Pignoramento mobiliare: cosa possono portare via e come difendersi

Introduzione

Il pignoramento mobiliare è la misura esecutiva con cui il creditore fa valere un titolo esecutivo aggredendo i beni mobili del debitore. Il rischio di vedersi sottrarre arredi, strumenti di lavoro, automobili o somme depositate su conto corrente non riguarda solo chi non paga intenzionalmente: basta un ritardo nelle rate o una cartella esattoriale non impugnata per trovarsi di fronte all’ufficiale giudiziario. Comprendere quali beni possono essere effettivamente portati via, quali sono i limiti posti dalla legge e soprattutto quali rimedi sono disponibili per il debitore è fondamentale per evitare errori irreparabili. Le regole cambiano a seconda che si tratti di crediti privati oppure di debiti fiscali, e la giurisprudenza più recente ha introdotto principi di diritto decisivi anche nel 2025. In questo articolo troverai un’analisi dettagliata delle norme di riferimento, delle procedure, delle possibili difese e delle alternative per definire il debito con un taglio pratico e divulgativo.

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale nel diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’esperienza maturata nella gestione di pignoramenti e procedure esattoriali consente allo studio di analizzare gli atti esecutivi, predisporre ricorsi per sospendere o annullare i pignoramenti, trattare piani di rientro, valutare la convenienza di rottamazioni o accordi di ristrutturazione ed elaborare soluzioni giudiziali o stragiudiziali.

Rivolgerti a un professionista ti permette di:

  • valutare se il titolo esecutivo o la notifica presentano vizi opponibili;
  • verificare quali beni o crediti possono essere dichiarati impignorabili;
  • presentare opposizioni per bloccare la vendita o richiedere la riduzione del pignoramento;
  • negoziare con l’agente della riscossione o con i creditori privati per rateizzare il debito;
  • accedere alle procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata per ottenere l’esdebitazione.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il pignoramento mobiliare si svolge secondo le regole del codice di procedura civile (c.p.c.) per i crediti tra privati e del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per la riscossione delle imposte. Le norme sono integrate dalle disposizioni attuative e dal Codice civile, nonché da leggi speciali come la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e il D.L. 118/2021 per la composizione negoziata. La Corte di cassazione e la Corte costituzionale intervengono costantemente per interpretare e adeguare queste regole. Di seguito vengono analizzati gli articoli e le sentenze più rilevanti.

Articoli principali del codice di procedura civile

Art. 513 c.p.c. – Ricerca delle cose da pignorare. L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può entrare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti per cercare i beni da pignorare. Se necessario, può avvalersi della forza pubblica. Può anche estendere la ricerca ad altri luoghi non appartenenti al debitore, ma solo con autorizzazione del giudice dell’esecuzione. Inoltre può pignorare anche i beni nella disponibilità del debitore che si trovano presso un terzo, purché il debitore possa direttamente disporne. Questa norma affida all’ufficiale giudiziario un potere di indagine molto ampio: tutti i beni rinvenuti nei locali “appartenenti al debitore” sono presumibilmente di sua proprietà salvo prova contraria, come affermato dalla Cassazione .

Art. 514 c.p.c. – Cose mobili assolutamente impignorabili. La legge tutela alcuni beni essenziali per la vita del debitore e della sua famiglia, dichiarandoli assolutamente impignorabili: gli oggetti sacri; la fede nuziale; i vestiti e la biancheria; i tavoli e le sedie per i pasti; gli armadi; il frigorifero e gli apparecchi di cottura; la lavatrice; gli utensili da cucina; le scorte di viveri e di combustibile per un mese; le armi che il debitore ha l’obbligo di portare; le decorazioni; i registri di famiglia e gli animali da compagnia o di affezione con funzione terapeutica . Questi beni non possono essere portati via in nessun caso.

Art. 515 c.p.c. – Cose relativamente impignorabili. Sono tutelati anche gli strumenti di lavoro del debitore che esercita un’attività professionale o artigianale: attrezzi, macchinari e scorte possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto del loro valore quando non esistono altri beni su cui soddisfare il credito. La norma si applica anche agli animali da lavoro e ai beni indispensabili per l’agricoltura. Inoltre non sono pignorabili più di un quinto delle cose necessarie all’esercizio della professione di scienziato, artista o alle attività di insegnamento. Il legislatore mira così a non privare il debitore della possibilità di generare reddito .

Art. 516 c.p.c. – Cose su cui il pignoramento è ammesso con limitazioni temporali. I frutti pendenti o non ancora raccolti possono essere pignorati solo nelle sei settimane che precedono la maturazione; i bozzoli dei bachi da seta possono essere pignorati solo nelle quattro settimane precedenti la filatura. La legge tutela la stagionalità dei prodotti agricoli e preserva la produttività dell’azienda .

Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili. Questo articolo elenca le somme che non possono essere pignorate o che lo sono solo entro determinati limiti. Sono impignorabili gli assegni di mantenimento, le sovvenzioni di carattere assistenziale e i sussidi di disoccupazione. Per quanto riguarda salari, stipendi e pensioni, il pignoramento è consentito solo entro una frazione: per i debiti fiscali può arrivare a un quinto, mentre per altri crediti la quota trattenibile varia tra un decimo e un quinto. Le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un importo pari al doppio dell’assegno sociale mensile, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente è pignorabile nei limiti stabiliti dai commi 3 e 4 . La norma prevede inoltre che le somme accreditate su conto corrente prima del pignoramento non possono essere sequestrate fino al triplo dell’assegno sociale; ciò tutela il debitore rispetto a una momentanea giacenza sul conto.

Art. 543–552 c.p.c. – Pignoramento presso terzi. Queste norme disciplinano il pignoramento di crediti presso terzi, inclusi lo stipendio, la pensione e il conto corrente. L’atto deve essere notificato al debitore e al terzo (datore di lavoro o banca) e contiene l’ordine di non disporre delle somme dovute. La riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e correttivo D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) ha introdotto un termine perentorio di 15 giorni per iscrivere a ruolo la procedura mediante deposito di copie conformi di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento. La Cassazione ha precisato che il deposito di copie non attestate conformi entro questo termine comporta l’inefficacia del pignoramento, non sanabile con un deposito tardivo .

