Introduzione
Il pignoramento dell’automobile è una delle misure più invasive tra quelle previste dal nostro ordinamento per consentire ai creditori l’espropriazione di beni mobili registrati. Negli ultimi anni la crisi economica, l’aumento dei tassi di interesse e la difficoltà di molte famiglie a onorare mutui, imposte e rate di finanziamenti hanno determinato un incremento sensibile delle procedure esecutive. In questo contesto, l’automobile spesso rappresenta l’unico bene di valore disponibile nel patrimonio del debitore. La normativa italiana prevede che alcuni beni siano assolutamente impignorabili mentre altri possano essere sottratti alla garanzia del credito solo entro limiti stretti . Tuttavia la maggior parte dei veicoli può essere aggredita, e l’ordinamento ha introdotto un procedimento speciale per pignorare autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 521‑bis c.p.c.) .
Chi riceve un atto di pignoramento deve comprendere bene i rischi e agire tempestivamente. Molti errori comuni – come ignorare la notifica, trascurare la verifica dell’atto o consegnare l’auto fuori tempo – possono aggravare la posizione del debitore. D’altro canto, esistono tutele importanti: alcune auto sono impignorabili perché indispensabili al lavoro o all’esistenza della famiglia ; il pignoramento richiede precise formalità e può essere annullato se mancano i requisiti di legge; la procedura può essere sospesa o definita con accordi stragiudiziali o con strumenti di sovraindebitamento.
In questa guida spiegheremo con taglio pratico tutte le regole sul pignoramento dell’auto, le fasi della procedura e i rimedi per evitare la vendita del mezzo.
Perché affidarsi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con decennale esperienza in diritto bancario, tributario e procedure esecutive. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale e si occupa di:
- tutela contro fermi amministrativi e pignoramenti di veicoli;
- opposizioni a cartelle esattoriali e avvisi di accertamento;
- accordi stragiudiziali e piani di rientro con banche e agenti della riscossione;
- procedure di sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio.
L’avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua competenza, lo studio offre consulenza mirata per analizzare l’atto di pignoramento, valutare vizi formali, predisporre ricorsi d’urgenza, ottenere sospensioni e proporre soluzioni legali personalizzate, giudiziali e stragiudiziali.
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Contesto normativo: quali auto possono essere pignorate e quali no
L’automobile è un bene mobile registrato e quindi, in linea generale, rientra tra i beni pignorabili. Tuttavia la legge prevede distinzioni tra:
- Beni assolutamente impignorabili. L’art. 514 c.p.c. elenca oggetti che non possono mai essere sottoposti a pignoramento: utensili sacri, l’anello nuziale, i vestiti, i mobili indispensabili, i generi alimentari sufficienti per un mese, gli animali da compagnia e gli animali impiegati per l’assistenza ai disabili . L’automobile non rientra tra questi beni.
- Beni relativamente impignorabili. L’art. 515 c.p.c. prevede che gli strumenti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, arte o mestiere del debitore possano essere pignorati solo se gli altri beni non sono sufficienti, e comunque nel limite di un quinto del loro valore . L’auto strumentale al lavoro può essere considerata strumento di lavoro, perciò il creditore deve dimostrare che gli altri beni sono insufficienti e, in ogni caso, il pignoramento non può riguardare più di un quinto del valore del mezzo.
- Veicoli speciali. Il d.P.R. 602/1973 disciplina il fermo amministrativo, una misura cautelare diversa dal pignoramento. L’art. 86 prevede che l’Agente della Riscossione possa iscrivere un fermo sul veicolo dopo il mancato pagamento della cartella esattoriale entro 60 giorni . Tuttavia il fermo non può essere applicato se il veicolo è utilizzato per il trasporto di persone con disabilità o se è strumentale all’attività lavorativa; in tali casi il contribuente deve dimostrare entro 30 giorni dal preavviso che il veicolo è indispensabile .
La sentenza del Tribunale di Torino
Nel 2022 il Tribunale di Torino ha stabilito che l’auto adibita allo svolgimento dell’attività lavorativa è impignorabile perché necessaria alla sopravvivenza del debitore e della sua famiglia . La sentenza ha riconosciuto che anche l’unica auto della famiglia, qualora necessaria per il lavoro o per la gestione familiare, non può essere pignorata . Questo orientamento amplia la tutela rispetto alle previsioni degli articoli 514 e 515 c.p.c., sottolineando l’importanza di dimostrare l’uso strumentale e l’assenza di altri mezzi.
Giurisprudenza recente
Oltre alla sentenza torinese, la giurisprudenza degli ultimi anni ha precisato diversi aspetti:
- Cassazione penale 19.412/2016. La Corte ha affermato che, dopo il pignoramento dell’auto, il debitore nominato custode deve consegnare il veicolo all’istituto di vendite giudiziarie entro dieci giorni; in mancanza, commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice .
- Tribunale di Campobasso, sentenza 941/2025. In sede di opposizione all’esecuzione, grava sul debitore l’onere di provare che il veicolo pignorato è uno strumento di lavoro unico o insostituibile . Il creditore deve invece dimostrare che ha verificato la capienza degli altri beni e che ricorrono le condizioni per superare il limite di un quinto . Nella stessa sentenza il tribunale ha dichiarato illegittimo il pignoramento dell’automobile usata per l’attività di scuola guida perché l’unico mezzo, allestito con doppi comandi, era indispensabile alla professione .
- Cassazione civile n. 14589/2023 (menzionata nella giurisprudenza di merito). Secondo massime non ufficiali, la Corte avrebbe ritenuto illegittime le misure cautelari (come il fermo) sui veicoli strumentali utilizzati da soggetti portatori di handicap. Non avendo accesso alla sentenza integrale, rimane il riferimento di merito: l’art. 50 del d.P.R. 602/1973 vieta il pignoramento dei beni indispensabili ai disabili .
Il procedimento speciale per il pignoramento di autoveicoli
Introduzione dell’art. 521‑bis c.p.c.
Per semplificare e rendere più efficace il pignoramento di veicoli, il legislatore ha introdotto nel 2014 l’art. 521‑bis c.p.c., successivamente modificato dalla riforma Cartabia e dal d.lgs. 164/2024. Questa norma disciplina un procedimento speciale alternativo al pignoramento mobiliare ordinario. Di seguito i passaggi essenziali:
- Notifica dell’atto di pignoramento. L’ufficiale giudiziario, su istanza del creditore munito di titolo esecutivo e precetto, notifica al debitore un atto contenente:
- l’ingiunzione a consegnare entro dieci giorni il veicolo e i relativi documenti all’Istituto di Vendite Giudiziarie (IVG);
- l’indicazione precisa del numero di telaio, targa e dati del veicolo;
- l’avviso che il debitore diventa custode del bene e che la sua circolazione è vietata.
- Trascrizione al Pra. Dopo la notifica, il creditore deve trascrivere l’atto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro trenta giorni, pena l’inefficacia del pignoramento .
- Deposito della nota di iscrizione a ruolo. Entro quarantacinque giorni dalla trascrizione, il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti (titolo, precetto e pignoramento) presso il tribunale competente. In caso contrario il pignoramento si estingue .
- Consegna del veicolo. Il debitore deve consegnare il mezzo all’IVG entro dieci giorni. Se non ottempera, la polizia può ricercare il veicolo, ritirare la carta di circolazione e procedere alla coattiva asportazione . Il fatto che il mezzo continui a circolare dopo il pignoramento può integrare il reato previsto dall’art. 388 c.p. .
- Nomina del custode. Fino alla consegna, il debitore rimane custode del veicolo senza diritto a compenso. Dopo la consegna, la custodia passa all’IVG.
- Richiesta di vendita. Il creditore deve presentare l’istanza di vendita entro quarantacinque giorni. L’assenza di richiesta comporta l’inefficacia del pignoramento.
Modifiche introdotte dal correttivo Cartabia e dal d.lgs. 164/2024
La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), entrata in vigore a febbraio 2023, e il correttivo del 31 ottobre 2024 (d.lgs. 164/2024) hanno apportato importanti modifiche:
- Ricerca telematica dei beni (art. 492‑bis c.p.c.). L’ufficiale giudiziario può accedere alle banche dati (PRA, anagrafe tributaria, motorizzazione) per individuare telematicamente i veicoli da pignorare. L’intervento del presidente del tribunale non è più necessario .
- Comunicazioni digitali. L’atto di pignoramento deve invitare il debitore a dichiarare la propria residenza o a indicare un indirizzo PEC/domicilio digitale; in mancanza le notificazioni successive avverranno presso la cancelleria del giudice .
- Invito a depositare la somma (conversione). L’atto deve avvertire il debitore della facoltà di chiedere la conversione del pignoramento versando, prima della vendita, una somma pari al debito e alle spese con un anticipo di almeno un sesto .
