Introduzione
L’inadempimento contrattuale è uno degli eventi più ricorrenti nella vita di un imprenditore, di un professionista o di un privato cittadino. Un progetto non portato a termine, la mancata consegna di un bene, l’errore di un professionista o il ritardo nell’esecuzione di un servizio possono esporre il debitore a una richiesta di risarcimento del danno da parte del creditore. In questi casi il rischio non riguarda solo l’esborso economico: una domanda risarcitoria può portare a pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi o, nel peggiore dei casi, alla perdita dell’azienda. Per questo è essenziale conoscere i propri diritti, gli strumenti di difesa previsti dall’ordinamento e le opportunità di composizione del conflitto.
L’obiettivo di questa guida – aggiornata al mese e anno correnti (novembre 2025) – è fornire a imprenditori, professionisti e privati un quadro completo sulle difese a disposizione del debitore che riceve una richiesta di danni per inadempimento contrattuale. Le soluzioni trattate sono basate sulle fonti normative e giurisprudenziali italiane più recenti, tra cui il Codice civile, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la legge 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, il decreto‑legge 118/2021 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Nel corso dell’articolo troverai:
- un’analisi dettagliata degli articoli del Codice civile che disciplinano l’adempimento, il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto;
- le sentenze di Cassazione più aggiornate (2024–2025) che chiariscono l’onere della prova, i criteri di quantificazione del danno, la prevedibilità del danno e il rapporto tra azione risarcitoria e risoluzione del contratto;
- una procedura passo‑passo per reagire correttamente alla notifica di una diffida ad adempiere o di una citazione in giudizio;
- le strategie difensive e le eccezioni che il debitore può sollevare (es. eccezione d’inadempimento, impossibilità della prestazione, irrilevanza dell’inadempimento);
- gli strumenti alternativi di definizione del debito (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione);
- tabelle riepilogative di norme, termini e mezzi di difesa;
- FAQ con le domande più frequenti e le relative risposte;
- simulazioni pratiche e numeriche per comprendere l’impatto economico delle diverse soluzioni.
Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina un network di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio italiano. Cassazionista iscritto all’albo speciale, esercita da oltre vent’anni nei settori del diritto bancario, civile e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla collaborazione con commercialisti specializzati in fiscalità, diritto societario e finanza aziendale, lo studio Monardo è in grado di assistere sia privati sia PMI in ogni fase del contenzioso e della gestione della crisi.
Il team dell’avv. Monardo offre:
- analisi personalizzata del contratto e dell’atto di diffida;
- valutazione della prescrizione e delle eccezioni opponibili;
- redazione di memorie difensive, ricorsi e opposizioni in sede civile, amministrativa o tributaria;
- sospensione di azioni esecutive e pignoramenti tramite istanze cautelari;
- trattative stragiudiziali con il creditore per ottenere piani di rientro sostenibili;
- accesso alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione controllata) e alla composizione negoziata della crisi d’impresa;
- piani di ristrutturazione del debito e transazioni fiscali.
Se hai ricevuto una diffida ad adempiere o una richiesta di risarcimento e desideri valutare la tua situazione con professionisti esperti, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo: troverai il modulo di contatto alla fine di questo articolo.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale è regolato principalmente dal Codice civile. Oltre alle norme generali sull’adempimento e sulla responsabilità contrattuale, la disciplina è arricchita da pronunce della Corte di Cassazione che forniscono principi interpretativi vincolanti. Le recenti riforme sulla crisi d’impresa (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) e sulla composizione negoziata hanno introdotto strumenti alternativi per la gestione del debito.
1.1 Principi generali: correttezza, diligenza e buona fede
Il rapporto obbligatorio è regolato da principi che impongono alle parti di comportarsi in modo corretto e diligente:
| Articolo | Oggetto | Estratto e significato |
|---|---|---|
| Art. 1175 c.c. | Regole di correttezza | L’articolo stabilisce che debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, orientando le prestazioni reciproche alla collaborazione e alla lealtà . |
| Art. 1176 c.c. | Diligenza nell’adempimento | Impone al debitore di usare la diligenza del “buon padre di famiglia”; quando l’obbligazione è professionale, la diligenza va valutata con riguardo alla natura dell’attività . |
| Art. 1375 c.c. | Esecuzione secondo buona fede | Prevede che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, richiedendo un comportamento collaborativo oltre il testo dell’accordo . |
Questi principi sono fondamentali per valutare la condotta del debitore: se l’inadempimento deriva da un comportamento diligente ma reso impossibile da cause estranee (forza maggiore, fatto del terzo), la responsabilità può essere esclusa. La giurisprudenza richiede al giudice di accertare se il debitore abbia impiegato tutte le cautele richieste dalla natura dell’obbligazione.
1.2 Responsabilità contrattuale: articoli 1218, 1223 e seguenti
1.2.1 Obbligo di esatto adempimento e onere della prova
L’art. 1218 c.c. stabilisce che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” . La norma fonda la responsabilità contrattuale su tre elementi:
- Esistenza del rapporto obbligatorio e dell’adempimento dovuto;
- Inadempimento o ritardo imputabile al debitore;
- Danno conseguente.
Quanto all’onere della prova, la giurisprudenza ha chiarito che il creditore che agisca per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare la fonte del proprio diritto e la scadenza dell’obbligazione, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento dell’altra parte; spetta invece al debitore provare l’avvenuto adempimento o l’impossibilità non imputabile. La Corte di Cassazione (ord. 3 marzo 2025 n. 5629) ha ribadito che lo stesso criterio vale quando il debitore eccipiente invoca l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460: in tal caso si invertiscono i ruoli e il creditore deve dimostrare il proprio adempimento .
1.2.2 Quantificazione del danno: danno emergente e lucro cessante
L’art. 1223 c.c. definisce l’estensione del risarcimento: deve comprendere la perdita subita (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento . Ciò significa che possono essere risarciti sia i costi sostenuti dal creditore per rimediare all’inadempimento, sia i profitti che avrebbe realizzato se la prestazione fosse stata eseguita. L’obiettivo è rimettere il creditore nella situazione in cui si sarebbe trovato con l’esatto adempimento.
