Rinegoziazione dei debiti commerciali: come fare e impostare un piano sostenibile

Introduzione

La pandemia, l’inflazione e la guerra hanno messo a dura prova molte imprese, liberi professionisti e famiglie italiane. I ritardi nei pagamenti commerciali, le cartelle esattoriali e i finanziamenti bancari sono diventati più gravosi, mentre la liquidità diminuisce. Rinegoziare i debiti con fornitori, banche e fisco non è soltanto una misura di sopravvivenza, ma un atto di responsabilità che può salvare un’azienda o un professionista dal fallimento e consentire la ripartenza. Tuttavia la disciplina legale è complessa e in continua evoluzione: ignorarne i passaggi può comportare la perdita di beni, l’esposizione a azioni esecutive o penali e l’inutilità di trattative stragiudiziali.

In questo articolo approfondito – oltre 10.000 parole – verranno analizzate le principali normative aggiornate a novembre 2025 (D.Lgs. 14/2019, c.d. Codice della crisi, e relativi correttivi D.Lgs. 136/2024; Legge 3/2012 sul sovraindebitamento; D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi; D.Lgs. 110/2024 sulle nuove rateizzazioni; circolari dell’Agenzia delle Entrate; sentenze di Cassazione e pronunce dei Tribunali). Il taglio è giuridico–divulgativo con un taglio operativo: dal punto di vista del debitore, illustrando come difendersi, trattare con i creditori e impostare un piano di rientro sostenibile.

📌 Perché è importante la rinegoziazione?

  • Un debito non gestito può degenerare in pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo. Le misure protettive e le rateizzazioni salvaguardano temporaneamente l’azienda ma richiedono il rispetto di termini stringenti.
  • Le rottamazioni e le definizioni agevolate (ad esempio, rottamazione quater) permettono di ridurre sanzioni e interessi ma hanno effetti sul contenzioso solo dopo il pagamento della prima rata .
  • La normativa ha introdotto strumenti innovativi come il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) e il concordato minore (artt. 74–83 CCII) che consentono la continuazione dell’attività con la protezione dell’autorità giudiziaria .
  • La transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII) permette di trattare con l’Agenzia delle Entrate per definire in modo sostenibile i debiti tributari .

Chi siamo e come possiamo aiutarti

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e fondatore dello Studio Monardo, coordina un’équipe multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso gli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e certificato come esperto negoziatore per le procedure di composizione negoziata. Lo Studio Monardo offre:

  • Analisi tecnico–giuridica dell’atto (cartella esattoriale, decreto ingiuntivo, pignoramento, ingiunzione).
  • Ricorsi contro cartelle e atti di riscossione, opposizione a procedure esecutive e impugnazioni di sentenze.
  • Sospensione di ipoteche, fermi e pignoramenti, attraverso la domanda di misure protettive e l’accesso ai piani del consumatore o ai concordati.
  • Trattative con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate per ottenere transazioni fiscali, rateizzazioni e moratorie.
  • Redazione e presentazione di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati minori.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali, incluse le cause civili e gli arbitrati, per il recupero crediti o la difesa.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato al 2025

1.1 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Il Codice della crisi (CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022, rappresenta la riforma organica delle procedure concorsuali e degli strumenti di regolazione della crisi. Esso ha sostituito, tra l’altro, la Legge Fallimentare del 1942 e riunisce in un’unica fonte le norme su allerta, composizione negoziata, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordati. Nel settembre 2024 è entrato in vigore il terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024), che ha modificato numerosi articoli del CCII al fine di armonizzare la disciplina con le direttive europee e rendere più efficaci gli strumenti di prevenzione.

Di seguito si riportano gli articoli più rilevanti per la rinegoziazione dei debiti commerciali, con una sintesi delle modifiche normative introdotte.

1.1.1 Misure protettive (Art. 18 CCII)

L’art. 18 consente al debitore, che presenta la domanda di nomina dell’esperto per la composizione negoziata, di chiedere al tribunale misure protettive per impedire ai creditori di agire sul suo patrimonio. Una volta pubblicata la domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire nuovi diritti di prelazione o iniziare/continuare procedure esecutive individuali ; i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi e il debitore può continuare a pagare i fornitori e i dipendenti. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare l’esecuzione di contratti o revocare un finanziamento per il solo fatto che il debitore non paga i debiti pregressi; possono sospendere le prestazioni fino alla conferma delle misure . Una volta confermate, la sospensione dei finanziamenti non può proseguire, salvo ragioni di vigilanza prudenziale .

Queste norme sono fondamentali per consentire all’impresa di negoziare con i creditori senza subire aggravi immediati e per evitare che una banca revochi improvvisamente la linea di credito, impedendo la prosecuzione dell’attività.

1.1.2 Piano attestato di risanamento (Art. 56 CCII)

Il piano attestato di risanamento (PAR) è uno strumento negoziale e stragiudiziale che consente all’imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori un programma di risanamento. L’articolo 56 prevede che il piano sia predisposto dall’imprenditore, attestato da un professionista indipendente e rivolto ai creditori per ristrutturare l’indebitamento e riequilibrare la situazione finanziaria . Non occorre l’omologazione del tribunale: la validità dipende dal consenso dei creditori interessati. Tuttavia la pubblicazione del piano nel registro delle imprese conferisce alcuni effetti protettivi, tra cui l’esenzione da azioni revocatorie e da responsabilità penale per bancarotta . Il piano può prevedere dilazioni, moratorie, remissioni e conversione del debito in capitale, ma deve essere basato su dati veritieri e avere concrete prospettive di successo verificate dall’attestatore .

Un esempio pratico: un’azienda con debiti verso fornitori e banche può predisporre un PAR decennale in cui definisce pagamenti dilazionati e immissione di risorse dei soci. L’attestatore certifica la fattibilità; i creditori aderiscono e la pubblicazione rende il piano opponibile e non revocabile. Se un creditore minoritario non aderisce, il piano non gli è opponibile e potrà avviare azioni esecutive.

1.1.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti (Artt. 57–64 CCII)

Gli accordi di ristrutturazione sono contratti stipulati tra il debitore e una maggioranza qualificata di creditori (almeno il 60 % per l’accordo ordinario; 30 % per l’accordo di ristrutturazione con efficacia estesa) con il supporto di un professionista che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il CCII prevede diverse tipologie:

  1. Accordo ordinario (art. 57): richiede l’adesione dei creditori rappresentanti il 60 % dei crediti.
  2. Accordo ad efficacia estesa (art. 61): se depositato entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto nella composizione negoziata, la soglia di adesione può scendere al 30 % e i creditori non aderenti ricevono almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione .
  3. Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 63): consente di includere nella proposta una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS per la riduzione parziale del debito tributario . La legge prevede che i tributi europei (ad esempio, dazi e IVA in parte) non siano transigibili e stabilisce limiti antielusivi (divieto di transazione se i debiti fiscali superano l’80 % dell’esposizione complessiva) .
  4. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis): introdotto dal D.Lgs. 136/2024, permette di proporre un piano ad adesione non maggioritaria che può essere omologato anche contro la volontà di alcuni creditori (cram-down).