Normativa speciale per la riscossione delle imposte

Per i debiti fiscali il procedimento esecutivo è disciplinato dal D.P.R. 602/1973. Le sue norme derogano in parte al codice di procedura civile.

Art. 50 D.P.R. 602/1973 – Termine per l’inizio dell’esecuzione. L’agente della riscossione può iniziare la procedura esecutiva solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo. Se non procede con l’esecuzione entro un anno dalla notifica, deve inviare un’intimazione di pagamento con cui avverte il debitore di pagare entro cinque giorni, pena l’avvio del pignoramento .

Art. 52 – Procedimento di vendita. La vendita dei beni pignorati è effettuata dall’agente della riscossione tramite asta pubblica senza l’autorizzazione del giudice. Il debitore può chiedere di vendere personalmente i beni con il consenso del concessionario; il ricavato andrà a soddisfare il credito e l’eventuale eccedenza gli sarà restituita .

Art. 57 – Opposizione all’esecuzione. Contro il pignoramento esattoriale non è ammessa l’opposizione ex art. 615 c.p.c., salvo che il debitore contesti l’impignorabilità dei beni. Non è ammessa neppure l’opposizione agli atti esecutivi relativa alla regolarità formale del titolo o alla notificazione. Se il giudice ritiene ammissibile l’opposizione, fissa un’udienza a breve termine e dispone il deposito del fascicolo .

Art. 58 – Opposizione di terzi. I soggetti che vantano la proprietà dei beni pignorati devono proporre opposizione prima della prima udienza di vendita. Se la vendita è già avvenuta, l’opposizione non può essere accolta; inoltre i parenti del debitore devono dimostrare la proprietà con atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriori all’anno di riferimento del debito .

Art. 62 – Disposizioni particolari sui beni pignorabili. Gli strumenti di lavoro e i beni indispensabili all’attività agricola o artigiana possono essere pignorati soltanto nei limiti di un quinto. Per i prodotti agricoli la vendita può essere differita fino a 300 giorni con possibilità di proroga; la norma mira a evitare che la vendita avvenga in un momento in cui il prezzo dei prodotti è troppo basso .

Art. 63 – Astensione dal pignoramento. L’agente della riscossione deve astenersi dal pignorare i beni quando il debitore dimostra che essi appartengono a un terzo. La prova deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, o da una sentenza passata in giudicato, con data anteriore all’annualità di riferimento del debito .

Art. 72 bis – Pignoramento esattoriale presso terzi. Questa norma, introdotta nel 2011, consente all’agente della riscossione di pignorare i crediti del debitore verso terzi senza l’intervento del giudice. L’atto contiene l’ordine al terzo (ad esempio la banca) di pagare al Fisco l’importo dovuto entro 60 giorni per le somme già maturate e alle scadenze successive per le somme future. La Cassazione nel 2025 ha ribadito che i 60 giorni successivi alla notifica costituiscono un vero e proprio “periodo di cattura”: la banca non deve solo bloccare le somme presenti, ma è tenuta a consegnare tutto ciò che maturerà in quei 60 giorni e alle successive scadenze . Questo pignoramento speciale deroga agli artt. 543 e 546 c.p.c. e non necessita della citazione in giudizio del terzo.

Giurisprudenza recente della Corte di cassazione

Le sentenze della Corte di cassazione degli ultimi anni hanno chiarito diversi aspetti della procedura esecutiva.

Presunzione di proprietà dei beni trovati nei locali del debitore (Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2025 n. 6392). La Corte ha affermato che il pignoramento eseguito in un luogo appartenente al debitore è valido per tutti i beni rinvenuti, anche se egli contesta la proprietà. Spetta ai terzi che rivendicano la proprietà proporre opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. e dimostrare il loro diritto. L’ufficiale giudiziario, durante la ricerca di cui all’art. 513 c.p.c., può procedere a pignorare tutti i beni presenti: la circostanza che si trovino in un cantiere o in una sede lavorativa non esclude la presunzione di proprietà . La Corte ha anche evidenziato che se i beni si trovano in un luogo non appartenente al debitore, l’ufficiale può procedere solo con l’autorizzazione del giudice e, in caso di rifiuto del terzo, il creditore dovrà procedere con il pignoramento presso terzi .

Il ruolo dell’ufficiale giudiziario (Cass. civ., 23 maggio 2024 n. 14478). In questa decisione la Suprema Corte ha precisato che l’ufficiale giudiziario è un mero esecutore: non può valutare la validità del titolo esecutivo o rifiutarsi di procedere perché ritiene illegittima la cartella. Può astenersi solo quando mancano i requisiti formali del titolo; in caso contrario deve dare esecuzione e lasciare al giudice la decisione sulle eccezioni del debitore .

Deposito delle copie conformi (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2025 n. 28513). A seguito della riforma Cartabia, la procedura esecutiva deve essere iscritta a ruolo entro 15 giorni mediante il deposito di copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento. La Terza Sezione ha stabilito che il deposito di copie non attestate conformi agli originali o depositate oltre il termine comporta l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura, senza possibilità di sanatoria . La pronuncia chiarisce che il principio del “raggiungimento dello scopo” non opera quando la legge prevede una decadenza: la mancanza di attestazione equivale al mancato deposito dell’atto e determina la cessazione del vincolo sui beni.

Pertinenze e pignoramento immobiliare (Cass. civ., ord. 17 giugno 2025 n. 16216). La Cassazione ha riaffermato che, ai sensi dell’art. 2912 c.c., il pignoramento si estende automaticamente agli accessori, alle pertinenze e ai frutti del bene pignorato, anche se non sono espressamente menzionati nell’atto, purché vi siano elementi univoci che manifestino la volontà del creditore di includerli . La valutazione sulla pertinenzialità è riservata al giudice del merito e non può essere rivista in Cassazione se non per vizi logici o giuridici evidenti. La Corte ha enunciato i principi secondo cui le pertinenze dotate di identificativo catastale autonomo non vengono pignorate se non emergono elementi per considerarle accessori, e che l’individuazione dell’oggetto pignorato spetta al giudice dell’esecuzione .