La Cassazione (sent. 10 giugno 2025 n. 15446) ha precisato che, nel caso in cui il creditore scelga di agire solo per il risarcimento del danno e non chieda la risoluzione del contratto, l’oggetto del suo credito risarcitorio include l’intero interesse contrattuale positivo: il creditore deve essere messo nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se avesse ricevuto la prestazione . Non è dunque necessario chiedere la risoluzione per ottenere il risarcimento; le due azioni sono autonome e possono essere proposte congiuntamente o separatamente .
1.2.3 Danni prevedibili e dolo del debitore
L’art. 1225 c.c. limita il risarcimento ai danni prevedibili al tempo in cui è stata contratta l’obbligazione, salvo che l’inadempimento derivi da dolo: in tal caso il debitore risponde anche dei danni imprevedibili. La Corte di Cassazione (ord. 16 gennaio 2025 n. 1036) ha evidenziato che la prevedibilità alla quale fa riferimento l’art. 1225 costituisce un limite giuridico non all’esistenza del danno ma alla misura del risarcimento. La prevedibilità deve essere valutata non secondo la sensibilità del debitore concreto, ma in base a criteri di normalità e di comune esperienza rispetto alla categoria di rapporti coinvolta . Pertanto, per ottenere il risarcimento del lucro cessante o di danni indiretti, il creditore deve dimostrare che tali conseguenze erano ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto.
1.2.4 Concorso del fatto colposo del creditore
L’art. 1227 c.c. dispone che se il fatto colposo del creditore ha concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito in proporzione e non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la diligenza ordinaria . La Cassazione (sent. 30 luglio 2025 n. 21896) ha applicato tale principio in un caso di incidente stradale: il passeggero che sale a bordo sapendo che il conducente è ubriaco concorre al fatto illecito e il risarcimento è ridotto . Il medesimo criterio vale per i contratti: il creditore che, pur potendo evitare l’aggravarsi del danno, non si attiva, non può pretendere l’integrale risarcimento.
1.2.5 Clausola penale ed equità
Quando le parti hanno stabilito una clausola penale (art. 1382 c.c.), il creditore può chiedere la somma concordata senza dover dimostrare l’entità del danno; se il debitore ritiene che l’importo sia eccessivo, può chiederne la riduzione secondo equità (art. 1384 c.c.). Per il debitore è quindi essenziale verificare se il contratto contenga penali sproporzionate e valutare la possibilità di contestarle.
1.2.6 Burden of proof e buona fede: principali massime giurisprudenziali 2024‑2025
Nel 2024 e nel 2025 la Corte di Cassazione ha emanato numerose pronunce che chiariscono l’ambito della responsabilità contrattuale. Di seguito una selezione delle più rilevanti con le massime di riferimento:
- Cass., ord. 3 marzo 2025 n. 5629 – Onere della prova e eccezione di inadempimento: il creditore deve provare solo la fonte dell’obbligazione e la scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento; è il debitore a dover dimostrare l’adempimento. Se il debitore solleva l’eccezione d’inadempimento (art. 1460), si inverte il riparto: il debitore deve allegare l’altrui inadempimento e il creditore agente deve provare di aver adempiuto .
- Cass., ord. 30 luglio 2025 n. 21896 – Concorso di colpa del creditore: il danno viene ridotto se la vittima ha concorso all’evento; il passeggero che si fa trasportare da conducente ubriaco è corresponsabile .
- Cass., ord. 10 giugno 2025 n. 15446 – Autonomia dell’azione risarcitoria: la domanda di risarcimento per inadempimento può essere proposta autonomamente rispetto a quella di risoluzione; non vi è subordinazione tra le due azioni . Il risarcimento mira a reintegrare l’interesse contrattuale positivo .
- Cass., ord. 16 gennaio 2025 n. 1036 – Prevedibilità del danno: l’art. 1225 limita il risarcimento ai danni prevedibili secondo criteri di normalità e di comune esperienza .
- Cass., ord. 3 novembre 2025 n. 29044 – Demansionamento e prova del danno: la Corte ha ribadito che il danno non patrimoniale derivante da demansionamento non è automatico; il lavoratore deve dimostrare l’effettiva lesione subita. Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della datrice di lavoro e confermato la sentenza d’appello che aveva ridotto il risarcimento, sottolineando che l’uso del criterio equitativo non può sostituire la prova del danno .
