Accertamento fiscale a italiano residente a Dubai: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale nei confronti di un contribuente italiano residente all’estero e in particolare negli Emirati Arabi Uniti non è un caso isolato ma un fenomeno sempre più frequente. Da qualche anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli sui trasferimenti di residenza in Paesi a fiscalità privilegiata, come Dubai, per contrastare l’esterovestizione personale e le pianificazioni elusive. La riforma della residenza fiscale introdotta dal D.Lgs. 209/2023, il nuovo obbligo di contraddittorio preventivo per quasi tutti gli accertamenti previsto dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente e l’estensione dei termini di accertamento per i patrimoni esteri non dichiarati hanno reso la materia ancora più complessa. I rischi per chi non si attiene alle regole sono elevati: tassazione in Italia sui redditi mondiali, sanzioni salatissime, possibili responsabilità penali per omessa dichiarazione e, in ultima istanza, iscrizioni a ruolo con pignoramenti o ipoteche.

Chi riceve un avviso di accertamento per essere ritenuto ancora residente in Italia non deve però rassegnarsi; esistono strumenti normativi, convenzionali e processuali per difendersi efficacemente. In questa guida verranno illustrate le normative più recenti (aggiornate a novembre 2025), le sentenze significative della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito, le procedure passo‑passo per impugnare l’accertamento, le strategie difensive e gli strumenti alternativi per ridurre il carico fiscale o chiudere i debiti. Tutto con un taglio pratico e orientato al contribuente.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

La difesa in materia tributaria richiede competenze tecniche, esperienza processuale e conoscenza delle soluzioni stragiudiziali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati tributaristi, civilisti e commercialisti con solida esperienza nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua lunga esperienza davanti alle corti tributarie e alla Corte di Cassazione consente di predisporre ricorsi solidi e di gestire trattative con l’Agenzia delle Entrate, predisponendo memorie, istanze di sospensione, piani di rateazione o adesione e valutando, quando conviene, la definizione agevolata o la procedura di esdebitazione.

Il nostro staff è organizzato per assistere contribuenti, imprenditori e professionisti in ogni fase dell’accertamento. Analizziamo l’avviso di accertamento e i documenti in possesso del contribuente, individuiamo i vizi formali (omesso contraddittorio, decadenza dei termini, carenza di motivazione), predisponiamo memorie difensive e contratti di adesione, presentiamo ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, chiediamo la sospensione delle somme iscritte a ruolo e, se necessario, ricorriamo in Cassazione. Affianchiamo anche nelle soluzioni negoziali, come le transazioni fiscali e i piani del consumatore per i debiti tributari. Ogni caso è valutato da un team multidisciplinare (avvocati e commercialisti) in base alle circostanze concrete.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

I criteri per la residenza fiscale e la riforma del 2024

La base giuridica per stabilire se un cittadino è residente fiscalmente in Italia si trova nell’art. 2 del D.P.R. 917/1986 (TUIR). La norma considera residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, anche non consecutivi) hanno residenza anagrafica, domicilio oppure dimora abituale in Italia . Ai fini civilistici, la residenza indica la dimora abituale, mentre il domicilio è stato ridefinito dal D.Lgs. 209/2023 come il luogo in cui si sviluppano le principali relazioni personali e familiari del soggetto . La riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2024 ha introdotto tre novità fondamentali:

  1. Presenza fisica: si è precisato che è sufficiente trascorrere in Italia più di 183 giorni, anche se non consecutivi, per essere considerati residenti . Persino frazioni di giorno contano (ad esempio, un rientro di poche ore il 1° luglio e un altro il 31 dicembre conteggiano come due giorni); la somma di questi periodi fa scattare la residenza .
  2. Domicilio centrato sulle relazioni familiari: il nuovo art. 2 TUIR distingue il domicilio fiscale dalla residenza civile; il domicilio si individua nel luogo in cui si sviluppano le principali relazioni personali e familiari , come confermato dalla circolare 20/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate .
  3. Presunzione anagrafica relativa: prima del 2024 l’iscrizione nelle anagrafi italiane costituiva presunzione assoluta di residenza; ora è relativa e può essere superata se il contribuente prova di aver stabilito effettivamente il proprio domicilio o residenza all’estero . L’omessa iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) comporta una sanzione amministrativa che va da 200 a 1 000 euro per ogni anno di ritardo .

In sintesi, un cittadino che si trasferisce a Dubai per non essere più tassato in Italia deve cancellarsi dall’anagrafe italiana, iscriversi all’AIRE, vivere stabilmente negli Emirati e non mantenere in Italia il centro dei propri interessi personali e familiari . È sufficiente che uno dei tre criteri (iscrizione anagrafica, domicilio o residenza) si verifichi per la maggior parte dell’anno perché la persona sia considerata residente .

