Transazione commerciale: vantaggi, rischi e validità legale

Introduzione

La transazione è un istituto cardine del nostro ordinamento: attraverso un accordo negoziale le parti, effettuando reciproche concessioni, definiscono o prevengono una lite . Nelle relazioni economiche moderne la transazione assume un duplice volto: da un lato costituisce uno strumento flessibile per regolare rapporti tra privati, aziende e pubblica amministrazione; dall’altro richiede accortezze per evitare effetti indesiderati come la perdita di diritti, l’insorgenza di obblighi imprevisti o la nullità dell’accordo. Le transazioni commerciali sono disciplinate in particolare dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva europea sui ritardi di pagamento: per «transazioni commerciali» si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni aventi per oggetto la fornitura di beni o servizi contro pagamento . Alle transazioni commerciali si applica una disciplina speciale degli interessi di mora che penalizza il debitore inadempiente e tutela la liquidità dei creditori.

L’urgenza di un’informazione completa e aggiornata su questo tema deriva da diversi fattori:

  • Riforme recenti: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), la legge 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, la transazione fiscale (art. 63 CCII) e il D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata hanno introdotto strumenti innovativi per ristrutturare i debiti e definire i rapporti con il Fisco e gli altri creditori. Le regole sono in continua evoluzione, con modifiche intervenute nel 2022–2025 che occorre conoscere.
  • Giurisprudenza in movimento: la Corte di Cassazione ha affinato i requisiti della transazione novativa, differenziandola dalla transazione conservativa; ha escluso l’effetto novativo dall’accertamento con adesione ; ha esteso l’applicazione del D.Lgs. 231/2002 ai contratti d’opera professionale e ai rapporti con la pubblica amministrazione ; ha chiarito il dies a quo degli interessi moratori . Ogni nuova sentenza può influire sulla validità degli accordi e sulla tutela del debitore.
  • Rischi operativi: firmare una transazione senza un’analisi preventiva comporta il pericolo di rinunciare a diritti o di assumere obbligazioni eccessive. Una transazione fondata su un contratto illecito è nulla ; una transazione non rispettata difficilmente può essere risolta, salvo patto contrario . Nel contesto bancario e tributario gli accordi con banche, finanziare o Agenzia delle Entrate possono pregiudicare le difese giudiziali se non costruiti correttamente.

Per questi motivi lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e professionista esperto di diritto bancario e tributario, con il supporto di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, offre una guida completa sulla transazione commerciale. L’Avv. Monardo coordina professionisti con competenze operative in tutta Italia, è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio affianca imprenditori, professionisti e privati in tutte le fasi: valutazione dell’atto, ricorsi, sospensioni, trattative con banche e Fisco, redazione di piani di rientro, presentazione di soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Nozione e disciplina civilistica

1.1 Definizione di transazione nel codice civile

Il codice civile italiano dedica gli articoli 1965–1976 al contratto di transazione. L’art. 1965 definisce la transazione come il contratto con cui le parti, facendo reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o la prevengono; attraverso la transazione è possibile anche creare, modificare o estinguere altri rapporti . La definizione evidenzia tre elementi essenziali:

  1. Esistenza di una res dubia o di un potenziale conflitto. La transazione presuppone una situazione controversa o almeno incerta (dubbio sulla sussistenza, sull’estensione o sul contenuto del diritto). Se la lite non è ancora insorta, basta l’esistenza di un pericolo di contenzioso (metus litis).
  2. Reciproche concessioni: ciascuna parte rinuncia a qualcosa (una parte del proprio credito o diritto, un’azione giudiziaria o un’eccezione) in cambio della rinuncia dell’altra. Le concessioni devono essere apprezzabili e bilaterali; se una sola parte concede, si tratta di remissione o donazione.
  3. Effetto compositivo: l’accordo estingue la lite o la impedisce. In virtù dell’art. 1965, la transazione può costituire fonte autonoma di obbligazioni, modificare o estinguere rapporti diversi da quelli oggetto del contenzioso.

L’art. 1967 c.c. richiede la forma scritta ad substantiam: la transazione deve risultare da un documento scritto . La prova per testi o per presunzioni semplici è ammessa solo quando l’oggetto della lite è di modico valore e la causa di invalidità della transazione è stata provocata da errore o violenza.

Inoltre, l’art. 1972 stabilisce che la transazione conclusa su un contratto nullo è anch’essa nulla, ma l’azione di nullità può essere proposta unicamente dalla parte che ignorava la causa di nullità . L’art. 1976 dispone che, se la transazione ha effetto novativo (cioè sostituisce il rapporto originario con uno nuovo incompatibile), non è possibile chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto originario, salvo accordo contrario . Questo regime giustifica l’attenzione con cui il debitore deve valutare la portata novativa di un accordo: una volta novato il debito non sarà più possibile invocare i rimedi ordinari (risoluzione o eccezione di inadempimento) se la controparte non adempie.

