Introduzione
Il blocco dell’account commerciale o del conto corrente aziendale rappresenta una delle misure più drastiche e destabilizzanti per l’impresa e il professionista in difficoltà. Un conto bloccato significa, di fatto, l’impossibilità di incassare pagamenti, effettuare bonifici, pagare fornitori o dipendenti e continuare la propria attività economica. Questa situazione può derivare da debiti fiscali, previdenziali, bancari o commerciali; in altri casi nasce da contestazioni di piattaforme digitali che sospendono gli account degli utenti a seguito di insolvenze o violazioni contrattuali. Qualunque sia l’origine del blocco, gli effetti sono immediati e invasivi, ed è essenziale conoscere i propri diritti e le procedure per sbloccare il proprio account.
Il tema è attuale perché le procedure esecutive e le sospensioni informatiche si sono intensificate, specialmente dopo la pandemia e a seguito delle numerose riforme fiscali degli ultimi anni. In particolare, il pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’Agente della riscossione di bloccare i conti correnti per crediti erariali e di ottenere le somme senza passare dal giudice . La Cassazione, con la recente sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha ribadito che il pignoramento esattoriale blocca le somme presenti e quelle che maturano nei 60 giorni dalla notifica, anche se il conto era in rosso . Parallelamente l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha sanzionato piattaforme digitali che bloccavano gli account dei consumatori trattenendo somme non dovute , richiamando la tutela del Codice del consumo .
In questo contesto si inserisce l’attività dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’avv. Monardo è cassazionista e coordina un team con competenze nazionali in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (professionista iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa rete di competenze, lo studio offre un servizio integrato che comprende:
- Analisi degli atti di pignoramento o di sospensione per verificarne la legittimità, i termini di notifica e la corretta indicazione dei crediti.
- Ricorsi e opposizioni contro cartelle, intimazioni e atti di pignoramento (ricorso per opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), con eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione.
- Trattative con l’Agente della riscossione per ottenere la rateizzazione del debito ex art. 19 D.P.R. 602/1973, la rottamazione e definizione agevolata dei carichi, o la riammissione alle definizioni agevolate previste dalle leggi di bilancio 2023‑2025.
- Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione del patrimonio), secondo quanto previsto dalla Legge 3/2012, dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) e dalle successive modifiche.
- Tutela giudiziale e stragiudiziale nei confronti di banche e piattaforme digitali che sospendono illegittimamente i conti o gli account, nonché difesa penale nei casi di sequestro o blocco disposto dall’autorità giudiziaria.
Lo studio lavora con imprenditori, professionisti e privati per proporre soluzioni su misura che consentano di continuare l’attività evitando l’irreparabile. Se ti trovi in questa situazione, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata: è possibile analizzare gli atti, individuare i vizi e intraprendere azioni per sbloccare il conto o l’account.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Pignoramento del conto corrente ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973
Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 disciplina la riscossione coattiva delle imposte sul reddito. L’art. 72‑bis, introdotto nel 2006, consente all’Agente della riscossione di procedere con il pignoramento dei crediti verso terzi senza intervento del giudice. Il comma 1 prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente possa intimare al terzo (ad esempio la banca) di pagare entro 60 giorni le somme dovute dal debitore, sia quelle già scadute sia quelle che scadranno . L’ordine di pagamento produce un effetto immediato: il conto corrente viene bloccato e il terzo non può più consentire prelevamenti o movimentazioni che possano sottrarre denaro pignorato.
La norma è stata modificata nel 2023 per introdurre un comma 1‑bis, che consente agli impiegati dell’Agenzia di sottoscrivere l’atto di pignoramento, e per coordinarsi con i limiti di pignorabilità degli emolumenti . Un ulteriore articolo, il 72‑ter, stabilisce che l’ultima mensilità di stipendio o pensione accreditata sul conto corrente non può essere toccata dall’ordine di pagamento, in quanto il terzo è tenuto a versare solo le somme eccedenti l’ultimo accredito . Queste norme si raccordano con l’art. 545 c.p.c. in materia di pignoramento di stipendi, pensioni e altre indennità, definendo la quota pignorabile e i limiti di tutela del debitore.
Il termine di 60 giorni per avviare il pignoramento decorre dalla notifica della cartella di pagamento. L’art. 50 D.P.R. 602/1973 dispone che l’esecuzione può iniziare solo dopo che sono trascorsi 60 giorni e che, se l’esecuzione non è iniziata entro un anno, l’Agente deve rinnovare l’intimazione . La notificazione di una intimazione di pagamento (ex art. 50, comma 2) è condizione di procedibilità: la sua omissione rende nullo l’atto esecutivo. L’art. 77 disciplina poi l’iscrizione di ipoteca sugli immobili a garanzia del credito; l’Agente può iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del credito ma deve inviare un preavviso 30 giorni prima . L’art. 86 prevede il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (es. veicoli) e impone un preavviso di 30 giorni durante i quali il debitore può dimostrare che il bene è strumentale alla propria attività e chiedere la sospensione .