Pignoramento del conto corrente e spatium deliberandi (Cass. civ., 27 ottobre 2025 n. 28520). La Suprema Corte ha interpretato l’art. 72 bis D.P.R. 602/1973 affermando che il termine di 60 giorni concesso alla banca (terzo pignorato) dopo la notifica dell’ordine di pagamento diretto non è un periodo di attesa ma un periodo di cattura: la banca deve custodire e trasferire al Fisco le somme presenti e quelle maturate nel periodo successivo alla notifica . Ciò significa che il conto corrente resta bloccato per 60 giorni e tutte le somme incassate vengono automaticamente destinate alla soddisfazione del credito.

Limiti alle azioni esecutive e tutela del debitore

Le norme sulla pignorabilità delle retribuzioni e delle pensioni sono state profondamente modificate negli ultimi anni.

Riforma del 2022 e minimo vitale. Il Decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022), convertito nella Legge n. 142/2022, ha modificato l’art. 545 c.p.c. aumentando la soglia di impignorabilità delle pensioni: l’importo non pignorabile è pari al doppio dell’assegno sociale mensile, con un minimo di 1.000 euro . Per il 2025 l’INPS ha fissato l’assegno sociale a 538,69 euro mensili (7.002,97 euro annui), per cui la soglia di impignorabilità corrisponde a 1.077,38 euro al mese . La Cassazione ha precisato che i crediti alimentari e assistenziali restano impignorabili e che, in ogni caso, la quota eccedente è pignorabile solo nei limiti indicati dalla legge.

Norme sul sovraindebitamento e sul blocco delle azioni esecutive. La vecchia Legge 3/2012 prevedeva che, dalla presentazione della domanda di accesso alle procedure di composizione della crisi, si sospendessero automaticamente tutte le azioni esecutive: fino all’omologazione del piano non potevano essere iniziate o proseguite esecuzioni o sequestri conservativi, salvo per i crediti impignorabili . Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) la tutela non è più automatica: il giudice concede la sospensione solo se la ritiene funzionale alla riuscita della procedura . Gli articoli 70, 78 e 270 CCII disciplinano rispettivamente il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata.

L’art. 70 stabilisce che il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le procedure esecutive che pregiudicano la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive fino alla conclusione del procedimento . L’art. 78 prevede che, dalla presentazione del concordato minore e fino alla sua omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né sequestri conservativi . L’art. 270, comma 5, dispone che, con l’apertura della liquidazione controllata, si interrompano i processi pendenti e si blocchino tutte le azioni esecutive e cautelari, anche di creditori con causa o titolo successivo . Queste norme permettono di preservare il patrimonio del sovraindebitato mentre si negozia con i creditori.

Aggiornamenti legislativi 2024-2025

Negli ultimi due anni sono intervenuti altri provvedimenti importanti:

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 (correttivo Cartabia): ha modificato gli articoli 543 e 557 c.p.c. prevedendo espressamente che l’iscrizione a ruolo del pignoramento deve avvenire entro 15 giorni mediante deposito di copie conformi degli atti e che l’omissione comporta l’inefficacia del pignoramento . Questo intervento è stato interpretato dalla Cassazione come meramente dichiarativo, perché la sanzione era già implicita nel sistema .
  • Decreto legislativo n. 110/2024 (Riforma della riscossione): ha introdotto nuove norme per semplificare le notifiche digitali e ha aumentato da 1.000 a 5.000 euro il limite di credito sotto il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere con il pignoramento mobiliare. Ha inoltre stabilito che, per importi sotto i 2.500 euro, il pignoramento dei beni mobili può essere effettuato solo dopo il tentativo di rateizzazione.
  • Circolari INPS n. 38/2023 e n. 130/2025: hanno fornito indicazioni applicative sui nuovi limiti di pignorabilità delle pensioni. In particolare la circolare n. 38 chiarisce che il limite di 1.000 euro si applica anche ai procedimenti in corso se, alla data del 22 settembre 2022, l’ordinanza di assegnazione non era stata notificata all’INPS . La circolare n. 130/2025 ha adeguato le soglie di pignoramento alle variazioni dell’assegno sociale e ha ribadito che i trattamenti di invalidità, l’assegno sociale e le indennità di accompagnamento restano totalmente impignorabili.

Procedura passo-passo del pignoramento mobiliare

La procedura esecutiva si articola in diverse fasi, ciascuna delle quali comporta scadenze e oneri per il creditore e opportunità di difesa per il debitore.

1. Titolo esecutivo e atto di precetto

L’azione esecutiva richiede un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, cambiale, assegno, cartella esattoriale) che accerta l’esistenza del credito. Prima del pignoramento il creditore deve notificare al debitore l’atto di precetto, con il quale lo intima a pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni (per i crediti civili) o di cinque giorni (per le cartelle esattoriali). Il precetto deve essere notificato entro 90 giorni dall’atto di notifica, altrimenti perde efficacia e va rinnovato. Se il debitore paga, l’esecuzione non parte; se non paga, il creditore può procedere.

Nel caso dei debiti fiscali l’agente della riscossione deve attendere 60 giorni dalla notifica della cartella prima di avviare il pignoramento . Se non procede entro un anno, deve inviare un’intimazione di pagamento con un ulteriore termine di cinque giorni.

2. Notifica dell’atto di pignoramento e iscrizione a ruolo

L’atto di pignoramento contiene l’indicazione del titolo, del precetto, della somma dovuta, del bene da pignorare e l’invito al debitore a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione. Per i pignoramenti presso terzi la citazione è rivolta anche al terzo debitore. Dopo la notifica, il creditore deve depositare l’atto in tribunale entro 15 giorni con le copie conformi ai sensi degli artt. 543 e 557 c.p.c. In mancanza dell’attestazione di conformità o del rispetto del termine, la procedura si estingue .

Nel pignoramento esattoriale, l’atto di pignoramento presso terzi può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente al Fisco, senza citazione in giudizio; il giudice interviene solo in caso di contestazioni. Nei pignoramenti mobiliari il titolo è consegnato all’ufficiale giudiziario, il quale fissa la data per l’esecuzione e l’ingresso nell’abitazione.