Residenza reale e residenza fittizia: come si distinguono

Il Fisco non si limita a verificare la formalità del cambio di residenza. Occorre dimostrare l’effettiva rottura dei legami con l’Italia. L’articolo dell’Avvocato Monardo fornisce una tabella comparativa tra trasferimento reale e trasferimento fittizio , evidenziando alcuni indicatori:

IndicatoriTrasferimento realeTrasferimento fittizio
Iscrizione AIREAvvenuta tempestivamente con cancellazione dalle anagrafi italianeTardiva o inesistente; rimane l’iscrizione anagrafica
Abitazione principaleAlloggio a Dubai (contratto di locazione o proprietà), con utenze localiCasa disponibile in Italia, dove spesso risiede la famiglia
Permanenza fisicaPresenza prevalente negli EAU (> 183 gg/anno)Lungo soggiorno in Italia, frequenti rientri
Attività lavorativaContratto di lavoro o impresa effettiva a DubaiGestione di aziende italiane, cariche sociali attive
Centri di interesse economicoConti bancari, investimenti e beni principalmente all’esteroInvestimenti e spese sostanziali in Italia
FamigliaNucleo familiare trasferito (coniuge e figli iscritti a scuole estere)Famiglia rimasta in Italia
DocumentazioneContratti, bollette, biglietti aerei a sostegno della permanenza negli EAUAtti firmati in Italia, uso di carte di credito italiane

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate non si limitano ai dati anagrafici: per ricostruire la residenza reale esaminano biglietti aerei, timbri sul passaporto, estratti conto bancari, utenze domestiche, dati telefonici e perfino post sui social network . È stato ricordato che in un caso analogo un imprenditore che si dichiarava residente a Montecarlo è stato considerato residente in Italia perché firmava ancora rogiti e atti nel territorio italiano . Un esempio pratico: un imprenditore che dichiara di risiedere a Dubai dal 2022 ma trascorre circa 200 giorni all’anno in Italia, mantiene la famiglia a Milano, continua a gestire l’impresa italiana ed è amministratore unico di una società italiana sarà presumibilmente considerato ancora residente in Italia e dovrà pagare le imposte e le sanzioni sui redditi mondiali .

La presunzione per i paradisi fiscali (art. 2, comma 2‑bis TUIR)

Per i Paesi a regime fiscale privilegiato (cosiddetti Paesi black list) opera una presunzione legale relativa di residenza: i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata sono considerati residenti in Italia fino a prova contraria . Gli Emirati Arabi Uniti sono inclusi nell’elenco dei Paesi black list, per cui chi si trasferisce a Dubai si trova automaticamente gravato dall’onere di dimostrare l’effettività del trasferimento . La prova contraria può essere fornita attraverso un insieme coerente di elementi: contratto di locazione o proprietà a Dubai, contratti di lavoro o licenze commerciali, tax residence certificate emesso negli EAU, biglietti aerei e visti di soggiorno, iscrizione a scuole per i figli, conti bancari negli Emirati e riduzione dei legami con l’Italia . La Cassazione ha precisato che tali elementi devono essere gravi, precisi e concordanti; nessun elemento isolato è decisivo, ma l’insieme può superare la presunzione . Inoltre la presunzione si applica solo ai Paesi “black list”; se ci si trasferisce in un paese cooperativo (come la Francia), l’onere della prova è a carico dell’Amministrazione .

I tempi di accertamento e il raddoppio dei termini per il quadro RW

In via ordinaria l’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento per l’IRPEF entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione è omessa il termine sale al settimo anno . Per i patrimoni e le attività finanziarie detenute all’estero e non dichiarate nel quadro RW (monitoraggio fiscale), l’art. 12, commi 2‑bis e 2‑ter del D.L. 78/2009 ha raddoppiato i termini di accertamento: l’Ufficio può agire fino a dieci anni. La Cassazione, sentenza 2643/2025, ha confermato che il raddoppio è di natura procedurale e si applica retroattivamente anche ai periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della norma . Di conseguenza, un contribuente che non dichiara un conto a Dubai nel quadro RW può ricevere un accertamento anche a distanza di molti anni.

Cooperazione internazionale e scambio di informazioni

Chi pensa che i conti a Dubai rimangano segreti rischia di sbagliare. Gli Emirati Arabi hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE: le banche e le istituzioni finanziarie emiratine raccolgono informazioni sui conti detenuti da non residenti e le trasmettono alle autorità fiscali locali, che a loro volta le inoltrano automaticamente all’Italia . Dal 2018 gli scambi di informazioni sono operativi, per cui l’Agenzia delle Entrate può ricevere dati su conti correnti, depositi e investimenti detenuti a Dubai . Oltre al CRS, l’Italia può formulare richieste mirate alle autorità emiratine ai sensi dell’art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia‑EAU . Inoltre, Dubai non è più considerato un Paese completamente non collaborativo: grazie agli accordi di mutua assistenza e al miglioramento della trasparenza, la sanzione sul quadro RW per i conti emiratini è ridotta (3 % annuo) rispetto a quelle applicabili alle giurisdizioni che non scambiano informazioni .

