Introduzione
La stabilità economica della famiglia è spesso legata al destino dell’impresa familiare. Quando l’attività si trova in crisi o sull’orlo dell’insolvenza, il rischio più grande è che la responsabilità illimitata dell’imprenditore travolga anche il patrimonio comune. Ignorare cartelle esattoriali, ipoteche o pignoramenti può causare la perdita della casa o di altri beni destinati al sostentamento dei propri cari. Le statistiche degli ultimi anni mostrano un aumento dei fallimenti di micro‑imprese e lavoratori autonomi e una crescita esponenziale delle procedure di sovraindebitamento. La riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), le continue modifiche introdotte dal legislatore e l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione rendono questo scenario complesso ma offrono anche opportunità per salvaguardare i beni di famiglia.
In questo articolo, aggiornato a novembre 2025, analizziamo le norme e le sentenze più recenti per aiutare imprenditori e familiari a comprendere come difendersi dall’insolvenza dell’impresa familiare senza perdere i beni destinati alla famiglia. Verranno illustrate le principali tutele legali, come il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione e il patto di famiglia, e gli strumenti di risanamento previsti dal CCII: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione e procedure familiari. Dalle ordinanze della Cassazione del 2025 emergono indicazioni preziose sul corretto utilizzo di questi strumenti e sui limiti della protezione patrimoniale. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale è vietata solo per debiti estranei ai bisogni familiari , ha escluso che il fondo possa essere impugnato con l’azione di simulazione , ha affermato che il convivente di fatto partecipa all’impresa familiare e ha precisato che l’onere di dimostrare l’estraneità del debito grava sul debitore .
Al contempo, la riforma ha introdotto procedure familiari che consentono ai membri dello stesso nucleo di presentare un’unica domanda di sovraindebitamento . Esistono, inoltre, strumenti agevolati per definire i debiti tributari (rottamazione, definizione agevolata) e per cancellare le passività residue (esdebitazione). Tuttavia, la tempistica è fondamentale: i termini per opporsi alla cartella di pagamento o all’ipoteca esattoriale sono rigidi, e la mancata reazione può portare a pignoramenti e aste giudiziarie.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 L’impresa familiare e le novità giurisprudenziali
L’impresa familiare è disciplinata dall’articolo 230‑bis del codice civile. La norma riconosce ai familiari che collaborano in modo continuativo nell’azienda il diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili e agli incrementi dell’impresa in proporzione al lavoro svolto . Dopo la riforma delle convivenze (legge 76/2016), la giurisprudenza ha ampliato il perimetro dei soggetti considerati “familiari”. Nel 2024 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148/2024, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 230‑bis nella parte in cui escludeva il convivente di fatto; la decisione ha imposto l’estensione della tutela a chi viva stabilmente con l’imprenditore e lavori nell’impresa. Sulla scia di questa pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 11661/2025, hanno affermato che la convivenza di fatto non può più essere esclusa da una tutela patrimoniale fondata sul contributo effettivo e continuativo all’attività economica ; la Corte ha cassato con rinvio la decisione che aveva negato i diritti della convivente e ha rimarcato che il giudice dovrà verificare la continuità dell’apporto lavorativo .
La pronuncia del 2025 chiude una stagione interpretativa e sancisce un principio di uguaglianza sostanziale: i conviventi che partecipano all’impresa godono dei diritti tipici dei familiari. Questa evoluzione risponde ai principi costituzionali di eguaglianza e tutela del lavoro (artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost.) e agli articoli 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo . Di conseguenza, nelle crisi d’impresa familiare il convivente ha titolo a partecipare alla liquidazione e a percepire la propria quota.
1.2 Fondo patrimoniale e protezione dei beni familiari
Il fondo patrimoniale è un vincolo sui beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) costituito da uno o entrambi i coniugi, o da un terzo, mediante atto pubblico. Lo scopo è destinare quei beni e i loro frutti a soddisfare i bisogni della famiglia (art. 167 c.c.) . La costituzione del fondo richiede un atto pubblico e l’annotazione nei registri immobiliari per opporlo ai terzi. Il patrimonio così vincolato rimane nella titolarità dei coniugi ma viene separato da quello personale, creando un’autonomia patrimoniale imperfetta.