Gli accordi necessitano dell’omologazione del tribunale e devono essere pubblicati nel registro delle imprese prima o contestualmente al deposito in tribunale; in caso contrario l’accordo è inammissibile . Inoltre, la Cassazione ha chiarito che l’accordo deve rispettare la gerarchia delle cause di prelazione e la relative priority rule: i crediti fiscali e contributivi possono essere pagati parzialmente solo se ottengono un trattamento non deteriore rispetto ai crediti di rango inferiore e in ogni caso superiore al valore di liquidazione del bene . La mancata osservanza può comportare il rifiuto dell’omologa.

1.1.4 Concordato minore (Artt. 74–83 CCII)

Il concordato minore è destinato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore (imprese minori e professionisti) che non possono accedere alla liquidazione giudiziale. L’art. 74 consente a questi debitori di presentare ai creditori una proposta di soddisfacimento, anche parziale, che possa prevedere la continuazione dell’attività e l’apporto di risorse esterne . Il piano deve indicare le modalità e i tempi di adempimento e può suddividere i creditori in classi; deve rispettare il principio della par condicio creditorum e l’ordine delle cause di prelazione, assicurando ai creditori privilegiati un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione .

Il terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto il comma II-bis dell’art. 75, permettendo al debitore di continuare a pagare le rate del mutuo sulla casa principale o di essere autorizzato a farlo, così da conservare l’abitazione . La disposizione, già prevista per il piano del consumatore (art. 67 CCII), estende la tutela anche al concordato minore: il giudice può autorizzare il pagamento dei debiti scaduti e a scadere relativi al mutuo sulla prima casa se il debitore era adempiente al momento della domanda o se è autorizzato a pagare .

1.1.5 Procedure di sovraindebitamento per i consumatori (L. 3/2012 e artt. 66–73 CCII)

La Legge 3/2012, integrata nel CCII, disciplina tre strumenti per le persone fisiche non fallibili:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67): riservato a persone fisiche consumatrici che hanno solo debiti personali. Il piano deve essere sostenibile con i redditi futuri e può prevedere dilazioni e remissioni, ma deve assicurare che i creditori privilegiati ricevano almeno il valore di liquidazione; la moratoria sui pagamenti dei crediti privilegiati può essere prevista fino a due anni, partendo dalla data del decreto di omologazione . La Cassazione, con sentenza 9549/2025, ha chiarito che la moratoria è un termine iniziale: i pagamenti devono iniziare entro tale termine e non essere completati .
  2. Accordo di composizione della crisi (art. 68): richiede l’adesione dei creditori rappresentanti il 60 % dei crediti e può essere usato anche da consumatori con debiti misti (personali e professionali).
  3. Liquidazione controllata del patrimonio (art. 73): procedura liquidatoria per le persone fisiche con patrimonio insufficiente; prevede la vendita dei beni da parte di un liquidatore nominato dal giudice.

Le pronunce della Cassazione del 2025 hanno affinato la disciplina del piano del consumatore: la sentenza 20725/2025 ha affermato che la banca che ha erogato un finanziamento senza un adeguato accertamento non è automaticamente esclusa dall’opposizione all’omologa; può opporsi se l’ulteriore verifica non era necessaria . La sentenza 21048/2025 ha stabilito che la negligenza della banca non esclude la colpa del consumatore che ha aggravato volontariamente il proprio indebitamento; quest’ultimo può essere escluso dall’accesso alla procedura . Infine, la sentenza 20672/2025 ha precisato che un creditore che ha contribuito all’indebitamento del consumatore può contestare la legittimità (ma non la convenienza) della proposta .

1.1.6 Rateizzazione dei debiti fiscali (Art. 19 DPR 602/1973) e D.Lgs. 110/2024

L’art. 19 del DPR 602/1973 disciplina la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e la sospensione delle procedure esecutive durante la dilazione. Il D.Lgs. 110/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha ampliato il numero di rate e modificato le condizioni per ottenere il piano:

  • Richiesta semplice: per importi fino a 120.000 € il contribuente può ottenere d’ufficio fino a 84 rate mensili nel biennio 2025–2026, 96 rate nel biennio 2027–2028 e 108 rate dal 2029 . Non occorre presentare documentazione ma bisogna chiedere la rateizzazione entro 60 giorni dall’avviso.
  • Richiesta documentata: per importi superiori a 120.000 € o per ottenere fino a 120 rate, è necessario dimostrare la temporanea difficoltà economica tramite ISEE (per le persone fisiche) o indici di liquidità (per le imprese) .
  • La presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza e impedisce l’iscrizione di nuove ipoteche e fermi .
  • Il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive in corso, purché non sia avvenuta l’assegnazione definitiva .
  • Il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e l’immediata riscossione del debito residuo .

Le regole sono riepilogate nella circolare dell’Agenzia Entrate-Riscossione che spiega i parametri (ISEE, indice di liquidità, Beta index per i condomini) e conferma che il pagamento della prima rata impedisce l’avvio di nuovi pignoramenti .

1.1.7 Definizione agevolata (rottamazione quater) e transazione fiscale

La rottamazione quater introdotta dal DL 84/2025 consente di estinguere le cartelle relative a tributi erariali e contributi sociali con il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e interessi accertati, escludendo sanzioni e interessi di mora. Tuttavia le procedure esecutive e i contenziosi pendenti si estinguono solo con il pagamento della prima rata: la Cassazione e la Corte di Giustizia Tributaria del Molise hanno confermato che la semplice presentazione della domanda non sospende il processo .

La transazione fiscale disciplinata dal CCII (artt. 63 e 88) consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS un pagamento parziale del debito tributario all’interno di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo. La disciplina aggiornata a maggio 2025 prevede che possono accedervi gli imprenditori in accordi di ristrutturazione (art. 63), concordati preventivi (art. 88), composizione negoziata (art. 23 comma 2-bis) e piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (art. 64-bis) . Sono ammissibili tutti i tributi amministrati dalle agenzie fiscali (IVA, IRES, IRPEF, IRAP e addizionali) con l’esclusione delle risorse proprie dell’Unione europea e dei tributi locali; la proposta deve essere corredata da una relazione tecnica che dimostri la maggiore convenienza rispetto alla liquidazione .

Un aspetto rilevante sul piano penale: la Cassazione (sentenza 35840/2025) ha stabilito che la stipula e il regolare adempimento di una transazione fiscale sospende il sequestro finalizzato alla confisca per reati tributari; se il contribuente adempie integralmente, la confisca non può essere disposta .