Convenzione Italia‑Emirati Arabi Uniti e tie‑breaker rules

Dal 1997 è in vigore tra Italia e Emirati Arabi Uniti una Convenzione per evitare le doppie imposizioni. L’art. 4 del trattato stabilisce criteri successivi per risolvere i conflitti di doppia residenza: dimora permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e, in ultima istanza, nazionalità . La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35284 del 18 dicembre 2023, ha chiarito che i criteri convenzionali prevalgono sulla presunzione interna dell’art. 2, comma 2‑bis TUIR: se il contribuente dimostra di avere il centro degli interessi vitali negli Emirati, il Fisco italiano deve riconoscere la sua residenza estera . Nella vicenda esaminata la Corte ha affermato che, pur non essendoci un’imposta sul reddito personale negli EAU, è sufficiente che il contribuente sia potenzialmente soggetto alla potestà impositiva emiratina per applicare il trattato . La sentenza ha quindi riconosciuto il rimborso delle ritenute IRPEF versate in Italia a favore di un lavoratore che aveva trasferito la famiglia a Dubai, era iscritto all’AIRE e aveva dimostrato di avere il centro dei propri interessi negli Emirati . Altre pronunce successive (Cass. 994/2024, Cass. 1316/2024) hanno confermato questo orientamento .

Giurisprudenza sulla residenza fiscale: onere della prova

Il tema della residenza fiscale è stato oggetto di numerose pronunce negli ultimi anni. Nel 2018 la Cassazione, ordinanza n. 19410/2018, ha affrontato il caso di un atleta italiano residente a Montecarlo: la Corte ha precisato che la presunzione anagrafica può essere superata ma il giudice deve valutare tutte le prove offerte dal contribuente . Più recente è la Cassazione, sentenza n. 14484/2024, relativa a un imprenditore che si era trasferito a Barcellona: nonostante l’iscrizione AIRE, l’uomo aveva mantenuto la famiglia e il centro degli interessi in Italia; la Suprema Corte ha ribadito che è il contribuente a dover dimostrare la residenza estera e che, in caso contrario, rimane soggetto all’IRPEF italiana sui redditi mondiali . La stessa sentenza ha sottolineato che la presunzione legale è rafforzata nei casi di paradisi fiscali .

Le corti di merito hanno dato applicazione a questi principi. Ad esempio, la CTR Abruzzo (sentenza n. 190/2021) ha riconosciuto l’esclusiva potestà impositiva degli Emirati sui redditi di lavoro dipendente di un cittadino italiano trasferitosi a Dubai; la Corte ha applicato l’art. 15 della Convenzione (che attribuisce allo Stato in cui si svolge l’attività il potere di tassare i redditi da lavoro dipendente) e ha ritenuto che il Fisco italiano non potesse tassare quegli emolumenti . La consolidata giurisprudenza rappresenta un precedente significativo per chi deve contestare un accertamento.

Il principio del contraddittorio generalizzato

Con l’attuazione della legge delega fiscale 2023, il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000). La norma, in vigore dal 18 gennaio 2024, impone che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . L’obbligo si applica agli avvisi di accertamento, liquidazione, irrogazione sanzioni, cartelle di pagamento e altre ingiunzioni fiscali . Le eccezioni sono limitate: l’amministrazione può saltare il contraddittorio solo per gli atti automatizzati o per quelli in cui sussiste un fondato pericolo di riscossione . L’ufficio deve inviare uno schema di atto al contribuente e concedere almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni o chiedere l’accesso agli atti ; se il termine scade oltre la fine del periodo di decadenza dell’accertamento, quest’ultimo è prorogato per consentire il contraddittorio . L’atto definitivo deve poi motivare in modo esplicito le ragioni per cui le osservazioni del contribuente sono state accolte o respinte . La norma conferisce al contribuente un diritto processuale fondamentale: se il contraddittorio manca o è solo formale, l’atto può essere annullato.

La riforma del contraddittorio si inserisce in un contesto più ampio di garanzie del giusto procedimento. La Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo riconosce il diritto degli interessati a essere informati e a presentare memorie (art. 7 e 10); la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte costituzionale hanno ritenuto il contraddittorio espressione del diritto di difesa e del principio di buona amministrazione . La codificazione dell’art. 6‑bis estende queste tutele anche alle materie tributarie.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento

La ricezione di un avviso di accertamento (soprattutto se il Fisco contesta la residenza a Dubai) richiede una reazione tempestiva. Di seguito un percorso operativo:

  1. Verificare la notifica e i termini. Controllare che l’atto sia stato notificato correttamente (via PEC o posta), che riporti la motivazione e la firma dell’ufficiale competente, e annotare la data di ricezione: i termini per reagire decorrono da quel giorno. In assenza di contraddittorio, valutare immediatamente l’eccezione di annullabilità ai sensi dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente .
  2. Attivare il contraddittorio preventivo. Se l’Ufficio ha inviato una bozza di accertamento, occorre presentare memorie difensive entro 60 giorni dalla ricezione . È consigliabile richiedere l’accesso agli atti per esaminare il fascicolo e contestare l’istruttoria. In questa fase si possono dedurre vizi formali (ad esempio l’incompetenza dell’ufficio, l’illegittima applicazione della presunzione) e allegare documenti a sostegno della residenza a Dubai (contratti di locazione, certificati, estratti conto, biglietti aerei, iscrizione AIRE).
  3. Valutare l’accertamento con adesione. L’istituto dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette di chiudere la vertenza in via amministrativa con riduzione delle sanzioni e rateizzazione. Presentando l’istanza entro 60 giorni, i termini di impugnazione vengono sospesi e si aggiungono 90 giorni . Si tratta di un tavolo negoziale: se la posizione difensiva è debole (perché il trasferimento è effettivamente fittizio), può essere conveniente limitare i danni; se invece esistono valide argomentazioni (trattato Italia‑EAU, prove di residenza), può essere preferibile proseguire nel contenzioso .
  4. Deposito del ricorso. Se non si raggiunge un accordo, occorre depositare il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni (o 150 giorni, se c’è stata adesione). Nel ricorso si contestano i motivi di merito (assenza di residenza in Italia, erronea applicazione dell’art. 2 TUIR, non considerazione dei criteri convenzionali) e vizi formali (mancanza di contraddittorio, difetto di motivazione, decadenza dei termini). È possibile depositare contestualmente un’istanza di sospensione per evitare la riscossione durante il processo .
  5. Gradi di giudizio. Il processo tributario può arrivare fino alla Cassazione. In appello occorre riproporre integralmente le prove e le eccezioni: la Cassazione si concentra sui motivi di diritto. È importante depositare documenti già in primo grado, perché la possibilità di produrli successivamente è limitata . Il contribuente può anche depositare perizie tecniche (ad esempio una ricostruzione dei giorni all’estero) e affida conferme giurate di testimoni residenti a Dubai .
  6. Coordinare il profilo penale. In presenza di notizia di reato (ad esempio per dichiarazione infedele o omessa), è necessario coordinarsi con un avvocato penalista. Una definizione tributaria può incidere sul processo penale (es. patteggiamento), ma dichiarare il debito in sede tributaria può essere rilevante ai fini penali .
  7. Regolarizzare la propria posizione. Durante o dopo l’accertamento è consigliabile sistemare gli aspetti irregolari: affittare o vendere la casa in Italia, dimettersi da cariche societarie, chiudere o trasferire conti italiani. Qualora si decida di tornare fiscalmente in Italia, valutare i regimi di favore per i neo‑residenti (flat tax per i nuovi residenti, regime impatriati). Se invece si conferma la residenza a Dubai, occorre essere rigorosi nel non mantenere legami con l’Italia .
  8. Valutare strumenti di definizione agevolata. Qualora l’accertamento diventi definitivo e generi cartelle esattoriali, si può aderire alle misure di rottamazione o definizione agevolata per pagare solo l’imposta e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi di mora . Anche il ravvedimento operoso può essere utilizzato prima che arrivi l’accertamento, consentendo di ridurre sanzioni e interessi; tuttavia è applicabile solo per violazioni non ancora contestate .

Scadenze e termini riassunti

FaseTermineRiferimento normativo
Presentazione memorie nel contraddittorio60 giorni dalla ricezione dello schema di attoArt. 6‑bis L. 212/2000
Presentazione istanza di accertamento con adesioneEntro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamentoD.Lgs. 218/1997
Deposito ricorso60 giorni (o 150 gg con adesione) dalla notifica dell’attoArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Notifica avviso di accertamento5° anno (o 7° se dichiarazione omessa) successivo alla dichiarazioneArt. 43 DPR 600/1973
Raddoppio termini per quadro RW10 anniD.L. 78/2009

Difese e strategie legali

Difendersi da un accertamento che contesta la residenza richiede un’analisi approfondita e una strategia multipla. Di seguito alcune considerazioni pratiche.

Raccolta delle prove di residenza negli Emirati

La prima difesa consiste nel dimostrare l’effettivo radicamento a Dubai. È opportuno raccogliere e conservare documenti che attestino la presenza fisica e il centro degli interessi vitali:

  • Iscrizione AIRE: certificato di iscrizione e cancellazione dalle anagrafi italiane.
  • Contratto di locazione o proprietà di un’abitazione negli Emirati, con bollette intestate e ricevute di pagamento.
  • Certificato di residenza fiscale rilasciato dagli EAU: anche se non c’è IRPEF, le autorità emiratine rilasciano un tax residence certificate che attesta la residenza ai fini delle convenzioni .
  • Contratti di lavoro o licenze commerciali con datore di lavoro emiratino o società locale, buste paga, estratti contributivi.
  • Biglietti aerei, timbri sul passaporto e visti che dimostrano la permanenza negli Emirati per più di 183 giorni; è utile predisporre un prospetto che indichi giorno per giorno le permanenze (anche frazioni di giorno) .
  • Centro degli interessi familiari: attestare che la famiglia (coniuge, figli) vive negli Emirati: certificati scolastici, contratti di lavoro del coniuge, iscrizioni a club o associazioni locali .
  • Centri di interesse economico: aprire conti bancari emiratini, spostare gli investimenti e ridurre (o chiudere) i conti italiani; documentare che i pagamenti delle spese quotidiane avvengono a Dubai.
  • Recapiti postali e sanitari: ottenere la tessera sanitaria emiratina e indicare l’indirizzo locale per la corrispondenza.