L’articolo 170 c.c. stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti non può aver luogo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia . Pertanto, l’aggressione è ammessa solo quando il debito è legato a esigenze familiari (ad esempio l’acquisto della casa, spese mediche dei figli, manutenzione domestica). La giurisprudenza, però, interpreta in modo ampio il concetto di bisogni familiari: includono non soltanto il mantenimento ma anche il benessere e lo sviluppo della famiglia. Debiti derivanti da attività imprenditoriali sono spesso considerati funzionali al sostentamento familiare, poiché il reddito d’impresa rappresenta la principale fonte di sostentamento .
Dal 2024 la Cassazione ha accentuato il rigore probatorio a carico del debitore. Con la sentenza n. 32146/2024, la Corte ha precisato che il debitore che invoca la protezione del fondo deve dimostrare che il creditore conosceva l’estraneità del debito ai bisogni familiari . La prova grava sul debitore perché le spese dell’impresa sono presunte rivolte al sostentamento del nucleo; in mancanza di prova contraria, i beni del fondo possono essere aggrediti. Nel 2025 questa linea è stata confermata da diverse pronunce:
- Ord. n. 21438/2025: la Cassazione ha ribadito che la protezione del fondo patrimoniale opera solo quando il debito è manifestamente estraneo ai bisogni familiari e il creditore ne era consapevole . Le necessità familiari comprendono la serena esistenza e lo sviluppo dei membri; pertanto, i debiti professionali o imprenditoriali sono normalmente inclusi.
- Ord. n. 27178/2025: la Corte ha ribadito che la destinazione dei beni ai bisogni della famiglia sottrae tali beni all’esecuzione per debiti estranei, ma rimane possibile l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. poiché la costituzione del fondo è atto gratuito . La revocatoria consente ai creditori, entro cinque anni, di far dichiarare inefficace l’atto se sussistono eventus damni e consilium fraudis .
- Ord. n. 12247/2025: la Cassazione ha escluso che il fondo patrimoniale possa essere impugnato con l’azione di simulazione, poiché l’intenzione dei coniugi era effettivamente quella di destinare i beni ai bisogni della famiglia; l’azione corretta resta la revocatoria .
Nel codice della crisi (art. 2740 c.c.) rimane il principio generale di responsabilità patrimoniale universale: il debitore risponde dei debiti con tutti i beni presenti e futuri, salvo restrizioni previste dalla legge . Il fondo patrimoniale costituisce proprio una di queste deroghe legali, ma la sua efficacia è limitata.
1.3 Vincolo di destinazione (art. 2645‑ter c.c.) e trust interno
L’articolo 2645‑ter c.c., introdotto nel 2006, consente di costituire un vincolo di destinazione su determinati beni per realizzare interessi meritevoli di tutela (assistenza a persone disabili, gestione di patrimoni destinati a finalità altruistiche o familiari). La costituzione richiede un atto pubblico e l’annotazione nei registri; la durata massima è di novanta anni. Se il fine non è meritevole, la segregazione ha effetti solo tra le parti e non è opponibile ai terzi . Il vincolo di destinazione può essere uno strumento efficace per proteggere un immobile abitativo o altri beni quando l’imprenditore voglia dedicare i frutti a un figlio minorenne o a un familiare con disabilità, ma deve rispettare i requisiti di meritevolezza .
Un’alternativa più flessibile è il trust interno. Anche se non espressamente disciplinato dal codice civile, il trust (riconosciuto grazie alla Convenzione dell’Aja del 1985) consente all’imprenditore di segregare beni in un patrimonio autonomo, gestito da un trustee, a favore di beneficiari individuati. Nel contesto dell’insolvenza, il trust può impedire l’aggressione dei beni, purché costituito prima del sorgere dei debiti e non in frode ai creditori. Come il fondo patrimoniale, anche il trust è assoggettato all’azione revocatoria ordinaria se viola i diritti dei creditori.
1.4 Patto di famiglia (art. 768‑bis c.c.)
Per prevenire conflitti successori e garantire la continuità dell’impresa familiare si può ricorrere al patto di famiglia. L’articolo 768‑bis c.c. definisce il patto come il contratto con il quale l’imprenditore trasferisce la propria azienda o quote di società a uno o più discendenti, assegnando agli altri eredi la liquidazione della legittima . Questo strumento anticipa la successione e consente di programmare la trasmissione dell’azienda, evitando la divisione e proteggendo il complesso aziendale. Il patto non protegge automaticamente il patrimonio da eventuali creditori: se l’impresa è indebitata, i debiti seguiranno l’azienda. Tuttavia, la programmazione può includere garanzie e accantonamenti per i debiti e ridurre il rischio di insolvenza dei discendenti.