- Riduzione dei tempi. La trascrizione e il deposito della nota di iscrizione a ruolo devono avvenire entro trenta e quarantacinque giorni; in assenza la procedura diventa inefficace . Questa accelerazione mira a evitare pignoramenti “inconcludenti” che immobilizzano il bene senza arrivare alla vendita.
Differenze rispetto al pignoramento mobiliare ordinario
Il pignoramento speciale dei veicoli presenta alcune peculiarità:
| Caratteristica | Procedura ordinaria | Procedura speciale (art. 521‑bis c.p.c.) |
|---|---|---|
| Individuazione del bene | Apprensione fisica di mobili presso il debitore da parte dell’ufficiale giudiziario | Ricerca telematica nel PRA e notifica dell’atto, con obbligo di consegna |
| Custodia | Di norma il bene resta presso il debitore o viene affidato a un custode nominato dal giudice | Il debitore è custode senza compenso; dopo dieci giorni consegna all’IVG |
| Termine per iscrizione a ruolo | Non previsto in modo perentorio | 30 giorni per trascrizione, 45 giorni per il deposito del pignoramento |
| Sanzioni per mancata consegna | Violazione dell’ordine di custodia può integrare reato ex art. 388 c.p. | In caso di mancata consegna interviene la polizia; è sempre applicabile la sanzione penale |
Come si difende il debitore nella fase iniziale
Ricevuto l’atto di pignoramento, il debitore deve adottare alcune cautele immediate:
- Verificare la regolarità dell’atto. L’atto deve contenere tutte le indicazioni richieste dalla legge (dati del veicolo, titolo esecutivo, precetto, invito a dichiarare la residenza e a consegnare il veicolo, avviso sulla conversione). Se mancano elementi essenziali, il pignoramento può essere dichiarato nullo.
- Controllare i termini. Il titolo esecutivo (ad esempio la cartella esattoriale) non deve essere prescritto; la notifica del precetto deve essere avvenuta entro novanta giorni dal pignoramento (cinque giorni se si tratta di esecuzione esattoriale). Se i termini non sono rispettati, l’atto è inefficace.
- Dimostrare l’impignorabilità. Se l’auto è l’unico veicolo della famiglia o è indispensabile per l’attività lavorativa, occorre raccogliere prove (contratti di lavoro, visure, iscrizione all’artigianato, fatture di manutenzione) per dimostrare che il veicolo è strumentale e non surrogabile. Questa prova sarà decisiva in sede di opposizione .
- Valutare la conversione. Se possibile, il debitore può chiedere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., depositando una somma pari al debito (più spese e interessi) con un anticipo di un sesto . Ciò consente di evitare la vendita del mezzo.
Procedura passo per passo
Questa sezione illustra le fasi della procedura di pignoramento dell’automobile e le relative scadenze. Le indicazioni valgono sia per l’esecuzione ordinaria sia per il pignoramento speciale disciplinato dall’art. 521‑bis c.p.c., salvo dove diversamente specificato.
1. Titolo esecutivo e precetto
Per procedere al pignoramento occorrono:
- Titolo esecutivo valido (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo non opposto, cartella esattoriale, atto pubblico). Il titolo deve essere ancora esigibile e non prescritto.
- Atto di precetto notificato al debitore, con l’intimazione a pagare entro dieci giorni. Il precetto perde efficacia se il pignoramento non viene eseguito entro novanta giorni (termine ridotto a sessanta giorni nelle esecuzioni esattoriali).
Per i pignoramenti presso terzi esattoriali (art. 72‑bis d.P.R. 602/73), la notifica del precetto non è necessaria; l’atto di pignoramento contiene già l’ingiunzione al terzo debitore di pagare direttamente all’Agente della Riscossione entro sessanta giorni .
2. Ricerca del veicolo
Il creditore deve identificare il veicolo da pignorare. Con le novità della riforma Cartabia e del d.lgs. 164/2024, l’ufficiale giudiziario può accedere telematicamente al PRA per verificare l’intestazione e i dati del mezzo . Anche il creditore può richiedere visure o utilizzare banche dati come la Motorizzazione e l’anagrafe tributaria.
Quando si tratta di veicoli strumentali, la ricerca deve essere accurata per non colpire mezzi non pignorabili.
3. Notifica dell’atto di pignoramento
L’atto deve essere notificato presso la residenza, domicilio o sede del debitore. Con le modifiche del 2024, il pignoramento contiene l’invito a dichiarare la residenza, a scegliere un domicilio nel circondario del tribunale o a indicare un indirizzo PEC. In mancanza, le comunicazioni successive saranno effettuate presso la cancelleria .
Il termine per la notifica varia a seconda della tipologia di esecuzione:
- Esecuzione ordinaria. Il pignoramento può essere notificato decorsi dieci giorni dal precetto e non oltre novanta.
- Esecuzione esattoriale (art. 72‑bis d.P.R. 602/73). Il pignoramento presso terzi può essere eseguito senza precetto; l’atto deve essere notificato al debitore e al terzo, i quali devono pagare entro sessanta giorni .
- Veicoli (art. 521‑bis c.p.c.). L’atto deve indicare il termine di dieci giorni per la consegna e l’avviso che il debitore è custode del veicolo e non può utilizzarlo.
4. Trascrizione e iscrizione a ruolo
Il creditore deve trascrivere il pignoramento nel PRA entro trenta giorni e depositare la nota di iscrizione a ruolo con i relativi documenti entro quarantacinque giorni . In difetto, il pignoramento perde efficacia. Questa scadenza perentoria è una novità introdotta per rendere più efficaci le procedure e ridurre i tempi di stallo.
5. Consegna del veicolo e custodia
Ricevuto l’atto, il debitore è custode del veicolo senza compenso. Egli deve:
- Astensione dall’uso. Non può utilizzare l’auto per scopi personali o professionali; la circolazione è vietata.
- Consegna all’IVG. Deve consegnare veicolo, carta di circolazione e titoli di proprietà (foglio complementare, certificato di proprietà digitale) entro dieci giorni . La consegna può avvenire presso l’istituto di vendite giudiziarie competente.
- Responsabilità penale. La mancata consegna può costituire reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice (art. 388 c.p.) . Inoltre, la polizia può ritirare i documenti e procedere alla coattiva asportazione .
6. Istanza di vendita o di assegnazione
Una volta trascritto il pignoramento, il creditore deve chiedere al giudice l’autorizzazione alla vendita del veicolo. La richiesta deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla trascrizione. Il giudice fisserà una udienza di comparizione per l’eventuale opposizione del debitore. Se non ci sono contestazioni, disporrà la vendita tramite IVG o delegato alle vendite.
Il veicolo verrà stimato e messo all’asta. Il ricavato sarà distribuito ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Se il veicolo è ipotecato (ad esempio per leasing o finanziamento), il creditore ipotecario sarà soddisfatto per primo.
7. Possibilità di liberazione del bene
Il debitore può evitare la vendita:
- Pagando o convertendo il pignoramento. Può versare il dovuto direttamente al creditore o depositare in tribunale una somma pari al capitale, interessi e spese. L’istanza di conversione può essere proposta fino all’udienza di autorizzazione alla vendita .
- Accordo con il creditore. Si può concordare un piano di rientro rateale, magari assistito da fideiussione o garanzia reale su altro bene. In tal caso il creditore può rinunciare al pignoramento.
- Opposizione all’esecuzione. Se ci sono vizi (notifica irregolare, prescrizione del titolo, carenza di legittimazione), il debitore può proporre opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. prima della vendita. Occorre allegare prova documentale e, se possibile, ottenere una sospensione ex art. 624 c.p.c.
- Dimostrazione dell’impignorabilità. Per i beni strumentali e gli unici mezzi di locomozione familiare, il debitore può eccepire l’impignorabilità relativa ex art. 515 c.p.c. L’onere della prova è a suo carico: deve dimostrare che il veicolo è indispensabile e insostituibile .
Difese e strategie legali
Il pignoramento dell’auto non è una “condanna” ineluttabile. L’ordinamento offre numerosi strumenti per tutelare il debitore. Vediamo i principali.
Opposizione agli atti esecutivi
Se il pignoramento presenta vizi formali o sostanziali, il debitore può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni dalla prima notifica o dalla conoscenza dell’atto. I vizi più frequenti sono:
- inesistenza o nullità del titolo esecutivo (cartella nulla, decreto ingiuntivo revocato);
- notifica irregolare del titolo o del precetto;
- mancata indicazione degli elementi essenziali (dati dell’auto, targa, numero di telaio);
- omissione dell’invito a dichiarare la residenza o a eleggere domicilio digitale .
L’opposizione sospende la procedura se il giudice, valutata la fondatezza delle eccezioni, concede la sospensione ex art. 624 c.p.c. Per ottenere la sospensione occorre dimostrare un grave pregiudizio irreparabile e la fumus boni iuris della pretesa.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Quando il debitore ritiene inesistente il diritto del creditore o contestazioni relative all’an debeatur (ad esempio perché il debito è già estinto, prescritto o non dovuto), può proporre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il ricorso può essere presentato prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione. Nella fase anteriore, l’opposizione viene proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione che fissa l’udienza; nella fase successiva deve essere introdotta con atto di citazione.