La giurisprudenza ha chiarito diversi aspetti applicativi di questa procedura. La Cassazione n. 28520/2025 ha stabilito che il blocco del conto corrente permane per tutti i 60 giorni successivi alla notifica: la banca deve versare all’Agente non solo le somme esistenti alla data del pignoramento, ma anche gli accrediti che maturano nel periodo di 60 giorni, indipendentemente dal saldo iniziale del conto . La Corte ha evidenziato che il termine di 60 giorni costituisce uno “spatium deliberandi” concesso al contribuente per saldare il debito o impugnare l’atto, ma durante tale periodo il conto resta vincolato e i versamenti sono sottoposti a vincolo.
Un’altra pronuncia di rilievo è la sentenza n. 16236/2022 (Sez. VI della Cassazione), secondo cui il pignoramento ex art. 72‑bis è una forma di espropriazione presso terzi in cui l’ordine di pagamento si sostituisce all’atto di pignoramento di cui all’art. 543 c.p.c.; pertanto il pagamento effettuato dal terzo estingue il credito ma non richiede l’assegnazione del giudice. La Corte ha ribadito che la procedura deve rispettare i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza, consentendo al debitore un termine adeguato per attivarsi.
In ambito penale, la Cassazione (Sez. III, sentenza 6 agosto 2024, n. 31958) ha riconosciuto che il blocco del conto operato dalla banca su richiesta dell’autorità giudiziaria produce un effetto equivalente al sequestro preventivo, rendendo il denaro indisponibile e conferendo al destinatario un immediato interesse a impugnare la misura . Tale principio è rilevante anche nelle procedure fiscali, poiché dimostra che il blocco del conto può verificarsi ancor prima della formalizzazione del sequestro, con conseguente necessità di tutela immediata.
Limiti di pignorabilità e tutele del debitore
L’ordinamento stabilisce limiti rigidi alla pignorabilità di alcuni beni e crediti al fine di tutelare la dignità del debitore e della sua famiglia. L’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973, come anticipato, esclude dall’ordine di pagamento l’ultima mensilità di stipendio o pensione accreditata sul conto ; l’art. 545 c.p.c. prevede che stipendio, pensione e altre indennità siano pignorabili nella misura massima di un quinto, salvo che si tratti di debiti alimentari. Per le prestazioni assistenziali (assegni di invalidità, sussidi, reddito di cittadinanza) la giurisprudenza ha riconosciuto l’impignorabilità assoluta o la pignorabilità limitata, in quanto trattasi di somme destinate al sostentamento minimo.
Il principio di proporzionalità è stato ribadito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 85/2013) che ha dichiarato illegittimo, per violazione degli art. 3 e 24 Cost., l’art. 2751‑bis n. 2 c.c. nella parte in cui non consentiva l’opposizione del debitore per contestare l’eccessiva onerosità del pignoramento; la Corte ha affermato che anche nella riscossione esattoriale deve essere garantito l’equilibrio tra interesse del Fisco e tutela del contribuente.
Sequestro penale e blocco dell’account
Al di fuori della sfera fiscale, i conti correnti e gli account possono essere bloccati per effetto di un sequestro preventivo o probatorio disposto dal giudice penale ai sensi degli artt. 321 e 260 c.p.p. Come ricordato, la Cassazione penale n. 31958/2024 ha chiarito che il blocco operato dalla banca su richiesta dell’autorità giudiziaria equivale a un sequestro, anche se la misura non è stata ancora formalmente eseguita . Il sequestro può essere disposto per finalità diverse (confisca per equivalente, sequestro conservativo) e si applicano le tutele previste dall’art. 324 c.p.p., con facoltà di proporre riesame o appello contro il provvedimento.
Blocco degli account digitali e tutela del consumatore
Negli ultimi anni si sono moltiplicate le controversie relative al blocco di account commerciali su piattaforme digitali (marketplace, programmi di affiliazione, app di cashback) per presunti mancati pagamenti, violazioni contrattuali o sospetti di frode. L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha sanzionato nel 2020 la piattaforma SixthContinent per pratiche commerciali scorrette consistenti nel blocco degli account degli utenti e nel trattenere i rimborsi . La decisione richiama gli artt. 20‑27 del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), che vietano le pratiche ingannevoli e aggressive e riconoscono ai consumatori il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute .
Quando un account viene sospeso ingiustificatamente, è possibile agire sul piano civile (invocando la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della piattaforma) e, in presenza di comportamenti sistemici, segnalare il caso all’AGCM e al Garante Privacy. Le condizioni generali di contratto devono essere formulate in modo trasparente; eventuali clausole che attribuiscono al gestore un potere discrezionale illimitato di sospendere l’account possono essere dichiarate vessatorie ai sensi degli artt. 33‑34 Codice del consumo.
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Per i debitori che non riescono a far fronte ai debiti e rischiano l’espropriazione di conti e beni, l’ordinamento prevede strumenti di ristrutturazione e liberazione dei debiti. La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: l’art. 6 stabilisce che, al fine di porre rimedio alle situazioni di squilibrio non soggette a procedure concorsuali, è consentito al debitore concordare con i creditori un piano o un accordo . La norma definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale e commerciale . Le procedure previste dalla legge sono tre:
- Piano del consumatore, rivolto alle persone fisiche non imprenditori; richiede l’omologazione del tribunale e permette di rimodulare i debiti, prevedendo falcidie e sospensioni degli interessi.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori, accessibile anche agli imprenditori minori; necessita del voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti.