1.5 Procedure familiari nel Codice della crisi
Una delle novità del CCII è la procedura familiare prevista dall’art. 66. Se più membri dello stesso nucleo familiare (coniugi, uniti civilmente, parenti entro il quarto grado o conviventi) sono sovraindebitati a causa di un’origine comune, possono presentare un’unica procedura di gestione della crisi . Ogni membro mantiene una massa attiva e passiva separata ma il giudice coordina le operazioni; ciò permette di evitare conflitti e di valutare la sostenibilità complessiva del piano. Questa procedura è particolarmente utile in caso di impresa familiare dove il coniuge o il convivente abbiano prestato fideiussioni o siano coobbligati.
1.6 Esclusioni: obblighi di mantenimento e sanzioni personali
Anche nelle procedure di sovraindebitamento esistono debiti non falcidiabili. L’art. 282 CCII esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari: l’assegno divorzile e le prestazioni dovute ai figli continuano a gravare sul debitore . La Cassazione penale ha confermato che la morte del contribuente estingue le sanzioni tributarie perché hanno natura personale ; pertanto, tali sanzioni non ricadono sugli eredi, ma restano a carico del dante causa finché è in vita. Questi limiti evidenziano che la protezione del patrimonio non può avvenire a danno dei familiari più deboli o dell’Erario.
2. Procedura passo‑passo: come reagire alla notifica di atti esecutivi
Quando l’imprenditore o i familiari ricevono una cartella di pagamento, un avviso di accertamento, un preavviso di ipoteca o un atto di pignoramento, è necessario agire tempestivamente. I termini per impugnare o per avviare una procedura di sovraindebitamento sono tassativi; ignorarli comporta la definitività del debito e l’esecuzione forzata.
- Verifica dell’atto. Occorre esaminare la data di notifica (raccomandata A/R, PEC) e la regolarità del procedimento. Le cartelle devono contenere gli estremi della cartella sottostante e l’indicazione del responsabile; vizi formali o carenza di motivazione possono essere eccepiti davanti alla commissione tributaria o al giudice ordinario (per i contributi previdenziali). Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro i termini di decadenza e possono essere impugnati entro 60 giorni.
- Calcolo dei termini. Dopo la notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, il contribuente ha 60 giorni per pagare o per proporre ricorso. Trascorso tale termine, l’Agenzia Entrate‑Riscossione può iscrivere l’ipoteca e procedere al pignoramento. In caso di pignoramento immobiliare, il debitore riceve un avviso ex art. 555 c.p.c. e ha 20 giorni per opporsi all’esecuzione o per chiedere la conversione del pignoramento (pagamento rateale del debito).
- Scelta della strategia. Una volta verificati i vizi, il contribuente può:
- Impugnare l’atto dinanzi al giudice competente (commissione tributaria per imposte, giudice del lavoro per contributi INPS, giudice ordinario per multe stradali). Il ricorso sospende l’esecutività se il giudice concede la sospensiva.
- Chiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (fino a 72 rate ordinarie o 120 in casi di comprovata difficoltà). Il piano rateale blocca le azioni esecutive ma richiede il pagamento della prima rata.
- Presentare domanda di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata). La domanda, depositata con l’assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), comporta l’attivazione di misure protettive che sospendono le esecuzioni in corso.
- Notifica delle misure protettive. Con il deposito della domanda di sovraindebitamento, l’OCC chiede al giudice la concessione delle misure protettive. Le misure producono l’effetto di sospendere tutte le procedure esecutive e cautelari, incluse ipoteche e fermi amministrativi, salvo l’autorizzazione del giudice. I creditori sono informati e possono proporre opposizione.
- Omologazione del piano. Se l’istanza è ammissibile, il piano viene valutato dai creditori e dal giudice. Nel piano del consumatore non è necessaria l’approvazione dei creditori: il giudice può omologare anche in assenza del voto o in presenza di riduzione dei crediti privilegiati, come chiarito dalla Cassazione nel 2025 . Nel concordato minore è invece richiesto il voto favorevole della maggioranza dei creditori; se non si raggiunge la maggioranza, il piano può essere approvato solo se la proposta è più conveniente della liquidazione. La procedura familiare consente di accorpare i piani di più soggetti.
- Esecuzione e controllo. Dopo l’omologazione, il debitore deve attenersi al piano: pagare le rate dovute e rispettare eventuali moratorie (fino a 12 mesi nel piano del consumatore e 24 mesi secondo l’art. 67 CCII ). Il commissario giudiziale o l’OCC controllano l’esecuzione. Al termine del piano, il giudice emette il decreto di esdebitazione, che cancella i debiti residui (salvi quelli esclusi).