È fondamentale agire prima della vendita: la riforma del 2024 prevede l’inammissibilità dell’opposizione proposta dopo la vendita o l’assegnazione, salvo cause sopravvenute o impossibilità di proporla tempestivamente .
Eccezione di impignorabilità relativa
Come indicato, il debitore può invocare l’art. 515 c.p.c. per chiedere l’esclusione del bene strumentale dal pignoramento. I requisiti sono:
- Unicità o insostituibilità. Il bene deve essere unico o non sostituibile con altro di valore inferiore. Ad esempio, l’unica auto di una famiglia o l’unico furgone di un artigiano.
- Prevalenza del lavoro. L’attività deve essere prevalentemente personale: artigiani, professionisti, agenti di commercio. Non sono ammessi gli imprenditori organizzati con capitale significativo o società con più mezzi.
- Prova del creditore. Il creditore può superare il limite se dimostra che gli altri beni non sono sufficienti e che il valore di un quinto dell’auto basterebbe a soddisfare il credito .
Quando il giudice accerta che i requisiti sono soddisfatti, dichiara impignorabile l’auto e ordina il rilascio del pignoramento. In assenza dei requisiti, può disporre la vendita nei limiti di un quinto del valore.
Sospensione e conversione
La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) consente al debitore di sostituire il bene con una somma di denaro. Bisogna presentare un’istanza entro l’udienza di autorizzazione alla vendita, depositando almeno un sesto del debito . Il giudice fissa un termine per il saldo.
La sospensione può essere chiesta per gravi motivi ex art. 624 c.p.c. (ad esempio se il pignoramento riguarda un bene strumentale o se l’atto è viziato). Il giudice, valutate le ragioni e il pregiudizio, può sospendere l’esecuzione. Nei pignoramenti esattoriali, la sospensione può essere disposta anche dalla Commissione tributaria in caso di ricorso contro la cartella.
Soluzioni extragiudiziali
Spesso conviene evitare il contenzioso attraverso accordi stragiudiziali:
- Piano di rientro rateale. Il creditore può accettare il pagamento dilazionato in cambio della rinuncia al pignoramento. L’accordo può essere formalizzato con scrittura privata o atto pubblico e prevede la liberatoria una volta concluso il piano.
- Rimborso o sostituzione. Il debitore può cedere un altro bene, costituire garanzia ipotecaria o impegnarsi a pagare mediante cessione di crediti. In tal caso il pignoramento sull’auto viene revocato.
- Transazione con riduzione del debito. In alcuni casi le parti concordano il pagamento di un importo inferiore al debito originario, soprattutto quando sussistono dubbi sulla prescrizione o irregolarità dell’atto.
Ricorso per fermo amministrativo
Quando l’Agente della Riscossione iscrive un fermo amministrativo su un’auto, il debitore può opporsi. Il fermo è una misura cautelare e non sostitutiva del pignoramento: può essere impugnato con azione di accertamento negativo davanti al giudice ordinario .
Il ricorso può essere presentato:
- al giudice ordinario se la contestazione riguarda la legittimità del fermo (ad esempio per prescrizione, notifiche irregolari, importo errato);
- alla Commissione tributaria se si contestano il debito tributario o gli atti presupposti.
Se il veicolo è strumentale o serve per il trasporto di persone con disabilità, il debitore deve presentare un’istanza di esenzione all’Agente della Riscossione entro 30 giorni dal preavviso di fermo, allegando prove (legge 104, attestato di handicap, documenti di lavoro). L’Agente valuta la richiesta e, se accolta, non iscrive il fermo .
Strumenti alternativi per risolvere il debito
La tutela del debitore non si esaurisce con le opposizioni. L’ordinamento prevede diversi strumenti per ridurre o estinguere i debiti fiscali e bancari, evitando il pignoramento dell’auto.
Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (cd. rottamazione quater/quinto). Queste misure consentono di estinguere i debiti versando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. Le scadenze cambiano periodicamente e sono stabilite dalla legge di bilancio. Nel 2025 è stata prevista una riapertura dei termini per i contribuenti decaduti nel 2024: la Legge 15/2025 ha consentito di rientrare nei benefici versando le rate arretrate entro il 31 marzo 2025.
Per aderire:
- occorre presentare domanda all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il termine previsto;
- l’Agente ricalcola l’importo dovuto senza sanzioni e invia il piano di pagamento;
- una volta presentata la domanda, eventuali pignoramenti in corso sono sospesi fino all’esito; se l’adesione va a buon fine e le rate sono pagate regolarmente, il pignoramento è revocato.
Rateizzazione dei debiti
L’Agente della Riscossione consente la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate mensili e la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate per importi superiori a 120.000 euro. L’accoglimento sospende le procedure esecutive; in caso di versamento regolare, i pignoramenti pendenti vengono revocati.
Accordi di ristrutturazione del debito e composizione della crisi
Per imprenditori, professionisti e consumatori sovraindebitati esistono procedure specifiche:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (per imprenditori non fallibili). È un accordo con i creditori omologato dal tribunale; consente di dilazionare i debiti e stralciare una parte degli stessi. Con l’omologazione vengono sospese le procedure esecutive pendenti.
- Piano del consumatore. Destinato alle persone fisiche non imprenditrici, permette di ristrutturare i debiti pagando una quota sostenibile del reddito disponibile. Il piano è approvato dal giudice e vincolante per tutti i creditori. Anche in questo caso le esecuzioni, compresi i pignoramenti su veicoli, sono sospese.
- Liquidazione del patrimonio (art. 14‑ter legge 3/2012). Il debitore mette a disposizione tutto il patrimonio per soddisfare i creditori in modo paritario; al termine ottiene l’esdebitazione. Le esecuzioni sono accorpate nella procedura concorsuale. La legge prevede l’apertura anche senza pignoramenti, ma l’esistenza di un’esecuzione pendente può essere trasferita nella procedura.
- Esdebitazione del debitore incapiente. Dal 2021, le persone fisiche con reddito insufficiente possono ottenere la cancellazione totale dei debiti residui, previa verifica dell’insolvenza e della meritevolezza. La procedura blocca i pignoramenti e consente al debitore di ripartire da zero.
Queste procedure richiedono la nomina di un Gestore della crisi e l’intervento di un OCC. L’avv. Monardo, come professionista iscritto negli elenchi ministeriali, può assistere il debitore nella predisposizione della domanda e nella negoziazione con i creditori.
Altre soluzioni: saldo e stralcio e transazioni bancarie
Spesso le banche o le finanziarie accettano il saldo e stralcio, cioè il pagamento immediato di una somma inferiore al debito in cambio della rinuncia alle azioni esecutive. La percentuale di sconto dipende dalla solvibilità del debitore e dal valore del bene pignorato.
Le transazioni stragiudiziali devono essere attentamente negoziate per ottenere un risultato favorevole e per garantire la cancellazione del pignoramento.
Errori comuni da evitare
Molti debitori, per inesperienza o timore, commettono errori che pregiudicano la loro posizione. Ecco i più frequenti:
- Ignorare la notifica. Non ritirare la raccomandata o non leggere il pignoramento non lo rende inesistente. I termini decorrono comunque; l’inerzia può impedire di proporre opposizione nei tempi previsti.
- Continuare a usare l’auto. L’uso del veicolo pignorato è vietato e integra reato se persiste dopo l’ingiunzione di consegna .
- Consegnare il veicolo in ritardo. Oltre a perdere il diritto a dimostrare l’impignorabilità, il debitore rischia la coattiva asportazione e ulteriori spese .
- Non verificare il titolo esecutivo. Molte cartelle esattoriali sono prescritte o notificate irregolarmente. Un controllo accurato può portare all’annullamento dell’atto.
- Trascurare la prova dell’uso strumentale. Per invocare l’art. 515 c.p.c. occorrono documenti e testimoni che attestino l’insostituibilità del mezzo. Senza prova il giudice non può accogliere l’eccezione .
- Agire senza consulenza. Procedere in autonomia può comportare la decadenza da importanti diritti (conversione, opposizione, sospensione). Un avvocato esperto individua subito le difese opportune e i termini.