La coerenza tra tutti questi elementi è fondamentale. La giurisprudenza richiede una valutazione complessiva e la convergenza di indizi gravi, precisi e concordanti . Nessun documento da solo basta a superare la presunzione; occorre dimostrare che Dubai è diventato il baricentro della vita del contribuente.

Eccezioni formali: contraddittorio e decadenza

Molti accertamenti possono essere annullati per vizi procedurali. Tra le eccezioni più comuni:

  • Omesso o carente contraddittorio: se l’Ufficio non ha inviato lo schema di atto o non ha rispettato i 60 giorni per le memorie, l’avviso è annullabile .
  • Decadenza dei termini: verificare se l’avviso è stato notificato oltre il quinto o il settimo anno (o oltre i termini raddoppiati per il quadro RW). L’atto emesso dopo la decadenza è nullo.
  • Difetto di motivazione: l’avviso deve indicare i fatti, le prove e le ragioni giuridiche; se non motiva perché le deduzioni del contribuente sono state respinte, viola l’art. 7 L. 212/2000 e l’art. 6‑bis .
  • Incompetenza dell’ufficio: l’accertamento deve essere emesso dall’ufficio territorialmente competente; errori di competenza rendono l’atto invalido.
  • Violazione del trattato Italia‑EAU: se il contribuente ha dimostrato la residenza convenzionale, l’atto che applica l’art. 2 TUIR senza considerare la Convenzione viola l’art. 75 Cost. e l’art. 11 disp. prel. c.c. La Cassazione ha affermato che la Convenzione prevale .

Strategie nel contraddittorio e nell’adesione

Nel contraddittorio è utile:

  • Proporre al Fisco la sospensione dell’accertamento per ottenere il tempo necessario a produrre i certificati emiratini. La Cassazione ha ammesso l’efficacia retroattiva del certificato di residenza anche se presentato dopo le ritenute .
  • Sostenere la convenzione: far valere i criteri dell’art. 4 e dell’art. 15 del trattato, allegare la traduzione autenticata della convenzione e la documentazione che prova la dimora permanente e il centro degli interessi vitali negli Emirati.
  • Evidenziare eventuali errori istruttori: ad esempio, se l’Ufficio ha conteggiato come presenza in Italia i giorni di scalo aeroportuale o i rientri per cure mediche, dimostrare che tali giorni non rappresentano un effettivo domicilio.

Nell’accertamento con adesione, il contribuente può negoziare la riduzione delle sanzioni (in genere un terzo del minimo edittale) e ottenere la rateizzazione fino a otto rate trimestrali o trentasei mensili. L’adesione consente di evitare il contenzioso ma comporta la rinuncia all’impugnazione; conviene solo se la posizione è fragile o se il contribuente intende chiudere la questione per ragioni di opportunità .

Difese processuali e probatorie

In giudizio è fondamentale depositare tutte le prove documentali e, se necessario, chiedere l’espletamento di una perizia tecnica per ricostruire i giorni effettivamente trascorsi all’estero (utilizzando timbri, carte di imbarco, estratti telefonici). È possibile allegare testimonianze scritte (affidavit) di colleghi o familiari residenti a Dubai . Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti devono essere portati all’attenzione del giudice: ad esempio, la sentenza 35284/2023 sul primato della Convenzione e le decisioni del 2024 che confermano questo principio .

L’assenza di doppia imposizione effettiva non impedisce l’applicazione della Convenzione: la Cassazione ha ribadito che è sufficiente la soggezione potenziale alla potestà impositiva estera . Dunque, l’obiezione secondo cui Dubai non impone l’imposta sul reddito personale non vale per negare i benefici del trattato.

Strumenti alternativi: rottamazione, definizione agevolata ed esdebitazione

Rottamazione quater e definizione agevolata (aggiornamento 2025)

La definizione agevolata, nota anche come rottamazione quater, consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo la quota capitale e le spese di notifica, senza interessi, sanzioni e aggio . L’iniziativa è stata prevista dalla Legge 197/2022 e successive proroghe. Un emendamento al decreto Milleproroghe del 2025 ha riaperto i termini per la riammissione dei contribuenti decaduti: la domanda va presentata entro il 30 aprile 2025 . I debiti già oggetto di definizione e decaduti possono essere nuovamente inseriti nel piano . Dopo la domanda, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione comunica l’importo da versare e il piano rateale .

Le scadenze di pagamento sono state modificate più volte. In origine era previsto un pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in un massimo di 18 rate in cinque anni; con la Legge 18/2024 il termine di pagamento delle prime rate è stato differito al 15 marzo 2024 e successive proroghe hanno spostato le scadenze della quinta rata al 15 settembre 2024 . Per i soggetti colpiti dall’alluvione in Emilia‑Romagna, i termini sono stati ulteriormente differiti . È prevista una tolleranza di cinque giorni. Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici della definizione e la somma versata è considerata acconto .