3. Difese e strategie legali
3.1 Impugnazione degli atti esecutivi
L’arma principale per difendere il patrimonio familiare è l’opposizione tempestiva agli atti esecutivi. Tra le strategie più efficaci:
- Eccezioni di legittimità: la cartella di pagamento può essere nulla per mancanza di motivazione, per notificazione irregolare o per prescrizione del credito. Molte cartelle contengono debiti prescritti o interessi erroneamente calcolati. La contestazione deve essere documentata (richiesta di estratti di ruolo, verifica dei termini di decadenza).
- Opposizione all’ipoteca esattoriale: l’Agenzia Entrate‑Riscossione può iscrivere ipoteca sui beni per debiti superiori a 5.000 euro. È possibile impugnare l’ipoteca se il debito è contestato o se il bene è compreso nel fondo patrimoniale; la Cassazione ha riconosciuto la validità dell’ipoteca sul fondo solo quando il debito serve ai bisogni della famiglia . In caso contrario, è illegittima.
- Opposizione all’esecuzione: ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il debitore può contestare l’inesistenza del titolo o la carenza dei presupposti per procedere. L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notifica del precetto (o, in pignoramento mobiliare/immobiliare, entro i termini previsti). L’opposizione può essere basata anche sull’estraneità del debito ai bisogni familiari, invocando la tutela del fondo patrimoniale.
3.2 Sospensione e misure protettive
Il CCII prevede la sospensione delle azioni esecutive mediante misure protettive. Con la presentazione della domanda di sovraindebitamento o della composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021), il debitore può chiedere al tribunale di sospendere temporaneamente le esecuzioni. La sospensione permette di negoziare con i creditori e di predisporre un piano sostenibile. Per i professionisti o imprenditori agricoli, le misure protettive sono concesse dal tribunale competente e notificate ai creditori.
3.3 Utilizzo del fondo patrimoniale
La costituzione di un fondo patrimoniale può salvare l’abitazione di famiglia e altri beni dai creditori, ma deve essere fatta in anticipo e per finalità di sostentamento familiare. Gli errori più comuni sono:
- Costituzione tardiva: se il fondo è costituito quando i debiti sono già sorti, i creditori possono esperire l’azione revocatoria entro cinque anni .
- Mancata prova dell’estraneità: la giurisprudenza richiede che il debitore dimostri che il creditore era consapevole dell’estraneità del debito . Senza prova, il fondo non è opponibile.
- Non opposabilità ai terzi: il vincolo deve essere annotato nei registri immobiliari; in caso contrario, non è opponibile ai creditori.
Per massimizzare la protezione:
- Costituire il fondo con anticipo, prima dell’insorgere di debiti rilevanti;
- Inserire beni che non siano strumentali all’attività d’impresa (l’immobile abitativo, titoli, auto della famiglia);
- Redigere l’atto in modo chiaro, specificando la destinazione ai bisogni familiari e indicando i beneficiari;
- Annotare l’atto nei registri, come richiede la legge.
La Cassazione ha precisato che l’azione di simulazione non è ammissibile per contestare il fondo patrimoniale; l’unico strumento è l’azione revocatoria . Inoltre, il fondo è limitato alla famiglia nucleare: non è possibile includere i genitori dei coniugi o altri parenti, pena la nullità .
3.4 Strumenti di risanamento: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata
La legge mette a disposizione vari procedimenti per risanare il debito. La scelta dipende dalla qualifica del debitore (consumatore o imprenditore) e dall’obiettivo (continuare l’attività o chiuderla).
Piano del consumatore
È riservato ai consumatori, ossia persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze non imprenditoriali. La Cassazione ha chiarito che il piano può essere omologato anche se i creditori privilegiati vengono falcidiati e non votano . Nel 2025 la Corte ha aggiunto che il giudice può concedere una moratoria fino a 12 mesi prima di iniziare a pagare i privilegiati . Il piano del consumatore è quindi uno strumento potente per le famiglie indebitate: permette di ridurre rate e interessi, di bloccare le esecuzioni e di ottenere l’esdebitazione finale. Requisiti essenziali sono la meritevolezza (non avere provocato il debito con dolo o colpa grave) e la completezza dell’inventario.
