Citazione per danni professionali: come difendersi e ridurre la richiesta

Introduzione

Gli ultimi anni hanno visto un aumento significativo delle controversie per responsabilità professionale. Medici, avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti, notai e altri professionisti sono sempre più spesso chiamati a rispondere per gli errori commessi nell’esercizio della loro attività. Per il debitore o contribuente che riceve un atto di citazione per danni professionali, la situazione può essere destabilizzante: rischia di dover risarcire somme ingenti, di subire azioni esecutive sui beni personali e di vedersi iscritte ipoteche o fermi amministrativi. Inoltre, i termini per reagire sono brevi e la procedura ha requisiti formali rigorosi. È quindi essenziale conoscere i diritti del convenuto, le strategie difensive per ridurre o annullare la pretesa e le soluzioni alternative messe a disposizione dalla legge.

Perché questo tema è importante

  • Importi richiesti e rischi patrimoniali: un’azione per responsabilità professionale può ammontare a decine o centinaia di migliaia di euro. Senza una difesa tempestiva il debitore può subire pignoramenti, ipoteche o fermo amministrativo.
  • Complessità della normativa: le fonti da considerare sono numerose (Codice civile, Codice di procedura civile, leggi speciali, normative fiscali e del lavoro). In assenza di competenze specifiche si rischia di perdere termini, eccezioni e possibilità di riduzione della richiesta.
  • Esigenza di prove e nesso di causalità: la giurisprudenza recente richiede al creditore prova rigorosa del danno, dell’inadempimento e del nesso causale. Molte pretese vengono ridimensionate o respinte proprio per carenza di prova.
  • Strumenti alternativi per definire il debito (mediazione, definizione agevolata “rottamazione‑quater”, piani del consumatore, composizione negoziata della crisi) consentono di ridurre sensibilmente gli importi dovuti o di ottenere dilazioni.

In questa guida analizzeremo la disciplina italiana delle citazioni per danni professionali aggiornata a novembre 2025, con un taglio pratico e rivolto al debitore. Illustreremo le normative, le sentenze di Cassazione più recenti, i termini e le strategie difensive, oltre agli strumenti per alleggerire o definire la pretesa.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluriennale esperienza, coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e del lavoro. Grazie alla collaborazione con professionisti esperti su base nazionale, lo studio è in grado di offrire assistenza in tutto il territorio italiano.

  • Cassazionista: l’Avv. Monardo ha competenza per agire in Cassazione e nelle giurisdizioni superiori. Questo permette di affrontare ogni grado di giudizio e di contestare le pretese anche in sede di legittimità.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012): è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e può assistere debitori non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) nella procedura di esdebitazione.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): ciò consente di gestire le procedure di composizione e mediazione ex L. 3/2012.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: l’avvocato e il suo team possono affiancare l’imprenditore in difficoltà nella procedura di composizione negoziata della crisi, introdotta per aiutare le imprese a risanarsi.
  • Collaborazione con commercialisti: l’interazione tra avvocati e dottori commercialisti consente di affrontare congiuntamente gli aspetti legali e fiscali di una vertenza, preparando difese robuste e piani di rientro sostenibili.

Come possiamo aiutarti:

  • Analisi dell’atto e dei documenti: esaminiamo l’atto di citazione, verifichiamo i requisiti formali, i termini di notifica e la sussistenza della prescrizione.
  • Ricorsi e opposizioni: predisponiamo la comparsa di risposta, solleviamo eccezioni procedurali, formuliamo domande riconvenzionali e chiamiamo in causa eventuali terzi responsabili o assicuratori.
  • Sospensioni e trattative: richiediamo provvedimenti di sospensione, attiviamo la mediazione obbligatoria o facoltativa, partecipiamo a trattative con la controparte per ridurre l’importo.
  • Piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali: elaboriamo piani di rientro proporzionati alle capacità del debitore; utilizziamo strumenti come la definizione agevolata, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione. Se necessario, difendiamo il cliente in giudizio fino alle fasi esecutive.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fondamenti generali della responsabilità professionale

La responsabilità professionale in Italia può essere contrattuale o extracontrattuale. È contrattuale quando deriva da un contratto d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.), ad esempio il mandato dato a un avvocato, a un ingegnere o a un medico. È extracontrattuale se il professionista causa un danno senza un rapporto contrattuale diretto con il danneggiato, come avviene quando un notaio pregiudica un terzo non parte dell’atto.

1.1.1 Responsabilità contrattuale

  • Art. 1218 c.c. – responsabilità del debitore: il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile . Questo principio si applica ai professionisti: devono provare che l’inadempimento non è imputabile a loro (ad esempio perché dipende da un fatto esterno o da una scelta del cliente).
  • Art. 1176 c.c. – diligenza nell’adempimento: l’obbligazione professionale è obbligazione di mezzi; il professionista deve usare la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata e non la semplice diligenza del buon padre di famiglia . L’obbligo è quindi più rigoroso: è richiesta la diligentia quam in concreto proporzionata alla competenza e alla complessità del caso.
  • Art. 2236 c.c. – responsabilità del prestatore d’opera: quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il professionista risponde solo in caso di dolo o colpa grave . La Cassazione afferma che la speciale difficoltà può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice . Per le attività comuni (es. presentazione di un ricorso) rimane la responsabilità per colpa lieve.

Inoltre, il cliente (attore) deve dimostrare tre elementi: inadempimento, danno e nesso di causalità. Per gli avvocati, ad esempio, la Cassazione ha affermato che la mera omissione di un’attività non basta a fondare la responsabilità: il cliente deve provare che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato favorevole con “elevata probabilità” . La prova del danno non può essere presunta e richiede la dimostrazione concreta del pregiudizio subito.

