Revoca di fornitura per debiti: cosa può fare l’impresa debitrice

Introduzione: perché conoscere i rimedi contro la revoca della fornitura è essenziale per l’impresa

Quando un’impresa, un artigiano o un professionista non riesce a pagare puntualmente le bollette di energia, gas, acqua o altri servizi essenziali, il rischio più immediato è la sospensione o la revoca della fornitura. La continuazione dell’attività economica dipende dalla continuità di questi servizi: senza energia elettrica un laboratorio non può far funzionare i macchinari, senza gas un ristorante non può cucinare, senza acqua si interrompono processi produttivi, senza linee telefoniche o internet un’azienda perde contatti con clienti e fornitori. Non pagare le bollette, anche solo temporaneamente, può quindi trasformarsi in un danno reputazionale e patrimoniale superiore al valore delle fatture insolute. La revoca o la limitazione della fornitura può derivare da morosità pregresse, da errori di fatturazione, da procedure esecutive del creditore e, in alcuni casi, da interpretazioni arbitrarie del contratto di fornitura da parte della società erogatrice. Conoscere i diritti e le difese disponibili permette all’imprenditore di evitare interruzioni improvvise, di contestare gli atti illegittimi e di negoziare soluzioni che garantiscano la continuità aziendale.

Nel corso di questo articolo verranno illustrati i principali riferimenti normativi (Codice civile, Codice della crisi d’impresa, disposizioni dell’ARERA, DPCM e altre fonti) e le più recenti pronunce giurisprudenziali in tema di sospensione della fornitura per morosità. Verrà spiegato come gestire correttamente la procedura che porta al distacco, quali sono i termini e i preavvisi, quali atti devono essere notificati, come opporsi a eventuali vizi formali o sostanziali e quali soluzioni alternative esistono per definire il debito (rottamazione, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata della crisi ecc.). La prospettiva sarà sempre quella della difesa del debitore, con taglio pratico e orientato alla risoluzione.

La professionalità dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

Questo approfondimento è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Da anni assiste imprese, famiglie e professionisti nella gestione delle morosità con banche, fornitori e Fisco, elaborando strategie che spaziano dalla contestazione giudiziale degli atti alla negoziazione stragiudiziale e all’accesso a procedure di esdebitazione.

Il suo staff effettua l’analisi degli atti (avvisi di sospensione, diffide di pagamento, cartelle di pagamento), assiste nelle impugnazioni presso le autorità competenti (Giudice di pace, Tribunale, TAR o ARERA), richiede sospensioni giudiziali urgenti, intraprende trattative con i creditori per definire piani di rientro e, quando necessario, propone piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi semplificati o procedimenti di composizione negoziata. Il lavoro integrato di avvocati e commercialisti permette di valutare la situazione economico‑finanziaria dell’impresa, individuare le soluzioni più adatte e ridurre i tempi di risoluzione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Contratto di somministrazione e clausola risolutiva: gli articoli 1564 e 1565 del Codice civile

La sospensione della fornitura rientra nell’ambito del contratto di somministrazione, disciplinato dagli articoli 1559 e ss. del Codice civile. L’articolo 1564 c.c. stabilisce che la parte che subisce un inadempimento grave dall’altra può chiedere la risoluzione del contratto; tale facoltà deve essere esercitata in buona fede e la risoluzione non ha effetto retroattivo . La norma tutela la parte adempiente quando l’altra si rende responsabile di inadempimenti gravi e consente di sciogliere il rapporto senza dover continuare a eseguire la prestazione. L’articolo 1565 c.c. rafforza questo quadro: se l’inadempimento del somministrato (cliente) è di lieve entità, il somministrante (fornitore) non può sospendere immediatamente la prestazione, ma deve inviare un congruo preavviso (messa in mora) che consenta al debitore di regolarizzare la posizione o di trovare un altro fornitore . Il preavviso costituisce un’attenuazione dell’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. e tutela la continuità aziendale.

1.2 Eccezione di inadempimento e principio di buona fede (art. 1460 c.c.)

L’articolo 1460 c.c. introduce la cd. eccezione di inadempimento: nelle obbligazioni corrispettive ciascuna parte può rifiutarsi di adempiere se l’altra non esegue o non offre l’esecuzione, a meno che i modi e i tempi di esecuzione siano disciplinati diversamente dal contratto o dalla natura del rapporto. Tuttavia la sospensione deve avvenire nel rispetto della buona fede e non deve essere strumentale . Questa norma si applica anche al contratto di somministrazione: il fornitore può sospendere l’erogazione se il cliente non paga, ma la sospensione non può essere arbitraria e deve essere proporzionata all’entità del mancato pagamento e alla condotta complessiva delle parti.

1.3 Preavviso e sospensione: norme settoriali (energia, gas e acqua)

Oltre alle disposizioni codicistiche, i settori regolati (energia elettrica, gas e servizio idrico) sono disciplinati da norme speciali emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), dal Governo e da altre autorità.

1.3.1 Energia elettrica e gas

Il Testo integrato morosità elettrica (TIMOE) e il Testo integrato per la vendita (TIV), approvati dall’ARERA, stabiliscono che, in caso di mancato pagamento, il venditore deve inviare al cliente una diffida (messa in mora) con preavviso minimo; se il cliente non regolarizza la posizione, il venditore può richiedere al distributore la riduzione della potenza e successivamente la sospensione della fornitura . Inoltre, la Codice di condotta commerciale (CCC) prevede che nel contratto di fornitura siano indicati i costi di sospensione/riattivazione, le penali e le modalità per il pagamento dilazionato . In assenza di tali indicazioni o di un preavviso congruo, la sospensione può essere contestata per violazione degli obblighi informativi e contrattuali.