Concordato minore
Destinato a imprenditori minori, professionisti, soci di società di persone e imprenditori agricoli. Il debitore propone ai creditori un piano che può prevedere la continuazione dell’attività o la liquidazione parziale; i creditori votano e il piano viene approvato se la maggioranza (per teste e per valori) è favorevole. La Cassazione (ord. n. 17721/2025) ha chiarito che il giudice può imporre al debitore di depositare un fondo spese per il commissario giudiziale, ma la mancata costituzione non comporta la revoca della procedura . Se il piano non viene approvato o se appare insostenibile, il procedimento può proseguire come liquidazione controllata.
Liquidazione controllata e esdebitazione
La liquidazione controllata è la procedura residuale per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprese minori). Prevede la vendita di tutti i beni per soddisfare i creditori. Dopo tre anni dalla chiusura, il debitore può chiedere l’esdebitazione e ottenere la cancellazione dei debiti residui . La riforma del 2019 (modificata nel 2024) ha reso la procedura più rapida e ha introdotto la esdebitazione del debitore incapiente: se il patrimonio è nullo, il giudice può concedere l’esdebitazione immediata.
Composizione negoziata e accordi di ristrutturazione
Per le imprese ancora in bonis ma in tensione finanziaria, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, una procedura volontaria che consente di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto negoziatore. L’Avv. Monardo, come parte della RNPC, svolge la funzione di esperto negoziatore della crisi d’impresa. In questa procedura si possono ottenere misure protettive e definire un accordo di ristrutturazione o un concordato semplificato senza la votazione dei creditori.
3.5 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate per le cartelle esattoriali (rottamazione‑ter, rottamazione‑quater e, nel 2025, rottamazione‑quinquies). La legge di bilancio 2026 (in discussione al momento di redigere l’articolo) prevede la possibilità di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 con il pagamento del solo capitale e delle spese esecutive, senza sanzioni e interessi . Questa definizione può essere cumulata con le procedure di sovraindebitamento: i carichi inseriti nella rottamazione sono considerati come se fossero stati pagati integralmente, riducendo l’esposizione complessiva. Prima di aderire, è opportuno verificare la convenienza e le condizioni (scadenza rate, esclusione di multe e risorse proprie UE) e consultare un professionista.
3.6 Vincoli di destinazione, trust e pacta successoria come strumenti integrativi
Oltre al fondo patrimoniale, esistono altri strumenti di protezione e pianificazione:
- Vincolo di destinazione ex art. 2645‑ter c.c. – Segrega specifici beni per un fine meritevole di tutela (assistenza di persone con disabilità, mantenimento di un figlio, ecc.). Ha effetto verso terzi se costituito con atto pubblico e trascritto .
- Trust interno – Trasferisce beni a un trustee che li amministra a favore di beneficiari. Permette una segregazione più ampia ma è soggetto alla revocatoria.
- Patto di famiglia – Anticipa la successione dell’impresa, evitando lacerazioni tra eredi . Può essere combinato con un fondo patrimoniale per separare l’azienda dal patrimonio personale.
4. Errori comuni e consigli pratici
Molti imprenditori commettono errori che compromettono la protezione del patrimonio:
- Ignorare gli atti dell’Agenzia Entrate‑Riscossione. Spesso si evita di aprire le raccomandate per paura: ciò fa decorrere i termini e rende definitivo il debito. È fondamentale monitorare la posta elettronica certificata (PEC) e ritirare ogni notifica.
- Mescolare patrimonio familiare e aziendale. Utilizzare l’abitazione come garanzia per debiti aziendali mette a rischio il bene più prezioso. Costituire un fondo patrimoniale o un trust prima di contrarre finanziamenti riduce l’esposizione.
- Costituire il fondo patrimoniale troppo tardi. Se i debiti sono già sorti, l’atto rischia di essere revocato .
- Non annotare il fondo nei registri. Senza trascrizione, il fondo non è opponibile ai creditori.
- Confondere il piano del consumatore con il concordato minore. Il primo è riservato ai consumatori, il secondo agli imprenditori e professionisti. Scegliere la procedura sbagliata può causare l’inammissibilità.
- Dimenticare i debiti verso i familiari. Gli assegni di mantenimento e gli alimenti non si cancellano con l’esdebitazione .
- Evitare il confronto con i professionisti. L’assistenza di un avvocato esperto in diritto bancario e della crisi può individuare vizi dell’atto e proporre soluzioni mirate.
