati contabili appaiono inattendibili; l’art. 41 permette controlli patrimoniali sui beni e sulle variazioni patrimoniali non giustificate. Per i soggetti residenti all’estero tali poteri si coordinano con gli accordi internazionali sulla cooperazione amministrativa e con l’accesso alle banche dati (anagrafe dei conti, catastali, social network), come evidenziato dall’articolo sui poteri investigativi della Guardia di Finanza .
1.2.1 L’obbligo di contraddittorio preventivo
Il principio del contraddittorio è sancito dall’art. 6‑bis della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente). L’Amministrazione deve notificare al contribuente un progetto di accertamento e concedergli almeno 60 giorni per presentare osservazioni prima di adottare l’atto definitivo . L’atto emanato prima della scadenza del termine è nullo. Nei casi di avvisi di recupero crediti derivanti da questionari ex art. 32 DPR 600/1973 o da indagini internazionali, il contraddittorio è sempre obbligatorio; solo in situazioni di particolare urgenza o per accertamenti automatizzati (art. 36‑bis TUIR) è escluso.
1.3 L’accertamento con adesione e gli strumenti deflativi
Il d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 consente al contribuente di definire l’accertamento prima di adire il giudice: l’ufficio propone al contribuente una riduzione delle imposte e delle sanzioni a fronte di un pagamento immediato o rateale. L’art. 1 stabilisce che le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA possano essere definite su richiesta del contribuente anche per singole annualità . La procedura può essere avviata a seguito di avviso di accertamento o di invito a comparire e si conclude con un atto di adesione che non è impugnabile se il contribuente paga entro i termini.
Per i contribuenti residenti in Cile, l’adesione può rappresentare un’opzione vantaggiosa per evitare la controversia e ottenere una sensibile riduzione delle sanzioni, purché si valuti attentamente il carico fiscale complessivo e si tenga conto del credito d’imposta spettante ai sensi dell’art. 165 TUIR e della Convenzione Italia‑Cile .
1.4 La convenzione Italia‑Cile contro le doppie imposizioni
La Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali tra Italia e Cile è stata firmata il 23 ottobre 2015 ed è entrata in vigore il 20 dicembre 2016, dopo ratifica con la legge 3 novembre 2016 n. 212 . La convenzione si ispira al Modello OCSE e stabilisce criteri per ripartire la potestà impositiva sui redditi. Alcuni punti rilevanti:
- Residenza: si applicano le tie‑breaker rules; l’autorità competente dei due Stati risolve i conflitti considerando abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e nazionalità.
- Redditi da lavoro dipendente: tassati nello Stato di residenza, salvo che il lavoratore eserciti l’attività nell’altro Stato per più di 183 giorni; i compensi pagati da un datore di lavoro residente in Italia per attività svolte in Cile sono imponibili in Cile .
- Pensioni e retribuzioni pubbliche: le pensioni private sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza; quelle pubbliche possono essere tassate anche nello Stato della fonte, con possibilità di credito d’imposta.
- Dividendi e interessi: le aliquote di ritenuta alla fonte sono limitate al 10% per dividendi e royalties e al 15% per gli interessi, con diritto al credito d’imposta per le imposte pagate nello Stato estero .
La convenzione prevale sul diritto interno (art. 169 TUIR e art. 75 DPR 600/1973); la circolare 20/E/2024 ricorda che le convenzioni derogano alla normativa interna salvo che quest’ultima sia più favorevole . La Cassazione ha più volte ribadito che, una volta dimostrata la residenza estera, il contribuente non deve assoggettarsi a tassazione in Italia su redditi imponibili esclusivamente all’estero .
1.5 La rottamazione‑quater e la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo
Per i debiti iscritti a ruolo, il legislatore ha previsto una serie di misure di definizione agevolata. L’art. 1, commi 231‑252, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (“Legge di bilancio 2023”) ha introdotto la rottamazione‑quater, che consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo il capitale e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni e interessi di mora . Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in massimo 18 rate; in caso di rateizzazione, sono dovuti interessi al 2% annuo . Presentando l’istanza di adesione entro i termini (originariamente 30 aprile 2023), il contribuente ottiene la sospensione delle procedure esecutive e non vengono iscritte nuove ipoteche .