1.3.2 Servizio idrico

Per l’acqua potabile, la normativa è ancora più cautelativa. Il DPCM 29 agosto 2016 (attuativo della Legge 221/2015) assicura agli utenti morosi una fornitura minima vitale di 50 litri pro capite al giorno e vieta la sospensione totale nei confronti di categorie vulnerabili (es. ospedali, scuole, utenti con ISEE basso) . Il Regolamento per la qualità del servizio idrico (RQSII) e il DPCM 29 aprile 1999 impongono al gestore un preavviso di almeno 20 giorni prima della riduzione o del distacco . Le linee guida ARERA indicano che la procedura deve prevedere: invio di un sollecito dopo 10 giorni dalla scadenza della bolletta, avviso di messa in mora dopo 25 giorni, eventuale riduzione della fornitura (con installazione di un limitatore) dopo 40 giorni e sospensione solo se non è possibile limitare . La riattivazione deve avvenire entro il termine stabilito dal regolamento (generalmente due giorni lavorativi) e comporta costi a carico dell’utente.

1.3.3 Condomini e servizi comuni

Nel contesto condominiale, l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile autorizza l’amministratore a sospendere l’erogazione dei servizi comuni ai condomini morosi se la morosità supera i sei mesi, purché il distacco riguardi servizi che possono essere fruiti individualmente (es. riscaldamento autonomo) e non sia necessario entrare nelle proprietà private senza consenso . Anche in tali casi occorre un preavviso e la garanzia del servizio minimo vitale per le utenze essenziali.

1.4 Giurisprudenza recente: Cassazione e tribunali sulla sospensione della fornitura

1.4.1 Cassazione: sospensione illecita per mancanza di buona fede

La Corte di cassazione, con un’ordinanza del 2024 (n. 34361), ha censurato la sospensione dell’acqua decisa da un gestore che aveva rilevato l’esistenza di un secondo contatore non fatturato. La Suprema Corte ha affermato che l’anomalia era dipesa anche dalla condotta della società e che la sospensione senza adeguato preavviso violava il principio di buona fede e gli articoli 1460 e 1565 c.c. La Corte ha sottolineato l’importanza di valutare comparativamente il comportamento delle parti e di evitare azioni unilaterali che aggravino la posizione del cliente .

1.4.2 Tribunale di Bergamo (2025) e forniture condominiali

In una pronuncia del Tribunale di Bergamo del 23 maggio 2025, richiamata dalla stampa giuridica, è stato chiarito che l’amministratore può sospendere un condomino moroso dal godimento di servizi condominiali separabili (come il riscaldamento centralizzato) solo dopo sei mesi di morosità e solo se la sospensione non richiede l’accesso alla proprietà privata senza autorizzazione . La decisione ha ribadito l’obbligo di garantire un servizio minimo vitale per l’acqua e ha richiamato il DPCM 29 agosto 2016.

1.4.3 Tribunale di Milano (2025) e aggiornamento delle tariffe

Un’ordinanza del Tribunale di Milano del 14 gennaio 2025 (commentata da LexCED) ha affrontato il tema dell’aggiornamento dei prezzi nei contratti di fornitura di energia. Il giudice ha stabilito che la modifica delle tariffe alla scadenza di un periodo a prezzo fisso costituisce un aggiornamento contrattuale legittimo e non una modifica unilaterale vietata dal D.L. Aiuti‑bis; ciò in quanto il contratto prevedeva espressamente la possibilità di adeguare i corrispettivi e la legge di conversione si limita a sospendere la facoltà di modificare le condizioni generali, non gli aggiornamenti di prezzo . Tale pronuncia è rilevante perché distingue tra aggiornamento di tariffe (ammesso con preavviso) e modifica unilaterale di condizioni contrattuali (vietata se non prevista).

1.4.4 Pignoramento per bollette non pagate e obbligo del titolo esecutivo

Secondo gli approfondimenti sul sito dello Studio Monardo, il mancato pagamento delle bollette può portare all’avvio di azioni esecutive, come il pignoramento dei conti o dei beni mobili. Tuttavia il creditore deve prima munirsi di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) e poi notificare atto di precetto, con la possibilità per il debitore di proporre opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi . L’articolo richiama pronunce della Cassazione che ribadiscono la necessità del titolo esecutivo anche per i debiti derivanti da utenze, sottolineando che l’omesso pagamento non legittima automaticamente il distacco e l’azione esecutiva senza il rispetto delle forme di legge.

1.5 Strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali

Nel 2023 il legislatore ha introdotto la rottamazione‑quater (Legge 197/2022) che consente di estinguere debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese, senza interessi e sanzioni. La norma prevede un piano fino a 18 rate con interesse al 2% annuo, e successive leggi hanno prorogato le scadenze. Una recente disposizione (Legge 15/2025) ha consentito ai contribuenti decaduti dal beneficio di re‑entrare nella rottamazione previa dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e pagamento delle rate arretrate entro luglio 2025 . Queste misure rientrano nelle soluzioni che un’impresa può utilizzare per liberare risorse e regolarizzare la propria posizione con il fornitore.