3. Ricerca e apprensione dei beni

All’ora stabilita l’ufficiale giudiziario si reca nella casa o nei locali del debitore accompagnato, se necessario, dalla forza pubblica. Può effettuare una ricerca accurata dei beni in base all’art. 513 c.p.c. e anche aprire mobili e stanze chiuse. Tutti i beni trovati in un luogo appartenente al debitore si presumono di sua proprietà; eventuali proteste del debitore o di terzi non impediscono il pignoramento. Se i beni si trovano in luoghi di terzi, serve l’autorizzazione del giudice, e se il terzo non consente l’accesso occorre procedere con il pignoramento presso terzi. La Cassazione ha confermato la legittimità del pignoramento di tutti i beni rinvenuti nei locali dell’esecutata, anche se utilizzati per attività lavorativa, ritenendo che spetta al terzo dimostrare la proprietà .

Nel redigere il verbale l’ufficiale indica con precisione i beni sequestrati e il loro presumibile valore. La scelta dei beni segue l’ordine stabilito dal codice: prima il denaro contante e i titoli al portatore, poi gli oggetti preziosi, quindi i beni mobili meno facilmente deteriorabili. L’ufficiale deve lasciare al debitore i beni dichiarati impignorabili (art. 514) e può pignorare gli strumenti di lavoro nei limiti di legge (art. 515). In assenza di beni mobili utili, il pignoramento si converte in pignoramento immobiliare o presso terzi.

4. Custodia dei beni pignorati e opposizioni

Dopo l’apprensione, i beni possono essere lasciati in custodia al debitore oppure affidati a un custode nominato dal giudice. Il custode ha l’obbligo di conservare i beni e non può usarli o alienarli. Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto del creditore o l’impignorabilità del bene, oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per contestare irregolarità formali dell’atto di pignoramento. Nella riscossione esattoriale l’opposizione ex art. 615 è limitata ai casi di impignorabilità, mentre sono precluse le contestazioni sulla regolarità del titolo . In ogni caso l’opposizione deve essere proposta davanti al giudice dell’esecuzione entro termini precisi (20 giorni dalla notifica dell’atto).

I terzi che rivendicano la proprietà dei beni devono proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c. o art. 58 D.P.R. 602/1973). Devono provare la proprietà con titoli di data certa anteriori al pignoramento o all’anno di riferimento del debito . La semplice detenzione o la dichiarazione verbale non sono sufficienti.

5. Vendita e assegnazione del ricavato

Dopo l’iscrizione a ruolo e la scadenza dei termini di opposizione, il giudice dell’esecuzione nomina l’esperto stimatore e fissa l’udienza per la vendita. Nel pignoramento mobiliare tradizionale la vendita avviene mediante asta pubblica presso il tribunale; l’aggiudicatario deve versare il prezzo e le spese. Nel pignoramento esattoriale la vendita è gestita dall’agente della riscossione senza intervento del giudice: i beni vengono venduti tramite aste telematiche e il ricavato è imputato al pagamento del debito . Il debitore ha la facoltà di chiedere l’autorizzazione a vendere direttamente i beni (facoltà di conversione) presentando una proposta e un acquirente; il ricavato dovrà soddisfare il creditore e coprire i costi di procedura.

Dopo la vendita il giudice emette l’ordinanza di assegnazione, con la quale distribuisce il ricavato tra i creditori secondo l’ordine dei privilegi. Se il ricavato non copre tutti i debiti, il creditore può procedere su altri beni. Se rimangono somme eccedenti, vengono restituite al debitore. Nel pignoramento presso terzi, l’ordinanza di assegnazione è emessa dopo l’udienza in cui il terzo rende la dichiarazione di quantità: in quella sede il giudice determina la quota pignorabile di stipendio o pensione e ordina al terzo di versarla periodicamente al creditore.

Difese e strategie legali per il debitore

Affrontare un pignoramento non significa rassegnarsi a perdere i propri beni. Il diritto offre diversi strumenti per contestare l’azione esecutiva o ridurne l’impatto. Di seguito sono illustrate le principali difese.

Contestazione del titolo e del precetto

Se il titolo esecutivo presenta vizi (mancanza di data certa, prescrizione, nullità della sentenza o del decreto ingiuntivo), il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Nel caso delle cartelle esattoriali, questa opposizione è ammessa solo per contestare l’impignorabilità del bene . È comunque possibile contestare la notificazione della cartella o la decadenza dei termini tramite ricorso alla Commissione tributaria o al giudice tributario entro i termini di legge (solitamente 60 giorni dalla notifica). Un ricorso tempestivo può sospendere l’esecutività della cartella.

Eccezione di impignorabilità dei beni

La prima e più immediata difesa consiste nel far valere che i beni indicati nel verbale rientrano tra quelli assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.) o relativamente impignorabili (art. 515). L’ufficiale giudiziario è tenuto a lasciare al debitore i beni necessari alla vita e al lavoro, ma spesso, per mancanza di conoscenza o per eccesso di zelo, può pignorare beni non consentiti. In tal caso il debitore deve fare una istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la dichiarazione di inefficacia del pignoramento limitatamente a quei beni. È importante conservare le ricevute di acquisto e ogni documento che provi l’uso personale o professionale del bene: ad esempio fatture per utensili da lavoro, certificati medici per ausili terapeutici, documenti veterinari per animali di compagnia.

Opposizione di terzo proprietario

Quando i beni appartengono a una persona diversa dal debitore, questa deve agire tempestivamente con l’opposizione di terzo. Per i pignoramenti civili l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) può essere proposta fino all’inizio della vendita; per i pignoramenti esattoriali, invece, deve essere proposta prima della prima asta e non è ammessa se i beni sono stati venduti . La prova della proprietà deve essere particolarmente rigorosa: atto pubblico, scrittura privata con data certa o sentenza; la semplice dichiarazione dell’amico che ha prestato il bene non basta.

