Segnalazione in CRIF: quanto dura e come cancellarla

Introduzione

L’iscrizione di un nominativo nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), come il CRIF, è uno degli eventi più temuti da chi contrae un finanziamento o lascia arretrare il pagamento di bollette, rate o tributi. Una segnalazione negativa riduce drasticamente la capacità di accedere al credito, impedisce di ottenere mutui o leasing e spesso comporta il rifiuto di fidi commerciali. Chi riceve la comunicazione di una segnalazione deve agire tempestivamente: i termini di permanenza sono rigidi, ma le regole sulla notifica preventiva e sulla legittimità del trattamento possono rendere nullo un inserimento illegittimo. La giurisprudenza più recente ha inoltre stabilito nuovi principi sulla necessità di avvisare ogni persona fisica, compreso l’imprenditore, prima di inserire informazioni negative in banca dati.

In questa guida, aggiornata a novembre 2025, analizziamo con taglio pratico le norme che regolano la durata della segnalazione in CRIF e le strategie per richiederne la cancellazione. L’articolo è redatto dal punto di vista del debitore/contribuente e propone soluzioni concrete basate su leggi, decreti, circolari e sentenze della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e dell’Arbitro Bancario Finanziario. Non mancheranno approfondimenti sui meccanismi di definizione agevolata (rottamazione) delle cartelle, sui piani del consumatore e sulle procedure di concordato minore e liquidazione controllata introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Con un approccio multidisciplinare, l’Avv. Monardo assiste privati, professionisti e imprese nell’analisi degli atti di segnalazione, nella presentazione di ricorsi e opposizioni, nella negoziazione di piani di rientro e nell’attuazione di procedure giudiziali e stragiudiziali. L’obiettivo è difendere il debitore con rapidità e precisione, evitando blocchi dell’operatività aziendale, ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi.

Se hai ricevuto un preavviso di segnalazione o ritieni che un dato in CRIF sia illegittimo, non perdere tempo: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Tramite una consulenza dedicata potremo verificare l’esistenza del preavviso, analizzare la situazione contrattuale, agire per l’aggiornamento o la cancellazione della segnalazione e proporre soluzioni quali rottamazione, piani del consumatore o esdebitazione.

1 – Contesto normativo dei Sistemi di Informazioni Creditizie e del CRIF

1.1 Origine e finalità dei SIC

I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) sono banche dati private gestite da società come CRIF, Experian o Cerved che raccolgono informazioni sui rapporti di finanziamento e sui comportamenti di pagamento di persone fisiche e giuridiche. Le banche e gli intermediari, prima di erogare un prestito, consultano tali banche dati per valutare il rischio di credito; allo stesso tempo, la segnalazione di comportamenti puntuali consente ai clienti meritevoli di ottenere condizioni più vantaggiose. Le norme di riferimento sono multiple: il Testo unico bancario (TUB) agli artt. 115 e 125 c. 3 regolamenta le informazioni creditizie; il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) stabilisce i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati personali; il Codice della privacy (d.lgs. 196/2003) e i codici di condotta adottati dai gestori dei SIC definiscono le modalità di raccolta, conservazione e cancellazione dei dati.

1.2 Codice di condotta per i sistemi informativi creditizi (2019)

Nel 2019 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati. Il documento vincola banche e società finanziarie a regole specifiche sulla segnalazione. Fra gli aspetti più rilevanti segnaliamo:

  • Preavviso di segnalazione negativa: il finanziatore deve inviare al debitore un preavviso di almeno 15 giorni prima del primo invio di informazioni negative alla banca dati; il preavviso può essere inviato tramite PEC, raccomandata, area riservata con alert SMS/e‑mail o messaggistica istantanea e si considera conosciuto se viaggia sui canali concordati .
  • Tempi di conservazione: l’Allegato 2 al Codice stabilisce i tempi massimi di conservazione dei dati. Le richieste di finanziamento restano per 180 giorni (o 90 giorni dopo rifiuto o rinuncia); i ritardi regolarizzati fino a due rate rimangono 12 mesi, quelli oltre due rate 24 mesi; gli eventi negativi non regolarizzati restano 36 mesi dalla scadenza contrattuale con un massimo di 60 mesi; i dati positivi di finanziamenti estinti restano 60 mesi .
  • Accessibilità del primo ritardo: per i SIC che registrano anche informazioni positive, la prima segnalazione diventa visibile ai partecipanti dopo 60 giorni di ritardo o due rate non pagate; per i SIC che registrano solo informazioni negative, l’accessibilità è differita a 120 giorni o quattro rate .
  • Aggiornamento dei dati: gli aderenti devono trasmettere dati veritieri e aggiornati, correggere tempestivamente gli errori e informare l’interessato se il rifiuto di credito è stato determinato da informazioni contenute nella banca dati .

L’inosservanza di tali regole comporta l’illegittimità della segnalazione e il diritto dell’interessato a ottenere la cancellazione o il risarcimento dei danni.

1.3 Articolo 125 TUB e obbligo di preavviso per il credito ai consumatori

L’art. 125, comma 3, del Testo unico bancario stabilisce che, in caso di credito al consumo, il finanziatore che segnala informazioni negative ai SIC deve informare il consumatore prima della trasmissione. La norma richiede che l’istituto di credito comunichi tempestivamente i motivi del rifiuto del credito e l’indicazione della banca dati consultata . Dottrina e giurisprudenza hanno per anni ritenuto che questa disposizione si applicasse solo al credito al consumo. Ciò ha generato un contrasto: alcune pronunce hanno negato la legittimità della segnalazione per carenza di preavviso anche in mutui e finanziamenti diversi, mentre altre hanno confermato la limitazione ai soli consumatori .

1.4 Obbligo di aggiornamento della Centrale rischi Banca d’Italia

Parallelamente al CRIF, esiste la Centrale dei rischi della Banca d’Italia, alimentata dagli intermediari bancari ai sensi della circolare 139/1991. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 3671/2024) ha riaffermato che le banche devono aggiornare tempestivamente lo status del debitore da “sofferenza” a “ristrutturato” dopo la firma di un accordo di transazione; la circolare impone infatti agli intermediari di trasmettere sia le informazioni quantitative che quelle qualitative sulle modifiche del rapporto . Il mancato aggiornamento può integrare un illecito che arreca danno reputazionale all’interessato【303092767206572†L34-L74】.

2 – Durata della segnalazione in CRIF e tempi di conservazione dei dati

La durata della permanenza delle informazioni in CRIF dipende dalla natura del dato (richieste, ritardi, eventi negativi, dati positivi) e dall’esito del finanziamento (regolarizzazione o persistenza del debito). La tabella seguente riassume i principali termini previsti dall’Allegato 2 del Codice di condotta del 2019.

Tabella 1 – Durata delle segnalazioni nei sistemi informativi creditizi

Tipo di datoDurata massima di conservazioneNote significative
Richieste di finanziamento180 giorni oppure 90 giorni dopo rifiuto/ritiroIl dato riguarda le istruttorie e non incide sul merito creditizio se non segue un rapporto.
Ritardi di pagamento regolarizzati (fino a 2 rate o 2 mesi)12 mesi dalla regolarizzazioneLe segnalazioni sono rese visibili ai partecipanti solo dopo 60 giorni (2 rate) nei SIC che ospitano anche dati positivi .
Ritardi di pagamento regolarizzati (oltre 2 rate)24 mesi dalla regolarizzazioneAnche qui l’accesso è differito; se il finanziamento prosegue, la permanenza scade dopo 2 anni dalla regolarizzazione.
Eventi negativi non regolarizzati (insoluti, morosità, sofferenze)36 mesi dalla scadenza contrattuale con massimo 60 mesiLa durata si estende fino a 60 mesi nel caso di ritardi ripetuti o insolvenza persistente.
Dati positivi (finanziamenti interamente estinti senza ritardi)60 mesiLa permanenza serve a certificare l’affidabilità del cliente; può prolungarsi se nello stesso periodo permangono altri dati negativi.

Questi termini devono essere letti insieme alla tempistica di accessibilità del dato. Per esempio, una segnalazione di prima mora diventa visibile dopo 60 giorni (per i SIC positivi/negativi) o 120 giorni (per i SIC solo negativi) dall’invio del preavviso . L’intermediario che segnala un ritardo inferiore non può condividere l’informazione con gli altri operatori prima di questi termini.