1.3 Risoluzione del contratto per inadempimento
La risoluzione è un rimedio che consente al creditore di sciogliere il contratto quando l’inadempimento dell’altra parte non è di scarsa importanza (art. 1453 c.c.) . Gli articoli della sezione sulla risoluzione forniscono strumenti differenti:
| Articolo | Oggetto | Estratto e rilievi |
|---|---|---|
| Art. 1453 c.c. | Risoluzione e risarcimento | In caso di inadempimento in contratti a prestazioni corrispettive, la parte adempiente può chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno . |
| Art. 1454 c.c. | Diffida ad adempiere | Permette al contraente fedele di assegnare all’altra parte, tramite diffida, un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere. Trascorso inutilmente il termine, il contratto è risolto di diritto . |
| Art. 1455 c.c. | Non rilevanza dell’inadempimento di scarsa importanza | La risoluzione non è ammessa quando l’inadempimento ha poca importanza rispetto all’interesse del creditore . |
| Art. 1456 c.c. | Clausola risolutiva espressa | Se le parti hanno stabilito che il contratto si risolverà di diritto al verificarsi di determinati inadempimenti, la risoluzione si produce quando la parte interessata comunica all’altra di volersi avvalere della clausola. |
| Art. 1457 c.c. | Termine essenziale | Quando le parti considerano essenziale il termine di adempimento, il contratto si risolve di diritto se la prestazione non avviene nel termine; la parte che intenda adempiere tardivamente deve darne notizia entro tre giorni. |
| Art. 1458 c.c. | Effetti della risoluzione | La risoluzione fa venir meno le obbligazioni ancora ineseguite e produce effetto retroattivo per le obbligazioni già eseguite; ciascuna parte deve restituire ciò che ha ricevuto. |
| Art. 1460 c.c. | Eccezione d’inadempimento | Consente a una parte di rifiutare l’adempimento finché l’altra non adempia o non offra di adempiere. Il rifiuto non deve essere contrario alla buona fede . |
| Art. 1463 c.c. | Impossibilità totale di una prestazione | Se l’adempimento di una prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile alla parte, l’obbligazione si estingue e la controprestazione non è più dovuta . |
Le norme sulla risoluzione prevedono altresì l’effetto restitutorio: le prestazioni già eseguite devono essere restituite. La Cassazione (ord. 2024 n. 7443, richiamata nell’ordinanza della Corte d’Appello nel caso di permuta di un terreno) ha precisato che, in caso di risoluzione, l’effetto risarcitorio non può tradursi nell’adempimento per via monetaria. Se il creditore chiede la restituzione del bene e un importo pari al completamento dell’opera, ciò produce un ingiustificato arricchimento; il risarcimento deve essere calcolato come la differenza tra il valore della prestazione rimasta ineseguita e la controprestazione dovuta .
1.4 Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
La legge 3/2012 (“legge salva suicidi”) ha introdotto strumenti per consentire a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori di uscire dalla situazione di sovraindebitamento. Dal 2021 queste procedure sono state integrate nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Secondo una guida redatta dallo Studio Monardo e aggiornata al 2025, la legge si rivolge a:
- privati cittadini che non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie;
- piccoli imprenditori esclusi dal fallimento per i limiti dimensionali previsti dall’art. 1 della legge fallimentare;
- professionisti e artigiani che non rientrano nelle procedure concorsuali .
Le procedure principali sono:
| Procedura | Descrizione | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Piano del consumatore | Consente al consumatore di proporre al giudice un piano di rientro basato sulle proprie capacità economiche senza necessità dell’approvazione dei creditori. Sospende le azioni esecutive e può prevedere riduzioni significative delle somme dovute . | |
| Accordo con i creditori | Destinato a piccoli imprenditori, artigiani e professionisti; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori ed è omologato dal tribunale. Permette di ristrutturare i debiti e proteggere i beni strumentali . | |
| Liquidazione controllata del sovraindebitato | Procedura per la liquidazione del patrimonio del debitore sotto il controllo del tribunale. Consente la cancellazione del residuo debito una volta effettuate le ripartizioni. | |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Introdotta dal Codice della crisi, permette al debitore che non dispone di beni sufficienti di ottenere la cancellazione dei debiti al termine della procedura. |
Le modifiche normative più recenti hanno stabilito che la legge 3/2012 è ora parte integrante del Codice della crisi e che per accedere alle nuove procedure occorre rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi (OCC) riconosciuti dal Ministero della Giustizia . Nel corso della pandemia la data di entrata in vigore del Codice è stata rinviata al 1° settembre 2021 .
1.5 Decreto‑legge 118/2021 e composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le aziende in stato di crisi o insolvenza, il D.L. 118/2021 (convertito con modifiche dalla L. 147/2021) ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi, attivo dal 15 novembre 2021 . Il decreto ha inoltre:
- rinviato al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi per le disposizioni sull’allerta;
- rinviato al 31 dicembre 2023 l’applicazione delle misure di allerta e di composizione assistita della crisi;
- prorogato il termine per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle S.r.l. e nelle cooperative;
- introdotto modifiche alla legge fallimentare .
L’obiettivo dichiarato del decreto è incentivare le imprese a individuare soluzioni concordate per la ristrutturazione o il risanamento aziendale. Il meccanismo prevede che l’imprenditore in crisi possa chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori e che agevoli l’accesso a procedure alternative al fallimento . Tra i doveri dell’imprenditore rientra l’attuazione di idonee misure per superare la crisi, secondo la nuova formulazione dell’art. 2086 c.c. Il D.L. 118/2021 ha quindi potenziato la responsabilità dell’imprenditore e introdotto strumenti per prevenire l’insolvenza, come vedremo nelle sezioni dedicate agli strumenti alternativi.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica della diffida o della citazione
2.1 Ricezione della diffida ad adempiere
Il primo momento in cui il debitore viene a conoscenza dell’inadempimento è spesso la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.). Si tratta di una lettera raccomandata o notificata via PEC con cui il creditore invita il debitore a eseguire la prestazione entro un termine perentorio (non inferiore a 15 giorni) sotto pena di risoluzione.
Cosa fare?
- Non ignorare la diffida: la mancata risposta può aggravare la posizione del debitore. Raccogli subito il documento, verifica la data di spedizione e controlla che la diffida indichi chiaramente il termine assegnato e l’inadempimento contestato.
- Esamina il contratto: controlla le clausole relative alle modalità di adempimento, agli eventuali termini essenziali, alle clausole risolutive espresse o alle penali.
- Verifica la prescrizione: la pretesa risarcitoria si prescrive in 10 anni per l’inadempimento contrattuale ordinario e 5 anni per la responsabilità professionale (ad esempio, errori del commercialista). Talvolta il creditore sollecita il pagamento a distanza di molti anni: è opportuno verificare se la pretesa è prescritta.
- Valuta l’imputabilità dell’inadempimento: raccogli documenti, email o comunicazioni che provano che la prestazione è stata impedita da cause non imputabili (es. forza maggiore, fatto del terzo, provvedimenti di autorità). Ricorda che spetta al debitore provare l’impossibilità non imputabile .
- Agisci tempestivamente: se ritieni di poter adempiere, valuta di eseguire la prestazione entro il termine assegnato. Se l’inadempimento è lieve o di scarsa importanza, proponi al creditore una soluzione (riparazione, sconto, proroga) per evitare la risoluzione.