1.6 Procedure di composizione della crisi e soluzioni concorsuali per l’impresa

La crisi di liquidità che porta alla morosità nelle forniture può essere sintomo di un disequilibrio più profondo. Il legislatore ha predisposto vari strumenti per consentire all’imprenditore di ristrutturare i debiti e continuare l’attività:

  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021 conv. in Legge 147/2021) – L’imprenditore in difficoltà può chiedere al segretario della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che lo assista nel negoziare con i creditori. L’esperto verifica la sostenibilità dell’impresa e propone soluzioni, incluse la cessione dell’azienda o la ristrutturazione del debito . L’accesso avviene tramite piattaforma telematica e richiede la predisposizione di un piano e di test di verifica.
  • Accordo di ristrutturazione del debito ad efficacia estesa (artt. 57 e ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) – È una forma di ristrutturazione che, se omologata dal tribunale, può estendere i suoi effetti a creditori dissenzienti appartenenti a categorie omogenee, purché il piano preveda la continuità aziendale e ottenga l’adesione di almeno il 30 % dei crediti . Gli accordi con continuità aziendale godono di un regime di favore: possono prevedere la moratoria del debito, la riduzione dell’importo, nuove garanzie e finanziamenti prededucibili, mentre quelli liquidatori possono essere estesi solo ai creditori bancari e finanziari . Gli effetti includono la sospensione delle azioni esecutive, l’inesigibilità dei crediti fino a 120 giorni dall’omologazione e l’impossibilità di revocare atti eseguiti in attuazione dell’accordo .
  • Piano del consumatore e procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019) – Destinate a consumatori, micro‑imprese e professionisti non assoggettabili a fallimento, queste procedure consentono di proporre un piano di pagamento ai creditori, con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi. Il piano è omologato dal tribunale e può prevedere la falcidia dei debiti non privilegiati. Con il Codice della crisi d’impresa, le procedure sono state riformate e coordinate con la liquidazione controllata.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale – Prevede la falcidia e la rateizzazione dei tributi e dei contributi previdenziali con l’assenso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
  • Concordato preventivo in continuità o in liquidazione – Procedura concorsuale che consente di pagare i creditori in percentuale e garantire la continuità aziendale; può essere utilizzato come extrema ratio quando la composizione negoziata non è sufficiente.

Questi strumenti dimostrano che la sospensione della fornitura per morosità non va considerata isolata ma inserita in un quadro più ampio di gestione della crisi d’impresa.

1.7 Sintesi normativa: tabella riepilogativa

Normativa / fonteAmbitoContenuto essenziale
Art. 1564 c.c.Contratto di somministrazioneLa parte che subisce inadempimento grave può chiedere la risoluzione del contratto; la risoluzione non è retroattiva .
Art. 1565 c.c.Contratto di somministrazioneIn caso di inadempimento lieve del cliente, il fornitore deve dare congruo preavviso prima di sospendere la prestazione .
Art. 1460 c.c.Eccezione di inadempimentoOgni parte può rifiutare l’adempimento se l’altra è inadempiente, salvo diverso accordo o buona fede .
Art. 63 disp. att. c.c.CondominioL’amministratore può sospendere servizi individuali a condomini morosi dopo 6 mesi, ma con preavviso e rispetto del servizio minimo .
Codice di condotta commerciale (ARERA)Energia e gasIl contratto deve prevedere penali, costi di sospensione, preavvisi e indennizzi automatici .
TIMOE/TIV (ARERA)Energia elettricaDefinisce la procedura di messa in mora e sospensione: diffida, riduzione potenza, distacco .
DPCM 29 agosto 2016 e RQSIIServizio idricoPrevede la fornitura minima vitale (50 l/gg), la protezione delle categorie deboli e il preavviso di 20 giorni .
Cassazione 2024 n. 34361GiurisprudenzaIl gestore non può sospendere l’acqua senza valutare la propria colpa nella fatturazione; sospensione illegittima per violazione di buona fede .
Tribunale di Milano 14/01/2025GiurisprudenzaL’aggiornamento delle tariffe alla scadenza del periodo a prezzo fisso è legittimo e non costituisce modifica unilaterale .
Rottamazione‑quater (L. 197/2022 e succ. mod.)Definizioni fiscaliPermette di pagare solo capitale e spese per debiti affidati alla riscossione (2000‑2022) e fino a 18 rate .
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Crisi d’impresaNomina di un esperto che assiste l’imprenditore in difficoltà nel negoziare con i creditori .
Accordo di ristrutturazione (D.Lgs. 14/2019)Crisi d’impresaAccordo con continuità aziendale che può estendere gli effetti a creditori dissenzienti con adesione del 30 % .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di sospensione

In questa sezione vengono illustrati, in ordine temporale, i passaggi che un’impresa debitrice deve conoscere e seguire quando riceve un avviso di morosità o di distacco. La conoscenza della procedura permette di evitare errori e di tutelare i propri diritti.

2.1 Verifica della legittimità della fattura e del contratto

La prima verifica da fare consiste nel controllare correttezza della bolletta (consumi fatturati, periodi di riferimento, corretta applicazione di tariffe) e validità del contratto di fornitura. È utile recuperare il contratto sottoscritto e verificare se riporta le condizioni generali (prezzo, durata, clausole di risoluzione, costi di sospensione, tempi di preavviso). Se il contratto non prevede una clausola risolutiva espressa o l’importo contestato è modesto rispetto al volume di fornitura complessivo, la sospensione immediata può essere illegittima.

Controllo dei consumi: talvolta l’importo elevato può derivare da malfunzionamenti dei contatori, conguagli riferiti a periodi prescritti o consumi stimati. La Cassazione ha censurato la sospensione quando l’anomalia dipende anche dalla condotta del gestore . Se vi sono dubbi, è possibile chiedere una verifica tecnica del misuratore.

Verifica della prescrizione: le fatture per energia, gas e acqua seguono il termine prescrizionale biennale (due anni) introdotto dalle leggi di Bilancio 2018‑2019; quindi i fornitori non possono pretendere pagamenti per consumi risalenti a più di due anni, salvo eccezioni. Per i tributi sui rifiuti la prescrizione è quinquennale.