Richiesta di conversione del pignoramento in denaro

L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di evitare la vendita dei beni offrendo una somma di denaro che copra il credito, gli interessi e le spese. La conversione del pignoramento va chiesta prima della vendita, versando almeno un quinto della somma dovuta e chiedendo al giudice di rateizzare il resto fino a 12 mesi. Se il giudice accoglie la richiesta, i beni pignorati vengono restituiti al debitore e l’esecuzione si concentra sul denaro versato. La conversione è particolarmente utile per recuperare attrezzature di lavoro o beni di valore affettivo.

Rateizzazione del debito con l’agente della riscossione

Per le cartelle esattoriali è possibile chiedere la rateizzazione, che sospende i pignoramenti e le altre procedure esecutive. La normativa prevede rate mensili di importo non inferiore a 50 euro; la richiesta può essere presentata online o tramite intermediario. Pagando la prima rata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende il fermo amministrativo sui beni mobili e considera estinte le procedure esecutive in corso, a condizione che non sia stato già tenuto l’incanto con esito positivo o emesso il provvedimento di assegnazione . Inoltre, con il pagamento progressivo delle rate, il debitore può chiedere la riduzione o la restrizione dell’ipoteca iscritta sui beni immobili.

Rottamazione e definizione agevolata

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie “rottamazioni” o definizioni agevolate delle cartelle esattoriali. La più recente (Rottamazione-quater) è stata prevista dalla Legge n. 197/2022 e prorogata nel 2024 e nel 2025. Consente di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. Chi aderisce alla rottamazione e rispetta le scadenze ottiene la sospensione dei pignoramenti e la cancellazione degli interessi moratori. Nel 2025 è stata prevista la possibilità di riammissione per i contribuenti decaduti, con presentazione della domanda entro il 30 aprile 2025: l’istanza sospende gli atti di riscossione e, al pagamento della prima rata, i pignoramenti vengono cancellati. È importante verificare con un professionista la convenienza economica e i requisiti di ammissione.

Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)

La Legge 3/2012 (oggi confluita negli articoli 65 e seguenti del CCII) offre a privati, professionisti e piccoli imprenditori la possibilità di ristrutturare i debiti attraverso tre procedure: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione del patrimonio. Dal momento della presentazione della domanda, sotto la vigenza della Legge 3/2012, tutte le azioni esecutive individuali venivano sospese fino all’omologazione del piano . Con l’introduzione del CCII la sospensione non è più automatica: occorre un provvedimento del giudice, che valuta la necessità di proteggere il patrimonio e l’interesse dei creditori .

  • Piano di ristrutturazione del consumatore (art. 70 CCII): riservato alle persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale. Il giudice può sospendere le procedure esecutive che pregiudicano la fattibilità del piano e può vietare nuove azioni esecutive fino alla conclusione del procedimento .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 68 e 78 CCII): prevede l’approvazione dei creditori rappresentanti il 60 % dei crediti e consente la sospensione delle azioni esecutive dalla data di presentazione dell’istanza fino alla sua omologazione .
  • Liquidazione controllata (artt. 268 e 270 CCII): comporta la cessione di tutti i beni del debitore e l’apertura di un concorso tra creditori. Dal momento dell’apertura si interrompono i processi pendenti e si bloccano le azioni esecutive e cautelari anche dei creditori con cause o titoli successivi .

L’accesso a queste procedure richiede la consulenza di un avvocato esperto, la redazione di un piano economico sostenibile e, spesso, la nomina di un gestore della crisi (figura che l’avv. Monardo svolge abitualmente) per la supervisione e la negoziazione con i creditori.

Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per imprenditori in stato di crisi è prevista la composizione negoziata, istituita dal D.L. 118/2021 e confluita nel CCII. L’imprenditore, assistito da un esperto negoziatore nominato dalla Camera di commercio (qualifica posseduta dall’avv. Monardo), può chiedere l’applicazione di misure protettive per evitare la dispersione del patrimonio. Le misure impediscono l’avvio di azioni esecutive e cautelari per un periodo iniziale di 120 giorni, prorogabile. La procedura mira a negoziare un accordo con i creditori per la continuità aziendale; se non raggiunge il risultato, può sfociare in altre procedure concorsuali.

Strumenti alternativi per risolvere il debito

Saldo e stralcio e transazioni stragiudiziali

Il saldo e stralcio consiste nell’accordo con il creditore per pagare una somma ridotta a saldo del debito. Può essere proposto sia per i debiti bancari sia per quelli fiscali (in quest’ultimo caso la norma ha previsto condoni mirati come il saldo e stralcio 2019 per i contribuenti in difficoltà). Anche fuori dalle ipotesi normate, il creditore può accettare un pagamento parziale per chiudere il contenzioso, specialmente quando il recupero coattivo sarebbe troppo oneroso.

Piani di rientro e dilazione concordata

Con i creditori privati è possibile concordare un piano di rientro personalizzato. La stipula di un accordo riconosciuta in forma di scrittura privata attestata può sospendere le azioni esecutive se il creditore rinuncia all’esecuzione. Con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono previste diverse forme di dilazione: ordinaria (da 2 a 72 rate per importi fino a 60.000 euro) e straordinaria (fino a 120 rate per importi più elevati), con possibili differimenti per motivi di comprovato disagio economico. Il debitore può richiedere anche la rateizzazione per temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La presenza di un avvocato esperto consente di verificare i requisiti e di negoziare condizioni più favorevoli.

Esdebitazione e chiusura della procedura

Le procedure di sovraindebitamento culminano con l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui dopo l’adempimento del piano omologato o la liquidazione controllata. L’esdebitazione è stata confermata anche nel Codice della crisi con meccanismi più snelli e tempi ridotti. Anche nell’ambito del fallimento o del concordato preventivo è possibile ottenere l’esdebitazione dell’imprenditore individuale, liberandolo dai debiti non soddisfatti.

Definizione agevolata dei contenziosi tributari

La Legge n. 130/2023 ha introdotto una definizione agevolata delle controversie con l’Agenzia delle Entrate per i giudizi pendenti. Pagando solo l’imposta senza sanzioni e interessi e rinunciando al giudizio, il contribuente può chiudere la lite e bloccare le azioni esecutive. È necessario valutare caso per caso la convenienza dell’adesione.

Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un pignoramento richiede lucidità e tempestività. Ecco gli errori più frequenti che i debitori compiono e i consigli per evitarli:

  • Ignorare la notifica del precetto o della cartella. Spesso i debitori non ritirano la raccomandata o lasciano trascorrere i termini per fare opposizione. Questo è l’errore più grave: i termini per impugnare una cartella o una sentenza sono perentori e la mancata reazione preclude molte difese.
  • Non verificare la legittimità dell’atto di pignoramento. È fondamentale controllare che siano rispettati i termini tra precetto e pignoramento, che l’atto contenga tutti gli elementi previsti dalla legge e che le copie depositate siano conformi agli originali. In mancanza, la procedura può essere dichiarata inefficace .
  • Pensare che i beni di terzi non possano essere pignorati. Se i beni sono in casa del debitore, si presumono suoi. I terzi proprietari devono intervenire con l’opposizione e provare la proprietà .
  • Trasferire i beni dopo la notifica. La donazione o la cessione a parenti dopo la notifica del precetto può essere revocata come atto in frode ai creditori. Le opposizioni saranno respinte se i titoli non hanno data certa anteriore .
  • Non richiedere la conversione del pignoramento. Molti non sanno che è possibile recuperare i beni pignorati offrendo una somma pari al debito, magari rateizzata. Questa soluzione consente di salvare macchinari o autoveicoli indispensabili per il lavoro.
  • Ritardare la richiesta di rateizzazione o di rottamazione. Le rateizzazioni e le rottamazioni sospendono i pignoramenti, ma devono essere richieste prima della vendita . Attendere l’asta può rendere irrecuperabile il bene.
  • Credere che la prima casa sia sempre impignorabile. La prima casa è impignorabile solo per i debiti fiscali se l’immobile è l’unico di proprietà, è residenza principale, non è di lusso e non sono presenti altri immobili di valore . Per i creditori privati la prima casa è pignorabile, anche per debiti bancari; occorre agire in via stragiudiziale o con procedure di sovraindebitamento per salvarla.
  • Sottovalutare i costi dell’esecuzione. Oltre al capitale, il debitore dovrà sopportare interessi, onorari dell’ufficiale giudiziario e spese di custodia. Un’attività difensiva tempestiva può ridurre questi oneri.
  • Agire senza consulenza. La normativa esecutiva è complessa e in continua evoluzione. Rivolgersi a un avvocato specializzato consente di individuare la strategia più efficace (opposizione, conversione, rateizzazione, sovraindebitamento) e di evitare errori procedurali.

Tabelle di sintesi

Beni assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.)

CategoriaEsempi di beniNote
Oggetti sacriStatuti religiosi, paramenti liturgiciTutelati per rispetto del culto
Fede nuzialeAnello matrimonialeNon può essere pignorata
Mobili essenzialiTavolo da pranzo, sedie, armadi, lettiNecessari alla vita della famiglia
Elettrodomestici indispensabiliFrigorifero, cucina, lavatriceEssenziali per la sussistenza
Utensili e biancheriaPentole, stoviglie, lenzuolaNecessari per l’igiene e l’alimentazione
Scorte alimentari e combustibileViveri e carburante per un meseConsentono la sopravvivenza
Armi obbligatorieArmi d’ordinanza per chi è tenuto a portarlePignorabili solo in casi specifici
Decorazioni e onorificenzeMedaglie, titoli al meritoValore simbolico e personale
Registri di famigliaAlbum fotografici, stati di famigliaValore affettivo
Animali d’affezione o terapeuticiCani, gatti, animali per pet therapyProtetti per finalità affettive e sanitarie

Limiti alla pignorabilità di retribuzioni e pensioni (art. 545 c.p.c.)

Tipo di redditoImporto non pignorabileQuota pignorabile
Stipendio da lavoro dipendente (debiti civili)N/A1/5 o 1/10 a seconda dei crediti
Stipendio da lavoro dipendente (debiti fiscali)N/AFino a 1/5 del netto
PensioneFino a 1.077,38 € mensili (doppio assegno sociale 2025)1/5 della parte eccedente; 1/10 per crediti alimentari
Pensione accreditata su contoSomme anteriori al pignoramento fino al triplo dell’assegno sociale (1.616 € circa)Stesse regole del pignoramento diretto
Sussidi di disoccupazione, invalidità, assegno socialeInteramente impignorabiliNon pignorabili
Indennità di accompagnamentoInteramente impignorabiliNon pignorabili

Scadenze procedurali principali

FaseTermineRiferimento normativo
Notifica del precettoAlmeno 10 giorni prima del pignoramentoArt. 480 c.p.c.
Attesa dopo la cartella esattoriale60 giorni per avviare il pignoramentoArt. 50 D.P.R. 602/1973
Iscrizione a ruolo della procedura15 giorni dal pignoramento, con deposito di copie conformiArt. 557 c.p.c.
Opposizione all’esecuzioneEntro il termine del precetto o fino alla venditaArt. 615 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi20 giorni dalla notifica dell’attoArt. 617 c.p.c.
Opposizione di terzo (civile)Fino all’inizio della venditaArt. 619 c.p.c.
Opposizione di terzo (fiscale)Prima della prima astaArt. 58 D.P.R. 602/1973
Richiesta di conversionePrima della venditaArt. 495 c.p.c.
Presentazione domanda di rateizzazionePrima dell’asta o della venditaNormativa riscossione

Domande frequenti (FAQ)