- Liquidazione del patrimonio, che consente al debitore di cedere i propri beni ai creditori e ottenere l’esdebitazione residua.
Dal 2020 queste procedure sono state inglobate nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022 e modificato dal D.Lgs. 83/2022. Il codice ha previsto una disciplina unitaria delle procedure di composizione negoziata e di ristrutturazione, mantenendo l’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente e introducendo la figura dell’esperto negoziatore. Il D.L. 118/2021, convertito in legge 147/2021, ha istituito la composizione negoziata della crisi d’impresa, strumento volontario che consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto incaricato di assisterlo nelle trattative con i creditori.
Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate
Il legislatore ha introdotto più volte procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate‑Riscossione, note come “rottamazioni” o “saldo e stralcio”. La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha istituito la Rottamazione‑quater, che consente di estinguere i debiti relativi a cartelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo l’importo del capitale e delle somme maturate a titolo di rimborso spese, senza interessi e sanzioni. Nel 2024 il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212 (c.d. “Decreto Milleproroghe” convertito in L. 18/2024) ha prorogato il termine per il pagamento delle prime tre rate al 15 marzo 2024 e ha previsto la possibilità di presentare la domanda di riammissione entro il 31 maggio 2024 per chi era decaduto dalla rottamazione. La Legge di bilancio 2025 (L. 210/2024) ha introdotto la Rottamazione‑quinquies: i debitori che risultavano in regola con i versamenti della Rottamazione‑quater al 30 settembre 2025 possono chiedere la definizione delle cartelle affidate fino al 31 dicembre 2023; sono escluse le somme relative ai recuperi di aiuti di Stato e alle risorse proprie dell’Unione europea.
Anche se i testi completi non sono riprodotti integralmente in questa guida, è importante ricordare che la rottamazione non sospende automaticamente il pignoramento in atto; tuttavia l’agente della riscossione può concedere la sospensione previa domanda del contribuente e pagamento della prima rata della definizione agevolata. Le procedure di definizione agevolata rappresentano quindi una via per sbloccare il conto: presentando la domanda di rottamazione o di rateizzazione e ottenendo la sospensione dell’esecuzione, il debitore può chiedere alla banca di sbloccare le somme non ancora trasferite all’Agente.
Procedura passo‑passo dopo la notifica del blocco
1. Verifica della notifica e dei vizi formali
Quando si riceve la notifica della cartella di pagamento o dell’atto di pignoramento ex art. 72‑bis, la prima attività da svolgere è verificare la regolarità della notifica (data, modalità, soggetto notificante). Se la notifica è avvenuta a mezzo posta, occorre controllare l’avviso di ricevimento; se è avvenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), bisogna verificare che la ricevuta di consegna sia valida. Vizi nella notifica comportano la nullità dell’atto e consentono di ottenere l’annullamento del blocco.
Vizi ricorrenti:
- Notifica effettuata a indirizzo errato o a persona priva di titolo a riceverla.
- Mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento, obbligo introdotto dalla L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
- Mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 50 D.P.R. 602/1973 (60 giorni dalla notifica della cartella e 1 anno per l’intimazione) .
- Omessa indicazione delle somme dovute, dei riferimenti alla cartella e delle modalità di opposizione.
In presenza di questi vizi, si può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento o opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare la legittimità del credito.
2. Controllo dei limiti di pignorabilità
Prima di procedere al pagamento o alla contestazione, è fondamentale controllare se le somme presenti sul conto rientrano nei limiti di pignorabilità. Come indicato, l’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 esclude l’ultima mensilità di stipendio o pensione . I lavoratori dipendenti o pensionati devono quindi verificare quale importo sia stato accreditato più di recente e richiedere alla banca la svincolazione della quota impignorabile. Per gli imprenditori individuali, alcune somme destinate al pagamento di contributi previdenziali dei dipendenti o dell’IVA possono essere considerate impignorabili se si dimostra che sono vincolate a obblighi fiscali imminenti.
3. Richiesta di sospensione e rateizzazione
Una volta verificata la legittimità dell’atto e i limiti di pignorabilità, il debitore può presentare richiesta di sospensione dell’esecuzione in sede amministrativa o giudiziale. In sede amministrativa è possibile:
- Chiedere la rateizzazione del debito ex art. 19 D.P.R. 602/1973: in base al numero delle rate (fino a un massimo di 72 rate ordinarie e 120 rate straordinarie) l’Agente concede un piano di ammortamento che sospende le procedure esecutive. Se si verifica un ritardo nel pagamento di cinque rate anche non consecutive, il piano decade e l’Agenzia riprende l’esecuzione.
- Presentare domanda di definizione agevolata (rottamazione): occorre verificare se il debito rientra nei carichi definibili; il pagamento della prima rata determina la sospensione degli atti esecutivi. La domanda va presentata telematicamente entro i termini previsti dalle norme vigenti (ad esempio, entro il 30 aprile 2025 per la riammissione alla rottamazione‑quater).