Ravvedimento operoso e regolarizzazione spontanea

Prima di ricevere l’avviso di accertamento, il contribuente può regolarizzare spontaneamente le violazioni attraverso il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Presentando le dichiarazioni integrative e versando le imposte dovute con sanzioni ridotte, si evita l’irrogazione di sanzioni più elevate e l’allungamento dei termini. Nel 2023 è stata prevista una voluntary disclosure speciale per cripto‑attività e contanti; al momento non esiste una finestra generalizzata per le attività estere non dichiarate, ma future leggi potrebbero riaprire la possibilità.

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e esdebitazione

I contribuenti sovraindebitati possono accedere agli strumenti previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), che ha riordinato la disciplina introdotta dalla Legge 3/2012. La procedura di esdebitazione del consumatore è riservata alle persone fisiche con debiti non riconducibili a un’attività imprenditoriale o professionale. Il CCII, modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, distingue tre procedure: accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione controllata .

  • Ambito soggettivo: la procedura è accessibile ai debitori non fallibili (consumatori, imprenditori agricoli, artigiani sotto soglia, start‑up), che agiscono per fini personali . Il piano del consumatore riguarda i debiti personali, mentre quelli legati all’impresa sono trattati in altre procedure.
  • Requisiti: il debitore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento (impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni), non aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti e possedere requisiti di meritevolezza (assenza di comportamenti fraudolenti) .
  • Procedura: il debitore presenta un’istanza all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che nomina un gestore della crisi. Questi verifica la documentazione, redige lo stato passivo, assiste nella predisposizione del piano o dell’accordo e lo sottopone all’approvazione dei creditori e del tribunale . Se il piano è omologato e il debitore lo rispetta, al termine del periodo di liquidazione (di norma tre anni) viene concesso il beneficio dell’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui .

L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, assiste i clienti nell’accesso a queste procedure, nella redazione del piano del consumatore e nei rapporti con i creditori. In molti casi, la procedura di esdebitazione può includere anche i debiti tributari e consentire la sospensione delle azioni esecutive.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Sottovalutare l’obbligo di iscrizione all’AIRE. Molti contribuenti ritengono che basti trasferire la residenza di fatto. In realtà, l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria e la mancata cancellazione dalle anagrafi italiane costituisce presunzione di residenza .
  2. Mantenere la famiglia o la casa in Italia. Lasciare la famiglia o la casa abituale nel territorio italiano è un forte indizio che il centro degli interessi vitali rimane in Italia .
  3. Gestire attivamente aziende italiane. Continuare a partecipare a consigli di amministrazione, firmare atti e svolgere attività imprenditoriale in Italia dimostra un legame economico prevalente con l’Italia .
  4. Utilizzare carte di credito italiane e conti correnti italiani. Spese frequenti in Italia o prelievi dai conti italiani senza fonti estere possono essere interpretati come segno di permanenza .
  5. Ignorare l’avviso di accertamento. Non reagire entro i termini rende l’atto definitivo e impedisce di far valere le difese .
  6. Affidarsi a consulenti improvvisati. La materia richiede competenze specialistiche; errori formali o la mancata produzione di prove possono compromettere irreparabilmente la difesa.
  7. Ricorrere alla posta tradizionale per inviare documenti. La PEC garantisce la prova della data di invio e ricezione.

Per evitare questi errori, è fondamentale programmare il trasferimento con largo anticipo, farsi assistere da professionisti esperti e conservare ogni documento utile.

Domande frequenti (FAQ)

1. Se trascorro 170 giorni a Dubai e 195 giorni in Italia, sono considerato residente in Italia?
Sì. Ai fini fiscali conta la maggior parte dell’anno, ovvero più di 183 giorni; se una persona trascorre 195 giorni in Italia, è residente in Italia indipendentemente dall’iscrizione AIRE .

2. La presenza deve essere consecutiva?
No. La riforma del 2024 stabilisce che si considerano anche le frazioni di giorno; i giorni possono essere non consecutivi e si sommano .

3. Che differenza c’è tra residenza e domicilio?
La residenza indica la dimora abituale, mentre il domicilio è il luogo dove si sviluppano le principali relazioni personali e familiari. Il nuovo art. 2 TUIR ribadisce che per essere considerati residenti è sufficiente avere in Italia anche solo il domicilio .

4. Cosa succede se non mi iscrivo all’AIRE?
Oltre alla sanzione amministrativa (200–1 000 euro all’anno), la mancata iscrizione comporta la presunzione di residenza in Italia .

5. Che cos’è l’art. 2, comma 2‑bis TUIR?
È la norma che considera residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata. Nel caso di Dubai il contribuente deve dimostrare con documenti la reale residenza all’estero .

6. È sufficiente l’iscrizione AIRE per essere considerato non residente?
No. L’iscrizione AIRE è solo un elemento formale e costituisce oggi una presunzione relativa; occorre dimostrare anche la dimora e il centro degli interessi vitali all’estero .