Esempio pratico di calcolo della durata

Supponiamo che il sig. Rossi stipuli un prestito personale l’1 febbraio 2025. In aprile 2025 ritarda il pagamento di due rate e riceve un preavviso il 15 maggio 2025. Regolarizza la posizione il 20 giugno 2025. La banca segnalerà il ritardo in CRIF a partire dal 15 maggio 2025, ma gli altri operatori lo vedranno solo dopo 60 giorni. Dalla data di regolarizzazione (20 giugno 2025) decorrono 12 mesi; il dato sarà definitivamente cancellato il 20 giugno 2026. Se invece Rossi avesse saltato tre rate, la permanenza sarebbe di 24 mesi dalla regolarizzazione.

2.1 Differenze tra Sistemi di informazioni creditizie privati e la Centrale dei rischi

Per comprendere appieno come si formano e si cancellano le segnalazioni è utile distinguere tra i Sistemi di informazioni creditizie (SIC) privati e la Centrale dei rischi della Banca d’Italia. I SIC privati – come CRIF, Experian, Cerved, Assilea e il sistema del Consorzio per la tutela del credito (CTC) – sono gestiti da società private che raccolgono e scambiano informazioni tra gli aderenti. La Centrale dei rischi, invece, è gestita dalla Banca d’Italia e costituisce un archivio pubblico consultabile soltanto da intermediari finanziari autorizzati e, su richiesta, dai diretti interessati.

  • Finalità diverse. I SIC privati monitorano il merito creditizio di privati e imprese su prestiti di qualsiasi importo; la Centrale dei rischi ha finalità statistiche e di vigilanza e registra esposizioni superiori a 30.000 euro. Nella Centrale, per esempio, vengono segnalati affidamenti bancari, garanzie, sofferenze e incagli; nei SIC possono essere registrati anche piccoli ritardi sulle utenze o su carte revolving. La segnalazione in Centrale non comporta di per sé la reputazione negativa: vengono censiti anche i clienti puntuali e quelli che richiedono un semplice “fido” ma non lo utilizzano. Ciò che incide sul merito creditizio è la classificazione in sofferenza o incaglio da parte della banca, che deve essere aggiornata tempestivamente .
  • Base giuridica. I SIC operano sulla base del consenso contrattuale e dell’interesse legittimo del creditore (art. 6 par. 1 lett. f GDPR); la Centrale dei rischi si fonda su obblighi di legge (art. 53 TUB) e sulla circolare 139/1991 di Banca d’Italia. Nel primo caso la segnalazione può essere rimossa qualora venga meno l’interesse o il consenso, come avviene con la cancellazione del debito; nel secondo caso la cancellazione non è discrezionale ma segue la normativa prudenziale: le “sofferenze” permangono per cinque anni dopo il rientro, salvo errori .
  • Accesso e visura. Ogni cittadino può richiedere gratuitamente una visura CRIF o una visura alle altre banche dati (Experian, CTC) per verificare la propria posizione. Per la Centrale dei rischi la richiesta va presentata a Banca d’Italia tramite PEC o modulo on‑line; la banca centrale rilascia un resoconto sintetico con le esposizioni registrate. La visura della Centrale non include informazioni su microprestiti o utenze non segnalate; per ottenere il dettaglio è necessario rivolgersi al proprio istituto di credito.
  • Diversità di dati e ruoli. Nei SIC privati sono annotati dati positivi (finanziamenti regolarmente pagati), dati negativi (ritardi, insoluti, sofferenze) e richieste di finanziamento. La Centrale dei rischi riporta invece le esposizioni di natura bancaria, le garanzie, i crediti di firma e le posizioni in contenzioso. L’erronea trasmissione di un’informazione dalla banca può generare due tipologie di responsabilità: nei confronti del SIC per violazione del Codice di condotta e nei confronti di Banca d’Italia per violazione della circolare.

Un’altra banca dati rilevante è la Centrale di allarme interbancaria (CAI), anch’essa gestita dalla Banca d’Italia, nella quale vengono iscritti i soggetti che hanno emesso assegni senza provvista o hanno subito la revoca dell’utilizzo della carta di pagamento. La permanenza nel CAI dura cinque anni e può essere cancellata anticipatamente solo dopo aver dimostrato il pagamento dell’assegno e la regolarizzazione della posizione. La Centrale dei protesti gestita dalle Camere di Commercio registra invece i protesti cambiari; anche questo dato può incidere sul merito creditizio ma segue regole diverse per la cancellazione (ad esempio la riabilitazione del protesto davanti al tribunale).

2.2 Impatto dei dati positivi e negativi sul merito creditizio e sul credit score

I SIC sono spesso considerati “liste nere”, ma in realtà contengono anche dati positivi. La combinazione di questi elementi determina il credit score assegnato a ciascun soggetto. Comprendere come funziona questa valutazione permette di gestire al meglio la propria reputazione finanziaria.

  • Dati positivi. Le segnalazioni di prestiti e mutui estinti regolarmente sono conservate per 60 mesi e testimoniano la capacità del debitore di rispettare gli impegni assunti. Un curriculum con diversi finanziamenti pagati puntualmente può compensare un piccolo ritardo recente. Le banche tengono in considerazione la durata, l’importo e la puntualità; un ritardo isolato su una rata di importo marginale può essere valutato diversamente rispetto a una serie di morosità su prestiti consistenti.
  • Dati negativi. Ritardi e sofferenze riducono il credit score. Un ritardo fino a due rate viene cancellato dopo 12 mesi dalla regolarizzazione , ma nel frattempo abbassa la probabilità di ottenere nuovo credito. Ritardi ripetuti o oltre due rate restano 24 mesi, mentre le sofferenze permangono fino a 36 mesi (con massimo 60) . La cancellazione avviene automaticamente, ma la reputazione può restare compromessa se nel periodo permangono altri dati negativi.
  • Richieste di finanziamento. Ogni istruttoria viene registrata e rimane 180 giorni (o 90 in caso di rifiuto) . Se il numero di richieste è elevato in un breve arco di tempo, i sistemi di scoring possono interpretarlo come un indice di bisogno eccessivo di credito, riducendo il punteggio.
  • Peso del coobbligato. In molte operazioni (mutuo cointestato, prestito con garante) le banche valutano la somma delle posizioni. Se uno dei coobbligati ha segnalazioni negative, anche il finanziamento dell’altro può essere rifiutato. Di conseguenza, è importante verificare la propria posizione prima di prestare garanzia a terzi.

Il credit score viene calcolato mediante algoritmi proprietari che tengono conto anche di fattori non registrati nei SIC, come il reddito, la stabilità lavorativa e il rapporto rata/reddito. Tuttavia, un dato negativo può pesare per oltre il 50 % nel calcolo: basti pensare che la presenza di una “sofferenza” in CRIF esclude quasi automaticamente la concessione di un mutuo. Alcune banche considerano i dati positivi oltre i 24 mesi solo se non coesistono segnalazioni negative, mentre altre non concedono credito finché non sono trascorsi 60 mesi.

Per questo motivo, la rimozione tempestiva di una segnalazione illegittima o la regolarizzazione del ritardo prima che diventi visibile sono azioni fondamentali per salvaguardare il proprio punteggio. Le strategie di negoziazione illustrate nelle sezioni successive puntano proprio a ridurre l’impatto dei dati negativi sul credit score e a valorizzare i dati positivi.

3 – Procedura di segnalazione: preavviso, notifica e diritti dell’interessato

3.1 Dal ritardo alla segnalazione: come avviene

Quando si verifica un ritardo nei pagamenti, la banca o la finanziaria devono seguire una sequenza di passaggi prima di segnalare l’evento ai SIC:

  1. Invio del preavviso: se il cliente accumula ritardi nei pagamenti, la banca deve inviargli un preavviso di segnalazione con un anticipo di almeno 15 giorni . Il preavviso informa circa l’intenzione di registrare i dati nel SIC e consente di regolarizzare la posizione.
  2. Modalità di notifica: il preavviso deve essere trasmesso tramite strumenti idonei a garantire la ricezione: PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, area riservata con alert SMS/e‑mail, messaggio registrato o instant messaging . Il Codice presume la conoscenza della comunicazione se la banca utilizza il canale concordato con il cliente, salvo prova contraria.
  3. Attesa minima prima della segnalazione: solo trascorsi almeno 15 giorni dal preavviso, e se il debitore non ha provveduto a sanare la morosità, l’intermediario può trasmettere l’informazione al SIC. La segnalazione non sarà immediatamente visibile agli altri partecipanti, poiché per la prima mora l’accesso è differito di 60 o 120 giorni .
  4. Aggiornamento periodico: se il debitore regolarizza la propria posizione, la banca ha l’obbligo di aggiornare il dato e segnalare l’avvenuto pagamento entro 30 giorni, fornendo una nuova comunicazione ai SIC che consenta di cancellare la voce dopo 12 o 24 mesi .
  5. Informativa e trasparenza: se un’istruttoria di finanziamento viene rifiutata in base ai dati del SIC, il finanziatore deve informare immediatamente il richiedente del rifiuto e indicare la banca dati consultata .