  1. Quali beni non possono essere pignorati?
    Sono impignorabili gli oggetti sacri, la fede nuziale, i mobili e gli elettrodomestici indispensabili (tavoli, sedie, letto, frigorifero, fornelli, lavatrice), la biancheria, le scorte alimentari e di combustibile per un mese, le armi d’ordinanza, le decorazioni, i registri di famiglia e gli animali da compagnia o con funzione terapeutica .
  2. Gli strumenti di lavoro possono essere pignorati?
    Sì, ma solo nei limiti di un quinto del loro valore quando non ci sono altri beni su cui soddisfare il credito. Sono protetti gli attrezzi dell’artigiano, i macchinari dell’impresa, gli strumenti dello scienziato o dell’artista. La tutela mira a non privare il debitore della possibilità di lavorare .
  3. Il pignoramento può essere eseguito senza entrare in casa?
    Nei pignoramenti mobiliari l’ufficiale giudiziario deve entrare nei locali del debitore per cercare i beni. Può però pignorare i crediti del debitore verso terzi (conto corrente, stipendio, pensione) notificando un atto al terzo. Nel pignoramento esattoriale l’agente della riscossione può emettere un ordine di pagamento diretto al terzo senza intervento del giudice .
  4. Cosa succede se i beni pignorati appartengono a un familiare?
    Tutti i beni trovati nella casa del debitore si presumono di sua proprietà . Il familiare che rivendica la proprietà deve proporre opposizione di terzo prima della vendita e dimostrare con atto pubblico o scrittura privata autenticata, antecedente al pignoramento, che i beni gli appartengono .
  5. È possibile evitare la vendita dei beni offrendo denaro?
    Sì. L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di chiedere la conversione del pignoramento, offrendo una somma pari al credito, agli interessi e alle spese, versando almeno un quinto immediatamente e rateizzando il resto. Se il giudice accoglie la richiesta, i beni vengono restituiti.
  6. Posso rateizzare le cartelle esattoriali per fermare il pignoramento?
    Sì. Presentando domanda di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il debitore ottiene la sospensione delle procedure esecutive. Dopo il pagamento della prima rata, eventuali fermi amministrativi vengono revocati e i pignoramenti pendenti si estinguono se non è già avvenuta la vendita .
  7. Quanto possono pignorare sulla mia pensione?
    Dal 2022 l’importo impignorabile della pensione è pari al doppio dell’assegno sociale mensile con un minimo di 1.000 euro . Per il 2025 la soglia è 1.077,38 euro. La parte eccedente può essere pignorata fino a un quinto per i crediti fiscali, fino a un quinto o un decimo per gli altri crediti; l’assegno sociale, l’indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità restano impignorabili.
  8. Cosa succede se il conto corrente è a zero?
    Anche un conto vuoto può essere pignorato. Ai sensi dell’art. 72 bis D.P.R. 602/1973, la banca deve trattenere e versare al Fisco tutte le somme che arriveranno nei 60 giorni successivi alla notifica e alle scadenze successive . Pertanto lo stipendio o altre entrate che arrivano in quel periodo saranno automaticamente sequestrate.
  9. La prima casa è sempre protetta?
    No. La protezione della prima casa vale solo per i debiti fiscali e solo se l’immobile è l’unico di proprietà, è adibito a residenza principale e non rientra nelle categorie di lusso (A/8, A/9). Per i debiti verso banche, finanziarie o privati la prima casa è pignorabile. Solo con procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata è possibile salvarla .
  10. Se non pago una rata del piano di rientro perdo tutto?
    Se si tratta di rateizzazione delle cartelle, il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione. Tuttavia le recenti norme consentono di riammettere i contribuenti decaduti presentando un’istanza di rientro e pagando le rate arretrate. In tal modo si può evitare il riavvio delle procedure esecutive.
  11. Quanto tempo passa tra il precetto e il pignoramento?
    Per i pignoramenti civili devono trascorrere almeno dieci giorni dal precetto. Il pignoramento deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notifica del precetto, altrimenti occorre un nuovo precetto. Per i debiti fiscali l’agente della riscossione deve attendere 60 giorni dalla notifica della cartella .
  12. Cosa posso fare se il pignoramento è illegittimo?
    Occorre proporre opposizione al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dall’atto contestato (opposizione agli atti esecutivi) oppure, per contestare il diritto del creditore, proporre opposizione all’esecuzione. Nel pignoramento esattoriale l’opposizione è limitata all’impignorabilità e deve essere proposta tempestivamente .
  13. Se non deposito le copie conformi per l’iscrizione a ruolo cosa succede?
    La procedura di pignoramento diventa inefficace. La Cassazione ha stabilito che l’omesso deposito di copie conformi di titolo, precetto e atto di pignoramento entro il termine perentorio di 15 giorni comporta l’estinzione del pignoramento e non è sanabile con un deposito tardivo .
  14. Posso vendere i beni pignorati per pagare il debito?
    Nel pignoramento esattoriale l’art. 52 D.P.R. 602/1973 consente al debitore, con il consenso dell’agente della riscossione, di vendere direttamente i beni pignorati. Il prezzo deve coprire il credito e le spese; l’eventuale eccedenza spetta al debitore . Anche nel pignoramento civile il giudice può autorizzare la vendita diretta su richiesta del debitore.
  15. Le pertinenze e i beni accessori sono pignorabili se non indicati nell’atto?
    Sì. La Cassazione ha affermato che il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori e ai frutti del bene esecutato anche se non espressamente menzionati, purché vi siano elementi univoci che attestino la volontà di ricomprenderli e purché vi sia connessione funzionale e materiale . La valutazione spetta al giudice di merito.
  16. È vero che l’ufficiale giudiziario può rifiutarsi di eseguire il pignoramento?
    No. L’ufficiale giudiziario deve eseguire il pignoramento se il titolo esecutivo è formalmente valido. Può rifiutarsi solo quando mancano i requisiti formali (ad esempio l’atto non è stato sottoscritto o manca l’indicazione del credito). Non può invece valutare la legittimità della cartella o della sentenza, come ribadito dalla Cassazione .
  17. Qual è la differenza tra pignoramento mobiliare e pignoramento presso terzi?
    Nel pignoramento mobiliare l’ufficiale giudiziario si reca presso il debitore e sequestra i suoi beni mobili. Nel pignoramento presso terzi il creditore aggredisce i crediti che il debitore vanta nei confronti di altre persone (datore di lavoro, INPS, banca). L’atto viene notificato al debitore e al terzo, che ha l’obbligo di dichiarare l’esistenza del credito e di accantonare la quota pignorabile.
  18. Come funziona la composizione negoziata della crisi d’impresa?
    La composizione negoziata, prevista dal D.L. 118/2021 e dal CCII, consente all’imprenditore in crisi di nominare un esperto negoziatore e di richiedere misure protettive che bloccano le azioni esecutive per un periodo di 120 giorni, prorogabile. Durante questo tempo si negozia con i creditori per trovare un accordo senza perdere il controllo dell’impresa. Se l’accordo fallisce, la procedura può trasformarsi in concordato preventivo o in liquidazione giudiziale.
  19. Che cosa succede ai pignoramenti durante le procedure di sovraindebitamento?
    Con la vecchia Legge 3/2012, la presentazione della domanda sospendeva automaticamente tutte le azioni esecutive fino all’omologazione del piano . Con il CCII la sospensione non è automatica ma deve essere richiesta e concessa dal giudice . Nei casi previsti dagli artt. 70, 78 e 270 CCII, il giudice può ordinare la sospensione delle esecuzioni e vietare nuove azioni, garantendo il tempo necessario per ristrutturare i debiti.
  20. È possibile ottenere l’esdebitazione?
    Sì. Al termine di una procedura di sovraindebitamento, dopo l’adempimento del piano o la liquidazione del patrimonio, il giudice può dichiarare l’esdebitazione: il debitore viene liberato dai debiti non soddisfatti e può ripartire. È una misura che consente ai soggetti onesti ma sfortunati di tornare attivi nell’economia.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Calcolo della quota pignorabile di una pensione nel 2025