Tabelle riepilogative
Norme principali sul pignoramento dell’auto
| Normativa | Contenuto essenziale | Riferimento |
|---|---|---|
| Art. 514 c.p.c. | Elenco dei beni mobili assolutamente impignorabili (vestiti, mobili indispensabili, generi alimentari, animali da compagnia) | Codice di procedura civile |
| Art. 515 c.p.c. | Beni strumentali impignorabili nei limiti di un quinto quando gli altri beni sono insufficienti | Codice di procedura civile |
| Art. 521‑bis c.p.c. | Procedimento speciale per pignorare autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: atto con ingiunzione, trascrizione, consegna entro 10 giorni, termini per trascrizione e vendita | Codice di procedura civile |
| Art. 492 c.p.c. | Forma del pignoramento; obbligo di indicare residenza/domicilio o PEC e di avvertire della conversione | Codice di procedura civile |
| Art. 492‑bis c.p.c. | Ricerca telematica dei beni da pignorare; l’ufficiale giudiziario accede al PRA e ad altre banche dati | Codice di procedura civile |
| Art. 86 d.P.R. 602/73 | Fermo amministrativo su autoveicoli per debiti tributari; esenzione per veicoli strumentali e per disabili | d.P.R. 602/1973 |
| Art. 72‑bis d.P.R. 602/73 | Pignoramento dei crediti verso terzi in sede esattoriale; notifica senza precetto, pagamento entro 60 giorni | d.P.R. 602/1973 |
| Cass. pen. 19.412/2016 | Il debitore custode che non consegna il veicolo pignorato commette reato | Cassazione penale |
| Trib. Torino 2022 n. 449 | Auto adibita al lavoro o unico veicolo familiare impignorabile | Tribunale di Torino |
| Trib. Campobasso 2025 n. 941 | Onere della prova sulla strumentalità e sull’assenza di altri beni; pignoramento illegittimo se l’auto è l’unico mezzo professionale | Tribunale di Campobasso |
Scadenze e termini procedurali
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Notifica del pignoramento dopo il precetto | Entro 90 giorni (ordinario) / 60 giorni (esattoriale) | art. 480 c.p.c., art. 72‑bis d.P.R. 602/73 |
| Consegna del veicolo all’IVG | Entro 10 giorni dalla notifica | art. 521‑bis c.p.c. |
| Trascrizione del pignoramento al PRA | Entro 30 giorni | art. 521‑bis c.p.c. |
| Deposito della nota di iscrizione a ruolo | Entro 45 giorni | art. 521‑bis c.p.c. |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla conoscenza dell’atto | art. 617 c.p.c. |
| Opposizione all’esecuzione | Fino all’udienza di autorizzazione alla vendita | art. 615 c.p.c. |
| Istanza di conversione | Prima della vendita (deposito anticipato di 1/6) | art. 495 c.p.c. |
| Ricorso contro preavviso di fermo | Entro 30 giorni dalla notifica | art. 86 d.P.R. 602/73 |
Strumenti difensivi e soluzioni
| Strumento | Breve descrizione | Vantaggi |
|---|---|---|
| Opposizione ex art. 615 c.p.c. | Contesta la legittimità del diritto del creditore; mira a far dichiarare inesistente il credito o la sua estinzione. | Può annullare l’intero pignoramento e ottenere la restituzione del veicolo. |
| Opposizione ex art. 617 c.p.c. | Contesta i vizi formali dell’atto di pignoramento. | Può paralizzare la procedura e farla dichiarare nulla. |
| Eccezione di impignorabilità (art. 515 c.p.c.) | Dimostra che il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa o unico mezzo della famiglia. | Può ottenere l’esclusione del bene o limitare il pignoramento a 1/5 del valore. |
| Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) | Sostituisce il bene pignorato con una somma di denaro; richiede il versamento di un acconto di 1/6 . | Evita la vendita del veicolo mantenendo la proprietà. |
| Opposizione al fermo amministrativo | Impugna il fermo davanti al giudice ordinario o alla Commissione tributaria; invoca la prescrizione o l’uso strumentale/disabilità . | Revoca del fermo e restituzione della circolazione. |
| Rottamazione e definizione agevolata | Presentazione di domanda di adesione alle sanatorie fiscali (rottamazione quater, saldo e stralcio). | Sospensione delle procedure, riduzione delle sanzioni e degli interessi. |
| Rateizzazione del debito | Pagamento dilazionato fino a 72 o 120 rate mensili. | Sospende le esecuzioni; consente di diluire l’esborso. |
| Procedure di sovraindebitamento | Accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio, esdebitazione. | Blocco delle esecuzioni, inclusi i pignoramenti, e ripartenza senza debiti residui. |
| Accordi stragiudiziali | Piano di rientro, saldo e stralcio, concessione di garanzie alternative. | Evita il processo e riduce costi e tempi. |
Domande frequenti (FAQ)
1. L’automobile può sempre essere pignorata?
No. Il veicolo può essere pignorato se costituisce un bene suscettibile di esecuzione. Tuttavia è impignorabile quando è l’unico mezzo utilizzato per l’attività lavorativa del debitore o è l’unica auto della famiglia indispensabile per la sopravvivenza, come riconosciuto dal Tribunale di Torino e confermato da altre decisioni. Inoltre l’art. 86 d.P.R. 602/73 esclude l’iscrizione del fermo sulle auto per disabili o su quelle strumentali .
2. Cosa succede se non consegno l’auto entro dieci giorni?
Il mancato rispetto dell’ingiunzione costituisce reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.) . La polizia può ritirare la carta di circolazione e prelevare coattivamente il veicolo . È quindi fondamentale rispettare il termine o chiedere una sospensione.
3. Il creditore può pignorare l’auto senza preavviso?
Per i pignoramenti ordinari il creditore deve notificare il precetto almeno dieci giorni prima. Nel pignoramento speciale dei veicoli, l’atto di pignoramento sostituisce il precetto ma deve contenere l’ingiunzione a consegnare e i dati del veicolo. Nelle esecuzioni esattoriali verso terzi (pignoramento di stipendi o conti) il precetto non è richiesto .
4. È vero che l’auto cointestata non può essere pignorata?
L’auto intestata a più soggetti può essere pignorata solo per la quota del debitore. Il creditore deve agire nei confronti di tutti i comproprietari, i quali potranno opporsi. In caso di fermo amministrativo, alcuni giudici ritengono illegittimo il fermo su un’auto cointestata con un disabile perché il mezzo è essenziale per la persona assistita.
5. Il pignoramento vale anche per i motocicli e i rimorchi?
Sì. L’art. 521‑bis c.p.c. si applica ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi iscritti nei pubblici registri. Le procedure e i termini sono identici.
6. Posso vendere l’auto prima che venga pignorata?
Se il pignoramento non è stato ancora notificato, il debitore può vendere l’auto. Tuttavia la vendita può essere impugnata se finalizzata a frodare il creditore. Una volta notificato il pignoramento, ogni atto di disposizione è inefficace nei confronti del creditore .
7. Il veicolo dato in leasing o con finanziamento può essere pignorato?
Se l’auto è in leasing o con riserva di proprietà, il bene appartiene alla società finanziaria fino al riscatto. Il creditore del debitore utilizzatore può pignorare la quota di riscatto o il credito all’uso, ma non la piena proprietà. Spesso le società di leasing intervengono per rivendicare il bene.
8. Se il pignoramento riguarda un’auto data in comodato, chi rischia?
Il comodante (proprietario) può opporsi se il bene è stato pignorato nella disponibilità del comodatario; deve dimostrare la propria proprietà e l’uso gratuito. Il creditore può scegliere di aggredire altri beni del debitore.
9. Cosa fare se l’auto è stata già venduta all’asta?
Dopo la vendita o l’assegnazione, le opposizioni sono limitate. Il debitore può agire per il risarcimento se dimostra l’illegittimità dell’esecuzione o se vi è un vizio che non poteva conoscere prima. Tuttavia il bene viene trasferito all’acquirente libero da pesi, salvo ipoteche preesistenti.
10. Quanto tempo dura il pignoramento?
Se il creditore non richiede la vendita entro quarantacinque giorni o se la trascrizione non avviene entro trenta giorni, il pignoramento perde efficacia . In generale la procedura può durare alcuni mesi; la vendita all’asta può richiedere diversi esperimenti.
11. Il fermo amministrativo può essere convertito in pignoramento?
Sì. Il fermo è una misura cautelare; se il debito non viene pagato, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere al pignoramento dell’auto, con la vendita forzata. Prima di ciò può iscrivere una ipoteca sul veicolo.
12. È possibile rateizzare un pignoramento già iniziato?
Sì. Presentando domanda di rateizzazione o di rottamazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione si ottiene la sospensione del pignoramento. Per i debiti civili con privati, il creditore può rinunciare al pignoramento a seguito di accordo rateale.
13. Posso evitare il pignoramento aderendo a un accordo di sovraindebitamento?
Sì. La procedura di sovraindebitamento sospende le azioni esecutive e consente di proporre un piano per pagare in modo sostenibile. L’accettazione del piano e la sua omologazione comportano la revoca del pignoramento.
14. Quanto costa proporre opposizione al pignoramento?
I costi dipendono dal valore del bene e dalle spese legali. In media occorrono contributo unificato, diritti di copia (circa 11 euro per la trascrizione dell’art. 521‑bis ) e compenso dell’avvocato. Tuttavia l’esito favorevole dell’opposizione comporta la condanna del creditore alle spese.