In sede giudiziale, il debitore può richiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto al giudice dell’esecuzione; la sospensione può essere concessa se sussistono gravi e fondati motivi (es. verosimile prescrizione del credito, errore nella notifica, importo contestato). La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione: è necessario un provvedimento espresso del giudice.
4. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) mira a contestare il diritto dell’Agente a procedere: si può eccepire la prescrizione del credito (generalmente 10 anni per i tributi erariali ma 5 anni per sanzioni e contributi), la mancanza del titolo (cartella mai notificata) o la sua nullità. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) riguarda invece i vizi formali dell’atto di pignoramento (mancanza della firma, errore nel calcolo delle somme, omessa indicazione dell’atto presupposto). Entrambe le opposizioni si propongono davanti al tribunale del luogo di residenza del debitore; nei giudizi in materia tributaria è competente la Corte di giustizia tributaria.
5. Trattative con la banca e tutela dei rapporti contrattuali
Parallelamente all’azione contro l’Agente della riscossione, è opportuno dialogare con la banca affinché questa applichi correttamente i limiti di pignorabilità e non blocchi somme non dovute. La banca deve rispettare l’ordine di pagamento dell’Agente ma non può trattenere somme oltre quanto richiesto. In caso di comportamenti abusivi (ad esempio, blocco totale del conto anche per somme non pignorate, chiusura unilaterale del conto senza preavviso), è possibile promuovere un reclamo e, se necessario, adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Diverse decisioni dell’ABF hanno riconosciuto la responsabilità della banca per aver ecceduto i limiti di pignoramento, condannandola al risarcimento del danno.
6. Sblocco degli account digitali
Nel caso di piattaforme digitali (marketplace, piattaforme di affiliazione o di cashback) che sospendono l’account per mancati pagamenti o presunti inadempimenti, il percorso è diverso. È necessario:
- Verificare il contratto sottoscritto con la piattaforma e l’eventuale presenza di clausole che consentono la sospensione; se le clausole sono generiche o conferiscono al gestore un potere insindacabile di blocco, si tratta di clausole vessatorie da contestare.
- Inviare un reclamo formale alla piattaforma, contestando il blocco e richiedendo l’immediata riattivazione dell’account e lo svincolo delle somme maturate.
- Diffidare il gestore tramite raccomandata o PEC, facendo valere la violazione del contratto e minacciando l’azione giudiziaria.
- Adire l’autorità giudiziaria presentando un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento di urgenza che ordini lo sblocco dell’account; in alternativa, proporre una causa ordinaria per risarcimento danni.
- Segnalare il caso all’AGCM se la sospensione riguarda molti utenti e configura una pratica commerciale scorretta, richiedendo l’intervento dell’autorità che può sanzionare il gestore e ordinarne il comportamento conforme .
Difese e strategie legali per sbloccare il conto
1. Eccepire la prescrizione e la decadenza
Uno degli strumenti più efficaci per neutralizzare un pignoramento è verificare se il credito è prescritto o se l’Agente ha decaduto dal potere di riscossione. Molte cartelle derivanti da contributi INPS o sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni; le imposte dirette e l’IVA si prescrivono in 10 anni. Se la cartella o l’intimazione sono state notificate oltre questi termini, è possibile opporsi e ottenere l’annullamento del pignoramento. La decadenza può invece derivare dalla violazione dei termini previsti per la notifica della cartella, dell’avviso di accertamento o dell’intimazione (ad esempio, il mancato invio dell’intimazione entro un anno ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973 ).
2. Controeccezioni sull’impignorabilità e sull’eccesso di pignoramento
Oltre a contestare la prescrizione, si possono dedurre l’impignorabilità di alcune somme (stipendi, pensioni, indennità assistenziali) e l’eccesso di pignoramento. L’Agente deve limitarsi a pignorare le somme necessarie a soddisfare il credito; non può bloccare l’intero conto se le somme dovute sono inferiori. La Corte di Cassazione ha affermato che il principio di proporzionalità impone di salvaguardare la parte necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
3. Azioni risarcitorie contro la banca e i gestori di piattaforme
Se la banca, pur conoscendo i limiti di pignorabilità, blocca indebitamente somme eccedenti o chiude il conto senza preavviso, il debitore può agire per responsabilità contrattuale (violazione del contratto di conto corrente) o extracontrattuale (abuso del diritto). Analogamente, nel caso di piattaforme digitali, l’utente può domandare il risarcimento dei danni per l’ingiustificata sospensione dell’account, comprese le perdite di guadagno, danno all’immagine e alla reputazione commerciale. L’AGCM nel caso SixthContinent ha sottolineato l’illegittimità del blocco degli account e il dovere del gestore di restituire le somme agli utenti .
4. Domanda di sovraindebitamento e composizione negoziata
Per i debitori in grave difficoltà, la domanda di sovraindebitamento offre una prospettiva di esdebitazione e di rientro sostenibile. Presentando un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione presso l’OCC, il debitore può chiedere la sospensione di tutte le procedure esecutive, compresi i pignoramenti in corso. L’avvio della procedura comporta infatti la concessione di misure protettive, che impediscono nuovi atti di esecuzione e sospendono quelli in corso; il giudice può inoltre disporre la riabilitazione del conto per consentire l’esecuzione del piano. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, assiste i clienti nella predisposizione dei documenti, nella redazione del piano e nella negoziazione con i creditori.