1.2 Transazione semplice e transazione novativa

La giurisprudenza distingue tra transazione semplice (o conservativa) e transazione novativa. La transazione semplice si limita a comporre la lite regolando in modo diverso il rapporto preesistente: le reciproche concessioni modificano la situazione ma non estinguono l’obbligazione originaria. Nella transazione novativa, invece, le parti intendono sostituire integralmente la precedente obbligazione con una nuova. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, perché una transazione abbia effetto novativo devono coesistere due requisiti:

  • Elementi oggettivi: l’accordo deve creare un nuovo rapporto giuridico che sia oggettivamente incompatibile con il rapporto preesistente e non rappresenti una semplice modifica; le prestazioni previste devono essere diverse per titolo o per oggetto.
  • Elementi soggettivi: le parti devono manifestare in modo inequivoco l’intenzione di estinguere il rapporto originario e di creare un nuovo rapporto . L’intenzione può emergere dal testo dell’accordo o da comportamenti concludenti ma non può essere presunta.

La Cassazione ha ribadito tali principi in un’ordinanza del 2025 (Sez. II, ord. n. 5565/2025), chiarendo che la transazione novativa sussiste solo quando vi sia una situazione di incompatibilità oggettiva fra vecchio e nuovo rapporto e le parti abbiano espresso la volontà di estinguere l’obbligazione originaria . In mancanza di uno di questi elementi, la transazione è semplice e produce solo gli effetti ordinari; il debitore conserva i rimedi previsti per il rapporto originario.

1.3 Transazione divisoria

Un particolare tipo di transazione è la transazione divisoria, utilizzata per sciogliere comunioni ereditarie o condominali. La Cassazione ha sottolineato che la transazione divisoria implica un accordo mediante il quale le parti accettano una divisione del bene comune non necessariamente corrispondente alle rispettive quote, pur di evitare o comporre una lite. Tale accordo può assumere effetti novativi quando vi è un’incompatibilità oggettiva tra il precedente diritto di comproprietà e il nuovo regime divisorio e quando le parti intendono creare un nuovo assetto . Le Sezioni Unite hanno evidenziato che non è sempre necessaria l’espressa manifestazione della volontà novativa: la differenza di valori fra le porzioni e la rinuncia a pretese proporzionali può bastare .

2. Disciplina speciale delle transazioni commerciali e interessi di mora

Il Decreto Legislativo 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE (oggi rifusa dalla direttiva 2011/7/UE), introduce una disciplina speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L’art. 2 definisce come transazioni commerciali «i contratti, comunque denominati, stipulati tra imprenditori oppure tra imprenditori e pubbliche amministrazioni che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo» . Sono inclusi anche gli appalti pubblici e le prestazioni professionali rese a imprese o PA.

L’impianto del decreto prevede che:

  • Termini di pagamento: le parti possono concordare liberamente i termini di pagamento purché non manifestamente iniqui. In mancanza di accordo, il debitore deve pagare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla prestazione. Per le PA il termine massimo ordinario è 30 giorni, salvo eccezioni per il servizio sanitario (60 giorni).
  • Interessi di mora automatici: allo scadere del termine di pagamento decorrono automaticamente gli interessi moratori senza necessità di messa in mora . Il saggio di interesse è determinato dal Ministero dell’economia su base semestrale e, in difetto di pattuizione, è superiore di otto punti percentuali rispetto al tasso di riferimento della BCE. Le clausole che escludono gli interessi o fissano termini di pagamento irragionevoli sono nulle.
  • Risarcimento dei costi di recupero: il creditore ha diritto a un indennizzo minimo di 40 euro per i costi sostenuti per il recupero del credito, oltre al risarcimento del danno ulteriore.

La Corte di Cassazione ha interpretato estensivamente la nozione di transazioni commerciali, affermando che rientrano nella disciplina tutti i contratti di prestazione di servizi, compresi i contratti d’opera professionale e i rapporti con la pubblica amministrazione. L’ordinanza 19421/2025 ha precisato che, in base agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2002, anche i contratti d’opera professionale sono transazioni commerciali; tuttavia la spettanza degli interessi moratori richiede che il ritardo non sia determinato da causa non imputabile al debitore . La stessa ordinanza ha chiarito che per i compensi degli avvocati, gli interessi decorrono dalla messa in mora del cliente e non dalla liquidazione giudiziale .

Nel 2025 la Cassazione ha inoltre confermato che l’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 prevede la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora, anche quando il debitore è una pubblica amministrazione . La Corte ha sottolineato che la disciplina speciale prevale sulle norme del codice civile (artt. 1182 e 1219 c.c.), incentivando la puntualità dei pagamenti e sanzionando le PA in ritardo.

Applicazione della disciplina agli avvocati e ai professionisti

L’orientamento della Cassazione estende la normativa sulle transazioni commerciali ai compensi professionali. La Cassazione n. 1217/2025 e l’ordinanza 19421/2025 hanno stabilito che il contratto di patrocinio legale, pur avente caratteristiche personali, costituisce una transazione commerciale poiché comporta la prestazione di servizi a titolo oneroso. Gli interessi di mora sono quindi dovuti automaticamente al professionista se il cliente ritarda il pagamento; il dies a quo coincide con la data di messa in mora (comunicazione stragiudiziale o proposizione della domanda giudiziale) .

Per il debitore/cliente ciò significa che, una volta scaduto il termine concordato per la parcella, maturano interessi molto più elevati rispetto al tasso legale ordinario, con possibile condanna al pagamento delle spese di recupero. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni l’interesse scatta automaticamente dal giorno successivo alla scadenza senza necessità di solleciti, secondo l’orientamento del 2025 .