Successivi interventi legislativi hanno prorogato termini e riaperto i termini per i decaduti. La legge 18 marzo 2024 n. 18 e il decreto‑legge 202/2024 (Milleproroghe 2025) hanno differito le prime rate al 15 marzo 2024 e riammesso alla definizione i contribuenti decaduti, con nuova scadenza per la domanda fissata al 30 aprile 2025 . Per i residenti nelle zone colpite dall’alluvione dell’Emilia-Romagna le scadenze sono state ulteriormente prorogate .
La rottamazione-quater rappresenta un’opportunità per i contribuenti che hanno arretrati fiscali, anche se residenti all’estero, perché permette di sanare la posizione riducendo drasticamente il debito. È tuttavia necessario verificare se i carichi sono realmente definibili e se conviene aderire rispetto ad altre forme di tutela (ad esempio l’esdebitazione o la ristrutturazione dei debiti del consumatore).
1.6 Le procedure di sovraindebitamento e il piano del consumatore
Per i soggetti in difficoltà economica, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136) ha previsto tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: la liquidazione controllata del patrimonio, il piano del consumatore e il concordato minore. L’art. 67 consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . La proposta può prevedere pagamenti parziali e differenziati, la falcidia dei debiti e la moratoria sui crediti privilegiati; deve essere corredata dall’elenco dei creditori, dalla dichiarazione dei redditi e dalla documentazione reddituale e patrimoniale . La domanda è presentata tramite OCC e sospende gli interessi convenzionali; il giudice omologa il piano se ritiene che il debitore abbia agito con meritevolezza.
L’art. 69 indica le condizioni ostative: il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode . Tali regole mirano a evitare abusi e a premiare i debitori onesti che hanno subito eventi negativi indipendenti dalla propria volontà. Per i contribuenti residenti in Cile che vantano debiti fiscali in Italia, il piano del consumatore può rappresentare una strada per ottenere l’esdebitazione finale dopo avere corrisposto una quota del debito in base alle proprie possibilità.
1.7 La composizione negoziata della crisi d’impresa
Il d.l. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con legge 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. L’imprenditore che si trova in squilibrio patrimoniale può chiedere al segretario della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento . L’esperto facilita le trattative con i creditori per individuare una soluzione che consenta di superare la crisi, anche mediante la cessione dell’azienda o di rami della stessa. L’art. 3 istituisce una piattaforma telematica nazionale con una lista di controllo, un test di risanabilità e un protocollo di conduzione; la stessa norma stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti . L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, assiste gli imprenditori nella predisposizione del piano di risanamento e nel dialogo con i creditori.
2. Procedura: dalla notifica alla difesa
2.1 La notifica dell’avviso di accertamento all’estero
Un avviso di accertamento può essere notificato a un cittadino italiano residente in Cile attraverso tre modalità: (1) raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno, (2) PEC se il contribuente dispone di un indirizzo certificato in Italia, (3) tramite le autorità consolari. La Cassazione ha precisato che la notifica via raccomandata all’indirizzo AIRE è valida anche in caso di mancato ritiro; l’atto si perfeziona allo scadere del periodo di giacenza . È quindi indispensabile controllare regolarmente la posta internazionale e aggiornare tempestivamente la propria iscrizione all’AIRE.
Al momento della ricezione dell’atto il contribuente deve verificare:
- Data e modalità di notifica: la data decorre dalla ricezione o dal termine di giacenza, ed è essenziale per calcolare i termini per il ricorso.
- Indirizzo: deve coincidere con quello comunicato all’AIRE. L’atto inviato ad un indirizzo errato è nullo.
- Completezza dell’atto: l’avviso deve riportare le imposte accertate, le sanzioni, gli interessi e la motivazione; deve allegare l’invito al contraddittorio e l’indicazione dell’ufficio competente.
Se il contribuente non riceve alcun preavviso o invito a dedurre, può eccepire la violazione del contraddittorio obbligatorio e chiedere l’annullamento dell’atto .
2.2 Rispondere al questionario e raccogliere le prove
Prima di emettere l’avviso l’Agenzia spesso invia un questionario ex art. 32 DPR 600/1973 per chiedere al contribuente informazioni sulla propria residenza, sulle attività economiche, sui conti bancari e sui familiari . La risposta è una fase cruciale della difesa, perché consente di fornire da subito la documentazione che dimostra l’effettiva vita in Cile e di evitare che l’ufficio proceda all’accertamento. Fra i documenti da allegare:
- certificato di residenza rilasciato dalle autorità cilene;
- iscrizione AIRE aggiornata;
- contratto di lavoro o partita IVA cilena;
- contratti di locazione o acquisto di abitazione in Cile, con eventuali prove della dismissione degli immobili in Italia;
- bollette e utenze cilene intestate al contribuente;
- estratti conto bancari cileni;
- iscrizione dei figli a scuole cilene e tessere sanitarie;
- eventuali iscrizioni a club o associazioni locali.