5. Negoziazione assistita e transazioni con l’Agente
Molti contenziosi possono essere risolti tramite negoziazione assistita con l’Agente della riscossione: è possibile proporre una transazione che preveda il pagamento rateale del debito residuo e la rinuncia agli interessi e alle sanzioni. In alcuni casi l’Agente accetta la rinuncia alle ipoteche e ai fermi in cambio di garanzie alternative (fideiussioni, ipoteche parziali). L’assistenza di professionisti esperti consente di individuare le migliori soluzioni e di evitare contestazioni future.
Strumenti alternativi: rottamazioni, rateazioni e piani del consumatore
Definizione agevolata (rottamazione)
La definizione agevolata consente di pagare solo il capitale e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. Le norme più recenti (Leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025) hanno introdotto successive edizioni della rottamazione (quater e quinquies). Per accedere occorre presentare la domanda entro i termini stabiliti, anche tramite il portale dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione, e versare la prima rata; in tal modo si ottiene la sospensione delle procedure. È possibile scegliere il numero di rate (fino a un massimo di 18 rate in cinque anni). Nel caso di decadenza (omesso pagamento di una rata) il beneficio si perde e il debito residuo diventa immediatamente esigibile.
Rateazione ordinaria e straordinaria
L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente al contribuente di ottenere un piano di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili, o fino a 120 rate in situazioni di comprovata difficoltà economica. La richiesta può essere presentata anche dopo il pignoramento; il pagamento della prima rata determina la sospensione dell’esecuzione. È fondamentale rispettare i termini e non accumulare ritardi, poiché cinque rate omesse comportano la revoca del piano.
Piano del consumatore e accordo con i creditori
Come evidenziato, la Legge 3/2012 permette al debitore non fallibile di presentare un piano del consumatore che prevede il pagamento proporzionale dei crediti in relazione al reddito e al patrimonio disponibile. L’omologazione del piano comporta la sospensione e il blocco di tutti i pignoramenti. Per gli imprenditori è possibile stipulare un accordo di ristrutturazione dei debiti, richiedendo l’approvazione della maggioranza dei creditori e la successiva omologazione del tribunale. La procedura è meno formale del concordato preventivo e consente di continuare l’attività sotto la supervisione dell’OCC.
Esdebitazione del debitore incapiente
Il Codice della crisi ha introdotto l’esdebitazione del debitore incapiente, istituto che permette al debitore persona fisica che non dispone di beni né di reddito sufficiente di ottenere la liberazione dai debiti residui. Il giudice verifica la meritevolezza del debitore e l’assenza di atti in frode; se sussistono i requisiti, dispone l’esdebitazione senza necessità di pagamenti. Questo strumento può essere invocato anche dopo il pignoramento, ma comporta l’impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti per un periodo limitato.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, procedura che consente all’imprenditore in difficoltà di chiedere la nomina di un esperto che lo assista nel negoziare con i creditori un accordo volontario. L’avvio della procedura implica l’accesso a misure protettive (art. 6 del decreto) e può portare a una ristrutturazione del debito con riduzione dei tempi e dei costi. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può supportare l’imprenditore nell’elaborazione del piano e nella negoziazione.
Errori comuni e consigli pratici
Errori frequenti:
- Ignorare la comunicazione dell’Agente: molti contribuenti non aprono le PEC o non ritirano le raccomandate. In assenza di opposizione tempestiva, l’atto diventa definitivo e il blocco sarà più difficile da contestare.
- Confondere il pignoramento esattoriale con il pignoramento ordinario: la procedura ex art. 72‑bis non prevede l’intervento del giudice; pertanto i rimedi sono diversi e i termini molto stringenti. Occorre agire subito con ricorso al giudice ordinario o alla giustizia tributaria.
- Non verificare i limiti di pignorabilità: la banca spesso blocca l’intero saldo, mentre il debitore potrebbe far svincolare la quota impignorabile (ultima mensilità di stipendio/pensione ).
- Non considerare la rateizzazione o la rottamazione: anche se le somme sono elevate, l’Agente è obbligato a concedere la rateizzazione se sussistono i requisiti. Presentare la domanda immediatamente può evitare la chiusura del conto.
- Trascurare i rimedi extragiudiziali: la negoziazione assistita con la banca o con la piattaforma digitale e la segnalazione all’AGCM possono essere più rapide di un contenzioso.
Consigli pratici:
- Conservare tutta la documentazione: cartelle, avvisi, PEC, estratti conto. Le prove documentali sono essenziali per dimostrare i vizi dell’atto o l’errato comportamento della banca.
- Ricorrere a un professionista: la materia è complessa e le modifiche normative frequenti. Un avvocato esperto può analizzare la posizione e suggerire la strategia idonea (ricorso, rateizzazione, rottamazione, sovraindebitamento). L’avv. Monardo mette a disposizione uno staff multidisciplinare in grado di seguire ogni fase.
- Agire tempestivamente: i termini per impugnare sono molto brevi (20 giorni per l’opposizione agli atti, 60 giorni per l’opposizione all’esecuzione). Lasciare trascorrere il tempo riduce drasticamente le possibilità di difesa.