Accertamento con adesione e transazione

Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, istituto deflattivo che consente al contribuente di definire la pretesa tributaria con l’Agenzia delle Entrate prima del giudizio. In tempi recenti alcune difese hanno argomentato che l’accordo di adesione produca effetti novativi analoghi alla transazione. La Corte di Cassazione ha tuttavia escluso tale interpretazione. Con la sentenza 19781/2025 la Corte ha affermato che la definizione della pretesa tributaria mediante accertamento con adesione non estingue l’obbligazione per novazione; nella disciplina del rapporto d’imposta non vengono in rilievo le “reciproche concessioni” richieste dall’art. 1965 c.c., ma solo la normativa speciale di natura pubblicistica . La massima statuisce che l’accertamento con adesione è un accordo di diritto pubblico regolato dal D.Lgs. 218/1997 e non può essere qualificato come transazione novativa. Di conseguenza, il contribuente non può eccepire l’estinzione del debito originario per novazione e resta obbligato all’adempimento del credito erariale; eventuali misure cautelari (ipoteche, fermi) restano in essere.

3. Strumenti di composizione della crisi e transazione fiscale

3.1 Legge 3/2012 e composizione della crisi da sovraindebitamento

La legge 3/2012 – chiamata «legge salva-suicidi» – ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura di composizione della crisi per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia fallimentare). Il Capo II della legge, tuttora vigente per le procedure pendenti antecedenti al Codice della crisi, prevede diversi strumenti: accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. L’art. 6 definisce la finalità della procedura: consentire al debitore sovraindebitato di concludere un accordo con i creditori per ristrutturare i debiti e tornare ad adempiere . Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, nonché l’incapacità definitiva di pagare regolarmente .

L’art. 7 stabilisce i presupposti di ammissibilità: il debitore non dev’essere assoggettabile alle procedure concorsuali ordinarie e non deve aver beneficiato di una procedura di composizione nei tre anni precedenti . Con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC) il debitore presenta una proposta ai creditori, accompagnata da un piano che assicuri il pagamento integrale dei creditori privilegiati e definisca modalità e scadenze per gli altri creditori. Il piano può prevedere affidamento del patrimonio a un fiduciario .

L’art. 8 descrive il contenuto dell’accordo: può attuarsi attraverso qualsiasi forma, inclusa la cessione di redditi futuri; quando i beni o redditi non bastano, possono intervenire terzi conferendo garanzie . È prevista anche una moratoria fino a un anno per i creditori estranei se ricorrono determinate condizioni . L’art. 10 disciplina il procedimento: la proposta è depositata presso il tribunale del luogo di residenza; il giudice fissa un’udienza e concede una sospensione delle azioni esecutive individuali per un periodo non superiore a 120 giorni .

Grazie a queste norme il debitore sovraindebitato può proporre una transazione con i creditori: le reciproche concessioni consistono nella rinuncia a parte del credito in cambio di un pagamento (anche dilazionato) superiore al valore di realizzo in liquidazione. La Corte costituzionale con la sentenza 245/2019 ha dichiarato l’illegittimità del divieto di falcidia dell’IVA previsto dalla legge, permettendo dal 2019 la riduzione anche dell’IVA quando la proposta risulti più conveniente della liquidazione.

3.2 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e transazione tributaria

Il D.Lgs. 14/2019 (CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022 dopo numerosi rinvii, ha riformato organicamente le procedure concorsuali. Il Titolo IV del Codice, Sezione II, dedica gli artt. 63–64 alla transazione su crediti tributari e contributivi. L’art. 63 prevede che, nell’ambito delle trattative per un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo, il debitore può proporre all’amministrazione finanziaria il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, sanzioni e interessi e il pagamento integrale dei contributi previdenziali, indicando tempi e modalità dell’adempimento. Il professionista attestatore deve dichiarare la convenienza del trattamento rispetto all’alternativa liquidatoria e la non frustrazione dell’interesse erariale nei casi di continuità aziendale . L’amministrazione valuta la proposta in base ai principi di efficienza e tutela dell’erario; in caso di risposta negativa il tribunale può comunque omologare l’accordo se il trattamento è migliore della liquidazione (cram down fiscale).

Il CCII ha integrato e sostituito l’art. 182-ter della legge fallimentare. Le successive modifiche (Legge 178/2020, 147/2022, D.Lgs. 136/2024, D.L. 69/2023, D.L. 145/2023) hanno esteso la transazione fiscale alle procedure di concordato semplificato, ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale. Ad esempio, il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 23 CCII, consentendo la transazione fiscale anche nei piani attestati e precisando le regole per l’omologazione forzata (cram down) nei concordati liquidatori. Il D.L. 69/2023 (convertito in Legge 103/2023) ha fissato soglie minime di soddisfacimento: almeno il 30 % dei crediti tributari e previdenziali, con un massimo di dilazione di 10 anni, salvo parere favorevole dei professionisti indipendenti; il D.L. 145/2023 ha previsto un parere vincolante dell’Agenzia delle Entrate per le riduzioni superiori al 70 % e per debiti fiscali oltre 30 milioni di euro.