Rispondere in maniera completa riduce la probabilità che l’Agenzia emetta l’avviso; se l’Amministrazione ritiene che i legami con l’Italia siano prevalenti (ad esempio, proprietà di immobili di lusso o cariche societarie in Italia ), chiederà ulteriori chiarimenti o avvierà un accertamento sintetico.
2.3 L’avviso di accertamento e i termini per il ricorso
Se l’Agenzia non è soddisfatta delle spiegazioni o non riceve risposta, può emanare un avviso di accertamento. Per i redditi del 2023 notificati nel 2025, il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per l’anno 2023, quindi, il 31 dicembre 2029); in caso di omessa dichiarazione il termine è raddoppiato. L’avviso deve essere motivato, indicare i fatti contestati e menzionare l’invito al contraddittorio. Dal momento della notifica il contribuente dispone di 60 giorni per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Entro lo stesso termine può proporre un’istanza di accertamento con adesione per tentare un accordo; il termine per impugnare è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2.4 Fase giudiziale
Se il contribuente decide di non aderire alla proposta dell’Agenzia, può presentare un ricorso contenzioso. Il ricorso deve essere notificato all’Ufficio che ha emesso l’atto e depositato telematicamente entro 30 giorni dalla notifica. Nel ricorso si possono dedurre motivi formali (vizi di notifica, violazione del contraddittorio, incompetenza territoriale) e motivi di merito (errata determinazione dei redditi, mancata applicazione della convenzione Italia‑Cile, applicazione impropria del redditometro).
In giudizio il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato e della riscossione provvisoria; se la Corte ritiene fondate le sue ragioni, può sospendere il pagamento in attesa della decisione. Se il ricorso viene respinto, è possibile presentare appello e successivamente ricorso per cassazione per soli motivi di diritto. Le recenti pronunce della Cassazione evidenziano una tendenza a tutelare la posizione del residente estero qualora la documentazione sia completa e coerente ; tuttavia l’esito di ogni causa dipende dalle prove fornite e dalla corretta applicazione della convenzione.
3. Difese e strategie legali
3.1 Dimostrare la residenza fiscale in Cile
La strategia più efficace per contestare l’accertamento consiste nel dimostrare che il centro degli interessi vitali e l’abitazione permanente si trovano in Cile. Oltre alla documentazione già citata, è utile predisporre un dossier che ricostruisca cronologicamente la vita all’estero: data del trasferimento, documenti di viaggio, cessazione di rapporti di lavoro in Italia, iscrizione dei familiari, contratti di locazione e di lavoro in Cile, pagamenti di imposte cilene, eventuali investimenti in Cile e dismissione di proprietà italiane. Questo dossier può essere allegato sia alla risposta al questionario sia al ricorso.
Se l’Agenzia contesta la residenza sostenendo che il contribuente ha spese o flussi finanziari rilevanti in Italia (ad esempio bonifici frequenti, carte di credito italiane o investimenti mobiliari), occorre dimostrare che tali somme provengono da redditi prodotti in Cile o da risparmi preesistenti e che non si tratta di redditi non dichiarati in Italia . Nel caso del redditometro è possibile fornire la prova di finanziamenti o di risparmi accumulati negli anni, come previsto dall’art. 38 modificato .
3.2 Invocare la convenzione Italia‑Cile e il credito d’imposta
La convenzione bilaterale stabilisce che i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Cile sono imponibili solo in Cile. Pertanto l’Italia non può tassarli nemmeno se il contribuente ha cittadinanza italiana . Se l’Agenzia pretende di tassare tali redditi, occorre eccepire l’applicazione dell’art. 165 TUIR, che riconosce il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Il credito può azzerare o ridurre il debito in Italia quando il reddito è tassato in Cile.