1.2 Giurisprudenza rilevante

Oltre alle norme, la rinegoziazione dei debiti è influenzata dalle pronunce dei giudici. Di seguito sono riassunte le sentenze più significative del 2024–2025 con riferimento alle procedure di sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti.

  1. Cassazione, Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218Accordi di ristrutturazione: il deposito della domanda di omologazione dev’essere preceduto o accompagnato dalla registrazione dell’accordo nel registro delle imprese; in caso contrario la domanda è inammissibile e il debitore non può beneficiare delle misure protettive .
  2. Cassazione, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 34837 – ribadisce il principio sopra citato: l’accordo non registrato entro il termine assegnato dal giudice è inammissibile .
  3. Cassazione, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 34842 – in sede di omologa l’accordo deve rispettare la relative priority rule: i creditori fiscali possono essere falcidiati solo se ricevono un trattamento non inferiore a quello dei creditori con posizione subordinata e maggiore del valore di liquidazione . La violazione di tale regola comporta il rigetto dell’omologa.
  4. Tribunale di Venezia, 24 giugno 2025 – per gli accordi ad efficacia estesa depositati entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto, la soglia di adesione è ridotta al 30 % (anziché al 60 %) e i creditori non aderenti devono ricevere quanto otterrebbero nella liquidazione; i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro il termine previsto dall’art. 57 CCII .
  5. Cassazione, Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20725 – in un piano del consumatore la banca finanziatrice che non ha valutato adeguatamente la meritevolezza del debitore può opporsi all’omologa solo se l’integrazione informativa avrebbe consentito una diversa decisione; la semplice omissione non basta .
  6. Cassazione, Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048 – la negligenza della banca nell’erogare credito non esclude la colpa grave del consumatore che ha aggravato volontariamente la propria posizione debitoria; per accedere al piano il debitore deve dimostrare di non aver agito con dolo o colpa grave .
  7. Cassazione, Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672 – il creditore che ha contribuito al sovraindebitamento può contestare la legittimità (requisiti formali e sostanziali) del piano del consumatore ma non la convenienza economica .
  8. Cassazione, Sez. I, 26 febbraio 2025, n. 9549 – nella moratoria dei crediti privilegiati nel piano del consumatore la scadenza di due anni è un termine iniziale: i pagamenti devono essere avviati entro quel termine e non conclusi .
  9. Cassazione penale, Sez. III, 5 settembre 2025, n. 35840 – la stipula e l’adempimento della transazione fiscale sospendono il sequestro finalizzato alla confisca per reati tributari; una volta adempiute le obbligazioni, la confisca è esclusa .
  10. Corte di Giustizia Tributaria del Molise, 2025, sent. 174/25 – la rottamazione quater estingue il contenzioso solo con il pagamento della prima rata; la mera domanda non produce effetti .

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica di un atto e come negoziare

Rinegoziare i debiti commerciali richiede un approccio sistematico. Occorre verificare la legittimità dell’atto, valutare la sostenibilità del debito, scegliere lo strumento giuridico adatto e rispettare termini e formalità. Di seguito è descritto un percorso operativo che l’Avv. Monardo consiglia di seguire in caso di debiti con fornitori, banche o amministrazioni fiscali.

2.1 Ricezione di un avviso o di una cartella: verifica iniziale

  1. Analisi del titolo – Quando un’impresa riceve un decreto ingiuntivo, una cartella esattoriale o una lettera di messa in mora, il primo passo è verificare la correttezza formale: notifica entro i termini, presenza di vizi, indicazione del responsabile e legittimazione del creditore (banca, fornitore o Agenzia delle Entrate). Eventuali errori possono renderlo impugnabile.
  2. Decisone sui tempi – La legge prevede termini stringenti per reagire: in caso di cartella esattoriale, il ricorso in commissione tributaria deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica; per una ingiunzione di pagamento con formula esecutiva il termine è di 40 giorni; per l’opposizione al decreto ingiuntivo ordinario, 30 giorni.
  3. Verifica dello stato dell’azienda – Parallelamente occorre analizzare la situazione economico–finanziaria: conti bancari, scadenze, creditori complessivi, rate di mutuo, eventuali ipoteche, esposizioni fiscali. Ciò consente di capire se è possibile saldare il debito in breve tempo o se serve un piano di rientro più articolato.

2.2 Valutazione degli strumenti disponibili

  1. Rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 – Se il debito riguarda tributi o contributi iscritti a ruolo, è possibile presentare una domanda di dilazione all’Agente della riscossione. Per debiti fino a 120.000 €, la dilazione massima è di 84 rate nel 2025–26 e può arrivare a 108 rate dal 2029 ; per importi maggiori è necessario dimostrare la temporanea difficoltà economica . La domanda sospende prescrizione e azioni esecutive e il pagamento della prima rata estingue le procedure in corso .
  2. Transazione fiscale (art. 63 CCII) – Quando il debito comprende imposte e contributi significativi, l’imprenditore può inserire nella proposta di accordo di ristrutturazione una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate, ottenendo riduzioni e dilazioni. La richiesta deve essere formulata in modo da dimostrare che la proposta è più vantaggiosa della liquidazione e non elude le risorse proprie dell’Unione . Il pagamento regolare sospende il sequestro penale .
  3. Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) – Adatto a situazioni in cui l’imprenditore non è in stato di insolvenza ma vede all’orizzonte una crisi. È una trattativa privata con i creditori, attesta la fattibilità e permette di scongiurare azioni revocatorie . Può essere utile per rinegoziare i debiti commerciali con fornitori e banche: ad esempio, modificare i termini di pagamento, ridurre l’interesse o convertire il debito in partecipazioni.
  4. Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–64 CCII) – Procedura più strutturata con omologazione giudiziaria; consente di imporre l’accordo a creditori dissenzienti (se si raggiunge la soglia prevista) e di ottenere misure protettive. In particolare, l’accordo ad efficacia estesa (art. 61) può essere opportuno quando vi siano molti creditori e la trattativa con ognuno è complessa .
  5. Concordato minore (artt. 74–83 CCII) – Indicato per le microimprese e i professionisti: permette di proporre un piano che preveda la continuazione dell’attività e la falcidia dei debiti; richiede l’attestazione e l’intervento del tribunale. Il decreto correttivo consente di continuare a pagare il mutuo sulla casa principale .
  6. Piano del consumatore (art. 67 CCII) – Strumento per le persone fisiche con debiti da consumatore; può includere anche debiti fiscali ma solo se di natura personale. Il piano deve essere sostenibile con le entrate future e può prevedere la moratoria sui crediti privilegiati fino a due anni .
  7. Altre definizioni agevolate – Nel caso di cartelle esattoriali, la legge prevede rottamazioni e definizioni (come rottamazione quater) che consentono di versare l’importo originario senza sanzioni. Queste misure sono stabilite di volta in volta dalla legge di bilancio o da decreti speciali. È importante verificare la scadenza per l’adesione e ricordare che l’effetto estintivo del contenzioso si produce solo con il pagamento della prima rata .