3.2 Chi deve ricevere il preavviso: evoluzione normativa e giurisprudenziale

Per anni la dottrina ha discusso se l’obbligo di preavviso fosse limitato ai finanziamenti ai consumatori, come sembrava emergere dall’art. 125 TUB. Alcune sentenze di Cassazione avevano affermato che l’omissione di preavviso non determinava l’illegittimità della segnalazione per mutui ipotecari o leasing non qualificabili come credito al consumo . Tuttavia, l’interpretazione è stata radicalmente superata dalle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Nel 2023 il Collegio di Coordinamento dell’ABF (decisione n. 4632/2023) ha stabilito che il preavviso è un requisito imprescindibile per la legittimità della segnalazione nei SIC e si applica a tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla qualifica di consumatore o professionista. La motivazione richiama l’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, ritenendo che l’interesse legittimo del creditore a tutelarsi non può prevalere sul diritto alla privacy se prima non viene data la possibilità di sanare l’inadempimento. Il Collegio afferma che il preavviso è previsto dal Codice di condotta 2004 e 2019, che usano l’espressione “interessati” e non solo “consumatori”. Senza preavviso, il trattamento è illecito e la segnalazione va cancellata . Se il preavviso viene inviato in ritardo, la segnalazione successiva sarà valida ma tutte le registrazioni antecedenti devono essere eliminate .

Nel 2024 l’ABF (decisione n. 9305/2024) ha confermato questa linea e sancito la nullità di una segnalazione avvenuta senza preavviso, ordinando all’intermediario di cancellare i dati e condannandolo alle spese . Queste pronunce hanno effetto di indirizzo e vengono spesso considerate dai giudici ordinari.

3.3 Diritti dell’interessato e rimedi amministrativi

Chi ritiene di essere stato segnalato illegittimamente può esercitare diversi diritti:

  • Accesso e rettifica: è possibile richiedere al gestore del SIC (CRIF) un estratto dei dati presenti sul proprio profilo e chiederne la rettifica o l’aggiornamento se inesatti, incompleti o obsoleti.
  • Opposizione al trattamento: il GDPR consente di opporsi al trattamento se mancano i requisiti di liceità o se sussiste un interesse prevalente del soggetto. La richiesta deve essere rivolta al titolare del trattamento (la banca) e al gestore del SIC.
  • Reclamo al Garante: se la banca o il SIC non rispondono entro 30 giorni o negano la cancellazione, l’interessato può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati. L’autorità può ordinare la cancellazione e irrogare sanzioni.
  • Ricorso all’ABF: il consumatore o il professionista può presentare ricorso all’ABF. Il procedimento è rapido e gratuito; l’interessato deve indicare l’assenza di preavviso o l’illegittima permanenza della segnalazione. Le decisioni sono vincolanti per l’intermediario che, se non vi si conforma, viene pubblicamente segnalato sul sito dell’ABF.
  • Azione giudiziaria: in via residuale, si può instaurare un giudizio ordinario per chiedere la cancellazione dei dati e il risarcimento del danno patrimoniale e morale causato dalla compromissione dell’immagine creditizia.

3.4 Procedura formale per contestare la segnalazione

Chi si accorge di una segnalazione in banca dati deve muoversi con ordine per far valere i propri diritti. Di seguito un percorso passo‑passo che coniuga gli adempimenti previsti dalla normativa con l’esperienza pratica maturata dallo studio:

  1. Verifica della propria posizione. Prima di contestare è necessario richiedere una visura al SIC che ospita i dati (CRIF, Experian, CTC) o alla Banca d’Italia per la Centrale dei rischi. La richiesta va corredata di copia del documento d’identità e, nel caso di visura in Centrale rischi, del codice fiscale. La risposta consente di conoscere le date di inserimento, i finanziamenti interessati e l’intermediario segnalante.
  2. Analisi del preavviso. Una volta ottenute le informazioni, bisogna verificare se è stato ricevuto il preavviso di segnalazione. Occorre ricercare tra le PEC, le raccomandate A/R o le comunicazioni nell’area riservata eventuali avvisi spediti almeno 15 giorni prima dell’iscrizione . Se non è stato inviato alcun preavviso o se è arrivato dopo l’inserimento, la segnalazione è illegittima.
  3. Richiesta di rettifica all’intermediario. Il primo passo formale è inviare alla banca o finanziaria che ha effettuato la segnalazione una istanza di rettifica. Nella lettera (da spedire con PEC o raccomandata) vanno indicati i dati contestati, le ragioni dell’illegittimità (assenza di preavviso, inesattezza dell’importo, prescrizione), la richiesta di cancellazione o aggiornamento e l’invito a comunicare la modifica a tutte le banche dati. È consigliabile allegare copie dei pagamenti e la visura CRIF per dimostrare l’effettivo stato della segnalazione.
  4. Richiesta al gestore del SIC. In parallelo o in seguito alla diffida alla banca, si può inviare un’istanza direttamente al SIC (es. CRIF). Sul sito del gestore è disponibile un modulo precompilato per richiedere la correzione o cancellazione dei dati: occorre compilare i campi relativi al finanziamento, allegare la copia del documento d’identità e la documentazione della contestazione. Il SIC, ricevuta la richiesta, contatta l’intermediario per verificarne la fondatezza e comunica l’esito entro 15 giorni; se l’intermediario non risponde entro 30 giorni, il gestore è tenuto a cancellare cautelativamente l’informazione.
  5. Reclamo al Garante per la protezione dei dati. Se la banca o il SIC non rispondono, o rispondono negativamente, l’interessato può presentare un reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 GDPR. Il reclamo deve contenere la descrizione dettagliata dei fatti, l’indicazione della normativa violata (Codice di condotta, TUB, GDPR), la richiesta specifica (cancellazione, aggiornamento) e le prove documentali. L’autorità valuta la sussistenza di un trattamento illecito e, se necessario, ordina la cancellazione dei dati e irroga sanzioni.
  6. Ricorso all’ABF. In alternativa o in aggiunta al reclamo, i consumatori e i professionisti possono presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso si deposita on‑line sul sito dell’ABF con una tassa di 20 euro; deve indicare i dati contestati, il motivo dell’illegittimità, le richieste (cancellazione, risarcimento spese) e allegare la documentazione. Il procedimento dura in media 120 giorni. Le decisioni dell’ABF, pur non essendo equiparate a sentenze, vincolano gli intermediari aderenti; in caso di mancato adeguamento, la Banca d’Italia pubblica il nome dell’intermediario inadempiente.
  7. Azione giudiziaria. Se i rimedi stragiudiziali non sortiscono effetto o se l’interessato intende chiedere un risarcimento del danno per la perdita di chance o per il danno reputazionale, può promuovere un giudizio ordinario. In questa fase è consigliabile farsi assistere da un avvocato specializzato in diritto bancario e privacy. Il giudice valuterà l’illecito e potrà condannare la banca alla cancellazione e al risarcimento.

Questa procedura scalare consente di aumentare gradualmente la pressione sull’intermediario e di dimostrare, in eventuale sede giudiziaria, di aver compiuto ogni passo necessario per ottenere la tutela dei propri diritti.

4 – Giurisprudenza recente su preavviso, cancellazione e risarcimento

4.1 Cassazione e Corte Costituzionale

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sulle segnalazioni nelle banche dati:

  • Cass., ord. n. 14382/2021 e ord. n. 39769/2021: la Corte ha ritenuto che l’omessa o tardiva comunicazione di preavviso non comporta la nullità della segnalazione se il finanziamento non rientra nel credito ai consumatori. Le decisioni sono state però superate dalle pronunce dell’ABF e dalla successiva evoluzione normativa .
  • Cass., ord. n. 3671/2024: la Corte ha condannato una banca che aveva tardato oltre 18 mesi ad aggiornare la Centrale rischi dopo la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione. In applicazione della circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, la Corte ha affermato che l’intermediario deve comunicare immediatamente al sistema la trasformazione del credito in “sofferenza ristrutturata”; in caso contrario, il cliente subisce un danno reputazionale risarcibile .