1.1.2 Responsabilità extracontrattuale

Quando non esiste un contratto diretto tra professionista e danneggiato, si applica l’art. 2043 c.c., secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno” . Questa responsabilità si fonda sul principio del neminem laedere: il professionista deve evitare di ledere i diritti altrui. La responsabilità extracontrattuale richiede la prova della colpa e del nesso causale, ma non presuppone un contratto.

1.2 Prescrizione dei diritti al risarcimento

  • Prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.): dieci anni per le azioni contrattuali .
  • Prescrizione breve per danno extracontrattuale (art. 2947 c.c.): cinque anni per il risarcimento del danno da fatto illecito . Tuttavia, se il fatto integra un reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga, si applica il termine penale più lungo.

È fondamentale verificare quando decorre il termine: per la responsabilità contrattuale il dies a quo coincide con il compimento dell’inadempimento o, talvolta, con la scoperta del danno (ad esempio per errori occulti); per la responsabilità extracontrattuale, con la conoscenza del fatto dannoso.

1.3 Criteri di liquidazione del danno

  • Art. 2056 c.c.: il danno deve essere determinato in base agli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c. e comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante, con valutazione equitativa quando la prova è difficile .
  • Art. 1223 c.c.: il risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento .
  • Art. 1225 c.c.: se il danno non deriva da dolo, il risarcimento è limitato ai danni prevedibili al momento della nascita dell’obbligazione .
  • Art. 1227 c.c.: se il creditore (attore) ha concorso con dolo o colpa alla produzione del danno, il risarcimento è proporzionalmente diminuito; non è dovuto il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza .
  • Art. 2059 c.c.: il danno non patrimoniale (moral, biologico, esistenziale) è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge . La Cassazione unifica le varie voci in un danno non patrimoniale unitario.

1.4 Procedura di citazione: norme del Codice di procedura civile

1.4.1 Contenuto dell’atto di citazione

L’atto di citazione inizia il giudizio ordinario di cognizione. L’art. 163 c.p.c. elenca gli elementi essenziali: indicazione del giudice, delle parti e dei rispettivi indirizzi PEC, determinazione dell’oggetto della domanda e la sua esposizione in fatto e in diritto, indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, nomina del difensore, data dell’udienza e avviso al convenuto di costituirsi con avvocato . Se mancano questi elementi, la citazione può essere nulla, ma la costituzione del convenuto sana molti vizi.

1.4.2 Nullità e sanatoria

L’art. 164 c.p.c. stabilisce che la citazione è nulla se mancano l’indicazione del giudice o della data di comparizione, se non sono rispettati i termini a comparire o se manca l’avvertimento al convenuto. Se il convenuto non si costituisce, il giudice ordina la rinnovazione; se non avviene, la causa è cancellata . La costituzione del convenuto sana i vizi.

1.4.3 Costituzione del convenuto e comparsa di risposta

Il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza, depositando la comparsa di risposta, la copia della citazione notificata, la procura, i documenti e le conclusioni . Il termine è ridotto a 20 giorni nelle controversie di lavoro. La comparsa deve contenere la contestazione specifica dei fatti, l’indicazione dei mezzi di prova, le eccezioni processuali e di merito e l’eventuale domanda riconvenzionale . L’omessa costituzione o la costituzione tardiva comporta la decadenza da alcune eccezioni processuali, ma non rende inevitabile la condanna: il convenuto può comunque difendersi sulle eccezioni rilevabili d’ufficio.

1.5 Mediazione obbligatoria e negoziazione assistita

Il D.Lgs. 28/2010 ha introdotto la mediazione obbligatoria per determinate materie. L’art. 5 stabilisce che per controversie riguardanti condominio, diritti reali, divisioni, successioni, locazione, comodato, affitto d’azienda, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione e assicurazioni è obbligatorio esperire un tentativo di mediazione prima di introdurre la causa . L’assenza del tentativo rende la domanda improcedibile. La legge prevede la possibilità di avviare la mediazione anche successivamente e il giudice può invitare le parti a esperirla. In tema di responsabilità professionale medica, la mediazione è un passaggio obbligatorio.

La negoziazione assistita (D.L. 132/2014) è invece facoltativa nelle controversie di responsabilità professionale diverse da quelle mediche, ma può essere proposta per definire la lite in tempi rapidi e con costi ridotti.

1.6 Normative speciali per la gestione del debito

Le contestazioni per danni professionali spesso sfociano in esecuzioni forzate e iscrizioni di ipoteche o fermi. Per tutelare il debitore, esistono strumenti agevolativi:

1.6.1 Definizione agevolata dei ruoli (Rottamazione‑quater)

La Legge 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione‑quater”) che consente di pagare i debiti affidati all’Agenzia Entrate‑Riscossione senza versare sanzioni e interessi di mora. L’Agenzia comunica ai contribuenti che hanno aderito l’accoglimento o il diniego, l’ammontare complessivo dovuto e la scadenza dei pagamenti . È possibile pagare in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in un massimo di 18 rate (5 anni) ; le prime due rate sono scadute il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e successivamente dal 2024 le rate scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre . Il Decreto legislativo n. 108/2024 ha differito al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della quinta rata e prevede tolleranza di cinque giorni . Per mantenere i benefici della definizione agevolata, la rata in scadenza al 30 novembre 2025 deve essere versata entro il 9 dicembre 2025 ; il mancato pagamento, anche parziale, comporta la perdita dei benefici e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto .

1.6.2 Sovraindebitamento e Legge 3/2012

La Legge 3/2012 (aggiornata dal Codice della crisi d’impresa) consente a professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative, consumatori e altri soggetti non fallibili di accedere a tre procedure:

  1. Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personali o familiari. Prevede un piano di pagamento dei debiti che il giudice omologa se il creditore non offre valide alternative.
  2. Accordo di composizione della crisi: destinato ai debitori diversi dal consumatore (professionisti, piccoli imprenditori). Richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologa del giudice.
  3. Liquidazione dei beni: consiste nella liquidazione del patrimonio del debitore con possibile esdebitazione finale.