2.3 Presentazione della domanda e misure protettive

Dopo aver scelto lo strumento, occorre presentare la domanda seguendo i requisiti di forma e contenuto:

  1. Domanda di misure protettive – Nel contesto della composizione negoziata o dell’accordo di ristrutturazione, il debitore può richiedere al tribunale le misure protettive. La richiesta si presenta telematicamente e viene pubblicata nel registro delle imprese. Dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono iscrivere ipoteche o avviare procedure esecutive . Entro dieci giorni l’impresa deve depositare la domanda di conferma al tribunale e pubblicare il numero di ruolo nel registro entro trenta giorni .
  2. Presentazione del piano o dell’accordo – Nel caso di accordi di ristrutturazione e concordato minore, il piano deve essere depositato al tribunale insieme alla relazione dell’attestatore e alla documentazione completa. È essenziale che l’accordo sia già stato registrato nel registro delle imprese; altrimenti la domanda sarà dichiarata inammissibile .
  3. Pubblicazione e comunicazione ai creditori – La pubblicazione nel registro delle imprese rende la proposta opponibile e consente ai creditori di prendere visione del piano. Occorre inviare una comunicazione formale a tutti i creditori, indicando la proposta di ristrutturazione e le modalità di adesione.
  4. Omologazione giudiziaria – Per accordi e concordati è necessario ottenere l’omologazione del tribunale, che verifica la legalità e la fattibilità del piano e, soprattutto, il rispetto delle cause di prelazione e della relative priority rule . I creditori possono proporre opposizione per motivi di legittimità; l’omologa consente di imporre il piano anche ai creditori dissenzienti.

2.4 Gestione dei rapporti con i creditori

La rinegoziazione richiede abilità negoziali e conoscenza del diritto. Alcuni consigli pratici:

  • Preparare un business plan realistico – I creditori sono più propensi ad accettare una proposta se il piano dimostra sostenibilità con dati economici e un’analisi prospettica. È essenziale coinvolgere un consulente finanziario o un commercialista.
  • Classificare i creditori – Distinguere tra creditori privilegiati (fisco, INPS), chirografari (fornitori, banche), creditori strategici (clienti/fornitori che incidono sull’operatività) e garantiti da fideiussioni. Ciò consente di modulare il piano secondo la gerarchia della prelazione.
  • Offrire garanzie o risorse esterne – Nei piani attestati o nei concordati, l’apporto di risorse esterne (ad esempio, immissioni di capitale dai soci o nuovi investitori) aumenta la probabilità di adesione e l’omologa .
  • Mantenere la trasparenza – Il successo delle trattative dipende dalla fiducia: fornire ai creditori dati aggiornati, chiarire i motivi della crisi e le misure intraprese.
  • Prevedere clausole di salvaguardia – È consigliabile stabilire condizioni risolutive (es. flessione del fatturato, variazioni di tasso) o meccanismi di riallineamento del piano in caso di shock esterni.
  • Coinvolgere un professionista – L’assistenza di avvocati e commercialisti esperti è indispensabile per conformare le proposte alla normativa e evitare contestazioni. L’Avv. Monardo e il suo staff possono assumere il ruolo di esperto negoziatore o di gestore della crisi, dando maggior forza alle trattative.

2.5 Monitoraggio e esecuzione del piano

Una volta omologato o accettato, il piano deve essere eseguito con puntualità. La legge prevede che l’inadempimento di alcune rate (otto rate per le dilazioni fiscali ) comporti la revoca del piano e la ripresa delle procedure esecutive. È quindi fondamentale predisporre un sistema di controllo interno che monitori l’andamento dei pagamenti, la variazione dei costi e la capacità di cassa. In caso di imprevisti, occorre valutare la possibilità di modificare il piano con l’accordo dei creditori o di accedere a procedure più adeguate.

3. Difese e strategie legali per rinegoziare o annullare il debito

Una difesa efficace richiede l’identificazione di tutte le irregolarità del titolo, l’analisi delle clausole contrattuali e l’utilizzo delle tutele previste dalla legge. Ecco una panoramica delle principali strategie, con un accento sui diritti del debitore.

3.1 Impugnare il titolo esecutivo o la cartella esattoriale

  1. Vizi formali e sostanziali – Nelle cartelle esattoriali o negli accertamenti esecutivi bisogna controllare la regolare notifica, la validità della sottoscrizione, il corretto importo delle sanzioni e la causale. Errori di notifica o difetti di motivazione possono rendere l’atto nullo. In caso di decreto ingiuntivo, la mancata prova del credito o la prescrizione del diritto portano all’opposizione.
  2. Prescrizione e decadenza – Alcuni debiti si estinguono per decorso del tempo (prescrizione): l’IVA si prescrive in dieci anni; tributi locali, imposte dirette e contributi in cinque anni; multe stradali in cinque anni; contributi INPS aziendali in cinque anni. La decadenza opera quando l’amministrazione non iscrive a ruolo il tributo entro un termine perentorio. La presentazione di un’istanza di rateizzazione o di definizione agevolata sospende i termini .
  3. Eccezioni di competenza e di nullità – In alcuni casi la cartella è stata emessa da un ente incompetente (es. agenzie entrate anziché INPS) o manca l’estratto di ruolo. L’opposizione può contestare la legittimazione dell’Agente della riscossione e chiedere l’annullamento.

3.2 Sospensione e revoca di ipoteche, fermi e pignoramenti

L’iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo del veicolo costituiscono misure cautelari che possono essere sospese se si presenta un piano di rientro, un ricorso o una domanda di rateizzazione. La legge prevede:

  • Sospensione con la domanda di rateizzazione – Presentando la domanda e pagando la prima rata, le ipoteche e i pignoramenti in corso si estinguono .
  • Sospensione con le misure protettive – La pubblicazione della domanda di composizione negoziata impedisce l’iscrizione di nuove ipoteche e sospende le procedure esecutive .
  • Ricorso al tribunale – Se l’ipoteca o il pignoramento sono stati iscritti in violazione delle norme (ad esempio per debiti inferiori a 20.000 € o senza preavviso), si può chiedere al giudice la revoca o la sospensione.