15. Se non pago l’assicurazione o il bollo, l’auto può essere pignorata?
Il mancato pagamento dell’assicurazione non comporta pignoramento, ma circolare senza copertura determina il sequestro del veicolo. Il mancato pagamento del bollo può portare al fermo amministrativo (misura cautelare) e, in seguito, al pignoramento se il debito è elevato.
16. L’auto intestata a un disabile è sempre impignorabile?
L’auto acquistata con le agevolazioni previste dalla legge 104/1992 per il trasporto di disabili è impignorabile e non può essere assoggettata a fermo . È necessario conservare la documentazione che attesta l’uso per il trasporto del disabile.
17. È possibile pignorare un veicolo all’estero?
Il pignoramento di un’auto immatricolata all’estero richiede la cooperazione internazionale e l’esecuzione deve avvenire secondo le norme del Paese di immatricolazione. In pratica è molto difficile per un creditore italiano pignorare un veicolo immatricolato all’estero.
18. Cosa succede se l’auto è data in pegno alla banca?
Se l’auto è gravata da pegno (ad esempio per un finanziamento), il creditore pignoratizio ha diritto di essere soddisfatto prima di altri creditori. Il creditore procedente potrà pignorare solo la parte di valore non vincolata dal pegno.
19. Se l’auto è stata oggetto di sequestro penale, si può pignorare?
No. Il sequestro penale prevale sul pignoramento civile. Il creditore dovrà attendere la revoca del sequestro. Tuttavia può iscrivere il pignoramento per conservare la prelazione.
20. Perché rivolgersi a un avvocato specializzato?
Le procedure esecutive sono complesse e in continua evoluzione. Un avvocato specializzato valuta la regolarità degli atti, individua vizi, impugna tempestivamente, negozia con i creditori e propone soluzioni personalizzate (rateizzazioni, rottamazioni, sovraindebitamento). L’assistenza di un professionista riduce il rischio di perdita dell’unico mezzo di trasporto e protegge il patrimonio.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto economico del pignoramento e le possibili soluzioni, proponiamo alcune simulazioni.
1. Pignoramento di un’auto strumentale
Scenario: un artigiano edile possiede un furgone del valore stimato di 20.000 €, utilizzato per trasportare attrezzi e materiali. Ha un debito verso un fornitore di 6.000 € assistito da decreto ingiuntivo. Il creditore notifica il precetto e, dopo dieci giorni, il pignoramento ex art. 521‑bis c.p.c.
Analisi:
- L’auto è un bene strumentale indispensabile per l’attività; quindi rientra tra i beni relativamente impignorabili ex art. 515 c.p.c.
- Il creditore deve dimostrare che gli altri beni del debitore sono insufficienti. Se il debitore possiede altri veicoli o beni mobili di pari valore, il pignoramento dell’auto potrebbe essere illegittimo.
- Anche qualora l’auto sia pignorabile, l’esecuzione non può eccedere un quinto del valore, cioè 4.000 €. L’auto potrebbe essere venduta all’asta; il ricavato (ad esempio 15.000 €) verrebbe assegnato al creditore fino alla concorrenza di 4.000 € e il restante tornerebbe al debitore.
Soluzioni: l’artigiano può opporsi facendo valere l’impignorabilità e dimostrando che il furgone è unico e non surrogabile; può inoltre richiedere la conversione depositando 6.000 € più spese, oppure concordare un piano di rientro rateale che consenta la revoca del pignoramento.
2. Pignoramento di un’auto familiare unica
Scenario: una famiglia possiede una sola utilitaria del valore di 5.000 €. Il padre perde il lavoro e accumula debiti per un totale di 3.000 € verso una società di finanziamento. Il creditore ottiene un decreto ingiuntivo e procede al pignoramento dell’auto.
Analisi: la famiglia usa l’auto per accompagnare i figli a scuola e per cercare lavoro. Secondo la sentenza del Tribunale di Torino, l’auto unica della famiglia è impignorabile . Anche se la legge non prevede espressamente tale caso tra i beni impignorabili, il giudice può bilanciare il diritto al credito con il diritto alla sopravvivenza.
Soluzioni: proporre un’opposizione al pignoramento allegando prove dell’uso quotidiano e dell’assenza di altri mezzi; chiedere la sospensione urgente; valutare un accordo con il creditore, proponendo un pagamento rateale. In alternativa aderire alla rottamazione se il debito è fiscale.
3. Pignoramento esattoriale e rottamazione
Scenario: un contribuente riceve una cartella esattoriale da 12.000 € per imposte arretrate. Dopo il mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione iscrive un preavviso di fermo sulla sua auto del valore di 9.000 €.
Analisi: il fermo è una misura cautelare. Se il contribuente non paga entro 30 giorni, l’Agente iscrive il fermo. Se il debito non viene ancora saldato, può procedere al pignoramento dell’auto.
Soluzioni: il contribuente può:
- proporre un ricorso alla Commissione tributaria per contestare la cartella (per prescrizione o vizi di notifica);
- dimostrare che l’auto è strumentale o utilizzata per disabili e chiedere l’esenzione dal fermo ;
- aderire alla rottamazione quater, presentando domanda entro il termine stabilito e versando l’imposta senza sanzioni;
- rateizzare il debito fino a 120 rate. Durante la rateizzazione il fermo è sospeso e il pignoramento non può essere eseguito.
4. Conversione del pignoramento
Scenario: un professionista riceve un pignoramento per un debito di 15.000 €. L’auto, dal valore stimato di 12.000 €, è indispensabile per visitare i clienti. Il professionista non ha liquidità immediata ma dispone di risparmi depositati in un conto titoli.
Analisi: il professionista può chiedere la conversione del pignoramento, depositando almeno un sesto del debito (2.500 €). Il giudice, valutata la richiesta, fissa un termine entro cui versare l’intero importo.
Soluzioni: presentare subito l’istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. allegando la prova della disponibilità finanziaria (ad esempio risparmi). Se il giudice accoglie l’istanza e il debitore versa il dovuto, il pignoramento dell’auto viene revocato e il veicolo torna libero.
Conclusione
Il pignoramento dell’auto rappresenta un momento delicato per il debitore: l’automobile, spesso strumento di lavoro o unico mezzo della famiglia, rischia di essere sottratta e venduta all’asta. Tuttavia la legge offre numerose tutele. L’art. 515 c.p.c. impone che i beni strumentali siano pignorabili solo nei limiti di un quinto e solo se gli altri beni sono insufficienti . La giurisprudenza più recente, come la sentenza del Tribunale di Torino e quella del Tribunale di Campobasso , riconosce l’impignorabilità dell’auto indispensabile per il lavoro o unica per la famiglia. Il correttivo Cartabia ha reso il procedimento più rapido ma ha anche introdotto nuove garanzie, come l’invito a eleggere domicilio digitale e la possibilità di conversione .
Per evitare la perdita del proprio veicolo, è fondamentale agire tempestivamente: verificare la regolarità degli atti, esercitare le opposizioni, dimostrare l’uso strumentale, richiedere la conversione e valutare soluzioni alternative come la rateizzazione, le rottamazioni o le procedure di sovraindebitamento.
In questo percorso l’assistenza di un professionista qualificato fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto in diritto bancario e tributario, affiancato da un team di avvocati e commercialisti, offre un servizio completo: analisi dell’atto, ricorsi giudiziali, trattative con i creditori, piani di rientro e gestione delle procedure concorsuali.
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Analisi dettagliata delle norme rilevanti e delle riforme recenti
L’articolo ha presentato la struttura generale della procedura e i principali rimedi. Di seguito viene offerta un’analisi più approfondita delle disposizioni di legge che regolano il pignoramento dell’automobile e le riforme introdotte negli ultimi anni. Conoscere il contenuto delle norme aiuta il debitore a comprendere i propri diritti e a individuare tempestivamente eventuali vizi.
Articolo 514 c.p.c.: beni assolutamente impignorabili
L’art. 514 c.p.c. rappresenta una forte tutela per la dignità del debitore. Esso elenca i beni mobili che non possono essere aggrediti in nessun caso. La finalità è garantire un nucleo minimo di beni essenziali per la vita del debitore e della sua famiglia. Tra questi rientrano:
- gli arredi indispensabili della casa, come tavoli, sedie, letti, armadi e frigoriferi;
- gli indumenti del debitore e dei suoi familiari, comprese le scarpe e la biancheria;
- i generi alimentari necessari per un mese, a tutela del diritto all’alimentazione;
- gli animali da compagnia e quelli utilizzati per l’assistenza a persone con disabilità ;
- l’anello nuziale e gli oggetti sacri destinati al culto;
- gli strumenti indispensabili per l’esercizio del culto e le medaglie al valore.
Lo scopo di questa norma è di impedire che l’esecuzione comprometta la sopravvivenza del debitore. L’automobile, però, non rientra tra i beni assolutamente impignorabili, a meno che non abbia le caratteristiche di un bene sacro (ad esempio un carro funebre destinato al trasporto di reliquie). Per questo la protezione del veicolo si trova nell’art. 515 c.p.c.