2.2 Messa in mora e termini per il pagamento

Quando un pagamento è scaduto, il fornitore invia un sollecito (via posta, e‑mail o PEC) con indicazione dell’importo dovuto e dei termini entro cui regolarizzare. Se l’utente non paga, viene inviata una messa in mora: una diffida formale che costituisce l’ultimo avviso prima del distacco. La messa in mora deve contenere:

  • il riferimento alle bollette insolute,
  • l’indicazione della data entro cui pagare (preavviso di almeno 15 giorni per energia e gas secondo la CCC ARERA, e di 20 giorni per l’acqua ),
  • la comunicazione delle conseguenze (limitazione o sospensione della fornitura),
  • le modalità per comunicare l’avvenuto pagamento.

In assenza di questo preavviso o se il termine concesso è inferiore a quello previsto dalla normativa di settore, la sospensione può essere contestata. Il preavviso consente di reperire fondi, contestare la fattura o attivare forme di pagamento rateale.

2.3 Riduzione della potenza, limitazione e sospensione

Trascorso il termine indicato nella messa in mora, il fornitore può procedere con la riduzione della potenza (per l’energia elettrica) o la limitazione del flusso (per l’acqua) al minimo indispensabile. Questa fase ha la funzione di mettere il cliente di fronte alle conseguenze del mancato pagamento senza interrompere totalmente l’attività. Nel servizio idrico, se tecnicamente possibile, viene installato un limitatori di flusso che consente di erogare la fornitura minima vitale (50 litri per abitante al giorno) . Solo se la limitazione non è possibile si procede al distacco totale.

Per l’energia elettrica, il TIMOE prevede che la potenza sia ridotta al 15 % di quella contrattuale per un periodo minimo (generalmente 15 giorni); se il cliente continua a non pagare, il distributore può sospendere totalmente l’erogazione. Per il gas la sospensione avviene con la chiusura del misuratore. Ogni intervento deve essere tracciato nel sistema informatico e il cliente deve essere informato.

2.4 Comunicazione del distacco e possibilità di rateizzazione

Prima del distacco definitivo, il fornitore deve inviare un’ultima comunicazione via raccomandata o PEC (nel termine stabilito) in cui conferma l’interruzione del servizio e indica la data e l’ora dell’intervento. Alcuni gestori prevedono la rateizzazione automatica per importi elevati: se il cliente richiede di pagare a rate e il contratto o il codice di condotta lo consente, il distacco deve essere sospeso. È buona prassi contattare immediatamente il servizio clienti e chiedere informazioni sui piani di rientro.

2.5 Ricorso urgente: tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.

Quando il distacco è imminente e si ritiene che sia illegittimo (ad esempio per assenza di preavviso, fatturazioni errate, prescrizione o mancanza di titolo esecutivo), l’impresa può proporre ricorso d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. dinanzi al tribunale. Tale rimedio consente di ottenere un provvedimento provvisorio che ordini la riattivazione del servizio in attesa del giudizio di merito. I presupposti sono l’urgenza (pericolo di danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (plausibilità delle ragioni del ricorrente). Il giudice valuta se la sospensione compromette la continuazione dell’attività e se il fornitore ha violato norme o obblighi contrattuali.

2.6 Reclamo e mediazione dinanzi a ARERA o al servizio conciliazione

Prima di arrivare in tribunale, è possibile presentare un reclamo al fornitore (obbligatorio in molti settori), al quale deve essere data risposta entro 30 giorni. Se la risposta non arriva o è insoddisfacente, l’utente può attivare la procedura di conciliazione paritetica presso ARERA o presso un altro organismo ADR riconosciuto. La conciliazione è gratuita o a costi ridotti, si svolge online e consente di raggiungere un accordo sulla rateizzazione, sull’errata fatturazione o sulle tempistiche di distacco. La partecipazione del fornitore è obbligatoria per alcune tipologie di controversie.

2.7 Opposizione al decreto ingiuntivo e alla procedura esecutiva

Se il fornitore, dopo la sospensione, decide di recuperare il credito giudizialmente, può richiedere un decreto ingiuntivo. Il debitore deve essere attentamente monitorare la ricezione dell’atto: dalla notifica decorrono 40 giorni per proporre opposizione con assistenza di un legale. Se il decreto diventa definitivo, il fornitore può procedere con pignoramenti (crediti, conti correnti, beni mobili e immobili) solo previa notifica dell’atto di precetto. La difesa può fondarsi su eccezioni di prescrizione, inesistenza del contratto, pagamenti già effettuati o vizi di notifica. Come evidenziato dallo Studio Monardo, l’azione esecutiva richiede sempre un titolo esecutivo e la procedura può essere sospesa su istanza del debitore .

3. Difese e strategie legali per l’impresa debitrice

3.1 Eccezioni al pagamento: buona fede e inadempimenti del fornitore

L’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) consente al debitore di rifiutare il pagamento quando il fornitore ha violato le proprie obbligazioni. Nel contesto delle forniture, l’impresa può sospendere (o ritardare) il pagamento se dimostra che:

  • l’importo fatturato è errato (lettura del contatore sbagliata, errore di calcolo, tariffe non concordate);
  • il fornitore non ha rispettato i livelli di qualità contrattuale (es. interruzioni del servizio, tensione o pressione non conformi, ritardi nella riparazione dei guasti) e tali disservizi hanno causato danni economici;
  • vi è un inadempimento precedente: ad esempio, il gestore dell’acqua non ha corretto un errore nella fattura precedente nonostante i reclami, oppure la compagnia energetica non ha installato il misuratore come previsto dal contratto.

L’uso di questa eccezione deve essere prudente: il pagamento può essere sospeso solo in misura proporzionata al valore del disservizio e nel rispetto della buona fede. Il giudice valuta se la morosità del cliente è giustificata da un inadempimento del fornitore e se il distacco costituisce un abuso. La sentenza della Cassazione n. 34361/2024 ne è un esempio: il gestore non poteva sospendere la fornitura quando l’anomalia dipendeva dalla propria condotta .