3.3 Utilizzo della transazione fiscale e previdenziale

La transazione fiscale consente di ridurre le sanzioni e gli interessi e di ottenere la rateizzazione del debito tributario all’interno di un accordo o di un concordato. I punti chiave:

  • Requisiti – Devono essere presenti i presupposti per la procedura in cui la transazione è inserita (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo o composizione negoziata). Bisogna dimostrare la maggiore convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, tenendo conto che i crediti tributari devono ricevere un trattamento almeno pari a quello dei crediti di grado inferiore .
  • Ambito oggettivo – Sono transigibili i tributi gestiti dalle agenzie fiscali (IVA, IRES, IRAP, IRPEF e addizionali). Le risorse proprie dell’Unione europea e la quota di IVA UE non sono ammesse .
  • Effetti penali – La Cassazione ha chiarito che la stipula e il regolare pagamento della transazione fiscale sospendono il sequestro finalizzato alla confisca e, se il debito viene integralmente pagato, escludono la confisca .

3.4 Moratorie, remissioni e conversioni del debito

All’interno di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione è possibile proporre:

  • Moratorie – Differire il pagamento dei debiti per un periodo, in genere 12 o 24 mesi per i crediti privilegiati . Per i piani del consumatore, la moratoria per i debiti privilegiati può arrivare a 24 mesi (due anni), ma, come stabilito dalla Cassazione, si tratta di un termine iniziale: i pagamenti devono cominciare entro quel periodo .
  • Remissioni parziali – Stralciare parte del debito, soprattutto interessi e sanzioni. È frequente negli accordi con banche (rinuncia agli interessi di mora) e nelle definizioni agevolate (rottamazione).
  • Conversioni – Trasformare debiti in capitale (debt equity swap) o in strumenti partecipativi. Questa soluzione richiede l’accordo dei creditori e può comportare l’ingresso di nuovi soci.

3.5 Utilizzo di nuovi finanziamenti e clausole di cram down

Nelle procedure di ristrutturazione si può prevedere l’ingresso di nuovi finanziamenti che beneficiano di un privilegio speciale (c.d. finanziamento prededucibile) per facilitare il risanamento. Inoltre, il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato il cram down fiscale: se il piano rispetta la relative priority rule e prevede un soddisfacimento non inferiore alla liquidazione, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate .

4. Strumenti alternativi alla rinegoziazione tradizionale

Oltre alle procedure già menzionate, la legge prevede vari strumenti per gestire il debito. La scelta dipende dalla situazione dell’impresa, dall’ammontare del passivo, dalla presenza di beni da proteggere e dal tipo di creditori coinvolti.

4.1 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata è stata introdotta con il D.L. 118/2021 (convertito in legge 147/2021) e integrata nel CCII. È una procedura volontaria, non concorsuale e riservata alle imprese in squilibrio patrimoniale o economico–finanziario, che consente di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente nominato dalla camera di commercio. Le principali caratteristiche:

  • Accesso – L’imprenditore che percepisce segnali di crisi può chiedere la nomina dell’esperto compilando un questionario e un piano di risanamento preliminare. Una volta nominato, l’esperto convoca l’imprenditore per valutare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento .
  • Negoziazione – Se la prospettiva è positiva, l’esperto avvia trattative con i creditori, fornitori e altri soggetti interessati. Può proporre la revisione dei contratti in essere (art. 10) e la rideterminazione di termini e modalità di pagamento . Le convocazioni devono seguire un programma serrato e l’esperto deve monitorare la correttezza della procedura .
  • Misure protettive e cautelari – L’imprenditore può chiedere misure che sospendono le azioni esecutive e cautelari, come visto al par. 1.1.1 . Il tribunale deve confermare le misure entro dieci giorni dalla domanda; la mancata fissazione dell’udienza entro dieci giorni fa decadere la misura .
  • Esito – La procedura può concludersi con un accordo (ad esempio un piano di risanamento o un concordato minore), oppure con la liquidazione se non vi sono prospettive. L’esperto è tenuto a segnalare al tribunale eventuali strumentalizzazioni e può chiedere la revoca delle misure .

La composizione negoziata è particolarmente adatta alle imprese che vogliono rinegoziare il debito senza esposizione pubblica, mantenendo la riservatezza delle trattative. Inoltre, la legge vieta alle banche di revocare le linee di credito per il semplice accesso alla procedura .

4.2 Piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (art. 64‑bis CCII)

Introdotti dal D.Lgs. 136/2024, i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione sono procedure ibride tra il piano attestato e l’accordo di ristrutturazione. Non richiedono la maggioranza dei creditori ma possono essere omologati dal tribunale se è assicurato il rispetto delle cause di prelazione e se il piano è più conveniente della liquidazione. Sono utili quando la frammentazione dei creditori rende difficile raggiungere le percentuali richieste per l’accordo ordinario.

4.3 Strumenti di composizione per i consumatori

Oltre al piano del consumatore, la Legge 3/2012 prevede:

  • Accordo di composizione della crisi – Richiede l’adesione del 60 % dei crediti e consente di trattare anche debiti misti (personali e professionali). È adatto a lavoratori autonomi con piccola attività.
  • Liquidazione del patrimonio – Procedura liquidatoria per chi non può proporre un piano sostenibile; prevede la vendita dei beni per soddisfare i creditori e, al termine, la liberazione dai debiti residui.
  • Esdebitazione – Al termine della liquidazione o dell’esecuzione del piano, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti.

4.4 Ulteriori misure: rateizzazioni straordinarie e sospensioni per calamità

In casi eccezionali (calamità naturali, emergenze sanitarie o economiche), il legislatore ha introdotto rateizzazioni straordinarie e sospensioni per le zone colpite. Ad esempio, il D.Lgs. 110/2024 prevede che in caso di eventi calamitosi certificati si possa chiedere la sospensione delle rate e l’allungamento della dilazione; la definizione di “evento calamitoso” e le modalità operative sono demandate a decreti ministeriali .

4.5 Esonero dal pagamento dell’IVA e dei tributi locali

Alcune leggi di bilancio hanno introdotto condoni o stralci automatici per cartelle inferiori a un certo importo o per carichi affidati alla riscossione da oltre dieci anni. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 prevedeva lo stralcio automatico delle cartelle fino a 1.000 € affidate tra il 2000 e il 2010. È opportuno monitorare le normative annuali e verificare se si rientra nei requisiti.