- Richiedi assistenza legale: la diffida può essere l’anticamera di una causa. Un avvocato potrà valutare se rispondere contestando la diffida, chiedendo la prova dell’adempimento del creditore (eccezione d’inadempimento) o proponendo una soluzione stragiudiziale.
2.2 Citazione in giudizio per risarcimento danni o risoluzione
Se la diffida resta senza esito o se il creditore ritiene di aver subito un danno non sanabile, può agire in giudizio. L’atto di citazione espone i fatti, le norme violate e formula le domande (risoluzione, risarcimento o entrambe). Quando ricevi la citazione:
- Notifica e termini: la comparizione avviene dinanzi al tribunale ordinario. Hai 90 giorni (ridotti a 45 nei procedimenti sommari) per costituirti in giudizio tramite il tuo difensore. Il mancato rispetto del termine comporta contumacia.
- Analisi dell’atto: controlla se l’attore ha provato la fonte dell’obbligazione e la scadenza; se non lo ha fatto, puoi eccepire l’improcedibilità dell’azione. Verifica l’eventuale presenza di clausole compromissorie che impongono un arbitrato.
- Eccezioni processuali e sostanziali: il tuo avvocato potrà sollevare eccezioni preliminari (incompetenza territoriale, clausola arbitrale, improcedibilità per mancato esperimento dei metodi alternativi di risoluzione) e eccezioni di merito (prescrizione, difetto di legittimazione, abuso di diritto).
- Domande riconvenzionali: se ritieni di aver subito un danno dal comportamento del creditore, puoi proporre domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento o l’esatto adempimento.
- Prova documentale e testimoniale: raccogli fatture, contratti, email, perizie, certificazioni e testi che dimostrano l’adempimento o l’impossibilità non imputabile. Ricorda che il giudice può disporre consulenze tecniche d’ufficio (CTU) in caso di controversie tecniche.
- Tentativi di conciliazione: la riforma Cartabia e il Codice della crisi incentivano l’uso di metodi alternativi (mediazione civile, negoziazione assistita, mediazione tributaria). In alcune materie (condominio, diritti reali, divisioni, successioni, locazioni, comodato) la mediazione è condizione di procedibilità. Valuta la possibilità di chiudere la lite con un accordo.
2.3 Termini e scadenze principali
La tabella seguente sintetizza i principali termini di legge da conoscere quando si affronta una richiesta di danni per inadempimento:
| Fase/adempimento | Riferimento normativo | Termine |
|---|---|---|
| Diffida ad adempiere | Art. 1454 c.c. | Il termine non può essere inferiore a 15 giorni . |
| Prescrizione dell’azione di risarcimento | Art. 2946 c.c.; art. 2947 c.c. | 10 anni per l’inadempimento contrattuale generale; 5 anni per la responsabilità professionale; 2 anni per la vendita di beni mobili o prestazioni alberghiere (art. 1495 c.c.). |
| Costituzione in giudizio | Codice di procedura civile | Il convenuto deve costituirsi entro 90 giorni dalla notifica della citazione (45 nei procedimenti a rito sommario). |
| Domanda di mediazione obbligatoria | D.Lgs. 28/2010 | La domanda di mediazione sospende il termine di decadenza e prescrizione per un massimo di 3 mesi. |
| Ricorso per procedura di sovraindebitamento | Legge 3/2012; Codice della crisi | La pendenza della procedura sospende le azioni esecutive individuali dal deposito del piano o dell’accordo. |
| Composizione negoziata della crisi | D.L. 118/2021 | L’imprenditore può chiedere la nomina dell’esperto alla Camera di commercio in qualsiasi momento della crisi. |
2.4 Diritti del debitore nel contenzioso
- Diritto di essere informato: il debitore ha diritto a ricevere copia integrale del contratto, del preventivo, dei documenti contabili e di qualsiasi comunicazione che il creditore utilizza a fondamento della pretesa.
- Diritto alla prova contraria: può dimostrare l’adempimento, l’impossibilità sopravvenuta o la nullità del contratto. Può inoltre eccepire l’inadempimento del creditore (es. mancata consegna del materiale necessario, condotta ostruzionistica) e chiedere la sospensione del proprio obbligo finché l’altra parte non adempie (art. 1460 c.c.).
- Diritto alla riduzione del risarcimento: se il creditore ha concorso con colpa alla produzione del danno, il debitore può chiedere la diminuzione dell’importo (art. 1227 c.c.) .
- Diritto alla tutela cautelare: può chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (es. decreto ingiuntivo) o l’inibitoria dell’esecuzione, dimostrando il periculum in mora e il fumus boni iuris.
- Diritto di accesso alle procedure di composizione: se non è in grado di far fronte alle pretese, può attivare la procedura di sovraindebitamento o la composizione negoziata della crisi per ottenere la sospensione delle azioni esecutive.
3. Difese e strategie legali
3.1 Prova dell’adempimento e onere della prova inverso
Come abbiamo visto, la regola generale prevede che il creditore deve provare il contratto e la sua scadenza, mentre il debitore deve provare l’avvenuto adempimento . Per adempiere a questo onere è necessario conservare documenti come ricevute, bonifici, email, contratti di subappalto e certificati di conformità. In caso di contestazione, può essere utile richiedere una consulenza tecnica per dimostrare la conformità dell’opera eseguita.
Se il debitore eccepisce che il creditore non ha rispettato le proprie obbligazioni, può invocare l’eccezione d’inadempimento (art. 1460 c.c.), che consente di sospendere la prestazione finché l’altra parte non adempie. Secondo la Cassazione (ord. 2025 n. 5629) il debitore che solleva l’eccezione deve limitarsi ad allegare l’inadempimento del creditore, mentre quest’ultimo dovrà provare di aver adempiuto . È tuttavia necessario che il rifiuto sia proporzionato e conforme a buona fede, altrimenti l’eccezione è inammissibile .