- Valutare la situazione finanziaria complessiva: spesso il pignoramento è solo la punta dell’iceberg di una situazione debitoria più ampia. Affidarsi a un OCC e predisporre un piano del consumatore o un accordo con i creditori può risolvere definitivamente il problema.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Termini e adempimenti nella procedura esecutiva esattoriale
| Fase / norma | Descrizione sintetica | Termine |
|---|---|---|
| Notifica della cartella | Atto inviato dall’Agente con indicazione del debito erariale | Il debitore ha 60 giorni per pagare o impugnare (art. 50 D.P.R. 602/1973) |
| Intimazione di pagamento | Avviso inviato se l’esecuzione non è iniziata entro un anno dalla cartella | 5 giorni per adempiere (art. 50, comma 2 D.P.R. 602/1973) |
| Pignoramento ex art. 72‑bis | Ordine alla banca di pagare le somme dovute entro 60 giorni | Blocca anche gli accrediti futuri fino a 60 giorni |
| Pagamento da parte del terzo | La banca versa le somme all’Agente | Entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento |
| Opposizione agli atti | Ricorso per vizi formali dell’atto | 20 giorni dalla notifica |
| Opposizione all’esecuzione | Ricorso per contestare il diritto del creditore | 60 giorni dalla notifica |
| Rateizzazione | Richiesta di pagamento dilazionato | Fino a 72 rate (120 in casi eccezionali) |
| Rottamazione | Definizione agevolata dei carichi iscritti | Domanda entro i termini stabiliti dalle leggi di bilancio |
Tabella 2 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni
| Tipo di emolumento | Percentuale pignorabile | Normativa |
|---|---|---|
| Stipendio/pensione accreditati sul conto | Pignorabile fino al quinto dopo l’accredito; l’ultima mensilità resta impignorabile | Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 |
| Stipendio/pensione non ancora accreditati | Pignorabili presso il datore di lavoro/pagatore fino al quinto | Art. 545 c.p.c. |
| Indennità di invalidità e prestazioni assistenziali | Generalmente impignorabili; occorre verificare la legislazione specifica | Giurisprudenza costante |
| Reddito di cittadinanza e altre misure sociali | Impignorabili salvo debiti alimentari | Art. 545 c.p.c. |
Tabella 3 – Strumenti di tutela alternativi
| Strumento | Destinatari | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 | Tutti i contribuenti | Pagamento fino a 72 o 120 rate; sospende l’esecuzione |
| Rottamazione‑quater (Legge di bilancio 2023) | Debiti affidati fino al 30 giu 2022 | Pagamento del solo capitale senza sanzioni; domanda entro 30 apr 2023 (proroghe al 2024) |
| Rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2025) | Debiti affidati fino al 31 dic 2023, soggetti in regola con la quater | Condizioni simili alla quater; termini da definire da decreto attuativo |
| Piano del consumatore (Legge 3/2012) | Consumatori non imprenditori | Piano omologato dal giudice; sospensione delle procedure |
| Accordo di ristrutturazione | Imprenditori minori, professionisti | Richiede il voto della maggioranza dei creditori; sospende l’esecuzione |
| Liquidazione del patrimonio | Tutti i debitori sovraindebitati | Cessione dei beni e esdebitazione finale |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persone fisiche prive di beni | Liberazione totale dai debiti residui |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021) | Imprenditori in crisi | Nomina di un esperto, accordo con i creditori, misure protettive |
Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è il pignoramento del conto corrente ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973?
È una procedura esecutiva speciale tramite cui l’Agente della riscossione ordina alla banca di versare le somme dovute dal contribuente direttamente al Fisco. Non è necessario l’intervento del giudice. Il pignoramento blocca le somme presenti sul conto e anche quelle che maturano nei 60 giorni successivi .
2. Per quanto tempo resta bloccato il conto dopo il pignoramento?
Secondo la Cassazione n. 28520/2025, il blocco dura 60 giorni dal momento della notifica. Durante questo periodo la banca deve accantonare le somme accreditate e versarle al Fisco .
3. Le somme future accreditate sul conto sono pignorabili?
Sì. La Cassazione ha stabilito che l’ordine di pagamento comprende anche gli accrediti che maturano nei 60 giorni successivi, indipendentemente dal saldo iniziale . Solo l’ultima mensilità di stipendio o pensione è esclusa .
4. Cosa accade se il conto è già in rosso?
Il pignoramento opera comunque: l’Agente notifica l’atto alla banca che blocca il conto. Se nel periodo di 60 giorni arrivano accrediti, la banca deve versare tali somme all’Agente sino a concorrenza del debito. I conti con saldo negativo vengono considerati allo stesso modo .
5. È possibile utilizzare il conto durante il pignoramento?
Il conto resta bloccato per la parte soggetta a pignoramento. L’intestatario può movimentare solo le somme impignorabili (ad esempio, l’ultima mensilità di stipendio o pensione) , ma deve coordinarsi con la banca per evitare violazioni dell’ordine.
6. Quando conviene fare opposizione all’esecuzione?
L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. va proposta quando si ritiene che il credito non esista o sia prescritto. È consigliabile se vi sono vizi nella cartella o nell’accertamento, se il debito è stato già pagato o se si invoca la prescrizione. L’azione si propone entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento.