Nel 2024–2025 l’Agenzia delle Entrate ha emanato circolari e provvedimenti (es. provv. n. 21447/2024) che disciplinano i criteri di adesione alle proposte di transazione fiscale, differenziando le competenze territoriali in base all’importo del debito e definendo le soglie per la valutazione della convenienza. Nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione, la proposta di transazione fiscale deve essere adeguatamente motivata, con l’indicazione della percentuale offerta e la comparazione con il valore di realizzo in liquidazione.

Cassazione e transazione fiscale

La Cassazione ha definito i limiti procedurali della transazione fiscale. Nell’ordinanza 34377/2024 la Corte ha stabilito che, nel procedimento di omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, il debitore deve rispettare i termini concessi all’amministrazione finanziaria per pronunciarsi sulla proposta. Tali termini decorrono dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese; l’imprenditore non può presentare l’istanza di omologazione prima della scadenza, altrimenti violerebbe il contraddittorio e i diritti dei creditori .

3.3 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021 e Legge 147/2021)

Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Questo strumento, volto a intercettare precocemente le difficoltà aziendali, prevede l’intervento di un esperto negoziatore iscritto in appositi elenchi presso le Camere di commercio. La legge di conversione ha istituito una piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere, dotata di un test pratico per verificare la percorribilità del risanamento e di un protocollo operativo . L’art. 3 della Legge 147/2021 disciplina la composizione negoziata, prevedendo la formazione di elenchi di esperti tra avvocati, commercialisti e altri professionisti con esperienza nel risanamento aziendale; l’iscrizione richiede una specifica formazione e almeno cinque anni di esperienza . La nomina dell’esperto è effettuata dal presidente della camera di commercio su istanza dell’imprenditore.

Il D.L. 118/2021, come modificato, consente all’imprenditore di avviare trattative con i creditori con l’assistenza dell’esperto; durante le trattative il tribunale può concedere misure protettive (sospensione di azioni esecutive e cautelari). Se viene raggiunto un accordo, può essere trasfuso in un concordato semplificato o in un accordo di ristrutturazione. La transazione su crediti tributari può essere proposta anche in questo contesto, ma occorre il parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, l’omologazione giudiziale.

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto di pagamento o di contestazione

1. Notifica del titolo e prima analisi

Quando il debitore riceve una fattura, un decreto ingiuntivo o un avviso di accertamento, è essenziale valutare immediatamente la natura del rapporto. È una transazione commerciale? Sono applicabili gli interessi moratori speciali? L’atto prevede una transazione fiscale o un accordo di ristrutturazione? In questa fase lo studio dell’Avv. Monardo offre un’analisi documentale per individuare le eventuali irregolarità (vizi di notifica, prescrizione, omessa motivazione) e valutare la convenienza di un accordo transattivo.

2. Valutazione delle scadenze e della prescrizione

La disciplina delle transazioni commerciali richiede che i termini di pagamento siano rispettati: il creditore deve emettere fattura e indicare la data di scadenza; il debitore deve saldare entro il termine concordato. Se il termine non è indicato, la legge fissa 30 giorni dalla consegna della merce o dalla prestazione. Trascorso il termine decorrono gli interessi di mora senza necessità di costituzione in mora .

Per gli atti dell’Agenzia delle Entrate, la legge prevede specifiche scadenze: il contribuente può versare entro 60 giorni per evitare sanzioni maggiorate; le cartelle di pagamento devono essere impugnate entro 60 giorni. Nella transazione fiscale il debitore deve formulare la proposta entro il termine per la presentazione del ricorso, corredandola di relazione attestativa. La Cassazione ha precisato che i termini per l’adesione della PA decorrono dalla pubblicazione dell’accordo ; presentare l’istanza di omologazione prima della scadenza viola il contraddittorio.

3. Decisione sulla difesa: contestazione o transazione

Il debitore ha diverse opzioni:

  1. Contestare il titolo in via giudiziale o amministrativa se ritiene che il credito non sia dovuto, sia prescritto o sia infondato. Ad esempio, la transazione non può avere ad oggetto un rapporto illecito; se le parti transigono su un contratto nullo o usurario, la transazione è nulla . Il debitore può far valere nullità, annullabilità o rescissione.
  2. Opporsi alle misure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) chiedendo la sospensione al giudice competente e contestando la legittimità dell’iscrizione. Nella procedura di sovraindebitamento l’omologa dell’accordo comporta la sospensione automatica delle azioni esecutive per 120 giorni .
  3. Proporre una transazione. Se il debito è fondato ma insostenibile, il debitore può avviare trattative con il creditore per definire un pagamento ridotto o dilazionato. Nel contesto commerciale occorre formalizzare per iscritto l’accordo, indicare le reciproche concessioni e verificare se l’accordo deve essere registrato. Nel contesto fiscale occorre presentare una proposta ai sensi dell’art. 63 CCII con attestazione di convenienza . La proposta deve essere adeguatamente motivata e proporre almeno il valore di realizzo in liquidazione.
  4. Richiedere la composizione negoziata o l’accordo di ristrutturazione. Se l’impresa versa in stato di crisi o di insolvenza, può accedere alla composizione negoziata con l’assistenza di un esperto. L’esperto valuterà la sostenibilità del risanamento e negozierà con i creditori; l’accordo può prevedere una transazione fiscale, la falcidia dei debiti chirografari, il pagamento parziale dei debiti privilegiati.