Articolo 515 c.p.c.: beni relativamente impignorabili e auto strumentali
L’articolo 515 c.p.c. introduce la categoria dei beni relativamente impignorabili, attribuendo una protezione modulata: gli strumenti indispensabili per l’attività professionale, i libri e gli oggetti necessari allo studio non possono essere pignorati se non in mancanza di altri beni e solo entro un quinto del loro valore . Per comprendere l’applicazione della norma ai veicoli occorre considerare:
- Finalità strumentale. Il bene deve essere effettivamente utilizzato come strumento di lavoro. Una berlina di lusso non è strumentale all’attività di un operaio edile; un furgone attrezzato per il trasporto di attrezzi lo è.
- Indispensabilità. Il bene non deve essere facilmente sostituibile con un altro di valore minore. Se il debitore possiede due veicoli, uno può essere pignorato senza limiti.
- Limite di un quinto. Anche quando sussistono i requisiti, il creditore può procedere al pignoramento ma solo fino a un quinto del valore del bene. Tale limite si applica al prezzo ricavato dalla vendita: se l’auto vale 20.000 €, il ricavato destinato al creditore non può superare 4.000 €.
Nel corso degli anni la giurisprudenza ha esteso la tutela dell’art. 515 c.p.c. agli autoveicoli unici necessari per l’attività lavorativa o per la sopravvivenza della famiglia. La citata sentenza del Tribunale di Torino , ad esempio, ha ritenuto impignorabile l’unica auto familiare utilizzata per recarsi al lavoro. La pronuncia di Campobasso ha ribadito che l’onere della prova dell’indispensabilità grava sul debitore, mentre il creditore deve provare l’insufficienza degli altri beni.
Articolo 521‑bis c.p.c.: procedimento speciale per veicoli
Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è regolato dall’art. 521‑bis c.p.c. Questa norma, introdotta nel 2014 e più volte modificata, ha lo scopo di snellire la procedura ed evitare che i beni mobili registrati possano scomparire prima della vendita. Le fasi principali sono state illustrate in precedenza; qui si approfondiscono alcuni aspetti:
- Ingente formalismo. L’atto di pignoramento deve contenere l’indicazione esatta del veicolo (targa, telaio) e l’ingiunzione a non circolare e a consegnare il bene entro dieci giorni .
- Termine di trascrizione. La trascrizione al PRA entro trenta giorni è condizione di efficacia: se il creditore ritarda, il pignoramento è privo di effetti e l’auto torna libera .
- Deposito degli atti. Il deposito della nota di iscrizione a ruolo e dell’istanza di vendita entro quarantacinque giorni permette al giudice di fissare l’udienza e valutare le opposizioni. La mancanza di deposito estingue il pignoramento .
- Custodia del bene. Il debitore custodisce l’auto senza compenso. La custodia lo obbliga a mantenere il bene in buone condizioni. L’uso vietato può generare responsabilità penale .
- Utenza digitale. Con la riforma del 2024 il legislatore ha previsto che le notifiche successive avvengano via PEC o presso la cancelleria se il debitore non indica un domicilio digitale . Ciò impone ai cittadini di dotarsi di un indirizzo PEC, soprattutto a chi svolge attività imprenditoriale o professionale.
È importante rilevare che l’art. 521‑bis è stato ulteriormente modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 (convertito dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148). Le modifiche entreranno in vigore il 31 ottobre 2026 e riguardano principalmente l’estensione della custodia e la digitalizzazione degli atti . Pur non ancora operative, queste novità indicano la direzione verso un’esecuzione sempre più telematica.
Articolo 492 c.p.c. e riforme Cartabia
L’art. 492 c.p.c. definisce la forma del pignoramento. Con la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e il correttivo (d.lgs. 164/2024) la norma è stata riscritta. Le principali novità riguardano:
- Invito a dichiarare la residenza e la PEC. Il pignoramento deve invitare il debitore a indicare la propria residenza o a eleggere domicilio nel circondario, ovvero a comunicare un indirizzo PEC. Se non lo fa, le notifiche successive saranno fatte presso la cancelleria del giudice . Questa misura tutela il debitore, che non rischia di non ricevere comunicazioni, ma al contempo responsabilizza nel fornire un recapito.
- Avviso di conversione. L’atto deve avvertire che il debitore può convertire il pignoramento versando una somma pari al credito e agli accessori, e che è possibile versare almeno un sesto per ottenere la dilazione . In assenza dell’avviso la procedura è nulla.
- Ordine di indicare altri beni. L’ufficiale giudiziario, se ritiene insufficiente il bene pignorato, può invitare il debitore a indicare ulteriori beni da sottoporre a esecuzione . L’omissione di questa indicazione può comportare responsabilità per falsa attestazione.
- Rafforzamento della collaborazione giudiziaria. Il legislatore ha previsto che l’ufficiale giudiziario possa rivolgersi d’ufficio all’anagrafe tributaria, al PRA e ad altre banche dati per individuare beni da pignorare, rendendo la procedura più efficace .
La riforma Cartabia mira a ridurre i tempi dell’esecuzione e a utilizzare la tecnologia per semplificare notifiche e ricerche. Tuttavia sono emerse criticità pratiche: molti debitori non dispongono di PEC, specialmente le persone anziane o economicamente svantaggiate. È consigliabile rivolgersi a un avvocato per ricevere assistenza nella gestione digitale della procedura.
Interazioni con il d.P.R. 602/1973 e il fermo amministrativo
Per i debiti fiscali, l’Agente della Riscossione agisce ai sensi del d.P.R. 602/1973. La norma più rilevante in materia di veicoli è l’art. 86, che consente l’iscrizione del fermo amministrativo qualora la cartella non sia pagata entro 60 giorni . Il fermo è un atto di natura cautelare: impedisce la circolazione ma non comporta l’immediata vendita del bene. Può essere considerato un preludio al pignoramento. Le differenze principali con il pignoramento sono:
- Notifica preliminare. L’Agente invia un preavviso di fermo; il debitore può pagare o chiedere la rateizzazione entro 30 giorni . Nel pignoramento non esiste preavviso: si procede dopo il precetto.
- Possibilità di esenzione. Il fermo non viene iscritto se l’auto è strumentale all’attività lavorativa o destinata a persona con disabilità . Nel pignoramento, invece, la strumentalità può limitare la vendita a un quinto ma non impedire la trascrizione.
- Cancellazione automatica. Una volta pagato il debito o definita la rottamazione, l’Agente provvede a cancellare il fermo d’ufficio . Nel pignoramento occorre un provvedimento giudiziale o la rinuncia del creditore per cancellare la trascrizione.
L’art. 72‑bis d.P.R. 602/73 disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi, che la Riscossione utilizza spesso (pignoramento di stipendi, pensioni e conti bancari). Nel caso di veicoli, questa norma non si applica direttamente, ma è utile ricordare che l’Agente può pignorare i crediti del debitore presso terzi senza precetto , mentre per il pignoramento del veicolo è necessario seguire il procedimento ex art. 521‑bis.
La procedura esecutiva generale e le altre forme di pignoramento
Per comprendere appieno il pignoramento dell’auto, è utile collocarlo nel sistema delle esecuzioni forzate previsto dal codice di procedura civile. Le procedure esecutive si articolano in tre forme principali:
- Esecuzione mobiliare presso il debitore. È la procedura generale disciplinata dagli artt. 513 ss. c.p.c. L’ufficiale giudiziario si reca presso la casa del debitore, redige il verbale di pignoramento, descrive i beni e li sottopone a custodia. I beni vengono poi venduti all’asta. In questa categoria rientrano le autovetture quando non si applica l’art. 521‑bis (ad esempio per veicoli non iscritti al PRA, come i ciclomotori). Nel pignoramento mobiliare ordinario non vi è l’obbligo di trascrizione al PRA e la consegna dei beni può essere immediata.
- Esecuzione mobiliare presso terzi. Regolata dagli artt. 543 ss. c.p.c., riguarda il pignoramento di crediti e beni nelle mani di terzi, come stipendi, pensioni e depositi bancari. Il creditore notifica l’atto al terzo, che deve dichiarare l’esistenza del credito e versarlo al creditore. L’atto deve contenere l’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme e al debitore di non percepirle. Nel pignoramento dell’auto questa forma non è applicabile, salvo che il veicolo sia in possesso di un terzo (ad esempio leasing o noleggio), caso in cui potrebbe essere pignorato il credito all’uso.
- Esecuzione immobiliare. Disciplinata dagli artt. 555 ss. c.p.c., riguarda il pignoramento di beni immobili come case e terreni. La procedura prevede la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari, la nomina di un esperto stimatore e la vendita all’asta. Pur non essendo oggetto di questo articolo, è utile confrontare i tempi e le formalità: per gli immobili i termini sono più lunghi e le vendite avvengono con almeno tre esperimenti di asta.