5. Errori comuni e consigli pratici

Rinegoziare i debiti è un’operazione delicata. I seguenti errori sono ricorrenti tra imprenditori e professionisti che affrontano la crisi senza adeguata assistenza:

  1. Ignorare i termini di legge – Molti non sanno che il ricorso contro una cartella va proposto entro 60 giorni o che la domanda di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dall’avviso. La mancata osservanza comporta la decadenza del diritto.
  2. Non verificare la legittimità dell’atto – Spesso ci si limita a chiedere una dilazione senza controllare se la cartella sia nulla. In questo modo si riconosce implicitamente il debito e si perde la possibilità di contestarlo.
  3. Proporre piani irrealistici – Un piano troppo ottimistico, basato su ricavi non certi, rischia di fallire e comportare la revoca della misura. È preferibile proporre un pagamento sostenibile, anche se più lungo, e prevedere clausole di revisione.
  4. Tralasciare creditori strategici – Rinegoziare con banche e fisco ma trascurare i fornitori chiave o i dipendenti può compromettere la continuità operativa. Bisogna considerare l’insieme dei rapporti.
  5. Non coinvolgere un professionista – Le procedure richiedono formalità precise, dalla registrazione dell’accordo alla predisposizione della relazione. Un errore può comportare l’inammissibilità della domanda .
  6. Pagare la prima rata senza controllare la decadenza – Nel caso di rottamazione o rateizzazione è fondamentale assicurarsi di poter pagare tutte le rate; la decadenza fa perdere i benefici e ripristina il debito integrale .
  7. Non considerare l’effetto penale – Nei reati tributari l’adempimento di una transazione fiscale può evitare la confisca . Trascurare questo aspetto può comportare conseguenze patrimoniali gravi.
  8. Trascurare l’obbligo di pubblicazione – L’accordo di ristrutturazione deve essere pubblicato nel registro delle imprese; la mancata pubblicazione rende la domanda inammissibile .

Consigli pratici

  • Agire tempestivamente: non attendere che le scadenze siano trascorse. La tempestività permette di accedere a misure protettive e di negoziare da una posizione migliore.
  • Predisporre una documentazione completa: bilanci, estratti conto, elenco dei debiti, contratti, certificati catastali. Una documentazione completa facilita l’analisi e la predisposizione del piano.
  • Effettuare simulazioni: calcolare l’importo della rata mensile in base alle diverse opzioni (rateizzazione, rottamazione, accordo) e confrontarlo con la capacità di cassa.
  • Mantenere la riservatezza: nei piani attestati e nelle composizioni negoziate la riservatezza è fondamentale per evitare allarmismi tra i fornitori e i clienti.
  • Monitorare gli aggiornamenti normativi: le leggi cambiano frequentemente; ad esempio, le soglie per le rateizzazioni sono state modificate dal D.Lgs. 110/2024 e la possibilità di conservare la casa nel concordato minore è stata introdotta nel 2024 .

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano norme, termini e strumenti utili per la rinegoziazione dei debiti. I dati contenuti sono aggiornati a novembre 2025. Le colonne contengono solo parole chiave e numeri; le spiegazioni sono nel testo.

6.1 Norme principali sulla rinegoziazione dei debiti

Norma/strumentoSoggetti destinatariCaratteristiche principaliNote
Art. 18 CCII (misure protettive)Imprese che accedono alla composizione negoziataSospensione di azioni esecutive e revoche; banche non possono revocare linee di creditoDurata temporanea, richiede conferma del tribunale
Art. 56 CCII (piano attestato di risanamento)Imprenditori in crisi o insolvenzaPiano stragiudiziale attestato da professionista; non necessita di omologaDeve essere veritiero e fattibile
Artt. 57–64 CCII (accordo di ristrutturazione)Imprenditori con almeno 30–60 % di adesioneContratto con i creditori, omologato dal tribunale; può includere transazione fiscalePubblicazione nel registro è essenziale
Artt. 74–83 CCII (concordato minore)Imprese minori e professionistiProposta di soddisfacimento parziale, classi di creditori; continuazione dell’attivitàDal 2024 è possibile mantenere il mutuo sulla prima casa
Art. 67 CCII (piano del consumatore)Persone fisiche consumatriciPiano sostenibile con redditi futuri; moratoria fino a due anniDebito esclusivamente personale
Art. 19 DPR 602/1973 – rateizzazioneTutti i contribuentiRate fino a 84/96/108 rate per debiti ≤ 120.000 €; documentazione per importi superioriPresentazione domanda sospende prescrizione e pignoramenti
Transazione fiscale (artt. 63, 88 CCII)Imprese in accordi o concordatiAccordo con Agenzia delle Entrate per riduzione debiti tributariRichiede relazione tecnica; esclusi tributi europei
Rottamazione quater (DL 84/2025)Tutti i contribuentiPagamento solo del capitale e interessi; contenzioso si estingue dopo la prima rataManca effetto estintivo se non si paga
Misure correttive D.Lgs. 136/2024Tutte le procedureIntroduzione di art. 64-bis; ampliamento cram down fiscale; possibilità di mantenere la casa nel concordato minoreEntrato in vigore 28/09/2024

6.2 Termini e scadenze di rilievo

OperazioneTermineRiferimento
Opposizione a cartella esattoriale60 giorni dalla notificaCodice di procedura tributaria
Richiesta di rateizzazione60 giorni dall’avvisoArt. 19 DPR 602/1973
Moratoria crediti privilegiati nel piano del consumatorePagamenti da iniziare entro 24 mesiArt. 67 CCII
Decadenza rateizzazioneMancato pagamento di 8 rateArt. 19 DPR 602/1973
Deposito domanda omologa accordoRegistrazione preventivamente o contestualmenteCass. 11218/2025
Deposito domanda di conferma misure protettiveEntro 10 giorni dalla pubblicazioneArt. 18 CCII
Pubblicazione numero di ruoloEntro 30 giorni dalla iscrizione a ruoloArt. 18 CCII
Soglia adesione accordo ordinario60 % creditiArt. 57 CCII
Soglia adesione accordo ad efficacia estesa30 % entro 60 giorniArt. 61 CCII
N. massimo di rate semplici fino al 202684D.Lgs. 110/2024
N. massimo di rate da 202796 (2027–28); 108 (dal 2029)D.Lgs. 110/2024

6.3 Differenze tra strumenti di ristrutturazione

StrumentoNaturaNecessità di omologaSoglia adesionePrincipali vantaggiLimiti
Piano attestato (art. 56 CCII)StragiudizialeNoNessunaRiservatezza; flessibilità; esenzione da revocatoriaEfficacia solo tra aderenti; nessuna protezione automatica
Accordo ristrutturazione (artt. 57–64 CCII)Concorsuale60 % ordinario; 30 % efficacia estesaImpone l’accordo ai dissenzienti; include transazione fiscaleProcedura complessa; pubblicità
Concordato minore (artt. 74–83 CCII)Concorsuale50 % delle classi (criterio)Continuazione dell’attività; tutela della prima casaCosto procedura; controlli stringenti
Piano del consumatore (art. 67 CCII)Concorsuale paraconcorsualeNessuna votazione (ma omologa giudiziale)Protezione persona fisica; moratoria fino a 2 anniSolo debiti personali; valutazione meritevolezza