Un portale informativo evidenzia che queste procedure si applicano ai non fallibili e include non solo i consumatori ma anche professionisti, imprese sotto soglia, start‑up innovative, enti no‑profit e agricoltori . La legge specifica che il piano del consumatore permette di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con durata massima di cinque anni ; l’accordo di composizione richiede la maggioranza del 60 % dei crediti e l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) .

1.6.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021 e Codice della crisi)

L’istituto della composizione negoziata (CNC) consente alle imprese in squilibrio patrimoniale o finanziario di avviare trattative con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente. È stato introdotto dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modifiche nella L. 147/2021; gli articoli 2–19 disciplinavano la procedura . Il decreto mirava a fornire alle imprese strumenti per prevenire la crisi e facilitarne il risanamento . La disciplina è stata integrata dai decreti attuativi e successivamente inglobata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), a seguito del D.Lgs. 83/2022 . Oggi la CNC è regolata dal Titolo II del CCII e si colloca come figura di regolazione alternativa e preventiva rispetto alle procedure concorsuali .

La composizione negoziata è un percorso volontario e privatistico: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto al segretario generale della Camera di commercio e, con il suo aiuto, avvia trattative con i creditori per trovare una soluzione di risanamento . La procedura può essere richiesta anche in caso di insolvenza conclamata, purché esistano concrete prospettive di risanamento . Il giudice interviene solo per concedere misure protettive e autorizzazioni specifiche, confermando la natura extragiudiziale della CNC.

1.7 Giurisprudenza recente in tema di responsabilità professionale

Nel 2024–2025 la Corte di Cassazione ha pronunciato diverse sentenze significative che chiariscono i confini della responsabilità professionale e gli oneri probatori. Di seguito si riportano le decisioni più rilevanti per i vari settori.

1.7.1 Avvocati

  • Cass. ord. 475/2025 – prova del danno: la Corte ha stabilito che la mancata produzione di un documento non basta a fondare la responsabilità dell’avvocato. Il cliente deve dimostrare che tale omissione ha inciso causalmente sull’esito della causa e che senza l’errore avrebbe avuto concrete probabilità di ottenere il risultato auspicato. La Corte richiede una rigorosa prova del danno e respinge le pretese basate su mere ipotesi .
  • Cass. 24670/2024: la responsabilità dell’avvocato per non aver sollevato un’eccezione in giudizio sussiste solo se il cliente prova che la causa sarebbe stata vinta con elevata probabilità .
  • Cass. 15719/2024: la regola del “più probabile che non” si applica sia al nesso di causalità sia alla relazione tra evento e danno. Il cliente deve dimostrare che, se l’avvocato avesse agito diversamente, il risultato favorevole sarebbe stato più probabile ; in difetto, non è dovuto risarcimento .

1.7.2 Commercialisti e consulenti fiscali

  • Cass. ord. 9721/2025: in una controversia contro un commercialista per errori nella dichiarazione dei redditi che avevano generato accertamenti fiscali, la Corte ha respinto la domanda risarcitoria rilevando che il cliente non aveva provato il nesso causale tra l’inadempimento e il danno. Solo dopo che l’attore dimostri in concreto il danno e il nesso causale spetta al professionista dimostrare l’impossibilità a lui non imputabile .

1.7.3 Medici e strutture sanitarie

Le sentenze in ambito sanitario sono caratterizzate dalla regola del “più probabile che non” e dalla distinzione tra danno da perdita della chance e danno da omessa diagnosi.

  • Cass. 2863/2025: in un caso di morte per infarto, la Corte ha stabilito che se, anche in presenza di diagnosi corretta, le probabilità di sopravvivenza erano inferiori al 50 %, non sussiste nesso causale tra omessa diagnosi e decesso .
  • Cass. ord. 2122/2025: in un caso di dissezione aortica, la Corte ha riconosciuto la responsabilità della struttura perché, con un intervento tempestivo, la probabilità di sopravvivenza era superiore al 75 %; il medico avrebbe dovuto consentire il ricovero immediato .
  • La giurisprudenza riconosce anche il risarcimento per perdita di chance quando l’errore diagnostico riduce la probabilità di sopravvivenza senza superare la soglia del “più probabile che non”; il risarcimento avviene in misura proporzionale alla chance perduta .
  • Cass. ord. 15079/2025: in tema di informazione al paziente, la Corte ha precisato che la violazione del dovere di informare integra danno solo se il paziente dimostra che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento .

1.7.4 Architetti, ingegneri e direttori dei lavori

  • Cass. 10825/2025 (distanze legali): la Cassazione ha ribadito che il progettista (architetto, ingegnere o geometra) ha un’obbligazione di risultato: deve redigere un progetto conforme alle norme tecniche e urbanistiche. L’errore che renda l’opera irrealizzabile configura inadempimento con colpa grave . La Corte ha sottolineato che la presenza di strade private non esonera dal rispetto delle distanze legali; il progettista è responsabile dei danni derivanti dal mancato rispetto .
  • Cass. 29167/2025 (direttore dei lavori): la Corte ha affermato che il direttore dei lavori risponde dei vizi dell’opera se omette di controllare o di informare il committente. La sua diligenza non è quella ordinaria ma quella qualificata del professionista; devono essere rispettati gli obblighi del Testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001), del Testo unico sicurezza lavoro (D.Lgs. 81/2008) e i principi di correttezza e buona fede .

1.7.5 Notai

  • Cass. 486/2025: la Corte ha stabilito che il notaio deve astenersi dal rogare atti formalmente validi ma potenzialmente pregiudizievoli per terzi. Non è sufficiente che l’atto non sia nullo; il notaio ha un dovere di verifica sostanziale e può incorrere in responsabilità aquiliana se partecipa alla cancellazione di un’ipoteca senza il consenso del titolare del diritto. La cancellazione senza consenso è illegittima poiché l’annotazione ipotecaria ha natura costitutiva . Il notaio, consapevole della lesione dei diritti di terzi, viola il principio del neminem laedere dell’art. 2043 c.c. .