L’Avv. Monardo e il suo staff assistono nella scelta della strategia più idonea, tenendo conto dell’ammontare del debito, della capacità di rimborso e delle conseguenze fiscali.

Difese e strategie legali

1. Impugnare la transazione per vizi di volontà o di causa

Una transazione può essere impugnata per errore, violenza o dolo ai sensi dell’art. 1966 c.c. L’errore può riguardare l’identità dell’oggetto, la valutazione economica, l’esistenza del diritto; deve essere essenziale e riconoscibile. La violenza consiste nella minaccia di un male ingiusto per ottenere il consenso; il dolo nel raggiro posto in essere da una parte per indurre l’altra alla transazione. In tal caso l’azione di annullamento deve essere proposta entro un anno dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della violenza. Se la transazione riguarda diritti disponibili, è possibile eccepire la nullità per contrarietà a norme imperative (es. usura, patto commissorio).

2. Eccezione di inadempimento e risoluzione nelle transazioni novative

Come rilevato, la transazione novativa estingue il rapporto originario e ne crea uno nuovo; di conseguenza, l’inadempimento dell’accordo transattivo non consente di reviviscere le obbligazioni anteriori. L’art. 1976 c.c. preclude la risoluzione per inadempimento se la transazione ha effetto novativo, salvo patto contrario . Tuttavia, dottrina e giurisprudenza ammettono l’azione di risoluzione o la richiesta di risarcimento del danno quando l’inadempimento della controparte priva il debitore del contenuto essenziale dell’accordo; in assenza di patto contrario, l’unico rimedio è l’azione di adempimento, che può essere gravosa per il debitore.

3. Contestare l’applicazione del D.Lgs. 231/2002

In sede giudiziale è possibile eccepire che il rapporto non rientra nelle transazioni commerciali e quindi non si applicano gli interessi moratori speciali. Ad esempio, rapporti privati senza finalità commerciale, contratti di collaborazione a titolo gratuito o prestazioni non onerose sono esclusi. In ambito sanitario alcune sentenze hanno distinto tra prestazioni svolte nell’ambito di concessioni di pubblico servizio e transazioni commerciali: la Cassazione 3181/2024 ha ritenuto che il noleggio di apparecchiature per intercettazioni sia una prestazione di servizi e quindi rientri nel D.Lgs. 231/2002 . È dunque importante valutare caso per caso la natura del contratto.

Il debitore può inoltre contestare la misura del saggio di interesse applicato, richiedere la riduzione se la prestazione è stata impedita da causa a lui non imputabile o se il creditore ha inviato la fattura con ritardo. L’art. 3 del decreto consente al debitore di giustificare il ritardo per cause di forza maggiore o per l’inesattezza della fattura; in tal caso gli interessi decorrono dalla data della corretta messa in mora.

4. Utilizzare la transazione fiscale in procedure concorsuali

Nelle procedure di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, la transazione fiscale rappresenta un’arma decisiva per ridurre l’esposizione tributaria. Tuttavia è necessario rispettare i requisiti formali (indicazione precisa di tributi, sanzioni e interessi, percentuale di soddisfazione, modalità di pagamento), allegare l’attestazione di convenienza e attendere la risposta dell’Agenzia. In caso di mancato consenso l’imprenditore può chiedere l’omologazione giudiziale (cram down) ma dovrà dimostrare che la proposta è più conveniente per l’erario rispetto alla liquidazione .

Lo studio dell’Avv. Monardo assiste nella predisposizione della proposta, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella eventuale impugnazione del diniego dinanzi al tribunale; l’esperienza maturata come professionista fiduciario di un OCC consente di individuare soluzioni realistiche e sostenibili.

Strumenti alternativi per la gestione del debito

Oltre alla transazione semplice, al D.Lgs. 231/2002 e alla transazione fiscale, l’ordinamento mette a disposizione vari strumenti per regolare la crisi.

1. Rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti tributari

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle di pagamento (rottamazione quater 2023, rottamazione quinquies 2024), che consentono di estinguere i carichi iscritti a ruolo versando l’imposta senza sanzioni e interessi. Queste procedure hanno termini decadenziali e richiedono la presentazione di una domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’adesione alle rottamazioni sospende le azioni esecutive; se il contribuente non paga le rate perde il beneficio.

2. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione ex legge 3/2012

Il piano del consumatore permette al debitore persona fisica non imprenditore di ottenere l’omologa di un piano di pagamento al quale i creditori non possono opporsi. Il tribunale verifica la meritevolezza del debitore (assenza di colpa grave nel sovraindebitamento) e, se il piano è sostenibile, lo omologa. Nel piano si può prevedere la falcidia dei crediti fiscali e la dilazione dei debiti, come confermato dalla Corte costituzionale 245/2019.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (L. 3/2012) richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e consente la falcidia dei privilegiati con il consenso dei creditori interessati. Nel contesto della transazione fiscale, la proposta di pagamento ridotto dei tributi è valutata in base alla convenienza rispetto alla liquidazione.

3. Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio)

Se il debitore non può proporre un accordo o un piano sostenibile, può accedere alla liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio), nella quale tutti i beni vengono liquidati e il ricavato è distribuito ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Al termine, il debitore può chiedere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) se ricorrono i requisiti.