7. Come si calcolano i 183 giorni?
Si sommano tutti i giorni (anche frazioni) trascorsi in Italia nell’anno solare. Ad esempio, un rientro il 1° luglio e uno il 31 dicembre contano come due giorni .

8. Se possiedo una casa in Italia, mi considerano residente?
Possedere un immobile non equivale automaticamente a residenza, ma se la casa è abitata dalla famiglia o viene utilizzata frequentemente, può costituire indizio di dimora abituale .

9. Quali sono le principali prove per superare la presunzione?
Iscrizione AIRE, contratto di locazione o proprietà a Dubai con utenze intestate, tax residence certificate, contratti di lavoro, biglietti aerei che dimostrino la permanenza negli Emirati, spostamento di famiglia e interessi economici .

10. Che accade se non dichiaro un conto a Dubai nel quadro RW?
Si applica il raddoppio dei termini di accertamento (fino a dieci anni) e sanzioni dal 3 % al 15 % annuo sul valore del conto, a seconda se il paese è considerato cooperativo o no .

11. Se l’Agenzia delle Entrate non attiva il contraddittorio, posso annullare l’avviso?
Sì. L’art. 6‑bis L. 212/2000 prevede l’annullabilità dell’atto per omesso contraddittorio; occorre eccepirlo entro 60 giorni .

12. Quante rate posso ottenere con l’accertamento con adesione?
L’accertamento con adesione consente la rateizzazione fino a otto rate trimestrali (o 36 rate mensili se il debito non supera 50 000 euro). È possibile anche la dilazione dei carichi già iscritti a ruolo, ma con interessi .

13. La Convenzione Italia‑EAU si applica anche se Dubai non tassa il reddito?
Sì. La Cassazione ha riconosciuto che è sufficiente la potenziale soggezione alla potestà impositiva degli Emirati per applicare il trattato .

14. È possibile chiedere la rottamazione delle cartelle relative all’accertamento?
Se l’avviso diventa definitivo e produce ruoli, il contribuente può aderire alle misure di rottamazione quater, pagando solo il capitale e le spese di notifica .

15. Chi può accedere alla procedura di esdebitazione?
I debitori non fallibili (consumatori, ex imprenditori individuali, artigiani sotto soglia) che si trovano in stato di sovraindebitamento e soddisfano i requisiti di meritevolezza .

16. Come funziona il Common Reporting Standard (CRS)?
Le banche emiratine comunicano alle autorità fiscali locali i dati relativi ai conti detenuti da soggetti non residenti; tali informazioni vengono scambiate automaticamente con l’Italia .

17. Se la mia residenza viene riconosciuta all’estero, devo comunque compilare il quadro RW?
No. Chi è fiscalmente residente all’estero non deve compilare il quadro RW; tuttavia, finché la residenza non viene riconosciuta, è prudente compilare il quadro per evitare sanzioni .

18. Esiste un termine per richiedere il certificato di residenza emiratino?
È preferibile richiederlo annualmente e consegnarlo al datore di lavoro o all’Agenzia delle Entrate; tuttavia la Cassazione ha riconosciuto la validità del certificato anche se rilasciato successivamente, purché attesti la residenza nei periodi contestati .

19. È possibile utilizzare le prove digitali (tracciamenti GPS, social network) in giudizio?
Sì, purché la loro provenienza sia certa e siano allegate insieme ad altri indizi. Le autorità utilizzano già i dati dei social network e delle geolocalizzazioni .

20. Quanto dura la procedura di esdebitazione?
In genere il periodo di liquidazione dura tre anni; al termine, se il debitore ha rispettato il piano, il tribunale concede l’esdebitazione e il debitore è liberato dai debiti residui .

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Accertamento per presenza in Italia e conti esteri

Scenario: Giovanni, manager italiano, si trasferisce a Dubai nel 2023, si iscrive all’AIRE e apre un conto corrente emiratino. Tuttavia trascorre circa 190 giorni in Italia nel 2024, dove mantiene la casa di famiglia e dirige a distanza la propria società italiana. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento in cui l’Agenzia contesta la residenza estera, chiede 120 000 euro di IRPEF sui redditi 2023–2024 e applica sanzioni per 60 000 euro, oltre agli interessi; contesta anche la mancata compilazione del quadro RW per il conto emiratino, chiedendo ulteriori 15 000 euro di sanzioni per omessa dichiarazione.

Applicazione della normativa. Giovanni ha trascorso più di 183 giorni in Italia e quindi è residente ai sensi dell’art. 2 TUIR . Mantenendo la casa e il centro degli interessi vitali in Italia, nonostante l’iscrizione AIRE, non può superare la presunzione. Inoltre il conto emiratino non dichiarato comporta il raddoppio dei termini e le sanzioni sul quadro RW . In contraddittorio non esistono elementi per giustificare la residenza negli Emirati; pertanto potrebbe essere conveniente aderire per ridurre le sanzioni (versando un terzo) e rateizzare il debito.