Secondo la Cassazione è sufficiente dimostrare la residenza in Cile per invocare la convenzione e il credito d’imposta; non è necessario provare di aver effettivamente pagato l’imposta estera . Tale principio è prezioso per i contribuenti che si trasferiscono in Paesi con aliquote basse o esenzioni (ad esempio pensionati o lavoratori del settore tech). Tuttavia è consigliabile conservare le dichiarazioni fiscali cilene e i certificati di residenza fiscale rilasciati dall’autorità cilena (Servicio de Impuestos Internos, SII) per evitare contestazioni.
3.3 Esercitare il contraddittorio e l’autotutela
Se ricevi un progetto di accertamento, presentare osservazioni motivate entro il termine di 60 giorni consente spesso di chiudere il procedimento senza sanzioni. L’Agenzia è tenuta a valutare le memorie difensive e a motivare l’eventuale rigetto. In molte situazioni, l’ufficio annulla l’accertamento quando riconosce che il contribuente è effettivamente residente all’estero o quando la convenzione prevede l’esenzione.
L’istanza di autotutela può essere proposta anche dopo l’emissione dell’avviso se il contribuente individua vizi di legge o errori materiali. Ad esempio, se la notifica è stata effettuata ad un indirizzo sbagliato o se l’avviso contiene errori di calcolo, l’agenzia può annullare d’ufficio l’atto. In caso di esito positivo, l’atto viene ritirato senza oneri. L’autotutela è particolarmente utile per i contribuenti esteri che vogliono evitare un contenzioso complesso.
3.4 Accertamento con adesione e ravvedimento
Quando le prove non sono sufficienti per ottenere l’annullamento integrale o quando residuano imposte non coperte dalla convenzione (ad esempio affitti di immobili in Italia, plusvalenze da vendite di immobili), il contribuente può valutare di aderire alla proposta dell’Agenzia. L’accertamento con adesione consente di definire la controversia con sanzioni ridotte a un terzo e la possibilità di rateizzare il pagamento . La procedura si avvia su richiesta del contribuente entro 60 giorni dalla notifica; l’ufficio fissa un incontro, durante il quale possono essere discussi i punti contestati e proposte soluzioni (es. riduzione delle sanzioni, riconoscimento di deduzioni).
Il ravvedimento operoso permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente omissioni o errori dichiarativi prima dell’accertamento. Anche chi risiede all’estero può presentare integrative e versare imposte e interessi con sanzioni ridotte; questa scelta può prevenire l’emissione di un avviso e dimostrare la buona fede.
3.5 Tutela cautelare e azioni esecutive
Se l’Agenzia procede con la riscossione, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione sia in sede amministrativa (istanza di sospensione all’Agente della riscossione) sia in sede giudiziale (istanza alla Corte di giustizia tributaria). È possibile evitare l’iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo se si attiva tempestivamente e si dimostra la fondatezza del ricorso. In alcuni casi, soprattutto per importi rilevanti, l’Agente della riscossione può accettare una rateizzazione ordinaria prima di procedere alle misure esecutive.
4. Strumenti alternativi per la risoluzione del debito
4.1 Rottamazione‑quater e definizione agevolata
La rottamazione‑quater consente di regolarizzare i debiti già iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di riscossione . Le prime due rate sono pari al 10 % del totale e vanno pagate entro date stabilite; le restanti sono di pari importo con scadenza quadrimestrale. Grazie alle proroghe introdotte dalle leggi successive, è possibile presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 e pagare fino a 18 rate . I vantaggi della rottamazione sono:
- sconto integrale su sanzioni, interessi e aggio;
- sospensione di ipoteche, fermi e procedure esecutive finché si rispettano le rate ;
- possibilità di regolarizzare anche carichi precedentemente oggetto di altre rottamazioni decadute.
Lo svantaggio principale è la perdita dei benefici se una rata viene pagata in ritardo oltre i cinque giorni di tolleranza. Occorre quindi programmare le risorse per evitare decadenze.
4.2 Stralcio dei mini‑debiti
La stessa legge di bilancio 2023 prevede lo stralcio automatico dei debiti inferiori a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Questo stralcio avviene senza domanda da parte del contribuente e interessa le sanzioni, gli interessi e il capitale residuo. I debiti per contributi previdenziali e multe stradali restano però esclusi. Verificare se il proprio ruolo contiene carichi di importo modesto può dunque portare a risparmiare senza ricorrere a procedure.