3.2 Richiesta di riduzione delle penali e dei costi di riattivazione

Le condizioni generali dei contratti di fornitura possono prevedere penali per ritardato pagamento e costi di sospensione e riattivazione. Tuttavia, ai sensi della CCC ARERA, tali importi devono essere commisurati ai costi effettivi e indicati chiaramente nel contratto . In mancanza di indicazione o quando le penali risultino sproporzionate (clausole vessatorie), il cliente può chiederne la riduzione o la nullità.

3.3 Rateizzazione e piani di rientro

La rateizzazione può essere richiesta in tutte le fasi della procedura. Molti fornitori prevedono piani standard (es. 12 rate mensili) per importi superiori a determinate soglie. È opportuno presentare la richiesta per iscritto, allegando documentazione attestante la difficoltà finanziaria e proponendo un piano realistico. Le rate devono essere proporzionate al fatturato dell’impresa e, ove possibile, garantite da fideiussioni o garanzie reali. La concessione del piano blocca il distacco salvo inadempimento del nuovo accordo.

3.4 Compensazione con crediti maturati

Se l’impresa vanta crediti nei confronti del fornitore (ad esempio per risarcimento danni da disservizi o per note di credito emesse a seguito di conguagli a favore del cliente), può opporre compensazione ai sensi degli articoli 1241 e ss. c.c. La compensazione riduce o estingue il debito esistente e va eccepita tempestivamente nella fase di messa in mora o in sede giudiziaria.

3.5 Opposizione all’esecuzione e sospensione giudiziale

Nella fase esecutiva, oltre alla classica opposizione al decreto ingiuntivo, l’impresa può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se contesta l’esistenza del titolo o la quantificazione del credito, o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. se rileva irregolarità formali (es. notifica viziata, pignoramento eccedente). Può inoltre chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice dell’esecuzione, dimostrando che il proseguimento dell’esecuzione potrebbe arrecare danno irreparabile e che la pretesa è infondata. Questa strategia consente di guadagnare tempo per definire accordi stragiudiziali o per accedere a procedure di composizione della crisi.

3.6 Denuncia all’ARERA e a altre autorità

In presenza di pratiche commerciali scorrette (distacchi senza preavviso, fatture calcolate su consumi irrealistici, rifiuto di rateizzare importi dovuti a conguagli vecchi), l’impresa può segnalare il comportamento all’ARERA, all’Antitrust (AGCM) o all’Autorità garante della privacy (nel caso di dati trattati illecitamente). La denuncia può comportare l’apertura di istruttorie e l’irrogazione di sanzioni a carico del fornitore.

3.7 Soluzioni contrattuali: cambio fornitore e subentro

L’impresa può valutare la possibilità di cambiare fornitore prima del distacco, stipulando un nuovo contratto con un operatore più flessibile. Il cambio è gratuito nel mercato libero e non comporta interruzioni del servizio; occorre tuttavia assicurarsi di non avere vincoli contrattuali o clausole di permanenza con il vecchio gestore. Un’altra opzione è il subentro di un nuovo titolare (nel caso di cessione dell’azienda o di ristrutturazione societaria): in tal caso si può negoziare con il fornitore la voltura del contratto e la definizione del debito residuo a condizioni più favorevoli.

4. Strumenti alternativi per la definizione del debito

Quando la morosità è il sintomo di una crisi più profonda e l’impresa non riesce a far fronte ai debiti verso fornitori e Fisco, è utile considerare strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla legge. In questa sezione analizziamo le principali soluzioni.

4.1 Rottamazione‑quater e definizioni agevolate

La rottamazione‑quater introdotta dalla Legge 197/2022 permette di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di notifica. Sono escluse le sanzioni e gli interessi di mora. Il pagamento può avvenire:

  1. In un’unica soluzione, con scadenza 31 luglio 2023 (termine prorogato, più volte, fino al 2024); oppure
  2. In 18 rate in cinque anni, con un interesse del 2% annuo; le prime due rate (10% ciascuna) scadono nel 2023, le altre 16 vengono ripartite tra 2024 e 2027 .

Una modifica del 2024 (D.Lgs. 108/2024) ha rimodulato le scadenze e la Legge 15/2025 ha introdotto la possibilità di rientrare nella rottamazione per i contribuenti decaduti: chi non ha pagato le prime rate può presentare una dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e versare le somme dovute (in unica soluzione o fino a 10 rate) entro luglio 2025 . Questa opzione consente all’impresa di liberare risorse e utilizzare i risparmi per regolare le forniture in essere.

4.2 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale rivolta agli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in situazione di squilibrio economico‑finanziario ma ritengono ragionevolmente di poter recuperare l’equilibrio con adeguati interventi. L’impresa che richiede la procedura ottiene, tramite la piattaforma della Camera di commercio, la nomina di un esperto iscritto in appositi elenchi. L’esperto:

  • verifica la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  • affianca l’imprenditore nella predisposizione del piano di risanamento;
  • facilita le trattative con i creditori, che possono includere la sospensione dei pagamenti, l’allungamento dei termini, la riduzione del debito, la conversione dei crediti in capitale o la cessione dell’azienda;
  • redige relazioni sullo stato della crisi e sull’esito delle trattative .

Se il negoziato ha esito positivo, si formalizza un accordo che può essere omologato dal tribunale se prevede la ristrutturazione del debito. Durante la procedura possono essere richieste misure protettive contro le azioni esecutive dei creditori; per esempio, l’imprenditore può chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive e delle procedure di cautela relative a debiti anteriori. La composizione negoziata è uno strumento flessibile e incentrato sulla buona fede e sulla cooperazione con i creditori.