7. Quando si può fare opposizione agli atti esecutivi?
L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è ammessa per contestare vizi formali dell’atto di pignoramento (mancanza di firma, importo errato, omessa indicazione dell’intimazione). Si propone entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento.
8. La richiesta di rateizzazione blocca il pignoramento?
Sì, se la richiesta è accolta e viene pagata la prima rata. La rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 sospende le procedure esecutive; tuttavia se il contribuente omette il pagamento di cinque rate, la rateizzazione decade e l’Agente riprende l’azione.
9. Cos’è la rottamazione delle cartelle e come funziona?
È una definizione agevolata che consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese, senza sanzioni né interessi. Le rottamazioni variano di anno in anno (ad esempio, Rottamazione‑quater e Rottamazione‑quinquies). Presentata la domanda e versata la prima rata, l’Agente sospende i pignoramenti. Occorre rispettare scrupolosamente le scadenze.
10. Se decado dalla rottamazione, cosa succede?
In caso di mancato pagamento di una rata della rottamazione, il beneficio decade e le somme residue tornano immediatamente esigibili, con applicazione di sanzioni e interessi. Il pignoramento può riprendere, ma è possibile chiedere la rateizzazione ordinaria o la riammissione se prevista da leggi successive.
11. Le piattaforme digitali possono bloccare l’account senza preavviso?
Dipende dai termini contrattuali. Tuttavia, l’AGCM ha sanzionato pratiche in cui gli utenti venivano esclusi ingiustificatamente e i loro fondi trattenuti . Gli utenti hanno diritto a un preavviso, a conoscere i motivi della sospensione e a recuperare le somme non dovute. Clausole che prevedono la sospensione discrezionale sono nulle se vessatorie.
12. Come posso sbloccare un account su una piattaforma di cashback?
È consigliabile inviare un reclamo scritto alla piattaforma, diffidando al ripristino dell’account. In mancanza di risposta, si può ricorrere al giudice con un ricorso d’urgenza o segnalare l’abuso all’AGCM, che può imporre la restituzione delle somme e sanzionare l’operatore.
13. Cosa succede se il conto è bloccato nell’ambito di un procedimento penale?
Il sequestro penale avviene su disposizione del giudice e può essere contestato mediante riesame ai sensi dell’art. 322 c.p.p. La Cassazione ha chiarito che il blocco attuato dalla banca equivale a un sequestro e può essere impugnato immediatamente .
14. Come funzionano le procedure di sovraindebitamento?
Le procedure previste dalla Legge 3/2012 consentono al debitore non fallibile di proporre un piano o un accordo con i creditori per pagare in modo sostenibile e ottenere l’esdebitazione. Durante la procedura, il giudice concede misure protettive che bloccano i pignoramenti . È possibile presentare la domanda tramite un OCC con l’assistenza di un professionista.
15. Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?
È una procedura introdotta dal Codice della crisi che consente al debitore persona fisica senza beni né reddito di ottenere la cancellazione dei debiti residui senza alcun pagamento. Il giudice verifica la meritevolezza e l’assenza di atti fraudolenti. Tale procedura è utile quando non vi è nessuna possibilità di soddisfare i creditori.
16. Posso chiudere il conto corrente pignorato e aprirne un altro?
La chiusura del conto pignorato non libera le somme; la banca deve comunque versare all’Agente quanto dovuto. Aprire un nuovo conto è possibile, ma eventuali accrediti su di esso potrebbero essere pignorati se l’Agente ne viene a conoscenza. È consigliabile agire legalmente per sbloccare il pignoramento invece di spostare i fondi.
17. Le somme versate dai clienti sul mio conto aziendale sono tutte pignorabili?
Sì, in linea di principio. Tuttavia, se le somme sono destinate a pagare stipendi dei dipendenti o contributi previdenziali imminenti, è possibile richiedere al giudice l’esclusione in quanto somme vincolate ad obblighi di legge. Serve documentare la destinazione dei fondi.
18. In cosa consiste la composizione negoziata della crisi d’impresa?
È una procedura introdotta dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto negoziatore che lo aiuta a trovare un accordo con i creditori. Durante la procedura, il tribunale può concedere misure protettive che congelano i pignoramenti. Se l’accordo riesce, il debitore può proseguire l’attività senza subire ulteriori aggressioni.
19. Chi può accedere al piano del consumatore?
Possono accedervi le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale. La legge definisce il consumatore come chi non svolge abitualmente attività commerciale o professionale . Occorre dimostrare di avere un reddito sufficiente a sostenere il piano; in assenza di reddito si può richiedere l’esdebitazione.
20. Se ho subito il blocco di un account digitale, posso chiedere il risarcimento?
Sì. La sospensione ingiustificata dell’account e la trattenuta delle somme integrano una violazione contrattuale e, in presenza di una pratica commerciale scorretta, un illecito sanzionabile dall’AGCM . È possibile chiedere i danni patrimoniali (perdita di guadagni) e non patrimoniali (danno all’immagine), oltre alla restituzione delle somme.