4.2 Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L’ABF, organo indipendente istituito presso Banca d’Italia, ha un ruolo centrale nella tutela dei consumatori. Le decisioni più rilevanti sono:

  • Collegio di Coordinamento ABF n. 4632/2023: il preavviso è condizione di liceità per tutte le persone fisiche, non solo consumatori. La mancata comunicazione rende illecito il trattamento, mentre il preavviso tardivo elimina i dati precedenti ma legittima i successivi .
  • ABF n. 9305/2024: conferma l’obbligo di preavviso e ordina la cancellazione dei dati registrati senza il rispetto del termine; riconosce anche le spese legali in favore del ricorrente .
  • ABF 2023 su segnalazione di terzi datori di ipoteca: il Collegio ha stabilito che, quando si iscrive un garante o un terzo datore di ipoteca nel CRIF, deve essere indicato con precisione il suo ruolo (garante, fideiussore, terzo datore). La qualifica errata di un terzo datore come garante può arrecare un grave danno reputazionale; il danneggiato, però, deve provare che il rifiuto di credito dipende da quella segnalazione .

4.3 ABF e Cassazione: “loss of chance” e risarcimento del danno

Il risarcimento per la segnalazione illegittima di solito viene riconosciuto per la perdita di chance di ottenere finanziamenti. Per ottenere un risarcimento occorre dimostrare che la segnalazione errata è stata la causa esclusiva del rifiuto di credito e che esisteva una concreta probabilità di ottenere il finanziamento. La difficoltà probatoria porta spesso i giudici a riconoscere un importo equitativo.

4.4 Responsabilità degli intermediari e prova del danno

Le segnalazioni nei SIC non costituiscono un atto neutro: la banca che comunica informazioni errate o non aggiornate risponde civilmente per i danni cagionati. La responsabilità può essere di due tipi:

  • Responsabilità da trattamento illecito. Se la banca omette il preavviso, inserisce dati errati o non aggiorna la posizione dopo un accordo di ristrutturazione, viola gli obblighi previsti dal Codice di condotta e dal GDPR. Questa violazione legittima l’interessato a chiedere la cancellazione e a ottenere il risarcimento per il danno patrimoniale e morale.
  • Responsabilità per mancato aggiornamento nella Centrale dei rischi. L’ordinanza n. 3671/2024 della Cassazione ha affermato che la banca deve aggiornare tempestivamente lo status del cliente da “sofferenza” a “ristrutturato” dopo un accordo di transazione . L’inadempimento genera un danno da lesione della reputazione creditizia e può essere oggetto di azione risarcitoria【303092767206572†L34-L74】.

Nel caso di errori nella qualificazione del ruolo del soggetto (garante, terzo datore, fideiussore), l’ABF ha chiarito che l’intermediario deve utilizzare la terminologia corretta. Ad esempio, nel 2023 il Collegio di coordinamento ha condannato una banca che aveva qualificato erroneamente un terzo datore di ipoteca come garante: la segnalazione è stata ritenuta fuorviante e il danneggiato ha potuto ottenere il risarcimento, purché dimostrasse che la segnalazione errata aveva determinato il rifiuto del credito .

4.5 Requisiti formali della contestazione

Per essere efficace, la contestazione della segnalazione deve rispettare alcuni requisiti formali. Nel redigere l’istanza di rettifica o cancellazione è consigliabile:

  1. Indicare l’oggetto: specificare nell’intestazione che si tratta di “Richiesta di cancellazione/rettifica dati in SIC” con riferimento al contratto (numero, data) e alla banca dati coinvolta.
  2. Identificare le parti: riportare nome, cognome, codice fiscale dell’interessato, nonché i dati dell’intermediario segnalante (denominazione, sede, codice ABI) e del gestore del SIC.
  3. Descrivere i fatti: indicare la data di stipula del contratto, gli importi finanziati, le rate pagate, i ritardi e la data di ricezione (o di mancata ricezione) del preavviso. Allegare la documentazione (estratti conto, ricevute, visura CRIF, copia delle comunicazioni ricevute).
  4. Invocare le norme violate: citare l’art. 6, par. 1, lett. f GDPR, il Codice di condotta 2019 e, se del caso, l’art. 125 TUB o la circolare 139/1991. Questo consente di dimostrare che il trattamento è illecito e che vi è un interesse legittimo alla cancellazione.
  5. Formulare la richiesta: chiedere espressamente la cancellazione o la rettifica del dato, l’aggiornamento delle informazioni e la comunicazione dell’avvenuta correzione a tutti i SIC. Richiedere inoltre la restituzione di eventuali commissioni illegittimamente addebitate e la compensazione delle spese sostenute.
  6. Inviare con mezzi idonei: utilizzare la PEC o la raccomandata A/R per avere prova dell’invio e della ricezione. Conservare la ricevuta di accettazione e consegna PEC o la cartolina di ritorno.

Un modello sintetico potrebbe essere il seguente:

Oggetto: richiesta di cancellazione dati SIC. Gentile [nome intermediario], il sottoscritto [nome], nato il [data] e residente in [indirizzo], titolare del rapporto di finanziamento n. [••••], segnala che in data [data] ha appreso dell’avvenuta segnalazione in [nome SIC] senza aver ricevuto il preavviso previsto dagli artt. 6 GDPR e 5 Codice di condotta. Chiede pertanto l’immediata cancellazione/rettifica del dato, l’aggiornamento dei SIC e la comunicazione dell’esito entro 15 giorni. In difetto, adirà l’ABF e l’autorità giudiziaria.

4.6 Procedura di cancellazione diretta presso CRIF e altri SIC

Sebbene l’intermediario sia il principale responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento dei dati, il debitore può rivolgersi direttamente al gestore del SIC per ottenere la cancellazione. La procedura varia a seconda del gestore, ma in generale prevede:

  1. Compilazione del modulo: sul sito di CRIF è presente la sezione “Accesso ai dati” che consente di scaricare il modulo per la rettifica o la cancellazione. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e corredato di copia del documento d’identità. Per Experian e CTC le modalità sono simili.
  2. Invio della richiesta: la richiesta può essere inviata via PEC, posta raccomandata o tramite area riservata (se prevista). È consigliabile inviare contestualmente anche l’istanza all’intermediario affinché la banca confermi la legittimità della richiesta.
  3. Attesa dell’esito: il gestore del SIC ha un termine di 15 giorni per dare riscontro; se necessita di approfondimenti, può prorogarlo fino a 30 giorni. Se l’intermediario conferma l’erroneità del dato, il SIC procede alla cancellazione e invia una comunicazione al richiedente; se invece l’intermediario conferma la correttezza, il SIC può rifiutare la richiesta ma deve fornire le motivazioni.
  4. Ulteriori rimedi: in caso di diniego, il debitore può rivolgersi al Garante e all’ABF. È importante ricordare che i SIC non possono cancellare dati ancora dovuti: la cancellazione è possibile solo se il debito è stato estinto, regolarizzato o è prescritto.

4.7 Procedura di aggiornamento nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia

Il meccanismo di aggiornamento nella Centrale dei rischi è più complesso, poiché la banca centrale agisce solo come gestore del sistema. Per modificare le informazioni è necessario:

  1. Inviare la richiesta all’intermediario. Solo la banca o la finanziaria che ha inviato la segnalazione può chiedere la correzione dei dati alla Banca d’Italia. Pertanto, il debitore deve rivolgersi all’intermediario richiedendo l’aggiornamento (ad esempio da “sofferenza” a “ristrutturato”).
  2. Richiedere la visura alla Banca d’Italia. Per avere prova del mancato aggiornamento e per verificare che la correzione sia stata effettuata, il debitore può richiedere una visura alla Centrale dei rischi tramite il portale della banca centrale o tramite PEC. La visura è gratuita e viene rilasciata entro 30 giorni.
  3. Segnalare l’inadempimento. Se, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, la banca non ha provveduto ad aggiornare i dati o se nella visura le informazioni risultano ancora errate, si può segnalare l’inadempimento al Garante privacy e a Banca d’Italia. Quest’ultima, nell’ambito dei poteri di vigilanza, può irrogare sanzioni amministrative all’intermediario.
  4. Azione giudiziaria. Anche nella Centrale dei rischi, il mancato aggiornamento può causare un danno reputazionale. Come sancito dalla Cassazione , l’interessato può agire in giudizio per il risarcimento. Nel giudizio occorre dimostrare che la banca aveva l’obbligo di aggiornare la posizione e che l’omissione ha pregiudicato la possibilità di accedere al credito.