Queste sentenze evidenziano che la responsabilità professionale è valutata in concreto tenendo conto della specificità dell’attività e richiede la prova rigorosa del nesso di causalità. Il debitore convenuto può difendersi evidenziando l’assenza di colpa, la presenza di colpa del danneggiato o la mancanza di danno effettivo.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto di citazione

Ricevere un atto di citazione per danni professionali è un’esperienza stressante, ma è fondamentale mantenere la calma e agire tempestivamente. Di seguito si descrive la procedura ordinaria con le azioni consigliate al debitore.

2.1 Verifica dell’atto di citazione

  1. Controllare la validità formale: assicurarsi che l’atto contenga gli elementi essenziali previsti dall’art. 163 c.p.c. (giudice adito, generalità delle parti, indicazione del domicilio digitale/PEC, oggetto e motivo della domanda, mezzi di prova, data di udienza e invito a costituirsi). L’assenza di tali elementi comporta la nullità, che può essere eccepita o sanata.
  2. Verificare la corretta notifica: la notifica deve essere eseguita tramite Ufficiale giudiziario o PEC; occorre verificare che sia stata perfezionata ai sensi della legge (tenendo conto della normativa sulla notifica via PEC e del domicilio digitale). Un errore nella notifica può comportare la nullità dell’atto.
  3. Valutare la competenza territoriale e per materia: l’atto deve essere proposto dinanzi al giudice competente (tribunale ordinario, giudice di pace per cause minori, tribunale delle imprese per professionisti iscritti ad albi). Se la competenza è errata, occorre sollevare l’eccezione nella comparsa di risposta.

2.2 Calcolo dei termini per costituirsi

Il convenuto deve costituirsi nel termine previsto dall’art. 166 c.p.c.: almeno 70 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto (20 giorni nelle controversie di lavoro). Il calcolo deve considerare la data di notificazione e i termini a comparire; eventuali riduzioni disposte dal giudice devono essere verificate. È consigliabile contattare un avvocato immediatamente per avere il tempo di predisporre la comparsa.

2.3 Redazione della comparsa di risposta

La comparsa di risposta è l’atto con cui il convenuto espone le proprie difese e richieste. Deve contenere:

  • Contestazione specifica dei fatti: il convenuto deve contestare in modo preciso le allegazioni dell’attore, indicando quali circostanze ritiene false o non provate .
  • Eccezioni processuali e di merito: devono essere proposte tutte le eccezioni che non sono rilevabili d’ufficio (incompetenza, litispendenza, arbitrato, transazione, decadenza, prescrizione) pena la decadenza.
  • Domande riconvenzionali: se il convenuto ritiene di avere a sua volta un credito nei confronti dell’attore (ad esempio, per competenze non pagate), deve formularlo in questa sede.
  • Chiamata in causa di terzi: il convenuto può chiamare in causa il proprio assicuratore per la responsabilità civile professionale o un co‑professionista che abbia concorso al danno. La chiamata deve essere motivata e contenere l’indicazione del soggetto e dei motivi.
  • Indicazione dei mezzi di prova: è necessario indicare testimoni, consulenti tecnici, documenti (contratti, documentazione del rapporto professionale, raccomandate, e‑mail), specificando cosa si intende provare con ciascun mezzo .

2.4 Partecipazione all’udienza e fasi del processo

Dopo il deposito della comparsa, si susseguono queste fasi:

  1. Prima udienza: il giudice verifica la regolarità degli atti e la tentata mediazione; può assegnare termini per la precisazione delle domande e delle eccezioni. Se la mediazione è obbligatoria e non è stata esperita, il giudice invita le parti a svolgerla entro quindici giorni .
  2. Trattazione e istruttoria: le parti depositano le memorie integrative (artt. 183 e 184 c.p.c.) per replicare, indicare nuovi mezzi di prova, formulare richieste istruttorie. Il giudice decide sulle prove ammesse e programma l’esame dei testimoni e l’eventuale consulenza tecnica d’ufficio (CTU).
  3. Chiusura istruttoria: una volta raccolte le prove, le parti depositano le comparse conclusionale e le repliche; il giudice fissa l’udienza di precisazione delle conclusioni e pronuncia la sentenza.
  4. Ricorso in appello: se soccombente, si può proporre appello entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dalla sua pubblicazione.

2.5 Costi e garanzie

La citazione per danni professionali comporta il pagamento di contributo unificato, anticipi per consulenze tecniche e competenze dell’avvocato. Tuttavia, il convenuto può richiedere il gratuito patrocinio a spese dello Stato se soddisfa i requisiti di reddito. In molti casi, i professionisti sono coperti da una polizza di responsabilità civile professionale; il convenuto deve informare tempestivamente l’assicuratore per attivare la garanzia e, se necessario, chiamarlo in causa.

2.6 Eventuali sospensioni dell’azione esecutiva

Se l’atto di citazione è accompagnato da una richiesta di pagamento o da un decreto ingiuntivo, il convenuto può chiedere la sospensione della provvisoria esecutività allegando gravi motivi (art. 649 c.p.c.). Nelle cause di responsabilità medica, la L. 24/2017 prevede che le condanne pecuniarie possano essere sospese fino alla decisione definitiva.

3 Difese e strategie legali per ridurre o escludere la responsabilità

Ogni professione ha peculiarità proprie, ma esistono principi comuni utili a costruire una difesa efficace. In questa sezione vengono presentate le principali strategie.

3.1 Controllo della prescrizione

La prima difesa da valutare è la prescrizione. Se l’azione è promossa oltre i termini di legge (dieci anni per la responsabilità contrattuale , cinque anni per la responsabilità extracontrattuale ), il convenuto può eccepirla in comparsa di risposta. Occorre analizzare quando è avvenuto l’errore o quando il danno si è manifestato e calcolare il termine. Eventuali atti interruttivi (diffide, riconoscimenti di debito) devono essere esaminati.