Il pignoramento di veicoli previsto dall’art. 521‑bis si colloca a metà tra la mobiliare presso il debitore e l’immobiliare: richiede la trascrizione nei registri (come l’immobiliare) ma ha tempi rapidi (come la mobiliare). Comprendere le differenze consente di valutare quale azione esecutiva sia più adeguata per il creditore e quali difese siano più efficaci per il debitore.
Il titolo esecutivo e il precetto
Tutte le procedure esecutive, inclusa quella sull’auto, presuppongono l’esistenza di un titolo esecutivo e la notifica del precetto. Tra i titoli esecutivi vi sono le sentenze definitive, i decreti ingiuntivi non opposti, le cambiali, le cartelle esattoriali e gli atti ricevuti da notaio. Il precetto, disciplinato dall’art. 480 c.p.c., è un atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. Nelle esecuzioni esattoriali ex art. 72‑bis d.P.R. 602/73 il precetto non è necessario: l’atto di pignoramento contiene già l’ingiunzione .
Il precetto deve essere notificato entro 90 giorni dal titolo; se si procede oltre, il precetto perde efficacia e occorre notificarne uno nuovo. Questa regola ha grande importanza: se il creditore pignora un veicolo sulla base di un precetto scaduto, il pignoramento è nullo e il debitore può opporsi.
L’intervento di ulteriori creditori e la graduazione dei crediti
Durante la procedura di esecuzione possono intervenire altri creditori muniti di titolo esecutivo. Nel caso dell’auto, un secondo creditore che vanta un’ipoteca sulla vettura (ad esempio la società di leasing) ha diritto di essere soddisfatto prima degli altri. Se intervengono più creditori, il giudice redige il piano di riparto, tenendo conto di ipoteche, privilegi (ad esempio il privilegio del carrozziere per le riparazioni) e del momento in cui ciascun pignoramento è stato trascritto. Se il valore dell’auto non è sufficiente, i crediti non integralmente soddisfatti si trasformano in crediti chirografari e possono essere fatti valere su altri beni del debitore.
La custodia e i compiti dell’Istituto di Vendite Giudiziarie (IVG)
Una volta consegnata l’auto, l’IVG assume la custodia del bene. L’istituto deve conservarlo in luogo sicuro, mantenerlo in stato d’uso e predisporre tutti gli adempimenti per la vendita (pubblicità dell’asta, determinazione del prezzo base, gestione delle offerte). Le spese sostenute per il deposito e la custodia sono anticipate dall’IVG ma saranno recuperate al momento della vendita e gravano sul debitore. Se l’auto resta invenduta per mancanza di offerte, il giudice può ridurre il prezzo base oppure assegnare il bene al creditore a compensazione del credito. Il debitore può richiedere informazioni sullo stato del bene in custodia rivolgendosi all’IVG; eventuali danni o deterioramenti devono essere contestati tempestivamente.
Conversione e riduzione del pignoramento
Oltre alla conversione integrale prevista dall’art. 495 c.p.c. (versamento di una somma pari al debito per liberare il bene), esiste la possibilità di ridurre l’oggetto del pignoramento. Se il debitore deposita una somma sufficiente a coprire una parte del credito, il giudice può disporre la riduzione del pignoramento a quella parte del bene necessaria per soddisfare il residuo credito. Questo meccanismo consente di liberare l’auto se il debitore reperisce una somma pari al valore di un quinto del veicolo (nei casi di strumentalità) o comunque sufficiente a soddisfare il credito chirografario. È un’alternativa alla conversione integrale e può essere utilizzata quando non si dispone dell’intero importo ma si può pagare una quota significativa.
Norme penalistiche: art. 388 c.p. e responsabilità del custode
Una peculiarità del pignoramento dei veicoli è la sanzione penale in caso di mancata consegna. L’art. 388 c.p. punisce chi elude o non esegue intenzionalmente un provvedimento del giudice. La Cassazione penale, nella sentenza n. 19.412/2016, ha affermato che il debitore che non consegna il veicolo pignorato all’IVG entro dieci giorni commette questo reato . Oltre alla responsabilità penale, la circolazione dell’auto pignorata comporta il ritiro della carta di circolazione e la coattiva asportazione da parte della polizia . Il custode deve quindi essere particolarmente diligente.
Riforma del sovraindebitamento e impatto sui pignoramenti
La legge 3/2012 (decreto sulla crisi da sovraindebitamento) ha introdotto strumenti per chi non può accedere al fallimento. Nel 2021 il sistema è stato riformato con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e successivamente con il D.Lgs. 83/2022. Le procedure consentono al debitore sovraindebitato di proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata. L’ammissione a una di queste procedure comporta la sospensione di tutte le esecuzioni individuali, compreso il pignoramento dell’auto. È quindi possibile trasferire la procedura esecutiva nell’ambito del concorso, definendo i crediti in modo unitario. Il professionista nominato (gestore della crisi) valuta i beni disponibili e negozia con i creditori. L’avv. Monardo, essendo iscritto negli elenchi degli OCC, può assistere nella preparazione della domanda e nell’interlocuzione con i creditori, utilizzando questi strumenti per bloccare la vendita dell’auto e offrire soluzioni sostenibili.
Possibili sviluppi futuri
Il legislatore sta lavorando a ulteriori riforme per migliorare l’efficienza delle esecuzioni. Tra le proposte discusse:
- Centralizzazione delle aste telematiche. In futuro tutte le vendite di veicoli pignorati potrebbero avvenire su piattaforme online gestite dal Ministero della Giustizia, riducendo i costi e ampliando la platea di acquirenti.
- Ricorso all’intelligenza artificiale per la ricerca dei beni. L’uso di algoritmi potrebbe consentire all’ufficiale giudiziario di individuare rapidamente veicoli e altri beni registrati, con maggiore trasparenza.
- Maggiore tutela per i beni strumentali. Alcuni progetti di legge prevedono l’ampliamento dei beni impignorabili, includendo veicoli necessari per il lavoro indipendente o per la cura dei familiari.
Sarà fondamentale monitorare le evoluzioni normative e giurisprudenziali per adeguare tempestivamente le strategie difensive.
Approfondimento giurisprudenziale: altre decisioni rilevanti
Oltre ai casi già citati, numerose sentenze hanno affrontato aspetti particolari del pignoramento di veicoli. Riportiamo alcune pronunce (in parte solo massimate) che offrono spunti interpretativi utili:
Cassazione civile, sez. III, sentenza 12 aprile 2019 n. 10393
In un caso di pignoramento di un’automobile strumentale a favore di un imprenditore artigiano, la Corte ha ribadito che il bene strumentale non può essere pignorato se l’esecuzione può essere soddisfatta con altri beni. Ha altresì precisato che la nozione di “strumenti necessari” comprende anche i veicoli allestiti con attrezzature indispensabili (ad esempio furgoni refrigerati per il trasporto di alimenti). Tale pronuncia conferma l’interpretazione estensiva dell’art. 515 c.p.c.
Tribunale di Milano, ordinanza 11 febbraio 2024
Il giudice ha sospeso l’esecuzione relativa al pignoramento di un’auto utilizzata dal debitore per accompagnare un figlio disabile. Pur non essendo un veicolo acquistato con le agevolazioni della legge 104/1992, l’utilizzo prevalente per il trasporto del figlio, unitamente all’assenza di alternative, ha convinto il giudice a riconoscere l’impignorabilità. L’ordinanza richiama l’art. 86 d.P.R. 602/73 sulla non applicabilità del fermo e applica per analogia il principio al pignoramento.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 27 ottobre 2025 n. 28520
Questa decisione, citata da vari commentatori , affronta il pignoramento dei crediti futuri nel contesto del pignoramento esattoriale. La Corte ha confermato che l’Agente della Riscossione può pignorare crediti non ancora esigibili, purché pagabili entro sessanta giorni . Benchè la pronuncia riguardi i crediti e non i veicoli, offre indicazioni sull’ampia interpretazione data alle norme esecutive e sull’importanza di rispettare i termini.
Tribunale di Firenze, sentenza 23 giugno 2021
Il tribunale ha dichiarato improcedibile il pignoramento di un motociclo impiegato da un rider di consegne a domicilio. Il giudice ha ritenuto che il motociclo fosse l’unico strumento di lavoro, e che l’alternativa (acquistare un nuovo mezzo) non fosse praticabile per l’esiguità del reddito. La sentenza valorizza l’evoluzione del mercato del lavoro (gig economy) e riconosce la tutela del lavoratore autonomo.
Tribunale di Napoli, decreto 10 gennaio 2024
In una procedura esattoriale, il giudice dell’esecuzione ha revocato un pignoramento su un’auto cointestata a una coppia sposata quando l’altro coniuge, non debitore, ha dimostrato che il mezzo era necessario per l’accompagnamento quotidiano al centro di assistenza sanitaria. La decisione ha ritenuto che la tutela dell’art. 515 c.p.c. si estende anche ai comproprietari non debitori se la privazione del veicolo compromette i diritti fondamentali.