Con questi strumenti il debitore può ottenere la correzione o cancellazione sia nei SIC privati sia nella banca dati pubblica, garantendo una piena tutela del proprio patrimonio reputazionale.

5 – Difese e strategie per cancellare la segnalazione

5.1 Verificare la legittimità della segnalazione

La prima difesa consiste nel verificare se l’intermediario ha rispettato i presupposti formali:

  • Esistenza del preavviso: l’interessato può richiedere alla banca copia del preavviso inviato. Se manca, è possibile domandare la cancellazione immediata al gestore del SIC e all’Autorità Garante.
  • Rispetto dei termini di accesso: se la segnalazione è stata resa visibile prima che siano trascorsi 60/120 giorni, l’inserimento è illegittimo e va rimosso.
  • Correttezza delle informazioni: occorre verificare la data di scadenza del finanziamento, l’ammontare del debito e l’indicazione del numero di rate pagate o mancanti. Errori materiali possono essere corretti in autotutela.
  • Aggiornamento dell’esito: se si conclude un accordo di ristrutturazione, si deve verificare che la banca abbia segnalato la nuova qualificazione (da “sofferenza” a “ristrutturata”) . L’omissione legittima un’azione risarcitoria.

5.2 Richiedere la cancellazione o la rettifica

Qualora la segnalazione risulti illegittima, le principali opzioni sono:

  1. Richiesta di rettifica alla banca: inoltrare una richiesta scritta (PEC o raccomandata) al creditore indicando le ragioni per cui il dato è errato o illegittimo; allegare eventuali prove (es. ricevuta dei pagamenti).
  2. Richiesta al gestore del SIC (CRIF): compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile sul sito di CRIF e indicare la pretesa. Il SIC contatterà l’intermediario e, se la segnalazione è illegittima, la cancellerà.
  3. Reclamo al Garante: se non si riceve risposta o la risposta è negativa, si può presentare reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 GDPR, allegando la documentazione e chiedendo la cancellazione.
  4. Ricorso all’ABF: depositare un ricorso on‑line allegando la prova di pagamento del contributo (20 euro). Indicare la violazione del Codice di condotta e la mancanza di preavviso; richiedere la cancellazione e il risarcimento delle spese.
  5. Azione in giudizio: agire in tribunale per ottenere la cancellazione e il risarcimento. La giurisdizione è del tribunale ordinario; il processo può essere lungo, ma in caso di perdita del posto di lavoro o grave danno reputazionale il risarcimento può essere ingente.

5.3 Negoziazione e piani di rientro

Al di là degli strumenti contenziosi, una strategia efficace può essere la trattativa diretta con la banca. Spesso gli intermediari sono disposti a cancellare la segnalazione in cambio di un piano di rientro, rateizzato o con saldo e stralcio. Conviene presentare una proposta scritta, motivata dal rischio reputazionale, e offrire garanzie reali o personali per il recupero del credito. L’assistenza di un professionista consente di evitare clausole vessatorie e di ottenere condizioni sostenibili.

6 – Strumenti alternativi alla segnalazione: definizione agevolata, piani del consumatore e procedure del CCII

Quando il debito è con l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della riscossione, oppure riguarda un sovraindebitamento grave, esistono strumenti che permettono di azzerare o ridurre il debito e ottenere la cancellazione delle segnalazioni negative.

6.1 Definizione agevolata delle cartelle (rottamazione)

La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto, ai commi 231‑252 dell’art. 1, la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La misura, nota come rottamazione‑quater, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese esecutive, con la cancellazione totale di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Per aderire occorreva inviare la domanda telematica entro il 30 aprile 2023 ; il pagamento poteva avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con applicazione di un interesse del 2 % annuo a decorrere dal 1° agosto 2023 . La decadenza dal beneficio scatta se si versa con un ritardo superiore a cinque giorni . Non rientrano nel beneficio i carichi relativi a aiuti di Stato illegittimi, condanne della Corte dei Conti e debiti da sentenze penali .

Nel 2024 e nel 2025 la rottamazione è stata riaperta per chi era decaduto. L’art. 1 del Decreto Milleproroghe 2024 (DL 202/2024 convertito dalla L. 15/2025) ha consentito ai debitori decaduti dalla rottamazione‑quater di presentare entro il 30 aprile 2025 una domanda di riammissione. La legge prevede che, a seguito della presentazione della domanda, siano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti e che siano sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima rata . L’Agenzia invia, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare complessivo e i moduli di pagamento ; alle somme si applicano gli interessi al 2 % annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 .

Per i carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, la Legge 197/2022 prevede lo “stralcio” automatico senza necessità di domanda: alla data del 31 marzo 2023 vengono annullate le sanzioni e gli interessi .

6.2 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) ha disciplinato la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore agli artt. 65‑73. Il piano è riservato alla persona fisica che contragga debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Cassazione e dottrina hanno precisato che la procedura è inammissibile se il piano include anche un solo debito di natura non consumeristica ; in tal caso il debitore deve ricorrere alla liquidazione controllata o al concordato minore.

Il consumatore, assistito da un Organismo di composizione della crisi (OCC), presenta ai creditori una proposta di pagamento che può prevedere la falcidia o la dilazione dei debiti, la cessione di beni o altre forme di soddisfazione. Il piano deve essere omologato dal tribunale; se omologato, i creditori non possono proseguire azioni esecutive e, al termine del piano, il consumatore ottiene l’esdebitazione.

6.3 Concordato minore (art. 74 CCII)

Per i debitori non consumatori (imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, società di persone e soci illimitatamente responsabili) la procedura tipica è il concordato minore. L’art. 74 CCII prevede che i debitori in stato di sovraindebitamento, “escluso il consumatore”, possano formulare ai creditori una proposta di concordato minore . La proposta mira a garantire la continuazione dell’attività professionale o imprenditoriale mediante un piano di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti . La formazione delle classi di creditori e la possibilità di falcidiare i crediti privilegiati richiedono l’apporto di risorse esterne . Se il piano prevede la continuazione dell’attività d’impresa, il debitore può chiedere di pagare le rate a scadere di mutui ipotecari per beni strumentali . La domanda si deposita presso il tribunale competente (individuato secondo il centro di interessi principale) con l’assistenza dell’OCC . In caso di revoca o mancata omologazione, il concordato può essere convertito in liquidazione controllata .

6.4 Liquidazione controllata dei beni (art. 268 CCII)

Se il debitore (consumatore o non consumatore) non può proporre un concordato o un piano, può ricorrere alla liquidazione controllata. L’art. 268 CCII stabilisce che un debitore in stato di sovraindebitamento può domandare l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni con ricorso al tribunale . Anche i creditori possono richiedere l’apertura se il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati superano 50.000 euro . La procedura non può essere aperta se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori . Sono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili (stipendi, pensioni nei limiti di mantenimento) e altri beni tutelati . La domanda sospende gli interessi convenzionali e legali fino alla chiusura . Una volta liquidati i beni, il debitore può richiedere l’esdebitazione.

6.5 Esdebitazione dell’insolvente incapiente (art. 283 CCII)

L’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: se il debitore non dispone di alcun attivo o reddito e non può offrire alcun pagamento ai creditori, può ottenere la cancellazione totale dei debiti presentando un’istanza al giudice competente tramite l’OCC . La procedura è concessa una sola volta nella vita e può essere revocata se, entro tre anni, il debitore acquisisce beni o denaro idonei a soddisfare i creditori . L’istanza deve essere corredata da un elenco dei creditori, dall’indicazione degli eventuali beni alienati negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni fiscali e dalla relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento . Il giudice verifica la meritevolezza (assenza di colpa grave, frode o danno ai creditori) e, in caso positivo, dichiara l’esdebitazione .

6.6 Altre misure di definizione agevolata e stralcio

Oltre alla rottamazione‑quater, negli ultimi anni il legislatore ha previsto altre misure straordinarie:

  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: la Legge 197/2022 dispone l’annullamento automatico di debiti residui fino a 1.000 euro affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 .
  • Definizioni agevolate regionali: alcune Regioni (ad esempio Abruzzo) hanno previsto rottamazioni speciali per i bolli auto arretrati.
  • Rinegoziazione dei debiti fiscali: l’art. 3, commi 8 e 9, del DL 119/2018 consente agli enti impositori di accettare una proposta di transazione fiscale anche nell’ambito delle procedure concorsuali.