5. Tabelle riepilogative
5.1 Strumenti di protezione patrimoniale
| Strumento | Norme di riferimento | Oggetto | Benefici | Limiti |
|---|---|---|---|---|
| Fondo patrimoniale | Art. 167‑171 c.c. | Immobili, mobili registrati, titoli. | Destina i beni ai bisogni della famiglia; i creditori non possono aggredire i beni per debiti estranei | Protegge solo debiti estranei ai bisogni familiari; azione revocatoria entro 5 anni ; onere della prova a carico del debitore |
| Vincolo di destinazione | Art. 2645‑ter c.c. | Beni specifici destinati a finalità meritevole (assistenza, educazione, ecc.) | Segregazione patrimoniale fino a 90 anni; opponibile se trascritto | Deve perseguire un fine meritevole; se non meritevole, non è opponibile ai terzi |
| Trust interno | Convenzione dell’Aja e prassi notarile | Trasferimento di beni a un trustee per gestirli a favore dei beneficiari | Segrega i beni in un patrimonio autonomo; flessibilità; pianificazione successoria | Non codificato; soggetto a revocatoria se costituito in frode ai creditori |
| Patto di famiglia | Art. 768‑bis c.c. | Trasferimento dell’azienda o quote a discendenti | Garantisce la continuità dell’impresa; tutela la legittima degli altri eredi | Non protegge dai debiti dell’impresa; richiede consenso degli eredi legittimari |
5.2 Procedure di sovraindebitamento
| Procedura | Destinatari | Caratteristiche | Voto dei creditori | Durata/Esdebitazione |
|---|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Consumatori (debiti personali) | Piano di ristrutturazione con pagamento proporzionato al reddito; possibile riduzione dei privilegi | Non necessario | Moratoria fino a 12 mesi ; esdebitazione dopo adempimento |
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti, soci di società di persone | Proposta ai creditori con continuità o liquidazione; depositi un fondo spese | Necessario (maggioranza per teste e valori); cram down se il piano è più conveniente della liquidazione | Esdebitazione a fine procedura, salvo inadempimento |
| Liquidazione controllata | Consumatori e imprenditori non fallibili | Vendita di tutti i beni; nomina di un liquidatore; soddisfazione pro rata | Non previsto | Esdebitazione dopo 3 anni (o immediata per i debitori incapienti) |
| Procedure familiari (art. 66 CCII) | Membri dello stesso nucleo con debiti comuni | Presentazione di un’unica domanda; masse attive e passive separate ma coordinate | Variabile secondo la procedura di riferimento | Uguale alla procedura scelta; vantaggio: riduzione costi e tempi |
5.3 Termini essenziali
| Atto | Termine per reagire | Normativa |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento | 60 giorni per ricorso (commissione tributaria o giudice competente) | D.P.R. 602/1973 |
| Avviso di accertamento | 60 giorni per impugnazione; 30 giorni per adesione | D.Lgs. 546/1992 |
| Avviso di ipoteca esattoriale | 30 giorni per opposizione | Art. 77 D.P.R. 602/73 |
| Pignoramento immobiliare | 20 giorni per opposizione ex art. 615 c.p.c.; 90 giorni per conversione | Codice di procedura civile |
| Domanda di sovraindebitamento | Nessun termine fisso, ma occorre presentarla prima del pignoramento o durante la fase esecutiva per ottenere misure protettive | L. 3/2012; CCII |
6. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’impresa familiare? È un’impresa individuale nella quale collaborano in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, oggi estesa anche ai conviventi di fatto .
- Il convivente di fatto ha diritto agli utili dell’impresa familiare? Sì. La Corte costituzionale (sentenza 148/2024) e la Cassazione (ord. 11661/2025) hanno riconosciuto ai conviventi che contribuiscono in modo continuativo all’attività gli stessi diritti dei familiari .
- Il fondo patrimoniale protegge dai debiti dell’impresa? Solo se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e se il creditore ne era consapevole . In caso contrario, l’esecuzione sui beni del fondo è legittima .
- Posso costituire un fondo patrimoniale anche se ho già debiti? Sì, ma i creditori potranno esperire l’azione revocatoria entro cinque anni ; inoltre dovrai provare che il debito era estraneo ai bisogni familiari.
- È possibile impugnare il fondo patrimoniale con l’azione di simulazione? No. La Cassazione ha chiarito che l’azione di simulazione non è ammessa; l’unico rimedio è l’azione revocatoria .
- Che differenza c’è tra piano del consumatore e concordato minore? Il primo è riservato ai consumatori e non richiede il voto dei creditori ; il secondo è destinato a imprenditori minori e professionisti e richiede l’approvazione dei creditori.
- Se non pago l’assegno di mantenimento posso beneficiare dell’esdebitazione? No. Gli obblighi di mantenimento e alimentari restano esclusi dalla procedura di sovraindebitamento .