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è la rinegoziazione dei debiti commerciali?
    È il processo mediante il quale un’impresa o un professionista ristruttura i propri debiti contrattando con i creditori nuove scadenze, riduzioni o conversioni. Può avvenire tramite strumenti privati (piano attestato) o procedure concorsuali (accordo di ristrutturazione, concordato minore).
  2. Quando conviene richiedere la rateizzazione all’Agenzia della Riscossione?
    Conviene quando il debito è contenuto (fino a 120.000 €) e si prevede di poter pagare rate mensili fino a 84/96/108 rate. La domanda sospende le azioni esecutive e il pagamento della prima rata estingue eventuali pignoramenti .
  3. Cosa succede se non pago otto rate della dilazione?
    La decadenza dal piano si verifica con il mancato pagamento di otto rate (anche non consecutive) . L’intero debito torna esigibile e riprendono le procedure esecutive.
  4. Posso includere l’IVA nella transazione fiscale?
    Sì, l’IVA è in genere inclusa nella transazione fiscale; sono escluse solo le risorse proprie dell’UE, di cui una quota minima dell’IVA può rientrare .
  5. Qual è la differenza tra piano attestato di risanamento e accordo di ristrutturazione?
    Il piano attestato è stragiudiziale e non richiede l’omologa; è basato su accordi privati e su un’attestazione di un professionista . L’accordo di ristrutturazione, invece, è omologato dal tribunale e, se si raggiunge la soglia di adesione (60 % o 30 % efficacia estesa), diventa vincolante anche per i creditori dissenzienti .
  6. Cosa succede se la banca revoca la linea di credito durante la composizione negoziata?
    Le banche non possono revocare o ridurre il credito per il solo fatto che il debitore ha chiesto la composizione negoziata; possono sospendere la prestazione fino alla conferma delle misure protettive . Una volta confermate, possono revocare solo per motivi di vigilanza prudenziale.
  7. È possibile salvare la casa principale nel concordato minore?
    Sì. Dal 2024, il debitore può continuare a pagare le rate del mutuo sulla propria abitazione principale nel concordato minore, con l’autorizzazione del giudice .
  8. Quali sono i requisiti per accedere al piano del consumatore?
    Il consumatore deve essere una persona fisica non imprenditore e non fallibile, avere debiti solo personali, non avere compiuto atti in frode e non essere stato dichiarato insolvente negli ultimi cinque anni. Il piano deve essere sostenibile con le entrate future e prevedere la soddisfazione minima dei creditori privilegiati .
  9. In un accordo di ristrutturazione, quando è necessaria la registrazione nel registro delle imprese?
    L’accordo deve essere registrato prima o contestualmente al deposito della domanda di omologazione; la mancata registrazione comporta l’inammissibilità .
  10. Che cos’è il cram down fiscale?
    È la possibilità per il tribunale di omologare un accordo di ristrutturazione o un concordato anche contro il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, purché il piano rispetti la relative priority rule e assicuri ai crediti fiscali un trattamento superiore alla liquidazione .
  11. È possibile rinegoziare i debiti bancari senza procedure concorsuali?
    Sì. Con accordi stragiudiziali o piani attestati è possibile negoziare con le banche la ristrutturazione del debito, ad esempio allungando i termini, riducendo il tasso o convertendo il credito in partecipazioni. Tuttavia la banca non è obbligata ad aderire e la trattativa richiede una proposta credibile.
  12. Come si calcola la convenienza della transazione fiscale rispetto alla liquidazione?
    Si confronta l’ammontare che l’erario otterrebbe in caso di liquidazione (vendita dei beni) con quanto offerto nella transazione. Se la proposta consente al fisco di incassare di più o prima, la transazione è conveniente; diversamente può essere rigettata.
  13. I soci di una società possono essere chiamati a rispondere dei debiti residui?
    Dipende dal tipo di società e dalle garanzie prestate. In una società di persone (SNC, SAS) i soci rispondono illimitatamente; in una SRL o SPA rispondono solo se hanno prestato fideiussioni o se è accertata la mala gestio. I piani di ristrutturazione possono prevedere l’intervento dei soci con apporti di capitale o la remissione di crediti.
  14. Quanto dura la procedura di composizione negoziata?
    Non esistono termini fissi; in genere la fase negoziale dura alcuni mesi. Le misure protettive hanno durata massima di quattro mesi, prorogabili fino a otto; l’esperto può comunicare la mancanza di prospettive di risanamento in qualunque momento .
  15. È possibile proporre un accordo di ristrutturazione se i debiti sono prevalentemente verso fornitori esteri?
    Sì, la procedura è applicabile anche in presenza di creditori stranieri. Tuttavia occorre considerare eventuali norme di diritto internazionale privato e, se necessario, includere clausole che individuino la competenza del tribunale italiano.
  16. Che differenza c’è tra liquidazione controllata del patrimonio e liquidazione giudiziale?
    La liquidazione controllata (art. 268 CCII) è una procedura riservata alle persone fisiche sovraindebitate; prevede la vendita dei beni con la supervisione del giudice e consente l’esdebitazione al termine. La liquidazione giudiziale (ex fallimento) riguarda le imprese insolventi ed è gestita da un curatore con effetti più invasivi (sospensione degli organi sociali, revocatoria).
  17. Posso accedere al piano del consumatore se ho un mutuo ipotecario e debiti fiscali?
    Sì, purché i debiti abbiano natura personale (non derivanti da attività d’impresa). Il mutuo ipotecario sulla prima casa può essere mantenuto, con la moratoria prevista dall’art. 67 CCII . I debiti fiscali personali possono essere inclusi e eventualmente transatti.
  18. Cosa succede se il creditore oppone l’accordo di ristrutturazione per motivi di convenienza?
    La legge consente l’opposizione solo per motivi di legittimità (rispetto di prelazioni, correttezza delle classi, veridicità dei dati). I creditori chirografari non possono opporsi per ragioni di convenienza economica se il piano è più favorevole rispetto alla liquidazione .
  19. È obbligatorio rivolgersi a un OCC?
    Per i consumatori sovraindebitati e per i concordati minori l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi è obbligatorio: l’OCC nomina un gestore (come l’Avv. Monardo) che redige la relazione e assiste il debitore. Per le imprese che utilizzano la composizione negoziata la nomina avviene tramite la camera di commercio.
  20. Come posso sapere se posso usufruire di una definizione agevolata?
    Le definizioni agevolate (rottamazioni) vengono introdotte da leggi o decreti; bisogna consultare il sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione o un professionista. È importante aderire entro i termini e verificare se il carico è stato affidato alla riscossione nel periodo indicato.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Ristrutturazione di debiti commerciali e fiscali mediante accordo di ristrutturazione

Scenario: Azienda A, una SRL operante nel settore tessile di Prato, accumula debiti verso fornitori (300.000 €), banche (500.000 €) e Agenzia delle Entrate (100.000 € tra IVA e IRAP). L’azienda ha un patrimonio immobiliare (capannone) valutato 600.000 € su cui insiste un’ipoteca della banca, e beni mobili per 100.000 €. L’azienda subisce un calo di fatturato e riceve un decreto ingiuntivo da un fornitore. La società non è ancora insolvente ma rischia azioni esecutive.