4.3 Piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il piano del consumatore consente a persone fisiche sovraindebitate (non fallibili) di proporre ai creditori un piano di rientro calibrato sulle proprie possibilità . La procedura offre diversi vantaggi:
- blocco immediato di pignoramenti, ipoteche e fermi;
- sospensione degli interessi;
- pagamento parziale dei debiti in base al proprio reddito;
- esdebitazione finale, con cancellazione di tutte le somme non pagate.
Per accedervi è necessario dimostrare che l’indebitamento non deriva da colpa grave o frode e non avere ottenuto altre esdebitazioni negli ultimi cinque anni . L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, può predisporre la domanda presso l’OCC competente, negoziare con i creditori e assistere nell’omologazione del piano.
4.4 Concordato minore e liquidazione controllata
I titolari di partita IVA (professionisti e piccoli imprenditori) possono ricorrere al concordato minore (ex accordo di composizione) o alla liquidazione controllata. Il concordato minore permette di proporre un accordo ai creditori per pagare una percentuale del debito; la liquidazione controllata comporta la vendita del patrimonio con successiva esdebitazione. Entrambe le procedure richiedono l’assistenza di un OCC e la redazione di un piano attestato. Sebbene non siano specifiche della residenza all’estero, possono essere utili per chi, trasferendosi in Cile, desidera chiudere le proprie posizioni debitorie in Italia con un accordo omnicomprensivo.
4.5 Composizione negoziata
Gli imprenditori che operano in Italia ma hanno sede all’estero o intendono trasferirsi all’estero possono sfruttare la composizione negoziata per prevenire l’insolvenza. L’esperto nominato ai sensi del d.l. 118/2021 assiste l’imprenditore nel dialogo con i creditori al fine di individuare soluzioni di ristrutturazione. Questa procedura è volontaria e confidenziale; permette di mantenere la continuità aziendale e ridurre il rischio di azioni esecutive. Per gli italiani che gestiscono aziende in Cile ma hanno sedi secondarie in Italia, una composizione può essere funzionale alla chiusura ordinata delle attività italiane.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti residenti all’estero commettono errori che possono costare cari. Ecco i più frequenti:
- Non iscriversi all’AIRE: la cancellazione dall’anagrafe italiana e l’iscrizione all’AIRE sono requisiti formali essenziali per dimostrare la residenza estera. Pur essendo una presunzione relativa , l’iscrizione rafforza la prova di residenza.
- Mantenere cariche societarie italiane: essere amministratore di una società in Italia o avere cariche dirigenziali contrasta con l’idea di trasferimento all’estero . Prima di trasferirsi è opportuno cedere o delegare tali incarichi.
- Trascurare le utenze e i conti italiani: bollette attive o conti correnti con movimentazioni significative possono essere interpretati come indizi di permanenza in Italia. È consigliabile chiudere i servizi non necessari e usare conti esteri.
- Non conservare la documentazione cilena: il contribuente deve essere in grado di esibire certificati di residenza fiscale, contratti di lavoro e altre prove della sua vita in Cile . Senza tali documenti la difesa diventa difficile.
- Ignorare i questionari: non rispondere ai questionari dell’Agenzia comporta quasi sempre l’emissione di un avviso. È preferibile rispondere, con l’assistenza di un avvocato, fornendo documenti precisi e coerenti.
- Non impugnare gli avvisi nei termini: trascorsi i 60 giorni senza impugnare, l’avviso diventa definitivo e non può più essere contestato in tribunale. È quindi essenziale agire tempestivamente.