4.3 Accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa

L’accordo di ristrutturazione disciplinato dagli articoli 57 e ss. del D.Lgs. 14/2019 consente all’imprenditore di concordare con i creditori un piano di pagamento che, se omologato dal tribunale, può essere esteso ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria. La norma distingue tra accordo con continuità aziendale e accordo liquidatorio:

  • Continuità aziendale: se almeno il 30 % dei crediti aderisce al piano e questo prevede la prosecuzione dell’attività, gli effetti possono essere estesi a tutti i creditori di categorie omogenee (non solo bancari). Il piano può includere moratoria nei pagamenti, riduzione dei debiti, concessione di nuove garanzie e contrazione di finanziamenti prededucibili .
  • Accordo liquidatorio: se l’accordo prevede la liquidazione del patrimonio, l’efficacia può essere estesa solo ai creditori bancari e finanziari, e solo se ricorrono determinate condizioni .

Gli effetti dell’accordo, una volta omologato, comprendono: la sospensione delle azioni esecutive, la transitoria inesigibilità dei crediti fino a 120 giorni, l’impossibilità di revocare atti compiuti in esecuzione del piano e la cancellazione delle segnalazioni all’organismo di composizione della crisi . Per le imprese in difficoltà con fornitori e banche, l’accordo di ristrutturazione costituisce un’alternativa efficace al fallimento e permette di negoziare anche la gestione delle utenze.

4.4 Piano del consumatore e accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012, ora confluita nel Codice della crisi, consente a consumatori, professionisti, start‑up, associazioni e piccole imprese non fallibili di accedere a tre procedure:

  1. Piano del consumatore: la persona fisica (o il lavoratore autonomo) può proporre ai creditori un piano di pagamento, con l’assistenza di un OCC, che preveda la falcidia e la rateizzazione dei debiti. Il piano viene omologato dal tribunale e vincola i creditori dissenzienti se il giudice ritiene che il debitore abbia agito con buona fede e che la proposta sia più conveniente rispetto alla liquidazione.
  2. Accordo di composizione della crisi: simile al concordato, richiede l’approvazione di almeno il 60 % (originariamente 70 %) dei crediti e prevede la falcidia e la dilazione dei debiti. L’accordo permette di sospendere le azioni esecutive e, se completato, estingue i debiti residui.
  3. Liquidazione controllata: consente di liquidare il patrimonio del debitore sotto la supervisione di un gestore nominato dall’OCC. Al termine della procedura (massimo tre anni), il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione con l’esclusione di alcune categorie di debiti.

Questi strumenti sono fondamentali per micro‑imprese e professionisti che rischiano la chiusura a causa di morosità verso fornitori e creditori fiscali. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, assiste i clienti nella scelta della procedura più adeguata e nella predisposizione della documentazione necessaria.

4.5 Accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale

L’articolo 63 del Codice della crisi (derivato dall’art. 182-ter l. fall.) consente di inserire negli accordi di ristrutturazione e nei concordati una transazione fiscale e contributiva con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Ciò comporta la possibilità di ridurre le sanzioni e gli interessi, rateizzare i tributi e ottenere il voto favorevole dell’erario se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Per l’impresa indebitata con Fisco e fornitori, la transazione fiscale permette di liberare risorse per la continuità aziendale e di evitare il blocco delle utenze dovuto ai pignoramenti su conti e crediti.

4.6 Concordato preventivo e concordato semplificato

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente all’imprenditore insolvente di proporre ai creditori un piano di soddisfacimento in percentuale, con continuità aziendale o liquidazione. La riforma del 2022 ha introdotto il concordato semplificato e il concordato minore, destinati alle piccole imprese e ai professionisti. Il concordato consente di sospendere le azioni esecutive, risanare la struttura finanziaria e, in alcuni casi, cedere l’azienda a terzi. Tuttavia comporta costi e tempi più lunghi rispetto agli accordi di ristrutturazione e alla composizione negoziata e deve essere valutato attentamente con l’ausilio di consulenti.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molte imprese commettono errori nella gestione delle morosità e delle contestazioni: di seguito vengono elencati i più frequenti e i consigli per prevenirli.

5.1 Ignorare i solleciti e le diffide

L’errore più frequente è ignorare i solleciti di pagamento, sperando che il gestore dimentichi la morosità. In realtà, i solleciti avviano la procedura di messa in mora e il ritardo aggrava la posizione del cliente, comportando penali, interessi e costi di sospensione. È fondamentale rispondere ai solleciti, contestare eventuali errori e chiedere la rateizzazione.

5.2 Non conservare la documentazione

Per contestare la sospensione o per accedere a procedure di definizione del debito è indispensabile conservare fatture, contratti, solleciti, raccomandate e PEC. La documentazione dimostra la correttezza delle contestazioni, l’eventuale prescrizione e il rispetto delle formalità. È consigliabile archiviare digitalmente ogni comunicazione e annotare le date.

5.3 Sottovalutare la prescrizione e gli errori di fatturazione

Molti utenti non verificano se la fattura riguarda consumi prescritti (oltre due anni) o se gli importi sono frutto di conguagli illegittimi. Presentare tempestivamente un reclamo scritto consente di interrompere la prescrizione e di ottenere la rettifica. In assenza di reclamo, la morosità sarà considerata incontestata.

5.4 Non coinvolgere un professionista

Il fai da te in materia di contestazione delle utenze può rivelarsi controproducente. La normativa è complessa e la giurisprudenza in continua evoluzione. Rivolgersi a un avvocato specializzato consente di valutare correttamente le opzioni (ricorso urgente, opposizione, accordo transattivo, rottamazione, procedura concorsuale) e di evitare errori procedurali. L’Avv. Monardo e il suo team offrono consulenza immediata e personalizzata.