4. Composizione negoziata e concordato semplificato

Per le imprese in crisi la composizione negoziata del D.L. 118/2021 offre uno strumento di negoziazione assistita da un esperto con possibilità di transazione con creditori, banche e Fisco. Se l’accordo non è raggiunto, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto nel 2022 e perfezionato nel 2023–2024, che consente di cedere rapidamente i beni e distribuire il ricavato con procedure meno formali.

5. Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII e piani attestati di risanamento

Gli accordi di ristrutturazione sono accordi stragiudiziali stipulati con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti; i creditori aderenti possono beneficiare dell’esdebitazione; l’accordo può essere omologato dal tribunale e acquistare efficacia anche nei confronti dei non aderenti. Ai sensi dell’art. 57 CCII l’accordo può contenere una transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII). I piani attestati di risanamento (art. 56 CCII) sono accordi privati che non richiedono l’omologazione ma devono essere attestati da un professionista; grazie al D.Lgs. 136/2024, anche in questi piani è ammessa la transazione fiscale.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Firmare un accordo senza l’analisi di un professionista: molte persone, davanti a una proposta transattiva, accettano condizioni svantaggiose per timore di procedimenti esecutivi. È fondamentale verificare la legittimità del credito, la presenza di clausole abusive o vessatorie, la compatibilità delle concessioni.
  2. Confondere la transazione con l’adempimento spontaneo: pagare parzialmente un debito senza un vero accordo non comporta la rinuncia della controparte al residuo. Occorre un documento scritto e firmato che indichi la rinuncia del creditore e la causa transattiva.
  3. Trascurare i termini di legge: nella transazione fiscale e nelle procedure di sovraindebitamento i termini sono perentori; l’omissione di una domanda o il ritardo nel pagamento di una rata determinano la decadenza.
  4. Sottovalutare l’effetto novativo: se l’accordo è novativo il debitore perde i rimedi legati al rapporto originario; è quindi opportuno inserire clausole che prevedano la risoluzione in caso di inadempimento della controparte.
  5. Dimenticare il trattamento fiscale e la registrazione: alcune transazioni sono soggette all’imposta di registro o IVA. Una transazione novativa su obbligazioni pecuniarie può essere imponibile ai fini IVA; un accordo che comporta una cessione di beni può essere soggetto a registro. Occorre verificare la corretta tassazione per evitare sanzioni.

Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono sintetizzano i principali riferimenti normativi, i termini e gli strumenti difensivi. Ricorda che le tabelle contengono parole chiave e non sostituiscono la consulenza legale.

Tabella 1 – Differenze tra transazione semplice e transazione novativa

Tipo di transazioneElementi essenzialiEffetti principali
Transazione semplice (conservativa)– Presenza di lite o res dubia; – Reciproche concessioni; – Nessuna incompatibilità oggettiva con il rapporto originario– Modifica il rapporto preesistente ma non lo estingue; – Possibilità di risoluzione per inadempimento; – Mantenimento di garanzie e privilegi, salvo patto contrario
Transazione novativa– Reciproche concessioni che creano un nuovo rapporto incompatibile con quello originario; – Volontà espressa o univoca di estinguere l’obbligazione precedente– Estingue il rapporto originario; – Non è possibile chiedere la risoluzione del contratto originario (art. 1976 c.c.) ; – Occorre nuova azione per l’adempimento; – Le garanzie del rapporto originario non si trasferiscono automaticamente

Tabella 2 – Disciplina degli interessi nelle transazioni commerciali

AspettoRegola generaleRiferimenti
Definizione di transazione commercialeContratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni o servizi contro corrispettivoArt. 2 D.Lgs. 231/2002
Termine di pagamento30 giorni in assenza di accordo; fino a 60 giorni per il servizio sanitarioArt. 4 D.Lgs. 231/2002
Decorrenza interessiAutomatica dal giorno successivo alla scadenza; non occorre messa in moraArt. 4 D.Lgs. 231/2002
Saggio di interesseTasso di riferimento BCE + 8 punti; aggiornato semestralmente; può essere concordato ma non manifestamente iniquoArt. 5 D.Lgs. 231/2002
Applicazione ai contratti d’opera professionaleI contratti di servizi professionali sono transazioni commerciali; interessi dovuti dalla messa in moraCass. 19421/2025
Applicazione alla Pubblica AmministrazioneLa disciplina si applica anche ai debiti della PA; interessi decorrono automaticamenteCass. ord. 2025 e art. 4 D.Lgs. 231/2002

Tabella 3 – Procedure per la composizione della crisi e transazione fiscale

StrumentoRequisitiPrincipali caratteristiche
Accordo di ristrutturazione dei debiti (L. 3/2012 / CCII)Debitore non fallibile (L. 3/2012) o impresa; approvazione creditori >60 %Piano attestato; pagamento integrale dei privilegiati salvo rinuncia; possibile transazione fiscale (art. 63 CCII); sospensione esecutiva fino a 120 giorni
Piano del consumatorePersona fisica non imprenditore; meritevolezzaPiano vincolante anche per i creditori dissenzienti; omologa del giudice; possibile falcidia di imposte e IVA secondo Corte cost. 245/2019
Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio)Debitore non in grado di proporre piano; beni insufficientiLiquidazione di tutti i beni; distribuzione ai creditori; possibilità di esdebitazione finale
Concordato preventivo (CCII)Impresa in crisi o insolvente; votazione dei creditoriConcordato con continuità o liquidatorio; transazione fiscale obbligatoria per riduzioni dei debiti tributari; cram down possibile se proposta conveniente
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Impresa in crisi; richiesta alla camera di commercioNomina di un esperto negoziatore; piattaforma telematica e test pratico; negoziazioni protette; possibile accesso a concordato semplificato