Queste misure, se applicabili, comportano la cancellazione o l’aggiornamento dei dati negativi nelle banche dati, poiché l’estinzione del debito fa venir meno la base giuridica della segnalazione.

6.7 Transazione fiscale e prospettive future

Oltre alle rottamazioni e agli stralci automatici, esiste un ulteriore strumento poco conosciuto: la transazione fiscale. Introdotta dall’art. 182-ter della legge fallimentare e oggi recepita dagli artt. 63 e 84 CCII, la transazione fiscale consente al debitore di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione una falcidia delle imposte e degli interessi nell’ambito di una procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato minore, liquidazione controllata). La proposta deve assicurare il pagamento integrale dell’IVA, mentre per le altre imposte è possibile offrire una percentuale inferiore. La convenienza per l’Erario viene valutata comparando l’incasso atteso con quello ottenibile attraverso la liquidazione giudiziale. La transazione deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata dal tribunale; una volta omologata, le cartelle vengono estinte e le relative segnalazioni in CRIF devono essere cancellate.

Nel 2025 il legislatore potrebbe introdurre nuove definizioni agevolate simili alla rottamazione‑quater, come avvenuto in passato con la rottamazione‑ter (2018) e la “pace fiscale”. Tali misure solitamente prevedono:

  • riduzione o annullamento delle sanzioni;
  • dilazione fino a 5 anni con rate trimestrali;
  • sospensione delle procedure esecutive fino alla scadenza della prima rata;
  • decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di una rata oltre un certo ritardo.

È consigliabile monitorare periodicamente i comunicati dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e le leggi di bilancio, poiché ogni nuova definizione agevolata comporta la cancellazione automatica delle segnalazioni legate ai debiti estinti e offre l’opportunità di sistemare la propria posizione con uno sconto rilevante sui carichi pendenti . L’esperienza del nostro studio dimostra che sfruttare tempestivamente queste finestre consente non solo di ridurre il debito, ma anche di ripulire la propria storia creditizia in vista di nuovi progetti familiari o imprenditoriali.

7 – Errori comuni e consigli pratici

Nell’esperienza dello studio abbiamo rilevato alcuni errori ricorrenti commessi dai debitori quando ricevono un preavviso di segnalazione o una segnalazione già avvenuta. Evitarli è fondamentale per non aggravare la situazione:

  1. Ignorare il preavviso: molti non leggono o non comprendono il contenuto del preavviso. È essenziale contattare subito la banca e verificare l’entità del debito; a volte bastano pochi giorni per regolarizzare la posizione ed evitare la segnalazione.
  2. Non richiedere la documentazione: i debitori dovrebbero richiedere estratti conto, piani di ammortamento e copie di eventuali raccomandate. Senza documenti non si possono contestare eventuali errori.
  3. Accettare proposte verbali: spesso le banche offrono soluzioni telefoniche non formalizzate. È importante chiedere un accordo scritto che preveda la cancellazione della segnalazione dopo il pagamento.
  4. Affidarsi a servizi non qualificati: ci sono società che promettono la cancellazione immediata delle segnalazioni in cambio di somme ingenti. In realtà la cancellazione può avvenire solo se ricorrono i presupposti di legge; occorre rivolgersi a professionisti qualificati.
  5. Sottovalutare i tempi di prescrizione: per alcuni debiti (es. bollette) il termine di prescrizione è di due anni; per i finanziamenti bancari, ordinariamente di dieci anni. Pagare rate prescritte può essere inutile. Prima di versare, è bene verificare se il debito è ancora esigibile.

Per evitare questi errori, contatta tempestivamente un avvocato. Una valutazione preliminare spesso permette di interrompere la segnalazione o di definire il debito con riduzioni importanti.

8 – Simulazioni pratiche

8.1 Simulazione A: segnalazione illegittima per mancanza di preavviso

Scenario: la signora Bianchi, titolare di un piccolo studio professionale, stipula un prestito per acquistare attrezzature. Per difficoltà di incasso, ritarda due rate nel settembre 2024. In ottobre la banca segnala la morosità in CRIF senza inviarle alcun preavviso. Nel dicembre 2024 la signora Bianchi regolarizza i pagamenti, ma scopre nel gennaio 2025 che è stata segnalata. A causa della segnalazione le viene negato un leasing per un’autovettura.

Analisi legale: la segnalazione è illegittima. Il Collegio di coordinamento ABF (decisione 4632/2023) ha stabilito che il preavviso è obbligatorio per tutte le persone fisiche, comprese le professioniste . La signora può:

  • Richiedere al gestore del SIC la cancellazione, allegando la prova dell’omissione del preavviso;
  • Presentare ricorso all’ABF chiedendo la cancellazione e il risarcimento delle spese. In base alla decisione n. 9305/2024, l’ABF dovrebbe accogliere la domanda e condannare l’intermediario ;
  • Eventualmente agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance (le conseguenze del leasing negato).

Esito probabile: la segnalazione verrà cancellata; la banca verrà ammonita. Il danno sarà quantificato in via equitativa, considerata la difficoltà di provare che il leasing sarebbe stato certamente concesso.

8.2 Simulazione B: richiesta di riammissione alla rottamazione‑quater

Scenario: il sig. Verdi ha aderito alla rottamazione‑quater nel 2023 ma non ha pagato la quarta rata nel 2024 a causa di problemi familiari ed è decaduto. Nel marzo 2025 decide di regolarizzare la sua posizione e si chiede se esiste una possibilità di rientro.

Analisi legale: la L. 15/2025 (conversione del DL 202/2024) consente a chi è decaduto dalla rottamazione‑quater di presentare, entro il 30 aprile 2025, una domanda di riammissione. Dopo la presentazione della domanda:

  • I termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti sono sospesi ;
  • Sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima rata della nuova definizione ;
  • L’Agenzia invia una comunicazione entro il 30 giugno 2025 con il nuovo importo e i bollettini di pagamento ;
  • Sugli importi si applicano interessi al 2 % annuo dal 1° novembre 2023 .

Esito probabile: il sig. Verdi potrà rientrare nella definizione agevolata pagando il nuovo piano entro le scadenze; la sua posizione in CRIF verrà aggiornata con la dicitura “definizione agevolata” e, dopo il pagamento, le segnalazioni negative saranno cancellate.

8.3 Simulazione C: ricorso al concordato minore di un piccolo imprenditore

Scenario: la ditta individuale “Alfa”, attiva nel settore edile, accumula debiti per 200.000 euro verso fornitori e banche. L’imprenditore non è soggetto alla liquidazione giudiziale perché i debiti sono inferiori ai limiti di fallibilità. Vuole salvare l’attività e ripagare i creditori in parte.

Analisi legale: l’imprenditore può accedere al concordato minore (art. 74 CCII). Con l’assistenza dell’OCC, formula un piano che prevede la continuità dell’attività e il pagamento del 50 % dei crediti chirografari in cinque anni; offre l’ipoteca su alcuni beni per garantire i creditori privilegiati. L’OCC attesta la fattibilità del piano e lo deposita al tribunale del circondario in cui la ditta ha sede . Nel piano sono previsti classi di creditori; quelli privilegiati saranno soddisfatti al 80 % grazie alla cessione di beni non strumentali, i chirografari riceveranno il 50 %. Il giudice convoca l’adunanza dei creditori; se le classi di creditori approvano e il piano è omologato, il debitore ottiene la sospensione delle procedure esecutive e la cancellazione delle segnalazioni di sofferenza. In caso contrario potrà optare per la liquidazione controllata.

Esito probabile: se il piano è ragionevole e sostenuto da un apporto esterno, sarà omologato; l’imprenditore potrà continuare l’attività e i suoi dati negativi verranno aggiornati a “ristrutturati”.

8.4 Simulazione D: definizione agevolata e aggiornamento del CRIF

Scenario: la signora Giulia ha ricevuto, tra il 2015 e il 2018, diverse cartelle esattoriali per un totale di 8.000 euro tra imposte e sanzioni. Nel 2023 aderisce alla rottamazione‑quater, pagando le prime tre rate ma saltando le scadenze di fine 2024 a causa di una malattia. Nel febbraio 2025 decide di regolarizzare la situazione aderendo alla riapertura prevista dal Decreto Milleproroghe 2024. Vuole sapere se la definizione agevolata farà cancellare la segnalazione negativa in CRIF relativa a un prestito erogato nel 2017 che era stato segnalato in “sofferenza” a causa dell’avviso di fermo amministrativo.