5.5 Non pianificare la gestione dei debiti fiscali e contributivi

La morosità verso fornitori spesso deriva da un accumulo di debiti fiscali (IVA, IRPEF) e contributivi (INPS, INAIL). Ignorare le cartelle di pagamento o rifiutare di aderire alla definizione agevolata può portare a pignoramenti che bloccano i conti correnti e impediscono di pagare le bollette. Pianificare con l’aiuto di professionisti la rottamazione, la rateizzazione e l’eventuale transazione fiscale consente di preservare la liquidità e di mantenere l’operatività aziendale.

5.6 Non valutare la crisi d’impresa nel suo complesso

Concentrarsi solo sul debito relativo alle utenze può nascondere una situazione di crisi più profonda. È opportuno verificare la sostenibilità dell’azienda nel lungo periodo e considerare strumenti come la composizione negoziata, l’accordo di ristrutturazione e il piano del consumatore. Un approccio integrato consente di evitare soluzioni tampone e di salvaguardare la continuità aziendale.

6. Simulazioni pratiche e casi numerici

Per comprendere come applicare le strategie illustrate, si presentano alcune simulazioni basate su situazioni frequenti. Le cifre sono esemplificative.

6.1 Impresa artigiana con bolletta energia non pagata da 9.000 €

Un laboratorio artigiano riceve una messa in mora per 9.000 € di bollette elettriche arretrate relative agli ultimi sei mesi. Il contratto prevede un preavviso di 15 giorni e la riduzione della potenza al 15 % in caso di mancato pagamento. L’impresa verifica la fattura e scopre che 3.000 € sono riferiti a un conguaglio di tre anni prima, quindi prescritto. Presenta un reclamo scritto, chiedendo la rettifica; il gestore sospende la procedura di distacco. Nel frattempo l’azienda chiede una rateizzazione dei restanti 6.000 € in 12 rate da 500 € ciascuna. Grazie all’intervento dell’avvocato, il gestore accetta la rateizzazione e rinuncia alla penale prevista (400 €) perché il contratto non la indicava chiaramente. L’impresa evita il distacco e continua la produzione.

6.2 Società di servizi con debito idrico di 20.000 € e rottamazione

Una società di servizi accumula 20.000 € di debito per bollette dell’acqua, con fatture non pagate dal 2021. Riceve un preavviso di limitazione del flusso. La società verifica che è anche in ritardo nel pagamento dell’IVA e che le cartelle relative alle imposte del 2019 sono state già affidate all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo si decide di aderire alla rottamazione‑quater per le cartelle fiscali, liberando risorse pari a 8.000 € (importo delle sanzioni e degli interessi condonati). Si propone al gestore idrico di versare un anticipo di 5.000 € e rateizzare il resto in 24 mesi; nel contempo si attiva una procedura di composizione negoziata per ristrutturare i debiti bancari. Grazie alla combinazione di strumenti, l’azienda evita la sospensione totale, mantiene la licenza e regolarizza gradualmente la propria posizione.