3.2 Assenza di colpa

È possibile dimostrare di aver rispettato la diligenza richiesta dalla professione.

  • Diligenza qualificata: per gli avvocati, medici, ingegneri e commercialisti, la diligenza richiesta è quella dell’art. 1176 c.c. e non quella del buon padre di famiglia; è necessario fornire prova di aver adottato tutte le cautele richieste dalla professione .
  • Problemi tecnici di particolare difficoltà: quando l’incarico presenta difficoltà tecniche rilevanti, l’art. 2236 c.c. limita la responsabilità al dolo o alla colpa grave . Il professionista può evidenziare la complessità del caso per chiedere l’applicazione di questa norma; la Cassazione consente al giudice di rilevarlo d’ufficio .
  • Delega o concorso di altri professionisti: se l’attività è stata eseguita in team, è possibile dimostrare che il danno è stato causato da un collega o da un soggetto terzo. In tal caso, il convenuto può chiamare in causa il co‑professionista o l’assicuratore.

3.3 Assenza di nesso di causalità

Numerose sentenze evidenziano che il nesso di causalità deve essere provato dal danneggiato. Il convenuto può difendersi dimostrando che, anche se avesse agito diversamente, il danno si sarebbe comunque verificato (ad esempio, quando il cliente non avrebbe vinto la causa, nonostante l’errore dell’avvocato). La regola del “più probabile che non” richiede che il risultato favorevole sarebbe stato altamente probabile . Se tale prova manca, non è dovuto alcun risarcimento . In ambito medico, si può evidenziare che la prognosi era comunque infausta (come nella sentenza 2863/2025 ). In ambito tecnico, si può dimostrare che il vizio costruttivo dipende da cause estranee al direttore dei lavori.

3.4 Concorso di colpa del danneggiato

L’art. 1227 c.c. permette di ridurre o escludere il risarcimento se il danneggiato ha contribuito al danno o non ha agito per evitarlo . Esempi:

  • Cliente che omette di fornire documentazione: se il committente non trasmette al commercialista i documenti necessari, l’errore può essere addebitato anche a lui.
  • Proprietario che costruisce in violazione di norme edilizie: nel caso di distanze legali, se il committente decide comunque di eseguire l’opera pur avvertito dal progettista, la responsabilità può essere condivisa.
  • Paziente che non segue le indicazioni mediche: in ambito sanitario, se il paziente non esegue i controlli prescritti, la responsabilità può essere ridotta.

3.5 Dimostrazione del danno

Il danno deve essere provato nel suo ammontare. È possibile eccepire che la richiesta risarcitoria sia eccessiva o ipotetica. In particolare:

  • Mancato guadagno: occorre dimostrare che il guadagno non realizzato sia una conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento . In mancanza, non è risarcibile.
  • Valutazione equitativa: se il danno non è quantificabile con precisione, il giudice può liquidarlo equitativamente ; tuttavia, la prova del danno deve essere fornita.
  • Danni non patrimoniali: sono risarcibili solo nei casi previsti dalla legge . Il convenuto può contestare la sussistenza del danno morale o biologico se non è provato.

3.6 Responsabilità assicurativa

Molti professionisti sono coperti da polizze di responsabilità civile professionale. Il convenuto deve:

  1. Notificare tempestivamente il sinistro alla compagnia, allegando la citazione.
  2. Verificare la copertura per il periodo e la tipologia di danno. Alcune polizze prevedono franchigie o massimali; altre escludono determinati errori (es. dolo o colpa grave).
  3. Chiamare in causa l’assicuratore: se la compagnia non interviene spontaneamente, è possibile citarla in giudizio nella comparsa di risposta per essere manlevati. Ricordare che l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore è ammessa solo nei contratti di assicurazione obbligatoria, come quella per la responsabilità medica pubblica; negli altri casi l’assicuratore risponde unicamente verso l’assicurato.

3.7 Mediazione e negoziazione

Partecipare alla mediazione può essere vantaggioso per il convenuto perché:

  • consente di ridurre l’importo attraverso un accordo; spesso le pretese risarcitorie sono gonfiate per lasciare spazio alla trattativa;
  • sospende i termini di prescrizione;
  • permette di definire la lite con riservatezza e di evitare spese processuali maggiori;
  • consente di proporre pagamenti rateali o compensazioni.

Se la mediazione è obbligatoria (responsabilità medica), la mancata partecipazione senza giustificato motivo può comportare sanzioni. Il convenuto può partecipare con l’assicuratore per definire l’importo entro il massimale.

3.8 Transazione e accordo stragiudiziale

Un accordo stragiudiziale con la controparte può essere raggiunto in qualsiasi momento, anche dopo il giudizio di primo grado. L’avvocato potrà negoziare una riduzione del capitale, l’eliminazione degli interessi, la rateizzazione o la rinuncia alle spese di lite. L’accordo deve essere formalizzato per iscritto e può prevedere la rinuncia ad ulteriori azioni. È importante che l’accordo sia equilibrato e tenga conto delle possibilità economiche del debitore.

3.9 Strumenti specifici per ridurre il debito

Quando la pretesa economica deriva anche da cartelle esattoriali, sanzioni fiscali o contributive, il convenuto può usufruire degli strumenti descritti al punto 1.6.

  • Definizione agevolata (Rottamazione‑quater): consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni e interessi. È importante verificare se le cartelle oggetto della causa sono comprese tra quelle definibili e rispettare le scadenze (la rata di novembre 2025 deve essere pagata entro il 9 dicembre 2025 ).
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e 63 CCII): per le imprese, permettono di negoziare con i creditori un pagamento parziale e dilazionato. Può essere utile se la condanna risarcitoria mette in difficoltà la continuità aziendale.
  • Concordato minore: per i piccoli imprenditori e i professionisti. È disciplinato dal Codice della crisi e consente di proporre il pagamento parziale dei debiti con la garanzia del patrimonio.
  • Procedura di esdebitazione: al termine della liquidazione dei beni ex L. 3/2012, il debitore può ottenere la cancellazione dei debiti residui e ripartire.