- Sottovalutare le definizioni agevolate: la rottamazione‑quater e gli altri strumenti (saldo e stralcio, piani del consumatore) possono ridurre il debito di migliaia di euro, ma hanno scadenze e requisiti precisi. Informarsi per tempo evita di perdere l’opportunità.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Criteri di residenza fiscale
| Criterio | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Residenza anagrafica | Iscrizione per la maggior parte dell’anno nell’anagrafe della popolazione residente. È una presunzione relativa che può essere vinta con prova contraria. | Art. 2, comma 2, TUIR |
| Domicilio | Luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari (nuovo criterio introdotto dal d.lgs. 209/2023). | Art. 2, comma 2, TUIR |
| Presenza fisica | Presenza nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno. | Art. 2, comma 2, TUIR |
| Tie‑breaker rules | In caso di doppia residenza, prevalgono abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità. | Art. 4 Convenzione OCSE / Convenzione Italia‑Cile |
6.2 Strumenti di accertamento e difese
| Strumento | Descrizione | Difese possibili |
|---|---|---|
| Questionario ex art. 32 DPR 600/1973 | Richiesta di informazioni su residenza, redditi e patrimoni. | Rispondere allegando documenti che provino la residenza cilena. |
| Accertamento analitico | Correzione di singole voci del reddito, basata su controlli documentali. | Dimostrare la corretta dichiarazione, produrre documenti contabili. |
| Accertamento sintetico (redditometro) | Determinazione presunta del reddito tramite spese e indici. Applicabile solo se l’incremento supera 1/5 del reddito e dieci volte l’assegno sociale . | Dimostrare che le spese sono finanziate da redditi esteri o risparmi, contestare la proporzionalità . |
| Contraddittorio obbligatorio | Invito a dedurre e contraddittorio di 60 giorni prima dell’atto . | Presentare osservazioni, eccepire la violazione se mancante. |
| Accertamento con adesione | Accordarsi con l’ufficio per ridurre imposte e sanzioni . | Valutare la proposta, chiedere sconti, rateizzare il pagamento. |
6.3 Definizione agevolata (rottamazione‑quater)
| Aspetto | Regola base | Normativa |
|---|---|---|
| Carichi definibili | Debiti affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 | Commi 231‑252 art. 1, legge 197/2022 |
| Somme da versare | Solo capitale e spese di notifica, esclusi sanzioni e interessi | art. 1, comma 231 |
| Rateizzazione | Fino a 18 rate; le prime due (10 % ciascuna) entro 31 luglio e 30 novembre 2023 | art. 1, commi 232‑233 |
| Interessi sulle rate | 2 % annuo | art. 1, comma 233 |
| Riapertura termini | Domanda di riammissione entro 30 aprile 2025 | Legge 18/2024 e D.L. 202/2024 |
| Effetti | Sospensione di ipoteche, fermi e procedure esecutive | art. 1, comma 240 |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Sono un cittadino italiano che vive in Cile da due anni. Non mi sono ancora iscritto all’AIRE. Posso essere considerato residente fiscale in Italia? – La mancata iscrizione all’AIRE è un indizio, ma non è sufficiente da sola a determinare la residenza in Italia. Secondo il nuovo art. 2 TUIR, conta dove si trova il domicilio (centro delle relazioni personali e familiari) e la presenza fisica . Se vivi stabilmente in Cile con la famiglia, lavori lì e non trascorri più di 183 giorni in Italia, puoi dimostrare la residenza cilena, ma è consigliabile regolarizzare l’iscrizione.
- Come posso dimostrare concretamente la mia residenza in Cile? – Devi raccogliere documenti oggettivi: certificato di residenza cileno, iscrizione AIRE, contratto di lavoro o partita IVA cilena, bollette e conti bancari cileni, iscrizione dei figli a scuole cilene, eventuale contratto di affitto o acquisto di abitazione . Un dossier completo renderà più facile vincere eventuali contestazioni.
- Posso lavorare per un’azienda italiana e restare fiscalmente residente in Cile? – Dipende dalla modalità di lavoro. Se l’attività è svolta interamente in Cile (ad esempio smart working) e il centro degli interessi vitali è in Cile, i redditi sono tassati in Cile in base alla convenzione. Se invece svolgi l’attività in Italia per più di 183 giorni o mantieni una stabile organizzazione in Italia, potresti essere considerato residente o avere un punto d’imposizione in Italia.
- Ho ricevuto un avviso di accertamento relativo a redditi di lavoro dipendente svolto in Cile. L’Italia può tassarli? – No, se la convenzione Italia‑Cile attribuisce l’imponibilità esclusiva allo Stato di residenza. Ai sensi dell’art. 165 TUIR e della convenzione, l’Italia deve riconoscere il credito d’imposta o l’esenzione per i redditi tassati in Cile . Devi però dimostrare la tua residenza cilena.
- Cos’è il redditometro e può essere applicato a chi risiede all’estero? – Il redditometro (accertamento sintetico) stima il reddito sulla base delle spese sostenute. Può teoricamente essere applicato anche ai non residenti se emergono indizi di capacità contributiva in Italia . Tuttavia, dopo le modifiche del 2024, è utilizzabile solo se la differenza tra reddito accertato e dichiarato supera il 20 % e 10 volte l’assegno sociale . Chi vive stabilmente all’estero può difendersi dimostrando che le spese sono sostenute con redditi esteri o risparmi.