3.2 Impossibilità sopravvenuta e forza maggiore
L’impossibilità della prestazione per causa non imputabile estingue l’obbligazione (art. 1256 c.c.) e, se l’impossibilità è totale, libera anche la controprestazione (art. 1463 c.c.) . Il debitore deve dimostrare che l’evento che ha impedito l’adempimento è stato imprevedibile e inevitabile con la normale diligenza. Esempi possono essere calamità naturali, provvedimenti amministrativi che impediscono l’attività o malattie improvvise che colpiscono il professionista unico.
I contratti spesso prevedono clausole di force majeure: verificare se l’evento rientra tra quelli indicati (pandemia, guerra, sciopero) può consentire di escludere la responsabilità. È consigliabile notificare tempestivamente al creditore l’impossibilità sopravvenuta, per evitare che la controparte contesti la tardività della comunicazione.
3.3 Inadempimento di scarsa importanza e adempimento tardivo
L’art. 1455 c.c. stabilisce che il contratto non può essere risolto se l’inadempimento è di scarsa importanza . È il caso, ad esempio, di un ritardo marginale o di un difetto tecnico facilmente riparabile. Il debitore può contestare la richiesta di risoluzione o di risarcimento sostenendo che il pregiudizio arrecato al creditore è minimo. In questi casi è consigliabile offrire un adempimento tardivo accompagnato da una riduzione del corrispettivo o da una prestazione integrativa.
3.4 Riduzione del risarcimento per concorso di colpa del creditore
Se il danno è stato causato anche da condotte negligenti del creditore (ad esempio, mancata vigilanza, errori nella comunicazione, tolleranza di difetti), il debitore può invocare l’art. 1227 c.c. e chiedere la diminuzione proporzionale del risarcimento . È necessario dimostrare il nesso causale tra la condotta del creditore e il danno.
3.5 Clausole penali e riduzione equitativa
Molti contratti prevedono clausole penali che determinano in anticipo l’importo del risarcimento. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1384 c.c., il giudice può ridurre equitativamente la penale se l’obbligazione è stata eseguita parzialmente o se la somma è manifestamente eccessiva. Il debitore dovrebbe quindi dimostrare l’eccessiva onerosità della penale rispetto al danno effettivamente subito dal creditore.
3.6 Compensazione e riconoscimento del debito
Se il debitore vanta a sua volta crediti verso il creditore, può opporre la compensazione legale o giudiziale (artt. 1241‑1252 c.c.), estinguendo i debiti fino alla concorrenza. Occorre che i crediti siano liquidi, esigibili e omogenei. Inoltre è importante fare attenzione al riconoscimento del debito: versare somme parziali o sottoscrivere accordi transattivi senza riserve può costituire ammissione della responsabilità e pregiudicare la difesa.
3.7 Prescrizione e decadenza: come farle valere
La prescrizione estingue il diritto del creditore quando non viene esercitato entro un certo periodo. I principali termini sono stati indicati nella tabella sopra; tuttavia è bene ricordare che:
- la prescrizione può essere interrotta da un atto di diffida, dalla domanda giudiziale o dal riconoscimento del debito;
- se il debitore non eccepisce la prescrizione in giudizio, il giudice non può rilevarla d’ufficio (art. 2938 c.c.);
- alcune cause si prescrivono in termini più brevi (es. azione di garanzia per vizi nella compravendita: 1 anno).
Eccepire tempestivamente la prescrizione può portare all’estinzione della domanda risarcitoria.
3.8 Soluzioni stragiudiziali: mediazione e transazione
Prima di affrontare una causa dal costo elevato, è opportuno tentare una soluzione amichevole. La mediazione civile (D.Lgs. 28/2010) è obbligatoria per alcune materie e, se avviata prima della causa, sospende i termini di prescrizione e decadenza. Il mediatore aiuta le parti a trovare un accordo, che, se sottoscritto, è titolo esecutivo. In sede di mediazione il debitore può proporre un piano di rientro, la rinuncia a parte del credito, la sostituzione della prestazione (datio in solutum) o la cessione del contratto a terzi.
La transazione (art. 1965 c.c.) consente alle parti di chiudere la controversia con reciproche concessioni. È consigliabile far redigere la transazione da un avvocato per evitare clausole vessatorie o implicite ammissioni di colpa. La transazione può prevedere rateizzazioni, remissioni parziali, garanzie (fideiussioni), e la rinuncia a futuri ricorsi.
3.9 Accesso alle procedure di sovraindebitamento
Se il debitore è insolvente e non può soddisfare tutte le pretese dei creditori, può ricorrere alle procedure della legge 3/2012. Il piano del consumatore consente al debitore persona fisica di proporre un pagamento parziale del debito, adeguato alla propria capacità reddituale, con la sospensione delle azioni esecutive . L’accordo con i creditori richiede l’approvazione della maggioranza, ma consente di ristrutturare i debiti e salvaguardare l’attività . La liquidazione controllata permette di liberarsi dai debiti residui dopo la liquidazione del patrimonio. L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 del Codice della crisi) consente di cancellare i debiti quando il patrimonio è insufficiente.
L’iter prevede la nomina di un gestore della crisi iscritto in un OCC, che assiste il debitore nella predisposizione della proposta. L’avv. Monardo è gestore della crisi iscritto e può seguire personalmente la procedura.
3.10 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le imprese in crisi, il D.L. 118/2021 prevede la composizione negoziata, procedura riservata agli imprenditori che non sono ancora insolventi ma che attraversano difficoltà finanziarie. L’imprenditore, assistito da un esperto nominato dalla Camera di commercio, dialoga con i creditori per trovare una soluzione concordata. L’accesso alla procedura non richiede il consenso dei creditori e consente di ottenere misure protettive del patrimonio (sospensione delle azioni esecutive). L’esperto aiuta a redigere un piano di risanamento o a proporre accordi di ristrutturazione. Se la trattativa non riesce, è possibile accedere al concordato semplificato.