6.3 Micro‑impresa commerciale e piano del consumatore

Un piccolo negozio a conduzione familiare ha debiti complessivi di 70.000 € verso fornitori (di cui 5.000 € per energia elettrica e gas) e 50.000 € con il Fisco. I ricavi sono in calo e non vi è la possibilità di pagare integralmente. Si presenta un piano del consumatore presso l’OCC: viene proposto il pagamento del 40 % dei debiti non privilegiati in cinque anni, con l’impegno a mantenere l’attività. I fornitori di utenze aderiscono, accettando la riduzione, perché la proposta è migliore della liquidazione. Il tribunale omologa il piano; le utenze restano attive perché i pagamenti futuri saranno coperti dal piano approvato. Al termine della procedura, la parte residua del debito viene cancellata e l’impresa può ripartire senza passività e senza minacce di distacco.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non pago una bolletta di fornitura di energia o gas?
    Se non viene pagata una bolletta entro la scadenza, il fornitore invia un sollecito e, in seguito, una messa in mora. Decorso il preavviso, la potenza può essere ridotta e, in ultima istanza, la fornitura può essere sospesa . Le penali e i costi devono essere previsti nel contratto .
  2. Qual è il termine di preavviso prima della sospensione?
    Per l’energia e il gas, il preavviso è generalmente 15 giorni; per il servizio idrico è di 20 giorni . Tuttavia, il contratto o il codice di condotta possono prevedere termini superiori.
  3. Possono sospendere l’acqua completamente?
    Solo dopo aver tentato di installare un limitatore e garantito la fornitura minima vitale (50 l/gg) . Inoltre, la sospensione è vietata per utenti vulnerabili (ospedali, scuole, persone con ISEE basso) .
  4. Cosa devo fare se la bolletta è errata o prescritta?
    Occorre inviare un reclamo scritto al fornitore, richiedendo la rettifica e la sospensione della procedura di distacco. La prescrizione biennale si applica alle fatture di energia e gas, mentre quella quinquennale si applica ai rifiuti; il periodo decorre dalla data di esigibilità.
  5. Posso oppormi alla sospensione per inadempimento del fornitore?
    Sì. La sospensione può essere contestata se il fornitore non ha rispettato gli obblighi contrattuali o se il disservizio è dovuto alla sua condotta. L’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) permette di sospendere il pagamento in proporzione all’inadempimento , ma la valutazione deve essere fatta con prudenza.
  6. Come funziona il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.?
    In caso di distacco imminente o avvenuto senza preavviso, è possibile chiedere al tribunale un provvedimento d’urgenza che ordini la riattivazione del servizio. Occorre dimostrare l’urgenza (pericolo per l’attività) e la plausibilità del diritto vantato.
  7. Quali sono i costi per la riattivazione della fornitura?
    I costi variano a seconda del servizio e devono essere indicati nel contratto o nel codice di condotta. Se non sono previsti, possono essere contestati . In media, per l’energia elettrica, il costo di riallaccio varia tra 26 € e 70 €; per l’acqua può essere tra 30 € e 100 €.
  8. È possibile rateizzare il debito?
    Sì. La rateizzazione è prevista dalla normativa e può essere richiesta sia al fornitore sia all’Agenzia della Riscossione. Per le bollette, molti gestori offrono piani fino a 12 o 24 rate. Per i tributi, la rottamazione‑quater consente fino a 18 rate .
  9. Cosa succede se il fornitore non risponde al reclamo?
    Trascorsi 30 giorni senza risposta, si può attivare la procedura di conciliazione presso l’ARERA o un organismo ADR. Nel frattempo, l’utente può chiedere al giudice la sospensione del distacco.
  10. Posso cambiare fornitore se ho un debito in corso?
    In linea generale, sì: nel mercato libero l’utente può cambiare fornitore, ma il nuovo gestore può rifiutare se risulta una morosità pregressa. È consigliabile pagare o rateizzare il debito prima del passaggio.
  11. La sospensione necessita di un titolo esecutivo?
    Il distacco non richiede un titolo esecutivo (è un rimedio contrattuale), ma l’eventuale pignoramento per il recupero del credito sì: il creditore deve ottenere un decreto ingiuntivo o una sentenza .
  12. Cosa si intende per limitazione della potenza al 15 %?
    In caso di morosità, per i clienti domestici e piccole imprese l’ARERA prevede la riduzione della potenza al 15 % del valore contrattuale per un periodo minimo; ciò consente di mantenere servizi essenziali e dà tempo per regolarizzare la posizione.
  13. Che differenza c’è tra aggiornamento dei prezzi e modifica unilaterale del contratto?
    L’aggiornamento dei corrispettivi alla scadenza di un periodo a prezzo fisso è ammesso se previsto dal contratto e comunicato con preavviso (es. 3 mesi); non costituisce modifica unilaterale . La modifica unilaterale delle condizioni generali è invece sospesa dal D.L. Aiuti‑bis ed è vietata se non concordata.
  14. Quando conviene ricorrere alla composizione negoziata?
    Quando l’impresa non riesce a pagare fornitori e creditori ma ritiene di poter recuperare l’equilibrio. La composizione negoziata consente di negoziare con i creditori, chiedere la sospensione delle azioni esecutive e cercare investitori . È consigliata per aziende ancora vitali che hanno bisogno di tempo.
  15. L’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa si applica anche ai debiti verso fornitori di utenze?
    Sì. L’accordo può riguardare tutte le categorie di creditori omogenee, compresi i fornitori di energia e acqua. Se i creditori che rappresentano almeno il 30 % dei crediti aderiscono, gli effetti possono essere estesi anche ai fornitori dissenzienti . In tal modo l’impresa può dilazionare i pagamenti delle utenze e mantenere la fornitura.
  16. Che cos’è la fornitura minima vitale?
    È la quantità di acqua assicurata agli utenti morosi per soddisfare i bisogni essenziali, pari a 50 litri per abitante al giorno . In mancanza di limitatore, il distacco è illegittimo.
  17. Le utenze condominiali possono essere distaccate?
    Sì, ma solo se la morosità dura almeno sei mesi, riguarda un servizio che può essere fruito individualmente e non richiede l’ingresso nella proprietà privata .
  18. Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione?
    Il beneficio della rottamazione decade e l’intero debito diventa immediatamente esigibile con applicazione di sanzioni e interessi. La Legge 15/2025 consente di rientrare pagando le rate scadute entro luglio 2025 .
  19. Posso compensare le somme dovute con crediti d’imposta?
    La compensazione orizzontale dei crediti d’imposta (es. bonus energia, crediti IVA) con debiti per utenze è possibile solo se prevista dal contratto. In assenza, occorre un accordo con il fornitore. La compensazione legale è ammessa tra debiti e crediti omogenei verso lo stesso soggetto.
  20. Come si calcolano gli interessi nella rateizzazione?
    Gli interessi di dilazione sono stabiliti dal contratto o dal codice di condotta; in genere sono collegati al tasso di riferimento BCE più un margine. Per la rottamazione‑quater gli interessi sono fissati al 2% annuo .

8. Conclusione: agire tempestivamente e scegliere le strategie giuste

La sospensione della fornitura per debiti può mettere in crisi la continuità dell’impresa e compromettere rapporti con clienti e fornitori. Tuttavia, le norme civilistiche, i regolamenti settoriali e la giurisprudenza riconoscono al debitore strumenti efficaci per difendersi: preavviso, rateizzazione, contestazione dell’inadempimento, tutela cautelare, opposizione al decreto ingiuntivo. Inoltre, la gestione della morosità deve essere inserita in un piano complessivo di risanamento, valutando le opportunità offerte dalla rottamazione, dalla composizione negoziata, dagli accordi di ristrutturazione e dalle procedure per il sovraindebitamento.

L’esperienza dimostra che la tempestività è fondamentale: rispondere ai solleciti, presentare reclami, attivare la conciliazione o rivolgersi al giudice prima che il distacco avvenga permette di salvaguardare la continuità aziendale. Allo stesso tempo, la scelta dello strumento di composizione della crisi richiede valutazioni tecniche sullo stato patrimoniale dell’impresa, sul rapporto con i creditori e sulla sostenibilità del piano. Affidarsi a professionisti specializzati evita errori e consente di raggiungere accordi vantaggiosi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per assistere imprese, professionisti e privati in ogni fase: dalla verifica della legittimità delle bollette alla presentazione di ricorsi urgenti, dalla negoziazione con i fornitori alla predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. Grazie alla doppia competenza legale e fiscale, il team è in grado di valutare gli effetti delle procedure su crediti fiscali, pignoramenti e rapporti bancari e di proporre strategie personalizzate.

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