Numeri: se aderisce, le sanzioni di 60 000 euro si riducono a 20 000 euro; il capitale rimane 120 000 euro più interessi. Potrebbe dilazionare il pagamento in 8 rate trimestrali da circa 18 000 euro ciascuna. Le sanzioni sul quadro RW (15 000 euro) restano integrali, ma il pagamento potrebbe essere sospeso in sede di adesione.

Simulazione 2 – Utilizzo della Convenzione e rimborso IRPEF

Scenario: Anna, ingegnere italiana, lavora a Dubai dal 2021 per una società emiratina. Trasferisce l’intera famiglia, si iscrive all’AIRE, vende la casa in Italia, apre conti emiratini e ottiene annualmente il tax residence certificate. Il datore di lavoro italiano per i lavori occasionali le trattiene l’IRPEF italiana, non riconoscendo la sua residenza estera. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate le notifica un avviso di accertamento richiedendo il pagamento dell’IRPEF sui redditi 2021–2023.

Applicazione della normativa. Anna dimostra di avere la dimora permanente e il centro degli interessi vitali a Dubai; produce i certificati di residenza emiratini, il contratto di lavoro, i biglietti aerei, gli estratti conto. Invoca l’art. 4 della Convenzione Italia‑EAU; l’Agenzia ignora il trattato e applica la presunzione. In giudizio, Anna richiama la sentenza Cassazione 35284/2023, che afferma la prevalenza del criterio convenzionale . Il giudice riconosce la residenza negli Emirati; annulla l’avviso; dichiara indebite le ritenute IRPEF e ordina il rimborso di 40 000 euro oltre interessi. Anna ottiene la restituzione integrale.

Simulazione 3 – Rottamazione quater su cartelle definitive

Scenario: Marco ha ricevuto due cartelle di pagamento nel 2021 e 2022 per un totale di 50 000 euro (imposte, sanzioni e interessi). Nel 2023 non ha potuto pagare le prime rate della rottamazione quater e quindi è decaduto. Nel 2025 il decreto Milleproroghe riapre la riammissione. Marco presenta domanda entro il 30 aprile 2025 .

Applicazione della normativa. La domanda è accolta; Marco dovrà pagare solo il capitale residuo (30 000 euro) più le spese di notifica e gli interessi di rateazione. Sceglie la soluzione a 18 rate; le prime due rate, pari al 10 % ciascuna, sono scadute il 15 marzo 2024 (posticipate dalla legge 18/2024) . Versando regolarmente le rate, Marco ottiene l’estinzione integrale dei debiti senza pagare i 20 000 euro di sanzioni e interessi.

Simulazione 4 – Esdebitazione del consumatore con debiti tributari

Scenario: Lucia, professionista autonoma, accumula debiti per 200 000 euro (50 000 di imposte dirette, 30 000 di IVA, 70 000 di contributi e 50 000 di finanziamenti personali). Non ha beni immobili; possiede solo un’automobile e un piccolo conto corrente. Non riesce a far fronte alle obbligazioni. Decide di accedere alla procedura di piano del consumatore.

Applicazione della normativa. Lucia si rivolge all’OCC, il quale nomina un gestore della crisi. Viene accertato che Lucia rientra nella categoria dei consumatori e non ha beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti . Il gestore redige lo stato passivo e propone ai creditori un piano triennale: Lucia cede ai creditori il 20 % dei suoi redditi futuri per tre anni. Dopo l’omologazione del piano e il rispetto delle rate, il tribunale concede l’esdebitazione; Lucia viene liberata dai debiti residui di 160 000 euro. I debiti tributari vengono estinti insieme agli altri; eventuali sanzioni e interessi sono rimossi. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi, assiste Lucia nella predisposizione della documentazione e nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate.

Conclusione

Trasferirsi a Dubai può rappresentare un’opportunità legittima di pianificazione fiscale, ma comporta obblighi formali e sostanziali. La legislazione italiana presume residente chi si trasferisce in Paesi a fiscalità privilegiata e richiede la prova dell’effettività del trasferimento . La riforma del 2024 ha inasprito i controlli sulla presenza fisica, ridefinito il concetto di domicilio e introdotto l’obbligo generalizzato di contraddittorio, mentre la giurisprudenza (Cass. 35284/2023 e successive) ha aperto la strada alla prevalenza delle convenzioni internazionali . Chi riceve un avviso di accertamento deve muoversi tempestivamente: attivare il contraddittorio, raccogliere prove, valutare l’accertamento con adesione, predisporre ricorso e considerare gli strumenti agevolativi come la rottamazione o la procedura di esdebitazione.

Il punto di vista del contribuente è chiaro: dimostrare la buona fede e l’effettività della residenza all’estero, evidenziare i vizi dell’atto e far valere i trattati contro le doppie imposizioni. Il rischio di sottovalutare il problema è elevato: una gestione superficiale può portare a pagare imposte e sanzioni elevate, subire pignoramenti o addirittura conseguenze penali. Al contrario, con una difesa accurata è possibile annullare o ridurre sensibilmente l’accertamento, ottenere rimborsi e definire i debiti.

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