4 Strumenti alternativi per la soluzione del debito

4.1 Definizione agevolata (“Rottamazione‑quater”)

La definizione agevolata introdotta dalla Legge 197/2022 consente di pagare in maniera agevolata i carichi affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022. Le caratteristiche principali sono:

CaratteristicaDescrizioneNote
Debiti ammessiCartelle e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione fino al 30 giugno 2022Esclusi dazi doganali e recuperi comunitari
BeneficiStralcio di sanzioni e interessi di mora; restano da pagare capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruoloVantaggio economico elevato
RateizzazioneMassimo 18 rate in 5 anni; prime due rate 10 % ciascuna (31 ottobre e 30 novembre 2023); successivamente rate trimestraliInteressi al 2 % annuo dal 1° novembre 2023
Scadenze 2025Rata in scadenza il 30 novembre 2025 con tolleranza di 5 giorniPagamento entro il 9 dicembre 2025
Conseguenze del mancato pagamentoPerdita dei benefici e considerazione dei pagamenti come accontiRitorno al regime ordinario

Per chi è citato per danni professionali derivanti da debiti fiscali o contributivi, la rottamazione può ridurre o estinguere la pretesa. È necessario presentare l’adesione entro i termini previsti (scaduti nel 2023), ma la legge consente la riammissione per chi ha pagato le prime rate e poi è decaduto.

4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

Queste procedure sono rivolte ai soggetti che non possono essere dichiarati falliti (professionisti, consumatori, agricoltori, start‑up innovative, associazioni non riconosciute).

  1. Piano del consumatore: il debitore propone al giudice un piano di pagamento dei debiti, basato sulle proprie entrate e sul valore dei beni. Il giudice lo omologa se lo ritiene fattibile. È possibile prevedere la falcidia di interessi e sanzioni. La procedura prevede la nomina di un gestore della crisi (OCC) che assiste il debitore nella redazione del piano e nella interlocuzione con i creditori.
  2. Accordo di composizione della crisi: il debitore deve ottenere l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. L’accordo può prevedere il pagamento dilazionato e la falcidia del capitale. Il giudice omologa l’accordo se non ci sono contestazioni rilevanti.
  3. Liquidazione del patrimonio: se il debitore non può proporre un piano o l’accordo non viene accettato, può chiedere la liquidazione di tutti i beni. Dopo la liquidazione, può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti.

Queste procedure sono gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi, cui si accede depositando una domanda con l’assistenza di un professionista iscritto (come l’Avv. Monardo). La presenza dell’OCC garantisce la serietà del piano e la trasparenza nei confronti dei creditori.

4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa

La CNC è pensata per le imprese (società, ditte individuali, imprenditori agricoli) che si trovano in squilibrio economico patrimoniale ma hanno prospettive di risanamento.

AspettiDescrizioneRiferimenti
NormativaD.L. 118/2021 convertito con modifiche nella L. 147/2021; disciplinata dal Titolo II del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaNorme coordinate con la direttiva UE 2019/1023
FinalitàConsentire all’imprenditore di negoziare con i creditori un piano di risanamento con l’assistenza di un esperto indipendente; mantenere l’attività operativa e prevenire il fallimentoStrumento preventivo e volontario
Nomina dell’espertoL’imprenditore presenta istanza alla Camera di commercio competente; l’esperto è un professionista indipendente selezionato da un elenco pubblico. L’istanza deve essere supportata dalla documentazione prevista (conti, situazione patrimoniale, proiezioni)L’esperto agevola le trattative e verifica la fattibilità del risanamento
SvolgimentoIl procedimento è extragiudiziale; il giudice interviene solo per concedere misure protettive e per autorizzare atti straordinari. Le trattative sono riservate; il piano può prevedere vendite di rami d’azienda, ristrutturazione del debito, accordi con banche e fornitoriSe l’accordo riesce, l’impresa evita l’insolvenza
VantaggiFlessibilità, riservatezza, riduzione dei costi e possibilità di continuare l’attività; eventuali misure protettive impediscono azioni esecutive dei creditoriPer le PMI è un’alternativa al concordato preventivo

4.4 Accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato minore

Per le imprese e i professionisti che rientrano nel Codice della crisi, esistono strumenti come l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e 63 CCII) e il concordato minore. Questi strumenti consentono di proporre ai creditori un pagamento parziale con continuità aziendale o liquidazione dell’attivo. L’accordo di ristrutturazione richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti, mentre il concordato minore è un procedimento semplificato rivolto alle piccole imprese con regole più snelle.

5 Errori comuni e consigli pratici

Essere citati per danni professionali non significa necessariamente essere condannati. Molti debitori commettono errori che compromettono le loro possibilità di difesa o di riduzione dell’importo. Ecco gli errori più comuni e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare l’atto o agire in ritardo: il termine per costituirsi è breve. Ritardi o inazioni possono comportare decadenze. Consiglio: contatta subito un avvocato; verifica i termini e costituisciti tempestivamente.
  2. Non conservare la documentazione: per difendersi è necessario dimostrare le attività svolte (ad esempio per un avvocato la prova delle azioni intraprese nel processo). Consiglio: conserva e archivia e‑mail, sms, fatture, corrispondenza e appunti professionali.
  3. Sottovalutare la mediazione: alcuni convenuti considerano la mediazione una perdita di tempo e la saltano. Ciò può comportare l’improcedibilità della domanda e sanzioni. Consiglio: partecipa attivamente; la mediazione può portare ad un accordo economico vantaggioso.
  4. Non avvisare l’assicurazione: molte polizze prevedono l’obbligo di denuncia tempestiva del sinistro; la mancata comunicazione può far perdere la copertura. Consiglio: appena ricevi la citazione, invia la denuncia di sinistro alla compagnia.
  5. Non valutare la prescrizione: spesso i crediti sono prescritti e la sola eccezione può chiudere la causa. Consiglio: controlla la data dell’evento e degli atti interruttivi; eccepisci la prescrizione nella comparsa.
  6. Accettare transazioni svantaggiose: quando si è sotto pressione, si tende ad accettare accordi non convenienti. Consiglio: fai valutare l’offerta da un avvocato; verifica le tue reali responsabilità e la possibilità di ridurre l’importo attraverso strumenti legali.
  7. Trascurare le procedure di sovraindebitamento: professionisti e imprenditori spesso non sanno di poter accedere alla Legge 3/2012 o alla composizione negoziata. Consiglio: valuta con il tuo consulente la possibilità di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione per gestire i debiti complessivi.