- Cosa succede se il debitore muore? I debiti si trasmettono agli eredi? Le sanzioni tributarie si estinguono con la morte perché hanno natura personale . Tuttavia, i debiti civili si trasmettono agli eredi, salvo rinuncia all’eredità.
- Posso inserire nel piano del consumatore debiti tributari? Sì. La Cassazione ha riconosciuto che il piano può includere imposte e IVA senza necessità di transazione fiscale, purché il piano sia più conveniente della liquidazione .
- Cosa sono le procedure familiari? Sono procedure di sovraindebitamento in cui più membri della stessa famiglia presentano un’unica domanda con masse separate e un piano coordinato .
- Esiste una moratoria per i pagamenti nel piano del consumatore? Sì. Il giudice può concedere al debitore fino a 12 mesi di sospensione prima di iniziare a pagare i crediti privilegiati ; secondo il CCII la moratoria può arrivare a 24 mesi .
- Il debitore può essere ammesso alla liquidazione controllata anche se non deposita il fondo spese? Sì. La Cassazione ha stabilito che la mancanza del fondo spese non comporta la revoca della procedura ma solo una valutazione sulla fattibilità del piano .
- La fideiussione dei familiari rientra nella procedura familiare? Se la fideiussione è stata prestata per l’impresa familiare, può essere inserita nella procedura familiare e trattata in un unico piano .
- Quali beni posso inserire nel vincolo di destinazione? Immobili, mobili registrati, crediti e valori mobiliari possono essere segregati per realizzare un fine meritevole. Il fine deve essere altruistico o familiare e deve essere indicato nell’atto .
- Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente? È la possibilità di cancellare i debiti residui immediatamente al termine della liquidazione controllata quando il debitore non dispone di alcun patrimonio; introdotta dal CCII, offre una “seconda chance” rapida .
- Posso aderire contemporaneamente alla rottamazione e alla procedura di sovraindebitamento? Sì, i debiti inclusi nella rottamazione sono considerati come se fossero pagati integralmente; occorre però coordinare le scadenze e verificare la convenienza .
- Il fondo patrimoniale può essere costituito anche da un terzo? Sì. L’art. 167 c.c. consente a un terzo di costituire il fondo a favore della famiglia , ad esempio un genitore che vuole tutelare la casa dei figli.
- L’impresa familiare può continuare dopo la separazione dei coniugi? Sì, ma la partecipazione del coniuge separato rimane, salvo diverso accordo. I diritti patrimoniali maturati durante la partecipazione devono essere liquidati.
- È possibile impugnare la procedura di omologa di un piano del consumatore? Solo chi ha partecipato alla procedura può impugnare; chi non ha proposto osservazioni in fase di omologazione non può lamentarsi dopo .
- Il piano del consumatore può prevedere il pagamento solo parziale delle imposte? Sì, purché l’offerta sia più conveniente della liquidazione e il giudice verifichi la meritevolezza .
7. Simulazioni pratiche e numeriche
7.1 Caso 1: Impresa familiare indebitata con l’erario
Scenario: una coppia (marito e moglie) gestisce una piccola impresa artigiana. Nel 2023 la società accumula debiti fiscali per 150.000 euro (IVA, IRES, contributi), garantiti dal marito. Nel 2024 decidono di costituire un fondo patrimoniale sull’abitazione familiare (valore 200.000 euro) e su un’auto familiare (valore 20.000 euro).
Problema: Nel 2025 l’Agenzia Entrate‑Riscossione notifica un’ipoteca esattoriale sull’abitazione per il recupero dell’IVA. La coppia vuole sapere se il fondo protegge il bene.
Analisi:
- Il debito fiscale deriva dall’attività imprenditoriale e rientra nei bisogni familiari, perché la sopravvivenza della famiglia dipende dall’impresa. Secondo la Cassazione, i debiti dell’azienda sono considerati funzionali ai bisogni familiari .
- Il fondo patrimoniale non offre protezione se il debito è legato ai bisogni della famiglia e se il creditore (l’Erario) non era a conoscenza dell’estraneità; l’onere della prova ricade sui coniugi .
- L’ipoteca esattoriale è legittima, come confermato dall’ordinanza 7177/2025 che ammette l’ipoteca sul fondo se il debito riguarda la famiglia .
Soluzione: la coppia può:
- Verificare eventuali vizi formali nella cartella o nella notifica dell’ipoteca; se sussistono, impugnare l’atto davanti al giudice tributario.