- Cosa succede se non rispondo al questionario dell’Agenzia? – La mancata risposta può portare all’emissione di un avviso di accertamento basato sugli elementi raccolti dall’ufficio. È sempre consigliabile rispondere entro il termine, con il supporto di un professionista, allegando la documentazione che dimostra la residenza estera .
- Quanto tempo ho per impugnare l’avviso di accertamento? – Hai 60 giorni dalla data di notifica per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Il termine è sospeso se presenti un’istanza di accertamento con adesione, per un massimo di 90 giorni .
- Se l’avviso è stato notificato a un vecchio indirizzo italiano, è valido? – No. La notifica deve essere effettuata all’indirizzo AIRE o a quello estero comunicato. Se l’atto è stato inviato a un indirizzo errato, puoi eccepire la nullità della notifica e chiedere l’annullamento.
- L’Italia può tassare i miei redditi da pensione cilena? – Le pensioni private sono tassate solo nello Stato di residenza secondo la convenzione Italia‑Cile. Per le pensioni pubbliche (erogate dallo Stato italiano) la potestà impositiva può essere ripartita; l’Italia trattiene una ritenuta a titolo definitivo, ma riconosce il credito d’imposta per le imposte pagate in Cile.
- Ho un immobile in Italia che affitto mentre vivo in Cile. Devo dichiarare i canoni in Italia? – Sì. I redditi immobiliari si tassano nello Stato dove l’immobile è situato. Devi presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e puoi scomputare l’eventuale imposta pagata in Cile per evitare doppia imposizione. L’Agenzia potrebbe accertare eventuali omissioni mediante incrocio dei dati catastali.
- Cosa comporta la rottamazione‑quater per un residente all’estero? – La rottamazione si applica anche ai contribuenti residenti all’estero: puoi estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale. Devi però rispettare le scadenze e presentare la domanda nei termini . I pagamenti possono essere effettuati online.
- È possibile rateizzare le somme dovute dopo l’accertamento con adesione? – Sì. L’accordo può prevedere il pagamento rateale, di norma fino a otto rate trimestrali (due anni). Le sanzioni sono ridotte e gli interessi sono calcolati al tasso legale.
- In cosa consiste il piano del consumatore? – È una procedura prevista dal Codice della crisi che consente al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti . Il piano deve essere approvato dal giudice e, se completato con successo, porta all’esdebitazione.
- Se ho debiti fiscali e sono anche imprenditore, posso accedere alla composizione negoziata? – Sì. L’imprenditore in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto indipendente ex d.l. 118/2021. L’esperto facilità le trattative con i creditori per trovare un accordo che eviti l’insolvenza . Questo strumento è particolarmente utile per le piccole e medie imprese.
- Cosa succede se la Cassazione dà torto al contribuente? – La cassazione è l’ultimo grado di giudizio e decide solo questioni di diritto. Se la corte rigetta il ricorso, l’avviso diventa definitivo e il debito deve essere pagato. Tuttavia è sempre possibile cercare un accordo con l’Agenzia per rateizzare l’importo o aderire alle definizioni agevolate se ancora aperte.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Esempio di accertamento su redditi di lavoro in Cile
Scenario: Mario, ingegnere italiano trasferitosi a Santiago del Cile con la sua famiglia nel marzo 2023, riceve a settembre 2025 un avviso di accertamento per redditi di lavoro dipendente del 2023. L’Agenzia delle Entrate ritiene che Mario sia ancora residente in Italia perché non ha chiuso il suo conto corrente italiano e ha mantenuto la carica di amministratore in una società italiana.
Analisi legale:
- Mario ha trascorso più di 183 giorni in Cile nel 2023 e ha trasferito la famiglia; ha ottenuto il certificato di residenza cileno ed è iscritto all’AIRE dal 2023. Secondo l’art. 2 TUIR, la presunzione di residenza anagrafica è relativa; l’Agenzia deve provare che il domicilio (relazioni personali e familiari) è rimasto in Italia .
- Mantenere la carica di amministratore è un indizio, ma non è determinante se Mario dimostra che l’attività è svolta in Cile e che le decisioni societarie sono delegate. La Cassazione ha sottolineato che la residenza va valutata in concreto e che l’onere probatorio incombe sull’Amministrazione .