FAQ – Domande frequenti

  1. Che cos’è una transazione commerciale? Una transazione commerciale è un contratto tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni avente ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro pagamento . Rientrano in questa categoria anche i contratti d’opera professionale e gli appalti.
  2. Come si distinguono la transazione semplice e quella novativa? La transazione semplice regola la lite senza estinguere il rapporto originario; la transazione novativa sostituisce l’obbligazione preesistente con una nuova, oggettivamente incompatibile, e richiede un’esplicita volontà di novare .
  3. È necessaria la forma scritta per la transazione? Sì. L’art. 1967 c.c. stabilisce che la transazione deve essere redatta per iscritto , salvo che riguardi controversie di modico valore accompagnate da violenza o errore.
  4. La transazione può essere annullata? Può essere annullata per vizi del consenso (errore essenziale, violenza, dolo) ai sensi dell’art. 1966 c.c. L’azione di annullamento deve essere proposta entro un anno dalla scoperta del vizio.
  5. Quali interessi si applicano nelle transazioni commerciali? In mancanza di accordo tra le parti si applicano gli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002 (tasso BCE + 8 punti); l’interesse decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del pagamento .
  6. Quando decorrono gli interessi sulle parcelle degli avvocati? Secondo la Cassazione 19421/2025, gli interessi di mora sui compensi professionali decorrono dalla messa in mora del cliente o dalla proposizione della domanda giudiziale; il contratto d’opera professionale è considerato transazione commerciale .
  7. La pubblica amministrazione deve pagare gli interessi di mora? Sì. La Cassazione ha confermato che la PA è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 231/2002; gli interessi decorrono automaticamente senza necessità di costituzione in mora .
  8. Cosa succede se l’accertamento con adesione estingue il debito? L’accertamento con adesione non ha effetto novativo. La Cassazione 19781/2025 ha stabilito che la definizione della pretesa tributaria non estingue l’obbligazione originale; non si applicano le “reciproche concessioni” dell’art. 1965 c.c. .
  9. È possibile transigere debiti fiscali? Sì. L’art. 63 CCII consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi con attestazione di convenienza . La proposta è soggetta alla valutazione dell’Agenzia delle Entrate; in assenza di adesione il tribunale può comunque omologare l’accordo.
  10. Come funziona la composizione negoziata? La composizione negoziata (D.L. 118/2021 convertito in Legge 147/2021) prevede la nomina di un esperto che assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori; durante le trattative il tribunale può concedere misure protettive; l’obiettivo è raggiungere un accordo o accedere a un concordato semplificato .
  11. Il piano del consumatore permette di ridurre i debiti? Sì. Il piano del consumatore (L. 3/2012) consente di rinegoziare i debiti di una persona fisica, includendo una transazione con i creditori e la falcidia dell’IVA dopo la sentenza della Corte costituzionale 245/2019. Il piano è vincolante una volta omologato.
  12. Le transazioni devono essere registrate? Gli accordi transattivi sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale o fissa, a seconda dell’oggetto. Una transazione novativa che trasferisce la proprietà di beni o rinuncia a diritti reali può essere soggetta a tassazione. È consigliabile verificare la normativa tributaria prima di stipulare.
  13. Cosa succede se l’altra parte non rispetta la transazione? In una transazione semplice il rimedio ordinario è la risoluzione per inadempimento o l’esecuzione in forma specifica. In una transazione novativa la risoluzione non è ammessa salvo patto contrario ; l’unica azione è l’esecuzione del nuovo contratto.
  14. Quando conviene proporre la transazione fiscale? Conviene quando il valore del patrimonio realizzabile in liquidazione è nettamente inferiore alla proposta; per ottenere l’omologazione è necessario dimostrare che l’erario percepirà almeno l’importo che otterrebbe dalla liquidazione. La proposta deve includere un piano finanziario realistico e la relazione dell’attestatore.
  15. Chi può essere esperto negoziatore della crisi? Possono iscriversi all’elenco gli avvocati, i commercialisti e altri professionisti che dimostrino almeno cinque anni di esperienza nel risanamento aziendale e completino la formazione prevista dal decreto ministeriale . L’Avv. Monardo è iscritto come esperto negoziatore.
  16. È possibile revocare una transazione fiscale già omologata? In linea generale no, salvo motivi di sopravvenuta impossibilità o nullità dell’accordo. Tuttavia, se emergono nuovi elementi che rendono il piano inattuabile, è possibile chiedere al tribunale la modifica o la risoluzione dell’accordo; la revoca produce la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni esecutive.
  17. La transazione si applica ai debiti bancari? Sì. Le banche spesso propongono transazioni per chiudere le posizioni in sofferenza; è fondamentale verificare l’esistenza di anatocismo, usura o clausole abusive. Una transazione su un contratto nullo è nulla .
  18. I crediti futuri possono essere ceduti nella transazione? Sì. L’art. 8 L. 3/2012 consente di prevedere la cessione dei redditi futuri come mezzo di soddisfazione . Nel contesto commerciale è possibile cedere crediti futuri come garanzia dell’adempimento.
  19. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non risponde alla proposta di transazione? Nel CCII, se l’Agenzia non risponde entro il termine, la proposta si considera respinta; il debitore può comunque chiedere l’omologazione giudiziale dimostrando la convenienza dell’offerta. Nel D.L. 118/2021 l’esperto negoziatore può sollecitare la risposta.
  20. È possibile ottenere la sospensione degli interessi moratori? Gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002 sono inderogabili e non possono essere esclusi. Tuttavia le parti possono pattuire un termine di pagamento più lungo o un tasso di interesse diverso purché non sia gravemente iniquo; nelle procedure concorsuali il tribunale può ridurli se la proposta di pagamento è più conveniente della liquidazione.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Calcolo degli interessi di mora in una transazione commerciale