6 Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è una citazione per danni professionali?
    È l’atto con cui un soggetto chiede al giudice di condannare un professionista al risarcimento dei danni derivanti da un presunto errore nell’esercizio della sua attività.
  2. Chi può essere citato?
    Qualsiasi professionista (avvocato, medico, commercialista, architetto, ingegnere, notaio, consulente del lavoro ecc.) che abbia commesso un errore o un’omissione nell’esercizio della propria attività.
  3. È necessario un avvocato?
    Sì. Il convenuto deve costituirsi tramite avvocato iscritto all’albo; l’assistenza legale è obbligatoria.
  4. Quali termini devo rispettare?
    Devi costituirti almeno 70 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto e depositare la comparsa di risposta con procure e documenti .
  5. Posso contestare la citazione se ci sono errori?
    Sì. Se la citazione manca degli elementi essenziali (art. 163 c.p.c.), puoi eccepire la nullità; tuttavia molti vizi sono sanati dalla tua costituzione.
  6. Che succede se non mi costituisco?
    Il giudice può dichiarare la contumacia; tuttavia, se la citazione è nulla, il giudice ordina la rinnovazione e fissa una nuova udienza. In mancanza, la causa può essere cancellata.
  7. Cosa devo dimostrare per difendermi?
    Devi provare di aver rispettato la diligenza professionale (art. 1176 c.c.), che il danno non è dovuto a tua colpa o che il danno sarebbe comunque avvenuto. Puoi anche dimostrare la concorrente colpa del cliente (art. 1227 c.c.).
  8. Se il cliente non prova il danno, cosa accade?
    La domanda deve essere respinta. La Cassazione richiede prova rigorosa dell’inadempimento, del danno e del nesso causale .
  9. Quanto tempo ha il cliente per agire?
    Dieci anni per responsabilità contrattuale e cinque anni per responsabilità extracontrattuale . Tuttavia, se il fatto è un reato, si applica la prescrizione penale.
  10. Posso coinvolgere l’assicurazione?
    Sì. Se hai una polizza professionale, devi denunciare il sinistro e puoi chiamare l’assicuratore in causa per essere manlevato.
  11. È obbligatoria la mediazione?
    Sì per la responsabilità medica e sanitaria ; può essere richiesta anche per altri professionisti a discrezione del giudice o su iniziativa delle parti.
  12. Cosa succede se l’errore è commesso da più professionisti?
    La responsabilità può essere solidale; puoi chiamare in causa i co‑professionisti e l’assicurazione. Il giudice valuterà la ripartizione secondo la colpa.
  13. Posso ridurre l’importo del risarcimento?
    Sì. Puoi contestare la quantificazione, chiedere la valutazione equitativa , dimostrare che i danni non sono diretti o che il creditore ha concorso al danno . La mediazione o la transazione possono portare a un accordo ridotto.
  14. Che differenza c’è tra un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale?
    Il danno patrimoniale riguarda perdite economiche (es. spese, mancati guadagni). Il danno non patrimoniale comprende danno morale, biologico ed esistenziale; è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge .
  15. Cosa succede se durante il processo fallisco o vado in crisi?
    Puoi accedere alla Legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione) o alla composizione negoziata se sei un imprenditore. Questi strumenti sospendono le azioni esecutive e consentono di proporre un piano di pagamento o un accordo stralcio con i creditori.
  16. Quali sono i tempi di un processo per danni professionali?
    Possono variare da due a cinque anni in primo grado, con eventuale appello e Cassazione. La mediazione o la negoziazione assistita possono abbreviare i tempi.
  17. Posso risolvere la controversia senza ricorso al giudice?
    Sì. Attraverso la mediazione, la negoziazione assistita o un accordo stragiudiziale. Queste soluzioni sono spesso preferibili perché riducono costi e tempi.
  18. Posso chiedere la rateizzazione del risarcimento?
    In sede di transazione o esecuzione, puoi negoziare il pagamento rateale. Se sei in difficoltà economica, puoi presentare domanda di definizione agevolata, piano del consumatore o accordo di ristrutturazione.
  19. Il mio patrimonio personale è sempre a rischio?
    Sì per le persone fisiche. Gli amministratori di società rispondono con il loro patrimonio solo se vi è responsabilità diretta (es. dolo o colpa grave). Le polizze professionali e gli strumenti di crisi possono proteggere parte del patrimonio.
  20. Cosa accade dopo la sentenza?
    Se sei condannato, la controparte può richiedere l’esecuzione forzata (pignoramenti, ipoteche). Puoi ancora proporre appello o negoziare un pagamento. Se non paghi, i debiti possono essere iscritti a ruolo e gestiti dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione con eventuale possibilità di definizione agevolata.

7 Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere come le strategie difensive e gli strumenti alternativi possano incidere sull’importo dovuto, proponiamo alcune simulazioni.

7.1 Caso A – Avvocato citato per aver perso una causa civile

Fatti: Il cliente cita l’avvocato chiedendo 100 000 € per aver perso una causa immobiliare. L’avvocato avrebbe omesso di depositare una memoria decisiva.