La composizione negoziata può essere un’ottima alternativa per le PMI che vogliono evitare un contenzioso per inadempimento: consente di rimodulare i contratti, prorogare termini e ristrutturare passività, limitando il rischio di domande risarcitorie.
4. Strumenti alternativi per definire o ridurre il debito
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate fiscali
Se la richiesta di danni deriva da tributi o da cartelle di pagamento (ad esempio, mancato versamento di imposte o contributi), il debitore può usufruire delle definizioni agevolate previste dai recenti provvedimenti fiscali (es. “rottamazione‑quater” 2023–2024 e successive edizioni). Le definizioni consentono di estinguere i carichi iscritti a ruolo versando solo l’imposta e gli interessi legali, con riduzione o cancellazione di sanzioni e interessi di mora.
Nel 2024 e 2025 sono stati prorogati i termini di pagamento di alcune rate, e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ha pubblicato circolari che permettono di regolarizzare i carichi decaduti entro 5 giorni senza perdere i benefici. È consigliabile verificare la propria posizione debitoria e presentare domanda nei termini. L’avv. Monardo e il suo team possono assisterti nella procedura di definizione agevolata.
4.2 Transazione fiscale e accordi con l’erario
Il Codice della crisi consente alle imprese di proporre all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e ad altri enti una transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione. È possibile chiedere l’abbattimento di sanzioni e interessi, il pagamento dilazionato e la rinuncia a ipoteche e fermi amministrativi. Anche il piano del consumatore può includere debiti fiscali; in tal caso l’agenzia può esprimere il proprio voto.
4.3 Piani di rientro e accordi stragiudiziali con i privati
Per i debiti con fornitori, banche o investitori, spesso è possibile negoziare piani di rientro. Essi prevedono rateizzazioni, eventuali rinegoziazioni del tasso di interesse e la concessione di garanzie reali o personali. È importante ottenere un accordo scritto che preveda la rinuncia del creditore alle ulteriori azioni risarcitorie e l’indicazione chiara delle conseguenze in caso di inadempimento del piano.
4.4 Datio in solutum e cessione del contratto
In alternativa al pagamento in denaro, il debitore può offrire una datio in solutum (art. 1197 c.c.), trasferendo un bene o un diritto in luogo del denaro; oppure può cedere il contratto a un terzo (art. 1406 c.c.) con il consenso del creditore, liberandosi dalle obbligazioni. Queste soluzioni possono essere utili quando il debitore dispone di beni immobili o mobili che il creditore può accettare in pagamento.
5. Errori comuni e consigli pratici
Per difendersi efficacemente da una richiesta di risarcimento occorre evitare alcuni errori frequenti. Ecco i più comuni con i relativi consigli:
| Errore comune | Perché è rischioso | Consiglio pratico |
|---|---|---|
| Ignorare la diffida o la citazione | Il silenzio può essere interpretato come ammissione di responsabilità. Si perdono termini per eccepire vizi di notifica o prescrizione. | Rispondi sempre per iscritto, anche solo per richiedere chiarimenti o per contestare la diffida. Affidati subito a un legale. |
| Pagare senza riserve | Un pagamento parziale può essere interpretato come riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione. | Se decidi di pagare per evitare aggravamenti, indica che il pagamento è fatto per pura liberalità e senza riconoscimento del debito, oppure formalizza una transazione. |
| Firmare accordi transattivi senza analizzarli | Potresti rinunciare inconsapevolmente a difese importanti o accettare penali eccessive. | Fai verificare gli accordi a un avvocato; chiedi clausole di salvaguardia (es. rinuncia a ulteriori pretese). |
| Non raccogliere prove | La mancanza di documentazione rende difficile dimostrare l’adempimento o l’impossibilità. | Conserva contratti, ricevute, email, fotografie, messaggi. Chiedi sempre una copia dei documenti firmati. |
| Non invocare l’eccezione d’inadempimento | Se il creditore è a sua volta inadempiente, non eccepire potrebbe obbligarti a pagare ingiustamente. | Verifica se il creditore ha adempiuto le proprie obbligazioni; se no, solleva l’eccezione d’inadempimento con prova documentale. |
| Trascurare i termini di prescrizione | Un’azione prescritta può essere estinta se si eccepisce tempestivamente; viceversa, se non lo fai, il giudice non la rileva. | Controlla la data del contratto e degli eventuali solleciti; se sono trascorsi i termini, eccepisci la prescrizione alla prima difesa. |
| Rinviare la gestione del debito | Accumulare more e interessi, subire pignoramenti o iscrizioni ipotecarie rende più difficile negoziare. | Agisci subito, valuta procedure di sovraindebitamento o composizione negoziata; una strategia tempestiva può ridurre il debito complessivo. |
6. Domande frequenti (FAQ)
In questa sezione rispondiamo alle domande più comuni poste da chi riceve una richiesta di risarcimento per inadempimento contrattuale.
- Posso essere condannato a pagare i danni senza che mi venga concessa l’opportunità di adempiere?
Sì, se il contratto prevede un termine essenziale (art. 1457 c.c.) o una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), l’inadempimento determina la risoluzione di diritto senza diffida. Tuttavia, in assenza di tali clausole, il creditore deve inviarti una diffida ad adempiere con un termine non inferiore a 15 giorni . Se adempi entro il termine, eviti la risoluzione. - È vero che la domanda di risarcimento deve essere proposta insieme alla domanda di risoluzione?
No. La Cassazione ha precisato che la domanda di risarcimento per inadempimento è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione e può essere proposta congiuntamente o separatamente . Non vi è subordinazione tra le due azioni. - Cosa succede se anche il creditore ha contribuito al danno?
Il risarcimento viene ridotto proporzionalmente secondo l’art. 1227 c.c. Se il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l’ordinaria diligenza, non gli spetta alcun risarcimento per quella parte . - Come posso dimostrare l’avvenuto adempimento?