Supponiamo che una piccola impresa (debito X Srl) acquisti materiale da forniture Y Srl per un importo di 50.000 euro, con pagamento pattuito a 30 giorni. La fattura viene emessa il 1° luglio 2025; il pagamento scade il 31 luglio 2025. Debito X Srl non paga. Il tasso di riferimento BCE per il semestre luglio–dicembre 2025 è ipoteticamente 4 %; il saggio legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è tasso BCE + 8 punti = 12 %. Gli interessi decorrono automaticamente dal 1° agosto 2025 .

  • Calcolo: 50.000 × 12 % = 6.000 euro l’anno. Se il pagamento avviene il 30 novembre 2025 (122 giorni di ritardo), gli interessi maturati sono: 6.000 × (122/365) ≈ 2.003 euro. A ciò si aggiunge l’indennizzo fisso di 40 euro e le eventuali spese di recupero.

Risultato: Debito X Srl dovrà versare 52.043 euro (50.000 + 2.003 + 40) oltre alle spese di sollecito. Se l’accordo transattivo prevedesse il pagamento di 50.000 euro in tre rate da 16.667 euro l’una, occorrerebbe indicare la rinuncia del creditore agli interessi maturati e definire la decadenza in caso di ritardo.

Esempio 2 – Transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione

Una società in crisi ha un debito complessivo di 1 milione di euro, di cui 300.000 euro con l’Agenzia delle Entrate e 700.000 euro verso fornitori. In sede di accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII propone:

  • pagamento dei crediti chirografari al 40 % (280.000 euro);
  • pagamento dei debiti tributari al 35 % (105.000 euro) in cinque anni, con due anni di preammortamento.

Il professionista attestatore deve certificare che il pagamento proposto al Fisco è superiore al realizzo in caso di liquidazione e che la continuazione dell’attività porterà maggiori introiti. Se l’Agenzia delle Entrate non aderisce, il tribunale potrà omologare l’accordo se ritiene che la proposta garantisca all’erario un gettito più elevato rispetto alla liquidazione .

Esempio 3 – Decorrenza degli interessi nei compensi professionali

L’Avvocato Z ha emesso una parcella di 10.000 euro al cliente Q Srl il 1° febbraio 2025, con pagamento a 30 giorni. Il cliente non paga né contesta. Il 1° aprile 2025 l’avvocato invia una lettera di messa in mora e richiede il pagamento entro 15 giorni; il cliente salda solo a giugno 2025. Con l’ordinanza 19421/2025 la Cassazione ha affermato che, nei contratti di patrocinio, gli interessi di mora decorrono dalla messa in mora . Pertanto, dal 16 aprile 2025 maturano interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002. Supponendo un tasso dell’11 %, gli interessi sono: 10.000 × 11 % × (60/365) ≈ 181 euro. Il cliente dovrà pagare 10.181 euro oltre all’indennizzo di 40 euro.

Conclusione

La transazione commerciale è un istituto flessibile che consente alle parti di risolvere conflitti, ristrutturare debiti e prevenire contenziosi. La sua efficacia dipende dalla corretta individuazione della natura del rapporto, dalla validità dell’accordo e dalla consapevolezza degli effetti (novativi o conservativi). La disciplina speciale introdotta dal D.Lgs. 231/2002 penalizza i ritardi nei pagamenti e tutela la liquidità dei creditori, imponendo interessi automatici e indennizzi; la Cassazione ne ha esteso l’ambito applicativo ai contratti d’opera professionale e ai rapporti con la pubblica amministrazione, ribadendo che l’accertamento con adesione non costituisce transazione novativa . Il Codice della crisi e la legge 3/2012 offrono strumenti innovativi di composizione della crisi, come la transazione fiscale, l’accordo di ristrutturazione, il piano del consumatore e la composizione negoziata; l’uso corretto di questi strumenti può salvare un’impresa o un privato dal fallimento e dalle azioni esecutive.

La strategia difensiva del debitore deve essere costruita con attenzione: valutare la legittimità del credito, contestare eventuali clausole abusive, proporre transazioni sostenibili, rispettare i termini processuali e fiscali. È essenziale capire quando l’accordo produce effetti novativi e quando invece costituisce una semplice modifica del rapporto; conoscere le conseguenze fiscali (imposta di registro, IVA) e le modalità di calcolo degli interessi. Gli esempi numerici mostrano come una piccola variazione di termini o tassi possa comportare costi notevoli.

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