Analisi giuridica:

  • In base alla giurisprudenza (Cass. 475/2025), la mera omissione non basta; il cliente deve provare che la memoria avrebbe verosimilmente modificato l’esito .
  • Il cliente non produce la sentenza integrale né prova che, con la memoria, avrebbe vinto. L’avvocato dimostra di aver informato il cliente dei rischi e di aver proposto la transazione.

Esito: Il giudice respinge la domanda. Il cliente viene condannato alle spese.

7.2 Caso B – Medico condannato per ritardata diagnosi

Fatti: Un paziente muore a causa di una dissezione aortica non diagnosticata al pronto soccorso. Gli eredi chiedono 500 000 € di danni.

Analisi giuridica:

  • La Cassazione ord. 2122/2025 ha riconosciuto la responsabilità medica quando la probabilità di sopravvivenza, con diagnosi tempestiva, superava il 75 % .
  • In questo caso, le perizie stabiliscono che, se operato subito, il paziente avrebbe avuto l’80 % di sopravvivere. Il medico non prova impossibilità o cause esterne.

Esito: Il giudice riconosce la responsabilità e liquida 300 000 € per danni patrimoniali e non patrimoniali. Tuttavia, la polizza dell’ospedale copre l’importo e il medico non subisce pignoramenti personali.

7.3 Caso C – Progettista citato per violazione delle distanze legali

Fatti: Un architetto redige un progetto per una villetta a 1 metro dal confine, ritenendo che una stradella privata consenta l’applicazione dell’art. 879 c.c. (esenzione dalle distanze). Il vicino cita il committente e il progettista per la demolizione e chiede 50 000 € di danni.

Analisi giuridica:

  • La Cassazione 10825/2025 ha affermato che il progettista è responsabile con colpa grave se il progetto non è conforme alle norme urbanistiche e tecniche; la stradella privata non esonera dalle distanze legali .
  • L’architetto non si era documentato sul fatto che la stradella non era ad uso pubblico. La responsabilità ricade su di lui.

Esito: Il giudice condanna il progettista a risarcire 40 000 €. Grazie alla polizza professionale, la compagnia paga il 90 % dell’importo e il progettista paga i 4 000 € di franchigia. Il committente ottiene la sanatoria edilizia attraverso il “piano casa” e quindi evita la demolizione.

7.4 Caso D – Notaio responsabile per cancellazione ipoteca

Fatti: Una banca chiede a un notaio di cancellare un’ipoteca dopo aver ceduto il credito. Il notaio esegue l’atto senza il consenso del nuovo titolare. Quest’ultimo chiede 200 000 € di danni.

Analisi giuridica:

  • La Cassazione 486/2025 ha stabilito che il notaio deve astenersi dal rogare atti che, seppur validi, sono pregiudizievoli per terzi e che l’annotazione ipotecaria ha effetto costitutivo .
  • Il notaio avrebbe dovuto rifiutarsi di procedere senza il consenso del cessionario. La colpa è grave; la banca è corresponsabile per aver richiesto l’atto.

Esito: Il tribunale condanna il notaio e la banca in solido per 150 000 €. L’assicurazione del notaio copre 100 000 €, la banca paga 50 000 €. Il notaio si rivale sulla banca per la quota eccedente.

7.5 Caso E – Commercialista e accertamento fiscale

Fatti: Un commercialista omette di presentare due dichiarazioni IVA del cliente, che riceve un avviso di accertamento e sanzioni per 80 000 €. Il cliente chiede i danni.

Analisi giuridica:

  • La Cassazione ord. 9721/2025 ha chiarito che il cliente deve provare che l’omissione del professionista ha causato il danno; in assenza di prova, la domanda va respinta .
  • In questo caso, si dimostra che la contabilità era incompleta e che il cliente non aveva fornito i registri. La sanzione deriva anche da errori del cliente.

Esito: Il giudice riduce l’importo a 20 000 €, applicando la concorsualità del cliente (50 %) e la riduzione per adesione all’accertamento. Il commercialista paga 10 000 € con la propria assicurazione; il cliente paga il resto tramite rottamazione.

Conclusione

La citazione per danni professionali può rappresentare un evento traumatico per chi la riceve, ma la legge offre numerosi strumenti di difesa. L’analisi delle fonti normative (art. 1176, 1218, 2236, 2043, 2056, 1223, 1225, 1227, 2059, 2946, 2947 c.c.; art. 163–167 c.p.c.; D.Lgs. 28/2010; Legge 197/2022; Legge 3/2012; D.L. 118/2021 e CCII) e l’esame della giurisprudenza recente mostrano che la responsabilità del professionista non si presume ma deve essere provata con rigore. Molte azioni si basano su mere ipotesi e vengono respinte; altre vengono accolte solo in parte grazie alla prova del concorso di colpa del cliente o alla mancanza di nesso causale.

Per difendersi efficacemente bisogna agire tempestivamente, verificare l’atto di citazione, costituirsi nei termini, raccogliere la documentazione, eccepire la prescrizione, contestare il nesso causale, coinvolgere l’assicurazione e proporre soluzioni negoziali. La mediazione e la negoziazione assistita sono strumenti utili per ridurre l’importo e trovare un accordo; la definizione agevolata e le procedure di sovraindebitamento consentono di gestire i debiti con riduzioni e dilazioni; la composizione negoziata rappresenta una via d’uscita per le imprese in crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare, grazie all’esperienza maturata in decine di controversie per responsabilità professionale e alla competenza in materia di crisi d’impresa, possono assistere il debitore in ogni fase: dalla verifica dell’atto alla predisposizione della comparsa, dalla mediazione alla composizione negoziata. L’Avvocato è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista di un OCC ed esperto negoziatore: competenze che gli permettono di elaborare strategie su misura per ogni caso, ridurre o annullare le pretese, proporre piani di rientro sostenibili e bloccare azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.

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