Analisi legale: la riapertura della rottamazione consente ai contribuenti decaduti di presentare la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . Dopo la presentazione la riscossione è sospesa e l’Agenzia invia una comunicazione con gli importi dovuti, applicando interessi al 2 % . Giulia dovrà quindi versare le rate entro le nuove scadenze per mantenere il beneficio. In quanto alla segnalazione in CRIF, una volta estinte le cartelle, la banca dovrà aggiornare la posizione dell’eventuale prestito segnalato: la segnalazione relativa alla “sofferenza” derivante dalle cartelle dovrebbe essere cancellata o aggiornata a “estinta” perché il debito fiscale verrà azzerato. Giulia può inviare un’istanza di aggiornamento alla banca e al SIC allegando la prova della definizione agevolata; se l’intermediario non provvede, potrà rivolgersi al Garante e all’ABF.

Esito probabile: una volta completata la definizione agevolata, le cartelle risulteranno estinte; la segnalazione di sofferenza collegata al pignoramento fiscale dovrà essere cancellata o aggiornata a dato positivo. Giulia potrà quindi riabilitare il suo merito creditizio.

8.5 Simulazione E: esdebitazione dell’insolvente incapiente

Scenario: il sig. Marco, disoccupato e senza patrimonio, ha accumulato debiti di 40.000 euro con banche, fornitori e Agenzia Entrate. Le entrate derivano da un assegno sociale; non possiede beni immobili né veicoli. Temendo il pignoramento dei pochi risparmi e l’impossibilità di risanare la posizione, si rivolge all’OCC per valutare la procedura di esdebitazione dell’insolvente incapiente.

Analisi legale: l’art. 283 CCII consente al debitore sovraindebitato incapiente di ottenere la cancellazione integrale dei debiti se non può offrire alcuna utilità ai creditori . Marco, tramite l’OCC, dovrà presentare un’istanza al giudice competente allegando l’elenco dei creditori, le dichiarazioni fiscali, la situazione patrimoniale e la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento. Il giudice verificherà la meritevolezza, cioè l’assenza di colpa grave o frode, e controllerà che Marco non abbia compiuto atti in frode negli ultimi cinque anni . Se la domanda è accolta, Marco otterrà l’esdebitazione; i creditori non potranno più agire e il suo nominativo dovrà essere cancellato dai SIC. I debiti saranno inesigibili e, in caso di acquisto di un bene di valore nei tre anni successivi, una quota potrà essere assegnata ai creditori.

Esito probabile: soddisfatti i requisiti, il giudice accoglierà la domanda di esdebitazione; le segnalazioni negative nelle banche dati dovranno essere eliminate perché il debito non esiste più. Marco potrà ricostruire il proprio percorso finanziario senza l’ombra della sofferenza.

8.6 Simulazione F: segnalazione del garante e perdita di chance

Scenario: la dott.ssa Elena ha firmato come garante per il prestito di un amico. L’amico non paga ed entro pochi mesi il prestito viene classificato come sofferenza. La banca segnala Elena come “garante insolvente” in CRIF. In seguito, Elena scopre che la segnalazione indica erroneamente il ruolo di “debitore principale” e che la banca non le ha inviato alcun preavviso. Presenta domanda di finanziamento per l’acquisto di un appartamento, ma il mutuo viene rifiutato.

Analisi legale: in base alla decisione dell’ABF sul caso dei terzi datori di ipoteca, la qualifica erronea di un soggetto nella banca dati costituisce una violazione del principio di correttezza . La banca avrebbe dovuto indicare che Elena era garante e non debitrice principale, e avrebbe dovuto darle preavviso. Elena può quindi:

  1. Chiedere la rettifica: inviare istanza alla banca e al SIC per correggere il ruolo da “debitore” a “garante”; la banca dovrà aggiornare i dati e indicare che la posizione è stata regolarizzata se il debitore principale ha pagato.
  2. Domandare il risarcimento: poiché il mutuo è stato rifiutato a causa della segnalazione errata, Elena può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance. Dovrà dimostrare che esisteva una concreta possibilità di ottenere il mutuo in assenza dell’errore (ad esempio allegando lettere di pre‑offerta o pre‑delibera).
  3. Ricorrere all’ABF: depositare un ricorso chiedendo la cancellazione della segnalazione e il rimborso delle spese; l’ABF potrebbe condannare la banca come nei precedenti casi .

Esito probabile: la banca sarà tenuta a rettificare la segnalazione; se Elena dimostra di avere perso un’opportunità concreta (ad esempio la pre‑approvazione di un mutuo), potrà ottenere un risarcimento equitativo. Le segnalazioni future dovranno riportare correttamente il suo ruolo di garante e non interferiranno con la concessione di nuovi finanziamenti.

9 – Domande frequenti (FAQ)

Di seguito riportiamo le domande più ricorrenti dei nostri assistiti sulla segnalazione in CRIF e sulle procedure di cancellazione. Le risposte sono fornite con taglio pratico, ma basate su norme e giurisprudenza vigenti.