Supponiamo che Mario, pensionato, percepisca una pensione netta mensile di 1.500 euro e abbia subito un pignoramento per un debito fiscale.

  1. Calcolo della soglia di impignorabilità. L’assegno sociale mensile per il 2025 è pari a 538,69 euro . Il doppio di tale importo (minimo vitale) è 1.077,38 euro. La parte della pensione di Mario fino a 1.077,38 euro non può essere pignorata.
  2. Determinazione della quota eccedente. Pensione netta (1.500) – soglia impignorabile (1.077,38) = 422,62 euro.
  3. Calcolo della quota pignorabile. Per i debiti fiscali la legge consente di trattenere fino a un quinto della parte eccedente. 422,62 ÷ 5 = 84,52 euro. Pertanto la pensione di Mario può essere pignorata per un importo massimo di 84,52 euro al mese. Il suo reddito mensile residuo sarà 1.500 – 84,52 = 1.415,48 euro.

Se la pensione fosse accreditata sul conto corrente, le somme precedenti alla notifica sarebbero pignorabili solo oltre il triplo dell’assegno sociale (1.616,07 euro circa) . Gli accrediti successivi seguirebbero le regole di cui sopra.

Esempio 2 – Pignoramento mobiliare in un’attività artigianale

Giovanna è una sarta che gestisce una piccola bottega di confezioni. Non riuscendo a pagare alcuni fornitori, riceve un precetto seguito da un pignoramento mobiliare. L’ufficiale giudiziario si presenta nel suo laboratorio e trova vari beni:
– 3 macchine da cucire industriali;
– un computer portatile;
– un tavolo da taglio;
– alcuni tessuti e merceria;
– 2 sedie;
– la fede nuziale.

L’ufficiale procede a pignorare le macchine da cucire e il computer. Giovanna contesta che quegli strumenti sono necessari per la sua attività e che la loro perdita la priverà del reddito. Secondo l’art. 515 c.p.c. gli strumenti di lavoro possono essere pignorati solo nella misura di un quinto del loro valore quando non ci sono altri beni su cui soddisfare il credito . L’avvocato di Giovanna presenta un’istanza al giudice chiedendo di limitare il pignoramento a una sola macchina da cucire, lasciando le altre due e il computer per permetterle di continuare a lavorare. Il giudice, tenendo conto della normativa e delle esigenze delle parti, concede la riduzione del pignoramento.

Esempio 3 – Opposizione di terzo per beni familiari

Marco condivide l’appartamento con la sorella Anna. L’ufficiale giudiziario, a seguito di un pignoramento per debiti di Marco, entra in casa e pignora un televisore, un divano e una bicicletta elettrica. Anna sostiene che il televisore e il divano sono suoi, acquistati prima che Marco contrasse il debito, e presenta fatture intestate a lei datate due anni prima. Il giudice accoglie l’opposizione di terzo, ritenendo provata la proprietà con documenti antecedenti al pignoramento e ordina la restituzione dei beni. La bicicletta rimane pignorata perché Marco non ha provato che appartenesse ad Anna.

Esempio 4 – Effetto della rateizzazione sulla procedura esecutiva

Luisa ha ricevuto una cartella esattoriale da 20.000 euro e, non potendo pagare, subisce il pignoramento del conto corrente. Temendo che lo stipendio mensile di 1.300 euro venga sequestrato, si rivolge all’avvocato Monardo, che la assiste nella presentazione della domanda di rateizzazione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Luisa ottiene una dilazione in 84 rate mensili da 238 euro. Dopo il pagamento della prima rata, l’agente della riscossione sospende il pignoramento e revoca il fermo amministrativo sull’automobile . Luisa continua a pagare le rate puntualmente e evita la vendita dei suoi beni.

Conclusione

Il pignoramento mobiliare è una procedura complessa che può avere conseguenze pesantissime per il debitore ma che presenta anche molte opportunità di difesa. Le norme del codice di procedura civile e del D.P.R. 602/1973 stabiliscono con precisione quali beni possono essere pignorati, quali limiti devono rispettare i creditori e quali garanzie sono previste a tutela del debitore. La giurisprudenza più recente ha chiarito che l’ufficiale giudiziario può pignorare tutti i beni presenti nei locali del debitore, che i terzi devono dimostrare la proprietà con titoli anteriori, che la mancata attestazione di conformità delle copie comporta l’inefficacia del pignoramento e che la banca, quando riceve un ordine di pagamento diretto, deve versare tutte le somme maturate entro 60 giorni .

Per il debitore è essenziale agire tempestivamente: verificare la regolarità del titolo, opporsi se ci sono vizi, far valere l’impignorabilità dei beni, proporre opposizione di terzo, chiedere la conversione, aderire alle definizioni agevolate e alle rateizzazioni, valutare le procedure di sovraindebitamento o la composizione negoziata della crisi. Ogni situazione è diversa e richiede un’analisi giuridica personalizzata.

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