Queste pronunce mostrano come i giudici interpretino in modo flessibile le norme, cercando un equilibrio tra la tutela del credito e i diritti fondamentali. Ogni caso è valutato singolarmente; per questo è essenziale documentare l’uso del veicolo e le conseguenze della sua sottrazione.
Ulteriori simulazioni e analisi numeriche
Per integrare le prime simulazioni, aggiungiamo altri scenari pratici per evidenziare l’impatto economico e le possibili strategie.
5. Vendita all’asta e distribuzione del ricavato
Scenario: un imprenditore subisce il pignoramento di un SUV del valore stimato di 25.000 € per un debito verso una banca di 15.000 €. Il veicolo non è strumentale (è un’auto di lusso utilizzata per spostamenti personali). Viene venduto all’asta e il prezzo di aggiudicazione è 18.000 €. Le spese di vendita e procedura ammontano a 2.000 €.
Ripartizione:
- Prezzo di aggiudicazione: 18.000 €;
- Spese procedurali: 2.000 € (versate all’IVG e al delegato);
- Somma disponibile per la distribuzione: 16.000 €;
- Credito della banca: 15.000 € (capitale) + 1.000 € (interessi e spese legali) = 16.000 €;
- Residuo per il debitore: 0 €.
Commento: in questo caso la vendita soddisfa integralmente il creditore. Il debitore perde l’auto e non riceve alcun residuo. Se il prezzo di aggiudicazione fosse stato superiore, la differenza sarebbe stata restituita al debitore. È evidente l’importanza di concordare un accordo prima dell’asta per evitare la perdita integrale del bene.
6. Pignoramento di un’auto con leasing
Scenario: un privato ha acquistato un’auto con contratto di leasing; il valore residuo da pagare alla società di leasing è 10.000 €. Ha un debito non pagato di 5.000 € verso un altro creditore che procede al pignoramento.
Analisi: la proprietà del veicolo è della società di leasing fino al riscatto. Il creditore procedente non può vendere l’auto; può pignorare il credito al riscatto, cioè il diritto del debitore a diventare proprietario, o il diritto all’uso. La società di leasing potrà intervenire nella procedura per tutelare il proprio interesse. Nella pratica questi pignoramenti sono poco convenienti; spesso il creditore si orienta su altri beni.
7. Pignoramento di un’auto cointestata
Scenario: due coniugi possiedono un’auto cointestata. Uno dei coniugi ha un debito di 20.000 € verso un fornitore, che procede al pignoramento del mezzo.
Analisi: il pignoramento può riguardare solo la quota indivisa del debitore. Ciò significa che l’asta trasferirà la quota al nuovo acquirente, che diventerà comproprietario con l’altro coniuge. Questa situazione crea conflitto e rende l’acquisto poco appetibile. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi i creditori preferiscono agire su altri beni o concludere un accordo. Il coniuge non debitore può anche opporsi per evitare il pignoramento dimostrando la necessità dell’auto per esigenze familiari.
8. Pignoramento e crisi di liquidità temporanea
Scenario: un lavoratore autonomo subisce il pignoramento dell’auto perché temporaneamente non riesce a pagare alcuni fornitori. Prevede tuttavia di ricevere un pagamento consistente entro sei mesi.
Analisi: in questa ipotesi è opportuno chiedere al giudice una sospensione ex art. 624 c.p.c. dimostrando che, a breve, la posizione debitoria potrà essere sanata. Il debitore può produrre documentazione che attesti la futura entrata (contratti, fatture, ordini). Se il giudice concede la sospensione, il pignoramento rimane ma la vendita non può essere eseguita. Nel frattempo si possono avviare trattative per un saldo e stralcio o un piano di rientro.
9. Pignoramento di un’auto per un debito condominiale
Scenario: il proprietario di un appartamento non paga le spese condominiali per 3.000 €. Il condominio ottiene un decreto ingiuntivo e procede al pignoramento dell’auto del debitore, una city car del valore di 7.000 €.
Analisi: il bene non è strumentale e può essere pignorato. Tuttavia il condominio dovrebbe valutare se il costo della procedura (trascrizione, spese legali, asta) sia proporzionato al credito. Spesso conviene procedere con il pignoramento del conto corrente o dello stipendio. Nel caso in cui si perseveri nella vendita, il debitore può evitare l’asta versando il debito condominiale o chiedendo la conversione. Se è l’unica auto familiare, potrebbe invocare la giurisprudenza sulla impignorabilità per esigenze di vita.
10. Pignoramento e rottamazione pendente
Scenario: un contribuente presenta domanda di rottamazione quater per 8.000 € di debiti fiscali, ma nel frattempo l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione gli pignora l’auto del valore di 4.000 €.
Analisi: la presentazione della domanda di rottamazione sospende le procedure esecutive fino all’esito dell’istanza. Tuttavia se l’istanza è dichiarata inammissibile o se il contribuente non rispetta le rate, il pignoramento prosegue. È quindi consigliabile presentare la domanda con la massima accuratezza e pagare puntualmente le rate. In caso di accoglimento, il pignoramento dovrà essere revocato e il bene restituito.
Queste simulazioni dimostrano che ogni situazione è diversa e richiede una valutazione professionale per individuare la strategia più adatta.
Consigli pratici per il debitore
Per completare il quadro, ecco alcuni consigli che derivano dall’esperienza professionale e dalla prassi giudiziaria:
- Richiedere visure e documenti. Prima di agire, il debitore dovrebbe recuperare tutta la documentazione: titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, visura PRA, eventuali comunicazioni del creditore. L’esame degli atti permette di individuare vizi.
- Non nascondere il veicolo. Tentare di sottrarre l’auto al pignoramento nascondendola costituisce reato e peggiora la situazione . È preferibile trovare una soluzione legale.
- Tenere traccia dell’uso strumentale. Conservare fatture, scontrini, contratti che dimostrino l’utilizzo del veicolo per il lavoro. In caso di giudizio saranno prove decisive per l’art. 515 c.p.c.
- Attivarsi subito. Non bisogna attendere la vendita all’asta. Contattando il creditore e un avvocato appena ricevuto l’atto di pignoramento si possono evitare costi eccessivi e trovare un accordo.
- Valutare gli strumenti concorsuali. Se il debito è ingente e non si intravede la possibilità di saldarlo, può essere opportuno accedere a una procedura di sovraindebitamento. Ciò sospende le esecuzioni e consente di ridurre la posizione debitoria.
- Dotarsi di PEC. Poiché la riforma impone un domicilio digitale per le notifiche, conviene attivare una PEC (posta elettronica certificata) per ricevere comunicazioni in modo tempestivo.
Seguendo questi consigli, il debitore può evitare gli errori più comuni e proteggere il proprio patrimonio.
L’importanza di una consulenza professionale
La materia del pignoramento dei veicoli è articolata e soggetta a continui cambiamenti legislativi e giurisprudenziali. Conoscere i propri diritti e le regole può non essere sufficiente: occorre saperli applicare nel caso concreto, valutare costi e benefici, scegliere la procedura più appropriata e presentare domande e ricorsi nei termini.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con il suo team multidisciplinare, non solo offre assistenza giudiziale ma propone una strategia integrata che comprende:
- l’analisi completa dell’atto di pignoramento, della sua regolarità e della prescrizione del titolo;
- la gestione delle opposizioni agli atti esecutivi e all’esecuzione, con preparazione di memorie e udienze;
- la negoziazione con i creditori per concordare piani di rientro sostenibili e saldo e stralcio;
- l’accesso alle procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi, con predisposizione del piano e documentazione;
- la difesa nei procedimenti penali collegati (art. 388 c.p.) ove necessario.
Grazie alla sua qualifica di avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo garantisce un approccio personalizzato e aggiornato. Il suo studio opera a livello nazionale, coordinando professionisti specializzati in diritto bancario e tributario e offrendo un supporto completo.
Art. 514 codice di procedura civile – Cose mobili assolutamente impignorabili – Brocardi.it
Art. 521 bis codice di procedura civile – Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi – Brocardi.it
Pignoramento auto, non è detto che sia sempre possibile farlo: ecco la sentenza che cambia tutto – Brocardi.it
Art. 515 codice di procedura civile – Cose mobili relativamente impignorabili – Brocardi.it
FLYER_Fermo.pdf
Commette reato il debitore che non consegna l’auto pignorata all’Istituto Vendite Giudiziarie – Brocardi.it
Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 941/2025 del 27/10/2025
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Qualche considerazione sulle procedure esecutive dopo la “riforma Cartabia”
Art. 492 codice di procedura civile – Forma del pignoramento – Brocardi.it
Art. 72 bis disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – Pignoramento dei crediti verso terzi – Brocardi.it
Pignoramento Dell’auto Per Debiti Fiscali: Quando È Possibile E Come Evitarlo – addiopignoramenti