  1. Cos’è il CRIF e quali informazioni contiene?
    Il CRIF è un SIC privato che raccoglie informazioni sui finanziamenti richiesti e ottenuti da privati e imprese. Contiene dati su importi, durate, rate, ritardi, regolarizzazioni, garanzie, fideiussioni e eventuali sofferenze. Non ospita dati di natura penale.
  2. Quando una segnalazione diventa visibile agli altri finanziatori?
    La prima segnalazione di ritardo diventa visibile dopo 60 giorni (o due rate non pagate) nei SIC che trattano anche dati positivi, oppure dopo 120 giorni (quattro rate) nei SIC solo negativi . Ciò significa che il debitore ha un periodo di grazia per regolarizzare la morosità senza incidere sulla sua reputazione.
  3. Per quanto tempo rimane la segnalazione di un ritardo pagato?
    Se il ritardo è stato regolarizzato entro due rate, la segnalazione resta 12 mesi dalla regolarizzazione; se il ritardo supera due rate, resta 24 mesi .
  4. Cosa succede se non si paga il finanziamento entro la scadenza?
    Gli eventi negativi non regolarizzati restano in CRIF per 36 mesi dalla scadenza contrattuale, con possibilità di proroga fino a 60 mesi . Inoltre, la banca può agire per recuperare il credito tramite decreto ingiuntivo, pignoramento o cessione del credito.
  5. È obbligatorio ricevere un preavviso di segnalazione?
    Sì. Il Codice di condotta e l’ABF impongono l’invio di un preavviso di almeno 15 giorni a tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla loro qualifica di consumatore o professionista . L’assenza di preavviso rende illegittima la segnalazione.
  6. Se ricevo un preavviso, posso impedirne l’iscrizione?
    Sì. Pagando le rate arretrate entro i 15 giorni previsti, si impedisce la trasmissione dell’informazione negativa. È consigliabile inviare alla banca la prova del pagamento per evitare errori.
  7. Come posso controllare se sono segnalato?
    È possibile richiedere gratuitamente una visura dei propri dati al SIC. Nel caso di CRIF, la richiesta può essere inviata via web compilando il modulo “Richiesta di accesso ai dati” allegando copia del documento d’identità.
  8. Posso cancellare una segnalazione se ho pagato integralmente il debito?
    I dati positivi (finanziamenti estinti senza ritardi) restano 60 mesi . Se il finanziamento era in sofferenza e viene saldato integralmente, il dato deve essere aggiornato a “estinto” e resta visibile come dato positivo. La cancellazione integrale è possibile dopo 60 mesi o nel caso di errata segnalazione.
  9. Il preavviso è obbligatorio anche per i professionisti?
    Sì. L’ABF ha stabilito che il preavviso è necessario per ogni persona fisica, senza distinzione di attività .
  10. Se la banca non aggiorna la mia posizione dopo la ristrutturazione, cosa posso fare?
    Si può richiedere l’aggiornamento immediato ai sensi della circolare 139/1991; la Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento per mancato aggiornamento .
  11. Posso oppormi alla segnalazione se il debito è prescritto?
    Sì. Se il debito è prescritto, la banca non ha più titolo per segnalare. È possibile chiedere la cancellazione e, se la banca non provvede, agire in giudizio.
  12. La segnalazione in CRIF è diversa da quella nella Centrale rischi Banca d’Italia?
    Sì. La Centrale rischi è gestita da Banca d’Italia e registra esposizioni superiori a 30.000 euro; CRIF è una banca dati privata consultata dalle banche. Le regole di conservazione e accesso sono diverse; per esempio, la Centrale rischi registra sofferenze fino a cinque anni.
  13. Posso ottenere il risarcimento del danno per una segnalazione illegittima?
    È possibile ottenere un risarcimento per il danno patrimoniale e morale se si dimostra che la segnalazione ha causato un rifiuto di credito o un danno reputazionale. Il risarcimento viene spesso riconosciuto in via equitativa; è fondamentale documentare le richieste di finanziamento rifiutate.
  14. Cosa succede se non presento la domanda di riammissione alla rottamazione entro il termine?
    Si perde definitivamente la possibilità di rientrare nella definizione agevolata. Le cartelle tornano esigibili con sanzioni e interessi ordinari, e l’Agenzia può riprendere le azioni esecutive.
  15. Il piano del consumatore cancella tutti i debiti?
    Sì, se il piano è omologato e il debitore lo esegue integralmente, al termine ottiene l’esdebitazione e la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti. Tuttavia, il piano non può includere debiti professionali; se ci sono debiti misti, il ricorso è inammissibile .
  16. Quali beni restano esclusi nella liquidazione controllata?
    Sono esclusi dalla liquidazione controllata gli stipendi, le pensioni e gli emolumenti necessari al mantenimento del debitore e della famiglia, i crediti impignorabili, i beni costituiti in fondo patrimoniale e le cose non pignorabili per legge .
  17. Posso avviare una procedura di concordato minore senza avvocato?
    La legge non impone l’assistenza di un avvocato, ma l’OCC consiglia vivamente di farsi assistere da un professionista per redigere il piano e trattare con i creditori. I requisiti sono complessi e un errore può comportare l’inammissibilità del ricorso .
  18. Cosa accade dopo l’esdebitazione dell’incapiente?
    Il debitore incapiente non deve più alcun importo per i debiti anteriori, salvo che entro tre anni non sopravvenga un patrimonio idoneo a soddisfare i creditori, nel qual caso il beneficio può essere revocato .
  19. La segnalazione scompare automaticamente dopo la prescrizione del credito?
    No. La cancellazione dipende dai termini fissati dal Codice di condotta; la prescrizione estingue il diritto di credito ma non comporta automaticamente l’eliminazione del dato. È necessario chiedere la cancellazione dimostrando che la prescrizione ha fatto venir meno la base giuridica.
  20. È possibile ottenere un finanziamento durante la permanenza di una segnalazione negativa?
    Sì, ma è difficile. Alcuni istituti valutano il merito creditizio complessivo e possono concedere prestiti con tassi più elevati o garanzie. Tuttavia, la presenza di sofferenze attive rende improbabile l’approvazione. Meglio cercare di regolarizzare o cancellare la segnalazione prima di richiedere nuovi crediti.
  21. Qual è la differenza tra CRIF, Experian e CTC?
    CRIF, Experian e CTC sono tre diversi sistemi di informazioni creditizie privati. CRIF e Experian operano a livello nazionale e internazionale, raccogliendo dati su prestiti, mutui e carte di credito; il Consorzio per la tutela del credito (CTC) è invece un database cooperativo utilizzato da banche e società di leasing. Tutti seguono il Codice di condotta 2019, ma i tempi di conservazione e le modalità di visura possono differire.
  22. Come posso verificare i miei dati nella Centrale dei rischi Banca d’Italia?
    È necessario compilare il modulo di richiesta disponibile sul sito della Banca d’Italia, allegare copia del documento d’identità e inviarlo via PEC o tramite il portale dedicato. La Banca d’Italia rilascerà la visura entro 30 giorni. Nel modulo si può scegliere di ricevere la visura via PEC o per posta ordinaria.
  23. Sono garante di un prestito: posso oppormi alla segnalazione se il debitore principale non paga?
    In qualità di garante si risponde solidalmente del debito. Se il debitore non paga, la banca può segnalare anche il garante, ma deve inviare il preavviso e indicare esattamente il ruolo (garante, coobbligato). Se il preavviso manca o il ruolo è errato, la segnalazione è illegittima e può essere cancellata .
  24. Cosa succede ai dati se aderisco a un piano di ristrutturazione del debito?
    Quando un piano di ristrutturazione (piano del consumatore o concordato minore) è omologato, l’intermediario deve aggiornare i SIC indicando che la posizione è “ristrutturata” o “in corso di ristrutturazione”. Al termine del piano, se i pagamenti sono stati rispettati, il dato negativo viene cancellato e resta solo il dato positivo dell’avvenuta estinzione .
  25. La segnalazione include anche assegni scoperti o protesti?
    No. Gli assegni senza provvista e le carte revocate sono iscritti nella Centrale di allarme interbancaria (CAI) gestita dalla Banca d’Italia. I protesti cambiari sono registrati nelle Camere di Commercio. Queste banche dati non fanno parte del CRIF, ma possono comunque influire sulla valutazione di merito creditizio.
  26. Quante volte posso aderire alla definizione agevolata (rottamazione)?
    Le leggi che disciplinano la definizione agevolata prevedono un termine per aderire e non limitano il numero di adesioni. Tuttavia, se si decade dal beneficio perché non si pagano le rate, è necessario attendere eventuali riaperture previste dal legislatore. Ogni rottamazione è legata a un arco temporale preciso .
  27. Se firmo un accordo di saldo e stralcio, quando scompare la segnalazione?
    In caso di saldo e stralcio, la banca deve aggiornare immediatamente il SIC indicando che il debito è stato definito e che la posizione è chiusa. Il dato negativo resterà visibile per 12 o 24 mesi dalla data di pagamento, a seconda del numero di rate saltate, e poi sarà cancellato .
  28. La segnalazione in CRIF influisce sul punteggio per l’acquisto della prima casa con garanzia statale?
    Sì. Anche per i mutui con garanzia del Fondo prima casa, le banche consultano i SIC. La presenza di ritardi o sofferenze può comportare il rifiuto del finanziamento o l’applicazione di un tasso più elevato. È consigliabile regolarizzare la posizione prima di presentare la domanda.
  29. Dopo l’esdebitazione posso chiedere la cancellazione delle segnalazioni?
    Sì. L’esdebitazione comporta l’estinzione dei debiti. Una volta ottenuto il provvedimento, si deve trasmettere copia ai SIC e all’intermediario richiedendo la cancellazione. Il dato sarà eliminato perché il presupposto giuridico del debito viene meno .
  30. Qual è la differenza tra cancellazione e aggiornamento dei dati?
    La cancellazione comporta l’eliminazione totale del dato dalla banca dati; avviene quando il dato è errato, prescritto o non più necessario (es. finanziamento estinto da oltre 12/24/36 mesi). L’aggiornamento consiste invece nella modifica dell’informazione (es. da “sofferenza” a “regolarizzato” o da “moroso” a “ristrutturato”) e viene effettuato quando il rapporto prosegue ma cambia la situazione. In entrambi i casi è necessario che l’intermediario invii le informazioni corrette al gestore del SIC.

10 – Conclusione: l’importanza di agire tempestivamente

La segnalazione in CRIF e nelle altre banche dati creditizie non è una condanna perpetua ma un fenomeno regolamentato da norme precise. Conoscere i termini di conservazione, l’obbligo di preavviso e le procedure di contestazione permette di evitare gravi pregiudizi. Le decisioni più recenti dell’ABF e della Cassazione hanno esteso il diritto al preavviso a tutti i debitori e imposto agli intermediari obblighi stringenti di aggiornamento e correttezza. Di conseguenza, molte segnalazioni risultano illegittime e possono essere cancellate.

Agire tempestivamente è fondamentale: ricostruire i fatti, raccogliere documenti e contestare l’illegittimità nei termini permette di bloccare la diffusione dell’informazione negativa e tutelare la propria reputazione creditizia. Quando il debito è insostenibile, esistono strumenti come la definizione agevolata, il piano del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente che consentono di azzerare il debito o di ridurlo in modo sostenibile, chiudendo le posizioni pendenti e ripartendo da zero.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare mettono a disposizione competenze specialistiche in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. Analizziamo gli atti di segnalazione, identifichiamo le irregolarità, presentiamo ricorsi al Garante, all’ABF o al giudice, e conduciamo trattative con banche e Agenzia Entrate per sospendere o definire i debiti. Siamo in grado di proporre piani del consumatore, concordati minori, liquidazioni controllate e procedure di esdebitazione, coordinando tutte le figure professionali coinvolte (commercialisti, consulenti del lavoro, esperti del debito). Interveniamo su tutto il territorio nazionale e offriamo consulenze in presenza e on‑line.

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