Tramite documenti (ricevute di pagamento, bonifici, fatture, email), testimonianze e, se necessario, consulenze tecniche. Ricorda che spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto . - Se l’inadempimento è dovuto a cause di forza maggiore (es. pandemia, provvedimenti governativi), sono comunque responsabile?
No, la responsabilità contrattuale si esclude se l’impossibilità è sopravvenuta per causa a te non imputabile (artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.) . Devi però dimostrare che hai utilizzato la diligenza prevista dall’art. 1176 . - Il danno morale o esistenziale è automatico in caso di inadempimento?
No. La Cassazione (ord. 3 novembre 2025 n. 29044) ha chiarito che il danno non patrimoniale non è automatico, neppure in caso di demansionamento; il danneggiato deve provarne l’esistenza e l’entità . - Se il creditore non mi ha fornito il materiale necessario per adempiere, posso sospendere la prestazione?
Sì, puoi invocare l’eccezione d’inadempimento (art. 1460 c.c.) e rifiutarti di adempiere finché il creditore non adempie. Devi dimostrare l’inadempimento del creditore e che il tuo rifiuto non è contrario a buona fede . - Come viene calcolato il danno risarcibile?
Il danno comprende la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223 c.c.) . Il risarcimento deve riportare il creditore nella situazione in cui si sarebbe trovato con l’adempimento. In caso di risoluzione, occorre distinguere tra l’effetto restitutorio (restituzione delle prestazioni) e l’effetto risarcitorio; il credito risarcitorio non deve tradursi in un arricchimento ingiustificato . - Cosa succede se il creditore pretende la restituzione del bene e il pagamento del costo per completare l’opera?
La Cassazione ha censurato questa prassi, perché conduce a una duplicazione del risarcimento. In caso di risoluzione, una volta restituito il bene con le opere parziali, il risarcimento deve essere calcolato come differenza tra il valore della prestazione rimasta inadempiuta e la controprestazione . - Posso proporre un piano di rientro anche se è già stata iniziata una causa?
Sì. Puoi sempre proporre una transazione o un piano di rientro. Il giudice può invitare le parti a conciliare; la mediazione o la negoziazione assistita possono essere avviate anche in pendenza di giudizio. - Quali sono i requisiti per accedere alla legge 3/2012?
Devi essere un consumatore, un professionista, un artigiano o un piccolo imprenditore escluso dalle procedure concorsuali. Devi dimostrare di non essere in grado di pagare i debiti con il tuo patrimonio. L’OCC verifica l’ammissibilità e redige la proposta . - La composizione negoziata della crisi d’impresa è riservata solo alle grandi aziende?
No. Può accedervi ogni imprenditore, anche medio‑piccolo, che si trovi in stato di crisi. L’imprenditore deve nominare un esperto tramite la Camera di commercio e predisporre un piano di risanamento . L’accesso è volontario e non comporta automaticamente la pubblicità dell’insolvenza. - Devo pagare qualcosa per accedere alla composizione della crisi?
Sono previsti contributi a favore dell’OCC o dell’esperto, ma le spese sono spesso inferiori a quelle di una procedura esecutiva. In alcuni casi è possibile beneficiare del patrocinio a spese dello Stato o di fondi di solidarietà. - Cosa succede se non rispetto il piano del consumatore o l’accordo con i creditori?
Il giudice può dichiarare la decadenza dal beneficio e i creditori possono riprendere le azioni esecutive per l’intero debito residuo. È fondamentale predisporre piani sostenibili e rispettarli. - Il professionista (commercialista, avvocato, ingegnere) risponde sempre degli errori commessi?
Sì, ma la responsabilità professionale presuppone che venga dimostrata la colpa e il nesso causale tra l’errore e il danno. Nel 2025 la Cassazione ha confermato che l’indennità riconosciuta dal giudice deve essere provata e non è automatica . Anche per i professionisti, l’azione risarcitoria si prescrive in 5 anni. - È possibile liberarsi definitivamente dai debiti?
Sì, la esdebitazione prevista dal Codice della crisi consente al debitore meritevole, al termine della procedura di liquidazione, di ottenere la cancellazione dei debiti residui. Per i soggetti incapienti esiste la procedura di esdebitazione del debitore incapiente, che consente di ottenere la liberazione senza riparto, previa valutazione del giudice. - Cosa sono i “danni prevedibili” e come incide l’art. 1225 c.c.?
Il danno prevedibile è quello che, al momento della conclusione del contratto, rientrava nella sfera di previsione ordinaria delle parti. La Cassazione ha precisato che la prevedibilità va valutata con riferimento alla categoria di rapporti considerata e secondo criteri di normalità . Se il debitore agisce con dolo, risponde anche dei danni imprevedibili. - Il creditore può iscrivere ipoteca o pignorare i beni prima che sia stata pronunciata la sentenza?
In presenza di un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, assegni, cambiali), il creditore può avviare l’esecuzione forzata anche prima della sentenza. Tuttavia, il debitore può opporsi al decreto ingiuntivo o chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva. La pendenza di una procedura di sovraindebitamento comporta la sospensione delle azioni esecutive individuali. - Cosa devo fare se ricevo una convocazione al tentativo di mediazione?
Partecipare è obbligatorio nelle materie previste dalla legge. Se non ti presenti senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova a tuo sfavore e condannarti al pagamento delle spese. È consigliabile farsi assistere da un avvocato e utilizzare l’occasione per negoziare. - Una volta pagato il risarcimento, posso rivalermi sul responsabile?
Sì. Se hai risarcito il danno in luogo del responsabile (ad esempio, un subappaltatore o un dipendente), puoi agire in regresso per recuperare la somma pagata. Occorre dimostrare che il danno è stato causato esclusivamente dal terzo e che hai pagato per evitare l’esecuzione.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere l’impatto economico delle strategie difensive e degli strumenti alternativi, esaminiamo alcune ipotesi numeriche.