- La convenzione Italia‑Cile attribuisce l’imponibilità esclusiva allo Stato di residenza per i redditi di lavoro dipendente . Pertanto, anche qualora Mario fosse considerato residente in Italia, l’Italia dovrebbe comunque concedere il credito d’imposta per le imposte dovute in Cile.
- Mario può presentare osservazioni entro 60 giorni dall’avviso, allegando i documenti relativi a residenza, lavoro e famiglia in Cile. Può inoltre chiedere l’accertamento con adesione per discutere con l’ufficio e ottenere l’annullamento o la riduzione delle imposte.
Outcome possibile: se la documentazione è completa, l’Agenzia potrebbe riconoscere la residenza cilena e annullare l’avviso. In caso contrario, Mario può impugnare l’avviso in tribunale, richiedere la sospensione dell’esecuzione e, in ultima analisi, ricorrere alla Cassazione.
8.2 Simulazione di rottamazione‑quater
Scenario: Lucia, italiana residente a Valparaíso, ha ricevuto diverse cartelle di pagamento per un totale di 15.000 euro (5.000 di imposte, 4.000 di sanzioni, 6.000 di interessi). La riscossione riguarda debiti affidati all’agente della riscossione nel 2018 e 2019. Lucia vorrebbe sanare la posizione senza versare tutto l’importo.
Soluzione: Lucia può aderire alla rottamazione‑quater presentando domanda entro la nuova scadenza del 30 aprile 2025. Grazie alla definizione agevolata pagherà solo il capitale (5.000 €) e le spese di notifica (assumiamo 500 €), evitando sanzioni e interessi . Può scegliere di rateizzare in 18 rate; le prime due (10 % ciascuna, cioè 550 €) scadranno il 15 marzo e il 30 aprile 2025 (secondo le proroghe). Le restanti 16 rate saranno di circa 283 € ciascuna, da versare il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. Lucia risparmierà oltre 9.000 € rispetto alla somma originaria.
8.3 Piano del consumatore per contribuente sovraindebitato
Scenario: Roberto, ex imprenditore italiano trasferitosi ad Antofagasta, ha debiti fiscali e bancari per 120.000 €. I redditi in Cile non gli permettono di pagarli integralmente. Vorrebbe un’alternativa alla rottamazione che gli consenta di liberarsi dai debiti.
Soluzione: Roberto può rivolgersi all’OCC e proporre un piano del consumatore. Supponiamo che il suo reddito disponibile consenta di offrire ai creditori 36.000 € in 5 anni (600 € al mese). Il piano potrebbe prevedere il pagamento di questa somma a fronte della cancellazione della restante parte (84.000 €). Se il giudice lo omologa e Roberto rispetta le rate, otterrà l’esdebitazione finale. Durante la procedura saranno sospesi pignoramenti e interessi .
9. Conclusioni
Per gli italiani che hanno scelto il Cile come nuova patria, la corretta gestione della fiscalità internazionale è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese. Le norme italiane si sono evolute negli ultimi anni: il nuovo art. 2 TUIR ha introdotto criteri più aderenti agli standard OCSE ; la circolare 20/E/2024 ha ribadito la prevalenza delle convenzioni ; la riforma del redditometro ha limitato le presunzioni . Al contempo, la giurisprudenza della Cassazione sta consolidando principi favorevoli ai contribuenti, riconoscendo la sufficienza della residenza estera per escludere la tassazione italiana e la necessità di notifiche valide .
Chi riceve un avviso di accertamento deve agire rapidamente: verificare la notifica, raccogliere le prove della residenza cilena, rispondere ai questionari, invocare la convenzione Italia‑Cile e presentare ricorso nei termini. In molti casi è possibile ottenere l’annullamento dell’atto o ridurre drasticamente il debito attraverso l’accertamento con adesione, la rottamazione‑quater o i piani di ristrutturazione dei debiti.
Affrontare l’Amministrazione fiscale da soli può essere complicato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, mette a disposizione un team di professionisti esperti nel diritto tributario internazionale, nella ristrutturazione del debito e nella composizione delle crisi d’impresa. Grazie alla sua esperienza come esperto negoziatore della crisi ex d.l. 118/2021 , l’Avv. Monardo è in grado di analizzare gli atti, individuare gli errori, attivare il contraddittorio, proporre ricorsi efficaci e negoziare con l’Agenzia soluzioni vantaggiose. Inoltre, il suo ruolo di gestore della crisi gli consente di accompagnare i clienti nei percorsi di rottamazione, piani del consumatore e concordati minori.
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