Soluzione:

  1. Attivazione composizione negoziata – L’azienda presenta istanza alla camera di commercio e ottiene l’applicazione delle misure protettive: sospese le esecuzioni, banche non possono revocare linee di credito .
  2. Predisposizione del piano – Con l’aiuto dell’esperto (Avv. Monardo), l’azienda elabora un accordo di ristrutturazione:
  3. Ai fornitori propone il pagamento del 60 % dei crediti in 5 anni, con interessi ridotti;
  4. alla banca propone la conversione di 200.000 € di debito in quote societarie e la dilazione del restante;
  5. all’Agenzia delle Entrate propone una transazione fiscale con pagamento del 50 % dei tributi e dei contributi in 84 rate mensili (con una riduzione delle sanzioni) .
  6. Adesione e omologa – I creditori rappresentanti il 65 % del passivo aderiscono; la banca e l’INPS partecipano. Il piano è registrato nel registro delle imprese e depositato in tribunale. Il giudice verifica la relativa priority rule e omologa l’accordo .
  7. Esecuzione – L’azienda inizia a pagare le rate; dopo due anni il fatturato migliora. Grazie alla transazione fiscale, l’azienda evita la confisca per eventuali reati tributari .

8.2 Piano del consumatore con moratoria di due anni

Scenario: Signora B, insegnante, ha debiti personali per 40.000 € di prestiti al consumo, 15.000 € di carte di credito e 20.000 € di debiti fiscali (IRPEF e multe). Il suo reddito è di 1.800 € mensili. Non è imprenditrice. Non riesce a far fronte alle rate e riceve un atto di pignoramento dello stipendio.

Soluzione:

  1. Verifica dei requisiti – Non svolge attività d’impresa; i debiti sono personali; non ha agito con dolo. Accede al piano del consumatore (art. 67 CCII).
  2. Proposta – Prevede un pagamento del 25 % dei debiti chirografari (13.750 €) in 5 anni tramite cessione di 230 € al mese. Per i debiti fiscali prevede l’integrale pagamento in 6 anni con moratoria di due anni per i crediti privilegiati, al termine della quale inizierà a versare rate da 350 € . Offre inoltre la vendita di un’auto di proprietà per 10.000 €.
  3. Omologazione – Il giudice omologa il piano: i creditori non possono agire e la moratoria consente di sospendere il pignoramento per 24 mesi. Dopo la moratoria, le rate vengono pagate puntualmente; alla fine del piano, i creditori non soddisfatti vengono stralciati e la signora B ottiene l’esdebitazione.

8.3 Concordato minore con mantenimento della casa

Scenario: Il Sig. C è un artigiano con ditta individuale; ha debiti per 200.000 € verso fornitori, 80.000 € di mutuo ipotecario sulla propria abitazione e 30.000 € di debiti fiscali. L’attività è ancora operativa ma soffre per la crisi. Vuole conservare la casa in cui vive con la famiglia.

Soluzione:

  1. Accesso al concordato minore – In quanto imprenditore individuale, può accedere alla procedura. Presenta una proposta di soddisfacimento dei creditori pari al 50 % dei debiti in 10 anni, con risorse esterne fornite dai familiari (30.000 €).
  2. Pagamento del mutuo – Chiede l’applicazione dell’art. 75 comma II-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, per continuare a pagare le rate del mutuo sulla casa . Il giudice autorizza il pagamento e consente di mantenere l’abitazione.
  3. Omologazione – Il tribunale omologa il piano; i creditori ricevono il 50 % e la restante parte viene falcidiata. Il Sig. C continua la propria attività e, grazie alla casa mantenuta, evita la vendita forzata.

8.4 Dilazione fiscale con 84 rate

Scenario: Azienda D riceve una cartella da 60.000 € per IVA arretrata. Non intende contestare l’imposta ma non può pagare in un’unica soluzione.

Soluzione:

  1. Richiesta semplice – Poiché l’importo è inferiore a 120.000 €, l’azienda presenta istanza di rateizzazione secondo l’art. 19 DPR 602/1973 (versione 2025). Chiede 84 rate mensili da 714 € .
  2. Effetti – La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive. Con il pagamento della prima rata, l’eventuale pignoramento bancario viene estinto .
  3. Rischi – Se l’azienda non paga otto rate, decade dal beneficio e dovrà versare immediatamente il debito residuo .

8.5 Transazione fiscale in un accordo con efficacia estesa

Scenario: Impresa E, società di servizi, ha debiti per 1 milione di euro, di cui 400.000 € verso l’Agenzia delle Entrate. Propone un accordo ad efficacia estesa con adesione del 45 % dei crediti (verso fornitori e banche). Vuole includere una transazione fiscale.

Soluzione:

  1. Elaborazione della proposta – Il piano propone alla Agenzia delle Entrate il pagamento del 50 % delle imposte dovute e il saldo in 6 anni. Per i creditori chirografari prevede il 40 % in 8 anni.
  2. Relazione tecnica – L’attestatore dimostra che la proposta è più conveniente della liquidazione e che i crediti pubblici ricevono un trattamento non inferiore a quelli subordinati, rispettando la relative priority rule .
  3. Omologazione – Il tribunale omologa l’accordo e impone la transazione anche ai creditori dissenzienti grazie al cram-down fiscale.
  4. Effetti – Grazie alla transazione, l’impresa evita il sequestro penale; con la riduzione del 50 % e la dilazione, mantiene la liquidità per la continuità aziendale【267937875847869†L71-L127】.

Conclusione

La rinegoziazione dei debiti commerciali è una sfida complessa ma non impossibile. La normativa italiana, aggiornata al 2025, offre numerosi strumenti per favorire il risanamento e prevenire l’insolvenza: rateizzazioni più flessibili, transazioni fiscali, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordati minori e piani del consumatore. Le sentenze della Cassazione e dei tribunali hanno chiarito le regole procedurali (registrazione dell’accordo, rispetto delle prelazioni, legittimazione dei creditori), offrendo maggiore certezza agli operatori.

Rinegoziare richiede tuttavia professionalità: occorre analizzare gli atti, valutare la sostenibilità economica, redigere un piano credibile e negoziare con i creditori. Gli errori (ignorare i termini, proporre piani irrealistici, non pubblicare l’accordo) possono vanificare gli sforzi e condurre al fallimento. La tempestività e l’assistenza di esperti – avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro – sono indispensabili.

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