- Richiedere la rateizzazione del debito o aderire alla definizione agevolata (rottamazione‑quinquies), riducendo capitale e interessi.
- Presentare un piano del consumatore o un concordato minore (a seconda della qualifica del debitore) per ristrutturare i debiti. Il piano potrà prevedere la moratoria e la falcidia dei crediti tributari .
- Eventualmente ricorrere alla liquidazione controllata con successiva esdebitazione.
7.2 Caso 2: Fideiussione familiare e procedura familiare
Scenario: una madre fa da garante a favore dell’impresa artigiana del figlio con una fideiussione bancaria di 100.000 euro. Nel 2024 l’impresa fallisce e la banca chiede l’immediato pagamento alla madre. Anche il figlio ha debiti personali per 50.000 euro. Entrambi convivono e condividono la stessa abitazione.
Problema: la madre può perdere la casa? Possono presentare una procedura unica?
Analisi:
- La fideiussione è un’obbligazione accessoria; la Cassazione ha equiparato la fideiussione all’obbligazione principale ai fini dell’azione revocatoria . Tuttavia, la procedura familiare consente ai familiari conviventi di proporre un’unica domanda di sovraindebitamento .
- La madre e il figlio possono presentare un piano comune al giudice. Le masse attive e passive saranno separate, ma il giudice coordinerà le operazioni. La madre potrà chiedere la sospensione della fideiussione e la falcidia del debito.
- Se possiedono un fondo patrimoniale, il creditore potrà agire solo se dimostra che la fideiussione serviva ai bisogni della famiglia. In mancanza, il fondo potrebbe tutelare la casa.
Soluzione: presentare un’unica procedura di concordato minore o liquidazione controllata con l’assistenza di un OCC; negoziare con la banca la riduzione del debito; valutare la rottamazione delle cartelle e predisporre un piano di ristrutturazione. La procedura familiare riduce costi e tempi e consente una soluzione complessiva.
7.3 Caso 3: Piano del consumatore e obblighi di mantenimento
Scenario: un imprenditore individuale (separato) ha debiti per 80.000 euro e deve pagare un assegno di mantenimento mensile di 400 euro alla ex moglie. Presenta un piano del consumatore in cui offre il pagamento del 30 % ai creditori ordinari in cinque anni.
Problema: può includere l’assegno nel piano? È possibile sospendere il pagamento dell’assegno?
Analisi:
- Gli obblighi di mantenimento sono esclusi dalla falcidia e non possono essere ridotti . Il piano deve prevedere il pagamento integrale degli arretrati e delle rate future.
- Il giudice può concedere una moratoria fino a 12 mesi per il pagamento dei creditori privilegiati (compresi gli assegni), ma l’obbligato dovrà riprendere i pagamenti entro tale termine .
Soluzione: strutturare il piano prevedendo: (1) il pagamento integrale degli assegni di mantenimento; (2) la riduzione proporzionale degli altri debiti; (3) la richiesta di moratoria iniziale per riorganizzare le finanze. In alternativa, chiedere al giudice della famiglia la riduzione dell’assegno per mutata capacità reddituale.
8. Conclusione
L’insolvenza dell’impresa familiare rappresenta una sfida drammatica per molti imprenditori, ma la legge offre una pluralità di strumenti per proteggere il patrimonio familiare e ricostruire il futuro. Il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione, il trust e il patto di famiglia consentono di separare i beni destinati ai bisogni della famiglia, a condizione che vengano costituiti con tempestività e che i debiti non siano legati al sostentamento familiare. La recente giurisprudenza della Cassazione ha chiarito i limiti di queste tutele: l’onere della prova grava sul debitore , la revocatoria può colpire i beni vincolati , ma l’azione di simulazione è preclusa . Importante è anche il riconoscimento della convivenza di fatto tra i soggetti che lavorano nell’impresa e la loro partecipazione agli utili .
Dal versante del risanamento, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre soluzioni differenziate: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione e procedure familiari. La giurisprudenza del 2025 ha confermato la flessibilità del piano del consumatore (omologabile anche senza voto dei creditori ) e ha precisato i presupposti del concordato minore . La rottamazione‑quinquies e le altre definizioni agevolate offrono un’ulteriore possibilità di ridurre i debiti con il Fisco .
Agire tempestivamente è essenziale: i termini per opporsi alle cartelle esattoriali e alle ipoteche sono brevi, e il ritardo può determinare la perdita del bene di famiglia. Un approccio prudente prevede la verifica immediata degli atti, l’utilizzo di strumenti di negoziazione e la pianificazione patrimoniale.
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