Simulazioni pratiche
Esempio 1: Pignoramento di un conto corrente aziendale
Scenario: Un artigiano riceve una cartella di pagamento per contributi previdenziali non versati per un totale di 30 000 €, notificata il 1º febbraio 2025. Il 5 aprile riceve l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis notificato alla banca. Sul conto ci sono 5 000 €; nei successivi 60 giorni l’artigiano incassa 15 000 € da clienti. Il pignoramento blocca il saldo e la banca versa all’Agente 20 000 € (5 000 € immediatamente, 15 000 € gradualmente). Poiché l’importo del debito è superiore a quanto presente, resta un residuo di 10 000 € che l’Agente potrà recuperare con ulteriori pignoramenti o ipoteche.
Come difendersi: L’artigiano verifica che la cartella conteneva sanzioni prescrivibili in 5 anni; presenta opposizione all’esecuzione sostenendo la prescrizione parziale e chiede la rateizzazione del residuo. Contestualmente richiede alla banca di sbloccare la parte di incassi destinata al pagamento dei fornitori. Con l’assistenza di un avvocato, ottiene la sospensione del pignoramento per il periodo necessario a definire la rottamazione.
Esempio 2: Blocco di un account su piattaforma di e‑commerce
Scenario: Un commerciante utilizza una piattaforma di marketplace per vendere i propri prodotti. A seguito di una contestazione su alcune transazioni, la piattaforma blocca l’account e trattiene 8 000 € di incassi. Il contratto prevede la possibilità di sospendere l’account in caso di “sospetti di frode”. Il commerciante non riceve preavviso né motivazioni precise.
Come difendersi: L’avvocato invia un reclamo formale e, dopo 15 giorni, una diffida. Poiché la piattaforma non risponde, viene proposto un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. chiedendo l’immediato sblocco dell’account e il pagamento degli incassi. Il giudice, rilevando l’indeterminatezza della clausola e l’assenza di prova della frode, accoglie l’istanza. Successivamente viene avviata un’azione di risarcimento per i danni subiti. In parallelo, la vicenda è segnalata all’AGCM che avvia un’istruttoria e sanziona la piattaforma .
Esempio 3: Domanda di sovraindebitamento
Scenario: Una famiglia ha accumulato debiti per 80 000 € (mutuo, prestiti personali e cartelle esattoriali). Il capo famiglia è disoccupato e percepisce solo la Naspi; la moglie lavora part‑time. Ricevono un pignoramento del conto per 12 000 € relativo a cartelle Inps. Con l’aiuto dell’OCC, presentano un piano del consumatore in cui offrono il pagamento di 20 000 € in cinque anni, utilizzando parte del reddito della moglie. Il giudice omologa il piano, sospende i pignoramenti e, al termine, dispone l’esdebitazione del residuo di 60 000 €. Il conto viene sbloccato e la famiglia ricomincia a operare.
Esempio 4: Rateizzazione e rottamazione
Scenario: Un libero professionista ha debiti fiscali per 15 000 € e riceve un pignoramento. Presenta domanda di rottamazione‑quater entro la scadenza e paga la prima rata di 1 000 €. L’Agente sospende il pignoramento. Dopo due rate, il professionista versa le successive con ritardo e rischia la decadenza. Con l’assistenza dell’avvocato, chiede la riammissione prevista dalla legge e ottiene un nuovo piano di pagamento. Il conto rimane libero purché vengano rispettate le nuove scadenze.
Conclusione
Il blocco dell’account commerciale o del conto corrente aziendale rappresenta una situazione critica che può compromettere la continuità dell’attività e mettere in ginocchio famiglie e imprese. La normativa italiana prevede procedure esecutive rapide ed efficaci, come il pignoramento ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, che consente all’Agente della riscossione di bloccare il conto e prelevare le somme dovute . Tuttavia esistono numerose tutele a favore del debitore: limiti di pignorabilità, ricorsi per vizi formali o prescrizione, rateizzazioni, rottamazioni e procedure di sovraindebitamento. La giurisprudenza, da ultimo, ha precisato che il blocco dura 60 giorni e comprende gli accrediti futuri , ma ha anche riconosciuto il diritto del contribuente a contestare l’atto e ottenere la sospensione.
L’esperienza dimostra che agire tempestivamente è essenziale: ignorare gli atti o affidarsi a soluzioni improvvisate può aggravare la situazione. Affidarsi a un professionista competente consente di individuare la strategia migliore, tutelare i beni impignorabili e, quando possibile, chiudere il contenzioso attraverso accordi, rateizzazioni o piani del consumatore. Anche nel mondo digitale, l’utente non è privo di tutele: le piattaforme devono rispettare il contratto e non possono trattenere indebitamente i fondi .
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa in materia di blocco dei conti e degli account commerciali. Grazie alla competenza maturata in materia di diritto bancario, tributario e crisi d’impresa, lo studio è in grado di:
- Analizzare la posizione del debitore individuando vizi degli atti, prescrizioni e soluzioni alternative.
- Proporre ricorsi efficaci per sospendere o annullare il pignoramento.
- Gestire trattative con l’Agente della riscossione, le banche e le piattaforme digitali.
- Predisporre piani di ristrutturazione e procedure di sovraindebitamento per liberare definitivamente dai debiti.
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