7.1 Caso A – Inadempimento di un contratto di appalto
Fatti: la ditta Alfa stipula un contratto per la ristrutturazione di un ufficio per un importo di € 80.000. I lavori non vengono completati entro il termine, e il committente invia una diffida ad adempiere; trascorsi i 15 giorni senza completamento, chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni per € 50.000, somma pari al costo stimato per ultimare i lavori.
- Analisi del contratto: la ditta Alfa verifica che il contratto non conteneva un termine essenziale né clausole risolutive espresse. Il ritardo è dovuto a un alluvione che ha causato la chiusura del cantiere per 20 giorni (evento di forza maggiore).
- Difesa: la ditta eccepisce l’impossibilità temporanea (art. 1256 c.c.) e produce prove della calamità. Offre di completare i lavori in ulteriori 30 giorni. Il committente rifiuta e agisce in giudizio.
- Proposta transattiva: prima dell’udienza, Alfa propone di completare i lavori con uno sconto del 10 % e di rinunciare a parte del corrispettivo. Il committente accetta e sottoscrive la transazione. Risultato: il committente riceve l’opera completata e risparmia € 8.000; Alfa evita il giudizio e l’eventuale risarcimento.
7.2 Caso B – Richiesta di risarcimento da professionista (commercialista)
Fatti: un contribuente riceve un avviso di accertamento con sanzioni e interessi per € 12.000 perché il commercialista non ha presentato la dichiarazione dei redditi. Il contribuente paga e chiede il risarcimento al professionista per € 12.000 più € 5.000 di danno morale.
- Onere della prova: il contribuente dimostra il mandato conferito e l’omissione, producendo l’avviso e la corrispondenza. Il commercialista eccepisce che il cliente non gli aveva fornito i documenti in tempo.
- Giurisprudenza: la Cassazione ha stabilito che il danno non patrimoniale non è automatico; occorre provarne l’esistenza . Il giudice, sulla base delle prove, riconosce € 10.000 a titolo di danno patrimoniale (per le sanzioni) e nega il danno morale.
- Eventuale procedura di sovraindebitamento: se il professionista non può pagare, può accedere all’accordo con i creditori. Prevede di versare € 200 al mese per 5 anni (totale € 12.000), garantendo il pagamento integrale e senza ulteriori sanzioni.
7.3 Caso C – Debitore sovraindebitato con più creditori
Fatti: un artigiano ha debiti per € 150.000 (banche, fornitori e Agenzia delle Entrate). Non riesce a far fronte alle rate e riceve diffide e precetti.
- Accesso alla legge 3/2012: il debitore presenta un piano del consumatore offrendo di pagare € 50.000 in 60 rate mensili da € 833 con la cessione del quinto dello stipendio del coniuge. Gli altri € 100.000 vengono falcidiati.
- Effetti: durante la procedura tutte le azioni esecutive sono sospese. Il giudice approva il piano; i creditori votano positivamente. Alla fine dei 5 anni l’artigiano si libera dal residuo debito.
- Risparmio: il debitore risparmia € 100.000 e riesce a mantenere l’attività. I creditori ottengono comunque una percentuale superiore rispetto a una probabile procedura esecutiva (in cui avrebbero recuperato meno).
7.4 Caso D – Composizione negoziata di una PMI
Fatti: la società Beta S.r.l. ha debiti per € 800.000 verso fornitori e banche. Il calo degli ordini e l’aumento dei costi energetici hanno generato una crisi di liquidità. Un fornitore minaccia una causa per inadempimento del contratto di fornitura.
- Richiesta di composizione negoziata: Beta chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto e avvia la procedura ai sensi del D.L. 118/2021. Le trattative con i creditori portano alla proposta di un accordo di ristrutturazione che prevede:
- pagamento integrale dei debiti bancari in 10 anni;
- pagamento del 60 % dei debiti verso fornitori in 5 anni;
- rinuncia a interessi di mora;
- cessione di un immobile non strumentale per € 200.000.
- Effetti: i creditori accettano l’accordo. Il fornitore sospende l’azione per risarcimento. La società evita la dichiarazione di insolvenza e ottiene tempo per risanare l’azienda.
- Benefici: la procedura consente di rinegoziare il contratto di fornitura evitando la risoluzione e di mantenere l’operatività. I debiti vengono ridotti del 40 % e spalmati nel tempo.
8. Conclusione
Il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale è un tema complesso che richiede una conoscenza approfondita delle norme, della giurisprudenza e degli strumenti di gestione della crisi. Abbiamo visto che il debitore non è privo di tutele: la responsabilità contrattuale presuppone l’imputabilità dell’inadempimento (art. 1218 c.c.); il creditore deve provare la fonte dell’obbligazione mentre il debitore può dimostrare l’adempimento; le azioni risarcitoria e risolutoria sono autonome ; il danno deve essere immediato, diretto e, salvo dolo, prevedibile ; l’inadempimento di lieve entità non legittima la risoluzione . Le recenti pronunce di Cassazione ribadiscono che il danno non patrimoniale non è automatico e che la prevedibilità e l’onere della prova sono elementi decisivi per la quantificazione del risarcimento.
Accanto ai rimedi ordinari, il legislatore ha introdotto strumenti innovativi per consentire ai debitori di superare la crisi senza soccombere: la legge 3/2012 e il Codice della crisi offrono piani del consumatore, accordi con i creditori, liquidazioni controllate ed esdebitazioni; il D.L. 118/2021 consente alle imprese di accedere alla composizione negoziata e di evitare la risoluzione dei contratti attraverso soluzioni concordate. Le definizioni fiscali e le transazioni stragiudiziali completano il quadro delle possibilità.
L’esperienza dimostra che agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti specializzati è fondamentale: valutare la validità della pretesa, raccogliere le prove, sollevare le giuste eccezioni e negoziare piani sostenibili sono passi essenziali per proteggere il patrimonio e continuare l’attività.
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